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Document 02019R0033-20230828

    Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/2023-08-28

    02019R0033 — IT — 28.08.2023 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE

    del 17 ottobre 2018

    che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

    (GU L 009 del 11.1.2019, pag. 2)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1375 DELLA COMMISSIONE  dell'11 giugno 2021

      L 297

    16

    20.8.2021

    ►M2

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1606 DELLA COMMISSIONE  del 30 maggio 2023

      L 198

    6

    8.8.2023


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 269, 23.10.2019, pag.  13 (2019/33)




    ▼B

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE

    del 17 ottobre 2018

    che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione



    CAPO I

    DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali, nonché all'etichettatura e alla presentazione nel settore vitivinicolo, per quanto riguarda:

    a) 

    le domande di protezione;

    b) 

    la procedura di opposizione;

    c) 

    le restrizioni dell'uso delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

    d) 

    le modifiche del disciplinare di produzione e delle menzioni tradizionali;

    e) 

    la cancellazione della protezione;

    f) 

    l'etichettatura e la presentazione.

    CAPO II

    DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

    SEZIONE 1

    Domanda di protezione

    Articolo 2

    Nome da proteggere

    1.  
    Il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica è registrato solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimita.
    2.  
    Il nome di una denominazione di origine o di una indicazione geografica è registrato nel suo alfabeto originale. Quando l'alfabeto originale non è in caratteri latini, insieme al nome nell'alfabeto originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.

    Articolo 3

    Richiedente

    Un singolo produttore può essere considerato richiedente ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 se è dimostrato che:

    a) 

    la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda e

    b) 

    la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

    Il fatto che una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta sia costituita dal nome dell'azienda del singolo produttore richiedente o che contenga tale nome non impedisce ad altri produttori di utilizzare detto nome, a condizione che si conformino al disciplinare di produzione.

    Articolo 4

    Requisiti supplementari relativi al disciplinare di produzione

    1.  
    La descrizione dei prodotti vitivinicoli indica la o le categorie pertinenti di prodotti vitivinicoli scegliendole tra le categorie di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
    2.  
    Ove il disciplinare indichi che il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata o all'interno di una zona nelle immediate vicinanze della zona delimitata di cui trattasi, esso comprende altresì le motivazioni per cui, nel caso specifico, il condizionamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi.

    ▼M2

    Articolo 5

    Deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata

    1.  

    In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

    a) 

    in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi, oppure

    b) 

    in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure

    c) 

    se si tratta di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche transfrontaliere, o se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

    2.  
    In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto può essere vinificato in vino spumante a denominazione di origine protetta o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1o marzo 1986.
    3.  
    In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Condado de Huelva», «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry», il mosto ottenuto da uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione «Montilla-Moriles».

    ▼M2 —————

    ▼B

    Articolo 7

    Domande comuni

    Ove vengano presentate domande comuni di protezione di un nome come denominazione di origine o indicazione geografica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le relative procedure nazionali preliminari, compresa la fase di opposizione, sono svolte in tutti gli Stati membri interessati.

    Articolo 8

    Protezione nazionale transitoria

    1.  
    A decorrere dalla data di trasmissione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione a livello nazionale.

    Tale protezione nazionale transitoria cessa alla data in cui è adottata una decisione di protezione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

    2.  
    Qualora un nome non sia protetto ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono di responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

    Articolo 9

    Ammissibilità della domanda

    1.  
    Le domande di protezione sono considerate ammissibili se sono presentate a norma degli articoli 94, 95 e 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.

    Una domanda di protezione è considerata debitamente compilata se è conforme all'articolo 94, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se il documento unico è debitamente compilato.

    Il documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Il disciplinare di produzione è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    2.  
    Se ritiene inammissibile una domanda, la Commissione comunica alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo i motivi sui quali si fonda il giudizio di inammissibilità.
    3.  
    Almeno una volta al mese la Commissione pubblica l'elenco dei nomi per i quali ha ricevuto domanda di protezione come denominazione di origine o indicazione geografica, il nome dello Stato membro o del paese terzo richiedente e la data di presentazione della domanda.

    ▼M2 —————

    ▼B

    SEZIONE 2

    Procedura di opposizione

    Articolo 11

    Ammissibilità e motivi dell'opposizione

    1.  

    Ai fini dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una dichiarazione di opposizione motivata è ammissibile se:

    a) 

    perviene alla Commissione entro il termine stabilito all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    b) 

    è conforme alle prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34;

    e

    c) 

    dimostra che la domanda di protezione o di modifica del disciplinare ovvero di cancellazione della protezione è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché:

    i) 

    confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95, 105 o 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni adottate a norma del medesimo,

    ii) 

    la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l'articolo 100 o con l'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013,

    ▼M2

    iii) 

    la registrazione del nome proposto comprometterebbe i diritti del titolare di un marchio ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l’esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    ▼B

    I motivi dell'opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

    Se l'opposizione è presentata da una persona fisica o giuridica, la dichiarazione di opposizione debitamente motivata è ammissibile soltanto se dimostra l'interesse legittimo dell'opponente.

    2.  
    Se ritiene inammissibile l'opposizione, la Commissione comunica all'autorità ovvero alla persona fisica o giuridica che si è opposta i motivi sui quali si fonda il giudizio di inammissibilità.

    ▼M2 —————

    ▼B

    Articolo 13

    Restrizioni dell'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

    1.  
    Fatto salvo l'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o contiene un nome che viola l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati.

    La concessione di tale periodo transitorio è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di opposizione ammissibile a norma dell'articolo 96, paragrafo 3, o dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 da cui risulti che la decisione che conferisce la protezione del nome comprometterebbe l'esistenza:

    a) 

    di un nome del tutto identico o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare; oppure

    ▼M2

    b) 

    di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    ▼B

    2.  

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che prorogano fino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:

    a) 

    la denominazione di cui al paragrafo 1 è stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di protezione presso la Commissione;

    b) 

    l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

    3.  
    Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile in etichetta.
    4.  
    Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, uno Stato membro può concedere la protezione per un periodo transitorio, a decorrere dalla data di trasmissione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti vitivinicoli di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e purché tali difficoltà temporanee siano state menzionate nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il periodo transitorio è il più breve possibile e comunque non supera i dieci anni.

    Il primo comma si applica mutatis mutandis a una indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo, ad eccezione della procedura di opposizione.

    I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    SEZIONE 3

    Modifiche del disciplinare di produzione

    ▼M2 —————

    ▼B

    Articolo 16

    Ammissibilità delle domande di modifica dell'Unione

    1.  
    Le domande di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare sono considerate ammissibili se sono presentate, mutatis mutandis, a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.

    La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare è considerata debitamente compilata ove sia completa ed esaustiva e ove sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

    L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche presentate nella domanda stessa.

    2.  
    Se la domanda è giudicata inammissibile, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo ovvero il richiedente stabilito in un paese terzo sono informati dei motivi dell'inammissibilità.

    Articolo 17

    Modifiche ordinarie

    1.  
    Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

    Le domande di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. I richiedenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.

    ▼M2

    La domanda di modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell’articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    ▼B

    2.  
    Se ritiene che i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso siano soddisfatti, lo Stato membro può approvare e rendere pubblica la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il documento unico consolidato modificato, se del caso, e il disciplinare consolidato modificato.

    La modifica ordinaria è applicabile nello Stato membro allorché è resa pubblica. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione.

    3.  
    Le decisioni di approvazione delle modifiche ordinarie concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono adottate in conformità del regime vigente nel paese terzo interessato e sono comunicate alla Commissione da un singolo produttore ai sensi dell'articolo 3 o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente alla Commissione o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data in cui sono rese pubbliche.
    4.  
    La comunicazione delle modifiche ordinarie è considerata debitamente completata quando è conforme all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
    5.  
    Nel caso in cui la modifica ordinaria comporti una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la descrizione della modifica ordinaria di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo ovvero del singolo produttore o gruppo di produttori di un paese terzo.
    6.  
    Nel caso in cui la modifica ordinaria non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, tramite i sistemi di informazione di cui all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la descrizione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo o del richiedente stabilito nel paese terzo.
    7.  
    Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell'Unione allorché sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C o rese pubbliche dalla Commissione nei sistemi di informazione di cui all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
    8.  
    Se la zona geografica si estende su più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati applicano la procedura di modifica ordinaria separatamente per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. La modifica ordinaria è applicabile solo dopo l'entrata in applicazione dell'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria invia alla Commissione la comunicazione di cui al paragrafo 4 entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione della modifica ordinaria.

    Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno degli altri Stati membri interessati può presentare domanda ai sensi della procedura di modifica dell'Unione. Questa disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.

    Articolo 18

    Modifiche temporanee

    1.  
    Le modifiche temporanee sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. Esse sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi a sostegno delle stesse entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica temporanea è applicabile nello Stato membro allorché è stata resa pubblica.
    2.  
    Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, la procedura di modifica temporanea si applica separatamente negli Stati membri interessati per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. Le modifiche temporanee sono applicabili solo allorché entra in applicazione l'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica temporanea la comunica alla Commissione entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione. Questa disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.
    3.  
    Le modifiche temporanee concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi a sostegno delle stesse, da un singolo produttore ai sensi dell'articolo 3 o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione.
    4.  
    La comunicazione delle modifiche temporanee è considerata debitamente completata quando contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
    5.  
    La Commissione rende pubbliche tali modifiche entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo ovvero del singolo produttore o gruppo di produttori di un paese terzo. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell'Unione allorché è resa pubblica dalla Commissione.

    SEZIONE 4

    Cancellazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta

    Articolo 19

    Procedura di cancellazione

    Le richieste di cancellazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 seguono mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del medesimo regolamento, nonché al capo II, sezioni 1, 2 e 4, del presente regolamento e al capo II, sezioni 1, 2, 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

    La Commissione pubblica la richiesta di cancellazione di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    ▼M2 —————

    ▼B

    Articolo 21

    Ammissibilità delle richieste di cancellazione

    1.  

    Ai fini dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una richiesta di cancellazione motivata è ammissibile ove:

    a) 

    la richiesta di cancellazione sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, e

    b) 

    la richiesta di cancellazione si fondi sui motivi di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    2.  
    Se ritiene che la richiesta di cancellazione non sia ammissibile, la Commissione comunica all'autorità dello Stato membro o del paese terzo ovvero alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta i motivi a sostegno del giudizio di inammissibilità.
    3.  
    Le dichiarazioni motivate di opposizione alla cancellazione sono ammissibili solo ove dimostrino un utilizzo commerciale del nome registrato da parte di un terzo interessato.

    SEZIONE 5

    Utilizzo dei simboli, delle indicazioni e delle abbreviazioni

    ▼M2 —————

    ▼B

    Articolo 23

    Deroghe all'obbligo di riportare l'indicazione «denominazione di origine protetta» sull'etichetta

    Conformemente all'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il riferimento all'espressione «denominazione di origine protetta» può essere omesso per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette:

    a) 

    Grecia:

    Σάμος (Samos);

    b) 

    Spagna:

    Cava, Jerez, Xérès o Sherry, Manzanilla;

    c) 

    Francia:

    Champagne;

    d) 

    Italia:

    Asti, Marsala, Franciacorta;

    e) 

    Cipro:

    Κουμανδαρία (Commandaria);

    f) 

    Portogallo:

    Madera o Madère, Port o Porto.

    CAPO III

    MENZIONI TRADIZIONALI

    SEZIONE 1

    Domande di protezione e procedura di esame

    Articolo 24

    Lingua e ortografia della menzione tradizionale

    1.  

    Una menzione tradizionale è registrata:

    a) 

    nella lingua ufficiale o regionale dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria, oppure

    b) 

    nella lingua usata in commercio per tale menzione.

    2.  
    Una menzione tradizionale è registrata nell'ortografia e nell'alfabeto originali. Quando l'alfabeto originale non è in caratteri latini, insieme al nome nell'alfabeto originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.

    Articolo 25

    Richiedenti

    1.  
    Le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi ovvero le organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi possono chiedere la protezione di una menzione tradizionale.
    2.  
    Per «organizzazioni professionali rappresentative» si intendono le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che hanno adottato le stesse norme e operano nella zona di una o più denominazioni di origine o indicazioni geografiche vinicole, che raggruppano almeno due terzi dei produttori stabiliti nella zona nella quale operano e che coprono almeno due terzi della produzione di tale zona. Un'organizzazione professionale rappresentativa può presentare una domanda di protezione solo per i prodotti vitivinicoli che produce.

    Articolo 26

    Ammissibilità della domanda

    1.  
    Le domande di protezione sono considerate ammissibili se sono presentate a norma dell'articolo 25 del presente regolamento nonché dell'articolo 21 e dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.

    La domanda è considerata debitamente compilata se contiene le seguenti informazioni:

    a) 

    il nome da proteggere come menzione tradizionale;

    b) 

    il tipo di menzione tradizionale, ossia se risponde alla definizione dell'articolo 112, lettera a) o dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    c) 

    la lingua in cui è espresso il nome da proteggere come menzione tradizionale;

    d) 

    la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate;

    e) 

    una sintesi della definizione o delle condizioni di impiego;

    f) 

    le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette interessate.

    2.  
    La domanda è corredata di copia della legislazione dello Stato membro interessato o delle norme che si applicano ai produttori di vino del paese o dei paesi terzi interessati per disciplinare l'uso della menzione di cui trattasi, nonché del riferimento di pubblicazione di tale legislazione o di tali norme.
    3.  
    Se non è debitamente compilata o se non è corredata dei documenti di cui al paragrafo 2, la domanda non è ammissibile.
    4.  
    In caso di inammissibilità, le autorità dello Stato membro o quelle del paese terzo ovvero il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità della domanda e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.

    Articolo 27

    Condizioni di validità

    1.  

    La domanda di protezione di una menzione tradizionale è considerata valida se il nome per il quale è chiesta la protezione:

    a) 

    soddisfa i requisiti di una menzione tradizionale di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché i requisiti stabiliti all'articolo 24 del presente regolamento;

    b) 

    è costituito esclusivamente da:

    i) 

    un nome tradizionalmente usato in commercio in un'ampia parte del territorio dell'Unione o del paese terzo di cui trattasi per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure

    ii) 

    un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio almeno nel territorio dello Stato membro o del paese terzo di cui trattasi per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    c) 

    non è diventato generico; e

    d) 

    è definito e disciplinato dalla normativa dello Stato membro, oppure è soggetto a condizioni di impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

    La lettera b) non si applica alle menzioni tradizionali di cui all'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    2.  

    Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per uso tradizionale si intende:

    a) 

    l'uso per un periodo di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse nella lingua ufficiale o regionale dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria;

    b) 

    l'uso per un periodo di almeno 15 anni nel caso di menzioni espresse nella lingua usata in commercio.

    3.  
    Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per nome che è diventato «generico» si intende il nome che, pur riferendosi a un metodo di produzione o di invecchiamento specifico, oppure alla qualità, al colore, al tipo di luogo o a un elemento particolare connesso alla storia di un prodotto vitivinicolo, è divenuto il nome comune del prodotto vitivinicolo in questione nell'Unione.

    Articolo 28

    Esame da parte della Commissione

    1.  
    La data di presentazione di una domanda di protezione di una menzione tradizionale è la data in cui essa perviene alla Commissione.
    2.  
    La Commissione verifica se la domanda di protezione risponde alle condizioni stabilite nel presente capo.
    3.  
    Ove ritenga che le condizioni stabilite agli articoli 26 e 27 sono rispettate, la Commissione adotta un atto di esecuzione concernente la pubblicazione della domanda di protezione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
    4.  
    Se una domanda di protezione di una menzione tradizionale non risponde alle condizioni stabilite nel presente capo, la Commissione informa il richiedente dei motivi del rigetto e stabilisce un termine per il ritiro o la modifica della domanda oppure per la presentazione di osservazioni.
    5.  
    Se il richiedente non pone rimedio agli ostacoli entro il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta un atto di esecuzione che respinge la domanda a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    SEZIONE 2

    Procedura di opposizione

    Articolo 29

    Presentazione di un'opposizione

    La data di presentazione dell'opposizione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

    Articolo 30

    Ammissibilità e motivi dell'opposizione

    1.  

    Un'opposizione motivata è ammissibile se:

    a) 

    è presentata da uno Stato membro o un paese terzo, ovvero da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo;

    b) 

    perviene alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34;

    c) 

    dimostra che la domanda di protezione è incompatibile con le norme sulle menzioni tradizionali perché non conforme all'articolo 27 del presente regolamento o perché la registrazione del nome proposto confliggerebbe con gli articoli 32 o 33 del presente regolamento.

    2.  
    Le opposizioni considerate ammissibili sono comunicate alle autorità dello Stato membro ovvero del paese terzo o all'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo di cui trattasi.

    Articolo 31

    Esame di un'opposizione

    1.  
    Se non respinge l'opposizione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la Commissione comunica l'opposizione al richiedente che ha presentato la domanda e lo invita a presentare osservazioni entro il termine di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto sono comunicate all'opponente.

    Nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione chiede alle parti di trasmettere commenti, se del caso, entro il termine di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, in merito alle comunicazioni delle altre parti.

    2.  
    Ove il richiedente o l'opponente non presentino osservazioni, oppure non siano rispettati i termini per la presentazione delle osservazioni o la trasmissione dei commenti di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la Commissione procede alla decisione in merito all'opposizione.
    3.  
    La Commissione adotta una decisione di rigetto o di riconoscimento della menzione tradizionale di cui trattasi in base alla documentazione di cui dispone. La Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 27, 32 o 33 del presente regolamento. La decisione di rigetto della menzione tradizionale è comunicata all'opponente e al richiedente.
    4.  
    Ove siano state presentate molteplici opposizioni, un esame preliminare di una o più di tali opposizioni può impedire la prosecuzione dell'iter di una domanda di protezione. In tali circostanze la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

    In caso di rigetto di una domanda le procedure di opposizione che sono state sospese sono considerante archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.

    SEZIONE 3

    Protezione

    Articolo 32

    Relazione con i marchi commerciali

    1.  

    La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una menzione tradizionale che non rispetta la definizione e le condizioni di impiego di tale menzione tradizionale di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:

    a) 

    è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della menzione tradizionale e se la menzione tradizionale ottiene a posteriori la protezione, oppure

    b) 

    è annullata.

    2.  
    Un nome non è protetto come menzione tradizionale qualora, a causa della reputazione e della notorietà di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del prodotto vitivinicolo.
    3.  
    Fatto salvo il paragrafo 2, il marchio di cui al paragrafo 1 che sia stato depositato, registrato o, ove previsto dalla legislazione nazionale, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di protezione della menzione tradizionale nel paese di origine può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una menzione tradizionale, purché non sussistano i motivi di nullità o di decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) o dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

    In tal caso è consentito l'impiego della menzione tradizionale insieme a quello del marchio corrispondente.

    Articolo 33

    Omonimi

    1.  
    La registrazione della menzione per cui è presentata una domanda di protezione, interamente o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione.

    Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti vitivinicoli non è registrata, nemmeno se è esatta.

    Una menzione omonima registrata può essere utilizzata esclusivamente se il nome omonimo registrato a posteriori è di fatto sufficientemente differenziato dalla menzione registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare di indurre in errore il consumatore.

    2.  
    Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni tradizionali protette anteriormente al 1o agosto 2009, interamente o parzialmente omonime di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta ovvero di un nome di varietà di uve da vino o dei suoi sinonimi elencati nell'allegato IV.

    SEZIONE 4

    Modifica e cancellazione

    ▼M1

    Articolo 34

    Modifica di una menzione tradizionale

    Un richiedente che soddisfa le condizioni dell’articolo 25 può chiedere l’approvazione di una modifica di una menzione tradizionale registrata riguardante gli elementi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a f).

    Gli articoli da 26 a 31 si applicano mutatis mutandis alle domande di modifica.

    ▼B

    Articolo 35

    Cancellazione di una menzione tradizionale

    A norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo ovvero di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, adottare atti di esecuzione che cancellino la protezione di una menzione tradizionale.

    Gli articoli da 26 a 31 si applicano mutatis mutandis alle domande di cancellazione.

    Articolo 36

    Motivi della cancellazione

    La protezione di una menzione tradizionale è cancellata ove:

    a) 

    la menzione tradizionale non risponda più ai requisiti stabiliti agli articoli 27, 32 o 33;

    b) 

    non sia più garantita la conformità alla definizione e alle condizioni di impiego corrispondenti.

    Articolo 37

    Ammissibilità della richiesta di cancellazione

    1.  

    Una richiesta motivata di cancellazione è ammissibile ove:

    a) 

    sia stata presentata alla Commissione da uno Stato membro, da un paese terzo ovvero da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo; e

    b) 

    sia fondata su uno dei motivi di cui all'articolo 36.

    La richiesta di cancellazione debitamente motivata è ammissibile soltanto se è dimostrato l'interesse legittimo del richiedente.

    2.  
    Se ritiene che la richiesta di cancellazione non sia ammissibile, la Commissione comunica all'autorità o alla persona che l'ha trasmessa i motivi dell'inammissibilità.
    3.  
    La Commissione mette la richiesta di cancellazione a disposizione delle autorità e delle persone interessate, conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
    4.  
    Le dichiarazioni motivate di opposizione alle richieste di cancellazione sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di un terzo interessato.

    Articolo 38

    Norme sulle menzioni tradizionali utilizzate nei paesi terzi

    1.  
    La definizione delle menzioni tradizionali stabilita all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni utilizzate tradizionalmente nei paesi terzi per i prodotti vitivinicoli recanti una indicazione geografica o una denominazione di origine in forza della normativa degli stessi paesi terzi.
    2.  
    Le indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 che figurano sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi possono essere utilizzate in conformità alle norme ivi applicabili, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

    SEZIONE 5

    Articolo 39

    Menzioni tradizionali protette esistenti

    Una menzione tradizionale protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009 è automaticamente protetta in virtù del presente regolamento.

    CAPO IV

    ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE

    SEZIONE 1

    Indicazioni obbligatorie

    Articolo 40

    Presentazione delle indicazioni obbligatorie

    1.  
    Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

    ▼C1

    2.  
    In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 41, paragrafo 1, l’indicazione dell’importatore e il numero di lotto possono figurare fuori del campo visivo di cui al medesimo paragrafo 1 del presente articolo.

    ▼B

    3.  
    I caratteri delle indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 41, paragrafo 1, devono avere dimensioni pari o superiori a 1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato.

    Articolo 41

    Applicazione di determinate regole orizzontali

    1.  
    Ai fini dell'indicazione di talune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011, i termini riguardanti i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i prodotti a base di latte che devono essere utilizzati sono quelli che figurano nell'allegato I, parte A.
    2.  
    I termini di cui al paragrafo 1 possono essere accompagnati dal corrispondente pittogramma riportato nell'allegato I, parte B.

    Articolo 42

    Commercializzazione ed esportazione

    1.  
    I prodotti vitivinicoli con un'etichetta o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati all'interno dell'Unione né esportati.
    2.  
    In deroga alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti vitivinicoli destinati all'esportazione gli Stati membri possono autorizzare indicazioni e presentazioni non conformi alle norme dell'Unione vigenti in materia di etichettatura e presentazione se tali indicazioni o presentazioni sono previste dalla normativa del paese terzo di cui trattasi. Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.
    3.  
    In deroga alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti vitivinicoli destinati al consumo a bordo di aeromobili gli Stati membri possono autorizzare presentazioni non conformi alle norme dell'Unione vigenti in materia se tali presentazioni sono necessarie per motivi di sicurezza.

    Articolo 43

    Divieto di utilizzare capsule o lamine a base di piombo

    I dispositivi di chiusura dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non possono essere rivestiti con una capsula o una lamina contenenti piombo.

    Articolo 44

    Titolo alcolometrico effettivo

    Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume.

    Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo», «alcole effettivo» o «alc». Per quanto riguarda il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo può essere sostituita o integrata dal valore del titolo alcolometrico totale seguito dal simbolo «% vol» e preceduto dai termini «titolo alcolometrico totale» o «alcole totale».

    Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5 % vol al titolo determinato dall'analisi. Tuttavia, per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol al titolo determinato dall'analisi.

    Articolo 45

    Indicazione della provenienza

    1.  

    L'indicazione della provenienza di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è realizzata come segue:

    a) 

    per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (1), da (3) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzando i termini «vino di […]», oppure «prodotto in […]», oppure «prodotto di […]» oppure «sekt di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel quale le uve sono state vendemmiate e vinificate;

    b) 

    per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri, utilizzando i termini «vino dell'Unione europea» oppure «miscela di vini di diversi paesi dell'Unione europea», o termini equivalenti;

    c) 

    per i vini vinificati in uno Stato membro con uve vendemmiate in un altro Stato membro, utilizzando i termini «vino dell'Unione europea» oppure «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]», riportando il nome degli Stati membri di cui trattasi;

    d) 

    per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, utilizzando i termini «miscela di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dei paesi terzi di cui trattasi;

    e) 

    per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, utilizzando i termini «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]» riportando il nome dei paesi terzi di cui trattasi.

    In deroga al primo comma, lettera a), per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (4), (5) e (6), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta, l'indicazione di cui alla medesima lettera a) può essere sostituita dall'indicazione «prodotto in […]», o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui è avvenuta la seconda fermentazione.

    ▼C1

    Il primo e secondo comma fanno salvi gli articoli 46 e 55.

    ▼B

    2.  

    Per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (2), (10), (11) e (13), del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'indicazione della provenienza, di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è realizzata come segue:

    a) 

    «mosto di […]» oppure «mosto prodotto in […]» o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro;

    b) 

    «miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi dell'Unione europea» se si tratta di un taglio di prodotti vitivinicoli ottenuti in due o più Stati membri;

    c) 

    «mosto ottenuto in […] da uve raccolte in […]» per il mosto di uve che non è stato prodotto nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve.

    ▼M2 —————

    ▼B

    Articolo 46

    Indicazione dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore e del venditore

    1.  

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del presente articolo si intendono per:

    a) 

    «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione europea, che effettuano o fanno effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;

    b) 

    «imbottigliamento,» il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della successiva vendita;

    c) 

    «produttore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, che effettuano o fanno effettuare per proprio conto la trasformazione delle uve o del mosto di uve in vino oppure la trasformazione del mosto di uve o del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico;

    d) 

    «importatore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione, che si assumono la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non unionali ai sensi dell'articolo 5, punto 24), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

    e) 

    «venditore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, non rientranti nella definizione di produttore, che acquistano e poi mettono in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

    f) 

    «indirizzo», il nome dell'unità amministrativa locale e dello Stato membro o del paese terzo in cui sono situati i locali o la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.

    2.  

    Il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore sono completati:

    a) 

    dai termini «imbottigliatore» oppure «imbottigliato da […]», eventualmente completati da riferimenti all'azienda del produttore, oppure

    b) 

    da termini le cui condizioni di impiego sono definite dallo Stato membro se l'imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta avviene:

    i) 

    nell'azienda del produttore, oppure

    ii) 

    nei locali di un gruppo di produttori, oppure

    iii) 

    in un'impresa situata nella zona geografica delimitata o nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

    In caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini «imbottigliato per conto di […]» o, nel caso in cui sono indicati anche il nome e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini «imbottigliato da […] per conto di […]».

    Se l'imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro. Queste prescrizioni non si applicano se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell'imbottigliatore.

    Per i recipienti diversi dalle bottiglie, i termini «confezionatore» e «confezionato da […]» sostituiscono rispettivamente i termini «imbottigliatore» e «imbottigliato da […]», salvo se la lingua usata non permette di operare tale distinzione.

    3.  
    Il nome e l'indirizzo del produttore o del venditore sono completati dai termini «produttore» o «prodotto da» e «venditore» o «venduto da» o da termini equivalenti.

    Gli Stati membri possono decidere:

    a) 

    di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore;

    b) 

    di autorizzare la sostituzione dei termini «produttore» o «prodotto da» con i termini elencati nell'allegato II.

    4.  
    Il nome e l'indirizzo dell'importatore sono preceduti dai termini «importatore» o «importato da […]». Per i prodotti vitivinicoli importati alla rinfusa e imbottigliati nell'Unione, il nome dell'importatore può essere sostituito o completato con l'indicazione dell'imbottigliatore, a norma del paragrafo 2.
    5.  
    Le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere raggruppate se riguardano la stessa persona fisica o giuridica.

    Una di tali indicazioni può essere sostituita da un codice stabilito dallo Stato membro in cui è situata la sede dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore. Il codice è completato da un riferimento allo Stato membro di cui trattasi. Sull'etichetta del vino figura anche l'indicazione del nome e dell'indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall'imbottigliatore, dal produttore, dall'importatore o dal venditore indicati in codice.

    6.  

    Se il nome o l'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore è costituito da una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o la contiene, tale nome o indirizzo è indicato sull'etichetta:

    a) 

    in caratteri le cui dimensioni non superano la metà di quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria del prodotto vitivinicolo di cui trattasi, oppure

    b) 

    per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma.

    Gli Stati membri possono decidere quale opzione si applica ai prodotti vitivinicoli ottenuti sul loro territorio.

    Articolo 47

    Indicazione del tenore di zucchero per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico

    1.  
    I termini che indicano il tenore di zucchero elencati nell'allegato III, parte A, del presente regolamento figurano sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
    2.  
    Se il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli, espresso in fruttosio, glucosio e saccarosio, giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato III, parte A, è indicato solo uno di questi due termini.
    3.  
    Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato III, parte A, il tenore di zucchero non può differire di oltre 3 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.

    Articolo 48

    Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità

    1.  
    I termini «vino spumante gassificato» e «vino frizzante gassificato» di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono completati, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini «ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica», anche in caso di applicazione dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
    2.  
    Il paragrafo 1 non si applica se la lingua utilizzata indica di per sé che è stata aggiunta anidride carbonica.
    3.  
    Per i vini spumanti di qualità, il riferimento alla categoria del prodotto vitivinicolo può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il termine «Sekt».

    SEZIONE 2

    Indicazioni facoltative

    Articolo 49

    Annata

    1.  

    L'annata di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 può figurare sulle etichette dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che almeno l'85 % delle uve utilizzate per produrli siano state vendemmiate in tale annata. Sono esclusi:

    a) 

    i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o

    b) 

    i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    2.  
    Ai fini del paragrafo 1, i prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ma che recano in etichetta l'indicazione dell'annata sono certificati conformemente all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione ( 5 ).
    3.  
    Per i prodotti vitivinicoli ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o febbraio, l'annata da indicare sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli è l'anno civile precedente.

    Articolo 50

    Nome della varietà di uve da vino

    1.  

    I nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzate per l'ottenimento dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, possono figurare sull'etichetta di tali prodotti alle condizioni stabilite alle lettere a) e b) se ottenuti nell'Unione, oppure alle condizioni stabilite alle lettere a) e c) se ottenuti in paesi terzi.

    a) 

    I nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi possono essere indicati alle seguenti condizioni:

    i) 

    qualora sia nominata solo una varietà di uve da vino o suo sinonimo, almeno l'85 % del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tale varietà, esclusi

    — 
    i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o
    — 
    i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
    ii) 

    qualora siano nominate due o più varietà di uve da vino o loro sinonimi, il 100 % del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tali varietà, esclusi

    — 
    i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o
    — 
    i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Le varietà di uve da vino devono figurare sull'etichetta in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni.

    b) 

    Per i prodotti vitivinicoli ottenuti nell'Unione, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Per gli Stati membri esonerati dall'obbligo di classificazione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nell'Elenco internazionale delle varietà di viti e dei loro sinonimi gestito dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

    c) 

    Per i prodotti vitivinicoli originari dei paesi terzi, le condizioni di impiego dei nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi sono conformi alle norme applicabili ai produttori di vino nel paese terzo interessato, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e tali nomi o sinonimi sono quelli specificati nella lista di almeno una delle organizzazioni seguenti:

    i) 

    Organizzazione internazionale della vigna e del vino;

    ii) 

    Unione internazionale per la protezione delle selezioni vegetali;

    iii) 

    Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche.

    2.  
    Ai fini del paragrafo 1, un prodotto vitivinicolo che non reca una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ma che reca in etichetta l'indicazione della varietà di uve da vino è certificato conformemente all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

    Per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità, i nomi delle varietà di uve da vino utilizzati per completare la designazione del prodotto, ossia «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» e «pinot gris» e i nomi equivalenti nelle altre lingue dell'Unione, possono essere sostituiti dal sinonimo «pinot».

    3.  
    I nomi delle varietà di uve da vino e loro sinonimi costituiti da una denominazione di origine protetta o da una indicazione geografica protetta o che la contengono che possono figurare sull'etichetta di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo sono quelli che figurano nell'allegato IV, parte A, del presente regolamento.

    L'allegato IV, parte A, può essere modificato dalla Commissione solo per tener conto delle pratiche consolidate in materia di etichettatura di nuovi Stati membri, a seguito dell'adesione.

    4.  
    I nomi delle varietà di uve da vino e loro sinonimi elencati nell'allegato IV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta di cui trattasi possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo.

    Articolo 51

    Norme specifiche per l'indicazione delle varietà di uve da vino sui prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta

    Per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta e purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 120, paragrafo 2, del medesimo regolamento, gli Stati membri possono decidere di utilizzare l'espressione «vino varietale» completata da uno o da entrambi i seguenti nomi:

    a) 

    il nome dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

    b) 

    il nome della o delle varietà di uve da vino.

    Per i prodotti vitivinicoli di cui al primo comma non recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o non aventi una indicazione geografica di un paese terzo che riportano in etichetta il nome di una o più varietà di uve da vino, i paesi terzi possono decidere di utilizzare l'espressione «vino varietale» completata dal nome del paese terzo o dei paesi terzi interessati.

    L'articolo 45 del presente regolamento non si applica in relazione all'indicazione del nome degli Stati membri o dei paesi terzi.

    ▼M2 —————

    ▼B

    Articolo 52

    Indicazione del tenore di zucchero per i prodotti vitivinicoli diversi dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini spumanti di qualità e dai vini spumanti di qualità del tipo aromatico

    1.  
    Il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell'allegato III, parte B, del presente regolamento, può figurare sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
    2.  
    Se il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato XII, parte B, del presente regolamento, è indicato solo uno di questi due termini.
    3.  
    Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato III, parte B, del presente regolamento, il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.
    4.  
    Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (3), (8) e (9), del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.

    Articolo 53

    Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione

    1.  
    A norma dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione. Tali indicazioni possono comprendere i metodi di produzione di cui al presente articolo.
    2.  
    Per designare un prodotto vitivinicolo, recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo, che sia fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno sono utilizzati esclusivamente i termini che indicano determinati metodi di produzione elencati nell'allegato V. Gli Stati membri e i paesi terzi possono tuttavia stabilire altre indicazioni equivalenti a quelle previste nell'allegato V per tali prodotti vitivinicoli.

    L'impiego di una delle indicazioni di cui al primo comma è consentito se il prodotto vitivinicolo è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.

    Le indicazioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un prodotto vitivinicolo ottenuto usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori di legno.

    3.  

    L'espressione « fermentato in bottiglia » può essere utilizzata soltanto per designare vini spumanti che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a condizione che:

    a) 

    il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

    b) 

    la durata del processo di produzione, compreso l'affinamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non sia inferiore a nove mesi;

    c) 

    la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce siano di almeno novanta giorni;

    d) 

    il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.

    4.  

    Le espressioni « fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale » o « metodo tradizionale » o « metodo classico » o « metodo classico tradizionale » possono essere utilizzate soltanto per designare vini spumanti che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a condizione che il prodotto:

    a) 

    sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

    b) 

    sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée);

    c) 

    sia separato dalle fecce mediante sboccatura.

    5.  

    L'espressione « Crémant » può essere utilizzata soltanto per i vini spumanti di qualità bianchi o rosati che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo, a condizione che:

    a) 

    le uve siano vendemmiate a mano;

    b) 

    il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non superi 100 litri per 150 chili di uva;

    c) 

    il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;

    d) 

    il tenore di zucchero sia inferiore a 50 g/l;

    e) 

    il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4.

    Fatto salvo l'articolo 55, il termine «Crémant» è indicato sull'etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell'unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi.

    Il primo comma, lettera a), e il secondo comma non si applicano ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine «Crémant» registrati anteriormente al 1o marzo 1986.

    6.  
    I riferimenti alla produzione biologica dell'uva sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( 6 ).

    Articolo 54

    Indicazione dell'azienda

    1.  
    I termini elencati nell'allegato VI con riferimento all'azienda, diversi dall'indicazione del nome dell'imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

    Tali termini sono utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata nell'azienda.

    2.  
    Gli Stati membri disciplinano l'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato VI. I paesi terzi adottano le norme applicabili all'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato VI, inclusi quelli stabiliti dalle organizzazioni professionali rappresentative.
    3.  
    Gli operatori che partecipano alla commercializzazione del prodotto vitivinicolo ottenuto in tale azienda possono utilizzare il nome dell'azienda per l'etichettatura e la presentazione del prodotto vitivinicolo solo con l'autorizzazione dell'azienda di cui trattasi.

    Articolo 55

    Riferimento al nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta

    1.  
    A norma dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e fermi restando gli articoli 45 e 46, soltanto i prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta, una indicazione geografica protetta o una indicazione geografica di un paese terzo possono riportare in etichetta il riferimento al nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona di tale denominazione di origine o indicazione geografica.
    2.  
    Ove sia fatto riferimento al nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è definita con precisione dal richiedente nel disciplinare di produzione e nel documento unico. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche.

    Ai prodotti vitivinicoli ottenuti in un'unità geografica più piccola si applicano le seguenti disposizioni:

    a) 

    almeno l'85 % delle uve da cui è ottenuto il prodotto vitivinicolo proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi:

    i) 

    i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino»,

    ii) 

    i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    b) 

    le rimanenti uve utilizzate nella produzione provengono dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti.

    Per i marchi commerciali registrati o acquisiti con l'uso anteriormente all'11 maggio 2002 che sono costituiti o contengono il nome di un'unità geografica più piccola della zona alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e i riferimenti alla zona geografica dello Stato membro interessato, gli Stati membri possono decidere di non applicare le condizioni di cui al secondo comma, lettere a) e b).

    3.  

    Il nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica ovvero i riferimenti a una zona geografica sono costituiti dal nome di:

    a) 

    una località o un gruppo di località;

    b) 

    un'unità amministrativa locale o una sua parte;

    c) 

    una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola;

    d) 

    una zona amministrativa.

    SEZIONE 3

    Norme in materia di determinati tipi di bottiglia e dispositivi di chiusura

    Articolo 56

    Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia

    Per figurare nell'elenco dei determinati tipi di bottiglia di cui all'allegato VII, il tipo di bottiglia risponde ai seguenti requisiti:

    a) 

    è stato utilizzato esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, e

    b) 

    l'uso evoca nel consumatore un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

    Nell'allegato VII figurano le condizioni che disciplinano l'uso dei determinati tipi di bottiglia riconosciuti.

    Articolo 57

    Norme sulla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

    1.  

    I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti all'interno dell'Unione sono commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:

    a) 

    per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altri materiali ammessi ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;

    b) 

    per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura idoneo.

    Non possono essere commercializzate o esportate in bottiglie di vetro per vino spumante né con un dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), altre bevande elaborate nell'Unione.

    ▼M2

    In deroga al primo comma, lettera a), i produttori di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono decidere di non rivestire il fermaglio con una lamina.

    ▼B

    2.  
    In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono decidere che altre bevande possono essere commercializzate o esportate in bottiglie di vetro per vino spumante e/o con un dispositivo di chiusura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), purché siano tradizionalmente imbottigliate in bottiglie di questo tipo e i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura della bevanda.

    Articolo 58

    Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione

    ▼M2

    1.  
    Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso delle indicazioni e le norme di presentazione di cui agli articoli 49, 50, 52, 53 e 55 e all’articolo 57, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento e all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione ( 7 ), oppure vietarli o riservarli ai prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ottenuti nel loro territorio, mediante l’inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi.

    ▼B

    2.  
    Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni di cui agli articoli 52 e 53 del presente regolamento per i prodotti vitivinicoli ottenuti nel loro territorio che non recano una denominazione di origine o una indicazione geografica.
    3.  
    A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di definire e disciplinare indicazioni diverse da quelle elencate nell'articolo 119, paragrafo 1, e nell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli ottenuti nel loro territorio.
    4.  
    A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di rendere applicabili gli articoli 118, 119 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli imbottigliati nel loro territorio ma non ancora commercializzati o esportati.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 59

    Lingua della procedura

    I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione in relazione a una domanda di protezione, a una domanda di modifica del disciplinare di produzione, alla procedura di opposizione e alla procedura di cancellazione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica a norma degli articoli da 94 a 98 e degli articoli 105 e 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di una menzione tradizionale a norma degli articoli da 25 a 31 e degli articoli 34 e 35 del presente regolamento sono tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione o corredati di una traduzione certificata in una di tali lingue.

    Articolo 60

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 607/2009 è abrogato.

    Articolo 61

    Misure transitorie

    1.  
    Gli articoli da 2 a 12 e l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti la domanda di protezione e l'etichettatura temporanea continuano ad applicarsi per tutte le domande di protezione pendenti alla data di applicazione del presente regolamento.
    2.  
    Gli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti la procedura di opposizione continuano ad applicarsi alle domande di protezione i cui relativi documenti unici sono già stati pubblicati a fini di opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di applicazione del presente regolamento.
    3.  
    Gli articoli 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti la cancellazione della protezione continuano ad applicarsi alle richieste di cancellazione della protezione pendenti alla data di applicazione del presente regolamento.
    4.  
    Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 che disciplinano le opposizioni si applicano alle domande pendenti i cui relativi documenti unici sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la data di applicazione del presente regolamento.
    5.  
    I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alle procedure concernenti le menzioni tradizionali per le quali è pendente una domanda di protezione o una richiesta di cancellazione alla data di applicazione del presente regolamento.
    6.  
    Gli articoli 20 e 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti le modifiche del disciplinare e l'etichettatura temporanea continuano ad applicarsi sia alle domande di modifica di un disciplinare già pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di applicazione del presente regolamento sia alle domande di modifica minore o non minore che gli Stati membri dichiarano rispondenti ai requisiti per una modifica dell'Unione.

    Per quanto riguarda le domande di modifica pendenti non contemplate dal primo comma, le decisioni degli Stati membri di presentare tali modifiche alla Commissione sono considerate approvazione di una modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle modifiche pendenti per posta elettronica entro i tre mesi successivi alla data di applicazione del presente regolamento. Nell'elenco le modifiche sono ripartite nelle seguenti due categorie:

    a) 

    modifiche considerate rispondenti ai requisiti di una modifica dell'Unione;

    b) 

    modifiche considerate rispondenti ai requisiti di una modifica ordinaria.

    La Commissione pubblica l'elenco delle modifiche ordinarie, ripartite per Stato membro, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro tre mesi dal ricevimento dell'elenco completo di ciascuno Stato membro e rende pubblici le domande e i documenti unici riguardanti tali modifiche ordinarie.

    7.  
    Le disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 continuano ad applicarsi alle domande di modifica di una menzione tradizionale pendenti alla data di applicazione del presente regolamento.
    8.  
    Le modifiche di un disciplinare di produzione presentate alle autorità competenti di uno Stato membro a decorrere dal 1o agosto 2009 e trasmesse da dette autorità alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014, in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009, sono considerate approvate se la Commissione le ha riconosciute atte ad adeguare il disciplinare all'articolo 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    Le modifiche che la Commissione non ha riconosciuto atte ad adeguare il disciplinare all'articolo 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono considerate domande di modifica ordinaria e ad esse si applicano le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

    9.  
    I prodotti vitivinicoli immessi sul mercato o etichettati nel rispetto del regolamento (CE) n. 607/2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
    10.  
    Per ogni modifica del disciplinare di produzione presentata a uno Stato membro a decorrere dal 1o agosto 2009 e trasmessa dallo Stato membro alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011 si applica la procedura di cui all'articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    Articolo 62

    Entrata in vigore ed applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    PARTE A

    Termini di cui all'articolo 41, paragrafo 1



    Lingua

    Termini riguardanti i solfiti

    Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova

    Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte

    in bulgaro

    «сулфити» o «серен диоксид»

    «яйце», «яйчен протеин», «яйчен продукт», «яйчен лизозим» o «яйчен албумин»

    «мляко», «млечни продукти», «млечен казеин» o «млечен протеин»

    in spagnolo

    «sulfitos» o «dióxido de azufre»

    «huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» o «ovoalbúmina»

    «leche», «productos lácteos», «caseína de leche» o «proteína de leche»

    in ceco

    «siřičitany» o «oxid siřičitý»

    «vejce», «vaječná bílkovina», «výrobky z vajec», «vaječný lysozym» o «vaječný albumin»

    «mléko», «výrobky z mléka», «mléčný kasein» o «mléčná bílkovina»

    in danese

    «sulfitter»o«svovldioxid»

    «æg»,«ægprotein»,«ægprodukt»,«æglysozym», o«ægalbumin»

    «mælk»,«mælkeprodukt»,«mælkecasein»o«mælkeprotein»

    in tedesco

    «Sulfite» o «Schwefeldioxid»

    «Ei», «Eiprotein», «Eiprodukt», «Lysozym aus Ei» o «Albumin aus Ei»

    «Milch», «Milcherzeugnis», «Kasein aus Milch» o «Milchprotein»

    in estone

    «sulfitid» o «vääveldioksiid»

    «muna», «munaproteiin», «munatooted», «munalüsosüüm» o «munaalbumiin»…

    «piim», «piimatooted», «piimakaseiin» o «piimaproteiin»

    in greco

    «θειώδη», «διοξείδιο του θείου» o «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

    «αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» o «αλβουμίνη αυγού»

    «γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» o «πρωτεΐνη γάλακτος»

    in inglese

    'sulphites', 'sulfites', 'sulphur dioxide' o 'sulfur dioxide'

    'egg', 'egg protein', 'egg product', 'egg lysozyme' o 'egg albumin'

    'milk', 'milk products', 'milk casein' o 'milk protein'

    in francese

    «sulfites» o «anhydride sulfureux»

    «œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» o «albumine de l'œuf»

    «lait», «produits du lait», «caséine du lait» o «protéine du lait»

    in croato

    «sulfiti» o «sumporov dioksid»

    «jaje», «bjelančevine iz jaja», «proizvodi od jaja», «lizozim iz jaja» o «albumin iz jaja»

    «mlijeko», «mliječni proizvodi», «kazein iz mlijeka» o «mliječne bjelančevine»

    in italiano

    «solfiti» o «anidride solforosa»

    «uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»

    «latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»

    in lettone

    «sulfīti» o «sēra dioksīds»

    «olas», «olu olbaltumviela», «olu produkts», «olu lizocīms» o «olu albumīns»

    «piens», «piena produkts», «piena kazeīns» o «piena olbaltumviela»

    in lituano

    «sulfitai» o «sieros dioksidas»

    «kiaušiniai», «kiaušinių baltymai», «kiaušinių produktai», «kiaušinių lizocimas» o «kiaušinių albuminas»

    «pienas», «pieno produktai», «pieno kazeinas» o «pieno baltymai»

    in ungherese

    «szulfitok» o «kén-dioxid»

    «tojás», «tojásból származó fehérje», «tojástermék», «tojásból származó lizozim» o «tojásból származó albumin»

    «tej», «tejtermékek», «tejkazein» o «tejfehérje»

    in maltese

    «sulfiti» o «diossidu tal-kubrit»

    «bajd», «proteina tal-bajd», «prodott tal-bajd», «liżożima tal-bajd» o «albumina tal-bajd»

    «ħalib», «prodotti tal-ħalib», «kaseina tal-ħalib» o «proteina tal-ħalib»

    in neerlandese

    «sulfieten» o «zwaveldioxide»

    «ei», «eiproteïne», «eiderivaat», «eilysozym» o «eialbumine»

    «melk», «melkderivaat», «melkcaseïne» o «melkproteïnen»

    in polacco

    «siarczyny», «dwutlenek siarki» o «ditlenek siarki»

    «jajo», «białko jaja», «produkty z jaj», «lizozym z jaja» o «albuminę z jaja»

    «mleko», «produkty mleczne», «kazeinę z mleka» o «białko mleka»

    in portoghese

    «sulfitos» o «dióxido de enxofre»

    «ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» o «albumina de ovo»

    «leite», «produtos de leite», «caseína de leite» o «proteína de leite»

    in rumeno

    «sulfiți» o «dioxid de sulf»

    «ouă», «proteine din ouă», «produse din ouă», «lizozimă din ouă» o «albumină din ouă»

    «lapte», «produse din lapte», «cazeină din lapte» o «proteine din lapte»

    in slovacco

    «siričitany» o «oxid siričitý»

    «vajce», «vaječná bielkovina», «výrobok z vajec», «vaječný lyzozým» o «vaječný albumín»

    «mlieko», «výrobky z mlieka», «mliečne výrobky», «mliečny kazeín» o «mliečna bielkovina»

    in sloveno

    «sulfiti» o «žveplov dioksid»

    «jajce», «jajčne beljakovine», «proizvod iz jajc», «jajčni lizocim» o «jajčni albumin»

    «mleko», «proizvod iz mleka», «mlečni kazein» o «mlečne beljakovine»

    in finlandese

    «sulfiittia», «sulfiitteja» o «rikkidioksidia»

    «kananmunaa», «kananmunaproteiinia», «kananmunatuotetta», «lysotsyymiä (kananmunasta)» o «kananmuna-albumiinia»

    «maitoa», «maitotuotteita», «kaseiinia (maidosta)» o «maitoproteiinia»

    in svedese

    «sulfiter» o «svaveldioxid»

    «ägg», «äggprotein», «äggprodukt», «ägglysozym» o «äggalbumin»

    «mjölk», «mjölkprodukter», «mjölkkasein» o «mjölkprotein»

    PARTE B

    Pittogrammi di cui all'articolo 41, paragrafo 2



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    ALLEGATO II

    Termini di cui all'articolo 46, paragrafo 3, secondo comma, lettera b)



    Lingua

    Termini autorizzati in sostituzione di «produttore»

    Termini autorizzati in sostituzione di «prodotto da»

    BG

    «преработвател»

    «преработено от»

    ES

    «elaborador»

    «elaborado por»

    CS

    «zpracovatel» o «vinař»

    «zpracováno v» o «vyrobeno v»

    DA

    «forarbejdningsvirksomhed»o«vinproducent»

    «forarbejdet af»

    DE

    «Verarbeiter»

    «verarbeitet von» o «versektet durch»

    «Sektkellerei»

    ET

    «töötleja»

    «töödelnud»

    EL

    «οινοποιός»

    «οινοποιήθηκε από»,

    EN

    «processor» o «winemaker»

    «processed by» o «made by»

    FR

    «élaborateur»

    «élaboré par»

    IT

    «elaboratore» o «spumantizzatore»

    «elaborato da» o «spumantizzato da»

    LV

    «izgatavotājs»

    «vīndaris» o «ražojis»

    LT

    «perdirbėjas»

    «perdirbo»

    HU

    «feldolgozó:»

    «feldolgozta:»

    MT

    «proċessur»

    «ipproċessat minn»

    NL

    «verwerker» o «bereider»

    «verwerkt door» o «bereid door»

    PL

    «przetwórca» o «wytwórca»

    «przetworzone przez» o «wytworzone przez»

    PT

    «elaborador» o «preparador»

    «elaborado por» o «preparado por»

    RO

    «elaborator»

    «elaborat de»

    SI

    «pridelovalec»

    «prideluje»

    SK

    «spracovateľ»

    «spracúva»

    FI

    «valmistaja»

    «valmistanut»

    SV

    «bearbetningsföretag»

    «bearbetat av»




    ALLEGATO III

    PARTE A

    Elenco dei termini di cui all'articolo 47, paragrafo 1, da usare per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico



    Termini

    Condizioni di impiego

    brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

    Se il tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali termini possono essere usati unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria.

    extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

    Se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l.

    brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

    Se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l.

    extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør, vrlo suho

    Se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 17 g/l.

    sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо, suho

    Se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l.

    demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо, polusuho

    Se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l.

    doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais, slatko

    Se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l.

    PARTE B

    Elenco dei termini di cui all'articolo 52, paragrafo 1, da usare per i prodotti diversi da quelli elencati nella parte A

    ▼M2



    Termini

    Condizioni di impiego

    сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciutto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva, torrt

    Se il tenore di zucchero non è superiore:

    — a 4 g/l oppure

    — a 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo.

    полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho

    Se il tenore di zucchero è superiore al limite massimo di cui sopra ma non supera:

    — 12 g/l oppure

    — 18 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zucchero residuo.

    полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko

    Se il tenore di zuccheri è superiore al massimo fissato nella seconda riga della presente tabella, ma non supera i 45 g/l.

    сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko

    Se il tenore di zucchero è almeno pari a 45 g/l.

    ▼B




    ALLEGATO IV

    ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DEI LORO SINONIMI CHE POSSONO FIGURARE SULL'ETICHETTA DEI VINI ( 8 )

    PARTE A

    Elenco delle varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichetta dei vini in conformità all'articolo 50, paragrafo 3



     

    Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta

    Nome della varietà o suoi sinonimi

    Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (1)

    1

    Alba (IT)

    Albarossa

    Italiao

    2

    Alicante (ES)

    Alicante Bouschet

    Greciao, Italiao, Portogalloo, Algeriao, Tunisiao, Stati Unitio, Ciproo , Sud Africa, Croazia

    NB: per la designazione del vino non è possibile utilizzare il solo nome «Alicante».

    3

    Alicante Branco

    Portogalloo

    4

    Alicante Henri Bouschet

    Franciao, Serbia e Montenegro (6)

    5

    Alicante

    Italiao

    6

    Alikant Buse

    Serbia e Montenegro (4)

    7

    Avola (IT)

    Nero d'Avola

    Italia

    8

    Bohotin (RO)

    Busuioacă de Bohotin

    Romania

    9

    Borba (PT)

    Borba

    Spagnao

    10

    Bourgogne (FR)

    Blauburgunder

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (13-20-30), Austria (18-20), Canada (20-30), Cile (20-30), Italia (20-30), Svizzera

    11

    Blauer Burgunder

    Austria (10-13), Serbia e Montenegro (17-30)

    12

    Blauer Frühburgunder

    Germania (24)

    13

    Blauer Spätburgunder

    Germania (30), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-20-30), Austria (10-11), Bulgaria (30), Canada (10-30), Cile (10-30), Romania (30), Italia (10-30)

    14

    Burgund Mare

    Romania (35, 27, 39, 41)

    14 bis

    Borgonja istarska

    Croazia

    15

    Burgundac beli

    Serbia e Montenegro (34)

    15 bis

    Burgundac bijeli

    Croazia

    17

    Burgundac crni

    Serbia e Montenegro (11-30), Croazia

    18

    Burgundac sivi

    Croaziao, Serbia e Montenegro o

    19

    Burgundec bel

    Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao

    20

    Burgundec crn

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-13-30)

    21

    Burgundec siv

    Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao

    22

    Early Burgundy

    Stati Unitio

    23

    Fehér Burgundi, Burgundi

    Ungheria (31)

    24

    Frühburgunder

    Germania (12), Paesi Bassio

    25

    Grauburgunder

    Germania, Bulgaria, Ungheriao, Romania (26)

    26

    Grauer Burgunder

    Canada, Romania (25), Germania, Austria

    27

    Grossburgunder

    Romania (37, 14, 40, 42)

    28

    Kisburgundi kék

    Ungheria (30)

    29

    Nagyburgundi

    Ungheriao

    30

    Spätburgunder

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-13-20), Serbia e Montenegro (11-17), Bulgaria (13), Canada (10-13), Cile, Ungheria (29), Moldovao, Romania (13), Italia (10-13), Regno Unito, Germania (13)

    31

     

    Weißburgunder

    Sud Africa (33), Canada, Cile (32), Ungheria (23), Germania (32, 33), Austria (32), Regno Unitoo, Italia

    32

     

    Weißer Burgunder

    Germania (31, 33), Austria (31), Cile (31), Slovenia, Italia

    33

     

    Weissburgunder

    Sud Africa (31), Germania (31, 32), Regno Unito, Italia, Svizzerao

    34

     

    Weisser Burgunder

    Serbia e Montenegro (15)

    35

    Calabria (IT)

    Calabrese

    Italia

    36

    Cotnari (RO)

    Grasă de Cotnari

    Romania

    37

    Franken (DE)

    Blaufränkisch

    Repubblica ceca (39), Austriao, Germania, Slovenia (Modra frankinja, Frankinja), Ungheria, Romania (14, 27, 39, 41)

    38

    Frâncușă

    Romania

    39

    Frankovka

    Repubblica ceca (37), Slovacchia (40), Romania (14, 27, 38, 41), Croazia

    40

    Frankovka modrá

    Slovacchia (39)

    41

    Kékfrankos

    Ungheria, Romania (37, 14, 27, 39)

    42

    Friuli (IT)

    Friulano

    Italia

    43

    Graciosa (PT)

    Graciosa

    Portogalloo

    44

    Мелник (BU)

    Melnik

    Мелник

    Melnik

    Bulgaria

    45

    Montepulciano (IT)

    Montepulciano

    Italiao

    46

    Moravské (CZ)

    Cabernet Moravia

    Repubblica cecao

    47

    Moravia dulce

    Spagnao

    48

    Moravia agria

    Spagnao

    49

    Muškat moravský

    Repubblica cecao, Slovacchia

    50

    Odobești (RO)

    Galbenă de Odobești

    Romania

    51

    Porto (PT)

    Portoghese

    Italiao

    52

    Rioja (ES)

    Torrontés riojano

    Argentinao

    53

    Sardegna (IT)

    Barbera Sarda

    Italia

    54

    Sciacca (IT)

    Sciaccarello

    Francia

    55

    Teran (SI)

    Teran

    Croazia (2)

    (1)   

    Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate esclusivamente per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta prodotti con le varietà indicate.

    (2)   

    Esclusivamente per la DOP «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652), a condizione che «Hrvatska Istra» e «Teran» appaiano nello stesso campo visivo e che il nome «Teran» sia riportato con un carattere di dimensioni inferiori a quelle utilizzate per «Hrvatska Istra».

    PARTE B

    Elenco delle varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichetta dei vini in conformità all'articolo 50, paragrafo 4



     

    Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta

    Nome della varietà o suoi sinonimi

    Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (1)

    1

    Mount Athos — Agioritikos (GR)

    Agiorgitiko

    Grecia, Ciproo

    2

    Aglianico del Taburno (IT)

    Aglianico

    Italiao, Greciao, Maltao, Stati Uniti

    2 bis

    Aglianico del Taburno

    Aglianico crni

    Croazia

     

    Aglianico del Vulture (IT)

    Aglianicone

    Italiao

    4

    Aleatico di Gradoli (IT)

    Aleatico di Puglia (IT)

    Aleatico

    Italia, Australia, Stati Uniti

    5

    Ansonica Costa dell'Argentario (IT)

    Ansonica

    Italia, Australia

    6

    Conca de Barbera (ES)

    Barbera Bianca

    Italiao

    7

    Barbera

    Sud Africao, Argentinao, Australiao, Croaziao, Messicoo, Sloveniao, Uruguayo, Stati Unitio, Greciao, Italiao, Maltao

    8

    Barbera Sarda

    Italiao

    9

    Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

    Bosco Eliceo (IT)

    Bosco

    Italiao

    10

    Brachetto d'Acqui (IT)

    Brachetto

    Italia, Australia

    11

    Etyek-Buda (HU)

    Budai

    Ungheriao

    12

    Cesanese del Piglio (IT)

    Cesanese di Olevano Romano (IT)

    Cesanese di Affile (IT)

    Cesanese

    Italia, Australia

    13

    Cortese di Gavi (IT)

    Cortese dell'Alto Monferrato (IT)

    Cortese

    Italia, Australia, Stati Uniti

    14

    Duna (HU)

    Duna gyöngye

    Ungheria

    15

    Dunajskostredský (SK)

    Dunaj

    Slovacchia

    16

    Côte de Duras (FR)

    Durasa

    Italia

    17

    Korinthos-Korinthiakos (GR)

    Corinto Nero

    Italiao

    18

    Korinthiaki

    Greciao

    19

    Fiano di Avellino (IT)

    Fiano

    Italia, Australia, Stati Uniti

    20

    Fortana del Taro (IT)

    Fortana

    Italia, Australia

    21

    Freisa d'Asti (IT)

    Freisa di Chieri (IT)

    Freisa

    Italia, Australia, Stati Uniti

    22

    Greco di Bianco (IT)

    Greco di Tufo (IT)

    Greco

    Italia, Australia

    23

    Grignolino d'Asti (IT)

    Grignolino del Monferrato Casalese (IT)

    Grignolino

    Italia, Australia, Stati Uniti

    24

    Izsáki Arany Sárfehér (HU)

    Izsáki Sárfehér

    Ungheria

    25

    Lacrima di Morro d'Alba (IT)

    Lacrima

    Italia, Australia

    26

    Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

    Lambrusco grasparossa

    Italia

    27

    Lambrusco

    Italia, Australia (2), Stati Uniti

    28

    Lambrusco di Sorbara (IT)

    29

    Lambrusco Mantovano (IT)

    30

    Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)

    31

    Lambrusco Salamino

    Italia

    32

    Colli Maceratesi

    Maceratino

    Italia, Australia

    33

    Nebbiolo d'Alba (IT)

    Nebbiolo

    Italia, Australia, Stati Uniti, Croazia

    34

    Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)

    Picolit

    Italia

    35

    Pikolit

    Slovenia

    36

    Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)

    Pignoletto

    Italia, Australia

    37

    Primitivo di Manduria

    Primitivo

    Italia, Australia, Stati Uniti, Croazia

    38

    Rheingau (DE)

    Rajnai rizling

    Ungheria (41)

    39

    Rheinhessen (DE)

    Rajnski rizling

    Serbia e Montenegro (40-41-46), Croazia

    40

    Renski rizling

    Serbia e Montenegro (39-43-46), Slovenia o (45)

    41

    Rheinriesling

    Bulgariao, Austria, Germania (43), Ungheria (38), Repubblica ceca (49), Italia (43), Grecia, Portogallo, Slovenia

    42

    Rhine Riesling

    Sud Africao, Australiao, Cile (44), Moldovao, Nuova Zelandao, Cipro, Ungheria o

    43

    Riesling renano

    Germania (41), Serbia e Montenegro (39-40-46), Italia (41)

    44

    Riesling Renano

    Cile (42), Malta o

    45

    Radgonska ranina

    Slovenia, Croazia

    46

    Rizling rajnski

    Serbia e Montenegro (39-40-43)

    47

    Rizling Rajnski

    Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao, Croaziao

    48

    Rizling rýnsky

    Slovacchiao

    49

    Ryzlink rýnský

    Repubblica ceca (41)

    50

    Rossese di Dolceacqua (IT)

    Rossese

    Italia, Australia

    51

    Sangiovese di Romagna (IT)

    Sangiovese

    Italia, Australia, Stati Uniti, Croazia

    52

    Štajerska Slovenija (SI)

    Štajerska belina

    Slovenia, Croazia

    52 bis

    Štajerska Slovenija (SI)

    Štajerka

    Croazia

    53

    Teroldego Rotaliano (IT)

    Teroldego

    Italia, Australia, Stati Uniti

    54

    Vinho Verde (PT)

    Verdea

    Italiao

    55

    Verdeca

    Italia

    56

    Verdese

    Italiao

    57

    Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)

    Verdicchio di Matelica (IT)

    Verdicchio

    Italia, Australia

    58

    Vermentino di Gallura (IT)

    Vermentino di Sardegna (IT)

    Vermentino

    Italia, Australia, Stati Uniti d'America, Croazia

    59

    Vernaccia di San Gimignano (IT)

    Vernaccia di Oristano (IT)

    Vernaccia di Serrapetrona (IT)

    Vernaccia

    Italia, Australia

    60

    Zala (HU)

    Zalagyöngye

    Ungheria

    (1)   

    Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate esclusivamente per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta prodotti con le varietà indicate.

    (2)   

    Uso autorizzato conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino del 1o dicembre 2008 (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 3).




    ALLEGATO V

    Indicazioni autorizzate nell'etichettatura dei vini a norma dell'articolo 53, paragrafo 2



    fermentato in barrique

    maturato in barrique

    invecchiato in barrique

    fermentato in botte di […]

    [indicare l'essenza]

    maturato in botte di […]

    [indicare l'essenza]

    invecchiato in botte di […]

    [indicare l'essenza]

    fermentato in botte

    maturato in botte

    invecchiato in botte

    Il termine «botte» può essere sostituito dal termine «barrique».




    ALLEGATO VI

    Termini di cui all'articolo 54, paragrafo 1



    Stato membro

    Termini

    Austria

    Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

    Repubblica ceca

    Sklep, vinařský dům, vinařství

    Germania

    Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

    Francia

    Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

    Grecia

    Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Αμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)], Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

    Italia

    abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

    Cipro

    Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

    Portogallo

    Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

    Slovenia

    Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet

    Slovacchia

    Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť




    ALLEGATO VII

    Limitazioni dell'uso di determinati tipi di bottiglia, di cui all'articolo 56

    1. «Flûte d'Alsace»

    a) 

    Tipo: bottiglia di vetro dalla sagoma diritta, di forma cilindrica, con collo di profilo allungato e i cui rapporti sono all'incirca:

    — 
    altezza totale/diametro di base = 5:1,
    — 
    altezza della parte cilindrica = altezza totale/3.
    b) 

    Per i vini ottenuti da uve vendemmiate nel territorio francese, questo tipo di bottiglia è riservato ai vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette:

    — 
    «Alsace» o «vin d'Alsace», «Alsace Grand Cru»,
    — 
    «Crépy»,
    — 
    «Château-Grillet»,
    — 
    «Côtes de Provence», rosso e rosato,
    — 
    «Cassis»,
    — 
    «Jurançon», «Jurançon sec»,
    — 
    «Béarn», «Béarn-Bellocq», rosato,
    — 
    «Tavel», rosato.

    Tuttavia, la limitazione dell'uso di questo tipo di bottiglia si applica esclusivamente ai vini ottenuti da uve vendemmiate nel territorio francese.

    2. «Bocksbeutel» o «Cantil»

    a) 

    Tipo: bottiglia di vetro con collo corto, di forma panciuta e bombata ma appiattita, la cui base nonché la sezione trasversale nel punto di maggiore convessità della sagoma della bottiglia sono ellissoidi.

    — 
    Rapporto asse maggiore/asse minore della sezione trasversale ellissoide = 2:1.
    — 
    Rapporto altezza della sagoma bombata/collo cilindrico della bottiglia = 2,5:1.
    b) 

    Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

    i) 

    vini tedeschi recanti le seguenti denominazioni di origine protette:

    — 
    Franken,
    — 
    Baden
    — 
    originari del Taubertal e dello Schüpfergrund,
    — 
    originari delle frazioni seguenti dell'unità amministrativa locale di Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg e Varnhalt;
    ii) 

    vini italiani recanti le seguenti denominazioni di origine protette:

    — 
    Santa Maddalena (St. Magdalener),
    — 
    Valle Isarco (Eisacktaler), ottenuti dalle varietà Sylvaner e Müller-Thurgau,
    — 
    Terlaner, ottenuto dalla varietà Pinot bianco,
    — 
    Bozner Leiten,
    — 
    Alto Adige (Südtiroler), ottenuti dalle varietà Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot bianco (Weissburgunder) e Moscato rosa (Rosenmuskateller),
    — 
    Greco di Bianco,
    — 
    Trentino, ottenuto dalla varietà Moscato;
    iii) 

    vini greci:

    — 
    Agioritiko,
    — 
    Rombola Kephalonias,
    — 
    vini originari dell'isola di Cefalonia,
    — 
    vini originari dell'isola di Paros,
    — 
    vini a indicazione geografica protetta del Peloponneso;
    iv) 

    vini portoghesi:

    — 
    vini rosati e altri vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta per i quali è possibile dimostrare la presentazione in modo leale e tradizionale in bottiglie di tipo «cantil» già prima della loro classificazione come vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

    3. «Clavelin»

    a) 

    Tipo: bottiglia di vetro con collo corto, di capacità pari a 0,62 l, avente sagoma cilindrica con spalle larghe che le danno un aspetto tozzo e i cui rapporti sono all'incirca:

    — 
    altezza totale/diametro di base = 2,75,
    — 
    altezza della parte cilindrica = altezza totale/2.
    b) 

    Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

    — 
    vini francesi recanti le seguenti denominazioni di origine protette:
    — 
    Côte du Jura,
    — 
    Arbois,
    — 
    L'Etoile,
    — 
    Château Chalon.

    4. «Tokaj»

    a) 

    Tipo: bottiglia di vetro incolore a collo allungato, a sagoma cilindrica e i cui rapporti sono all'incirca:

    — 
    altezza della parte cilindrica/altezza totale = 1:2,7,
    — 
    altezza totale/diametro di base = 1:3,6,
    — 
    capacità: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml o 187,5 ml (per l'esportazione in paesi terzi),
    — 
    sulla bottiglia può essere apposto un sigillo dello stesso materiale della bottiglia con un riferimento alla zona viticola o al produttore.
    b) 

    Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

    vini ungheresi e slovacchi recanti le seguenti denominazioni di origine protette:
    — 
    Tokaj,
    — 
    Vinohradnícka oblasť Tokaj,
    completate da una delle seguenti menzioni tradizionali protette:
    — 
    aszú/výber,
    — 
    aszúeszencia/výberová esencia,
    — 
    eszencia/esencia,
    — 
    máslas/mášláš,
    — 
    fordítás/forditáš,
    — 
    szamorodni/samorodné.

    Tuttavia, la limitazione dell'uso di questo tipo di bottiglia si applica esclusivamente ai vini ottenuti da uve vendemmiate nel territorio ungherese o slovacco.



    ( 1 ) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

    ( 2 ) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

    ( 3 ) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

    ( 4 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

    ( 6 ) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

    ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 46).

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