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Document 02019R1666-20191004

    Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1666/2019-10-04

    02019R1666 — IT — 04.10.2019 — 000.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    ▼C1

    Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione,

    del 24 giugno 2019,

    che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ▼B

    (GU L 255 dell'4.10.2019, pag. 1)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 256, 7.10.2019, pag.  17 (2019/…)




    ▼B

    ▼C1

    Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione,

    del 24 giugno 2019,

    che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ▼B



    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce le norme per il controllo del trasporto e dell’arrivo di partite dei prodotti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 che sono destinati all’immissione in commercio nell’Unione, quando il trasporto di tali prodotti dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione debba essere soggetto a controlli conformemente alla legislazione dell’Unione (la partita).

    Articolo 2

    Condizioni di controllo del trasporto di partite dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione fino allo stabilimento nel luogo di destinazione

    1.  L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione autorizza il trasporto della partita fino allo stabilimento nel luogo di destinazione indicato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 soltanto nel caso in cui l’esito dei controlli ufficiali effettuati al posto di controllo frontaliero di arrivo è favorevole.

    2.  La partita per la quale è stata rilasciata un’autorizzazione conformemente al paragrafo 1 è:

    a) sigillata dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo;

    b) trasportata senza essere scaricata o frazionata;

    c) trasportata direttamente allo stabilimento nel luogo di destinazione indicato nel DSCE.

    3.  Immediatamente dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo notifica, attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali («IMSOC») di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, all’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione indicato nel DSCE («luogo di destinazione») che, previa esecuzione dei controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di arrivo, è stato autorizzato il trasporto della partita verso lo stabilimento nel luogo di destinazione.

    Articolo 3

    Condizioni di controllo dell’arrivo di partite nel luogo di destinazione

    1.  L’operatore responsabile dello stabilimento nel luogo di destinazione informa, entro un giorno dall’arrivo della partita, l’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione dell’arrivo della partita presso tale stabilimento.

    2.  L’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione notifica, attraverso il sistema IMSOC, all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 mediante la compilazione della parte III del DSCE.

    3.  L’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione effettua controlli ufficiali presso tale stabilimento al fine di verificare che le partite siano giunte allo stabilimento nel luogo di destinazione, in particolare tramite il controllo dei registri di entrata di tale stabilimento.

    4.  Se entro 15 giorni dalla data in cui è stato autorizzato il trasporto della partita a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo non è stato notificato a norma del paragrafo 2 l’arrivo della partita nello stabilimento nel luogo di destinazione da parte dell’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione, le autorità competenti effettuano ulteriori indagini al fine di determinare l’ubicazione effettiva della partita.

    5.  Qualora le indagini di cui al paragrafo 4 accertino il mancato arrivo della partita allo stabilimento nel luogo di destinazione, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo e l’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali in tale stabilimento adottano le azioni esecutive che ritengono appropriate nei confronti dell’operatore responsabile della partita conformemente agli articoli 138 e 139 del regolamento (UE) 2017/625.

    Articolo 4

    Entrata in vigore e data di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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