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Document 02021R2117-20211206

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/2021-12-06

    02021R2117 — IT — 06.12.2021 — 000.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2021/2117 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 2 dicembre 2021

    che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

    (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 125, 28.4.2022, pag.  4 (2021/2117)

    ►C2

    Rettifica, GU L 192, 31.7.2023, pag.  34 ((UE) 2021/2117)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2021/2117 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 2 dicembre 2021

    che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione



    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

    Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

    1) 

    l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

    Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

    2) 

    l'articolo 3 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 2 è soppresso;

    b) 

    i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.  
    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2021/2116 e al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ), salvo disposizione contraria del presente regolamento.
    4.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a modificare le definizioni relative ai settori che figurano nell'allegato II nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato senza aggiungere nuove definizioni.
    3) 

    l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    Tassi di conversione del riso

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che fissino i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.»;

    4) 

    l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    Campagne di commercializzazione

    Sono stabilite le campagne di commercializzazione seguenti:

    a) 

    dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;

    b) 

    dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;

    c) 

    dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo:

    i) 

    nel settore dei cereali;

    ii) 

    nel settore delle sementi;

    iii) 

    nel settore del lino e della canapa;

    iv) 

    nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

    d) 

    dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;

    e) 

    dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso e delle olive da tavola;

    f) 

    dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero e dell'olio di oliva.»;

    5) 

    l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 12

    Periodi d'intervento pubblico

    I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

    a) 

    per il frumento (grano) tenero, dal 1° ottobre al 31 maggio;

    b) 

    per il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco, durante tutto l'anno;

    c) 

    per il risone, durante tutto l'anno;

    d) 

    per le carni bovine, durante tutto l'anno;

    e) 

    per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° febbraio al 30 settembre.»;

    6) 

    l'articolo 16 è così modificato:

    a) 

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.  
    Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentire il controllo del rispetto dei principi di cui al paragrafo 1.»;
    b) 

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.  
    Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati comprati, o smaltiti nel corso dell'anno precedente. Dette informazioni includono i pertinenti volumi e i prezzi di acquisto e di vendita.»;
    7) 

    all'articolo 17, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b) 

    olio di oliva e olive da tavola;»;

    8) 

    nella parte II, titolo I, il capo II è così modificato:

    a) 

    il titolo è sostituito dal seguente:

    « CAPO II

    Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici »;

    b) 

    l'intestazione «Sezione 1» e il relativo titolo sono soppressi;

    c) 

    all'articolo 23, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

    «11.  
    Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono uno o più dei seguenti elementi: considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione. Gli Stati membri possono incoraggiare in particolare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali, compresi gli imballaggi sostenibili, e, se del caso, i prodotti riconosciuti dai regimi di qualità istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

    Nelle proprie strategie gli Stati membri possono tenere conto di considerazioni inerenti alla sostenibilità e al commercio equo e solidale.»;

    d) 

    l'articolo 23 bis è così modificato:

    i) 

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.  

    Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli aiuti assegnati, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, non superano 220 804 135 EUR per anno scolastico. Entro tale limite complessivo, gli aiuti non devono superare:

    a) 

    per gli ortofrutticoli destinati alle scuole: 130 608 466  EUR per anno scolastico;

    b) 

    per il latte destinato alle scuole: 90 195 669  EUR per anno scolastico.»;

    ii) 

    al paragrafo 2, terzo comma, l'ultima frase è soppressa;

    iii) 

    al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «4.  
    Senza eccedere il limite complessivo di 220 804 135  EUR stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20 % di una delle proprie ripartizioni indicative verso l'altra.»;
    e) 

    le sezioni da 2 a 6, comprendenti gli articoli da 29 a 60, sono soppresse;

    9) 

    l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 61

    Durata

    Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2045, con due revisioni intermedie da realizzarsi da parte della Commissione nel 2028 e nel 2040 ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte.»;

    10) 

    l'articolo 62 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 3 è così modificato:

    i) 

    dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

    «In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere che, se il reimpianto riguarda la stessa parcella o parcelle in cui è stata effettuata l'estirpazione, le autorizzazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, sono valide per sei anni dalla data di concessione. In tali autorizzazioni sono chiaramente identificate la o le parcelle in cui avranno luogo l'estirpazione e il reimpianto.»;

    ii) 

    il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

    «In deroga al primo comma, la validità delle autorizzazioni concesse in virtù dell'articolo 64 e dell'articolo 66, paragrafo 1, che scadono nel corso del 2020 e del 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

    In deroga al primo comma del presente paragrafo, i produttori titolari di autorizzazioni a norma dell'articolo 64 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento che scadono nel corso del 2020 e del 2021 non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a condizione che informino le autorità competenti entro il 28 febbraio 2022 della loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga della loro validità di cui al terzo comma del presente paragrafo. Qualora i produttori titolari di autorizzazioni, la cui validità sia stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, abbiano dichiarato all'autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare tali autorizzazioni sono autorizzati a ritirare le proprie dichiarazioni mediante comunicazione scritta all'autorità competente entro il 28 febbraio 2022 e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il periodo di validità prorogato di cui al terzo comma.»;

    b) 

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.  
    Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.»;
    11) 

    l'articolo 63 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.  

    Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:

    a) 

    all'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o

    b) 

    all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta da diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità dell'articolo 85 nonies, dell'articolo 85 decies o dell'articolo 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento.»;

    b) 

    al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

    «Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione d'origine protetta o per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, a norma del primo comma, lettera b), possono richiedere che le autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni.»;

    c) 

    il paragrafo 3 è così modificato:

    i) 

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b) 

    l'esigenza di evitare un evidente rischio di deprezzamento di una particolare denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta.»;

    ii) 

    è aggiunta la lettera seguente:

    «c) 

    la volontà di contribuire allo sviluppo dei prodotti interessati salvaguardandone nel contempo la qualità.»;

    d) 

    è inserito il paragrafo seguente:

    «3 bis.  
    Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari necessarie per impedire l'elusione, da parte degli operatori, delle misure restrittive adottate in applicazione dei paragrafi 2 e 3.»;
    12) 

    l'articolo 64 è così modificato:

    a) 

    al paragrafo 1, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori a livello nazionale o regionale:»;

    b) 

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i) 

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «2.  
    Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori applicabili a livello nazionale o regionale:»;
    ii) 

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b) 

    superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente o alla conservazione delle risorse genetiche delle viti;»;

    iii) 

    la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f) 

    superfici da adibire a nuovi impianti che contribuiscono all'aumento della produzione di aziende del settore vitivinicolo che mostrano un aumento dell'efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati.»;

    iv) 

    la lettera h) è sostituita dalla seguente:

    «h) 

    superfici di nuovo impianto nell'ambito dell'aumento delle dimensioni delle aziende viticole di piccole e medie dimensioni;»;

    c) 

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 ter.  
    Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari necessarie per impedire l'elusione, da parte degli operatori, dei criteri restrittivi applicati a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis.»;
    13) 

    all'articolo 65, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, tiene conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 95, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro, a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento.»;

    14) 

    l'articolo 68 è così modificato:

    a) 

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.  
    A decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni a norma del paragrafo 1, resta a disposizione degli Stati membri interessati, che possono concedere autorizzazioni a norma dell'articolo 64 entro il 31 dicembre 2025.»;
    b) 

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.  
    Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2 bis del presente articolo non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.»;
    15) 

    all'articolo 81 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «6.  
    Le superfici piantate a fini diversi dalla produzione di vino con varietà di viti che, nel caso di Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 3, non sono classificate o che, nel caso degli Stati membri di cui al paragrafo 3, non conformi al paragrafo 2, secondo comma, non sono soggette all'obbligo di estirpazione.

    L'impianto e il reimpianto delle varietà di viti di cui al primo comma, per fini diversi dalla produzione di vino, non sono soggetti al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III.»;

    16) 

    l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 86

    Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative

    Per rispondere alle aspettative dei consumatori, anche in relazione ai metodi di produzione e alla sostenibilità della filiera, e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

    a) 

    riservare una menzione riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni d'uso;

    b) 

    modificare le condizioni d'uso di una menzione riservata facoltativa; oppure

    c) 

    cancellare una menzione riservata facoltativa.»;

    17) 

    l'articolo 90 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.  
    Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78 del presente regolamento si applicano ai prodotti importati nell'Unione di cui ai codici NC 2009 61 , 2009 69 , 2204 e, ove applicabile, ex 2202 99 19 (altre, vino dealcolizzato con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 %.);»;
    b) 

    nel paragrafo 3 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «3.  
    Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, l'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:»;
    18) 

    nella parte II, titolo II, capo I, sezione 1, è inserita la sottosezione seguente:

    «Sottosezione 4 bis

    Controlli e sanzioni

    Articolo 90 bis

    Controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione

    1.  
    Gli Stati membri adottano misure per garantire che i prodotti di cui all'articolo 119, paragrafo 1, che non sono etichettati in conformità del presente regolamento non siano immessi sul mercato o, se lo sono già stati, siano ritirati dal mercato.
    2.  
    Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possano essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 189, paragrafo 1, lettere a) e b), sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.
    3.  
    Gli Stati membri eseguono controlli, in base a un'analisi del rischio, al fine di verificare se i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano conformi alle norme stabilite nella presente sezione e, se del caso, applicano sanzioni amministrative.
    4.  
    Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2116, in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive conformemente al titolo IV, capo I, del suddetto regolamento. Gli Stati membri non applicano tali sanzioni se l'inadempienza è di scarsa rilevanza.
    5.  

    Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, ad integrazione del presente regolamento, recanti:

    a) 

    norme per la costituzione o il mantenimento di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;

    b) 

    norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;

    c) 

    norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri.

    6.  

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per:

    a) 

    le procedure riguardanti le banche dati rispettive degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici di cui al paragrafo 5, lettera a);

    b) 

    le procedure riguardanti la cooperazione e l'assistenza tra autorità e organismi di controllo;

    c) 

    in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché le norme relative al contenuto e alla frequenza dei controlli e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.»;

    19) 

    all'articolo 92, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

    «Tuttavia, le norme stabilite nella presente sezione non si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, 4, 5, 6, 8 e 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione totale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E.»;

    20) 

    l'articolo 93 è così modificato:

    a) 

    al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a) 

    “denominazione d'origine”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:

    i) 

    la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

    ii) 

    originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

    iii) 

    ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;

    iv) 

    la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

    v) 

    ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

    b) 

    “indicazione geografica”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

    i) 

    le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;

    ii) 

    originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese;

    iii) 

    ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

    iv) 

    la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

    v) 

    ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.»;

    b) 

    il paragrafo 2 è soppresso;

    c) 

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.  
    La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, ad eccezione della vendemmia dell'uva non proveniente dalla zona geografica interessata di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), e dei processi successivi alla produzione.»;
    21) 

    l'articolo 94 è così modificato:

    a) 

    al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni d'origine o indicazioni geografiche comprendono:»;

    b) 

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i) 

    la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g) 

    gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):

    i) 

    per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), sebbene i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui al tale punto;

    ii) 

    per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);»;

    ii) 

    sono aggiunti i commi seguenti:

    «Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.

    Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al secondo comma, lettera b), mutatis mutandis e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.»;

    22) 

    l'articolo 96 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.  
    Se lo Stato membro che valuta la domanda ritiene che i requisiti siano soddisfatti, avvia una procedura nazionale che garantisca un'adeguata pubblicazione del disciplinare almeno su Internet e trasmette la domanda alla Commissione.

    Al momento dell'inoltro di una domanda di protezione alla Commissione a norma del primo comma, lo Stato membro allega una dichiarazione in cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa le condizioni relative alla protezione previste dalla presente sezione e le disposizioni adottate a norma della stessa e certifica che il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), costituisce un riepilogo fedele del disciplinare.

    Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali opposizioni ricevibili presentate nel quadro della procedura nazionale.»;

    b) 

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «6.  
    Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione dell'avvio di procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda di protezione che lo Stato membro ha inoltrato alla Commissione conformemente al paragrafo 5, e se la domanda sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giurisdizionale immediatamente applicabile ma non definitiva.»;
    23) 

    all'articolo 97, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.  
    La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all'articolo 96, paragrafo 5. La Commissione verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che siano prive di errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato. Tale esame riguarda, in particolare, il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d).

    L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione informa per iscritto i richiedenti dei motivi del ritardo.

    3.  

    La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare tale esame di cui al paragrafo 2, secondo comma, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva una comunicazione relativa a una domanda di registrazione presentata alla Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 5, con la quale uno Stato membro:

    a) 

    informa la Commissione che la domanda è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o

    b) 

    chiede alla Commissione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 2 in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.

    L'esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.

    4.  
    Qualora, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione ritenga soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 93, 100 e 101, adotta atti di esecuzione concernenti la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del documento unico di cui all'articolo 94, comma 1, lettera d), e del rinvio alla pubblicazione del disciplinare effettuato nel corso del procedimento nazionale preliminare. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.

    Se, sulla base dell'esame effettuato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 93, 100 e 101, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.»;

    24) 

    gli articoli 98 e 99 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 98

    Procedura di opposizione

    1.  
    Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in un paese terzo e avente un interesse legittimo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata alla protezione proposta.

    Qualsiasi persona fisica o giuridica residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che trasmette la domanda di protezione e avente un interesse legittimo può presentare la dichiarazione di opposizione tramite le autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare una dichiarazione di opposizione a norma del primo comma.

    2.  
    Se ritiene che l'opposizione sia ammissibile, la Commissione invita l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato l'opposizione e l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di protezione ad avviare idonee consultazioni per un periodo ragionevole non superiore a tre mesi. L'invito è emanato entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della domanda di protezione alla quale si riferisce la dichiarazione di opposizione motivata. L’invito è corredato di copia della dichiarazione di opposizione motivata. In qualsiasi momento durante detti tre mesi, la Commissione può prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi, su richiesta dell'autorità o della persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda.
    3.  
    L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione avviano dette consultazioni di cui al paragrafo 2 senza indebito ritardo. Esse si trasmettono reciprocamente le informazioni necessarie alla valutazione della conformità della domanda di protezione del presente regolamento e alle disposizioni adottate a norma dello stesso.
    4.  
    Se l'autorità o la persona che ha proposto opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione raggiungono un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni, unitamente a tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, compresi i pareri delle parti. Se gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 97, paragrafo 4, sono stati modificati in modo sostanziale, la Commissione ripete l'esame di cui all'articolo 97, paragrafo 2, dopo l'esecuzione di una procedura nazionale che garantisca l'adeguata pubblicazione di tali elementi modificati. Se, in seguito all'accordo, non vi sono modifiche del disciplinare o se le modifiche del disciplinare non sono sostanziali, la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 99, paragrafo 1, che conferisce la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica nonostante la ricevuta di una dichiarazione di opposizione ammissibile.
    5.  
    Se non è raggiunto un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni svolte, unitamente a tutti i relativi documenti e informazioni. La Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 99, paragrafo 2, che conferisce la protezione o respinge la domanda.

    Articolo 99

    Decisione sulla protezione

    1.  
    Se la Commissione non ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile conformemente all'articolo 98, essa adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.
    2.  
    Se ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile, la Commissione adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione oppure che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
    3.  
    La protezione conferita a norma del presente articolo non pregiudica l’obbligo dei produttori di rispettare le altre disposizioni dell'Unione relative in particolare all'immissione dei prodotti sul mercato e all'etichettatura dei prodotti alimentari.»;
    25) 

    l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 102

    Relazione con i marchi commerciali

    1.  
    Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica.

    I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

    2.  
    Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 2, del presente regolamento, un marchio il cui uso violi l'articolo 103, paragrafo 2, del presente regolamento, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi della direttiva 2015/2436/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ) o del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ).

    In tali casi l'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.

    26) 

    l'articolo 103 è così modificato:

    a) 

    al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a) 

    qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti:

    i) 

    per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o

    ii) 

    nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svigorisca la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica;

    b) 

    qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “sapore”, “gusto” o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;»;

    b) 

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.  

    La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche:

    a) 

    ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e

    b) 

    ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

    Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta.»;

    27) 

    l'articolo 105 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 105

    Modifiche dei disciplinari

    1.  
    Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per modificare la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.
    2.  
    Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell'Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.

    Ai fini del presente regolamento, per “modifica dell'Unione” si intende una modifica di un disciplinare di produzione che:

    a) 

    include una modifica del nome della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

    b) 

    consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II;

    c) 

    rischia di annullare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), per le denominazioni d'origine protette o il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i), per le indicazioni geografiche protette;

    d) 

    comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

    Per “modifica ordinaria” si intende qualsiasi modifica al disciplinare di produzione che non sia una modifica dell'Unione.

    Per “modifica temporanea” si intende una modifica ordinaria che consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

    3.  
    Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99.

    Le domande di approvazione di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni d'origine o delle indicazioni geografiche vigenti nel paese terzo interessato.

    Le domande di approvazione di modifiche dell'Unione riguardano esclusivamente modifiche dell'Unione. Se la domanda di modifiche dell'Unione riguarda anche modifiche ordinarie, le parti relative a modifiche ordinarie si considerano non presentate e la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alle parti relative a tale modifica dell'Unione.

    L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte.

    4.  
    Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri nel cui territorio è situata la zona geografica della del prodotto in questione e comunicate alla Commissione.

    Per quanto riguarda i paesi terzi, le modifiche sono approvate conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato.»;

    28) 

    l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 106

    Cancellazione

    Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica in una o più delle circostanze seguenti:

    a) 

    la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;

    b) 

    non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione d'origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;

    c) 

    un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non desiderare più mantenere la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.»;

    29) 

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 106 bis

    Etichettatura temporanea e presentazione

    Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, i produttori possono indicare nell'etichetta e nella presentazione del prodotto che una domanda è stata presentata nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.

    I simboli dell'Unione che indicano la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta e le indicazioni dell'Unione “denominazione d'origine protetta” o “indicazione geografica protetta” possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione d'origine o indicazione geografica in questione.

    Ove una domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo paragrafo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;

    30) 

    l'articolo 111 è soppresso;

    31) 

    nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, è inserita la sottosezione seguente:

    «Sottosezione 4

    Controlli relativi alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali

    Articolo 116 bis

    Controlli

    1.  
    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle menzioni tradizionali protette di cui al presente regolamento.
    2.  
    Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella presente sezione. A tal fine si applicano l'articolo 4, paragrafi 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ).
    3.  
    All'interno dell'Unione, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o uno o più organismi delegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino.
    4.  

    La Commissione adotta atti di esecuzione per quanto concerne:

    a) 

    le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri;

    b) 

    le norme relative all'autorità competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo;

    c) 

    le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni d'origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;

    d) 

    i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, comprese le prove.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    32) 

    l'articolo 119 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i) 

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a) 

    la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata:

    i) 

    dal termine “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., o

    ii) 

    dal termine “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.»;

    ii) 

    sono aggiunte le lettere seguenti:

    «h) 

    la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

    i) 

    l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

    j) 

    nel caso di prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, il termine minimo di conservazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011.»;

    b) 

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  
    In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti vitivinicoli diversi da quelli sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.»;
    c) 

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «4.  
    In deroga al paragrafo 1, lettera h), la dichiarazione nutrizionale sull' imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo “E” (energia). In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti;
    5.  

    In deroga al paragrafo 1, lettera i), l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull' imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In tali casi, si applicano i requisiti seguenti:

    a) 

    non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;

    b) 

    l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e

    c) 

    l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

    L'indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo comprende la parola “contiene” seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.»;

    33) 

    all'articolo 122, il paragrafo 1 è così modificato:

    a) 

    la lettera b) è così modificata:

    i) 

    il punto ii) è soppresso;

    ii) 

    è aggiunto il punto seguente:

    «vi) 

    norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera i).»;

    b) 

    alla lettera c) è aggiunto il punto seguente:

    «iii) 

    i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso.»;

    c) 

    alla lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

    «i) 

    le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e dei dispositivi di chiusura e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;»;

    34) 

    nella parte II, titolo II, capo II, la sezione 1 è così modificata:

    a) 

    l'articolo 124 è soppresso;

    b) 

    l'intestazione «Sottosezione 1» e il relativo titolo sono soppressi;

    c) 

    all'articolo 125, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.  
    Gli accordi interprofessionali sono conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato X.»;
    d) 

    le sottosezioni 2 e 3 che contengono gli articoli da 127 a 144 sono soppresse;

    35) 

    all'articolo 145, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi piani strategici della PAC la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.»;

    36) 

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 147 bis

    Ritardi di pagamento per le vendite di vino sfuso

    In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, gli Stati membri possono, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157 del presente regolamento e operante nel settore vitivinicolo, disporre che il divieto di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2019/633 non si applichi ai pagamenti effettuati nell'ambito di accordi di fornitura per le operazioni di vendita di vino sfuso tra i produttori o rivenditori di vino e i loro acquirenti diretti, a condizione che:

    a) 

    clausole specifiche volte a consentire i pagamenti dopo 60 giorni siano incluse nei contratti tipo per le operazioni di vendita di vino sfuso rese vincolanti dallo Stato membro a norma dell'articolo 164 del presente regolamento prima del 30 ottobre 2021 e che tale proroga dei contratti tipo sia rinnovata dallo Stato membro a decorrere da tale data senza modifiche significative dei termini di pagamento che andrebbero a svantaggio dei fornitori di vino sfuso; e

    b) 

    gli accordi di fornitura tra i fornitori di vino sfuso e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o diventino pluriennali.»;

    37) 

    all'articolo 148, paragrafo 2, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

    «i) 

    il prezzo da pagare alla consegna, che:

    — 
    è fisso ed è stabilito nel contratto e/o
    — 
    è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori oggettivi, che possono basarsi su prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti, nonché indici e metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato; tali indicatori possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire indicatori, sulla base di criteri oggettivi fondati su studi relativi alla produzione e alla filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.»;
    38) 

    all'articolo 149, paragrafo 2, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

    «i) 

    il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 4 % della produzione totale dell'Unione,»;

    39) 

    l'articolo 150 è soppresso;

    40) 

    l'articolo 151 è così modificato:

    a) 

    il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

    «I primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese nonché il prezzo medio pagato. Si opera una distinzione tra latte biologico e non biologico.»;

    b) 

    il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

    «Gli Stati membri notificano alla Commissione le quantità di latte crudo e i prezzi medi di cui al primo comma.»;

    41) 

    l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), è così modificato:

    a) 

    il punto vii) è sostituito dal seguente:

    «vii) 

    provvedere alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio, preservare o favorire la biodiversità nonché stimolare la circolarità;»;

    b) 

    il punto x) è sostituito dal seguente:

    «x) 

    gestire i fondi di mutualizzazione;»;

    42) 

    l'articolo 153 è così modificato:

    a) 

    al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c) 

    le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;»;

    b) 

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.  
    Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i produttori aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell’offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.»;
    c) 

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.  
    I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.»;
    43) 

    all'articolo 154, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b) 

    abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro. Tali disposizioni non impediscono il riconoscimento delle organizzazioni di produttori dedite a produzioni su piccola scala;»;

    44) 

    l'articolo 157 è così modificato:

    a) 

    al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «1.  
    Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali a livello nazionale e regionale e a livello delle circoscrizioni economiche di cui all'articolo 164, paragrafo 2, in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:»
    b) 

    al paragrafo 1, la lettera c) è così modificata:

    i) 

    il punto vii) è sostituito dal seguente:

    «vii) 

    fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente, all'azione per il clima e alla salute e al benessere degli animali;»;

    ii) 

    il punto xiv) è sostituito dal seguente:

    «xiv) 

    contribuire alla gestione e all'elaborazione di iniziative di valorizzazione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti;»;

    iii) 

    il punto xvi) è sostituito dal seguente:

    «xvi) 

    promuovere e attuare misure volte a prevenire, controllare e gestire i rischi per la salute degli animali, i rischi fitosanitari e i rischi ambientali, anche mediante l'istituzione e la gestione di fondi di mutualizzazione o contribuendo a tali fondi al fine di versare agli agricoltori una compensazione finanziaria per i costi e le perdite economiche derivanti dalla promozione e dall'attuazione delle suddette misure;»;

    c) 

    il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

    «1 bis.  
    Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale operante in più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 per ciascun settore per il quale chiede il riconoscimento.»;
    d) 

    il paragrafo 3 è soppresso.

    45) 

    l'articolo 158 è così modificato:

    a) 

    al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

    «c bis) 

    si adoperino per una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni delle fasi della catena di approvvigionamento di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), che costituiscono l'organizzazione interprofessionale;»;

    b) 

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.  
    Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima del 1o gennaio 2014, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b).»;
    46) 

    l'articolo 163 è così modificato:

    a) 

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

    «1.  

    Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

    a) 

    soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;

    b) 

    svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

    c) 

    costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);

    d) 

    non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

    2.  
    Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3.»;
    b) 

    al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d) 

    revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;»;

    47) 

    l'articolo 164 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  
    Per le finalità della presente sezione, per “circoscrizione economica” si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee o, per i prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta riconosciuta dal diritto dell'Unione, la zona geografica specificata nel disciplinare.»;
    b) 

    il paragrafo 4 è così modificato:

    i) 

    le lettere l), m) e n) sono sostituite dalle seguenti:

    «l) 

    uso di sementi certificate, salvo quando utilizzate per la produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, e controllo della qualità dei prodotti;

    m) 

    prevenzione e gestione dei rischi fitosanitari o per la salute degli animali, la sicurezza alimentare o l'ambiente;

    n) 

    gestione e valorizzazione dei sottoprodotti.»;

    ii) 

    il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Tali regole non danneggiano altri operatori, né impediscono l'ingresso di nuovi operatori, nello Stato membro interessato o nell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.»;

    48) 

    l'articolo 165 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 165

    Contributi finanziari dei produttori non aderenti

    Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione di una o più delle attività in parola. Ogni organizzazione che riceve contributi da produttori non aderenti a norma del presente articolo mette a disposizione, su richiesta di un produttore aderente o non aderente che contribuisca finanziariamente alle attività dell'organizzazione, le parti del suo bilancio annuale relative allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 164, paragrafo 4.»;

    49) 

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 166 bis

    Regolazione dell'offerta di prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

    1.  
    Fatti salvi gli articoli 167 e 167 bis del presente regolamento, su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, o dell'articolo 161, paragrafo 1, del presente regolamento, di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento, di un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 o di un gruppo di produttori di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 o ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.
    2.  

    Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo da concludere tra almeno due terzi dei produttori del prodotto di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale prodotto nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 o all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iii), del presente regolamento per il vino. Qualora la produzione del prodotto di cui al paragrafo 1 del presente articolo comporti trasformazione e il disciplinare di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 o all'articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento limiti la provenienza delle materie prime a una specifica zona geografica, gli Stati membri dispongono, ai fini delle norme da stabilirsi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo:

    a) 

    che i produttori delle materie prime nella specifica zona geografica siano consultati prima della conclusione dell'accordo di cui al presente paragrafo; o

    b) 

    che almeno due terzi dei produttori delle materie prime o i loro rappresentanti, che rappresentano almeno due terzi della produzione delle materie prime utilizzate per la trasformazione nella specifica zona geografica, siano anch'essi parti dell'accordo di cui al presente paragrafo.

    3.  
    In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per la produzione del formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, la zona geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare del formaggio deve essere la stessa zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a tale formaggio.

    4.  

    Le norme di cui al paragrafo 1:

    a) 

    disciplinano solo la regolazione dell'offerta del prodotto in questione e, ove applicabile, delle materie prime e sono intese ad adeguare l'offerta di tale prodotto alla domanda;

    b) 

    hanno effetto solo sul prodotto e, ove applicabile, sulle materie prime in questione;

    c) 

    possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni, ma possono essere rinnovate successivamente a detto periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

    d) 

    non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati da tali norme;

    e) 

    non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;

    f) 

    non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

    g) 

    non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

    h) 

    non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

    i) 

    contribuiscono al mantenimento della qualità del prodotto in esame o allo sviluppo del prodotto interessato;

    j) 

    non pregiudicano l'articolo 149 e l'articolo 152, paragrafo 1 bis.

    5.  
    Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.
    6.  
    Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, gli Stati membri abrogano le norme di cui al paragrafo 1.
    7.  
    Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.
    8.  
    La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3 del presente regolamento.»;
    50) 

    all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

    «i) 

    il prezzo da pagare alla consegna, che:

    — 
    è fisso ed è stabilito nel contratto e/o
    — 
    è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori oggettivi, che possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti, nonché indici e metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; tali indicatori possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare; le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.»;
    51) 

    l'articolo 172 è soppresso;

    52) 

    l'articolo 172 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 172 bis

    Ripartizione del valore

    Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, possono convenire con gli operatori posti a valle della filiera clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.

    Articolo 172 ter

    Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali per la vendita di uve per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta

    In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.»;

    53) 

    all'articolo 182, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il volume limite è pari rispettivamente al 125 %, al 110 % o al 105 %, a seconda che le opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti, siano rispettivamente inferiori o pari al 10 %, superiori al 10 %, ma inferiori o pari al 30 %, o superiori al 30 %.

    Se non si tiene conto del consumo interno, il volume limite è pari al 125 %.»;

    54) 

    gli articoli 192 e 193 sono soppressi;

    55) 

    nel capo IV è aggiunto l'articolo seguente:

    «Articolo 193 bis

    Sospensione dei dazi all'importazione per i melassi

    1.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che integrano il presente regolamento stabilendo norme per la sospensione dei dazi all'importazione, in tutto o in parte, per i melassi di cui al codice NC 1703 .
    2.  
    In applicazione delle norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere, in tutto o in parte, i dazi all'importazione per i melassi di cui al codice NC 1703 , senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.»;
    56) 

    nella parte III, il capo VI, che comprende gli articoli da 196 a 204, è soppresso;

    57) 

    all'articolo 206, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 bis del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.»;

    58) 

    l'articolo 208 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 208

    Posizione dominante

    Ai fini del presente capo, per “posizione dominante” si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei fornitori o dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.»;

    59) 

    l'articolo 210 è così modificato:

    a) 

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

    «1.  
    L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento, che sono necessari al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento o, per quanto riguarda i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, gli obiettivi di cui all'articolo 162 del presente regolamento, e che non sono incompatibili con le norme di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

    Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

    2.  
    Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione trasmette all'organizzazione interprofessionale richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

    La Commissione, qualora ritenga in qualsiasi momento, dopo aver espresso un parere, che siano venute meno le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza l'organizzazione interprofessionale.

    La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, soprattutto se l'organizzazione interprofessionale richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.»;

    b) 

    i paragrafi 3, 5 e 6 sono soppressi;

    60) 

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 210 bis

    Iniziative verticali e orizzontali per la sostenibilità

    1.  
    L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano indispensabili per l'applicazione di tale norma.
    2.  
    Il paragrafo 1 si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli di cui sono parte vari produttori o di cui uno o più produttori e ne sono parte anche uno o più operatori a diversi livelli delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione, della filiera alimentare compresa la distribuzione.
    3.  

    Ai fini del paragrafo 1 per “norma di sostenibilità” si intende una norma volta a contribuire a uno o più dei obiettivi seguenti:

    a) 

    obiettivi ambientali, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

    b) 

    produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; e

    c) 

    salute e benessere degli animali.

    4.  
    Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.
    5.  
    La Commissione pubblica orientamenti per gli operatori sulle condizioni di applicazione del presente articolo entro l'8 dicembre 2023.
    6.  
    A decorrere dall'8 dicembre 2023, i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

    La Commissione, in qualsiasi momento dopo aver espresso un parere, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 7, del presente articolo dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza i produttori.

    La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, in particolare se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.

    7.  
    L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro uno o più degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 siano modificati o interrotti o non abbiano affatto luogo, se ritiene che tale decisione sia necessaria per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

    Per accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3.

    Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni che ne derivano immediatamente dopo la loro adozione.

    Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.»;

    61) 

    l'articolo 212 è soppresso;

    62) 

    l'articolo 214 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 214 bis

    Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia

    Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2023 al 2027, a concedere aiuti nazionali che, in base al presente articolo, ha concesso nel 2022 ai produttori, purché:

    a) 

    l'importo totale dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2027, non sia superiore al 67% dell'importo concesso nel 2022; e

    b) 

    prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.

    La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento.»;

    63) 

    all'articolo 218, paragrafo 2, la riga relativa al Regno Unito è soppressa;

    64) 

    l'articolo 219, paragrafo 1, è così modificato:

    a) 

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «1.  
    Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato interessato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti o non idonee.»;
    b) 

    il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, adeguare o sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi, oppure assumere la forma di un regime temporaneo di riduzione volontaria della produzione, in particolare in caso di offerta eccedentaria.»;

    65) 

    nella parte V, capo I, la sezione 2 è così modificata:

    a) 

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali, a organismi nocivi per le piante e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante»;

    b) 

    l'articolo 220 è così modificato:

    i) 

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Misure connesse a malattie degli animali, a organismi nocivi per le piante e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante»;

    ii) 

    al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a) 

    delle limitazioni agli scambi intra Unione e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la diffusione di organismi nocivi per le piante; e»;

    iii) 

    al paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

    «-a) 

    prodotti ortofrutticoli;»;

    iv) 

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.  
    Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure sanitarie, veterinarie o fitosanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie o a monitorare, controllare e eradicare o contenere l'organismo nocivo, e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.»;
    66) 

    nella parte V sono inseriti il capo seguente e gli articoli seguenti:

    «Capo I bis

    Trasparenza del mercato

    Articolo 222 bis

    Osservatori dei mercati dell'Unione

    1.  
    Al fine di migliorare la trasparenza della filiera agroalimentare, chiarire le scelte degli operatori economici e delle autorità pubbliche, facilitare la sorveglianza degli sviluppi del mercato e delle minacce di turbative del mercato, la Commissione istituisce osservatori dei mercati dell'Unione.
    2.  
    La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione.
    3.  

    Gli osservatori del mercato dell'Unione mettono a disposizione i dati statistici e le informazioni necessarie per la sorveglianza degli sviluppi del mercato e delle minacce di turbativa del mercato, in particolare:

    a) 

    produzione, approvvigionamento e scorte;

    b) 

    prezzi, costi e, per quanto possibile, margini di profitto a tutti i livelli della filiera alimentare;

    c) 

    previsioni di mercato a breve e medio termine;

    d) 

    importazioni e esportazioni di prodotti agricoli, in particolare l'utilizzo dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli nell'Unione.

    Gli osservatori del mercato dell'Unione elaborano relazioni contenenti gli elementi di cui al primo comma.

    4.  
    Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui al paragrafo 3 e le forniscono alla Commissione.

    Articolo 222 ter

    Relazioni della Commissione sugli sviluppi del mercato

    1.  
    Nelle loro relazioni, gli osservatori del mercato dell'Unione istituiti a norma dell'articolo 222 bis identificano le minacce di turbative del mercato connesse ad aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interni o esterni o ad altri eventi o circostanze aventi effetti analoghi.
    2.  
    La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla situazione del mercato dei prodotti agricoli, sulle cause delle turbative del mercato e sulle eventuali misure da adottare in risposta a tali perturbazioni del mercato, in particolare le misure di cui alla parte II, titolo I, capo I, e agli articoli 219, 220, 221 e 222 così come le motivazioni di tali misure.»;
    67) 

    all'articolo 223, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità dell’Unione e nazionali dei mercati finanziari, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

    La Commissione coopera e scambia informazioni con le autorità competenti designate a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per aiutarle nell'adempimento dei compiti di cui al regolamento (UE) n. 596/2014.»;

    68) 

    l'articolo 225 è così modificato:

    a) 

    la lettera a) è soppressa;

    b) 

    le lettere b) e c) sono soppresse;

    c) 

    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d) 

    entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni sette anni, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza stabilite nel presente regolamento al settore agricolo in tutti gli Stati membri;»;

    d) 

    sono inserite le lettere seguenti:

    «d bis) 

    entro il 31 dicembre 2023, sugli osservatori del mercato dell’Unione istituiti a norma dell'articolo 222 bis;

    d ter) 

    entro il 31 dicembre 2023, e successivamente ogni tre anni, sul ricorso alle misure di crisi adottate in particolare a norma degli articoli da 219 a 222;

    d quarter) 

    entro il 31 dicembre 2024, sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire una migliore trasparenza del mercato di cui all'articolo 223;

    d quinquies) 

    entro il 30 giugno 2024, sulle denominazioni di vendita e sulla classificazione delle carcasse nel settore di carni ovine e caprine;»;

    69) 

    nella parte V, il capo III, che comprende l'articolo 226, è soppresso;

    70) 

    l'allegato I è così modificato:

    a) 

    nella parte I, lettera a), la prima e la seconda riga sono soppresse (codici NC 0709 99 60 e 0712 90 19 );

    b) 

    nella parte I, lettera d), la voce nella prima riga (codice NC 0714 ) è sostituita dalla seguente:

    « ex  07 14 - Radici di manioca, d'arrow-root o di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet, esclusi le patate dolci della sottovoce 0714 20 e i topinambur della sottovoce ex 0714 90 90 ; midollo della palma a sago»;

    c) 

    la parte IX è così modificata:

    i) 

    la designazione nella quinta riga (codice NC 0706 ) è sostituita dalla seguente:

    «Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili ( 1 ), freschi o refrigerati

    ii) 

    la designazione nell'ottava riga (codice NC ex  07 09 ) è sostituita dalla seguente:

    «Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91 , 0709 60 95 , ex 0709 60 99 del genere Pimenta, 0709 92 10 e 0709 92 90 »;

    iii) 

    sono inserite le righe seguenti:

    « 0714 20 patate dolci

    ex 0714 90 90 topinambur»;

    d) 

    nella parte X le esclusioni per il granturco dolce sono soppresse;

    e) 

    nella parte XII è aggiunta la voce seguente:

    «e) 

    ex 2202 99 19 : - - - altri, vini dealcolizzati con un titolo alcolometrico non superiore a 0,5 % vol.»;

    f) 

    nella parte XXIV, sezione 1, la voce «0709 60 99 » è sostituita dalla seguente:

    « ex 0709 60 99 : - - - altri, del genere Pimenta»;

    71) 

    nell'allegato II, la parte II è così modificata:

    a) 

    nella sezione A, punto 4), la seconda frase è soppressa;

    b) 

    la sezione B è soppressa;

    72) 

    l'allegato III è così modificato:

    a) 

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1370/2013 ( *6 )

    b) 

    nella parte B, la sezione I è soppressa;

    73) 

    l'allegato VI è soppresso;

    74) 

    l'allegato VII è così modificato:

    a) 

    la parte I è così modificata:

    i) 

    al punto II, è aggiunto il comma seguente:

    «Su richiesta di un gruppo di cui all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) n. 1151/2012, lo Stato membro interessato può decidere che le condizioni di cui al presente punto non si applicano alle carni ottenute da bovini aventi una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 registrate prima del 29 giugno 2007.»;

    ii) 

    al punto III, paragrafo 1, lettera A), la riga relativa al Regno Unito è soppressa;

    iii) 

    al punto III.1B), la riga relativa al Regno Unito è soppressa;

    b) 

    la parte II è così modificata:

    i) 

    è aggiunta la frase introduttiva seguente:

    «Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti.»;

    ii) 

    al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a) 

    avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol. In via eccezionale, e per i vini a invecchiamento prolungato, tali limiti possono differire per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o indicazione geografica figuranti nell'elenco stabilito dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, a condizione che:

    — 
    i vini sottoposti al processo di invecchiamento rientrino nella definizione di vini liquorosi; e
    — 
    il titolo alcolometrico effettivo del vino invecchiato non sia inferiore a 14 % vol;»;
    c) 

    l'appendice I è così modificata:

    i) 

    al punto 1), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c) 

    in Belgio, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Svezia: le superfici vitate di questi Stati membri;»

    ii) 

    al punto 2), lettera g), il termine «zona» è sostituito da «regione viticola»;

    iii) 

    al punto 4), la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f) 

    in Romania, le superfici vitate nelle regioni viticole seguenti: Dealurile Munteniei și Olteniei con i vigneti Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate;»;

    iv) 

    al punto 4), la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g) 

    in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje e Dalmatinska zagora;»;

    v) 

    al punto 6) è aggiunta la lettera seguente:

    «h) 

    in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Sjeverna Dalmacija e Srednja i Južna Dalmacija.»;

    75) 

    l'allegato VIII è così modificato:

    a) 

    la parte I è così modificata:

    i) 

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole e dealcolizzazione»;

    ii) 

    nella sezione B, punto 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b) 

    portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello che essi determinano.»;

    iii) 

    la sezione C è sostituita dalla seguente:

    «C.   Acidificazione e disacidificazione

    1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere sottoposti ad acidificazione e a disacidificazione.

    2. L'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l, ossia di 53,3 milliequivalenti per litro.

    3. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

    4. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

    5. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.»;

    iv) 

    nella sezione D, il punto 3) è sostituito dal seguente:

    «3. 

    L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.»;

    v) 

    è aggiunta la sezione seguente:

    «E.   Processi di dealcolizzazione

    È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):

    a) 

    parziale evaporazione sotto vuoto;

    b) 

    tecniche a membrana;

    c) 

    distillazione.

    I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.»;

    b) 

    nella parte II, sezione B, il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3. 

    I punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita “vino”.»;

    76) 

    nell'allegato X, punto II, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. 

    Il prezzo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità sana, leale e mercantile, avente un tenore di zucchero del 16 % all'atto del ricevimento.

    Il prezzo è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni, concordate previamente dalle parti, corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità di cui al primo comma.»;

    77) 

    nell'allegato X, punto XI, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. 

    L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, prevede meccanismi di conciliazione o di mediazione e una clausola di arbitraggio.»;

    78) 

    gli allegati XI, XII e XIII sono soppressi.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012

    Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è così modificato:

    1) 

    all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b) 

    proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione, o del loro contribuito allo sviluppo sostenibile.»;

    2) 

    all'articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.  
    Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione degli aceti di vino.
    3.  
    Le registrazioni effettuate a norma dell'articolo 52 non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare le altre disposizioni dell'Unione in particolare quelle relative all'immissione dei prodotti sul mercato e all'etichettatura dei prodotti alimentari.»;
    3) 

    all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.  

    Ai fini del presente regolamento, una “denominazione di origine” è un nome, compreso un nome utilizzato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

    a) 

    originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

    b) 

    la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e

    c) 

    le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

    2.  

    Ai fini del presente regolamento, un'“indicazione geografica” è un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

    a) 

    originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

    b) 

    alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e

    c) 

    la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.»;

    4) 

    all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  
    Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto o creare confusione tra prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o razza in questione.

    Le condizioni di cui al primo comma sono valutate in relazione all'uso effettivo delle denominazioni in conflitto, compreso l'uso del nome della varietà vegetale o della razza animale al di fuori della sua zona di origine e l'uso del nome della varietà vegetale protetta da un altro diritto di proprietà intellettuale.»;

    5) 

    all'articolo 7, il paragrafo 1 è modificato come segue:

    a) 

    la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f) 

    gli elementi che stabiliscono:

    i) 

    per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico che possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a tale paragrafo;

    ii) 

    per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2;»;

    b) 

    è aggiunto il comma seguente:

    «Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.»;

    6) 

    all'articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se:»;

    7) 

    all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.  
    Nel caso dei prodotti originari dell'Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti figurano nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario. I requisiti di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativi alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano alla denominazione registrata del prodotto. Le indicazioni “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” o le corrispondenti abbreviazioni “DOP” o “IGP” possono figurare nell'etichettatura.»;
    8) 

    l'articolo 13 è così modificato:

    a) 

    al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a) 

    qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;»;

    b) 

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.  

    Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche:

    a) 

    ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e

    b) 

    ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

    Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta.»;

    9) 

    l'articolo 15 è così modificato:

    a) 

    al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, ad eccezione di quelli per cui la dichiarazione di opposizione ricevibile è presentata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3.»;

    b) 

    al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino fino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:»;

    10) 

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 16 bis

    Indicazioni geografiche esistenti per i prodotti vitivinicoli aromatizzati

    I nomi figuranti nel registro istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 ) sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del presente regolamento come indicazioni geografiche protette. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

    11) 

    all'articolo 21, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «1.  
    Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, è ricevibile solo se perviene alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito e se:»;
    12) 

    all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.  
    Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 del presente articolo figura nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo. I requisiti di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativi alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano alla denominazione registrata del prodotto. Può figurare nell'etichettatura l'indicazione di “specialità tradizionale garantita” o la corrispondente sigla “STG”.

    Il simbolo è facoltativo nell'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione.»;

    13) 

    l'articolo 24 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.  
    Le denominazioni registrate sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.»;
    b) 

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.  
    La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.»;
    14) 

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 24 bis

    Periodi transitori per l'uso delle specialità tradizionali garantite

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti la cui denominazione è costituita o contiene un nome che viola l'articolo 24, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, o dell'articolo 51 dimostri che la denominazione è utilizzata legalmente sul mercato dell'Unione da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera b).

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, ad eccezione di quelli per cui la dichiarazione di opposizione ricevibile è presentata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3.»;

    15) 

    all'articolo 49 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «8.  
    Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione dell'avvio di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda presentata alla Commissione, conformemente al paragrafo 4, e se la domanda sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giurisdizionale immediatamente applicabile ma non definitiva.»;
    16) 

    l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 50

    Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

    1.  
    La Commissione esamina le domande di registrazione che pervengono a norma dell'articolo 49, paragrafi 4 e 5. La Commissione verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che siano prive di errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura di esame e di opposizione svolta dallo Stato membro interessato.

    L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione informa per iscritto i richiedenti dei motivi del ritardo.

    La Commissione pubblica, almeno ogni mese, l'elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione presentata e la data di presentazione.

    2.  

    Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ritiene soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 per quanto riguarda le domande di registrazione relative al regime stabilito al titolo II, o le condizioni previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda le domande relative al regime stabilito al titolo III, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

    a) 

    per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare;

    b) 

    per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare.

    3.  

    La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare tale l'esame di cui al comma 1 e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione presentata alla Commissione a norma dell'articolo 49, paragrafo 4, che:

    a) 

    informa la Commissione che la domanda è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o

    b) 

    chiede alla Commissione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi,

    L’esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.»;

    17) 

    l'articolo 51 è così modificato:

    a) 

    i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.  
    Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in un paese terzo e avente un interesse legittimo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata.

    Ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda e avente un interesse legittimo può presentare una dichiarazione di opposizione motivata allo Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma.

    2.  
    La Commissione esamina la ricevibilità della dichiarazione di opposizione motivata sulla base dei motivi di opposizione stabiliti all'articolo 10 per quanto riguarda le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette, e dei motivi di opposizione stabiliti all'articolo 21 per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite.
    3.  
    Se ritiene che la dichiarazione di opposizione motivata è ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda alla Commissione ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.

    L'autorità o la persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse alla Commissione.

    In qualsiasi momento durante il periodo delle consultazioni, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.»;

    b) 

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.  
    La dichiarazione di opposizione motivata e gli altri documenti trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.»;
    18) 

    all'articolo 52, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.  
    Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 per quanto riguarda i regimi di qualità di cui al titolo II, o dall'articolo 18 per quanto concerne i sistemi di qualità di cui al titolo III, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.
    2.  
    Se non le pervengono dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome.»;
    19) 

    l'articolo 53 è così modificato:

    a) 

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Articolo 53

    Modifiche di disciplinare»;

    b) 

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  
    Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell'Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.

    Ai fini del presente regolamento, per “modifica dell'Unione” si intende una modifica di disciplinare che:

    a) 

    include una modifica del nome della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, o dell'uso di tale denominazione;

    b) 

    rischia di alterare il legame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per le denominazioni d'origine protette o il collegamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), per le indicazioni geografiche protette;

    c) 

    riguarda una specialità tradizionale garantita; o

    d) 

    comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

    Per “modifica ordinaria” si intende qualsiasi modifica al disciplinare che non sia una modifica dell'Unione.

    ▼C1

    Per “modifica temporanea” si intende una modifica che riguarda una modifica temporanea del disciplinare risultante dall’imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

    ▼B

    Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue la procedura stabilita negli articoli da 49 a 52, mutatis mutandis.

    L'esame della domanda verte sulla modifica proposta. Se del caso, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.

    Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi e comunicate alla Commissione. I paesi terzi approvano le modifiche ordinarie conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato e le comunicano alla Commissione.»;

    c) 

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.  
    Per agevolare l'iter amministrativo in relazione a una domanda di modifica dell'Unione o ordinaria al disciplinare, anche quando una modifica non comporta alcuna modifica del documento unico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative all'iter delle domande di modifica.

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica relativamente alle modifiche dell’Unione, e alle modalità e alla forma delle modifiche ordinarie e alla loro comunicazione alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.»;

    20) 

    all'allegato I, punto I, sono aggiunti i trattini seguenti:

    «- 

    vini aromatizzati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014,

    altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli indicati nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013,

    cera d'api.».

    Articolo 3

    Modifiche del regolamento (UE) n. 251/2014

    1) 

    Il titolo è sostituito dal seguente:

    «Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio»;

    2) 

    all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. 

    Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.»;

    3) 

    all'articolo 2, il punto 3 è soppresso;

    4) 

    l'articolo 5 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.  
    Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica di prodotti vitivinicoli aromatizzati protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.»;
    b) 

    sono aggiunti i seguenti paragrafi:

    «6.  
    Nel caso di prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell'Unione e che sono destinati all'esportazione verso paesi terzi la cui normativa impone denominazioni di vendita diverse, gli Stati membri possono consentire che tali denominazioni di vendita accompagnino le denominazioni di vendita di cui all'allegato II. Le denominazioni di vendita aggiuntive possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.
    7.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare l'allegato II per tenere in considerazione il progresso tecnico, gli sviluppi scientifici e del mercato, la salute del consumatore o le esigenze di informazione del consumatore.»;
    5) 

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 6 bis

    Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti

    1.  

    L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell'Unione contiene le seguenti indicazioni obbligatorie:

    a) 

    la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011; e

    b) 

    l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

    2.  
    In deroga al paragrafo 1, lettera a), la dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo “E” per l'energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
    3.  

    In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In questo caso, si applicano le prescrizioni seguenti:

    a) 

    non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;

    b) 

    l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e

    c) 

    l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

    Tale indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo, comprende la parola “contiene” seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.

    4.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 integrando il presente regolamento per precisare ulteriormente le norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.»;
    6) 

    all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  
    Il nome dell'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 appare sull'etichetta nella lingua o nelle lingue in cui è registrata, anche qualora l'indicazione geografica sostituisca la denominazione di vendita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

    Qualora il nome di un'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia scritto in un alfabeto diverso da quello latino, esso può anche apparire in una o più lingue ufficiali dell'Unione.»;

    7) 

    l'articolo 9 è soppresso;

    8) 

    il capo III, che contiene gli articoli da 10 a 30, è soppresso.

    9) 

    l'articolo 33 è così modificato:

    a) 

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.  
    Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2021. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 dicembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»;
    b) 

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.  
    La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6 bis, paragrafo 4, all'articolo 28, all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 36, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;
    c) 

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.  
    Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, dell'articolo 28, dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
    10) 

    all'allegato I, punto 1), lettera a), è aggiunto il punto seguente:

    «iv) 

    bevande spiritose in quantità non superiore all'1 % del volume totale.»;

    11) 

    l'allegato II è così modificato:

    a) 

    nella parte A, al punto 3), il primo trattino è sostituito dal seguente:

    «- 

    con eventuale aggiunta di alcole; e»

    b) 

    la parte B è così modificata:

    i) 

    al punto 8), il primo trattino è sostituito dal seguente:

    «- 

    ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco o entrambi,»;

    ii) 

    è aggiunto il e punto seguente:

    «14) 

    Wino ziołowe

    Bevanda aromatizzata a base di vino:

    a) 

    prodotta con vino e nella quale i prodotti vitivinicoli rappresentano almeno l'85 % del volume totale,

    b) 

    aromatizzata esclusivamente con preparazioni aromatiche ottenute da erbe o spezie o entrambe,

    c) 

    senza coloranti aggiunti,

    d) 

    avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 %.»

    Articolo 4

    Modifica del regolamento (UE) n. 228/2013

    È inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 22 bis

    Accordi interprofessionali nella Riunione

    1.  
    A norma dell'articolo 349 del trattato, in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e fatto salvo l'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a n), del regolamento (UE) n. 1308/2013, se un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, opera esclusivamente nella Riunione ed è considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di uno dei prodotti specificati, la Francia può, su richiesta di tale organizzazione, estendere ad altri operatori che non aderiscono a tale organizzazione interprofessionale regole dirette a sostenere il mantenimento e la diversificazione della produzione locale al fine di rafforzare la sicurezza alimentare nella Riunione, a condizione che tali regole si applichino unicamente agli operatori le cui attività sono svolte esclusivamente nella Riunione in relazione a prodotti che sono destinati al mercato locale. Fatto salvo l'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa a norma del presente articolo se rappresenta almeno il 70 % del volume della produzione, del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione.
    2.  
    In deroga all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora le regole di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta operante esclusivamente nella Riunione siano estese a norma del paragrafo 1 del presente articolo e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono svolte esclusivamente nella Riunione in relazione a prodotti destinati al mercato locale, la Francia può decidere, dopo aver consultato le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma che operano su tale mercato locale, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.
    3.  
    La Francia informa la Commissione di ogni accordo il cui ambito sia esteso a norma del presente articolo.».

    Articolo 5

    Disposizioni transitorie

    1.  
    Le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di protezione, alle domande di approvazione di modifica e alle richieste di cancellazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche pervenute alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 7 dicembre 2021 e alle domande di registrazione, e alle richieste di cancellazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette o delle specialità tradizionali garantite pervenute alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 prima del 7 dicembre 2021.
    2.  
    Le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di approvazione di una modifica del disciplinare di denominazioni d'origine protette o di indicazioni geografiche protette o specialità tradizionali garantite ricevute dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 prima dell'8 giugno 2022.
    3.  
    Le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di protezione, alle domande di approvazione di modifica e alle richieste di cancellazione delle denominazioni dei vini aromatizzati quali indicazioni geografiche pervenute alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 prima del 7 dicembre 2021. Tuttavia, la decisione relativa alla registrazione è adottata conformemente all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale modificato dall'articolo 2, punto 18), del presente regolamento.
    4.  
    Gli articoli da 29 a 38 e da 55 a 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro dei regimi di aiuto di cui ai summenzionati articoli.
    5.  
    Gli articoli da 58 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto di cui ai summenzionati articoli.
    6.  

    Entro il 15 settembre 2022 le organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo o le loro associazioni con un programma operativo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, approvato da uno Stato membro per un periodo oltre il 31 dicembre 2022, presentano a tale Stato membro una domanda affinché tale programma operativo:

    a) 

    sia modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) 2021/2115; o

    b) 

    sia sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115; o

    c) 

    continui a funzionare fino alla sua scadenza alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Se tali organizzazioni di produttori riconosciute o loro associazioni non presentano tale domanda entro il 15 settembre 2022, i loro programmi operativi approvati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 terminano il 31 dicembre 2022.

    7.  

    I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda:

    a) 

    le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;

    b) 

    le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

    ▼C2

    8.  
    Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano le regole relative all'etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 applicabili in entrambi i casi prima dell'8 dicembre 2023 e che sono stati prodotti prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

    ▼B

    Articolo 6

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1, punto 8), lettera d), punti i) e iii), punto 10), lettera a), punto ii), e punto 38), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    L'articolo 2, punto 19), lettera b), si applica a decorrere dall'8 giugno 2022.

    L'articolo 1, punti 1) e 2), lettera b), punto 8), lettere a), b) ed e), e punti 18), 31), 35), 62), 68), lettera a), punti 69) e 73), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    L'articolo 1, punto 32), lettera a), punto ii), e punto 32), lettera c), e l'articolo 3, punto 5), si applicano a decorrere dall'8 dicembre 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( *1 ) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).»;

    ( *2 ) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).»;

    ( *3 ) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

    ( *4 ) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1)»;

    ( *5 ) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).»;

    ( 1 ) Compresi i navoni-rutabaga.»;

    ( *6 ) Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).»;

    ( *7 ) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).»;

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