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Document 02014R0702-20201210

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/702/2020-12-10

02014R0702 — IT — 10.12.2020 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2014

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

(GU L 193 del 1.7.2014, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1084 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2017

  L 156

1

20.6.2017

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2019/289 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2019

  L 48

1

20.2.2019

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2020

  L 414

15

9.12.2020


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 190, 21.7.2017, pag.  28 (702/2014)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2014

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006



INDICE

CAPO I:

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO II:

REQUISITI PROCEDURALI

CAPO III:

CATEGORIE DI AIUTI

Sezione 1:

aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli o nella commercializzazione di prodotti agricoli

Sezione 2:

aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole

Sezione 3:

aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

Sezione 4:

aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

Sezione 5:

aiuti a favore del settore forestale

Sezione 6:

aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate

CAPO IV:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.  

Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

a) 

aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI):

i) 

attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e gli articoli da 25 a 28, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;

ii) 

per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate;

b) 

aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole;

c) 

aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;

d) 

aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;

e) 

aiuti a favore del settore forestale.

2.  
Qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri possono decidere di concedere gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del presente articolo alle condizioni e in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014.
3.  

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) 

gli aiuti a favore del settore forestale non cofinanziati dal FEASR né concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate, ad eccezione degli articoli 31, 38, 39 e 43;

b) 

gli aiuti a favore delle PMI per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, che non sono cofinanziati dal FEASR né concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate.

4.  

Il presente regolamento non si applica:

a) 

ai regimi di aiuto di cui agli articoli 17, 32 e 33, all'articolo 34, paragrafo 5, lettere da a) a c), e agli articoli 35, 40, 41 e 44 del presente regolamento, se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;

b) 

a eventuali modifiche dei regimi di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;

c) 

agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

d) 

agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

5.  

Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento non si applica:

▼M2

a) 

ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

b) 

agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa di cui alla lettera a).

▼B

6.  

Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione:

a) 

degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ai sensi dell'articolo 30, degli aiuti destinati a compensare i costi di eradicazione delle epizoozie a norma dell'articolo 26, paragrafo 8, e degli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettere c), d) ed e);

b) 

degli aiuti per gli eventi indicati di seguito, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:

i) 

aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 25;

ii) 

aiuti per i costi inerenti all'eradicazione di organismi nocivi ai vegetali e per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 8 e 9;

iii) 

aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera d);

▼M3

c) 

degli aiuti a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

▼B

7.  

Il presente regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

a) 

gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato;

b) 

gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) 

gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)

”aiuto” : qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

(2)

”PMI” o ”microimprese, piccole e medie imprese” : imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

(3)

”settore agricolo” : l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

(4)

”prodotto agricolo” : i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

(5)

”produzione agricola primaria” : la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

(6)

”trasformazione di prodotti agricoli” : qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

(7)

”commercializzazione di un prodotto agricolo” : la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

(8)

”azienda agricola” : un'unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;

(9)

”calamità naturali” : i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;

(10)

”regime di aiuto” : qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

(11)

”piano di valutazione” : un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare; le questioni oggetto della valutazione; gli indicatori di risultato; la metodologia prevista per svolgere la valutazione; gli obblighi di raccolta dei dati; il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale; la descrizione dell'organismo indipendente che effettua la valutazione o i criteri che saranno utilizzati per selezionarlo nonché le modalità per assicurare la pubblicità della valutazione;

(12)

”aiuti individuali” :

a) 

gli aiuti ad hoc, nonché

b) 

gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

(13)

”aiuti ad hoc” : aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

(14)

”impresa in difficoltà” :

un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) 

nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per ”società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e, se del caso, il ”capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;

b) 

nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per ”società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) 

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) 

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) 

nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) 

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

ii) 

il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

(15)

”capi morti” : animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;

(16)

”avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale” :

condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base:

a) 

dei tre anni precedenti o

b) 

di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;

(17)

”altre avversità atmosferiche” : condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 16, del presente regolamento;

(18)

”organismi nocivi ai vegetali” : organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ( 3 );

(19)

”evento catastrofico” : un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;

(20)

”equivalente sovvenzione lordo” : importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

(21)

”attivi materiali” : attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

(22)

”attivi immateriali” : attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

(23)

”sistema agroforestale” : un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie;

(24)

”anticipo rimborsabile” : un prestito a favore di un progetto, versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

(25)

”avvio dei lavori del progetto o dell'attività” : la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;

(26)

”grandi imprese” : imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

(27)

”regimi fiscali subentrati a regimi precedenti” : regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

(28)

”intensità di aiuto” : importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

(29)

”data di concessione degli aiuti” : data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

(30)

”norma dell'Unione” : una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;

(31)

”programma di sviluppo rurale” : il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

(32)

”investimenti non produttivi” : gli investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda agricola;

(33)

”investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell'Unione” : gli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell'Unione dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell'Unione;

(34)

”giovane agricoltore” : una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

(35)

”regioni ultraperiferiche” : le regioni di cui al primo comma dell'articolo 349 del trattato;

(36)

”isole minori del Mar Egeo” : le isole minori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

(37)

”regioni meno sviluppate” : regioni che hanno un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-27;

(38)

”UE-25” : i 25 paesi che erano Stati membri dell'Unione europea nel maggio 2005;

(39)

”UE-27” : i 27 paesi che erano Stati membri dell'Unione europea nel gennaio 2007;

(40)

”opere permanenti” : opere, realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori, che creano un attivo;

(41)

”biocarburanti prodotti da colture alimentari” : biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ( 5 );

(42)

”agricoltore in attività” : un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );

(43)

”associazione e organizzazione di produttori” :

un'associazione o un'organizzazione costituite per i seguenti scopi:

a) 

l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato; o

b) 

la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; o

c) 

la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti; o

d) 

altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi;

(44)

”costi fissi occasionati dalla partecipazione a un regime di qualità” : i costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità;

(45)

”consulenza” : l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto;

(46)

”coadiuvante familiare” : una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli;

(47)

”costi dei test per l'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” : tutti i costi, compresi quelli legati ai kit di analisi e al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione dei campioni necessari per il campionamento e le analisi di laboratorio, conformemente alle disposizioni dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );

(48)

”libro genealogico” :

qualsiasi libro, registro, schedario o supporto informatico:

a) 

tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita nonché

b) 

in cui siano iscritti o registrati animali riproduttori di razza pura di una razza specifica con indicazione degli ascendenti;

(49)

”animale protetto” : qualsiasi animale protetto dalla legislazione dell'UE o nazionale;

(50)

”organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza” : un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

(51)

”normali condizioni di mercato” : una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e incondizionata;

(52)

”alberi a rapido accrescimento” : bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell'abbattimento è fissata a 8 anni e la durata massima prima dell'abbattimento è fissata a 20 anni;

(53)

”bosco ceduo a rotazione rapida” : le specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri;

(54)

”costo di transazione” : un costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, i quali sono compensati direttamente, e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;

(55)

”altro gestore di terreni” : un'impresa che gestisce terreni diversa da un'impresa attiva nel settore agricolo;

(56)

”trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli” : qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale si ottiene un prodotto che non rientra nell'allegato I del trattato;

(57)

”zona a” : ogni zona designata su una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

(58)

”zona c” : ogni zona designata su una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

(59)

”zone scarsamente popolate” : le zone riconosciute in quanto tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020;

(60)

”regione NUTS 3” : una regione classificata al livello 3 di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );

(61)

”zone c non predefinite” : zone designate da uno Stato membro, a propria discrezione, come ”zone c”, a condizione che lo Stato membro dimostri che tali zone soddisfano determinati criteri socioeconomici e che esse sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 1o luglio 2014 — 31 dicembre 2020, in conformità alle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

(62)

”ex zone a” : zone designate come ”zone a” in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 1o gennaio 2011 — 30 giugno 2014;

(63)

”prodotti alimentari” : prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

I regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 4

Soglie di notifica

1.  

Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:

a) 

aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria di cui all'articolo 14: 500 000  EUR per impresa e per progetto di investimento;

b) 

aiuti agli investimenti relativi alla rilocalizzazione di un fabbricato aziendale che comporta l'ammodernamento delle strutture o un aumento della capacità di produzione di cui all'articolo 16, paragrafo 4: 500 000  EUR per impresa e per progetto di investimento;

c) 

aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 17: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

d) 

aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nell'azienda agricola di cui all'articolo 29: 500 000  EUR per impresa e per progetto di investimento;

e) 

aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 31: 7,5 milioni di EUR per progetto;

f) 

aiuti alla forestazione e all'imboschimento di cui all'articolo 32: 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione;

g) 

aiuti a favore dei sistemi agroforestali di cui all'articolo 33: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale;

h) 

aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 35: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

i) 

aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale di cui all'articolo 40: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

j) 

aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'articolo 41: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

k) 

aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone di cui all'articolo 44: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento.

2.  
Le soglie stabilite al paragrafo 1 non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

Articolo 5

Trasparenza degli aiuti

1.  
Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio (”aiuti trasparenti”).
2.  

Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

a) 

gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;

b) 

gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

c) 

gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:

i) 

se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi ”esenti” di cui in una comunicazione della Commissione; o

ii) 

se prima dell'attuazione degli aiuti il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione ai sensi di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;

d) 

gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;

e) 

gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.

3.  

Ai fini del presente regolamento non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

a) 

gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;

b) 

gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Articolo 6

Effetto di incentivazione

1.  
Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2.  

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) 

nome e dimensioni dell'impresa;

b) 

descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c) 

ubicazione del progetto o dell'attività;

d) 

elenco dei costi ammissibili;

e) 

tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

3.  

Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

a) 

un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell'attività;

b) 

un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;

c) 

un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati;

d) 

nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.

4.  

In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

le misure introducono un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; nonché

b) 

le misure sono state adottate e sono entrate in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5.  

In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

a) 

i regimi di aiuto per la ricomposizione fondiaria se vengono rispettate le condizioni di cui all'articolo 15 o all'articolo 43 e se:

i) 

il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; nonché

ii) 

il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i costi ammissibili di cui all'articolo 15 o all'articolo 43;

b) 

aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);

c) 

aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 25;

d) 

aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 9 e 10;

e) 

aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c), d) ed e);

f) 

aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole ai sensi dell'articolo 29:

g) 

aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30;

h) 

aiuti destinati alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31;

i) 

aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 34;

▼M2

j) 

aiuti per la partecipazione degli agricoltori in attività a regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, laddove siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 48.

▼B

Articolo 7

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1.  
Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. ►M1  Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. ◄
2.  
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
3.  
Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
4.  
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti.
5.  
Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
6.  
Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi sono rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

Articolo 8

Cumulo

1.  
Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2.  
Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3.  

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

a) 

con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

b) 

con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento.

4.  
Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 18 e 45 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

5.  
Gli aiuti di Stato esentati ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del presente regolamento non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento.
6.  
Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti ”de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
7.  
Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del presente regolamento.
8.  
Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 19 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 18 del presente regolamento, non sono cumulabili con gli aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/20013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati nel presente regolamento.

Articolo 9

Pubblicazione e informazione

1.  
Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.

2.  

Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a) 

le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;

b) 

il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;

c) 

le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:

i) 

60 000  EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;

ii) 

500 000  EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

3.  

Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli in milioni di euro:

a) 

0,06-0,5 solo per la produzione agricola primaria;

b) 

0,5-1;

c) 

da 1 a 2;

d) 

da 2 a 5;

e) 

da 5 a 10;

f) 

da 10 a 30; e

g) 

uguale o superiore a 30.

4.  
Le informazioni menzionate al paragrafo 2, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 2 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.
5.  
Il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 contiene, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il provvedimento in questione o, se del caso, alla normativa nazionale che garantisce il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Esso è accompagnato dalle relative modifiche e disposizioni attuative.
6.  

La Commissione pubblica sul suo sito Internet:

a) 

le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1;

b) 

i link ai siti Internet relativi agli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 2, di tutti gli Stati membri.

7.  
Gli Stati membri si conformano alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

▼M3

8.  
In deroga ai paragrafi 1, 2 e 6, qualora uno Stato membro intenda prorogare le misure per le quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano state apportate alle misure interessate modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio.

▼B

Articolo 10

Possibilità di evitare una doppia pubblicazione

Se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.



CAPO II

REQUISITI PROCEDURALI

Articolo 11

Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 12

Relazioni

1.  
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.
2.  

La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:

a) 

epizoozie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'articolo 26;

b) 

informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 25 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all'articolo 30.

Articolo 13

Controllo

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.



CAPO III

CATEGORIE DI AIUTI



SEZIONE 1

Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli o nella commercializzazione di prodotti agricoli

Articolo 14

▼C1

Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

1.  
Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I.
2.  
L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
3.  

Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:

▼B

a) 

Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:

b) 

miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

c) 

miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;

d) 

realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

e) 

adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;

4.  
ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

L'investimento può essere connesso alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, a condizione che la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa.

Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato.

Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Se l'investimento è realizzato da più beneficiari allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.

Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia rispettano le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata dagli Stati membri.

Gli Stati membri stabiliscono soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti. Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell'Unione, compreso anche l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.

5.  
Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
6.  

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) 

i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

b) 

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) 

i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

e) 

spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettera d);

f) 

in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti:

i) 

un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), deve essere stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state precedentemente specificate nel relativo programma di misure. Contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno devono essere già presenti o venire installati nel quadro dell'investimento;

ii) 

l'investimento deve consentire di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25 %.

Per quanto riguarda la lettera f), non sono tuttavia ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo gli investimenti che riguardano corpi idrici superficiali o sotterranei il cui stato risulta inferiore a buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e gli investimenti che portano a un incremento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo;

Le condizioni di cui alla lettera f), punti i) e ii), si applicano a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

g) 

nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;

h) 

nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.

7.  
I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b) connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

8.  
Dal 1o gennaio 2017, in materia di irrigazione gli aiuti sono versati solo dagli Stati membri che assicurano, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l'investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.
9.  

Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

a) 

acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;

b) 

impianto di piante annuali;

c) 

lavori di drenaggio;

d) 

investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;

e) 

acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti ai sensi del paragrafo 3, lettera e).

10.  
Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e devono pertanto essere disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l'intero settore della produzione vegetale o l'intero settore della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.
11.  
Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
12.  

L'intensità di aiuto è limitata al:

a) 

75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

b) 

75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

c) 

50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

d) 

40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

13.  

Le aliquote di cui al paragrafo 12 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90 % per:

a) 

i giovani agricoltori o gli agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto;

b) 

investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita, e progetti integrati che comprendono più misure previste nel regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;

c) 

investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici;

d) 

interventi sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell'ambito di un gruppo operativo composto da agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;

e) 

investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o il benessere degli animali, come previsto al paragrafo 3, lettera b); in questo caso l'aliquota maggiorata di cui al presente paragrafo si applica solo ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.

14.  
Nel caso di investimenti non produttivi di cui al paragrafo 3, lettera d), e di investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al paragrafo 3, lettera e), l'intensità massima di aiuto è pari al 100 %.

Per gli investimenti relativi alle misure preventive di cui al paragrafo 3, lettera e), l'intensità massima di aiuto è pari all'80 %. Può essere tuttavia aumentata fino al 100 % se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari.

Articolo 15

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al capo I e sono concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

Articolo 16

Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

1.  
Gli aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.
2.  
La rilocalizzazione del fabbricato aziendale è effettuata nell'interesse pubblico.

L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo è specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro interessato.

3.  
Se la rilocalizzazione di un fabbricato aziendale consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali attività.
4.  
Se, in aggiunta allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione delle strutture esistenti, di cui al paragrafo 3, la rilocalizzazione comporta un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, con riguardo ai costi relativi a tale ammodernamento di strutture o a tale aumento della capacità di produzione si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui all'articolo 14, paragrafi 12 e 13.

Ai fini del presente paragrafo, la semplice sostituzione di un fabbricato o di strutture esistenti con un fabbricato o strutture nuovi che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non si considera connessa a un ammodernamento.

5.  
L'intensità massima di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se la rilocalizzazione interessa attività situate nelle vicinanze di centri rurali ed è intesa a migliorare la qualità di vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Articolo 17

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

1.  
Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.
2.  
L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli.
3.  
Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del presente articolo.
4.  
Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
5.  

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) 

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

b) 

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) 

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

6.  
I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

7.  
Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.
8.  
Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
9.  

L'intensità di aiuto non supera il:

a) 

75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

b) 

75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

c) 

50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

d) 

40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

10.  

Le aliquote di cui al paragrafo 9 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima di aiuto non superi il 90 % per operazioni:

a) 

collegate a una fusione di organizzazioni di produttori; o

b) 

sovvenzionate nell'ambito del PEI.

Articolo 18

Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

1.  
Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e gli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2.  
Gli aiuti sono concessi ai giovani agricoltori, definiti all'articolo 2, paragrafo 34, del presente regolamento, o alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

La definizione di piccole aziende agricole da parte degli Stati membri è quella inclusa e approvata dalla Commissione nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'accesso agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e allo sviluppo delle piccole aziende agricole in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, misurato in produzione standard, come definita all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione ( 13 ), o secondo un criterio equivalente. La soglia inferiore di accesso agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori è più elevata della soglia superiore di accesso agli aiuti per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

Gli aiuti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

3.  
Se gli aiuti sono concessi a un giovane agricoltore che crea una società nella forma di una persona giuridica, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e a lungo termine, da solo o insieme ad altre persone. Se una persona giuridica è controllata, esclusivamente o congiuntamente, da un'altra persona giuridica, tali requisiti si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un controllo su un'altra persona giuridica.
4.  
Gli aiuti sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato, la cui attuazione inizia entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Il piano aziendale descrive almeno quanto segue:

a) 

nel caso di aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori:

i) 

la situazione iniziale dell'azienda agricola;

ii) 

le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;

iii) 

i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, necessarie per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza;

b) 

nel caso di aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole:

i) 

la situazione iniziale dell'azienda agricola;

ii) 

i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, cooperazione.

5.  
Nel caso dei giovani agricoltori il piano aziendale di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo prevede che il beneficiario debba rientrare nella definizione di agricoltore in attività di cui all'articolo 2, paragrafo 42, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento. Tuttavia, qualora il beneficiario non disponga di sufficienti capacità e competenze professionali per rientrare nella suddetta definizione, è ammissibile agli aiuti a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concessione degli aiuti. Tale impegno deve essere incluso nel piano aziendale.
6.  
Gli aiuti sono versati in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni.

Per i giovani agricoltori, l'ultima rata degli aiuti degli aiuti è subordinata alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 4, lettera a).

7.  
L'importo dell'aiuto per giovane agricoltore deve essere basato sulla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato ed è limitato a 70 000  EUR.

L'importo dell'aiuto per piccola azienda agricola è limitato a 15 000  EUR.

Articolo 19

Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

1.  
Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2.  
Sono ammissibili agli aiuti solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale.
3.  
Gli aiuti vengono concessi a condizione che, entro cinque anni dalla data del riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori, lo Stato membro interessato verifichi che gli obiettivi del piano aziendale di cui al paragrafo 2 siano stati realizzati.
4.  
Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate conclusi nell'ambito dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sono conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5.  

Gli aiuti non sono concessi:

a) 

alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;

b) 

ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;

c) 

ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 3 e l'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6.  
Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi.

In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

7.  
Gli aiuti sono concessi sotto forma di aiuti forfettari erogati in rate annuali per i primi cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sulla base del piano aziendale di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Gli aiuti sono decrescenti.

8.  
L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
9.  
L'importo dell'aiuto è limitato a 500 000  EUR.

Articolo 20

Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

1.  

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, le seguenti categorie di aiuti destinati ai produttori di prodotti agricoli:

a) 

aiuti per l'adesione ai regimi di qualità qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I;

b) 

aiuti per i costi delle misure obbligatorie di controllo relative ai regimi di qualità condotte ai sensi della legislazione unionale o nazionale da o per conto dell'autorità competente, qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo e al capo I;

c) 

aiuti a copertura dei costi per attività di ricerche di mercato, per l'ideazione e la progettazione di un prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, se soddisfano le condizioni stabilite ai paragrafi 2, 6, 7 e 8 del presente articolo e al capo I.

2.  

Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi nell'ambito dei seguenti regimi di qualità:

a) 

regimi di qualità istituiti ai sensi dei seguenti regolamenti e disposizioni:

i) 

parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

ii) 

regolamento (UE) n. 1151/2012;

iii) 

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( 14 );

iv) 

regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 );

v) 

regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 );

b) 

regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) 

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:

— 
caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
— 
particolari metodi di produzione, oppure
— 
una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
ii) 

i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;

iii) 

i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) 

i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

c) 

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione ”Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari” ( 17 ).

3.  
Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi ai produttori di prodotti agricoli a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.
4.  
Non possono essere concessi aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell'Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.
5.  
Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi per un periodo massimo di cinque anni e sono limitati a 3 000  EUR per beneficiario e per anno.
6.  
Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
7.  
Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono versati all'organismo responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

8.  
Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non superano il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

Articolo 21

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione

1.  
Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2.  
Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende agricole.

Gli aiuti destinati ad attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

3.  

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) 

spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione;

b) 

spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

c) 

costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;

d) 

nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:

i) 

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

ii) 

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii) 

spese generali collegate alle spese di cui ai punti i) e iii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

iv) 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

4.  
I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

5.  
Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

6.  
Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Le attività di cui al paragrafo 2 possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

7.  
Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate di cui al paragrafo 2.

8.  
L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d), l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100 000  EUR nell'arco di tre esercizi fiscali.

Articolo 22

Aiuti per servizi di consulenza

1.  
Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2.  
Il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.
3.  

La consulenza è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

a) 

gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) 

se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

c) 

misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;

d) 

i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) 

i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ), in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 );

f) 

se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;

g) 

la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, comprese le consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica.

4.  
La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la biodiversità e la protezione delle risorse idriche in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, o questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
5.  
Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza.
6.  
Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

7.  
Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

8.  
L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500  EUR per consulenza.

Articolo 23

Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola

1.  
Gli aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.
2.  
Gli aiuti finanziano i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, compresa la malattia dei figli, periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale oppure in caso di decesso.
3.  
La durata totale della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale che è limitata a sei mesi in ciascun caso.
4.  
Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti sono erogati al prestatore dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola.

I servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

5.  
L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

Articolo 24

Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli

1.  
Gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

a) 

l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

b) 

pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.

3.  
Le pubblicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.

L'unica eccezione è un riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:

a) 

regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;

b) 

regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

4.  

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre di cui al paragrafo 2, lettera a):

a) 

spese di iscrizione;

b) 

spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;

c) 

spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;

d) 

affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

e) 

premi simbolici fino a un valore di 1 000  EUR per premio e per vincitore.

5.  

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti agricoli di cui al paragrafo 2, lettera b):

a) 

le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

b) 

spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:

i) 

regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;

ii) 

prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

6.  

Gli aiuti sono concessi:

a) 

in natura o

b) 

sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Se sono erogati in natura, gli aiuti non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari ma sono versati ai prestatori delle azioni promozionali.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e), sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

7.  
Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

8.  
L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 25

Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

1.  
Gli aiuti per compensare le PMI attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) 

le autorità competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale dell'evento; nonché

b) 

esiste un nesso causale diretto tra l'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3.  
Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

4.  
I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

5.  
I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione.

I danni includono quanto segue:

a) 

le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 6;

b) 

i danni materiali di cui al paragrafo 7.

6.  

La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

a) 

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

dal

b) 

risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

La riduzione può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.

Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.

7.  
I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Se la riduzione di reddito del beneficiario di cui al paragrafo 6 è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.

8.  
Il calcolo dei danni subiti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale è effettuato a livello dei singoli beneficiari.
9.  
Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.
10.  
Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.

Articolo 26

Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

1.  
Gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti sono erogati unicamente:

a) 

in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e

b) 

nell'ambito di:

i) 

un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione; o

ii) 

misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o

iii) 

misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

3.  
Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
4.  
Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ).
5.  
Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

6.  
I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali.

Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.

7.  

Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) 

controlli sanitari;

b) 

analisi, compresa la diagnostica in vitro;

c) 

test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;

d) 

acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

e) 

abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

8.  

Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) 

test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;

b) 

acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

c) 

abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

9.  

Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:

a) 

al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:

i) 

a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali;

ii) 

nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.

b) 

le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b).

Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

10.  

Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto:

a) 

i focolai, nel caso di epizoozie; o

b) 

la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.

11.  
Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 7 e 8 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:

a) 

paragrafo 7, lettera d), e paragrafo 8, lettera b), nel caso di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali; nonché

b) 

paragrafo 7, lettera e), e paragrafo 8, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

12.  
Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.
13.  
Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 27

Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti

1.  

I seguenti aiuti agli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I:

a) 

aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

b) 

aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

c) 

aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

d) 

aiuti fino al 100 % dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione dei capi morti, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;

e) 

aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizoozie di cui all'articolo 26, paragrafo 4.

2.  
Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.

Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

3.  
Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono versati agli operatori o agli organismi economici che:

a) 

operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; nonché

b) 

prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

Articolo 28

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1.  
Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi a favore di PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;

b) 

non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;

c) 

non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.

3.  

L'assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:

a) 

calamità naturali;

b) 

un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche;

c) 

epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;

d) 

animali protetti.

4.  

L'assicurazione:

a) 

compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3;

b) 

non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

5.  
Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.
6.  
L'intensità massima di aiuto è limitata al 65 % del costo del premio assicurativo.



SEZIONE 2

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole

Articolo 29

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole

1.  
Gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale dell'azienda agricola sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2.  
L'investimento è conforme alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato.
3.  
Gli aiuti sono concessi per il patrimonio culturale e naturale, costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato.
4.  

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:

a) 

costi degli investimenti in attivi materiali;

b) 

opere permanenti.

5.  
L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
6.  
Gli aiuti per le opere permanenti sono limitati a 10 000  EUR l'anno.



SEZIONE 3

Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

Articolo 30

Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

1.  
I regimi di aiuto intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) 

l'autorità pubblica competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; nonché

b) 

esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3.  
Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

4.  
I regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

5.  
I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità erogatrice degli aiuti o da un'impresa di assicurazione.

I danni possono includere quanto segue:

a) 

danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione;

b) 

perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola.

Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

6.  
Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.
7.  

La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

a) 

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

dal

b) 

risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti agricoli ottenuto nei tre anni precedenti la calamità naturale o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.

Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.

8.  
Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.



SEZIONE 4

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

Articolo 31

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

1.  
Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2.  
Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.
3.  

Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:

a) 

l'effettiva attuazione del progetto;

b) 

gli obiettivi del progetto;

c) 

la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;

d) 

il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;

e) 

il riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.

4.  
I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
5.  
Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza.

Essi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.

6.  

Sono ammissibili i seguenti costi:

a) 

spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) 

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) 

costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) 

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) 

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

7.  
L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.



SEZIONE 5

Aiuti a favore del settore forestale

Articolo 32

Aiuti alla forestazione e all'imboschimento

1.  
Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento concessi a proprietari fondiari pubblici e privati e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 16 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  
Nel caso della forestazione di terreni demaniali gli aiuti sono concessi solo se il gestore dei terreni è un organismo privato o un comune.
5.  
Le limitazioni alla proprietà di foreste, di cui al paragrafo 4, non si applicano alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
6.  
Gli aiuti sono concessi per la forestazione e l'imboschimento su terreni agricoli e non agricoli.
7.  
Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro.

Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento posso finanziare le operazioni di investimento.

Gli aiuti per l'imboschimento di superfici di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento finanziano unicamente i costi di creazione della superficie forestale.

8.  

►M2  Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili: ◄

a) 

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

b) 

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) 

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

e) 

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

9.  
Tali operazioni di investimento sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

▼M2

Il primo comma non si applica agli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari.

▼B

10.  

Sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale:

a) 

i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione;

b) 

i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto;

c) 

i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;

d) 

i costi di reimpianto necessari durante il primo anno di forestazione.

11.  
Il premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito agricolo e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, ed è versato per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.
12.  

Gli aiuti non possono essere concessi per l'impianto delle seguenti specie:

a) 

bosco ceduo a rotazione rapida;

b) 

alberi di Natale; o

c) 

specie a rapido accrescimento per uso energetico.

13.  
Le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano requisiti ambientali minimi.
14.  
Nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l'impianto di specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.
15.  
Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri nei programmi di sviluppo rurale, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
16.  
L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 33

Aiuti ai sistemi agroforestali

1.  
Gli aiuti ai sistemi agroforestali concessi a proprietari fondiari privati, a comuni e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  
►M2  Gli aiuti ai sistemi agroforestali finanziano i costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento e un premio annuale per ettaro. ◄

Gli aiuti ai sistemi agroforestali posso finanziare le operazioni di investimento.

5.  

►M2  Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziario finanziano i seguenti costi ammissibili: ◄

a) 

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

b) 

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) 

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

e) 

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile

6.  
Le operazioni di investimento sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

▼M2

Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

▼M2

7.  

Sono ammissibili i seguenti costi per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali:

a) 

i costi per l'impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l'impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;

b) 

i costi per convertire foreste o terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l'abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo;

c) 

altri costi direttamente connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale quali costi per studi di fattibilità, per il piano di allestimento, per l'esame, la preparazione e la protezione del suolo;

d) 

i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione;

e) 

i costi dei trattamenti necessari connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio;

f) 

i costi di reimpianto durante il primo anno successivo all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale.

▼B

8.  
Il premio annuale per ettaro copre le spese di manutenzione del sistema agroforestale ed è versato per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.

Le spese di manutenzione ammissibili possono riguardare le fasce arboree esistenti, il diserbo, la potatura, il diradamento e gli interventi e gli investimenti di protezione come recinzioni o tubi di protezione individuale.

9.  

►M2  Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro tenendo conto dei seguenti fattori: ◄

a) 

condizioni pedoclimatiche e ambientali locali;

b) 

specie forestali; e

c) 

la necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del suolo.

10.  
Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
11.  

L'intensità massima di aiuto è limitata:

▼M2

a) 

all'80 % dei costi ammissibili per le operazioni di investimento e dei costi per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di cui ai paragrafi 5 e 7; e

▼B

b) 

al 100 % del premio annuale di cui al paragrafo 8.

Articolo 34

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici

1.  
Gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013, concessi a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o, se del caso, dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  
Solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.
5.  

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) 

realizzazione di infrastrutture protettive;

b) 

interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;

c) 

installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;

d) 

ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

6.  
Nel caso di fasce parafuoco, l'aiuto può finanziare le spese di manutenzione.
7.  
Non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.
8.  

Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 5, lettera d), gli aiuti sono soggetti al riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che:

a) 

si è manifestato l'incendio, la calamità naturale, l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, un'altra avversità atmosferica, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico; e

b) 

l'evento di cui alla lettera a), comprese le misure adottate in conformità della direttiva 2000/29/CE per eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali, ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale.

9.  
Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico.

Il programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato reca l'elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che possono causare una calamità.

10.  
Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro.

Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Possono essere considerati ammissibili costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5 inerenti alle peculiarità del settore forestale.

11.  
Non sono concessi aiuti per il mancato guadagno dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici.
12.  
L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 35

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1.  
Gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali concessi a persone fisiche, a silvicoltori privati e pubblici, a enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  
Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.
5.  
Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

▼M2

Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

▼B

6.  

►M2  Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: ◄

a) 

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

b) 

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) 

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

e) 

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

7.  
►M2  Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. ◄

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

8.  
L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 36

Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000

1.  
Gli aiuti per gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000 definite all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE concessi a silvicoltori privati e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  
Gli aiuti sono erogati annualmente, per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone forestali di cui al paragrafo 5, dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
5.  

Sono ammissibili agli aiuti le seguenti zone forestali:

a) 

le zone forestali Natura 2000 a norma dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE;

b) 

elementi del paesaggio che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE; tali aree non superano il 5 % dei siti compresi nella rete Natura 2000 coperti dal campo di applicazione territoriale del relativo programma di sviluppo rurale.

6.  
Gli aiuti sono limitati al massimale di 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e di 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.

Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri deducono dall'aiuto l'importo necessario per impedire il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 37

Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

1.  
Gli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta concessi a silvicoltori privati o pubblici e ad enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  
Nel caso di servizi silvo-climatico-ambientali e di salvaguardia della foresta sita su terreni demaniali gli aiuti sono concessi se il gestore di tali terreni è un organismo privato o un comune.
5.  
Per le aziende silvicole al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
6.  
Gli aiuti sono concessi per ettaro di foresta.
7.  
Gli aiuti riguardano soltanto gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali o unionali applicabili. I requisiti nazionali obbligatori sono chiaramente esplicitati.

Tali impegni hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni.

8.  
I pagamenti sono intesi a compensare i beneficiari, in tutto o in parte, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'assunzione degli impegni di cui al paragrafo 7.

Se necessario, gli aiuti possono finanziare i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % dell'aiuto.

In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, l'aiuto può essere concesso per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità e calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

9.  
Gli aiuti sono limitati a un importo massimo di 200 EUR per ettaro/anno.

Questo massimale può essere maggiorato in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 38

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

1.  
Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale concessi a favore di imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2.  
Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. ►M2  Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento. ◄

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole.

Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i relativi costi di investimento.

▼M2

Gli aiuti a favore di progetti dimostrativi cofinanziati nell'ambito del FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti, e forniti sotto forma di strumenti finanziari, possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera b), a condizione che tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che gli aiuti siano identici alla misura soggiacente inclusa nel programma di sviluppo rurale approvato a norma di detto regolamento.

▼B

3.  

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) 

i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di informazione;

b) 

nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti:

i) 

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;

ii) 

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii) 

costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

iv) 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

c) 

spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

4.  
Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.
5.  
Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
6.  
L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 39

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

1.  
Gli aiuti per servizi di consulenza concessi a favore di silvicoltori o altri gestori di terreni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2.  
Gli aiuti sono erogati allo scopo di aiutare i silvicoltori e altri gestori di terreni a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda, dell'impresa o dell'investimento.
3.  
La consulenza riguarda almeno le questioni relative all'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE.

Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole.

4.  
Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza.

I prestatori dei servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

▼M2

Gli aiuti cofinanziati nell'ambito del FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti cofinanziati possono essere versati all'autorità di gestione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

▼B

5.  
Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6.  
Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli beneficiari dei servizi di consulenza.
7.  
L'aiuto è limitato a 1 500  EUR per consulenza.

Articolo 40

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale

1.  
Gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale concessi alle imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  
Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

▼M2

Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

▼B

5.  

Gli aiuti sono destinati a investimenti materiali e immateriali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione o l'adeguamento delle foreste, compresi i seguenti:

a) 

l'accesso ai terreni forestali;

b) 

la ricomposizione e il riassetto fondiari;

c) 

l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica.

6.  

►M2  Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: ◄

a) 

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

b) 

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) 

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

e) 

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

7.  
►M2  Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. ◄

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile

8.  
Nel caso di investimenti non produttivi, investimenti destinati esclusivamente a incrementare il pregio ambientale delle foreste e investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste, l'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
9.  

Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti:

a) 

75 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni ultraperiferiche;

b) 

75 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle isole minori del Mar Egeo;

c) 

50 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

d) 

40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni.

Articolo 41

Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1.  
Gli aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste concessi ai silvicoltori privati, ai comuni e loro consorzi e alle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  
Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

▼M2

Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

▼B

5.  
Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo e dei dipartimenti francesi d'oltremare il sostegno può essere concesso anche a imprese che non sono PMI.
6.  

►M2  Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: ◄

a) 

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

b) 

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) 

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

e) 

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

7.  
►M2  Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. ◄

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

8.  
Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
9.  
Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

▼M2

Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, si applicano le seguenti condizioni:

a) 

gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia rispettano le norme minime in materia di efficienza energetica qualora norme di questo tipo esistano a livello nazionale;

b) 

gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica determinata dagli Stati membri;

c) 

gli aiuti ai progetti di investimento bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.

▼B

10.  
Per le aziende silvicole al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
11.  

L'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti:

a) 

75 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni ultraperiferiche;

b) 

75 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle isole minori del Mar Egeo;

c) 

50 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

d) 

40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni.

Articolo 42

Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura

1.  
Gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura, connessi ai servizi silvo-climatico-ambientali e alla salvaguardia della foresta, concessi a soggetti privati e pubblici sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  

Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

”conservazione in situ” : la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;

b)

”conservazione nell'azienda silvicola” : la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un'azienda silvicola;

c)

”conservazione ex situ” : la conservazione di materiale genetico per uso silvicolo al di fuori dell'habitat naturale;

d)

”collezione ex situ” : la collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.

5.  

Gli aiuti finanziano i costi delle azioni seguenti:

a) 

azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

b) 

azioni concertate: azioni intese a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nell'Unione;

c) 

azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e stesura di rapporti tecnici.

6.  
L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 43

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al capo I e sono concessi

a) 

a silvicoltori privati che sono PMI; e

b) 

esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini; e

c) 

fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti.



SEZIONE 6

Aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate

Articolo 44

Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone

1.  
Gli aiuti concessi alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone, comprese le attività di sgranatura, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  
Gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo.
5.  
Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

▼M2

Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

▼B

6.  
Gli aiuti finanziano gli investimenti materiali e immateriali.
7.  

►M2  Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: ◄

a) 

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

b) 

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) 

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

8.  
►M2  Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. ◄

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

9.  

L'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti:

a) 

nelle regioni ultraperiferiche:

i) 

80 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore o uguale al 45 % della media dell'UE-27;

ii) 

65 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45 % e il 60 % della media dell'UE-27, o è uguale a questi due valori;

iii) 

55 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 60 % e il 75 % della media dell'UE-27, o è uguale a questi due valori;

iv) 

45 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni ultraperiferiche;

b) 

nelle regioni meno sviluppate:

i) 

60 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore o uguale al 45 % della media dell'UE-27;

ii) 

45 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45 % e il 60 % della media dell'UE-27, o è uguale a questi due valori;

iii) 

35 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni il cui PIL pro capite è superiore al 60 % della media dell'UE-27;

c) 

nelle zone ”c”:

i) 

25 % dei costi ammissibili degli investimenti in zone scarsamente popolate e in regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'Associazione europea di libero scambio;

ii) 

20 % dei costi ammissibili degli investimenti in zone ”c” non predefinite;

iii) 

nelle ex zone ”a” le intensità di aiuto possono essere aumentate al massimo di 5 punti percentuali nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;

iv) 

se una zona ”c” è adiacente a una zona ”a”, l'intensità massima di aiuto consentita nelle regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, all'interno di tale zona ”c” che sono adiacenti alla zona ”a” possono essere aumentate in funzione della necessità in modo che la differenza di intensità di aiuto fra entrambe le zone non superi 15 punti percentuali;

d) 

10 % dei costi ammissibili degli investimenti in tutte le altre regioni.

10.  
Le intensità di aiuto massime di cui al paragrafo 9 possono essere aumentate al massimo di 10 punti percentuali per le microimprese e le piccole imprese.

Articolo 45

Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali

1.  
Gli aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali concessi alle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  

Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:

a) 

agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari nelle zone rurali che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;

b) 

alle microimprese e piccole imprese nelle zone rurali; e

c) 

alle persone fisiche nelle zone rurali.

5.  
Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare di cui al paragrafo 4, lettera a), deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto.
6.  
L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato. L'attuazione di tale piano aziendale inizia entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Il piano aziendale descrive i seguenti elementi:

a) 

la situazione economica iniziale del beneficiario;

b) 

le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario;

c) 

i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza.

▼M2

Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.

▼B

7.  
►M2  L'aiuto è versato in almeno due rate. ◄

Le rate possono essere decrescenti.

Il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 6.

8.  
Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto tenendo conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma di sviluppo rurale.
9.  
L'aiuto è limitato a 70 000  EUR per beneficiario.

Articolo 46

Aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali

1.  
Gli aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
Gli aiuti sono erogati allo scopo di aiutare le PMI nelle zone rurali a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'impresa o dell'investimento.
4.  
Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali del beneficiario.
5.  
Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. ►M2  Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza o all'autorità di gestione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. ◄
6.  
I prestatori dei servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
7.  
Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
8.  
Se opportuno, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo beneficiario dei servizi di consulenza.
9.  
L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500  EUR per consulenza.

Articolo 47

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali

1.  
Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. ►M2  Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento. ◄

Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i relativi costi di investimento.

▼M2

Gli aiuti a favore di progetti dimostrativi forniti sotto forma di strumenti finanziari possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera b), a condizione che tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

▼B

4.  

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) 

i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di informazione;

b) 

nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti:

i) 

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;

ii) 

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii) 

costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

iv) 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

c) 

spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

5.  
Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

6.  
Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili attive nella zona rurale interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
7.  

L'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti:

a) 

60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

b) 

70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

Articolo 48

Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

▼M2

1.  
Gli aiuti per la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, di agricoltori in attività e associazioni di agricoltori operanti in qualità di PMI a regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I del presente regolamento.

▼B

2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  

L'aiuto è concesso per l'adesione ad uno dei seguenti tipi di regimi di qualità:

a) 

regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

b) 

regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, compresi i regimi di certificazione, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) 

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

— 
caratteristiche specifiche del prodotto,
— 
particolari metodi di produzione, o
— 
una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
ii) 

i regimi sono accessibili a tutti i produttori;

iii) 

i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) 

i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

c) 

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione ”Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari”.

5.  
L'aiuto è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.
6.  
L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni.

▼M2

Se la prima partecipazione al regime di qualità è iniziata prima della presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione e la data della domanda di sostegno.

▼B

7.  
L'importo dell'aiuto è limitato a 3 000  EUR per beneficiario all'anno.

Articolo 49

Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità

1.  
Gli aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo e al capo I.
2.  

Gli aiuti:

a) 

sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) 

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) 

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

b) 

sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3.  
La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.  
L'aiuto è concesso alle associazioni di produttori che realizzano le azioni di informazione e di promozione.
5.  
Sono ammissibili unicamente le azioni di informazione e di promozione realizzate nel mercato interno.
6.  
L'aiuto è concesso per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità e che beneficiano di aiuti a norma dell'articolo 48.
7.  

Gli aiuti finanziano i costi delle azioni che:

a) 

sono finalizzate a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti alimentari o il cotone compresi in un regime di qualità di cui all'articolo 48, paragrafo 4;

b) 

richiamano l'attenzione su caratteristiche specifiche o vantaggi del prodotto alimentare o del cotone, in particolare la qualità, il particolare metodo di produzione, norme elevate di benessere degli animali e rispetto dell'ambiente connessi al regime di qualità interessato.

8.  
Le azioni di cui al paragrafo 6 non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto alimentare o cotone a causa della loro origine particolare, tranne per i prodotti oggetto dei regimi di qualità istituiti dal titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012.
9.  
L'origine del prodotto alimentare o del cotone può essere indicata, a condizione che il riferimento all'origine sia secondario rispetto al messaggio principale.
10.  
Non sono ammissibili agli aiuti le azioni di informazione e di promozione mirate a un'impresa specifica o a una particolare marca commerciale.
11.  
L'intensità di aiuto è limitata al 70 % dei costi ammissibili.



CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50

Abrogazione

1.  
Il regolamento (CE) n. 1857/2006 è abrogato.
2.  
In deroga al paragrafo 1, il regolamento (CE) n. 1857/2006 continua ad essere applicato fino al 31 dicembre 2015 agli aiuti concessi in relazione al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( 21 ) e alle relative modalità di applicazione.

Articolo 51

Disposizioni transitorie

1.  
Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della data della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione degli articoli 9 e 10.
2.  
Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e delle altre discipline, orientamenti e comunicazioni applicabili.
3.  
Gli aiuti individuali concessi prima del 1o gennaio 2015 in applicazione di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento 994/98 in vigore al momento della concessione degli aiuti sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
4.  
Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

In deroga al primo comma, al termine del periodo di validità del presente regolamento i regimi di aiuto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o sono concessi come finanziamenti nazionali integrativi per tali misure cofinanziate rimangono esentati per la durata del periodo di programmazione in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle relative modalità di applicazione.

Articolo 52

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2014.

▼M3

Esso si applica fino al 31 dicembre 2022.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

DEFINIZIONE DI MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1.  
La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2.  
All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3.  
All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1.  
Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2.  
Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) 

società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000  EUR;

b) 

università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) 

investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) 

autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3.  

Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) 

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) 

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) 

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) 

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4.  
Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5.  
Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1.  
I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2.  
Se alla data di chiusura dei conti un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3.  
Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) 

dai dipendenti;

b) 

dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) 

dai proprietari gestori;

d) 

dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1.  
Nel caso delle imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2.  
Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4.  
Se dai conti consolidati non risultano i dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.




ALLEGATO II

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO ESENTATI ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1

(Testo rilevante ai fini del SEE ( 22 ))

PARTE I



Riferimento degli aiuti

(da completare a cura della Commissione)

Stato membro

Numero di riferimento dello Stato membro

Regione

Denominazione della regione ( NUTS  (1) )

Status degli aiuti a finalità regionale (2)

Autorità erogatrice

Denominazione

Indirizzo postale

Indirizzo internet

Titolo della misura di aiuto

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)

Link al testo integrale della misura di aiuto

Tipo di misura

☐  Regime

 

☐  Aiuti ad hoc

Denominazione del beneficiario e del gruppo (3) cui appartiene

Modifica di un regime di aiuto esistente o di un aiuto ad hoc

 

Riferimento dell'aiuto della Commissione

☐  Proroga

☐  Modifica

Durata (4)

☐  Regime

Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Data di concessione

☐  Aiuti ad hoc

gg/mm/aaaa

Settore/i economico/i interessato/i

Specificare ai sensi della NACE Rev. 2 (5)

Tipo di beneficiario

☐  PMI

 

☐  Grande impresa

Dotazione di bilancio

 

☐  Regime: importo globale (6)

Valuta nazionale (importi complessivi)

☐  Aiuto ad hoc: importo globale (7)

Valuta nazionale (importi complessivi)

Per le garanzie (8)

Valuta nazionale (importi complessivi)

Strumento di aiuto

☐  Sovvenzione diretta/contributo in conto interessi

☐  Servizi agevolati/sovvenzionati

☐  Prestito/anticipo rimborsabile

☐  Garanzia (se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione (9) )

☐  Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

☐  Altro (specificare)

Indicare a quale categoria generale sotto indicata corrisponde meglio in termini di effetto/funzione:

☐  Sovvenzione

☐  Prestito

☐  Garanzia

☐  Agevolazione fiscale

Se cofinanziato da Fondi UE

Denominazione del/i Fondo/i UE:

Importo del finanziamento

(per Fondo UE)

Valuta nazionale (importi complessivi)

Altre informazioni

 

(1)   

NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

(2)   

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (status «A»), articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (status «C»), zone non assistite ossia zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale (status «N»).

(3)   

Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa.

(4)   

Periodo durante il quale l'autorità erogatrice si può impegnare a concedere l'aiuto.

(5)   

NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea. Generalmente, il settore è specificato a livello di gruppo.

(6)   

Per un regime di aiuto: indicare l'importo totale della dotazione prevista ai sensi del regime o l'importo stimato della riduzione del gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

(7)   

Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto o della riduzione del gettito fiscale.

(8)   

Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti.

(9)   

Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del presente regolamento.

PARTE II

Indicare la disposizione del presente regolamento a norma della quale viene data attuazione agli aiuti



Obiettivi principali (1)

Intensità massima di aiuto in %

Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)

☐  Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (articolo 14)

 

 

☐  Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (articolo 15)

 

 

☐  Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali (articolo 16)

 

 

☐  Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 17)

 

 

☐  Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole (articolo 18)

 

 

☐  Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (articolo 19)

 

 

☐  Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (articolo 20)

 

 

☐  Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo (articolo 21)

 

 

☐  Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo (articolo 22)

 

 

☐  Aiuti ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola (articolo 23)

 

 

☐  Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24)

 

 

☐  Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali (articolo 25)

 

 

☐  Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali (articolo 26)

 

 

 

 

☐  Aiuti al settore zootecnico (articolo 27, paragrafo 1, lettere a) o b))

 

 

☐  Aiuti per la rimozione dei capi morti (articolo 27, paragrafo 1, lettere c), (d) o (e))

 

 

☐  Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (articolo 28)

 

 

☐  Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole (articolo 29)

 

 

☐  Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (articolo 30)

 

 

Tipo di calamità naturale

☐  terremoto

☐  valanga

☐  frana

☐  alluvione

☐  tromba d'aria

☐  uragano

☐  eruzione vulcanica

☐  incendio boschivo

Data in cui si è verificata la calamità

Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

☐  Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo (articolo 31)

 

 

☐  Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale (articolo 31)

 

 

☐  Aiuti alla forestazione e all'imboschimento (articolo 32)

 

 

☐  Aiuti ai sistemi agroforestali (articolo 33)

 

 

☐  Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici (articolo 34)

 

 

☐  Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (articolo 35)

 

 

☐  Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000 (articolo 36)

 

 

☐  Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta (articolo 37)

 

 

☐  Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (articolo 38)

 

 

☐  Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (articolo 39)

 

 

☐  Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (articolo 40)

 

 

☐  Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 41)

 

 

☐  Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche forestali (articolo 42)

 

 

☐  Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali (articolo 43)

 

 

☐  Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone (articolo 44)

 

 

☐  Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (articolo 45)

 

 

☐  Aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali (articolo 46)

 

 

☐  Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali (articolo 47)

 

 

☐  Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari (articolo 48)

 

 

☐  Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità (articolo 49)

 

 

(1)   

Sono possibili più obiettivi; in questo caso indicare tutti gli obiettivi.




ALLEGATO III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 2

Gli Stati membri organizzano i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso ai siti web sugli aiuti di Stato è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni. Per accedere ai siti web sugli aiuti di Stato non vi è alcun obbligo di registrazione preventiva.

Le informazioni sugli aiuti individuali da pubblicare a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), sono le seguenti:

a. 

Riferimento al numero di identificazione degli aiuti ( 23 )

b. 

Nome del beneficiario

c. 

Tipo di impresa (PMI/grande impresa) alla data di concessione degli aiuti

d. 

Regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II ( 24 )

e. 

Settore di attività a livello di gruppo NACE ( 25 )

f. 

Elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale ( 26 )

g. 

Strumento di aiuto ( 27 ) (sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare))

h. 

Data di concessione degli aiuti

i. 

Obiettivo degli aiuti ( 28 )

j. 

Autorità erogatrice



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

( 3 ) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

( 5 ) COM(2012) 595 del 17.10.2012.

( 6 ) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

( 7 ) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

( 8 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

( 9 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

►M1  ( 10 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). ◄

( 11 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 12390/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

( 12 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

( 13 ) Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3).

( 14 ) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

( 15 ) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

( 16 ) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

( 17 ) GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

( 18 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

( 19 ) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

( 20 ) Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU.L 189, del 27.6.2014, pag. 1).

( 21 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 22 ) Applicabile unicamente agli aiuti relativi al settore forestale e ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato.

( 23 ) Fornito dalla Commissione nel quadro del sistema di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

( 24 ) NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

( 25 ) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1), con rettifica nella GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 31.

( 26 ) Equivalente sovvenzione lordo.

( 27 ) Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.

( 28 ) Se l'aiuto ha più obiettivi, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni obiettivo.

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