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Document 02014L0059-20220812
Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02014L0059 — IT — 12.08.2022 — 006.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DIRETTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 |
L 169 |
46 |
30.6.2017 |
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DIRETTIVA (UE) 2017/2399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 |
L 345 |
96 |
27.12.2017 |
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DIRETTIVA (UE) 2019/879 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 150 |
296 |
7.6.2019 |
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DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 |
L 314 |
64 |
5.12.2019 |
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DIRETTIVA (UE) 2019/2162 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 |
L 328 |
29 |
18.12.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/23 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 |
L 22 |
1 |
22.1.2021 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E AUTORITÀ
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva stabilisce norme e procedure per il risanamento e la risoluzione delle entità seguenti:
enti stabiliti nell’Unione;
enti finanziari stabiliti nell’Unione come filiazioni di un ente creditizio o di un’impresa di investimento o di una società di cui alle lettere c) o d), soggetti alla vigilanza dell’impresa madre su base consolidata in conformità degli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 575/2013;
società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista stabilite nell’Unione;
società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione, società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione;
succursali di enti stabiliti o ubicati al di fuori dell’Unione secondo le specifiche condizioni previste nella presente direttiva.
In sede di definizione e di applicazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente direttiva e in sede di ricorso ai vari strumenti a loro disposizione relativamente a un’entità di cui al primo comma, e a determinate condizioni, le autorità di risoluzione e le autorità competenti tengono conto del tipo di attività, della struttura azionaria, della forma giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni, dello status giuridico e delle interconnessioni di tale entità con altri enti o con il sistema finanziario in generale nonché dell’ambito e complessità della sua attività, della sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) conforme ai requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo di cui all’articolo 113, paragrafo 6, di tale regolamento e del fatto se l’ente eserciti servizi o attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«risoluzione»: l’applicazione di uno strumento di risoluzione o di uno strumento di cui all’articolo 37, paragrafo 9, al fine di conseguire uno o più obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2;
«ente creditizio»: un ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva n. 2013/36/UE;
«impresa di investimento»: impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), del regolamento 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«ente finanziario»: ente finanziario come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«filiazione»: una filiazione così come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e, ai fini dell'applicazione degli articoli 7, 12, 17 e 18, degli articoli da 45 a 45 quaterdecies, da 59 a 62 e degli articoli 91 e 92 della presente direttiva ai gruppi soggetti a risoluzione di cui al punto 83 ter, lettera b), del presente paragrafo, se opportuno, include gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l'articolo 45 sexies, paragrafo 3, della presente direttiva;
«filiazione significativa»: una filiazione significativa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135 del regolamento (UE) n. 575/2013;
«impresa madre»: un’impresa madre come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«base consolidata»: in base alla situazione consolidata come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo conforme ai requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«società di partecipazione mista»: una società di partecipazione mista come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro»: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione»: una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro»: società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2;
«succursale»: una succursale come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«autorità di risoluzione»: un’autorità designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 3;
«strumento di risoluzione»: uno strumento di risoluzione di cui all’articolo 37, paragrafo 3;
«potere di risoluzione»: uno dei poteri di cui agli articoli da 63 a 72;
«autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, fra cui la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici attribuitile dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 ( 3 );
«ministeri competenti»: i ministeri delle finanze o altri ministeri degli Stati membri che sono responsabili delle decisioni economiche, finanziarie e di bilancio a livello nazionale secondo le competenze nazionali e che sono stati designati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5;
«ente»: un ente creditizio o un’impresa di investimento;
«organo di amministrazione»: un organo di amministrazione come definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE;
«alta dirigenza»: alta dirigenza come definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;
«gruppo»: un’impresa madre e le sue filiazioni;
«gruppo transfrontaliero»: un gruppo le cui entità sono stabilite in più di uno Stato membro;
«sostegno finanziario pubblico straordinario»: aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di un gruppo di cui tale ente o entità fa parte;
«assistenza di liquidità di emergenza»: l’erogazione da parte di una banca centrale di moneta di banca centrale o ogni altra assistenza che possa comportare un incremento della moneta di banca centrale, a favore di un’istituzione finanziaria solvibile o di un gruppo di istituzioni finanziarie solvibili che si trovino ad affrontare temporanei problemi di liquidità, senza che tale operazione rientri nell’ambito della politica monetaria;
«crisi sistemica»: una perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l’economia reale. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono in certa misura potenzialmente importanti per il sistema;
«entità del gruppo»: una persona giuridica facente parte di un gruppo;
«piano di risanamento»: un piano di risanamento preparato e aggiornato da un ente a norma dell’articolo 5;
«piano di risanamento di gruppo»: un piano di risanamento di gruppo preparato e aggiornato a norma dell’articolo 7;
«succursale significativa»: una succursale che sarebbe considerata significativa in uno Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
«funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all’interruzione di servizi essenziali per l’economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;
«linee di business principali»: linee di business e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o di valore di avviamento (franchise value) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte;
«autorità di vigilanza su base consolidata»: l’autorità di vigilanza su base consolidata come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«fondi propri»: fondi propri come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«condizioni per la risoluzione»: le condizioni indicate all’articolo 32, paragrafo 1;
«azione di risoluzione»: la decisione di assoggettare un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a risoluzione a norma dell’articolo 32 o 33, l’applicazione di uno strumento di risoluzione o l’esercizio di uno o più poteri di risoluzione;
«piano di risoluzione»: un piano di risoluzione predisposto per un ente a norma dell’articolo10;
«risoluzione di gruppo»: uno dei due interventi seguenti:
azione di risoluzione a livello di un’impresa madre o di un ente soggetto a vigilanza consolidata, o
coordinamento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione e dell’esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione in relazione a entità del gruppo che soddisfano le condizioni per la risoluzione;
«piano di risoluzione di gruppo»: un piano di risoluzione di gruppo preparato a norma degli articoli 12 e 13;
«autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l’autorità di risoluzione nello Stato membro in cui si trova l’autorità di vigilanza su base consolidata;
«programma di risoluzione di gruppo»: un piano finalizzato a una risoluzione di gruppo, predisposto a norma dell’articolo 91;
«collegio di risoluzione»: un collegio istituito in conformità dell’articolo 88 per svolgere i compiti di cui all’articolo 88, paragrafo 1;
«procedura ordinaria di insolvenza»: procedure collettive di insolvenza che comportano lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore, di norma applicabili agli enti ai sensi del diritto nazionale, e che siano specifiche per tali enti oppure applicabili in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;
«titoli di debito»:
ai fini dell’articolo 63, paragrafo 1, lettere g) e j), le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito; e
ai fini dell’articolo 108, le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile e gli strumenti che creano o riconoscono un debito;
«ente impresa madre in uno Stato membro»: un ente impresa madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«ente impresa madre nell’Unione»: un ente creditizio impresa madre nell’UE come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«requisiti di fondi propri»: i requisiti di cui agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) n. 575/2013;
«collegio delle autorità di vigilanza»: un collegio delle autorità di vigilanza istituito a norma dell’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE;
«disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione»: la disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell’Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, o dell’articolo 109 TFUE;
«liquidazione»: il realizzo delle attività di un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
«strumento di separazione delle attività»: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo per la gestione delle attività, secondo il disposto dell’articolo 42;
«società veicolo per la gestione delle attività»: una persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 42, paragrafo 2;
«strumento del bail-in»: il meccanismo per l’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell’articolo 43;
«strumento per la vendita dell’attività d’impresa»: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell’articolo 38;
«ente-ponte»: una persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 40, paragrafo 2;
«strumento dell’ente-ponte»: il meccanismo per la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un ente-ponte, secondo il disposto dell’articolo 40;
«titoli di proprietà»: azioni, altri titoli che conferiscono la proprietà, titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire - azioni o altri titoli di proprietà, e strumenti che rappresentano partecipazioni azionarie o altri titoli di proprietà;
«azionisti»: azionisti o detentori di altri titoli di proprietà;
«poteri di cessione»: i poteri specificati all’articolo 63, paragrafo 1, lettera c), o d), di cedere azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, da un ente soggetto a risoluzione a un ricevente;
«controparte centrale»: una CCP come definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
«derivato»: uno strumento derivato come definito come definito all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;
«poteri di svalutazione del debito e di conversione»: i poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2, e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i);
«passività garantita»: una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o altra forma di adempimento è garantito da impegno, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto ed altri contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
«strumenti del capitale primario di classe 1»: strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafi da 1 a 4, all’articolo 29, paragrafi da 1 a 5, o all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«capitale primario di classe 1»: il capitale primario di classe 1 calcolato in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013;
«strumenti aggiuntivi di classe 1»: strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«importo aggregato»: l’importo aggregato di cui l’autorità di risoluzione ha valutato che si debbano svalutare o convertire le ►M3 passività sottoponibili a bail-in ◄ ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1;
«passività sottoponibili al bail-in»: le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2;
«passività ammissibili»: le passività sottoponibili al bail-in che soddisfano, a seconda dei casi, le condizioni di cui all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) della presente direttiva, e gli strumenti di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«strumenti subordinati ammissibili»: strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 72 ter di tale regolamento;
«sistema di garanzia dei depositi»: un sistema di garanzia dei depositi istituito e ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro a norma dell’articolo 4 della direttiva 2014/49/UE;
«strumenti di classe 2»: strumenti di capitale o prestiti subordinati che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013;
«strumenti di capitale pertinenti»: ai fini del titolo IV, capo IV, sezione 5, e del titolo IV, capo V, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2;
«tasso di conversione»: il fattore che determina il numero di azioni o altri titoli di proprietà in cui è convertita una passività di una data classe, facendo riferimento a un singolo strumento di detta classe o a una specifica unità di valore di un credito;
«creditore interessato»: il creditore la cui pretesa si riferisce a una passività svalutata o convertita in azioni o altri titoli di proprietà mediante l’esercizio del potere di svalutazione o di conversione conformemente all’uso dello strumento del bail-in;
«detentore interessato»: il detentore di titoli di proprietà i cui titoli di proprietà sono cancellati tramite il potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera h);
«autorità competente»: l’autorità dello Stato membro designata ai sensi dell’articolo 61 che è competente a norma dell’ordinamento nazionale di tale Stato per effettuare le determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3;
«ente impresa madre pertinente»: un’impresa madre in uno Stato membro, un’impresa madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, in relazione alla quale è applicato lo strumento del bail-in;
«ricevente»: l’entità alla quale sono ceduti azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero una combinazione degli stessi, dall’ente soggetto a risoluzione;
«giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica e le festività pubbliche nello Stato membro interessato;
«diritto di recesso»: il diritto di recedere da un contratto, il diritto di anticipazione, close-out o compensazione (set-off o netting) di obbligazioni nonché eventuali disposizioni analoghe che sospendono, modificano o estinguono l’obbligo di un contraente oppure una disposizione che impedisce l’insorgere di un obbligo previsto dal contratto, come accadrebbe in assenza della stessa;
«ente soggetto a risoluzione»: un ente, un ente finanziario, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, in relazione al quale è avviata un’azione di risoluzione;
«entità soggetta a risoluzione»:
una persona giuridica stabilita nell'Unione che, a norma dell'articolo 12, è designata dall'autorità di risoluzione come entità per la quale il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione; o
un ente che non fa parte di un gruppo che è soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, per il quale il piano di risoluzione predisposto a norma dell'articolo 10 della presente direttiva prevede un'azione di risoluzione;
«gruppo soggetto a risoluzione»:
un'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che non siano:
entità soggette a risoluzione esse stesse;
filiazioni di altre entità soggette a risoluzione; o
entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo soggetto a risoluzione conformemente al piano di risoluzione e le loro filiazioni; o
gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale e lo stesso organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o l'organismo centrale siano un'entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni;
«ente a rilevanza sistemica a livello globale» o «G-SII»: un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«filiazione nell’Unione»: un ente stabilito in uno Stato membro che è filiazione di un ente di un paese terzo o di un’impresa madre di un paese terzo;
«impresa madre nell’Unione»: un ente impresa madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione;
«ente di un paese terzo»: un’entità la cui sede legale è stabilita in un paese terzo che, se fosse stabilito all’interno dell’Unione, rientrerebbe nelle definizione di «ente»;
«impresa madre di un paese terzo»: un'impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita in un paese terzo;
«procedura di risoluzione in un paese terzo»: un’azione ai sensi della legge di un paese terzo per gestire il dissesto di un ente di un paese terzo che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui alla presente direttiva;
«succursale nell’Unione»: una succursale di un ente di un paese terzo situata in uno Stato membro;
«autorità competente di un paese terzo»: l’autorità di un paese terzo competente a svolgere funzioni comparabili a quelle delle autorità di risoluzione o delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva;
«meccanismo di finanziamento di gruppo»: il meccanismo o i meccanismi di finanziamento dello Stato membro dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo;
«operazione back to back»: un’operazione tra due entità di un gruppo volta a trasferire, in tutto o in parte, il rischio generato da un’altra operazione effettuata tra una di tali entità e un terzo;
«garanzia infragruppo»: un contratto con il quale un’entità del gruppo garantisce per le obbligazioni di un’altra entità del gruppo nei confronti di un terzo;
«depositi protetti»: depositi protetti come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE;
«depositi ammissibili»: depositi come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE;
«obbligazione garantita»: un’obbligazione garantita quale definita all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), o con riferimento a uno strumento emesso prima dell’8 luglio 2022, un’obbligazione di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) come applicabile alla data della sua pubblicazione;
«contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
«accordo di netting» (netting arrangement): un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento che determini l’escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo che tali obbligazioni diventano immediatamente esigibili, oppure sono estinte, e in entrambi i casi sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite. La definizione comprende le «clausole di compensazione per close-out» quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE e il «netting» quale definito all’articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;
«accordo di compensazione» (set-off arrangement): un accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’ente soggetto a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente;
«contratti finanziari»: i seguenti contratti e accordi:
contratti su valori mobiliari, fra cui:
contratti di acquisto, vendita o di prestito di un titolo ovvero gruppi o indici di titoli;
opzioni su un titolo ovvero gruppi o indici di titoli;
operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su ciascuno di tali titoli, ovvero gruppi o indici di titoli;
contratti su merci, fra cui:
contratti di acquisto, vendita o di prestito di merci ovvero gruppi o indici di merci, per consegna futura;
opzioni su merci ovvero gruppi o indici di merci;
operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci ovvero gruppi o indici di merci;
contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti (esclusi quelli su merci) per l’acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi;
accordi di swap, tra cui:
swap e opzioni su tassi d’interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi; valute; indici azionari o azioni; indici obbligazionari o titoli di debito; indici di merci o merci; variabili climatiche; quote di emissione o tassi di inflazione;
total return swap, credit default swap o credit swap;
accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati;
accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito è pari o inferiore a tre mesi;
accordi quadro per i contratti o accordi di cui alle lettere da a) ad e);
«misura di prevenzione della crisi»: l’esercizio dei poteri di imporre l’eliminazione di carenze o impedimenti alla possibilità di risanamento a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, l’esercizio dei poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell’articolo 17 o 18, l’applicazione di una misura di intervento precoce a norma dell’articolo 27, la nomina di un amministratore temporaneo a norma dell’articolo 29 o l’esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell’articolo 59;
«misura di gestione della crisi»: un’azione di risoluzione o la nomina di un amministratore speciale ai sensi dell’articolo 35 o di una persona ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, o dell’articolo 72, paragrafo 1;
«capacità di risanamento»: la capacità di un ente di risanare la propria posizione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo;
«depositante»: un depositante come definito dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/49/UE;
«investitore» un investitore ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );
«autorità macroprudenziale nazionale designata»: l’autorità cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);
«microimprese, piccole e medie imprese»: microimprese, piccole e medie imprese quali definite in base al criterio del fatturato annuo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE ( 8 );
«mercato regolamentato»: un mercato regolamentato come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
«requisito combinato di riserva di capitale»: requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 3
Designazione delle autorità di risoluzione
Il personale addetto all’assolvimento delle funzioni dell’autorità di risoluzione in base alla presente direttiva è strutturalmente separato da, e soggetto a, linee di reporting distinte rispetto al personale addetto alle funzioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE o ad altre funzioni dell’autorità di cui trattasi.
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri o l’autorità di risoluzione adottano e rendono di pubblico dominio tutte le opportune regole interne, comprese quelle relative al segreto professionale e agli scambi di informazione fra le varie aree funzionali.
TITOLO II
PREPARAZIONE
CAPO I
Pianificazione del risanamento e della risoluzione
Articolo 4
Semplificazione degli obblighi per taluni enti
In considerazione del potenziale impatto che il dissesto dell’ente, per il suo tipo di attività, struttura azionaria, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni, status giuridico, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, ambito e complessità della sua attività, sua appartenenza a un IPS o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed eventuale esercizio di servizi o attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE potrebbe avere — e delle serie ripercussioni negative che il dissesto e la successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza potrebbe verosimilmente produrre — sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull’economia in generale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione stabiliscano:
contenuto e particolari dei piani di risanamento e di risoluzione previsti agli articoli da 5 a 12;
la data entro la quale devono essere predisposti i primi piani di risanamento e risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento, che potrebbe essere inferiore a quella prevista agli articoli 5, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 6, e all’articolo 13, paragrafo 3;
contenuto e particolari delle informazioni che gli enti devono fornire a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 12, paragrafo 2, e delle sezioni A e B dell’allegato;
il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui agli articoli 15 e 16 e alla sezione C dell’allegato.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2017.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Fatti salvi i paragrafi 9 e 10, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione possano prevedere esenzioni:
dagli obblighi di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo per gli enti affiliati a un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati in virtù del diritto nazionale dai requisiti prudenziali in base al disposto dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;
dagli obblighi di cui alla sezione 2 per le istituzioni aderenti a un IPS.
Qualora sia concessa un’esenzione a norma del paragrafo 8, gli Stati membri:
applicano su base consolidata i requisiti delle sezioni 2 e 3 del presente capo ad un organismo centrale e agli enti ad esso affiliati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;
fanno obbligo all’IPS di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2 in cooperazione con ciascuno degli aderenti esentati.
A tal fine, ogni riferimento fatto nelle sezioni 2 e 3 del presente capo ad un gruppo include un organismo centrale e gli enti ad esso affiliati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013/CE e le loro filiazioni e ogni riferimento a imprese madri o ad enti soggetti a vigilanza su base consolidata a norma dell’articolo 111 della direttiva 2013/36/UE include l’organismo centrale.
Ai fini del presente paragrafo, si considera che le attività di un ente rappresentino una quota significativa del sistema finanziario dello Stato membro, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
le sue attività superano complessivamente il valore di EUR 30 000 000 000 ; oppure
la quota totale delle sue attività rispetto al PIL dello Stato membro di stabilimento supera il 20 %, salvo che il valore totale delle attività sia inferiore a EUR 5 000 000 000 .
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 5
Piani di risanamento
I piani di risanamento includono altresì le eventuali misure che l’ente potrebbe adottare quando sussistano le condizioni per un intervento precoce ai sensi dell’articolo 27.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 6
Valutazione dei piani di risanamento
Le autorità competenti, entro sei mesi dalla presentazione di ciascun piano e previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, procedono alla verifica del piano e valutano in che misura soddisfi i requisiti stabiliti all’articolo 5 e i seguenti criteri:
la ragionevole probabilità che l’attuazione delle disposizioni proposte nel piano preservi o ripristini la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell’ente o del gruppo, tenuto conto delle misure preparatorie che l’ente ha preso o intende prendere;
la ragionevole probabilità che l’attuazione del piano e delle opzioni specifiche ivi contenute sia rapida ed efficace in situazioni di stress finanziario evitando quanto più possibile effetti negativi di entità significativa sul sistema finanziario, anche in scenari che indurrebbero altri enti a mettere in atto piani di risanamento nello stesso periodo.
Prima di richiedere formalmente a un ente di ripresentare un piano di risanamento, l’autorità competente dà all’ente l’opportunità di esporre il proprio parere su tale richiesta.
Se ritiene che il piano modificato non ponga adeguato rimedio alle carenze e agli impedimenti l’autorità competente può ingiungere all’ente di apportare modifiche specifiche.
Se l’ente non individua tali modifiche nei tempi fissati dall’autorità competente o se valuta che le azioni da esso proposte non porrebbero adeguato rimedio alle carenze o impedimenti l’autorità competente può ingiungere all’ente di prendere le misure ritenute necessarie e proporzionate, tenendo conto della gravità delle carenze e degli impedimenti e dell’effetto delle misure sull’attività dell’ente.
L’autorità competente può, fatto salvo l’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, ingiungere all’ente di:
ridurre il proprio profilo di rischio, compreso il rischio di liquidità;
attivare tempestive misure di ricapitalizzazione;
riesaminare la strategia e la struttura dell’ente;
modificare la strategia di finanziamento al fine di migliorare la resilienza delle linee di business principali e delle funzioni essenziali;
modificare la propria struttura di governance.
L’elenco di misure di cui al presente paragrafo non osta a che gli Stati membri autorizzino le autorità competenti a prendere misure supplementari previste dal diritto nazionale.
La decisione è notificata per iscritto all’ente e può essere impugnata.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 7
Piani di risanamento di gruppo
Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette i piani di risanamento di gruppo:
alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE;
alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione;
all’autorità di risoluzione a livello di gruppo; e
alle autorità di risoluzione delle filiazioni.
Il piano di risanamento di gruppo prevede disposizioni per il coordinamento e la coerenza delle misure da adottare a livello dell’impresa madre nell’Unione e delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché misure da intraprendere a livello di filiazioni e, ove applicabile, in conformità della direttiva 2013/36/UE, di succursali significative.
Per ciascuno di tali scenari il piano di risanamento di gruppo individua gli eventuali ostacoli all’attuazione di misure di risanamento all’interno del gruppo, anche a livello dei singoli enti cui il piano si rivolge, ed eventuali ostacoli pratici o giuridici sostanziali all’immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all’interno del gruppo.
Articolo 8
Valutazione dei piani di risanamento di gruppo
L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni fanno il possibile per giungere ad una decisione congiunta:
sulla verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo;
sull’opportunità di preparare un piano di risanamento su base individuale per gli enti appartenenti al gruppo; e
sull’applicazione delle misure di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6.
Le parti fanno il possibile per giungere ad una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data di trasmissione da parte dell’autorità di vigilanza su base consolidata del piano di risanamento di gruppo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3.
L’ABE può, su richiesta dell’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Qualora, al termine di tale periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 7 all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di vigilanza su base consolidata.
In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi dalla data di trasmissione in ordine:
all’opportunità di preparare un piano di risanamento su base individuale per gli enti di loro competenza; o
all’applicazione, a livello di filiazione, delle misure di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6;
ciascuna autorità competente adotta una propria decisione sulla materia.
Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 7 all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità competente della filiazione rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità competente della filiazione a livello individuale.
Articolo 9
Indicatori del piano di risanamento
In deroga al primo comma un ente può:
agire nell’ambito del suo piano di risanamento quando l’indicatore pertinente non sia stato soddisfatto, ma l’organo di amministrazione dell’ente lo ritenga opportuno date le circostanze, oppure
astenersi dall’agire quando l’organo di amministrazione dell’ente non lo consideri opportuno date le circostanze.
La decisione di agire nel senso indicato nel piano di risanamento o la decisione di astenersi da tale azione deve essere notificata senza indugio all’autorità competente.
Articolo 10
Piani di risoluzione
Il piano di risoluzione tiene conto degli scenari pertinenti, tra cui l’ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno degli interventi seguenti:
sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie (collateralisation), durata e tasso di interesse non standard.
Ai fini della revisione o dell’aggiornamento dei piani di risoluzione di cui al precedente comma, gli enti e le autorità competenti comunicano immediatamente all’autorità di risoluzione qualsiasi cambiamento che necessiti tale revisione o aggiornamento.
La revisione di cui al primo comma è effettuata dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59.
Nel fissare le scadenze di cui all'articolo 10, paragrafo 7, punti o) e p), nelle circostanze di cui al terzo comma del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione tiene conto del termine per conformarsi al requisito di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE.
Fatto salvo l’articolo 4, il piano di risoluzione prevede una serie di opzioni per l’applicazione all’ente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui al titolo IV. Esso comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:
una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell’ente dall’ ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione;
la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell’ente;
stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell’articolo 15;
una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell’articolo 17, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata a norma dell’articolo 15;
una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell’ente;
una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 11 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento;
una spiegazione da parte delle autorità di risoluzione per precisare le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;
sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
una descrizione delle interdipendenze critiche;
una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l’accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;
un’analisi dell’impatto del piano sui dipendenti dell’ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
i requisiti di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies e una scadenza per il raggiungimento di tale livello conformemente all'articolo 45 quaterdecies;
laddove un'autorità di risoluzione applichi l'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da parte dell'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 45 quaterdecies;
una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente;
ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall’ente in merito al piano di risoluzione.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 11
Informazioni ai fini dei piani di risoluzione e cooperazione dell’ente
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre all’ente:
di assicurare la necessaria cooperazione ai fini della preparazione dei piani di risoluzione;
di fornir loro, direttamente o per il tramite dell’autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dei piani di risoluzione.
In particolare, tali autorità hanno il potere di esigere, fra le altre, le informazioni e analisi specificate nella sezione B dell’allegato.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 12
Piani di risoluzione di gruppo
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione delle autorità di risoluzione di succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, preparino piani di risoluzione di gruppo. Il piano di risoluzione di gruppo individua le misure da adottare in relazione:
all'impresa madre nell'Unione;
alle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;
alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d); e
alle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate fuori dell'Unione, nel rispetto del titolo VI.
Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione.
Il piano di risoluzione di gruppo:
espone le azioni di risoluzione da avviare per le entità soggette a risoluzione negli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e le implicazioni di tali azioni di risoluzione per le altre entità del gruppo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per l'impresa madre e per gli enti filiazioni;
se un gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le implicazioni di queste azioni per:
altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
altri gruppi soggetti a risoluzione;
esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati, e i poteri di risoluzione potrebbero essere esercitati, relativamente alle entità soggette a risoluzione stabilite nell'Unione in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinati entità del gruppo o gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali impedimenti a una risoluzione coordinata;
nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell’Unione;
indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione di gruppo quando ne sono soddisfatte le condizioni;
definisce eventuali interventi supplementari, non indicati nella presente direttiva, che le autorità di risoluzione pertinenti intendono adottare in relazione alle entità all'interno di ciascun gruppo soggetto a risoluzione;
indica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone principi per la ripartizione della responsabilità del finanziamento tra fonti presenti in diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale; oppure
assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, dell’articolo 107, paragrafo 5, e dell’impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 13
Requisiti e procedura per i piani di risoluzione di gruppo
Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni fornite a norma del presente paragrafo:
all’ABE;
alle autorità di risoluzione delle filiazioni;
alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione;
alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE; e
alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).
Le informazioni fornite dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione e alle autorità competenti per gli enti filiazione, alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative nonché alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE comprendono almeno tutte le informazioni pertinenti all’ente filiazione o alla succursale significativa. Le informazioni fornite all’ABE comprendono tutte le informazioni pertinenti per il ruolo dell’ABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Nel caso di informazioni relative a enti filiazioni di paesi terzi l’autorità di risoluzione a livello di gruppo non è obbligata a trasmettere tali informazioni senza il consenso della pertinente autorità di vigilanza o autorità di risoluzione del paese terzo.
Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, la programmazione delle azioni di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a bis), è inclusa in una decisione congiunta di cui al primo comma del presente paragrafo.
Tali autorità di risoluzione assumono una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data in cui l’autorità di risoluzione a livello di gruppo ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.
L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione interessata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione della filiazione.
Articolo 14
Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti
CAPO II
Possibilità di risoluzione
Articolo 15
Valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti
Gli Stati membri assicurano che l’autorità di risoluzione valuti, previa consultazione dell’autorità competente e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, in che misura è possibile la risoluzione di un ente non facente parte di un gruppo senza presupporre:
un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
un’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale;
un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
La risoluzione di un ente s’intende possibile quando all’autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare l’ente con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicando all’ente i vari strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione, evitando il più possibile qualsiasi effetto negativo significativo, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario dello Stato membro in cui l’ente è stabilito o di altri Stati membri dell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’ente. Le autorità di risoluzione notificano con tempestività all’ABE quando la risoluzione di un ente non viene ritenuta possibile.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 16
Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi
Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti di tali filiazioni, e le autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valutino in che misura è possibile la risoluzione di gruppi senza presupporre:
un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
un’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale;
un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando alle autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolvere il gruppo applicando gli strumenti di risoluzione alle sue entità soggette a risoluzione ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione evitando quanto più possibile qualsiasi conseguenza negativa significativa sul sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità o le succursali del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione, anche di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.
Se non ritengono possibile la risoluzione di un gruppo, le autorità di risoluzione a livello di gruppo ne danno notifica con tempestività all'ABE.
La valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo è presa in considerazione dai collegi di risoluzione di cui all’articolo 88.
La valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo viene eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell'intero gruppo ed è effettuata all'interno della procedura decisionale di cui all'articolo 13.
Articolo 16 bis
Potere di vietare talune distribuzioni
Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, l'autorità di risoluzione di tale entità ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di vietare a un'entità di distribuire, più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («M-MDA», Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement) calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle seguenti azioni:
effettuare una distribuzione connessa al capitale primario di classe 1;
creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali o pagare una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'entità non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o
effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
Se un'entità si trova nella situazione di cui al primo comma, ne dà notifica immediatamente l'inadempimento all'autorità di risoluzione.
Nella situazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione dell'entità, dopo aver consultato l'autorità competente, valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:
il motivo, la durata e l'entità dell'inadempimento e il suo impatto sulla possibilità di risoluzione;
l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità e la probabilità che, in un futuro prevedibile, essa soddisfi la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a);
la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole;
se l'entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, o all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della presente direttiva, qualora tale incapacità sia idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato;
se l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisca il mezzo più adeguato e proporzionato per affrontare la situazione dell'entità, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento sia sulla possibilità di risoluzione dell'entità interessata.
L'autorità di risoluzione ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni mese finché l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1.
Se conclude che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 nove mesi dopo la notifica di tale situazione da parte dell'entità, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se, a seguito di una valutazione, conclude che siano soddisfatte almeno due delle condizioni seguenti:
l'inadempimento è dovuto a una perturbazione grave del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta uno stress generalizzato dei mercati finanziari in vari segmenti dei mercati finanziari;
la perturbazione di cui al punto i) non solo comporta una maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dell'entità o maggiori costi per quest'ultima, ma conduce altresì a una chiusura completa o parziale dei mercati che impedisce all'entità di emettere su tali mercati strumenti di fondi propri e passività ammissibili;
la chiusura dei mercati di cui alla lettera b) viene osservata non solo per l'entità interessata, ma anche per varie altre entità;
la perturbazione di cui alla lettera a) impedisce all'entità interessata di emettere strumenti di fondi propri e passività ammissibili sufficienti a porre rimedio all'inadempimento; o
l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 comporta ricadute negative per una parte del settore bancario, così potenzialmente compromettendo la stabilità finanziaria.
Laddove si applichi l'eccezione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione notifica all'autorità competente la sua decisione e illustra la propria valutazione per iscritto.
L'autorità di risoluzione ripete la valutazione delle condizioni di cui al primo comma ogni mese per valutare se l'eccezione di cui al primo comma possa essere applicata.
La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:
dagli utili di periodo non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente articolo;
più
gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente articolo;
meno
gli importi da pagare a titolo d'imposta qualora gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.
Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:
dove «Qn» = il numero del rispettivo quartile.
Articolo 17
Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione
Entro due settimane dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, l'entità propone all'autorità di risoluzione possibili misure e la tempistica per la loro attuazione al fine di garantire la conformità dell'entità all' articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva e al requisito combinato di riserva di capitale, qualora un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione sia imputabile a una delle situazioni seguenti:
l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma non soddisfa il suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a) della presente direttiva; o
l'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva.
La tempistica per l'attuazione delle misure proposte ai sensi del secondo comma tiene conto dei motivi del rilevante impedimento.
L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se le misure proposte ai sensi del primo e secondo comma sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere il rilevante impedimento in questione.
Nell'individuare misure alternative, l'autorità di risoluzione rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall'entità non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. L'autorità di risoluzione tiene conto della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti alla possibilità di risoluzione e dell'effetto delle misure sull'attività dell'entità, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia.
Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di adottare qualsiasi intervento fra quelli sottoelencati:
imporre ►M3 all’entità ◄ di riesaminare eventuali accordi di finanziamento infragruppo o valutarne l’assenza o di elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni economiche essenziali;
imporre ►M3 all’entità ◄ di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate;
imporre obblighi aggiuntivi di informativa specifici o periodici, pertinenti ai fini della risoluzione;
imporre ►M3 all’entità ◄ di spossessare attività specifiche;
imporre ►M3 all’entità ◄ di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte;
limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti, sia nuovi che esistenti;
imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative ►M3 dell’entità ◄ , o entità del gruppo, (direttamente o indirettamente sotto il suo controllo) in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;
imporre a un ►M3 entità ◄ o a un’impresa madre di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione;
imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) della presente direttiva, di presentare un piano per ripristinare la conformità ai requisiti degli articoli 45 sexies o 45 septies della presente direttiva espresso come una percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, la conformità al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui all' articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva, espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;
imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 45 sexies o 45 septies;
imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di intraprendere altre iniziative per ottemperare ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili ai sensi degli articoli 45 sexies o 45 septies, anche cercando di rinegoziare le passività ammissibili, lo strumento aggiuntivo di classe 1 o lo strumento di classe 2 che ha emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione dell'autorità di risoluzione di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità del diritto della giurisdizione applicabile che disciplina tali passività o strumenti; e;
allo scopo di assicurare la costante conformità all'articolo 45 sexies o 45 septies, imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di modificare il profilo di durata:
degli strumenti di fondi propri, previo accordo dell'autorità competente; e
delle passività ammissibili di cui all'articolo 45 ter e all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a);
se un'entità è filiazione di una società di partecipazione mista, richiedere che tale società costituisca una società di partecipazione finanziaria separata per controllare l'entità, ove necessario per agevolare la risoluzione dell'entità ed evitare l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di cui al titolo IV, con conseguenze negative sulla parte non finanziaria del gruppo.
Una decisione ai sensi del paragrafo 1 o 4 soddisfa i seguenti requisiti:
è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o determinazione in questione;
indica in che modo tale valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell’applicazione proporzionale stabiliti al paragrafo 4; e
può essere impugnata.
Articolo 18
Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione: regime di gruppo
Se un impedimento alla possibilità di risoluzione del gruppo è imputabile a una situazione di un'entità del gruppo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'impresa madre nell'Unione la sua valutazione dell'impedimento previa consultazione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione e le autorità di risoluzione degli enti filiazioni.
Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili a una situazione di un'entità del gruppo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva, entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica in conformità del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, l'impresa madre nell'Unione propone all'autorità di risoluzione a livello di gruppo possibili misure e la tempistica per la loro attuazione al fine di garantire che l'entità del gruppo sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies della presente direttiva espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
La tempistica per l'attuazione delle misure proposte ai sensi del secondo comma tiene conto dei motivi del rilevante impedimento. L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono l'impedimento sostanziale.
La decisione congiunta relativa all'impedimento alla possibilità di risoluzione imputabile a una situazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, è raggiunta entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.
La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette all'impresa madre nell'Unione.
Su richiesta di un'autorità di risoluzione, l'ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all'impresa madre nell'Unione dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
La decisione di cui al primo comma è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle autorità di risoluzione di altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo. La decisione è trasmessa all'entità soggetta a risoluzione dalla pertinente autorità di risoluzione.
Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione rimanda la propria decisione in attesa dell'eventuale decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.
La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa alla filiazione interessata e all'entità soggetta a risoluzione del medesimo gruppo soggetto a risoluzione, all'autorità di risoluzione di tale entità soggetta a risoluzione e, se diversa, all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione della filiazione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione della filiazione.
CAPO III
Sostegno finanziario infragruppo
Articolo 19
Accordo di sostegno finanziario di gruppo
L’accordo di sostegno finanziario di gruppo non costituisce una condizione preliminare:
per erogare sostegno finanziario a entità del gruppo in difficoltà finanziarie, se l’ente decide di procedere in tal senso caso per caso e in linea con le politiche di gruppo, posto che non insorga un rischio per l’intero gruppo; oppure
per operare in uno Stato membro.
L’accordo di sostegno finanziario di gruppo può:
coprire una o più filiazioni del gruppo e prevedere il sostegno finanziario dell’impresa madre alle filiazioni e viceversa, tra filiazioni del gruppo che sono parti dell’accordo ovvero in altra combinazione di tali entità;
prevedere un sostegno finanziario sotto forma di prestito, prestazione di garanzie, fornitura di attività da utilizzare come garanzie reali o qualsiasi combinazione di queste forme di sostegno finanziario, in una o più operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e un terzo.
L’accordo di sostegno finanziario di gruppo specifica i principi per il calcolo del corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in sua virtù. Tra tali principi vi è quello che impone di fissare il corrispettivo nel momento in cui è fornito il sostegno finanziario. L’accordo, comprensivo dei principi per il calcolo del corrispettivo per il sostegno finanziario e degli altri termini dell’accordo stesso, è conforme ai principi seguenti:
ciascuna parte deve agire liberamente nel sottoscrivere l’accordo;
in sede di conclusione dell’accordo e di determinazione del corrispettivo per la prestazione del sostegno finanziario, ciascuna parte deve agire nel proprio miglior interesse, il che può comportare benefici diretti o indiretti a favore di una parte a motivo del sostegno finanziario;
ciascuna parte che fornisce il sostegno finanziario deve essere pienamente a conoscenza delle informazioni pertinenti che riguardano le parti che ricevono il sostegno prima di fissare il corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario e prima di decidere di fornire il sostegno medesimo;
il corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario può tenere conto delle informazioni in possesso della parte che fornisce il sostegno che le derivano dall’appartenenza al medesimo gruppo della parte che riceve il sostegno e che non sono disponibili sul mercato; e
i principi per il calcolo del corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario non devono necessariamente tenere conto di impatti temporanei previsti sui prezzi di mercato derivanti da eventi esterni al gruppo.
Articolo 20
Verifica del progetto di accordo da parte delle autorità competenti e di mediazione
L’ABE può, su richiesta di un’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 21
Approvazione del progetto di accordo da parte degli azionisti
Articolo 22
Trasmissione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo alle autorità di risoluzione
Le autorità competenti trasmettono alle pertinenti autorità di risoluzione gli accordi di sostegno finanziario di gruppo che esse hanno autorizzato e le eventuali modifiche apportate.
Articolo 23
Condizioni per il sostegno finanziario di gruppo
Il sostegno finanziario da parte di un’entità del gruppo a norma dell’articolo 19 può essere fornito soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie dell’entità del gruppo destinataria;
la fornitura di sostegno finanziario mira a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle entità del gruppo ed è nell’interesse dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno;
il sostegno finanziario è fornito a determinate condizioni, corrispettivo compreso, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 7;
vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario nel momento in cui è decisa la concessione del sostegno finanziario, che l’entità del gruppo destinataria pagherà un corrispettivo e rimborserà il prestito qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito. Qualora il sostegno sia concesso sotto forma di garanzia o altri titoli la stessa condizione si applica alla passività che ne risulta per il destinatario se la garanzia o gli altri titoli diventano esecutivi;
la fornitura del sostegno finanziario non metterebbe a repentaglio la liquidità o solvibilità dell’entità del gruppo che lo fornisce;
la fornitura del sostegno finanziario non porrebbe una minaccia alla stabilità finanziaria, in particolare nello Stato membro dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno;
l’entità del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti della direttiva 2013/36/UE in ordine a capitale o liquidità e gli altri requisiti imposti ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 2, della stessa e la fornitura del sostegno finanziario non è tale che l’entità del gruppo violi a detti requisiti, salvo autorizzazione dell’autorità competente della vigilanza su base individuale dell’entità che fornisce il sostegno;
l’entità del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE in ordine alle grandi esposizioni, inclusa la legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previstevi, e la concessione del sostegno finanziario non è tale che l’entità del gruppo violi a detti requisiti, salvo autorizzazione dell’autorità competente della vigilanza su base individuale dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno;
la concessione del sostegno finanziario non metterebbe a repentaglio la possibilità di risoluzione dell’entità del gruppo che lo fornisce.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 24
Decisione di fornire sostegno finanziario
La decisione di fornire un sostegno finanziario di gruppo in conformità dell’accordo è presa dall’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario. La decisione è motivata e indica l’obiettivo del sostegno finanziario proposto. In particolare, la decisione indica come la fornitura del sostegno finanziario è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 23, paragrafo 1. La decisione di accettare un sostegno finanziario di gruppo in conformità dell’accordo è presa dall’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che riceve il sostegno finanziario.
Articolo 25
Diritto di opposizione delle autorità competenti
Prima di fornire sostegno in virtù di un accordo di sostegno finanziario di gruppo, l’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che intende fornirlo ne trasmette notifica:
alla propria autorità competente;
se diversa dalle autorità di cui alle lettere a) e c) e se applicabile, l’autorità di vigilanza su base consolidata;
se diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente dell’entità del gruppo destinatario del sostegno; e
all’ABE.
La notifica riporta la decisione motivata dell’organo di amministrazione in conformità dell’articolo 24 e i dettagli del sostegno finanziario proposto, compresa copia dell’accordo di sostegno finanziario di gruppo.
La decisione dell’autorità competente di accettare, vietare o limitare il sostegno finanziario è immediatamente notificata:
all’autorità di vigilanza su base consolidata;
all’autorità competente dell’entità del gruppo destinatario del sostegno; e
all’ABE.
L’autorità di vigilanza su base consolidata informa immediatamente gli altri membri del collegio di vigilanza e i membri del collegio di risoluzione.
La decisione dell’organo di amministrazione dell’ente di fornire sostegno finanziario è trasmessa:
all’autorità competente;
se diversa dalle autorità di cui alle lettere a) e c) e, se applicabile, l’autorità di vigilanza su base consolidata;
se diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente del gruppo dell’entità destinataria del sostegno; e
all’ABE.
L’autorità di vigilanza su base consolidata informa immediatamente gli altri membri del collegio di vigilanza e i membri del collegio di risoluzione.
Articolo 26
Informativa
In proposito, si applicano gli articoli da 431 a 434 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
TITOLO III
INTERVENTO PRECOCE
Articolo 27
Misure di intervento precoce
Qualora un ente violi o, a causa tra l’altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, del peggioramento della situazione di liquidità, del rapido aumento dei livelli di leva finanziaria, dei crediti in sofferenza o della concentrazione di esposizioni, così come valutato sulla base di una serie di indicatori, che possono includere il requisito di fondi propri dell’ente più 1,5 punti percentuali, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva 2013/36/UE, del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano, fatte salve le misure di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE ove applicabili, almeno delle misure seguenti:
richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, di aggiornare tale piano di risanamento quando le condizioni che hanno portato all’intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati e al fine di assicurare che non si verifichino più le condizioni di cui alla frase introduttiva;
richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di esaminare la situazione, indicare le misure atte a superare i problemi individuati e preparare un programma d’azione a tal fine, indicandone i tempi di attuazione;
richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di convocare un’assemblea degli azionisti, o convocarla direttamente ove l’organo di amministrazione non ottemperi al tale richiesta e, in entrambi i casi, fissare l’ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell’adozione;
richiedere la rimozione o la sostituzione di uno o più membri dell’organo di amministrazione, qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2013/36/UE o dell’articolo 9 della direttiva 2014/65/UE;
richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile;
richiedere cambiamenti nella strategia aziendale dell’ente;
richiedere cambiamenti alle strutture giuridiche o operative dell’ente; nonché
acquisire, anche tramite ispezioni in loco, e fornire all’autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie al fine di aggiornare il piano di risoluzione e predisporre l’eventuale risoluzione dell’ente ed una valutazione delle sue attività e passività ai sensi dell’articolo 36.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 28
Rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione
Qualora si verifichi un significativo deterioramento della situazione finanziaria di un ente oppure vi siano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o dello statuto dell’ente o gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure attuate in conformità dell’articolo 27 non siano sufficienti ad invertire tale processo, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano esigere la rimozione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione dell’ente, nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone. La nomina della nuova alta dirigenza o dell’organo di amministrazione è eseguita conformemente al diritto nazionale e dell’Unione ed è soggetta all’approvazione o al consenso dell’autorità competente.
Articolo 29
Amministratore temporaneo
In ogni caso, l’amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l’assemblea degli azionisti dell’ente e di fissarne l’ordine del giorno soltanto previa approvazione dell’autorità competente.
Articolo 30
Coordinamento delle misure di intervento precoce e nomina di un amministratore temporaneo per i gruppi
Allorché riceve la notifica l’autorità di vigilanza su base consolidata può valutare quale impatto avrebbero gli obblighi di cui all’articolo 27 o la nomina di un amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29 sull’ente in questione, sul gruppo o sulle entità del gruppo in altri Stati membri. Entro tre giorni comunica tale valutazione all’autorità competente.
Sulla scorta della notifica e della consultazione, l’autorità competente decide se applicare le misure di cui all’articolo 27 o nominare un amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29. La decisione tiene in debito conto le valutazioni dell’autorità di vigilanza su base consolidata. L’autorità competente notifica la decisione all’autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza e dell’ABE.
L’ABE può, su richiesta di un’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In mancanza di una decisione congiunta entro cinque giorni, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni possono adottare decisioni autonome sulla nomina di un amministratore temporaneo per gli enti di cui sono responsabili e sull’applicazione delle misure di cui all’articolo 27.
Nei casi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, se prima della scadenza del periodo di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo o al termine del periodo di cinque giorni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, una delle autorità competenti pertinenti ha rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti rinviano le decisioni in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adottano una decisione conforme alla decisione dell’ABE. Il periodo di cinque giorni è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro tre giorni. Il caso non può essere rinviata all’ABE una volta scaduto il periodo di cinque giorni o se è stata raggiunta una decisione congiunta.
TITOLO IV
RISOLUZIONE
CAPO I
Obiettivi, condizioni e principi generali
Articolo 31
Obiettivi della risoluzione
Gli obiettivi della risoluzione cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti:
garantire la continuità delle funzioni essenziali;
evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;
salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;
tutelare i depositanti contemplati dalla direttiva 2014/49/UE e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;
tutelare i fondi e le attività dei clienti.
Nel perseguire i suddetti obiettivi, l’autorità di risoluzione cerca di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione.
Articolo 32
Condizioni per la risoluzione
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano avviare un’azione di risoluzione per un ente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), solo se l’autorità di risoluzione ritiene soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione, o l’autorità di risoluzione, alle condizioni stabilite al paragrafo 2 e previa consultazione dell’autorità competente, ha stabilito che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto;
tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l'ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione contrattuale degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, permetta di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;
l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 5.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:
l’ente viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente, perché, ma non solo, ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell’intero patrimonio o di un importo significativo dell’intero patrimonio;
le attività dell’ente sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;
l’ente non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza;
l’ente necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, al fine di evitare o rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:
una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;
una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; oppure
un’iniezione di fondi propri o l’acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all’ente, qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze di cui al presente paragrafo, lettera a), b) o c), né le circostanze di cui all’articolo 59, paragrafo 3.
In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d), punti i), ii) e iii), le garanzie o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate agli enti solventi e sono subordinate all’approvazione finale nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non vengono utilizzate per compensare le perdite che l’ente ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.
Le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazionale, unionale o di Stati membri, nelle verifiche della qualità delle attività o in esercizi analoghi condotti dalla Banca centrale europea, dall’ABE o da autorità nazionali, se del caso, confermate dall’autorità competente.
Entro il 3 gennaio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di test, verifiche o esercizi di cui sopra e che possono portare a tale sostegno.
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta se sia necessario mantenere le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera d), punto iii), e le condizioni che devono essere soddisfatte in caso di mantenimento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Se opportuno, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa.
Articolo 32 bis
Condizioni per la risoluzione applicabili a un organismo centrale e agli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale
Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano adottare un'azione di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se tale gruppo soggetto a risoluzione soddisfa nel suo insieme le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
Articolo 32 ter
Procedure di insolvenza nei confronti degli enti e delle entità che non sono soggetti a un'azione di risoluzione
Gli Stati membri provvedono affinché un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in relazione ai quali le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), sono ritenute soddisfatte dall'autorità di risoluzione, ma l'azione di risoluzione non è nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), siano liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.
Articolo 33
Condizioni per la risoluzione di enti finanziari e società di partecipazione
Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e nonostante il fatto che un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), non soddisfi le condizioni indicate all'articolo 32, paragrafo 1, le autorità di risoluzione possono avviare un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l'entità è un'entità soggetta a risoluzione;
una o più filiazioni dell'entità che sono enti, ma non entità soggette a risoluzione, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1;
l'entità delle attività e passività delle filiazioni di cui alla lettera b) è tale che il dissesto di tali filiazioni minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso, e l'azione di risoluzione in relazione all'entità è necessaria o per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per quella del relativo gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso.
Articolo 33 bis
Potere di sospendere taluni obblighi
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, che risponde rapidamente, dispongano del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui è parte un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
è stato accertato che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a);
non esiste alcuna misura immediatamente disponibile sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), che possa evitare il dissesto dell'ente o dell'entità;
l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dell'ente o dell'entità; e
l'esercizio del potere di sospensione è:
necessario per pervenire alla determinazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c); o
necessario per scegliere le azioni di risoluzione appropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno o più strumenti di risoluzione.
Il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:
dei sistemi e degli operatori di sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE;
di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;
delle banche centrali.
Le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione del potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso. In particolare, le autorità di risoluzione valutano attentamente l'opportunità di estendere la sospensione a depositi ammissibili ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE, in particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese.
Alla scadenza del periodo di sospensione di cui al primo comma, la sospensione cessa di essere efficace.
L'autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicato il provvedimento o lo strumento mediante il quale gli obblighi sono sospesi a norma del presente articolo e i termini e il periodo della sospensione con i mezzi di cui all'articolo 83, paragrafo 4.
Gli Stati membri stabiliscono che quando un'autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna rispetto a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di risoluzione, per la durata della sospensione, può esercitare anche il potere di:
limitare l'opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti dell'ente o dell'entità in relazione alle attività di tale ente o entità per la stessa durata, nel qual caso si applica l'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 4; e
sospendere i diritti di una parte di recedere da un contratto con tale ente o entità per la stessa durata, nel qual caso si applica l'articolo 71, paragrafi da 2 a 8.
Articolo 34
Principi generali che disciplinano la risoluzione
Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione prendano tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:
gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione sopportano per primi le perdite;
i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità delle loro pretese con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie a norma della presente direttiva;
l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui il mantenimento della totalità o di parte dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza, a seconda delle circostanze, sia considerato necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione;
l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione fornisce tutta l’assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione;
le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere, subordinatamente al diritto dello Stato membro, a norma del diritto civile o penale, delle loro responsabilità per il dissesto dell’ente;
salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;
nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 75;
i depositi protetti sono interamente salvaguardati; e
l’azione di risoluzione è adottata conformemente alle salvaguardie di cui alla presente direttiva.
CAPO II
Amministrazione speciale
Articolo 35
Amministrazione speciale
CAPO III
Valutazione
Articolo 36
Valutazione ai fini della risoluzione
La valutazione è intesa:
ad orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o la conversione degli ►M3 strumenti di capitale e passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 59 ◄ ;
laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, ad orientare la decisione sull’appropriata azione di risoluzione da adottare in relazione all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire gli ►M3 strumenti di capitale ◄ pertinenti, a orientare la decisione sull’estensione della cancellazione o diluizione di azioni o altri titoli di proprietà e sull’estensione della svalutazione o della conversione dei pertinenti ►M3 strumenti di capitale e passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 59 ◄ ;
laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull’estensione della svalutazione o della conversione delle ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ ;
laddove sia applicato lo strumento dell’ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all’ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà;
laddove sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere nonché l’accertamento, da parte dell’autorità di risoluzione, delle condizioni commerciali ai fini dell’articolo 38;
in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), siano pienamente rilevate al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione o dell’esercizio del potere di svalutazione o di conversione degli ►M3 strumenti di capitale e passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 59 ◄ pertinenti.
Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità di offrire all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di un sostegno finanziario pubblico straordinario o di un’assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale o un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard, dal momento in cui è adottata l’azione di risoluzione o esercitato il potere di svalutare o di convertire gli ►M3 strumenti di capitale e passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 59 ◄ pertinenti. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione:
l’autorità di risoluzione e qualsiasi meccanismo di finanziamento a norma dell’articolo 101 può recuperare dall’ente soggetto a risoluzione eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente, in conformità dell’articolo 37, paragrafo 7;
il meccanismo di finanziamento della risoluzione può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti all’ente soggetto a risoluzione, ai sensi dell’articolo 101.
La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d):
stato patrimoniale aggiornato e relazione sulla situazione finanziaria dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
analisi e stima del valore contabile delle attività;
elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), con indicazione dei rispettivi crediti e livelli di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile.
Tale valutazione non pregiudica l’applicazione del principio secondo cui «nessun creditore può essere più svantaggiato» a norma dell’articolo 74.
La valutazione provvisoria di cui al presente paragrafo include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.
La valutazione definitiva ex post mira:
ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), siano pienamente rilevate nei libri contabili dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità del paragrafo 11.
Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), figurante nella valutazione definitiva ex post, sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, l’autorità di risoluzione può:
esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in;
dare istruzione a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di effettuare un ulteriore pagamento del corrispettivo in relazione ad attività, diritti, passività all’ente soggetto a risoluzione oppure, a seconda dei casi, in relazione ad azioni o titoli di proprietà, ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i seguenti criteri ai fini dei paragrafi 1, 3 e 9 del presente articolo e dell’articolo 74:
la metodologia per valutare il valore delle attività e passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
la separazione delle valutazioni secondo il disposto degli articoli 36 e 74;
la metodologia per calcolare e includere una riserva per perdite aggiuntive nella valutazione provvisoria.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 14 e 15 conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO IV
Strumenti di risoluzione
Articolo 37
Principi generali degli strumenti di risoluzione
Gli strumenti di risoluzione cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti:
strumento per la vendita dell’attività d’impresa;
strumento dell’ente-ponte;
strumento della separazione delle attività;
strumento del bail-in.
L’autorità di risoluzione e qualsiasi meccanismo di finanziamento a norma dell’articolo 101 può recuperare eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all’applicazione di strumenti o poteri di risoluzione, o strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria secondo una o più delle seguenti modalità:
come detrazione da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente ad un ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di azioni o altri titoli di proprietà;
dall’ente soggetto a risoluzione, come creditore privilegiato; oppure
da eventuali proventi derivanti dal cessato funzionamento dell’ente-ponte o del veicolo di gestione delle attività, come creditore privilegiato.
Non è preclusa agli Stati membri la facoltà di conferire alle autorità di risoluzione ulteriori strumenti e poteri esercitabili quando un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni per la risoluzione, purché:
ove applicati a un gruppo transfrontaliero, tali poteri non siano di impedimento all’efficace risoluzione di gruppo; e
siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione e con i principi generali che la disciplinano di cui agli articoli 31 e 34.
Nella situazione eccezionale di una crisi sistemica, l’autorità di risoluzione può tentare di reperire finanziamenti da fonti alternative ricorrendo agli strumenti pubblici di stabilizzazione di cui agli articoli da 56 a 58, laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti:
gli azionisti e i detentori di altri titoli di proprietà, i detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ dell’ente soggetto a risoluzione abbiano fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell’ente calcolate al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione di cui all’articolo 36; e
ciò sia subordinato all’approvazione preventiva e finale a titolo della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
Articolo 38
Strumento per la vendita dell’attività d’impresa
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un acquirente diverso da un ente-ponte:
azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione;
tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, dell’ente soggetto a risoluzione.
Fatti salvi i paragrafi 8 e 9 del presente articolo e l’articolo 85, la cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione o di terzi diversi dall’acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli di cui all’articolo 39.
Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dall’acquirente vanno a beneficio:
dei proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà, ove la vendita dell’attività d’impresa sia stata effettuata tramite cessione all’acquirente di azioni o titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione da parte dei detentori di tali azioni o titoli;
dell’ente soggetto a risoluzione, ove la vendita dell’attività d’impresa sia stata effettuata tramite cessione all’acquirente di parte o della totalità delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione.
Gli Stati membri assicurano che se l’autorità competente di tale ente non ha completato la valutazione di cui al paragrafo 8 alla data della cessione di azioni o altri titoli di proprietà, effettuata in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa da parte dell’autorità di risoluzione, si applicano le seguenti disposizioni:
tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente ha effetto giuridico immediato;
nel corso del periodo di valutazione e nel corso di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), i diritti di voto dell’acquirente associati a tali azioni o altri titoli di proprietà è sospeso e conferito esclusivamente all’autorità di risoluzione, che non ha l’obbligo di esercitare diritti di voto e non ha alcuna responsabilità di esercitare o astenersi dall’esercitare tali diritti di voto;
nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), le sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui agli articoli 66, 67 e 68 della direttiva 2013/36/UE non si applicano a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà;
una volta completata la valutazione da parte dell’autorità competente, quest’ultima comunica tempestivamente per iscritto all’autorità di risoluzione e all’acquirente se approva o, conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente;
se l’autorità competente approva tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente, i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà si considera conferito interamente all’acquirente non appena l’autorità di risoluzione e l’acquirente ricevono tale notifica di approvazione dall’autorità competente;
se l’autorità competente si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente:
i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà di cui alla lettera b) rimangono pienamente efficaci ed effettivi;
l’autorità di risoluzione può imporre all’acquirente di spossessare tali azioni o altri titoli di proprietà entro un periodo di spossessamento stabilito dall’autorità di risoluzione, tenendo conto delle condizioni di mercato vigenti; e
se l’acquirente non completa tale spossessamento entro il periodo di spossessamento stabilito dall’autorità di risoluzione, l’autorità competente può, con il consenso dell’autorità di risoluzione, imporre all’acquirente sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui agli articoli 66, 67 e 68 della direttiva 2013/36/UE.
Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri assicurano che:
l’accesso non sia negato per il fatto che l’acquirente non possiede un rating di un’agenzia di rating del credito ovvero che tale rating non è commisurato ai livelli di rating necessari per ottenere l’accesso ai sistemi di cui al primo comma;
qualora l’acquirente non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un pertinente sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori, a un sistema di indennizzo degli investitori o a un sistema di garanzia dei depositi, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dall’autorità di risoluzione, di non oltre ventiquattro mesi e rinnovabile su richiesta dell’acquirente all’autorità di risoluzione.
Articolo 39
Strumento per la vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali
Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, la commercializzazione di cui al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti:
è improntata alla massima trasparenza possibile e non fornisce informazioni errate circa le attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà di tale ente che l’autorità intende cedere, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, della necessità di preservare la stabilità finanziaria;
non favorisce né discrimina in modo indebito potenziali acquirenti;
è immune da qualsiasi conflitto di interessi;
non conferisce alcun vantaggio indebito a un potenziale acquirente;
tiene conto della necessità di effettuare un’azione rapida di risoluzione;
mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività in questione.
Fatta salva la lettera b) del primo comma, i principi di cui al presente paragrafo non ostano a che l’autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali.
Qualsiasi divulgazione al pubblico della commercializzazione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva, che sarebbe altrimenti richiesta conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, può essere ritardata in conformità dell’articolo 17, paragrafo 4 o 5, di tale regolamento.
L’autorità di risoluzione può applicare lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi all’obbligo di commercializzazione stabilito al paragrafo 1 se accerta che l’ottemperanza ad esso rischierebbe di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
ritiene che il dissesto o la possibilità di dissesto dell’ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; e
ritiene che l’ottemperanza ai requisiti rischi di compromettere l’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare tale minaccia o nel raggiungere l’obiettivo di risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 40
Strumento dell’ente-ponte
Per attivare lo strumento dell’ente-ponte e tenuto conto dell’esigenza di mantenere le funzioni essenziali dell’ente-ponte, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un ente-ponte:
azioni o altri titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;
tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di uno o più enti soggetti a risoluzione.
Fatto salvo l’articolo 85, la cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti degli enti soggetti a risoluzione o di terzi diversi dall’ente-ponte e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari.
Per «ente-ponte» s’intende una persona giuridica che soddisfa tutti i requisiti seguenti:
è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l’autorità di risoluzione o il meccanismo di finanziamento della risoluzione ed è controllata dall’autorità di risoluzione;
è costituita al fine di ricevere e detenere, in tutto o in parte, le azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, ovvero la totalità o parte delle attività, diritti e passività di uno o più enti soggetti a risoluzione al fine di mantenere l’accesso alle funzioni essenziali e vendere l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).
L’applicazione dello strumento del bail-in per il fine di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera b), non interferisce nella capacità dell’autorità di risoluzione di controllare l’ente-ponte.
Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dall’ente-ponte vanno a beneficio:
dei proprietari delle azioni o dei titoli di proprietà, ove la cessione all’ente-ponte sia stata effettuata tramite cessione all’ente-ponte di azioni o titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione da parte dei detentori di tali azioni o titoli;
dell’ente soggetto a risoluzione, ove la cessione all’ente-ponte sia stata effettuata tramite cessione all’ente-ponte di parte o della totalità delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione.
Dopo aver applicato lo strumento dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione può:
ritrasferire diritti, attività o passività dall’ente-ponte all’ente soggetto a risoluzione, ovvero ritrasferire le azioni o altri titoli di proprietà ai proprietari originari, e l’ente soggetto a risoluzione o i proprietari originari sono obbligati a riprendere tali attività, diritti o passività, ovvero azioni o altri titoli di proprietà, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 7;
cedere azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall’ente-ponte a un terzo.
Le autorità di risoluzione possono ritrasferire azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall’ente-ponte in una delle circostanze seguenti:
la possibilità di ritrasferire le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;
le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività non rientrano di fatto nelle classi di azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività.
Tale ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto ordine per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.
Per altri fini, le autorità di risoluzione possono prescrivere che un ente-ponte sia considerato una continuazione dell’ente soggetto a risoluzione e possa continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti.
Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri assicurano che:
l’accesso non sia negato per il fatto che l’ente-ponte non possiede un rating di un’agenzia di rating del credito ovvero che tale rating non è commisurato ai livelli di rating necessari per ottenere l’accesso ai sistemi di cui al primo comma;
qualora l’ente-ponte non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un pertinente sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori, a un sistema di indennizzo degli investitori o a un sistema di garanzia dei depositi, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dall’autorità di risoluzione, che non supera i ventiquattro mesi ed è rinnovabile su richiesta dell’ente-ponte all’autorità di risoluzione.
Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di un ente-ponte e del suo organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale relativo agli atti e alle omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 41
Funzionamento dell’ente-ponte
Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento dell’ente-ponte sia conforme ai requisiti seguenti:
l’autorità di risoluzione approva il contenuto degli atti costitutivi dell’ente-ponte;
in base all’assetto proprietario dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione nomina o approva l’organo di amministrazione dell’ente-ponte;
l’autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell’organo di amministrazione e ne determina le adeguate responsabilità;
l’autorità di risoluzione approva la strategia e il profilo di rischio dell’ente-ponte;
l’ente-ponte è autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE o, a seconda dei casi, alla direttiva 2014/65/UE, ed è in possesso dell’autorizzazione necessaria a norma del diritto nazionale applicabile per svolgere le attività o prestare i servizi acquisiti in virtù di una cessione effettuata conformemente all’articolo 63 della presente direttiva;
l’ente-ponte soddisfa, a seconda dei casi, gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE, ed è soggetto a vigilanza in conformità di tali atti;
il funzionamento dell’ente-ponte è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione e l’autorità di risoluzione può indicare di conseguenza eventuali restrizioni al suo funzionamento.
Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma, lettere e) e f), e laddove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, l’ente-ponte può essere stabilito e autorizzato anche se all’inizio del suo funzionamento non ottempera alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva 2014/65/UE. A tal fine, l’autorità di risoluzione presenta una richiesta in merito all’autorità competente. Se decide di rilasciare tale autorizzazione, l’autorità competente indica il periodo durante il quale l’ente-ponte beneficia della deroga all’ottemperanza dei requisiti di tali direttive.
L’autorità di risoluzione decide che l’ente-ponte non è più tale ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, non appena si verifica una delle situazioni seguenti:
fusione dell’ente-ponte con un’altra entità;
l’ente-ponte cessa di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 40, paragrafo 2;
vendita della totalità o della sostanziale totalità delle attività, diritti o passività dell’ente-ponte a un terzo;
scadenza del termine di cui al paragrafo 5 o, se del caso, al paragrafo 6;
le attività dell’ente-ponte sono liquidate nella loro interezza e le sue passività sono completamente assolte.
Siffatta vendita è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
L’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 5 per uno o più periodi supplementari di un anno se:
la proroga supporta i risultati di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c) o e); oppure
la proroga è necessaria per assicurare la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali.
Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 7, i proventi derivanti dal cessato funzionamento dell’ente-ponte vanno a beneficio degli azionisti dello stesso.
Articolo 42
Strumento della separazione delle attività
Fatto salvo l’articolo 85, la cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti degli enti soggetti a risoluzione o di terzi diversi dall’ente-ponte e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari.
Ai fini dello strumento della separazione delle attività, per veicolo di gestione delle attività si intende una persona giuridica che risponde a tutti i seguenti requisiti:
è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l’autorità di risoluzione o il meccanismo di finanziamento della risoluzione ed è controllata dall’autorità di risoluzione;
è stata costituita al fine di ricevere, in tutto o in parte, le attività, i diritti o le passività di uno o più enti soggetti a risoluzione o di un ente-ponte.
Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento del veicolo di gestione delle attività sia conforme alle disposizioni seguenti:
l’autorità di risoluzione approva il contenuto degli atti costitutivi del veicolo di gestione delle attività;
in base all’assetto proprietario del veicolo di gestione delle attività, l’autorità di risoluzione nomina o approva l’organo di amministrazione del veicolo;
l’autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell’organo di amministrazione e ne determina le adeguate responsabilità;
l’autorità di risoluzione approva la strategia e il profilo di rischio del veicolo di gestione delle attività.
Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cedere attività, diritti o passività, di cui al paragrafo 1, solo se:
la situazione del particolare mercato per le attività in questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari;
tale cessione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dell’ente soggetto a risoluzione o dell’ente-ponte; oppure
tale cessione è necessaria per massimizzare i proventi della liquidazione.
L’ente soggetto a risoluzione è obbligato a riprendere tali attività, diritti o passività.
Le autorità di risoluzione possono ritrasferire diritti, attività o passività dal veicolo di gestione delle attività all’ente soggetto a risoluzione solo in una delle circostanze seguenti:
la possibilità di ritrasferire gli specifici diritti, attività o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;
gli specifici diritti, attività o passività non rientrano di fatto nelle classi di diritti, attività o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali diritti, attività o passività.
In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), il ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto strumento per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.
Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di un veicolo di gestione delle attività e del suo organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale relativa agli atti e alle omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 43
Strumento del bail-in
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del bail-in onde rispettare gli obiettivi di risoluzione previsti all’articolo 31, in linea con i principi di risoluzione di cui all’articolo 34, per uno dei seguenti fini:
ricapitalizzare un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che soddisfi le condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione (nella misura in cui tali condizioni si applicano all’entità) e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ove l’entità sia autorizzata in forza di tali direttive, e mantenere nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell’ente o dell’entità;
convertire in capitale o svalutare il valore nominale dei crediti o dei titoli di debito ceduti:
a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale; oppure
nell’ambito dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento della separazione delle attività.
Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano applicare uno degli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma.
Articolo 44
Ambito di applicazione dello strumento del bail-in
Le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività seguenti a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo:
depositi protetti;
passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite;
qualsiasi passività derivante dal fatto che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente;
qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), (in quanto fiduciario) e un’altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore;
passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;
passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;
una passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo;
un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali;
autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile;
sistemi di garanzia dei depositi derivanti dai contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE;
passività nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggetta a risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile alla data di recepimento della presente direttiva; nei casi in cui tale eccezione si applica, l'autorità di risoluzione della filiazione in questione che non è un'entità soggetta a risoluzione valuta se l'importo degli elementi conformi all'articolo 45 septies, paragrafo 2, sia sufficiente a sostenere l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
Il primo comma, lettera g), punto i), non si applica alla componente variabile della remunerazione di soggetti che assumono rischi significativi quali definiti all’articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.
Gli Stati membri assicurano che tutte le attività garantite collegate a un cover pool restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse. Né tale obbligo né il disposto del primo comma, lettera b), ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione alle parti di una passività garantita, o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccedono il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie che la garantiscono.
Il primo comma, lettera a), non osta a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione a qualsiasi importo di un deposito che supera il livello di copertura previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE.
Fatte salve le norme sulle grandi esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, gli Stati membri garantiscono che, onde prevedere la possibilità di risoluzione di enti e gruppi, le autorità di risoluzione limitino, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la possibilità per altri enti di detenere ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ , fatta eccezione per le passività che sono detenute presso entità che fanno parte dello stesso gruppo.
In circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l’autorità di risoluzione può escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione, allorché:
non è possibile sottoporre a bail-in tale passività entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell’autorità di risoluzione;
l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell’ente soggetto a risoluzione di proseguire le operazioni e i servizi chiave;
l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, in particolare per quanto riguarda depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, incluse le infrastrutture di tali mercati, in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro o dell’Unione; oppure
l’applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in.
Le autorità di risoluzione valutano attentamente se le passività nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggetta a risoluzione e che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità del paragrafo 2, lettera h), del presente articolo, debbano essere escluse, integralmente o parzialmente, a norma delle lettere da a) a d) del primo comma del presente paragrafo al fine di garantire un'efficace attuazione della strategia di risoluzione.
Se un'autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o di conversione applicato ad altre passività sottoponibili a bail-in può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, purché tale livello sia conforme al principio enunciato all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g).
Se un'autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività sottoponibili al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail-in ai sensi del presente articolo e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare conferimenti all'ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti interventi o per entrambi:
coprire le perdite non assorbite da passività sottoponibili al bail-in e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a);
acquisire azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di capitale nell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l'ente in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera b).
Il meccanismo di finanziamento della risoluzione effettua i conferimenti di cui al paragrafo 4 solo laddove:
gli azionisti e i detentori di altri titoli di proprietà, i detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre ►M3 passività sottoponibili a bail-in ◄ dell’ente soggetto a risoluzione hanno fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente calcolate al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione prevista dall’articolo 36; e
il contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione calcolato al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione di cui all’articolo 36.
Il contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al paragrafo 4 può essere finanziato nei modi seguenti:
con l’importo di cui dispone il meccanismo di finanziamento della risoluzione costituito grazie ai contributi degli enti e delle succursali site nell’Unione in conformità dell’articolo 100, paragrafo 6, e dell’articolo 103;
con l’importo che può essere costituito grazie ai contributi ex post in conformità dell’articolo 104 in un arco di tre anni; e
qualora gli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo siano insufficienti, con l’importo costituito grazie alle fonti di finanziamento alternative in conformità dell’articolo 105.
In casi straordinari l’autorità di risoluzione può tentare di reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative dopo che:
sia stato raggiunto il limite del 5 % di cui al paragrafo 5, lettera b); e
siano state svalutate o interamente convertite tutte le passività non garantite, non privilegiate, diverse dai depositi ammissibili.
In alternativa o in aggiunta, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare un conferimento da risorse costituite grazie a contributi ex ante in conformità dell’articolo 100, paragrafo 6, e dell’articolo 103 e che non sono ancora state utilizzate.
In deroga al paragrafo 5, lettera a), il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare inoltre un conferimento di cui al paragrafo 4 alle seguenti condizioni:
il contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione di cui al paragrafo 5, lettera a), sia pari ad almeno il 20 % delle attività ponderate per il rischio dell’ente interessato;
il meccanismo di finanziamento della risoluzione dello Stato membro interessato disponga, grazie ai contributi ex ante (esclusi i contributi a un sistema di garanzia dei depositi) raccolti in conformità dell’articolo 100, paragrafo 6, e dell’articolo 103, di un importo pari ad almeno il 3 % dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio di tale Stato membro; e
l’ente in questione detenga, su base consolidata, attività inferiori a 900 miliardi di EUR.
Nell’esercitare la discrezionalità di cui al paragrafo 3, le autorità di risoluzione tengono in debita considerazione:
il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell’ente soggetto a risoluzione, in ordine di priorità;
il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell’ente soggetto a risoluzione se la passività o la classe di passività fossero escluse; e
la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione.
Articolo 44 bis
Vendita a clienti al dettaglio di passività ammissibili subordinate
Gli Stati membri assicurano che un venditore di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 72 ter, paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento, venda tali passività ai clienti al dettaglio definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il venditore ha effettuato una valutazione dell'adeguatezza a norm dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE;
il venditore si è accertato, sulla base della verifica di cui alla lettera a), che tali passività ammissibili sono adeguate a tale cliente al dettaglio;
il venditore documenta l'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE.
Nonostante il primo comma, gli Stati membri possono disporre che le condizioni stabilite alle lettere a), b) e c) dello stesso comma si applichino ai venditori di altri strumenti che si configurano come fondi propri o passività sottoponibili al bail-in.
Qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio non superi, al momento dell'acquisto, 500 000 EUR, il venditore assicura, sulla base delle informazioni fornite dal cliente al dettaglio in conformità del paragrafo 3, che entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte al momento dell'acquisto:
il cliente al dettaglio non investe in passività di cui al paragrafo 1 un importo aggregato che supera il 10 % del proprio portafoglio di strumenti finanziari;
tale importo d'investimento iniziale investito in uno o più strumenti di passività di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno 10 000 EUR.
Articolo 45
Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 3, 5 o 7, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale:
dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolata in conformità degli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
Conformemente all’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, i riferimenti all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 contenuti nella presente direttiva per quanto riguarda i requisiti di fondi propri su base individuale delle imprese di investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della presente direttiva che non siano imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti come segue:
i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito concernente il coefficiente di capitale totale contenuti nella presente direttiva si riferiscono all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda l’importo complessivo dell’esposizione al rischio contenuti nella presente direttiva si riferiscono ai requisiti applicabili di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 moltiplicati per 12,5.
Conformemente all’articolo 65 della direttiva (UE) 2019/2034 (UE), i riferimenti nella presente direttiva all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i requisiti di fondi propri aggiuntivi delle imprese di investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della presente direttiva che non siano imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti all’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.
Articolo 45 bis
Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
Nonostante l'articolo 45, le autorità di risoluzione esentano dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite i quali non possono raccogliere depositi in base al diritto nazionale, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
tali istituti saranno liquidati in procedimenti di insolvenza nazionali o altri tipi di procedimento previsti per tali istituti e attuati conformemente all'articolo 38, 40 o 42; e
i procedimenti di cui alla lettera a) garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.
Articolo 45 ter
Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione
Le passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 575/2013:
articolo 72 bis;
articolo 72 ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d); e
articolo 72 quater.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, laddove la presente direttiva fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di tali articoli, le passività ammissibili sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72 duodecies di tale regolamento e stabilite in conformità del titolo I, parte II, capo 5 bis dello stesso regolamento.
Le passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata, come le obbligazioni strutturate, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
il valore nominale della passività derivante dallo strumento di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente, e non è influenzato da una componente derivata incorporata, e l'importo totale della passività derivante dallo strumento di debito, ivi compresa la componente derivata incorporata, può essere valutato giornalmente con riferimento a un mercato attivo liquido nei due sensi (two-way) per uno strumento equivalente senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013; o
lo strumento di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore del credito in caso di insolvenza dell'emittente e di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente, e non è superiore all'importo della passività inizialmente versato.
Gli strumenti di debito di cui al primo comma, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la valutazione di tali strumenti non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3.
Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto per la parte della passività che corrisponde al valore nominale di cui alla lettera a) di tale comma o all'importo fisso o crescente di cui alla lettera b) di detto comma.
Qualora le passività siano emesse da una filiazione stabilita nell'Unione a favore di un proprio azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e tale filiazione fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, tali passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità soggetta a risoluzione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
sono emesse conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a);
l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a tali passività in conformità dell'articolo 59 o 62 non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
tali passività non superano un importo determinato sottraendo:
la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b); da
l'importo richiesto conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 1.
Fatto salvo il requisito minimo di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5, e all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, lettera a), le autorità di risoluzione assicurano che una parte del requisito di cui all'articolo 45 sexies pari all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, è rispettata dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, utilizzando fondi propri e strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'autorità di risoluzione può consentire che un livello inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, ma superiore all'importo risultante dall'applicazione della formula (1-(X1/X2)) x 8 % delle passività totali, fondi propri compresi, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono GSII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, utilizzando fondi propri e strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, purché tutte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte, laddove, alla luce della riduzione che è possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento:
Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5, qualora l'applicazione del primo comma del presente paragrafo porti a un requisito superiore al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, per l'entità in questione, l'autorità di risoluzione limita la parte del requisito di cui all'articolo 45 sexies da soddisfare con fondi propri, strumenti ammissibili subordinati, e passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a un importo pari al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se l'autorità di risoluzione ha valutato che:
l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione non è considerato un'opzione per la risoluzione dell'entità in questione, nel piano di risoluzione; e
ove non si applichi la lettera a), il requisito di cui all'articolo 45 sexies consente all'entità soggetta a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 5 o 8, a seconda dei casi.
Nell'effettuare la valutazione di cui al secondo comma, l'autorità di risoluzione delle crisi tiene conto anche del rischio di un impatto sproporzionato sul modello aziendale dell'entità soggetta a risoluzione delle crisi interessata.
Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 6, il secondo comma del presente paragrafo non si applica.
Per le entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né entità soggette a risoluzione soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, l'autorità di risoluzione può decidere che una parte del requisito di cui all'articolo 45 sexies, fino all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità e la formula di cui al paragrafo 7, se superiore, è rispettata utilizzando fondi propri, strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di talune passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3;
sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione e di conversione a passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3, i creditori titolari di crediti derivanti da tali passività subiscano perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza;
l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera l'importo necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.
Qualora stabilisca che, all'interno di una classe di passività che include le passività ammissibili, l'importo delle passività che sono escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3, ammonta a oltre il 10 % di tale classe, l'autorità di risoluzione valuta il rischio di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo.
I fondi propri di un'entità soggetta a risoluzione che sono utilizzati per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale sono ammissibili per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7.
In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità di risoluzione può decidere che il requisito di cui all'articolo 45 sexies della presente direttiva è rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, della presente direttiva utilizzando fondi propri, strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nella misura in cui, a cause dell'obbligo dell'entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 45 quater, paragrafo 5, e all'articolo 45 sexies della presente direttiva, la somma di tali fondi propri, strumenti e passività non superi il più elevato dei due limiti seguenti:
l'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità; o
l'importo risultante dall'applicazione della formula Ax2+Bx2+C, dove A, B e C rappresentano gli importi seguenti:
Le condizioni sono considerate dalle autorità di risoluzione come segue:
nella precedente valutazione della possibilità di risoluzione sono stati individuati rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, e:
non sono state adottate misure correttive a seguito dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 5, secondo la tempistica imposta dall'autorità di risoluzione, oppure
i rilevanti impedimenti individuati non può essere affrontato utilizzando alcuna delle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 5, e l'esercizio del potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo compenserebbe interamente o parzialmente l'impatto negativo degli impedimenti sostanziali sulla possibilità di risoluzione;
l'autorità di risoluzione ritiene che la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta dall'entità soggetta a risoluzione siano limitate, tenendo conto delle dimensioni e delle interconnessioni dell'entità, della natura, dell'ambito di applicazione, del rischio e della complessità delle sue attività, del suo status giuridico e della sua struttura azionaria; oppure
il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE rispecchia il fatto che le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, della presente direttiva, sono fra il 20 % degli enti più rischiosi per i quali l'autorità di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1 della presente direttiva.
Ai fini delle percentuali di cui al primo e al secondo comma, l'autorità di risoluzione arrotonda per eccesso il risultato del calcolo al numero intero più vicino.
Gli Stati membri, tenendo conto delle specificità del rispettivo settore bancario nazionale, tra cui in particolare il numero di entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, per le quali l'autorità nazionale di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45 sexies, possono fissare la percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 30 %.
Nell'adottare tali decisioni, l'autorità di risoluzione prendono altresì in considerazione:
la profondità del mercato per gli strumenti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione e per gli strumenti ammissibili subordinati, la determinazione del prezzo di tali strumenti, laddove esistenti, e il tempo necessario per eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rispetto della decisione;
l'importo degli strumenti di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che hanno una durata residua inferiore a un anno alla data della decisione, al fine di effettuare adeguamenti quantitativi ai requisiti di cui ai paragrafi 5 e 7 del presente articolo;
la disponibilità e l'importo degli strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, diverse da quelle di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento;
se l'importo delle passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3, e che, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango o un rango inferiore a quello delle passività ammissibili di rango più elevato è significativo rispetto alle passività ammissibili e ai fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. Se l'importo delle passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione, l'importo escluso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la rilevanza delle passività escluse è valutata dalle autorità di risoluzione;
il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione, nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia; e
l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione.
Articolo 45 quater
Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è determinato dall'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, in base ai criteri seguenti:
necessità di assicurare che il gruppo soggetto a risoluzione possa essere risolto mediante applicazione degli strumenti di risoluzione nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione;
necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), ma non sono entità soggette a risoluzione, abbiano fondi propri e passività ammissibili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, rispettivamente, le perdite possano essere assorbite e che il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria delle entità interessate possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;
necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede la possibilità che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, delle presente direttiva o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, che l'entità soggetta a risoluzione abbia fondi propri e altre passività ammissibili sufficienti per assorbire le perdite e per ripristinare il coefficiente di capitale totale o, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione ad un livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;
dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;
misura in cui il dissesto dell'entità avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con tali altri enti o entità o con il sistema finanziario in generale.
Se il piano di risoluzione prevede che l'azione di risoluzione sia avviata o che sia esercitato il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 59 in base allo scenario pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:
le perdite che sono prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite («assorbimento delle perdite»);
l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) ma non sono entità soggette a risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di una atto legislativo equivalente per un periodo appropriato non superiore a un anno («ricapitalizzazione»).
Se il piano di risoluzione prevede che l'entità debba essere liquidata con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti, l'autorità di risoluzione valuta se sia giustificato limitare il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per l'entità in questione, di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a).
La valutazione dell'autorità di risoluzione esamina, in particolare, il limite di cui al secondo comma per quanto riguarda i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario.
Per le entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma, è composto dai seguenti importi:
ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, la lettera a), la somma dei seguenti elementi:
l'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e
un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata dopo l'attuazione della' strategia di risoluzione prescelta; e
ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, la lettera b), la somma dei seguenti elementi:
l'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, e
un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.
Nel fissare il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 10 e all'articolo 44, paragrafi 5 e 8.
Nel fissare gli importi di ricapitalizzazione di cui al comma precedente, l'autorità di risoluzione:
utilizza i valori comunicati più recenti relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva adeguati alle eventuali modifiche derivanti dalle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; e
previa consultazione dell'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che è applicabile all'entità soggetta a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
L'autorità di risoluzione può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, in seguito alla risoluzione, l'entità sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato non superiore a un anno.
Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale comma è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione meno l'importo di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.
L'importo di cui al presente paragrafo, sesto comma, è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per sostenere la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, per un periodo adeguato non superiore a un anno.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Per le entità soggette a risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pari almeno al:
13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e
5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b).
In deroga all'articolo 45 ter, le entità soggette a risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo soddisfano il livello del requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, che è pari al 13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e al 5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), utilizzando fondi propri, strumenti ammissibili subordinati o passività di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3, della presente direttiva.
Nell'adottare una decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione prende in considerazione:
la prevalenza dei depositi, e l'assenza di strumenti di debito, nel modello di finanziamento;
la misura in cui l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili è limitato;
la misura in cui l'entità soggetta a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 sexies.
L'assenza di una decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali decisioni ai sensi dell'articolo 45 ter, paragrafo 5.
Per le entità che non sono entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:
ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), la somma dei seguenti elementi:
l'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità, e
un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, in seguito all'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili in conformità dell'articolo 59 della presente direttiva o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione, e
ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), la somma dei seguenti elementi:
l'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e
un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 in seguito all'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili in conformità dell'articolo 59 della presente direttiva o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.
Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.
Nel fissare il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 10 e all'articolo 44, paragrafi 5 e 8.
Nel fissare gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti, l'autorità di risoluzione:
utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni previste dal piano di risoluzione; e
previa consultazione dell'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che si applica all'entità interessata a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili in conformità dell'articolo 59 della presente direttiva o a seguito della risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.
L'autorità di risoluzione può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo di un importo adeguato necessario per garantire che, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili a norma dell'articolo 59, l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato non superiore a un anno.
Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 59 della presente direttiva o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione meno l'importo di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.
L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per garantire la fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 59 o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, e per un periodo adeguato non superiore a un anno.
Se l'autorità di risoluzione si aspetta che talune classi di passività ammissibili siano ragionevolmente suscettibili di essere totalmente o parzialmente escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, o cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività ammissibili sufficienti per:
coprire l'importo delle passività escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;
assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.
Articolo 45 quinquies
Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative nell'Unione di G-SII non UE
Per le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, consiste:
nei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013, e
in qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dall'autorità di risoluzione specificatamente in relazione a tale l'entità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per una filiazione significativa nell'Unione di un G-SII non-UE consiste:
nei requisiti di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e
in qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dall'autorità di risoluzione specificatamente in relazione alla filiazione significativa a norma del paragrafo 3 del presente articolo, che deve essere soddisfatto utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 45 septies e all'articolo 89, paragrafo 2.
L'autorità di risoluzione impone un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2, lettera b), soltanto:
se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o del paragrafo 2, lettera b), non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 45 quater, e
in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45 quater.
Ai fini dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, se più di un'entità G-SII appartenente allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione competenti calcolano l'importo di cui al paragrafo 3:
per ciascuna entità soggetta a risoluzione,
per l'entità madre nell'Unione come se fosse l'unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.
Articolo 45 sexies
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità soggette a risoluzione
Articolo 45 septies
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità che non sono entità soggette a risoluzione
Un'autorità di risoluzione può, previa consultazione dell'autorità competente, decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione e non è un'entità soggetta a risoluzione.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese madri nell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies su base consolidata.
Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, lettera b), gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma non sono entità soggette a risoluzione, e un organismo centrale che non è un'entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione che non sono soggette a un requisito di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 3, rispettano i requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 7, su base individuale.
Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità di cui al presente paragrafo è determinato in conformità degli articoli 45 nonies e 89, se del caso, e sulla base dei requisiti di cui all'articolo 45 quater.
Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è soddisfatto utilizzando uno o più dei seguenti mezzi:
passività:
che sono emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione che hanno acquistato le passività dall'entità che è soggetta al presente articolo, o che sono emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esso acquistate, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
che rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72 ter, paragrafi da 35, di tale regolamento;
che, nella procedura ordinaria di insolvenza, hanno un rango inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto i) e che non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri;
che sono soggette ai poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 e 62, in un modo che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
l'acquisto della proprietà delle quali non è finanziato, né direttamente né indirettamente, dall'entità che è soggetta al presente articolo;
disciplinate da disposizioni che non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità che è soggetta al presente articolo in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione di tale entità, e che l'entità non fornisce altrimenti tale indicazione;
disciplinate da disposizioni che non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità che è soggetta al presente articolo;
dalle quali deriva un livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, che non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità che è soggetta al presente articolo o della sua impresa madre;
fondi propri:
il capitale primario di classe 1, e
gli altri fondi propri che:
L'autorità di risoluzione di una filiazione che non è un'entità soggetta a risoluzione può rinunciare all'applicazione del presente articolo a tale filiazione se:
sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 45 sexies;
non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità soggetta a risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione;
l'entità soggetta a risoluzione soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'entità soggetta a risoluzione coprono anche la filiazione;
l'entità soggetta a risoluzione detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione;
L'autorità di risoluzione di una filiazione che non è un'entità soggetta a risoluzione può altresì rinunciare all'applicazione del presente articolo a tale filiazione se:
sia la filiazione che la sua impresa madre sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
l'impresa madre soddisfa su base consolidata il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in tale Stato membro;
non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione o i poteri di cui all'articolo 59, paragrafo 1, sono esercitati nei confronti dell'impresa madre;
l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e ha dichiarato, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;
l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), l'autorità di risoluzione di una filiazione può consentire di soddisfare il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, pienamente o in parte mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità soggetta a risoluzione, che rispetti le seguenti condizioni:
l'importo della garanzia è perlomeno equivalente all'importo del requisito che sostituisce;
la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3;
la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE per almeno il 50 % del suo importo;
la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 il che, previa applicazione di scarti di garanzia (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire l'importo garantito di cui alla lettera c);
la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per sostenere altre garanzie;
la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
non vi sono ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione.
Ai fini del primo comma, lettera g), su richiesta dell'autorità di risoluzione, l'entità soggetta a risoluzione fornisce un parere legale indipendente, scritto e motivato o dimostra comunque, in modo soddisfacente che non vi sono ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 45 octies
Deroga per un organismo centrale e per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale
L'autorità di risoluzione può derogare in tutto o in parte all'applicazione dell'articolo 45 septies nei confronti di un organismo centrale o di un ente creditizio affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'ente creditizio e l'organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale sono pienamente garantiti da quest'ultimo;
il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, di solvibilità e liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;
in caso di deroga per un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza dell'organismo centrale ha il potere di impartire istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente;
il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 3; e
non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati permanentemente in caso di risoluzione.
Articolo 45 nonies
Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
L'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dalla prima, e le autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni di un gruppo soggetto a risoluzione che sono soggette al requisito di cui all'articolo 45 septies su base individuale si adoperano al massimo per giungere a una decisione congiunta per quanto concerne:
l'importo del requisito applicato a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata per ciascuna entità soggetta a risoluzione; e
l'importo del requisito applicato su base individuale a ciascuna entità di un gruppo soggetto a risoluzione che non è un'entità soggetta a risoluzione.
La decisione congiunta assicura la conformità agli articoli 45 sexies e 45 septies, è pienamente motivata e viene trasmessa:
all'entità soggetta a risoluzione dalla relativa autorità di risoluzione;
alle entità di un gruppo soggetto a risoluzione che non sono un'entità soggetta a risoluzione dalle autorità di risoluzione di tali entità;
all'impresa madre nell'Unione del gruppo dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, quando l'impresa madre nell'Unione non è un'entità soggetta a risoluzione dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
La decisione congiunta adottata conformemente al presente articolo può prevedere che, ove coerente con la strategia di risoluzione e se l'entità soggetta a risoluzione non ha acquistato direttamente o indirettamente sufficienti strumenti conformi all'articolo 45 septies, paragrafo 2, i requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 7, siano in parte soddisfatti dalla filiazione in conformità dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, mediante strumenti emessi a favore di entità non appartenenti al gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati.
Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:
l’adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio tra gli Stati membri interessati adeguando il livello del requisito;
l’adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.
La somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione non è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se non è raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul requisito di un gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata di cui all'articolo 45 sexies, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione adotta una decisione su tale requisito dopo aver tenuto debitamente in considerazione:
la valutazione delle entità del gruppo soggetto a risoluzione che non sono un'entità soggetta a risoluzione condotta dalle pertinenti autorità di risoluzione;
il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.
Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE.
La decisione dell'ABE tiene conto delle lettere a) e b) del primo comma.
Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese.
Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.
Se l'ABE non adotta una decisione entro un mese dal rinvio del caso, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.
Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito di cui all'articolo 45 septies da applicare su base individuale a qualsiasi entità di un gruppo soggetto a risoluzione, la decisione è adottata dall'autorità di risoluzione di tale entità se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
sono state tenute in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse per iscritto dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione; e
se l'autorità di risoluzione a livello di gruppo è diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione sono state tenute in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse per iscritto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo;
Qualora al termine del periodo di quattro mesi l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale rimandano le proprie decisioni in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e adottano le proprie decisioni in conformità della decisione dell'ABE. La decisione dell'ABE tiene conto del primo comma, lettere a) e b).
Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese.
Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.
L'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo non rinvia il caso all'ABE per una mediazione vincolante se il livello fissato dall'autorità di risoluzione della filiazione:
si situa entro il 2 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del requisito di cui all'articolo 45 sexies; e
è conforme all'articolo 45 quater, paragrafo 7.
Se l'ABE non adotta una decisione entro un mese dal rinvio del caso, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione della filiazione.
La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.
Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito di un gruppo di risoluzione su base consolidata e sul livello del requisito da applicare su base individuale alle entità del gruppo soggetto a risoluzione, si applicano le seguenti disposizioni:
viene adottata una decisione sul livello del requisito da applicare su base individuale alle filiazioni del gruppo soggetto a risoluzione a norma del paragrafo 5;
viene adottata una decisione sul livello del requisito del gruppo di risoluzione su base consolidata a norma del paragrafo 4.
La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.
Articolo 45 decies
Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito
Le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono soggette al requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, segnalano alle rispettive autorità competenti e di risoluzione:
gli importi dei fondi propri che, ove applicabile, soddisfano le condizioni dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva, e gli importi delle passività ammissibili, nonché l'espressione di tali importi, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, della presente direttiva al netto delle possibili deduzioni ai sensi degli articoli da 72 sexies a 72 undecies del regolamento (UE) n. 575/2013;
gli importi di altre passività sottoponibili al bail-in;
per gli elementi di cui alle lettere a) e b):
la loro composizione, compreso il profilo di durata,
il loro rango nella procedura ordinaria di insolvenza, e
se sono disciplinati dalle leggi di un paese terzo – e, in tal caso, quale paese terzo – e se contengono le clausole contrattuali di cui all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p) e q), della presente direttiva e all'articolo 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'obbligo di segnalare gli importi delle altre passività sottoponibili a bail-in di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo non si applica alle entità che detengono, alla data in cui è stata segnalata tale informazione, importi di fondi propri e di passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, calcolati conformemente al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.
Le entità di cui al paragrafo 1 segnalano:
le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), almeno con cadenza semestrale, e
le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), almeno una volta all'anno.
Su richiesta delle autorità competenti o dell'autorità di risoluzione, tuttavia, le entità di cui al paragrafo 1 segnalano le informazioni di cui al paragrafo 1 più frequentemente.
Tali progetti di norme tecniche di attuazione stabiliscono una modalità standardizzata per fornire le informazioni sul rango degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), applicabile nelle procedure di insolvenza nazionali in ciascuno Stato membro.
Per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della presente direttiva che sono soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di attuazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di attuazione adottate conformemente all'articolo 430 di tale regolamento.
L'ABE presenta le norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Detti formati di comunicazione uniformi trasmettono informazioni sufficientemente esaustive e comparabili al fine di valutare i profili di rischio delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e il loro grado di conformità al requisito applicabile di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies. I formati di comunicazione sono in formato tabulare, ove opportuno.
Per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della presente direttiva che sono soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di attuazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di attuazione adottate conformemente all'articolo 434 bis di tale regolamento.
L'ABE presenta tali norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 45 undecies
Segnalazioni all'ABE
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 45 duodecies
Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
Le autorità competenti trattano le violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies facendo ricorso almeno ad uno dei seguenti strumenti:
i poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma degli articoli 17 e 18;
i poteri di cui all'articolo 16 bis;
le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;
le misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 27;
le sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111.
Le autorità competenti possono altresì effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 32, 32 bis o all'articolo 33, ove applicabile.
Articolo 45 terdecies
Presentazione di relazioni
In collaborazione con le autorità competenti e con le autorità di risoluzione, ogni anno l'ABE presenta una relazione alla Commissione contenente la valutazione almeno degli aspetti seguenti:
il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito di fondi propri e passività ammissibili fissato in conformità dell'articolo 45 sexies o 45 septies e in particolare l'eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per entità comparabili tra i vari Stati membri;
il modo in cui le autorità di risoluzione hanno esercitato il potere di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 e 7, e se vi sono state divergenze nell'esercizio di tale potere tra i vari Stati membri;
il livello aggregato e la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili di enti ed entità, gli importi degli strumenti emessi nel periodo, nonché gli importi aggiuntivi necessari a soddisfare i requisiti applicabili.
Oltre alla relazione annuale prevista al paragrafo 1, ogni tre anni l'ABE presenta alla Commissione una relazione contenente la valutazione di quanto segue:
l'impatto del requisito minimo per i fondi propri e passività ammissibili e degli eventuali livelli armonizzati del requisito minimo proposti su:
i mercati finanziari in generale e i mercati per il debito non garantito e i derivati in particolare;
i modelli di business e le strutture di bilancio degli enti, in particolare il profilo di finanziamento e la strategia di finanziamento degli enti nonché la struttura giuridica e operativa dei gruppi;
la redditività degli enti, in particolare i loro costi di finanziamento;
la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;
l'innovazione finanziaria;
la prevalenza degli strumenti di fondi propri e degli strumenti ammissibili subordinati, nonché la natura e la commerciabilità di detti strumenti;
il comportamento degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per quanto riguarda l'assunzione dei rischi;
il livello di gravami sulle attività degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d),;
le iniziative intraprese dagli enti o dalle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per conformarsi al requisito minimo e, in particolare, la misura in cui il requisito minimo è stato soddisfatto mediante cessione di attività (asset deleveraging), emissione di titoli di debito a lungo termine e raccolta di capitali; e
il livello dei prestiti da parte degli enti creditizi, con un'attenzione particolare per i prestiti alle microimprese, alle piccole e medie imprese, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e agli organismi del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione;
l'interazione dei requisiti minimi con i requisiti di fondi propri, l'indice di leva finanziaria e i requisiti di liquidità stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE;
la capacità degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di raccogliere capitali o finanziamenti dai mercati in modo indipendente al fine di soddisfare i requisiti minimi armonizzati proposti.
La relazione di cui al paragrafo 2 copre tre anni di calendario ed è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno di calendario che segue l'ultimo anno coperto dalla relazione. La prima relazione è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2022.
Articolo 45 quaterdecies
Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione
L'autorità di risoluzione stabilisce adeguati livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), si conformano il 1o gennaio 2022. I livelli obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito.
L'autorità di risoluzione può fissare un periodo transitorio che termina dopo il 1o gennaio 2024, se debitamente giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:
l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;
la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire con una tempistica ragionevole il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7; e
se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della presente direttiva e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato.
I livelli minimi dei requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, non si applica nei entro i due anni successivi alla data in cui:
l'entità soggetta a risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in; o
l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1, on in cui i poteri di svalutazione e conversione in conformità dell'articolo 59 sono stati esercitati in relazione a tale entità soggetta a risoluzione, al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
Le autorità di risoluzione fissano i periodi transitori tenendo conto:
la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;
dell'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;
della misura nella quale l'entità soggetta a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 sexies.
Articolo 46
Valutazione dell’importo del bail-in
Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione, sulla base di una valutazione in conformità dell’articolo 36, stimino l’aggregato:
se del caso, dell’importo dal quale devono essere svalutate le ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ per assicurare che il valore patrimoniale netto dell’ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e
se del caso, dell’importo per il quale le ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ devono essere convertite in azioni o in altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1:
dell’ente soggetto a risoluzione; oppure
dell’ente-ponte.
Se le autorità di risoluzione intendono utilizzare lo strumento della separazione delle attività di cui all’articolo 42, l’importo di cui occorre svalutare le ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ tiene conto, all’occorrenza, di una stima ponderata del fabbisogno di capitali del veicolo per la gestione delle attività.
Articolo 47
Trattamento degli azionisti nel bail-in o nella svalutazione o nella conversione degli strumenti di capitale
Gli Stati membri assicurano che, nell’applicare lo strumento del bail-in di cui all’articolo 43, paragrafo 2, o la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale di cui all’articolo 59, le autorità di risoluzione adottano nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà una delle seguenti azioni o entrambe:
la cancellazione delle azioni esistenti o degli altri titoli di proprietà o il loro trasferimento a creditori soggetti a bail-in;
a condizione che, in conformità della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, l’ente soggetto a risoluzione abbia un valore netto positivo, la diluizione degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà esistenti in conseguenza della conversione in azioni o altri titoli di proprietà di:
strumenti di capitale pertinenti emessi dall’ente in virtù del potere di cui all’articolo 59, paragrafo 2; oppure
►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ emesse dall’ente soggetto a risoluzione in virtù del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera f).
Con riferimento al primo comma, lettera b), la conversione è effettuata a un tasso di conversione tale da diluire fortemente le quote di partecipazione in azioni e altri titoli di proprietà.
Le iniziative di cui al paragrafo 1 sono adottate anche nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà qualora le azioni o gli altri titoli di proprietà in questione siano stati emessi o conferiti nelle circostanze seguenti:
in virtù della conversione di titoli di debito in azioni o altri titoli di proprietà, a norma delle disposizioni contrattuali dei titoli di debito originari, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo alla valutazione con cui l’autorità di risoluzione ha stabilito che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfaceva le condizioni per la risoluzione;
in virtù della conversione degli strumenti di capitale pertinenti in strumenti del capitale primario di classe 1 a norma dell’articolo 60.
Nel valutare quale iniziativa avviare conformemente al paragrafo 1, le autorità di risoluzione tengono conto:
della valutazione effettuata conformemente all’articolo 36;
dell’importo per cui l’autorità di risoluzione ha stimato che gli elementi di capitale primario di classe 1 debbano essere svalutati e gli strumenti di capitale pertinenti debbano essere svalutati o convertiti ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1; e
dell’importo aggregato stimato dall’autorità di risoluzione a norma dell’articolo 46.
Articolo 48
Sequenza della svalutazione e della conversione
Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione esercitino i poteri di svalutazione e di conversione, fatte salve le eventuali esclusioni ai sensi dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, adempiendo ai requisiti seguenti:
gli elementi di capitale primario di classe 1 sono svalutati conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a);
se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi della lettera a) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 nella misura necessaria e nella misura della loro capacità;
se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi delle lettere a) e b) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano il valore nominale degli strumenti di classe 2 al livello richiesto e nella misura della loro capacità;
se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri titoli di proprietà e strumenti di capitale pertinenti effettuata conformemente alle lettere a), b) e c) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale del debito subordinato diverso dal capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2 conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma delle lettere a), b) e c), fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c);
se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri strumenti di proprietà, degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività sottoponibili al bail-in effettuata conformemente alle lettere da a) a d), è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passività sottoponibili al bail-in, compresi gli strumenti di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 3, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, compresa la gerarchia dei depositi prevista dall'articolo 108, a norma dell'articolo 44, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma delle lettere da a) a d) del presente paragrafo, fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c).
Il presente paragrafo non impedisce che le passività escluse dal bail-in conformemente all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, ricevano un trattamento più favorevole delle ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ dello stesso rango nella procedura ordinaria di insolvenza.
Prima di applicare la svalutazione o la conversione di cui al paragrafo 1, lettera e), le autorità di risoluzione convertono o svalutano il valore nominale degli strumenti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), se tali strumenti comprendono le condizioni seguenti e non sono stati già convertiti:
condizioni che prevedono la svalutazione del valore nominale dello strumento al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o al livello dei fondi propri dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
condizioni che prevedono la conversione degli strumenti in azioni o in altri titoli di proprietà al verificarsi di un evento siffatto.
Ai fini del primo comma, nella misura in cui uno strumento è solo parzialmente riconosciuto come elemento di fondi propri, l'intero strumento è trattato come un credito derivante da un elemento di fondi propri e ha un rango più basso rispetto a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri.
Articolo 49
Derivati
Se una passività risultante da un derivato è stata esclusa dall’applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, le autorità di risoluzione non sono obbligate a risolvere o liquidare per close-out il contratto derivato.
Le autorità di risoluzione determinano il valore delle passività risultanti da derivati secondo:
metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting;
principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati; e
metodologie adeguate per confrontare la distruzione di valore che deriverebbe dalla liquidazione per close-out e dal bail-in di derivati con l’importo delle perdite che sarebbero sostenute da derivati in un bail-in.
In relazione alle transazioni su derivati soggette a un accordo di netting, l’ABE tiene conto della metodologia per il close-out indicata nell’accordo di netting.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 50
Tasso di conversione del debito in capitale
Tali orientamenti indicano, in particolare, le modalità con cui compensare adeguatamente i creditori interessati mediante il tasso di conversione e i relativi tassi di conversione adeguati a rispecchiare il privilegio delle passività di primo rango a norma del diritto fallimentare applicabile.
Articolo 51
Misure di risanamento e di riorganizzazione a corredo del bail-in
Articolo 52
Piano di riorganizzazione aziendale
Qualora il piano di riorganizzazione aziendale debba essere notificato nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, l’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due mesi dall’applicazione dello strumento di bail-in ovvero, se precedente, fino al termine stabilito dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto, fra l’altro, della situazione attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari presupponendo lo scenario più favorevole e quello meno favorevole compresa una combinazione di eventi che permetta di individuare i principali punti vulnerabili dell’ente. I presupposti sono raffrontati ad appropriati parametri di riferimento settoriali.
Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:
diagnosi dettagliata dei fattori e dei problemi che hanno portato l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficoltà incontrate;
descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che saranno adottate;
calendario per l’attuazione di tali misure.
Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), possono comprendere:
la riorganizzazione delle attività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
modifiche dei sistemi operativi e dell’infrastruttura in seno all’ente;
la dismissione delle attività in perdita;
la ristrutturazione delle attività esistenti che possono diventare competitive;
la vendita di attività o di linee di business.
Se l’autorità di risoluzione e l’autorità competente concludono che la sua attuazione possa conseguire tale obiettivo, l’autorità di risoluzione approva il piano.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 5; e
il contenuto minimo delle relazioni a norma del paragrafo 10.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 53
Effetto del bail-in
Gli Stati membri provvedono a che l’autorità di risoluzione abbia il potere di portare a termine o chiedere che siano portati a termine tutti i compiti amministrativi e procedurali necessari per rendere effettivo l’esercizio di uno dei poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2, e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i), ivi inclusi:
la modifica di tutti gli archivi pertinenti;
la cancellazione dal listino di borsa o la rimozione dalle negoziazioni di azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di debito;
l’iscrizione nel listino di borsa o l’ammissione alla negoziazione di nuove azioni o altri titoli di proprietà;
la reinscrizione nel listino di borsa o la riammissione di eventuali strumenti di debito che sono stati oggetto di svalutazione, senza il requisito di pubblicare un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ).
Qualora un’autorità di risoluzione svaluti, ma non azzeri, il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto relativo a una passività esercitando il potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e):
la passività è ridotta nella misura dell’importo svalutato;
il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al valore nominale residuo o all’importo ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell’importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la svalutazione del valore nominale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall’autorità di risoluzione mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera j).
Articolo 54
Rimozione degli ostacoli procedurali al bail-in
Articolo 55
Riconoscimento contrattuale del bail-in
Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo o dello strumento che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate dall'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività soddisfi tutte le seguenti condizioni:
la passività non è esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;
la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);
la passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo;
la passività è emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.
Le autorità di risoluzione possono decidere che l'obbligo di cui al primo paragrafo, primo comma non si applichi a enti o entità per i quali il requisito a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, sia pari all'importo per l'assorbimento delle perdite definito all'articolo 45 quater, paragrafo 2, lettera a), sempre che le passività che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma e che non comprendono i termini contrattuali di cui a tale comma non siano conteggiate agli effetti di tale requisito.
Il primo comma non si applica se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che le passività o gli strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione o conversione da parte dell'autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo.
Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una notifica ai sensi del primo comma del presente paragrafo, l'obbligo di includere, nelle disposizioni contrattuali, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1 sia automaticamente sospeso dal momento della ricezione della notifica da parte dell'autorità di risoluzione.
Qualora l'autorità di risoluzione concluda che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere, nelle disposizioni contrattuali, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1, tenuto conto della necessità di garantire la possibilità di risoluzione dell'ente o dell'entità, essa richiede, entro un termine ragionevole a seguito della notifica di cui al primo comma, l'inclusione di tale clausola contrattuale. L'autorità di risoluzione può inoltre richiedere all'ente o all'entità di modificare le loro prassi riguardanti l'applicazione dell'esenzione dal riconoscimento contrattuale del bail-in.
Le passività di cui al primo comma del presente paragrafo non includono gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di debito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 48, lettera ii), allorché tali strumenti sono passività non garantite. Inoltre le passività di cui al primo comma del presente articolo hanno un rango superiore alle passività di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 108, paragrafo 3.
Laddove l'autorità di risoluzione, nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente agli articoli 15 e 16, o in qualunque altro momento, stabilisca che, all'interno di una classe di passività comprendente le passività ammissibili, l'importo delle passività che, a norma del primo comma del primo paragrafo, non includono la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1, unitamente alle passività escluse dall'applicazione degli strumenti di bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, o che potrebbero essere escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3, sia pari ad oltre il 10 % di tale classe, valuta immediatamente l'impatto di questo fatto specifico sulla possibilità di risoluzione di tale ente o entità, compreso l'impatto sulla possibilità di risoluzione derivante dal rischio di violazione delle garanzie dei creditori di cui all'articolo 73 allorché si applica il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili.
Laddove l'autorità di risoluzione stabilisca che, in base alla valutazione di cui al quinto comma del presente paragrafo, le passività che non includono, ai sensi del primo comma, la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 creino un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, essa applica opportunamente i poteri di cui all'articolo 17 per rimuovere detto impedimento alla possibilità di risoluzione.
Le passività per le quali l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non include, nelle disposizioni contrattuali, la clausola richiesta dal paragrafo 1 del presente articolo o per le quali, conformemente al presente paragrafo, tale requisito non si applica non entrano nel calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare ulteriormente:
le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo in determinate categorie di passività;
le condizioni alle quali l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione della clausola contrattuale a norma del paragrafo 2, terzo comma;
il termine ragionevole entro il quale l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione di una clausola contrattuale a norma del paragrafo 2, terzo comma.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 56
Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria
Quando applicano gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, gli Stati membri assicurano che i loro ministeri competenti o i governi e l’autorità di risoluzione applichino gli strumenti soltanto se sussistono tutte le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1, nonché una delle condizioni seguenti:
il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e dell’autorità competente, stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria;
il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove l’ente abbia già precedentemente ricevuto un’assistenza straordinaria alla liquidità da parte della banca centrale;
con riferimento allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea, il ministero competente o il governo, previa consultazione con l’autorità competente e l’autorità di risoluzione, stabilisce che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove l’ente abbia già beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale.
Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria consistono:
nello strumento pubblico di sostegno al capitale di cui all’articolo 57;
nello strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea di cui all’articolo 58.
Articolo 57
Strumento pubblico di sostegno al capitale
Nel rispetto del diritto societario nazionale, gli Stati membri possono partecipare alla ricapitalizzazione di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva mettendo a disposizione di questi ultimi capitali in cambio dei seguenti strumenti, fermi restando i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013:
strumenti del capitale primario di classe 1;
strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.
Articolo 58
Strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea
A tal fine, essi possono eseguire uno o più ordini di trasferimento azionario in cui il cessionario sia:
un rappresentante designato dello Stato membro; oppure
una società interamente di proprietà dello Stato membro.
CAPO V
Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili
Articolo 59
Obbligo di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili
Il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale e le passività ammissibili pertinenti può essere esercitato:
indipendentemente da un'azione di risoluzione; o
in combinazione con un'azione di risoluzione, se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 32, 32 bis o 33.
Se gli strumenti di capitale pertinenti e le passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità soggetta a risoluzione indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di svalutare o di convertire tali strumenti di capitale e passività ammissibili pertinenti è esercitato unitamente all'esercizio dello stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o al livello delle altre imprese madri che non sono entità soggette a risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità interessata sia ricapitalizzata dall'entità soggetta a risoluzione.
A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti o le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 74, e si applica l'articolo75.
Quando viene esercitato tale potere, gli Stati membri assicurano che la svalutazione o la conversione sia effettuata conformemente al principio di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g).
Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l'obbligo di esercitare senza indugio il potere di svalutazione o di conversione conformemente all'articolo 60 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, emessi da un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:
è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32, 32 bis, o 33 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione; o
l'autorità appropriata determina che il mancato esercizio di tale potere rispetto agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis determinerebbe l'insostenibilità economica dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità appropriata dello Stato membro della filiazione determinano congiuntamente, sotto forma di decisione congiunta conformemente all’articolo 92, paragrafi 3 e 4, che il mancato esercizio del potere di svalutazione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;
nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello di impresa madre o su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata determina che il mancato esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;
l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii).
Ai fini del paragrafo 3, si considera che un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un gruppo non è più economicamente sostenibile unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;
tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione, compresi interventi alternativi del settore privato o un’azione di vigilanza (incluse le misure di intervento precoce), singolarmente o in combinazione con un’azione di risoluzione, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli ►M3 strumenti di capitale, o passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis ◄ , permettano di evitare il dissesto dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.
Articolo 60
Disposizioni riguardanti la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili
Nell’adempiere all’obbligo stabilito all’articolo 59, le autorità di risoluzione esercitano il potere di svalutazione o di conversione, secondo l’ordine di priorità dei crediti con procedura ordinaria di insolvenza, in modo da ottenere i risultati seguenti:
gli elementi di capitale primario di classe 1 sono svalutati per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità e l’autorità di risoluzione adotta una o entrambe le azioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, in relazione ai detentori di strumenti del capitale primario di classe 1;
il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
il valore nominale degli strumenti di classe 2 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
il valore nominale delle passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti.
Ove il valore nominale di uno strumento di capitale pertinente o di una passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis sia svalutato:
la svalutazione di tale valore nominale è permanente, fatta salva ogni eventuale rivalutazione conformemente al meccanismo di rimborso dei creditori di cui all'articolo 46, paragrafo 3;
non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente o della passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, in base all'importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l'eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell'esercizio del potere di svalutazione;
ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti o delle passività di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
►M3 Al fine di effettuare una conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, le autorità di risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di emettere strumenti del capitale primario di classe 1 da destinare ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di tali passività ammissibili. Gli strumenti di capitale pertinenti e tali passività possono essere convertiti unicamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti: ◄
gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono emessi dall’ente o dall’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o da un’impresa madre dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), con l’accordo dell’autorità di risoluzione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o, se del caso, dell’autorità di risoluzione dell’impresa madre;
gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono emessi prima che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), emetta azioni o altri titoli di proprietà a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di entità statali;
gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono attribuiti e trasferiti senza indugio in seguito all’esercizio del potere di conversione;
il tasso di conversione che determina il numero degli strumenti del capitale primario di classe 1 forniti per ►M3 ciascuno strumento di capitale pertinente e ciascuna passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis ◄ è conforme ai principi stabiliti nell’articolo 50 e agli orientamenti elaborati dall’ABE a norma dell’articolo 50, paragrafo 4.
Articolo 61
Autorità competenti della determinazione
Qualora gli strumenti di capitale pertinenti o le passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, della presente direttiva siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 1, della presente direttiva l'autorità competente della determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, della presente direttiva è l'autorità appropriata dello Stato membro in cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva è stato/a autorizzato/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.
Qualora gli strumenti di capitale pertinenti siano emessi da un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che costituisce una filiazione e sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l’autorità competente delle determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, è la seguente:
è responsabile delle determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera b), della presente direttiva l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che ha emesso tali strumenti è stabilito/a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE;
sono responsabili della determinazione congiunta sotto forma di decisione congiunta di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), della presente direttiva, l’autorità competente dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che ha emesso tali strumenti è stabilito/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 62
Applicazione a livello consolidato: procedura per la determinazione
Gli Stati membri provvedono a che, prima di procedere alla determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), in relazione a una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti o passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 septies su base individuale, o strumenti di capitale pertinenti che sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale o su base consolidata, un'autorità appropriata adempia agli obblighi seguenti:
quando vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), dopo aver consultato l'autorità di risoluzione della pertinente entità soggetta a risoluzione, informa entro ventiquattro ore dalla consultazione di tale autorità di risoluzione:
l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, l'autorità appropriata dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità di vigilanza su base consolidata;
le autorità di risoluzione di altre entità all'interno dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che hanno acquistato, direttamente o indirettamente, le passività di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, dall'entità che è soggetta all'articolo 45 septies, paragrafo 1;
quando vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), lo notifica senza indugio all'autorità competente responsabile di ciascun ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in relazione ai quali deve essere esercitato il potere di svalutazione o di conversione se la determinazione è stata effettuata e, se diverse, le autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate dette autorità competenti e l'autorità di vigilanza su base consolidata.
►M3 Una volta effettuata la notifica a norma del paragrafo 1, l'autorità appropriata valuta, previa consultazione delle autorità notificate in conformità della lettera a), punto i), o della lettera b) di detto paragrafo, gli aspetti seguenti: ◄
eventuale disponibilità di una misura alternativa all’esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell’articolo 59, paragrafo 3;
praticabilità di una siffatta misura alternativa, se esistente;
eventualità che siffatta misura alternativa, se praticabile, presenti prospettive realistiche di risolvere in tempi consoni le circostanze che altrimenti imporrebbero una determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3.
CAPO VI
Poteri di risoluzione
Articolo 63
Poteri generali
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano di tutti i poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che soddisfano le condizioni applicabili per la risoluzione. In particolare, tali autorità dispongono dei seguenti poteri di risoluzione, che esse possono esercitare singolarmente o in combinazione:
potere di esigere da qualunque ente le informazioni necessarie per decidere e predisporre un’azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione e compresa l’acquisizione di informazioni tramite ispezioni in loco;
potere di assumere il controllo dell’ente soggetto a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti, ai suoi altri proprietari e al suo organo di amministrazione;
potere di trasferire azioni o altri titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione;
potere di cedere a un’altra entità, con il suo consenso, diritti, attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione;
potere di svalutare, anche azzerandolo, il valore nominale o l’importo dovuto ancora non corrisposto a fronte delle ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ dell’ente soggetto a risoluzione;
potere di convertire le ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ dell’ente soggetto a risoluzione in azioni o altri titoli di proprietà di tale ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di un ente impresa madre pertinente o di un ente-ponte al quale sono cedute le attività, diritti o passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
potere di cancellare i titoli di debito emesso dall’ente soggetto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite subordinate alle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 2;
potere di svalutare, anche a zero, l’importo nominale delle azioni o altri titoli di proprietà di un ente soggetto a risoluzione e di cancellare tali azioni o altri titoli di proprietà;
potere d’imporre all’ente soggetto a risoluzione o a un ente impresa madre pertinente di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;
potere di modificare o cambiare la scadenza dei titoli di debito e di altre ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ emessi dall’ente soggetto a risoluzione oppure modificare l’importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti e di altre ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio, tranne per le passività garantite soggette all’articolo 44, paragrafo 2;
il potere di liquidare per close-out ed estinguere contratti finanziari o contratti derivati ai fini dell’applicazione dell’articolo 49;
potere di rimuovere o sostituire l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione;
potere di imporre all’autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all’articolo 22 della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 12 della direttiva 2014/65/UE.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione non siano assoggettate ad alcuno dei seguenti obblighi che sarebbero altrimenti d’applicazione a norma di legge o contratto o altro:
fatti salvi l’articolo 3, paragrafo 6, e l’articolo 85, paragrafo 1, l’obbligo di ottenere il consenso o l’approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione;
prima dell’esercizio del potere, l’obbligo procedurale di notificare determinate persone, compreso l’obbligo di pubblicare eventuali avvisi o prospetti, ovvero di depositare o registrare documenti con altre autorità.
In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini della cessione degli strumenti finanziari, dei diritti, attività o passività in questione, a prescindere da qualsiasi limitazione od obbligo di consenso altrimenti applicabili.
Il primo comma, lettera b), lascia impregiudicati gli obblighi stabiliti agli articoli 81 e 83 e gli obblighi di notifica previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
Articolo 64
Poteri accessori
Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio del potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di:
prevedere che la cessione avvenga, fatto salvo l’articolo 78, scevra da qualsiasi passività o gravame sugli strumenti finanziari, i diritti, attività o passività che ne sono oggetto; a tal fine, qualsiasi diritto di compensazione ai sensi della presente direttiva non è considerato passività o gravame;
cancellare i diritti ad acquisire ulteriori azioni o altri titoli di proprietà;
imporre all’autorità pertinente di interrompere o sospendere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 );
prevedere che il ricevente sia trattato alla stregua dell’ente soggetto a risoluzione per quando riguarda tutti i suoi diritti o obbligazioni ovvero le azioni da esso avviate, compresi, fatti salvi gli articoli 38 e 40, gli eventuali diritti o obbligazioni relativi alla partecipazione alle infrastrutture del mercato;
imporre all’ente soggetto a risoluzione o al ricevente di fornirsi vicendevolmente informazioni e assistenza; e
annullare o modificare le clausole di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte, o sostituire una delle parti con il ricevente.
Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio di un potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di prevedere i meccanismi di garanzia della continuità operativa necessari per assicurare che l’azione di risoluzione sia efficace e, se del caso, che il ricevente possa esercitare l’attività d’impresa che gli è stata ceduta. I meccanismi di garanzia della continuità operativa comprendono in particolare:
la continuità dei contratti stipulati dall’ente soggetto a risoluzione, in modo che il ricevente ne assuma diritti e passività riguardo a ciascuno strumento finanziario, diritto, attività o passività ceduti e si sostituisca, esplicitamente o implicitamente, all’ente soggetto a risoluzione in tutti i pertinenti atti contrattuali;
la sostituzione dell’ente soggetto a risoluzione con il ricevente nei procedimenti giudiziari vertenti su strumenti finanziari, diritti, attività o passività ceduti.
I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera b), lasciano impregiudicati:
il diritto del dipendente dell’ente soggetto a risoluzione di risolvere il contratto di lavoro;
fatti salvi gli articoli 69, 70 e 71, il diritto di una parte contrattuale di esercitare i diritti che dal contratto derivano, compreso il diritto di recesso, se le clausole dello stesso gliene conferiscono il diritto in conseguenza di un atto o di un’omissione compiuti dall’ente soggetto a risoluzione prima della cessione in questione ovvero dal ricevente dopo di essa.
Articolo 65
Potere di richiedere la fornitura di servizi e meccanismi
Il primo comma si applica anche qualora l’ente soggetto a risoluzione o l’entità pertinente del gruppo sia soggetto/a a procedura ordinaria d’insolvenza.
I servizi e i meccanismi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono forniti alle seguenti condizioni:
alle stesse condizioni, se i servizi e i meccanismi erano forniti, in forza di un accordo, all’ente soggetto a risoluzione immediatamente prima dell’avvio dell’azione di risoluzione per la durata di tale accordo;
a condizioni ragionevoli, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.
Articolo 66
Potere di dare esecuzione alle misure di gestione o di prevenzione delle crisi disposte da altri Stati membri
Se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro (Stato membro A) esercita i poteri di svalutazione o di conversione, anche in relazione a strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 59, e le ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ o gli strumenti di capitale pertinenti dell’ente soggetto a risoluzione comprendono:
strumenti o passività disciplinati dal diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato dell’autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione (Stato membro B);
passività dovute a creditori situati nello Stato membro B.
Lo Stato membro B provvede a che il valore nominale di tali passività o strumenti sia svalutato, o le passività o strumenti siano convertiti, in conformità dell’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione da parte dell’autorità di risoluzione dello Stato membro A.
Ciascuno Stato membro assicura che gli elementi seguenti siano determinati conformemente al diritto dello Stato membro dell’autorità di risoluzione:
diritto degli azionisti, dei creditori e dei terzi di contestare, presentando ricorso a norma dell’articolo 85, la cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
diritto dei creditori di contestare, presentando ricorso a norma dell’articolo 85, la svalutazione o la conversione del valore nominale di uno strumento o di una passività di cui al presente articolo, paragrafo 4, lettera a) o b);
le salvaguardie per le cessioni parziali, di cui al capo VII, in relazione ad attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1.
Articolo 67
Potere riguardo ad attività, diritti, passività, azioni e altri titoli di proprietà ubicati in paesi terzi
Gli Stati membri provvedono a che, laddove l’azione di risoluzione comporti iniziative riguardo alle attività ubicate in un paese terzo ovvero azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono esigere che:
l’amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull’ente soggetto a risoluzione e il ricevente adottino tutte le misure necessarie affinché la cessione, la svalutazione, la conversione o l’azione acquistino efficacia;
l’amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull’ente soggetto a risoluzione detenga le azioni, altri titoli di proprietà, le attività o i diritti ovvero ad assolvere le passività per conto del ricevente fino a che la cessione, la svalutazione, la conversione o l’azione acquistino efficacia;
le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal ricevente per attuare le misure di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), siano coperte con qualsiasi delle modalità di cui all’articolo 37, paragrafo 7.
Articolo 68
Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione
Inoltre, una misura di prevenzione o la misura di gestione della crisi non è di per sé considerata come evento determinante l’escussione della garanzia, né come procedura di insolvenza ai sensi di un contratto stipulato da:
una filiazione dell’ente comprendente obblighi che sono garantiti o altrimenti sostenuti dall’impresa madre o da un’entità del gruppo; o
un’entità dello stesso gruppo dell’ente comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.
►M3 A condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione della crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 33 bis o una misura di gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di: ◄
esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, modifica, netting o compensazione, anche in relazione a un contratto stipulato da:
una filiazione, i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti da un’entità del gruppo;
un’entità del gruppo comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci;
entrare in possesso di beni dell’ente o dell’entità interessato/a di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un’entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci, esercitare un controllo o far valere una garanzia su di essi;
incidere sui diritti contrattuali dell’ente o dell’entità interessato/a di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un’entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.
Articolo 69
Potere di sospendere taluni obblighi
Le sospensioni ai sensi del paragrafo 1 non si applicano agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:
dei sistemi e degli operatori di sistemi designati in conformità della direttiva 98/26/CE;
di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;
delle banche centrali.
Le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione di tale potere tenuto conto delle circostanze di ciascun caso. In particolare, le autorità di risoluzione valutano attentamente l'opportunità di estendere la sospensione ai depositi ammissibili definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE, in particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese.
Gli Stati membri possono disporre che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.
Articolo 70
Potere di limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia
Le autorità di risoluzione non esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispetto a uno o più dei seguenti elementi:
i diritti di garanzia dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE;
le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012; e
le banche centrali, in relazione ad attività coperte o fornite mediante margini o garanzie reali dell'ente soggetto a risoluzione.