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Document 02013R1408-20190314
Commission Regulation (EU) No 1408/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid in the agriculture sector
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo
02013R1408 — IT — 14.03.2019 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 (GU L 352 dell'24.12.2013, pag. 9) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 |
L 51I |
1 |
22.2.2019 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
b) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
2. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.
3. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell’acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest’ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( 1 ).
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende per «settore di prodotti» il settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
4. Ai fini del presente regolamento si intende per «limite settoriale» l'importo cumulativo massimo degli aiuti applicabile alle misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, corrispondente al 50 % dell'importo massimo degli aiuti «de minimis» concessi per Stato membro di cui all'allegato II.
Articolo 3
Aiuti «de minimis»
1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato I.
3 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono decidere che l'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non possa superare 25 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non possa superare il limite nazionale stabilito nell'allegato II, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
a) per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite settoriale di cui all'articolo 2, paragrafo 4;
b) gli Stati membri si dotano di un registro centrale nazionale in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.
4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.
5. I massimali degli aiuti «de minimis» e i limiti nazionali e settoriali, di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis, si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
6. Ai fini dei massimali degli aiuti «de minimis» e dei limiti nazionali e settoriali di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali degli aiuti «de minimis» e dei limiti nazionali e settoriali di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino i pertinenti massimali «de minimis» o i pertinenti limiti nazionali o settoriali, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Articolo 4
Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo
1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.
3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
b) per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 100 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 50 000 EUR su un periodo di dieci anni oppure, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, a 125 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 62 500 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione ai massimali «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 bis; oppure
c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo nel caso in cui l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il pertinente massimale «de minimis».
5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il pertinente massimale «de minimis».
6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
b) per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 150 000 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 75 000 EUR e una durata di dieci anni o, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 187 500 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 93 750 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 bis; oppure
c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure
d) prima dell’attuazione dell’aiuto,
i) il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.
7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il relativo massimale.
Articolo 5
Cumulo
1. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n 1407/2013.
2. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (CE) n. 875/2007.
3. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
Articolo 6
Controllo
1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» a un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è stato raggiunto e se non è stato superato il limite nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.
2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.
Qualora concedano aiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, gli Stati membri sono dotati di un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità di tali Stati membri. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.
3. Uno Stato membro concede nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore ai pertinenti massimali e limiti nazionali e settoriali, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, paragrafo 3 e paragrafo 3 bis, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.
5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».
Articolo 7
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.
2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2008, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2008 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.
Articolo 8
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro
(in EUR) |
|
Stato membro |
Importo massimo degli aiuti «de minimis» (1) |
Belgio |
106 269 708 |
Bulgaria |
53 020 042 |
Repubblica ceca |
61 865 750 |
Danimarca |
141 464 625 |
Germania |
732 848 458 |
Estonia |
11 375 375 |
Irlanda |
98 460 375 |
Grecia |
134 272 042 |
Spagna |
592 962 542 |
Francia |
932 709 458 |
Croazia |
28 920 958 |
Italia |
700 419 125 |
Cipro |
8 934 792 |
Lettonia |
16 853 708 |
Lituania |
34 649 958 |
Lussemburgo |
5 474 083 |
Ungheria |
99 582 208 |
Malta |
1 603 917 |
Paesi Bassi |
352 512 625 |
Austria |
89 745 208 |
Polonia |
295 932 125 |
Portogallo |
87 570 583 |
Romania |
215 447 583 |
Slovenia |
15 523 667 |
Slovacchia |
29 947 167 |
Finlandia |
55 693 958 |
Svezia |
79 184 750 |
Regno Unito |
394 587 292 |
(1) Gli importi massimi sono calcolati sulla base della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua di ciascuno Stato membro nel periodo 2012-2017. Il metodo di calcolo garantisce che tutti gli Stati membri siano trattati allo stesso modo e che nessuna media nazionale sia inferiore agli importi massimi precedentemente stabiliti per il periodo 2014-2020. |
ALLEGATO II
Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis, per Stato membro
(in EUR) |
|
Stato membro |
Importo massimo degli aiuti «de minimis» (1) |
Belgio |
127 523 650 |
Bulgaria |
63 624 050 |
Repubblica ceca |
74 238 900 |
Danimarca |
169 757 550 |
Germania |
879 418 150 |
Estonia |
13 650 450 |
Irlanda |
118 152 450 |
Grecia |
161 126 450 |
Spagna |
711 555 050 |
Francia |
1 119 251 350 |
Croazia |
34 705 150 |
Italia |
840 502 950 |
Cipro |
10 721 750 |
Lettonia |
20 224 450 |
Lituania |
41 579 950 |
Lussemburgo |
6 568 900 |
Ungheria |
119 498 650 |
Malta |
1 924 700 |
Paesi Bassi |
423 015 150 |
Austria |
107 694 250 |
Polonia |
355 118 550 |
Portogallo |
105 084 700 |
Romania |
258 537 100 |
Slovenia |
18 628 400 |
Slovacchia |
35 936 600 |
Finlandia |
66 832 750 |
Svezia |
95 021 700 |
Regno Unito |
473 504 750 |
(1) Gli importi massimi sono calcolati sulla base della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua di ciascuno Stato membro nel periodo 2012-2017. Il metodo di calcolo garantisce che tutti gli Stati membri siano trattati allo stesso modo e che nessuna media nazionale sia inferiore agli importi massimi precedentemente stabiliti per il periodo 2014-2020. |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).