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Document 02012R0036-20210115
Council Regulation (EU) No 36/2012 of 18 January 2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria and repealing Regulation (EU) No 442/2011
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011
Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011
02012R0036 — IT — 15.01.2021 — 048.002
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REGOLAMENTO (UE) N. 36/2012 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2012 (GU L 016 del 19.1.2012, pag. 1) |
Modificato da:
Rettificato da:
La presentazione della presente versione consolidata tiene conto delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE relative alle voci dell'elenco delle persone ed entità designate.
REGOLAMENTO (UE) N. 36/2012 DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2012
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011
CAPO I
DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«succursale» di un ente finanziario o creditizio, una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;
«servizi di intermediazione»,
la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
«contratto o transazione», qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, giuridicamente indipendente o meno, nonché qualsiasi disposizione annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;
«ente creditizio», un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 1 ), comprese le sue succursali all'interno o al di fuori dell'Unione;
«petrolio greggio e prodotti petroliferi», i prodotti elencati nell'allegato IV;
«risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
«ente finanziario»,
un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute (bureaux de change);
un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita ( 2 ), nella misura in cui svolga attività contemplate da detta direttiva;
un'impresa d'investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 3 );
un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni; o
un intermediario assicurativo, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa ( 4 ), ad eccezione degli intermediari di cui all'articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;
comprese le sue succursali, siano esse all'interno o all'esterno dell'Unione;
«congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
«congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
«fondi», tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non in via esaustiva:
i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;
le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
«beni», segnatamente prodotti, materiali e attrezzature;
«assicurazione», un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra persona o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;
«riassicurazione», l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;
«ente creditizio o finanziario siriano»,
qualsiasi ente creditizio o finanziario con sede in Siria, compresa la Banca centrale della Siria;
qualsiasi succursale o controllata, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;
qualsiasi succursale o controllata, anche se non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;
qualsiasi ente creditizio o finanziario privo di sede in Siria ma controllato da una o più persone o entità domiciliate in Siria;
«persona, entità o organismo siriani»,
lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;
qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria;
qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede legale in Siria;
qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicati in Siria o al di fuori della Siria, di proprietà o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi controllati;
«assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
«territorio dell'Unione», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
«territorio doganale dell’Unione»: il territorio quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 5 ).
CAPO II
RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI
Articolo 2
Articolo 2 bis
È vietato:
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna elencati nell'allegato IA, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).
Articolo 2 ter
Articolo 2 quater
La persona o entità che fornisce tali informazioni presenta altresì ogni autorizzazione, se richiesto dal presente regolamento.
Articolo 2 quinquies
Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione in Siria di prodotti a duplice uso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009.
Articolo 3
È vietato:
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere usati per la repressione interna, elencati nell'allegato IA, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).
▼M16 —————
Lo Stato membro interessato informa entro quattro settimane gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione concessa a norma del primo comma.
L’autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell’allegato III, è necessaria per la fornitura di:
assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie elencati nell’allegato IX e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali attrezzature, beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato IX, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria, o per un uso in Siria.
Le autorità competenti non autorizzano le operazioni di cui al primo comma se hanno fondati motivi di ritenere che tali operazioni siano o possano essere finalizzate a contribuire alla repressione interna o alla fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.
Articolo 3 bis
È vietato:
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni e alle tecnologie figuranti nell’elenco comune delle attrezzature militari, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione connessi ad assicurazione e riassicurazione, per qualsiasi acquisto, importazione o trasporto di tali prodotti originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;
partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).
Articolo 3 ter
L'articolo 3 bis non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all'importazione o al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui all'elenco comune delle attrezzature militari qualora siano originari della Siria o siano esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche.
Articolo 4
Articolo 5
È vietato:
fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato V o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato V o relativi alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato V;
fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato V;
fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet allo Stato siriano, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto; e
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsivoglia attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c);
a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all'allegato III, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 6
È vietato:
importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:
siano originari della Siria; o
siano stati esportati dalla Siria;
acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria;
trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alla lettera a);
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere b) e c); e
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c), d) o d bis).
Articolo 6 bis
In deroga alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzarel'acquisto e il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché tali acquisto e trasporto:
siano destinati unicamente a fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile siriana; e
non violino alcuno dei divieti disposti dal presente regolamento.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. La notifica contiene informazioni dettagliate sulla persona giuridica, entità od organismo autorizzati e sulle sue attività umanitarie in Siria.
Articolo 6 ter
I divieti di cui alle lettere b), c) ed e), dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria da parte di una missione diplomatica o consolare, quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.
Articolo 7
I divieti di cui all'articolo 6 non si applicano:
all'esecuzione, il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire l'obbligazione abbia notificato, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, individuata nei siti web elencati nell'allegato III; o
all'acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre 2011, oppure, qualora l'esportazione sia stata effettuata ai sensi della lettera a), il 15 novembre 2011 o prima di tale data.
Articolo 7 bis
È vietato:
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;
fornire servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria.
Il divieto stabilito al paragrafo 1 non si applica:
ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da aeromobili civili non siriani che atterrano in Siria, a condizione che siano destinati e utilizzati unicamente per il proseguimento del volo del velivolo in cui sono stati caricati;
ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da un vettore aereo siriano designato di cui agli allegati II e II bis che svolge operazioni di evacuazione dalla Siria conformemente all'articolo 16, lettera h);
ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da un vettore aereo siriano non designato che svolge operazioni di evacuazione dalla Siria o all'interno del suo territorio.
Articolo 8
L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori dell'industria del petrolio e del gas in Siria:
esplorazione di greggio e gas naturale;
produzione di greggio e gas naturale;
raffinazione;
liquefazione di gas naturale.
Articolo 9
È vietato:
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle attrezzature e ►C3 tecnologie elencate nell'allegato VI, o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti elencati nell'allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria; ◄
fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle attrezzature e tecnologie di cui all'allegato VI; e
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsiasi attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).
Articolo 9 bis
In deroga agli articoli 8 e 9, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o delle tecnologie chiave elencate nell'allegato VI, o la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi, oppure di finanziamenti o di assistenza finanziaria, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:
le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;
le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;
le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;
lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:
all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);
alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;
e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;
in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.
Articolo 10
Articolo 11
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell'Unione, alla Banca centrale della Siria.
Articolo 11 bis
È vietato:
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, anche non originari dell’Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;
acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, indipendentemente che il prodotto in questione sia originario o meno della Siria, proveniente dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati.
Articolo 11 ter
È vietato:
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell’allegato X alla Siria;
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alla lettera a).
Articolo 11 quater
CAPO III
RESTRIZIONI ALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
Articolo 12
È vietato:
vendere, fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate nell’allegato VII per essere utilizzate nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica;
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni o riassicurazioni in relazione con qualsiasi progetto di cui alla lettera a).
CAPO IV
RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE
Articolo 13
Sono vietati:
la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).
I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani attivi:
nell'esplorazione, produzione o raffinazione di petrolio greggio; o
nella costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica.
Ai fini del solo paragrafo 2 si intende per:
«esplorazione di greggio», l'esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;
«raffinazione di petrolio greggio», la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.
I divieti di cui al paragrafo 1:
si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti da contratti o accordi relativi:
all'esplorazione, la produzione e la raffinazione di petrolio greggio conclusi prima del 23 settembre 2011;
alla costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica prima conclusi prima del 19 gennaio 2012;
non impediscono l'aumento di una partecipazione in materia di:
esplorazione, produzione e raffinazione di petrolio greggio, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011;
costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 19 gennaio 2012.
Articolo 13 bis
In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la concessione di prestiti o crediti finanziari o l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione o la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:
le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;
le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;
le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;
lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:
all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);
alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;
e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;
in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.
CAPO V
CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE
Articolo 14
Articolo 15
Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:
nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate, e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento;
nell'allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come entità associate alle persone o alle entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e a cui si applica l'articolo 21 del presente regolamento.
L'elenco di cui all'allegato II comprende inoltre persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio ( 11 ) sono stati identificati dal Consiglio come ricadenti in una delle seguenti categorie:
principali esponenti della comunità d'affari che opera in Siria;
membri delle famiglie Assad o Makhlouf;
ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;
membri dell'esercito siriano con il grado di «colonnello» o di grado equivalente o superiore in servizio dopo maggio 2011;
membri dei servizi di sicurezza e di intelligence siriani in servizio dopo maggio 2011;
membri delle milizie fedeli al regime;
persone, entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni che operano nel settore della proliferazione delle armi chimiche.
e persone fisiche o giuridiche ed entità ad essi associate e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento.
Articolo 16
In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l’autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;
nei casi non contemplati dall'articolo 16 ter, pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;
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necessari per garantire la sicurezza delle persone o la tutela dell’ambiente;
necessari per l'evacuazione dalla Siria;
destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell’OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell’OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l’autorizzazione.
Articolo 16 bis
In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché:
i fondi o le risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e
i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.
Articolo 16 ter
Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione dal conto di una missione diplomatica o consolare se la fornitura di tali fondi o risorse economiche è destinata a scopi ufficiali della missione in conformità dell'articolo 6 ter.
Articolo 17
In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che l'erogazione di tali fondi o risorse economiche è necessaria per soddisfare le esigenze energetiche di base della popolazione civile in Siria, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato per ciascun contratto di fornitura alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione almeno quattro settimane prima dell'autorizzazione i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.
Articolo 18
In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 14 nell’elenco figurante nell’allegato II o nell’allegato II bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o nell’allegato II o nell’allegato II bis;
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Articolo 19
L'articolo 14, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti,
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento; o
pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.
Articolo 20
In deroga all'articolo 14, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II o II bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché il pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all'articolo 14.
Articolo 20 bis
In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte di un’entità finanziaria elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis o mediante la stessa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell’Unione, purché l’autorità competente dello Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis.
Articolo 21
In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, un'entità elencata nell'allegato II bis può, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché:
tale pagamento sia dovuto in forza di un contratto commerciale; e
l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona o da un'entità elencata nell'allegato II o nell'allegato II bis.
Articolo 21 bis
In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate:
un trasferimento da parte della Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche ricevuti e congelati dopo la data della sua designazione, laddove il trasferimento riguardi un pagamento dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico; o
un trasferimento verso la Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento riguardi un pagamento dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico;
a condizione che l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da qualsiasi persona o entità elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato a norma del presente regolamento.
Articolo 21 ter
L’articolo 14, paragrafo 2, non osta ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines al solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.
Articolo 21 quater
In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
un trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile; oppure
un trasferimento di fondi o risorse economiche dall'esterno del territorio dell'Unione verso la Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile;
a condizione che l'autorità competente del pertinente Stato membro abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata negli allegati II o II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.
Articolo 22
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche siano stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
CAPO VI
RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI
Articolo 23
La Banca europea per gli investimenti (BEI):
non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra lo Stato siriano o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi; e
sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di prestito di cui alla lettera a) e che devono essere eseguiti in Siria a beneficio diretto e indiretto dello Stato siriano o di qualsiasi sua autorità pubblica.
Articolo 24
È vietato:
vendere o acquistare obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012, direttamente o indirettamente, ai seguenti soggetti:
lo Stato siriano o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano;
persone fisiche o persone giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);
persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);
fornire a persone, entità o organismi di cui alla lettera a) servizi di intermediazione relativi alle obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012;
assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.
Articolo 25
È vietato agli enti creditizi e finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35 di:
aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano;
aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente creditizio o finanziario siriano;
aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Siria;
costituire una nuova impresa comune con un ente creditizio o finanziario siriano.
È vietato:
autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura di una succursale o controllata di un ente creditizio o finanziario siriano nell'Unione;
concludere accordi per, o per conto di, qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;
concedere un’autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio o finanziario o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non erano operativi prima del 19 gennaio 2012;
acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente creditizio o finanziario che rientri nell'ambito d'applicazione dell'articolo 35 da parte di qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano.
Articolo 25 bis
In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'apertura di un nuovo conto bancario, di un nuovo ufficio di rappresentanza o di una nuova succursale o controllata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:
le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;
le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a benenficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;
le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;
lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:
all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);
alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;
e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;
in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.
Articolo 26
È vietato:
fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:
allo Stato siriano, al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o
a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i);
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere il divieto di cui alla lettera a).
Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un'entità o un organismo menzionati al paragrafo 1, lettera a), punto i), e non elencati negli allegati II o II bis.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si considera che una persona, un'entità o un organismo agisca sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell'attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo siriani.
CAPO VI BIS
LIMITAZIONI AL TRASPORTO
Articolo 26 bis
Nel rispetto del diritto internazionale, è vietato consentire o fornire l’accesso agli aeroporti dell’Unione ai voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines, salvo qualora:
l’aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali non regolari e l’atterraggio sia per scopi non commerciali; o
l’aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali regolari e l’atterraggio sia per scopi non commerciali,
come previsto nella convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago o nell’accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 27
Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di risarcimento o un diritto coperto da garanzia, segnatamente il diritto di proroga o pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone, entità o organismi designati elencati negli allegati II o II bis;
qualsiasi altra persona, entità o altro organismo siriani, compreso il governo siriano;
qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b).
Articolo 27 bis
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7 bis, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 14, 24, 25, 26 e 26 bis.
Articolo 28
I divieti di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.
Articolo 29
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 14, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e
collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.
Articolo 30
Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 31
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.
Articolo 35
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.
Articolo 36
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è abrogato.
Articolo 37
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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ALLEGATO Ia
ELENCO DI ATTREZZATURE, BENI E TECNOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 bis
PARTE 1
Note introduttive
1. Questa parte comprende i beni, il software e le tecnologie elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 ( 12 ).
2. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «N.» si riferiscono al numero dell’elenco di controllo e la colonna intitolata «Descrizione» si riferisce alle descrizioni di controllo dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
3. Per le definizioni dei termini tra «virgolette singole» si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
Note generali
1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
NB: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.
2. I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.
Nota generale sulla tecnologia (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione B della presente parte)
1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni di cui nelle sezioni A, B, C e D della presente parte sono sottoposti a controllo, a norma di quanto disposto nella sezione E.
2. La «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.
3. I controlli non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento.
4. I controlli relativi al trasferimento di «tecnologia» non si applicano alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.
A. ATTREZZATURE
N. |
Descrizione |
I.B.1A004 |
Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento, come segue: a) maschere antigas, filtri e relative apparecchiature di decontaminazione, progettati o modificati per la difesa da uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati: 1. agenti biologici «modificati per uso bellico»; 2. materiali radioattivi «modificati per uso bellico»; 3. agenti di guerra chimica (CN); oppure 4. «Agenti antisommossa», inclusi: a) α-Bromobenzeneacetonitrile (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8); b) [(2-clorofenil) metilene] propanedinetrile (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1) c) 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4); d) dibenz-(b, f)-1,4-ossazina (CR) (CAS 257-07-8) e) 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite) (DM) (CAS 578-94-9); f) N-nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9); b) abiti, guanti e calzature protettivi, appositamente progettati o modificati per la difesa da uno dei seguenti agenti o materiali: 1. agenti biologici «modificati per uso bellico»; 2. materiali radioattivi «modificati per uso bellico»; oppure 3. agenti di guerra chimica (CN); c) sistemi di rivelazione appositamente progettati o modificati per rivelare o individuare uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati: 1. agenti biologici «modificati per uso bellico»; 2. materiali radioattivi «modificati per uso bellico»; oppure 3. agenti di guerra chimica (CN); d) apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione o l’individuazione automatica della presenza di residui di «esplosivi» facenti uso di tecniche di «rivelazione di tracce» (per esempio onde acustiche di superficie, spettrometria a mobilità ionica, spettrometria a mobilità differenziale, spettrometria di massa). Nota tecnica Per «rivelazione di tracce» si intende la capacità di rivelare meno di 1 ppm di vapore, o 1 mg di solido o di liquido. Nota 1: 1A004.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio. Nota 2: 1A004.d. non sottopone ad autorizzazione i portali elettromagnetici di sicurezza senza contatto. Nota: 1A004 non sottopone ad autorizzazione: a) dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone; b) apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili, compresi: 1. settore minerario; 2. estrattivo; 3. agricolo; 4. farmaceutico; 5. medico; 6. veterinario; 7. ambientale; 8. della gestione dei rifiuti; 9. alimentare. Note tecniche: 1A004 include apparecchiature e componenti che sono stati individuati, collaudati con successo in conformità delle norme nazionali o altrimenti dimostrati efficaci, per la rivelazione di materiali radioattivi «modificati per uso bellico», agenti biologici «modificati per uso bellico», agenti di guerra chimica, «simulanti» o «agenti antisommossa» o la difesa da essi, anche se tali apparecchiature o componenti sono impiegati nelle attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare. Il «simulante» è una sostanza o un materiale usato al posto di un agente tossico (chimico o biologico) nell’addestramento, nella ricerca, nel collaudo o nella valutazione. |
I.B.9A012 |
«Veicoli aerei senza equipaggio» («UAV»), sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue: a) «UAV» aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione (ad esempio autopilota con sistema di navigazione inerziale); o 2. capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di un operatore umano (ad esempio controllo televisivo a distanza); b) sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue: 1. apparecchiature appositamente progettate per il controllo a distanza degli «UAV» specificati in 9A012.a.; 2. sistemi di navigazione, assetto, guida o controllo, diversi da quelli specificati in 7 A nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, appositamente progettati per fornire agli «UAV» specificati in 9A012.a. capacità autonoma di controllo di volo o di navigazione; 3. apparecchiature e componenti appositamente progettati per convertire un «veicolo aereo» con equipaggio in un «UAV» specificato in 9A012.a.; 4. aeroreattori di tipo alternativo o rotativo appositamente progettati o modificati per spingere «UAV» ad altitudini superiori a 50 000 piedi (15 240 metri). |
I.B.9A350 |
Sistemi a spruzzo o di nebulizzazione, appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, «veicoli più leggeri dell’aria» o veicoli aerei senza equipaggio, e loro componenti appositamente progettati, come segue: sistemi completi a spruzzo o di nebulizzazione in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di DMV inferiore a 50 μm con un flusso superiore a due litri al minuto; barre irroranti o schiere di unità generatrici di aerosol in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di «DMV» inferiore a 50 μm con un flusso superiore a due litri al minuto; unità generatrici di aerosol appositamente progettate per essere integrate nei sistemi specificati in 9A350.a. e b. Nota: Le unità generatrici di aerosol sono dispositivi appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, quali ugelli, atomizzatori a tamburo rotante e dispositivi similari. Nota: il 9A350 non sottopone ad autorizzazione i sistemi a spruzzo o di nebulizzazione e i loro componenti in relazione dei quali sia stato dimostrato che non sono in grado di diffondere agenti biologici sotto forma di aerosol infettivi. Note tecniche: 1. La dimensione delle goccioline per le apparecchiature a spruzzo o gli ugelli appositamente progettati per l’impiego su aeromobili, «veicoli più leggeri dell’aria» o veicoli aerei senza equipaggio dovrà essere misurata secondo uno dei metodi seguenti: a. laser Doppler; b. diffrazione mediante laser frontale. 2. In 9A350 «DMV» significa Diametro Mediano Volumetrico che, per i sistemi a base acquosa, equivale al Diametro Mediano di Massa (DMM). |
B. APPARECCHIATURE DI COLLAUDO E DI PRODUZIONE
N. |
Descrizione |
I.B.2B350 |
Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche, come segue: a. contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 5. tantalio o «leghe» di tantalio; 6. titanio o «leghe» di titanio; 7. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 8. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; b. agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350a; e giranti, pale o assi progettati per detti agitatori aventi tutte le superfici dell’agitatore in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 5. tantalio o «leghe» di tantalio; 6. titanio o «leghe» di titanio; 7. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 8. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; c. serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 5. tantalio o «leghe» di tantalio; 6. titanio o «leghe» di titanio; 7. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 8. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; d. scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,15 m2 e inferiore a 20 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o «carbonio grafite»; 5. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 6. tantalio o «leghe» di tantalio; 7. titanio o «leghe» di titanio; 8. zirconio o «leghe» di zirconio; 9. carburo di silicio 10. carburo di titanio; oppure 11. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; e. colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquido, distributori di vapore o collettori di liquido progettati per dette colonne di distillazione o torri di assorbimento aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o «carbonio grafite»; 5. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 6. tantalio o «leghe» di tantalio; 7. titanio o «leghe» di titanio; 8. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 9. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; f. apparecchiature di riempimento manovrate a distanza aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; o 2. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; g. valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o rivestimenti degli involucri preformati progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 5. tantalio o «leghe» di tantalio; 6. titanio o «leghe» di titanio; 7. zirconio o «leghe» di zirconio; 8. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; oppure 9. materiali ceramici, come segue: a) carburo di silicio avente una purezza uguale o superiore all’80 % in peso; b) ossido di alluminio (allumina) avente una purezza uguale o superiore al 99,9 % in peso; c) ossido di zirconio; Nota tecnica La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita. h. tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o «carbonio grafite»; 5. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 6. tantalio o «leghe» di tantalio; 7. titanio o «leghe» di titanio; 8. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 9. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; i. pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora [alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa]; involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. materiali ceramici; 3. ferrosilicio (leghe di ferro con elevato tenore di silicio); 4. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 6. grafite o «carbonio grafite»; 7. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 8. tantalio o «leghe» di tantalio; 9. titanio o «leghe» di titanio; 10. zirconio o «leghe» di zirconio; oppure 11. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; j. inceneritori progettati per la distruzione di sostanze chimiche specificate in 1C350, aventi sistemi di alimentazione dei rifiuti appositamente progettati, attrezzature speciali per la manipolazione e temperatura media nella camera di combustione superiore a 1 273 K (1 000 °C) e tutte le superfici di smaltimento dei rifiuti, in diretto contatto con tali prodotti, costruite o rivestite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. materiali ceramici; oppure 3. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio. Note tecniche: 1. Il «carbonio grafite» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite. 2. Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento. |
I.B.2B351 |
Sistemi di monitoraggio di gas tossico e le apposite componenti di rilevazione, diversi da quelli specificati in 1A004, come segue, e loro rilevatori; sensori e cartucce di ricambio dei sensori: a) progettati per funzionamento continuo ed utilizzabili per la rivelazione di agenti di guerra chimica o di sostanze chimiche specificate in 1C350, con concentrazioni inferiori a 0,3 mg/m3; o b) progettati per rivelare l’attività di inibizione della colinesterasi. |
I.B.2B352 |
Apparecchiature utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, come segue: a. mezzi di contenimento biologico completi a livello di contenimento P3, P4; Nota tecnica I livelli di contenimento P3 o P4 (BL3, BL4, L3, L4) sono specificati nel manuale WHO Laboratory Biosafety (terza edizione, Ginevra 2004). b. fermentatori, in grado di coltivare «microrganismi» patogeni, virus o di produrre tossine, senza la propagazione di aerosol, aventi capacità totale uguale o superiore a 20 litri; Nota tecnica I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo. c. separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. flusso superiore a 100 l/h; 2. componenti costruiti con acciaio inossidabile lucidato o titanio; 3. uno o più giunti di tenuta entro l’area di contenimento del vapore; nonché 4. in grado di realizzare la sterilizzazione in situ in condizione di chiusura; Nota tecnica I separatori centrifughi includono i decantatori. d. apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) e loro componenti, come segue: 1. apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) in grado di effettuare la separazione di microrganismi patogeni, virus, tossine o colture cellulari, senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. una superficie di filtraggio totale uguale o superiore a 1 m2; nonché b. aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. in grado di essere sterilizzate o disinfettate in situ; o 2. che impiegano apparecchiature di filtraggio a perdere o monouso; Nota tecnica Nel 2B352.d.1.b. per sterilizzazione si intende l’eliminazione di tutti i microbi vitali dalle apparecchiature mediante l’uso di agenti fisici (ad esempio vapore) o chimici. Per disinfettazione si intende la distruzione della potenziale infettività microbica nelle apparecchiature mediante l’uso di agenti chimici a effetto germicida. La disinfettazione e la sterilizzazione si distinguono dalla sanificazione, che si riferisce a procedimenti di pulizia volti a ridurre il contenuto microbico delle apparecchiature senza necessariamente eliminare l’intera infettività o vitalità microbica. 2. componenti di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) (ad esempio moduli, elementi, cassette, cartucce, unità o piastre) con superficie di filtraggio uguale o superiore a 0,2 m2 per ogni componente e progettati per l’uso nelle apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) specificate in 2B352.d.; Nota: 2B352.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per l’osmosi inversa, quali specificate dal fabbricante. e. apparecchiature di disidratazione per congelamento sterilizzabili a vapore con capacità del condensatore superiore a 10 kg di ghiaccio in 24 ore e inferiore a 1 000 kg di ghiaccio in 24 ore; f. apparecchiature protettive e di contenimento, come segue: 1. abiti protettivi completi o parziali o cappe collegate ad un rifornimento d’aria esterno e funzionanti a pressione positiva; Nota: 2B352.f.1 non sottopone ad autorizzazione gli abiti progettati per essere indossati con autorespiratori. 2. cabine di sicurezza biologica di classe III o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari; Nota: in 2B352.f.2 gli isolatori comprendono anche gli isolatori flessibili, i contenitori asciutti, le camere anaerobiche, le celle a guanti e le cappe a flusso laminare (con chiusura a flusso verticale). g. camere progettate per il confronto aerosol con «microrganismi», virus o «tossine» ed aventi una capacità uguale o superiore a 1 m3. |
C. MATERIALI
N. |
Descrizione |
I.B.1C350 |
Prodotti chimici, che possono essere utilizzati come precursori per agenti tossicologici, come segue e «miscele chimiche» contenenti una o più delle seguenti sostanze: NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E 1C450 1. tiodiglicole (111-48-8); 2. ossicloruro di fosforo (10025-87-3), 3. metilfosfonato di dimetile (DMMP) (756-79-6), 4. VEDERE L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difluoruro di metil-fosfonile (df) (676-99-3), 5. dicloruro di metil-fosfonile (676-97-1), 6. fosfito di dimetile (DMP) (868-85-9); 7. tricloruro di fosforo (7719-12-2), 8. fosfito di trimetile (TMP) (121-45-9); 9. cloruro di tionile (7719-09-7); 10. 3-idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3), 11. cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (96-79-7), 12. cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (5842-79-7); 13. chinuclidin-3 olo (1619-34-7), 14. fluoruro di potassio (7789-23-3); 15. 2-cloroetanolo (107-07-3), 16. dimetilammina (124-40-3); 17. etilfosfonato di dietile (78-38-6); 18. N,N-dimetilfosforammidato di dietile (2404-03-7), 19. fosfito di dietile (762-04-9), 20. cloridrato di dimetilammina (506-59-2); 21. dicloruro di etilfosfinile (1498-40-4), 22. dicloruro di etilfosfonile (1066-50-8); 23. VEDERE L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difloruro di etilfosfonile (753-98-0), 24. acido fluoridrico (7664-39-3); 25. benzilato di metile (76-89-1); 26. dicloruro di metilfosfinile (676-83-5), 27. N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0), 28. alcool pinacolilico (464-07-3); 29. VEDERE L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER L’o-etil-2-diisopropilammino-etil- metilfosfonato (ql) (57856-11-8), 30. fosfito di trietile (122-52-1), 31. tricloruro di arsenico (7784-34-1), 32. acido benzilico (76-93-7), 33. metilfosfonito di dietile (15715-41-0), 34. etilfosfonato di dimetile (6163-75-3), 35. difluoruro di etilfosfinile (430-78-4), 36. difluoruro di metilfosfinile (753-59-3), 37. 3-chinuclidinone (3731-38-2), 38. pentacloruro di fosforo (10026-13-8), 39. pinacolone (75-97-8), 40. cianuro di potassio (151-50-8), 41. bifluoruro di potassio (7789-29-9); 42. bifluoruro di ammonio (1341-49-7), 43. fluoruro di sodio (7681-49-4), 44. bifluoruro di sodio (1333-83-1), 45. cianuro di sodio (143-33-9), 46. trietanolammina (102-71-6), 47. pentasolfuro di fosforo (1314-80-3), 48. diisopropilammina (108-18-9), 49. dietilamminoetanolo (100-37-8), 50. solfuro di sodio (1313-82-2), 51. monocloruro di zolfo (10025-67-9), 52. dicloruro di zolfo (10545-99-0), 53. cloridrato di trietanolamina (637-39-8), 54. cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (4261-68-1), 55. acido Metilfosfonico (993-13-5), 56. dietilMetilfosfonato (683-08-9), 57. dicloruro di N,N-Dimetilfosforammide (677-43-0); 58. fosfito di triisopropile (116-17-6), 59. etildietanolammina (139-87-7), 60. O, O-Dietilfosforotioato (2465-65-8), 61. O, O-Dietilfosforoditioato (298-06-6), 62. esafluorosilicato di sodio (16893-85-9), 63. acido diclorometilfosfonico (676-98-2), Nota 1: Per le esportazioni verso gli «Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche», 1C350 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 e.63 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela. Nota 2: 1C350 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 e.62 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela. Nota 3: 1C350 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale |
I.B.1C351 |
Agenti patogeni per l’uomo, zoonosi e «tossine», come segue: a) virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. virus Andes; 2. Virus Chapare; 3. virus Chikungunya, 4. virus Choclo; 5. virus della febbre emorragica del Congo-Crimea, 6. virus delle rompiossa o dengue, 7. virus Dobrava-Belgrado; 8. virus dell’encefalite orientale equina, 9. virus di Ebola, 10. virus Guaranito; 11. virus di Hantaan, 12. virus Hendra (Morbillivirus equino), 13. virus dell’encefalite giapponese, 14. virus di Junin, 15. virus della Foresta di Kyasanur, 16. virus della Laguna Negra; 17. virus della febbre di Lassa, 18. virus Louping ill, 19. Virus Lujo; 20. virus della coriomeningite linfatica, 21. virus di Machupo, 22. virus di Marburg, 23. virus del vaiolo delle scimmie, 24. virus dell’encefalite della Valle Murray, 25. virus Nipah; 26. virus della febbre emorragica di Omsk, 27. virus Oropouche, 28. virus Powassan, 29. virus della febbre valle del Rift, 30. virus Rocio; 31. Virus Sabia; 32. Virus Seoul; 33. Virus Sin nombre; 34. virus dell’encefalite di St. Louis, 35. virus dell’encefalite da zecche (virus dell’encefalite russa primaverile-estiva), 36. virus del vaiolo, 37. virus dell’encefalite equina venezuelana, 38. virus dell’encefalite equina occidentale, 39. virus della febbre gialla; b) rickettsiae, naturali, potenziate o modificate, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. coxiella burnetii, 2. bartonella quintana (rochalimaea quintana, rickettsia quintana), 3. rickettsia prowasecki, 4. rickettsia rickettsii; c) batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. bacillus anthracis, 2. brucella abortus, 3. brucella melitensis, 4. brucella suis, 5. chlamydia psittaci, 6. clostridium botulinum, 7. francisella tularensis, 8. burkholderia mallei (pseudomonas mallei), 9. burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei), 10. salmonella typhi, 11. shigella dysenteriae, 12. vibrio cholerae, 13. yersinia pestis; 14. tipi di clostridium perfringens che producono tossine epsiloni 15. escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e altri serotipi produttori di verotossine; d) «tossine» e relative «sottounità di tossine», come segue: 1. tossine Botulinum, 2. tossine Clostridium, 3. conotossina, 4. ricino, 5. sassitossina, 6. tossina Shiga, 7. tossina dello staffilococco aureo, 8. tetrodotossina, 9. verotossina e proteine inattivanti i ribosani tipo Shiga, 10. microcistina (Cyanginosin), 11. aflatossine, 12. abrina, 13. tossina del colera, 14. diacetossiscirpenolo-tossina, 15. tossina T-2, 16. tossina HT-2, 17. modexina, 18. volkensina, 19. lectina 1 Viscum album (viscumina); Nota: 1C351.d. non sottopone ad autorizzazione le tossine Botulinum o le conotossine sotto forma di prodotti che rispettino tutti i criteri seguenti: 1. essere formulazioni farmaceutiche destinate ad essere somministrate all’uomo nell’ambito di trattamenti medici; 2. essere preimballate per la distribuzione come prodotti medici; 3. essere autorizzate da un’autorità statale ai fini della commercializzazione come prodotti medici; e) funghi, anche naturali, potenziati o modificati, sia in forma di «colture vive isolate» o come materiale comprendente materiale vivo intenzionalmente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. coccidioides immitis; 2. coccidiodes posadasii. Nota: 1C351 non sottopone ad autorizzazione i «vaccini» o le «immunotossine». |
I.B.1C352 |
Agenti patogeni per gli animali, come segue: a. virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. virus della febbre suina africana; 2. virus dell’influenza avicola, come segue: a) non caratterizzato; o b) appartenente a quelli definiti nell’allegato I, punto 2, della direttiva 2005/94/CE (1) ed aventi elevata patogenicità, come segue: 1. virus di tipo A con un IVPI (indice di patogenicità intravenosa) superiore a 1,2 nei polli di 6 settimane; o 2. virus di tipo A dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell’emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus dell’HPAI, indicativa del fatto che l’emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell’ospite; 3. virus della bluetongue; 4. virus dell’afta epizootica; 5. virus del vaiolo caprino; 6. virus dell’herpes porcino (morbo di Aujeszky); 7. virus della febbre suina (virus della peste suina); 8. virus di Lissa; 9. virus della malattia di Newcastle; 10. virus della peste dei piccoli ruminanti; 11. enterovirus porcino tipo 9 (virus dell’esantema vescicolare dei suini); 12. virus della peste bovina; 13. virus della malattia esantematica delle pecore; 14. virus della malattia di Teschen; 15. virus della stomatite vescicolare; 16. virus della dermatite modulare del bovino; 17. virus della peste equina; b. micoplasmi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. micoidi di micoplasma sottospecie micoidi SC (tipo Small colony); 2. micoplasma capricolum sottospecie capripneumoniae. Nota: 1C352 non sottopone ad autorizzazione i «vaccini». |
I.B.1C353 |
Elementi genetici e organismi geneticamente modificati, come segue: a) organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità di organismi specificati in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., IC351.e., 1C352 o 1C354; b) organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico che codificano una qualsiasi delle «tossine» specificate in 1C351.d. o le relative «sottounità di tossine». Note tecniche: 1. Gli elementi genetici includono, tra gli altri, cromosomi, genomi, plasmidi, trasposoni e vettori geneticamente modificati o non geneticamente modificati. 2. Per sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità dei microrganismi specificati in 1C351.a, 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 o 1C354 si intende una qualsiasi sequenza propria del microrganismo specificato che: a. in quanto tale o tramite i suoi prodotti trascritti o trasposti rappresenta un rischio significativo per la salute degli esseri umani, degli animali o delle piante; o b. ha la proprietà riconosciuta di accrescere la capacità di un microrganismo specifico, o di qualsiasi altro organismo in cui possa essere inserito o altrimenti integrato, di provocare gravi danni alla salute degli esseri umani, degli animali o delle piante. Nota: 1C353 non si applica alle sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità da Escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e ad altri ceppi produttori di verotossine diverse da quelle che codificano la verotossina o le relative sottounità. |
I.B.1C354 |
Agenti patogeni per le piante, come segue: a) virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. tymavirus latente andino della patata; 2. viroide del tubero fusiforme della patata; b) batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. xnthomonas albilineans; 2. xanthomonas campestris pv. citri compresi i ceppi definiti come Xanthomonas campestris pv. citri tipi A, B, C, D, E o invece classificati come Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia o Xanthomonas campestris pv. citrumelo; 3. xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. pv. Oryzae); 4. clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum o Corynebacterium Sepedonicum); 5. ralstonia solanacearum Razze 2 e 3 (Pseudomonas solanacearum Razze 2 e 3 Burkholderia solanacearum Razze 2 e 3); c) funghi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1. colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae); 2. cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae); 3. microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei); 4. puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici); 5. puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum); 6. magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae). |
I.B.1C450 |
Prodotti chimici tossici e precursori di prodotti chimici tossici, come segue: NB: CFR. ANCHE 1C350, 1C351.d E L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO. a. prodotti chimici tossici, come segue: 1. amiton: O,O-dietil-S-[2-(dietilammino) etil] tiofosfato (78-53-5) e corrispondenti sali alchilati e protonati; 2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro2-(trifluorometil)1- propene (382-21-8); 3. CFR. L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER BZ: benzilato di 3-chinuclidinile (6581-06-2); 4. fosgene: dicloruro di carbonile (75-44-5); 5. cloruro di cianogeno (506-77-4); 6. cianuro di idrogeno (74-90-8); 7. cloropicrina: Tricloronitrometano (76-06-2); Nota 1: Per le esportazioni verso gli «Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche», 1C450 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.1 e.a.2 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell’1 % in peso della miscela. Nota 2: 1C450 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.4, .a.5, .a.6 e .a.7 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela. Nota 3: 1C450 non sottopone a divieto i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale. b. precursori di prodotti chimici tossici, come segue: 1. prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è collegato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio; Nota: IC450.b.1 non sottopone ad autorizzazione il Fonofos: etilditiofosfonato di 0-etile e fenile (944-22-9). 2. dialogenuri fosforammidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall’N,N-dimetilfosforamidedicloruro; NB: per il N,N-dimetilfosforamidedicloruro cfr. 1C350.57. 3. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] — fosforammidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall’N,N-dimetilfosforammidato di dietile specificato in 1C350; 4. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetil2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile e dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350; 5. N,N-dialchile [metile, etile o propile(normale o iso)] -amminoetan2-oli e corrispondenti sali protonati, diversi dal N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0) e dall’N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8) specificati in 1C350; Nota: 1C450.b.5. non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti: a) N,N-dimetilamminoetanolo (108-01-0) e corrispondenti sali protonati; b) sali protonati dell’N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8; 6. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetane2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall’N,N-diisopropile-2-amminoetantiolo specificato in 1C350; 7. cfr. 1C350 per etildietanoloammina (139-87-7); 8. metildietanolammina (105-59-9). Nota 1: Per le esportazioni verso gli «Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche», 1C450 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 e .b.6 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela. Nota 2: 1C450 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce 1C450.b.8 nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela. Nota 3: 1C450 non sottopone a divieto i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale. |
(1)
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16). |
D. SOFTWARE
N. |
Descrizione |
I.B.1D003 |
«Software» appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature di eseguire le funzioni delle apparecchiature specificate in 1A004.c. o 1A004.d. |
I.B.2D351 |
«Software» diverso da quello specificato in 1D003, appositamente progettato per l’«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in 2B351. |
I.B.9D001 |
«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo» delle apparecchiature o delle «tecnologie» specificate in 9A012. |
I.B.9D002 |
«Software» appositamente progettato o modificato per la «produzione» delle apparecchiature specificate in 9A012. |
E. TECNOLOGIE
N. |
Descrizione |
I.B.1E001 |
«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature o materiali specificati in 1A004, da 1C350 a C354 o 1C450. |
I.B.2E001 |
«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di apparecchiature o di «software» specificati in 2B350, 2B351, 2B352 o 2D351 |
I.B.2E002 |
«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la «produzione» di apparecchiature specificate in 2B350, 2B351 o 2B352. |
I.B.2E301 |
«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’«utilizzazione» dei beni specificati in 2B350 fino a 2B352. |
I.B.9E001 |
«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo «sviluppo» di apparecchiature o di «software» specificati in 9A012 o 9A350. |
I.B.9E002 |
«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la «produzione» di apparecchiature specificate in 9A350. |
I.B.9E101 |
«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la «produzione» di «UAV» specificati in 9A012. Nota tecnica In 9E101.b. per «UAV» si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
I.B.9E102 |
«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per «l’utilizzazione» di «UAV» specificati in 9A012. Nota tecnica In 9E101.b. per «UAV» si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
PARTE 2
Note introduttive
1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Per le definizioni dei termini tra «virgolette singole» si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
Note generali
1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
NB: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.
2. I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.
Nota generale sulla tecnologia (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione B della presente parte 1)
1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono sottoposti a controllo nella sezione I.C.A della presente parte sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione I.C.B della presente parte.
2. La «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.
3. I controlli non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento.
4. I controlli relativi al trasferimento di «tecnologia» non si applicano alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.
I.C.A. BENI
(Materiali e prodotti chimici)
N. |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
I.C.A.001 |
Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: 1. Dicloruro di etilene (CAS 107-06-2) |
|
I.C.A.002 |
Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: 1. nitrometano (CAS RN 75-52-5) 2. acido picrico (CAS 88-89-1) |
|
I.C.A.003 |
Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: 1. alluminio cloruro (CAS 7446-70-0) 2. arsenico (CAS 7440-38-2) 3. triossido di arsenico (CAS 1327-53-3) 4. bis(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 3590-07-6) 5. bis(2-clorometil)ammina, cloridrato (CAS 55-86-7) 6. tris(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 817-09-4) |
|
I.C.B. TECNOLOGIE
B.001 |
«Tecnologie» necessarie per lo «sviluppo», la «produzione» o «l’utilizzo» degli articoli elencati nella sezione I.C.A. Nota tecnica: il termine «tecnologie» comprende anche il «software». |
|
ALLEGATO II
ELENCO DELLE PESONE FISICHE E GIURIDICHE, ENTITÀ OD ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 14, 15, PARAGRAFO 1, LETTERA A), E 15, PARAGRAFO 1BIS
A. Persone
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Bashar ( |
Data di nascita: 11.9.1965 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. D1903 Sesso: maschile |
Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti. |
23.5.2011 |
2. |
Maher ( |
Data di nascita: 8.12.1967 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 4138 Carica: Maggiore Generale della 42a brigata ed ex Brigadiere Comandante della 4a divisione corazzata dell’esercito Sesso: maschile |
Membro delle forze armate siriane avente il grado di Colonnello e di grado equivalente o superiore in carica dopo il maggio 2011; Maggiore Generale della 42a brigata ed ex Brigadiere Comandante della 4a divisione corazzata dell’esercito. Membro della famiglia Assad; fratello del presidente Bashar al-Assad. |
9.5.2011 |
3. |
Ali ( |
Data di nascita: 19.2.1946 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 983 Sesso: maschile |
Direttore dell’Ufficio per la sicurezza nazionale. Ex capo della direzione d’intelligence siriana; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
4. |
Atej ( |
Luogo di nascita: Jablah, Siria Sesso: maschile |
Ex capo della direzione della sicurezza politica a Dar’a. Coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino del presidente Bashar al-Assad. |
9.5.2011 |
5. |
Hafiz ( (alias Hafez Makhlouf) |
Data di nascita: 2.4.1971 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 2246 Sesso: maschile |
Ex colonnello a capo di un’unità presso la direzione generale d’intelligence (General Intelligence Directorate Damascus Branch), in servizio dopo il maggio 2011. Membro della famiglia Makhlouf; cugino del presidente Bashar al-Assad. |
9.5.2011 |
6. |
Muhammad ( (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun) |
Data di nascita: 20.5.1951 Luogo di nascita: Jubba, provincia di Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. D000001300 Sesso: maschile |
Direttore dell’Ufficio per la sicurezza nazionale dal luglio 2019. Ex capo della direzione della sicurezza generale; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
7. |
Amjad ( |
Sesso: maschile |
Ex capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. Promosso al grado di Colonnello nel 2018. |
9.5.2011 |
8. |
Rami ( |
Data di nascita: 10.7.1969 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. 000098044 N. di rilascio 002-03-0015187 Sesso: maschile |
Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, dei trasporti e immobiliare. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in Syriatel (il principale operatore di telefonia mobile in Siria) e nel fondo d’investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding. Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali. È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar al-Assad. |
9.5.2011 |
9. |
Abd al-Fatah ( |
Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Hama, Siria Passaporto diplomatico n. D0005788 Sesso: maschile |
Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l’esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Vicedirettore dell’Ufficio per la sicurezza nazionale del partito Baath. Ex capo della Direzione d’intelligence militare siriana. Coinvolto nella violenta repressione della popolazione civile in Siria. |
9.5.2011 |
10. |
Jamil ( |
Data di nascita: 7.7.1953 Luogo di nascita: Qusayr, provincia di Homs, Siria Ex capo dell’intelligence dell’aeronautica militare siriana. Sesso: maschile |
Ufficiale del grado di Maggiore Generale dell’aeronautica militare siriana, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell’intelligence dell’aeronautica militare siriana, in servizio dopo il maggio 2011 e fino a luglio 2019. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. |
9.5.2011 |
11. |
Mohammad Mouti’ MOUAYYAD (alias Mohammad Muti’a Moayyad) |
Data di nascita: 1968 Luogo di nascita: Ariha (Idlib), Siria Sesso: maschile |
Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. |
21.10.2014 |
12. |
Ghazwan Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek) |
Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile |
Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). In precedenza è stato direttore generale del porto di Tartus. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. |
21.10.2014 |
13. |
Munzir ( |
Data di nascita: 1.3.1961 Luogo di nascita: Kerdaha, provincia di Latakia, Siria Passaporti n. 86449 e n. 842781 Sesso: maschile |
Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. |
9.5.2011 |
14. |
Brigadier Generale Mohammed BILAL (alias Tenente colonnello Muhammad Bilal) |
Sesso: maschile |
Quale uno dei principali responsabili del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. È inoltre associato allo Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco. Capo della polizia di Tartus da dicembre 2018. |
21.10.2014 |
15. |
Kamal CHEIKHA (alias Kamal al-Sheikha) |
Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile |
Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. |
21.10.2014 |
16. |
Faruq ( |
Data di nascita: 10.12.1938 Sesso: maschile |
Ex vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
17. |
Hassan NOURI (alias Hassan al-Nouri) |
Data di nascita: 9.2.1960 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile |
Ex ministro dello sviluppo amministrativo in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. |
21.10.2014 |
18. |
Mohammed ( |
Data di nascita: 20.5.1966 Passaporto n. 002954347 Sesso: maschile |
Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dell’engineering e delle costruzioni, dei media, ricettivo e sanitario. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in varie società in Siria, in particolare Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project e Syria Metal Industries. Svolge un ruolo importante nella comunità imprenditoriale siriana in qualità di segretario generale della camera di commercio di Damasco (nominato nel dicembre 2014 dall’allora ministro dell’economia Khodr Orfali), presidente dei consigli bilaterali delle imprese Cina-Siria (dal marzo 2014) e presidente del consiglio siriano per la metallurgia e la siderurgia (dal dicembre 2015). Ha stretti rapporti d’affari con figure chiave del regime siriano, compreso Maher al-Assad. Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali ed è associato a persone che traggono vantaggio da tale regime e lo sostengono. |
27.1.2015 |
19. |
Iyad ( |
Data di nascita: 21.1.1973 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. N001820740 Sesso: maschile |
Membro della famiglia Makhlouf; figlio di Mohammed Makhlouf, fratello di Hafez Makhlouf e Rami Makhlouf e fratello di Ihab Makhlouf; cugino del presidente Bashar al-Assad. Membro dei servizi di sicurezza e d’intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Agente della direzione generale d’intelligence siriana coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. |
23.5.2011 |
20. |
Bassam ( |
Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Sheen, Homs, Siria Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile |
Consigliere presidenziale per gli affari strategici; capo del segretariato generale della difesa nazionale. Coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
▼M46 ————— |
||||
22. |
Ihab ( |
Data di nascita: 21.1.1973 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. N002848852 Sesso: maschile |
Imprenditore di spicco che opera in Siria. È vicepresidente e azionista di Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria. Ha anche interessi commerciali in varie altre società ed entità siriane, tra cui la Ramak Construction Co e la Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). In qualità di vicepresidente di Syriatel, che versa una parte significativa dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza, Ihab Makhlouf sostiene anche direttamente il regime siriano. È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad. |
23.5.2011 |
23. |
Zoulhima ( (alias Dhu al-Himma Shalish) |
Data di nascita: 1946 o 1951 o 1956 Luogo di nascita: Kerdaha, Siria Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile |
Funzionario dei servizi di sicurezza e d’intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011; ex capo della protezione presidenziale. Membro dell’esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad: cugino del presidente Bashar al-Assad. |
23.6.2011 |
24. |
Riyad ( (alias Riyad Shalish) |
Funzione: presidente della Riyad Isa Development Corporation. Sesso: maschile |
Ex direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime siriano; cugino di primo grado del presidente Bachar al-Assad. |
23.6.2011 |
25. |
Brigadiere Comandante Mohammad ( |
Data di nascita: 1.9.1957 Luogo di nascita: Yazd, Iran Sesso: maschile |
Capo di “Baqiayt Allah”, organizzazione culturale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Comandante generale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche fino al 21.4.2019, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. |
23.6.2011 |
▼M52 ————— |
||||
27. |
Hossein ( (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta’eb) |
Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Teheran, Iran Sesso: maschile |
Direttore del servizio d’intelligence del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Ex vicecomandante dei servizi d’intelligence del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. |
23.6.2011 |
28. |
Khalid ( |
Sesso: maschile |
Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell’industria della plastica, e che ha stretti rapporti d’affari con Maher al-Assad. Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attività commerciali. Socio di Maher al-Assad, anche attraverso le sue attività commerciali. |
27.1.2015 |
29. |
Ra’if ( (alias Ri’af al-Quwatli alias Raeef al-Kouatly) |
Data di nascita: 3.2.1967 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile |
Socio d’affari di Maher al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime siriano. |
23.6.2011 |
30. |
Mohammad ( |
Sesso: maschile |
Capo dell’intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
1.8.2011 |
31. |
Maggiore Generale Tawfiq ( |
Sesso: maschile |
Ex capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale d’intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
1.8.2011 |
32. |
Mohammed ( (alias Abu Rami) |
Data di nascita: 19.10.1932 Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile |
Membro influente della famiglia Makhlouf, socio d’affari e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. Strettamente legato alla famiglia Assad e zio materno di Bashar e Maher al-Assad. È chiamato anche Abu Rami. Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell’economia siriana, compresi interessi e/o un’influenza significativa nella General Organisation of Tobacco e nei settori del petrolio e del gas, delle armi e bancario. Coinvolto in relazioni d’affari per conto del regime siriano nei settori dell’approvvigionamento di armi e bancario. Data la portata dei suoi legami d’affari e politici con il regime siriano, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio. |
1.8.2011 |
33. |
Ayman ( (alias Aiman Jaber) |
Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile |
Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie società ed entità in Siria, in particolare Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel. Tramite la sua società Al Jazira, Ayman Jaber ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria. Ayman Jaber trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali. Fornisce sostegno diretto alle attività delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attività. Socio di Rami Makhlouf attraverso le sue attività commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime. |
27.1.2015 |
34. |
Hayel ( (alias Hael al-Asad (هاىلالأسد)) |
Sesso: maschile |
Vice di Maher al-Assad; capo dell’unità di polizia militare della quarta divisione dell’esercito, coinvolto nella repressione. |
23.8.2011 |
35. |
Ali ( |
Sesso: maschile |
Direttore dell’ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano, punto d’ingresso per tutti gli acquisti d’armi dell’esercito siriano. |
23.8.2011 |
36. |
Nizar ( |
Sesso: maschile |
Imprenditore siriano di spicco con stretti legami con il regime. Cugino di Bashar al-Assad e associato alle famiglie Assad e Makhlouf. In quanto tale, ha partecipato al regime siriano, ne ha tratto vantaggio o lo ha sostenuto. Importante investitore nel settore petrolifero ed ex direttore della società “Nizar Oilfield Supplies”. |
23.8.2011 |
37. |
Maggiore Generale Rafiq ( |
Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia, Siria Sesso: maschile |
Membro dell’esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell’intelligence militare siriana, sezione 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare. |
23.8.2011 |
▼M52 ————— |
||||
▼M46 ————— |
||||
40. |
Muhammad ( |
Sesso: maschile |
Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale dal 2000 al 2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar al-Assad e di Maher al-Assad. Alto responsabile del regime nella repressione della popolazione civile. |
23.8.2011 |
41. |
Ali ( |
Data di nascita: 1933 Luogo di nascita: Karfis, Siria Sesso: maschile |
Consigliere speciale del presidente Bashar al-Assad. A tale titolo, partecipa al regime siriano, ne trae vantaggio e lo sostiene. È stato coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile in Siria. |
23.8.2011 |
42. |
Brigadier Generale Nawful ( |
Sesso: maschile |
Capo sezione dell’intelligence militare siriana di Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib. |
23.8.2011 |
43. |
Brigadiere Husam ( |
Sesso: maschile |
Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza in Siria. |
23.8.2011 |
44. |
Brigadier Generale Muhammed ( |
Sesso: maschile |
Capo sezione dell’intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs. |
23.8.2011 |
45. |
Munir ( |
Data di nascita: 1951 Luogo di nascita: Homs, Siria Passaporto n. 0000092405 Carica: Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni, esercito siriano Grado: Tenente generale, esercito arabo siriano Sesso: maschile |
Ufficiale del grado di Tenente generale e vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell’esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Nel suo ruolo di vicecapo di Stato maggiore è stato direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. |
23.8.2011 |
46. |
Brigadier Generale Ghassan ( |
Sesso: maschile |
Capo della sezione informazioni della direzione generale d’intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. |
23.8.2011 |
47. |
Mohammed ( |
Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile |
Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher al-Assad in ordine alla milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. |
23.8.2011 |
48. |
Samir ( |
Sesso: maschile |
Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell’economia siriana. Ha interessi e/o un’influenza significativa nell’Amir Group e nella Cham Holding, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Da marzo 2014 a settembre 2018 ha ricoperto l’incarico di presidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell’economia Khodr Orfali. Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime siriano con donazioni in contanti. Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal regime siriano. |
27.9.2014 |
49. |
Fares ( (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi) |
Figlio di Ahmad Chehabi. Data di nascita: 7.5.1972 Sesso: maschile |
Presidente della camera dell’industria di Aleppo. Presidente della federazione delle camere dell’industria dal 16.12.2018. Vicepresidente della Holding Cham. Fornisce sostegno economico al regime siriano. Membro del parlamento siriano dal 2016. |
2.9.2011 |
50. |
Tarif ( |
Data di nascita: 2.6.1951 Luogo di nascita: Homs, Siria Passaporto siriano n. 0000092405 Sesso: maschile |
Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d’affari con la famiglia del presidente Bashar al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). |
2.9.2011 |
51. |
Issam ( |
Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Homs, Siria Sesso: maschile |
Fornisce sostegno finanziario all’apparato repressivo e ai gruppi paramilitari che esercitano violenza contro la popolazione civile in Siria. Fornisce proprietà (locali, magazzini) per centri di detenzione improvvisati. Ha rapporti finanziari con ufficiali siriani di alto rango. Cofondatore della Cham Holding e membro del suo consiglio di amministrazione. |
2.9.2011 |
52. |
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
53. |
Adib ( (alias André Mayard) |
Data di nascita: 15.5.1955 Luogo di nascita: Bassir, Siria Sesso: maschile |
Ex governatore e presidente del consiglio di amministrazione della Central Bank of Syria. Adib Mayaleh ha controllato il settore bancario siriano e gestito l’offerta di moneta siriana tramite l’emissione e il ritiro di banconote e il controllo del valore del tasso di cambio della lira siriana. Tramite il suo ruolo presso la Central Bank of Syria, Adib Mayaleh ha fornito sostegno economico e finanziario al regime siriano. Ex ministro dell’economia e del commercio con l’estero in carica dopo il maggio 2011. |
15.5.2012 |
54. |
Maggiore Generale Jumah ( |
Sesso: maschile |
Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell’uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. |
14.11.2011 |
55. |
Colonel Lu’ai ( |
Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia, Siria Sesso: maschile |
Capo dell’intelligence militare siriana, sezione di Dar’a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dar’a. |
14.11.2011 |
56. |
Ali ( |
Data di nascita: 1952; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile |
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro della difesa. Nominato nel gennaio 2018. Ufficiale del grado di Generale presso l’esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo di Stato maggiore dell’esercito siriano. Sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. |
14.11.2011 |
57. |
Fahd ( |
Data di nascita: 1.1.1950 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile |
Ex ministro della difesa. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. |
14.11.2011 |
58. |
Maggiore Generale Aous ( |
Data di nascita: 1958 Sesso: maschile |
Ufficiale di alto rango Persona vicina a Maher al-Assad e al presidente Bashar al-Assad. Cariche precedenti: Comandante della 40a brigata (4a divisione) tra il 2011 e il 2014; vicecomandante della 4a divisione nel 2015; comandante del 2o corpo nel 2016. Coinvolto nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria, compresi arresti arbitrari, uccisioni di massa e sfollamenti forzati della popolazione civile. |
14.11.2011 |
59. |
Generale Ghassan ( |
Sesso: maschile |
Capo dell’Ufficio per la sicurezza della 4a divisione, capo del 555o reggimento paracadutisti. Consigliere di Maher al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria e coinvolto in varie violazioni della cessazione delle ostilità a Ghouta. |
14.11.2011 |
60. |
Abdullah ( |
Sesso: maschile |
Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo. |
14.11.2011 |
61. |
George ( |
Sesso: maschile |
Membro dell’esercito elettronico siriano (servizio d’intelligence dell’esercito territoriale). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. |
14.11.2011 |
62. |
Zuhair ( |
Luogo di nascita: Damasco, Siria Grado: Maggiore Generale Carica: vicecapo della direzione generale d’intelligence (alias direzione generale della sicurezza) dal luglio 2012 Sesso: maschile |
Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l’esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Vicecapo della direzione generale d’intelligence. Responsabile della repressione, delle violazioni dei diritti umani e dell’uso della violenza contro la popolazione civile in Siria. |
14.11.2011 |
63. |
Amar ( |
Data di nascita: il o intorno al 3.4.1973 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile |
Civile - Capo dell’esercito elettronico siriano (servizio d’intelligence dell’esercito). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. |
14.11.2011 |
64. |
Mujahed ( |
Sesso: maschile |
Membro dell’esercito elettronico siriano (servizio d’intelligence dell’esercito territoriale).. Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. |
14.11.2011 |
65. |
Maggiore Generale Nazih ( |
Sesso: maschile |
Vicedirettore della direzione generale d’intelligence. Responsabile dell’uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. |
14.11.2011 |
66. |
Maggiore Generale Kifah ( |
Luogo di nascita: Junaynat Ruslan, provincia di Tartus, Siria Sesso: maschile |
Capo della direzione dell’intelligence militare dal marzo 2019. Ex capo del comitato per la sicurezza nella regione meridionale ed ex vicecapo della direzione d’intelligence militare che guida le operazioni del regime nelle regioni di Homs e Aleppo. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deir ez-Zor e principale persona responsabile della violenta repressione commessa nel 2011 e 2012 dalla direzione d’intelligence militare (sezione 248) nonché di torture sui detenuti e di gravi violazioni dei loro diritti. |
14.11.2011 |
67. |
Maggiore Generale Wajih ( |
Sesso: maschile |
Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs. |
14.11.2011 |
68. |
██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
69. |
Tenente Generale Talal ( |
Sesso: maschile |
Vicecapo di Stato maggiore (Logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell’uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. |
14.11.2011 |
70. |
Maggiore Generale Fu’ad ( |
Sesso: maschile |
Vicecapo dell’intelligence dell’aeronautica militare siriana. Responsabile dell’uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. |
14.11.2011 |
71. |
Bushra ( (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad) |
Data di nascita: 24.10.1960 Sesso: femminile |
Membro della famiglia Assad; sorella del presidente Bashar al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente Bashar al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata. |
23.3.2012 |
72. |
Asma ( (alias Asma Fawaz Al Akhras) |
Data di nascita: 11.8.1975 Luogo di nascita: Londra, Regno Unito passaporto n. 707512830 (scadenza: 22.9.2020) Cognome da nubile: Al Akhras Sesso: femminile |
Membro della famiglia Assad avente stretti legami con figure chiave del regime; moglie del presidente Bashar al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente Bashar al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata. |
23.3.2012 |
73. |
Manal ( (alias Manal al Ahmad) |
Data di nascita: 2.2.1970 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. (siriano): 0000000914 Cognome da nubile: Al Jadaan Sesso: femminile |
Moglie di Maher al-Assad; in quanto tale trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata. |
23.3.2012 |
74. |
Mohammad Walid GHAZAL |
Data di nascita: 1951 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile |
Ex ministro dell’edilizia abitativa e dello sviluppo urbano (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. |
21.10.2014 |
▼M49 ————— |
||||
76. |
Maggiore Generale Ibrahim ( |
Sesso: maschile |
Vicecapo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
77. |
Brigadiere Khalil ( |
Sesso: maschile |
Quattordicesima divisione. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
78. |
Maggiore Generale Ali ( |
Sesso: maschile |
103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. Promosso al grado di Maggiore Generale nel 2017. |
1.12.2011 |
79. |
Maggiore Generale Talal ( |
Sesso: maschile |
Ex comandante della 105a brigata delle guardie repubblicane. Ex comandante generale delle guardie repubblicane. Attuale comandante del 2o corpo. Membro dell’esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Damasco. |
1.12.2011 |
80. |
Maggiore Generale Nazih ( |
Sesso: maschile |
Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l’esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Capo della direzione della sicurezza politica dei servizi di sicurezza siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. |
1.12.2011 |
81. |
Capitano Maan ( |
Sesso: maschile |
Guardia presidenziale. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
82. |
Mohammad ( |
Sesso: maschile |
Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
83. |
Khald ( |
Sesso: maschile |
Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
84. |
Ghiath ( |
Sesso: maschile |
Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
85. |
Brigadier Generale Jawdat ( |
Carica: Comandante del 154o reggimento Sesso: maschile |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo’adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. |
23.1.2012 |
86. |
Maggiore Generale Muhammad ( |
Carica: Comandante della 4a divisione Sesso: maschile |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo’adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. |
23.1.2012 |
87. |
Maggiore Generale Ramadan ( |
Carica: Comandante del 35o reggimento delle forze speciali Sesso: maschile |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Der’a. |
23.1.2012 |
▼M49 ————— |
||||
89. |
Maggiore Generale Naim ( |
Carica: Comandante della 3a divisione Sesso: maschile |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma. |
23.1.2012 |
90. |
Brigadier Generale Jihad ( |
Carica: Comandante della 65a brigata Sesso: maschile |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma. |
23.1.2012 |
91. |
Maggiore Generale Fo’ad ( |
Carica: Comandante delle operazioni militari a Idlib Sesso: maschile |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all’inizio di settembre 2011. |
23.1.2012 |
92. |
Maggiore Generale Bader ( |
Carica: Comandante delle forze speciali Sesso: maschile |
Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli alla mukhabarat; è altresì responsabile delle violenze a Bukamal. |
23.1.2012 |
93. |
Brigadier Generale Ghassan ( |
Carica: Comandante del 45o reggimento Sesso: maschile |
Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib. |
23.1.2012 |
94. |
Brigadier Generale Mohamed ( |
Carica: Comandante del 45o reggimento Sesso: maschile |
Comandante delle operazioni militari a Homs. Ha ordinato di sparare contro i manifestanti a Homs. |
23.1.2012 |
95. |
Brigadier Generale Yousef ( |
Carica: Comandante della 134a brigata Sesso: maschile |
Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manifestanti uccisi il giorno precedente. |
23.1.2012 |
96. |
Brigadier Generale Jamal ( |
Carica: Comandante del 555o reggimento Sesso: maschile |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo’adamiyeh. |
23.1.2012 |
▼M49 ————— |
||||
98. |
Brigadier Generale Ali ( |
Sesso: maschile |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak. |
23.1.2012 |
99. |
Maggiore Generale Mohamed ( |
Carica: Comandante della 106a brigata della guardia presidenziale. Sesso: maschile |
Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma. |
23.1.2012 |
▼M49 ————— |
||||
101. |
Wafiq ( |
Carica: Capo della sezione regionale di Suwayda (dipartimento dell’intelligence militare) Sesso: maschile |
Come capo della sezione regionale di Suwayda del dipartimento dell’intelligence militare, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda. |
23.1.2012 |
102. |
Ahmed ( |
Carica: Capo della sezione regionale di Der’a (direzione della sicurezza generale) Sesso: maschile |
Come capo della sezione regionale di Der’a della direzione della sicurezza generale, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Der’a. |
23.1.2012 |
103. |
Makhmoud ( |
Carica: Capo della sezione investigativa (direzione della sicurezza politica) Sesso: maschile |
Come capo della sezione investigativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. |
23.1.2012 |
104. |
Mohamed ( |
Carica: Maggiore Generale. Capo della polizia di Al-Hassaka. Sesso: maschile |
Capo della polizia di Al-Hassaka. Maggiore Generale. Come ex capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. |
23.1.2012 |
105. |
Nasser ( (alias Brigadier Generale Nasr al-Ali) |
Carica: Capo della direzione della sicurezza politica. Sesso: maschile |
Capo della direzione della sicurezza politica dal luglio 2019. Responsabile della detenzione e tortura di detenuti. |
23.1.2012 |
106. |
Dr. Wael ( |
Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Provincia di Dar’a, Siria Sesso: maschile |
Ex primo ministro, in carica fino al 3.7.2016, ed ex ministro della sanità. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Presidente del consiglio direttivo della Qasyoun Private University. |
27.2.2012 |
107. |
Mohammad Ibrahim AL-SHA’AR |
Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile |
Ex ministro dell’interno. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione della popolazione civile da parte del regime siriano. Vicepresidente del Fronte nazionale progressista della Siria. |
1.12.2011 |
108. |
Mohammad ( |
Data di nascita: 1945 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile |
Ex ministro delle finanze in carica fino al 9.2.2013. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. |
1.12.2011 |
109. |
Imad ( ( (alias Imad Mohammad Dib Khamees) |
Data di nascita: 1.8.1961; Luogo di nascita: vicino Damasco, Siria; Sesso: maschile |
Ex primo ministro ed ex ministro dell’energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. |
23.3.2012 |
110. |
Omar ( |
Data di nascita: 1954 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile |
Ex vice primo ministro con delega per i servizi, ex ministro degli enti locali, in carica fino al 3.7.2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. |
23.3.2012 |
111. |
Joseph ( |
Data di nascita: 1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile |
Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 21.1.2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Presidente della sezione “Amana” del Partito nazionale socialista siriano. |
23.3.2012 |
112. |
Hussein ( (alias Hussein Mahmud Farzat) |
Data di nascita: 1957 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile |
Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. |
23.3.2012 |
113. |
Mansour ( (alias: Mansur Fadl Allah Azzam) |
Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: provincia di Sweida, Siria Sesso: maschile |
Ministro degli Affari presidenziali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. |
27.2.2012 |
114. |
Emad ( (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) |
Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile |
Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia. in carica almeno fino ad aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Nominato nel luglio 2016 capo dell’agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (agenzia governativa). |
27.2.2012 |
115. |
Generale Ali ( |
Data di nascita: 1939 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile |
Ex ministro della difesa. Associato al regime siriano e all’esercito siriano, e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. |
1.8.2011 |
116. |
Tayseer ( |