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Document 11992E171

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
    PARTE QUINTA: LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA
    TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    CAPO 1: LE ISTITUZIONI
    SEZIONE QUARTA: LA CORTE DI GIUSTIZIA
    ARTICOLO 171

    /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_171/oj

    11992E171

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE QUINTA: LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - CAPO 1: LE ISTITUZIONI - SEZIONE QUARTA: LA CORTE DI GIUSTIZIA - ARTICOLO 171 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0061


    Articolo 171

    1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

    2. Se ritiene che lo Stato membro in questione on abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

    Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

    La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

    Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 170.

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