EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014L0025-20200101

Consolidated text: Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/2020-01-01

02014L0025 — IT — 01.01.2020 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 094 del 28.3.2014, pag. 243)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2171 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015

  L 307

7

25.11.2015

 M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2364 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017

  L 337

17

19.12.2017

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1829 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019

  L 279

27

31.10.2019




▼B

DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I:

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I:

Oggetto e definizioni

Articolo 1:

Oggetto e campo di applicazione

Articolo 2:

Definizioni

Articolo 3:

Amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 4:

Enti aggiudicatori

Articolo 5:

Appalti misti e appalti che riguardano più attività

Articolo 6:

Aggiudicazione degli appalti che coprono diverse attività

CAPO II:

Attività

Articolo 7:

Disposizioni comuni

Articolo 8:

Gas ed energia termica

Articolo 9:

Elettricità

Articolo 10:

Acqua

Articolo 11:

Servizi di trasporto

Articolo 12:

Porti e aeroporti

Articolo 13:

Servizi postali

Articolo 14:

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III:

Ambito di applicazione materiale

SEZIONE 1:

SOGLIE

Articolo 15:

Soglie

Articolo 16:

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Articolo 17:

Revisione delle soglie

SEZIONE 2:

APPALTI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE ESCLUSI; disposizioni particolari per l’aggiudicazione degli appalti relativi alla difesa e sicurezza

Sottosezione 1:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia

Articolo 18:

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

Articolo 19:

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dall’esercizio di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo

Articolo 20:

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 21:

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 22:

Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo

Articolo 23:

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2:

Aggiudicazione degli appalti relativi alla difesa e alla sicurezza

Articolo 24:

Difesa e sicurezza

Articolo 25:

Appalto misto che copre la stessa attività e che coinvolge aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 26:

Aggiudicazione degli appalti che coprono diverse attività e relativi alla difesa e alla sicurezza

Articolo 27:

Contratti e concorsi di progettazione che coinvolgono la difesa e o la sicurezza che vengono attribuiti od organizzati in base a norme internazionali

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (enti controllati, cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28:

Relazioni tra amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 29:

Appalti aggiudicati a un’impresa collegata

Articolo 30:

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Articolo 31:

Notifica di informazioni

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

Articolo 32:

Servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 33:

Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5:

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34:

Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35:

Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 è applicabile

CAPO IV:

Principi generali

Articolo 36:

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 37:

Operatori economici

Articolo 38:

Appalti riservati

Articolo 39:

Riservatezza

Articolo 40:

Norme applicabili alle comunicazioni

Articolo 41:

Nomenclature

Articolo 42:

Conflitti di interesse

TITOLO II:

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI

CAPO I:

Procedure

Articolo 43:

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

Articolo 44:

Scelta delle procedure

Articolo 45:

Procedura aperta

Articolo 46:

Procedura ristretta

Articolo 47:

Procedura negoziata con previa indizione di gara

Articolo 48:

Dialogo competitivo

Articolo 49:

Partenariati per l’innovazione

Articolo 50:

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara

CAPO II:

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51:

Accordi quadro

Articolo 52:

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53:

Aste elettroniche

Articolo 54:

Cataloghi elettronici

Articolo 55:

Attività di centralizzazione della committenza e centrali di committenza

Articolo 56:

Appalti comuni occasionali

Articolo 57:

Appalti comuni tra enti aggiudicatori di Stati membri diversi

CAPO III:

Svolgimento della procedura

SEZIONE 1:

PREPARAZIONE

Articolo 58:

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 59:

Coinvolgimento preventiva dei candidati o offerenti

Articolo 60:

Specifiche tecniche

Articolo 61:

Etichette

Articolo 62:

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 63:

Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 64:

Varianti

Articolo 65:

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 66:

Fissazione dei termini

SEZIONE 2:

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Articolo 67:

Avviso periodico indicativo

Articolo 68:

Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 69:

Bandi di gara

Articolo 70:

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Articolo 71:

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 72:

Pubblicazione a livello nazionale

Articolo 73:

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 74:

Inviti ai candidati

Articolo 75:

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

SEZIONE 3:

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 76:

Principi generali

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77:

Sistemi di qualificazione

Articolo 78:

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 79:

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Articolo 80:

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

Articolo 81:

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Sottosezione 2:

Aggiudicazione dell’appalto

Articolo 82:

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Articolo 83:

Calcolo dei costi del ciclo di vita

Articolo 84:

Offerte anormalmente basse

SEZIONE 4:

OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI E RELAZIONI CON DETTI PAESI

Articolo 85:

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 86:

Relazioni con i paesi terzi in materia di lavori, forniture e di servizi

CAPO IV:

Esecuzione del contratto

Articolo 87:

Condizioni di esecuzione del contratto

Articolo 88:

Subappalto

Articolo 89:

Modifica di contratti durante il periodo della loro validità

Articolo 90:

Risoluzione dei contratti

TITOLO III:

REGIMI PARTICOLARI IN MATERIA DI APPALTI

CAPO I:

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91:

Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 92:

Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 93:

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 94:

Appalti riservati per alcuni servizi

CAPO II:

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95:

Ambito di applicazione

Articolo 96:

Avvisi

Articolo 97:

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98:

Decisioni della commissione giudicatrice

TITOLO IV:

GOVERNANCE

Articolo 99:

Applicazione

Articolo 100:

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 101:

Presentazione di relazioni nazionali

Articolo 102:

Cooperazione amministrativa

TITOLO V:

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103:

Esercizio della delega

Articolo 104:

Procedura d’urgenza

Articolo 105:

Procedura di comitato

Articolo 106:

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 107:

Abrogazione

Articolo 108:

Riesame

Articolo 109:

Entrata in vigore

Articolo 110:

Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I:

Elenco delle attività di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a)

ALLEGATO II:

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 3

ALLEGATO III:

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 3

ALLEGATO IV:

Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 35

ALLEGATO V:

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani e progetti nei concorsi

ALLEGATO VI, parte A:

Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all’articolo 67)

ALLEGATO VI, parte B:

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all’articolo 67, paragrafo 1)

ALLEGATO VII:

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara nelle aste elettroniche (di cui all’articolo 53, paragrafo 4)

ALLEGATO VIII:

Definizione di alcune specifiche tecniche

ALLEGATO IX:

Caratteristiche relative alla pubblicazione

ALLEGATO X:

Informazioni che devono figurare negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all’articolo 68)

ALLEGATO XI:

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all’articolo 69)

ALLEGATO XII:

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 70)

ALLEGATO XIII:

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a negoziare o a manifestare il proprio interesse ai sensi dell’articolo 74

ALLEGATO XIV:

Elenco delle convenzioni internazionali in materia ambientale e di previdenza sociale di cui all’articolo 36, paragrafo 2

ALLEGATO XV:

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XVI:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso, di cui all’articolo 89, paragrafo 1

ALLEGATO XVII:

Servizi di cui all’articolo 91

ALLEGATO XVIII:

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 92)

ALLEGATO XIX:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XX:

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XXI:

Tavola di concordanza



TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI



CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da enti aggiudicatori per quanto riguarda appalti e concorsi di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie di cui all’articolo 15.

2.  Ai sensi della presente direttiva si parla di appalto quando uno o più enti aggiudicatori acquisiscono, mediante un appalto di lavori, forniture e servizi, lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dagli enti aggiudicatori stessi, a condizione che i lavori, le forniture o i servizi siano destinati all’esercizio di una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14.

3.  L’applicazione della presente direttiva è soggetta all’articolo 346 TFUE.

4.  La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente direttiva fa salva la possibilità per le autorità pubbliche di decidere se, come e in che misura desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformità dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26.

5.  La presente direttiva fa salve le modalità con cui gli Stati membri organizzano i propri sistemi in materia di previdenza sociale.

6.  I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

«appalti di lavori, forniture e servizi» : contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più degli enti aggiudicatori e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

2)

«appalti di lavori» :

appalti aventi per oggetto una delle seguenti attività:

a) 

l’esecuzione, o la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;

b) 

l’esecuzione, oppure la progettazione e l’esecuzione, di un’opera; oppure

c) 

la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;

3)

«opera» : il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

4)

«appalti di forniture» : appalti aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

5)

«appalti di servizi» : appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto 2;

6)

«operatore economico» : una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

7)

«offerente» : un operatore economico che ha presentato un’offerta;

8)

«candidato» : un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione;

9)

«documento di gara» : qualsiasi documento prodotto dall’ente aggiudicatore o al quale l’ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi — qualora siano usati come mezzo di indizione di gara — il bando di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

10)

«attività di centralizzazione delle committenze» :

attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

a) 

l’acquisto di forniture e/o servizi destinati a enti aggiudicatori;

b) 

l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a enti aggiudicatori;

11)

«attività di committenza ausiliarie» :

attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

a) 

infrastrutture tecniche che consentano agli enti aggiudicatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

b) 

consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

c) 

preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’ente aggiudicatore interessato;

12)

«centrale di committenza» :

un ente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva o un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/24/UE che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

Gli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze sono considerati appalti per l’esercizio di un’attività di cui agli articoli da 8 a 14. L’articolo 18 non si applica agli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze;

13)

«prestatore di servizi in materia di appalti» : un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato;

14)

«scritto» o «per iscritto» : un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

15)

«mezzo elettronico» : uno strumento elettronico per l’elaborazione (compresa la compressione numerica) e l’archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

16)

«ciclo di vita» : tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;

17)

«concorsi di progettazione» : le procedure intese a fornire all’ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

18)

«innovazione» : l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

19)

«etichettatura» : qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti e i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

20)

«requisiti per l’etichettatura» : i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura.

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici

1.  Ai fini della presente direttiva, per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

2.  «Autorità regionali» comprende tutte le autorità delle unità amministrative che sono elencate in modo non esaustivo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

3.  «Autorità locali» comprende tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003.

4.  Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a) 

sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b) 

sono dotati di personalità giuridica; e

c) 

sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Articolo 4

Enti aggiudicatori

1.  Ai fini della presente direttiva gli enti aggiudicatori sono enti che:

a) 

sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14;

b) 

quando non sono amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 8 a 14 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente di uno Stato membro.

2.  Per «impresa pubblica» si intende un’impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

Un’influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente:

a) 

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;

b) 

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;

c) 

possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.

3.  Ai fini del presente articolo, per «diritti speciali o esclusivi» si intendono i diritti concessi da un’autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai sensi del primo comma.

Tali procedure comprendono:

a) 

le procedure di appalto con previa indizione di gara ai sensi della direttiva 2014/24/UE della direttiva 2009/81/CE, della direttiva 2014/23/UE o della presente direttiva;

b) 

le procedure ai sensi di altri atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato II, in grado di garantire un’adeguata trasparenza preliminare per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri oggettivi.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 riguardo alle modifiche dell’elenco di atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato II, quando le modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell’adozione di nuovi atti giuridici, o dell’abrogazione o della modifica di tali atti giuridici.

Articolo 5

Appalti misti che riguardano la stessa attività

1.  Il paragrafo 2 si applica ai contratti misti aventi per oggetto diverse tipologie di appalto, tutte contemplate nella presente direttiva.

I paragrafi da 3 a 5 si applicano ai contratti misti aventi per oggetto gli appalti contemplati nella presente direttiva e in altri regimi giuridici.

2.  I contratti aventi ad oggetto due o più tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di appalti misti che consistono in parte in servizi ai sensi del titolo III, capo I, e in parte in altri servizi oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

3.  Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applica il paragrafo 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 5.

Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 25 della presente direttiva.

4.  Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 25, all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con la presente direttiva, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato dalla presente direttiva, calcolato secondo l’articolo 16, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 15.

5.  Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.

Articolo 6

Appalti che riguardano più attività

1.  Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

In deroga all’articolo 5, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 26 della presente direttiva.

La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non è adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE.

2.  A un appalto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

3.  Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):

a) 

l’appalto è aggiudicato secondo la direttiva 2014/24/UE se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/24/UE;

b) 

l’appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/23/UE;

c) 

l’appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra non è soggetta né alla presente direttiva, né alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/23/UE.



CAPO II

Attività

Articolo 7

Disposizioni comuni

Ai fini degli articoli 8, 9 e 10, «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio.

Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14.

Articolo 8

Gas ed energia termica

1.  Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) 

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b) 

l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2.  L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli da 9 a 11;

b) 

l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato dell’ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

Articolo 9

Elettricità

1.  Per quanto riguarda l’elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) 

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) 

l’alimentazione di tali reti con l’elettricità.

2.  L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli 8, 10 e 11;

b) 

l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

Articolo 10

Acqua

1.  Per quanto riguarda l’acqua, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) 

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b) 

l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2.  La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti o organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un’attività di cui al paragrafo 1 e che riguardino una delle seguenti attività:

a) 

progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

b) 

smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3.  L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dagli articoli da 8 a 11;

b) 

l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di acqua potabile di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

Articolo 11

Servizi di trasporto

La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Articolo 12

Porti e aeroporti

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Articolo 13

Servizi postali

1.  La presente direttiva si applica alle attività relative alla prestazione di:

a) 

servizi postali;

b) 

altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

2.  Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), si intende per:

a)

«invio postale» : un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

b)

«servizi postali» : servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi;

c)

«altri servizi diversi dai servizi postali» :

servizi forniti nei seguenti ambiti:

i) 

servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l’invio e servizi successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta);

ii) 

servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

Articolo 14

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:

a) 

estrazione di petrolio o di gas;

b) 

prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.



CAPO III

Ambito di applicazione materiale



Sezione 1

Soglie

Articolo 15

Importi delle soglie

La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attività in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 

►M3  428 000 EUR ◄ per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;

b) 

►M3  5 350 000 EUR ◄ per gli appalti di lavori;

c) 

1 000 000  EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1.  Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’ente aggiudicatore, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Quando l’ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

2.  Se un ente aggiudicatore è composto da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative.

In deroga al primo comma, se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di quest’ultimo, i valori possono essere stimati al livello dell’unità in questione.

3.  La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

4.  Tale valore stimato è valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’ente aggiudicatore avvia la procedura d’appalto, per esempio, se del caso, mettendosi in contatto con operatori economici in relazione all’appalto.

5.  Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

6.  Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

7.  Ai fini dell’articolo 15, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato di un appalto di lavori sia il costo dei lavori stessi che il valore stimato complessivo di tutte le forniture o di tutti i servizi che sono messi a disposizione dell’aggiudicatario dagli enti aggiudicatori, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori.

8.  Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti.

Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 15, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

9.  Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 15, lettere b) e c), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 15, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

10.  In deroga ai paragrafi 8 e 9, gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva, a condizione che il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione sia inferiore a 80 000  EUR per le forniture o i servizi oppure a 1 000 000  EUR per i lavori. Tuttavia, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera il 20 % del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.

11.  Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

a) 

il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) 

oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

12.  Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

a) 

per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;

b) 

per gli appalti di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

13.  Per gli appalti di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a) 

servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b) 

servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) 

appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

14.  Per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

a) 

nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;

b) 

nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

Articolo 17

Revisione delle soglie

1.  Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (AAP) e procede, se necessario, alla loro revisione in conformità del presente articolo.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’AAP ed espresse in diritti speciali di prelievo.

2.  Dal 1o gennaio 2014, ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), rivedute a norma del presente articolo, paragrafo 1.

Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori della soglia di cui all’articolo 15, lettera c).

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.

3.  La Commissione pubblica le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 2, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per adattare la metodologia di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all’AAP per la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), e per la determinazione del controvalore nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, come menzionato al presente articolo, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), se necessario.

5.  Qualora si renda necessaria la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), e i limiti di tempo non consentano l’uso della procedura di cui all’articolo 103, e quindi motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 104 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo 4, secondo comma.



Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi; disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza



Sottosezione 1

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

1.  La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell’ente aggiudicatore.

2.  Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, l’elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Nel fare ciò, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo

1.  La presente direttiva non si applica né agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dal perseguimento delle loro attività di cui agli articoli da 8 a 14 o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione, né ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.

2.  Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, gli elenchi delle categorie di attività che considera escluse. Nel fare ciò, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano queste informazioni.

Articolo 20

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

1.  La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione che l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

a) 

uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;

b) 

un’organizzazione internazionale.

Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 105.

2.  La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione che l’ente aggiudicatore aggiudica od organizza in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti o i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti o concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.

3.  L’articolo 27 si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano a tali appalti e concorsi di progettazione.

Articolo 21

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

a) 

aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.

b) 

concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;

c) 

concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

i) 

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio ( 3 ):

— 
in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale, oppure
— 
in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
ii) 

consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

iii) 

servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

iv) 

servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

v) 

altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;

d) 

concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e operazioni condotte con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e con il meccanismo europeo di stabilità;

e) 

concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

f) 

concernenti i contratti di lavoro;

g) 

concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

h) 

concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) 

relativi ai contratti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente lettera, i termini «fornitori di servizi di media» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ). Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma».

Articolo 22

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.

Articolo 23

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

La presente direttiva non si applica:

a) 

agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all’acqua potabile di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

b) 

agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell’energia in quanto esercitano un’attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 1, o all’articolo 14 per la fornitura di:

i) 

energia;

ii) 

combustibili destinati alla produzione di energia.



Sottosezione 2

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 24

Difesa e sicurezza

1.  Per gli appalti aggiudicati e i concorsi di progettazione organizzati nei settori della difesa e della sicurezza, la presente direttiva non si applica:

a) 

agli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE;

b) 

agli appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest’ultima.

2.  La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita mediante misure meno invasive, ad esempio l’imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che gli enti aggiudicatori rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto, come previsto nella presente direttiva.

Inoltre, in conformità dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, la presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.

3.  Qualora l’attribuzione e l’esecuzione dell’appalto o del concorso di progettazione siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, la presente direttiva non si applica a condizione che tale Stato membro abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere tutelati da misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 2, primo comma.

Articolo 25

Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1.  Nel caso di appalti misti riguardanti la medesima attività e aventi per oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica il presente articolo.

2.  Se le diverse parti di un determinato appalto sono oggettivamente separabili, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:

a) 

se parte di un determinato appalto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive;

b) 

se parte di un determinato appalto è disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, l’appalto può essere aggiudicato conformemente a tale direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. La presente lettera fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla stessa direttiva.

La decisione di aggiudicare un appalto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere appalti dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

3.  Il paragrafo 2, terzo comma, lettera a), si applica agli appalti misti cui potrebbero altrimenti applicarsi entrambe le lettere a) e b) di tale comma.

4.  Se le diverse parti di un determinato appalto sono oggettivamente non separabili, l’appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE.

Articolo 26

Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1.  Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un contratto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, si applica il presente articolo, paragrafo 2. La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto e l’aggiudicazione di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto contratto o detti contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

2.  Nel caso di contratti destinati a contemplare un’attività soggetta alla presente direttiva e un’altra attività che:

a) 

è soggetta alla direttiva 2009/81/CE; o

b) 

è disciplinata dall’articolo 346 TFUE,

il contratto può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE nei casi di cui alla lettera a) e può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva nei casi di cui alla lettera b). Il presente comma fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla direttiva 2009/81/CE.

I contratti di cui al primo comma, lettera a), che comprendano in aggiunta appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE, possono essere aggiudicati senza applicare la presente direttiva.

Tuttavia, è condizione per l’applicazione del primo e del secondo comma che l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un contratto unico non sia adottata allo scopo di escludere contratti dall’applicazione della presente direttiva.

Articolo 27

Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

1.  La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

a) 

un accordo o un’intesa internazionale, conclusi in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;

b) 

un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c) 

un’organizzazione internazionale.

Tutti gli accordi o le intese di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), sono comunicati alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 105.

2.  La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’ente aggiudicatore aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici o concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d’appalto applicabili.



Sottosezione 3

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28

Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici

1.  Un appalto aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) 

oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

c) 

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice.

2.  Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un’altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

3.  Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l’amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici su tale persona giuridica un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

b) 

oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e

c) 

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) 

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

ii) 

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

iii) 

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.

4.  Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a fare in modo che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b) 

l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni relative all’interesse pubblico; e

c) 

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione.

5.  Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull’attività, quali i costi sostenuti dalla pertinente persona giuridica nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività della persona giuridica pertinente, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, basta che esso dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile.

Articolo 29

Appalti aggiudicati a un’impresa collegata

1.  Ai fini del presente articolo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE.

2.  Nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:

a) 

su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure

b) 

che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore; oppure

c) 

che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «influenza dominante» hanno lo stesso significato che all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma.

3.  In deroga all’articolo 28 e ove siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

a) 

da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata;o

b) 

da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 8 a 14, a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

4.  Il paragrafo 3 si applica:

a) 

agli appalti di servizi, purché almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi forniti da tale impresa, provenga dalla prestazione di servizi all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

b) 

agli appalti di forniture, a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutte le forniture effettuate da tale impresa, provenga dalla prestazione di forniture all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

c) 

agli appalti di lavori, a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa, provenga dall’esecuzione di tali lavori all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

5.  Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l’impresa dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al paragrafo 4, lettera a), b) o c).

6.  Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Articolo 30

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

In deroga all’articolo 28 e a condizione che la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati da:

a) 

una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività di cui agli articoli da 8 a 14, a uno di tali enti aggiudicatori; o

b) 

un ente aggiudicatore alla joint-venture di cui fa parte.

Articolo 31

Notifica di informazioni

Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 30:

a) 

i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;

b) 

la natura e il valore degli appalti considerati;

c) 

gli elementi che la Commissione giudica necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi di cui all’articolo 29 o 30.



Sottosezione 4

Situazioni specifiche

Articolo 32

Servizi di ricerca e sviluppo

La presente direttiva si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) 

i risultati appartengono esclusivamente all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività; e

b) 

la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’ente aggiudicatore.

Articolo 33

Appalti sottoposti a un regime speciale

1.  Fatto salvo l’articolo 34 della presente direttiva, la Repubblica d’Austria e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 2002/205/CE della Commissione ( 6 ) e alla decisione 2004/73/CE della Commissione ( 7 ):

a) 

osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all’informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;

b) 

comunichi alla Commissione, alle condizioni di cui alla decisione 93/327/CEE della Commissione ( 8 ), le informazioni relative agli appalti che essi aggiudicano.

2.  Fatto salvo l’articolo 34, il Regno Unito provvede, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 97/367/CEE applichi il presente articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli appalti aggiudicati per il perseguimento di tale attività in Irlanda del Nord.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli appalti aggiudicati a fini della prospezione di petrolio o gas.



Sottosezione 5

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34

Attività direttamente esposte alla concorrenza

1.  Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell’articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione. L’attività in questione può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato. La valutazione della concorrenza di cui alla prima frase del presente paragrafo, che sarà effettuata alla luce delle informazioni disponibili alla Commissione e ai fini della presente direttiva, lascia impregiudicata l’applicazione della normativa in materia di concorrenza. Tale valutazione viene effettuata tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 2.

2.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per determinare se un’attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

Il mercato geografico di riferimento, sulla base del quale viene valutata l’esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio nel quale le imprese interessate intervengono nell’offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo di condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell’esistenza di ostacoli all’entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell’esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

3.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione dell’Unione di cui all’allegato III.

Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

Articolo 35

Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 sia applicabile

1.  Quando uno Stato membro o, se la legislazione dello Stato membro interessato lo prevede, un ente aggiudicatore ritiene che, sulla base dei criteri di cui all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, esso può richiedere alla Commissione che venga stabilito che la presente direttiva non si applichi all’aggiudicazione di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell’attività in questione, se del caso allegando la posizione adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione. Tali richieste possono riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato.

Nella richiesta, lo Stato membro o l’ente aggiudicatore interessato informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1.

2.  Salvo che una domanda proveniente da un ente aggiudicatore sia accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilità all’attività in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato. In tali casi quest’ultimo informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1.

3.  Su richiesta presentata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati entro i termini di cui all’allegato IV, stabilire se un’attività di cui agli articoli da 8 a 14 sia direttamente esposta alla concorrenza sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 34. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105, paragrafo 2.

Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell’attività di cui trattasi e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione:

a) 

ha adottato l’atto di esecuzione che stabilisce l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, entro il termine previsto dall’allegato IV;

b) 

non ha adottato l’atto di esecuzione entro il termine previsto dall’allegato IV.

4.  Dopo aver presentato una domanda lo Stato membro o l’ente aggiudicatore in questione può, con il consenso della Commissione, modificarla notevolmente, in particolare per quanto riguarda le attività o l’area geografica interessate. In tal caso, per l’adozione dell’atto di esecuzione si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell’allegato IV, salvo che la Commissione concordi un termine più breve con lo Stato membro o l’ente aggiudicatore che ha presentato la domanda.

5.  Se un’attività in un dato Stato membro è già oggetto di una procedura ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività nello stesso Stato membro pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.

6.  La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce norme dettagliate per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 5. Tale atto di esecuzione comprende almeno norme relative:

a) 

alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per informazione, della data alla quale i termini di cui al paragrafo 1 dell’allegato IV bis hanno inizio e fine, comprese eventuali proroghe o sospensioni dei termini, come previsto da detto allegato;

b) 

alla pubblicazione dell’eventuale applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, a norma del presente articolo, paragrafo 3, secondo comma, lettera b);

c) 

alle disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e altri dettagli delle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105, paragrafo 2.



CAPO IV

Principi generali

Articolo 36

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

1.  Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

La concezione della procedura dell’appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura dell’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

2.  Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato XIV.

Articolo 37

Operatori economici

1.  Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a prestare il servizio di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l’appalto di cui trattasi.

2.  I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto. Essi non possono essere obbligati dagli enti aggiudicatori ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione.

Ove necessario, gli enti aggiudicatori possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri e requisiti per la qualificazione e la selezione qualitativa di cui agli articoli da 77 a 81, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici.

Le condizioni per l’esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate.

3.  In deroga al paragrafo 2, gli enti aggiudicatori possono imporre ai gruppi di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica una volta che sia stato loro aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell’appalto.

Articolo 38

Appalti riservati

1.  Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2.  L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

Articolo 39

Riservatezza

1.  Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetto l’ente aggiudicatore, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 70 e 75, l’ente aggiudicatore non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

2.  Gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che gli enti aggiudicatori rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto, comprese le informazioni relative al funzionamento di un sistema di qualificazione, a prescindere dal fatto che esso sia stato reso pubblico o meno usando come mezzo di indizione di gara un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione.

Articolo 40

Regole applicabili alle comunicazioni

1.  Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le loro caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

In deroga al primo comma, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nelle seguenti situazioni:

a) 

a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono in genere gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) 

i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell’ente aggiudicatore;

c) 

l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili agli enti aggiudicatori;

d) 

i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici.

Riguardo alle comunicazioni per le quali non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del secondo comma, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una combinazione di posta o altro idoneo supporto e mezzi elettronici.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nella misura in cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del paragrafo 5.

Spetta agli enti aggiudicatori che richiedono, conformemente al presente paragrafo, secondo comma, mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici per la procedura di presentazione indicare i motivi di tale richiesta nella relazione unica di cui all’articolo 100. Se del caso, gli enti aggiudicatori indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del presente paragrafo, quarto comma.

2.  In deroga al paragrafo 1, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.

3.  In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, gli enti aggiudicatori garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

4.  Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, gli enti aggiudicatori offrono modalità alternative di accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma, secondo periodo.

5.  Gli enti aggiudicatori possono, se necessario, richiedere l’uso di strumenti che in genere non sono disponibili, purché detti enti offrano modalità alternative di accesso.

Si ritiene che gli enti aggiudicatori presentino adeguate modalità alternative di accesso nelle seguenti situazioni:

a) 

se offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato IX, o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;

b) 

se assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; oppure

c) 

se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

6.  Oltre ai requisiti di cui all’allegato V, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) 

le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli interessati;

b) 

gli Stati membri, o gli enti aggiudicatori operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti specifica; il livello è proporzionato ai rischi connessi;

c) 

se gli Stati membri, o gli enti aggiudicatori operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, ritengono che il livello dei rischi, valutato a norma del presente paragrafo, lettera b), è tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), gli enti aggiudicatori accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE ( 10 ), create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

i) 

gli enti aggiudicatori stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE ( 11 ) e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti, che rientrano nelle responsabilità dello Stato membro. Le possibilità di convalida consentono all’ente aggiudicatore di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione, che mette su Internet, a disposizione del pubblico, le informazioni ricevute dagli Stati membri;

ii) 

in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, gli enti aggiudicatori non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.

Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorità competente di uno Stato membro o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorità o l’ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità dei requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/130/UE. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo103 per modificare i dettagli e le caratteristiche tecniche di cui all’allegato V per tener conto del progresso tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per modificare l’elenco di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a d), qualora gli sviluppi tecnologici rendano inadeguate le eccezioni costanti all’uso di mezzi di comunicazione elettronici ovvero, in casi eccezionali, qualora debbano essere previste nuove eccezioni a causa degli sviluppi tecnologici.

Per garantire l’interoperabilità dei formati tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 103 per stabilire l’uso obbligatorio di tali standard tecnici specifici, in particolare per quanto riguarda l’uso della presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di autenticazione elettronica, solo se gli standard tecnici sono stati testati e hanno dimostrato un’utilità pratica. Prima di rendere obbligatorio l’uso di eventuali standard tecnici, la Commissione esamina anche accuratamente i costi che ciò può comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l’elaborazione o il software.

Articolo 41

Nomenclature

1.  Riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici sono effettuati utilizzando il Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva ogniqualvolta i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell’ambito di applicazione di quest’ultima.

Articolo 42

Conflitti di interesse

Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.



TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI



CAPO I

Procedure

Articolo 43

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice I dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali ai quali l’Unione è vincolata, gli enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell’Unione.

Articolo 44

Scelta delle procedure

1.  Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo il disposto dell’articolo 47, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara in conformità con la presente direttiva.

2.  Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, come disposto dalla presente direttiva.

3.  Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione come disposto dalla presente direttiva.

4.  La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

a) 

un avviso periodico indicativo a norma dell’articolo 67 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

b) 

un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 68 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione;

c) 

mediante un bando di gara a norma dell’articolo 69.

Nel caso di cui al presente paragrafo, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un invito a confermare interesse, conformemente all’articolo 74.

5.  Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’articolo 50, gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori ricorrano a una procedura negoziata senza previa indizione di gara. Gli Stati membri non consentono l’applicazione di tale procedura in casi diversi da quelli di cui all’articolo 50.

Articolo 45

Procedura aperta

1.  Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2.  Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è stato esso stesso usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, può essere ridotto a quindici giorni, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) 

l’avviso periodico indicativo contiene, oltre alle informazioni richieste nell’allegato VI, parte A, sezione I, tutte le informazioni richieste nell’allegato VI, parte A, sezione II, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso;

b) 

l’avviso periodico indicativo è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3.  Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’ente aggiudicatore, i termini stabiliti al paragrafo 1, secondo comma, non possono essere rispettati, l’ente aggiudicatore può fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

4.  L’ente aggiudicatore può ridurre di cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, primo comma, e all’articolo 40, paragrafi 5 e 6.

Articolo 46

Procedura ristretta

1.  Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

2.  Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dall’ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono presentare un’offerta. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 78, paragrafo 2.

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati selezionati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.

In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Articolo 47

Procedura negoziata con previa indizione di gara

1.  Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

2.  Soltanto gli operatori economici invitati dall’ente aggiudicatore in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 78, paragrafo 2.

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.

In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Articolo 48

Dialogo competitivo

1.  Nei dialoghi competitivi qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettere b) e c), fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità con l’articolo 78, paragrafo 2. L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2.

2.  Gli enti aggiudicatori indicano e definiscono le loro esigenze e i loro requisiti nell’avviso di indizione di gara e/o in un documento descrittivo. Al tempo stesso e negli stessi documenti indicano e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti e stabiliscono un termine indicativo.

3.  Gli enti aggiudicatori avviano con i partecipanti selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 76 a 81 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto.

Durante il dialogo gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

Conformemente all’articolo 39, gli enti aggiudicatori non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o un offerente partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

4.  I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo l’ente aggiudicatore indica se sceglierà tale opzione.

5.  L’ente aggiudicatore prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

6.  Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, gli enti aggiudicatori li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

Su richiesta dell’ente aggiudicatore tali offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni di tali aspetti, requisiti ed esigenze rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

7.  Gli enti aggiudicatori valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.

Su richiesta dell’ente aggiudicatore possono essere condotte negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2, al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso il completamento dei termini del contratto, a condizione che da tali negoziazioni non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

8.  Gli enti aggiudicatori possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

Articolo 49

Partenariati per l’innovazione

1.  Nei partenariati per l’innovazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali indicazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

L’ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 78, paragrafo 2. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2.

2.  Il partenariato per l’innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra gli enti aggiudicatori e i partecipanti.

Il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.

In base a questi obiettivi, l’ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che esso abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

3.  Salvo disposizione contraria del presente articolo, gli enti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

4.  Nel corso delle negoziazioni gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, essi non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Conformemente all’articolo 39, gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

5.  Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l’innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l’ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.

6.  Nel selezionare i candidati, gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto ed attuazione di soluzioni innovative.

Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall’ente aggiudicatore che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.

Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con più partner, l’ente aggiudicatore non rivela, conformemente all’articolo 39, agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l’accordo di tale partner. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

7.  L’ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori acquistati non è sproporzionato rispetto all’investimento operato per il loro sviluppo.

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

a) 

quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;

Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78 o 80;

b) 

quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) 

quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

i) 

lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;

ii) 

la concorrenza è assente per motivi tecnici;

iii) 

tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;

d) 

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’ente aggiudicatore;

e) 

nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) 

per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all’imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura a titolo dell’articolo 44, paragrafo 1.

Il progetto di base indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell’indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano gli articoli 15 e 16, tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi.

g) 

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

h) 

per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile, approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

i) 

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;

j) 

quando l’appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.



CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51

Accordi quadro

1.  Gli enti aggiudicatori possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera gli otto anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.

2.  Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a norme e criteri oggettivi, che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Tali norme e criteri sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro.

Le norme e i criteri oggettivi di cui al primo comma garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell’accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, gli enti aggiudicatori fissano un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Articolo 52

Sistemi dinamici di acquisizione

1.  Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze degli enti aggiudicatori, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità del sistema di acquisizione a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire nella categoria in questione. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un’area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi saranno eseguiti.

2.  Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi al sistema non deve essere limitato ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2. Se hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti aggiudicatori precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

In deroga all’articolo l’articolo 46, si applicano i seguenti termini:

a) 

il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;

b) 

il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Si applicano le disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

3.  Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all’articolo 40, paragrafi 1, 3, 5 e 6.

4.  Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori:

a) 

pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) 

precisano nei documenti di gara almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d’acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema dinamico d’acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;

c) 

indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;

d) 

offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, ai documenti di gara a norma dell’articolo 73.

5.  Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Gli enti aggiudicatori completano la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti.

In deroga al primo comma, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, gli enti aggiudicatori possono prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara la durata del periodo prorogato che intendono applicare.

Gli enti aggiudicatori comunicano al più presto all’operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

6.  Gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 74. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un’offerta.

Essi aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell’invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare un’offerta. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.

7.  Gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell’articolo 80, applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dalla direttiva 2014/24/UE possono esigere, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi presentino un’autocertificazione rinnovata e aggiornata prevista nell’articolo 59, paragrafo 1, di tale direttiva entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

L’articolo 59, paragrafi da 2 a 4, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

8.  Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) 

se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;

b) 

se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70.

9.  Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione

Articolo 53

Aste elettroniche

1.  Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

A tal fine, gli enti aggiudicatori strutturano l’asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

Taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati sulla base di un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2.  Nelle procedure aperte o ristrette o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, gli enti aggiudicatori possono decidere che l’aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possono essere fissati in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52.

3.  L’asta elettronica si fonda su uno dei seguenti elementi delle offerte:

a) 

unicamente i prezzi quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;

b) 

i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara quando l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o all’offerta con il costo più basso sulla base di un approccio costo/efficacia.

4.  Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere a un’asta elettronica lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato VII.

5.  Prima di procedere all’asta elettronica, gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Un’offerta è considerata ammissibile se é presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, che soddisfa i criteri di selezione di cui agli articoli 78 e 80 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata.

In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78 o 80.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

6.  L’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 82, paragrafo 5, primo comma.

L’invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

7.  Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d’oneri. Essi possono inoltre annunciare in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, tuttavia, essi possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.

8.  Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a) 

alla data e all’ora preventivamente indicate;

b) 

quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; oppure

c) 

quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

Se gli enti aggiudicatori intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del primo comma, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.

9.  Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 82, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.

Articolo 54

Cataloghi elettronici

1.  Nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, gli enti aggiudicatori possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.

Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.

2.  I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato definiti dall’ente aggiudicatore.

I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti richiesti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall’ente aggiudicatore conformemente all’articolo 40.

3.  Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, gli enti aggiudicatori:

a) 

lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare;

b) 

indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 6, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4.  Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, gli enti aggiudicatori possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In questo caso gli enti aggiudicatori utilizzano uno dei seguenti metodi:

a) 

invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; o

b) 

comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.

5.  Se riaprono il confronto competitivo per contratti specifici in conformità al paragrafo 4, lettera b), gli enti aggiudicatori indicano agli offerenti la data e l’ora alla quale intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

Gli enti aggiudicatori prevedono un congruo lasso di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni.

Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, gli enti aggiudicatori presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali.

6.  Gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Gli enti aggiudicatori possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall’ente aggiudicatore. Tale catalogo è completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell’intenzione dell’ente aggiudicatore di costituire offerte attraverso la procedura di cui al paragrafo 4, lettera b).

Articolo 55

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

1.  Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera a).

Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altri enti aggiudicatori, ciò viene indicato nell’avviso di indizione di gara per l’istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.

In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche.

2.  Un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista forniture o servizi da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera a).

Inoltre un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b).

Tuttavia, l’ente aggiudicatore in questione è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da esso svolte, quali:

a) 

l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; oppure

b) 

lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

3.  Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza sono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con i requisiti di cui all’articolo 40.

4.  Gli enti aggiudicatori, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la prestazione di attività di centralizzazione delle committenze.

Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la prestazione di attività di committenza ausiliarie.

Articolo 56

Appalti congiunti occasionali

1.  Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2.  Se la procedura d’appalto in tutti i suoi elementi è effettuata congiuntamente a nome e per conto di tutti gli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Ciò si applica altresì ai casi in cui un solo ente aggiudicatore gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto degli altri enti aggiudicatori interessati.

Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto degli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascun ente aggiudicatore è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti da esso svolte a proprio nome e per proprio conto.

Articolo 57

Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

1.  Fatti salvi gli articoli da 28 a 31, gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono agire congiuntamente nell’aggiudicazione di appalti mediante uno dei mezzi previsti nel presente articolo.

Gli enti aggiudicatori non si avvalgono dei mezzi previsti nel presente articolo al fine di eludere l’applicazione di norme di diritto pubblico vincolanti conformi al diritto dell’Unione, cui sono soggette nel loro Stato membro.

2.  Uno Stato membro non vieta ai suoi enti aggiudicatori di ricorrere ad attività di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro rispetto all’ente aggiudicatore, gli Stati membri possono tuttavia scegliere di specificare che i rispettivi enti aggiudicatori possono ricorrere unicamente alle attività di centralizzazione delle committenze definite all’articolo 2, punto 10, lettera a) o b).

3.  La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

Le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la centrale di committenza è ubicata si applicano altresì:

a) 

all’aggiudicazione di un appalto nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione;

b) 

allo svolgimento di una riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro.

4.  Vari enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione. Possono altresì aggiudicare appalti basati sull’accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione. A meno che gli elementi necessari non siano stati regolamentati da un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri interessati, gli enti aggiudicatori partecipanti concludono un accordo che determina:

a) 

le responsabilità delle parti e le pertinenti disposizioni nazionali applicabili;

b) 

l’organizzazione interna della procedura di aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto, e la conclusione dei contratti.

Un ente aggiudicatore partecipante rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un ente aggiudicatore responsabile della procedura d’appalto. Nel determinare le responsabilità e la legge nazionale applicabile di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori partecipanti possono assegnarsi tra loro responsabilità specifiche e determinare le disposizioni nazionali applicabili del diritto nazionale dei loro rispettivi Stati membri.

L’assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono menzionate nei documenti di gara degli appalti aggiudicati congiuntamente.

5.  Se più enti aggiudicatori di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto, inclusi i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), o altri soggetti istituiti ai sensi del diritto dell’Unione, gli enti aggiudicatori che partecipano, con una decisione dell’organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti Stati membri:

a) 

le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;

b) 

le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

L’accordo di cui al primo comma può essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.



CAPO III

Svolgimento della procedura



Sezione 1

Preparazione

Articolo 58

Consultazioni preliminari di mercato

Prima dell’avvio di una procedura di appalto, gli enti aggiudicatori possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

A tal fine, gli enti aggiudicatori possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Articolo 59

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’ente aggiudicatore, nel contesto dell’articolo 58 o meno, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l’ente aggiudicatore adotta misure opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.

Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica richiesta dall’articolo 100.

Articolo 60

Specifiche tecniche

1.  Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

Le specifiche tecniche possono altresì indicare se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone disabili o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell’Unione, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone disabili o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

2.  Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3.  Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell’Unione le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) 

in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l’appalto;

b) 

mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

c) 

in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche di cui alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

d) 

mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per altre caratteristiche.

4.  Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non menzionano una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né fanno riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».

5.  Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3, lettera b), gli enti aggiudicatori non possono respingere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo adeguato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 62, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

6.  Se un ente aggiudicatore si avvale della possibilità, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, esso non respinge un’offerta di forniture, servizi o lavori conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esso prescritti.

Nella propria offerta, l’offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo adeguato, compresi quelli di cui all’articolo 62, che le forniture, i servizi o i lavori conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’ente aggiudicatore.

Articolo 61

Etichettature

1.  Gli enti aggiudicatori che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

i requisiti per l’etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all’oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto;

b) 

i requisiti per l’etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c) 

le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

d) 

le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;

e) 

i requisiti per l’etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante.

Se gli enti aggiudicatori non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura si fa riferimento.

Gli enti aggiudicatori che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l’etichettatura equivalenti.

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’ente aggiudicatore o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all’operatore economico in questione, l’ente aggiudicatore accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’ente aggiudicatore.

2.  Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) d) ed e), ma stabilisce anche requisiti non collegati all’oggetto dell’appalto, gli enti aggiudicatori non esigono l’etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all’occorrenza, parti di queste, connesse all’oggetto del contratto e idonee a definire le caratteristiche dell’oggetto in questione.

Articolo 62

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1.  Gli enti aggiudicatori possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

Gli enti aggiudicatori che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti.

Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ).

2.  Gli enti aggiudicatori accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso a tali certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell’operatore economico interessato e purché l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.

3.  Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente all’articolo 60, paragrafo 6, all’articolo 61 e al presente articolo, paragrafi 1 e 2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento dell’operatore economico comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 102.

Articolo 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

1.  Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.

Tuttavia, le specifiche tecniche devono essere trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, ovvero qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché gli enti aggiudicatori intendono applicare l’articolo 39, paragrafo 2.

2.  Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti.

Articolo 64

Varianti

1.  Gli enti aggiudicatori possono autorizzare o esigere la presentazione da parte degli offerenti di varianti che rispondano ai requisiti minimi da essi prescritti.

Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara se autorizzano o richiedono le varianti o meno e, in tal caso, menzionano i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Qualora le varianti siano autorizzate o richieste, essi garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.

2.  Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato o richiesto varianti non respingono una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

Articolo 65

Suddivisione degli appalti in lotti

1.  Gli enti aggiudicatori possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti.

Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l’insieme dei lotti.

2.  Gli enti aggiudicatori possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

3.  Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, gli enti aggiudicatori possano aggiudicare un appalto che associa alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.

4.  Gli Stati membri possono rendere obbligatorio aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati a condizioni da definire conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell’Unione. Si applicano il secondo comma del paragrafo 1 e, se del caso, il paragrafo 3.

Articolo 66

Fissazione di termini

1.  Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 45 a 49.

2.  Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte, che devono essere superiori ai termini minimi stabiliti agli articoli da 45 a 49, sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici in questione possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte.

3.  Gli enti aggiudicatori prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a) 

se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il termine è di quattro giorni;

b) 

qualora siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

La durata della proroga è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.

Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, gli enti aggiudicatori non sono tenuti a prorogare le scadenze.



Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67

Avvisi periodici indicativi

1.  Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione I, sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dagli enti aggiudicatori sul loro profilo di committente, come indicato all’allegato IX, punto 2, lettera b). Qualora la pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sia a cura degli enti aggiudicatori, essi inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell’avviso periodico indicativo su un profilo di committente, come indicato nell’allegato IX, punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato VI, parte B.

2.  Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l’avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) 

si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;

b) 

indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;

c) 

contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione I, le informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione II;

d) 

è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse.

Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di committente. Tuttavia un’eventuale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell’articolo 72 può essere effettuata sul profilo del committente.

Il periodo coperto dall’avviso periodico indicativo può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 92. paragrafo 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.

Articolo 68

Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione

1.  Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 77, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all’allegato X, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

2.  Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso sull’esistenza del sistema il periodo di validità del sistema di qualificazione. Essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) 

se il periodo di validità viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;

b) 

se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70.

Articolo 69

Bandi di gara

I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell’allegato XI e sono pubblicati conformemente all’articolo 71.

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1.  Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto.

Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XII ed è pubblicato conformemente all’articolo 71.

2.  Se la gara per l’appalto in questione è stata indetta mediante un avviso periodico indicativo e se l’ente aggiudicatore ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso periodico indicativo, l’avviso di aggiudicazione contiene un’indicazione specifica al riguardo.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità dell’articolo 51, gli enti aggiudicatori sono esentati dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione per ciascun appalto basato su tale accordo. Gli Stati membri possono disporre che gli enti aggiudicatori raggruppino gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

Gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione al più tardi entro trenta giorni a decorrere dall’aggiudicazione di ogni appalto aggiudicato sulla base di un sistema dinamico di acquisizione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

3.  Le informazioni fornite a titolo dell’allegato XII e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l’allegato IX. Alcune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro diffusione possa ostacolare l’applicazione della legge, essere contraria all’interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatori economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:

a) 

all’indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all’articolo 50, lettera b); oppure

b) 

a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell’avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.

4.  Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XII e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell’allegato IX per motivi statistici.

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1.  I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 contengono le informazioni indicate negli allegati VI, parte A, VI, parte B, X, XI e XII e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche.

Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.

2.  I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 sono redatti, trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all’allegato IX. Essi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sono a carico dell’Unione.

3.  I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 sono pubblicati per esteso nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dall’ente aggiudicatore. Il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

4.  L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all’articolo 67, paragrafo 2, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), nonché degli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b), continuino a essere pubblicati:

a) 

nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70, paragrafo 2, che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 70, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;

b) 

nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;

c) 

nel caso di avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validità.

5.  Gli enti aggiudicatori sono in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea rilascia all’ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

6.  Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi per appalti di lavori, forniture e servizi che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea a Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato IX.

Articolo 72

Pubblicazione a livello nazionale

1.  Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli da 67 a 70 e le informazioni in essi contenute non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell’articolo 71. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la pubblicazione non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 71.

2.  Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o pubblicate su un profilo di committente ma indicano la data della trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.

3.  Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione indicano la data di tale trasmissione.

Articolo 73

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

1.  Gli enti aggiudicatori offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso, conformemente all’articolo 71, o di invio di un invito a confermare interesse.

Quando il mezzo di indizione di una gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso deve essere offerto il più rapidamente possibile e al più tardi al momento dell’invio a presentare un’offerta o a negoziare. Il testo dell’avviso o degli inviti deve indicare l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, gli enti aggiudicatori possono indicare nell’avviso o nell’invito a confermare interesse che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica conformemente al presente articolo, paragrafo 2. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 45, paragrafo 3, e quando il termine è fissato di concerto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, o dell’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.

Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l’articolo 39, paragrafo 2, queste indicano nell’avviso o nell’invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nei documenti di gara, quali misure richiedono al fine di proteggere la natura confidenziale delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 45, paragrafo 3, e quando il termine è fissato di concerto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, o dell’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.

2.  Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il termine è di quattro giorni.

Articolo 74

Inviti ai candidati

1.  Nel caso delle procedure ristrette, dei dialoghi competitivi, dei partenariati per l’innovazione e delle procedure negoziate con previa indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare.

Se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettera a), gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno manifestato interesse a confermare nuovamente interesse.

2.  Gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara. Tali inviti sono corredati dei documenti di gara, se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, per i motivi di cui all’articolo 73, paragrafo 1, terzo o quarto comma, e non sono stati resi disponibili con altri mezzi. Inoltre gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le informazioni indicate nell’allegato XIII.

Articolo 75

Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

1.  Gli enti aggiudicatori informano ciascun candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione dell’appalto o all’ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2.  Su richiesta del candidato od offerente interessato, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

a) 

a ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;

b) 

a ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 60, paragrafi 5 e 6, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

c) 

a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro;

d) 

a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

3.  Gli enti aggiudicatori possono decidere di non divulgare talune informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 relative all’aggiudicazione dell’appalto, o alla conclusione dell’accordo quadro o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico pubblico o privato oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

4.  Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un termine di sei mesi.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l’ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

5.  I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 77, paragrafo 2.

6.  Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 77, paragrafo 2. L’intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all’operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l’azione proposta.



Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 76

Principi generali

1.  Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:

a) 

gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;

b) 

essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 78 e 80;

c) 

nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l’innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell’articolo 78, paragrafo 2, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2.  Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:

a) 

qualificano gli operatori economici conformemente all’articolo 77;

b) 

applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l’innovazione.

3.  Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non:

a) 

impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b) 

esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.

4.  Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, gli enti aggiudicatori possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

5.  Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l’appalto secondo i criteri di cui agli articoli 82 e 84, tenendo conto dell’articolo 64.

6.  Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all’offerente che presenta l’offerta migliore, se hanno accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

7.  Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, a condizione che le pertinenti disposizioni degli articoli da 76 a 84 siano osservate, in particolare che il contratto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, e dell’articolo 80.

Gli Stati membri possono escludere l’uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o in circostanze specifiche, oppure limitarla solo a determinati tipi di appalti e a circostanze specifiche.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per modificare l’elenco di cui all’allegato XIV, quando ciò si dimostra necessario per aggiungere nuovi accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli accordi internazionali vigenti cui si fa riferimento non sono più ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di ambito di applicazione, di contenuto o di denominazione.



Sottosezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77

Sistemi di qualificazione

1.  Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2.  Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che riguardino questioni quali l’iscrizione al sistema, l’eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli da 60 a 62. Tali criteri e norme possono all’occorrenza essere aggiornati.

3.  I criteri e le norme di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Tali norme e criteri aggiornati sono comunicati agli operatori economici interessati.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

4.  Viene conservato un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

5.  Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

6.  Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all’aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione già ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.

Articolo 78

Criteri di selezione qualitativa

1.  Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.

2.  Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, essi possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano all’ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

1.  Se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell’operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’ente aggiudicatore che disporrà di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.

Se, ai sensi dell’articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento. L’ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’ente aggiudicatore può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione dell’appalto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

2.  Se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti in procedure aperte, ristrette o negoziate, in dialoghi competitivi oppure in partenariati per l’innovazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell’operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario e per un particolare contratto, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’ente aggiudicatore che disporrà dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.

Se, ai sensi dell’articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore ha fatto riferimento. L’ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’ente aggiudicatore può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

3.  Nel caso di appalti di lavori, di contratti di prestazione di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un contratto di fornitura, gli enti aggiudicatori possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento.

Articolo 80

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla 2014/24/UE

1.  Le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se gli Stati membri lo richiedono, tali criteri e norme comprendono inoltre i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

2.  I criteri e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono comprendere i criteri di selezione di cui all’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal secondo comma del paragrafo 3 di detto articolo.

3.  Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 59 a 61 della direttiva 2014/24/UE.

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

1.  Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per i disabili, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non abbiano avuto la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che questi dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2.  Se gli enti aggiudicatori richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l’operatore economico si conforma a determinati sistemi o norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Essi riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici dimostrino di non avere avuto accesso a tali certificati o di non avere avuto la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l’ente aggiudicatore accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema di gestione ambientale o norma applicabile.

3.  Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2.



Sottosezione 2

Aggiudicazione dell’appalto

Articolo 82

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

1.  Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, gli enti aggiudicatori procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2.  L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’ente aggiudicatore è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 83, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto in questione. Tali criteri possono comprendere, ad esempio:

a) 

la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;

b) 

organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; o

c) 

servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, procedura di consegna e termine di consegna o di esecuzione, impegno in materia di pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento.

L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a determinate categorie di enti aggiudicatori o a determinati tipi di appalto.

3.  I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti:

a) 

nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi; oppure

b) 

in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita,

anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

4.  I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’ente aggiudicatore una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio gli enti aggiudicatori verificano efficacemente l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

5.  L’ente aggiudicatore precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Articolo 83

Costi del ciclo di vita

1.  I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) 

costi sostenuti dall’ente aggiudicatore o da altri utenti, quali:

i) 

costi relativi all’acquisizione;

ii) 

costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

iii) 

costi di manutenzione;

iv) 

costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b) 

costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.

2.  Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l’ente aggiudicatore impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) 

è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un’applicazione ripetuta o continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori economici;

b) 

è accessibile a tutte le parti interessate;

c) 

i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare.

3.  Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell’Unione, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita.

Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati che li integrano è contenuto nell’allegato XV.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 riguardo all’aggiornamento di tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a causa dell’adozione di nuova legislazione che rende obbligatorio un metodo comune o a causa dell’abrogazione o della modifica degli atti giuridici esistenti.

Articolo 84

Offerte anormalmente basse

1.  Gli enti aggiudicatori impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi.

2.  Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) 

l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) 

le soluzioni tecniche prescelte o eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) 

l’originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall’offerente;

d) 

il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2;

e) 

il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 88;

f) 

l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.

3.  L’ente aggiudicatore valuta le informazioni fornite consultando l’offerente.

Esso può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2.

Gli enti aggiudicatori respingono l’offerta se hanno accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

4.  L’ente aggiudicatore che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’ente aggiudicatore, che l’aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Quando l’ente aggiudicatore respinge un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

5.  Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a loro disposizione, quali leggi, regolamentazioni, contratti collettivi universalmente applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 2.



Sezione 4

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 85

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

1.  Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l’Unione non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione ai mercati di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi dell’Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2.  Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.

Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3.  Salvo il disposto del presente paragrafo, secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 82, viene preferita l’offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 %.

Tuttavia, un’offerta non è preferita ad un’altra in virtù del primo comma, se l’ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4.  Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.

5.  Entro il 31 dicembre 2015 e, successivamente, ogni anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all’accesso delle imprese dell’Unione ai mercati dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull’attuazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Articolo 86

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

1.  Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita.

2.  La Commissione riferisce al Consiglio entro il 18 aprile 2019 e successivamente a intervalli periodici, sull’apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

3.  La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all’aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

a) 

non concede alle imprese dell’Unione un accesso effettivo comparabile a quello accordato dall’Unione alle imprese di tale paese terzo;

b) 

non concede alle imprese dell’Unione il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali; oppure

c) 

concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell’Unione.

4.  Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese mentre tentavano di ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi, da esse riferita e dovuta all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato XIV.

5.  Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di adottare un atto di esecuzione per sospendere o limitare, per un periodo da determinare in tale atto di esecuzione, l’aggiudicazione di appalti di servizi a:

a) 

imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;

b) 

imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nell’Unione ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l’economia di uno Stato membro;

c) 

imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.

Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

6.  Il presente articolo fa salvi gli impegni dell’Unione nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell’OMC.



CAPO IV

Esecuzione dell’appalto

Articolo 87

Condizioni di esecuzione dell’appalto

Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.

Articolo 88

Subappalto

1.  L’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2, da parte di subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità nazionali competenti che agiscono nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze.

2.  Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

3.  Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l’ente aggiudicatore trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all’operatore economico cui è stato aggiudicato l’appalto (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

4.  I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità del contraente principale.

5.  Nel caso di appalti di lavori e per servizi da fornire presso l’impianto sotto la diretta supervisione dell’ente aggiudicatore, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e al più tardi all’inizio dell’esecuzione del contratto l’ente aggiudicatore impone al contraente principale di indicargli nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L’ente aggiudicatore impone al contraente principale di comunicare all’ente aggiudicatore eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste.

Ove necessario ai fini del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori di cui all’articolo 80, paragrafo 3. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell’autodichiarazione.

Il disposto del primo comma non si applica ai fornitori.

Gli enti aggiudicatori possono estendere o possono essere obbligati dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio nei casi seguenti:

a) 

ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell’ente aggiudicatore, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;

b) 

ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.

6.  Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:

a) 

se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 36, paragrafo 2;

b) 

le amministrazioni aggiudicatrici possono, in conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. In tali casi l’amministrazione aggiudicatrice impone all’operatore economico di sostituire un subappaltatore in relazione al quale la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un subappaltatore in relazione al quale la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.

7.  Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.

8.  Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma dei paragrafi 3, 5 o 6 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di attuazione di tali misure. In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l’applicabilità, ad esempio in relazione a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di enti aggiudicatori o operatori economici ovvero a determinati importi.

Articolo 89

Modifica di contratti durante il periodo di validità

1.  I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a) 

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;

b) 

per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale, a prescindere dal loro valore, che sono si sono resi necessari non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:

i) 

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, software, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; e

ii) 

comporti per l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) 

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) 

la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente aggiudicatore diligente non poteva prevedere;

ii) 

la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) 

se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

i) 

una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

ii) 

all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; o

iii) 

nel caso in cui l’ente aggiudicatore stesso si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell’articolo 88;

e) 

se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.

Gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XVI ed è pubblicato conformemente all’articolo 71.

2.  Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura di appalto, ai sensi della presente direttiva, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

i) 

le soglie fissate all’articolo 15; e

ii) 

il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3.  Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 2, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4.  Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) 

la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) 

la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;

c) 

la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;

d) 

se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).

5.  Una nuova procedura d’appalto, in conformità della presente direttiva, è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto di lavori, forniture o servizi o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 90

Risoluzione dei contratti

Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale, di risolvere un contratto di lavori, forniture o servizi durante il periodo di validità dello stesso, qualora:

a) 

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 89;

b) 

l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d’appalto a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva;

c) 

l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento a norma dell’articolo 258 TFUE.



TITOLO III

PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO



CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato XVII sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 15, lettera c).

Articolo 92

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1.  Gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui all’articolo 91 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a) 

mediante un avviso di gara; oppure

b) 

mediante un bando periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continua. L’avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto; o

c) 

mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, che viene pubblicato in maniera continua.

Il primo comma non si applica tuttavia allorché una procedura negoziata senza previo avviso di indizione di gara potrebbe essere stata utilizzata conformemente all’articolo 50 per l’aggiudicazione di appalti di servizi.

2.  Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui all’articolo 91 ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

3.  I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo contengono le informazioni di cui all’allegato XVIII, rispettivamente alle parti A, B, C o D, conformemente ai modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.

4.  Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 71.

Articolo 93

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

1.  Gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l’aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte degli enti aggiudicatori. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono agli enti aggiudicatori di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.

2.  Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali.

Articolo 94

Appalti riservati per determinati servizi

1.  Gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici possano riservare ad organizzazioni il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’articolo 91 identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000 7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2.  Un’organizzazione di cui al paragrafo 1 deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) 

il suo obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1;

b) 

i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

c) 

le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; e

d) 

l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.

3.  La durata massima del contratto non supera i tre anni.

4.  L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

5.  Fermo restando l’articolo 108, la Commissione valuta gli effetti del presente articolo e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.



CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95

Ambito di applicazione

1.  Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un contratto di servizi, purché il valore stimato del contratto, al netto dell’IVA e compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti, sia pari o superiore all’importo di cui all’articolo 15, lettera a).

2.  Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione per i quali l’importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti ai partecipanti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 50, lettera j), qualora l’ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell’avviso di concorso, è uguale o superiore all’importo di cui all’articolo 15, lettera a).

Articolo 96

Avvisi

1.  Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso.

Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo 50, lettera j), ciò è indicato nell’avviso di concorso.

Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.

2.  L’avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XIX e l’avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XX, nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.

L’avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3.  L’articolo 71, paragrafi da 2 a 6, si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

Articolo 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

1.  Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi al titolo I e al presente capo.

2.  L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) 

facendo riferimento al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b) 

dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche.

3.  Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un’effettiva concorrenza.

4.  La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 98

Decisioni della commissione giudicatrice

1.  La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2.  La commissione giudicatrice esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3.  La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.

4.  L’anonimato dev’essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5.  I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6.  È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.



TITOLO IV

GOVERNANCE

Articolo 99

Applicazione

1.  Al fine di garantire in maniera effettiva un’attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri assicurano che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da uno o più organismi, autorità o strutture. Essi indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per tali compiti.

2.  Gli Stati membri garantiscono il controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici.

Se le autorità o le strutture di controllo individuano di propria iniziativa o sulla base di informazioni pervenute violazioni specifiche o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture appropriate quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.

3.  I risultati delle attività di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante strumenti appropriati di informazione. Tali risultati sono resi disponibili anche alla Commissione. Ad esempio possono essere riportati nelle relazioni di controllo di cui al presente paragrafo, secondo comma.

Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di controllo contenente se del caso informazioni sulle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.

La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, informazioni sull’attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici.

Ai fini del presente paragrafo, le «PMI» sono da intendersi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 15 ).

Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, la Commissione pubblica a intervalli regolari una relazione sull’attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e sulle relative migliori prassi nel mercato interno.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché:

a) 

siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia; e

b) 

sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d’appalto.

5.  Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, questi ultimi indicano un punto di riferimento per la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.

6.  Le amministrazioni aggiudicatrici conservano, almeno per la durata del contratto, copie di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:

a) 

1 000 000  EUR nel caso di appalti di forniture o di servizi;

b) 

10 000 000  EUR in caso di appalti di lavori.

Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono l’accesso a tali contratti; tuttavia, è possibile negare l’accesso a informazioni e documenti specifici nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali o dell’Unione applicabili in materia di accesso ai documenti e protezione dei dati.

Articolo 100

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

1.  Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti quanto segue:

a) 

la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione degli appalti;

b) 

il ricorso a procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell’articolo 50;

c) 

la mancata applicazione dei capi da II a IV del titolo II, in virtù delle deroghe previste dei capi II e III del titolo I;

d) 

se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.

Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 70 o dell’articolo 92, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.

2.  Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto.

3.  Le informazioni o la documentazione o i principali elementi di queste sono comunicati alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture nazionali di cui all’articolo 99 quando essi ne fanno richiesta.

Articolo 101

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

1.  La Commissione riesamina la qualità e la completezza dei dati che si possono ricavare dagli avvisi di cui agli articoli da 67 a 71, 92 e 96, pubblicati conformemente all’allegato IX.

Se la qualità e la completezza dei dati di cui al presente paragrafo, primo comma, non sono conformi agli obblighi stabiliti all’articolo 67, paragrafo 1, all’articolo 68, paragrafo 1, all’articolo 69, all’articolo 70, paragrafo 1, all’articolo 92, paragrafo 3, e all’articolo 96, paragrafo 2, la Commissione chiede informazioni complementari allo Stato membro interessato. Entro un termine ragionevole, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni statistiche mancanti richieste dalla Commissione.

2.  Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per gli appalti che sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione della presente direttiva se il loro valore avesse superato la soglia pertinente fissata all’articolo 15, una relazione statistica, indicando una stima del valore totale aggregato di tale appalto nel periodo di riferimento. Tale stima può essere basata in particolare sui dati disponibili conformemente agli obblighi nazionali di pubblicazione oppure su stime estrapolate da campioni.

Tale relazione può essere inclusa nella relazione di cui all’articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 102

Cooperazione amministrativa

1.  Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 62, 81 e 84. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che si scambiano.

2.  Le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati si scambiano informazioni in conformità con le regole in materia di protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ).

3.  Per valutare l’opportunità di utilizzare il sistema d’informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 ai fini dello scambio di informazioni di cui alla presente direttiva, entro il 18 aprile 2015 è avviato un progetto pilota.



TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 aprile 2014.

3.  La delega di potere di cui agli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 104

Procedura d’urgenza

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 105

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio ( 18 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 106

Recepimento e disposizioni transitorie

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, eccettuati i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi degli articoli 52, 53 e 54, dell’articolo 55, paragrafo 3, o dell’articolo 71, paragrafo 2, o dell’articolo 73.

In deroga al il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, per le centrali di committenza ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, fino al 18 aprile 2017.

Se uno Stato membro decide di rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, tale Stato membro garantisce che gli enti aggiudicatori possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a) 

mezzi elettronici conformemente all’articolo 40;

b) 

posta o altro idoneo supporto;

c) 

fax;

d) 

una combinazione di questi metodi.

3.  Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 107

Abrogazione

La direttiva 2004/17/CE è abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016.

I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXI.

Articolo 108

Riesame

La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l’aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall’applicazione delle soglie di cui all’articolo 15 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtù dell’AAP durante il successivo ciclo di negoziati. In caso di qualsiasi modifica delle soglie degli appalti applicabili in virtù dell’AAP, alla relazione fa seguito, se del caso, una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.

Articolo 109

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 110

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PUNTO 2, LETTERA A)

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.



NACE (1)

Codice CPV

SEZIONE F

COSTRUZIONI

Divisione

Gruppo

Classe

Descrizione

Note

45

 

 

Costruzioni

Questa divisione comprende:

nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni

45000000

 

45.1

 

Preparazione del cantiere edile

 

45100000

 

 

45.11

Demolizione di edifici; movimento terra

Questa classe comprende:

— demolizione di edifici e di altre strutture,

— sgombero dei cantieri edili,

— movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l’esplosivo ecc.

— preparazione del sito per l’estrazione di minerali:

— rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari.

Questa classe comprende inoltre:

— drenaggio del cantiere edile,

— drenaggio di terreni agricoli o forestali.

45110000

 

 

45.12

Trivellazioni e perforazioni

Questa classe comprende:

— trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari.

Questa classe non comprende:

— trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,

— trivellazione di pozzi d’acqua, cfr. 45.25,

— scavo di pozzi, cfr. 45.25,

— prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20.

45120000

 

45.2

 

Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile

 

45200000

 

 

45.21

Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

Questa classe comprende:

— lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile,

— ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate) viadotti, gallerie e sottopassaggi,

— condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze,

— condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane,

— lavori urbani ausiliari,

— montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate.

Questa classe non comprende:

— attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,

— montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28,

— lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23,

— lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3

— lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4,

— attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20,

— gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20.

45210000

Eccetto:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

Questa classe comprende:

— costruzione di tetti,

— copertura di tetti,

— lavori di impermeabilizzazione.

45261000

 

 

45.23

Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

Questa classe comprende:

— costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni,

— costruzione di strade ferrate,

— costruzione di piste di campi di aviazione,

— lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive,

— segnaletica orizzontale per superfici stradali e delineazione di zone di parcheggio.

Questa classe non comprende:

— lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11.

45212212 e DA03

45230000

eccetto:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

 

 

45.24

Costruzione di opere idrauliche

Questa classe comprende:

— costruzione di:

— idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc.,

— dighe e sbarramenti,

— lavori di dragaggio,

— lavori sotterranei.

45240000

 

 

45.25

Altri lavori speciali di costruzione

Questa classe comprende:

— lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari,

— lavori di fondazione, inclusa la palificazione,

— perforazione e costruzione di pozzi d’acqua, scavo di pozzi,

— posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio,

— piegatura d’ossature metalliche,

— posa in opera di mattoni e pietre,

— montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio,

— costruzione di camini e forni industriali.

Questa classe non comprende:

— noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32.

45250000

45262000

 

45.3

 

Installazione dei servizi in un fabbricato

 

45300000

 

 

45.31

Installazione di impianti elettrici

Questa classe comprende:

installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

— cavi e raccordi elettrici,

— sistemi di telecomunicazione,

— sistemi di riscaldamento elettrico,

— antenne d’uso privato,

— impianti di segnalazione d’incendio,

— sistemi d’allarme antifurto,

— ascensori e scale mobili,

— linee di discesa di parafulmini ecc.

45213316

45310000

Eccetto:

– 45316000

 

 

45.32

Lavori di isolamento

Questa classe comprende:

— installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni.

Questa classe non comprende:

— lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22.

45320000

 

 

45.33

Installazione di impianti idraulico-sanitari

Questa classe comprende:

— installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

— impianti idraulico-sanitari,

— raccordi per il gas,

— impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria,

— sistemi antincendio (sprinkler).

Questa classe non comprende:

— installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31.

45330000

 

 

45.34

Altri lavori di installazione

Questa classe comprende:

— installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti,

— installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove.

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Lavori di rifinitura e completamento degli edifici

 

45400000

 

 

45.41

Intonacatura

Questa classe comprende:

— lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.

45410000

 

 

45.42

Posa in opera di infissi in legno o in metallo

Questa classe comprende:

— installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale,

— completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc.

Questa classe non comprende:

— posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43.

45420000

 

 

45.43

Rivestimento di pavimenti e muri

Questa classe comprende:

— posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

— piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti,

— parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum,

— inclusi rivestimenti in gomma o plastica,

— rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri,

— carta da parati.

45430000

 

 

45.44

Tinteggiatura e posa in opera di vetrate

Questa classe comprende:

— tinteggiatura interna ed esterna di edifici,

— verniciatura di strutture di genio civile,

— posa in opera di vetrate, specchi ecc.

Questa classe non comprende:

— posa in opera di finestre, cfr. 45.42.

45440000

 

 

45.45

Altri lavori di completamento degli edifici

Questa classe comprende:

— installazione di piscine private,

— pulizia a vapore, sabbiatura ecc. delle pareti esterne degli edifici,

— altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove.

Questa classe non comprende:

— pulizie effettuate all’interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70.

45212212 e DA04

45450000

 

45.5

 

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

 

45500000

 

 

45.50

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

Questa classe non comprende:

— noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32.

45500000

(1)   Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).




ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure, onde garantire un’adeguata trasparenza preliminare, per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti giuridici dell’Unione che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva:

a) 

rilascio di autorizzazioni per la gestione di impianti a gas naturale in conformità delle procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;

b) 

rilascio di autorizzazioni o invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformità della direttiva 2009/72/CE;

c) 

la concessione di autorizzazioni, in conformità delle procedure cui all’articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a un servizio postale che non sia riservato o che non lo sarà;

d) 

una procedura per la concessione di un’autorizzazione a esercitare un’attività di sfruttamento degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE;

e) 

contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per autobus, tramvia, ferrovia o metropolitana, assegnati sulla base di una procedura di gara conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, dello stesso, purché la durata di detti contratti sia conforme alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 3 o 4, di tale regolamento.




ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 34, PARAGRAFO 3

A.    Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica

Direttiva 2009/73/CE

B.    Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità

Direttiva 2009/72/CE

C.    Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

[Nessun atto giuridico]

D.    Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari

Trasporto ferroviario di merci
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri
[Nessun atto giuridico]

E.    Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus

[Nessun atto giuridico]

F.    Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali

Direttiva 97/67/CE

G.    Estrazione di petrolio o di gas

Direttiva 94/22/CE

H.    Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

[Nessun atto giuridico]

I.    Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

[Nessun atto giuridico]

J.    Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali

[Nessun atto giuridico]




ALLEGATO IV

TERMINI PER L’ADOZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 35

1. Gli atti di esecuzione di cui all’articolo 35 sono adottati entro i seguenti termini:

a) 

90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma;

b) 

130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

I termini indicati alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilità all’attività in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, conformemente all’articolo 34, paragrafi 2 e 3.

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all’articolo 35, paragrafo 1, o, qualora le informazioni che devono essere fornite all’atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.

I termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con l’accordo dello Stato membro o dell’ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.

2. La Commissione può chiedere allo Stato membro o all’ente aggiudicatore interessati o all’amministrazione nazionale indipendente di cui al punto 1 o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al punto 1, primo comma, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.




ALLEGATO V

REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

a) 

si possano stabilire con precisione l’ora e la data esatta della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e dei progetti;

b) 

si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base a tali requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

c) 

solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

d) 

solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell’appalto o del concorso;

e) 

solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;

f) 

i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;

g) 

in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.




ALLEGATO VI

PARTE A

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI

(di cui all’articolo 67)

I.    Informazioni che devono figurare in ogni caso

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3.

 
a) 

Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);

b) 

per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera o dei lotti relativi all’opera, numero (codici CPV);

c) 

per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).

4. Data di invio dell’avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente».

5. Altre eventuali informazioni.

II.    Informazioni aggiuntive che devono essere fornite se l’avviso funge da mezzo di indizione di gara o consente una riduzione dei termini di ricezione delle candidature o delle offerte (articolo 67, paragrafo 2)

6. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per l’appalto o gli appalti.

7. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d’oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

8. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

9. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un’offerta o a negoziare.

10. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell’opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro, precisando tra l’altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilità.

11. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

12. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.

13. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

14. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d’interesse.

15. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

16. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

17.

 
a) 

Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell’appalto o degli appalti.

b) 

Tipo di procedura d’appalto (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).

18. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.

19. Eventualmente, indicare se:

a) 

la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;

b) 

si farà ricorso all’ordinazione elettronica;

c) 

si farà ricorso alla fatturazione elettronica;

d) 

sarà accettato il pagamento elettronico.

20. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

21. Criteri, se noti, definiti all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a manifestare il proprio interesse di cui all’articolo 67, paragrafo 2, lettera b), o nell’invito a presentare un’offerta o a negoziare.

PARTE B

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA

(di cui all’articolo 67, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Codici CPV.

4. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).

5. Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell’avviso di preinformazione.




ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA RELATIVI ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 53, PARAGRAFO 4)

Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano deciso di organizzare un’asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:

a) 

gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché essi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;

b) 

i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d’oneri dell’oggetto dell’appalto;

c) 

le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d) 

le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;

e) 

le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f) 

le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e su modalità e specifiche tecniche di collegamento.




ALLEGATO VIII

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«specifiche tecniche» :

a seconda del caso

a) 

nel caso di appalti di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;

b) 

nel caso di appalti di lavori, l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all’uso a cui sono destinati dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l’accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Le caratteristiche comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all’opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;

2)

«norma» :

una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:

a)

«norma internazionale» : norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

b)

«norma europea» : una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

c)

«norma nazionale» : una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

3)

«valutazione tecnica europea» : la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all’articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 );

4)

«specifica tecnica comune» : una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata in conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

5)

«riferimento tecnico» : qualsiasi documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all’evoluzione delle esigenze del mercato.




ALLEGATO IX

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1.    Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 92 e 96 devono essere trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

a) 

i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 92 e 96 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1.

Inoltre gli enti aggiudicatori possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b), in appresso;

b) 

l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea conferma all’ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all’articolo 71, paragrafo 5, secondo comma.

2.    Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.

a) Salvo se altrimenti disposto dall’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, gli enti aggiudicatori pubblicano integralmente i documenti di gara su Internet.

b) Il profilo di committente può contenere: avvisi periodici, di cui all’articolo 67, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il profilo di committente può includere altresì avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma dell’articolo 72.

3.    Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica

Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: http://simap.eu.int




ALLEGATO X

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL’ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

(di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 68)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema — codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.

6. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

7. Menzione del fatto che l’avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.

8. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l’indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).

9. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

10. Criteri, se noti, definiti all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta o a negoziare.

11. Eventualmente, indicare se:

a) 

la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;

b) 

si farà ricorso all’ordinazione elettronica;

c) 

si farà ricorso alla fatturazione elettronica;

d) 

sarà accettato il pagamento elettronico.

12. Altre eventuali informazioni.




ALLEGATO XI

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA

(di cui all’articolo 69)

A.   PROCEDURE APERTE

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) 

natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);

b) 

indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.

Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) 

per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) 

natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) 

indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) 

riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) 

indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) 

indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

10. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

11.

 
a) 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell’istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.

b) 

Indirizzo al quale inviarle.

c) 

Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12.

 
a) 

Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte.

b) 

Data, ora e luogo di tale apertura.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.

16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.

17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta.

18. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.

19. Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri.

20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico, o dell’avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.

21. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

22. Data di spedizione dell’avviso o del bando di gara da parte dell’ente aggiudicatore.

23. Altre eventuali informazioni.

B.   PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Natura dell’appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) 

natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);

b) 

indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.

Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) 

per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) 

natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) 

indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) 

riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) 

indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) 

indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.

11.

 
a) 

Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b) 

indirizzo al quale inviarle;

c) 

lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

16. Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.

18. Eventualmente, la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico, o dell’avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

20. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.

21. Altre eventuali informazioni.

C.   PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Natura dell’appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) 

natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);

b) 

indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.

Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) 

per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) 

natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) 

indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) 

riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) 

indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) 

indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.

11.

 
a) 

Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b) 

indirizzo al quale inviarle;

c) 

lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

15. Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a negoziare.

16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall’ente aggiudicatore.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.

18. Eventualmente, la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico o dell’avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

20. Data di spedizione dell’avviso o del bando di gara da parte dell’ente aggiudicatore.

21. Altre eventuali informazioni.




ALLEGATO XII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI

(di cui all’articolo 70)

I.    Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  ( 20 )

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

4. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.

5.

 
a) 

Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);

b) 

data/e e riferimento/i della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

c) 

nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell’articolo 50.

6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:

a) 

numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;

b) 

numero di offerte ricevute dall’estero;

c) 

numero di offerte ricevute per via elettronica.

Nel caso di più aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.

8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

9. Prezzo pagato per gli acquisti d’opportunità effettuati in virtù dell’articolo 50, lettera h).

10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a) 

informazioni che specificano se l’aggiudicatario è una PMI;

b) 

informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un consorzio.

11. Indicare, eventualmente, se l’appalto è stato o può essere subappaltato.

12. Prezzo pagato o prezzo dell’offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione dell’appalto.

13. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

14. Informazioni facoltative:

— 
valore e percentuale dell’appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi,
— 
criteri di aggiudicazione dell’appalto.

II.    Informazioni non destinate a essere pubblicate

15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

17. Paese d’origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest’ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

18. Criteri di attribuzione utilizzati.

19. Indicare se l’appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1.

20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’articolo 84.

21. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.




ALLEGATO XIII

CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO, A NEGOZIARE O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL’ARTICOLO 74

1. L’invito a presentare un’offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare di cui all’articolo 74 deve contenere almeno:

a) 

il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.

Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, tali informazioni non figurano nell’invito a partecipare a una trattativa, bensì nell’invito a presentare un’offerta;

b) 

in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

c) 

un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;

d) 

l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e) 

i criteri di aggiudicazione dell’appalto se non compaiono nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) 

la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto oppure, all’occorrenza l’ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d’oneri.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.

L’invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a) 

natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;

b) 

tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) 

eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) 

ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

e) 

l’indirizzo dell’ente aggiudicatore;

f) 

condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) 

forma dell’appalto oggetto dell’invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d’una fra queste forme; e

h) 

i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell’avviso indicativo o nel capitolato d’oneri o nell’invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.




ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 36, PARAGRAFO 2

— 
Convenzione OIL 87 sulla libertà d’associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
— 
Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
— 
Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
— 
Convenzione OIL 105 sull’abolizione del lavoro forzato;
— 
Convenzione OIL 138 sull’età minima;
— 
Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell’ambito del lavoro e dell’occupazione;
— 
Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
— 
Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
— 
Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
— 
Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);
— 
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
— 
Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO) (Convenzione PIC) Rotterdam, 10.9.1998, e relativi tre protocolli regionali.




ALLEGATO XV

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3

Direttiva 2009/33/CE




ALLEGATO XVI

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO

(di cui all’articolo 89, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Codici CPV.

4. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

5. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura ed entità dei servizi.

6. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.

7. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.

8. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

9. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.

10. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.

11. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, denominazione, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.




ALLEGATO XVII



SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 91

Codice CPV

Descrizione

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici]

Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi

85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]

Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura

75300000-9

Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizi di prestazioni sociali

98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3

Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative

98131000-0

Servizi religiosi

da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti] 55510000-8 [Servizi di mensa], 55511000-5 [Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta], 55512000-2 [Servizi di gestione mensa], 55523100-3 [Servizi di mensa scolastica] 55520000-1 [Servizi di catering], 55522000-5 [Servizi di catering per imprese di trasporto], 55523000-2 [Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni], 55524000-9 [Servizi di ristorazione scolastica]

Servizi alberghieri e di ristorazione

da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;

Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 21, lettera c)

da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3

Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche

da 75200000-8 a 75231000-4

Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività

da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 21, lettera h)

da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]

Servizi investigativi e di sicurezza

98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]

Servizi internazionali

64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]

Servizi postali

50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]

Servizi vari

(1)   Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale.




ALLEGATO XVIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI

(di cui all’articolo 92)

Parte A.    Bando o avviso di gara

1. 

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. 

Principale attività esercitata.

3. 

Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell’appalto, indicando quantità o valori coinvolti e codici CPV.

4. 

Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.

5. 

Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

6. 

Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l’indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.

7. 

Scadenze per contattare l’ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.

8. 

Altre eventuali informazioni.

Parte B.    Avviso periodico indicativo

1. 

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore.

2. 

Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. 

Se noti:

a) 

il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) 

tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;

c) 

condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti,

l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d) 

una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. 

Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d’interesse.

Parte C.    Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione

1. 

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.

2. 

Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. 

Se noti:

a) 

il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) 

tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;

c) 

condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti,

l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d) 

una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. 

Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d’interesse.

5. 

Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

Parte D.    Avviso di aggiudicazione

1. 

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. 

Principale attività esercitata.

3. 

Indicazione succinta del tipo e della quantità dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell’appalto.

4. 

Riferimento della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5. 

Numero di offerte ricevute.

6. 

Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.

7. 

Altre eventuali informazioni.




ALLEGATO XIX

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

(di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Descrizione del progetto (codici CPV).

4. Tipo di concorso: aperto o ristretto.

5. Nel caso dei concorsi aperti: data limite di ricezione dei progetti.

6. Nel caso di concorsi ristretti:

numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;
eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;
criteri di selezione dei partecipanti;
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

7. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.

8. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.

9. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.

10. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l’ente aggiudicatore.

11. Eventualmente, numero e valore dei premi.

12. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.

13. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all’attribuzione di appalti complementari.

14. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

15. Data d’invio del presente avviso.

16. Altre informazioni pertinenti.




ALLEGATO XX

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

(di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Descrizione del progetto (codici CPV).

4. Numero totale dei partecipanti.

5. Numero dei partecipanti esteri.

6. Vincitore/i del concorso.

7. Eventualmente, premio o premi.

8. Altre informazioni.

9. Riferimento all’avviso di concorso.

10. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

11. Data d’invio del presente avviso.




ALLEGATO XXI



TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva

Direttiva 2004/17/CE

Articolo 1

Articolo 2, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), prima frase

Articolo 2, punto 3

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), seconda frase

Articolo 2, punto 4

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 5

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo comma

Articolo 2, punto 6

Articolo 1, paragrafo 7, primo e secondo comma

Articolo 2, punto 7

Articolo 1, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 2, punto 8

Articolo 1, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 2, punto 9

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 2, punto 10

Articolo 1, paragrafo 8

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 12

Articolo 1, paragrafo 8

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 14

Articolo 1, paragrafo 11

Articolo 2, punto 15

Articolo 1, paragrafo 12

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 17

Articolo 1, paragrafo 10

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 20

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), primo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), secondo e terzo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, primo e secondo comma

Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3; articolo 4, paragrafo 1; articolo 7, lettera a)

Articolo 8

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 4

Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 7, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera c), punti i e ii

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), secondo, quarto, quinto e sesto trattino

Articolo 14, lettera a)

Articolo 7, lettera a)

Articolo 14, lettera b)

Articolo 7, lettera a)

Articolo 8

Allegati da I a X

Articolo 15

Artt. 16 e 61

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1; articolo 17, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2; articolo 17, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 7

Articolo 17, paragrafi 4 e 5

Articolo 16, paragrafo 8

Articolo 17, paragrafo 6, lettera a), primo e secondo comma

Articolo 16, paragrafo 9

Articolo 17, paragrafo 6, lettera b), primo e secondo comma

Articolo 16, paragrafo 10

Articolo 17, paragrafo 6, lettera a), terzo comma, e paragrafo 6, lettera b), terzo comma

Articolo 16, paragrafo 11

Articolo 17, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 12

Articolo 17, paragrafo 9

Articolo 16, paragrafo 13

Articolo 17, paragrafo 10

Articolo 16, paragrafo 14

Articolo 17, paragrafo 11

Articolo 17

Articolo 69

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1; articolo 62, punto 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 22; articolo 62, punto 1

Articolo 21, lettera a)

Articolo 24, lettera a)

Articolo 21, lettera b)

Articolo 24, lettera b)

Articolo 21, lettera c)

Articolo 21, lettera d)

Articolo 24, lettera c)

Articolo 21, lettera e)

Articolo 21, lettera f)

Articolo 24, lettera d)

Articolo 21, lettera g)

Articolo 21, lettera h)

Articolo 21, lettera i)

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 26

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 22 bis

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 21; articolo 62, punto 1

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 21; articolo 62, punto 1

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 22 bis; articolo 12 della direttiva 2009/81/CE

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 3, lettere da a) a c)

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 29, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 30

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 31

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 32

Articolo 24, lettera e)

Articolo 33, paragrafi 1 e 2

Articolo 27

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 30, paragrafo 1; articolo 62, punto 2

Articolo 34, paragrafo 1, terza frase

Articolo 34, paragrafo 1, quarta frase

Articolo 30, paragrafo 2, considerando 41

Articolo 34, paragrafo 2, primo comma frase

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 4, primo comma, e paragrafo 5, primo e secondo comma

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 5, primo e secondo comma

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, e paragrafo 5, quarto comma; articolo 62, punto 2

Articolo 30, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 35, paragrafo 6

Articolo 30, paragrafo 6, terzo e quarto comma

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 37

Articolo 11

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 28, primo comma

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 28, secondo comma

Articolo 39

Articolo 13

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 1, 2 e 4; articolo 64, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 3; articolo 64, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 40, paragrafo 5

Articolo 40, paragrafo 6

Articolo 48, paragrafo 5 e 6; articolo 64, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 7, primo comma

Articolo 70, paragrafo 2, lettera f) e secondo comma

Articolo 40, paragrafo 7, secondo e terzo comma

 

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 13

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 70, paragrafo 2, lettere c) e d); articolo 70, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 12

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafi 1 e 2

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 4

Articolo 42, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b)

Articolo 44, paragrafo 5

inizio dell’articolo 40, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 9, lettera a)

Articolo 45, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 45, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 46

Articolo 1, paragrafo 9, lettera b); articolo 45, paragrafo 3

Articolo 47

Articolo 1, paragrafo 9, lettera c); articolo 45, paragrafo 3

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 50, lettera a)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 50, lettera b)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 50, lettera c)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 50, lettera d)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 50, lettera e)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 50, lettera f)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 50, lettera g)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera h)

Articolo 50, lettera h)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera j)

Articolo 50, lettera i)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera k)

Articolo 50, lettera j)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera l)

Articolo 51, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 14, paragrafo 1; articolo 1, paragrafo 4

Articolo 51, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 51, paragrafi 5, primo e secondo comma

Articolo 51, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 1

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 52, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2, ultima frase

Articolo 52, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 52, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 52, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 52, paragrafo 7

Articolo 52, paragrafo 8

Articolo 52, paragrafo 9

Articolo 15, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 53, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 6; articolo 56, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 3

Articolo 56, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 53, paragrafo 4

Articolo 56, paragrafo 3

Articolo 53, paragrafo 5

Articolo 56, paragrafo 4

Articolo 53, paragrafo 6

Articolo 56, paragrafo 5

Articolo 53, paragrafo 7

Articolo 56, paragrafo 6

Articolo 53, paragrafo 8

Articolo 56, paragrafo 7

Articolo 53, paragrafo 9

Articolo 56, paragrafo 8

Articolo 54

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 3

Articolo 55, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 58

Considerando 15

Articolo 59

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 60, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 60, paragrafo 4

Articolo 34, paragrafo 8

Articolo 60, paragrafo 5

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 60, paragrafo 6

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 61, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 6

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 6

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafi 4, secondo e terzo comma; paragrafo 6, secondo comma; paragrafo 7

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafi 4, primo comma; paragrafo 5, primo comma; paragrafo 6, primo comma

Articolo 62, paragrafo 3

Articolo 63

Articolo 35

Articolo 64, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 64, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 65

Articolo 66, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 9

Articolo 45, paragrafo 10

Articolo 66, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafi 9

Articolo 67, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafi 1 e 2

Articolo 67, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 3; articolo 44, paragrafo 1

Articolo 68

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 69

Articolo 42, paragrafo 1, lettera c); articolo 44, paragrafo 1

Articolo 70, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 1, primo comma; articolo 44, paragrafo 1

Articolo 70, paragrafo 2

Articolo 43, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 70, paragrafo 3

Articolo 43, paragrafi 2 e 3

Articolo 70, paragrafo 4

Articolo 43, paragrafo 5

Articolo 71, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 1;

articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 71, paragrafo 2, prima frase

Articolo 44, paragrafi 2 e 3

Articolo 71, paragrafo 2, seconda e terza frase

Articolo 44, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 71, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 4, primo comma

Articolo 71, paragrafo 4

Articolo 71, paragrafo 5, primo comma

Articolo 44, paragrafi 6

Articolo 71, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 44, paragrafo 7

Articolo 71, paragrafo 6

Articolo 44, paragrafo 8

Articolo 72, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 5, primo comma

Articolo 72, paragrafi 2 e 3

Articolo 44, paragrafo 5, secondo e terzo comma

Articolo 73, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 6

Articolo 73, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 2

Articolo 74, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 5, primo comma

Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 1, seconda frase, e

paragrafo 5, secondo comma

Articolo 75, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 2

Articolo 49, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 49, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 75, paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 76, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 76, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 76, paragrafo 3

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 76, paragrafo 4

Articolo 76, paragrafo 5

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 76, paragrafo 6

Articolo 76, paragrafo 7

Articolo 76, paragrafo 8

Articolo 77, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 77, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 77, paragrafo 3

Articolo 53, paragrafo 6

Articolo 77, paragrafo 4

Articolo 53, paragrafo 7

Articolo 77, paragrafo 5

Articolo 53, paragrafo 9

Articolo 77, paragrafo 6

Articolo 78, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafi 1 e 2

Articolo 78, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafo 3

Articolo 79, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafi 4 e 5

Articolo 79, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafi 5 e 6

Articolo 79, paragrafo 3

Articolo 80, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 3; articolo 54, paragrafo 4

Articolo 80, paragrafo 2

Articolo 80, paragrafo 3

Articolo 53, paragrafo 3; articolo 54, paragrafo 4

Articolo 81, paragrafo 1

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 81, paragrafo 2

Articolo 52, paragrafo 3

Articolo 81, paragrafo 3

Articolo 82, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 82, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 82, paragrafo 3

Articolo 82, paragrafo 4

Considerando 1; considerando 55, paragrafo 3

Articolo 82, paragrafo 5

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 83

Articolo 84, paragrafo 1

Articolo 57, paragrafo 1, primo comma

Articolo 84, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 84, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 84, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)

Articolo 84, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

Articolo 84, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 84, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera e)

Articolo 84, paragrafo 3, primo comma

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 84, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 84, paragrafo 4

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 84, paragrafo 5

Articolo 85, paragrafi 1, 2, 3, 4 e articolo 86

Articolo 58, paragrafi da 1 a 4; articolo 59

Articolo 85, paragrafo 5

Articolo 58, paragrafo 5

Articolo 87

Articolo 38

Articolo 88, paragrafo 1

Articolo 88, paragrafo 2

Articolo 37, prima frase

Articolo 88, paragrafo 3

Articolo 88, paragrafi 4

Articolo 37, seconda frase

Articolo 88, paragrafi da 5 a 8

Articolo 89

Articolo 90

Articolo 91

Articolo 92

Articolo 93

Articolo 94

Articolo 95

Articolo 61

Articolo 96, paragrafo 1

Articolo 63, paragrafo 1, primo comma

Articolo 96, paragrafo 2, primo comma

Articolo 63, paragrafo1, primo comma

Articolo 96, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, prima e seconda frase

Articolo 96, paragrafo 3

Articolo 63, paragrafo 2

Articolo 97, paragrafo 1

Articolo 65, paragrafo 1

Articolo 97, paragrafo 2

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 97, paragrafi 3 e 4

Articolo 65, paragrafi 2 e 3

Articolo 98

Articolo 66

Articolo 99, paragrafo 1

Articolo 72, primo comma

Articolo 99, paragrafi da 2 a 6

Articolo 100

Articolo 50

Articolo 101

Articolo 102

Articolo 103

Articolo 68, paragrafi 3 e 4

Articolo 104

Articolo 68, paragrafo 5

Articolo 105, paragrafi 1 e 2

Articolo 68, paragrafi 1 e 2

Articolo 105, paragrafo 3

Articolo 106, paragrafo 1

Articolo 71, paragrafo 1, primo comma

Articolo 106, paragrafo 2

Articolo 106, paragrafo 3

Articolo 71, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 107

Articolo 73

Articolo 108

Artt. 109

Articolo 74

Articolo 110

Articolo 75

Allegati da I a X

Allegato I (ad eccezione della prima frase)

Allegato XII (ad eccezione della nota a piè di pagina 1)

Prima frase dell’allegato I

Nota a piè di pagina 1 dell’allegato XII

Allegato II

Allegato III, lettere A, B, C, E, F, G, H, I e J

Allegato XI

Allegato III, lettera D

Allegato IV, punto 1, dal primo al terzo comma

Articolo 30, paragrafo 6, primo comma

Allegato IV, punto 1, quarto comma

Allegato IV, punto 2

Articolo 30, paragrafo 6, primo comma, seconda frase

Allegato V, lettere da a) a f)

Allegato XXIV, lettere da b) a h)

Allegato V, lettera g)

Allegato VI

Allegato XV

Allegato VII

Articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, lettere da a) a f)

Allegato VIII (ad eccezione del punto 4)

Allegato XXI (ad eccezione del punto 4)

Allegato VIII, punto 4

Allegato XXI

Allegato IX

Allegato XX

Allegato X

Allegato XIV

Allegato XI

Allegato XIII

Allegato XII

Allegato XVI

Allegato XIII, punto 1

Articolo 47, paragrafo 4

Allegato XIII, punto 2

Articolo 47, paragrafo 5

Allegato XIV

Allegato XXIII

Allegato XV

Allegato XVI

Allegato XVI

Allegato XVII

Allegato XVII

Allegato XVIII

Allegato XIX

Allegato XVIII

Allegato XX

Allegato XIX

Allegato XXI

Allegato XXVI

Allegato XXII

Allegato XXV



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

( 3 ) Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

( 4 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

( 6 ) Decisione 2002/205/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, di seguito alla domanda dell’Austria di fare ricorso al regime speciale previsto dall’articolo 3 della direttiva 93/38/CEE (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 31).

( 7 ) Decisione 2004/73/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, relativa ad una richiesta della Repubblica federale di Germania di applicare il regime speciale di cui all’articolo 3 della direttiva 93/38/CEE (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 57).

( 8 ) Decisione 93/327/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993, che definisce le condizioni alle quali gli enti aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della prospezione o dell’estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla Commissione informazioni relative agli appalti da essi aggiudicati (GU L 129 del 27.5.1993, pag. 25).

( 9 ) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

( 10 ) Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36).

( 11 ) Decisione della Commissione 2011/130/UE del 25 febbraio 2011 che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66).

( 12 ) Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

( 13 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

( 14 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 15 ) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

( 16 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

( 17 ) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

( 18 ) Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).

( 19 ) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

( 20 ) Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l’ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.

Top