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Document 02019L0878-20201228
Directive (EU) 2019/878 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02019L0878 — IT — 28.12.2020 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA (UE) 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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pag. |
data |
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DIRETTIVA (UE) 2021/338 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2021 |
L 68 |
14 |
26.2.2021 |
Rettificata da:
DIRETTIVA (UE) 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
La direttiva 2013/36/UE è così modificata:
all'articolo 2, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
La presente direttiva non si applica:
all'accesso all'attività delle imprese di investimento nella misura in cui tale accesso è disciplinato dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 );
alle banche centrali;
agli uffici dei conti correnti postali;
in Danimarca all'“Eksport Kredit Fonden”, all'“Eksport Kredit Fonden A/S”, al “Danmarks Skibskredit A/S” e al “KommuneKredit”;
in Germania alla “Kreditanstalt für Wiederaufbau”, alla “Landwirtschaftliche Rentenbank”, alla “Bremer Aufbau-Bank GmbH”, alla “Hamburgische Investitions- und Förderbank”, alla “Investitionsbank Berlin”, alla “Investitionsbank des Landes Brandenburg”, alla “Investitionsbank Schleswig-Holstein”, alla “Investitions — und Förderbank Niedersachsen — NBank”, alla “Investitions — und Strukturbank Rheinland-Pfalz”, alla “Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank”, alla “LfA Förderbank Bayern”, alla “NRW.BANK”, alla “Saarländische Investitionskreditbank AG”, alla “Sächsische Aufbaubank — Förderbank”, alla “Thüringer Aufbaubank”, alle imprese riconosciute in virtù della “Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz” quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;
in Estonia alle “hoiu-laenuühistud”, in quanto imprese cooperative riconosciute nel quadro della “hoiu-laenuühistu seadus”;
in Irlanda alla “Strategic Banking Corporation of Ireland”, alle “credit unions” e alle “friendly societies;
in Grecia al “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” (Tamio Parakatathikon kai Danion);
in Spagna all'“Instituto de Crédito Oficial”;
in Francia alla “Caisse des dépôts et consignations”;
in Croazia alle “kreditne unije” e alla “Hrvatska banka za obnovu i razvitak”;
in Italia alla “Cassa depositi e prestiti”;
in Lettonia alle “krājaizdevu sabiedrības”, imprese riconosciute ai sensi della “krājaizdevu sabiedrību likums” quali imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;
in Lituania alle “kredito unijos” diverse dalle “centrinės kredito unijos”;
in Ungheria alla “MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság” e alla “Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság”;
a Malta, alla “Malta Development Bank”;
nei Paesi Bassi alla “Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV”, alla “NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij”, alla “NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering”, alla “Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV” e alle “kredietunies”;
in Austria alle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e alla “Österreichische Kontrollbank AG”;
in Polonia alla “Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe” e alla “Bank Gospodarstwa Krajowego”;
in Portogallo alle “Caixas Ecónomicas” esistenti al 1o gennaio 1986, a eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della “Caixa Económica Montepio Geral”;
in Slovenia alla “SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana”;
in Finlandia alla “Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB” e alla “Finnvera Oyi/Finnvera Abp”;
in Svezia alla “Svenska Skeppshypotekskassan”;
nel Regno Unito alla “National Savings and Investments (NS&I)”, alla “CDC Group plc”, alla “Agricultural Mortgage Corporation Ltd”, ai “Crown Agents for overseas governments and administrations”, alle “credit unions” e alle “municipal banks”.
l'articolo 3 è modificato come segue:
al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti:
“autorità di risoluzione”, un'autorità di risoluzione secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 );
“ente a rilevanza sistemica a livello globale” o “G-SII”, un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;
“ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE” o “G-SII non UE”, un G-SII non UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 134, del regolamento (UE) n. 575/2013;
“gruppo”, un gruppo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013;
“gruppo di paese terzo”, un gruppo la cui impresa madre è stabilita in un paese terzo.”;
“politica retributiva neutrale rispetto al genere”, una politica retributiva basata sulla parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
è aggiunto il paragrafo seguente:
Al fine di garantire che i requisiti o i poteri di vigilanza di cui alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 si applichino su una base consolidata o subconsolidata conformemente alla presente direttiva e a tale regolamento, i termini “ente”, “ente impresa madre in uno Stato membro”, “ente impresa madre nell'UE” e “impresa madre” includono anche:
le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis della presente direttiva;
gli enti designati controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria mista madre dell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro se l'impresa madre in questione non è soggetta all'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, della presente direttiva; e
le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista o gli enti designati a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, lettera d), della presente direttiva.»;
all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
l'articolo 8 è così modificato:
al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli enti creditizi, compreso il programma di attività, la struttura dell'organizzazione e i dispositivi di governance di cui all'articolo 10;
i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui all'articolo 14 o, in mancanza di partecipazioni qualificate, ai 20 maggiori azionisti o soci, e»;
è aggiunto il paragrafo seguente:
all'articolo 9, sono aggiunti i commi seguenti:
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Programma di attività, struttura dell'organizzazione e dispositivi di governance
all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
all'articolo 18, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) non soddisfa più i requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro o sei del regolamento (UE) n. 575/2013, a eccezione dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter dello stesso regolamento, o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva o non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non fornisce più garanzie per le attività a esso affidate dai depositanti.»;
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 21 bis
Approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista
Ai fini del paragrafo 1, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista ivi contemplate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata o, se diversa, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite le seguenti informazioni:
la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, indicando chiaramente le filiazioni e, ove pertinente, le imprese madri, nonché l'ubicazione e il tipo di attività svolta da ciascuna delle entità del gruppo;
informazioni riguardanti la nomina di almeno due persone che amministrano di fatto la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, nonché la conformità ai requisiti di cui all'articolo 121 sulla qualifica degli amministratori;
informazioni riguardanti la conformità ai criteri di cui all'articolo 14 relativo agli azionisti e ai soci qualora la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista abbia un ente creditizio come filiazione;
l'organizzazione interna e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo;
ogni altra informazione eventualmente necessaria per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Qualora l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista avvenga in concomitanza con la valutazione di cui all'articolo 22, l'autorità competente ai fini di tale articolo si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. ►C1 In tal caso, il periodo di valutazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, è sospeso per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui al presente articolo. ◄
L'approvazione può essere concessa a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i dispositivi interni e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo sono adeguati ai fini della conformità ai requisiti imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata e, in particolare, sono efficaci per:
coordinare tutte le filiazioni della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, compreso, se necessario, mediante un'adeguata distribuzione dei compiti tra gli enti filiazioni;
prevenire o gestire i conflitti infragruppo; e
far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo dalla società di partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre;
la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista fa parte non ostacola o altrimenti impedisce l'efficace vigilanza degli enti filiazioni o degli enti imprese madri per quanto riguarda gli obblighi individuali, consolidati e, se del caso, subconsolidati cui sono soggetti. La valutazione di tale criterio tiene conto, in particolare:
della posizione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista nel contesto di un gruppo a più livelli;
della struttura azionaria; e
del ruolo della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo;
sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 14 e i requisiti di cui all'articolo 121.
L'approvazione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista di cui al presente articolo non è necessaria se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l'attività principale della società di partecipazione finanziaria è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni o, nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, l'attività principale in relazione a enti o a enti finanziari è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come entità di risoluzione in nessuno dei gruppi di risoluzione del gruppo conformemente alla strategia di risoluzione definita dalla pertinente autorità di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE;
un ente creditizio filiazione è designato come responsabile per garantire il rispetto dei requisiti prudenziali da parte del gruppo su base consolidata e dispone di tutti i mezzi e dell'autorità giuridica necessari per assolvere tale obbligo in modo efficace;
la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non prende decisioni gestionali, operative o finanziarie che incidono sul gruppo o sulle sue filiazioni che sono enti o enti finanziari;
non vi sono ostacoli all'efficace vigilanza del gruppo su base consolidata.
Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista esentate dall'approvazione a norma del presente paragrafo non sono escluse dal perimetro di consolidamento stabilito dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.
Le misure di vigilanza di cui al primo comma possono comprendere:
nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni degli enti filiazioni detenute dalla società di partecipazione finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista;
nell'emissione di ingiunzioni o sanzioni nei confronti della società di partecipazione finanziaria, della società di partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti, fatti salvi gli articoli da 65 a 72;
nel fornire istruzioni o orientamenti alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le partecipazioni nei suoi enti filiazioni;
nel designare temporaneamente un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o ente del gruppo come responsabile del rispetto dei requisiti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata;
nel limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi agli azionisti;
nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di cedere o ridurre le partecipazioni in enti o altre entità del settore finanziario;
nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare un piano per ritorno immediato alla conformità.
La decisione congiunta è debitamente documentata e motivata. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la decisione congiunta alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista.
In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista si astiene dal prendere una decisione e deferisce la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Le autorità competenti interessate adottano una decisione congiunta in conformità della decisione dell'ABE. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di due mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
In ogni caso, la decisione di concedere o negare l'approvazione è adottata entro sei mesi dal ricevimento della domanda. Il rifiuto può essere accompagnato, se necessario, da una delle misure di cui al paragrafo 6.
Articolo 21 ter
Impresa madre nell'UE intermedia
Le autorità competenti possono autorizzare gli enti di cui al paragrafo 1 ad avere due imprese madri nell'UE intermedie nel caso in cui esse accertino che l'istituzione di un'unica impresa madre nell'UE intermedia:
sarebbe incompatibile con un requisito obbligatorio relativo alla separazione delle attività imposto dalle norme o dalle autorità di vigilanza del paese terzo in cui è ubicata la sede centrale dell'impresa madre capogruppo del paese terzo; o
renderebbe meno efficace la possibilità di risoluzione rispetto al caso di due imprese madri nell'UE intermedie in base a una valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente dell'impresa madre nell'UE intermedia.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, se nessuno degli enti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un ente creditizio o la seconda impresa madre nell'UE intermedia deve essere istituita in relazione alle attività di investimento per soddisfare il requisito obbligatorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa madre nell'UE intermedia o la seconda impresa madre nell'UE intermedia possono essere un'impresa di investimento autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, e soggetta alla direttiva 2014/59/UE.
Ai fini del presente articolo, il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è costituito dalla somma degli importi seguenti:
il valore totale delle attività nell'Unione di ciascun ente del gruppo di paese terzo risultanti dal suo bilancio consolidato o dal singolo bilancio nel caso in cui il bilancio dell'ente non sia consolidato; e
il valore totale delle attività di ciascuna succursale del gruppo di paese terzo autorizzata nell'Unione conformemente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ).
Le autorità competenti notificano all'ABE le seguenti informazioni in relazione a ciascun gruppo di paese terzo che opera nella loro giurisdizione:
le denominazioni e il valore totale delle attività degli enti oggetto di vigilanza appartenenti a un gruppo di paese terzo;
le denominazioni il valore totale delle attività corrispondenti alle succursali autorizzate in detto Stato membro conformemente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014, e le tipologie di attività che sono autorizzati a svolgere;
la denominazione e il tipo di cui al paragrafo 3 di ogni impresa madre nell'UE intermedia istituita in detto Stato membro e la denominazione del gruppo di paese terzo di cui fa parte.
Le autorità competenti assicurano che ciascun ente che opera nella loro giurisdizione appartenente a un gruppo di paese terzo soddisfi una delle seguenti condizioni:
abbia un'impresa madre nell'UE intermedia;
sia un'impresa madre nell'UE intermedia;
sia l'unico ente nell'Unione del gruppo di paese terzo; o
appartenga a un gruppo di paese terzo le cui attività totali nell'Unione sono inferiori a 40 miliardi di EUR.
Entro il 30 dicembre 2026, la Commissione procede, dopo aver consultato l'ABE, al riesame dei requisiti imposti agli enti dal presente articolo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione valuta quanto meno:
se i requisiti di cui al presente articolo sono applicabili, necessari e proporzionati e se altre misure sarebbero più adeguate;
se i requisiti imposti agli enti dal presente articolo debbano essere rivisti per riflettere le migliori pratiche internazionali;
Entro il 28 giugno 2021, l'ABE presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sul trattamento delle succursali di paesi terzi ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri. Detta relazione valuta quanto meno:
se, e in quale misura, le pratiche di vigilanza a norma del diritto nazionale concernenti le succursali di paesi terzi differiscono tra gli Stati membri;
se un diverso trattamento delle succursali di paesi terzi a norma del diritto nazionale possa dare luogo a un arbitraggio normativo;
se l'ulteriore armonizzazione dei regimi nazionali relativi alle succursali di paesi è necessaria e opportuna, in particolare per quanto riguarda le succursali di paesi terzi significative.
La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base delle raccomandazioni formulate dall'ABE.
all'articolo 23, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza, di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i membri dell'organo di gestione che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio;»
l'articolo 47 è così modificato:
è inserito il paragrafo seguente:
Uno Stato membro esige che le succursali degli enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo comunichino almeno una volta all'anno alle autorità competenti le seguenti informazioni:
le attività totali corrispondenti alle attività della succursale autorizzata in tale Stato membro;
informazioni sulle attività liquide a disposizione della succursale, in particolare sulla disponibilità di attività liquide in valute dello Stato membro;
i fondi propri di cui la succursale dispone;
le misure di garanzia dei depositi a disposizione dei depositanti della succursale;
i dispositivi di gestione del rischio;
i dispositivi di governance, compresi i titolari di funzioni chiave per le attività della succursale;
i piani di risanamento riguardanti la succursale; e
ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga necessaria per consentire il monitoraggio completo delle attività della succursale.»;
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Le autorità competenti notificano all'ABE quanto segue:
tutte le autorizzazioni per succursali concesse a enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo e le eventuali successive modifiche di tali autorizzazioni;
attività e passività totali delle succursali autorizzate di enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo, comunicate periodicamente.
la denominazione del gruppo di paese terzo al quale una succursale autorizzata appartiene.
L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutte le succursali di paesi terzi autorizzate a operare nell'Unione, indicando lo Stato membro nel quale sono autorizzate a operare.»;
è inserito il paragrafo seguente:
L'ABE agevola la collaborazione tra autorità competenti ai fini dell'applicazione del primo comma del presente paragrafo, tra l'altro nel verificare il rispetto della soglia di cui all'articolo 21 ter, paragrafo 4.»;
l'articolo 56 è così modificato:
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ) ai fini della conformità a detta direttiva e le unità di informazione finanziaria;
è aggiunta la lettera seguente:
«h) le autorità competenti o gli organismi responsabili dell'applicazione delle norme in materia di separazione strutturale all'interno di un gruppo bancario.»;
all'articolo 57, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 58 bis
Trasmissione di informazioni a organismi internazionali
In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 54, le autorità competenti possono, alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, trasmettere o condividere determinate informazioni con i seguenti organismi:
Fondo monetario internazionale e Banca mondiale ai fini delle valutazioni per il programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Program);
Banca dei regolamenti internazionali ai fini degli studi di impatto quantitativo;
Consiglio per la stabilità finanziaria ai fini della sua funzione di vigilanza.
Le autorità competenti possono condividere informazioni riservate solo a seguito di una richiesta esplicita da parte dell'organismo competente e qualora siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
la richiesta è debitamente giustificata alla luce dei compiti specifici svolti dall'organismo richiedente conformemente al suo mandato ufficiale;
la richiesta è sufficientemente precisa con riferimento alla natura, alla portata e al formato delle informazioni richieste, nonché ai mezzi di pubblicazione o trasmissione delle stesse;
le informazioni richieste sono strettamente necessarie ai fini dell'assolvimento dei compiti specifici dell'organismo richiedente e non vanno oltre i compiti ufficiali conferiti a quest'ultimo;
le informazioni sono trasmesse o pubblicate esclusivamente alle persone direttamente coinvolte nell'esecuzione del compito specifico;
le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
all'articolo 63, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere la sostituzione della persona di cui al primo comma se quest'ultima agisce in violazione degli obblighi di cui al primo comma.»;
l'articolo 64 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
è aggiunto il paragrafo seguente:
all'articolo 66, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«e) non sia stata richiesta l'approvazione in violazione dell'articolo 21 bis o in caso di qualsiasi altra violazione degli obblighi stabiliti in tale articolo.»;
all'articolo 67, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«q) un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria madre o una società di partecipazione finanziaria mista madre non adotta le misure che potrebbero essere necessarie per garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro, sei o sette del regolamento (UE) n. 575/2013 o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva su base consolidata o subconsolidata.»;
l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Articolo 74
Governance interna e piani di risanamento e risoluzione
Le politiche e prassi di remunerazione di cui al primo comma sono neutrali rispetto al genere.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulla politica di remunerazione neutrale rispetto al genere per gli enti.
Entro due anni dalla data di pubblicazione degli orientamenti di cui al secondo comma e sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti, l'ABE pubblica una relazione sull'applicazione delle politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere da parte degli enti.»;
all'articolo 75, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Articolo 84
Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE emana orientamenti per specificare i criteri:
per la valutazione, da parte del sistema interno dell'ente, dei rischi di cui al paragrafo 1;
per l'identificazione, la gestione e l'attenuazione, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 1;
per la valutazione e il monitoraggio, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 2;
per stabilire quali dei sistemi interni applicati dagli enti ai fini del paragrafo 1 non siano soddisfacenti, come indicato al paragrafo 3.
L'ABE emana i suddetti orientamenti entro il 28 giugno 2020.»;
all'articolo 85, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
all'articolo 88, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri assicurano che i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Ai fini del presente articolo, per “parte correlata” si intende:
il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.»;
all'articolo 89 è aggiunto il seguente paragrafo:
Entro il 30 giugno 2021 la Commissione, sulla base della consultazione con l'ABE, l'AEAP e l'ESMA, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al presente paragrafo e, ove opportuno, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;
l'articolo 91 è modificato come segue:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Se i membri dell'organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, le autorità competenti hanno la facoltà di rimuovere tali membri dall'ente di gestione. Le autorità competenti verificano in particolare se i requisiti di cui al presente paragrafo continuano a essere soddisfatti qualora abbiano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato a tale ente.»;
i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
al paragrafo 12 è aggiunta la lettera seguente:
«f) l'applicazione coerente della facoltà di cui al paragrafo 1, secondo comma.»;
l'articolo 92 è così modificato:
il paragrafo 1 è soppresso;
il paragrafo 2 è così modificato:
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri assicurano che gli enti, nell'elaborare e applicare le politiche di remunerazione complessive, che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, rispettino i seguenti requisiti, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività:»;
è inserita la lettera seguente:
«a bis) la politica di remunerazione è neutrale rispetto al genere;»
è aggiunto il paragrafo seguente:
Ai fini del paragrafo 2, le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente comprendono almeno:
tutti i membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza;
i membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo o sulle unità operative/aziendali rilevanti dell'ente;
i membri del personale che hanno avuto diritto a una remunerazione significativa nell'esercizio precedente, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
la remunerazione del membro del personale è pari o superiore a 500 000 EUR e pari o superiore alla remunerazione media corrisposta ai membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza dell'ente di cui alla lettera a);
il membro del personale svolge l'attività professionale all'interno di un'unità operativa/aziendale rilevante e l'attività è tale da avere un impatto significativo sul profilo di rischio della pertinente unità operativa/aziendale.»;
l'articolo 94 è così modificato:
il paragrafo 1 è così modificato:
la lettera l), punto i), è sostituita dalla seguente:
«i) azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, ovvero strumenti legati alle azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, strumenti non monetari equivalenti;»
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40 %, della componente variabile della remunerazione è differita su un periodo non inferiore a quattro-cinque anni ed è correttamente allineata al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale interessato. Per i membri dell'ente di gestione e dell'alta dirigenza degli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività, il periodo di differimento non dovrebbe essere inferiore a cinque anni.
La remunerazione corrisposta secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata. Qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito. La durata del periodo di differimento è stabilita conformemente al ciclo d'attività, al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale interessato;»
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2014.
Al fine di individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire:
le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo;
l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione; e
le altre categorie di personale, non espressamente menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale ivi menzionate.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
sono aggiunti i seguenti paragrafi:
In deroga al paragrafo 1, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, di tale paragrafo non si applicano a:
un ente che non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, pari o inferiore a 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;
un membro del personale la cui remunerazione variabile annua non superi 50 000 EUR e non rappresenti più di un terzo della sua remunerazione totale annua.
In deroga al paragrafo 3, lettera a), uno Stato membro può abbassare o aumentare tale soglia a condizione che:
l'ente nei confronti del quale lo Stato membro si serve della presente disposizione non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in caso di aumento della soglia:
l'ente soddisfi i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, lettere c), d) e e), del regolamento (UE) n. 575/2013; e
la soglia non sia superiore a 15 miliardi di EUR;
sia opportuno modificare la soglia in conformità del presente paragrafo tenuto conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente, dell'organizzazione interna o, se pertinente, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.
l'articolo 97 è così modificato:
al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;
al paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
«Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti applicano il principio di proporzionalità in conformità dei criteri di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera c).»;
è inserito il paragrafo seguente:
Qualora le autorità competenti utilizzino metodologie adattate ai sensi del presente paragrafo, ne informano l'ABE. L'ABE controlla le prassi di vigilanza ed emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare le modalità di valutazione di profili di rischio simili ai fini del presente paragrafo e per garantire l'applicazione coerente e proporzionata, all'interno dell'Unione, di metodologie che sono adattate a enti simili.»;
è aggiunto il paragrafo seguente:
l'articolo 98 è così modificato:
al paragrafo 1, la lettera j) è soppressa;
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
I poteri di vigilanza sono esercitati almeno nei casi seguenti:
nel caso in cui il valore economico del capitale proprio di un ente di cui all'articolo 84, paragrafo 1, si riduca di più del 15 % del suo capitale di classe 1 a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente a uno dei sei scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse;
nel caso in cui proventi da interessi netti di un ente di cui all'articolo 84, paragrafo 1, subiscano una forte diminuzione a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente a uno dei due scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse.
Nonostante il secondo comma, le autorità competenti non sono tenute a esercitare poteri di vigilanza almeno qualora ritengano, sulla base della revisione e della valutazione di cui al presente paragrafo, che la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguata e che l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.
Ai fini del presente paragrafo, per “poteri di vigilanza” si intendono i poteri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, o il potere di specificare ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle individuate dall'ABE a norma del paragrafo 5 bis, lettera b), del presente articolo, riprodotte dagli enti nel loro calcolo del valore economico del capitale proprio ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1.»;
è inserito il paragrafo seguente:
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del paragrafo 5:
i sei scenari prudenziali di shock di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera a), e i due scenari prudenziali di shock di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), da applicare ai tassi di interesse per ciascuna valuta;
alla luce delle norme prudenziali convenute a livello internazionale, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni, escluse le ipotesi comportamentali, riprodotte dagli enti nei loro calcoli del valore economico del capitale proprio di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera a), limitatamente a:
il trattamento del capitale proprio dell'ente;
l'inclusione, la composizione e l'attualizzazione dei flussi di cassa sensibili ai tassi di interesse, derivanti dalle attività, passività ed elementi fuori bilancio dell'ente, compreso il trattamento dei margini commerciali e di altri elementi dei differenziali;
l'uso di modelli di bilancio dinamici o statici e il trattamento che ne risulta delle posizioni ammortizzate e in scadenza.
alla luce delle norme convenute a livello internazionale, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni, escluse le ipotesi comportamentali, riprodotte dagli enti nel loro calcolo dei proventi da interessi netti di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), limitatamente a:
l'inclusione e la composizione dei flussi di cassa sensibili ai tassi di interesse, derivanti dalle attività, passività ed elementi fuori bilancio dell'ente, compreso il trattamento dei margini commerciali e di altri elementi dei differenziali;
l'uso di modelli di bilancio dinamici o statici e il trattamento che ne risulta delle posizioni ammortizzate e in scadenza;
il periodo su cui sono misurati i futuri proventi da interessi netti;
che cosa si intende per forte diminuzione ai sensi del paragrafo 5, secondo comma, lettera b).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
è aggiunto il paragrafo seguente:
Ai fini del primo comma, la valutazione dell'ABE comprende almeno:
lo sviluppo di una definizione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance, inclusi i rischi fisici e i rischi di transizione; questi ultimi comprendono i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative;
lo sviluppo di criteri qualitativi e criteri quantitativi adeguati per valutare l'impatto di tali rischi sulla stabilità finanziaria degli enti a breve, medio e lungo termine; tali criteri includono processi per le prove di stress e l'elaborazione di analisi di scenari per valutare l'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance nel quadro di scenari con gravità variabile;
i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie che gli enti devono mettere in atto per identificare, valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance;
i metodi e gli strumenti di analisi per valutare l'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance sulla concessione di crediti e sulle attività di intermediazione finanziaria degli enti.
L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 giugno 2021.
Sulla base delle conclusioni della sua relazione, l'ABE può, se del caso, emanare orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, in materia di inclusione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale eseguito dalle autorità competenti.»;
all'articolo 99, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;
l'articolo 103 è soppresso;
l'articolo 104 è così modificato:
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 101, paragrafo 4, e dell'articolo 102 della presente direttiva, e in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno il potere di:
esigere che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi superiori ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva;
chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74;
esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;
restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;
esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti, comprese le attività esternalizzate;
esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;
limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche in relazione a fondi propri, liquidità e leva finanziaria;
imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;
richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive.
Ai fini degli articoli da 97 a 102, le eventuali informazioni aggiuntive che possono essere richieste agli enti sono considerate una duplicazione se informazioni identiche o sostanzialmente identiche sono già state comunicate in altro modo all'autorità competente o possono essere prodotte dall'autorità competente.
L'autorità competente non chiede a un ente di comunicare informazioni aggiuntive se le ha precedentemente ricevute in un formato o con un grado di dettaglio diversi e tale differenza di formato o di grado di dettaglio non impedisce all'autorità competente di produrre informazioni della stessa qualità e affidabilità rispetto a quelle prodotte sulla base delle informazioni aggiuntive che sarebbero comunicate in altro modo.»;
il paragrafo 3 è soppresso;
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 104 bis
Requisito di fondi propri aggiuntivi
Le autorità competenti impongono il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), se, in base ai riesami svolti a norma degli articoli 97 e 101, accertano una delle seguenti situazioni per un singolo ente:
l'ente è esposto a rischi o a elementi di rischio che non sono coperti, o non in misura sufficiente, come specificato al paragrafo 2 del presente articolo, dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 );
l'ente non soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli 73 e 74 della presente direttiva o all'articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è improbabile che altre misure di vigilanza siano sufficienti a garantire il rispetto di tali requisiti entro un periodo di tempo adeguato;
le rettifiche di cui all'articolo 98, paragrafo 4, sono considerate insufficienti per consentire all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
dalla valutazione eseguita a norma dell'articolo 101, paragrafo 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti di applicazione del metodo autorizzato condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti in materia di fondi propri;
l'ente omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivi per contemplare gli orientamenti comunicati ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3;
altre situazioni specifiche per ente che secondo l'autorità competente destano preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.
Le autorità competenti impongono solo il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per coprire i rischi incorsi da singoli enti a causa delle loro attività, inclusi quelli che rispecchiano l'impatto degli sviluppi economici e di mercato sul profilo di rischio di un singolo ente.
Ai fini del primo comma, le autorità competenti valutano, tenuto conto del profilo di rischio di ogni singolo ente, i rischi cui l'ente è esposto, tra cui:
i rischi o gli elementi di rischio specifici dell'ente esplicitamente esclusi o non esplicitamente affrontati dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402;
i rischi o gli elementi di rischio specifici dell'ente suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Nella misura in cui rischi o elementi di rischio sono soggetti ad accordi transitori o a clausole grandfathering di cui alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013, questi non sono considerati rischi o elementi di tali rischi suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Ai fini del primo comma, il capitale ritenuto adeguato copre tutti i rischi o gli elementi di rischio individuati come rilevanti secondo la valutazione di cui al secondo comma del presente paragrafo e non coperti, o non coperti in misura sufficiente, dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione può essere considerato rilevante almeno nei casi di cui all'articolo 98, paragrafo 5, a meno che nello svolgere la revisione e la valutazione le autorità competenti giungano alla conclusione che la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguato e che l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.
Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera a), come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva mediante fondi propri che soddisfano le condizioni seguenti:
almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono rispettati mediante capitale di classe 1;
almeno tre quarti del capitale di classe 1 di cui alla lettera a) sono costituiti da capitale primario di classe 1.
L’ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva mediante il capitale di classe 1.
In deroga al primo e al secondo comma, l’autorità competente può chiedere all’ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell’ente.
I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:
i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
il requisito combinato di riserva di capitale;
gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva quando tali orientamenti riguardano rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva.
I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, imposto dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:
il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;
gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva quando tali orientamenti riguardano rischi di leva finanziaria eccessiva.
Articolo 104 ter
Orientamenti sui fondi propri aggiuntivi
In base a tale riesame le autorità competenti determinano per ciascun ente il livello complessivo dei fondi propri che ritengono appropriato.
Gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi constano dei fondi propri che superano il pertinente importo dei fondi propri richiesto a norma delle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 128, punto 6, della presente direttiva, o dell'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, che sono necessari per raggiungere il livello complessivo di fondi propri ritenuto appropriato dalle autorità competenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
I fondi propri utilizzati per rispettare gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:
i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
il requisito di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito combinato di riserva di capitale.
I fondi propri utilizzati per rispettare gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, il requisito di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva imposto dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 104 quater
Collaborazione con le autorità di risoluzione
Le autorità competenti notificano alle autorità di risoluzione pertinenti il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto agli enti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), ed eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati agli enti ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3.
all'articolo 105, la lettera d) è soppressa;
all'articolo 108, il paragrafo 3 è soppresso;
l'articolo 109 è così modificato:
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
I requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 non si applicano su una base consolidata nei casi seguenti:
filiazioni stabilite nell'Unione, laddove esse sono soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione;
filiazioni stabilite in un paese terzo, laddove esse sarebbero soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione se fossero stabilite nell'Unione.
In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, e al fine di evitare l'elusione delle norme stabilite a norma degli articoli 92, 94 e 95, gli Stati membri assicurano che i requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95 si applichino ai membri del personale delle filiazioni non soggette alla presente direttiva su base individuale se:
la filiazione è una società di gestione del risparmio o un'impresa che fornisce i servizi e le attività di investimento elencate all'allegato I, sezione A, punti 2, 3, 4, 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE; e
tali membri del personale sono stati incaricati dello svolgimento di attività professionali aventi un impatto diretto e significativo sul profilo di rischio o sull'attività degli enti del gruppo.
l'articolo 111 è sostituito dal seguente:
«Articolo 111
Determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata
Se l'impresa madre è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro o un'impresa d'investimento madre nell'UE e nessuna delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata all'autorità competente che vigila sull'impresa d'investimento madre nello Stato membro o sull'impresa madre nell'UE su base individuale.
Se l'impresa madre è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro o un'impresa d'investimento madre nell'UE e almeno una delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente dell'ente creditizio, o qualora vi siano diversi enti creditizi, dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.
Se due o più enti autorizzati nell'Unione hanno la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata:
dall'autorità competente dell'ente creditizio, qualora vi sia un solo ente creditizio all'interno del gruppo;
dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano vari enti creditizi all'interno del gruppo; o
dall'autorità competente dell'impresa d'investimento con il totale di bilancio più elevato, qualora il gruppo non includa alcun ente creditizio.
In deroga al paragrafo 3, lettera c), qualora l'autorità competente vigili su base individuale su più di un'impresa d'investimento del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata è l'autorità competente che vigila su base individuale su una o più imprese d'investimento del gruppo con il totale di bilancio aggregato più elevato.
l'articolo 113 è sostituito dal seguente:
«Articolo 113
Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici per ente
L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta:
sull'applicazione degli articoli 73 e 97 per determinare l'adeguatezza del livello dei fondi propri su base consolidata detenuti dal gruppo di enti in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e al livello di fondi propri richiesto in applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), a ciascuna entità del gruppo di enti e su base consolidata;
sulle misure per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 e la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente conformemente all'articolo 105;
su eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 sono prese:
ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle altre autorità competenti interessate di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 bis;
ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo di enti conformemente agli articoli 86 e 105;
ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 ter.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo tengono inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 73, 97, 104 bis e 104 ter.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), figurano in documenti contenenti una motivazione esaustiva, che sono trasmessi dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una qualsiasi delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.
La decisione sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 della presente direttiva è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, alla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviano la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE adotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adottano la propria decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al predetto regolamento. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
Le decisioni figurano in un documento contenente una motivazione esaustiva e tengono conto della valutazione del rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nei termini di cui al paragrafo 2. Il documento è trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all'ente impresa madre nell'UE.
Qualora l'ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta conformemente al paragrafo 3 del presente articolo sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando l'autorità competente responsabile della vigilanza sulle filiazioni dell'ente impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 104 ter e 105. In tali circostanze eccezionali, l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
all'articolo 115 è aggiunto il paragrafo seguente:
l'articolo 116 è così modificato:
è inserito il paragrafo seguente:
al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:
«L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis può partecipare al pertinente collegio delle autorità di vigilanza.»;
all'articolo 117 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
all'articolo 119, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
all'articolo 120, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
all'articolo 125, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora a norma dell'articolo 111 della presente direttiva l'autorità di vigilanza su base consolidata di un gruppo con una società di partecipazione finanziaria mista madre sia diversa dal coordinatore di cui all'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza e il coordinatore collaborano ai fini dell'applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. Al fine di agevolare e di rendere efficace la cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata e il coordinatore concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.»;
all'articolo 128, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:
«Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma, punto 6, del presente articolo uno dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013, per soddisfare i requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell'articolo 104 bis della presente direttiva per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva.
Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare uno degli elementi del rispettivo requisito combinato di riserva di capitale per rispettare altri elementi applicabili del rispettivo requisito combinato di riserva di capitale.
Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma, punto 6, del presente articolo per rispettare le componenti basate sul rischio dei requisiti stabiliti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE.»;
gli articoli 129 e 130 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 129
Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale
La decisione sull'applicazione dell'esenzione di cui al primo comma è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.
Gli Stati membri che decidono di applicare l'esenzione di cui al primo comma lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati.
Articolo 130
Obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente
La decisione sull'applicazione dell'esenzione di cui al primo comma è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.
Gli Stati membri che decidono di applicare l'esenzione di cui al primo comma lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio le notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati.
l'articolo 131 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
I G-SII possono essere:
un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE; o
un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.
Gli O-SII possono essere un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, da un ente impresa madre in uno Stato membro, da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione mista madre in uno Stato membro.»;
è inserito il paragrafo seguente:
Un metodo aggiuntivo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:
le categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente articolo;
attività transfrontaliere del gruppo, escluse le attività del gruppo negli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *9 ).
Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili. Per le categorie di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo gli indicatori sono gli stessi degli indicatori corrispondenti determinati a norma del paragrafo 2.
Il metodo aggiuntivo di individuazione produce un punteggio complessivo aggiuntivo per ciascuna entità di cui al paragrafo 1 valutata, sulla base del quale le autorità competenti o le autorità designate possono adottare una delle misure di cui al paragrafo 10, lettera c).
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE, previa consultazione del CERS, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione del presente paragrafo in relazione alla valutazione degli O-SII. Tali orientamenti tengono conto dei quadri internazionali per gli enti a rilevanza sistemica a livello nazionale e delle specificità dell'Unione e nazionali.
Dopo aver consultato il CERS, l'ABE riferisce alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 in merito alla metodologia appropriata per la progettazione e la calibrazione dei coefficienti della riserva per gli O-SII.»;
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
è inserito il paragrafo seguente:
Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 7 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva per gli O-SII. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Entro tre mesi dalla trasmissione da parte del CERS della notifica di cui al paragrafo 7 alla Commissione, quest'ultima, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che la riserva di capitale dell'O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso che formino o creino un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, adotta un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata ad adottare la misura proposta.»;
al paragrafo 7, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
Fatti salvi l'articolo 133 e il paragrafo 5 del presente articolo, qualora un O-SII sia una filiazione di un G-SII o di un O-SII che è un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE e soggetto a una riserva per un O-SII su base consolidata, la riserva che si applica su base individuale o subconsolidata per l'O-SII non supera l'importo inferiore tra:
la somma del coefficiente più elevato della riserva per i G-SII o gli O-SII applicabile al gruppo su base consolidata e l'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
il 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, o il coefficiente che la Commissione ha autorizzato ad applicare al gruppo su base consolidata a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo.»;
i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
Fatti salvi i paragrafi 1 e 9 e sulla base delle sottocategorie e dei punteggi soglia di cui al paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata può, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza:
riassegnare un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata;
assegnare un'entità di cui al paragrafo 1 con un punteggio complessivo di cui al paragrafo 2 inferiore al punteggio limite della sottocategoria più bassa a tale sottocategoria o a una sottocategoria più elevata, in tal modo designandola come G-SII;
tenendo conto del meccanismo di risoluzione unico, sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 2 bis, riassegnare un G-SII da una sottocategoria più elevata a una più bassa.»;
il paragrafo 11 è soppresso;
il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
L'autorità competente o l'autorità designata riesamina una volta l'anno l'individuazione dei G-SII e degli O-SII e l'assegnazione dei G-SII alle rispettive sottocategorie e comunica i risultati all'ente a rilevanza sistemica interessato e al CERS, che trasmette senza indugio i risultati alla Commissione e all'ABE. L'autorità competente o l'autorità designata pubblica l'elenco aggiornato degli enti a rilevanza sistemica individuati e la sottocategoria cui ciascun G-SII individuato è assegnato.»;
il paragrafo 13 è soppresso;
i paragrafi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:
Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico calcolato ai fini dell'articolo 133, paragrafi 10, 11 o 12, e del coefficiente della riserva per gli O-SII o i G-SII cui è soggetto lo stesso ente sia superiore al 5 %, si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo.»;
i paragrafi 16 e 17 sono soppressi;
il paragrafo 18 è sostituito dal seguente:
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
l'articolo 132 è soppresso;
gli articoli 133 e 134 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 133
Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
Gli enti calcolano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (BSR) come segue:
in cui:
BSR = la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
rT = il coefficiente della riserva applicabile all'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente;
ET = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i = l'indice che individua il sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5;
ri = il coefficiente della riserva applicabile all'importo dell'esposizione al rischio di un sottoinsieme di esposizioni i; e
Ei = l'importo dell'esposizione al rischio di un ente per il sottoinsieme di esposizioni i calcolate in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento a:
tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva;
le seguenti esposizioni settoriali situate nello Stato membro che fissa tale riserva:
tutte le esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali;
tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali;
tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto ii);
tutte le esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto i);
tutte le esposizioni situate in altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 12 e 15;
le esposizioni settoriali di cui alla lettera b) del presente paragrafo situate in altri Stati membri esclusivamente per consentire il riconoscimento di un coefficiente di riserva fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134;
le esposizioni situate in paesi terzi;
i sottoinsiemi di una delle categorie di esposizione di cui alla lettera b).
Nel richiedere che sia detenuta una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:
la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno;
la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è riesaminata almeno ogni due anni dall'autorità competente o dall'autorità designata;
la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non può essere utilizzata per far fronte ai rischi contemplati dagli articoli 130 e 131.
Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata trasmette la notifica anche alle autorità di tale Stato membro.
Se il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica con riferimento alle esposizioni situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, informa anche il CERS che, a sua volta, trasmette senza indugio tale notifica alle autorità di vigilanza di tali paesi terzi.
Tale notifica stabilisce in modo dettagliato:
il rischio macroprudenziale o sistemico nello Stato membro;
le ragioni per cui l'entità dei rischi macroprudenziali o sistemici costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;
il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, intende imporre e le esposizioni cui si applicano tali coefficienti nonché gli enti soggetti a tali coefficienti;
laddove il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi a tutte le esposizioni, le ragioni per cui l'autorità ritiene che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non costituisca una duplicazione del funzionamento della riserva per gli O-SII di cui all'articolo 131.
Se la decisione di fissare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dà luogo a una diminuzione o non comporta alcuna modifica del coefficiente di riserva fissato in precedenza, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, si conforma solo al presente paragrafo.
Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia del 3 %.
In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, dello Stato membro che fissa tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa.
Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata richiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 una raccomandazione da parte della Commissione e del CERS.
La Commissione e il CERS forniscono la rispettiva raccomandazione entro sei settimane dal ricevimento della notifica.
Se le autorità della filiazione e dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale ente e in caso di raccomandazione negativa della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, possono deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.
Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito a tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, ad adottare la misura proposta.
Ogni autorità competente o autorità designata, a seconda dei casi, comunica la fissazione o la modifica di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico tramite pubblicazione in un appropriato sito web. Tale pubblicazione contiene quanto meno le informazioni seguenti:
il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
gli enti ai quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
le esposizioni alle quali si applica il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
le ragioni della fissazione o della modifica del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
la data a decorrere dalla quale gli enti applicano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata o modificata; e
i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni situate in tali paesi sono riconosciute nella riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
Ove la pubblicazione dell'informazione di cui alla lettera d) del primo comma potesse pregiudicare la stabilità del sistema finanziario, tale informazione non è inserita nella pubblicazione.
Se l'applicazione dei limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di classe 1 dell'ente alla luce del relativo rischio sistemico, le autorità competenti possono adottare misure aggiuntive conformemente all'articolo 64.
Articolo 134
Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
l'articolo 136 è così modificato:
al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
Ogni autorità designata pubblica trimestralmente sul suo sito web almeno le seguenti informazioni:
il coefficiente anticiclico applicabile;
il rapporto credito/PIL rilevante e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;
dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;
la motivazione di tale coefficiente;
in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti applicano tale coefficiente superiore per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente;
se la data di cui alla lettera e) cade a meno di dodici mesi dalla data della pubblicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione;
in caso di diminuzione del coefficiente, il periodo indicativo durante il quale non sono previsti aumenti del coefficiente, unitamente alla motivazione della durata del periodo.
Le autorità designate adottano tutte le misure ragionevoli per coordinare le tempistiche della pubblicazione.
Le autorità designate notificano al CERS ogni variazione del coefficiente anticiclico e le informazioni necessarie di cui alle lettere da a) a g) del primo comma. Il CERS pubblica sul suo sito web tutti i coefficienti notificati, nonché le relative informazioni.»;
all'articolo 141, i paragrafi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare massimo distribuibile:
effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;
assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l’obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l’ente non soddisfaceva il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria; o
effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:
da tutti gli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
più
da tutti gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
meno
gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.
Il fattore è determinato come segue:
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall’ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:
in cui:
Qn = il numero del rispettivo quartile.»;
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 141 bis
Mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale
Si considera che l'ente non rispetti il requisito combinato di riserva di capitale ai fini dell'articolo 141 se non dispone di fondi propri sufficienti, in termini quantitativi e qualitativi, per rispettare al tempo stesso il requisito combinato di riserva di capitale e ciascuno dei seguenti requisiti di cui:
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva;
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva.
Articolo 141 ter
Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria
Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria:
effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;
assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l’obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l’ente non soddisfaceva il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria; o
effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:
dagli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
più
gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
meno
gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.
Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:
quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0;
quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel secondo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,2;
quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel terzo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,4;
quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,6.
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria sono calcolati come segue:
in cui:
Qn = il numero del rispettivo quartile.
Articolo 141 quater
Mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria
Si considera che l'ente non rispetti il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria ai fini dell'articolo 141 ter della presente direttiva se non dispone di capitale di classe 1 sufficiente in termini quantitativi per rispettare al tempo stesso il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.»;
all'articolo 142, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
all'articolo 143, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione di cui all'articolo 97, compresi i criteri per l'applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 97, paragrafo 4;»
l'articolo 146 è sostituito dal seguente:
«Articolo 146
Atti di esecuzione
Secondo la procedura di esame di cui all'articolo 147, paragrafo 2, mediante un atto di esecuzione è adottata una modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 12 e al titolo IV per tener conto degli andamenti economici e monetari.»;
dopo l'articolo 159 è inserito il capo seguente:
«CAPO 1 bis
Disposizioni transitorie sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista
Articolo 159 bis
Disposizioni transitorie sull'approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista
Le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri già esistenti al 27 giugno 2019 chiedono l'approvazione in conformità dell'articolo 21 bis entro il 28 giugno 2021. Se una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista non chiede l'approvazione entro il 28 giugno 2021, sono adottate misure adeguate a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 6.
Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti dispongono dei necessari poteri di vigilanza conferiti loro dalla presente direttiva in relazione alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista soggette all'approvazione di cui all'articolo 21 bis ai fini della vigilanza su base consolidata.»;
all'articolo 161 è aggiunto il seguente paragrafo:
Articolo 2
Attuazione
Entro il 28 dicembre 2020, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi:
alle disposizioni della presente direttiva nella misura in cui riguardano gli istituti di credito;
all’articolo 1, punti 1 e 9, della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE, nella misura in cui concernono gli istituti di credito e le imprese di investimento.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 29 dicembre 2020. Tuttavia, le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’articolo 1, punto 21 e all’articolo 1, punto 29, lettere a), b) e c), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 84 e l’articolo 98, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 28 giugno 2021 e le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’articolo 1, punti 52 e 53, della presente direttiva per quanto riguarda gli articoli 141 ter, 141 quater e 142, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano entro il 26 giugno 2021, le misure necessarie per osservare le disposizioni di cui alla presente direttiva nella misura in cui riguardano le imprese di investimento, ad eccezione delle misure di cui al primo comma, lettera b).
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( *1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;
( *2 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»;
( *3 ) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
( *4 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;
( *5 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;
( *6 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;
( *7 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»;
( *8 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).»;
( *9 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;