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Document 11992E059
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART THREE: COMMUNITY POLICIES # TITLE III: FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITAL # CHAPTER 3: SERVICES # ARTICLE 59
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA
TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 3: I SERVIZI
ARTICOLO 59
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA
TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 3: I SERVIZI
ARTICOLO 59
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA - TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI - CAPO 3: I SERVIZI - ARTICOLO 59 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0023
Articolo 59 Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.