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Document 02013R0952-20221212
Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (recast)
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)
02013R0952 — IT — 12.12.2022 — 004.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/2339 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2016 |
L 354 |
32 |
23.12.2016 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/474 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 |
L 83 |
38 |
25.3.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/632 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 |
L 111 |
54 |
25.4.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2022 |
L 317 |
1 |
9.12.2022 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2013
che istituisce il codice doganale dell'Unione
(rifusione)
INDICE |
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TITOLO I |
DISPOSIZIONI GENERALI |
CAPO 1 |
Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni |
CAPO 2 |
Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale |
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CAPO 3 |
Conversione valutaria e termini |
TITOLO II |
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI |
CAPO 1 |
Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci |
CAPO 2 |
Origine delle merci |
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CAPO 3 |
Valore in dogana delle merci |
TITOLO III |
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE |
CAPO 1 |
Nascita di un obbligazione doganale |
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CAPO 2 |
Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente |
CAPO 3 |
Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione |
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CAPO 4 |
Estinzione dell'obbligazione doganale |
TITOLO IV |
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE |
CAPO 1 |
Dichiarazione sommaria di entrata |
CAPO 2 |
Arrivo delle merci |
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TITOLO V |
NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI |
CAPO 1 |
Posizione doganale delle merci |
CAPO 2 |
Vincolo delle merci a un regime doganale |
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CAPO 3 |
Verifica e svincolo delle merci |
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CAPO 4 |
Rimozione delle merci |
TITOLO VI |
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE |
CAPO 1 |
Immissione in libera pratica |
CAPO 2 |
Esenzione dai dazi all'importazione |
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TITOLO VII |
REGIMI SPECIALI |
CAPO 1 |
Disposizioni generali |
CAPO 2 |
Transito |
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CAPO 3 |
Deposito |
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CAPO 4 |
Uso specifico |
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CAPO 5 |
Perfezionamento |
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TITOLO VIII |
USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE |
CAPO 1 |
Formalità preliminari all'uscita delle merci |
CAPO 2 |
Formalità di uscita delle merci |
CAPO 3 |
Esportazione e riesportazione |
CAPO 4 |
Dichiarazione sommaria di uscita |
CAPO 5 |
Notifica di riesportazione |
CAPO 6 |
Esenzione dai dazi all'esportazione |
TITOLO IX |
SISTEMI ELETTRONICI, SEMPLIFICAZIONI, DELEGA DI POTERE, PROCEDURA DI COMITATO E DISPOSIZIONI FINALI |
CAPO 1 |
Sviluppo di sistemi elettronici |
CAPO 2 |
Semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale |
CAPO 3 |
Delega di potere e procedura di comitato |
CAPO 4 |
Disposizioni finali |
ALLEGATO |
TAVOLA DI CONCORDANZA |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1
Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale dell'Unione.
Articolo 2
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che specifichino le disposizioni della normativa doganale e le relative semplificazioni per quanto riguarda la dichiarazione in dogana, la prova della posizione doganale, l'utilizzo del regime di transito interno unionale, fintantoché non incide sulla corretta applicazione delle misure fiscali interessate, che si applicano agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Tali atti possono riguardare situazioni particolari inerenti agli scambi di merci unionali che interessano solo uno Stato membro.
Articolo 3
Ruolo delle autorità doganali
Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:
tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri;
tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;
garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità, e
mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.
Articolo 4
Territorio doganale
Il territorio doganale dell'Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:
I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili:
FRANCIA
Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679);
CIPRO
Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).
Articolo 5
Definizioni
Ai fini del codice, si intende per:
1) |
"autorità doganali" : le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali; |
2) |
"normativa doganale" : il corpus legislativo costituito da quanto segue:
a)
il codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell'Unione o a livello nazionale;
b)
la tariffa doganale comune;
c)
la normativa relativa alla fissazione del regime unionale delle franchigie doganali;
d)
gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione;
e)
il regolamento 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e le disposizioni integrative o di attuazione; |
3) |
"controlli doganali" : atti specifici espletati dall'autorità doganale al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e con le altre norme che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell'Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell'Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale; |
4) |
"persona" : una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire; |
5) |
"operatore economico" : una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale; |
6) |
"rappresentante doganale" : qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale; |
7) |
"rischio" : la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, alla circolazione o all'uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale dell'Unione e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali, che:
a)
impedirebbe la corretta applicazione di misure unionali o nazionali;
b)
comprometterebbe gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri; oppure
c)
costituirebbe una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori; |
8) |
"formalità doganali" : tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale; |
9) |
"dichiarazione sommaria di entrata" : l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono entrare nel territorio doganale dell'Unione; |
10) |
"dichiarazione sommaria di uscita" : l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione; |
11) |
"dichiarazione per la custodia temporanea" : l'atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono poste in custodia temporanea; |
12) |
"dichiarazione in dogana" : atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare; |
13) |
"dichiarazione di riesportazione" : atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire merci non unionali, a eccezione di quelle sottoposte a procedura di zona franca o in custodia temporanea, dal territorio doganale dell'Unione; |
14) |
"notifica di riesportazione" : atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire merci non unionali, che sono sottoposte alla procedura di zona franca o in custodia temporanea, dal territorio doganale dell'Unione; |
15) |
"dichiarante" : la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica; |
16) |
"regime doganale" : uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice:
a)
immissione in libera pratica;
b)
regimi speciali;
c)
esportazione; |
17) |
"custodia temporanea" : situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo intercorrente tra la loro presentazione in dogana e il loro vincolo a un regime doganale o la loro riesportazione; |
18) |
"obbligazione doganale" : l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore; |
19) |
"debitore" : la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale; |
20) |
"dazi all'importazione" : i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci; |
21) |
"dazi all'esportazione" : i dazi doganali dovuti all'esportazione delle merci; |
22) |
"posizione doganale" : la posizione di una merce come merce unionale o come merce non unionale; |
23) |
"merci unionali" : merci che rientrano in una delle categorie seguenti:
a)
merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione;
b)
merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;
c)
merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b); |
24) |
"merci non unionali" : le merci diverse da quelle di cui al punto 23 o che hanno perso la posizione doganale di merci unionali; |
25) |
"gestione del rischio" : la sistematica identificazione del rischio, anche attraverso controlli casuali, e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi; |
26) |
"svincolo delle merci" : atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale sono state vincolate; |
27) |
"vigilanza doganale" : provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti; |
28) |
"rimborso" : la restituzione di un importo del dazio all'importazione o all'esportazione che sia stato pagato; |
29) |
"sgravio" : esonero dall'obbligo di pagare un importo del dazio all'importazione o all'esportazione che non sia stato pagato; |
30) |
"prodotti trasformati" : merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento; |
31) |
"persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione" :
a)
se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione;
b)
se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione; |
32) |
"stabile organizzazione" : una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona; |
33) |
"presentazione delle merci in dogana" : notifica alle autorità doganali dell'avvenuto arrivo delle merci all'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali; |
34) |
"titolare delle merci" : la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico; |
35) |
"titolare del regime" :
a)
la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione in dogana; oppure
b)
la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi in relazione a un regime doganale; |
36) |
"misure di politica commerciale" : misure non tariffarie istituite, nell'ambito della politica commerciale comune, sotto forma di disposizioni dell'Unione che disciplinano gli scambi internazionali di merci; |
37) |
"operazioni di perfezionamento" : le operazioni seguenti:
a)
la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;
b)
la trasformazione di merci;
c)
la distruzione di merci;
d)
la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;
e)
l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione); |
38) |
"tasso di rendimento" : la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento; |
39) |
"decisione" : qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate; |
40) |
"trasportatore" :
a)
nel contesto dell'entrata, la persona che fa entrare le merci nel territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale dell'Unione. Tuttavia:
i)
nel caso del trasporto combinato, per "trasportatore" si intende la persona la quale gestisce il mezzo di trasporto che, allorché è introdotto nel territorio doganale dell'Unione, circola autonomamente come mezzo di trasporto attivo;
ii)
nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per "trasportatore" si intende la persona che conclude il contratto ed emette la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione;
b)
nel contesto dell'uscita, la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia:
i)
nel caso del trasporto combinato, ove il mezzo di trasporto attivo che esce dal territorio doganale dell'Unione trasporti unicamente un altro mezzo di trasporto che, a seguito dell'arrivo del mezzo di trasporto attivo a destinazione, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per "trasportatore" si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circolerà autonomamente allorché il mezzo di trasporto che esce dal territorio doganale dell'Unione sarà arrivato a destinazione;
ii)
nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per "trasportatore" si intende la persona che conclude un contratto ed emette una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione; |
41) |
"commissioni di acquisto" : una somma versata da un importatore a un agente che lo rappresenta al momento dell'acquisto di merci da valutare. |
CAPO 2
Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale
Articolo 6
Mezzi di scambio e archiviazione di informazioni e requisiti comuni in materia di dati
I mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati come segue:
su base permanente, se debitamente giustificato dal tipo di traffico oppure se l'utilizzo di procedimenti informatici non è appropriato per le formalità doganali in questione;
su base temporanea, nell'ipotesi di un guasto temporaneo del sistema informatico delle autorità doganali o degli operatori economici;
Tale decisione relativa a una deroga è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta e la deroga è concessa per un periodo di tempo specifico. La deroga è riesaminata periodicamente e può essere prorogata per ulteriori periodi di tempo specifici su ulteriore richiesta dello Stato membro al quale è indirizzata. Essa é revocata qualora non sia più giustificata.
La deroga non pregiudica lo scambio di informazioni tra lo Stato membro al quale è indirizzata e gli altri Stati membri né lo scambio e l'archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell'applicazione della normativa doganale.
Articolo 7
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
i requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tenendo conto dell'esigenza di espletare le formalità doganali stabilite nella normativa doganale e considerando altresì la natura e le finalità dello scambio e dell'archiviazione di informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
i casi specifici in cui possono essere utilizzati, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici;
il tipo di informazioni e le indicazioni che le scritture di cui agli articoli 148, paragrafo 4, e 214, paragrafo 1, devono contenere.
Articolo 8
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione:
ove necessario, il formato e il codice dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
le norme procedurali relative allo scambio e all'archiviazione di informazioni che possono essere effettuati con mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 285, paragrafo 2.
Articolo 9
Registrazione
Qualora le persone di cui al primo comma debbano registrarsi, si applica quanto segue:
ove siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabilite;
ove non siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta.
Articolo 10
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in cui gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell'Unione devono registrarsi presso le autorità doganali;
i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, in cui persone diverse dagli operatori economici devono registrarsi presso le autorità doganali;
i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, in cui le autorità doganali invalidano una registrazione.
Articolo 11
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, l'autorità doganale competente per la registrazione di cui all'articolo 9.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 12
Comunicazione delle informazioni e protezione dei dati
Dette informazioni possono tuttavia essere divulgate senza autorizzazione se le autorità doganali vi sono tenute o autorizzate in virtù delle disposizioni vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nel contesto di procedimenti giudiziari.
Articolo 13
Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici
Articolo 14
Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali
Articolo 15
Fornitura di informazioni alle autorità doganali
La presentazione di una dichiarazione in dogana, di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una dichiarazione di riesportazione o di una notifica di riesportazione di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:
l'accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;
l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e
se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.
Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o a esse comunicata, in qualsiasi altra forma.
Qualora a presentare la dichiarazione, la notifica o la domanda, oppure a fornire le informazioni, sia un rappresentante doganale della persona interessata, di cui all'articolo 18, anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo.
Articolo 16
Sistemi elettronici
Articolo 17
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 18
Rappresentante doganale
Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.
Salvo che sia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.
Articolo 19
Potere di rappresentanza
Le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto.
In casi specifici le autorità doganali non richiedono di fornire tali prove.
Articolo 20
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
i casi in cui non si applica la deroga di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma;
i casi in cui le autorità doganali non richiedono le prove della delega di cui all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma.
Articolo 21
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali in materia di concessione e prova dell'abilitazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 22
Decisioni adottate su richiesta
Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale.
Salvo che sia altrimenti disposto, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione.
Se le autorità doganali stabiliscono che la richiesta contiene tutte le informazioni necessarie affinché siano in grado di adottare la decisione, informano il richiedente dell'accettazione entro il termine specificato al primo comma.
Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni.
Fatto salvo il secondo comma, le autorità doganali possono prorogare il termine per l'adozione di una decisione, come previsto dalla normativa doganale, qualora sia il richiedente a farne richiesta per realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri. Gli adeguamenti e l'ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono comunicati alle autorità doganali, che decidono in merito alla proroga.
Il primo comma non si applica nei seguenti casi:
se riguarda una decisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1;
in caso di rifiuto del beneficio di un contingente tariffario qualora sia raggiunto il volume del contingente tariffario specificato di cui all'articolo 56, paragrafo 4, primo comma;
se lo richiedono la natura o il livello della minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;
se la decisione mira a garantire l'esecuzione di un'altra decisione per la quale sia stato applicato il primo comma, fatto salvo il diritto dello Stato membro interessato;
se pregiudica indagini avviate per lottare contro le frodi; oppure
in altri casi specifici.
Articolo 23
Gestione delle decisioni adottate su richiesta
In casi specifici le autorità doganali svolgono le seguenti funzioni:
riesaminano una decisione;
sospendono una decisione che non deve essere annullata, revocata o modificata.
Articolo 24
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
le deroghe all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma;
le condizioni per l'accettazione di una richiesta di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
il termine per l'adozione di una decisione specifica, compresa la possibile proroga di tale termine, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3;
i casi di cui all'articolo 22, paragrafo 4, in cui la decisione produce effetti a decorrere da una data che è diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta;
i casi di cui all'articolo 22, paragrafo 5, in cui la validità della decisione è limitata nel tempo;
la durata del periodo di cui all'articolo 22, paragrafo 6, primo comma;
i casi specifici di cui all'articolo 22, paragrafo 6, secondo comma, lettera f), in cui non è data la possibilità al richiedente di esprimere il proprio punto di vista;
i casi e le norme inerenti al riesame e alla sospensione delle decisioni conformemente all'articolo 23, paragrafo 4.
Articolo 25
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
la presentazione e l'accettazione della richiesta di decisione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2;
l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, compresa, se del caso, la consultazione degli Stati membri interessati;
il monitoraggio di una decisione, conformemente all'articolo 23, paragrafo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 26
Validità delle decisioni a livello dell'Unione
Salvo i casi in cui l'effetto di una decisione è limitato a uno o ad alcuni Stati membri, le decisioni relative all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio doganale dell'Unione.
Articolo 27
Annullamento di decisioni favorevoli
Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al destinatario della decisione se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.
Articolo 28
Revoca e modifica di decisioni favorevoli
Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 27:
non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; oppure
su richiesta del destinatario della decisione.
Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare fino a un anno la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica. Tale data è indicata nella decisione di revoca o di modifica.
Articolo 29
Decisioni adottate senza richiesta preventiva
Fatta eccezione per i casi in cui un'autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, l'articolo 22, paragrafi 4, 5, 6 e 7, l'articolo 23, paragrafo 3, e gli articoli 26, 27 e 28 si applicano anche alle decisioni adottate dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata.
Articolo 30
Limitazioni applicabili alle decisioni su merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea
Salvo qualora la persona interessata ne faccia richiesta, la revoca, la modifica o la sospensione di una decisione favorevole non incide sulle merci che, al momento in cui la revoca, la modifica o la sospensione acquista efficacia, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea in virtù della decisione revocata, modificata o sospesa.
Articolo 31
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
i casi di cui all'articolo 28, paragrafo 2, in cui una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata anche nei confronti di persone diverse dalla persona che non rispetta un obbligo imposto dalla decisione stessa;
i casi eccezionali in cui le autorità doganali possono rinviare la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma.
Articolo 32
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'annullamento, la revoca o la modifica di decisioni favorevoli.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 33
Decisioni relative alle informazioni vincolanti
Tale richiesta non è accettata in uno dei seguenti casi:
qualora essa venga presentata o sia già stata presentatata presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l'acquisizione dell'origine;
qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.
Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti, soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine delle merci:
per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;
per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.
Per l'applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione è in grado di provare quanto segue:
nel caso di una decisione ITV, che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;
nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.
Articolo 34
Gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti
Una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza:
dell'adozione di una modifica delle nomenclature di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b);
dell'adozione delle misure di cui all'articolo 57, paragrafo 4;
con effetto dalla data di applicazione della modifica o delle misure.
Una decisione IVO cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 33, paragrafo 3 in uno dei seguenti casi:
se l'Unione adotta un regolamento o conclude un accordo che diventa applicabile nell'Unione e la decisione IVO non è più conforme alla legislazione che ne deriva, con effetto dalla data di applicazione di detto regolamento o accordo;
se non è più compatibile con l'accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con le note esplicative o con pareri sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le autorità doganali revocano le decisioni ITV nei seguenti casi:
se non sono più compatibili con l'interpretazione delle nomenclature di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), a seguito di:
note esplicative di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 2 ) con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, con effetto dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C; oppure
in altri casi specifici.
Le decisioni IVO sono revocate nei seguenti casi:
se non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; oppure
in altri casi specifici.
L'uso esteso di cui al primo comma non supera i sei mesi dalla data della revoca o dalla data di scadenza della validità della decisione ITV o IVO. Tuttavia, una misura di cui all'articolo 57, paragrafo 4, o all'articolo 67 può escludere tale uso esteso o stabilire un periodo di tempo più breve. Nel caso di prodotti per i quali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione o di esportazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.
Per beneficiare dell'uso esteso di una decisione ITV o IVO, il destinatario di tale decisione presenta una richiesta alle autorità doganali che hanno preso la decisione entro 30 giorni dalla data della sua revoca o della scadenza della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso. Tale autorità doganale adotta una decisione in merito all'uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione.
La Commissione comunica alle autorità doganali se:
l'adozione di decisioni ITV o IVO è sospesa per le merci la cui classificazione tariffaria corretta e uniforme o la cui determinazione dell'origine non è assicurata; oppure
la sospensione di cui alla lettera a) è ritirata.
Articolo 35
Decisioni relative a informazioni vincolanti per quanto riguarda altri fattori
In casi specifici le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative alle informazioni vincolanti per quanto riguarda altri fattori di cui al titolo II, sulla base dei dazi alle importazioni o alle esportazioni e degli altri provvedimenti relativi allo scambio di merci applicati.
Articolo 36
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
i casi specifici di cui all'articolo 34, paragrafo 7, lettera b), e paragrafo 8, lettera b), in cui le decisioni ITV e IVO devono essere revocate,
i casi di cui all'articolo 35 in cui sono adottate decisioni relative alle informazioni vincolanti in relazione ad altri fattori sulla base dei dazi sulle importazioni o sulle esportazioni e degli altri provvedimenti relativi allo scambio di merci applicati.
Articolo 37
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
utilizzare una decisione ITV o IVO dopo la data della sua revoca o della scadenza della sua validità, conformemente all’articolo 34, paragrafo 9;
la comunicazione della Commissione alle autorità doganali conformemente all'articolo 34, paragrafo 10, lettere a) e b);
l'uso di decisioni di cui all'articolo 35, stabilite conformemente all'articolo 36, lettera b), dopo la scadenza della loro validità;
la sospensione delle decisioni di cui all'articolo 35, stabilite conformemente all'articolo 36, lettera b), e la notifica della sospensione o del ritiro della sospensione alle autorità doganali.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare:
le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 11;
le decisioni di cui all'articolo 35 e stabilite conformemente all'articolo 36, lettera b).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 285, paragrafo 2.
Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.
Articolo 38
Domanda e autorizzazione
Le autorità doganali, se necessario previa consultazione con altre autorità competenti, concedono tale status, che è soggetto a monitoraggio costante.
Lo status di operatore economico autorizzato consta dei seguenti tipi di autorizzazione:
un primo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale, che consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale; oppure
un secondo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.
Articolo 39
Concessione dello status
I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:
assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta; e
con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), l'esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali.
Articolo 40
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
le semplificazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a),
le agevolazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b);
il trattamento più favorevole di cui all'articolo 38, paragrafo 6.
Articolo 41
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 39.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 42
Applicazione di sanzioni
In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l'altro la forma di:
un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale;
revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato.
Articolo 43
Decisioni prese da un'autorità giudiziaria
Gli articoli 44 e 45 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.
Articolo 44
Diritto di ricorso
È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:
in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un'autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;
in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri.
Articolo 45
Sospensione dell'applicazione
Articolo 46
Gestione del rischio e controlli doganali
Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche e dell'esistenza, dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità di documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.
I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli effettuati conformemente al paragrafo 1 o alle altre disposizioni in vigore.
La gestione del rischio comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, unionali e nazionali;
Le autorità doganali si scambiano informazioni attinenti ai rischi e gli esiti delle analisi dei rischi se:
l'autorità doganale giudica che i rischi siano significativi e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato; oppure
i risultati del controllo non indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato, ma le autorità doganali ritengono che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nell'Unione.
Per stabilire i criteri e le norme comuni di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari di cui al paragrafo 3 si tiene conto di tutti i fattori seguenti:
la proporzionalità rispetto al rischio;
l'urgenza della necessaria applicazione dei controlli;
la probabile incidenza sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.
I criteri e le norme comuni di rischio di cui al paragrafo 3 comprendono tutti gli elementi seguenti:
una descrizione dei rischi;
i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controllo doganale;
la natura dei controlli doganali che devono essere effettuati dalle autorità doganali;
la durata dell'applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c).
Articolo 47
Cooperazione tra autorità
Articolo 48
Controllo a posteriori
Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione in dogana, in una dichiarazione per la custodia temporanea, in una dichiarazione sommaria di entrata, in una dichiarazione sommaria di uscita, in una dichiarazione di riesportazione o in una notifica di riesportazione, nonché l'esistenza, l'autenticità, l'accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento e può esaminare la contabilità del dichiarante e altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci dopo averle svincolate. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità.
Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.
Articolo 49
Voli e traversate marittime all'interno dell'Unione
Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:
dei controlli di sicurezza;
dei controlli connessi con divieti o restrizioni.
Articolo 50
Conferimento di competenze di esecuzione
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di aggiornare rapidamente il quadro comune in materia di gestione del rischio e adeguare lo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari in funzione dell'evoluzione dei rischi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.
Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i porti e gli aeroporti in cui, conformemente all'articolo 49, si devono applicare formalità e controlli doganali a:
i bagagli a mano e i bagagli registrati di persone:
che prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale che, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale;
che prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto unionale prima di continuare verso un aeroporto non unionale;
che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale;
che sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d'affari;
i bagagli a mano e i bagagli registrati:
che arrivano a un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale e sono trasferiti in detto aeroporto unionale su un altro aeromobile che prosegue con un volo intraunionale;
che sono caricati in un aeroporto unionale su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale per il trasferimento in un altro aeroporto unionale su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non unionale.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 51
Conservazione di documenti e di altre informazioni;
Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per l'esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica o di esportazione.
Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.
Quando si tratta di merci vincolate a un altro regime doganale o di merci in custodia temporanea, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale il regime doganale in questione è stato appurato o la custodia temporanea si è conclusa.
Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento giudiziario, i documenti e le informazioni sono conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
Articolo 52
Oneri e costi
Esse possono imporre oneri o recuperare costi per servizi specifici resi, in particolare, in relazione a quanto segue:
la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;
analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell'articolo 33 o alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;
la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale;
misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.
CAPO 3
Conversione valutaria e termini
Articolo 53
Conversione valutaria
Le autorità competenti pubblicano e/o rendono disponibile su Internet il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni:
in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana;
in quanto il valore dell'euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l'importo del dazio all'importazione e all'esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comune.
Articolo 54
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme relative alle conversioni valutarie ai fini di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 55
Periodi di tempo, date e termini
TITOLO II
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI
CAPO 1
Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci
Articolo 56
Tariffa doganale comune e sorveglianza
Le altre misure stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.
La tariffa doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti:
la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni dell'Unione specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;
i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;
le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori;
le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori;
le misure autonome che prevedono la riduzione o l'esenzione per i dazi su talune merci;
il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);
le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative dell'Unione.
Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico dell'Unione.
Articolo 57
Classificazione tariffaria delle merci
Articolo 58
Conferimento di competenze di esecuzione
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura combinata, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.
Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.
CAPO 2
Origine delle merci
Articolo 59
Ambito di applicazione
Gli articoli 60 e 61 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:
della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e);
delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e
delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.
Articolo 60
Acquisizione dell'origine
Articolo 61
Prova dell'origine
Articolo 62
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 284, atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell'origine non preferenziale ai fini dell'applicazione delle misure dell'Unione di cui all'articolo 59 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente all'articolo 60.
Articolo 63
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova d'origine di cui all'articolo 61.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 64
Origine preferenziale delle merci
Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.
La deroga temporanea deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:
fattori interni o esterni privano temporaneamente il paese o territorio beneficiario della capacità di conformarsi alle norme sull'origine preferenziale;
il paese o territorio beneficiario necessita di tempo per prepararsi a conformarsi a tali norme.
La richiesta di deroga è presentata per iscritto alla Commissione dal paese o territorio beneficiario interessato. La richiesta indica i motivi di cui al secondo comma che giustificano la deroga ed è corredata di un'idonea documentazione.
La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese o territorio beneficiario per conformarsi alle norme.
Se la deroga viene concessa, il paese o territorio beneficiario interessato deve trasmettere alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.
Articolo 65
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafo 3.
Articolo 66
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:
le norme procedurali, di cui all'articolo 64, paragrafo 1, destinate ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci;
una misura intesa a concedere a un paese o territorio beneficiario la deroga temporanea di cui all'articolo 64, paragrafo 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 67
Misure adottate dalla Commissione
La Commissione può adottare misure per determinare l'origine di merci specifiche conformemente alle norme d'origine applicabili alle merci in questione.
Articolo 68
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all'articolo 67. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta e uniforme delle norme di origine, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.
Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.
CAPO 3
Valore in dogana delle merci
Articolo 69
Ambito di applicazione
Il valore in dogana delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli 70 e 74.
Articolo 70
Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione
Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:
non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione;
limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;
restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;
la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;
nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;
il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.
Articolo 71
Elementi del valore di transazione
Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:
i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:
le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;
il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e
il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;
il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;
utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate;
materie consumate durante la produzione delle merci importate; e
i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;
i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e
le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione:
le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e
le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.
Articolo 72
Elementi da non includere nel valore in dogana
Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, non si deve includere:
le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione;
le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfatte:
le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare;
il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;
le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate;
le commissioni di acquisto;
i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci;
nonostante l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione.
Articolo 73
Semplificazione
Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana:
gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 70, paragrafo 2; e
gli importi di cui agli articoli 71 e 72.
Articolo 74
Metodi secondari di determinazione del valore in dogana
L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se il dichiarante lo richiede.
Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:
il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
il valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell'Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; oppure
valore calcolato, eguale alla somma:
del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione dell'Unione;
del costo o del valore degli elementi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera e).
Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell'Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:
dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
del presente capo.
Articolo 75
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 73.
Articolo 76
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 71 e 72, comprese le norme per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare;
l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 3;
la determinazione del valore in dogana di cui all'articolo 74.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
TITOLO III
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE
CAPO 1
Nascita di un'obbligazione doganale
Articolo 77
Immissione in libera pratica e ammissione temporanea
Un'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito al vincolo di merci non unionali soggette a dazi all'importazione a uno dei regimi doganali seguenti:
immissione in libera pratica, compreso il regime dell'uso finale;
ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.
Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.
Articolo 78
Disposizioni speciali relative alle merci non originarie
Articolo 79
Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
Per merci soggette ai dazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di:
uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di tale territorio;
uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all'interno del territorio doganale dell'Unione;
una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.
Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui:
non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure
è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un dazio all'importazione ridotto a causa dell'uso finale delle merci.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:
qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;
qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo;
qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.
Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 1, lettera c), e i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione in dogana e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
Articolo 80
Deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già corrisposto
Il primo comma si applica quando sorge un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.
Articolo 81
Esportazione e perfezionamento passivo
Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi all'esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
Articolo 82
Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
Per le merci soggette ai dazi all'esportazione, un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito all'inosservanza:
di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l'uscita delle merci; oppure
delle condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.
Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è uno dei seguenti:
il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale dell'Unione senza dichiarazione in dogana;
il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l'uscita dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione;
se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:
qualsiasi persona che era tenuta ad adempiere all'obbligo in questione;
qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato l'obbligo in questione e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo;
qualsiasi persona che ha partecipato all'atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell'obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione in dogana.
Articolo 83
Divieti e restrizioni
Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di:
introduzione illegale nel territorio doganale dell'Unione di moneta falsa;
introduzione nel territorio doganale dell'Unione di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico.
Articolo 84
Pluralità di debitori
Quando per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo.
Articolo 85
Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.
Articolo 86
Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione
Sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana il quantitativo, la natura e l'origine delle merci non unionali usate nelle operazioni.
Articolo 87
Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale
In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.
Se detto luogo non può essere determinato, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.
Articolo 88
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
le norme per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale, che integra le norme stabilite agli articoli 85 e 86;
i casi di cui all'articolo 86, paragrafo 4;
il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2;
CAPO 2
Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente
Articolo 89
Disposizioni generali
Se le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente, tale garanzia copre l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione e gli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci qualora:
la garanzia sia usata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale; oppure
la garanzia possa essere usata in più Stati membri.
Una garanzia che non può essere usata al di fuori dello Stato membro in cui è richiesta è valida solo in tale Stato membro e copre almeno l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione.
La garanzia costituita per una dichiarazione specifica si applica all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tutte le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia esatta o no.
Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.
Non è richiesta una garanzia:
in caso di merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;
in caso di merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fisse;
in casi specifici in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea;
le merci vincolate al regime di transito unionale avvalendosi della semplificazione di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), e trasportate per via marittima o aerea tra porti o aeroporti dell'Unione.
Articolo 90
Garanzia obbligatoria
Quando non è possibile determinare l'importo esatto, la garanzia è fissata all'importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono sorgere.
Articolo 91
Garanzia facoltativa
Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa, la garanzia è comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono che l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e gli altri oneri potrebbero non essere pagati entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l'importo della garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all'articolo 90.
Articolo 92
Costituzione di una garanzia
La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti:
deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;
impegno assunto da un fideiussore;
altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.
La costituzione di una garanzia sotto forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.
Articolo 93
Scelta della garanzia
La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all'articolo 92, paragrafo 1.
Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.
Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato.
Articolo 94
Fideiussore
Articolo 95
Garanzia globale
L'autorizzazione di cui all'articolo 89, paragrafo 5, è concessa solamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, lettera a);
si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o gestiscono strutture di deposito per la custodia temporanea o soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, lettera d).
Articolo 96
Divieti temporanei relativi all'uso delle garanzie globali
Nell'ambito dei regimi speciali o della custodia temporanea la Commissione può decidere di vietare temporaneamente il ricorso:
alla garanzia globale di importo ridotto o a un esonero dalla garanzia di cui all'articolo 95, paragrafo 2;
alla garanzia globale di cui all'articolo 95 per le merci in relazione alle quali siano state constatate frodi su larga scala.
Laddove si applica il paragrafo 1, lettere a) o b), del presente articolo, il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o a un esonero dalla garanzia oppure alla garanzia globale di cui all'articolo 95 può essere autorizzato qualora la persona interessata soddisfi una delle seguenti condizioni:
tale persona può dimostrare che non sono sorte obbligazioni doganali in relazione alle merci in questione nel corso delle operazioni da essa compiute nei due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1;
la persona interessata può dimostrare, qualora siano sorte obbligazioni doganali durante i due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1, che tali obbligazioni sono state interamente pagate dal o dai debitori o dal fideiussore entro il termine prescritto.
Al fine di ottenere l'autorizzazione a ricorrere a una garanzia globale temporaneamente vietata, la persona interessata deve altresì soddisfare i criteri di cui all'articolo 39, lettere b) e c).
Articolo 97
Garanzia complementare o sostitutiva
Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l'effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all'articolo 89, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.
Articolo 98
Svincolo della garanzia
Articolo 99
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
i casi specifici, di cui all'articolo 89, paragrafo 8, lettera c), in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea;
la forma della garanzia di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), e le norme concernenti il fideiussore di cui all'articolo 94;
le condizioni per la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia di cui all'articolo 83, paragrafo 2;
i termini per lo svincolo di una garanzia.
Articolo 100
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali:
per la determinazione dell'importo della garanzia, compreso l'importo ridotto di cui all'articolo 95, paragrafi 2 e 3;
per quanto concerne la costituzione e la verifica della garanzia di cui all'articolo 89, la revoca e la cancellazione dell'impegno assunto dal fideiussore di cui all'articolo 94 e lo svincolo della garanzia di cui all'articolo 98;
per quanto riguarda i divieti temporanei di cui all'articolo 96.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.
Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.
CAPO 3
Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
Articolo 101
Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
Se l'importo di cui al primo comma è espresso in euro, può essere arrotondato per eccesso o per difetto in misura non superiore al numero intero più vicino.
Uno Stato membro la cui moneta non è l'euro può applicare, mutatis mutandis, le disposizioni del secondo comma oppure derogare a tale comma, purché le norme applicabili all'arrotondamento non abbiano un impatto finanziario maggiore rispetto alla norma di cui al secondo comma.
Articolo 102
Notifica dell'obbligazione doganale
La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:
in attesa della determinazione definitiva dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, sia stata istituita una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio;
l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione presa a norma dell'articolo 33;
la decisione iniziale di non notificare l'obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;
le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall'obbligo di notificare l'obbligazione doganale.
Tuttavia, qualora la notifica dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le autorità doganali possono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio.
Articolo 103
Prescrizione dell'obbligazione doganale
I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi qualora:
sia presentato un ricorso a norma dell'articolo 44; tale sospensione si applica a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento; o
le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l'obbligazione doganale; tale sospensione si applica a decorrere dalla data di tale comunicazione fino allo scadere del periodo in cui il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
Articolo 104
Contabilizzazione
Il primo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, secondo comma.
Articolo 105
Termine per la contabilizzazione
Tuttavia, sempre che il pagamento sia stato garantito, l'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali, che non può superare trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.
Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguarda una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti deve essere contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 106
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 ►C3 al fine di stabilire i casi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), ◄ in cui le autorità doganali sono esenti dall'obbligo di notifica dell'obbligazione doganale.
Articolo 107
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un'obbligazione doganale.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 108
Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento
Fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell'obbligazione doganale. In caso di contabilizzazioni globali alle condizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, esso è fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 110.
Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono prorogare tale termine quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti sia stato determinato nel corso del controllo a posteriori di cui all'articolo 48. Fatto salvo l'articolo 112, paragrafo 1, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo.
Il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale è sospeso in uno dei casi seguenti:
quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell'articolo 121;
quando le merci sono destinate a essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;
quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79 e ci si trova in presenza di più debitori.
Articolo 109
Pagamento
Articolo 110
Dilazione di pagamento
Le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:
singolarmente per ogni importo dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzato a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 105, paragrafo 4;
globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;
globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma.
Articolo 111
Periodi per la dilazione di pagamento
Quando i suddetti periodi sono di un mese, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato entro il sedicesimo giorno del mese successivo al mese in questione.
Articolo 112
Altre agevolazioni di pagamento
Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come valuta il tasso di interesse di credito è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
Per uno Stato membro la cui moneta non é l'euro, il tasso di interesse di credito è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto percentuale.
Articolo 113
Esecuzione coatta del pagamento
Quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.
Articolo 114
Interesse di mora
Per gli Stati membri la cui moneta é l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali.
Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali.
Il tasso dell'interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 1.
Articolo 115
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le norme relative alla sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale di cui all'articolo 108, paragrafo 3, e al periodo della sospensione.
Articolo 116
Disposizioni generali
Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:
importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso;
merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
errore delle autorità competenti;
equità.
Si procede al rimborso dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell'articolo 174.
Qualora le autorità doganali ritengano che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base dell'articolo 119 o dell'articolo 120, lo Stato membro interessato trasmette il fascicolo alla Commissione per decisione nei seguenti casi:
se le autorità doganali ritengono che le circostanze particolari siano conseguenza dell'inadempienza della Commissione agli obblighi a essa incombenti;
se le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 119;
se le circostanze del caso sono legate ai risultati di un'inchiesta unionale effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ( 6 ), o sulla base di un'altra disposizione unionale o di un accordo concluso dall'Unione con taluni paesi o gruppi di paesi in cui sia prevista la possibilità di procedere a tali inchieste unionali;
se l'importo potenzialmente dovuto dalla persona interessata in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione è pari o superiore a 500 000 EUR a seguito di un errore o di circostanze particolari.
In deroga al primo comma, i fascicoli non sono trasmessi nei seguenti casi:
se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili;
se alla Commissione è già sottoposto un caso che presenta elementi di fatto e di diritto comparabili.
Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.
In tali casi, l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è fissato conformemente all'articolo 112.
In tali casi, ►C3 gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 6, secondo comma, sono rimborsati. ◄
Articolo 117
Importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso
Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fonda sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di altre misure tariffarie favorevoli, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione della domanda, corredata dei documenti necessari, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
nel caso di un contingente tariffario, il suo volume non risulti esaurito;
negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente da pagare.
Articolo 118
Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto
Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.
Il rimborso o lo sgravio non è concesso se:
le merci, prima di essere immesse in libera pratica, sono state sottoposte a una particolare procedura di prova, a meno che non sia stabilito che lo stato difettoso delle merci o la loro non conformità alle clausole del contratto non avrebbero potuto essere scoperti normalmente durante tali prove;
il carattere difettoso delle merci era stato preso in considerazione al momento dell'elaborazione delle clausole del contratto, in particolare del prezzo, prima del vincolo delle merci a un regime doganale comportante l'insorgenza di un'obbligazione doganale; o
le merci sono vendute dal richiedente dopo che ne è stato constatato lo stato difettoso o la non conformità alle clausole del contratto.
Articolo 119
Errore delle autorità competenti
In casi diversi da quelli di cui all'articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 120 si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:
l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e
il debitore ha agito in buona fede.
Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.
Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.
Articolo 120
Equità
Articolo 121
Procedura di rimborso e sgravio
Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 116 sono presentate alle autorità doganali entro i termini seguenti:
in caso di importi di dazi all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;
in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;
in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all'invalidamento.
Il termine di cui alle lettere a) e b) del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.
Articolo 122
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che stabiliscano le norme alle quali deve conformarsi al momento dell'adozione di una decisione di cui all'articolo 116, paragrafo 2, e, in particolare, in merito a quanto segue:
le condizioni per l'accettazione del fascicolo;
il termine per l'adozione di una decisione e la sospensione di tale termine
la comunicazione relativa alle motivazioni su cui la Commissione intende basare la sua decisione, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona interessata;
la notifica della decisione;
le conseguenze della mancata adozione di una decisione o della mancata notifica della stessa.
Articolo 123
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
il rimborso e lo sgravio di cui all'articolo 116;
l'informazione alla Commissione conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, e le informazioni che devono essere fornite.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 285, paragrafo 2.
Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto con procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.
CAPO 4
Estinzione dell'obbligazione doganale
Articolo 124
Estinzione
Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue:
se non è più possibile notificare al debitore l'obbligazione doganale conformemente all'articolo 103;
con il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione;
con lo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione, fatto salvo il paragrafo 5;
quando, per merci dichiarate per un regime doganale che comporta l'obbligo di pagare dazi all'importazione o all'esportazione, la dichiarazione in dogana viene invalidata;
quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;
quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate allo Stato;
quando la scomparsa delle merci o l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona.
quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 82 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;
vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;
quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale sono state esportate con l'autorizzazione delle autorità doganali;
quando l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo 78 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate;
quando, fatto salvo il paragrafo 6, l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79 e sono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell'Unione.
Articolo 125
Applicazione di sanzioni
L'estinzione dell'obbligazione doganale sulla base dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), non preclude agli Stati membri la possibilità di applicare sanzioni per la mancata osservanza della normativa doganale.
Articolo 126
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 284, al fine di stabilire l'elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione, e di integrare l'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i).
TITOLO IV
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE
CAPO 1
Dichiarazione sommaria di entrata
Articolo 127
Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata
L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:
per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio, e
in altri casi, ove debitamente giustificato, dal tipo di merci o traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali.
Le autorità doganali possono autorizzare la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata presso un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.
Nonostante gli obblighi del vettore, la dichiarazione sommaria di entrata può essere presentata anche:
dall'importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce il vettore;
da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l'ufficio doganale di entrata.
Articolo 128
Analisi dei rischi
L'ufficio doganale di cui all'articolo 127, paragrafo 3, assicura, entro un dato termine e principalmente a fini di sicurezza, che sia effettuata un'analisi dei rischi sulla base della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 127, paragrafo 1, o delle indicazioni di cui all'articolo 127, paragrafo 8, e prende le misure necessarie in funzione dei risultati di tale analisi.
Articolo 129
Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di entrata
Non è possibile alcuna modifica dopo che:
le autorità doganali hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;
le autorità doganali hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono inesatte;
le merci sono già state presentate in dogana.
Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:
su richiesta del dichiarante; o
dopo che siano trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Articolo 130
Dichiarazioni presentate in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata
Articolo 131
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
i casi in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera b);
il termine specifico di cui all'articolo 127, paragrafi 3 e 7, entro il quale la dichiarazione sommaria di entrata deve essere presentata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione, tenendo conto del tipo di merci o traffico;
i casi di cui all'articolo 127, paragrafo 6, e le altre persone cui è possibile chiedere di fornire indicazioni relative alla dichiarazione sommaria di entrata in tali casi.
Articolo 132
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione:
le norme procedurali per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 127;
le norme procedurali e le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone di cui all'articolo 127, paragrafo 6;
il termine entro il quale un'analisi dei rischi deve essere effettuata e le misure necessarie devono essere adottate conformemente all'articolo 128;
le norme procedurali per modificare la dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1;
le norme procedurali per invalidare la dichiarazione sommaria di entrata conformemente all'articolo 129, paragrafo 2, tenendo conto della corretta gestione dell'entrata delle merci.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
CAPO 2
Arrivo delle merci
Articolo 133
Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile
Se dispongono già di informazioni sull'arrivo della nave marittima o dell'aeromobile, le autorità doganali possono non esigere la notifica di cui al primo comma.
Articolo 134
Vigilanza doganale
Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l'autorizzazione delle autorità doganali.
Fatto salvo l'articolo 254, le merci unionali non sono più soggette a vigilanza doganale una volta determinata la loro posizione doganale.
Le merci non unionali rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione o non vengono distrutte.
Articolo 135
Trasporto fino al luogo appropriato
Articolo 136
Merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea
Articolo 137
Trasporto in circostanze particolari
Articolo 138
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
la notifica di arrivo di cui all'articolo 133;
il trasporto di merci di cui all'articolo 135, paragrafo 5;
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 139
Presentazione delle merci in dogana
Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca da una delle persone seguenti:
la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale dell'Unione;
la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;
la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale dell'Unione.
Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 1, le merci possono essere presentate anche:
da qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci a un regime doganale;
dal titolare di un'autorizzazione per la gestione di strutture di deposito o da qualsiasi persona che svolga un'attività in una zona franca.
Articolo 140
Scarico e visita delle merci
Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che imponga di scaricare immediatamente la totalità o parte delle merci. In tal caso, le autorità doganali ne sono informate senza indugio.
Articolo 141
Merci che circolano in regime di transito
Articolo 142
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per l'approvazione dei luoghi di cui all'articolo 139, paragrafo 1.
Articolo 143
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti la presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 139.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 144
Merci in custodia temporanea
Le merci non unionali sono in custodia temporanea dal momento in cui sono presentate in dogana.
Articolo 145
Dichiarazione di custodia temporanea
Le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di custodia temporanea assuma anche una delle seguenti forme:
dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata presentata per le merci in questione, con l'aggiunta dei particolari contenuti nella dichiarazione di custodia temporanea;
un manifesto o un altro titolo di trasporto, recante i particolari contenuti nella dichiarazione di custodia temporanea, nonché i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione.
Articolo 146
Modifica e invalidamento di una dichiarazione di custodia temporanea
Non è possibile alcuna modifica dopo che:
le autorità doganali hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;
le autorità doganali hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione sono inesatte.
Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione di custodia temporanea non sono presentate in dogana, le autorità doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:
su richiesta del dichiarante; o
dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Articolo 147
Condizioni e responsabilità per la custodia temporanea di merci
Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 148 o la persona che pone le merci in custodia temporanea, qualora le merci siano custodite in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali, è responsabile di tutto quanto segue:
garantire che le merci in custodia temporanea non siano sottratte alla vigilanza doganale;
adempiere agli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci in custodia temporanea.
Articolo 148
Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea
Le condizioni in base alle quali è consentita la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea sono specificate nell'autorizzazione.
L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi tale condizione fintantoché nell'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), si tiene conto della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea.
costituiscono una garanzia a norma dell'articolo 89.
Se è costituita una garanzia globale, l'osservanza degli obblighi connessi a tale garanzia è monitorata da un revisore adeguato.
Le scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di sorvegliare la gestione delle strutture di deposito, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci immagazzinate.
Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rispetti l'obbligo di cui al primo e secondo comma se le sue scritture sono adeguate alla finalità della gestione della custodia temporanea.
Le autorità doganali possono consentire al titolare di un'autorizzazione di spostare le merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito, a condizione che tali movimenti non aumentino il rischio di frode, come segue:
tale spostamento avviene sotto la responsabilità di un'autorità doganale;
tale spostamento è disciplinato da un'unica autorizzazione, rilasciata da un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali; oppure
in altri casi di spostamento.
Articolo 149
Conclusione della custodia temporanea
Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale o riesportate entro 90 giorni.
Articolo 150
Scelta di un regime doganale
Salvo che sia altrimenti disposto, il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale vincolare le merci, alle condizioni stabilite per quel regime, indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione.
Articolo 151
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che al fine di stabilire:
le condizioni per l'approvazione dei luoghi di cui all'articolo 147, paragrafo 1;
le condizioni per la concessione dell'autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148;
i casi di spostamento di cui all'articolo 148, paragrafo 5, lettera c).
Articolo 152
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
la presentazione della dichiarazione di custodia temporanea di cui all'articolo 145;
la modifica della dichiarazione di custodia temporanea conformemente all'articolo 146, paragrafo 1;
l'invalidamento della dichiarazione di custodia temporanea conformemente all'articolo 146, paragrafo 2;
lo spostamento delle merci in custodia temporanea di cui all'articolo 148, paragrafo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
TITOLO V
NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI
CAPO 1
Posizione doganale delle merci
Articolo 153
Presunzione di posizione doganale delle merci unionali
Articolo 154
Perdita della posizione doganale di merci unionali
Le merci unionali diventano non unionali quando:
sono fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione, sempre che non si applichino le norme sul transito interno;
sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa doganale;
sono state vincolate al regime dell'uso finale e successivamente vengono abbandonate allo Stato o vengono distrutte e restano i residui;
la dichiarazione di immissione in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo delle merci.
Articolo 155
Merci unionali che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione
Articolo 156
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
i casi in cui non si applica la presunzione di cui all'articolo 153, paragrafo 1;
le condizioni per la concessione della facilitazione nella fornitura della prova della posizione doganale di merci unionali;
i casi in cui le merci di cui all'articolo 153, paragrafo 3, non hanno la posizione doganale di merci unionali;
i casi in cui la posizione doganale delle merci di cui all'articolo 155, paragrafo 2, resta immutata.
Articolo 157
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
CAPO 2
Vincolo delle merci a un regime doganale
Articolo 158
Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci unionali
Articolo 159
Uffici doganali competenti
Articolo 160
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire i casi in cui una dichiarazione in dogana può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici a norma dell'articolo 158, paragrafo 2.
Articolo 161
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui all'articolo 159, paragrafo 3, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita;
la presentazione della dichiarazione in dogana nei casi di cui all'articolo 158, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 162
Contenuto di una dichiarazione normale in dogana
Le dichiarazioni normali in dogana contengono tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci.
Articolo 163
Documenti di accompagnamento
I documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell’Unione applicabili di cui all’allegato del regolamento (UE) 2022/2399 si considerano in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale, a condizione che tali autorità siano in grado di ottenere i dati necessari dai corrispondenti sistemi non doganali dell’Unione tramite il sistema di scambio dei certificati nell’ambito dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento.
Articolo 164
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le norme relative alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 163, paragrafo 3.
Articolo 165
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali:
la presentazione della dichiarazione normale in dogana di cui all'articolo 162;
relative alla messa a disposizione dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 163, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 166
Dichiarazione semplificata
Articolo 167
Dichiarazione complementare
In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 i documenti di accompagnamento necessari sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali entro un termine specifico.
La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.
L'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero nei seguenti casi:
se le merci sono vincolate a un regime di deposito doganale;
in altri casi specifici.
Le autorità doganali possono non esigere la presentazione di una dichiarazione complementare se si applicano le seguenti condizioni:
la dichiarazione semplificata concerne merci il cui valore e la cui quantità sono al di sotto della soglia statistica;
la dichiarazione semplificata contiene già tutte le informazioni necessarie per il regime doganale interessato; e
la dichiarazione semplificata non è eseguita mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante.
Articolo 168
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 166, paragrafo 2;
il termine specifico di cui all'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare;
il termine specifico di cui all'articolo 167, paragrafo 1, secondo comma, entro il quale i documenti di accompagnamento devono essere in possesso del dichiarante;
i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 169
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la presentazione:
della dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166;
della dichiarazione complementare di cui all'articolo 167.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 170
Presentazione di una dichiarazione in dogana
Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, tale dichiarazione è presentata da tale persona o dal suo rappresentante.
In deroga al paragrafo 2, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta alle persone che:
presentano una dichiarazione in dogana di transito o di ammissione temporanea,
presentano una dichiarazione in dogana a titolo occasionale, anche a fini di uso finale o di perfezionamento attivo, purché le autorità doganali lo ritengano giustificato;
sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci cui fa riferimento la dichiarazione in dogana a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione.
Articolo 171
Presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci
Una dichiarazione in dogana può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci in dogana. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione doganale, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.
Articolo 172
Accettazione di una dichiarazione in dogana
Articolo 173
Modifica della dichiarazione in dogana
Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:
hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;
hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione in dogana sono inesatte;
hanno svincolato le merci.
Articolo 174
Invalidamento della dichiarazione in dogana
Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana già accettata quando:
sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale; o
sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.
Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione in dogana può essere accolta solo dopo tale visita.
Articolo 175
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire i casi in cui la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci di cui all'articolo 174, paragrafo 2.
Articolo 176
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
la presentazione di una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 171;
l'accettazione di una dichiarazione in dogana di cui all'articolo 172, compresa l'applicazione delle norme nei casi di cui all'articolo 179;
la modifica della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci conformemente all'articolo 173, paragrafo 3.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 177
Semplificazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse
Articolo 178
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure per la determinazione della sottovoce tariffaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 177, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 179
Sdoganamento centralizzato
Si può derogare al requisito per l'autorizzazione di cui al primo comma se la dichiarazione in dogana è presentata e le merci sono presentate agli uffici doganali sotto la responsabilità di un'unica autorità doganale.
L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana:
vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;
effettua i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana di cui all'articolo 188, lettere a) e b);
se del caso, chiede che l'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci di effettui i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana di cui all'articolo 188, lettere c) e d); e
espleta le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'eventuale obbligazione doganale.
L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana svincola le merci conformemente agli articoli 194 e 195, tenendo conto:
dei risultati dei propri controlli per la verifica della dichiarazione in dogana;
dei risultati dei controlli effettuati dall'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci per la verifica della dichiarazione in dogana e dei controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione.
Articolo 180
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 179, paragrafo 1, primo comma.
Articolo 181
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti:
lo sdoganamento centralizzato, comprese le formalità e i controlli doganali pertinenti, di cui all'articolo 179;
la deroga all'obbligo di presentazione delle merci di cui all'articolo 182, paragrafo 3, nell'ambito dello sdoganamento centralizzato.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 182
Iscrizione nelle scritture del dichiarante
Tale esonero può essere concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il dichiarante è operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali;
la natura e il flusso delle merci interessate lo giustificano e sono noti all'autorità doganale;
l'ufficio doganale di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di visitare le merci;
al momento dell'iscrizione nelle scritture, le merci non sono più soggette a divieti o restrizioni, salvo che sia altrimenti disposto nell'autorizzazione.
Tuttavia, l'ufficio doganale di controllo può chiedere, in situazioni specifiche, che siano presentate le merci.
Articolo 183
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1.
Articolo 184
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182, compresi le formalità e i controlli doganali pertinenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 185
Autovalutazione
Articolo 186
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 185, paragrafo 1;
le formalità doganali che il titolare dell'autorizzazione deve espletare e i controlli che deve eseguire di cui all'articolo 185, paragrafo 1.
Articolo 187
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti le formalità doganali che il titolare dell'autorizzazione deve espletare e i controlli che deve eseguire conformemente all'articolo 185, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
CAPO 3
Verifica e svincolo delle merci
Articolo 188
Verifica della dichiarazione in dogana
Per verificare l'esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana che è stata accettata, le autorità doganali possono:
esaminare la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;
chiedere al dichiarante di fornire altri documenti;
procedere alla visita delle merci;
prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci.
Articolo 189
Visita delle merci e prelievo di campioni
Articolo 190
Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci
Il dichiarante, tuttavia, può chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci dichiarate. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che il dichiarante dimostri che non sono state alterate in alcun modo.
Articolo 191
Risultati della verifica
Articolo 192
Misure di identificazione
Le misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale dell'Unione.
Articolo 193
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, misure relative alla verifica della dichiarazione in dogana, alla visita e al prelievo di campioni delle merci e ai risultati della verifica.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 194
Svincolo delle merci
Il primo comma si applica anche quando la verifica di cui all'articolo 188 non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.
Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli, si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.
Articolo 195
Svincolo subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia
Tuttavia, fatto salvo il terzo comma, il primo comma non si applica al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.
Quando, in virtù delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale in questione può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia.
Articolo 196
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire i casi di cui all'articolo 195, paragrafo 2.
CAPO 4
Rimozione delle merci
Articolo 197
Distruzione delle merci
Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state presentate in dogana. Esse ne informano di conseguenza il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico di quest'ultimo.
Articolo 198
Misure che devono prendere le autorità doganali
Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:
qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;
quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:
non è stato possibile per motivi imputabili al dichiarante intraprenderne o proseguirne la visita nel termine prescritto dalle autorità doganali;
non sono stati i forniti i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;
i dazi all'importazione o all'esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;
le merci sono soggette a divieti o restrizioni;
quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;
quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso; oppure
quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all'articolo 199.
Se le merci destinate a essere distrutte, abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate formano già oggetto di una dichiarazione in dogana, i registri devono contenere un riferimento alla dichiarazione in dogana. Le autorità doganali devono invalidare tale dichiarazione in dogana.
I costi delle misure di cui al paragrafo 1 sono a carico:
delle persone che erano tenute ad adempiere agli obblighi in questione o che hanno sottratto le merci alla vigilanza doganale, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);
del dichiarante, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c);
della persona che è tenuta a osservare le condizioni stabilite per lo svincolo delle merci, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d);
della persona che abbandona le merci allo Stato, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e).
Articolo 199
Abbandono
Le merci non unionali e le merci in regime di uso finale possono, con il permesso preliminare delle autorità doganali, essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.
Articolo 200
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti:
la distruzione di merci di cui all'articolo 197;
la vendita di merci di cui all'articolo 198, paragrafo 1;
l'abbandono delle merci allo Stato conformemente all'articolo 199.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
TITOLO VI
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE
CAPO 1
Immissione in libera pratica
Articolo 201
Ambito di applicazione e effetto
L'immissione in libera pratica comporta:
la riscossione dei dazi dovuti all'importazione;
la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;
l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente; e
l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci.
Articolo 202
Misure di politica commerciale
Laddove la legislazione dell'Unione stabilisca misure di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti trasformati immessi in libera pratica in seguito a perfezionamento passivo se:
i prodotti trasformati mantengono la loro origine unionale ai sensi dell'articolo 60;
il perfezionamento passivo comprende la riparazione, incluso il sistema degli scambi standard di cui all'articolo 261; o
il perfezionamento passivo interviene successivamente ad altre operazioni di perfezionamento ai sensi dell'articolo 258.
CAPO 2
Esenzione dai dazi all'importazione
Articolo 203
Ambito di applicazione e effetto
Il primo comma si applica anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale dell'Unione.
Se l'uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l'importo del dazio all'importazione viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello applicato all'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.
Articolo 204
Merci che beneficiano delle misure stabilite dalla politica agricola comune
L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 203 non è concessa per le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che ne comportino l'esportazione dal territorio doganale dell'Unione, salvo che sia altrimenti disposto in casi specifici.
Articolo 205
Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo
Articolo 206
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate;
i casi particolari di cui all'articolo 204.
Articolo 207
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura di informazioni di cui all'articolo 203, paragrafo 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 208
Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare
Fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 1, beneficiano di un'esenzione dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica:
i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;
i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano le condizioni di cui alla medesima lettera a).
Articolo 209
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura delle prove di cui all'articolo 208, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
TITOLO VII
REGIMI SPECIALI
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 210
Ambito di applicazione
Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:
transito, che comprende il transito esterno e interno;
deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;
uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;
perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.
Articolo 211
Autorizzazione
È richiesta l'autorizzazione delle autorità doganali per:
il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale;
la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale.
L'autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei regimi di cui al primo comma o la gestione di strutture di deposito.
Le autorità doganali concedono un'autorizzazione con effetto retroattivo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
esistenza di un'esigenza economica certa;
non vi é stato alcun tentativo di frode relativamente alla domanda;
il richiedente ha dimostrato sulla base dei conti o delle scritture che:
tutti i requisiti del regime sono soddisfatti;
se del caso, le merci possono essere individuate per il periodo considerato;
tali conti o scritture consentono il controllo del regime;
possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compresa, se del caso, l'invalidamento delle dichiarazioni in dogana interessate;
nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente entro tre anni dalla data di accettazione della domanda;
non è richiesto un esame delle condizioni economiche tranne quando una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura;
la domanda non riguarda la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale di merci;
quando una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, la domanda è presentata entro tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione originale.
Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione con effetto retroattivo anche quando le merci vincolate a un regime doganale non sono più disponibili nel momento in cui la domanda per tale autorizzazione è stata accettata.
Salvo che sia altrimenti disposto, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi detta condizione se nell'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), si tiene conto dell'attività relativa al regime speciale interessato;
qualora per le merci vincolate a un regime speciale possano sorgere un'obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell'articolo 89;
per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, utilizzano o fanno utilizzare le merci o effettuano o fanno effettuare operazioni di perfezionamento delle merci.
Salvo che sia altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;
gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).
Articolo 212
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
le condizioni per la concessione dell'autorizzazione per i regimi di cui all'articolo 211, paragrafo 1;
le deroghe alle condizioni di cui all'articolo 211, paragrafi 3 e 4;
i casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte ai sensi dell'articolo 211, paragrafo 5.
Articolo 213
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative all'esame delle condizioni economiche di cui all'articolo 211, paragrafo 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 214
Scritture
Le scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.
Articolo 215
Appuramento di un regime speciale
Articolo 216
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire il termine di cui all'articolo 215, paragrafo 4.
Articolo 217
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'appuramento di un regime speciale di cui all'articolo 215.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 218
Trasferimento di diritti e obblighi
I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte a un'altra persona che soddisfi le condizioni previste per il regime in questione.
Articolo 219
Circolazione delle merci
In casi specifici, le merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca possono circolare da una località all'altra del territorio doganale dell'Unione.
Articolo 220
Manipolazioni usuali
Le merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.
Articolo 221
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
i casi e le condizioni relativi alla circolazione delle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca conformemente all'articolo 219;
le manipolazioni usuali delle merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca conformemente all'articolo 220.
Articolo 222
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
il trasferimento di diritti e obblighi del titolare del regime con riguardo alle merci che sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito conformemente all'articolo 218;
la circolazione delle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca conformemente all'articolo 219.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 223
Merci equivalenti
Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci non unionali trasformate al posto di merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo.
Salvo che sia altrimenti disposto, le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.
A condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali, su richiesta, autorizzano quanto segue:
l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, di zone franche, di uso finale e di perfezionamento;
l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di ammissione temporanea in casi specifici;
nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono;
nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.
Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi la condizione relativa all'ordinato svolgimento del regime se nell'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a) si tiene conto dell'attività relativa all'uso di merci equivalenti per il regime interessato.
L'uso di merci equivalenti non è autorizzato nei casi seguenti:
se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all'articolo 220 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo;
se un divieto di restituzione dei, o di esenzione dai, dazi all'importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori; oppure
se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione o se previsto nella normativa dell'Unione.
Articolo 224
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
le deroghe all'articolo 223, paragrafo 1, terzo comma;
le condizioni in cui le merci equivalenti sono usate conformemente all'articolo 223, paragrafo 2;
i casi specifici in cui merci equivalenti sono utilizzate nell'ambito del regime di ammissione temporanea conformemente all'articolo 223, paragrafo 2, lettera b);
i casi in cui l'uso di merci equivalenti non è autorizzato conformemente all'articolo 223, paragrafo 3, lettera c);
Articolo 225
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'uso di merci equivalenti autorizzato di cui all'articolo 223, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
CAPO 2
Transito
Articolo 226
Transito esterno
Nel quadro del regime di transito esterno, merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:
ai dazi all'importazione;
ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:
in base al regime di transito unionale esterno;
conformemente alla convenzione TIR, sempre che:
essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale dell'Unione;
si effettui da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione con attraversamento del territorio di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione;
conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;
in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);
in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi conformemente a tali atti.
Articolo 227
Transito interno
La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:
in base al regime di transito unionale interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;
conformemente alla convenzione TIR;
conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;
in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);
in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi conformemente a tali atti.
Articolo 228
Territorio unico ai fini del transito
Se le merci sono spostate da un punto nel territorio doganale dell'Unione a un altro conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, in base al formulario 302 o nell'ambito del sistema postale, ai fini di tale trasporto si considera che il territorio doganale dell'Unione formi un territorio unico.
Articolo 229
Esclusione di persone dalle operazioni TIR
Articolo 230
Destinatario autorizzato a fini TIR
Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona, denominata "destinatario autorizzato", a ricevere le merci in circolazione conformemente alla convenzione TIR in un luogo autorizzato, in modo che il regime sia concluso conformemente all'articolo 1, lettera d), della convenzione TIR.
Articolo 231
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
i casi specifici in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno conformemente all'articolo 226, paragrafo 2;
le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 230.
Articolo 232
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per applicare l'articolo 226, paragrafo 3, lettere da b) a f), e l'articolo 227, paragrafo 2, lettere da b) a f), nel territorio doganale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dell'Unione.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 233
Obblighi del titolare del regime di transito unionale nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito unionale
Il titolare del regime di transito unionale è tenuto a:
presentare le merci intatte e le informazioni richieste all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione;
rispettare le disposizioni doganali relative al regime; e
salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che possono essere dovute in relazione alle merci.
Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale o la conclusione di detto regime:
lo status di speditore autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana;
lo status di destinatario autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per concludere il regime conformemente all'articolo 233, paragrafo 2;
l'uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale;
l'uso di una dichiarazione in dogana con requisiti in materia di dati ridotti per vincolare le merci al regime di transito unionale;
l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale, purché contenga le indicazioni di tale dichiarazione e tali indicazioni siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l'appuramento del regime.
Articolo 234
Merci che attraversano il territorio di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione in regime di transito unionale esterno
Il regime di transito unionale esterno si applica alle merci che attraversano un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;
il trasporto attraverso tale paese o territorio si effettui in base a un documento di trasporto unico compilato nel territorio doganale dell'Unione.
Articolo 235
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 233, paragrafo 4.
Articolo 236
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti:
il vincolo delle merci al regime di transito unionale e la conclusione di detto regime;
la gestione delle semplificazioni di cui all'articolo 233, paragrafo 4;
la vigilanza doganale di merci che attraversano il territorio di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione in regime di transito unionale esterno di cui all'articolo 234.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
CAPO 3
Deposito
Articolo 237
Ambito di applicazione
Nel quadro di un regime di deposito, merci non unionali possono essere immagazzinate nel territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:
ai dazi all'importazione;
ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
Articolo 238
Durata di un regime di deposito
Articolo 239
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per il vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale o di zona franca di cui all'articolo 237, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Articolo 240
Magazzinaggio nei depositi doganali
Articolo 241
Trasformazione
Articolo 242
Responsabilità del titolare dell'autorizzazione o del regime
Il titolare dell'autorizzazione e il titolare del regime hanno le seguenti responsabilità:
di garantire che le merci in regime di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale; e
di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale.
Articolo 243
Determinazione delle zone franche
Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area interessata e i punti di entrata e di uscita.
Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale.
Articolo 244
Costruzioni e attività nelle zone franche
Articolo 245
Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime
Le merci introdotte in una zona franca sono presentate in dogana e sono soggette alle previste formalità doganali in uno dei casi seguenti:
se sono introdotte nella zona franca direttamente dall'esterno del territorio doganale dell'Unione;
se sono state vincolate a un regime doganale che si conclude o viene appurato quando esse vengono vincolate al regime di zona franca;
se sono vincolate al regime di zona franca al fine di beneficiare di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione;
se una normativa diversa dalla normativa doganale prevede tali formalità.
Fatto salvo l'articolo 246, le merci introdotte in una zona franca si considerano vincolate al regime di zona franca:
al momento del loro ingresso in una zona franca, a meno che non siano già state vincolate a un altro regime doganale; oppure
al momento della conclusione di un regime di transito, a meno che non siano immediatamente vincolate a un regime doganale successivo.
Articolo 246
Merci unionali nelle zone franche
Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali determinano la posizione doganale di merci unionali delle seguenti merci:
merci unionali introdotte in una zona franca;
merci unionali che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all'interno di una zona franca;
merci immesse in libera pratica all'interno di una zona franca.
Articolo 247
Merci non unionali nelle zone franche
In questi casi, le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.
In caso di tale uso o consumo, non è necessaria una dichiarazione in dogana per il regime di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.
Tale dichiarazione tuttavia è necessaria quando le suddette merci sono soggette a un contingente o a un massimale tariffario.
Articolo 248
Svincolo delle merci da una zona franca
Articolo 249
Posizione doganale
Se delle merci vengono fatte uscire da una zona franca e sono introdotte in un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, o vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci non unionali, a meno che la loro posizione doganale di merci unionali non sia stata dimostrata.
Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, le merci sono considerate merci unionali, a meno che non sia stato stabilito che esse non hanno la posizione doganale di merci unionali.
CAPO 4
Uso particolare
Articolo 250
Ambito di applicazione
Nel quadro del regime dell'ammissione temporanea, merci non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e senza essere soggette:
ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
le merci non siano destinate a subire modifiche, a eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto;
sia possibile garantire l'identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell'uso previsto, l'assenza di misure di identificazione non può dar adito a un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all'articolo 223, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;
il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, salvo che sia altrimenti disposto;
siano soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale.
Articolo 251
Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea
Articolo 252
Importo del dazio all'importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione
Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dal dazio all'importazione.
Articolo 253
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
l'uso particolare di cui all'articolo 250, paragrafo 1;
i requisiti di cui all'articolo 250, paragrafo 2, lettera d).
Articolo 254
Regime di uso finale
La vigilanza doganale nell'ambito del regime dell'uso finale cessa in uno dei seguenti casi:
quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto;
quando le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione, distrutte o abbandonate allo Stato;
quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili.
CAPO 5
Perfezionamento
Articolo 255
Tasso di rendimento
Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato nella normativa dell'Unione relativa a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell'operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso.
Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere adeguato conformemente all'articolo 28.
Articolo 256
Ambito di applicazione
Fatto salvo l'articolo 223, nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:
ai dazi all'importazione;
ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
Nel caso di cui all'articolo 223, il regime può essere utilizzato quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti.
In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato anche per le seguenti merci:
merci destinate a essere oggetto di operazioni atte a garantire la loro conformità a requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;
merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali a norma dell'articolo 220.
Articolo 257
Periodo per l'appuramento
Tale periodo decorre dalla data in cui le merci non unionali sono vincolate al regime ed è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime.
L'autorizzazione può specificare che un periodo con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre, scada l'ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre successivo.
Il periodo di cui al primo comma è fissato in mesi e non supera sei mesi. Esso decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.
Articolo 258
Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare
Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare che una parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, sia oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale dell'Unione, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.
Articolo 259
Ambito di applicazione
Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo alcune delle seguenti merci unionali:
merci la cui esportazione dia luogo a un rimborso o a uno sgravio dei dazi all'importazione;
merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;
merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione;
merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione.
Articolo 260
Riparazione gratuita di merci
Articolo 260 bis
Merci riparate o alterate nell'ambito di accordi internazionali
L'esenzione totale dai dazi all'importazione è concessa ai prodotti trasformati risultanti dalle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che:
tali merci sono state riparate o modificate in un paese o in un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, e
le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione stabilite nell'accordo di cui alla lettera a) sono soddisfatte.
Articolo 261
Sistema degli scambi standard
Tuttavia, le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base a un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto di materiale o di fabbricazione.
Articolo 262
Importazione anticipata di prodotti di sostituzione
L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.
TITOLO VIII
USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE
CAPO 1
Formalità preliminari all'uscita delle merci
Articolo 263
Presentazione di una dichiarazione pre-partenza
L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:
per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio, oppure
in altri casi specifici ove debitamente giustificato dal tipo di merci o traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali.
La dichiarazione pre-partenza assume una delle seguenti forme:
una dichiarazione in dogana, qualora le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione siano vincolate a un regime doganale ai fini del quale è richiesta tale dichiarazione;
una dichiarazione di riesportazione, conformemente all'articolo 270;
una dichiarazione sommaria di uscita a norma dell'articolo 271.
Articolo 264
Analisi dei rischi
L'ufficio doganale presso cui è presentata la dichiarazione pre-partenza di cui all'articolo 263 garantisce che entro un dato termine sia effettuata un'analisi dei rischi, principalmente a fini di sicurezza, sulla base di tale dichiarazione e adotta le misure necessarie in funzione dei risultati di tale analisi.
Articolo 265
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
il termine specifico di cui all'articolo 263, paragrafo 1, entro il quale la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione tenendo conto del tipo di traffico;
i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 266
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, il termine di cui all'articolo 264 entro il quale deve essere effettuata l'analisi dei rischi tenendo conto del termine di cui all'articolo 263, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
CAPO 2
Formalità di uscita delle merci
Articolo 267
Vigilanza doganale e formalità di uscita
Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono presentate in dogana all'uscita da una delle seguenti persone:
la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione;
la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione;
la persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci prima della loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.
Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette, se del caso, a quanto segue:
il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione;
il pagamento delle restituzioni all'esportazione;
la riscossione dei dazi all'esportazione;
le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri;
l'applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi, tra l'altro, di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti, nonché applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.
Lo svincolo per l'uscita è concesso dalle autorità doganali a condizione che le merci in questione escano dal territorio doganale dell'Unione nello stato in cui erano quando:
è stata accettata la dichiarazione in dogana o di riesportazione; o
è stata presentata la dichiarazione sommaria di uscita.
Articolo 268
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti l'uscita di cui all'articolo 267.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
CAPO 3
Esportazione e riesportazione
Articolo 269
Esportazione di merci unionali
Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci unionali:
merci vincolate al regime di perfezionamento passivo;
merci uscite dal territorio doganale dell'Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale;
merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento;
merci vincolate al regime di transito interno;
merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 155.
Articolo 270
Riesportazione di merci non unionali
Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:
merci vincolate al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione;
merci trasbordate all'interno di una zona franca o direttamente riesportate da una zona franca;
merci in custodia temporanea direttamente riesportate da una struttura di custodia temporanea.
CAPO 4
Dichiarazione sommaria di uscita
Articolo 271
Presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita
Le autorità doganali possono autorizzare la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita presso un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di uscita.
Nonostante gli obblighi del trasportatore, la dichiarazione sommaria di uscita può essere presentata anche:
dall'esportatore, speditore o altra persona in nome o per conto della quale agisce il trasportatore;
da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l'ufficio doganale di uscita.
Articolo 272
Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di uscita
Non è possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:
hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di uscita della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;
hanno stabilito che una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita sono inesatte o incomplete;
hanno già concesso lo svincolo delle merci per l'uscita.
Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:
su richiesta del dichiarante; o
dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Articolo 273
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita di cui all'articolo 271;
la modifica della dichiarazione sommaria di uscita a norma dell'articolo 272, paragrafo 1, primo comma;
l'invalidamento della dichiarazione sommaria di uscita a norma dell'articolo 272, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
CAPO 5
Notifica di riesportazione
Articolo 274
Presentazione di una notifica di riesportazione
Le autorità doganali possono accettare che sistemi di informazione commerciali, portuali o sui trasporti possano essere utilizzati per presentare una notifica di riesportazione, a condizione che contengano le indicazioni necessarie per tale notifica e che tali indicazioni siano disponibili prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.
Articolo 275
Modifica e invalidamento della notifica di riesportazione
Non è possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:
hanno informato la persona che ha presentato la notifica di riesportazione della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;
hanno stabilito che una o più indicazioni della notifica di riesportazione sono inesatte o incomplete;
hanno già concesso lo svincolo delle merci per l'uscita.
Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio tale notifica in uno dei casi seguenti:
su richiesta del dichiarante; o
dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla presentazione della notifica.
Articolo 276
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
la presentazione della notifica di riesportazione di cui all'articolo 274;
la modifica della notifica di riesportazione conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, primo comma;
l'invalidamento della notifica di riesportazione a norma dell'articolo 275, paragrafo 2.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
CAPO 6
Esenzione dai dazi all'esportazione
Articolo 277
Esenzione dai dazi all'esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate
Fatto salvo l'articolo 259, le merci unionali che sono temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione dai dazi all'esportazione, subordinata alla reimportazione.
TITOLO IX
SISTEMI ELETTRONICI, SEMPLIFICAZIONI, DELEGA DI POTERE, PROCEDURA DI COMITATO E DISPOSIZIONI FINALI
CAPO 1
Sviluppo di sistemi elettronici
Articolo 278
Misure transitorie
Al più tardi fino al 31 dicembre 2022, mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi:
le disposizioni in materia di notifica di arrivo, di presentazione e di dichiarazioni di stoccaggio temporaneo di cui agli articoli 133, 139, 145 e 146; e
le disposizioni in materia di dichiarazione doganale per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione di cui agli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256.
Al più tardi fino al 31 dicembre 2025, mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi:
le disposizioni sulle garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o esistenti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 89, paragrafo 6;
le disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e sull'analisi dei rischi di cui agli articoli 46, 47, 127, 128 e 129;
le disposizioni sulla posizione doganale delle merci di cui all'articolo 153, paragrafo 2;
le disposizioni sullo sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179;
le disposizioni in materia di transito di cui all'articolo 210, lettera a), all'articolo 215, paragrafo 2, e agli articoli 226, 227, 233 e 234; e
le disposizioni in materia di perfezionamento passivo, dichiarazioni pre-partenza, formalità di uscita delle merci, esportazione di merci dell'Unione, riesportazione di merci non dell'Unione e dichiarazioni sommarie di uscita per le merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione di cui agli articoli 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 e 275.
Articolo 278 bis
Obblighi di comunicazione
La relazione annuale valuta i progressi compiuti dalla Commissione e dagli Stati membri nello sviluppo di ciascuno dei sistemi elettronici, tenendo conto in particolare delle tappe seguenti:
la data di pubblicazione delle specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico;
il periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici; e
le date previste ed effettive di attivazione dei sistemi elettronici.
Articolo 279
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che specifichino le norme relative allo scambio e all'archiviazione di dati nelle situazioni di cui all'articolo 278.
Articolo 280
Programma di lavoro
Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 ha le seguenti priorità:
l'armonizzazione dello scambio di informazioni sulla base di modelli di dati e di formati per i messaggi accettati a livello internazionale;
la rielaborazione delle procedure doganali e connesse alle dogane al fine di migliorare la loro efficacia ed efficienza e la loro applicazione uniforme e di ridurre i costi di adeguamento; e
l'offerta agli operatori economici di un'ampia gamma di servizi doganali elettronici, che consenta loro di interagire secondo le stesse modalità con le autorità doganali di qualsiasi Stato membro.
Articolo 281
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro di cui all'articolo 280.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO 2
Semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale
Articolo 282
Verifiche
La Commissione può autorizzare uno o più Stati membri, su richiesta, a verificare per un periodo di tempo limitato le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale, in particolare se relative alle tecnologie dell'informazione. Le verifiche non hanno ripercussioni sull'applicazione della normativa doganale negli Stati membri che non partecipano a tali verifiche e sono soggette a valutazioni periodiche.
Articolo 283
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le decisioni di cui all'articolo 282.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
CAPO 3
Delega di potere e procedura di comitato
Articolo 284
Esercizio della delega
Articolo 285
Procedura di comitato
CAPO 4
Disposizioni finali
Articolo 286
Abrogazione e modifica della normativa in corso
Articolo 287
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 288
Applicazione
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 450/2008 |
Il presente regolamento |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4, punti da 1 a 8 |
Articolo 5, punti da 1 a 8 |
Articolo 4, punto 9 |
Articolo 5, punti 9 e 10 |
Articolo 4, punto 10 |
Articolo 5, punto 12 |
Articolo 4, punti 11 e 12 |
Articolo 5, punti 15 e 16 |
Articolo 4, punti da 13 a 17 |
Articolo 5, punti da 18 a 22 |
Articolo 4, punto 18, lettera a), prima frase |
Articolo 5, punto 23, lettera a) |
Articolo 4, punto 18, lettera a), seconda frase |
Articolo 130, paragrafo 3 |
Articolo 4, punto 18, lettere b) e c) |
Articolo 5, punto 23, lettere b) e c) |
Articolo 4, punti da 19 a 26 |
Articolo 5, punti da 24 a 31 |
Articolo 4, punti da 27 a 32 |
Articolo 5, punti da 33 a 38 |
Articolo 4, punto 33 |
— |
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 7, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2, articolo 7, lettera a) e articolo 8, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 6 |
Articolo 12 |
Articolo 7 |
Articolo 13 |
Articolo 8 |
Articolo 14 |
Articolo 9 |
Articolo 15 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 9 e articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, articolo 11 e articolo 17 |
Articolo 11, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 18 |
Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 18, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 21 |
Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 21 |
Articolo 11, paragrafo 3, lettera c) |
— |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 19, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 20, lettera c) |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 38, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 38, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 38, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 38, paragrafo 5, prima frase |
Articolo 13, paragrafo 5 |
— |
Articolo 13, paragrafo 6 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 14 |
Articolo 39 |
Articolo 15, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 22, articolo 24, dalla lettera a) alla lettera g) e articolo 25, lettere a) e b) |
Articolo 15, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera b e articolo 24, lettera h) |
Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) |
— |
Articolo 15, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma e articolo 24, lettera a) |
Articolo 15, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 40, lettera b) |
Articolo 15, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 25, lettera b) |
Articolo 15, paragrafo 1, lettera g) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), articolo 24, lettera h), articolo 24, lettera c), articolo 28, articolo 31, lettera b) e articolo 32 |
Articolo 15, paragrafo 1, lettera h) |
— |
Articolo 15, paragrafo 2 |
— |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 22, paragrafo 3, primo e secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, prima frase |
Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, seconda frase, e articolo 22, paragrafo 7 |
Articolo 16, paragrafo 5, lettera a) |
Articolo 22, paragrafo 6, secondo comma, e articolo 24, lettera g) |
Articolo 16, paragrafo 5, lettera b) |
Articolo 24, lettera f) |
Articolo 16, paragrafo 6 |
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 7 |
Articolo 29 |
Articolo 17 |
Articolo 26 |
Articolo 18, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 27 |
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 32 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 28, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 19, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 28, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 28, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, prima frase |
Articolo 19, paragrafo 5 |
Articolo 31, lettera a) |
Articolo 20, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 33 |
Articolo 20, paragrafo 5 |
Articolo 34, paragrafo 4 |
Articolo 20, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 34, paragrafo 5, prima frase |
Articolo 20, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 34, paragrafo 6 |
Articolo 20, paragrafo 7 |
Articoli 22, 23, 24, 25 e 32 |
Articolo 20, paragrafo 8, lettera a) |
Articolo 34, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 20, paragrafo 8, lettera b) |
Articolo 34, paragrafo 9, e articolo 37, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 20, paragrafo 8, lettera c) |
Articolo 34, paragrafo 11, e articolo 37, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 9 |
Articolo 35, articolo 36, lettera b) e articolo 37, paragrafo 1, lettere c) e d) |
Articolo 21 |
Articolo 42 |
Articolo 22 |
Articolo 43 |
Articolo 23 |
Articolo 44 |
Articolo 24, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 45, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 24, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 45, paragrafo 3 |
Articolo 24, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 46, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 46, paragrafo 2 |
Articolo 25, paragrafo 2, secondo e terzo comma |
Articolo 46, paragrafo 3 |
Articolo 25, paragrafo 3 |
Articolo 46, paragrafi da 4 a 8, e articolo 50 |
Articolo 26 |
Articolo 47 |
Articolo 27 |
Articolo 48 |
Articolo 28, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 49 |
Articolo 28, paragrafo 3 |
Articolo 50, paragrafo 2 |
Articolo 29 |
Articolo 51 |
Articolo 30, paragrafo 1 |
Articolo 52 |
Articolo 30, paragrafo 2 |
— |
Articolo 31, paragrafo 1 |
Articolo 53, paragrafo 1 |
Articolo 31, paragrafo 2 |
Articolo 53, paragrafo 3 |
Articolo 31, paragrafo 3 |
Articolo 54 |
Articolo 32 |
Articolo 55 |
Articolo 33, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 56, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 33, paragrafo 5 |
Articolo 56, paragrafo 5 e articolo 58, paragrafo 1 |
Articolo 34 |
Articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 35 |
Articolo 59 |
Articolo 36 |
Articolo 60 |
Articolo 37 |
Articolo 61 |
Articolo 38 |
Articoli 62, 63, 67 e 68 |
Articolo 39, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 64, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 39, paragrafo 3 |
Articolo 64 paragrafo 3, primo comma |
Articolo 39, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 64, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 39, paragrafo 6 |
Articolo 64, paragrafo 3, secondo comma, articolo 64, paragrafo 6 e articoli 63 e 68 |
Articolo 40 |
Articolo 69 |
Articolo 41 |
Articolo 70 |
Articolo 42, paragrafo 1 |
Articolo 74, paragrafo 1 |
Articolo 42, paragrafo 2 |
Articolo 74, paragrafo 2, lettere da a) a c) e frase introduttiva della lettera d) |
Articolo 42, paragrafo 3 |
Articolo 74, paragrafo 3 |
Articolo 43, lettera a) |
Articoli 71, 72 e 76, lettera a) |
Articolo 43, lettera b) |
Articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii) e iii) |
Articolo 43, lettera c) |
— |
Articolo 43, lettera d) |
Articoli 73 e 75 e articolo 76, lettere b) e c) |
Articolo 44 |
Articolo 77 |
Articolo 45 |
Articolo 78 |
Articolo 46 |
Articolo 79 |
Articolo 47 |
Articolo 80 |
Articolo 48 |
Articolo 81 |
Articolo 49 |
Articolo 82 |
Articolo 50 |
Articolo 83 |
Articolo 51 |
Articolo 84 |
Articolo 52 |
Articolo 85 |
Articolo 53, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 86, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 53, paragrafo 4 |
Articolo 86, paragrafo 6 |
Articolo 54, lettere a) e b) |
Articolo 86, paragrafo 5, e articolo 88, lettera a) |
Articolo 54, lettera c) |
Articolo 86, paragrafo 4 e articolo 88, lettera b) |
Articolo 55, paragrafo 1 |
Articolo 87, paragrafo 1 |
Articolo 55, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 87, paragrafo 2 |
Articolo 55, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 88, lettera c) |
Articolo 55, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 87, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 56, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 89, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 56, paragrafo 6 |
Articolo 89, paragrafo 7 |
Articolo 56, paragrafo 7 |
Articolo 89, paragrafo 9 |
Articolo 56, paragrafo 8 |
Articolo 89, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 56, paragrafo 9, primo trattino |
Articolo 100, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 56, paragrafo 9, secondo trattino |
Articolo 89, paragrafo 8 e articolo 99, lettera a) |
Articolo 56, paragrafo 9, terzo trattino |
Articolo 89, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 57, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 90 |
Articolo 57, paragrafo 3 |
Articolo 100, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 58, primo paragrafo |
Articolo 91 |
Articolo 58, secondo paragrafo |
— |
Articolo 59, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 100, paragrafo 1 |
Articolo 59, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 99, lettera b) |
Articolo 59, paragrafo 2 |
Articolo 92, paragrafo 2 |
Articolo 60 |
Articolo 93 |
Articolo 61 |
Articolo 94 |
Articolo 62, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 95, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 62, paragrafo 3 |
Articolo 22, articolo 24, lettere da a) a g), articolo 25, lettera a e b) e articolo 99, lettera c) |
Articolo 63, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 63, paragrafo 3, lettera a) |
— |
Articolo 63, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 96, paragrafo 1, lettera a), articolo 96, paragrafo 2, articolo 100, paragrafo 1, lettera c) e articolo 100, paragrafo 2 |
Articolo 63, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 96, paragrafo 1, lettera b), articolo 96, paragrafo 2, articolo 100, paragrafo 1, lettera c) e articolo 100, paragrafo 2 |
Articolo 64 |
Articolo 97 |
Articolo 65, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 98 |
Articolo 65, paragrafo 3 |
Articolo 99, lettera d) e articolo 100, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 66 |
Articolo 101, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 67, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 102, paragrafo 1 |
Articolo 67, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 106 |
Articolo 67, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 102, paragrafi 2 e 3, prima frase |
Articolo 68, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 103, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 68, paragrafo 3 |
Articolo 103, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 69 |
Articolo 104 |
Articolo 70 |
Articolo 105, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 71 |
Articolo 105, paragrafo 6 |
Articolo 72, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 108, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 72, paragrafo 3 |
Articolo 108, paragrafo 3, e articolo 115 |
Articolo 73 |
Articolo 109 |
Articolo 74 |
Articolo 110 |
Articolo 75 |
Articolo 111 |
Articolo 76 |
— |
Articolo 77, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 112, paragrafo 1 |
Articolo 77, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 112, paragrafo 2 |
Articolo 77, paragrafo 2 |
Articolo 112, paragrafo 3 |
Articolo 77, paragrafo 3 |
Articolo 112, paragrafo 4 |
Articolo 78, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 113 |
Articolo 78, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 99, lettera d) e articolo 100, paragrafo 1, lettera b). |
Articolo 78, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 114, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 78, paragrafo 5 |
Articolo 114, paragrafo 4 |
Articolo 79, paragrafo 1 |
Articolo 116, paragrafo 1 |
Articolo 79, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 116, paragrafi da 4 a 7 |
Articolo 80 |
Articolo 117, paragrafo 1 |
Articolo 81, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 118, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 81, paragrafo 3 |
Articolo 118, paragrafo 4 |
Articolo 82, paragrafo 1 |
Articolo 119, paragrafo 1 |
Articolo 82, paragrafo 2 |
Articolo 120, paragrafo 2 |
Articolo 83 |
Articolo 121, paragrafo 1 |
Articolo 84, paragrafo 1 |
Articolo 121, paragrafo 3 |
Articolo 84, paragrafo 2 |
Articolo 108, paragrafo 2 |
Articolo 85, prima frase |
Articolo 116, paragrafo 2, articolo 117, paragrafo 2, articolo 118, paragrafo 3, articolo 119, paragrafo 2, articolo 120, paragrafo 2, articolo 121, paragrafo 2, e articolo 123, paragrafo 1 |
Articolo 85, seconda frase |
Articolo 106, paragrafo 3, articolo 122 e articolo 123, paragrafo 2 |
Articolo 86, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 124 paragrafo 1, frase introduttiva, e lettera a) |
Articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a c) |
Articolo 124, paragrafo 1, lettere da b) a d) |
Articolo 86, paragrafo 1, lettere d) e e) |
Articolo 124, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 86, paragrafo 1, lettere da f) a k) |
Articolo 124, paragrafo 1, lettere da f) a k) |
Articolo 86, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 124, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 86, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 124, paragrafi da 5 a 7 |
Articolo 86, paragrafo 7 |
Articolo 126 |
Articolo 87, paragrafo 1 |
Articolo 127, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 87, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 127, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 87, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 127, paragrafo 8 |
Articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |
Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), e articolo 131, lettera a) |
Articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c) |
Articolo 131, lettera b) |
Articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera d) |
Articolo 127, paragrafo 3, e articolo 161, lettera a) |
Articolo 87, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 88, paragrafo 1, primo comma, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 88, paragrafo 1, primo comma, seconda frase |
Articolo 127, paragrafo 7 |
Articolo 88, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 88, paragrafo 2 |
Articolo 127, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 88, paragrafo 3 |
Articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, e paragrafo 6 |
Articolo 88, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 133, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 88, paragrafo 4, secondo e terzo comma |
Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 7, lettera a) |
Articolo 89, paragrafo 1 |
Articolo 129, paragrafo 1 |
Articolo 89, paragrafo 2 |
— |
Articolo 90 |
Articolo 130, paragrafo 1 |
Articolo 91 |
Articolo 134 |
Articolo 92, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 135, paragrafo 1 |
Articolo 92, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 135, paragrafo 2 |
Articolo 92, paragrafo 1, terzo comma |
— |
Articolo 92, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 135, paragrafi da 3 a 6 |
Articolo 93, paragrafo 1 |
Articolo 136 |
Articolo 93, paragrafo 2 |
— |
Articolo 94 |
Articolo 137 |
Articolo 95, paragrafo 1 |
Articolo 139, paragrafo 1 |
Articolo 95, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 139, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 95, paragrafo 4 |
Articolo 139, paragrafo 6 |
Articolo 96, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 140 |
Articolo 96, paragrafo 3 |
Articolo 139, paragrafo 7 |
Articolo 97, paragrafo 1 |
Articolo 149 |
Articolo 97, paragrafo 2 |
Articolo 150 |
Articolo 98, paragrafo 1 |
Articolo 144 |
Articolo 98, paragrafo 2 |
Articolo 139, paragrafo 5 |
Articolo 99 |
Articolo 141, paragrafo 1 |
Articolo 100 |
Articolo 141, paragrafo 2 |
Articolo 101, paragrafo 1 |
Articolo 153, paragrafo 1 |
Articolo 101, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 153, paragrafo 2, e articolo 156, lettera a) |
Articolo 101, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 156, lettera b), e articolo 157 |
Articolo 101, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 153, paragrafo 3, e articolo 156, lettera c) |
Articolo 102 |
Articolo 154 |
Articolo 103 |
Articolo 155, paragrafo 2, e articolo 156, lettera d) |
Articolo 104, paragrafo 1 |
Articolo 158, paragrafo 1 |
Articolo 104, paragrafo 2 |
Articolo 158, paragrafo 3 |
Articolo 105, paragrafo 1 |
Articolo 159, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 105, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 159, paragrafo 3, e articolo 161, lettera a) |
Articolo 105, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 25, lettera c) |
Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, prima frase |
Articolo 179, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, seconda frase |
— |
Articolo 106, paragrafo 2 |
Articolo 179, paragrafi 3 e 6 |
Articolo 106, paragrafo 3 |
Articolo 179, paragrafo 5 |
Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera a) |
Articolo 22, Articolo 24, lettere da a) a g), e articolo 25, lettere a) e b) |
Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera b) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera a) e articolo 24, lettera h) |
Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera c) |
Articolo 179, paragrafo 1, secondo comma, articolo 179, paragrafo 2, e articolo 180 |
Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera d) |
Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 24, lettera a) |
Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera e) |
Articolo 25, lettera b) |
Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera f) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), articolo 24, lettera h), articolo 28, articolo 31, lettera b) e articolo 32 |
Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettere g) e h) |
Articolo 181 |
Articolo 106, paragrafo 4, secondo comma |
— |
Articolo 107, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 107, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 182, paragrafo 1 |
Articolo 107, paragrafo 2 |
Articolo 158, paragrafo 2 |
Articolo 107, paragrafo 3 |
Articolo 160, articolo 161, lettera b), articolo 182, paragrafi da 2 a 4, articolo 183 e articolo 184 |
Articolo 108, paragrafo 1, primo comma, prima frase |
Articolo 162 |
Articolo 108, paragrafo 1, seconda e terza frase |
Articolo 170, paragrafo 4 |
Articolo 108, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 2, articolo 7, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 108, paragrafo 2 |
Articolo 163, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 108, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 108, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 108, paragrafo 4 |
Articolo 163, paragrafo 3, articolo 164 e articolo 165, lettera b) |
Articolo 109, paragrafo 1 |
Articolo 166, paragrafo 1 |
Articolo 109, paragrafo 2 |
Articolo 166, paragrafo 2, e articolo 168, lettera a) |
Articolo 109, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 2, articolo 7, lettera a), articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 165, lettera a) |
Articolo 110, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 167, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 110, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 167, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 110, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 167, paragrafi 2 e 3, e articolo 168, lettera d) |
Articolo 110, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 167, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 111, paragrafo 1 |
Articolo 170, paragrafo 1 |
Articolo 111, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 170, paragrafo 2 |
Articolo 111, paragrafo 2, seconda frase |
Articolo 170, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 111, paragrafo 3 |
Articolo 170, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 112, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 172, paragrafo 1 |
Articolo 112, paragrafo 1, secondo comma, prima frase |
Articolo 182, paragrafo 2 |
Articolo 112, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase |
Articolo 182, paragrafo 3 |
Articolo 112, paragrafo 2 |
— |
Articolo 112, paragrafo 3 |
Articolo 172, paragrafo 2 |
Articolo 112, paragrafo 4 |
Articolo 176, lettera b) |
Articolo 113, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 173, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 113, paragrafo 3 |
Articolo 173, paragrafo 3, e articolo 176, lettera c) |
Articolo 114, paragrafo 1 |
Articolo 174, paragrafo 1 |
Articolo 114, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 174, paragrafo 2 |
Articolo 114, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 175 |
Articolo 115, primo comma |
Articolo 177, paragrafo 1 |
Articolo 115, secondo comma |
Articolo 177, paragrafo 2, e articolo 178 |
Articolo 116, paragrafo 1 |
Articolo 185, paragrafo 1 |
Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
Articolo 22, articolo 24, lettere da a) a g), e articolo 25, lettere a) e b) |
Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), articolo 23, paragrafo 5, articolo 24, lettera h), e articolo 25, lettera c) |
Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettere c) e d) |
Articolo 185, paragrafo 2, e articolo 186, lettera a) |
Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera e) |
Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 24, lettera a) |
Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera f) |
Articolo 25, lettera b) |
Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera g) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), articolo 24, lettera h), articolo 28, articolo 31, lettera b) e articolo 32 |
Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettere h) e i) |
Articolo 186, lettera b), e articolo 187 |
Articolo 116, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 117 |
Articolo 188 |
Articolo 118 |
Articolo 189 |
Articolo 119, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 190 |
Articolo 119, paragrafo 3 |
Articolo 193 |
Articolo 120 |
Articolo 191 |
Articolo 121 |
Articolo 192 |
Articolo 122 |
Articolo 193 |
Articolo 123, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 194 |
Articolo 123, paragrafo 3 |
Articolo 179, paragrafo 4 |
Articolo 124, paragrafo 1 |
Articolo 195, paragrafo 1 |
Articolo 124, paragrafo 2 |
Articolo 195, paragrafi 2 e 3, e articolo 196 |
Articolo 125 |
Articolo 197 |
Articolo 126, paragrafo 1 |
Articolo 198, paragrafo 1 |
Articolo 126, paragrafo 2 |
Articolo 198, paragrafo 2, primo comma, prima frase |
Articolo 127, paragrafo 1 |
Articolo 199 |
Articolo 127, paragrafo 2 |
Articolo 198, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 128 |
Articolo 198, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e secondo comma, articolo 198, paragrafo 3, lettere da a) a c), e articolo 200 bis |
Articolo 129 |
Articolo 201 |
Articolo 130, paragrafo 1 |
Articolo 203, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 130, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 203, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 131, lettera a) |
— |
Articolo 131, lettera b) |
Articolo 204 |
Articolo 132 |
Articolo 205 |
Articolo 133 |
Articolo 208, paragrafo 1 |
Articolo 134 |
Articolo 202, articolo 203, paragrafo 1, secondo comma, articolo 203, paragrafo 6, articolo 206, articolo 207 e articolo 209 |
Articolo 135 |
Articolo 210 |
Articolo 136, paragrafo 1 |
Articolo 211, paragrafo 1 |
Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
Articolo 22, articolo 24, lettere da a) a g), e articolo 25, lettere a) e b) |
Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), e articolo 24, lettera h) |
Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera c) |
Articolo 212, lettera a) |
Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera d) |
Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 24, lettera a) |
Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera e) |
Articolo 25, lettera b) |
Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera f) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), articolo 24, lettera h), articolo 28, articolo 31, lettera b) e articolo 32 |
Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera g) |
— |
Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera h) |
— |
Articolo 136, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 136, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |
Articolo 211, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |
Articolo 136, paragrafo 3, primo comma, lettera b) |
Articolo 211, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c) |
Articolo 136, paragrafo 3, primo comma, lettera c) |
Articolo 211, paragrafo 3, primo comma, lettera d) |
Articolo 136, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 212, lettera b) |
Articolo 136, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 211, paragrafo 4 |
Articolo 136, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 211, paragrafo 5 |
Articolo 136, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 211, paragrafo 6 |
Articolo 136, paragrafo 4, quarto comma, lettere a) e b) |
Articolo 213 |
Articolo 136, paragrafo 4, quarto comma, lettera c) |
Articolo 212, lettera c) |
Articolo 136, paragrafo 5 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 137, paragrafo 1 |
Articolo 214, paragrafo 1 |
Articolo 137, paragrafo 2 |
Articolo 214, paragrafo 2, e articolo 7, lettera c) |
Articolo 138 |
Articolo 215, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 139 |
Articolo 218 |
Articolo 140, paragrafo 1 |
Articolo 219 |
Articolo 140, paragrafo 2 |
Articolo 221, lettera a), e articolo 222, lettera b) |
Articolo 141 |
Articolo 220 |
Articolo 142, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma |
Articolo 223, paragrafo 1 |
Articolo 142, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 224, lettera a) |
Articolo 142, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
Articolo 223, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
Articolo 142, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) |
Articolo 223, paragrafo 2, primo comma, lettere c) e d) |
Articolo 142, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 223, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e articolo 224, lettera c) |
Articolo 142, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 223, paragrafo 3 |
Articolo 142, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 224, lettera d) |
Articolo 142, paragrafo 4 |
Articolo 223, paragrafo 4 |
Articolo 143 |
Articolo 211, paragrafo 2, articoli 216, e 217, articolo 221, lettera b), articolo 222, lettera b), articolo 224, lettera b), articolo 225, articolo 228, articolo 229, articolo 230, articolo 231, lettera b), articolo 232, articolo 233, paragrafo 4, articolo 235, articolo 236, articolo 243, paragrafo 2, articolo 251, paragrafo 4, articolo 254, paragrafi 2, 3, 6 e 7, e articolo 257, paragrafo 4 |
Articolo 144, paragrafo 1 |
Articolo 226, paragrafo 1 |
Articolo 144, paragrafo 2 |
Articolo 226, paragrafo 2, e articolo 231, lettera a) |
Articolo 144, paragrafo 3 |
Articolo 226, paragrafo 3 |
Articolo 144, paragrafo 4 |
— |
Articolo 145, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 227 |
Articolo 145, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 155, paragrafo 1 |
Articolo 145, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 157 |
Articolo 146 |
Articolo 233, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 147 |
Articolo 234 |
Articolo 148, paragrafo 1 |
Articolo 237, paragrafo 1 |
Articolo 148, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 237, paragrafo 2 |
Articolo 148, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 237, paragrafo 3, e articolo 239 |
Articolo 149 |
Articolo 242 |
Articolo 150, paragrafo 1 |
Articolo 238, paragrafo 1 |
Articolo 150, paragrafo 2, lettera a) |
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Articolo 150, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 238, paragrafo 2 |
Articolo 150, paragrafo 3 |
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Articolo 151, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 144 |
Articolo 151, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 145, paragrafo 3 |
Articolo 151, paragrafo 2 |
Articolo 145, paragrafi 5 e 11 |
Articolo 151, paragrafo 3 |
— |
Articolo 151, paragrafo 4 |
Articolo 147, paragrafo 4 |
Articolo 151, paragrafo 5 |
Articolo 145, paragrafi 1, 2, 4 e da 6 a 10, articolo 146, articolo 147, paragrafi 3 e 4, articolo 148 e articolo 129 |
Articolo 152 |
Articolo 147, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 153 |
Articolo 240 |
Articolo 154, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 237, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 154, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 241, paragrafo 1 |
Articolo 154, paragrafo 2 |
Articolo 237, paragrafo 3, seconda frase, e articolo 241, paragrafo 2 |
Articolo 155, paragrafo 1 |
Articolo 243, paragrafo 1 |
Articolo 155, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 243, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 156 |
Articolo 244 |
Articolo 157 |
Articolo 245 |
Articolo 158 |
Articolo 246 |
Articolo 159 |
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Articolo 161 |
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Articolo 253 |
Articolo 164, secondo comma |
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Articolo 165 |
Articolo 252 |
Articolo 166, paragrafo 1 |
Articolo 254, paragrafo 1 |
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Articolo 169 |
Articolo 257, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 170 |
Articolo 258 |
Articolo 171, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 259, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 171, paragrafo 3 |
Articolo 86, paragrafo 5 |
Articolo 171, paragrafo 4 |
Articolo 259, paragrafo 3 |
Articolo 172 |
Articolo 260 |
Articolo 173 |
Articolo 261 |
Articolo 174 |
Articolo 262 |
Articolo 175, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 263, paragrafo 1 |
Articolo 175, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 263, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 175, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 263, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 176, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 263, paragrafo 2, lettera b), e articolo 265, lettera b) |
Articolo 176, paragrafo 1, lettere c) e d) |
Articolo 265, lettera b) |
Articolo 176, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 161, lettera a) |
Articolo 176, paragrafo 2 |
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Articolo 177, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 267, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 177, paragrafo 3 |
Articolo 267, paragrafo 2 |
Articolo 177, paragrafo 4 |
Articolo 267, paragrafo 2 |
Articolo 177, paragrafo 5 |
Articolo 268 |
Articolo 178, paragrafo 1 |
Articolo 269, paragrafo 1 |
Articolo 178, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 269, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 178, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 269, paragrafo 2, lettere d) ed e) |
Articolo 178, paragrafo 3 |
Articolo 269, paragrafo 3 |
Articolo 179 |
Articolo 270 |
Articolo 180, paragrafo 1 |
Articolo 271, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 180, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 180, paragrafo 2, seconda frase |
Articolo 271, paragrafo 3 |
Articolo 180, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 180, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 271, paragrafo 4 |
Articolo 180, paragrafo 4 |
Articolo 271, paragrafo 2 |
Articolo 181, primo e secondo paragrafo |
Articolo 272, paragrafo 1 |
Articolo 181, secondo e terzo paragrafo |
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Articolo 182, paragrafo 1 |
Articolo 277 |
Articolo 182, paragrafo 2 |
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Articolo 16, paragrafo 1, e articolo17 |
Articolo 183, paragrafo 2, lettere a) e b) |
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Articolo 280 e articolo 283 |
Articolo 184 |
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Articolo 286, paragrafi 2 e 3 |
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Articolo 288, paragrafo 2 |
Articolo 188, paragrafo 3 |
Articolo 288, paragrafo 1 |
( 1 ) Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).
( 2 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
( 3 ) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.
( 4 ) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.
( 5 ) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.
( 6 ) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.