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Document 11992E054

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
    PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA
    TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
    CAPO 2: IL DIRITTO DI STABILIMENTO
    ARTICOLO 54

    /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    GU C 224 del 31.8.1992, p. 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_54/oj

    11992E054

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA - TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI - CAPO 2: IL DIRITTO DI STABILIMENTO - ARTICOLO 54 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0022


    Articolo 54

    1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento esistenti all'interno della Comunità. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.

    Il programma fissa, per le singole categorie di attività, le condizioni generali per l'attuazione della libertà di stabilimento e in particolare le tappe di tale attuazione.

    2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive. (14)()

    3. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:

    a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costitiusce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,

    b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse attività interessate,

    c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mentenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,

    d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizione che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,

    e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempreché non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2,

    f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,

    g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi.

    h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

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