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Document 02010L0075-20240804
Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial and livestock rearing emissions (integrated pollution prevention and control) (Recast) (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
02010L0075 — IT — 04.08.2024 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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►M1 DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ◄ (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 |
L 1785 |
1 |
15.7.2024 |
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Rettificata da:
DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 2010
relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali.
Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«sostanze», gli elementi chimici e loro composti, ad eccezione delle seguenti sostanze:
le sostanze radioattive come definite all’articolo 1della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ( 1 );
i microrganismi geneticamente modificati come definiti all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati ( 2 );
gli organismi geneticamente modificati come definiti all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati ( 3 );
«inquinamento», l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore o odore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
«installazione», l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I, nell'allegato I bis o nell'allegato VII, parte 1, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
«emissione», lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno;
«valori limite di emissione», la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo.
«valore limite di prestazione ambientale», un valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici;
«norma di qualità ambientale», la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa dell’Unione;
«autorizzazione», l’autorizzazione scritta all’esercizio di un’installazione o di parte di essa oppure di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti;
«disposizioni generali vincolanti», valori limite di emissione o altri requisiti, almeno a livello settoriale, adottati al fine di essere utilizzati direttamente per determinare le condizioni di autorizzazione;
«modifica sostanziale», una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente;
«profonda trasformazione industriale», l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;
«migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso:
per «tecniche» sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’installazione;
«tecniche disponibili», le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nell'Unione, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
«migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, comprese la salute umana e la protezione del clima;
«documento di riferimento sulle BAT», un documento risultante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell’articolo 13 elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT e ogni tecnica emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III;
«conclusioni sulle BAT», un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati a tali tecniche, i livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche, il contenuto di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento, il controllo associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di ripristino del sito;
«norme operative», le norme incluse nelle autorizzazioni o nelle disposizioni generali vincolanti per il funzionamento delle attività di cui all'allegato I bis, che stabiliscono i valori limite di emissione, i valori limite di prestazione ambientale, le prescrizioni in materia di controllo associate e, se del caso, le pratiche di spargimento sul suolo, le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la gestione alimentare, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione del letame, compresi raccolta, stoccaggio, trattamento e spargimento del letame sul suolo, e il deposito delle carcasse, e che sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili;
«livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili», intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche;
«livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili», gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT; come descritto nelle conclusioni sulle BAT;
«prestazione ambientale», la prestazione relativa ai livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti;
«valori di riferimento», la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione ambientale;
«tecnica emergente», una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;
«gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto di combustione, l’impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure, se previsto dalla normativa nazionale, dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi;
«pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della normativa o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
«pubblico interessato», il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;
«sostanze pericolose», sostanze o miscele pericolose come definite all’articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( 4 );
«relazione di riferimento», informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti;
«acque sotterranee», acque sotterranee quali definite all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ( 5 );
«suolo», lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;
«ispezione ambientale», tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime;
«pollame», il pollame quale definito all'articolo 4, punto 9), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
«suini», i suini quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2008/120/CE ( 7 );
«unità di bestiame», un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi ed è calcolata utilizzando i coefficienti per le singole categorie di bestiame di cui all'allegato I bis;
«combustibile», qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa;
«impianto di combustione», qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;
«camino», una struttura contenente una o più canne di scarico che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso viene disperso nell’atmosfera;
«ore operative», il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, è in funzione e scarica emissioni nell’atmosfera, esclusi i periodi di avvio e di arresto;
«grado di desolforazione», il rapporto per un determinato periodo di tempo tra la quantità di zolfo non emessa nell’atmosfera da un impianto di combustione e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile solido introdotto nei dispositivi dell’impianto di combustione e utilizzata nell’impianto per lo stesso periodo di tempo;
«combustibile solido indigeno», un combustibile solido presente in natura impiegato per alimentare un impianto di combustione specificamente concepito per tale combustibile ed estratto a livello locale;
«combustibile determinante», il combustibile che, di tutti combustibili utilizzati in un impianto di combustione multicombustibile che utilizza i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il proprio consumo, ha il valore limite di emissione più elevato di cui all’allegato V, parte 1, o, nel caso di più combustibili aventi il medesimo valore limite, quello tra essi che fornisce la quantità più elevata di calore;
per «biomassa» si intendono:
prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
i rifiuti seguenti:
rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata;
rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l’energia termica generata è recuperata;
rifiuti di sughero;
rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
«impianto di combustione multicombustibile», qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;
«turbina a gas», qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica e costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e la turbina;
«motore a gas», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto ed utilizza l’accensione comandata o, nel caso dei motori a doppia alimentazione, l’accensione spontanea, per bruciare il combustibile;
«motore diesel», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel ed utilizza l’accensione spontanea per bruciare il combustibile;
«piccolo sistema isolato», un piccolo sistema isolato quale definito all’articolo articolo 2, punto 26, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ( 8 );
«rifiuto», i rifiuti quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ( 9 );
«rifiuto pericoloso», i rifiuti pericolosi quali definiti all’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/98/CE;
«rifiuti urbani misti», i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative che, per natura e composizione, sono analoghi ai rifiuti domestici, ad esclusione degli elementi menzionati al punto 20 01 dell’allegato della decisione 2000/532/CE ( 10 ) che sono raccolti separatamente alla fonte e degli altri rifiuti di cui al punto 20 02 di tale allegato;
«impianto di incenerimento dei rifiuti», qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;
«impianto di coincenerimento dei rifiuti», qualsiasi unità tecnica fissa o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma sempre che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;
«capacità nominale», la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento dei rifiuti o un impianto di coincenerimento dei rifiuti, secondo quanto dichiarato dal costruttore e confermato dal gestore, tenuto conto del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria di rifiuti inceneriti;
«diossine e furani», tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui all’allegato VI, parte 2;
«composto organico», qualsiasi composto contenente almeno l’elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
«composto organico volatile», qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;
«solvente organico», qualsiasi composto organico volatile usato:
da solo o in combinazione con altri agenti e senza subire una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto;
come agente di pulizia per dissolvere contaminanti;
come dissolvente;
come mezzo di dispersione;
come correttore di viscosità;
come correttore di tensione superficiale;
come plastificante;
come conservante;
«rivestimento», rivestimento quale definito all’articolo 2, punto 8, della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria ( 11 );
«livelli di emissione associati alle tecniche emergenti», la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche;
«livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti», la gamma di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT;
«garanzia della conformità», i meccanismi per garantire la conformità utilizzando tre categorie di intervento: promozione della conformità; monitoraggio della conformità; verifica e esecuzione.
Articolo 4
Obbligo di detenere un’autorizzazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione o nessun impianto di combustione, nessun impianto di incenerimento dei rifiuti o nessun impianto di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V o al capo VI bis.
La procedura di registrazione è specificata in un atto vincolante e comprende almeno la notifica all’autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un’installazione.
Gli Stati membri possono scegliere di far valere un’autorizzazione per due o più installazioni o parti di esse, e gestiti dal medesimo gestore sullo stesso sito.
Nel caso in cui riguardi due o più installazioni, l’autorizzazione deve contenere condizioni atte a garantire che ogni installazione sia conforme ai requisiti contenuti nella presente direttiva.
Articolo 5
Rilascio di un’autorizzazione
La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri sulle autorizzazioni elettroniche e pubblica orientamenti sulle migliori pratiche.
Articolo 6
Disposizioni generali vincolanti
Fatto salvo l’obbligo di possedere un’autorizzazione, gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di installazioni, impianti di combustione, impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti sotto forma di disposizioni generali vincolanti.
Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l’autorizzazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.
Articolo 7
Incidenti o inconvenienti
Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
il gestore informi immediatamente l'autorità competente;
il gestore adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti; e
l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue interessati delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.
In caso di incidente o inconveniente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata immediatamente. Gli Stati membri interessati si adoperano, grazie alla cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o inconvenienti.
Articolo 8
Inadempienza
Essi adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche.
In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché:
il gestore informi immediatamente l'autorità competente;
il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; e
l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per ripristinare la conformità.
Qualora tale violazione minacci la salute umana o l'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificata la violazione provvede affinché l'altro Stato membro sia informato.
Articolo 9
Emissioni di gas a effetto serra
CAPO II
DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ ELENCATE NELL’ALLEGATO I
Articolo 10
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell’allegato I e che, se del caso, raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.
Articolo 11
Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’installazione sia gestita in modo conforme ai principi che seguono:
sono adottate tutte le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento;
sono applicate le migliori tecniche disponibili;
non si verificano fenomeni di inquinamento significativi;
è prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2008/98/CE;
nel caso si producano rifiuti, questi ultimi, in ordine di priorità e conformemente alla direttiva 2008/98/CE, sono riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente;
l'energia è utilizzata in modo efficiente e, laddove possibile, sono promossi l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile;
le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;
è attuato il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis;
sono adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
si provvede affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato conformemente allo stato soddisfacente di cui all’articolo 22.
Articolo 12
Domande di autorizzazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione contenga la descrizione:
dell’installazione e delle sue attività;
delle materie prime e ausiliarie, delle altre sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte dall'installazione;
delle fonti di emissione dell'installazione, compresi gli odori;
dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
se del caso, una relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2;
del tipo e dell'entità delle emissioni prevedibili, inclusi gli odori, dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all’articolo 11;
delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;
delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal richiedente in forma sommaria.
La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.
Articolo 13
Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni
Lo scambio di informazioni riguarda in particolare:
le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua, uso dell’energia e produzione di rifiuti;
le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;
le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b).
Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili sono trasmesse solo alla Commissione e, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e di non divulgazione, ai funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione. Le informazioni sono rese anonime, in modo tale che non siano riferibili a un particolare operatore o una particolare installazione, se condivise con gli altri portatori di interessi coinvolti nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Le informazioni non anonimizzate possono essere condivise solo nei casi in cui l'anonimizzazione delle informazioni non consenta un efficace scambio di informazioni sulle BAT nel contesto dell'elaborazione, del riesame e, se necessario, dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT, con i rappresentanti delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e i rappresentanti delle associazioni dei settori industriali pertinenti, a seconda dei casi, e qualora tali rappresentanti di organizzazioni e associazioni abbiano firmato un accordo di riservatezza e di non divulgazione. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili non sono usate per altri scopi.
►M1 La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente. ◄
La Commissione chiede il parere del forum in merito alle modalità pratiche dello scambio di informazioni e in particolare per quanto riguarda:
il regolamento interno del forum;
il programma di lavoro per lo scambio di informazioni;
le linee guida sulla raccolta dei dati;
le linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all'assicurazione di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato.
Le linee guida di cui al secondo comma, lettere c) e d) del presente paragrafo tengono conto del parere del forum e sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2.
Il parere del forum di cui al primo comma è presentato entro sei mesi dalla riunione finale del gruppo tecnico di esperti responsabile di tale documento di riferimento sulle BAT.
Articolo 14
Condizioni di autorizzazione
►M1 Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di cui agli articoli 11 e 18. A tal fine gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni siano rilasciate previa consultazione di tutte le rilevanti autorità competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, compresi gli standard di qualità ambientale. ◄
Tali misure includono almeno:
valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi;
valori limite di prestazione ambientale conformemente all'articolo 15, paragrafo 4;
disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;
disposizioni appropriate che garantiscano la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/2184, nonché misure relative al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;
disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente all'articolo 14 bis;
opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano:
la metodologia di misurazione, la frequenza, nonché la procedura di valutazione; e
quando si applica l’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), che i risultati del controllo delle emissioni sono disponibili per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
l’obbligo di comunicare all’autorità competente periodicamente ed almeno una volta l’anno:
informazioni in base ai risultati del controllo delle emissioni di cui alla lettera c) e altri dati richiesti che consentano all’autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione; e
quando si applica l’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis;
disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;
misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo dell’impianto;
disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;
condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.
Se l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa provvede affinché:
tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III; e
siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 15.
Qualora le conclusioni sulle BAT di cui al primo comma non contengano livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, l’autorità competente provvede affinché la tecnica di cui al primo comma garantisca un livello di protezione dell’ambiente equivalente alle migliori tecniche descritte disponibili nelle conclusioni sulle BAT.
Articolo 14 bis
Sistema di gestione ambientale
Il sistema di gestione ambientale comprende almeno:
gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a:
prevenire la produzione di rifiuti;
ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua;
prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose;
gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT;
per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato VI di detta direttiva e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;
un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni;
le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;
il piano di trasformazione di cui all'articolo 27 quinquies.
Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure corrispondenti, siano già stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione e siano conformi al presente articolo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione sulle informazioni la cui pubblicazione è pertinente. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
Le informazioni messe a disposizione su internet possono essere oscurate o, se ciò non è possibile, escluse qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE.
Il gestore prepara e attua il sistema di gestione ambientale conformemente alle pertinenti conclusioni sulle BAT per il settore entro il 1o luglio 2027, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ).
Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.
Il sistema di gestione ambientale è sottoposto ad audit per la prima volta entro il 1o luglio 2027, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/ 1785. Il sistema di gestione ambientale deve essere sottoposto ad audit almeno ogni tre anni da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, che verifica la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo.
Articolo 15
Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti
Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell’installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale, che sia garantito un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo complesso e che il gestore garantisca, consultato il gestore dell’impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell’autorizzazione dell’impianto di trattamento delle acque reflue a norma della presente direttiva o dell’autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE e che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti:
le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recupero di risorse dal processo di trattamento delle acque reflue;
le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;
l’impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;
il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell’acqua, non è maggiore rispetto alla situazione in cui le emissioni dell’installazione interessata fossero conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell’articolo 18.
L’autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell’applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.
Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il gestore presenta una valutazione aggiornata.
L’autorità competente applicando le BAT nell'installazione fissa i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell’intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-associated emission levels – BAT-AEL) per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT-AEL stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore dell’intera gamma BAT-AEL, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni complessive che l’installazione può raggiungere grazie all’applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:
sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL; o
sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi e condizioni di riferimento.
Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l’autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i BAT-AEL.
Le disposizioni generali vincolanti di cui all’articolo 6 possono essere applicate nella fissazione dei pertinenti valori limite di emissione conformemente al presente articolo.
Se sono adottate disposizioni generali vincolanti, i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT sono fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili che siano pertinenti nel determinare i livelli di emissioni più bassi ottenibili, tenuto conto dell’intera gamma BAT-AEL. Le disposizioni generali vincolanti sono stabilite, sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, dallo Stato membro, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni che tali categorie di installazioni possono raggiungere grazie all’applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.
In aggiunta, l’autorità competente:
fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, che non devono essere superati durante uno o più periodi, e che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma;
fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, livelli di prestazione ambientale indicativi in materia di rifiuti e risorse diverse dall’acqua che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma.
In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l’articolo 18, in casi specifici l’autorità competente può fissare valori limite di emissione superiori ai BAT-AEL. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei BAT-AEL di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:
dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’installazione interessata; o
delle caratteristiche tecniche dell’installazione interessata.
L’autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 3 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte.
I valori limite di emissione fissati a norma del primo comma non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati della presente direttiva, laddove applicabili.
Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo rispettano i principi stabiliti nell’allegato II. L’autorità competente garantisce che il gestore fornisca una valutazione dell’impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell’ambiente ricettore e garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischino di compromettere il rispetto degli standard di qualità ambientale di cui all’articolo 18.
L’autorità competente riesamina se le deroghe accordate a norma del presente paragrafo siano giustificate ogni quattro anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 se tale riesame interviene prima di quattro anni dalla concessione della deroga.
La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la metodologia standardizzata per valutare la sproporzionalità tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.
In deroga al paragrafo 4, in casi specifici l’autorità competente può fissare intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterà un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione:
dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’installazione interessata; o
delle caratteristiche tecniche dell’installazione interessata.
L’autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 4 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte.
L’autorità competente garantisce che una gestione secondo intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi non causi un impatto ambientale significativo, incluso l’esaurimento delle risorse idriche, e si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia standardizzata per effettuare la valutazione di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.
In deroga ai paragrafi 3 e 4 e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento, l’autorità competente può fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfuggano al controllo del gestore e degli Stati membri e comportino gravi perturbazioni o penuria, in termini di:
approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili; o
risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni, per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente.
La deroga non è concessa per un periodo superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi.
Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora vi sia un’alternativa all’approvvigionamento energetico, alle risorse, ai materiali o alle apparecchiature, lo Stato membro provvede affinché la decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e l’installazione rispetti le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai paragrafi 3 e 4.
Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al primo comma siano monitorate.
L’autorità competente rende disponibili al pubblico le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.
Se necessario, la Commissione può valutare e chiarire ulteriormente, mediante orientamenti, i criteri di cui tenere conto per l'applicazione del presente paragrafo.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali deroghe concesse a norma del presente paragrafo, comprese le ragioni che giustificano la concessione della deroga e le condizioni imposte.
La Commissione valuta se la deroga concessa sia giustificata tenendo debitamente conto dei criteri di cui al presente paragrafo. Se la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica da parte dello Stato membro, gli Stati membri senza indugio rivedono di conseguenza la deroga.
Articolo 15 bis
Valutazione della conformità
Il metodo di cui al primo comma riguarda, come minimo, la determinazione dei valori medi di emissione convalidati e stabilisce le modalità per tenere conto dell'incertezza di misura e della frequenza del superamento dei valori limite di emissione nella valutazione della conformità.
Articolo 16
Disposizioni in materia di controllo
Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato secondo quanto stabilito nelle conclusioni sulle BAT, ove applicabile, e almeno una volta ogni quattro anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni nove anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione.
Articolo 17
Disposizioni generali vincolanti per le attività elencate nell’allegato I
Articolo 18
Standard di qualità ambientale
Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare gli standard di qualità ambientale.
Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, l'autorità competente valuta l'impatto delle condizioni più rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore.
Qualora il carico degli inquinanti emessi dalle installazioni abbia un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri provvedono affinché la concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore sia controllata. I risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente.
Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi, compresi eventualmente i metodi basati sull'effetto, sono utilizzati per il controllo di cui al terzo comma.
Articolo 19
Sviluppi delle migliori tecniche disponibili
Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate, e rendono disponibili tali informazioni al pubblico interessato.
Articolo 20
Modifica delle installazioni da parte dei gestori
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un’autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva.
La domanda di autorizzazione e la decisione dell’autorità competente si riferiscono alle parti dell’installazione e agli aspetti di cui all’articolo 12 che possono essere oggetto della modifica sostanziale.
Articolo 21
Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell’autorità competente
Su richiesta dell’autorità competente, il gestore presenta tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi in particolare i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell’installazione e le migliori tecniche disponibili descritti nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
In occasione del riesame delle condizioni di autorizzazione, l’autorità competente utilizza tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.
Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, relative all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente garantisce che:
tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5;
l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.
Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata.
Le condizioni di autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate almeno nei seguenti casi:
l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione esistenti nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite;
la sicurezza di esercizio richiede l’impiego di altre tecniche;
ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale di cui all'articolo 18, anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione.
il gestore chiede di prorogare la durata di esercizio di un'installazione che svolge l'attività di cui all'allegato I, punto 5.4.
Articolo 22
Chiusura del sito
Quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, il gestore elabora e trasmette all’autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell’installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013.
La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività ai sensi del paragrafo 3.
La relazione di riferimento contiene almeno le seguenti informazioni:
informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito;
se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata.
Se le informazioni fornite in virtù di altre normative nazionali o dell’Unione soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, tali informazioni possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento presentata.
La Commissione può fissare linee guida in merito al contenuto della relazione di riferimento.
Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione. Se l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure.
Fatto salvo il primo comma, al momento della cessazione definitiva delle attività, e se la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l’installazione successivo al 7 gennaio 2013 e tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione stabilito ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), il gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo, cessi di comportare detto rischio.
Articolo 23
Ispezioni ambientali
Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezioni delle installazioni che prevedono l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per permettere a tali autorità di svolgere qualsiasi visita del sito, di prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini della presente direttiva.
Ogni piano d’ispezione ambientale contiene i seguenti elementi:
un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
la zona geografica coperta dal piano d’ispezione;
un registro delle installazioni coperte dal piano;
le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie conformemente al paragrafo 4;
le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 5;
se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione.
Sulla base dei piani d’ispezione, l’autorità redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni.
Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati.
Se da un’ispezione emerge una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, è effettuato un ulteriore sopralluogo entro sei mesi da detta ispezione.
La valutazione sistematica dei rischi ambientali è basata almeno sui criteri seguenti:
gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio di incidenti;
il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 ( 15 )).
La Commissione adotta e, se del caso, aggiorna regolarmente linee guida sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.
Dopo ogni visita in loco l’autorità competente redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell’installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.
La relazione è notificata al gestore interessato entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico dall’autorità competente conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ( 16 ), entro quattro mesi dalla visita in loco.
Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, l’autorità competente provvede affinché il gestore adotti tutte le misure necessarie contenute nella relazione entro un termine ragionevole.
Articolo 24
Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione
Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:
la concessione di un’autorizzazione per nuove installazioni;
la concessione di un’autorizzazione per modifiche sostanziali;
la concessione o aggiornamento di un’autorizzazione per un’installazione in cui si propone l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 4;
l'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un'installazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5;
l'aggiornamento di un'autorizzazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, o dell'articolo 21, paragrafo 4.
A tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell’allegato IV.
Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico in relazione alle lettere a), b) ed f), anche sistematicamente tramite Internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le informazioni seguenti:
il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, tra cui, se del caso, le condizioni di autorizzazione consolidate;
i motivi su cui è basata la decisione;
i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione, comprese le consultazioni tenute a norma dell'articolo 26, e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l’installazione o l’attività interessati;
il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione, i livelli di prestazione ambientale e i valori limite di prestazione ambientale, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione e ai livelli di prestazione ambientale ivi associati;
se è concessa una deroga ai sensi dell’articolo 15, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto paragrafo e le condizioni imposte.
L’autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati, le informazioni seguenti:
le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell’articolo 22, al momento della cessazione definitiva delle attività;
i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell’autorità competente;
i risultati del controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 4, e all’articolo 18.
Articolo 25
Accesso alla giustizia
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 24 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:
essi vantano un interesse sufficiente;
essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.
La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.
La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.
A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).
Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).
I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l’esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.
Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.
Articolo 26
Effetti transfrontalieri
CAPO II BIS
CONSENTIRE E PROMUOVERE L’INNOVAZIONE
Articolo 27
Tecniche emergenti
Gli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo e l’applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali di cui all’articolo 27 bis.
Articolo 27 bis
Centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali
Il centro è assistito da:
rappresentanti degli Stati membri;
istituzioni pubbliche pertinenti;
istituti di ricerca pertinenti;
organizzazioni per la ricerca e la tecnologia;
rappresentanti dei settori industriali e degli agricoltori interessati;
fornitori di tecnologie;
organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell’ambiente;
Commissione.
La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate necessarie per l’istituzione e il funzionamento del centro. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.
Articolo 27 ter
Sperimentazione di tecniche emergenti
Fatto salvo l’articolo 18, l’autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, e ai principi di cui all’articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a 30 mesi, a condizione che, dopo il periodo specificato nell’autorizzazione, la sperimentazione della tecnica sia interrotta o l’attività raggiunga almeno i BAT-AEL.
Articolo 27 quater
Livelli di emissione e valori indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti
In deroga all’articolo 21, paragrafo 3, l’autorità competente può fissare:
valori limite di emissione per garantire che, entro 6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, concernente l’attività principale di un’installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;
valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con le decisioni sulle conclusioni sulle BAT.
Articolo 27 quinquies
Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro un anno dal termine fissato al primo comma del presente paragrafo, l'organizzazione di audit di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, sesto comma, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma del presente paragrafo ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro un anno dal completamento del riesame di cui all'articolo 21, paragrafo 3, l'organizzazione di audit di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, sesto comma, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in conformità ad altra legislazione dell'Unione e siano conformi al presente articolo, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti.
Entro il 31 dicembre 2034 la Commissione riesamina e, se del caso, rivede l'atto delegato di cui al primo comma.
Articolo 27 sexies
Trasformazione industriale profonda
Fatto salvo l'articolo 18, in caso di trasformazione industriale profonda dell'installazione indicata nel pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione, l'autorità competente può prorogare il periodo entro il quale l'installazione deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a un totale massimo di otto anni, a condizione che:
l'autorizzazione per l'installazione contenga una descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di emissione e dell'efficienza delle risorse che sarà conseguita, nonché del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali;
il gestore riferisca annualmente all'autorità competente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione industriale profonda; e
durante il periodo concesso per la trasformazione dell'installazione, l'autorità competente garantisca che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si consegua nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.
Almeno una volta all'anno, nell'ambito delle loro relazioni alla Commissione a norma dell'articolo 72, gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse.
Fatti salvi gli articoli 18 e 22, in caso di trasformazione industriale profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova installazione indicata nel pertinente piano di trasformazione relativo all'installazione e da completare entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernenti l'attività principale dell'installazione esistente, l'autorità competente può derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe fondamentali ad esso relativi;
il gestore comunica annualmente all'autorità competente i progressi compiuti in relazione al piano di chiusura dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova installazione;
durante il periodo che precede la chiusura dell'installazione, l'autorità competente garantisce che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si consegua nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.
Almeno una volta all'anno, nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 72, gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
Articolo 28
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
Il presente capo non si applica ai seguenti impianti di combustione:
impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
impianti di postcombustione destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione;
dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
reattori utilizzati nell’industria chimica;
batteria di forni per il coke;
cowpers degli altiforni;
qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aeromobile;
turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore;
impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido diverso dai rifiuti di cui all’articolo 3, punto 31, lettera b).
Articolo 29
Norme di aggregazione
Articolo 30
Valori limite di emissione
Tutte le autorizzazioni per installazioni contenenti impianti di combustione che hanno ottenuto un’autorizzazione prima del 7 gennaio 2013, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa per un’autorizzazione entro tale data, a condizione che detti impianti siano messi in servizio al più tardi entro il 7 gennaio 2014, contengono condizioni che assicurano che le emissioni nell’atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 1.
Tutte le autorizzazioni per installazioni contenenti impianti di combustione che hanno ottenuto un’esenzione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE, e fatti funzionare dopo il 1o gennaio 2016, comprendono condizioni intese ad assicurare che le emissioni nell’atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 2.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle deroghe concesse a norma del primo comma, compresi i motivi che giustificano le deroghe e le condizioni imposte.
L’autorità competente può accordare una deroga all’obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora un impianto di combustione, che utilizza esclusivamente combustibile gassoso debba ricorrere eccezionalmente all’uso di altri combustibili a causa di un’improvvisa interruzione della fornitura di gas e per tale motivo dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi. Tale deroga è concessa per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo che non vi sia la necessità assoluta di continuare le forniture di energia.
Il gestore informa immediatamente l’autorità competente di ogni caso specifico di cui al primo comma.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle deroghe concesse a norma del primo comma, compresi i motivi che giustificano le deroghe e le condizioni imposte.
I valori limite di emissione di cui all’allegato V, parti 1 e 2, non si applicano ai seguenti impianti di combustione:
motori diesel;
caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno.
Per i seguenti impianti di combustione, in base alle migliori tecniche disponibili, la Commissione riesamina la necessità di stabilire valori limite di emissione su scala dell’Unione e di modificare i valori limite di emissione di cui all’allegato V:
gli impianti di combustione di cui al paragrafo 8;
gli impianti di combustione all’interno di raffinerie alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, tenuto conto della specificità dei sistemi energetici delle raffinerie;
gli impianti di combustione alimentati con gas diversi dal gas naturale;
impianti di combustione in installazioni chimiche che utilizzano residui di produzione liquidi come combustibile non commerciale per il loro proprio consumo.
Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione riferisce i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 31
Grado di desolforazione
Articolo 32
Piano nazionale transitorio
Nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 30 giugno 2020 gli Stati membri possono elaborare ed attuare un piano nazionale transitorio relativo agli impianti di combustione che hanno ottenuto la prima autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l’impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003. Per ogni impianto di combustione contemplato dal piano, quest’ultimo riguarda le emissioni di uno o più dei seguenti inquinanti: ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri. Per le turbine a gas il piano contempla solo le emissioni di ossido di azoto.
Il piano nazionale transitorio non comprende nessuno dei seguenti impianti di combustione:
impianti ai quali si applica l’articolo 33, paragrafo 1;
impianti all’interno di raffinerie alimentate con gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie o dei residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo;
impianti ai quali si applica l’articolo 35;
impianti che hanno ottenuto un’esenzione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE.
Gli impianti di combustione contemplati dal piano possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, per gli inquinanti soggetti al piano o, se del caso, i gradi di desolforazione di cui all’articolo 31.
I valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell’autorizzazione dell’impianto di combustione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti.
Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, che hanno ottenuto la prima autorizzazione dopo il 1o luglio 1987, osservano i valori limite di emissione di ossido di azoto di cui all’allegato V, parte 1.
Per ogni inquinante da esso contemplato, il piano nazionale transitorio stabilisce un massimale che definisce le emissioni annuali totali massime per tutti gli impianti contemplati dal piano in base alla potenza termica nominale totale di ciascun impianto al 31 dicembre 2010, alle effettive ore di funzionamento annuali e al combustibile utilizzato, secondo la media degli ultimi dieci anni di funzionamento fino al 2010 compreso.
Il massimale per l’anno 2016 è calcolato in base ai valori limite di emissione pertinenti di cui agli allegati da III a VII della direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base ai gradi di desolforazione di cui all’allegato III della direttiva 2001/80/CE. Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i valori limite di emissione di ossido di azoto fissati per tali impianti all’allegato VI, parte B, della direttiva 2001/80/CE. I massimali per gli anni 2019 e 2020 sono calcolati in base ai valori limite di emissione pertinenti di cui all’allegato V, parte 1, della presente direttiva o, se del caso, ai gradi di desolforazione pertinenti di cui all’allegato V, parte 5, della presente direttiva. I massimali per gli anni 2017 e 2018 sono fissati stabilendo un decremento lineare dei massimali tra il 2016 e il 2019.
Se un impianto compreso nel piano nazionale transitorio viene chiuso o non rientra più nell’ambito di applicazione del capo III, ciò non comporta l’aumento delle emissioni nazionali totali annue dei restanti impianti del piano.
Entro il 1o gennaio 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro piani nazionali transitori.
La Commissione valuta i piani e, se essa non solleva alcuna obiezione entro dodici mesi dalla ricezione del piano, lo Stato membro interessato lo considera approvato.
Se ritiene che un piano non sia conforme alle norme di attuazione stabilite ai sensi dell’articolo 41, lettera b), la Commissione informa lo Stato membro interessato che il suo piano non può essere approvato. Per la valutazione di una nuova versione di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il termine di cui al secondo comma è di sei mesi.
Articolo 33
Deroga in caso di arco di vita limitato
Nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2023 gli impianti di combustione possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, e i gradi di desolforazione di cui all’articolo 31, se del caso, e di essere inclusi nel piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
il gestore dell’impianto di combustione si impegna, con una dichiarazione scritta presentata entro il 1o gennaio 2014 all’autorità competente, a non far funzionare l’impianto per più di 17 500 ore operative a partire dal 1o gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023;
il gestore è tenuto a presentare ogni anno all’autorità competente un documento in cui è registrato il numero di ore operative dal 1o gennaio 2016;
i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell’autorizzazione dell’impianto di combustione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti durante il restante periodo di funzionamento dell’impianto di combustione. Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MWth alimentati con combustibili solidi, che hanno ottenuto la prima autorizzazione dopo il 1o luglio 1987, osservano i valori limite di emissione di ossido di azoto di cui all’allegato V, parte 1; e
l’impianto di combustione non ha ottenuto un’esenzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE.
Articolo 34
Piccoli sistemi isolati
Articolo 34 bis
Impianti di combustione che fanno parte di un piccolo sistema isolato
Gli Stati membri adottano misure per assicurare il controllo delle emissioni e garantire che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo. Gli Stati membri possono esentare le installazioni dai valori limite di emissione solo dopo che siano state esperite tutte le misure che consentono di ridurre l'inquinamento. L'esenzione non è concessa per un periodo più lungo del necessario.
Articolo 35
Impianti di teleriscaldamento
Fino al 31 dicembre 2022, gli impianti di combustione possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, e i gradi di desolforazione di cui all’articolo 31 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
la potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione non è superiore a 200 MW;
l’impianto ha ottenuto la prima autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o il gestore di tale impianto ha presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003;
almeno il 50 % della produzione di calore utile dell’impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, è fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; e
i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell’autorizzazione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti fino al 31 dicembre 2022.
Articolo 36
Stoccaggio geologico di anidride carbonica
Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt che ottengono la licenza edilizia iniziale o, in assenza di tale procedura, la licenza di esercizio iniziale dopo l’entrata in vigore della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio ( 17 ), abbiano accertato che le seguenti condizioni siano soddisfatte:
disponibilità di siti di stoccaggio appropriati;
fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto;
possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di anidride carbonica.
Articolo 37
Cattivo funzionamento o guasto degli impianti di abbattimento
L’autorità competente chiede al gestore, nell’ipotesi di un guasto, di ridurre o cessare l’attività se il funzionamento normale non viene ripristinato entro ventiquattro ore, oppure di far funzionare l’impianto usando combustibili poco inquinanti.
Il gestore informa l’autorità competente entro quarantotto ore dal cattivo funzionamento o dal guasto dell’impianto di abbattimento.
La durata complessiva del funzionamento privo di abbattimento non eccede mai le centoventi ore nell’arco di dodici mesi.
L’autorità competente può consentire deroghe al limite temporale di cui al primo e al terzo comma nei casi seguenti:
vi è la necessità assoluta di mantenere la fornitura energetica;
l’impianto di combustione guasto sarebbe sostituito per un periodo limitato con un altro che causerebbe un aumento generale delle emissioni.
Articolo 38
Controllo delle emissioni nell’atmosfera
Articolo 39
Conformità ai valori limite di emissione
I valori limite di emissione in atmosfera sono considerati rispettati se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato V, parte 4.
Articolo 40
Impianti di combustione multicombustibile
Per gli impianti di combustione multicombustibile che comportano l’impiego simultaneo di due o più combustibili, l’autorità competente stabilisce i valori limite conformemente alla procedura che segue:
prendere il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione quale è stabilita nell’allegato V, parti 1 e 2;
determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
Per gli impianti di combustione multicombustibile previsti all’articolo 30, paragrafo 2, che usano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, si possono applicare i seguenti valori limite di emissione invece dei valori limite di emissione fissati a norma del paragrafo 1:
laddove durante il funzionamento dell’impianto la proporzione di calore fornita dal combustibile determinante sia pari o superiore al 50 % rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, il valore limite di emissione di cui all’allegato V, parte 1, per il combustibile determinante;
laddove la proporzione di calore fornita dal combustibile determinante sia inferiore al 50 % rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, il valore limite di emissione determinato conformemente alla procedura che segue:
prendere i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 1, per ciascuno dei combustibili utilizzati, corrispondenti alla potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione;
calcolare il valore limite di emissione del combustibile determinante, moltiplicando per due il valore limite di emissione determinato per tale combustibile conformemente al punto i) e sottraendo dal risultato il valore limite di emissione relativo al combustibile utilizzato con il valore limite di emissione meno elevato di cui all’allegato V, parte 1, corrispondente alla potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione;
determinare i valori limite di emissione ponderati per ogni combustibile utilizzato moltiplicando i valori limite di emissione di cui ai punti i) e ii) per la potenza termica del combustibile in questione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile determinati al punto iii).
Articolo 41
Norme di attuazione
Sono stabilite norme di attuazione riguardanti:
la determinazione dei periodi di avvio e di arresto di cui all’articolo 3, punto 27, e all’allegato V, parte 4, punto 1; e
i piani nazionali transitori di cui all’articolo 32 e, in particolare, la fissazione di massimali di emissione e relativi monitoraggio e comunicazione.
Tali norme di attuazione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2. La Commissione presenta opportune proposte entro il 7 luglio 2011.
CAPO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO E DI COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI
Articolo 42
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento di rifiuti solidi o liquidi.
Il presente capo non si applica agli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che:
l'incenerimento provoca emissioni inferiori rispetto a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione;
per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni superiori rispetto a quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti.
Ai fini del presente capo gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti comprendono tutte le linee di incenerimento o di coincenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, le caldaie, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento o di coincenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento o di coincenerimento.
Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall’ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l’impianto di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento.
Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti.
Il presente capo non si applica ai seguenti impianti:
impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
i rifiuti di cui all’articolo 3, punto 31, lettera b);
rifiuti radioattivi;
rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ( 18 );
rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;
impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all’anno.
Articolo 43
Definizione di residuo
Ai fini del presente capo, si intende per «residuo» qualsiasi rifiuto liquido o solido generato da un impianto di incenerimento dei rifiuti o da un impianto di coincenerimento dei rifiuti.
Articolo 44
Domande di autorizzazione
La domanda di autorizzazione relativa a un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti contiene una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
l’impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti di cui al presente capo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;
il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per quanto praticabile attraverso la produzione di calore, vapore o energia;
i residui saranno ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno;
lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato conformemente alla normativa nazionale e dell’Unione.
Articolo 45
Condizioni di autorizzazione
L’autorizzazione contiene quanto segue:
un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati che si serve almeno dei tipi di rifiuti contemplati nell’elenco di rifiuti europeo istituito dalla decisione 2000/532/CE laddove possibile, e contiene informazioni sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti, se del caso;
la capacità complessiva di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti dell’impianto;
i valori limite per le emissioni nell’atmosfera e nell’acqua;
le prescrizioni relative al pH, alla temperatura e al flusso degli scarichi di acque reflue;
le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni;
il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le emissioni nell’atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti.
In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, l’autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento di rifiuti o per un impianto di coincenerimento di rifiuti che utilizza rifiuti pericolosi contiene:
un elenco delle quantità delle diverse categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati;
i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.
Articolo 46
Controllo delle emissioni
Le emissioni nell’atmosfera degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti non superano i valori limite di emissione di cui all’allegato VI, parti 3 e 4, oppure determinati conformemente allo stesso allegato, parte 4.
Qualora più del 40 % del calore liberato in un impianto di coincenerimento dei rifiuti sia prodotto da rifiuti pericolosi, qualora l’impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, si applicano i valori limite di emissione di cui all’allegato VI, parte 3, della presente direttiva.
I valori limite di emissione si applicano al punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dall’impianto di incenerimento dei rifiuti o dall’impianto di coincenerimento dei rifiuti.
Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell’impianto di incenerimento dei rifiuti o dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione di cui all’allegato VI, parte 5, si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall’impianto di trattamento. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione di scarichi gassosi siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, il loco o al di fuori del sito, il gestore effettua gli opportuni calcoli del bilancio di massa, ►C1 utilizzando i risultati delle misure di cui all’allegato VI, parte 6, punto 3, ai fini di stabilire i livelli di emissione che nello scarico finale delle acque reflue ◄ possono essere attribuiti alla depurazione degli scarichi gassosi.
In nessun caso si procede alla diluizione delle acque reflue per farle rientrare nei valori limite di emissione di cui all’allegato VI, parte 5.
Il sito dell’impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare l’immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.
È prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell’impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell’impianto di coincenerimento o per l’acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.
Fatto salvo l’articolo 50, paragrafo 4, lettera c), per nessun motivo l’impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti o i singoli forni che fanno parte di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti possono continuare ad incenerire rifiuti ininterrottamente per un tempo superiore a quattro ore in caso di superamento dei valori limite di emissione.
La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno non supera le 60 ore.
Il limite temporale di cui al secondo comma si applica ai forni che sono collegati allo stesso dispositivo di lavaggio degli scarichi gassosi.
Articolo 47
Guasti
In caso di guasto il gestore riduce o arresta l’attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.
Articolo 48
Controllo delle emissioni
Le emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche in condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Le emissioni durante le fasi di avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili, sono stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a intervalli regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le operazioni di avvio o di arresto pianificate. Le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili sono per quanto possibile evitate o ridotte al minimo.
Articolo 49
Conformità ai valori limite di emissione
I valori limite di emissione per l’atmosfera e per l’acqua si considerano rispettati se sono rispettate le condizioni descritte nella parte 8 dell’allegato VI.
Articolo 50
Condizioni di esercizio
Gli impianti di incenerimento dei rifiuti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dall’incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi.
Gli impianti di coincenerimento dei rifiuti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi.
Se sono inceneriti o coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l’1 % di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del primo e del secondo comma è pari ad almeno 1 100 °C.
Negli impianti di incenerimento dei rifiuti, le temperature di cui al primo e al terzo comma sono misurate vicino alla parete interna della camera di combustione. L’autorità competente può autorizzare misurazioni effettuate presso un altro punto rappresentativo della camera di combustione.
Ciascuna camera di combustione di un impianto di incenerimento dei rifiuti è dotata di almeno un bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto delle temperature di cui al paragrafo 2. Tale bruciatore è utilizzato anche nelle operazioni di avvio e di arresto dell’impianto per garantire che tali temperature siano sempre mantenute costanti durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.
Il bruciatore di riserva non è alimentato con combustibili che provochino emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi ( 19 ), di gas liquefatto o di gas naturale.
Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti fanno funzionare un sistema automatico per impedire l’introduzione di rifiuti nelle seguenti situazioni:
all’avvio, fino al raggiungimento della temperatura di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure la temperatura specificata ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1;
ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto della temperature di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure della temperatura specificata ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1;
ogniqualvolta le misurazioni in continuo indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.
Articolo 51
Autorizzazione a modificare le condizioni di esercizio
Le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1 rispettano inoltre i valori limite di emissione di cui alla parte 3 dell’allegato VI.
Le emissioni di monossido di carbonio organico totale dei bollitori per corteccia utilizzati nelle industrie della pasta di legno e della carta che coinceneriscono i rifiuti nel luogo di produzione che erano in funzione e avevano un’autorizzazione prima del 28 dicembre 2002, e che erano autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1, rispettano inoltre i valori limite di emissione di cui alla parte 3 dell’allegato VI.
Articolo 52
Consegna e ricezione dei rifiuti
Prima dell’accettazione dei rifiuti pericolosi nell’impianto di incenerimento dei rifiuti o nell’impianto di coincenerimento dei rifiuti, il gestore raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l’osservanza dei requisiti previsti dall’autorizzazione e specificati all’articolo 45, paragrafo 2.
Tali informazioni comprendono quanto segue:
tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al paragrafo 4, lettera a);
la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l’idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento;
le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.
Prima dell’accettazione dei rifiuti pericolosi nell’impianto di incenerimento dei rifiuti o nell’impianto di coincenerimento dei rifiuti il gestore applica almeno le seguenti procedure:
controllo dei documenti prescritti dalla direttiva 2008/98/CE e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti ( 20 ) e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose;
prelievo di campioni rappresentativi, a meno che ciò non risulti inopportuno, per quanto possibile prima dello scarico, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al paragrafo 3 e per consentire all’autorità competente di determinare la natura dei rifiuti trattati.
I campioni di cui alla lettera b) sono conservati per almeno un mese dopo l’incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti in questione.
Articolo 53
Residui
Articolo 54
Modifica sostanziale
La modifica dell’attività di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi in un’installazione di cui al capo II che comporta l’incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale.
Articolo 55
Relazioni e informazioni al pubblico circa gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti
CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INSTALLAZIONI ED ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO SOLVENTI ORGANICI
Articolo 56
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle attività elencate nell’allegato VII, parte 1, e, se del caso, che raggiungono le soglie di consumo di cui alla parte 2 del medesimo allegato.
Articolo 57
Definizioni
Ai fini del presente capo, si intende per:
«installazione esistente», un’installazione in funzione al 29 marzo 1999 o che è stata autorizzata o registrata prima del 1o aprile 2001 o il cui gestore ha presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1o aprile 2001, a condizione che l’installazione sia stata messa in funzione entro il 1o aprile 2002;
«scarichi gassosi», gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti emessi nell’aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento;
«emissioni diffuse», qualsiasi emissione nell’aria, nel suolo e nell’acqua, non contenuta negli scarichi gassosi di composti organici volatili nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, tranne se altrimenti indicato nella parte 2 dell’allegato VII;
«emissioni totali», la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;
«miscela», una miscela come definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche ( 21 );
«adesivo», qualsiasi miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usata per far aderire parti separate di un prodotto;
«inchiostro», una miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usata in un’attività di stampa per stampare testi o immagini su una superficie;
«vernice», un rivestimento trasparente;
«consumo», l’input totale di solventi organici utilizzato in un’installazione per anno civile ovvero qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi composto organico volatile recuperato per riutilizzo;
«input», la quantità di solventi organici e la loro quantità nelle miscele utilizzate nello svolgimento di un’attività, inclusi i solventi riciclati all’interno e all’esterno dell’installazione, che vengono registrati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l’attività;
«riutilizzo», l’uso di solventi organici recuperati da un’installazione per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l’uso come combustibile, ad esclusione dello smaltimento definitivo, come rifiuti, dei solventi organici recuperati;
«condizioni di confinamento», le condizioni nelle quali un’installazione è gestita in maniera tale che i componenti organici volatili scaricati dall’attività sono raccolti ed evacuati in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono quindi completamente diffusi;
«operazioni di avviamento e di arresto», le operazioni, ad esclusione delle fasi regolari di oscillazione di un’attività, di messa in servizio, messa fuori servizio, interruzione di un’attività, di un elemento dell’impianto o di un serbatoio.
Articolo 58
Sostituzione delle sostanze pericolose
Le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive.
Articolo 59
Controllo delle emissioni
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che ogni installazione osservi quanto segue:
le emissioni di composti organici volatili da parte delle installazioni non superano i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa, o i valori limite di emissione totale, e gli altri requisiti indicati all’allegato VII, parti 2 e 3, sono soddisfatti;
i requisiti del piano di riduzione di cui all’allegato VII, parte 5, a condizione che sia ottenuta una riduzione equivalente delle emissioni rispetto a quella conseguita attraverso l’applicazione dei valori limite di emissione di cui alla lettera a).
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi realizzati nel conseguimento di una riduzione equivalente delle emissioni di cui alla lettera b), a norma dell’articolo 72, paragrafo 1.
Le installazioni adibite a due o più attività che individualmente superano le soglie di cui all’allegato VII, parte 2:
per le sostanze specificate nel paragrafo 5 soddisfano i requisiti di tale paragrafo per ciascuna attività;
per tutte le altre sostanze:
soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 per ciascuna attività; or
hanno emissioni totali di composti organici volatili che non superino quelle che si sarebbero avute applicando il disposto del punto i).
Articolo 60
Controllo delle emissioni
Gli Stati membri, precisando le condizioni di autorizzazione o emanando disposizioni generali vincolanti, provvedono affinché le misure delle emissioni siano effettuate conformemente all’allegato VII, parte 6.
Articolo 61
Conformità ai valori limite di emissione
I valori limite di emissione per l’atmosfera sono considerati rispettati se si osservano le condizioni di cui all’allegato VII, parte 8.
Articolo 62
Relazione sulla conformità
Il gestore fornisce all’autorità competente, su richiesta, dati che consentono a quest’ultima di verificare il rispetto di uno dei seguenti elementi:
i valori limite di emissione negli scarichi gassosi, i valori limite di emissione diffusa e i valori limite di emissione totale;
i requisiti del piano di riduzione di cui all’allegato VII, parte 5;
le deroghe concesse conformemente all’articolo 59, paragrafi 2 e 3.
Ciò può includere un piano di gestione dei solventi preparato conformemente all’allegato VII, parte 7.
Articolo 63
Modifiche sostanziali alle installazioni esistenti
Una modifica al massimo input di un’installazione esistente riferito alla massa di solventi organici, espresso in media giornaliera, laddove l’installazione funzioni con il rendimento previsto in condizioni di esercizio diverse dalle operazioni di avviamento e di arresto e di manutenzione delle attrezzature, è considerata sostanziale se comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore:
al 25 % per un’installazione che svolge attività che rientrano nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 della tabella dell’allegato VII, parte 2, oppure attività che rientrano in uno degli altri punti dell’allegato VII, parte 2, e che hanno un consumo di solventi inferiore a 10 Mg all’anno;
al 10 % per tutte le altre installazioni.
Articolo 64
Scambio di informazioni sulla sostituzione di solventi organici
La Commissione organizza lo scambio di informazioni con gli Stati membri, le imprese interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale sull’uso di solventi organici e i loro sostituti potenziali e sulle tecniche aventi il minore impatto potenziale sull’aria, sull’acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana.
I temi elencati in seguito sono oggetto dello scambio di informazioni:
idoneità all’uso;
possibili effetti sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall’esposizione per motivi professionali;
effetti potenziali sull’ambiente;
conseguenze economiche, in particolare i costi e i vantaggi delle soluzioni disponibili.
Articolo 65
Accesso all’informazione
La decisione dell’autorità competente, comprendente almeno una copia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico.
Le regole generali vincolanti applicabili alle installazioni e l’elenco delle installazioni soggette ad autorizzazione e registrazione sono messe a disposizione del pubblico.
CAPO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE INSTALLAZIONI CHE PRODUCONO BIOSSIDO DI TITANIO
Articolo 66
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle installazioni che producono biossido di titanio.
Articolo 67
Divieto di scarico dei rifiuti
Gli Stati membri vietano lo scarico dei seguenti rifiuti in qualsiasi corpo d’acqua, in mare o nell’oceano:
rifiuti solidi;
le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all’idrolisi della soluzione di solfato di titanile da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente più dello 0,5 % di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido solforico libero;
i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5 % di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti, compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido cloridrico libero;
i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.
Articolo 68
Controllo delle emissioni nell’acqua
Le emissioni delle installazioni nell’acqua non superano i valori limite di emissione di cui all’allegato VIII, parte 1.
Articolo 69
Prevenzione e controllo delle emissioni nell’atmosfera
Articolo 70
Controllo delle emissioni
CAPO VI BIS
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI
Articolo 70 bis
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.
Articolo 70 ter
Norme sul cumulo
Gli Stati membri provvedono affinché la norma di cui al primo comma non sia utilizzata per eludere gli obblighi definiti nella presente direttiva.
Articolo 70 quater
Autorizzazioni e registrazioni
Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi procedura analoga preesistente per la registrazione delle installazioni onde evitare di creare un onere amministrativo.
Gli Stati membri possono applicare una procedura di autorizzazione agli allevamenti intensivi di pollame e suini:
con più di 40 000 posti per il pollame;
con più di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre 30 kg; o
con più di 750 posti per le scrofe.
Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.
Gli Stati membri precisano la procedura per la registrazione o il rilascio di un'autorizzazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le informazioni di cui al paragrafo 2.
Le registrazioni o le domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:
l'installazione e le sue attività;
i tipi di animali;
il coefficiente di densità in UBA per ettaro calcolato conformemente all'allegato I bis, se del caso;
la capacità dell'installazione;
le fonti di emissione dell'installazione;
il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale.
Articolo 70 quinquies
Obblighi del gestore
I dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, mediante metodi di calcolo come l'uso di fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di monitoraggio sono descritti nelle norme operative.
Per un periodo di almeno 5 anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative.
Articolo 70 sexies
Controllo
Articolo 70 septies
Inadempienza
Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione fino al ripristino della conformità.
Articolo 70 octies
Informazione e partecipazione del pubblico
Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:
l'elaborazione delle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;
il rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo;
il rilascio di un'autorizzazione aggiornata a norma dell'articolo 70 quater, paragrafo 4, per qualsiasi modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo; o
la procedura di registrazione, nel caso in cui non siano adottate disposizioni generali vincolanti e gli Stati membri consentano che l'installazione sia solo registrata.
L'autorità competente rende disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti:
l'autorizzazione o la registrazione;
i risultati delle consultazioni tenute a norma del paragrafo 1;
le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 applicabili alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo; e
le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.
Articolo 70 nonies
Accesso alla giustizia
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti al presente capo quando è rispettata una delle seguenti condizioni:
essi vantano un interesse sufficiente;
essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.
La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.
La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.
Articolo 70 decies
Condizioni uniformi per le norme operative
Prima di stabilire condizioni uniformi per le norme operative conformemente al paragrafo 2, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, i settori interessati, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione. Lo scambio di informazioni riguarda in particolare:
i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche e altre misure conformi all'allegato III;
le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;
le migliori tecniche disponibili individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b);
le tecniche emergenti.
Le condizioni uniformi per le norme operative sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis e tengono conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità di allevamento di tali installazioni, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso. Esse includono inoltre informazioni indicative sulle tecniche emergenti, se disponibili.
Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
CAPO VII
COMITATO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 71
Autorità competenti
Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate dell’adempimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva.
Articolo 72
Relazioni presentate dagli Stati membri
Per tutti gli impianti di combustione contemplati dal capo III della presente direttiva gli Stati membri stabiliscono, a partire dal 1o gennaio 2016, un inventario annuale delle emissioni di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri e dell’apporto di energia.
Tenendo conto delle norme sul cumulo delle emissioni di cui all’articolo 29, l’autorità competente riceve i seguenti dati per ogni impianto di combustione:
la potenza termica nominale totale (in MW) dell’impianto di combustione;
il tipo di impianto di combustione: caldaia, turbina a gas, motore a gas, motore diesel, altro (specificandone il tipo);
la data di inizio del funzionamento dell’impianto di combustione;
le emissioni annue totali (in Mg l’anno) di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri (come totale di particelle in sospensione);
il numero di ore operative dell’impianto di combustione;
la quantità annua totale di apporto di energia, con riferimento al potere calorifico netto (in TJ l’anno), suddiviso nelle seguenti categorie di combustibile: carbone, lignite, biomassa, torba, altri combustibili solidi (specificandone il tipo), combustibili liquidi, gas naturale, altri gas (specificandone il tipo).
I dati annuali, impianto per l’impianto, contenuti in detti inventari sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest’ultima.
Un sommario degli inventari è messo a disposizione della Commissione ogni tre anni, entro dodici mesi dalla fine del triennio considerato. Tale sommario mostra separatamente i dati relativi agli impianti di combustione interni a raffinerie.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, un sommario del raffronto e della valutazione di tali inventari entro ventiquattro mesi dalla fine del triennio considerato.
A partire dal 1o gennaio 2016, gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i seguenti dati:
per gli impianti di combustione cui si applica l’articolo 31, il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto in media mensile. Per il primo anno di applicazione dell’articolo 31, viene comunicata anche la motivazione tecnica dell’impossibilità di rispettare i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafi 2 e 3; e
per gli impianti di combustione che non sono in funzione per più di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, il numero di ore operative annue.
Articolo 73
Riesame
Entro il 30 giugno 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva. La relazione include informazioni sulle attività per le quali sono state adottate o non sono state adottate conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della presente direttiva, tiene conto delle dinamiche dell'innovazione, comprese le tecniche emergenti, nonché della necessità di ulteriori misure di prevenzione dell'inquinamento e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE.
La relazione include una valutazione della necessità dell'intervento dell'Unione mediante la definizione o l'aggiornamento di requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e per le norme in materia di controllo e conformità per le attività nell'ambito delle conclusioni sulle BAT adottate nel corso del quinquennio precedente, sulla base dei seguenti criteri:
l'impatto delle attività in questione sull'ambiente nel suo complesso e sulla salute umana;
lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per le attività in questione.
Tale valutazione prende in considerazione il parere del forum di cui all’articolo 13, paragrafo 4.
Nel caso di grandi impianti di combustione il capo III e l’allegato V della presente direttiva sono considerati rappresentativi delle prescrizioni minime a livello di Unione.
La relazione è eventualmente corredata da una proposta legislativa. Ove la valutazione di cui al secondo comma individui una siffatta necessità, la proposta legislativa contiene disposizioni che definiscono o aggiornano requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e le norme in materia di monitoraggio e verifica della conformità per le attività in questione.
Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione riesamina la necessità di controllare le emissioni derivanti:
dalla combustione dei carburanti nelle installazioni con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW;
dall’allevamento intensivo di bovini; e
dallo spargimento di effluenti.
La Commissione riferisce i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa.
La Commissione, utilizzando una metodologia basata su dati concreti e tenendo conto delle specificità del settore, valuta la necessità dell'intervento dell'Unione per:
affrontare in modo globale le emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame nell'Unione, in particolare di bovini; e
proseguire nel conseguimento dell'obiettivo della protezione ambientale globale con riferimento ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione, attraverso la prevenzione e il controllo delle emissioni prodotte dall'allevamento di bestiame, e in modo coerente con gli obblighi internazionali dell'Unione.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di tale valutazione entro il 31 dicembre 2026. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
La Commissione riesamina:
la necessità di controllare le emissioni derivanti dalla ricerca e dalla produzione onshore e offshore di petrolio e gas;
la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento e dall'estrazione in loco di minerali industriali non energetici utilizzati in un settore industriale diverso dalla costruzione, nonché la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento e dall'estrazione in loco di minerali di interesse economico, qualora si tratti di attività recenti nell'Unione;
la necessità di rivedere la soglia di attività di cui all'allegato I per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua.
La Commissione include i risultati di tale riesame nella prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio richiesta a norma del paragrafo 1.
Articolo 74
Modifiche degli allegati
La Commissione rende pubblici gli studi e le analisi pertinenti utilizzati nella preparazione di un atto delegato adottato a norma del presente articolo, al più tardi al momento dell'adozione dell'atto delegato.
Articolo 75
Procedura di comitato
Articolo 76
Esercizio della delega
▼M1 —————
Articolo 79
Sanzioni
Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, l'importo massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al primo comma è pari almeno al 3 % del fatturato annuo del gestore nell'Unione nell'esercizio precedente quello in cui la sanzione è imposta.
Gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo.
Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:
la natura, la gravità e la portata della violazione;
la popolazione interessata o l'ambiente interessato dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o sia reiterata.
Articolo 79 bis
Indennizzo
Articolo 80
Recepimento
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, all’articolo 3, punto 8, punti da 11 a 15, da 18 a 23, da 26 a 30, da 34 a 38 e punto 41, all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, all’articolo 7, agli articoli 8 e 10, all’articolo 11, lettere e) e h), all’articolo 12, paragrafo 1, lettere e) e h), all’articolo 13, paragrafo 7, all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii), all’articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e), f) e h), all’articolo 14, paragrafi 2 e 7, all’articolo 15, paragrafi da 2 a 5, agli articoli 16, 17 e 19, all’articolo 21, paragrafi da 2 a 5, agli articoli 22, 23, 24, 27, 28 e 29, all’articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, 38 e 39, all’articolo 40, paragrafi 2 e 3, agli articoli 42 e 43, all’articolo 45, paragrafo 1, all’articolo 58, all’articolo 59, paragrafo 5, all’articolo 63, all’articolo 65, paragrafo 3, agli articoli 69, 70, 71, 72 e 79, e all’allegato I, primo comma, punti 1.1, 1.4, 2.5, lettera b), 3.1, 4, 5, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.10 e 6.11, all’allegato II, all’allegato III, punto 12, all’allegato V, parte 1, lettera b), punti 2.2, 2.4, 3.1 e parte 4, punto 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6 e all’allegato VI, parte 8, punto 1.1, lettera d), all’allegato VII, parte 4, punto 2, parte 5, punto 1, parte 7, punto 3, all’allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c), parte 2, punti 2 e 3, parte 3, entro il 7 gennaio 2013.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dalla medesima data.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 81
Abrogazione
Articolo 82
Disposizioni transitorie
Per quanto riguarda gli impianti di combustione per il coincenerimento dei rifiuti, l’allegato VI, parte 4, punto 3.1, si applica fino al:
31 dicembre 2015, per gli impianti di combustione di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
6 gennaio 2013, per gli impianti di combustione di cui all’articolo 30, paragrafo 3.
L’allegato VI, parte 4, punto 3.2, si applica agli impianti di combustione per il coincenerimento dei rifiuti a decorrere dal:
1o gennaio 2016, per gli impianti di combustione di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
7 gennaio 2013, per gli impianti di combustione di cui all’articolo 30, paragrafo 3.
Articolo 83
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 84
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Categorie di attività di cui all’articolo 10
I valori soglia di seguito riportati si riferiscono generalmente alla capacità di produzione o alla resa. Qualora varie attività elencate nella medesima descrizione delle attività contenente una soglia siano gestite in una stessa installazione, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).
La Commissione stabilisce linee guida riguardanti:
il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente allegato e quelle descritte negli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE; e
l’interpretazione del termine «scala industriale» in riferimento alle attività dell’industria chimica descritte nel presente allegato.
1. Attività energetiche
|
1.1. |
Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW |
|
1.2. |
Raffinazione di petrolio e di gas |
|
1.3. |
produzione di coke |
|
1.4. |
Gassificazione, liquefazione o pirolisi di:
a)
carbone;
b)
altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. |
2. Produzione e trasformazione dei metalli
|
2.1. |
Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati |
|
2.2. |
Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora |
|
2.3 |
Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a)
attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
a bis)
attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b)
attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio;
b bis)
attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa;
c)
applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora. |
|
2.4. |
Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno. |
|
2.5. |
Lavorazione di metalli non ferrosi:
a)
produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b)
fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; |
|
2.6. |
Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. |
|
2.7. |
Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 tonnellate di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno. |
3. Industria dei prodotti minerali
|
3.1. |
Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
a)
Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
b)
produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c)
produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno. |
|
3.2. |
Produzione di amianto o alla fabbricazione di prodotti dell’amianto |
|
3.3. |
Fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno |
|
3.4. |
Fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno |
|
3.5. |
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con:
a)
una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno; e/o
b)
una capacità di forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3. |
|
3.6. |
Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco. |
4. Industria chimica
nell’ambito delle categorie di attività di cui alla presente sezione, si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
|
4.1. |
Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
a)
idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b)
idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c)
idrocarburi solforati;
d)
idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e)
idrocarburi fosforosi;
f)
idrocarburi alogenati;
g)
composti organometallici;
h)
materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i)
gomme sintetiche;
j)
sostanze coloranti e pigmenti;
k)
tensioattivi e agenti di superficie. |
|
4.2. |
Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
a)
gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno (tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua), biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b)
acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c)
basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d)
sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;
e)
metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. |
|
4.3. |
Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) |
|
4.4. |
Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi |
|
4.5. |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi |
|
4.6. |
Fabbricazione di esplosivi |
5. Gestione dei rifiuti
|
5.1. |
Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a)
trattamento biologico;
b)
trattamento fisico-chimico;
c)
dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
d)
ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
e)
rigenerazione/recupero dei solventi;
f)
rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
g)
rigenerazione degli acidi o delle basi;
h)
recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
i)
recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
j)
rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
k)
lagunaggio. |
|
5.2. |
Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a)
per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora;
b)
per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno. |
|
5.3. |
a)
Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio ( 23 ):
i)
trattamento biologico, come la digestione anaerobica o la codigestione;
ii)
trattamento fisico-chimico;
iii)
pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
iv)
trattamento di scorie e ceneri;
v)
trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
b)
Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:
i)
trattamento biologico, come la digestione anaerobica;
ii)
pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
iii)
trattamento di scorie e ceneri;
iv)
trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 tonnellate al giorno. |
|
5.4. |
Discariche, quali definite all’articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ( 24 ), che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. |
|
5.5. |
Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. |
|
5.6. |
Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg. |
6. Altre attività
|
6.1. |
Fabbricazione in installazioni industriali di:
a)
pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b)
carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
c)
uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno. |
|
6.2. |
Pretrattamento (operazioni quali lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione), tintura o finitura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno. |
|
6.3. |
Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito |
|
6.4. |
a)
Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b)
Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
i)
solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
ii)
solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno;
iii)
materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno superiore a;
—
75 se A è pari o superiore a 10; oppure
—
[300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi
dove «A» è la percentuale (%) in peso di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti. L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. La presente sottosezione non si applica nel caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte.
c)
Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua) |
|
6.5. |
Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di sottoprodotti di origine animale con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. |
|
6.6. |
Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno. |
|
6.7. |
Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno. |
|
6.8. |
Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. |
|
6.9. |
Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nella presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico in conformità alla direttiva 2009/31/CE. |
|
6.10. |
Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura. |
|
6.11. |
Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un’installazione di cui al capo II. |
ALLEGATO I bis
Attività di cui all'articolo 70 bis
Le installazioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato se appartengono a una o più delle seguenti categorie di attività:
Allevamento di suini che rappresenta 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.
Allevamento esclusivo di galline ovaiole che rappresenta 300 o più UBA, o allevamento di altre categorie di pollame che rappresenta almeno 280 UBA. Nelle installazioni in cui è allevata una combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia è di 280 UBA e la capacità è calcolata utilizzando 0,93 come fattore di ponderazione ( *1 ) per le galline ovaiole.
Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che rappresenta 380 o più UBA, escluso l'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.
Il livello di UBA di un'installazione è calcolato utilizzando i seguenti tassi di conversione:
Suini:
Scrofe riproduttrici ≥ 50 kg … 0,500
Suinetti ≤ 20 kg … 0,027
Altri suini … 0,300
Pollame:
Polli da carne … 0,007
Galline ovaiole … 0,014
Tacchini … 0,030
Anatre … 0,010
Oche … 0,020
Struzzi … 0,350
Altro pollame… 0,001
ALLEGATO II
Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 5
Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, rispettano i seguenti principi:
1. Costi
1.1. I costi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi più generali di natura socio-economica.
1.2. La valutazione dei costi, che è quantitativa, si avvale di una valutazione qualitativa.
1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione:
rappresentano i costi relativi al valore netto, previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
comprendono i costi di accesso al capitale finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;
sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo.
1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei costi.
1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, ricerche sottoposte a revisione tra pari, pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.
2. Benefici ambientali
2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 15, paragrafo 6, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che è quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli inquinanti.
2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in considerazione un tasso di attualizzazione applicato a qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per la società nel corso del tempo.
2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei benefici ambientali.
2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.
3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali
3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e i benefici ottenuti grazie a tale rispetto.
3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti elementi:
un metodo per tenere conto delle incertezze nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali;
l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero superare i benefici ambientali.
ALLEGATO III
Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili
|
1. |
Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti; |
|
2. |
impiego di sostanze meno pericolose, compreso il minore impiego di sostanze estremamente preoccupanti; |
|
3. |
sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti; |
|
4. |
processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale; |
|
5. |
progressi in campo tecnico, compresi gli strumenti digitali, ed evoluzione delle conoscenze in campo scientifico; |
|
6. |
natura, effetti e volume delle emissioni in questione; |
|
7. |
date di messa in funzione delle installazioni nuove o esistenti; |
|
8. |
tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile; |
|
9. |
consumo e natura delle materie prime, compresa l'acqua, usate nel processo ed efficienza delle risorse, nonché riutilizzo e decarbonizzazione; |
|
10. |
necessità di prevenire o di ridurre al minimo sia l'impatto globale che i rischi delle emissioni sull'ambiente, compresa la biodiversità; |
|
11. |
necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le conseguenze per l'ambiente e la salute umana; |
|
12. |
informazioni pubblicate da organizzazioni internazionali pubbliche. |
ALLEGATO IV
Partecipazione del pubblico alle decisioni
|
1. |
Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi e su una pagina web, sui seguenti aspetti in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:
a)
la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, compresa la descrizione degli elementi di cui all’articolo 12, paragrafo 1;
b)
eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell’impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell’articolo 26;
c)
informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
d)
la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;
e)
le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
f)
l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
g)
le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5. |
|
2. |
Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a)
conformemente alla normativa nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 1;
b)
conformemente alla direttiva 2003/4/CE, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 che sono pertinenti ai fini della decisione di cui all’articolo 5 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 1. |
|
3. |
Ai membri del pubblico interessato è fornita tempestivamente la possibilità effettiva di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione. |
|
4. |
The results of the consultations held pursuant to this Annex must be taken into due account in the taking of a decision. |
|
5. |
Sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire ai membri del pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi del presente allegato. |
ALLEGATO V
Disposizioni tecniche per gli impianti di combustione
PARTE 1
Valori limite per gli impianti di combustione di cui all’articolo 30, paragrafo 2
|
1. |
Tutti i valori limite di emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6 % per i combustibili solidi, al 3 % per gli impianti di combustione, diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15 % per le turbine a gas e per i motori a gas. |
|
2. |
Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido o liquido ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido che hanno ottenuto un’autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l’impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, e che non sono in funzione per più di 1 500 ore operative annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3. Gli impianti di combustione alimentati a combustibile liquido che hanno ottenuto un’autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l’impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, e che non sono in funzione per più di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di SO2 pari a 850 mg/Nm3 nel caso degli impianti con potenza termica nominale totale non superiore a 300 MWth e pari a 400 mg/Nm3 nel caso degli impianti con potenza termica nominale totale superiore a 300 MWth. Una parte di un impianto di combustione che disperde il suo scarico gassoso attraverso una o più canne di scarico separate in un camino comune e che non è in funzione per più di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, può essere soggetta ai valori limite di emissione di cui ai due paragrafi precedenti in funzione della potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione. In tali casi, le emissioni attraverso ciascuna di tali canne di scarico sono controllate separatamente. |
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3. |
Valori limite di emissione (in mg/Nm3) di SO2 per gli impianti di combustione alimentati a combustibile gassoso ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
Gli impianti di combustione alimentati con gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie che hanno ottenuto un’autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o per i quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l’impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, sono soggetti a un valore limite di emissione di SO2 pari a 800 mg/Nm3. |
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4. |
Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per gli impianti di combustione alimentati con combustibili solidi o liquidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
Gli impianti di combustione all’interno di installazioni chimiche alimentate con residui liquidi di produzione quale combustibile non commerciale per il loro proprio consumo, con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MWth e che hanno ottenuto un’autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o per i quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l’impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3. Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido o liquido con potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW th che hanno ottenuto un’autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l’impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, e che non sono in funzione per più di 1 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3. Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW th alimentati a combustibile solido che hanno ottenuto un’autorizzazione prima del 1o luglio 1987 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3. Gli impianti di combustione alimentati a combustibile liquido con potenza termica nominale totale superiore a 500 MWth che hanno ottenuto un’autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l’impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, e che non sono in funzione per più di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 400 mg/Nm3. Una parte di un impianto di combustione che disperde il suo scarico gassoso attraverso una o più canne di scarico separate in un camino comune e che non è in funzione per più di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, può essere soggetta ai valori limite di emissione di cui ai tre paragrafi precedenti in funzione della potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione. In tali casi, le emissioni attraverso ciascuna di tali canne di scarico sono controllate separatamente. |
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5. |
Le turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato — CCGT) che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 90 mg/Nm3 e di CO pari a 100 mg/Nm3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione meno di 500 ore operative annue non sono coperte dai valori limite di emissione di cui al presente punto. Il gestore di questi impianti registra le ore operative utilizzate. |
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6. |
Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx e CO per gli impianti di combustione a gas
Per le turbine a gas (comprese le CCGT), i valori limite di emissione di NOx e CO fissati nella tabella di cui al presente punto si applicano soltanto con un carico superiore al 70 %. Per le turbine a gas (comprese le CCGT) che hanno ottenuto un’autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l’impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, e che non sono in funzione per più di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, il valore limite di emissione di NOx è pari a 150 mg/Nm3 se sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm3 se sono alimentate con altri gas o combustibili liquidi. Una parte di un impianto di combustione che disperde il suo scarico gassoso attraverso una o più canne di scarico separate in un camino comune e che non è in funzione per più di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, può essere soggetta ai valori limite di emissione di cui al paragrafo precedente in funzione della potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione. In tali casi, le emissioni attraverso ciascuna di tali canne di scarico sono controllate separatamente. Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore operative all’anno non sono coperte dai valori limite di emissione di cui al presente punto. Il gestore di questi impianti registra le ore operative utilizzate. |
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7. |
Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3, per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili solidi o liquidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
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8. |
Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3, per impianti di combustione che utilizzano combustibili gassosi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
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PARTE 2
Valori limite di emissione per gli impianti di combustione di cui all’articolo 30, paragrafo 3
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1. |
Tutti i valori limite di emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6 % per i combustibili solidi, al 3 % per gli impianti di combustione diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15 % per le turbine a gas e per i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato dotate di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard può essere definito dall’autorità competente, in funzione delle caratteristiche dell’installazione interessata. |
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2. |
Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido o liquido ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
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3. |
Valori limite di emissione di SO2 espressi in mg/Nm3 per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili gassosi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
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4. |
Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili solidi o liquidi ad eccezione delle turbine e dei motori a gas
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5. |
Le turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nm3 e di CO pari a 100 mg/Nm3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione meno di 500 ore operative annue non sono coperte dai valori limite di emissione di cui al presente punto. Il gestore di questi impianti registra le ore operative utilizzate. |
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6. |
Valori limite di emissione di NOx e CO espressi in mg/Nm3 per impianti di combustione alimentati a gas
Per le turbine a gas (comprese le CCGT), i valori limite di emissione di NOx e CO di cui al presente punto si applicano soltanto con un carico superiore al 70 %. Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore operative all’anno non sono coperte dai valori limite di emissione di cui al presente punto. Il gestore di questi impianti registra le ore operative utilizzate. |
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7. |
Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili solidi o liquidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
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8. |
Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili gassosi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
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PARTE 3
Controllo delle emissioni
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1. |
Le concentrazioni di SO2, NOx e polveri negli scarichi gassosi di ciascun impianto di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW sono misurate in continuo. La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentati con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW è misurata in continuo. |
|
2. |
L’autorità competente può decidere di non rendere obbligatorie le misurazioni in continuo di cui al punto 1 nei casi seguenti:
a)
per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10 000 ore di funzionamento;
b)
per SO2e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale;
c)
per SO2degli impianti di combustione alimentati a gasolio con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione degli scarichi gassosi;
d)
per SO2degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore può provare che le emissioni di SO2 non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti. |
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3. |
Nei casi in cui non sono richieste misurazioni in continuo, sono necessarie come minimo misurazioni di SO2, NOx, polveri e, per gli impianti alimentati a gas, anche di CO una volta ogni sei mesi. |
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4. |
Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale saranno misurate almeno una volta all’anno. |
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5. |
In alternativa alle misurazioni di SO2e NOx di cui al punto 3, si possono usare altre procedure, verificate ed approvate dall’autorità competente, per determinare le emissioni di SO2 e di NOx. Queste procedure applicano le pertinenti norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. |
|
6. |
In caso di significative modifiche in merito al combustibile utilizzato o al modo di conduzione degli impianti, l’autorità competente ne è informata. L’autorità competente decide se le disposizioni in materia di controllo di cui ai punti da 1 a 4 sono appropriate o se richiedono un adeguamento. |
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7. |
Le misurazioni in continuo effettuate conformemente al punto 1 comprendono le misurazioni del tenore di ossigeno, della temperatura, della pressione e del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi non è necessaria, a condizione che lo scarico gassoso prelevato sia essiccato prima dell’analisi delle emissioni. |
|
8. |
Il campionamento e l’analisi delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. I sistemi di misurazione automatici sono soggetti a controllo mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all’anno. I gestori informano senza indebito ritardo l'autorità competente dei risultati della verifica dei sistemi di misurazione automatici. |
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9. |
A livello dei valori limite di emissione, i valori degli intervalli di fiducia al 95 % di un singolo risultato di misurazione non superano le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:
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10. |
I valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati dopo detrazione del valore dell’intervallo di fiducia di cui al punto 9. Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema automatico di misure non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti, senza indebito ritardo, per migliorare l'affidabilità del sistema automatico di misure. |
|
11. |
Nel caso di impianti che devono rispondere ai gradi di desolforazione di cui all’articolo 31, viene controllato regolarmente anche il tenore di zolfo del combustibile bruciato nell’impianto di combustione. Le autorità competenti sono informate delle modifiche sostanziali del tipo di combustibile utilizzato. |
PARTE 4
Valutazione del rispetto dei valori limite di emissione
|
1. |
Nel caso di misurazioni in continuo si considerano rispettati i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2, se la valutazione dei risultati delle misurazioni rivela che, nelle ore di funzionamento nel corso di un anno civile, sono state rispettate tutte le condizioni che seguono:
a)
nessun valore medio mensile convalidato supera i valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;
b)
nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110 % dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;
c)
nei casi di impianti di combustione composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW, nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 150 % dei valori limite di emissione pertinenti indicate nelle parti 1 e 2,
d)
il 95 % di tutti i valori medio orari convalidati nel corso dell’anno non supera il 200 % dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2. I valori medi convalidati sono determinati conformemente a quanto disposto alla parte 3, punto 10. Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione, non si tiene conto dei valori misurati durante i periodi di cui all’articolo 30, paragrafi 5 e 6 e all’articolo 37, né di quelli misurati durante i periodi di avvio e di arresto. |
|
2. |
Qualora non siano richieste misurazioni in continuo, i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2 sono considerati rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità stabilite dalle competenti autorità, non superano i valori limite di emissione. |
PARTE 5
Grado minimo di desolforazione
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1. |
Grado minimo di desolforazione per gli impianti di combustione di cui all’articolo 30, paragrafo 2
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2. |
Grado minimo di desolforazione per gli impianti di combustione di cui all’articolo 30, paragrafo 3
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PARTE 6
Rispetto del grado di desolforazione
I gradi minimi di desolforazione di cui alla parte 5 del presente allegato si applicano come valore limite medio mensile.
PARTE 7
Valori limite medi di emissione per gli impianti di combustione multicombustibile all’interno di una raffineria
I valori limite medi di emissione (mg/Nm3) di SO2 per gli impianti di combustione multicombustibile all’interno di una raffineria, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, sono i seguenti:
per gli impianti di combustione che hanno ottenuto un’autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l’impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003: 1 000 mg/Nm3;
per gli altri impianti di combustione: 600 mg/Nm3.
Tali valori limite di emissione sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6 % per i combustibili solidi e al 3 % per i combustibili liquidi e gassosi.
ALLEGATO VI
Disposizioni tecniche relative agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti
PARTE 1
Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
«impianto di incenerimento dei rifiuti esistente» un impianto di incenerimento dei rifiuti:
che era in esercizio e era autorizzato conformemente alla normativa dell’Unione applicabile prima del 28 dicembre 2002;
che era autorizzato o registrato per l’incenerimento dei rifiuti e la cui autorizzazione era stata concessa prima del 28 dicembre 2002, conformemente alla normativa dell’Unione applicabile, purché l’impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003;
che era stato oggetto, a parere dell’autorità competente, di una richiesta completa di autorizzazione prima del 28 dicembre 2002, purché l’impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
«nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti», ogni impianto di incenerimento dei rifiuti che non rientra nella lettera a).
PARTE 2
Fattori di equivalenza per le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani
Per la determinazione della concentrazione totale delle diossine e dei furani, le concentrazioni di massa delle seguenti dibenzo-p-diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma:
|
|
Fattore di equivalenza tossico |
|
2,3,7,8 – Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) |
1 |
|
1,2,3,7,8 – Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) |
0,5 |
|
1,2,3,4,7,8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) |
0,1 |
|
1,2,3,6,7,8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) |
0,1 |
|
1,2,3,7,8,9 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) |
0,1 |
|
1,2,3,4,6,7,8 – Heptaclorodibenzodiossina (HpCDD) |
0,01 |
|
Octaclorodibenzodiossina (OCDD) |
0,001 |
|
2,3,7,8 – Tetraclorodibenzofurano (TCDF) |
0,1 |
|
2,3,4,7,8 – Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) |
0,5 |
|
1,2,3,7,8 – Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) |
0,05 |
|
1,2,3,4,7,8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF) |
0,1 |
|
1,2,3,6,7,8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF) |
0,1 |
|
1,2,3,7,8,9 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF) |
0,1 |
|
2,3,4,6,7,8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF) |
0,1 |
|
1,2,3,4,6,7,8 – Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) |
0,01 |
|
1,2,3,4,7,8,9 – Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) |
0,01 |
|
Octaclorodibenzofurano (OCDF) |
0,001 |
PARTE 3
Valori limite per le emissioni nell’atmosfera da parte degli impianti di incenerimento dei rifiuti
|
1. |
Tutti i valori limite di emissione saranno calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e dopo la correzione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi. I valori limite di emissione sono normalizzati all’11 % di ossigeno negli scarichi gassosi, tranne che nel caso di incenerimento di oli minerali usati, come definiti all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE, quando sono normalizzati al 3 % di ossigeno, e nei casi di cui alla parte 6, punto 2.7.
|
|
2. |
Valori limite di emissione applicabile nelle circostanze descritte nell’articolo 46, paragrafo 6, e nell’articolo 47. La concentrazione di polvere nelle emissioni nell’atmosfera di un impianto di incenerimento dei rifiuti non può superare in nessun caso i 150 mg/Nm3 espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell’atmosfera di TOC e CO di cui ai punti 1.2 e 1.5, lettera b). |
|
3. |
Gli Stati membri possono stabilire norme volte a disciplinare le deroghe previste nella presente parte. |
PARTE 4
Determinazione dei valori limite per le emissioni nell’atmosfera provenienti dal coincenerimento dei rifiuti
|
1. |
La seguente formula (formula di miscelazione) sarà applicata ogniqualvolta non sia stato fissato uno specifico valore limite totale di emissione «C» in una tabella della presente parte. Il valore limite di emissione per ciascuna sostanza inquinante e il CO presenti negli scarichi gassosi provenienti dal coincenerimento dei rifiuti è calcolato come segue:
Gli Stati membri possono stabilire misure volte a disciplinare le esenzioni previste nella presente parte. |
|
2. |
Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Disposizioni speciali per impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti
|
|
4. |
Disposizioni speciali per gli impianti di coincenerimento di rifiuti nei settori industriali non contemplati nei punti 2 e 3 della presente parte
|
PARTE 5
Valori limite di emissione relativi agli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli scarichi gassosi
|
Inquinanti |
Valori limite di emissione per campioni non filtrati (mg/l tranne che per diossine e furani) |
|
|
1. Solidi sospesi totali definiti nell’allegato I della direttiva 91/271/CEE |
(95 %) |
(100 %) |
|
30 |
45 |
|
|
2. Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) |
0,03 |
|
|
3. Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) |
0,05 |
|
|
4. Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl) |
0,05 |
|
|
5. Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) |
0,15 |
|
|
6. Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) |
0,2 |
|
|
7. Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) |
0,5 |
|
|
8. Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) |
0,5 |
|
|
9. Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) |
0,5 |
|
|
10. Zinco e suoi composti, espressi come zinco (Zn) |
1,5 |
|
|
11. Diossine e furani |
0,3 ng/l |
|
PARTE 6
Controllo delle emissioni
1. Tecniche di misurazione
|
1.1. |
Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera e nell’acqua sono eseguite in modo rappresentativo. |
|
1.2. |
Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Ciò si applica anche al sistema di assicurazione della qualità del laboratorio che esegue il campionamento e l'analisi. I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno. |
|
1.3. |
I valori degli intervalli di confidenza al 95 % di un singolo risultato di misurazione determinati ai valori limite giornalieri di emissione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:
Le misurazioni periodiche delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua sono effettuate in conformità dei punti 1.1 e 1.2. |
2. Misurazioni relative agli inquinanti atmosferici
|
2.1. |
Sono eseguite le seguenti misurazioni relative agli inquinanti atmosferici:
a)
misurazioni in continuo delle seguenti sostanze: NOx, purché siano fissati i valori limite di emissione, CO, polveri totali, TOC, HCl, HF, SO2;
b)
misurazioni in continuo dei seguenti parametri di processo: temperatura vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall’autorità competente, concentrazione di ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi;
c)
almeno due misurazioni all’anno per i metalli pesanti, le diossine e i furani; per i primi dodici mesi di funzionamento è tuttavia effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi. |
|
2.2. |
Il tempo di permanenza, la temperatura minima e il tenore di ossigeno degli scarichi gassosi sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l’impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti è messo in funzione e nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli. |
|
2.3. |
La misurazione in continuo dell’HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per l’HCl che garantiscano che il valore limite di emissione relativo a tale sostanza non è superato. In tal caso le emissioni di HF sono sottoposte alle misurazioni periodiche di cui al in punto 2.1, lettera c). |
|
2.4. |
La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta qualora gli scarichi gassosi i campionati siano essiccati prima dell’analisi delle emissioni. |
|
2.5. |
L’autorità competente può decidere di non imporre misurazioni in continuo per HC1, HF e SO2 negli impianti di incenerimento dei rifiuti o negli impianti di coincenerimento dei rifiuti e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c), oppure può decidere di non imporre alcuna misurazione se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. L’autorità competente può decidere di non imporre misurazioni in continuo per NOx e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c), negli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 6 t/ora oppure negli impianti esistenti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 6 t/ora se il gestore può dimostrare, sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto. |
|
2.6. |
L’autorità competente può decidere di imporre una misurazione ogni due anni per i metalli pesanti e una misurazione all’anno per le diossine e i furani nei seguenti casi:
a)
le emissioni derivanti dal coincenerimento o dall’incenerimento dei rifiuti siano in tutte le circostanze inferiori al 50 % dei valori limite di emissione;
b)
i rifiuti da coincenerire o da incenerire consistano esclusivamente in determinate frazioni combustibili selezionate di rifiuti non pericolosi non adatti ad essere riciclati, dotati di determinate caratteristiche e ulteriormente specificati in base alla valutazione di cui alla lettera c);
c)
il gestore possa provare sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione e del monitoraggio delle emissioni che le emissioni sono in tutte le circostanze significativamente al di sotto dei valori limite di emissione per i metalli pesanti, le diossine e i furani; |
|
2.7. |
I risultati delle misurazioni sono normalizzati utilizzando le concentrazioni di ossigeno standard di cui alla parte 3 o calcolate conformemente alla parte 4 e applicando la formula di cui alla parte 7. Se i rifiuti sono inceneriti o coinceneriti in un’atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall’autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso. Se le emissioni di sostanze inquinanti sono ridotte mediante trattamento degli scarichi gassosi in un impianto di incenerimento dei rifiuti o in un impianto di coincenerimento dei rifiuti destinato al trattamento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al primo comma è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per la sostanza inquinante in questione supera il pertinente tenore di ossigeno normalizzato. |
3. Misurazioni relative alle sostanze inquinanti dell’acqua
|
3.1. |
Al punto di scarico delle acque reflue sono effettuate le seguenti misurazioni:
a)
misurazioni in continuo di pH, temperatura e flusso;
b)
misurazioni giornaliere del totale dei solidi sospesi effettuate su campioni per sondaggio oppure misurazioni di un campione rappresentativo proporzionale al flusso su un periodo di 24 ore;
c)
misurazioni almeno mensili di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico, su un periodo di 24 ore di Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni e Zn;
d)
misurazioni almeno semestrali delle diossine e dei furani; tuttavia nei primi dodici mesi di funzionamento è effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi. |
|
3.2. |
Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate in loco congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti del sito, il gestore effettua le misurazioni:
a)
sul flusso di acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli scarichi gassosi prima dell’immissione nell’impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
b)
sugli altri flussi di acque reflue prima dell’immissione nell’impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c)
al punto di scarico finale, dopo il trattamento, delle acque reflue provenienti dall’impianto di incenerimento dei rifiuti o dall’impianto di coincenerimento dei rifiuti. |
PARTE 7
Formula per il calcolo delle concentrazioni di emissioni calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata
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ES |
= |
concentrazione di emissione calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata |
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EM |
= |
concentrazione di emissione misurata |
|
OS |
= |
concentrazione di ossigeno normalizzata |
|
OM |
= |
concentrazione di ossigeno misurata |
PARTE 8
Valutazione dell’osservanza dei valori limite di emissione
1. Valori limite di emissione nell’atmosfera
|
1.1. |
I valori limite di emissione per l’atmosfera si considerano rispettati se:
a)
nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui al punto 1.1 della parte 3 o nella parte 4 oppure calcolati conformemente alla parte 4;
b)
nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A, della tabella al punto 1.2 della parte 3 oppure, ove applicabile, il 97 % dei valori medi su 30 minuti nel corso dell’anno non supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B, della tabella al punto 1.2 della parte 3;
c)
nessuno dei valori medi stabiliti per i metalli pesanti, le diossine e i furani durante il periodo di campionamento supera i valori limite di emissione di cui ai punti 1.3 e 1.4 della parte 3 o nella parte 4 oppure calcolati conformemente alla parte 4;
d)
per il monossido di carbonio (CO):
i)
nel caso di impianti di incenerimento dei rifiuti:
—
almeno il 97 % dei valori medi giornalieri nel corso dell’anno non supera il valore limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, lettera a), della parte 3; e
—
almeno il 95 % di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al punto 1.5, lettere b) e c) della parte 3; nel caso di impianti di incenerimento dei rifiuti incui i gas prodotti dal processo di incenerimento sono portati ad una temperatura di almeno 1 100 °C per almeno 2 secondi, gli Stati membri possono applicare un periodo di valutazione di 7 giorni per i valori medi su 10 minuti.
ii)
nel caso di impianti di coincenerimento dei rifiuti: sono rispettate le disposizioni della parte 4. |
|
1.2. |
I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell’intervallo di confidenza specificato al punto 1.3 della parte 6. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati. Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. Non più di 10 valori medi giornalieri all’anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. |
|
1.3. |
I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO2 sono determinati come previsto agli articoli 45, paragrafo 1, lettera e), e 48, paragrafo 3, e al punto 1 della parte 6. |
2. Valori limite di emissione nell’acqua.
I valori limite di emissione per l’acqua si considerano rispettati se:
per il totale dei solidi sospesi il 95 % e il 100 % dei valori misurati non superano i rispettivi valori limite di emissione di cui alla parte 5;
per i metalli pesanti (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni e Zn) non più di una misurazione all’anno supera i valori limite di emissione di cui alla parte 5; ovvero, ove lo Stato membro effettui più di venti campionamenti l’anno, se non oltre il 5 % di tali campioni supera i valori limite di emissione di cui alla parte 5;
per le diossine e i furani, i risultati delle misurazioni non superano i valori limite di emissione di cui alla parte 5.
ALLEGATO VII
Disposizioni tecniche relative ad installazioni ed attività che utilizzano solventi organici
PARTE 1
Attività
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1. |
In ciascuno dei punti che seguono l’attività comprende la pulizia dell’apparecchiatura ma non quella dei prodotti, salvo indicazione contraria. |
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2. |
Rivestimento adesivo Qualsiasi attività in cui un adesivo è applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e laminati adesivi nelle attività di stampa. |
|
3. |
Attività di rivestimento Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su:
a)
uno qualsiasi dei seguenti veicoli:
i)
autovetture nuove, definite come veicoli della categoria M1 nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ( 25 ), e di categoria N1 nella misura in cui esse sono trattate nella stessa installazione dei veicoli M1;
ii)
cabine di autocarri, definite come la cabina per il guidatore e tutto l’alloggiamento integrato per l’apparecchiatura tecnica dei veicoli delle categorie N2 e N3 nella direttiva 2007/46/CE;
iii)
furgoni e autocarri, definiti come veicoli delle categorie N1, N2 e N3 nella direttiva 2007/46/CE, ma escluse le cabine di autocarri;
iv)
autobus, definiti come veicoli delle categorie M2 e M3 nella direttiva 2007/46/CE;
v)
rimorchi, definiti nelle categorie O1, O2, O3 e O4 nella direttiva 2007/46/CE;
b)
superfici metalliche e di plastica, comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc.;
c)
superfici di legno;
d)
superfici tessili, di tessuto, di film e di carta;
e)
cuoio. Le attività di rivestimento non comprendono il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e spruzzatura chimica. Se l’attività di rivestimento comprende una fase durante la quale è stampato lo stesso articolo, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, questa fase di stampa è considerata parte dell’attività di rivestimento. Non sono però incluse le attività di stampa a sé stanti, ma possono essere contemplate dal capo V della presente direttiva se l’attività di stampa rientra nell’ambito di applicazione della stessa. |
|
4. |
Verniciatura in continuo di metalli (coil coating) Qualsiasi attività per rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo. |
|
5. |
Pulitura a secco Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza composti organici volatili in un’installazione di pulitura di indumenti, elementi di arredamento e prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e chiazze nell’industria tessile e dell’abbigliamento. |
|
6. |
Fabbricazione di calzature Qualsiasi attività di produzione di calzature, o di parti di esse. |
|
7. |
Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso sito mediante miscela di pigmenti, resine e materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attività di dispersione e di dispersione preliminare, correzioni di viscosità e tinta, nonché operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale. |
|
8. |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, la fabbricazione di prodotti intermedi. |
|
9. |
Stampa Qualsiasi attività di riproduzione di testi e/o immagini nella quale, mediante un supporto dell’immagine, l’inchiostro è trasferito su qualsiasi tipo di superficie. Sono comprese le tecniche correlate di verniciatura, rivestimento e laminazione. Tuttavia, nell’ambito di applicazione del capo V rientrano soltanto i sottoprocessi seguenti:
a)
flessografia — un’attività di stampa rilievografica, con un supporto dell’immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione;
b)
offset — un’attività di stampa con sistema a bobina con un supporto dell’immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e quindi respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L’evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato;
c)
laminazione associata all’attività di stampa — si fanno aderire insieme due o più materiali flessibili per produrre laminati;
d)
fabbricazione di carta per rotocalco — rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene;
e)
rotocalcografia — un’attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell’immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l’eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro e assorba l’inchiostro dalle cellette;
f)
offset dal rotolo — un’attività di stampa con sistema a bobina, nella quale l’inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell’immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto mediante evaporazione. Per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate;
g)
laccatura — un’attività di applicazione ad un materiale flessibile di una vernice o di un rivestimento adesivo in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio. |
|
10. |
Conversione di gomma Qualsiasi attività di miscela, macinazione, dosaggio, calandratura, estrusione e vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito. |
|
11. |
Pulizia di superficie Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura. Un’attività di pulizia comprendente più di una fase prima o dopo qualsiasi altra fase di lavorazione viene considerata attività di pulizia di superficie. Questa attività non riguarda la pulizia dell’attrezzatura, bensì la pulizia della superficie dei prodotti. |
|
12. |
Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale Qualsiasi attività di estrazione di olio vegetale da semi e altre sostanze vegetali, la lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione di grassi e oli vegetali ricavati da semi, sostanze vegetali e/o sostanze animali. |
|
13. |
Finitura di veicoli Qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento nonché attività associata di sgrassatura riguardante:
a)
il rivestimento originale dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 2007/46/CE, o parti di essi, con materiali del tipo di finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione;
b)
il rivestimento di rimorchi (compresi i semirimorchi) (categoria O nella direttiva 2007/46/CE). |
|
14. |
Rivestimento di filo per avvolgimento Qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, motori, ecc. |
|
15. |
Impregnazione del legno Qualsiasi attività di applicazione al legno di antisettici. |
|
16. |
Stratificazione di legno e plastica Qualsiasi attività in cui si fanno aderire insieme legno e/o plastica per produrre laminati. |
PARTE 2
Soglie e valori limite di emissione
I valori limite di emissione negli scarichi gassosi sono calcolati a una temperatura di 273,15 K e a una pressione di 101,3 kPa.
|
|
Attività (soglia di consumo di solvente in Mg/anno) |
Soglia (soglie di consumo di solvente in Mg/anno) |
Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mg C/Nm3) |
Valori limite di emissione diffusa (percentuale di input di solvente) |
Valori limite di emissione totale |
Disposizioni speciali |
||
|
Installazioni nuove |
Installazioni esistenti |
Installazioni nuove |
Installazioni esistenti |
|||||
|
1 |
Stampa offset (> 15) |
15 – 25 > 25 |
100 20 |
30 (1) 30 (1) |
|
(1) Il residuo di solvente nel prodotto finito non va considerato parte delle emissioni diffuse. |
||
|
2 |
Carta per rotocalco (> 25) |
|
75 |
10 |
15 |
|
|
|
|
3 |
Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unità di laminazione o laccatura (> 15), offset dal rotolo su tessili/cartone (> 30) |
15 – 25 > 25 > 30 (1) |
100 100 100 |
25 20 20 |
|
(1) Soglia per offset dal rotolo su tessili e cartone. |
||
|
4 |
Pulizia di superficie usando composti specificati all’articolo 59, paragrafo 5. (> 1) |
1 – 5 > 5 |
20 (1) 20 (1) |
15 10 |
|
(1) Il valore limite si riferisce alla massa di composti in mg/Nm3 e non al carbonio totale. |
||
|
5 |
Altri tipi di pulizia di superficie (> 2) |
2 – 10 > 10 |
75 (1) 75 (1) |
20 (1) 15 (1) |
|
(1) Le installazioni che dimostrano all’autorità competente che il tenore medio di solvente organico di tutti i materiali da pulizia usati non supera il 30 % in peso sono esonerate dall’applicare questi valori. |
||
|
6 |
Rivestimento di veicoli (< 15) e finitura di veicoli |
> 0,5 |
50 (1) |
25 |
|
(1) L’ottemperanza al disposto del punto 2 della parte 8 è dimostrata in base a misurazioni della durata media di 15 minuti. |
||
|
7 |
Verniciatura in continuo (coil coating) (> 25) |
|
50 (1) |
5 |
10 |
|
(1) Per le installazioni che usano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il valore limite di emissione è 150. |
|
|
8 |
Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili (5), tessuti, film e carta (> 5) |
5 – 15 > 15 |
100 (1) (4) 50/75 (2) (3) (4) |
25 (4) 20 (4) |
|
|
(1) Il valore limite di emissione concerne l’applicazione del rivestimento e i processi di essiccazione in condizioni di confinamento. (2) Il primo valore limite di emissione concerne i processi di essiccazione, il secondo i processi di applicazione del rivestimento. |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Per le installazioni di rivestimento di tessili che applicano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il valore limite di emissione applicato ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione considerati insieme è di 150. (4) Le attività di rivestimento che non possono essere svolte in condizioni di confinamento (come la costruzione di navi o la verniciatura di aerei) possono essere esonerate da questi valori, a norma dell’articolo 59, paragrafo 3. (5) L’offset dal rotolo su tessili è coperta dall’attività n. 3. |
||
|
9 |
Rivestimento di filo per avvolgimento (> 5) |
|
|
|
10 g/kg (1) 5 g/kg (2) |
(1) Si applica alle installazioni dove il diametro medio del filo è ≤ 0,1 mm. (2) Si applica a tutte le altre installazioni. |
||
|
10 |
Rivestimento delle superfici di legno (> 15) |
15 – 25 > 25 |
100 (1) 50/75 (2) |
25 20 |
|
(1) Il valore limite di emissione si applica ai processi di applicazione del rivestimento ed essiccazione in condizioni di confinamento. (2) Il primo valore concerne i processi di essiccazione e il secondo quelli di applicazione del rivestimento. |
||
|
11 |
Pulitura a secco |
|
|
|
20 g/kg (1) (2) |
(1) Espressa in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato. (2) Il valore limite di emissione di cui al punto 2 della parte 4 non si applica a questa attività. |
||
|
12 |
Impregnazione del legno (> 25) |
|
100 (1) |
45 |
11 kg/m3 |
(1) Il valore limite di emissione non si applica all’impregnazione con creosoto. |
||
|
13 |
Rivestimento di cuoio (> 10) |
10 – 25 > 25 > 10 (1) |
|
|
85 g/m2 75 g/m2 150 g/m2 |
I valori limite di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m2 di prodotto fabbricato. (1) Per le attività di rivestimento di cuoio nell’arredamento e nella pelletteria particolare utilizzata come piccoli articoli per i consumatori (per esempio borse, cinture, portafogli, ecc.). |
||
|
14 |
Fabbricazione di calzature (> 5) |
|
|
|
25 g per paio |
Il valore limite di emissione è espresso in grammi di solvente emesso per paio completo di calzature prodotto. |
||
|
15 |
Stratificazione di legno e plastica (> 5) |
|
|
|
30 g/m2 |
|
||
|
16 |
Rivestimenti adesivi (> 5) |
5 – 15 > 15 |
50 (1) 50 (1) |
25 20 |
|
(1) Se sono applicate tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150. |
||
|
17 |
Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (> 100) |
100 – 1 000 > 1 000 |
150 150 |
5 3 |
5 % di input di solvente 3 % di input di solvente |
Il valore limite di emissioni diffuse non comprende il solvente venduto come parte di una miscela per rivestimenti in un contenitore sigillato. |
||
|
18 |
Conversione della gomma (> 15) |
|
20 (1) |
25 (2) |
25 % di input di solvente |
(1) Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150. (2) Il valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parti di prodotti o miscele in un contenitore sigillato. |
||
|
19 |
Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale (> 10) |
|
|
|
Grasso animale: 1,5 kg/Mg ricino 3 kg/Mg colza: 1 kg/Mg semi di girasole: 1 kg/Mg semi di soia (frantumazione normale): 0,8 kg/Mg semi di soia (fiocchi bianchi): 1,2 kg/Mg altri semi e altre sostanze vegetali: 3 kg/Mg (1) 1,5 kg/Mg (2) 4 kg/Mg (3) |
(1) I valori limite di emissione totale per le installazioni che lavorano partite individuali di semi e altre sostanze vegetali dovrebbero essere fissati dalle autorità competenti caso per caso, applicando le migliori tecniche disponibili. (2) Si applica a tutti i processi di frazionamento, ad esclusione della demucillaginazione (eliminazione delle materie gommose dall’olio). (3) Si applica alla demucillaginazione. |
||
|
20 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici (> 50) |
|
20 (1) |
5 (2) |
15 (2) |
5 % di input di solvente |
15 % di input di solvente |
(1) Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150. (2) Il valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotti o miscele in un contenitore sigillato. |
PARTE 3
Valori limite di emissione per le installazioni dell’industria del rivestimento di veicoli
|
1. |
I valori limite di emissione totale sono espressi in grammi di solvente organico emesso per metro quadrato di superficie del prodotto e in chilogrammi di solvente organico emesso in rapporto con la carrozzeria del veicolo. |
|
2. |
La superficie dei prodotti di cui alla tabella al punto 3 è definita come la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale e la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, rivestite con gli stessi rivestimenti usati per il prodotto in questione, o la superficie totale del prodotto rivestito nell’installazione. La superficie del rivestimento per elettroforesi è calcolata con la seguente formula:
Questo metodo si applica anche per altre parti di lamiera rivestite. La progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti sono usati per calcolare la superficie delle altre parti aggiunte oppure la superficie totale rivestita nell’installazione. |
|
3. |
Nella tabella seguente, i valori limite di emissione totale si riferiscono a tutte le tappe del processo che si svolgono nella stessa installazione, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonché al solvente utilizzato per pulire l’attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
Le installazioni di rivestimento di veicoli con soglie di consumo di solvente inferiori ai valori riportati nella tabella al punto 3 devono rispettare i requisiti per il settore finitura di veicoli di cui alla parte 2. |
PARTE 4
Valori limite di emissione relativi ai composti organici volatili aventi frasi di rischio specifiche
|
1. |
Per le emissioni dei composti organici volatili di cui all’articolo 58 vale a dire emissioni in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l’etichettatura di cui al detto articolo è uguale o superiore a 10 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 2 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti. |
|
2. |
Per le emissioni dei composti organici volatili alogenati cui sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H341 o H351, vale a dire emissioni in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano le indicazioni di pericolo H341 o H351 è uguale o superiore a 100 g/h, è rispettato un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti. |
PARTE 5
Programma di riduzione
|
1. |
Il gestore può utilizzare qualsiasi programma di riduzione appositamente elaborato per la sua installazione. |
|
2. |
In caso di applicazione di rivestimenti, vernici, adesivi o inchiostri può essere utilizzato il programma seguente. Qualora il metodo seguente sia inadeguato, l’autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi programma alternativo che permetta di conseguire riduzioni delle emissioni equivalenti a quelli conseguiti se fossero applicati i valori limite di emissione di cui alle parti 2 e 3. Il programma è impostato in modo da tener conto degli elementi seguenti:
a)
se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, il gestore dispone di un periodo di proroga per attuare i suoi piani di riduzione di emissione;
b)
il punto di riferimento per le riduzioni di emissione dovrebbe corrispondere il più fedelmente possibile alle emissioni che ci sarebbero state in assenza di un intervento di riduzione. |
|
3. |
Il programma seguente si applica alle installazioni per le quali un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato:
a)
L’emissione annua di riferimento è calcolata come segue:
i)
La massa totale di materia solida nella quantità di rivestimento e/o inchiostro, vernice o adesivo consumata in un anno è determinata. Per materia solida si intendono tutte le sostanze contenute nelle vernici, negli inchiostri e negli adesivi che diventano solide dopo l’evaporazione dell’acqua o dei composti organici volatili.
ii)
Le emissioni annue di riferimento sono calcolate moltiplicando la massa determinata di cui al punto i) per l’opportuno fattore elencato nella tabella seguente. Le autorità competenti possono modificare questi fattori per singole installazioni onde riflettere il provato aumento di efficienza nell’uso di materia solida.
b)
L’emissione bersaglio è uguale all’emissione annua di riferimento moltiplicata per una percentuale pari:
i)
(al valore limite di emissione diffusa + 15), per le installazioni che rientrano nel punto 6 e nella fascia di soglia inferiore dei punti 8 e 10 della parte 2;
ii)
(al valore limite di emissione diffusa + 5) per tutti le altre installazioni.
c)
La conformità è realizzata se l’emissione effettiva di solvente determinata in base al piano di gestione dei solventi è inferiore o uguale all’emissione bersaglio. |
PARTE 6
Controllo delle emissioni
|
1. |
I canali muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico, sono oggetto di un monitoraggio in continuo delle emissioni onde verificarne la conformità. |
|
2. |
Negli altri casi gli Stati membri provvedono affinché vengano eseguite misurazioni in continuo o periodiche. Per le misurazioni periodiche si devono ottenere almeno tre valori di misurazione durante ogni misurazione. |
|
3. |
Non sono richieste misurazioni quando il dispositivo di abbattimento di fine ciclo non è tenuto a conformarsi alla presente direttiva. |
PARTE 7
Piano di gestione dei solventi
1. Principi
Il piano di gestione dei solventi serve a:
verificare la conformità come specificato all’articolo 62;
individuare le future opzioni di riduzione;
consentire di mettere a disposizione del pubblico informazioni in materia di consumo di solvente, emissioni di solvente e conformità alle prescrizioni del capo V.
2. Definizioni
Le seguenti definizioni forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa.
Input di solventi organici (I):
|
I1 |
La quantità di solventi organici, o la loro quantità nelle miscele acquistate che sono usate come input nel processo nell’arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa. |
|
I2 |
La quantità di solventi organici, o la loro quantità nelle miscele, recuperati e reimmessi come solventi nel processo. Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l’attività. |
Output di solventi organici (O):
|
O1 |
Emissioni negli scarichi gassosi. |
|
O2 |
Solventi organici dispersi nell’acqua, tenendo conto del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5. |
|
O3 |
La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all’uscita del processo. |
|
O4 |
Emissioni non catturate di solventi organici nell’aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l’aria è scaricata all’esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. |
|
O5 |
Solventi organici e/o composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, mediante assorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 o O8). |
|
O6 |
Solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta. |
|
O7 |
Solventi organici o solventi organici contenuti in miscele che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale. |
|
O8 |
Solventi organici contenuti in miscele recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati al punto O7. |
|
O9 |
Solventi organici scaricati in altro modo. |
|
3. |
Uso del piano di gestione dei solventi per la verifica di conformità. L’uso del piano di gestione dei solventi è determinato in base al requisito particolare da verificare, come segue:
a)
verifica della conformità rispetto al sistema di riduzione stabilito nella parte 5, con un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nelle parti 2 e 3.
i)
per tutte le attività che utilizzano il sistema di riduzione stabilito nella parte 5, il piano di gestione dei solventi è elaborato ogni anno per determinare il consumo (C). Il consumo è calcolato secondo la formula seguente: C = I1 – O8 In parallelo si determinano anche le materie solide usate nel rivestimento per calcolare l’emissione di riferimento annua e l’emissione bersaglio ogni anno.
ii)
per valutare la conformità ad un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nelle parti 2 e 3, il piano di gestione dei solventi è elaborato ogni anno per determinare le emissioni (E). Le emissioni sono calcolate con la formula seguente: E = F + O1 Dove F è l’emissione diffusa quale definita alla lettera b, punto i). Il valore di emissione è poi diviso per il pertinente parametro di prodotto.
iii)
per valutare la conformità ai requisiti dell’articolo 59, paragrafo 6, lettera b), punto ii), il piano di gestione dei solventi è ogni anno per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questa cifra è poi comparata con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati per ogni singola attività i requisiti delle parti 2, 3 e 5.
b)
Determinazione delle emissioni diffuse per raffronto con i valori limite di emissione diffusa della parte 2:
i)
L’emissione diffusa è calcolata secondo una delle seguenti formule; F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8 oppure F = O2 + O3 + O4 + O9 F è determinata sia mediante misurazioni dirette delle quantità sia mediante un metodo o un calcolo equivalente, ad esempio utilizzando l’efficienza di cattura del processo. Il valore limite di emissione diffusa è espresso in percentuale dell’input, che è calcolato con la seguente formula: I = I1 + I2
ii)
La determinazione delle emissioni diffuse è effettuata mediante una serie breve ma completa di misurazioni e non deve ripetuta sino all’eventuale modifica dell’impianto. |
PARTE 8
Valutazione della conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi
|
1. |
In caso di misurazioni in continuo la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se:
a)
nessuna delle medie aritmetiche di tutte le letture valide prese durante un qualsiasi periodo di 24 ore di esercizio di un’installazione o di un’attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, arresto e manutenzione delle attrezzature supera i valori limite di emissione,
b)
nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione stabiliti di un fattore superiore a 1,5. |
|
2. |
Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se nel corso di un controllo:
a)
la media di tutti i valori di misurazione non supera i valori limite di emissione;
b)
nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione stabilito di un fattore superiore a 1,5. |
|
3. |
La conformità alla parte 4 è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso, ove non altrimenti specificato nella parte 2. |
|
4. |
Nel determinare la concentrazione di massa dell’inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione. |
ALLEGATO VIII
Disposizioni tecniche relative alle installazioni che producono biossido di titanio
PARTE 1
Valori limite di emissione per le emissioni nell’acqua
|
1. |
Nel caso di installazioni che utilizzano il procedimento al solfato (come media annuale): 550 kg di solfato per Mg di biossido di titano prodotto; |
|
2. |
Nel caso di installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro (come media annuale):
a)
130 kg di cloruro per Mg di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio naturale;
b)
228 kg di cloruro per Mg di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio sintetico;
c)
330 kg di cloruro per Mg di biossido di titanio prodotto se si utilizza «slag». Le installazioni che scaricano in acque salate (estuariali, costiere, d’altura) possono essere soggetti ad un valore limite di emissione di 450 kg di cloruro per Mg di biossido di titanio prodotto se si utilizza «slag». |
|
3. |
Per installazioni che utilizzano il processo con cloruro e che utilizzano più di un tipo di minerale, i valori limite di emissione di cui al punto 2 si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato. |
PARTE 2
Valori limite di emissione nell’atmosfera
|
1. |
I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni di massa per metro cubo (Nm3) sono calcolati a una temperatura di 273,15 K ad una pressione di 101,3 kPa. |
|
2. |
Per le polveri: 50 mg/Nm3 come media oraria dalle fonti più importanti e 150 mg/Nm3 come media oraria dalle altre fonti. |
|
3. |
Per l’anidride solforosa e solforica gassosa scaricate dalla digestione e dalla calcinazione, compresi gli acidi vescicolari calcolati come SO2 equivalente a:
a)
6 kg per Mg di biossido di titanio prodotto come media annuale;
b)
500 mg/Nm3 come media oraria per gli impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi. |
|
4. |
Per il cloro nel caso di installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro:
a)
5 mg/Nm3 come media giornaliera;
b)
40 mg/Nm3 in ogni momento. |
PARTE 3
Controllo delle emissioni
Il controllo delle emissioni nell’atmosfera comprende almeno il monitoraggio in continuo:
dell’anidride solforosa o solforica gassosa scaricate dalla digestione e dalla calcinazione da impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi in installazioni che utilizzano il procedimento al solfato;
il cloro proveniente dalle fonti principali all’interno di installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro;
polvere provenienti dalle fonti principali.
ALLEGATO IX
PARTE A
Direttive abrogate e loro successive modifiche
(previste all’articolo 81)
|
Direttiva 78/176/CEE del Consiglio (GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19). |
|
|
Direttiva 83/29/CEE del Consiglio (GU L 32 del 3.2.1983, pag. 28). |
|
|
Direttiva 91/692/CEE del Consiglio (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48). |
esclusivamente l’allegato I, lettera b) |
|
Direttiva 82/883/CEE del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1). |
|
|
Atto di adesione del 1985 |
esclusivamente l’allegato I, punto X.1, lettera o) |
|
Atto di adesione del 1994 |
esclusivamente l’allegato I, punto VIII.A.6 |
|
Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). |
esclusivamente l’allegato III, punto 34 |
|
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109). |
esclusivamente l’allegato, punto 3.1 |
|
Direttiva 92/112/CEE del Consiglio (GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11). |
|
|
Direttiva 1999/13/CE del Consiglio (GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1). |
|
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). |
esclusivamente l’allegato I, punto 17 |
|
Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87). |
esclusivamente l’articolo 13, paragrafo 1 |
|
Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68). |
esclusivamente l’articolo 3 |
|
Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91). |
|
|
Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1). |
esclusivamente l’allegato, punto 4.8 |
|
Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1). |
|
|
Direttiva 2006/105/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368). |
esclusivamente l’allegato, parte B, punto 2 |
|
Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114). |
esclusivamente l’articolo 33 |
|
Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8). |
|
|
Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114). |
esclusivamente l’articolo 37 |
PARTE B
Termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione
(previsti all’articolo 81)
|
Direttiva |
Termine per l’attuazione |
Termini di applicazione |
|
78/176/CEE |
25 febbraio 1979 |
|
|
82/883/CEE |
31 dicembre 1984 |
|
|
92/112/CEE |
15 giugno 1993 |
|
|
1999/13/CE |
1o aprile 2001 |
|
|
2000/76/CE |
28 dicembre 2000 |
28 dicembre 2002 28 dicembre 2005 |
|
2001/80/CE |
27 novembre 2002 |
27 novembre 2004 |
|
2003/35/CE |
25 giugno 2005 |
|
|
2003/87/CE |
31 dicembre 2003 |
|
|
2008/1/CE |
30 ottobre 1999 (1) |
30 ottobre 1999 30 ottobre 2007 |
|
(1)
La direttiva 2008/1/CE è una versione codificata della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26) e i termini per l’attuazione e l’applicazione restano in vigore. |
||
ALLEGATO X
Tavola di concordanza
|
Direttiva 78/176/CEE |
Direttiva 82/883/CEE |
Direttiva 92/112/CEE |
Direttiva 2008/1/CE |
Direttiva 1999/13/CE |
Direttiva 2000/76/CE |
Direttiva 2001/80/CE |
Presente direttiva |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
|
|
|
Articolo 66 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 2 |
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
|
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, paragrafo 37 |
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 66 |
|
Articolo 2 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 67 |
|
Articolo 3 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, lettere d) ed e) |
|
Articolo 4 |
|
|
Articolo 4 |
Articolo 3, frase introduttiva e paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 5 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, lettere d) ed e) |
|
Articolo 6 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, lettere d) ed e) |
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
Articolo 10 |
|
|
|
|
Articoli 70, paragrafo 1, e 70, paragrafo 2, prima frase |
|
Articolo 7, paragrafi 2 e 3 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 70, paragrafo 2, seconda frase e articolo 70, paragrafo 3 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 9 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
Articolo 10 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
Articolo 11 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 12 |
|
Articolo 12 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 17, paragrafo 1, primo comma e articolo 17, primo comma, prima frase |
Articolo 11, paragrafo 1, prima frase e articolo 11, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 72, paragrafo 1, prima frase |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 72, paragrafo 1, seconda frase |
|
Articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
Articolo 14 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
Articolo 15 |
Articolo 14 |
Articolo 12 |
Articolo 21 |
Articolo 15 |
Articolo 21 |
Articolo 18, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 80 |
|
Articolo 16 |
Articolo 15 |
Articolo 13 |
Articolo 23 |
Articolo 17 |
Articolo 23 |
Articolo 20 |
Articolo 84 |
|
Allegato I |
|
|
|
|
|
|
— |
|
Allegato II, sezione A, frase introduttiva e punto 1 |
|
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— |
|
Allegato II, sezione A, punto 2 |
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|
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— |
|
Allegato II, sezione B |
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|
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|
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|
— |
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Articolo 2 |
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|
— |
|
|
Articolo 3 |
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|
— |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
|
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|
|
— |
|
|
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Articolo 4, paragrafi 3 e 4 |
|
|
|
|
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— |
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|
Articolo 5 |
|
|
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|
— |
|
|
Articolo 6 |
|
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|
— |
|
|
Articolo 7 |
|
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|
— |
|
|
Articolo 8 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Articolo 9 |
|
|
|
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|
— |
|
|
Articolo 10 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
|
Articolo 75, paragrafo 1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 75, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 2 |
|
— |
|
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Articolo 12 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Articolo 13 |
|
|
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|
— |
|
|
Allegato I |
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|
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— |
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|
Allegato II |
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Allegato III |
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Allegato IV |
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— |
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|
Allegato V |
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— |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
|
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|
— |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
|
|
|
|
— |
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|
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), primo trattino |
|
|
|
|
Articolo 67, lettera a) |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino |
|
|
|
|
Articolo 67, lettera b) |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino e articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino |
|
|
|
|
Articolo 67, lettera d) |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), quarto, quinto, sesto e settimo trattino |
|
|
|
|
— |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva e primo, quarto, quinto, sesto e settimo trattino |
|
|
|
|
— |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino |
|
|
|
|
Articolo 67, lettera c) |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), |
|
|
|
|
— |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
Articolo 3 |
|
|
|
|
Articolo 67 |
|
|
|
Articolo 4 |
|
|
|
|
Articolo 67 |
|
|
|
Articolo 5 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
Articolo 6, primo paragrafo, frase introduttiva |
|
|
|
|
Articolo 68, paragrafo 1 |
|
|
|
Articolo 6, primo paragrafo, lettera a) |
|
|
|
|
Allegato VIII, parte 1, punto 1 |
|
|
|
Articolo 6, primo paragrafo, lettera b) |
|
|
|
|
Allegato VIII, parte 1, punto 2 |
|
|
|
Articolo 6, secondo paragrafo |
|
|
|
|
Allegato VIII, parte 1, punto 3 |
|
|
|
Articolo 7 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
Articolo 8 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
|
|
|
Articolo 69, paragrafo 2 |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
|
|
|
|
— |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a, punto i) |
|
|
|
|
Allegato VIII, parte 2, punto 2 |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii) |
|
|
|
|
Allegato VIII, parte 2, punto 3, frase introduttiva, e punto 3), lettera a) |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii) |
|
|
|
|
Articolo 69, paragrafo 1 |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv) |
|
|
|
|
Allegato VIII, parte 2, punto 3, lettera b) |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto v) |
|
|
|
|
— |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) |
|
|
|
|
Allegato VIII, parte 2, punto 4 |
|
|
|
Articolo 9, paragrafi 2 e 3 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
Articolo 11 |
|
|
|
|
Articolo 11, lettere d) ed e) |
|
|
|
Allegato |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 1 |
|
|
|
Articolo 1 |
|
|
|
|
Articolo 2, frase introduttiva |
|
|
|
Articolo 3, frase introduttiva |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 14 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 2, paragrafo 9 |
Articolo 3, paragrafo 8 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 6, prima frase |
Articolo 2, paragrafo 13 |
Articolo 3, paragrafo 9 |
Articolo 2, paragrafo 3, prima parte |
Articolo 3, paragrafo 5 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 6, seconda frase |
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 7 |
|
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Articolo 3, paragrafo 6 |
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|
Articolo 2, paragrafo 8 |
Articolo 2, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 71 |
|
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|
Articolo 2, paragrafo 9, prima frase |
Articolo 2, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 12 |
|
Articolo 3, paragrafo 7 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 9, seconda frase |
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
|
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|
Articolo 2, paragrafo 10 |
|
|
|
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 3, paragrafo 8 |
|
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|
Articolo 2, paragrafo 11, prima frase |
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 9 |
|
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|
|
Articolo 2, paragrafo 11, seconda frase |
|
|
|
Articolo 20, paragrafo 3 |
|
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|
Articolo 2, paragrafo 12, primo comma e allegato IV, frase introduttiva |
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 10 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 12, secondo comma |
|
|
|
Articoli 14, paragrafo 5, lettera a), e articolo 14, paragrafo 6, |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 13 |
Articolo 2, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 11 |
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 15 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 14 |
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 16 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 15 |
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 17 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 3, paragrafi da 11 a 14, da 18 a 23, da 26 a 30 e da 34 a 36 |
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
|
|
Articolo 11, frase introduttiva |
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
|
|
|
Articolo 11, lettere a) e b) |
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
|
|
|
Articolo 11, lettera c) |
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |
|
|
|
Articolo 11, lettere d) ed e) |
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) |
|
|
|
Articolo 11, lettera f) |
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) |
|
|
|
Articolo 11, lettera g) |
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) |
|
|
|
Articolo 11, lettera h) |
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
|
|
Articolo 80, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d) |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera e) |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e) |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera f) |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera g) |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera g) |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera h) |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera h) |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera i) |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera i) |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera j) |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera j) |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera k) |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 7 |
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 8, primo paragrafo |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 8, secondo paragrafo |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, seconda parte della frase |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, prima e seconda frase |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva e lettere a) e b) |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, terza frase |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 14, paragrafi 3, 4 e 7 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 5, frase introduttiva e lettera b) del primo comma e articolo 14, paragrafo 5, secondo comma |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 3, terzo comma |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 3, quarto comma |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 3, quinto comma |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 3, sesto comma |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 4 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 10 |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 4, prima parte della prima frase |
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 4, seconda parte della prima frase |
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 4, primo comma |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 4, commi dal secondo al quinto, e articolo 15, paragrafo 5 |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 4, seconda frase |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera g) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera h) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 3 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 16 |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 5, primo comma |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), punto i) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), punto ii) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera d) |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 5, secondo comma |
|
|
|
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 6, primo comma |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera f) |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 7 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 8 |
|
|
|
Articolo 6 e articolo 17, paragrafo 1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
|
|
|
Articolo 10 |
|
|
|
Articolo 18 |
|
|
|
|
Articolo 11 |
|
|
|
Articolo 19 |
|
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1 |
|
|
|
Articolo 20, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 2, prima frase |
|
|
|
Articolo 20, paragrafo 2, primo comma |
|
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 2, seconda frase |
|
|
|
Articolo 20, paragrafo 2, secondo comma |
|
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 2, terza frase |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
|
|
|
Articolo 21, paragrafo 1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 21, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 2, frase introduttiva |
|
|
|
Articolo 21, paragrafo 5, frase introduttiva |
|
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) |
|
|
|
Articolo 21, paragrafo 5, lettera a) |
|
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 2, lettera b) |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 2, lettera c) |
|
|
|
Articolo 21, paragrafo 5, lettera b) |
|
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 2, lettera d) |
|
|
|
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 21, paragrafo 5, lettera c) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 22 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 23, paragrafo 1, primo comma |
|
|
|
|
Articolo 14, frase introduttiva e lettera a) |
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 14, lettera b) |
|
|
|
Articolo 7, lettera a) e articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto i) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 7, frase introduttiva e lettere b) e c) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto ii) |
|
|
|
|
Articolo 14, lettera c) |
|
|
|
Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 23, paragrafi da 2 a 6 |
|
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva e lettere a) e b) |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma |
|
|
Articolo 24, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva e lettere a) e b) |
|
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera c) |
|
|
|
Articolo 24, paragrafo 1, primo comma, lettera c) |
|
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
|
Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 2 |
|
|
|
Articolo 24, paragrafo 3, lettera h) |
|
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 3 |
|
|
|
Articolo 24, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 4 |
|
|
|
Articolo 24, paragrafo 2, frase introduttiva e lettere a) e b) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 24, paragrafo 2, lettere da c) a f), e paragrafo 3 frase introduttiva e lettera a) |
|
|
|
|
Articolo 16 |
|
|
|
Articolo 25 |
|
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 2, primo comma |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 13, paragrafi da 2 a 7 |
|
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 3, primo comma, seconda e terza frase |
Articolo 11, paragrafo 1, seconda frase |
|
|
Articolo 72, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 3, primo comma, quarta frase |
|
|
|
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 72, paragrafi 3 e 4 |
|
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 73, paragrafo 1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 73, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 4 |
|
|
|
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 74 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 27 |
|
|
|
|
Articolo 18 |
|
|
Articolo 11 |
Articolo 26 |
|
|
|
|
Articolo 19 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 20 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Articolo 21 |
|
|
|
Articolo 80, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 22 |
|
Articolo 18 |
Articolo 17 |
Articolo 81 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 82 |
|
|
|
|
Articolo 23 |
Articolo 16 |
Articolo 22 |
Articolo 19 |
Articolo 83 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Allegato I, paragrafo 1 della frase introduttiva |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Allegato I, paragrafo 2 della frase introduttiva |
|
|
|
Allegato I, primo comma della frase introduttiva, prima frase |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato I, primo comma della frase introduttiva, seconda frase |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato I, secondo comma della frase introduttiva |
|
|
|
|
Allegato I, punti da 1.1 a 1.3 |
|
|
|
Allegato I, punti da 1.1. a 1.3 |
|
|
|
|
Allegato I, punto 1.4. |
|
|
|
Allegato I, punto 1.4, lettera a) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato I, punto 1.4, lettera b) |
|
|
|
|
Allegato I, punto 2 |
|
|
|
Allegato I, punto 2 |
|
|
|
|
Allegato I, punto 3.1 |
|
|
|
Allegato I, punto 3.1, lettere a) e b) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato I, punto 3.1, lettera c) |
|
|
|
|
Allegato I, punti da 3.2 a 3.5 |
|
|
|
Allegato I, punti da 3.2 a 3.5 |
|
|
|
|
Allegato I, punto 4 |
|
|
|
Allegato I, punto 4 |
|
|
|
|
Allegato I, punto 5, frase introduttiva |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Allegato I, punti 5.1 |
|
|
|
Allegato I, punti 5.1, lettere b), f), g), i) e j) e 5.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato I, punto 5.1, lettere a), c), d), e), h), k) |
|
|
|
|
Allegato I, punto 5.2 |
|
|
|
Allegato I, punto 5.2, lettera a) |
|
|
|
|
Allegato, punto 5.3 |
|
|
|
Allegato I, punto 5.3., lettera a), punti i) e ii) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato I, punto 5.3., lettera a), punti iii), iv) e v) e 5.3, lettera b) |
|
|
|
|
Allegato I, punto 5.4 |
|
|
|
Allegato I, punto 5.4. |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato I, Punti 5.5 e 5.6 |
|
|
|
|
Allegato I, punto 6.1, lettere a) e b) |
|
|
|
Allegato I, punto 6.1, lettere a) e b) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato I, punto 6.1, lettera c) |
|
|
|
|
Allegato I, punti 6.2 – 6.4, lettera b) |
|
|
|
Allegato I, punti 6.2 – 6.4, lettera b), punto ii) |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato I, punto 6.4, lettera b), punto iii) |
|
|
|
|
Allegato I, punti 6.4, lettera c) – 6.9 |
|
|
|
Allegato I, punti 6.4, lettera c) – 6.9 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato I, punti 6.10 e 6.11 |
|
|
|
|
Allegato II |
|
|
|
— |
|
|
|
|
Allegato III |
|
|
|
Allegato II, «Aria», e «Acqua», punti da 1 a 12 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato II, «Acqua», punto 13 |
|
|
|
|
Allegato IV |
|
|
|
Allegato III |
|
|
|
|
Allegato V |
|
|
|
Allegato IV |
|
|
|
|
|
Articolo 1 |
|
|
Articolo 56 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 63, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 8 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 10 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 3 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 11 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 2 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 12 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 4 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 15 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 5 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 16 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 44 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 17 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 45 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 18 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 46 |
|
|
|
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|
Articolo 2, paragrafo 19 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 20 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 47 |
|
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|
|
|
Articolo 2, paragrafo 21 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 6 |
|
|
|
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|
Articolo 2, paragrafo 22 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 7 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 23 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 8 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 24 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 9 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 25 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 10 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 26 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 11 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 27 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 28 |
|
|
Articolo 63, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 29 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 30 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 12 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 31 |
|
|
Allegato VII, parte 2, prima frase Allegato VIII, parte 2, punto 1 |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 32 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 33 |
|
|
Articolo 57, paragrafo 13 |
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafi da 1 a 3 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo comma |
|
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 63, paragrafo 2 |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 59, paragrafo 1, primo comma |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 59, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b) |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |
|
|
Articolo 59, paragrafo 2 |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 3, primo comma lettera b) |
|
|
Articolo 59, paragrafo 3 |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma |
|
|
Articolo 59, paragrafo 4 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 59, paragrafo 5 |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 4 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 59, paragrafo 6 |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 58 |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 7 |
|
|
Allegato VII, parte 4, punto 1 |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 8, primo comma |
|
|
Allegato VII, parte 4, punto 2 |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 8, secondo comma |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 9 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 10 |
|
|
Articolo 59, paragrafo 7 |
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafi 11, 12 e 13 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 6 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva e primo, secondo, terzo e quarto trattino |
|
|
Articolo 64 |
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 1, frase conclusiva |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, lettera d) e articolo 60 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 61 |
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
|
Allegato VII, parte 6, punto 1 |
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
|
|
Allegato VII, parte 6, punto 2 |
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
|
Allegato VII, parte 6, punto 3 |
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 5 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva |
|
|
Articolo 62, primo comma, frase introduttiva |
|
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, primo, secondo e terzo trattino |
|
|
Articolo 62, primo comma, lettere a), b) e c) |
|
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
Articolo 62, secondo comma |
|
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma |
|
|
Allegato VII, parte 8, punto 4 |
|
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 63, paragrafo 3 |
|
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
|
|
Allegato VII, parte 8, punto 1 |
|
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 4 |
|
|
Allegato VII, parte 8, punto 2 |
|
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 5 |
|
|
Allegato VII, parte 8, punto 3 |
|
|
|
|
|
Articolo 10 |
Articolo 4, paragrafo 9 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 1, dalla terza alla sesta frase |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
Articolo 65, paragrafo 1, primo comma |
|
|
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma |
|
|
Articolo 65, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 65, paragrafo 2 |
|
|
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 65, paragrafo 3 |
|
|
|
|
|
Articolo 13, paragrafi 2 e 3 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Articolo 14 |
Articolo 19 |
Articolo 16 |
Articolo 79 |
|
|
|
|
|
Allegato I, prima e seconda frase della frase introduttiva |
|
|
Articolo 56 |
|
|
|
|
|
Allegato I, terza frase della frase introduttiva e elenco delle attività |
|
|
Allegato VII, parte 1 |
|
|
|
|
|
Allegato II A, |
|
|
Allegato VII, parti 2 e 3 |
|
|
|
|
|
Allegato II A, parte II, ultima frase del paragrafo 6 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Allegato II B, punto 1, prima e seconda frase |
|
|
Articolo 59, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
|
|
|
|
|
Allegato II B, punto 1, terza frase |
|
|
Articolo 59, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
|
|
|
Allegato II B, punto 2 |
|
|
Allegato VII, parte 5 |
|
|
|
|
|
Allegato II B, punto 2, secondo comma, punto i) e tabella |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Allegato III, punto 1 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Allegato III, punto 2 |
|
|
Allegato VII, parte 7, punto 1 |
|
|
|
|
|
Allegato III, punto 3 |
|
|
Allegato VII, parte 7, punto 2 |
|
|
|
|
|
Allegato III, punto 4 |
|
|
Allegato VII, parte 7, punto 3 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 1, primo paragrafo |
|
Articolo 42 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 1, secondo paragrafo |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 42, paragrafo 1, primo comma |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 42, paragrafo 1, commi da 1 a 5 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva |
|
Articolo 42, paragrafo 2, frase introduttiva |
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva |
|
Articolo 42, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva |
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a v) |
|
Articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punto i) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vi) |
|
Articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punto ii) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vii) |
|
Articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto viii) |
|
Articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punto iv) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 42, paragrafo 2, lettera b) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 3, paragrafo 38 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
Articolo 3, paragrafo 39 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 4, primo comma |
|
Articolo 3, paragrafo 40 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma |
|
Articolo 42, paragrafo 1, terzo comma |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 42, paragrafo 1, quanto comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 5, primo comma |
|
Articolo 3, paragrafo 41 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma |
|
Articolo 42, paragrafo 1, quinto comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma |
|
Articolo 42, paragrafo 1, terzo comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 6 |
|
Allegato VI, parte 1, lettera a) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 7 |
|
Articolo 3, paragrafo 42 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato VI, parte 1, lettera b) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 10 |
|
Articolo 3, paragrafo 43 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 13 |
|
Articolo 3, paragrafo 43 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 44 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, frase introduttiva e lettere a) e b) |
|
Articolo 45, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera c) |
|
Articolo 45, paragrafo 1, lettera e) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 5 |
|
Articolo 45, paragrafo 2 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 6 |
|
Articolo 45, paragrafo 3 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 7 |
|
Articolo 45, paragrafo 4 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 8 |
|
Articolo 54 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 5 |
|
Articolo 52 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 50, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e articolo 6, paragrafo 2 |
|
Articolo 50, paragrafo 2 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma |
|
Articolo 50, paragrafo 3, primo comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, prima parte del quarto paragrafo |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, seconda parte del quarto comma |
|
Articolo 50, paragrafo 3, secondo comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
Articolo 50, paragrafo 4 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 4, prima e seconda frase del primo comma e articolo 6, paragrafo 4, prima e seconda frase del secondo comma |
|
Articolo 51, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 4, terza frase del primo comma |
|
Articolo 51, paragrafo 2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 6, paragrafo 4, terza frase del secondo comma |
— |
Articolo 51, paragrafo 3, primo comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma |
|
Articolo 51, paragrafo 3, secondo comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 4, quarto comma |
|
Articolo 51, paragrafo 4 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 5, prima parte della frase |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 5, seconda parte della frase |
|
Articolo 46, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 6 |
|
Articolo 50, paragrafo 5 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 7 |
|
Articolo 50, paragrafo 6 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 8 |
|
Articolo 50, paragrafo 7 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 46, paragrafo 2, primo comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 46, paragrafo 2, secondo comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 3 e articolo 11, paragrafo 8, primo comma, frase introduttiva |
|
Allegato VI, parte 6, prima parte del punto 2.7 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 4 |
|
Articolo 46, paragrafo 2, secondo comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 5 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 45, paragrafo 1, lettera c) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
Articolo 46, paragrafo 3 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 4, primo comma |
|
Articolo 46, paragrafo 4, primo comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma |
|
Allegato VI, parte 6, punto 3.2 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 4, quarto comma |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 5 |
|
Articolo 46, paragrafo 4, secondo e terzo comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 6 |
|
Articolo 45, paragrafo 1, lettere c) e d) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 7 |
|
Articolo 46, paragrafo 5 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 8 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 9, primo comma |
|
Articolo 53, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 9, secondo comma |
|
Articolo 53, paragrafo 2 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 9, terzo comma |
|
Articolo 53, paragrafo 3 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 3, prima frase |
|
Articolo 48, paragrafo 2 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 3, seconda frase |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 4 |
|
Articolo 48, paragrafo 3 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 5 |
|
Allegato VI, parte 6, seconda parte del punto 1.3 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
|
Articolo 48, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
|
Allegato VI, parte 6, punto 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
|
Allegato VI, parte 6, punto 2.2 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 4 |
|
Allegato VI, parte 6, punto 2.3 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 5 |
|
Allegato VI, parte 6, punto 2.4 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 6 |
|
Allegato VI, parte 6, punto 2.5, primo comma |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato Vi, parte 6, punto 2.5, secondo comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 7, prima parte della prima frase del primo comma |
|
Allegato VI, parte 6, punto 2.6, frase introduttiva |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 7, seconda parte della prima frase del primo comma |
|
Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera a) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 7, seconda frase del primo comma |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 7, secondo comma |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 7, lettera a) |
|
Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera b) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 7, lettere b) e c) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 7, lettera d) |
|
Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera c) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 7, lettere e) ed f) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 8, primo comma, lettere a) e b) |
|
Allegato VI, parte 3, punto 1 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma |
|
Allegato VI, parte 6, secondo comma del punto 2.7 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 8, primo comma, lettera d) |
|
Allegato VI, parte 4, punto 2.1, secondo comma |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 9 |
|
Articolo 48, paragrafo 4 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 10, lettere a), b) e c) |
|
Allegato VI, parte 8, punto 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 11 |
|
Allegato VI, parte 8, punto 1.2 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 12 |
|
Allegato VI, parte 8, punto 1.3 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 13 |
|
Articolo 48, paragrafo 5, |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 49 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 14 |
|
Allegato VI, parte 6, punto 3.1 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 15 |
|
Articolo 45, paragrafo 1, lettera e) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 16 |
|
Allegato VI, parte 8, punto 2 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 17 |
|
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1 |
|
Articolo 55, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 2, prima e seconda frase |
|
Articolo 55, paragrafo 2 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 2, terza frase |
|
Articolo 55, paragrafo 3 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
|
Articolo 45, paragrafo 1, lettera f) |
|
|
|
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
|
Articolo 47 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 3 |
|
Articolo 46, paragrafo 6 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 4 |
|
Allegato VI, parte 3, punto 2 |
|
|
|
|
|
|
Articolo 14 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 15 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 16 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Articolo 20 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Allegato I |
|
Allegato VI, parte 2 |
|
|
|
|
|
|
Allegato II, prima parte (senza numerazione) |
|
Allegato VI, parte 4, punto 1 |
|
|
|
|
|
|
Allegato II, punto 1, frase introduttiva |
|
Allegato VI, parte 4, punto 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Allegato II, punti 1.1 e 1.2 |
|
Allegato VI, parte 4, punti 2.2 e 2.3 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato VI, parte 4, punto 2.4 |
|
|
|
|
|
|
Allegato II, punto 1.3 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Allegato II, punto 2.1 |
|
Allegato VI, parte 4, punto 3.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato VI, parte 4, punto 3.2 |
|
|
|
|
|
|
Allegato II, punto 2.2 |
|
Allegato VI, parte 4, punti 3.3 e 3.4 |
|
|
|
|
|
|
Allegato II, punto 3 |
|
Allegato VI, parte 4, punto 4 |
|
|
|
|
|
|
Allegato III |
|
Allegato VI, parte 6, punto 1 |
|
|
|
|
|
|
Allegato IV, tabella |
|
Allegato VI, parte 5 |
|
|
|
|
|
|
Allegato IV, ultima frase |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Allegato V, lettera a), tabella |
|
Allegato VI, parte 3, punto 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Allegato V, lettera a), ultime frasi |
|
— |
|
|
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|
|
|
Allegato V, lettera b), tabella |
|
Allegato VI, parte 3, punto 1.2 |
|
|
|
|
|
|
Allegato V, lettera b), ultima frase |
|
— |
|
|
|
|
|
|
Allegato V, lettera c) |
|
Allegato VI, parte 3, punto 1.3 |
|
|
|
|
|
|
Allegato V, lettera d) |
|
Allegato VI, parte 3, punto 1.4 |
|
|
|
|
|
|
Allegato V, lettera e) |
|
Allegato VI, parte 3, punto 1.5 |
|
|
|
|
|
|
Allegato V, lettera f) |
|
Allegato VI, parte 3, punto 3 |
|
|
|
|
|
|
Allegato VI |
|
Allegato VI, parte 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 1 |
Articolo 28, primo comma |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Allegato V, parte 1, punto 1 e parte 2, punto 1, primo comma |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato V, parte 1, punto 1 e parte 2, punto 1, secondo comma |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 3, seconda parte |
Allegato V, parte 1, punto 1 e parte 2, punto 1, primo comma |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato V, parte 1, punto 1 e parte 2, punto 1, secondo comma |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 6, prima parte |
Articolo 3, paragrafo 24 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 6, seconda parte |
Articolo 28, secondo comma, punto j) |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 3, paragrafo 25 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, prima frase |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, seconda frase e lettere da a) e i) |
Articolo 28, secondo comma e lettere da a) a i) |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, lettera j) |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 7, terzo comma |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 29, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 7, quarto comma |
Articolo 29, paragrafo 2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 29, paragrafo 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 8 |
Articolo 3, paragrafo 32 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 9 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 10 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 11 |
Articolo 3, paragrafo 31 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 12 |
Articolo 3, paragrafo 33 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 13 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 3 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafi da 3 a 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Allegato V, parte 1, punto 2, secondo comma |
|
|
|
|
|
|
|
|
Allegato V, parte 1, punto 2, primo, terzo e quarto comma |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 6 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 37 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 30, paragrafo 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 30, paragrafo 6 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 40, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 2, prima parte del primo comma |
Articolo 40, paragrafo 2, prima parte del primo comma |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 2, seconda parte del primo comma |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 40, paragrafo 2, seconda parte del primo comma |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 40, paragrafo 2, secondo comma |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 40, paragrafo 3 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 41 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafi 3 e 4 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 9 |
Articolo 30, paragrafo 1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 9 bis |
Articolo 36 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 30, paragrafo 7, prima frase |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 30, paragrafo 7, seconda frase |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 30, paragrafi 8 e 9 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articoli da 31 a 35 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 12, prima frase |
Articolo 38, paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 12, seconda frase |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Articolo 39 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 13 |
Allegato V, parte 3, terza parte del punto 8 |
|
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|
Articolo 14 |
Allegato V, parte 4 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato V, parte 5, 6 e 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 15 |
— |
|
|
|
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|
|
Articolo 18, paragrafo 2 |
— |
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Allegato I |
— |
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Allegato II |
— |
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Allegati III e IV |
Allegato V, punto 2 della parte 1 e parte 2 |
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|
Allegato V A |
Allegato V, parte 1, punto 3 |
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|
Allegato V B |
Allegato V, parte 2, punto 3 |
|
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Allegato VI A |
Allegato V, parte 1, punti 4 e 6 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato V, parte 1, punto 5 |
|
|
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|
Allegato VI B |
Allegato V, parte 2, punti 4 e 6 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato V, parte 2, punto 5 |
|
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|
Allegato VII A |
Allegato V, parte 1, punti 7 e 8 |
|
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|
Allegato VII B |
Allegato V, parte 2, punti 7 e 8 |
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|
Allegato VIII A punto 1 |
— |
|
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Allegato VIII A punto 2 |
Allegato V, parte 3, prima parte del punto 1 e punti 2, 3 e 5 |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato V, parte 3, seconda parte del punto 1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
Allegato V, parte 3, punto 4 |
|
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|
Allegato VIII A punto 3 |
— |
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|
Allegato VIII A punto 4 |
Allegato V, parte 3, punto 6 |
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Allegato VIII A punto 5 |
Allegato V, parte 3, punti 7 e 8 |
|
|
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|
Allegato VIII A punto 6 |
Allegato V, parte 3, punti 9 e 10 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato V, parte 3, punto 11 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Allegato V, parte 4 |
|
|
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|
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|
|
Allegato VIII B |
— |
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|
Allegato VIII C |
— |
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Allegato VI |
|
|
Allegato IX |
Allegato IX |
|
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|
Allegato VII |
|
|
Allegato X |
Allegato X |
( 1 ) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
( 2 ) GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75.
( 3 ) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
( 4 ) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
( 5 ) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
( 6 ) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
( 7 ) Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).
( 8 ) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.
( 9 ) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
( 10 ) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera c), della direttiva 75/442/CE del Consiglio, relativa ai rifiuti, e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuto pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
( 11 ) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.
( 12 ) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
( 13 ) Direttiva (UE) 2024/ 1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).
( 14 ) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.
( 15 ) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
( 16 ) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
( 17 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
( 18 ) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
( 19 ) GU L 121 dell’11.5.1999, pag. 13.
( 20 ) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
( 21 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
( 22 ) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
( 23 ) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
( 24 ) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
( *1 ) Il fattore di ponderazione per le galline ovaiole è stato calcolato dividendo la soglia dell'altro pollame (280 UBA) per la soglia delle galline ovaiole (300 UBA), vale a dire 280/300 = 0,93 (arrotondato)..
( 25 ) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.