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Document 02019L2034-20191205
Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the prudential supervision of investment firms and amending Directives 2002/87/EC, 2009/65/EC, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU and 2014/65/EU (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
02019L2034 — IT — 05.12.2019 — 000.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64) |
Rettificata da:
DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme concernenti:
il capitale iniziale delle imprese di investimento;
i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento da parte delle autorità competenti;
la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme stabilite nel regolamento (UE) 2019/2033;
gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione e della vigilanza prudenziali delle imprese di investimento.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«impresa strumentale»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell’elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di una o più imprese di investimento;
«autorizzazione»: un’autorizzazione di un’impresa di investimento conformemente all’articolo 5 della direttiva 2014/65/UE;
«succursale»: una succursale quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/65/UE;
«stretti legami»: stretti legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE;
«autorità competente»: un’autorità o un organismo pubblico di uno Stato membro ufficialmente riconosciuti e abilitati, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della vigilanza sulle imprese di investimento in conformità della presente direttiva, nell’ambito del sistema di vigilanza in vigore in detto Stato membro;
«negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni»: il negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 150), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«controllo»: la relazione esistente tra un’impresa madre e una filiazione quale descritta all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), o nei principi contabili a cui un’impresa di investimento è soggetta a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;
«conformità alla verifica del capitale del gruppo»: la conformità di un’impresa madre in un gruppo di imprese di investimento ai requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033;
«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
«ente finanziario»: un ente finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2019/2033;
«politica di remunerazione neutrale rispetto al genere»: una politica di remunerazione neutrale rispetto al genere quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 65), della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
«gruppo»: un gruppo quale definito all’articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE;
«situazione consolidata»: una situazione consolidata quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11), del regolamento (UE) 2019/2033;
«autorità di vigilanza del gruppo»: l’autorità competente responsabile della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo da parte delle imprese di investimento madri nell’Unione e delle imprese di investimento controllate da holding di investimento madri nell’Unione o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione;
«Stato membro d’origine»: uno Stato membro d’origine quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55), lettera a), della direttiva 2014/65/UE;
«Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 56), della direttiva 2014/65/UE;
«capitale iniziale»: il capitale richiesto ai fini dell’autorizzazione come impresa di investimento, il cui importo e tipo sono specificati agli articoli 9 e 11;
«impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
«gruppo di imprese di investimento»: un gruppo di imprese di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2033;
«holding di investimento»: una holding di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2019/2033;
«servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;
«organo di gestione»: un organo di gestione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;
«organo di gestione nella sua funzione di supervisione»: l’organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza;
«società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
«società di partecipazione mista»: un’impresa madre diversa da una società di partecipazione finanziaria, una holding di investimento, un ente creditizio, un’impresa di investimento, o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, le cui filiazioni comprendano almeno un’impresa di investimento;
«alta dirigenza»: l’alta dirigenza quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 37), della direttiva 2014/65/UE;
«impresa madre»: un’impresa madre quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 32), della direttiva 2014/65/UE;
«filiazione»: un’impresa figlia quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 33), della direttiva 2014/65/UE;
«rischio sistemico»: rischio sistemico quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2013/36/UE;
«impresa di investimento madre nell’Unione»: un’impresa di investimento madre nell’Unione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 56), del regolamento (UE) 2019/2033;
«holding di investimento madre nell’Unione»: una holding di investimento madre nell’Unione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 57), del regolamento (UE) 2019/2033;
«società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 58), del regolamento (UE) 2019/2033.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 per integrare la presente direttiva chiarendo le definizioni di cui al paragrafo 1 al fine di:
garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva;
tenere conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari.
TITOLO II
AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 4
Designazione e poteri delle autorità competenti
Articolo 5
Discrezionalità delle autorità competenti nell’assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013
Le autorità competenti possono decidere di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 nei confronti di un’impresa di investimento che svolge una qualsiasi delle attività elencati all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE qualora il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento sia pari o superiore a cinque miliardi di EUR, calcolati quale media dei precedenti dodici mesi e ove trovino applicazione uno o più dei criteri seguenti:
l’impresa di investimento svolge queste attività su scala tale che il fallimento o una situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbero comportare un rischio sistemico;
l’impresa di investimento è un partecipante diretto quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/2033;
l’autorità competente lo ritiene giustificato alla luce delle dimensioni, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’impresa di investimento interessata, tenendo conto del principio di proporzionalità e tenendo presenti uno o più dei fattori seguenti:
la rilevanza dell’impresa di investimento per l’economia dell’Unione o dello Stato membro pertinente;
la significatività delle attività transfrontaliere dell’impresa di investimento;
l’interconnessione dell’impresa di investimento con il sistema finanziario.
Ogni decisione adottata da un’autorità competente ai sensi del paragrafo 1 cessa di applicarsi se l’impresa di investimento non soddisfa più la soglia di cui a tale paragrafo calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 6
Cooperazione nell’ambito di uno Stato membro
Articolo 7
Cooperazione nell’ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria
Gli Stati membri assicurano che:
le autorità competenti, in qualità di parti del SEVIF, cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo uno scambio di informazioni adeguate, affidabili ed esaurienti con le altre parti del SEVIF;
le autorità competenti partecipino alle attività dell’ABE e, se del caso, ai collegi delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 48 della presente direttiva e all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE;
le autorità competenti facciano tutto il possibile per garantire la conformità agli orientamenti emanati e alle raccomandazioni formulate dall’ABE a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e per rispondere alle segnalazioni e alle raccomandazioni emesse dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
le autorità competenti collaborino strettamente con il CERS;
i compiti e i poteri conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro attribuzioni in qualità di membri dell’ABE o del CERS o a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 8
Vigilanza a dimensione di Unione
Nell’esercizio delle loro attribuzioni generali, le autorità competenti di ogni Stato membro considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati nonché nell’Unione nel suo insieme, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili nel momento pertinente.
TITOLO III
CAPITALE INIZIALE
Articolo 9
Capitale iniziale
Articolo 10
Riferimenti al capitale iniziale nella direttiva 2013/36/UE
I riferimenti ai livelli di capitale iniziale di cui all’articolo 9 della presente direttiva sono intesi, a decorrere dal 26 giugno 2021, come sostitutivi dei riferimenti contenuti in altri atti giuridici dell’Unione ai livelli di capitale iniziale fissati dalla direttiva 2013/36/UE, in base a quanto segue:
i riferimenti al capitale iniziale delle imprese di investimento di cui all’articolo 28 della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all’articolo 9, paragrafo 1, della presente direttiva;
i riferimenti al capitale iniziale delle imprese di investimento di cui agli articoli 29 e 31 della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all’articolo 9, paragrafo 2, 3 o 4, della presente direttiva, a seconda dei tipi di servizi e di attività di investimento dell’impresa di investimento;
i riferimenti al capitale iniziale di cui all’articolo 30 della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all’articolo 9, paragrafo 1, della presente direttiva.
Articolo 11
Composizione del capitale iniziale
Il capitale iniziale delle imprese di investimento è costituito conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033.
TITOLO IV
VIGILANZA PRUDENZIALE
CAPO 1
Principi di vigilanza prudenziale
Articolo 12
Competenza delle autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante
La vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento spetta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Articolo 13
Collaborazione tra le autorità competenti di diversi Stati membri
Le autorità competenti di diversi Stati membri cooperano strettamente ai fini dello svolgimento delle loro attribuzioni a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033, in particolare tramite lo scambio tempestivo di informazioni sulle imprese di investimento, che comprendono:
informazioni sulla struttura di gestione e sull’assetto proprietario dell’impresa di investimento;
informazioni sul rispetto dei requisiti di fondi propri da parte dell’impresa di investimento;
informazioni sul rispetto dei requisiti in materia di rischio di concentrazione e dei requisiti in materia di liquidità dell’impresa di investimento;
informazioni sulle procedure amministrative e contabili e sui meccanismi di controllo interno dell’impresa di investimento;
ogni altro fattore pertinente che possa influire sul rischio rappresentato dall’impresa di investimento.
Le autorità competenti possono rinviare all’ABE i casi in cui la richiesta di collaborazione, in particolare una richiesta di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In relazione a tali casi l’ABE può intervenire, fatto salvo l’articolo 258 TFUE, conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo in merito allo scambio di informazioni a norma del presente articolo di propria iniziativa, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 14
Controlli in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro
Prima di effettuare tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante consultano senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro d’origine.
Al termine di tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano con la massima tempestività alle autorità competenti dello Stato membro d’origine le informazioni ottenute e le risultanze pertinenti per la valutazione del rischio dell’impresa di investimento interessata.
Articolo 15
Segreto professionale e scambio di informazioni riservate
Le informazioni riservate che tali autorità competenti e persone ricevono nell’esercizio delle loro attribuzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, a condizione che non sia possibile identificare le imprese di investimento o le persone, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale.
Qualora l’impresa di investimento sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate non riguardanti terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, ove tale divulgazione sia necessaria per lo svolgimento di tali procedimenti.
Le autorità competenti utilizzano le informazioni riservate raccolte, scambiate o trasmesse a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 solamente ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, in particolare, con le finalità seguenti:
per monitorare le norme prudenziali di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033;
per irrogare sanzioni;
ricorsi amministrativi avverso una decisione dell’autorità competente;
procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell’articolo 23.
Articolo 16
Accordi di cooperazione con paesi terzi per lo scambio di informazioni
Ai fini dell’esercizio dei loro compiti di vigilanza a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033 e ai fini dello scambio di informazioni, le autorità competenti, l’ABE e l’ESMA, conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, a seconda del caso, possono concludere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi nonché con le autorità o gli organismi di paesi terzi responsabili dei compiti di seguito elencati, unicamente a condizione che il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offra garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 15 della presente direttiva:
la vigilanza sugli enti finanziari e sui mercati finanziari, inclusa la vigilanza sulle entità finanziarie autorizzate a operare come controparti centrali, qualora le controparti centrali siano riconosciute a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );
la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e procedure analoghe;
la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in procedure analoghe;
lo svolgimento delle revisioni legali degli enti finanziari o degli enti che gestiscono i sistemi di indennizzo degli investitori;
la vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti finanziari;
la vigilanza sulle persone attive sui mercati delle quote di emissione allo scopo di garantire un quadro consolidato dei mercati finanziari e a pronti;
la vigilanza sulle persone attive sui mercati dei derivati su merci agricole allo scopo di garantire un quadro consolidato dei mercati finanziari e a pronti.
Articolo 17
Obblighi delle persone incaricate della revisione dei conti annuali e dei conti consolidati
Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona abilitata conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) che eserciti presso un’impresa di investimento gli incarichi di cui all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o all’articolo 34 della direttiva 2013/34/UE o qualsiasi altro incarico ufficiale abbia l’obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti tale impresa di investimento o un’impresa che abbia stretti legami con l’impresa di investimento, e che:
costituiscono una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative stabilite a norma della presente direttiva;
possono compromettere la continuità dell’attività dell’impresa di investimento; o
possono comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve.
Articolo 18
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
Fatti salvi i poteri di vigilanza di cui al titolo IV, capo 2, sezione 4, della presente direttiva, inclusi i poteri di indagine e i poteri delle autorità competenti di imporre misure correttive, nonché il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono disposizioni in materia di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative e assicurano che le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre tali sanzioni e misure in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033, che disciplinino tra l’altro i casi in cui un’impresa di investimento:
non si doti dei dispositivi di governance interna di cui all’articolo 26;
non comunichi alle autorità competenti, in violazione dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033 informazioni in ordine all’osservanza dell’obbligo di soddisfare i requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11 dello stesso regolamento, o fornisca informazioni incomplete o inesatte;
non comunichi alle autorità competenti, in violazione dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2019/2033, informazioni sul rischio di concentrazione o fornisca informazioni incomplete o inesatte;
assuma un rischio di concentrazione oltre i limiti stabiliti all’articolo 37 del regolamento (UE) 2019/2033, fatti salvi gli articoli 38 e 39 dello stesso regolamento;
ometta in modo ripetuto o persistente di detenere attività liquide in violazione dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2019/2033, fatto salvo l’articolo 44 dello stesso regolamento;
non comunichi informazioni, o fornisca informazioni incomplete o inesatte, in violazione delle disposizioni di cui alla parte sei del [regolamento (UE) 2019/2033;
effettui pagamenti a favore dei detentori degli strumenti inclusi nei suoi fondi propri nei casi non consentiti dall’articolo 28, 52 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013;
sia stata dichiarata responsabile di una grave violazione di disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );
consenta a una o più persone che non rispettano l’articolo 91 della direttiva 2013/36/UE di diventare o rimanere membri dell’organo di gestione.
Gli Stati membri che non prevedono norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni disciplinate dal diritto penale nazionale comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.
Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 1, primo comma, comprendono gli elementi seguenti:
una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica, l’impresa di investimento, la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;
l’ordine rivolto alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine alla condotta in questione e di astenersi dal ripeterla;
il divieto temporaneo per i membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento o per ogni altra persona fisica ritenuta responsabile dell’esercizio di funzioni in imprese di investimento;
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni dell’impresa nell’esercizio finanziario precedente;
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora sia possibile determinarli;
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 25 dicembre 2019.
Qualora l’impresa di cui alla lettera d) del primo comma sia una filiazione, il reddito lordo da considerare è il reddito lordo risultante dal conto consolidato dell’impresa madre capogruppo nell’esercizio finanziario precedente.
Gli Stati membri assicurano che, qualora un’impresa di investimento violi le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, l’autorità competente possa applicare sanzioni amministrative ai membri dell’organo di gestione e ad altre persone fisiche che, a norma della legislazione nazionale, sono responsabili della violazione.
Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o di altre misure amministrative di cui al paragrafo 1 e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui, se del caso:
la gravità e la durata della violazione;
il grado di responsabilità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione;
la capacità finanziaria delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione, compreso il fatturato complessivo delle persone giuridiche o il reddito annuo delle persone fisiche;
l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalle persone giuridiche responsabili della violazione;
le eventuali perdite subite da terzi a causa della violazione;
il livello di collaborazione con le pertinenti autorità competenti;
precedenti violazioni da parte delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione;
le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
Articolo 19
Poteri di indagine
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di raccolta delle informazioni e di indagine necessari all’esercizio delle loro funzioni, ivi compresi:
il potere di esigere informazioni dalle persone fisiche o giuridiche seguenti:
imprese di investimento stabilite nello Stato membro interessato;
holding di investimento stabilite nello Stato membro interessato;
società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato;
società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato;
persone appartenenti ai soggetti di cui ai punti da i) a iv);
terzi cui i soggetti di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;
il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a) stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato, compreso il diritto di:
esigere la presentazione di documenti da parte delle persone di cui alla lettera a);
esaminare i libri e i registri contabili delle persone di cui alla lettera a) e farne copie o estratti;
ottenere spiegazioni scritte o orali dalle persone di cui alla lettera a), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;
organizzare audizioni per ascoltare altre persone interessate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;
il potere di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui alla lettera a) e delle altre imprese incluse nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo se l’autorità competente è l’autorità di vigilanza del gruppo, previa notifica delle altre autorità competenti interessate.
Articolo 20
Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative
Le autorità competenti pubblicano le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative irrogate a norma dell’articolo 18 in forma anonima in qualsiasi delle circostanze seguenti:
la sanzione o misura è stata inflitta a una persona fisica e la pubblicazione dei suoi dati personali risulta essere sproporzionata;
la pubblicazione comprometterebbe un’indagine penale in corso o la stabilità dei mercati finanziari;
la pubblicazione arrecherebbe un danno sproporzionato all’impresa di investimento o alle persone fisiche coinvolte.
Articolo 21
Comunicazione delle sanzioni all’ABE
Le autorità competenti informano l’ABE delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 18, di eventuali ricorsi contro tali sanzioni e misure e del relativo esito. L’ABE mantiene una banca dati centrale delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti e all’ESMA ed è aggiornata regolarmente, almeno una volta all’anno.
L’ABE mantiene un sito web con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 18 indicandone la durata di pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.
Articolo 22
Segnalazione delle violazioni
Tali meccanismi includono quanto segue:
procedure specifiche per il ricevimento, il trattamento e il seguito di tali segnalazioni, compresa l’instaurazione di canali di comunicazione sicuri;
una protezione adeguata contro ritorsioni, discriminazioni o altri trattamenti iniqui da parte dell’impresa di investimento per i dipendenti delle imprese di investimento che segnalano violazioni;
la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala la violazione sia la persona fisica sospettata di esserne responsabile, conformemente al regolamento (UE) 2016/679;
disposizioni chiare che garantiscano la riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse in seno all’impresa di investimento, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti amministrativi o giudiziari.
Articolo 23
Diritto di ricorso
Gli Stati membri assicurano che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2019/2033 o a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva siano soggette al diritto di ricorso.
CAPO 2
Processo di revisione
Processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno e processo di valutazione del rischio
Articolo 24
Capitale interno e attività liquide
Le autorità competenti possono chiedere alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 di applicare i requisiti di cui al presente articolo nella misura in cui le autorità competenti stesse lo ritengano opportuno.
Articolo 25
Ambito di applicazione della presente sezione
Qualora si applichino la presente sezione e l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033, gli Stati membri assicurano che la presente sezione si applichi alle imprese di investimento su base individuale.
Qualora si applichino la presente sezione e il consolidamento prudenziale di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, gli Stati membri assicurano che la presente sezione si applichi alle imprese di investimento su base individuale e consolidata.
In deroga al terzo comma, la presente sezione non si applica alle filiazioni incluse in una situazione consolidata e stabilite in paesi terzi, se l’impresa madre nell’Unione può dimostrare alle autorità competenti che l’applicazione della presente sezione è illecita a norma del diritto del paese terzo in cui tali filiazioni sono stabilite.
Articolo 26
Governance interna
Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento siano dotate di solidi dispositivi di governance, che comprendano tutti gli elementi seguenti:
una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte le imprese di investimento o i rischi che esse pongono o potrebbero porre ad altri;
meccanismi di controllo interno adeguati, comprese solide procedure amministrative e contabili;
politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una gestione del rischio sana ed efficace.
Le politiche di remunerazione di cui al primo comma, lettera d), sono neutrali rispetto al genere.
L’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 in materia di politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere delle imprese di investimento.
Entro due anni dalla data di pubblicazione di detti orientamenti, l’ABE pubblica una relazione sull’applicazione da parte delle imprese di investimento di politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti.
Articolo 27
Comunicazione per paese
Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento dotate di una succursale o di una filiazione che è un ente finanziario ai sensi all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 in uno Stato membro o in un paese terzo diverso da quello in cui è stata concessa l’autorizzazione dell’impresa di investimento, di pubblicare le informazioni seguenti per Stato membro e per paese terzo su base annua:
denominazione, natura delle attività e ubicazione delle filiazioni e succursali;
fatturato;
numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno;
utile o perdita prima delle imposte;
imposte sull’utile o sulla perdita;
contributi pubblici ricevuti.
Articolo 28
Ruolo dell’organo di gestione nel trattamento dei rischi
I membri del comitato dei rischi di cui al primo comma possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per capire a fondo, gestire e sorvegliare la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell’impresa di investimento. Essi assicurano che il comitato dei rischi presti consulenza all’organo di gestione sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali dell’impresa di investimento, sia presenti che future, e assista l’organo di gestione nel controllare l’attuazione di tale strategia da parte dell’alta dirigenza. L’organo di gestione conserva la responsabilità generale delle strategie e delle politiche in materia di rischio dell’impresa di investimento.
Articolo 29
Trattamento dei rischi
Le autorità competenti assicurano che le imprese di investimento dispongano di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per l’identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza degli elementi seguenti:
fonti materiali ed effetti del rischio per i clienti e ogni impatto rilevante sui fondi propri;
fonti materiali ed effetti del rischio per il mercato e ogni impatto sostanziale sui fondi propri;
fonti materiali ed effetti dei rischi per l’impresa di investimento, in particolare quando possono esaurire il livello di fondi propri disponibili;
rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che l’impresa di investimento mantenga livelli adeguati di risorse liquide, anche per far fronte alle fonti materiali dei rischi di cui alle lettere a), b) e c).
Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell’impresa di investimento e al livello di tolleranza al rischio fissato dall’organo di gestione, e riflettono la rilevanza dell’impresa di investimento in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività.
Ai fini del primo comma, lettera a), e del secondo comma, le autorità competenti prendono in considerazione il diritto nazionale che disciplina la separazione applicabile al denaro della clientela detenuto.
Ai fini del primo comma, lettera a), le imprese di investimento prendono in considerazione la titolarità di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale quale strumento efficace della rispettiva gestione dei rischi.
Ai fini del primo comma, lettera c), le fonti materiali di rischio per la stessa impresa di investimento comprendono, se del caso, modifiche significative del valore contabile delle attività, inclusi eventuali crediti nei confronti di agenti collegati, i fallimenti di clienti o controparti, posizioni in strumenti finanziari, valute estere e merci nonché obblighi verso regimi pensionistici a prestazione definita.
Le imprese di investimento prendono in debita considerazione ogni impatto sostanziale sui fondi propri qualora tali rischi non siano adeguatamente coperti dai requisiti di fondi propri calcolati a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 30
Politiche di remunerazione
Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, nell’elaborare e applicare le politiche di remunerazione per le categorie del personale, ivi compresi l’alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio («risk taker»), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva pari almeno alla remunerazione più bassa dell’alta dirigenza o dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o sulle attività che essa gestisce, rispettino i principi seguenti:
la politica di remunerazione è chiaramente documentata e proporzionata alle dimensioni, all’organizzazione interna, nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell’impresa di investimento;
la politica di remunerazione è neutrale rispetto al genere;
la politica di remunerazione riflette e promuove una gestione del rischio sana ed efficace;
la politica di remunerazione è in linea con la strategia aziendale e gli obiettivi dell’impresa di investimento e tiene altresì conto degli effetti a lungo termine delle decisioni di investimento adottate;
la politica di remunerazione prevede misure intese a evitare i conflitti di interessi, incoraggia una condotta responsabile delle imprese e promuove la consapevolezza dei rischi e un’assunzione prudente di rischio;
l’organo di gestione dell’impresa di investimento, nella sua funzione di supervisione, adotta e riesamina periodicamente la politica di remunerazione e ha la responsabilità generale della sorveglianza della sua attuazione;
l’attuazione della politica di remunerazione è soggetta almeno annualmente a una revisione interna, centrale e indipendente, da parte delle funzioni di controllo;
i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell’impresa soggetti al loro controllo;
la remunerazione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione del rischio e di conformità è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all’articolo 33 o, ove tale comitato non sia stato istituito, dall’organo di gestione, nella sua funzione di supervisione;
la politica di remunerazione stabilisce, tenendo conto delle norme nazionali in materia di determinazione dei salari, una chiara distinzione tra i criteri applicati al fine di determinare:
la remunerazione fissa di base, che rispecchia innanzitutto l’esperienza professionale e le responsabilità organizzative pertinenti quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego;
la remunerazione variabile, che riflette le prestazioni sostenibili e corrette per il rischio del dipendente, nonché le prestazioni che vanno oltre quanto richiesto nella descrizione delle funzioni;
la componente fissa rappresenta una parte della remunerazione complessiva sufficientemente alta da consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 31
Imprese di investimento che beneficiano di un sostegno finanziario pubblico straordinario
Gli Stati membri assicurano che, quando un’impresa di investimento beneficia di un sostegno finanziario pubblico straordinario quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28), della direttiva 2014/59/UE:
l’impresa di investimento non paghi alcuna remunerazione variabile ai membri dell’organo di gestione;
quando la componente variabile della remunerazione versata al personale che non è un membro dell’organo di gestione è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale dell’impresa di investimento e con la sua uscita tempestiva dalle misure di sostegno finanziario pubblico straordinario, la remunerazione variabile è limitata a una quota dei ricavi netti.
Articolo 32
Remunerazione variabile
Gli Stati membri assicurano che le remunerazioni variabili concesse e versate dall’impresa di investimento alle categorie di personale di cui all’articolo 30, paragrafo 1, soddisfino tutti i requisiti seguenti alle stesse condizioni stabilite all’articolo 30, paragrafo 3:
quando la componente variabile della remunerazione è legata ai risultati, il suo importo totale è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo, dell’unità aziendale interessata e dei risultati complessivi dell’impresa di investimento;
nel valutare i risultati del singolo sono presi in considerazione sia criteri finanziari che non finanziari;
la valutazione dei risultati di cui alla lettera a) si basa su un periodo pluriennale che tiene conto del ciclo economico dell’impresa di investimento e dei suoi rischi d’impresa;
la remunerazione variabile non pregiudica la capacità dell’impresa di investimento di garantire una base di capitale solida;
non è garantita alcuna remunerazione variabile, ad eccezione di quella prevista per il personale neoassunto solo per il primo anno di impiego e quando l’impresa di investimento dispone di una base di capitale solida;
i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro rispecchiano i risultati raggiunti dal singolo nel tempo e non ricompensano gli insuccessi o gli abusi;
i pacchetti di remunerazione collegati a compensi o riacquisto derivanti da contratti per precedenti impieghi sono in linea con gli interessi a lungo termine dell’impresa di investimento;
la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo di gruppi di componenti della remunerazione variabile, tiene conto di tutti i tipi di rischi presenti e futuri e del costo del capitale e della liquidità richiesti a norma del regolamento (UE) 2019/2033;
l’allocazione delle componenti variabili della remunerazione all’interno dell’impresa di investimento tiene conto di tutti i tipi di rischi presenti e futuri;
almeno il 50 % della remunerazione variabile consiste in uno degli strumenti seguenti:
azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell’impresa di investimento interessata;
strumenti legati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell’impresa di investimento interessata;
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o strumenti di capitale di classe 2 o altri strumenti che possono essere pienamente convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 o svalutati e che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale;
strumenti non monetari che riflettono gli strumenti dei portafogli gestiti;
in deroga alla lettera j), qualora l’impresa di investimento non emetta nessuno degli strumenti di cui a tale lettera, le autorità competenti possono approvare l’uso di dispositivi alternativi che raggiungano i medesimi obiettivi;
almeno il 40 % della remunerazione variabile è differito su un periodo che va da tre a cinque anni, come opportuno, in funzione del ciclo economico dell’impresa di investimento, della natura delle sue attività e dei rischi che sostiene e delle attività svolte dal soggetto in questione; nel caso di remunerazione variabile di importo particolarmente elevato, invece, la parte della remunerazione variabile differita è pari ad almeno il 60 %;
la remunerazione variabile è ridotta fino al 100 % quando i risultati finanziari dell’impresa di investimento sono inferiori alle attese o negativi, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione, sulla base di criteri stabiliti dalle imprese di investimento che riguardano, in particolare, le situazioni in cui il soggetto in questione:
è stato partecipe di condotte che hanno causato perdite significative per l’impresa di investimento o ne è stato responsabile;
non è più considerato soddisfare i requisiti di competenza e onorabilità;
i benefici pensionistici discrezionali sono in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell’impresa di investimento.
Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano quanto segue:
i soggetti di cui all’articolo 30, paragrafo 1, non utilizzano strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a minare i principi di cui al paragrafo 1;
la remunerazione variabile non è erogata tramite veicoli finanziari o con modalità che facilitino l’inosservanza della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033.
Ai fini del paragrafo 1, lettera l), la remunerazione variabile differita è attribuita non più velocemente che pro rata.
Ai fini del paragrafo 1, lettera n), quando il dipendente lascia l’impresa di investimento prima dell’età pensionabile, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dall’impresa di investimento per un periodo di cinque anni sotto forma degli strumenti di cui alla lettera j). Quando il dipendente raggiunge l’età pensionabile e va in pensione, i benefici pensionistici discrezionali gli sono versati sotto forma degli strumenti di cui alla lettera j), con riserva di un periodo di conservazione di cinque anni.
Il paragrafo 1, lettere j) e l), e il paragrafo 3, terzo comma, non si applicano a:
un’impresa di investimento, ove il valore delle sue attività in bilancio e fuori bilancio sia, in media, pari o inferiore a 100 milioni di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l’esercizio finanziario in questione;
un soggetto la cui remunerazione variabile annua non superi i 50 000 EUR e non rappresenti oltre un quarto di tale remunerazione totale annua.
In deroga al paragrafo 4, lettera a), uno Stato membro può aumentare la soglia di cui a tale lettera purché l’impresa di investimento soddisfi i criteri seguenti:
l’impresa di investimento non figura, nello Stato membro in cui è stabilita, tra le tre maggiori imprese di investimento in termini di valore totale delle attività;
l’impresa di investimento non è soggetta ad alcun obbligo o è soggetta ad obblighi semplificati in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione in conformità dell’articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;
l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento è pari o inferiore a 150 milioni di EUR;
l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio in derivati dell’impresa di investimento è pari o inferiore a 100 milioni di EUR;
la soglia non supera i 300 milioni di EUR; e
è opportuno aumentare la soglia tenendo conto della natura e della portata delle attività dell’impresa di investimento, della sua organizzazione interna e, se del caso, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.
L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera j), punto iii), come pure per specificare i possibili dispositivi alternativi di cui al paragrafo 1, lettera k).
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 33
Comitato per le remunerazioni
Articolo 34
Vigilanza sulle politiche di remunerazione
Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all’ABE.
Gli Stati membri assicurano che, su richiesta, le imprese di investimento forniscano alle autorità competenti i dati sulla remunerazione complessiva di ciascun membro dell’organo di gestione o dell’alta dirigenza.
Le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo e al secondo comma all’ABE, che le pubblica su base aggregata per Stato membro d’origine in un formato comune di segnalazione. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, può emanare orientamenti volti ad agevolare l’attuazione del presente paragrafo e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte.
Articolo 35
Relazione dell’ABE sui rischi ambientali, sociali e di governance
L’ABE elabora una relazione in merito all’introduzione di criteri tecnici per le esposizioni relative ad attività che sono sostanzialmente associate a obiettivi ambientali, sociali e di governance per il processo di revisione e valutazione prudenziale, al fine di valutare le fonti e gli effetti possibili dei rischi sulle imprese di investimento, tenendo conto degli atti giuridici dell’Unione applicabili nell’ambito della tassonomia dei fattori ambientali, sociali e di governance.
La relazione dell’ABE di cui al primo comma include almeno gli aspetti seguenti:
una definizione di rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione connessi alla transizione verso un’economia più sostenibile, e inclusi, per quanto riguarda i rischi di transizione, i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative, i criteri qualitativi e quantitativi e le metriche pertinenti per la valutazione di tali rischi, nonché una metodologia per stabilire se detti rischi possano sorgere nel breve, medio o lungo termine e possano avere un impatto finanziario sostanziale sull’impresa di investimento;
una valutazione della possibilità che concentrazioni significative di specifiche attività incrementino i rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione per l’impresa di investimento;
una descrizione dei processi mediante i quali l’impresa di investimento può identificare, valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione;
i criteri, i parametri e le metriche mediante i quali le autorità di vigilanza e le imprese di investimento possono valutare l’impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale.
L’ABE presenta la relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 26 dicembre 20121.
Sulla base di detta relazione l’ABE può, se del caso, adottare orientamenti per introdurre criteri relativi ai rischi ambientali, sociali e di governance, ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale, che tengano conto delle conclusioni contenute nella relazione dell’ABE di cui al presente articolo.
Articolo 36
Revisione e valutazione prudenziale
Le autorità competenti riesaminano — nella misura pertinente e necessaria, tenendo conto delle dimensioni, del profilo di rischio e del modello imprenditoriale dell’impresa di investimento — i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle imprese di investimento per conformarsi alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033 e valutano gli elementi di seguito elencati, se opportuno e pertinente, per assicurare una gestione ed una copertura solide dei loro rischi:
i rischi di cui all’articolo 29;
la localizzazione geografica delle esposizioni dell’impresa di investimento;
il modello imprenditoriale dell’impresa di investimento;
la valutazione del rischio sistemico, tenendo conto dell’individuazione e della misurazione del rischio sistemico di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o delle raccomandazioni del CERS;
i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete delle imprese di investimento per assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei suoi processi, dei suoi dati e delle sue attività;
l’esposizione delle imprese di investimento al rischio di tasso di interesse derivante da attività esterne al portafoglio di negoziazione;
i dispositivi di governance delle imprese di investimento e la capacità dei membri dell’organo di gestione di esercitare le loro funzioni.
Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti tengono debitamente conto dell’eventuale titolarità, da parte dell’impresa di investimento, di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale.
Le autorità competenti decidono caso per caso se e in quale forma la revisione e valutazione vadano effettuate in relazione alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 solo se ritengono che ciò sia necessario alla luce delle dimensioni, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività di tali imprese di investimento.
Ai fini del primo comma è presa in considerazione la legislazione nazionale che disciplina la separazione applicabile al denaro della clientela detenuto.
Articolo 37
Riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni
Se è improbabile che l’impresa di investimento giunga alla conformità entro il termine stabilito o se non ha dimostrato in modo soddisfacente che l’effetto della non conformità non è significativo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti revochino l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni o la limitano ai settori conformi o a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato.
Al fine di promuovere prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci, l’ABE elabora, sulla base di tale analisi e conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti con parametri di riferimento su come le imprese di investimento devono utilizzare i modelli interni e su come tali modelli interni devono essere applicati a rischi o esposizioni simili.
Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a tenere conto della predetta analisi e dei predetti orientamenti per la revisione di cui al paragrafo 1.
Articolo 38
Misure di vigilanza
Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento adottino con anticipo le misure necessarie per fare fronte ai problemi seguenti:
un’impresa di investimento non soddisfa i requisiti della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033;
le autorità competenti hanno prove che indicano la probabilità che l’impresa di investimento violi le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033 entro i successivi dodici mesi.
Articolo 39
Poteri di vigilanza
Ai fini dell’articolo 36, dell’articolo 37, paragrafo 3, dell’articolo 38 della presente direttiva, nonché dell’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti hanno i poteri seguenti:
imporre alle imprese di investimento di detenere fondi propri oltre ai requisiti stabiliti all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, a norma delle condizioni stabilite all’articolo 40 della presente direttiva, o di adeguare i fondi propri e le attività liquide richiesti in caso di modifiche significative delle attività di tali imprese di investimento;
chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 24 e 26;
esigere che le imprese di investimento presentino entro un anno un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 e fissino un termine per la sua attuazione ed esigere miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l’ambito di applicazione e il termine;
esigere che le imprese di investimento applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell’attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti di fondi propri;
restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete delle imprese di investimento o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità finanziaria dell’impresa di investimento;
esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi delle imprese di investimento, comprese le attività esternalizzate;
esigere che le imprese di investimento limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
esigere che le imprese di investimento utilizzino l’utile netto per rafforzare i fondi propri;
limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell’impresa di investimento agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se tale limitazione o divieto non costituisce un caso di default da parte dell’impresa di investimento;
imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
imporre requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all’articolo 42;
richiedere informazioni aggiuntive;
esigere che le imprese di investimento riducano i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete delle imprese di investimento per assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei loro processi, dei loro dati e delle loro attività;
Ai fini del paragrafo 2, lettera j), le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti solo se le informazioni da comunicare non costituiscono una duplicazione ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
si verifica uno dei casi di cui all’articolo 38, lettere a) e b);
l’autorità competente ritiene necessario raccogliere le prove di cui all’articolo 38, lettera b);
le informazioni aggiuntive sono richieste ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell’articolo 36.
Le informazioni sono considerate una duplicazione se l’autorità competente ha già a disposizione informazioni identiche o sostanzialmente identiche, sia nel caso in cui tali informazioni possano essere prodotte dall’autorità competente sia nel caso in cui possano essere ottenute, dalla stessa autorità competente, con mezzi diversi dall’obbligo di comunicazione da parte dell’impresa di investimento. Se le informazioni sono a disposizione dell’autorità competente in un formato o con un livello di granularità diversi da quelli delle informazioni aggiuntive da comunicare e la differenza in termini di formato o di livello di granularità non le impedisce di produrre informazioni sostanzialmente simili, l’autorità competente non richiede le informazioni aggiuntive.
Articolo 40
Requisito di fondi propri aggiuntivi
Le autorità competenti impongono il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), solo se, in base ai riesami svolti a norma degli articoli 36 e 37, accertano una delle situazioni seguenti per un’impresa di investimento:
l’impresa di investimento è esposta a rischi o a elementi di rischio, o pone rischi ad altri, che sono sostanziali e non coperti, o non in misura sufficiente, dal requisito di fondi propri, specialmente dai requisiti relativi ai fattori K di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033;
l’impresa di investimento non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 24 e 26 ed è improbabile che altre misure di vigilanza migliorino sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un arco temporale adeguato;
le rettifiche in relazione alla valutazione prudente del portafoglio di negoziazione non sono sufficienti per consentire all’impresa di investimento di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
il riesame effettuato in conformità dell’articolo 37 dimostra che il mancato rispetto dei requisiti per l’applicazione dei modelli interni autorizzati comporterà probabilmente livelli di capitale inadeguati;
l’impresa di investimento omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivo come previsto all’articolo 41.
Ai fini del primo comma, il capitale ritenuto adeguato può includere rischi o elementi di rischio che sono esplicitamente esclusi dal requisito di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033.
Le autorità competenti impongono alle imprese di investimento di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), con fondi propri, fatte salve le condizioni seguenti:
almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono raggiunti tramite capitale di classe 1;
almeno tre quarti del capitale di classe 1 sono costituiti da capitale di base di classe 1;
tali fondi propri non sono utilizzati per soddisfare i requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’ABE assicura che i progetti di norme tecniche di regolamentazione includano metriche qualitative indicative per gli importi di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), tenendo conto della gamma dei diversi modelli imprenditoriali e delle diverse forme giuridiche che le imprese di investimento possono assumere, e siano proporzionati per quanto riguarda:
gli oneri di attuazione per le imprese di investimento e le autorità competenti;
la possibilità che il maggiore livello dei requisiti di fondi propri applicati quando le imprese di investimento non utilizzano modelli interni giustifichi l’imposizione di requisiti di fondi propri inferiori al momento di valutare i rischi e gli elementi di rischio a norma del paragrafo 2.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 41
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi
Articolo 42
Requisiti specifici in materia di liquidità
Le autorità competenti impongono i requisiti specifici in materia di liquidità di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della presente direttiva solo se, sulla base dei riesami svolti a norma degli articoli 36 e 37 della presente direttiva, concludono che un’impresa di investimento che non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 o che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 ma non è stata esentata dal requisito in materia di liquidità in conformità dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, si trova in una delle situazioni seguenti:
l’impresa di investimento è esposta a rischi di liquidità o a elementi del rischio di liquidità che sono sostanziali e non sono coperti, o non in misura sufficiente, dal requisito in materia di liquidità di cui alla parte V del regolamento (UE) 2019/2033;
l’impresa di investimento non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 24 e 26 della presente direttiva ed è improbabile che altre misure amministrative migliorino sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un arco temporale adeguato.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 43
Cooperazione con le autorità di risoluzione
Le autorità competenti comunicano alle autorità di risoluzione pertinenti i fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, per le imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE e a eventuali aspettative di rettifica di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della presente direttiva, in relazione a tali imprese di investimento.
Articolo 44
Requisiti in materia di pubblicazione
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano il potere di:
esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che pubblichino le informazioni di cui all’articolo 46 di tale regolamento più di una volta l’anno e fissino i termini per la pubblicazione;
esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che utilizzino mezzi e sedi specifici, in particolare i siti web delle imprese di investimento, per le pubblicazioni diverse dai documenti di bilancio;
esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l’anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e della struttura dell’organizzazione del gruppo di imprese di investimento, conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, della presente direttiva e all’articolo 10 della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 45
Obbligo di informare l’ABE
Le autorità competenti informano l’ABE:
del processo di revisione e di valutazione di cui all’articolo 36;
della metodologia utilizzata per le decisioni di cui agli articoli 39, 40 e 41.
il livello delle sanzioni amministrative stabilite dagli Stati membri conformemente all’articolo 18.
L’ABE trasmette all’ESMA le informazioni di cui al presente paragrafo.
L’ABE pubblica sul suo sito web le informazioni aggregate di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c).
L’ABE riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul grado di convergenza dell’applicazione del presente capo tra gli Stati membri. Qualora necessario, l’ABE effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE dà all’ESMA informazione delle verifiche inter pares.
L’ABE e l’ESMA pubblicano orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, a seconda del caso, per precisare ulteriormente, in modo adeguato alle dimensioni, alla struttura e all’organizzazione interna delle imprese di investimento e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al paragrafo 1 e per la valutazione del trattamento dei rischi di cui all’articolo 29 della presente direttiva.
CAPO 3
Vigilanza su gruppi di imprese di investimento
Articolo 46
Determinazione dell’autorità di vigilanza del gruppo
Articolo 47
Obblighi di informazione in situazioni di emergenza
Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale descritta all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo di imprese di investimento, l’autorità di vigilanza del gruppo determinata a norma dell’articolo 46 della presente direttiva ne informa non appena possibile, fatto salvo il capo 1, sezione 2, del presente titolo, l’ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 48
Collegi delle autorità di vigilanza
I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all’autorità di vigilanza del gruppo, all’ABE e alle altre autorità competenti di svolgere i compiti seguenti:
i compiti di cui all’articolo 47;
il coordinamento delle richieste di informazioni ove necessario per agevolare la vigilanza su base consolidata, conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033;
il coordinamento delle richieste di informazioni, nei casi in cui varie autorità competenti di imprese di investimento appartenenti allo stesso gruppo debbano richiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante diretto o all’autorità competente di una QCCP le informazioni relative al modello di margine e ai parametri utilizzati per il calcolo del requisito in materia di margini delle imprese di investimento interessate;
scambiarsi informazioni tra tutte le autorità competenti e con l’ABE, conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010, e con l’ESMA, conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010;
accordarsi sulla delega volontaria di compiti e di responsabilità tra autorità competenti, se del caso;
accrescere l’efficacia della vigilanza, cercando di evitare l’inutile duplicazione dei requisiti in materia di vigilanza.
Le autorità seguenti sono membri nel collegio delle autorità di vigilanza:
le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un gruppo di imprese di investimento con a capo un’impresa di investimento nell’Unione, una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione;
se del caso, le autorità di vigilanza dei paesi terzi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.
Al momento di adottare le decisioni, l’autorità di vigilanza del gruppo tiene conto della rilevanza dell’attività di vigilanza da pianificare o per cui occorre il coordinamento tra le autorità di cui al paragrafo 5.
L’istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza sono formalizzati mediante accordi scritti.
In caso di disaccordo sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza a norma del presente articolo, l’ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 49
Obblighi di cooperazione
Gli Stati membri assicurano che l’autorità di vigilanza del gruppo e le autorità competenti di cui all’articolo 48, paragrafo 5, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni rilevanti come previsto, tra cui quanto segue:
descrizione della struttura giuridica e di governance del gruppo di imprese di investimento, compresa la struttura dell’organizzazione, includendo tutte le entità regolamentate, le entità non regolamentate, le filiazioni non regolamentate e le imprese madri, nonché le autorità competenti delle entità regolamentate del gruppo di imprese di investimento;
procedure per la raccolta di informazioni dalle imprese di investimento appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento e per la verifica di tali informazioni;
sviluppi negativi che interessano imprese di investimento o altre entità appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento e che potrebbero avere serie ripercussioni sulle imprese di investimento;
eventuali importanti sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;
imposizione di un requisito di fondi propri specifico a norma dell’articolo 39 della presente direttiva.
L’ABE può, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti nello sviluppo di prassi coerenti di cooperazione.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, prima di adottare una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza di altre autorità competenti, si consultino tra loro in relazione ai punti seguenti:
modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di imprese di investimento appartenenti al gruppo di imprese di investimento, che richiedono l’approvazione o l’autorizzazione delle autorità competenti;
importanti sanzioni imposte alle imprese di investimento dalle autorità competenti o altre misure eccezionali da queste adottate; e
requisiti di fondi propri specifici imposti a norma dell’articolo 39.
Articolo 50
Verifica delle informazioni riguardanti entità situate in altri Stati membri
Le autorità competenti che ricevono una richiesta a norma del paragrafo 1 agiscono in uno dei modi seguenti:
procedono esse stesse alla verifica nel quadro delle loro competenze;
consentono alle autorità competenti che hanno presentato la richiesta di procedere alla verifica;
chiedono a un revisore o a un esperto di effettuare la verifica in modo imparziale e di comunicarne tempestivamente i risultati.
Ai fini delle lettere a) e c), deve essere consentito alle autorità competenti che hanno presentato la richiesta di partecipare alla verifica.
Holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista
Articolo 51
Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo
Gli Stati membri assicurano che le holding di investimento e le società di partecipazione finanziaria mista siano incluse nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo.
Articolo 52
Qualifiche degli amministratori
Gli Stati membri esigono che i membri dell’organo di gestione della holding di investimento o della società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro attribuzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista.
Articolo 53
Società di partecipazione mista
Gli Stati membri assicurano che, quando l’impresa madre di un’impresa di investimento è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili della vigilanza sull’impresa di investimento possano:
esigere che la società di partecipazione mista fornisca loro tutte le informazioni che possono essere rilevanti per la vigilanza sull’impresa di investimento;
vigilare sulle operazioni tra l’impresa di investimento e la società di partecipazione mista e le filiazioni di quest’ultima, ed esigere che l’impresa di investimento metta in atto adeguati processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno, ivi comprese solide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire l’accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni.
Articolo 54
Sanzioni
►C1 Ai sensi del capo 1, sezione 3, del presente titolo, ◄ gli Stati membri prevedono che sanzioni amministrative o altre misure amministrative intese a far cessare o a ridurre le violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento del presente capo o ad affrontarne le cause possano essere applicate alle holding di investimento, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista, o ai loro dirigenti responsabili.
Articolo 55
Valutazione della vigilanza dei paesi terzi e altre tecniche di vigilanza
Articolo 56
Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi
La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare raccomandazioni al Consiglio per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di applicazione della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo da parte dalle imprese di investimento seguenti:
imprese di investimento la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;
imprese di investimento situate in un paese terzo e la cui impresa madre abbia la sede centrale nell’Unione.
TITOLO V
INFORMATIVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 57
Obblighi di informativa
Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le informazioni seguenti:
i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro a norma della presente direttiva;
le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033;
i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione prudenziali di cui all’articolo 36 della presente direttiva;
i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 nel loro Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all’articolo 18 della presente direttiva.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
TITOLO VI
ATTI DELEGATI
Articolo 58
Esercizio della delega
TITOLO VII
MODIFICHE DI ALTRE DIRETTIVE
Articolo 59
Modifica della direttiva 2002/87/UE
All’articolo 2 della direttiva 2002/87/UE, il punto 7) è sostituito dal seguente:
«norme settoriali»: gli atti giuridici dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese regolamentate, in particolare i regolamenti (UE) n. 575/2013 ( *1 ) e (UE) 2019/2033 ( *2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2009/138/CE, 2013/36/UE ( *3 ) e 2014/65/EU ( *4 ) e (EU) 2019/2034 ( *5 ) del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 60
Modifica della direttiva 2009/65/CE
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2009/65/UE è sostituito dal seguente:
a prescindere dall’ammontare dei sopra indicati importi, i fondi propri della società di gestione non devono mai essere inferiori all’importo stabilito all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento e del Consiglio ( *6 ).
Articolo 61
Modifica della direttiva 2011/61/UE
All’articolo 9 della direttiva 2011/61/UE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 62
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
La direttiva 2013/36/UE è così modificata:
il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE»;
l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva fissa norme concernenti:
l’accesso all’attività degli enti creditizi;
i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti;
la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento (UE) n. 575/2013;
gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi.»;
l’articolo 2 è così modificato:
i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
al paragrafo 5, il punto 1) è soppresso;
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
all’articolo 3, paragrafo 1, il punto 4) è soppresso;
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Coordinamento negli Stati membri
Gli Stati membri con più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sugli enti finanziari prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.»;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Condizioni specifiche per l’autorizzazione degli enti creditizi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli Stati membri impongono alle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che hanno già ottenuto un’autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE di presentare domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 8, al più tardi il giorno in cui si verifica uno degli eventi seguenti:
la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR; o
la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, cifre entrambe calcolate come media su un periodo di dodici mesi consecutivi.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le informazioni che l’impresa è tenuta a fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione, compreso il programma di attività di cui all’articolo 10;
la metodologia di calcolo delle soglie di cui al paragrafo 1.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a) e b) conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.»;
all’articolo 18 è inserita la lettera seguente:
utilizza la propria autorizzazione esclusivamente per svolgere le attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e ha, per un periodo di cinque anni consecutivi, una media del totale delle attività inferiore alle soglie previste dallo stesso articolo;»;
l’articolo 20 è così modificato:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
è inserito il seguente paragrafo:
all’articolo 21 ter, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
Ai fini del presente articolo:
il valore totale delle attività nell’Unione del gruppo di un paese terzo è costituito dalla somma degli importi seguenti:
valore totale delle attività nell’Unione di ciascun ente del gruppo di paese terzo risultanti dal suo bilancio consolidato o dai singoli bilanci nel caso in cui il bilancio dell’ente non sia consolidato; e
valore totale delle attività di ciascuna succursale del gruppo di paese terzo autorizzata nell’Unione conformemente alla presente direttiva, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *8 ) o della direttiva 2014/65/UE;
il termine «ente» comprende anche le imprese di investimento.
il titolo IV è soppresso;
all’articolo 51, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
all’articolo 53, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
all’articolo 66, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
si svolga almeno una delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e si raggiunga la soglia indicata nello stesso articolo, senza avere ottenuto l’autorizzazione come ente creditizio.»;
all’articolo 76, paragrafo 5, il sesto comma è soppresso;
all’articolo 86, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
all’articolo 110, il paragrafo 2 è soppresso;
l’articolo 111 è sostituito dal seguente:
«Articolo 111
Determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata
Se l’impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila su tale ente creditizio impresa madre nello Stato membro o tale ente creditizio impresa madre nell’UE su base individuale.
Se l’impresa madre è un’impresa d’investimento madre in uno Stato membro o un’impresa d’investimento madre nell’UE e nessuna delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila sull’impresa di investimento madre in uno Stato membro o sull’impresa d’investimento madre nell’UE, su base individuale.
Se l’impresa madre è un’impresa d’investimento madre in uno Stato membro o un’impresa d’investimento madre nell’UE e almeno una delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente dell’ente creditizio, o qualora vi siano vari enti creditizi, dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.
Se due o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati nell’Unione hanno la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata:
dall’autorità competente dell’ente creditizio, qualora vi sia un solo ente creditizio all’interno del gruppo;
dall’autorità competente dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano vari enti creditizi all’interno del gruppo; o
dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, ove il gruppo non comprenda alcun ente creditizio.
In deroga al paragrafo 1, terzo comma, al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, qualora l’autorità competente vigili su base individuale su più di un ente creditizio del gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata è l’autorità competente che vigila su base individuale su uno o più enti creditizi del gruppo, qualora la somma dei totali di bilancio degli enti creditizi soggetti a vigilanza sia più elevata di quella degli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base individuale da parte di qualsiasi altra autorità competente.
In deroga al paragrafo 3, lettera c), se un’autorità competente vigila su base individuale su più di un’impresa di investimento all’interno di un gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata è l’autorità competente che vigila su base individuale su una o più imprese di investimento all’interno del gruppo con il totale di bilancio più elevato a livello aggregato.
all’articolo 114, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
l’articolo 116 è così modificato:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:
all’articolo 125, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
all’articolo 128, il quinto comma è soppresso;
all’articolo 129, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;
all’articolo 130, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;
all’articolo 143, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
fatte salve le disposizioni stabilite al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabili, le disposizioni stabilite al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all’articolo 65 della presente direttiva.».
Articolo 63
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
La direttiva 2014/59/UE è così modificata:
all’articolo 2, paragrafo 1, il punto 3) è sostituito dal seguente:
«impresa di investimento»: impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), del regolamento 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *12 ) soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *13 ).
all’articolo 45 è aggiunto il paragrafo seguente:
Conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2019/2033, i riferimenti all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 contenuti nella presente direttiva per quanto riguarda i requisiti di fondi propri su base individuale delle imprese di investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della presente direttiva che non siano imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti come segue:
i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito concernente il coefficiente di capitale totale contenuti nella presente direttiva si riferiscono all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda l’importo complessivo dell’esposizione al rischio contenuti nella presente direttiva si riferiscono ai requisiti applicabili di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 moltiplicati per 12,5.
Conformemente all’articolo 65 della direttiva (UE) 2019/2034 (UE), i riferimenti nella presente direttiva all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i requisiti di fondi propri aggiuntivi delle imprese di investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della presente direttiva che non siano imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti all’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.».
Articolo 64
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
La direttiva 2014/65/UE è così modificata:
all’articolo 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione, ad esempio non rispetta più le condizioni del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *14 );
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Dotazione patrimoniale iniziale
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rilascino l’autorizzazione solo a condizione che l’impresa di investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti previsti all’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *15 ), tenuto conto della natura dei servizi o delle attività di cui trattasi.
l’articolo 41 è sostituito dal seguente:
«Articolo 41
Rilascio dell’autorizzazione
L’autorità competente dello Stato membro in cui l’impresa di un paese terzo ha stabilito o intende stabilire la propria succursale rilascia l’autorizzazione soltanto se l’autorità competente ritiene che:
siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 39; e
la succursale dell’impresa di un paese terzo sarà in grado di rispettare le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente informa l’impresa di un paese terzo del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione.
La succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 si conforma agli obblighi di cui agli articoli da 16 a 20, 23, 24, 25 e 27, all’articolo 28, paragrafo 1, e agli articoli 30, 31 e 32 della presente direttiva nonché agli articoli da 3 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché alle misure adottate in forza degli stessi ed è soggetta alla vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l’autorizzazione.
Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo in materia di organizzazione e funzionamento della succursale in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, né riservano alle succursali di imprese di paesi terzi un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese dell’Unione.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti notificano all’ESMA su base annuale l’elenco delle succursali di imprese di paesi terzi attive sul loro territorio.
L’ESMA pubblica su base annuale l’elenco delle succursali di paesi terzi attive nell’Unione, compresa la denominazione dell’impresa del paese terzo a cui appartiene la succursale.
La succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 comunica all’autorità competente di cui al paragrafo 2 le informazioni seguenti su base annua:
l’ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte dalla succursale in tale Stato membro;
per le imprese di paesi terzi che svolgono un’attività elencata all’allegato I, sezione A, punto 3), la rispettiva esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti dell’UE;
per le imprese di paesi terzi che forniscono uno o entrambi i servizi elencati all’allegato I, sezione A, punto 6), il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti dell’UE assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile nei ultimi dodici mesi precedenti;
il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera a);
una descrizione dettagliata dei dispositivi di protezione degli investitori disponibile per i clienti della succursale, compresi i diritti di questi ultimi derivanti dal sistema di indennizzo degli investitori di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f);
la politica e i dispositivi di gestione dei rischi che la succursale applica per i servizi e le attività di cui alla lettera a).
i dispositivi di governance compresi i titolari di funzioni chiave per le attività della succursale;
ogni altra informazione che l’autorità competente ritenga necessaria per consentire il monitoraggio completo delle attività della succursale.
Su richiesta, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni seguenti:
tutte le autorizzazioni delle succursali autorizzate in conformità del paragrafo 1 e le eventuali modifiche successive a tali autorizzazioni;
l’ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte dalla succursale autorizzata nello Stato membro;
il fatturato e il totale delle attività corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera b);
la denominazione del gruppo di paese terzo al quale appartiene una succursale autorizzata.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare in che formato vadano comunicate le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 settembre 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
l’articolo 42 è sostituito dal seguente:
«Articolo 42
Prestazione di servizi su iniziativa esclusiva del cliente
Gli Stati membri garantiscono che, quando un cliente al dettaglio o professionale ai sensi dell’allegato II, sezione II, stabilito o situato nell’Unione avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l’esercizio di un’attività di investimento da parte di un’impresa di un paese terzo, il requisito di autorizzazione ai sensi dell’articolo 39 non si applichi alla prestazione di tale servizio o all’esercizio di tale attività da parte dell’impresa del paese terzo al cliente in questione, né a qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto servizio o all’esercizio di detta attività.
Fatte salve le relazioni infragruppo, se un’impresa di paese terzo, anche mediante un’entità che agisce per suo conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o un’altra persona che agisce per conto di tale entità, procura clienti o potenziali clienti nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.
all’articolo 49, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
all’articolo 81, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
per verificare che le condizioni di accesso all’attività delle imprese di investimento siano rispettate e per facilitare il controllo dell’esercizio di tale attività, delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi interni di controllo;»;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 95 bis
Disposizione transitoria concernente l’autorizzazione di un ente creditizio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Le autorità competenti informano l’autorità competente di cui all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE quando il totale previsto delle attività dell’impresa che ha presentato domanda di autorizzazione conformemente al titolo II della presente direttiva prima del 25 dicembre 2019 al fine di svolgere le attività di cui alla sezione A, punti 3) e 6), dell’allegato I, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, e ne informano il richiedente.».
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 65
Riferimenti alla direttiva 2013/36/UE in altri atti giuridici dell’Unione
Ai fini della vigilanza prudenziale e della risoluzione delle imprese di investimento, i riferimenti alla direttiva 2013/36/UE negli altri atti dell’Unione si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 66
Riesame
Entro il 26 giugno 2024, la Commissione, in stretta cooperazione con l’ABE e l’ESMA, presenta una relazione, se del caso corredata di una proposta legislativa, al Parlamento europeo e al Consiglio, sugli aspetti seguenti:
le disposizioni in materia di remunerazione di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033, nonché alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, allo scopo di giungere a condizioni di parità per tutte le imprese di investimento attive nell’Unione, anche relativamente all’applicazione delle presenti disposizioni;
l’adeguatezza degli obblighi di segnalazione e informativa di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto del principio di proporzionalità;
una valutazione, che tenga conto della relazione dell’ABE di cui all’articolo 35 e della tassonomia in materia di finanza sostenibile, sugli aspetti seguenti:
se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere presi in considerazione per la governance interna di un’impresa di investimento;
se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere presi in considerazione per la politica di remunerazione di un’impresa di investimento;
se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere presi in considerazione per il trattamento dei rischi; e
se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere inclusi nel processo di revisione e valutazione prudenziale;
efficacia dei dispositivi di condivisione delle informazioni a norma della presente direttiva;
cooperazione dell’Unione e degli Stati membri con i paesi terzi nell’applicazione della presente direttiva e del regolamento 2019/2033;
attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 alle imprese di investimento sulla base della loro struttura giuridica o modello di proprietà;
potenziale delle imprese di investimento di porre un rischio di disordine del sistema finanziario con gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l’economia reale e strumenti macroprudenziali adeguati per far fronte a tale rischio e sostituire i requisiti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva;
condizioni alle quali le autorità competenti potrebbero applicare alle imprese di investimento, conformemente all’articolo 5 della presente direttiva, i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 67
Recepimento
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 giugno 2021. Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie a conformarsi all’articolo 62, punto 6), per quanto riguarda l’articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE a decorrere dal 27 dicembre 2020 e le disposizioni necessarie a conformarsi all’articolo 64, punto 5), a decorrere dal 26 marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di recepimento con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell’ABE e ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull’attuazione di tali disposizioni e della presente direttiva.
Articolo 68
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 69
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( 1 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
( 4 ) Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).
( 5 ) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
( 8 ) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
( 9 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 10 ) Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).
( *1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( *2 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( *3 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( *4 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).
( *5 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314del 5.12.2019, pag. 64).».
( *6 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).».
( *7 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).».
( *8 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;
( *9 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 64).
( *10 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( *11 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 314, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).»;
( *12 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( *13 ) Direttiva (UE) 2019/2034del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).»;
( *14 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).»;
( *15 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L314del 5.12.2019, pag. 64).»;