This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02010R0995-20200101
Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02010R0995 — IT — 01.01.2020 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 dell'12.11.2010, pag. 23) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO (UE) 2019/1010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 |
L 170 |
115 |
25.6.2019 |
REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2010
che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legno e prodotti da esso derivati», il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell’allegato, con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ( 1 );
b) «commercializzazione», la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ( 2 ). Non costituisce «commercializzazione» la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno;
c) «operatore», una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati;
d) «commerciante», una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno;
e) «paese di produzione», il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati;
f) «di provenienza legale», ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;
g) «di provenienza illegale», ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione;
h) «legislazione applicabile», la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:
— i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,
— i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,
— il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,
— i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e
— in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.
Articolo 3
Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES
Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, che hanno origine nei paesi partner di cui all’allegato I di tale regolamento e che sono conformi al predetto regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.
Il legname ottenuto dalle specie elencate nell’allegato A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.
Articolo 4
Obblighi degli operatori
1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all’articolo 6.
3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8. I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza.
Articolo 5
Obbligo di tracciabilità
Nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento, i commercianti sono in grado di identificare:
a) gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati; ed
b) eventualmente, i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati.
I commercianti conservano le informazioni di cui al primo comma per almeno cinque anni e le forniscono, su richiesta, alle autorità competenti.
Articolo 6
Sistemi di dovuta diligenza
1. Il sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, comprende i seguenti elementi:
a) misure e procedure che consentano l’accesso alle seguenti informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:
— descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,
— paese di produzione, e, se del caso:
—
i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; e
ii) concessione di taglio;
— quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),
— nominativo e indirizzo del fornitore dell’operatore,
— nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,
— documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile;
b) procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.
Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:
— la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile,
— la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi,
— la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati,
— le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno,
— la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;
c) tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.
2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate per assicurare l’attuazione uniforme del paragrafo 1, eccetto per quanto riguarda ulteriori pertinenti criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo. Tali disposizioni sono adottate entro il 3 giugno 2012.
3. Tenendo conto degli sviluppi di mercato e dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento, evidenziati in particolare nello scambio di informazioni di cui all’articolo 13 e nelle relazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli menzionati al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo, allo scopo di garantire l’efficacia del sistema di dovuta diligenza.
Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17.
Articolo 7
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l’applicazione del presente regolamento.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro il 3 giugno 2011. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi o dei recapiti delle autorità competenti.
2. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna periodicamente.
Articolo 8
Organismi di controllo
1. L’organismo di controllo:
a) mantiene e valuta periodicamente un sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 6 e conferisce agli operatori il diritto di usarlo;
b) verifica l’uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori;
c) compie gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l’altro, le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell’operatore.
2. Un organismo può fare domanda di riconoscimento come organismo di controllo se ottempera ai seguenti requisiti:
a) è dotato di personalità giuridica ed è stabilito legalmente nell’Unione;
b) è dotato di idonee competenze ed è in grado di espletare le funzioni di cui al paragrafo 1; e
c) garantisce l’assenza di conflitti di interesse nell’espletare le sue funzioni.
3. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati, riconosce come organismo di controllo un richiedente che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2.
La Commissione comunica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri la decisione di concedere il riconoscimento a un determinato organismo di controllo.
4. Le autorità competenti effettuano controlli periodici per accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell’ambito della loro giurisdizione continuino ad espletare le funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2. I controlli possono altresì essere effettuati allorché l’autorità competente dello Stato membro è in possesso di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi, o allorché ha individuato delle carenze nell’osservanza, da parte dell’operatore, dei sistemi della dovuta diligenza messi a punto da un organismo di controllo. La relazione relativa ai controlli è resa pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
5. Se un’autorità competente accerta che un organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2, essa ne informa senza indugio la Commissione.
6. La Commissione revoca il riconoscimento a un organismo di controllo se, in particolare sulla base delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 5, ha accertato che l’organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. Prima di revocare il riconoscimento a un organismo di controllo, la Commissione informa gli Stati membri interessati.
La Commissione comunica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri la decisione di revocare il riconoscimento a un determinato organismo di controllo.
7. Al fine di integrare le norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo e al fine di modificarle, qualora ciò sia dettato dall’esperienza, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE, garantendo nel contempo che il riconoscimento e la revoca avvengano con modalità eque e trasparenti.
Per gli atti delegati di cui al presente paragrafo si applicano le procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17. Tali atti sono adottati entro il 3 marzo 2012.
8. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli di cui al paragrafo 4 necessarie per assicurare una vigilanza efficace sugli organismi di controllo e l’attuazione uniforme di detto paragrafo. Tali disposizioni sono adottate entro il 3 giugno 2012.
Articolo 9
Elenco degli organismi di controllo
La Commissione pubblica l’elenco degli organismi di controllo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e sul proprio sito web, e lo aggiorna periodicamente.
Articolo 10
Controllo degli operatori
1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 6.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio. I controlli possono inoltre essere effettuati allorché un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all’osservanza del regolamento da parte di un operatore.
3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere, tra l’altro:
a) l’esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi;
b) l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure;
c) controlli a campione, comprese verifiche in loco.
4. Gli operatori garantiscono l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai locali e la presentazione di documentazione o i registri.
5. Fatto salvo l’articolo 19, se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti possono rilasciare una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l’operatore dovrà compiere. Inoltre, a seconda della natura della carenza riscontrata, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui:
a) il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati;
b) il divieto di commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati.
Articolo 11
Registrazione dei controlli
1. Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all’articolo 10, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all’articolo 10, paragrafo 5. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di cinque anni.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.
Articolo 12
Cooperazione
1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire il rispetto del presente regolamento.
2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione su gravi carenze riscontrate nei controlli di cui agli articoli 8, paragrafo 4, e 10, paragrafo 1, e sui tipi di sanzioni inflitte a norma dell’articolo 19.
Articolo 13
Assistenza tecnica, orientamento e scambio di informazioni
1. Fatto salvo l’obbligo degli operatori di esercitare la dovuta diligenza a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono fornire agli operatori assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’attuazione di un sistema di dovuta diligenza ai sensi dell’articolo 6.
2. Gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono agevolare lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti sul disboscamento illegale, in particolare allo scopo di aiutare gli operatori a valutare il rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), nonché sulle migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.
3. L’assistenza è fornita in modo da evitare di compromettere le responsabilità delle autorità competenti e salvaguardarne l’indipendenza nel far rispettare il presente regolamento.
Articolo 14
Modifiche dell’allegato
Per tener conto, da un lato, dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento, evidenziata in particolare nelle relazioni di cui all’articolo 20, paragrafi 3 e 4, e mediante lo scambio di informazioni di cui all’articolo 13, nonché, dall’altro, degli sviluppi riguardanti le caratteristiche tecniche, gli utenti finali e i processi di produzione del legno e dei prodotti da esso derivati, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE modificando e integrando l’elenco del legno e dei prodotti da esso derivati di cui all’allegato. Tali atti non creano oneri sproporzionati per gli operatori.
Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17.
Articolo 15
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 7, e all’articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 2 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre tre mesi prima che giunga a scadenza il periodo di tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 16.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17.
Articolo 16
Revoca della delega
1. La delega di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 7, e all’articolo 14 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 17
Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.
2. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, quest’ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell’atto medesimo.
L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione la loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.
Articolo 18
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), istituito a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2173/2005.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 19
Sanzioni
1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l’applicazione.
2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere, tra l’altro:
a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione e alle perdite fiscali, nonché al danno economico derivanti dalla violazione; il livello di tali sanzioni è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate, fatto salvo il legittimo diritto di esercitare una professione; le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite;
b) il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati;
c) l’immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare un’attività commerciale.
3. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche.
Articolo 20
Monitoraggio dell’attuazione e accesso alle informazioni
1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente. La Commissione stabilisce, con atti di esecuzione, il formato e la procedura mediante cui gli Stati membri mettono a disposizione le suddette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
2. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, i servizi della Commissione pubblicano annualmente un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati presentati dagli Stati membri. In sede di preparazione di tale quadro generale, i servizi della Commissione tengono conto dei progressi compiuti per quanto concerne la conclusione e il funzionamento dei VPA FLEGT ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del loro contributo nel ridurre la presenza sul mercato interno di legno e di prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
3. Entro il 3 dicembre 2021 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, in base alle informazioni, in particolare alle informazioni di cui al paragrafo 1, e all’esperienza acquisita in merito all’applicazione del presente regolamento, ne esamina il funzionamento e l’efficacia, anche nell’impedire che il legno o i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato interno. Esamina, in particolare, le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Essa riferisce i risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di opportune proposte legislative.
4. La prima delle relazioni di cui al paragrafo 3 comprende una valutazione dell’attuale situazione economica e commerciale dell’Unione con riferimento ai prodotti elencati al capitolo 49 della nomenclatura combinata, tenendo conto in particolare della concorrenzialità dei comparti interessati, al fine di esaminarne l’eventuale inserimento nell’elenco del legno e dei prodotti da esso derivati di cui all’allegato al presente regolamento.
Nella relazione di cui al primo comma figura altresì una valutazione dell’efficacia del divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, nonché dei sistemi di dovuta diligenza di cui all’articolo 6.
Articolo 21
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 marzo 2013. Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 7, e l’articolo 8, paragrafo 8, si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 3 )ai quali si applica il presente regolamento
— 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
— 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
— 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
— 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
— 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
— 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
— 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
— 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
— 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile
— 4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
— 4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
— 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
— (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)
— 4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
— 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
— Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti)
— 9403 30 , 9403 40 , 9403 50 00 , 9403 60 e 9403 90 30 Mobili in legno
— 9406 00 20 Costruzioni prefabbricate.
( 1 ) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
( 2 ) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
( 3 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).