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Document 02014L0068-20140717
Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (recast) (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
02014L0068 — IT — 17.07.2014 — 000.003
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164) |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza verso un impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terraferma), a partire da, ed ivi compreso, l’ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell’impianto, ivi comprese tutte le attrezzature collegate specificamente concepite per la condotta. Non sono invece escluse le attrezzature a pressione standard, come quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;
le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché le canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;
i recipienti semplici a pressione di cui alla direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 );
gli aerosol di cui alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio ( 14 );
le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 );
regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 );
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 );
le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell’articolo 13 della presente direttiva e contemplate da una delle seguenti direttive:
direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 );
direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 );
direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 );
direttiva 93/42/CEE del Consiglio ( 21 );
direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 );
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 );
le attrezzature di cui all’articolo 346, paragrafo 1, lettera b) TFUE;
le attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività;
le attrezzature per il controllo dei pozzi nell’industria dell’esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere e/o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo (albero di Natale), gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte;
le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o per altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:
i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;
gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell’aria calda, di estrazione delle polveri e i dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e i cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio, ferro e di metalli non ferrosi;
gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;
gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;
navi, razzi, aeromobili o unità mobili off-shore, nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione;
le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d’aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;
i silenziatori di scarico e di immissione;
le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;
i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS·V non superiore a 500 bar·L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar;
le attrezzature contemplate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose e dalla Convenzione internazionale per l’aviazione civile;
i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«attrezzature a pressione» : recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso, elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili; |
2) |
«recipiente» : un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati; esso comprende gli elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più scomparti; |
3) |
«tubazioni» : i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione; gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni; |
4) |
«accessori di sicurezza» : i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili, compresi i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati (CSPRS) e dispositivi di limitazione che attivino i sistemi di regolazione o che chiudano o che chiudano e disattivino l’attrezzatura, come i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR); |
5) |
«accessori a pressione» : i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione; |
6) |
«insiemi» : varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale; |
7) |
«pressione» : la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo; |
8) |
«pressione massima ammissibile (PS)» : la pressione massima per la quale l’attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante e definita in un punto da esso specificato, ovvero il punto in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza, oppure la parte superiore dell’attrezzatura o, se non idoneo, qualsiasi altro punto specificato; |
9) |
«temperatura minima/massima ammissibile (TS)» : le temperature minime/massime per le quali l’attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante; |
10) |
«volume (V)» : il volume interno di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti; |
11) |
«dimensione nominale (DN)» : la designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Si tratta di un numero arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione. È contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero; |
12) |
«fluidi» : i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele; un fluido può contenere una sospensione di solidi; |
13) |
«giunzioni permanenti» : le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi; |
14) |
«approvazione europea di materiali» : un documento tecnico che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata; |
15) |
«messa a disposizione sul mercato» : la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
16) |
«immissione sul mercato» : la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di attrezzature a pressione o di insiemi; |
17) |
«messa in servizio» : la prima utilizzazione di un’attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore; |
18) |
«fabbricante» : la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri; |
19) |
«rappresentante autorizzato» : una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
20) |
«importatore» : la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un paese terzo; |
21) |
«distributore» : la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi; |
22) |
«operatori economici» : il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore; |
23) |
«specifica tecnica» : un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli insiemi devono soddisfare; |
24) |
«norma armonizzata» : la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
25) |
«accreditamento» : accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; |
26) |
«organismo nazionale di accreditamento» : organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; |
27) |
«valutazione della conformità» : il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva relativi alle attrezzature a pressione o agli insiemi; |
28) |
«organismo di valutazione della conformità» : un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; |
29) |
«richiamo» : qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi già messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori; |
30) |
«ritiro» : qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o di insiemi presenti nella catena di fornitura; |
31) |
«marcatura CE» : una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’attrezzatura a pressione o l’insieme è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione; |
32) |
«normativa di armonizzazione dell’Unione» : la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti. |
Articolo 3
Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
Articolo 4
Requisiti tecnici
Le attrezzature a pressione indicate di seguito devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell'allegato I:
recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a:
gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar) entro i seguenti limiti:
liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1 013 mbar), entro i seguenti limiti:
attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 °C, quando il volume è superiore a 2 litri, nonché tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5);
tubazioni destinate a:
gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar), entro i seguenti limiti:
liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1 013 mbar) entro i seguenti limiti:
accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.
Gli insiemi seguenti comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza enunciati nell'allegato I:
gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 °C, contenenti almeno un’attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;
gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorché il fabbricante li destina a essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio come insiemi.
In deroga al primo comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore o pari a 110 °C, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS·V superiore a 50 bar·L soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell’allegato I.
Tali attrezzature o tali insiemi non recano la marcatura CE di cui all’articolo 18, fatte salve le altre norme applicabili dell’Unione in materia di armonizzazione che ne prevedono l’affissione.
Articolo 5
Libera circolazione
Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3.
CAPO 2
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 6
Obblighi dei fabbricanti
All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.
Qualora la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2 alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al primo comma del presente paragrafo, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.
Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e di altri utilizzatori, una prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 3 siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all’articolo 4, paragrafo 3, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
Articolo 7
Rappresentanti autorizzati
Gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e l’obbligo di redigere una documentazione tecnica cui fa riferimento l’articolo 6, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato;
a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi;
cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Articolo 8
Obblighi degli importatori
Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi siano accompagnati da adeguate istruzioni per l’uso e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6.
L’importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che l’attrezzatura a pressione o l’insieme non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, non li immette sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora l’ attrezzatura a pressione o l’insieme presenti un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
Articolo 9
Obblighi dei distributori
Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi non siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, non li mette a disposizione sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o l’insieme presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
Prima di mettere l’attrezzatura a pressione o l’insieme di cui all’articolo 4, paragrafo 3, a disposizione sul mercato, i distributori verificano che tale attrezzatura a pressione o insieme siano accompagnati da istruzioni per l’uso adeguate, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori nello Stato membro in cui tale attrezzatura a pressione o insieme devono essere messi a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 3.
Articolo 10
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6 quando immette sul mercato un’attrezzatura a pressione o un insieme con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un’attrezzatura a pressione o un insieme già immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 11
Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione o insiemi;
qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.
Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti attrezzature a pressione o insiemi e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.
CAPO 3
CONFORMITÀ E CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE E DEGLI INSIEMI
Articolo 12
Presunzione di conformità
Articolo 13
Classificazione delle attrezzature a pressione
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
gas infiammabili, categorie 1 e 2;
gas comburenti, categoria 1;
liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
liquidi piroforici, categoria 1;
solidi piroforici, categoria 1;
sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1,2 e 3;
liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
perossidi organici dei tipi da A a F;
tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
Articolo 14
Procedure di valutazione della conformità
Le procedure di valutazione della conformità da applicare per le diverse categorie sono le seguenti:
categoria I:
categoria II:
categoria III:
categoria IV:
Le procedure di valutazione della conformità sono stabilite all’allegato III.
Gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, sono sottoposti a una procedura globale di valutazione della conformità che comprende le seguenti valutazioni:
la valutazione di conformità di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell’insieme e di cui all’articolo 4, paragrafo 1, che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di valutazione della conformità né di una separata marcatura CE; la procedura di valutazione è determinata in base alla categoria di ciascuna delle attrezzature;
la valutazione dell’integrazione dei diversi componenti dell’insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell’allegato I che viene determinata in funzione della categoria più elevata tra quelle applicabili alle attrezzature interessate, diversa da quella applicabile agli accessori di sicurezza;
la valutazione della protezione dell’insieme, per evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base ai punti 2.10 e 3.2.3 dell’allegato I, che deve essere effettuata in funzione della più elevata categoria applicabile alle attrezzature da proteggere.
Articolo 15
Approvazione europea di materiali
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 3.
Articolo 16
Ispettorati degli utilizzatori
Articolo 17
Dichiarazione di conformità UE
Articolo 18
Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 19
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile:
su ciascuna attrezzatura a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o sulla sua targhetta;
su ciascun insieme di cui all’articolo 4, paragrafo 2, o sulla sua targhetta.
Qualora la natura dell’attrezzatura o dell’insieme non consenta o non giustifichi l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
L’attrezzatura o l’insieme di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono completi o in uno stato che consenta la verifica finale quale descritta al punto 3.2 dell’allegato I.
Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
CAPO 4
NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Articolo 20
Notifica
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi notificati e gli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità a norma degli articoli 14, 15 o 16 e le entità terze da essi riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui all’allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.
Articolo 21
Autorità di notifica
Articolo 22
Prescrizioni relative alle autorità di notifica
Articolo 23
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.
La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
Articolo 24
Prescrizioni relative agli organismi notificati e alle entità terze riconosciute
Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di attrezzature a pressione o insiemi che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi.
L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o insiemi, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di attrezzature a pressione per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:
personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo di valutazione della conformità dalle altre attività;
le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione e delle normative nazionali;
la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
Articolo 25
Prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori
L’ispettorato degli utilizzatori, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o insiemi, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di attrezzature a pressione per i quali è stato notificato, l’ispettorato degli utilizzatori ha a sua disposizione:
personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di ispettorato degli utilizzatori dalle altre attività;
le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
L’ispettorato degli utilizzatori dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti e impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione e delle normative nazionali;
la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un ispettorato degli utilizzatori non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
Articolo 26
Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 24 o all’articolo 25, nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali requisiti.
Articolo 27
Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità
Articolo 28
Domanda di notifica
Articolo 29
Procedura di notifica
Solo tale organismo è considerato un organismo notificato, un’entità terza riconosciuta o un ispettorato degli utilizzatori ai fini della presente direttiva.
Articolo 30
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
La Commissione assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell’Unione.
La Commissione provvede ad aggiornare l’elenco.
Articolo 31
Elenco delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori
La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori a norma della presente direttiva, indicando i compiti per i quali sono stati riconosciuti.
La Commissione provvede ad aggiornare l’elenco.
Articolo 32
Modifiche delle notifiche
Qualora accerti o sia informata che un ispettorato degli utilizzatori non è più conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 25 o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di notifica, a seconda dei casi, limita, sospende o ritira la notifica, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 33
Contestazione della competenza degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 34
Obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute
Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell’attrezzatura a pressione alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 35
Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori
Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili procedure di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori.
Articolo 36
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori
Gli organismi notificati, le entità terze riconosciute e gli ispettorati degli utilizzatori informano l’autorità di notifica:
di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della notifica;
di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Articolo 37
Scambio di esperienze
La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.
Articolo 38
Coordinamento degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori
La Commissione garantisce che sia istituito un appropriato sistema di coordinamento e di cooperazione tra organismi di valutazione della conformità notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o di gruppi settoriali di organismi di valutazione della conformità.
Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di valutazione della conformità da essi notificati partecipino al lavoro di tale(i) gruppo(i), direttamente o mediante rappresentanti designati.
CAPO 5
SORVEGLIANZA DEL MERCATO DELL’UNIONE, CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE E DEGLI INSIEMI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL’UNIONE, E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA DELL’UNIONE
Articolo 39
Sorveglianza del mercato dell’Unione e controllo delle attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell’Unione
Alle attrezzature a pressione e agli insiemi di cui all’articolo 1 della presente direttiva si applicano l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 40
Procedura a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi
Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che l’attrezzatura o l’insieme non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’attrezzatura a pressione o l’insieme conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente.
L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.
Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione dell’attrezzatura o dell’insieme non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni avanzate dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta:
alla non conformità dell’attrezzatura o dell’insieme alle prescrizioni relative alla salute o all’incolumità delle persone o alla protezione degli animali domestici o dei beni materiali; oppure
alle carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 12, che conferiscono la presunzione di conformità.
Articolo 41
Procedura di salvaguardia dell’Unione
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
Articolo 42
Attrezzature a pressione o insiemi conformi che presentano rischi
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 3.
Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute o dell’incolumità delle persone o alla protezione degli animali domestici o dei beni materiali, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 4.
Articolo 43
Non conformità formale
Fatto salvo l’articolo 40, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 19 della presente direttiva;
la marcatura CE non è stata apposta;
il numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell’articolo 19 o non è stato apposto;
la marcatura e l’etichettatura di cui all’allegato I, punto 3.3, non sono state apposte o sono state apposte in violazione dell’articolo 19 o dell’allegato I, punto 3.3;
non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 6, o all’articolo 8, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’articolo 6 o all’articolo 8 non è rispettata.
CAPO 6
PROCEDURA DI COMITATO E ATTI DELEGATI
Articolo 44
Procedura di comitato
Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione riguardante l’applicazione della presente direttiva che può essere sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.
Articolo 45
Delega di potere
Per tenere conto di fondati motivi di sicurezza che dovessero emergere, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 46 intesi a riclassificare le attrezzature a pressione o gli insiemi al fine di:
far sì che ad un’attrezzatura a pressione o a una famiglia di attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1;
far sì che a un insieme o a una famiglia di insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2;
classificare un’attrezzatura a pressione o una famiglia di attrezzature a pressione in un’altra categoria, in deroga alle disposizioni dell’allegato II.
Articolo 46
Esercizio della delega
CAPO 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 47
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.
Le sanzioni di cui al primo comma sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 48
Disposizioni transitorie
Articolo 49
Recepimento
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2015.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti all’articolo 9 della direttiva 97/23/CE si intendono fatti all’articolo 13 della direttiva in questione. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 luglio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 50
Abrogazione
L’articolo 9 della direttiva 97/23/CE è soppresso a decorrere dal 1o giugno 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e le date di applicazione di tale articolo indicati nell’allegato V, parte B.
La direttiva 97/23/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva indicati nell’allegato V, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 51
Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, l’articolo 2, punti da 1 a 14, gli articoli 3, 4, 5, 14, 15, 16, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 44, 45 e 46 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.
Articolo 52
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione indicati nel presente allegato si applicano anche agli insiemi qualora esista un pericolo corrispondente.
2. I requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla presente direttiva sono vincolanti. Gli obblighi derivanti dai requisiti essenziali di sicurezza si applicano soltanto quando sussistono i pericoli corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.
3. Il fabbricante ha l’obbligo di analizzare i pericoli e i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua analisi.
4. I requisiti essenziali di sicurezza vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.
1. NORME DI CARATTERE GENERALE
1.1. Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
1.2. Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica i principi fissati in appresso nell’ordine qui indicato:
1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di un uso scorretto, l’attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare rischi derivanti da tale uso o, se ciò non fosse possibile, deve essere munita di un’avvertenza adeguata che ne sconsigli l’uso scorretto.
2. PROGETTAZIONE
2.1. Norme di carattere generale
Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista.
La progettazione comprende coefficienti di sicurezza appropriati basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza adatti a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di alterazione.
2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata
2.2.1. |
Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all’uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terrà conto dei fattori seguenti:
—
pressione interna/esterna,
—
temperatura ambiente e di esercizio,
—
pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove,
—
sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti,
—
forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni ecc.,
—
corrosione ed erosione, fatica ecc.,
—
decomposizione dei fluidi instabili.
È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilità che esse avvengano allo stesso tempo. |
2.2.2. |
La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata deve essere basata su uno degli elementi seguenti:
—
in generale, su un metodo di calcolo, riportato al punto 2.2.3, integrato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale riportato al punto 2.2.4;
—
su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli, riportato al punto 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima ammissibile PS per il volume V sia inferiore a 6 000 bar·L o il prodotto PS·DN sia inferiore a 3 000 bar.
|
2.2.3. |
Metodo di calcolo
a) Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a pressione tenuto conto delle alterazioni ragionevolmente prevedibili in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, è necessario applicare coefficienti di sicurezza che consentano di fugare del tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione, dalle condizioni concrete di uso, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo, nonché dalle proprietà e dal comportamento dei materiali. I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza in base, ove opportuno, alle prescrizioni del punto 7. Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei seguenti metodi, a seconda dei casi, se necessario a titolo complementare o in combinazione:
—
progettazione mediante formule,
—
progettazione mediante analisi,
—
progettazione mediante meccanica della rottura.
b) Al fine di determinare la resistenza dell’attrezzatura a pressione si deve ricorrere a idonei calcoli di progetto. In particolare:
—
le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle pressioni massime ammissibili e devono tener conto della pressione statica e della pressione dinamica del fluido nonché della decomposizione dei fluidi instabili. Quando un recipiente è separato in scomparti distinti e singoli soggetti a pressione, la parete di divisione va progettata tenendo conto della pressione più elevata che si possa raggiungere in uno scomparto e della pressione minima possibile nello scomparto limitrofo,
—
le temperature di calcolo devono offrire idonei margini di sicurezza,
—
la progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le eventuali combinazioni di temperatura e di pressione che possono coincidere durante condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili per l’attrezzatura,
—
le sollecitazioni massime e le concentrazioni delle sollecitazioni di punta devono essere mantenute entro limiti di sicurezza,
—
nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare uso dei valori appropriati relativi alle proprietà dei materiali e basati su dati verificati, tenendo conto delle norme di cui al punto 4 nonché dei fattori di sicurezza adeguati. A seconda dei casi, fra le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare:
—
limite di elasticità, 0,2 % o 1 %, a seconda dei casi, alla temperatura di calcolo,
—
resistenza alla trazione,
—
resistenza riferita al tempo, cioè resistenza allo scorrimento plastico,
—
dati relativi alla fatica,
—
modulo di Young (modulo di elasticità),
—
appropriato livello di sollecitazione plastica,
—
energia di flessione da urto,
—
resistenza alla rottura,
—
idonei coefficienti di giunzione, da applicare alle caratteristiche dei materiali e in funzione, ad esempio, del tipo di prove non distruttive, delle proprietà dei materiali assemblati e delle condizioni di esercizio previste,
—
la progettazione deve tenere opportunamente conto di tutti i meccanismi ragionevolmente prevedibili di deterioramento (per esempio corrosione, scorrimento, fatica) relativi all’uso previsto dell’attrezzatura. Nelle istruzioni di cui al punto 3.4 si deve richiamare l’attenzione sulle caratteristiche della progettazione che influiscono in modo determinante sulla longevità dell’attrezzatura, per esempio:
—
per quanto riguarda lo scorrimento: numero previsto di ore di esercizio alle temperature specificate,
—
per quanto riguarda la fatica: numero previsto di cicli ai livelli di sollecitazione specificati,
—
per quanto riguarda la corrosione: corrosione ammissibile prevista.
c) Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilità strutturale insufficiente, andranno adottate misure idonee per eliminare l’inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al trasporto e alla movimentazione. |
2.2.4. |
Metodo sperimentale di progettazione
La progettazione dell’attrezzatura può essere completamente o parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un campione rappresentativo dell’attrezzatura o della categoria di attrezzature. Prima dell’esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da parte dell’organismo notificato incaricato del modulo di valutazione della progettazione, laddove esso esista. Il suddetto programma deve stabilire le condizioni in cui effettuare le prove e i criteri di approvazione e di rifiuto. I valori esatti delle principali dimensioni e delle caratteristiche dei materiali di costruzione delle attrezzature da collaudare devono essere determinati prima dell’esecuzione della prova. Se del caso, durante le prove deve essere possibile osservare le aree critiche dell’attrezzatura a pressione per mezzo di strumenti adeguati che consentano di misurare le deformazioni e le sollecitazioni con sufficiente precisione. Il programma di prove deve comprendere:
a)
una prova di resistenza alla pressione intesa a verificare che, ad una pressione che garantisca un margine di sicurezza fissato in relazione alla pressione massima ammissibile, l’attrezzatura non presenti fuoriuscite significative né deformazioni superiori ad un certo limite. Per l’esecuzione della prova la pressione va stabilita tenendo conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova e i valori ammessi per la progettazione, e deve altresì tener conto della differenza tra la temperatura di prova e quella di progetto;
b)
in caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica, prove appropriate stabilite in funzione delle condizioni di esercizio previste per l’attrezzatura in questione, ad esempio: durata di funzionamento a determinate temperature, numero di cicli a determinati livelli di sollecitazione;
c)
se necessario, prove complementari relative ad altri fattori ambientali specifici di cui al punto 2.2.1 quali corrosione, aggressioni esterne. |
2.3. Disposizioni a garanzia delle manovre e dell’esercizio in condizioni di sicurezza
I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal funzionamento. Se necessario, occorre prestare una particolare attenzione, a seconda del caso:
In particolare, le attrezzature a pressione con otturatori amovibili devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale che permetta all’utilizzatore di accertarsi facilmente che l’apertura non presenti alcun rischio. Inoltre, quando questa apertura può essere azionata rapidamente, l’attrezzatura a pressione deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l’apertura fintantoché la pressione o la temperatura del fluido costituiscono un rischio.
2.4. Mezzi di ispezione
a) L’attrezzatura a pressione deve essere progettata e costruita in modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni necessarie per garantirne la sicurezza.
b) Ove ciò sia necessario a garantirne la sicurezza permanente si devono predisporre mezzi per verificare le condizioni dell’attrezzatura a pressione al suo interno, quali aperture di accesso che consentano l’accesso fisico all’interno dell’attrezzatura in modo tale che si possa procedere alle opportune ispezioni in condizioni ergonomiche e di sicurezza.
c) Si possono predisporre altri mezzi che permettano di garantire lo stato di sicurezza dell’attrezzatura nei casi in cui:
2.5. Mezzi di scarico e di sfiato
Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati per lo scarico e lo sfiato delle attrezzature a pressione al fine di:
2.6. Corrosione e altre aggressioni chimiche
Ove occorra, va previsto un maggiore spessore o una protezione adeguata contro la corrosione o altre aggressioni chimiche tenendo conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile.
2.7. Usura
Ove sussista la possibilità di erosioni o di abrasioni di notevole entità, vanno prese misure adeguate per:
2.8. Insiemi
Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che:
2.9. Disposizioni per il caricamento e lo scarico
All’occorrenza, la progettazione delle attrezzature a pressione e l’installazione dei relativi accessori, ovvero le misure necessarie per la loro installazione, devono essere tali da garantire che esse vengano caricate e scaricate in condizioni di sicurezza, tenendo in particolare conto i seguenti rischi:
per il caricamento:
per lo scarico: la fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato;
per il caricamento e lo scarico: collegamento e scollegamento insicuri.
2.10. Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell’attrezzatura a pressione
Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili, è possibile che vengano superati i limiti ammissibili, l’attrezzatura a pressione viene dotata ovvero si provvede a che sia dotata di adeguati dispositivi di protezione, a meno che l’attrezzatura sia destinata ad essere protetta da altri dispositivi di protezione integrati nell’insieme.
Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi adeguati sono determinati in funzione delle peculiarità dell’attrezzatura o dell’insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento.
I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono:
gli accessori di sicurezza di cui all’articolo 2, punto 4;
a seconda dei casi, adeguati dispositivi di controllo quali indicatori o allarmi che consentano di mantenere l’attrezzatura sotto pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale.
2.11. Accessori di sicurezza
2.11.1. |
Gli accessori di sicurezza devono:
—
essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti al loro uso previsto e da tener conto, se del caso, dei requisiti in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi,
—
essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di sicurezza non possa essere intaccata dalle altre funzioni,
—
essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata ed affidabile. Detti principi comprendono segnatamente un sistema «fail-safe», un sistema a ridondanza, la diversità e un sistema di autocontrollo.
|
2.11.2. |
Dispositivi di limitazione della pressione
Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressione non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; è tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al punto 7.3. |
2.11.3. |
Dispositivi di controllo della temperatura
Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione. |
2.12. Incendio all’esterno
Ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere progettate e, ove occorra, dotate di accessori adeguati, ovvero si devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fine di rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni in caso d’incendio di origine esterna, con particolare riguardo all’uso previsto dell’attrezzatura.
3. FABBRICAZIONE
3.1. Procedure di fabbricazione
Mediante applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste per le fasi di progettazione, con particolare riguardo alle operazioni indicate di seguito.
3.1.1. Preparazione dei componenti
La preparazione dei componenti (ad esempio formatura e smussatura) non deve provocare difetti o incrinature, né modificare le proprietà meccaniche che potrebbero avere effetti negativi per la sicurezza delle attrezzature a pressione.
3.1.2. Giunzioni permanenti
Le giunzioni permanenti e le zone adiacenti devono essere esenti da difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature.
Le proprietà delle giunzioni permanenti devono soddisfare le proprietà minime indicate per i materiali che devono essere collegati a meno che altri valori di proprietà corrispondenti siano stati specificamente presi in considerazione nei calcoli di progettazione.
Per le attrezzature a pressione, le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione dell’attrezzatura e le parti ad essa direttamente annesse devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato e secondo modalità operative adeguate.
L’approvazione delle modalità operative e del personale sono affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV ad una terza parte competente che è, a scelta del fabbricante:
Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entità terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti.
3.1.3. Prove non distruttive
Per le attrezzature a pressione, le prove non distruttive delle giunzioni permanenti devono essere effettuate da personale adeguatamente qualificato. Per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, il personale deve essere stato approvato da un’entità terza competente, riconosciuta da uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 20.
3.1.4. Trattamento termico
Se vi è rischio che il processo di fabbricazione modifichi le proprietà dei materiali tanto da pregiudicare la sicurezza delle attrezzature a pressione, si deve applicare un trattamento termico adeguato nella opportuna fase di fabbricazione.
3.1.5. Rintracciabilità
Devono essere stabilite e mantenute opportune procedure per identificare i materiali delle parti dell’attrezzatura che contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati dal momento della ricezione, passando per la produzione, fino alla prova definitiva dell’attrezzatura a pressione costruita.
3.2. Verifica finale
Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla verifica finale descritta qui di seguito.
3.2.1. Esame finale
Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad un esame finale volto a verificare, de visu e tramite controllo della relativa documentazione, il rispetto dei requisiti della presente direttiva. In tale ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate nel corso della fabbricazione. Nella misura necessaria a fini di sicurezza, l’esame finale viene effettuato all’interno e all’esterno di tutte le parti dell’attrezzatura, eventualmente durante il processo di fabbricazione (ad esempio, qualora l’attrezzatura non sia più ispezionabile all’atto dell’esame finale).
3.2.2. Prova
La verifica finale delle attrezzature a pressione comprende una prova di resistenza alla pressione, di norma costituita da una prova a pressione idrostatica a una pressione almeno pari, ove opportuno, al valore fissato al punto 7.4.
Per le attrezzature della categoria I fabbricate in serie, detta prova può essere eseguita su base statistica.
Nei casi in cui la prova a pressione idrostatica risulti dannosa o non possa essere effettuata, si possono effettuare anche altre prove di comprovata validità. Prima di effettuare le prove diverse dalla prova a pressione idrostatica, si applicano misure integrative quali prove non distruttive o altri metodi di efficacia equivalente.
3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza
Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10.
3.3. Marcatura e/o etichettatura
Oltre alla marcatura CE di cui agli articoli 18 e 19, e alle informazioni da fornire conformemente all’articolo 6, paragrafo 6, e all’articolo 8, paragrafo 3, sono fornite anche le informazioni indicate in appresso.
Per tutte le attrezzature a pressione:
A seconda del tipo di attrezzatura a pressione, informazioni supplementari atte a garantire condizioni sicure di installazione, funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione e ispezione periodica, quali:
Ove occorra, mediante avvertenze fissate all’attrezzatura a pressione si dovrà attirare l’attenzione sugli impieghi non corretti posti in risalto dall’esperienza.
Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) figurano sull’attrezzatura a pressione o su una targhetta saldamente fissata ad essa, ad eccezione dei seguenti casi:
3.4. Istruzioni operative
a) Al momento della messa a disposizione sul mercato, le attrezzature a pressione devono essere accompagnate, ove pertinente, da un foglio illustrativo destinato all’utilizzatore, contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda:
b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti nel contrassegno dell’attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3, tranne l’identificazione della serie, e deve essere corredato, all’occorrenza, della documentazione tecnica nonché dei disegni e dei diagrammi necessari a una buona comprensione di tali istruzioni.
c) Ove occorra, il foglio illustrativo deve inoltre richiamare l’attenzione sui rischi di un uso scorretto, in base al punto 1.3, e sulle caratteristiche particolari della progettazione, in base al punto 2.2.3.
4. MATERIALI
I materiali utilizzati per la costruzione di attrezzature a pressione devono essere adatti per tale applicazione durante la durata di vita prevista, a meno che non si preveda una sostituzione.
I materiali di saldatura e gli altri materiali di assemblaggio devono soddisfare in modo adeguato soltanto i corrispondenti requisiti dei punti 4.1, 4.2, lettera a), e 4.3, primo comma, sia singolarmente che dopo la messa in opera.
4.1. I materiali delle parti pressurizzate:
devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni di prova e di esercizio ragionevolmente prevedibili, e soprattutto possedere duttilità e tenacità sufficienti; se del caso, le caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare i requisiti del punto 7.5; inoltre, si dovrà procedere in particolare ad un’appropriata selezione dei materiali in modo da prevenire, se necessario, una frattura di fragilità; ove per motivi specifici si debba far ricorso ad un materiale fragile, devono essere previste idonee misure;
devono possedere una resistenza chimica sufficiente al fluido che sarà contenuto nell’attrezzatura a pressione; le proprietà chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa non devono essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata di vita prevista dell’attrezzatura;
non devono subire in modo rilevante l’influenza dell’usura;
devono essere adatti alle procedure di trattamento previste;
devono essere selezionati in modo da evitare effetti negativi rilevanti in caso di assemblaggio di materiali diversi.
4.2. Il fabbricante dell’attrezzatura a pressione deve:
definire adeguatamente i valori necessari per i calcoli di progettazione di cui al punto 2.2.3 nonché le caratteristiche essenziali dei materiali e della loro utilizzazione, di cui al punto 4.1;
allegare alla documentazione tecnica gli elementi che attestano il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva riguardo ai materiali in una delle seguenti forme:
per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, una valutazione particolare dello specifico materiale è effettuata dall’organismo notificato incaricato delle procedure di valutazione della conformità dell’attrezzatura a pressione.
4.3. Il fabbricante dell’attrezzatura deve prendere le opportune misure per accertarsi che il materiale impiegato sia conforme ai requisiti richiesti. In particolare, per tutti i materiali, il fabbricante deve fornire documenti che ne attestino la conformità ad un determinato requisito.
Per quanto riguarda le parti pressurizzate principali delle attrezzature delle categorie II, III e IV, tale attestato deve essere costituito da un certificato che prevede un controllo specifico sul prodotto.
Allorché un fabbricante di materiali ha un sistema di garanzia di qualità appropriato certificato da un organismo competente stabilito nell’Unione e che è stato oggetto di una valutazione specifica per i materiali, si presume che gli attestati da esso rilasciati assicurino la conformità ai corrispondenti requisiti del presente punto.
REQUISITI PARTICOLARI PER ATTREZZATURE A PRESSIONE SPECIFICHE
In aggiunta ai requisiti contemplati ai punti da 1 a 4, per i prodotti di cui ai punti 5 e 6 valgono i requisiti qui di seguito specificati.
5. ATTREZZATURE A PRESSIONE A FOCOLARE O ALTRO TIPO DI RISCALDAMENTO, CON RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO, DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
Tra le suddette attrezzature figurano:
Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi di una perdita significativa di contenimento derivante da surriscaldamento. In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che:
siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare parametri di funzionamento quali l’immissione e lo smaltimento del calore e, se del caso, il livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento localizzato o generale;
se necessario, siano previsti punti di prelevamento onde valutare le proprietà del fluido per evitare rischi connessi con i depositi e/o la corrosione;
si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni causati dai depositi;
si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore residuo dopo il disinserimento dell’attrezzatura;
si prevedano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno di fiamma.
6. TUBAZIONI DESCRITTE ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C)
Il progetto e la costruzione delle tubazioni devono garantire che:
il rischio di sovrasollecitazioni causate da un gioco eccessivo o dalla formazione di forze eccessive a carico, ad esempio, di flange, giunzioni, soffietti o tubazioni flessibili, sia controllato mediante idonei mezzi di sostegno, vincolo, ancoraggio, allineamento e pretensione;
ove vi sia la possibilità che si formi condensa all’interno di tubi per fluidi gassosi, siano previsti sistemi di scarico e di rimozione dei depositi dalle zone più basse onde evitare colpi d’ariete o corrosione;
si presti debita attenzione ai possibili danni causati da turbolenze e vortici; in tal caso si applicano le disposizioni pertinenti del punto 2.7;
si presti adeguata attenzione al rischio di fatica derivante da vibrazioni nei tubi;
se le sostanze contenute nelle tubazioni sono fluidi appartenenti al gruppo 1, siano previsti mezzi adeguati per isolare i tubi di derivazione che presentano rischi notevoli a causa delle loro dimensioni;
venga ridotto al minimo il rischio di scarico involontario, segnando chiaramente sul lato fisso i punti di derivazione e indicando il fluido contenuto;
la posizione e il percorso delle tubazioni e delle condotte sotterranee siano indicati almeno nella documentazione tecnica onde facilitare le operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione in condizioni di completa sicurezza.
7. REQUISITI PARTICOLARI, ESPRESSI IN CIFRE, PER ATTREZZATURE A PRESSIONE SPECIFICHE
Sono di norma applicabili le disposizioni che seguono. Tuttavia, allorché non sono applicate, compresi i casi in cui il materiale non sia indicato specificamente e non siano applicate norme armonizzate, il fabbricante deve comprovare l’applicazione di disposizioni adeguate che consentano di ottenere un livello di sicurezza globale equivalente.
Le disposizioni previste dal presente punto integrano i requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti da 1 a 6 per le attrezzature a pressione alle quali sono applicati.
7.1. Sollecitazioni ammissibili
7.1.1. Simboli
Re/t, limite di elasticità, indica il valore alla temperatura di calcolo, a seconda dei casi:
Rm/20 indica il valore minimo della resistenza alla trazione a 20 °C.
Rm/t indica la resistenza alla trazione alla temperatura di calcolo.
7.1.2. |
A seconda del materiale impiegato, la sollecitazione generale ammissibile della membrana per carichi prevalentemente statici e per temperature situate fuori dalla gamma in cui i fenomeni di scorrimento sono significativi non deve essere superiore al più basso dei valori elencati in appresso:
—
per l’acciaio ferritico, compreso l’acciaio normalizzato (acciaio laminato), ed esclusi gli acciai a grani fini e gli acciai che hanno subito un trattamento termico speciale, 2/3 di Re/t e 5/12 di Rm/20,
—
per l’acciaio austenitico:
—
se l’allungamento dopo la rottura è superiore al 30 %, 2/3 di Re/t,
—
in via alternativa e se l’allungamento dopo la rottura è superiore al 35 %, 5/6 di Re/t e 1/3 di Rm/t,
—
per l’acciaio fuso non legato o scarsamente legato, 10/19 di Re/t e 1/3 di Rm/20,
—
per l’alluminio, 2/3 di Re/t,
—
per le leghe di alluminio che non possono essere temprate, 2/3 di Re/t e 5/12 di Rm/20.
|
7.2. Coefficienti di giunzione
Per i giunti saldati il coefficiente di giunzione deve essere al massimo pari ai seguenti valori:
Ove occorra, si devono prendere in considerazione anche il tipo di sollecitazione e le proprietà meccaniche e tecnologiche del giunto.
7.3. Dispositivi di limitazione della pressione, specie per i recipienti a pressione
Il picco temporaneo di pressione di cui al punto 2.11.2, deve essere limitato al 10 % della pressione massima ammissibile.
7.4. Pressione di prova idrostatica
Per i recipienti a pressione, la pressione di prova idrostatica di cui al punto 3.2.2 dev’essere almeno pari al più elevato dei due valori seguenti:
7.5. Caratteristiche dei materiali
Qualora non siano richiesti altri valori in base ad altri criteri da prendere in considerazione, per essere conforme al punto 4.1, lettera a), un acciaio è considerato sufficientemente duttile se l’allungamento dopo la rottura, in una prova di trazione effettuata secondo un procedimento standard, è pari almeno al 14 % e se l’energia di flessione da urto, misurata in provetta ISO V, è pari almeno a 27 J ad una temperatura al massimo pari a 20 °C, ma non superiore alla temperatura minima di esercizio prevista.
ALLEGATO II
TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
1. Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie di moduli sono i seguenti:
I |
= |
Modulo A |
II |
= |
Moduli A2, D1, E1 |
III |
= |
Moduli B (tipo di progetto) + D, B (tipo di progetto) + F, B (tipo di produzione) + E, B (tipo di produzione) + C2, H |
IV |
= |
Moduli B (tipo di produzione) + D, B (tipo di produzione) + F, G, H1 |
2. Gli accessori di sicurezza definiti all’articolo 2, punto 4, e oggetto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono classificati nella categoria IV. Eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche possono essere classificati nella stessa categoria dell’attrezzatura da proteggere.
3. Gli accessori a pressione di cui all’articolo 2, punto 5, e oggetto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono classificati in base:
La tabella corrispondente per i recipienti o le tubazioni va utilizzata per precisare la categoria di valutazione della conformità.
Qualora il volume e la dimensione nominale siano considerati adeguati ai fini dell’applicazione del secondo trattino del primo capoverso, l’accessorio in questione è classificato nella categoria più elevata.
4. Le linee di demarcazione nelle tabelle di valutazione della conformità che seguono indicano il limite superiore per ciascuna categoria.
Tabella 1
Recipienti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), primo trattino
In via di eccezione, i recipienti destinati a contenere un gas instabile appartenente, secondo la tabella 1, alle categorie I o II, sono classificati nella categoria III.
Tabella 2
Recipienti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino
In via di eccezione, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori sono classificati almeno nella categoria III.
Tabella 3
Recipienti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), primo trattino
Tabella 4
Recipienti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino
In via di eccezione, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, sono oggetto di un esame UE del tipo (Modulo B — tipo di progetto) allo scopo di controllarne la conformità ai requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5, lettere a) e d), dell’allegato I o di un sistema di garanzia della qualità totale (Modulo H).