This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02013D0010-20210104
Decision of the European Central Bank of 19 April 2013 on the denominations, specifications, reproduction, exchange and withdrawal of euro banknotes (recast) (ECB/2013/10) (2013/211/EU)
Consolidated text: Decisione della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (rifusione) (BCE/2013/10) (2013/211/UE)
Decisione della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (rifusione) (BCE/2013/10) (2013/211/UE)
02013D0010 — IT — 04.01.2021 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 aprile 2013 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (rifusione) (BCE/2013/10) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37) |
Modificata da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
DECISIONE (UE) 2019/669 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 aprile 2019 |
L 113 |
6 |
29.4.2019 |
|
DECISIONE (UE) 2020/2090 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 dicembre 2020 |
L 423 |
62 |
15.12.2020 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 aprile 2013
relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro
(rifusione)
(BCE/2013/10)
(2013/211/UE)
Articolo 1
Tagli e specifiche
Le banconote in euro della prima serie comprendono sette tagli di banconote in euro compresi tra 5 EUR e 500 EUR. Le banconote in euro della seconda serie comprendono sei tagli di banconote in euro compresi tra 5 EUR e 200 EUR. Le banconote in euro raffigurano il tema «Epoche e stili in Europa» con le seguenti caratteristiche essenziali.
Valore nominale (EUR) |
Dimensioni (prima serie) |
Dimensioni (seconda serie) |
Colore dominante |
Disegno |
5 |
120 × 62 mm |
120 × 62 mm |
Grigio |
Classico |
10 |
127 × 67 mm |
127 × 67 mm |
Rosso |
Romanico |
20 |
133 × 72 mm |
133 × 72 mm |
Blu |
Gotico |
50 |
140 × 77 mm |
140 × 77 mm |
Arancione |
Rinascimentale |
100 |
147 × 82 mm |
147 × 77 mm |
Verde |
Barocco e rococò |
200 |
153 × 82 mm |
153 × 77 mm |
Giallo-marrone |
Architettura del ferro e del vetro |
500 |
160 × 82 mm |
Non incluse nella seconda serie |
Viola |
Architettura moderna del XX secolo |
I sette tagli della serie di banconote in euro recano la rappresentazione di portali e finestre sul fronte (recto) e di ponti sul retro (verso). Tutti i sette tagli sono caratteristici dei diversi periodi dell’arte europea sopra indicati. Tra gli elementi del disegno figurano:
il simbolo dell’Unione europea;
il nome della moneta negli alfabeti romano e greco e, in aggiunta, per la seconda serie delle banconote in euro, il nome della moneta nell’alfabeto cirillico;
l'acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali dell'Unione europea:
per la prima serie di banconote in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti cinque lingue ufficiali: BCE, ECB, EZB, EKT and EKP;
per la seconda serie di banconote in euro, (1) per i tagli da 5 EUR, 10 EUR e 20 EUR l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti nove lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE e EBC; (2) per i tagli da 50 EUR, 100 EUR, e 200 EUR, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti 10 lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE and EBC;
il simbolo © a indicare che il diritto d’autore appartiene alla BCE; e
la firma del presidente della BCE.
Articolo 2
Regole sulla riproduzione delle banconote in euro
Per «riproduzione» si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte della banconota in euro come specificato nell’articolo 1, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, quali, inter alia, colore, dimensioni e uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l’impressione generale di una banconota in euro autentica, indipendentemente da:
la dimensione dell’immagine; o
il materiale (o i materiali) ovvero la tecnica (o le tecniche) usate per produrla; o
se siano stati alterati o aggiunti gli elementi del disegno della banconota in euro, comprese lettere o simboli.
Le riproduzioni conformi ai seguenti criteri sono considerate lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da parte della generalità del pubblico con banconote in euro autentiche:
riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro, come descritto nell’articolo 1, a condizione che le loro dimensioni siano uguali o superiori al 125 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 75 % sia in lunghezza che in larghezza rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all’articolo 1; o
riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, come specificato dall’articolo 1, a condizione che le dimensioni delle stesse siano uguali o superiori al 200 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 50 % sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all’articolo 1; o
riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro come descritta nell’articolo 1, a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota; o
riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro, a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell’originale del fronte o del retro della banconota in euro così come descritta nell’articolo 1; o
riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; o
riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti scelti individualmente, a condizione che:
Articolo 3
Sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate
Le BCN, su richiesta, e alle condizioni definite nel paragrafo 2 e nella relativa decisione del Consiglio direttivo di cui all’articolo 6, sostituiscono le banconote in euro autentiche danneggiate laddove:
sia presentato più del 50 % della banconota in euro; o
sia presentato il 50 % o meno della banconota in euro, qualora il richiedente possa dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte.
In aggiunta a quanto stabilito al paragrafo 1, la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate avviene conformemente alle seguenti ulteriori condizioni:
in caso di dubbio circa la titolarità del richiedente relativamente alle banconote in euro: il richiedente deve fornire l’identificazione, e la prova che il richiedente è il proprietario o altrimenti il richiedente autorizzato;
in caso di dubbio circa l’autenticità delle banconote in euro: il richiedente deve fornire la propria identificazione;
in caso siano presentate banconote in euro autentiche macchiate di inchiostro, contaminate o impregnate: è necessario che venga fornita dal richiedente una spiegazione scritta circa il tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione;
nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto: è necessario che venga fornita dal richiedente una dichiarazione scritta sulla causa dell’annullamento;
nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto in seguito a rapina o furto, tentati o consumati o ad altra attività criminosa: le banconote sono sostituite solo su richiesta del proprietario o altrimenti su richiesta del richiedente autorizzato che è la vittima dell’attività criminosa tentata o consumata che ha danneggiato le banconote;
nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto e siano presentate da istituti e operatori economici di cui all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001: è necessario che tali istituti e operatori economici forniscano una dichiarazione scritta sulla causa dell’annullamento, il riferimento e le caratteristiche del dispositivo antifurto, informazioni dettagliate della parte che presenta le banconote danneggiate e la data di presentazione;
qualora le banconote in euro autentiche siano state danneggiate in blocco a causa dell’attivazione di dispositivi antifurto: per quanto possibile e se richiesto dalle BCN, le banconote in questione devono essere presentate in gruppi di 100 banconote, a condizione che l’ammontare di banconote in euro presentate sia sufficiente a formare tali gruppi;
nel caso in cui istituti e operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 presentino per la sostituzione, in una o più operazioni, banconote in euro autentiche danneggiate per un valore di almeno EUR 10 000 , tali istituti e operatori economici forniscono documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo come definito nella direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). Tale obbligo si applica anche in caso di dubbio se sia raggiunta o meno la soglia di EUR 10 000 . Le regole stabilite nel presente paragrafo fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente adottato dagli Stati membri nel recepimento della direttiva (UE) 2015/849.
Senza pregiudizio a quanto sopra:
Nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro autentiche siano state intenzionalmente danneggiate, le BCN stesse rifiutano la sostituzione e le trattengono al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione ad altra BCN. Tuttavia, le BCN sostituiscono le banconote in euro autentiche danneggiate se hanno la certezza o motivo sufficiente di ritenere che i richiedenti siano in buona fede, ovvero se i richiedenti stessi possano provare di essere in buona fede. Le banconote in euro che riportino un grado di danneggiamento modesto, perché recano ad esempio annotazioni, numeri o brevi frasi, non saranno in linea di principio considerate intenzionalmente danneggiate; e
nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato, queste rifiutano la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate e le trattengono, a fronte di apposita ricevuta, al fine di presentarle quale prova alle autorità competenti per dare inizio o contribuire a un’indagine penale già in corso. Salva diversa decisione delle autorità competenti, le banconote in euro autentiche al termine dell’indagine sono da considerarsi idonee alla sostituzione ai sensi delle condizioni previste nei paragrafi 1 e 2;
Nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro autentiche danneggiate siano contaminate in modo tale da presentare un rischio per la salute e per la sicurezza, esse sostituiscono le banconote in euro autentiche danneggiate se il richiedente può fornire una valutazione relativa alla salute e alla sicurezza da parte delle autorità competenti.
Articolo 4
Imposizione di una commissione per la sostituzione di banconote in euro autentiche danneggiate da dispositivi antifurto
Articolo 5
Accreditamento del valore di banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto e presentate per la sostituzione
Le BCN accreditano agli istituti e agli operatori economici di cui nell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001 e che detengono un conto presso la BCN competente il valore delle banconote in euro autentiche che sono state accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto il giorno della ricezione di tali banconote a condizione che:
le banconote in euro non siano state danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, consumati o ad altre attività criminose;
la BCN possa verificare immediatamente che l’ammontare richiesto corrisponda all’incirca almeno al valore delle banconote presentate; e
siano trasmesse tutte le altre informazioni richieste dalla BCN.
Articolo 6
Ritiro delle banconote in euro
Il ritiro dalla circolazione di un tipo o di una serie di banconote in euro è regolato mediante decisione del Consiglio direttivo, pubblicata per informazione generale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri mezzi di comunicazione. La presente decisione verte, come minimo, sui seguenti punti:
Articolo 7
Entrata in vigore e abrogazione
ALLEGATO
TABELLA DI CORRELAZIONE
Decisione BCE/2003/4 |
La presente decisione |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
( 1 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94, del 30.3.2012, pag. 22).