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Document 02013D0054-20181113
Council Implementing Decision of 22 January 2013 authorising the Republic of Slovenia to introduce a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax (2013/54/EU)
Consolidated text: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2013/54/UE)
Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2013/54/UE)
02013D0054 — IT — 13.11.2018 — 002.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2013 che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 022 dell'25.1.2013, pag. 15) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2089 DEL CONSIGLIO del 10 novembre 2015 |
L 302 |
107 |
19.11.2015 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1700 DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2018 |
L 285 |
78 |
13.11.2018 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2013/54/UE)
Articolo 1
In deroga all’articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Slovenia è autorizzata ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 50 000 EUR.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 fino alla prima delle due date seguenti:
a) 31 dicembre 2021;
b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora entri in vigore una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, relativi al regime speciale per le piccole imprese.
Articolo 3
La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.