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Document 02014L0041-20140501

Consolidated text: Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/41/2014-05-01

02014L0041 — IT — 01.05.2014 — 000.005


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

relativa all'ordine europeo di indagine penale

(GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1)


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 143, 9.6.2015, pag.  16 (2014/41/UE)

►C2

Rettifica, GU L 245, 25.9.2019, pag.  9 (2014/41/UE)




▼B

DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

relativa all'ordine europeo di indagine penale



CAPO I

ORDINE EUROPEO D'INDAGINE

Articolo 1

Ordine europeo d'indagine e obbligo di darvi esecuzione

1.  L'ordine europeo d'indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato di emissione») per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo «Stato di esecuzione») ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva.

L'OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

2.  Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva.

3.  L'emissione di un OEI può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale.

4.  La presente direttiva non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE, compresi i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale è emesso l'OEI;

b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro che esegue l'OEI, nel quale l'atto di indagine deve essere compiuto;

c) «autorità di emissione»:

i) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

ii) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, l'OEI è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove l'OEI sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria, quest'ultima può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione dell'OEI;

d) «autorità di esecuzione»: un'autorità competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l'esecuzione conformemente alla presente direttiva e alle procedure applicabili in un caso interno analogo. Tali procedure potrebbero comportare l'autorizzazione di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo.

Articolo 3

Ambito di applicazione dell'OEI

L'OEI si applica a qualsiasi atto d'indagine, tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea ( 1 ) (la «convenzione») e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio ( 2 ) eccetto ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 13, paragrafo 8, della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 8 della decisione quadro.

Articolo 4

Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI

Un OEI può essere emesso:

a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;

b) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale;

c) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale; e

d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

Articolo 5

Contenuto e forma dell'OEI

1.  L'OEI di cui al modulo figurante nell'allegato A è completato e firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette.

L'OEI contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida;

b) l'oggetto e i motivi dell'OEI;

c) le informazioni necessarie sulla persona o sulle persone interessate;

d) una descrizione della condotta penale che forma l'oggetto dell'indagine o del procedimento e le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;

e) una descrizione dell'atto o degli atti di indagine richiesti e degli elementi di prova da ottenere.

2.  Ciascuno Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre l'OEI quando detto Stato membro è lo Stato di esecuzione.

3.  L'autorità competente dello Stato di emissione traduce l'OEI di cui all'allegato A in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato di esecuzione a norma del paragrafo 2 del presente articolo.



CAPO II

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE

Articolo 6

Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI

1.  L'autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'emissione dell'OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e

b) l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

2.  Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso.

3.  Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione in merito all'importanza di eseguire l'OEI. Dopo tale consultazione, l'autorità di emissione può decidere di ritirare l'OEI.

Articolo 7

Trasmissione dell'OEI

1.  L'OEI completato conformemente all'articolo 5 è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità.

2.  Qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale avviene direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.

3.  Fatto salvo l'articolo 2, lettera d), ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, laddove previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti. Se necessario a causa dell'organizzazione del proprio ordinamento giudiziario interno, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative dell'OEI e della relativa corrispondenza ufficiale.

4.  L'autorità di emissione può trasmettere l'OEI mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea (RGE), istituita mediante l'azione comune 98/428/GAI adottata dal Consiglio ( 3 ).

5.  Qualora non sia nota l'identità dell'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.

6.  L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un OEI, qualora non sia competente a riconoscerlo o ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d'ufficio l'OEI all'autorità di esecuzione e ne informa l'autorità di emissione.

7.  Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

Articolo 8

OEI collegato a un OEI precedente

1.  Quando emette un OEI che integra un OEI precedente, l'autorità di emissione lo indica nell'OEI, alla sezione D del modulo che figura nell'allegato A.

2.  Quando partecipa, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, all'esecuzione dell'OEI nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può indirizzare un OEI integrativo direttamente all'autorità di esecuzione durante la sua presenza in detto Stato, fatte salve le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).

3.  Qualsiasi OEI che integra un OEI precedente è certificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma e, se del caso, convalidato a norma dell'articolo 2, lettera c).



CAPO III

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI ESECUZIONE

Articolo 9

Riconoscimento ed esecuzione

1.  L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva.

2.  L'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

3.  Se riceve un OEI non emesso da un'autorità di emissione come specificato all'articolo 2, lettera c), l'autorità di esecuzione lo restituisce allo Stato di emissione.

4.  L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, nella misura in cui le autorità designate dello Stato di emissione possano partecipare all'esecuzione dell'atto o degli atti di indagine di cui all'OEI in un caso interno analogo. L'autorità di esecuzione soddisfa tale richiesta purché tale partecipazione non sia in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione o non leda i suoi interessi essenziali riguardanti la sicurezza nazionale.

5.  Durante l'esecuzione dell'OEI le autorità dello Stato di emissione presenti nello Stato di esecuzione si attengono al diritto dello Stato di esecuzione. Esse non hanno alcuna competenza a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione, a meno che l'esecuzione di tale competenza nel territorio dello Stato di esecuzione sia conforme al diritto dello Stato di esecuzione e nella misura concordata tra le autorità di emissione e di esecuzione.

6.  L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione possono consultarsi con qualsiasi mezzo appropriato al fine di agevolare l'efficace applicazione del presente articolo.

Articolo 10

Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine

1.  Qualora esista un atto di indagine alternativo ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo quando:

a) l'atto di indagine richiesto nell'OEI non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione; oppure

b) l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia disponibile in un caso interno analogo.

2.  Fatto salvo l'articolo 11, il paragrafo 1 non si applica ai seguenti atti d'indagine, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione:

a) l'acquisizione di informazioni o prove che sono già in possesso dell'autorità di esecuzione quando, in base al diritto dello Stato di esecuzione, tali informazioni o prove avrebbero potuto essere acquisite nel quadro di un procedimento penale o ai fini dell'OEI;

b) l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità di esecuzione può accedere direttamente nel quadro di un procedimento penale;

c) l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione;

d) atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato di esecuzione;

e) l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.

3.  L'autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello richiesto nell'OEI quando l'atto scelto dall'autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell'atto richiesto nell'OEI con mezzi meno intrusivi.

4.  Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, l'autorità di esecuzione ne informa preventivamente l'autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare o integrare l'OEI.

5.  Ove, conformemente al paragrafo 1, l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o non sia disponibile in un caso interno analogo, e ove non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta.

Articolo 11

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1.  Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI qualora:

a) il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI, ovvero norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che renderebbero impossibile l'esecuzione dell'OEI;

b) in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;

c) l'OEI sia stato emesso nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b) e c), e l'atto investigativo non sia ammesso a norma del diritto dello Stato di esecuzione in un caso interno analogo;

d) l'esecuzione dell'OEI sia contraria al principio del ne bis in idem;

▼C2

e) l'OEI si riferisca a un reato che si presume commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale l'OEI è emesso non costituisca reato nello Stato di esecuzione;

▼B

f) sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto di indagine richiesto nell'OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta;

g) la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'OEI non costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell'allegato D, come indicato dall'autorità di emissione nell'OEI, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni; o

h) il ricorso all'atto di indagine richiesto nell'OEI sia limitato dal diritto dello Stato di esecuzione a un elenco o a una categoria di reati o a reati punibili entro una certa soglia fra cui non figura il reato oggetto dell'OEI.

2.  Il paragrafo 1, lettera g), e il paragrafo 1, lettera h), non si applicano agli atti di indagine di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3.  Qualora un OEI riguardi reati tributari, in materia di dogana e di cambio, l'autorità di esecuzione non rifiuta il riconoscimento o l'esecuzione a motivo del fatto che il diritto nazionale dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamento in materia di tasse, imposte, dogana e di cambio del diritto dello Stato di emissione.

4.  Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un OEI, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.

5.  Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), e se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se invece la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale, spetta all'autorità di emissione farne richiesta all'autorità interessata.

Articolo 12

Termini per il riconoscimento o l'esecuzione

1.  L'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione e il compimento dell'atto d'indagine hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.

2.  Se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEI che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli previsti dal presente articolo, ovvero se l'autorità di emissione ha richiesto nell'OEI che l'atto d'indagine deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene in massima considerazione tale esigenza.

3.  La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione è adottata il più rapidamente possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro trenta giorni dalla ricezione dell'OEI da parte dell'autorità di esecuzione competente.

4.  Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 15, o le prove che si intendono acquisire con l'atto di indagine indicato nell'OEI siano già in possesso dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione compie l'atto di indagine senza ritardo e, fatto salvo il paragrafo 5, entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo 3.

5.  Se per l'autorità di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 3 o la data specifica prevista al paragrafo 2, tale autorità ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 3 può essere prorogato per un massimo di 30 giorni.

6.  Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 4, tale autorità ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sul momento appropriato per compiere l'atto d'indagine.

Articolo 13

Trasferimento delle prove

1.  L'autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite o già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione in esito all'esecuzione dell'OEI.

Se richiesto nell'OEI e ove consentito a norma del diritto dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI conformemente all'articolo 9, paragrafo 4.

2.  Il trasferimento delle prove può essere sospeso in attesa di una decisione relativa ad un mezzo d'impugnazione, a meno che nell'OEI siano indicati motivi sufficienti per i quali il trasferimento immediato è essenziale al fine del corretto svolgimento delle indagini ovvero della tutela dei diritti individuali. Tuttavia, il trasferimento delle prove è sospeso se può provocare danni gravi e irreversibili alla persona interessata.

3.  All'atto del trasferimento delle prove acquisite, l'autorità di esecuzione indica se ne richiede la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione.

4.  Ove gli oggetti, i documenti e i dati in questione siano pertinenti anche per altri procedimenti, l'autorità di esecuzione, su esplicita richiesta dell'autorità di emissione e dopo averla consultata, può provvedere al trasferimento temporaneo di tali prove, a condizione che esse siano restituite allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione o in qualsiasi altro momento o occasione concordati tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.

Articolo 14

Mezzi d'impugnazione

1.  Gli Stati membri assicurano che i mezzi d'impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell'OEI.

2.  Le ragioni di merito dell'emissione dell'OEI possono essere impugnate soltanto mediante un'azione introdotta nello Stato di emissione, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione.

3.  Laddove non comprometta la riservatezza di un'indagine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione adottano le misure adeguate per far sì che siano fornite informazioni in merito alle possibilità di impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale, ove applicabili e in tempo utile per consentire che possano essere utilizzate efficacemente.

4.  Gli Stati membri assicurano che i termini per l'impugnazione siano uguali a quelli previsti in casi interni analoghi e siano applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate.

5.  L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si informano reciprocamente sui mezzi di impugnazione contro l'emissione, il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI.

6.  Un'impugnazione non sospende l'esecuzione dell'atto di indagine, a meno che ciò non abbia tale effetto in casi interni analoghi.

7.  Lo Stato di emissione tiene conto del fatto che il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI sono stati impugnati con successo conformemente al proprio diritto nazionale. Fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l'OEI.

Articolo 15

Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

1.  Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione ove:

a) l'esecuzione possa pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole;

b) gli oggetti, i documenti o i dati in questione siano già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo.

2.  Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 16

Obbligo di informazione

1.  L'autorità competente dello Stato di esecuzione che riceve un OEI ne accusa ricevuta, senza ritardo e comunque entro una settimana dalla ricezione dell'OEI, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato B.

Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, tale obbligo si applica sia all'autorità centrale sia all'autorità di esecuzione che riceve l'OEI dall'autorità centrale.

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 6, tale obbligo incombe sia all'autorità competente che ha ricevuto originariamente l'OEI, sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale.

2.  Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile:

a) se è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell'allegato A è incompleto o manifestamente inesatto;

b) se durante l'esecuzione dell'OEI l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico; ovvero

c) se l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità dell'articolo 9.

Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza ritardo con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

3.  Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

a) dell'eventuale decisione adottata a norma degli articoli 10 o 11;

b) di ogni decisione di rinvio dell'esecuzione o del riconoscimento dell'OEI, dei motivi del rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso.

Articolo 17

Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Durante la loro presenza nel territorio dello Stato di esecuzione nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari dello Stato di emissione sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione per quanto riguarda i reati che eventualmente commettano o di cui siano eventuali vittime.

Articolo 18

Responsabilità civile dei funzionari

1.  Se, nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari di uno Stato membro sono presenti nel territorio di un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni causati dai propri funzionari nell'adempimento delle loro funzioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.

2.  Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

3.  Lo Stato membro, i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro, rimborsa integralmente gli importi corrisposti da quest'ultimo Stato membro alle vittime o ai loro aventi diritto.

4.  Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nei casi di cui al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni subiti a un altro Stato membro.

Articolo 19

Riservatezza

1.  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che, nell'esecuzione di un OEI, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione tengano debito conto della riservatezza dell'indagine.

2.  L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente al proprio diritto nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto dell'OEI, salvo nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto di indagine. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa senza ritardo l'autorità di emissione.

3.  L'autorità di emissione, conformemente al proprio diritto nazionale e salvo diversa indicazione dell'autorità di esecuzione, non divulga le prove o le informazioni fornite dall'autorità di esecuzione, a meno che tale divulgazione sia necessaria per le indagini o i procedimenti oggetto dell'OEI.

4.  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non divulghino ai loro clienti interessati o a terzi che sono state trasmesse informazioni allo Stato di emissione a norma degli articoli 26 e 27, ovvero che è in corso un'indagine.

Articolo 20

Protezione dei dati personali

Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri assicurano che i dati personali siano protetti e possano essere trattati solo in conformità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( 4 ) e dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo addizionale.

L'accesso a tali dati è sottoposto a restrizioni, fatti salvi i diritti dell'interessato. Solo le persone autorizzate possono accedere a tali dati.

Articolo 21

Costi

1.  Salvo disposizione contraria nella presente direttiva, lo Stato di esecuzione sostiene tutti i costi sostenuti nel territorio dello Stato di esecuzione connessi all'esecuzione di un OEI.

2.  Qualora ritenga che i costi di esecuzione di un OEI siano eccezionalmente elevati, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione sulla possibilità e le modalità di condivisione dei costi o di modifica dell'OEI.

L'autorità di esecuzione informa preventivamente l'autorità di emissione in merito alle specifiche dettagliate relative alla parte dei costi ritenuta eccezionalmente elevata.

3.  In situazioni eccezionali in cui non vi è accordo con riguardo ai costi di cui al paragrafo 2, l'autorità di emissione può decidere di:

a) ritirare completamente o parzialmente l'OEI; o

b) mantenere l'OEI e sostenere la parte dei costi considerata eccezionalmente elevata.



CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI DI INDAGINE

Articolo 22

Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto d'indagine

1.  Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d'indagine, nell'intento di raccogliere elementi di prova, che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest'ultimo stabilito.

2.  Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI può anche essere rifiutata se:

a) la persona detenuta nega il proprio consenso; o

b) il trasferimento può prolungare la detenzione di detta persona.

3.  Fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), qualora lo Stato di esecuzione lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della persona o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, al legale rappresentante della persona detenuta è offerta la possibilità di dare il suo parere sul trasferimento temporaneo.

4.  Nei casi di cui al paragrafo 1, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di un terzo Stato membro (lo «Stato membro di transito») è autorizzato su domanda corredata di tutti i documenti necessari.

5.  Le modalità pratiche del trasferimento temporaneo della persona, compresi i dettagli della sua detenzione nello Stato di emissione e i termini entro i quali deve essere trasferita dal territorio dello Stato di esecuzione e ricondotta nello stesso, sono concordati tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione, garantendo che si tenga conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza richiesto nello Stato di emissione.

6.  La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato di emissione e, se del caso, nel territorio dello Stato membro di transito, per fatti o condanne per i quali era in stato di detenzione nello Stato di esecuzione, a meno che lo Stato di esecuzione non ne richieda la liberazione.

7.  Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato di emissione è dedotto dal periodo di detenzione che l'interessato deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato di esecuzione.

8.  Fatto salvo il paragrafo 6, la persona trasferita non è perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale nello Stato di emissione per fatti commessi o condanne pronunciate prima della sua partenza dal territorio dello Stato di esecuzione e non indicati nell'OEI.

9.  L'immunità di cui al paragrafo 8 cessa di sussistere qualora la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per 15 giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dalle autorità di emissione:

a) sia rimasta comunque nel territorio; ovvero

b) vi sia tornata dopo averlo lasciato.

10.  I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona nello Stato di emissione e dallo stesso, che sono a carico di tale Stato.

Articolo 23

Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini di del compimento di un atto di indagine

1.  Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione ai fini del compimento di un atto di indagine per raccogliere elementi di prova che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di esecuzione.

2.  L'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), e paragrafi da 3 a 9 si applica, mutatis mutandis, a eventuali trasferimenti temporanei ai sensi del presente articolo.

3.  I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona interessata nello Stato di esecuzione e dallo stesso, che sono a carico dello Stato di emissione.

Articolo 24

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1.  Laddove una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell'audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 5 a 7.

L'autorità di emissione può emettere un OEI anche ai fini dell'audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.

2.  Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione di un OEI può essere rifiutata se:

a) la persona sottoposta a indagini o l'imputato nega il proprio consenso; ovvero

b) l'esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

3.  L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione concordano le modalità pratiche dell'audizione. Nel concordare tali modalità, l'autorità di esecuzione si impegna a:

a) notificare al testimone o al perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;

b) chiamare la persona sottoposta a indagine o l'accusato a comparire all'audizione secondo le forme previste dalle norme specifiche ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione e informare tali persone dei propri diritti ai sensi del diritto dello Stato di emissione, in tempo utile affinché possa esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa;

c) provvedere all'identificazione della persona da ascoltare.

4.  Se in un caso specifico l'autorità di esecuzione non ha accesso ai mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, può concordare con lo Stato di emissione che tali mezzi siano messi a disposizione da quest'ultimo.

5.  In caso di audizione effettuata mediante videoconferenza o di altra trasmissione audiovisiva si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell'autorità competente dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

Se ritiene che durante l'audizione siano violati i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;

b) le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione, o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;

d) su richiesta dello Stato di emissione o della persona da ascoltare, lo Stato di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete;

e) le persone sottoposte a indagini o gli imputati sono informati prima dell'audizione degli eventuali diritti procedurali previsti, compreso il diritto di non testimoniare, dal diritto dello Stato di esecuzione e dello Stato di emissione. I testimoni e i periti possono avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione e sono informati di tale diritto prima dell'audizione.

6.  Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone interessate, al termine dell'audizione l'autorità di esecuzione redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato di esecuzione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Tale documento è trasmesso dall'autorità di esecuzione all'autorità di emissione.

7.  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, qualora la persona ascoltata nel proprio territorio in conformità del presente articolo rifiuti di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiari il falso, si applichi il diritto nazionale che disciplina le audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

Articolo 25

Audizione mediante teleconferenza

1.  Se una persona che si trova nel territorio di uno Stato membro deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti di un altro Stato membro, l'autorità di emissione di quest'ultimo Stato membro può, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante teleconferenza a norma del paragrafo 2.

2.  Salvo diverso accordo l'articolo 24, paragrafi 3, 5, 6 e 7, si applica, mutatis mutandis, alle audizioni mediante teleconferenza.

Articolo 26

Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari

1.  Un OEI può essere emesso per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto di un procedimento penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsiasi natura, in una banca situata nel territorio dello Stato di esecuzione e, in caso affermativo, per ottenere tutti i dettagli dei conti individuati.

2.  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

3.  Se ne è fatta richiesta nell'OEI, le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche i conti per i quali la persona oggetto del procedimento penale interessato è titolare di una procura.

4.  L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.

5.  Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini del procedimento penale in questione e i motivi per cui presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato di esecuzione e, se dispone di informazioni al riguardo, indica quali banche potrebbero essere interessate. Essa comunica, inoltre, nell'OEI qualsiasi informazione che possa facilitarne l'esecuzione.

6.  Un OEI può essere emesso anche per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto del procedimento penale interessato detenga uno o più conti in un istituto finanziario diverso da una banca, situato nel territorio dello Stato di esecuzione. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi da 3 a 5. In tal caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.

Articolo 27

Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie

1.  Un OEI può essere emesso per ottenere i dettagli di conti bancari specifici e delle operazioni bancarie effettuate in un dato periodo su uno o più conti ivi indicati, compresi i dettagli relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.

2.  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo.

3.  L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.

4.  Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale interessato.

5.  Un OEI può essere emesso anche in relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 con riferimento alle operazioni finanziarie effettuate da istituti finanziari diversi dalle banche. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 3 e 4. In questo caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.

Articolo 28

Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato

1.  Quando un OEI è emesso ai fini dell'esecuzione di un atto di indagine che implica l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, quali:

a) il controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie effettuate tramite uno o più conti specificati;

b) le consegne controllate nel territorio dello Stato di esecuzione;

l'esecuzione può essere rifiutata, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, qualora l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.

2.  Le modalità pratiche dell'atto di indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), e ogniqualvolta necessario sono convenute tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione.

3.  L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale interessato.

4.  Il diritto di azione, di direzione e di controllo in ordine alle operazioni legate all'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 spetta alle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

Articolo 29

Operazioni di infiltrazione

1.  Un OEI può essere emesso ai fini della richiesta allo Stato di esecuzione di assistere lo Stato di emissione nello svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità («operazioni di infiltrazione»).

2.  L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera che l'operazione di infiltrazione possa essere utile al procedimento penale interessato. La decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di un OEI emesso ai sensi del presente articolo è adottata in ogni singolo caso dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali.

3.  Oltre ai motivi di non riconoscimento e di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'autorità di esecuzione può rifiutare di eseguire un OEI di cui al paragrafo 1 laddove:

a) l'esecuzione dell'operazione di infiltrazione non sia autorizzata in un caso interno analogo; o

b) non sia stato possibile raggiungere un accordo sulle modalità delle operazioni di infiltrazione di cui al paragrafo 4.

4.  Le operazioni di infiltrazione sono effettuate in conformità del diritto e delle procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione di infiltrazione. Il diritto di azione, direzione e controllo delle operazioni legate alle operazioni di infiltrazione spetta unicamente alle autorità competenti dello Stato di esecuzione. La durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate, lo status giuridico degli agenti coinvolti nelle operazioni di infiltrazione sono convenuti dallo Stato di emissione e dallo Stato di esecuzione nel rispetto dei rispettivi diritti e procedure nazionali.



CAPO V

INTERCETTAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI

Articolo 30

Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro

1.  Un OEI può essere emesso per l'intercettazione di telecomunicazioni nello Stato membro la cui assistenza tecnica è necessaria.

2.  Se più Stati membri sono in grado di fornire l'intera assistenza tecnica necessaria per la stessa intercettazione di telecomunicazioni, l'OEI è trasmesso solo ad uno di essi ed è sempre data la priorità allo Stato membro in cui si trova o si troverà la persona soggetta a intercettazione.

3.  L'OEI di cui al paragrafo 1 comprende inoltre le seguenti informazioni:

a) informazioni necessarie ai fini dell'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione;

b) la durata auspicata dell'intercettazione; e

c) sufficienti dati tecnici, in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo, per assicurare che l'OEI possa essere eseguito.

4.  L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera l'atto di indagine richiesto utile al procedimento penale interessato.

5.  Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata anche qualora l'atto di indagine interessato non sia ammesso in un caso interno analogo. Lo Stato di esecuzione può subordinare la propria decisione di eseguire un EIO alle condizioni applicabili in un caso interno analogo.

6.  L'OEI di cui al paragrafo 1 può essere eseguito:

a) trasmettendo le telecomunicazioni immediatamente allo Stato di emissione; o

b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni allo Stato di emissione.

L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano per concordare se l'intercettazione è effettuata a norma della lettera a) o della lettera b).

7.  All'atto dell'emissione dell'OEI di cui al paragrafo 1 o durante l'intercettazione, l'autorità di emissione può altresì richiedere, se ne ha particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l'accordo dell'autorità di esecuzione.

8.  I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati alla trascrizione, alla decodificazione e alla decrittazione delle comunicazioni intercettate, che sono a carico dello Stato di emissione.

Articolo 31

Notifica allo Stato membro nel quale si trova la persona soggetta a intercettazione e la cui assistenza tecnica non è necessaria

1.  Se, ai fini del compimento di un atto di indagine, l'intercettazione di telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato membro di intercettazione») e l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell'ordine di intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membro (lo «Stato membro notificato») la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, lo Stato membro di intercettazione ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro notificato dell'intercettazione:

a) prima dell'intercettazione, qualora l'autorità competente dello Stato membro di intercettazione sappia, al momento di ordinare l'intercettazione, che la persona soggetta a intercettazione e si trova o si troverà sul territorio dello Stato membro notificato;

b) durante l'intercettazione o ad intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che la persona soggetta a intercettazione si trova, o si trovava durante l'intercettazione, sul territorio dello Stato membro notificato.

2.  La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato C.

3.  Qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo, l'autorità competente dello Stato membro notificato può, senza ritardo e al più tardi entro 96 ore dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, notificare all'autorità competente dello Stato membro di intercettazione che:

a) l'intercettazione non può essere effettuata o si pone fine alla medesima; e

b) se necessario, gli eventuali risultati dell'intercettazione già ottenuti mentre la persona soggetta ad intercettazione si trovava sul suo territorio non possono essere utilizzati o possono essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate. L'autorità competente dello Stato membro notificato informa l'autorità competente dello Stato membro di intercettazione dei motivi di tali condizioni.

4.  L'articolo 5, paragrafo 2, si applica, mutatis mutandis, alla notifica di cui al paragrafo 2.



CAPO VI

PROVVEDIMENTI PROVVISORI

Articolo 32

Provvedimenti provvisori

1.  L'autorità di emissione può emettere un OEI per adottare provvedimenti intesi a impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi che possono essere usati come prove.

2.  L'autorità di esecuzione decide e comunica la propria decisione sul provvedimento provvisorio non appena possibile e, se fattibile, entro 24 ore dalla ricezione dell'OEI.

3.  Allorché è richiesto il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1, l'autorità di emissione indica nell'OEI se le prove devono essere trasferite allo Stato di emissione ovvero se devono rimanere nello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione riconosce ed esegue l'OEI e trasferisce le prove in conformità delle procedure previste dalla presente direttiva.

4.  Se ai sensi del paragrafo 3 un OEI è corredato dell'istruzione secondo cui le prove devono rimanere nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione indica la data in cui il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 è revocato o la data stimata della presentazione della richiesta di trasferimento delle prove nello Stato di emissione.

5.  L'autorità di esecuzione può, previa consultazione dell'autorità di emissione, in conformità del diritto e delle prassi interni, stabilire condizioni adeguate alle circostanze del caso, al fine di limitare la durata di validità del provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1. Qualora, conformemente a tali condizioni, intenda revocare il provvedimento provvisorio, l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione, che ha la possibilità di formulare osservazioni. L'autorità di emissione notifica immediatamente all'autorità di esecuzione che il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 è stato revocato.



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Notifiche

1.  Entro il 22 maggio 2017 ogni Stato membro notifica alla Commissione:

a) l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, lettere c) e d), quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione;

b) le lingue accettate per un OEI di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

c) le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 7, paragrafo 3. Tali informazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato di emissione.

2.  Ogni Stato membro può anche fornire alla Commissione l'elenco dei documenti necessari che richiede ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4.

3.  Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.  La Commissione rende disponibili le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo a tutti gli Stati membri e alla RGE. La RGE rende le informazioni disponibili sul sito web di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio ( 5 ).

Articolo 34

Relazioni con altri strumenti giuridici, accordi e intese

1.  Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell'articolo 35, la presente direttiva sostituisce, a decorrere dal 22 maggio 2017, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili tra gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva:

a) convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa, del 20 aprile 1959, i relativi due protocolli aggiuntivi e gli accordi bilaterali conclusi a norma dell'articolo 26 di tale convenzione;

b) convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;

c) convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo.

2.  La decisione quadro 2008/978/GAI è sostituita per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva. Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI sono sostituite per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva per quanto riguarda il sequestro probatorio.

Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2008/978/GAI e, con riguardo al sequestro probatorio, alla decisione quadro 2003/577/GAI, si intendono fatti alla presente direttiva.

3.  In aggiunta alla presente direttiva gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri successivamente al 22 maggio 2017, solo laddove i medesimi consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove e a condizione che sia rispettato il livello delle salvaguardie di cui alla presente direttiva.

4.  Entro il 22 maggio 2017, gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che desiderano continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.

Articolo 35

Disposizioni transitorie

1.  Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 continuano ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale. Le decisioni di sequestro probatorio adottate in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI e ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 sono altresì disciplinate da tale decisione quadro.

2.  L'articolo 8, paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, all'OEI conseguente ad una decisione di sequestro adottata ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI.

Articolo 36

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 maggio 2017.

2.  Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.  Entro il 22 maggio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 37

Relazione sull'applicazione

Entro cinque anni dal 21 maggio 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi fra cui, in particolare, la valutazione del suo impatto sulla cooperazione in materia penale e sulla protezione delle persone, nonché l'esecuzione delle disposizioni riguardanti l'intercettazione delle telecomunicazioni alla luce degli sviluppi tecnici. Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 38

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 39

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.




ALLEGATO A

ORDINE EUROPEO D'INDAGINE (OEI)

Il presente OEI è stato emesso da un'autorità competente. L'autorità di emissione certifica che l'emissione del presente OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta ad indagine o dell'imputato, e che gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Si chiede il compimento dell'atto o degli atti di indagine indicati di seguito, tenendo in debito conto la riservatezza dell'indagine, e il trasferimento delle prove acquisite in esito all'esecuzione dell'OEI.

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►(1) C1  

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ALLEGATO B

CONFERMA DELLA RICEZIONE DI UN OEI

Il presente modulo deve essere completato dall'autorità dello Stato di esecuzione che ha ricevuto l'OEI di seguito indicato.

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ALLEGATO C

NOTIFICA

Il presente modulo è utilizzato per dare notifica ad uno Stato membro dell'intercettazione di telecomunicazioni che è stata, è o sarà effettuata sul suo territorio senza la sua assistenza tecnica. Si informa … (Stato membro notificato) dell'intercettazione.

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ALLEGATO D

CATEGORIE DI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 11

 partecipazione a un'organizzazione criminale,

 terrorismo,

 tratta di esseri umani,

 sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,

 traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

 traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

 corruzione,

 frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

 riciclaggio di proventi di reato,

 falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,

 criminalità informatica,

 criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

 favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

 omicidio volontario, lesioni personali gravi,

 traffico illecito di organi e tessuti umani,

 rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

 razzismo e xenofobia,

 rapina organizzata o a mano armata,

 traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e opere d'arte,

 truffa,

 racket ed estorsione,

 contraffazione e pirateria di prodotti,

 falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

 falsificazione di mezzi di pagamento,

 traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,

 traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

 traffico di veicoli rubati,

 violenza sessuale,

 incendio doloso,

 reati rientranti nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

 dirottamento di aereo/nave,

 sabotaggio.



( 1 ) Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3).

( 2 ) Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

( 3 ) Azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).

( 4 ) Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

( 5 ) Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag.130).

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