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Document 02013R0876-20210107
Commission Delegated Regulation (EU) No 876/2013 of 28 May 2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on colleges for central counterparties (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE)
02013R0876 — IT — 07.01.2021 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 876/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2145 DELLA COMMISSIONE dell’1 settembre 2020 |
L 428 |
1 |
18.12.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 876/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2013
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Determinazione delle valute più pertinenti
Articolo 2
Organizzazione operativa dei collegi
Articolo 3
Partecipazione ai collegi
Articolo 4
Governance dei collegi
L’autorità competente della controparte centrale assicura almeno che:
gli obiettivi di ogni riunione o attività del collegio siano chiaramente definiti;
le riunioni o le attività del collegio rimangano efficaci, assicurando allo stesso tempo che tutti i membri del collegio siano pienamente informati delle attività del collegio che li riguardano;
il calendario delle riunioni o delle attività del collegio sia definito in modo tale che il loro risultato sia d’ausilio alla vigilanza della controparte centrale;
la controparte centrale e altri portatori di interesse comprendano correttamente il ruolo e il funzionamento del collegio;
le attività del collegio siano riesaminate periodicamente e siano adottate azioni correttive qualora il collegio non funzioni efficacemente;
sia fissato l’ordine del giorno di una riunione annuale di pianificazione della gestione delle crisi tra i membri del collegio in cooperazione con la controparte centrale, se necessario.
Per assicurare l’efficienza e l’efficacia del collegio, l’autorità competente della controparte centrale funge da punto di contatto centrale per tutte le questioni relative all’organizzazione pratica del collegio. L’autorità competente della controparte centrale esercita almeno le seguenti funzioni:
redigere, aggiornare e diffondere l’elenco dei recapiti dei membri del collegio;
distribuire l’ordine del giorno, nonché la documentazione delle riunioni o delle attività del collegio;
redigere i verbali delle riunioni e formalizzare le azioni;
gestire il sito Internet del collegio o altro meccanismo elettronico di scambio delle informazioni, se esistente;
se possibile, fornire informazioni e, se del caso, istituire gruppi specializzati con il compito di coadiuvare il collegio nell’esercizio delle sue funzioni;
condividere informazioni in modo appropriato con i membri del collegio.
Ai fini della lettera b), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione del collegio, eccetto per le riunioni indette in situazioni di emergenza, con largo anticipo, in modo da consentire ai membri del collegio di contribuire alla definizione dell’ordine del giorno, in particolare aggiungendo punti.
L’ordine del giorno è finalizzato e distribuito dall’autorità competente della controparte centrale ai membri del collegio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del collegio. L’autorità competente della controparte centrale e altri membri del collegio distribuiscono tutte le informazioni che devono essere prese in considerazione nel corso di una riunione del collegio con largo anticipo rispetto alla riunione.
Ai fini della lettera c), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce ai membri del collegio i verbali delle riunioni non appena possibile dopo le riunioni e concede loro tempo sufficiente per presentare osservazioni.
I membri del collegio possono chiedere che l’autorità competente della controparte centrale indica una riunione del collegio. L’autorità competente della controparte centrale motiva debitamente l’eventuale rifiuto di tale richiesta.
Articolo 5
Scambio di informazioni tra autorità
►M1 L’autorità competente della controparte centrale fornisce ai membri del collegio almeno le seguenti informazioni: ◄
cambiamenti significativi della struttura e della proprietà del gruppo della controparte centrale;
variazioni significative del livello di capitale della controparte centrale;
cambiamenti dell’organizzazione, sostituzioni di alti dirigenti, modifiche dei processi o dei dispositivi, quando tali cambiamenti abbiano un impatto significativo sulla governance e sulla gestione dei rischi;
l’elenco dei partecipanti diretti della controparte centrale;
i dati delle autorità partecipanti alla vigilanza della controparte centrale, ivi compresi i cambiamenti delle loro competenze;
informazioni relative a eventuali rischi sostanziali che pesano sulla capacità della controparte centrale di attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 e dei pertinenti regolamenti delegati e di esecuzione;
difficoltà che possano avere significativi effetti di ricaduta;
fattori che indicano un rischio potenzialmente elevato di contagio;
evoluzioni significative della situazione finanziaria della controparte centrale;
allerta precoce su possibili difficoltà di liquidità o di frode rilevante;
eventi di inadempimento dei partecipanti e azioni adottate;
sanzioni e misure di vigilanza eccezionali;
relazioni su problemi e incidenti connessi alle prestazioni e sulle misure correttive adottate;
dati periodici sull’attività della controparte centrale, la cui portata e frequenza sono fissate nell’accordo scritto di cui all’articolo 2;
panoramica delle principali proposte commerciali, compresi prodotti o servizi nuovi che verranno offerti;
modifiche del modello di rischio della controparte centrale, prove di stress e prove a posteriori;
modifiche degli accordi di interoperabilità della controparte centrale, se del caso;
modifiche degli accordi di esternalizzazione della controparte centrale per le principali attività connesse alla gestione del rischio;
modifiche dei requisiti di partecipazione, dei modelli di partecipazione diretta e dei modelli di segregazione dei conti della controparte centrale;
modifiche delle procedure in caso di inadempimento della controparte centrale e relazioni sulle verifiche di tali procedure svolte dalla controparte centrale conformemente all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;
modifiche degli accordi di pagamento e regolamento della controparte centrale.
Articolo 5 bis
Contributo del collegio al riesame e alla valutazione
Articolo 6
Ripartizione e delega volontarie dei compiti
Le parti degli accordi di delega e degli accordi di affidamento volontario di compiti decidono le condizioni dettagliate, che disciplinino almeno i seguenti aspetti:
le attività specifiche in settori chiaramente specificati che saranno affidate o delegate;
le procedure e i processi da applicare;
il compito e le responsabilità di ciascuna parte;
il tipo di informazioni che saranno scambiate tra le parti.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.