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Document 02019R0816-20210803
Regulation (EU) 2019/816 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third-country nationals and stateless persons (ECRIS-TCN) to supplement the European Criminal Records Information System and amending Regulation (EU) 2018/1726
Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726
Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726
02019R0816 — IT — 03.08.2021 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2019/816 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 135 |
85 |
22.5.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1151 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 |
L 249 |
7 |
14.7.2021 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/816 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726
CAPITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce:
un sistema per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi («ECRIS-TCN»);
le condizioni alle quali ECRIS-TCN è usato dalle autorità centrali al fine di ottenere informazioni su tali condanne precedenti attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) istituito con decisione 2009/316/GAI, nonché le condizioni alle quali l'Eurojust, l'Europol e l'EPPO usano ECRIS-TCN;
le condizioni alle quali l'ECRIS-TCN concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'ECRIS-TCN conformemente alle condizioni e ai fini di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), conservando nel CIR i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici;
le condizioni alle quali i dati di ECRIS-TCN possono essere utilizzati dall’Unità centrale ETIAS, istituita nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), al fine di sostenere l’obiettivo dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull’identità dei cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali condanne. Ad eccezione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni del presente regolamento che si applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano anche ai cittadini dell’Unione che hanno anche la cittadinanza di un paese terzo e che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri.
Il presente regolamento:
sostiene l’obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008;
sostiene l’obiettivo dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240;
agevola e coadiuva nella corretta identificazione delle persone, in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/818.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«condanna», la decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tale decisione sia riportata nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna;
«procedimento penale», la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della condanna;
«casellario giudiziale», il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale;
«Stato membro di condanna», lo Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna;
«autorità centrale», un'autorità designata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI;
«autorità competenti», le autorità centrali, Eurojust, Europol, EPPO, le autorità designate del VIS di cui all’articolo 9 quinquies e all’articolo 22 ter, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 767/2008 e l’unità centrale ETIAS, che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;
«cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, l'apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota;
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«software di interfaccia», il software ospitato dalle autorità competenti che consente loro di accedere al sistema centrale tramite l'infrastruttura di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d);
«informazioni sull'identità», i dati alfanumerici, i dati relativi alle impronte digitali e le immagini del volto utilizzati per stabilire una connessione tra tali dati e una persona fisica;
«dati alfanumerici», i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
«dati relativi alle impronte digitali», i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito di una persona;
«immagine del volto», le immagini digitalizzate del volto di una persona;
«riscontro positivo», la o le corrispondenze constatate, sulla base di un confronto, tra le informazioni sull'identità registrate nel sistema centrale e le informazioni sull'identità usate per interrogare il sistema;
«punto di accesso centrale nazionale», il punto nazionale di connessione all'infrastruttura di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d);
«implementazione di riferimento ECRIS», il software sviluppato dalla Commissione e messo a disposizione degli Stati membri per lo scambio delle informazioni sui casellari giudiziali tramite ECRIS;
«autorità nazionale di controllo», un'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro in conformità delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati;
«autorità di controllo», il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo;
«CIR», l'archivio comune di dati di identità quale istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;
«dati dell'ECRIS-TCN», tutti i dati conservati nel sistema centrale dell'ECRIS-TCN e nel CIR conformemente all'articolo 5;
«ESP», il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.
Articolo 4
Architettura tecnica di ECRIS-TCN
ECRIS-TCN consta di:
un sistema centrale;
il CIR;
un punto di accesso centrale nazionale in ciascuno Stato membro;
un software di interfaccia che connette le autorità competenti al sistema centrale tramite il punto di accesso centrale nazionale e l'infrastruttura di comunicazione di cui alla lettera d);
un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e il punto di accesso centrale nazionale;
un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR.
CAPITOLO II
Inserimento e uso dei dati da parte delle autorità centrali
Articolo 5
Inserimento dei dati in ECRIS-TCN
Per ciascun cittadino condannato di un paese terzo, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna crea un registro dei dati in ECRIS-TCN. La registrazione dei dati comprende:
per quanto riguarda i dati alfanumerici:
informazioni da includere a meno che, in singoli casi, tali informazioni non siano note all'autorità centrale (informazioni obbligatorie):
informazioni da includere se sono state inserite nel casellario giudiziale (informazioni facoltative):
informazioni da includere se sono a disposizione dell'autorità centrale (informazioni supplementari):
per quanto riguarda i dati relativi alle impronte digitali:
dati relativi alle impronte digitali che sono stati rilevati conformemente al diritto nazionale nel corso di procedimenti penali;
come minimo, dati relativi alle impronte digitali rilevati in base a uno dei seguenti criteri:
un indicatore che segnali, ai fini dei regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) 2018/1240, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale, tra cui il codice dello Stato membro di condanna.
gli indicatori e i codici dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, sono accessibili e consultabili soltanto da:
il sistema centrale del VIS, istituito dall’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini delle verifiche a norma dell’articolo 7 bis del presente regolamento, in combinato disposto con l’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), o con l’articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 767/2008;
il sistema centrale ETIAS, quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 25) del regolamento (UE) 2018/1240 ai fini delle verifiche a norma dell’articolo 7 ter del presente regolamento, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1240, qualora emergano riscontri positivi in seguito alla verifica automatizzata a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, gli indicatori e il codice dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono visibili a nessun’altra autorità a eccezione dell’autorità centrale dello Stato membro di condanna che ha creato la registrazione dei dati provvista di indicatore.
Articolo 6
Immagini del volto
Articolo 7
Utilizzo di ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali
Le autorità centrali usano ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo, al fine di ottenere informazioni sulle precedenti condanne tramite ECRIS, quando dette informazioni su tale persona sono richieste nello Stato membro in questione ai fini di un procedimento penale nei confronti di quella persona o per uno qualsiasi dei seguenti fini, se previsto conformemente al diritto nazionale:
Ciononostante, in casi specifici diversi da quelli in cui un cittadino di paese terzo chiede all'autorità centrale informazioni sul proprio casellario, o quando la richiesta è presentata per ottenere informazioni dal casellario giudiziale a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/93/UE, l'autorità che chiede informazioni sui casellari giudiziali può decidere che tale uso di ECRIS-TCN non è adeguato.
In caso di riscontro positivo il sistema centrale o il CIR trasmette automaticamente all’autorità competente informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e alle corrispondenti informazioni sull’identità. Le informazioni sull’identità sono utilizzate solo per verificare l’identità del cittadino di paese terzo. Il risultato di un’interrogazione del sistema centrale è utilizzato al solo scopo di:
introdurre una richiesta ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI;
introdurre una richiesta di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento;
sostenere l’obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa costituire una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008; oppure
sostenere l’obiettivo dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240.
Articolo 7 ter
Utilizzo del sistema ECRIS-TCN per le verifiche ETIAS
I dati di cui al primo comma sono utilizzati solo a scopo di verifica da:
l’unità centrale ETIAS, a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2018/1240; oppure
le unità nazionali ETIAS, a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, ai fini della consultazione dei casellari giudiziali nazionali; il casellario giudiziale nazionale deve essere consultato prima delle valutazioni e delle decisioni di cui all’articolo 26 di tale regolamento e, se del caso, prima delle valutazioni e dei pareri ai sensi dell’articolo 28 di tale regolamento.
Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dell’ESP per confrontare i dati contenuti nell’ETIAS con i dati ECRIS-TCN provvisti di un indicatore ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1240, utilizzando i dati elencati nella tabella delle corrispondenze di cui all’allegato II del presente regolamento.
CAPITOLO III
Conservazione e modifica dei dati
Articolo 8
Periodo di conservazione dei dati
Articolo 9
Modifica e cancellazione dei dati
Qualora abbia ragione di credere che i dati registrati nel ►M1 sistema centrale e CIR ◄ sono inesatti o che sono stati trattati nel ►M1 sistema centrale e CIR ◄ in violazione del presente regolamento, lo Stato membro di condanna:
avvia immediatamente una procedura di verifica dell'esattezza dei dati in questione o, se del caso, della liceità del proprio trattamento;
ove necessario, rettifica o cancella, senza ingiustificato ritardo, i dati dal ►M1 sistema centrale e CIR ◄ .
Lo Stato membro di condanna:
avvia immediatamente una procedura di verifica dell'esattezza dei dati in questione o, se del caso, della liceità del loro trattamento;
se necessario, rettifica o cancella dal ►M1 sistema centrale e CIR ◄ senza ingiustificato ritardo i dati in questione;
informa senza ingiustificato ritardo l'altro Stato membro dell'avvenuta rettifica o cancellazione dei dati, o dei motivi per cui i dati non sono stati rettificati né cancellati.
CAPITOLO V
Sviluppo, funzionamento e responsabilità
Articolo 10
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione
La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico e all'attuazione di ECRIS-TCN quanto prima, in particolare atti riguardanti:
le specifiche tecniche per il trattamento dei dati alfanumerici;
le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle impronte digitali;
le specifiche tecniche del software di interfaccia;
le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle immagini del volto per gli scopi e alle condizioni di cui all'articolo 6;
la qualità dei dati, compreso un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità;
l'inserimento dei dati conformemente all'articolo 5;
l'accesso e l'interrogazione di ECRIS-TCN conformemente all'articolo 7;
la modifica e la cancellazione dei dati conformemente agli articoli 8 e 9;
la conservazione dei registri e l'accesso a essi conformemente all'articolo 31;
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l'elaborazione di statistiche conformemente all'articolo 32;
i requisiti di funzionamento e di disponibilità di ECRIS-TCN, tra cui specifiche e requisiti minimi sulle prestazioni biometriche di ECRIS-TCN, in particolare per quanto riguarda il tasso di falsa identificazione positiva e il tasso di falsa identificazione negativa richiesti.
Articolo 11
Sviluppo e gestione operativa di ECRIS-TCN
Il consiglio di gestione del programma è costituito da otto membri nominati dal consiglio di amministrazione, dal presidente del gruppo consultivo di cui all'articolo 39 e da un membro nominato dalla Commissione. I membri nominati dal consiglio di amministrazione sono eletti soltanto tra gli Stati membri che sono pienamente vincolati in base al diritto dell'Unione dagli strumenti legislativi che disciplinano ECRIS e che parteciperanno a ECRIS-TCN. Il consiglio di amministrazione garantisce che i membri da esso nominati al consiglio di gestione del programma dispongano dell'esperienza e delle competenze necessarie in termini di sviluppo e gestione di sistemi IT a sostegno delle autorità giudiziarie e delle autorità incaricate dei casellari giudiziali.
eu-LISA partecipa ai lavori del consiglio di gestione del programma. A tal fine, rappresentanti di eu-LISA prendono parte alle riunioni del consiglio di gestione del programma allo scopo di riferire in merito ai lavori relativi alla progettazione e allo sviluppo di ECRIS-TCN e a eventuali altri lavori e attività correlati.
Il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta a trimestre e più spesso se necessario. Esso garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo di ECRIS-TCN e la coerenza tra il progetto centrale e i progetti nazionali dell'ECRIS-TCN, e con il software nazionale di attuazione di ECRIS. Il consiglio di gestione del programma presenta regolarmente e se possibile mensilmente, relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di gestione del programma stabilisce il suo regolamento interno, che comprende in particolare disposizioni concernenti:
la presidenza;
i luoghi di riunione;
la preparazione delle riunioni;
l'ammissione di esperti alle riunioni;
i piani di comunicazione atti a garantire che siano tenuti completamente informati i membri non partecipanti del consiglio di amministrazione.
eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d):
controllo;
sicurezza;
coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore dell'infrastruttura di comunicazione.
La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), in particolare:
compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
acquisizione e rinnovo;
aspetti contrattuali.
Articolo 12
Responsabilità degli Stati membri
Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:
una connessione sicura tra le banche dati nazionali di casellari giudiziali e di impronte digitali e il punto di accesso centrale nazionale;
lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione della connessione di cui alla lettera a);
una connessione tra il sistema nazionale e l'attuazione di riferimento ECRIS;
la gestione e le modalità di accesso a ECRIS-TCN del personale debitamente autorizzato delle autorità centrali a norma del presente regolamento, nonché la compilazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le qualifiche. di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g).
Articolo 13
Responsabilità per l'uso dei dati
Conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati, ciascuno Stato membro garantisce che i dati registrati in ECRIS-TCN siano trattati lecitamente e, in particolare, che:
soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati per assolvere i propri compiti;
i dati siano raccolti lecitamente e nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali del cittadino di paese terzo;
i dati siano inseriti lecitamente in ECRIS-TCN;
i dati inseriti in ECRIS-TCN siano esatti e aggiornati.
Articolo 14
Accesso di Eurojust, Europol ed EPPO
Articolo 15
Accesso da parte di personale autorizzato di Eurojust, Europol ed EPPO
Eurojust, Europol ed EPPO sono responsabili della gestione e delle modalità di accesso a ECRIS-TCN da parte del personale debitamente autorizzato a norma del presente regolamento e della compilazione e dell'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche.
Articolo 16
Responsabilità di Eurojust, Europol ed EPPO
Eurojust, Europol ed EPPO:
stabiliscono i mezzi tecnici per connettersi a ECRIS-TCN e sono responsabili del mantenimento della connessione;
forniscono una formazione adeguata che riguardi, in particolare, le norme di sicurezza e di protezione dei dati e i diritti fondamentali applicabili, ai membri del loro personale con diritto di accesso a ECRIS-TCN prima di autorizzarli a trattare dati conservati nel sistema centrale;
garantiscono che i dati personali che trattano a norma del presente regolamento siano protetti conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Articolo 17
Punto di contatto per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali
Articolo 18
Comunicazione di informazioni a un paese terzo, a un'organizzazione internazionale o a un soggetto privato
Né Eurojust, né Europol, né EPPO, né alcuna delle autorità centrali trasmette a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, o mette a loro disposizione, informazioni ottenute tramite ECRIS-TCN relative a un cittadino di paese terzo. Il presente articolo fa salvo l'articolo 17, paragrafo 3.
Articolo 19
Sicurezza dei dati
Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al punto di accesso centrale nazionale e il ricevimento dallo stesso. In particolare ciascuno Stato membro:
protegge fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture;
nega alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni connesse a ECRIS-TCN;
impedisce che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione;
impedisce l'inserimento di dati senza autorizzazione e l'ispezione, la modifica o la cancellazione senza autorizzazione di dati personali memorizzati;
impedisce il trattamento dei dati in ECRIS-TCN senza autorizzazione e la modifica o la cancellazione senza autorizzazione dei dati trattati nel sistema ECRIS-TCN;
garantisce che le persone autorizzate ad accedere a ECRIS-TCN abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, ricorrendo all'identificativo utente individuale e utilizzando esclusivamente modalità di accesso riservato;
garantisce che tutte le autorità con diritto di accedere a ECRIS-TCN creino profili che descrivono le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e a inserire, rettificare, cancellare, consultare e interrogare i dati, e mettano senza ingiustificato ritardo tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo, su richiesta di queste ultime;
garantisce la possibilità di verificare e stabilire a quali organi, organismi e agenzie dell'Unione possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati;
garantisce che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati in ECRIS-TCN, quando, da chi e per quale finalità;
impedisce, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto della trasmissione di dati personali da ECRIS-TCN o verso di esso, oppure durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
controlla l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adotta le necessarie misure di carattere organizzativo relative alla verifica e alla verifica interna per garantire l'osservanza del presente regolamento.
Articolo 20
Responsabilità
Le persone o gli Stati membri che hanno subito un danno materiale o non materiale in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento:
dallo Stato membro responsabile del danno; o
nel caso in cui eu-LISA non abbia soddisfatto i propri obblighi di cui al presente regolamento o al regolamento (UE) 2018/1725.
Lo Stato membro responsabile del danno o eu-LISA sono rispettivamente esonerati in tutto o in parte da tale responsabilità se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile.
Articolo 21
Verifica interna
Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità centrale adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con le autorità di controllo.
Articolo 22
Sanzioni
L'uso improprio dei dati inseriti in ECRIS-TCN è oggetto di sanzioni o di misure disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive, secondo il diritto nazionale o dell'Unione.
CAPITOLO V
Diritti e controllo sulla protezione dei dati
Articolo 23
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Articolo 24
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati solo per i fini seguenti:
individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi;
sostenere l’obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008; o
sostenere l’obiettivo dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240.
I dati inseriti nel CIR sono inoltre trattati in conformità del regolamento (UE) 2019/818 al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN in conformità del presente regolamento.
Articolo 25
Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento
Qualora la richiesta sia presentata a uno Stato membro diverso da quello di condanna, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta la trasmette allo Stato membro di condanna senza ingiustificato ritardo e comunque entro di dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento. Non appena riceve la richiesta, lo Stato membro di condanna:
avvia immediatamente una procedura di verifica dell'esattezza dei dati interessati o della liceità del loro trattamento in ECRIS-TCN; e
risponde allo Stato membro che ha presentato la domanda senza ingiustificato ritardo.
Articolo 26
Cooperazione volta a garantire il rispetto dei diritti relativi alla protezione dei dati
Articolo 27
Mezzi di ricorso
Chiunque ha il diritto di presentare un reclamo e il diritto a un ricorso giuridico nello Stato membro di condanna che abbia negato il diritto di cui all'articolo 25, di ottenere l'accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano, in conformità del diritto nazionale o dell'Unione.
Articolo 28
Vigilanza da parte delle autorità nazionali di controllo
Articolo 29
Vigilanza da parte del garante europeo della protezione dei dati
Articolo 30
Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
È assicurato il controllo coordinato di ECRIS-TCN a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 31
Registri
Il registro indica:
lo scopo della richiesta di accesso ai dati di ECRIS-TCN;
i dati trasmessi di cui all'articolo 5;
il riferimento dell'archivio nazionale;
la data e l'ora esatta del trattamento;
i dati usati per l'interrogazione;
l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione.
Articolo 31 ter
Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS
Per le consultazioni di cui all’articolo 7 ter del presente regolamento è conservata una registrazione di tutti i trattamenti di dati ECRIS-TCN eseguiti nel CIR e nell’ETIAS, in conformità dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.
CAPITOLO VI
Disposizioni finali
Articolo 32
Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche
Ogni mese eu-LISA trasmette alla Commissione statistiche relative alla registrazione, alla conservazione e allo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e l’implementazione di riferimento ECRIS, comprese le statistiche relative ai record di dati contenenti un indicatore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). eu-LISA garantisce che non sia possibile identificare persone fisiche sulla base di tali statistiche. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all’attuazione del presente regolamento.
Articolo 33
Spese
Articolo 34
Comunicazioni
Articolo 35
Inserimento dei dati ed entrata in funzione
La Commissione determina la data a partire dalla quale gli Stati membri iniziano a inserire in ECRIS-TCN i dati di cui all'articolo 5 una volta che ha accertato che:
siano stati adottati gli atti di esecuzione pertinenti di cui all'articolo 10;
gli Stati membri abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere a ECRIS-TCN i dati di cui all'articolo 5 e le abbiano comunicate alla Commissione;
eu-LISA abbia effettuato un collaudo generale di ECRIS-TCN, in cooperazione con gli Stati membri, utilizzando dati di prova anonimi.
Articolo 36
Monitoraggio e valutazione
Inoltre, la prima valutazione globale di cui al paragrafo 9 include una valutazione dei seguenti aspetti:
la misura in cui, sulla base dei pertinenti dati statistici e delle ulteriori informazioni fornite dagli Stati membri, l'inclusione in ECRIS-TCN di informazioni sull'identità di cittadini dell'Unione che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo ha contribuito al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
la possibilità, per alcuni Stati membri, di continuare a usare il software nazionale di attuazione ECRIS, ai sensi dell'articolo 4;
l'inserimento dei dati relativi alle impronte digitali in ECRIS-TCN, in particolare l'applicazione dei criteri minimi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
l'incidenza di ECRIS e di ECRIS-TCN sulla protezione dei dati di carattere personale.
La valutazione può, se necessario, essere corredata di proposte legislative. Le valutazioni globali successive possono includere una valutazione di uno o di tutti questi aspetti.
Articolo 37
Esercizio della delega
Articolo 38
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 39
Gruppo consultivo
eu-LISA istituisce un gruppo consultivo allo scopo di ottenere consulenza tecnica relativa a ECRIS-TCN e all'attuazione di riferimento ECRIS, in particolare nell'ambito della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività. In fase di progettazione e di sviluppo si applica l'articolo 11, paragrafo 9.
Articolo 40
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726
Il regolamento (UE) 2018/1726 è cosi modificato:
all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Compiti relativi a ECRIS-TCN e all'attuazione di riferimento ECRIS
Con riguardo a ECRIS-TCN e all'attuazione di riferimento ECRIS, l'Agenzia svolge:
i compiti attribuiti all'Agenzia conformemente al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 );
i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS.
all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:
la lettera ee) è sostituita dalla seguente:
«ee) adotta le relazioni sullo sviluppo dell'EES conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, le relazioni sullo sviluppo dell'ETIAS conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e le relazioni sullo sviluppo di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816;»;
la lettera ff) è sostituita dalla seguente:
«ff) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità, rispettivamente, dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI, del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, e di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS in conformità dell'articolo 36, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816;»;
la lettera hh) è sostituita dalla seguente:
«hh) adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli svolti conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013, all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1240 e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816, e assicura adeguato seguito a tali controlli e audit;»;
è inserita la lettera seguente:
«ll bis) trasmette alla Commissione statistiche su ECRIS-TCN e sull'attuazione di riferimento ECRIS conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/816;»;
la lettera mm) è sostituita dalla seguente:
«mm) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (uffici N.SIS II) e degli uffici SIRENE in conformità, rispettivamente, dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI, nonché dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e dell'elenco delle autorità centrali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816;»;
all'articolo 22, paragrafo 4 è inserito il seguente comma dopo il terzo comma:
«Europol, Eurojust ed EPPO possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti ECRIS-TCN in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2019/816.»;
all'articolo 24, paragrafo 3, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) stabilire, fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, le clausole di riservatezza per conformarsi all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013, all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e all'articolo 11, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2019/816;»;
all'articolo 27, paragrafo 1, è inserito il seguente punto:
«d bis) gruppo consultivo di ECRIS-TCN;».
Articolo 41
Attuazione e disposizioni transitorie
Per le condanne pronunciate prima della data dell'avvio dell'inserimento dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, le autorità centrali creano la registrazione di dati individuale nel sistema centrale e nel CIR come segue:
i dati alfanumerici che devono essere inseriti nel sistema centrale e nel CIR entro la fine del periodo di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
i dati relativi alle impronte digitali che devono essere inseriti nel CIR entro due anni dall'entrata in funzione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4.
Articolo 42
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO
FORMULARIO STANDARD PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/816 PER OTTENERE INFORMAZIONI SU QUALE STATO MEMBRO, SE ESISTE, È IN POSSESSO DI INFORMAZIONI SUL CASELLARIO GIUDIZIALE DI UN CITTADINO DI UN PAESE TERZO