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Document 02019R0033-20230828
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 of 17 October 2018 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine sector, the objection procedure, restrictions of use, amendments to product specifications, cancellation of protection, and labelling and presentation
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione
Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione
02019R0033 — IT — 28.08.2023 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2018 (GU L 009 del 11.1.2019, pag. 2) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1375 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2021 |
L 297 |
16 |
20.8.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1606 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2023 |
L 198 |
6 |
8.8.2023 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2018
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione
CAPO I
DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali, nonché all'etichettatura e alla presentazione nel settore vitivinicolo, per quanto riguarda:
le domande di protezione;
la procedura di opposizione;
le restrizioni dell'uso delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;
le modifiche del disciplinare di produzione e delle menzioni tradizionali;
la cancellazione della protezione;
l'etichettatura e la presentazione.
CAPO II
DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE
SEZIONE 1
Domanda di protezione
Articolo 2
Nome da proteggere
Articolo 3
Richiedente
Un singolo produttore può essere considerato richiedente ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 se è dimostrato che:
la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda e
la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.
Il fatto che una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta sia costituita dal nome dell'azienda del singolo produttore richiedente o che contenga tale nome non impedisce ad altri produttori di utilizzare detto nome, a condizione che si conformino al disciplinare di produzione.
Articolo 4
Requisiti supplementari relativi al disciplinare di produzione
Articolo 5
Deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata
In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:
in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi, oppure
in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure
se si tratta di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche transfrontaliere, o se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.
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Articolo 7
Domande comuni
Ove vengano presentate domande comuni di protezione di un nome come denominazione di origine o indicazione geografica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le relative procedure nazionali preliminari, compresa la fase di opposizione, sono svolte in tutti gli Stati membri interessati.
Articolo 8
Protezione nazionale transitoria
Tale protezione nazionale transitoria cessa alla data in cui è adottata una decisione di protezione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure alla data in cui la domanda è ritirata.
Articolo 9
Ammissibilità della domanda
Una domanda di protezione è considerata debitamente compilata se è conforme all'articolo 94, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se il documento unico è debitamente compilato.
Il documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Il disciplinare di produzione è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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SEZIONE 2
Procedura di opposizione
Articolo 11
Ammissibilità e motivi dell'opposizione
Ai fini dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una dichiarazione di opposizione motivata è ammissibile se:
perviene alla Commissione entro il termine stabilito all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
è conforme alle prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34;
e
dimostra che la domanda di protezione o di modifica del disciplinare ovvero di cancellazione della protezione è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché:
confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95, 105 o 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni adottate a norma del medesimo,
la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l'articolo 100 o con l'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013,
la registrazione del nome proposto comprometterebbe i diritti del titolare di un marchio ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l’esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
I motivi dell'opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.
Se l'opposizione è presentata da una persona fisica o giuridica, la dichiarazione di opposizione debitamente motivata è ammissibile soltanto se dimostra l'interesse legittimo dell'opponente.
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Articolo 13
Restrizioni dell'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette
La concessione di tale periodo transitorio è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di opposizione ammissibile a norma dell'articolo 96, paragrafo 3, o dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 da cui risulti che la decisione che conferisce la protezione del nome comprometterebbe l'esistenza:
di un nome del tutto identico o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare; oppure
di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che prorogano fino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:
la denominazione di cui al paragrafo 1 è stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di protezione presso la Commissione;
l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Il primo comma si applica mutatis mutandis a una indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo, ad eccezione della procedura di opposizione.
I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
SEZIONE 3
Modifiche del disciplinare di produzione
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Articolo 16
Ammissibilità delle domande di modifica dell'Unione
La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare è considerata debitamente compilata ove sia completa ed esaustiva e ove sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche presentate nella domanda stessa.
Articolo 17
Modifiche ordinarie
Le domande di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. I richiedenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.
La domanda di modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell’articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
La modifica ordinaria è applicabile nello Stato membro allorché è resa pubblica. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione.
Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno degli altri Stati membri interessati può presentare domanda ai sensi della procedura di modifica dell'Unione. Questa disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.
Articolo 18
Modifiche temporanee
SEZIONE 4
Cancellazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta
Articolo 19
Procedura di cancellazione
Le richieste di cancellazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 seguono mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del medesimo regolamento, nonché al capo II, sezioni 1, 2 e 4, del presente regolamento e al capo II, sezioni 1, 2, 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
La Commissione pubblica la richiesta di cancellazione di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
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Articolo 21
Ammissibilità delle richieste di cancellazione
Ai fini dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una richiesta di cancellazione motivata è ammissibile ove:
la richiesta di cancellazione sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, e
la richiesta di cancellazione si fondi sui motivi di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
SEZIONE 5
Utilizzo dei simboli, delle indicazioni e delle abbreviazioni
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Articolo 23
Deroghe all'obbligo di riportare l'indicazione «denominazione di origine protetta» sull'etichetta
Conformemente all'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il riferimento all'espressione «denominazione di origine protetta» può essere omesso per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette:
Grecia:
Σάμος (Samos);
Spagna:
Cava, Jerez, Xérès o Sherry, Manzanilla;
Francia:
Champagne;
Italia:
Asti, Marsala, Franciacorta;
Cipro:
Κουμανδαρία (Commandaria);
Portogallo:
Madera o Madère, Port o Porto.
CAPO III
MENZIONI TRADIZIONALI
SEZIONE 1
Domande di protezione e procedura di esame
Articolo 24
Lingua e ortografia della menzione tradizionale
Una menzione tradizionale è registrata:
nella lingua ufficiale o regionale dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria, oppure
nella lingua usata in commercio per tale menzione.
Articolo 25
Richiedenti
Articolo 26
Ammissibilità della domanda
La domanda è considerata debitamente compilata se contiene le seguenti informazioni:
il nome da proteggere come menzione tradizionale;
il tipo di menzione tradizionale, ossia se risponde alla definizione dell'articolo 112, lettera a) o dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
la lingua in cui è espresso il nome da proteggere come menzione tradizionale;
la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate;
una sintesi della definizione o delle condizioni di impiego;
le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette interessate.
Articolo 27
Condizioni di validità
La domanda di protezione di una menzione tradizionale è considerata valida se il nome per il quale è chiesta la protezione:
soddisfa i requisiti di una menzione tradizionale di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché i requisiti stabiliti all'articolo 24 del presente regolamento;
è costituito esclusivamente da:
un nome tradizionalmente usato in commercio in un'ampia parte del territorio dell'Unione o del paese terzo di cui trattasi per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure
un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio almeno nel territorio dello Stato membro o del paese terzo di cui trattasi per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
non è diventato generico; e
è definito e disciplinato dalla normativa dello Stato membro, oppure è soggetto a condizioni di impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.
La lettera b) non si applica alle menzioni tradizionali di cui all'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per uso tradizionale si intende:
l'uso per un periodo di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse nella lingua ufficiale o regionale dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria;
l'uso per un periodo di almeno 15 anni nel caso di menzioni espresse nella lingua usata in commercio.
Articolo 28
Esame da parte della Commissione
SEZIONE 2
Procedura di opposizione
Articolo 29
Presentazione di un'opposizione
La data di presentazione dell'opposizione è la data in cui essa perviene alla Commissione.
Articolo 30
Ammissibilità e motivi dell'opposizione
Un'opposizione motivata è ammissibile se:
è presentata da uno Stato membro o un paese terzo, ovvero da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo;
perviene alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34;
dimostra che la domanda di protezione è incompatibile con le norme sulle menzioni tradizionali perché non conforme all'articolo 27 del presente regolamento o perché la registrazione del nome proposto confliggerebbe con gli articoli 32 o 33 del presente regolamento.
Articolo 31
Esame di un'opposizione
Nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione chiede alle parti di trasmettere commenti, se del caso, entro il termine di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, in merito alle comunicazioni delle altre parti.
In caso di rigetto di una domanda le procedure di opposizione che sono state sospese sono considerante archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.
SEZIONE 3
Protezione
Articolo 32
Relazione con i marchi commerciali
La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una menzione tradizionale che non rispetta la definizione e le condizioni di impiego di tale menzione tradizionale di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:
è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della menzione tradizionale e se la menzione tradizionale ottiene a posteriori la protezione, oppure
è annullata.
In tal caso è consentito l'impiego della menzione tradizionale insieme a quello del marchio corrispondente.
Articolo 33
Omonimi
Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti vitivinicoli non è registrata, nemmeno se è esatta.
Una menzione omonima registrata può essere utilizzata esclusivamente se il nome omonimo registrato a posteriori è di fatto sufficientemente differenziato dalla menzione registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare di indurre in errore il consumatore.
SEZIONE 4
Modifica e cancellazione
Articolo 34
Modifica di una menzione tradizionale
Un richiedente che soddisfa le condizioni dell’articolo 25 può chiedere l’approvazione di una modifica di una menzione tradizionale registrata riguardante gli elementi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a f).
Gli articoli da 26 a 31 si applicano mutatis mutandis alle domande di modifica.
Articolo 35
Cancellazione di una menzione tradizionale
A norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo ovvero di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, adottare atti di esecuzione che cancellino la protezione di una menzione tradizionale.
Gli articoli da 26 a 31 si applicano mutatis mutandis alle domande di cancellazione.
Articolo 36
Motivi della cancellazione
La protezione di una menzione tradizionale è cancellata ove:
la menzione tradizionale non risponda più ai requisiti stabiliti agli articoli 27, 32 o 33;
non sia più garantita la conformità alla definizione e alle condizioni di impiego corrispondenti.
Articolo 37
Ammissibilità della richiesta di cancellazione
Una richiesta motivata di cancellazione è ammissibile ove:
sia stata presentata alla Commissione da uno Stato membro, da un paese terzo ovvero da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo; e
sia fondata su uno dei motivi di cui all'articolo 36.
La richiesta di cancellazione debitamente motivata è ammissibile soltanto se è dimostrato l'interesse legittimo del richiedente.
Articolo 38
Norme sulle menzioni tradizionali utilizzate nei paesi terzi
SEZIONE 5
Articolo 39
Menzioni tradizionali protette esistenti
Una menzione tradizionale protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009 è automaticamente protetta in virtù del presente regolamento.
CAPO IV
ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE
SEZIONE 1
Indicazioni obbligatorie
Articolo 40
Presentazione delle indicazioni obbligatorie
Articolo 41
Applicazione di determinate regole orizzontali
Articolo 42
Commercializzazione ed esportazione
Articolo 43
Divieto di utilizzare capsule o lamine a base di piombo
I dispositivi di chiusura dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non possono essere rivestiti con una capsula o una lamina contenenti piombo.
Articolo 44
Titolo alcolometrico effettivo
Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume.
Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo», «alcole effettivo» o «alc». Per quanto riguarda il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo può essere sostituita o integrata dal valore del titolo alcolometrico totale seguito dal simbolo «% vol» e preceduto dai termini «titolo alcolometrico totale» o «alcole totale».
Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5 % vol al titolo determinato dall'analisi. Tuttavia, per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol al titolo determinato dall'analisi.
Articolo 45
Indicazione della provenienza
L'indicazione della provenienza di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è realizzata come segue:
per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (1), da (3) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzando i termini «vino di […]», oppure «prodotto in […]», oppure «prodotto di […]» oppure «sekt di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel quale le uve sono state vendemmiate e vinificate;
per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri, utilizzando i termini «vino dell'Unione europea» oppure «miscela di vini di diversi paesi dell'Unione europea», o termini equivalenti;
per i vini vinificati in uno Stato membro con uve vendemmiate in un altro Stato membro, utilizzando i termini «vino dell'Unione europea» oppure «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]», riportando il nome degli Stati membri di cui trattasi;
per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, utilizzando i termini «miscela di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dei paesi terzi di cui trattasi;
per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, utilizzando i termini «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]» riportando il nome dei paesi terzi di cui trattasi.
In deroga al primo comma, lettera a), per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (4), (5) e (6), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta, l'indicazione di cui alla medesima lettera a) può essere sostituita dall'indicazione «prodotto in […]», o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui è avvenuta la seconda fermentazione.
Il primo e secondo comma fanno salvi gli articoli 46 e 55.
Per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (2), (10), (11) e (13), del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'indicazione della provenienza, di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è realizzata come segue:
«mosto di […]» oppure «mosto prodotto in […]» o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro;
«miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi dell'Unione europea» se si tratta di un taglio di prodotti vitivinicoli ottenuti in due o più Stati membri;
«mosto ottenuto in […] da uve raccolte in […]» per il mosto di uve che non è stato prodotto nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve.
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Articolo 46
Indicazione dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore e del venditore
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del presente articolo si intendono per:
«imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione europea, che effettuano o fanno effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;
«imbottigliamento,» il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della successiva vendita;
«produttore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, che effettuano o fanno effettuare per proprio conto la trasformazione delle uve o del mosto di uve in vino oppure la trasformazione del mosto di uve o del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico;
«importatore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione, che si assumono la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non unionali ai sensi dell'articolo 5, punto 24), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
«venditore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, non rientranti nella definizione di produttore, che acquistano e poi mettono in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
«indirizzo», il nome dell'unità amministrativa locale e dello Stato membro o del paese terzo in cui sono situati i locali o la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.
Il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore sono completati:
dai termini «imbottigliatore» oppure «imbottigliato da […]», eventualmente completati da riferimenti all'azienda del produttore, oppure
da termini le cui condizioni di impiego sono definite dallo Stato membro se l'imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta avviene:
nell'azienda del produttore, oppure
nei locali di un gruppo di produttori, oppure
in un'impresa situata nella zona geografica delimitata o nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.
In caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini «imbottigliato per conto di […]» o, nel caso in cui sono indicati anche il nome e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini «imbottigliato da […] per conto di […]».
Se l'imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro. Queste prescrizioni non si applicano se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell'imbottigliatore.
Per i recipienti diversi dalle bottiglie, i termini «confezionatore» e «confezionato da […]» sostituiscono rispettivamente i termini «imbottigliatore» e «imbottigliato da […]», salvo se la lingua usata non permette di operare tale distinzione.
Gli Stati membri possono decidere:
di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore;
di autorizzare la sostituzione dei termini «produttore» o «prodotto da» con i termini elencati nell'allegato II.
Una di tali indicazioni può essere sostituita da un codice stabilito dallo Stato membro in cui è situata la sede dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore. Il codice è completato da un riferimento allo Stato membro di cui trattasi. Sull'etichetta del vino figura anche l'indicazione del nome e dell'indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall'imbottigliatore, dal produttore, dall'importatore o dal venditore indicati in codice.
Se il nome o l'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore è costituito da una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o la contiene, tale nome o indirizzo è indicato sull'etichetta:
in caratteri le cui dimensioni non superano la metà di quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria del prodotto vitivinicolo di cui trattasi, oppure
per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma.
Gli Stati membri possono decidere quale opzione si applica ai prodotti vitivinicoli ottenuti sul loro territorio.
Articolo 47
Indicazione del tenore di zucchero per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico
Articolo 48
Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità
SEZIONE 2
Indicazioni facoltative
Articolo 49
Annata
L'annata di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 può figurare sulle etichette dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che almeno l'85 % delle uve utilizzate per produrli siano state vendemmiate in tale annata. Sono esclusi:
i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o
i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 50
Nome della varietà di uve da vino
I nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzate per l'ottenimento dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, possono figurare sull'etichetta di tali prodotti alle condizioni stabilite alle lettere a) e b) se ottenuti nell'Unione, oppure alle condizioni stabilite alle lettere a) e c) se ottenuti in paesi terzi.
I nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi possono essere indicati alle seguenti condizioni:
qualora sia nominata solo una varietà di uve da vino o suo sinonimo, almeno l'85 % del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tale varietà, esclusi
qualora siano nominate due o più varietà di uve da vino o loro sinonimi, il 100 % del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tali varietà, esclusi
Le varietà di uve da vino devono figurare sull'etichetta in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni.
Per i prodotti vitivinicoli ottenuti nell'Unione, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Per gli Stati membri esonerati dall'obbligo di classificazione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nell'Elenco internazionale delle varietà di viti e dei loro sinonimi gestito dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino.
Per i prodotti vitivinicoli originari dei paesi terzi, le condizioni di impiego dei nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi sono conformi alle norme applicabili ai produttori di vino nel paese terzo interessato, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e tali nomi o sinonimi sono quelli specificati nella lista di almeno una delle organizzazioni seguenti:
Organizzazione internazionale della vigna e del vino;
Unione internazionale per la protezione delle selezioni vegetali;
Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche.
Per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità, i nomi delle varietà di uve da vino utilizzati per completare la designazione del prodotto, ossia «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» e «pinot gris» e i nomi equivalenti nelle altre lingue dell'Unione, possono essere sostituiti dal sinonimo «pinot».
L'allegato IV, parte A, può essere modificato dalla Commissione solo per tener conto delle pratiche consolidate in materia di etichettatura di nuovi Stati membri, a seguito dell'adesione.
Articolo 51
Norme specifiche per l'indicazione delle varietà di uve da vino sui prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta
Per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta e purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 120, paragrafo 2, del medesimo regolamento, gli Stati membri possono decidere di utilizzare l'espressione «vino varietale» completata da uno o da entrambi i seguenti nomi:
il nome dello Stato membro o degli Stati membri interessati;
il nome della o delle varietà di uve da vino.
Per i prodotti vitivinicoli di cui al primo comma non recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o non aventi una indicazione geografica di un paese terzo che riportano in etichetta il nome di una o più varietà di uve da vino, i paesi terzi possono decidere di utilizzare l'espressione «vino varietale» completata dal nome del paese terzo o dei paesi terzi interessati.
L'articolo 45 del presente regolamento non si applica in relazione all'indicazione del nome degli Stati membri o dei paesi terzi.
▼M2 —————
Articolo 52
Indicazione del tenore di zucchero per i prodotti vitivinicoli diversi dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini spumanti di qualità e dai vini spumanti di qualità del tipo aromatico
Articolo 53
Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione
L'impiego di una delle indicazioni di cui al primo comma è consentito se il prodotto vitivinicolo è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.
Le indicazioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un prodotto vitivinicolo ottenuto usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori di legno.
L'espressione « fermentato in bottiglia » può essere utilizzata soltanto per designare vini spumanti che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a condizione che:
il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
la durata del processo di produzione, compreso l'affinamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non sia inferiore a nove mesi;
la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce siano di almeno novanta giorni;
il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.
Le espressioni « fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale » o « metodo tradizionale » o « metodo classico » o « metodo classico tradizionale » possono essere utilizzate soltanto per designare vini spumanti che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a condizione che il prodotto:
sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée);
sia separato dalle fecce mediante sboccatura.
L'espressione « Crémant » può essere utilizzata soltanto per i vini spumanti di qualità bianchi o rosati che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo, a condizione che:
le uve siano vendemmiate a mano;
il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non superi 100 litri per 150 chili di uva;
il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;
il tenore di zucchero sia inferiore a 50 g/l;
il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4.
Fatto salvo l'articolo 55, il termine «Crémant» è indicato sull'etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell'unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi.
Il primo comma, lettera a), e il secondo comma non si applicano ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine «Crémant» registrati anteriormente al 1o marzo 1986.
Articolo 54
Indicazione dell'azienda
Tali termini sono utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata nell'azienda.
Articolo 55
Riferimento al nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta
Ai prodotti vitivinicoli ottenuti in un'unità geografica più piccola si applicano le seguenti disposizioni:
almeno l'85 % delle uve da cui è ottenuto il prodotto vitivinicolo proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi:
i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino»,
i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
le rimanenti uve utilizzate nella produzione provengono dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti.
Per i marchi commerciali registrati o acquisiti con l'uso anteriormente all'11 maggio 2002 che sono costituiti o contengono il nome di un'unità geografica più piccola della zona alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e i riferimenti alla zona geografica dello Stato membro interessato, gli Stati membri possono decidere di non applicare le condizioni di cui al secondo comma, lettere a) e b).
Il nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica ovvero i riferimenti a una zona geografica sono costituiti dal nome di:
una località o un gruppo di località;
un'unità amministrativa locale o una sua parte;
una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola;
una zona amministrativa.
SEZIONE 3
Norme in materia di determinati tipi di bottiglia e dispositivi di chiusura
Articolo 56
Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia
Per figurare nell'elenco dei determinati tipi di bottiglia di cui all'allegato VII, il tipo di bottiglia risponde ai seguenti requisiti:
è stato utilizzato esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, e
l'uso evoca nel consumatore un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
Nell'allegato VII figurano le condizioni che disciplinano l'uso dei determinati tipi di bottiglia riconosciuti.
Articolo 57
Norme sulla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti all'interno dell'Unione sono commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:
per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altri materiali ammessi ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;
per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura idoneo.
Non possono essere commercializzate o esportate in bottiglie di vetro per vino spumante né con un dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), altre bevande elaborate nell'Unione.
In deroga al primo comma, lettera a), i produttori di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono decidere di non rivestire il fermaglio con una lamina.
Articolo 58
Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 59
Lingua della procedura
I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione in relazione a una domanda di protezione, a una domanda di modifica del disciplinare di produzione, alla procedura di opposizione e alla procedura di cancellazione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica a norma degli articoli da 94 a 98 e degli articoli 105 e 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di una menzione tradizionale a norma degli articoli da 25 a 31 e degli articoli 34 e 35 del presente regolamento sono tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione o corredati di una traduzione certificata in una di tali lingue.
Articolo 60
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è abrogato.
Articolo 61
Misure transitorie
Per quanto riguarda le domande di modifica pendenti non contemplate dal primo comma, le decisioni degli Stati membri di presentare tali modifiche alla Commissione sono considerate approvazione di una modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle modifiche pendenti per posta elettronica entro i tre mesi successivi alla data di applicazione del presente regolamento. Nell'elenco le modifiche sono ripartite nelle seguenti due categorie:
modifiche considerate rispondenti ai requisiti di una modifica dell'Unione;
modifiche considerate rispondenti ai requisiti di una modifica ordinaria.
La Commissione pubblica l'elenco delle modifiche ordinarie, ripartite per Stato membro, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro tre mesi dal ricevimento dell'elenco completo di ciascuno Stato membro e rende pubblici le domande e i documenti unici riguardanti tali modifiche ordinarie.
Le modifiche che la Commissione non ha riconosciuto atte ad adeguare il disciplinare all'articolo 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono considerate domande di modifica ordinaria e ad esse si applicano le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
Articolo 62
Entrata in vigore ed applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
PARTE A
Termini di cui all'articolo 41, paragrafo 1
Lingua |
Termini riguardanti i solfiti |
Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova |
Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte |
in bulgaro |
«сулфити» o «серен диоксид» |
«яйце», «яйчен протеин», «яйчен продукт», «яйчен лизозим» o «яйчен албумин» |
«мляко», «млечни продукти», «млечен казеин» o «млечен протеин» |
in spagnolo |
«sulfitos» o «dióxido de azufre» |
«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» o «ovoalbúmina» |
«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» o «proteína de leche» |
in ceco |
«siřičitany» o «oxid siřičitý» |
«vejce», «vaječná bílkovina», «výrobky z vajec», «vaječný lysozym» o «vaječný albumin» |
«mléko», «výrobky z mléka», «mléčný kasein» o «mléčná bílkovina» |
in danese |
«sulfitter»o«svovldioxid» |
«æg»,«ægprotein»,«ægprodukt»,«æglysozym», o«ægalbumin» |
«mælk»,«mælkeprodukt»,«mælkecasein»o«mælkeprotein» |
in tedesco |
«Sulfite» o «Schwefeldioxid» |
«Ei», «Eiprotein», «Eiprodukt», «Lysozym aus Ei» o «Albumin aus Ei» |
«Milch», «Milcherzeugnis», «Kasein aus Milch» o «Milchprotein» |
in estone |
«sulfitid» o «vääveldioksiid» |
«muna», «munaproteiin», «munatooted», «munalüsosüüm» o «munaalbumiin»… |
«piim», «piimatooted», «piimakaseiin» o «piimaproteiin» |
in greco |
«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» o «ανυδρίτης του θειώδους οξέος» |
«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» o «αλβουμίνη αυγού» |
«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» o «πρωτεΐνη γάλακτος» |
in inglese |
'sulphites', 'sulfites', 'sulphur dioxide' o 'sulfur dioxide' |
'egg', 'egg protein', 'egg product', 'egg lysozyme' o 'egg albumin' |
'milk', 'milk products', 'milk casein' o 'milk protein' |
in francese |
«sulfites» o «anhydride sulfureux» |
«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» o «albumine de l'œuf» |
«lait», «produits du lait», «caséine du lait» o «protéine du lait» |
in croato |
«sulfiti» o «sumporov dioksid» |
«jaje», «bjelančevine iz jaja», «proizvodi od jaja», «lizozim iz jaja» o «albumin iz jaja» |
«mlijeko», «mliječni proizvodi», «kazein iz mlijeka» o «mliječne bjelančevine» |
in italiano |
«solfiti» o «anidride solforosa» |
«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina» |
«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte» |
in lettone |
«sulfīti» o «sēra dioksīds» |
«olas», «olu olbaltumviela», «olu produkts», «olu lizocīms» o «olu albumīns» |
«piens», «piena produkts», «piena kazeīns» o «piena olbaltumviela» |
in lituano |
«sulfitai» o «sieros dioksidas» |
«kiaušiniai», «kiaušinių baltymai», «kiaušinių produktai», «kiaušinių lizocimas» o «kiaušinių albuminas» |
«pienas», «pieno produktai», «pieno kazeinas» o «pieno baltymai» |
in ungherese |
«szulfitok» o «kén-dioxid» |
«tojás», «tojásból származó fehérje», «tojástermék», «tojásból származó lizozim» o «tojásból származó albumin» |
«tej», «tejtermékek», «tejkazein» o «tejfehérje» |
in maltese |
«sulfiti» o «diossidu tal-kubrit» |
«bajd», «proteina tal-bajd», «prodott tal-bajd», «liżożima tal-bajd» o «albumina tal-bajd» |
«ħalib», «prodotti tal-ħalib», «kaseina tal-ħalib» o «proteina tal-ħalib» |
in neerlandese |
«sulfieten» o «zwaveldioxide» |
«ei», «eiproteïne», «eiderivaat», «eilysozym» o «eialbumine» |
«melk», «melkderivaat», «melkcaseïne» o «melkproteïnen» |
in polacco |
«siarczyny», «dwutlenek siarki» o «ditlenek siarki» |
«jajo», «białko jaja», «produkty z jaj», «lizozym z jaja» o «albuminę z jaja» |
«mleko», «produkty mleczne», «kazeinę z mleka» o «białko mleka» |
in portoghese |
«sulfitos» o «dióxido de enxofre» |
«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» o «albumina de ovo» |
«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» o «proteína de leite» |
in rumeno |
«sulfiți» o «dioxid de sulf» |
«ouă», «proteine din ouă», «produse din ouă», «lizozimă din ouă» o «albumină din ouă» |
«lapte», «produse din lapte», «cazeină din lapte» o «proteine din lapte» |
in slovacco |
«siričitany» o «oxid siričitý» |
«vajce», «vaječná bielkovina», «výrobok z vajec», «vaječný lyzozým» o «vaječný albumín» |
«mlieko», «výrobky z mlieka», «mliečne výrobky», «mliečny kazeín» o «mliečna bielkovina» |
in sloveno |
«sulfiti» o «žveplov dioksid» |
«jajce», «jajčne beljakovine», «proizvod iz jajc», «jajčni lizocim» o «jajčni albumin» |
«mleko», «proizvod iz mleka», «mlečni kazein» o «mlečne beljakovine» |
in finlandese |
«sulfiittia», «sulfiitteja» o «rikkidioksidia» |
«kananmunaa», «kananmunaproteiinia», «kananmunatuotetta», «lysotsyymiä (kananmunasta)» o «kananmuna-albumiinia» |
«maitoa», «maitotuotteita», «kaseiinia (maidosta)» o «maitoproteiinia» |
in svedese |
«sulfiter» o «svaveldioxid» |
«ägg», «äggprotein», «äggprodukt», «ägglysozym» o «äggalbumin» |
«mjölk», «mjölkprodukter», «mjölkkasein» o «mjölkprotein» |
PARTE B
Pittogrammi di cui all'articolo 41, paragrafo 2
|
|
|
|
ALLEGATO II
Termini di cui all'articolo 46, paragrafo 3, secondo comma, lettera b)
Lingua |
Termini autorizzati in sostituzione di «produttore» |
Termini autorizzati in sostituzione di «prodotto da» |
BG |
«преработвател» |
«преработено от» |
ES |
«elaborador» |
«elaborado por» |
CS |
«zpracovatel» o «vinař» |
«zpracováno v» o «vyrobeno v» |
DA |
«forarbejdningsvirksomhed»o«vinproducent» |
«forarbejdet af» |
DE |
«Verarbeiter» |
«verarbeitet von» o «versektet durch» «Sektkellerei» |
ET |
«töötleja» |
«töödelnud» |
EL |
«οινοποιός» |
«οινοποιήθηκε από», |
EN |
«processor» o «winemaker» |
«processed by» o «made by» |
FR |
«élaborateur» |
«élaboré par» |
IT |
«elaboratore» o «spumantizzatore» |
«elaborato da» o «spumantizzato da» |
LV |
«izgatavotājs» |
«vīndaris» o «ražojis» |
LT |
«perdirbėjas» |
«perdirbo» |
HU |
«feldolgozó:» |
«feldolgozta:» |
MT |
«proċessur» |
«ipproċessat minn» |
NL |
«verwerker» o «bereider» |
«verwerkt door» o «bereid door» |
PL |
«przetwórca» o «wytwórca» |
«przetworzone przez» o «wytworzone przez» |
PT |
«elaborador» o «preparador» |
«elaborado por» o «preparado por» |
RO |
«elaborator» |
«elaborat de» |
SI |
«pridelovalec» |
«prideluje» |
SK |
«spracovateľ» |
«spracúva» |
FI |
«valmistaja» |
«valmistanut» |
SV |
«bearbetningsföretag» |
«bearbetat av» |
ALLEGATO III
PARTE A
Elenco dei termini di cui all'articolo 47, paragrafo 1, da usare per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico
Termini |
Condizioni di impiego |
brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur |
Se il tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali termini possono essere usati unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria. |
extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют |
Se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l. |
brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют |
Se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l. |
extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør, vrlo suho |
Se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 17 g/l. |
sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо, suho |
Se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l. |
demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо, polusuho |
Se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l. |
doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais, slatko |
Se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l. |
PARTE B
Elenco dei termini di cui all'articolo 52, paragrafo 1, da usare per i prodotti diversi da quelli elencati nella parte A
Termini |
Condizioni di impiego |
сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciutto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva, torrt |
Se il tenore di zucchero non è superiore: — a 4 g/l oppure — a 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo. |
полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho |
Se il tenore di zucchero è superiore al limite massimo di cui sopra ma non supera: — 12 g/l oppure — 18 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zucchero residuo. |
полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko |
Se il tenore di zuccheri è superiore al massimo fissato nella seconda riga della presente tabella, ma non supera i 45 g/l. |
сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko |
Se il tenore di zucchero è almeno pari a 45 g/l. |
ALLEGATO IV
ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DEI LORO SINONIMI CHE POSSONO FIGURARE SULL'ETICHETTA DEI VINI ( 8 )
PARTE A
Elenco delle varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichetta dei vini in conformità all'articolo 50, paragrafo 3
|
Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta |
Nome della varietà o suoi sinonimi |
Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (1) |
1 |
Alba (IT) |
Albarossa |
Italiao |
2 |
Alicante (ES) |
Alicante Bouschet |
Greciao, Italiao, Portogalloo, Algeriao, Tunisiao, Stati Unitio, Ciproo , Sud Africa, Croazia NB: per la designazione del vino non è possibile utilizzare il solo nome «Alicante». |
3 |
Alicante Branco |
Portogalloo |
|
4 |
Alicante Henri Bouschet |
Franciao, Serbia e Montenegro (6) |
|
5 |
Alicante |
Italiao |
|
6 |
Alikant Buse |
Serbia e Montenegro (4) |
|
7 |
Avola (IT) |
Nero d'Avola |
Italia |
8 |
Bohotin (RO) |
Busuioacă de Bohotin |
Romania |
9 |
Borba (PT) |
Borba |
Spagnao |
10 |
Bourgogne (FR) |
Blauburgunder |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (13-20-30), Austria (18-20), Canada (20-30), Cile (20-30), Italia (20-30), Svizzera |
11 |
Blauer Burgunder |
Austria (10-13), Serbia e Montenegro (17-30) |
|
12 |
Blauer Frühburgunder |
Germania (24) |
|
13 |
Blauer Spätburgunder |
Germania (30), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-20-30), Austria (10-11), Bulgaria (30), Canada (10-30), Cile (10-30), Romania (30), Italia (10-30) |
|
14 |
Burgund Mare |
Romania (35, 27, 39, 41) |
|
14 bis |
Borgonja istarska |
Croazia |
|
15 |
Burgundac beli |
Serbia e Montenegro (34) |
|
15 bis |
Burgundac bijeli |
Croazia |
|
17 |
Burgundac crni |
Serbia e Montenegro (11-30), Croazia |
|
18 |
Burgundac sivi |
Croaziao, Serbia e Montenegro o |
|
19 |
Burgundec bel |
Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao |
|
20 |
Burgundec crn |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-13-30) |
|
21 |
Burgundec siv |
Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao |
|
22 |
Early Burgundy |
Stati Unitio |
|
23 |
Fehér Burgundi, Burgundi |
Ungheria (31) |
|
24 |
Frühburgunder |
Germania (12), Paesi Bassio |
|
25 |
Grauburgunder |
Germania, Bulgaria, Ungheriao, Romania (26) |
|
26 |
Grauer Burgunder |
Canada, Romania (25), Germania, Austria |
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27 |
Grossburgunder |
Romania (37, 14, 40, 42) |
|
28 |
Kisburgundi kék |
Ungheria (30) |
|
29 |
Nagyburgundi |
Ungheriao |
|
30 |
Spätburgunder |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-13-20), Serbia e Montenegro (11-17), Bulgaria (13), Canada (10-13), Cile, Ungheria (29), Moldovao, Romania (13), Italia (10-13), Regno Unito, Germania (13) |
|
31 |
|
Weißburgunder |
Sud Africa (33), Canada, Cile (32), Ungheria (23), Germania (32, 33), Austria (32), Regno Unitoo, Italia |
32 |
|
Weißer Burgunder |
Germania (31, 33), Austria (31), Cile (31), Slovenia, Italia |
33 |
|
Weissburgunder |
Sud Africa (31), Germania (31, 32), Regno Unito, Italia, Svizzerao |
34 |
|
Weisser Burgunder |
Serbia e Montenegro (15) |
35 |
Calabria (IT) |
Calabrese |
Italia |
36 |
Cotnari (RO) |
Grasă de Cotnari |
Romania |
37 |
Franken (DE) |
Blaufränkisch |
Repubblica ceca (39), Austriao, Germania, Slovenia (Modra frankinja, Frankinja), Ungheria, Romania (14, 27, 39, 41) |
38 |
Frâncușă |
Romania |
|
39 |
Frankovka |
Repubblica ceca (37), Slovacchia (40), Romania (14, 27, 38, 41), Croazia |
|
40 |
Frankovka modrá |
Slovacchia (39) |
|
41 |
Kékfrankos |
Ungheria, Romania (37, 14, 27, 39) |
|
42 |
Friuli (IT) |
Friulano |
Italia |
43 |
Graciosa (PT) |
Graciosa |
Portogalloo |
44 |
Мелник (BU) Melnik |
Мелник Melnik |
Bulgaria |
45 |
Montepulciano (IT) |
Montepulciano |
Italiao |
46 |
Moravské (CZ) |
Cabernet Moravia |
Repubblica cecao |
47 |
Moravia dulce |
Spagnao |
|
48 |
Moravia agria |
Spagnao |
|
49 |
Muškat moravský |
Repubblica cecao, Slovacchia |
|
50 |
Odobești (RO) |
Galbenă de Odobești |
Romania |
51 |
Porto (PT) |
Portoghese |
Italiao |
52 |
Rioja (ES) |
Torrontés riojano |
Argentinao |
53 |
Sardegna (IT) |
Barbera Sarda |
Italia |
54 |
Sciacca (IT) |
Sciaccarello |
Francia |
55 |
Teran (SI) |
Teran |
Croazia (2) |
(1)
Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate esclusivamente per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta prodotti con le varietà indicate.
(2)
Esclusivamente per la DOP «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652), a condizione che «Hrvatska Istra» e «Teran» appaiano nello stesso campo visivo e che il nome «Teran» sia riportato con un carattere di dimensioni inferiori a quelle utilizzate per «Hrvatska Istra». |
PARTE B
Elenco delle varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichetta dei vini in conformità all'articolo 50, paragrafo 4
|
Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta |
Nome della varietà o suoi sinonimi |
Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (1) |
1 |
Mount Athos — Agioritikos (GR) |
Agiorgitiko |
Grecia, Ciproo |
2 |
Aglianico del Taburno (IT) |
Aglianico |
Italiao, Greciao, Maltao, Stati Uniti |
2 bis |
Aglianico del Taburno |
Aglianico crni |
Croazia |
|
Aglianico del Vulture (IT) |
Aglianicone |
Italiao |
4 |
Aleatico di Gradoli (IT) Aleatico di Puglia (IT) |
Aleatico |
Italia, Australia, Stati Uniti |
5 |
Ansonica Costa dell'Argentario (IT) |
Ansonica |
Italia, Australia |
6 |
Conca de Barbera (ES) |
Barbera Bianca |
Italiao |
7 |
Barbera |
Sud Africao, Argentinao, Australiao, Croaziao, Messicoo, Sloveniao, Uruguayo, Stati Unitio, Greciao, Italiao, Maltao |
|
8 |
Barbera Sarda |
Italiao |
|
9 |
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT) Bosco Eliceo (IT) |
Bosco |
Italiao |
10 |
Brachetto d'Acqui (IT) |
Brachetto |
Italia, Australia |
11 |
Etyek-Buda (HU) |
Budai |
Ungheriao |
12 |
Cesanese del Piglio (IT) Cesanese di Olevano Romano (IT) Cesanese di Affile (IT) |
Cesanese |
Italia, Australia |
13 |
Cortese di Gavi (IT) Cortese dell'Alto Monferrato (IT) |
Cortese |
Italia, Australia, Stati Uniti |
14 |
Duna (HU) |
Duna gyöngye |
Ungheria |
15 |
Dunajskostredský (SK) |
Dunaj |
Slovacchia |
16 |
Côte de Duras (FR) |
Durasa |
Italia |
17 |
Korinthos-Korinthiakos (GR) |
Corinto Nero |
Italiao |
18 |
Korinthiaki |
Greciao |
|
19 |
Fiano di Avellino (IT) |
Fiano |
Italia, Australia, Stati Uniti |
20 |
Fortana del Taro (IT) |
Fortana |
Italia, Australia |
21 |
Freisa d'Asti (IT) Freisa di Chieri (IT) |
Freisa |
Italia, Australia, Stati Uniti |
22 |
Greco di Bianco (IT) Greco di Tufo (IT) |
Greco |
Italia, Australia |
23 |
Grignolino d'Asti (IT) Grignolino del Monferrato Casalese (IT) |
Grignolino |
Italia, Australia, Stati Uniti |
24 |
Izsáki Arany Sárfehér (HU) |
Izsáki Sárfehér |
Ungheria |
25 |
Lacrima di Morro d'Alba (IT) |
Lacrima |
Italia, Australia |
26 |
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro |
Lambrusco grasparossa |
Italia |
27 |
Lambrusco |
Italia, Australia (2), Stati Uniti |
|
28 |
Lambrusco di Sorbara (IT) |
||
29 |
Lambrusco Mantovano (IT) |
||
30 |
Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT) |
||
31 |
Lambrusco Salamino |
Italia |
|
32 |
Colli Maceratesi |
Maceratino |
Italia, Australia |
33 |
Nebbiolo d'Alba (IT) |
Nebbiolo |
Italia, Australia, Stati Uniti, Croazia |
34 |
Colli Orientali del Friuli Picolit (IT) |
Picolit |
Italia |
35 |
Pikolit |
Slovenia |
|
36 |
Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT) |
Pignoletto |
Italia, Australia |
37 |
Primitivo di Manduria |
Primitivo |
Italia, Australia, Stati Uniti, Croazia |
38 |
Rheingau (DE) |
Rajnai rizling |
Ungheria (41) |
39 |
Rheinhessen (DE) |
Rajnski rizling |
Serbia e Montenegro (40-41-46), Croazia |
40 |
Renski rizling |
Serbia e Montenegro (39-43-46), Slovenia o (45) |
|
41 |
Rheinriesling |
Bulgariao, Austria, Germania (43), Ungheria (38), Repubblica ceca (49), Italia (43), Grecia, Portogallo, Slovenia |
|
42 |
Rhine Riesling |
Sud Africao, Australiao, Cile (44), Moldovao, Nuova Zelandao, Cipro, Ungheria o |
|
43 |
Riesling renano |
Germania (41), Serbia e Montenegro (39-40-46), Italia (41) |
|
44 |
Riesling Renano |
Cile (42), Malta o |
|
45 |
Radgonska ranina |
Slovenia, Croazia |
|
46 |
Rizling rajnski |
Serbia e Montenegro (39-40-43) |
|
47 |
Rizling Rajnski |
Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao, Croaziao |
|
48 |
Rizling rýnsky |
Slovacchiao |
|
49 |
Ryzlink rýnský |
Repubblica ceca (41) |
|
50 |
Rossese di Dolceacqua (IT) |
Rossese |
Italia, Australia |
51 |
Sangiovese di Romagna (IT) |
Sangiovese |
Italia, Australia, Stati Uniti, Croazia |
52 |
Štajerska Slovenija (SI) |
Štajerska belina |
Slovenia, Croazia |
52 bis |
Štajerska Slovenija (SI) |
Štajerka |
Croazia |
53 |
Teroldego Rotaliano (IT) |
Teroldego |
Italia, Australia, Stati Uniti |
54 |
Vinho Verde (PT) |
Verdea |
Italiao |
55 |
Verdeca |
Italia |
|
56 |
Verdese |
Italiao |
|
57 |
Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT) Verdicchio di Matelica (IT) |
Verdicchio |
Italia, Australia |
58 |
Vermentino di Gallura (IT) Vermentino di Sardegna (IT) |
Vermentino |
Italia, Australia, Stati Uniti d'America, Croazia |
59 |
Vernaccia di San Gimignano (IT) Vernaccia di Oristano (IT) Vernaccia di Serrapetrona (IT) |
Vernaccia |
Italia, Australia |
60 |
Zala (HU) |
Zalagyöngye |
Ungheria |
(1)
Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate esclusivamente per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta prodotti con le varietà indicate.
(2)
Uso autorizzato conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino del 1o dicembre 2008 (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 3). |
ALLEGATO V
Indicazioni autorizzate nell'etichettatura dei vini a norma dell'articolo 53, paragrafo 2
fermentato in barrique |
maturato in barrique |
invecchiato in barrique |
fermentato in botte di […] [indicare l'essenza] |
maturato in botte di […] [indicare l'essenza] |
invecchiato in botte di […] [indicare l'essenza] |
fermentato in botte |
maturato in botte |
invecchiato in botte |
Il termine «botte» può essere sostituito dal termine «barrique».
ALLEGATO VI
Termini di cui all'articolo 54, paragrafo 1
Stato membro |
Termini |
Austria |
Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister |
Repubblica ceca |
Sklep, vinařský dům, vinařství |
Germania |
Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer |
Francia |
Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour |
Grecia |
Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Αμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)], Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos) |
Italia |
abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa |
Cipro |
Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni) |
Portogallo |
Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar |
Slovenia |
Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet |
Slovacchia |
Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť |
ALLEGATO VII
Limitazioni dell'uso di determinati tipi di bottiglia, di cui all'articolo 56
1. «Flûte d'Alsace»
Tipo: bottiglia di vetro dalla sagoma diritta, di forma cilindrica, con collo di profilo allungato e i cui rapporti sono all'incirca:
Per i vini ottenuti da uve vendemmiate nel territorio francese, questo tipo di bottiglia è riservato ai vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette:
Tuttavia, la limitazione dell'uso di questo tipo di bottiglia si applica esclusivamente ai vini ottenuti da uve vendemmiate nel territorio francese.
2. «Bocksbeutel» o «Cantil»
Tipo: bottiglia di vetro con collo corto, di forma panciuta e bombata ma appiattita, la cui base nonché la sezione trasversale nel punto di maggiore convessità della sagoma della bottiglia sono ellissoidi.
Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:
vini tedeschi recanti le seguenti denominazioni di origine protette:
vini italiani recanti le seguenti denominazioni di origine protette:
vini greci:
vini portoghesi:
3. «Clavelin»
Tipo: bottiglia di vetro con collo corto, di capacità pari a 0,62 l, avente sagoma cilindrica con spalle larghe che le danno un aspetto tozzo e i cui rapporti sono all'incirca:
Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:
4. «Tokaj»
Tipo: bottiglia di vetro incolore a collo allungato, a sagoma cilindrica e i cui rapporti sono all'incirca:
Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:
Tuttavia, la limitazione dell'uso di questo tipo di bottiglia si applica esclusivamente ai vini ottenuti da uve vendemmiate nel territorio ungherese o slovacco.
( 1 ) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).
( 2 ) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 46).
( 8 )