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Document 02013R0019-20170101
Regulation (EU) No 19/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Columbia, Peru and Ecuador, of the other part
Consolidated text: Regolamento (UE) n . 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra
Regolamento (UE) n . 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra
02013R0019 — IT — 01.01.2017 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 19/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2013 (GU L 017 dell'19.1.2013, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/540 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 |
L 88 |
1 |
31.3.2017 |
REGOLAMENTO (UE) N. 19/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 gennaio 2013
recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra
CAPO I
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «prodotto», una merce originaria dell'Unione o ►M1 della Colombia, dell'Ecuador o del Perù ◄ . Un prodotto oggetto di un'inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o, a seconda di specifiche circostanze del mercato, un loro sottosegmento oppure una segmentazione di prodotto comunemente applicata nell'industria dell'Unione;
b) «parti interessate», le parti interessate dalle importazioni del prodotto in questione;
c) «industria dell'Unione», il complesso dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio dell'Unione, i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenti una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tali prodotti o, qualora il prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti dei produttori dell'Unione, le attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;
d) «grave pregiudizio», un deterioramento generale significativo;
e) «minaccia di grave pregiudizio», l'evidente imminenza di un grave pregiudizio;
f) «grave deterioramento», perturbazioni significative in un settore o un'industria dell'Unione;
g) «minaccia di grave deterioramento», l'evidente imminenza di perturbazioni significative;
h) «periodo transitorio», dieci anni a decorrere dalla rispettiva data di applicazione dell’accordo per prodotti la cui tabella di soppressione dei dazi per le merci originarie della Colombia, dell’Ecuador o del Perù, di cui all’allegato I, appendice 1 (soppressione dei dazi doganali), sezione B, sottosezioni 1, 2 e 3, dell’accordo (tabella di soppressione dei dazi), preveda un periodo per la soppressione dei dazi inferiore a dieci anni o il periodo di soppressione dei dazi, maggiorato di tre anni, per un prodotto la cui tabella di soppressione dei dazi preveda un periodo per soppressione dei dazi di dieci o più anni. Il periodo transitorio è applicabile all’Ecuador a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo.
L'accertamento dell'esistenza della minaccia di un grave pregiudizio ai sensi del primo comma, lettera e), si basa su fatti verificabili e non su una semplice asserzione, una congettura o una remota possibilità. Al fine di stabilire l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio si tiene conto, tra l'altro, di previsioni, stime e analisi effettuate sulla base dei fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5.
Articolo 2
Principi
1. Una misura di salvaguardia può essere imposta conformemente al presente regolamento se un prodotto originario ►M1 della Colombia, dell'Ecuador o del Perù ◄ , per effetto delle concessioni tariffarie su tale prodotto a norma dell'accordo, è importato nell'Unione in quantitativi così aumentati, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da provocare, o minacciare di provocare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
2. Una misura di salvaguardia può assumere una delle forme seguenti:
a) sospensione di una ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista dalla tabella di soppressione dei dazi;
b) aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:
— l'aliquota del dazio doganale di nazione più favorita («NPF») applicata al prodotto interessato, in vigore al momento dell'adozione della misura; o
— l'aliquota di base, specificata nella tabella di soppressione dei dazi.
Articolo 3
Monitoraggio
1. La Commissione provvede a monitorare l'andamento delle statistiche sulle importazioni di banane ►M1 dalla Colombia, dall'Ecuador e dal Perù ◄ . A tal fine, essa coopera e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e l'industria dell'Unione.
2. Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione di estendere l'ambito di applicazione del monitoraggio ad altri settori.
3. La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle statistiche aggiornate sulle importazioni di banane ►M1 dalla Colombia, dall'Ecuador e dal Perù ◄ e ai settori cui è stato esteso il monitoraggio.
4. La Commissione controlla il rispetto, da parte ►M1 della Colombia, dell'Ecuador e del Perù ◄ , delle norme sociali e ambientali stabilite nel titolo IX dell'accordo.
Articolo 4
Avvio dei procedimenti
1. Un procedimento è avviato su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, che giustifichino l'avvio di tale procedimento.
2. La domanda di avvio di un procedimento contiene elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda contiene inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nei livelli di vendita, produzione, produttività, utilizzazione della capacità produttiva, perdite e profitti e occupazione.
3. Un procedimento può essere inoltre avviato qualora emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie che sono soddisfatte le condizioni per l'avvio conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.
4. Uno Stato membro informa la Commissione se l'andamento delle importazioni ►M1 dalla Colombia, dall'Ecuador o dal Perù ◄ sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia. Tali informazioni includono gli elementi di prova disponibili conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.
5. La Commissione fornisce tali informazioni agli Stati membri qualora riceva una richiesta di avviare un procedimento o qualora consideri appropriato l'avvio di un procedimento di propria iniziativa a norma del paragrafo 1.
6. Se sussistono sufficienti elementi di prova prima facie conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, per giustificare l'avvio di un procedimento, la Commissione avvia il procedimento e pubblica il relativo avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avvio avviene entro un mese dal ricevimento da parte della Commissione della richiesta o delle informazioni ai sensi del paragrafo 1.
7. L'avviso di cui al paragrafo 6:
a) riassume le informazioni ricevute e richiede che ogni informazione pertinente sia comunicata alla Commissione;
b) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se tali osservazioni e informazioni devono essere prese in considerazione durante il procedimento;
c) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente all'articolo 5, paragrafo 9.
Articolo 5
Inchieste
1. In seguito all'avvio del procedimento, la Commissione avvia l'inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3 decorre a partire dalla data in cui la decisione di avviare l'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a dar seguito a tale richiesta. Se le informazioni presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell'articolo 12, esse sono aggiunte ai fascicoli non riservati secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo.
3. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dal suo avvio. Tale termine può essere prorogato di altri tre mesi in circostanze eccezionali, quali un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi.
4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e, ove opportuno, procede alla verifica di tali informazioni.
5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita dall'aumento delle importazioni e le variazioni nei livelli di vendita, produzione, produttività, utilizzazione della capacità produttiva, perdite e profitti e occupazione. Tale lista non è esaustiva e anche altri fattori pertinenti possono essere presi in considerazione dalla Commissione per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di un grave pregiudizio, quali scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che provocano, possono aver provocato un grave pregiudizio o minacciano di provocare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
6. Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), e i rappresentanti ►M1 della Colombia, dell'Ecuador o del Perù ◄ possono esaminare, su domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell'articolo 12 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate che hanno presentato informazioni possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni in merito alle suddette informazioni. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se esse sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.
7. La Commissione assicura che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell'inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.
8. Non appena il quadro tecnico è posto in essere, la Commissione garantisce un accesso online protetto da password al fascicolo non riservato da essa gestito, attraverso il quale diffonde tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell'articolo 12. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l'accesso a tale piattaforma online.
9. La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che i risultati dell'inchiesta potrebbero avere un'incidenza su di esse e che esistono motivi particolari per essere ascoltate.
La Commissione sente nuovamente le parti interessate se ne sussistono particolari motivi.
10. Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o se lo svolgimento dell'inchiesta è gravemente ostacolato, la Commissione può formulare conclusioni basate sui fatti disponibili. Se scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei fatti disponibili.
11. La Commissione notifica per iscritto ►M1 alla Colombia, all'Ecuador o al Perù ◄ l'avvio di un'inchiesta e l'imposizione di misure di salvaguardia provvisorie o definitive.
Articolo 6
Misure di vigilanza preventiva
1. La Commissione può adottare misure di vigilanza preventiva relative alle importazioni ►M1 dalla Colombia, dall'Ecuador o dal Perù ◄ qualora:
a) l'andamento delle importazioni di un prodotto è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli articoli 2 e 4; o
b) si registri un picco di importazioni di banane concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione.
2. La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
3. Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità cessa alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
Articolo 7
Imposizione di misure di salvaguardia provvisorie
1. Si applicano misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche, in cui un ritardo causerebbe danni difficili da riparare, quando sulla base dei fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, si è determinata in via preliminare l'esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie che le importazioni di un prodotto originario ►M1 della Colombia, dell'Ecuador o del Perù ◄ sono aumentate a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale conformemente alla tabella di soppressione dei dazi e che tali importazioni provocano o minacciano di provocare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, incluso il caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4.
2. Se uno Stato membro chiede l'intervento immediato della Commissione e se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
3. Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di 200 giorni civili.
4. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie fossero abrogate perché dall'inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i dazi riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono automaticamente rimborsati.
5. Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure. Tuttavia, tali misure non pregiudicano l'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione qualora non sia possibile mutare la destinazione di detti prodotti.
Articolo 8
Chiusura delle inchieste e procedimenti senza adozione di misure
1. Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione di chiusura dell'inchiesta e del procedimento secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
2. Tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12, la Commissione pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate a cui è pervenuta in merito a tutte le questioni pertinenti di fatto e di diritto.
Articolo 9
Imposizione di misure di salvaguardia definitive
1. Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione invita le autorità ►M1 della Colombia, dell'Ecuador o del Perù ◄ a partecipare a consultazioni conformemente all'articolo 49 dell'accordo. Se entro quarantacinque giorni non si perviene a soluzioni soddisfacenti, la Commissione può adottare una decisione che impone misure definitive di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
2. Tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12, la Commissione pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e le considerazioni pertinenti alla decisione.
Articolo 10
Durata e riesame delle misure di salvaguardia
1. Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il tempo necessario a impedire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e per agevolare l'adeguamento. Tale periodo non supera due anni, salvo non sia prorogato a norma del paragrafo 3.
2. Una misura di salvaguardia resta in vigore, in attesa dell'esito del riesame di cui al paragrafo 3, durante ogni periodo di proroga.
3. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata per due anni al massimo, purché la misura di salvaguardia continui a essere necessaria per impedire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e per agevolare l'adeguamento e purché esistano elementi di prova che l'adeguamento dell'industria dell'Unione è in corso.
4. Ogni proroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo è preceduta da un'inchiesta, su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulla base dei fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5.
5. L'avvio di un'inchiesta è pubblicato conformemente all'articolo 4, paragrafi 6 e 7. L'inchiesta e tutte le decisioni relative a una proroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono soggette agli articoli 5, 8 e 9.
6. La durata totale di una misura di salvaguardia non supera quattro anni, ivi incluse eventuali misure di salvaguardia provvisorie.
7. Una misura di salvaguardia non è applicata oltre la scadenza del periodo transitorio.
8. Nessuna misura di salvaguardia è applicata all'importazione di un prodotto già in precedenza assoggettato a una misura di tale tipo, ad eccezione di una volta per un periodo di tempo pari alla metà della durata di applicazione precedente di tale misura, purché il periodo di non applicazione sia pari ad almeno un anno.
Articolo 11
Regioni ultraperiferiche dell'Unione
Se un prodotto originario ►M1 della Colombia, dell'Ecuador o del Perù ◄ è importato in quantitativi così aumentati e in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare un grave deterioramento della situazione economica di una o più delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE, può essere imposta una misura di salvaguardia conformemente al presente capo.
Articolo 12
Riservatezza
1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento non possono essere usate che per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Nessuna informazione di carattere riservato e nessuna informazione fornita in via riservata e ricevuta a norma del presente regolamento è divulgata senza il consenso espresso della parte che ha fornito tale informazione.
3. Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l'informazione è riservata. Tuttavia, se chi ha fornito l'informazione richiede che essa non sia resa pubblica o divulgata, interamente o in forma di riassunto, e tale richiesta è ingiustificata, l'informazione in questione può non essere presa in considerazione.
4. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze significativamente negative per il soggetto che l'ha fornita o per la fonte di tale informazione.
5. I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, tengono conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche alla non divulgazione dei loro segreti d'impresa.
Articolo 13
Relazione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione, l'attuazione e il rispetto degli obblighi stabiliti dall'accordo e dal presente regolamento.
2. La relazione comprende informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva e delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, nonché sulla chiusura delle inchieste e sui procedimenti senza adozione di misure.
3. La relazione comprende informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione dell'accordo, anche con riguardo al rispetto degli obblighi di cui al titolo IX dell'accordo, e sulle attività dei gruppi consultivi della società civile.
4. La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione degli scambi commerciali con ►M1 la Colombia, l'Ecuador e il Perù ◄ e comprende statistiche aggiornate sulle importazioni di banane ►M1 dalla Colombia, dall'Ecuador e dal Perù ◄ .
5. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.
6. La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 14
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) («comitato»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 4.
5. Il comitato può esaminare questioni relative all'applicazione del presente regolamento sollevate dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Gli Stati membri possono richiedere informazioni e scambiare opinioni in seno al comitato o direttamente con la Commissione.
CAPO II
MECCANISMO DI STABILIZZAZIONE PER LE BANANE
Articolo 15
Meccanismo di stabilizzazione per le banane
1. Alle banane originarie della Colombia, dell’Ecuador o del Perù che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata (banane fresche, esclusa frutta del plantano) e elencate alla categoria «BA» di soppressione progressiva nella tabella di soppressione dei dazi nel caso della Colombia e del Perù e alla categoria «SP1» di soppressione progressiva nella tabella di soppressione dei dazi nel caso dell’Ecuador con il codice 0803 00 19 , si applica un meccanismo di stabilizzazione fino al 31 dicembre 2019.
2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato uno specifico volume limite annuale delle importazioni, indicato nella seconda, terza e quarta colonna della tabella riportata all’allegato. Una volta raggiunto il volume limite per la Colombia, l’Ecuador o il Perù durante il corrispondente anno civile, la Commissione, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 4, adotta un atto di esecuzione mediante il quale sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato ai prodotti d’origine corrispondente durante lo stesso anno per un periodo di tempo che non è superiore a tre mesi e non si estende al di là della fine dell’anno civile, o decide che tale sospensione non è appropriata.
2 bis. Quando i volumi delle importazioni raggiungono l’80 % del volume limite indicato nell’allegato del presente regolamento, per una o per più parti dell’accordo, la Commissione lo comunica formalmente al Parlamento europeo e al Consiglio per iscritto. Al tempo stesso, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni pertinenti sulle tendenze nel settore delle banane, le statistiche concernenti le importazioni dai paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione e le relative soglie, al fine di anticipare l’andamento delle importazioni nel resto dell’anno civile.
3. Nel decidere se debbano essere applicate delle misure a norma del paragrafo 2, la Commissione tiene in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione. Tale esame comprende fattori quali: l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato Unione.
4. Se la Commissione decide di sospendere il dazio doganale preferenziale applicabile, essa applica l'aliquota più bassa tra quella di base del dazio doganale e quella NPF applicata nel momento in cui è presa tale decisione.
5. Se la Commissione applica le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 4, essa avvia immediatamente consultazioni con il paese o i paesi interessati per analizzare e valutare la situazione sulla base dei dati di fatto disponibili.
6. L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane di cui al presente capo non pregiudica l'applicazione delle misure definite al capo I. Le misure adottate a norma delle disposizioni di entrambi i capi non sono tuttavia applicate contemporaneamente.
7. Le misure di cui ai paragrafi 2 e 4 sono applicabili solo durante il periodo che termina il 31 dicembre 2019.
CAPO III
NORME DI ATTUAZIONE
Articolo 16
Norme di attuazione
La disposizione applicabile ai fini dell'adozione delle norme di attuazione necessarie per l'applicazione delle norme contenute nelle appendici 2A e 5 dell'allegato II (definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) e all'appendice 1 (soppressione dei dazi doganali) dell'allegato I dell'accordo, è l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo prevista all'articolo 330 del medesimo. Un avviso in cui è specificata la data di applicazione dell'accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Tabella relativa ai volumi limite delle importazioni ai fini dell’applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto all’allegato I, appendice 1, sezione B, dell’accordo: per la Colombia, sottosezione 1; per il Perù, sottosezione 2, e per l’Ecuador, sottosezione 3.
Anno |
Volume limite delle importazioni per la Colombia, in tonnellate |
Volume limite delle importazioni per il Perù, in tonnellate |
Volume limite delle importazioni per l’Ecuador, in tonnellate |
1o gennaio - 31 dicembre 2017 |
1 822 500 |
93 750 |
1 801 788 |
1o gennaio - 31 dicembre 2018 |
1 890 000 |
97 500 |
1 880 127 |
1o gennaio - 31 dicembre 2019 |
1 957 500 |
101 250 |
1 957 500 |
A decorrere dal 1o gennaio 2020 |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione accoglie con favore l'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ( 2 ).
Come previsto dal regolamento (UE) n. 19/2013, la Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'accordo e sarà pronta a discutere con la competente commissione del Parlamento europeo tutte le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.
La Commissione attribuirà importanza particolare all'efficace attuazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile contemplati nell'accordo, tenendo conto delle informazioni specifiche fornite dagli organi di controllo competenti delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e degli accordi multilaterali sull'ambiente elencati al titolo IX dell'accordo. In questo contesto, la Commissione consulterà altresì i pertinenti gruppi consultivi della società civile.
Dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione per le banane il 31 dicembre 2019, la Commissione valuterà la situazione del mercato delle banane dell'Unione e la situazione dei produttori di banane dell'Unione. La Commissione riferirà le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio e accluderà una valutazione preliminare del funzionamento del «Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité» (POSEI) nel preservare la produzione di banane nell'Unione.
DICHIARAZIONE COMUNE
Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo e del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europeae i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ( 3 ). A tal fine convengono quanto segue:
— su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione europea riferisce a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte della Colombia o del Perù dei relativi impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile,
— qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento (UE) n. 19/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.
( 1 ) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.
( 2 ) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
( 3 ) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.