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Document 02013R0876-20210107

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/876/2021-01-07

02013R0876 — IT — 07.01.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 876/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2013

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2145 DELLA COMMISSIONE dell’1 settembre 2020

  L 428

1

18.12.2020




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 876/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2013

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Determinazione delle valute più pertinenti

1.  
Le valute dell’Unione più pertinenti sono individuate sulla base della quota relativa di ogni valuta nella media delle posizioni aperte della controparte centrale a fine giornata per tutti gli strumenti finanziari compensati dalla controparte centrale, calcolata su un periodo di un anno.
2.  
Le valute dell’Unione più pertinenti sono le tre valute con la quota relativa più elevata calcolata conformemente al paragrafo 1, purché ogni singola quota superi il 10 %.
3.  
La quota relativa delle valute è calcolata su base annua.

Articolo 2

Organizzazione operativa dei collegi

1.  
Dopo aver accertato la completezza della domanda ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente della controparte centrale presenta una proposta di accordo scritto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 ai membri del collegio definiti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. L’accordo scritto prevede anche una procedura di revisione annuale. Esso stabilisce anche la procedura di modifica, che prevede che l’iter di modifica possa essere avviato in qualsiasi momento dall’autorità competente della controparte centrale o da altri membri del collegio, previa approvazione del collegio conformemente alla procedura prevista nel presente articolo.
2.  
In assenza di commenti dei membri del collegio di cui al paragrafo 1 entro 10 giorni di calendario, l’autorità competente della controparte centrale procede all’adozione dell’accordo scritto da parte del collegio e con l’istituzione del collegio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
3.  
Se formulano commenti sulla proposta di accordo scritto presentata ai sensi del paragrafo 1, i membri del collegio trasmettono i commenti, corredati di un’esauriente spiegazione, all’autorità competente della controparte centrale entro 10 giorni di calendario. Se pertinente, l’autorità competente della controparte centrale prepara una proposta rivista e indice una riunione per concordare la versione definitiva dell’accordo scritto, tenendo conto del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
4.  
Il collegio si considera istituito a seguito dell’adozione dell’accordo scritto.

▼M1

4 bis.  
Le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c bis), del regolamento (UE) n. 648/2012 e le banche centrali di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera i), di tale regolamento che desiderano partecipare al collegio presentano una richiesta motivata all’autorità competente della controparte centrale. Entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, l’autorità competente della controparte centrale fornisce all’autorità competente o alla banca centrale richiedenti una copia dell’accordo scritto per riesame e approvazione, oppure espone per iscritto le ragioni per cui la richiesta non è stata accolta.

▼B

5.  
Tutti i membri del collegio sono tenuti al rispetto dell’accordo scritto adottato conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 3

Partecipazione ai collegi

1.  
Quando, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, una richiesta di informazioni è presentata al collegio da un’autorità competente di uno Stato membro che non è membro del collegio, l’autorità competente della controparte centrale, dopo aver consultato il collegio, decide sulle modalità più idonee per fornire le informazioni alle autorità che non sono membri del collegio e per chiedere informazioni a dette autorità.
2.  
Ogni membro del collegio designa un partecipante alle riunioni del collegio e può designare un supplente, ad eccezione dell’autorità competente della controparte centrale che può chiedere di poter designare ulteriori partecipanti senza diritto di voto.
3.  
Se la banca centrale di emissione delle valute dell’Unione più pertinenti corrisponde a più di una banca centrale, le banche centrali interessate designano un rappresentante unico che parteciperà al collegio.

▼M1

4.  
L’autorità avente diritto di partecipare al collegio in forza di più di una delle lettere da c) a i) dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 può nominare altri partecipanti senza diritto di voto.

▼B

5.  
Se ai sensi del presente articolo vi è più di un partecipante in rappresentanza di un membro del collegio o il numero di membri del collegio appartenenti allo stesso Stato membro è superiore al numero di voti che possono essere espressi da detti membri del collegio ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, il membro o i membri del collegio comunicano al collegio i partecipanti che eserciteranno il diritto di voto.

▼M1

6.  
In deroga ai paragrafi 4 e 5, se è membro del collegio in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), del regolamento (UE) n. 648/2012, la BCE può nominare due partecipanti con diritto di voto.

▼B

Articolo 4

Governance dei collegi

1.  
L’autorità competente della controparte centrale assicura che i lavori dei collegi facilitino l’esercizio delle funzioni conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012.
2.  
Il collegio comunica all’AESFEM le funzioni che il collegio esercita conformemente al paragrafo 1. L’AESFEM ha compiti di coordinamento del controllo delle funzioni esercitate dal collegio e assicura, per quanto possibile, che i suoi obiettivi siano in linea con quelli di altri collegi.
3.  

L’autorità competente della controparte centrale assicura almeno che:

a) 

gli obiettivi di ogni riunione o attività del collegio siano chiaramente definiti;

b) 

le riunioni o le attività del collegio rimangano efficaci, assicurando allo stesso tempo che tutti i membri del collegio siano pienamente informati delle attività del collegio che li riguardano;

c) 

il calendario delle riunioni o delle attività del collegio sia definito in modo tale che il loro risultato sia d’ausilio alla vigilanza della controparte centrale;

d) 

la controparte centrale e altri portatori di interesse comprendano correttamente il ruolo e il funzionamento del collegio;

e) 

le attività del collegio siano riesaminate periodicamente e siano adottate azioni correttive qualora il collegio non funzioni efficacemente;

f) 

sia fissato l’ordine del giorno di una riunione annuale di pianificazione della gestione delle crisi tra i membri del collegio in cooperazione con la controparte centrale, se necessario.

4.  

Per assicurare l’efficienza e l’efficacia del collegio, l’autorità competente della controparte centrale funge da punto di contatto centrale per tutte le questioni relative all’organizzazione pratica del collegio. L’autorità competente della controparte centrale esercita almeno le seguenti funzioni:

a) 

redigere, aggiornare e diffondere l’elenco dei recapiti dei membri del collegio;

b) 

distribuire l’ordine del giorno, nonché la documentazione delle riunioni o delle attività del collegio;

c) 

redigere i verbali delle riunioni e formalizzare le azioni;

d) 

gestire il sito Internet del collegio o altro meccanismo elettronico di scambio delle informazioni, se esistente;

e) 

se possibile, fornire informazioni e, se del caso, istituire gruppi specializzati con il compito di coadiuvare il collegio nell’esercizio delle sue funzioni;

f) 

condividere informazioni in modo appropriato con i membri del collegio.

▼M1

Ai fini della lettera b), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione del collegio, eccetto per le riunioni indette in situazioni di emergenza, con largo anticipo, in modo da consentire ai membri del collegio di contribuire alla definizione dell’ordine del giorno, in particolare aggiungendo punti.

L’ordine del giorno è finalizzato e distribuito dall’autorità competente della controparte centrale ai membri del collegio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del collegio. L’autorità competente della controparte centrale e altri membri del collegio distribuiscono tutte le informazioni che devono essere prese in considerazione nel corso di una riunione del collegio con largo anticipo rispetto alla riunione.

Ai fini della lettera c), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce ai membri del collegio i verbali delle riunioni non appena possibile dopo le riunioni e concede loro tempo sufficiente per presentare osservazioni.

▼B

5.  
La frequenza delle riunioni del collegio è determinata dall’autorità competente della controparte centrale tenendo conto delle dimensioni, della scala e della complessità della controparte centrale, delle implicazioni sistemiche della controparte centrale per le varie giurisdizioni e valute, del potenziale impatto delle attività della controparte centrale, delle circostanze esterne e delle potenziali richieste dei membri del collegio. Il collegio si riunisce almeno una volta l’anno e, se ritenuto necessario dall’autorità competente della controparte centrale, ogni volta che occorra adottare una decisione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. L’autorità competente della controparte centrale organizza riunioni periodiche tra i membri del collegio e l’alta dirigenza della controparte centrale.

▼M1

I membri del collegio possono chiedere che l’autorità competente della controparte centrale indica una riunione del collegio. L’autorità competente della controparte centrale motiva debitamente l’eventuale rifiuto di tale richiesta.

▼B

6.  
L’accordo scritto di cui all’articolo 2 fissa un quorum di due terzi per le riunioni del collegio.
7.  
L’autorità competente della controparte centrale si adopera per assicurare che ogni riunione del collegio raggiunga il quorum valido richiesto per l’adozione delle decisioni. Se il quorum non viene raggiunto, il presidente si assicura che le decisioni da prendere siano rinviate fino alla presenza del quorum di partecipanti, tenendo conto dei termini pertinenti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

▼M1

8.  
Qualora l’autorità competente della controparte centrale lo proponga o su richiesta di un membro del collegio, il collegio può votare mediante procedura scritta.

▼B

Articolo 5

Scambio di informazioni tra autorità

1.  
Ogni membro del collegio trasmette tempestivamente all’autorità competente della controparte centrale tutte le informazioni necessarie per il funzionamento operativo del collegio e per lo svolgimento delle attività principali alle quali il membro partecipa. L’autorità competente della controparte centrale fornisce tempestivamente ai membri del collegio informazioni analoghe.
2.  

►M1  L’autorità competente della controparte centrale fornisce ai membri del collegio almeno le seguenti informazioni: ◄

a) 

cambiamenti significativi della struttura e della proprietà del gruppo della controparte centrale;

b) 

variazioni significative del livello di capitale della controparte centrale;

c) 

cambiamenti dell’organizzazione, sostituzioni di alti dirigenti, modifiche dei processi o dei dispositivi, quando tali cambiamenti abbiano un impatto significativo sulla governance e sulla gestione dei rischi;

d) 

l’elenco dei partecipanti diretti della controparte centrale;

e) 

i dati delle autorità partecipanti alla vigilanza della controparte centrale, ivi compresi i cambiamenti delle loro competenze;

f) 

informazioni relative a eventuali rischi sostanziali che pesano sulla capacità della controparte centrale di attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 e dei pertinenti regolamenti delegati e di esecuzione;

g) 

difficoltà che possano avere significativi effetti di ricaduta;

h) 

fattori che indicano un rischio potenzialmente elevato di contagio;

i) 

evoluzioni significative della situazione finanziaria della controparte centrale;

j) 

allerta precoce su possibili difficoltà di liquidità o di frode rilevante;

k) 

eventi di inadempimento dei partecipanti e azioni adottate;

l) 

sanzioni e misure di vigilanza eccezionali;

m) 

relazioni su problemi e incidenti connessi alle prestazioni e sulle misure correttive adottate;

n) 

dati periodici sull’attività della controparte centrale, la cui portata e frequenza sono fissate nell’accordo scritto di cui all’articolo 2;

o) 

panoramica delle principali proposte commerciali, compresi prodotti o servizi nuovi che verranno offerti;

p) 

modifiche del modello di rischio della controparte centrale, prove di stress e prove a posteriori;

q) 

modifiche degli accordi di interoperabilità della controparte centrale, se del caso;

▼M1

r) 

modifiche degli accordi di esternalizzazione della controparte centrale per le principali attività connesse alla gestione del rischio;

s) 

modifiche dei requisiti di partecipazione, dei modelli di partecipazione diretta e dei modelli di segregazione dei conti della controparte centrale;

t) 

modifiche delle procedure in caso di inadempimento della controparte centrale e relazioni sulle verifiche di tali procedure svolte dalla controparte centrale conformemente all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

u) 

modifiche degli accordi di pagamento e regolamento della controparte centrale.

▼B

3.  
Lo scambio di informazioni tra i membri del collegio riflette le rispettive competenze ed esigenze di informazione. Per evitare un flusso inutile di informazioni, lo scambio di informazioni deve restare proporzionato e incentrato sul rischio.
4.  
I membri del collegio adottano le modalità più efficaci di comunicazione delle informazioni per assicurare uno scambio di informazioni continuo, tempestivo e proporzionato.
5.  
La relazione sulla valutazione del rischio che l’autorità competente della controparte centrale è tenuta a redigere ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 è presentata al collegio entro un lasso di tempo adeguato per consentire ai membri del collegio di esaminarla e di fornire il loro contributo, se richiesto.

▼M1

6.  
I membri del collegio scambiano informazioni riservate con mezzi di comunicazione sicuri e su base paritaria.

Articolo 5 bis

Contributo del collegio al riesame e alla valutazione

1.  
Le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono trasmesse ai membri del collegio in tempo utile affinché possano riesaminarle e discuterne prima della riunione successiva del collegio.
2.  
I membri del collegio possono sollevare eventuali punti di interesse o di preoccupazione in merito al riesame o alla valutazione dell’autorità competente della controparte centrale di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 648/2012. Per quanto possibile l’autorità competente della controparte centrale prende in considerazione tali punti di interesse o di preoccupazione e comunica al membro del collegio che li ha sollevati in che modo sono stati presi in considerazione.

▼B

Articolo 6

Ripartizione e delega volontarie dei compiti

1.  
I membri del collegio decidono le condizioni dettagliate di ogni specifico accordo di delega e di affidamento volontario di compiti ad altri membri, in particolare quando l’accordo determina la delega delle principali funzioni di vigilanza del membro.
2.  

Le parti degli accordi di delega e degli accordi di affidamento volontario di compiti decidono le condizioni dettagliate, che disciplinino almeno i seguenti aspetti:

a) 

le attività specifiche in settori chiaramente specificati che saranno affidate o delegate;

b) 

le procedure e i processi da applicare;

c) 

il compito e le responsabilità di ciascuna parte;

d) 

il tipo di informazioni che saranno scambiate tra le parti.

3.  
La ripartizione e la delega delle funzioni non determina una modifica nell’attribuzione dei poteri decisionali dell’autorità competente della controparte centrale.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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