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Document 11994N/PRO/02

    ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, Protocollo n. 2 - concernente le isole Åland

    GU C 241 del 29.8.1994, p. 352 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1994/act_1/pro_2/sign

    11994N/PRO/02

    ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, Protocollo n. 2 - concernente le isole Åland

    Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0352


    Protocollo n. 2

    concernente le isole AAland

    Tenuto conto dello status speciale di cui le isole AAland godono in base al diritto internazionale, i trattati su cui si fonda l'Unione europea si applicano alle isole AAland con le seguenti deroghe:

    Articolo 1

    Le disposizioni del trattato CE non ostano all'applicazione alle isole AAland delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 1994 per quanto concerne:

    - le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone fisiche non in possesso della hembygdsraett/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole AAland, nonché delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole AAland senza l'autorizzazione delle autorità competenti di queste ultime;

    - le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsraett/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole AAland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti di dette isole.

    Articolo 2

    a) Il territorio delle isole AAland, considerato come territorio terzo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, è escluso dall'applicazione territoriale delle disposizioni comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise e altre forme di fiscalità indiretta. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie della Comunità.

    Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, modificata, in materia di imposte sui conferimenti.

    b) Questa deroga è intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole AAland e non si ripercuoterà negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui alla lettera a) non siano più giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presenterà proposte adeguate al Consiglio, che agirà conformemente ai pertinenti articoli del trattato CE.

    Articolo 3

    La Repubblica di Finlandia assicura la parità di trattamento per tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri nelle isole AAland.

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