Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0231-20230612

    Consolidated text: Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/231/2023-06-12

    02010D0231 — IT — 12.06.2023 — 020.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE 2010/231/PESC DEL CONSIGLIO

    del 26 aprile 2010

    concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC

    (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE 2011/635/PESC DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2011

      L 249

    12

    27.9.2011

    ►M2

    DECISIONE 2012/388/PESC DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2012

      L 187

    38

    17.7.2012

     M3

    DECISIONE 2012/633/PESC DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2012

      L 282

    47

    16.10.2012

    ►M4

    DECISIONE 2013/201/PESC DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2013

      L 116

    10

    26.4.2013

     M5

    DECISIONE 2013/659/PESC DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2013

      L 306

    15

    16.11.2013

     M6

    DECISIONE 2014/270/PESC DEL CONSIGLIO del 12 maggio 2014

      L 138

    106

    13.5.2014

     M7

    DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/729/PESC DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2014

      L 301

    34

    21.10.2014

     M8

    DECISIONE (PESC) 2015/335 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2015

      L 58

    77

    3.3.2015

    ►M9

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/337 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2015

      L 58

    81

    3.3.2015

    ►M10

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/2053 DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2015

      L 300

    27

    17.11.2015

    ►M11

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/398 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2017

      L 60

    34

    8.3.2017

     M12

    DECISIONE (PESC) 2017/2427 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2017

      L 343

    78

    22.12.2017

    ►M13

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/417 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 2018

      L 75

    25

    19.3.2018

     M14

    DECISIONE (PESC) 2018/1945 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2018

      L 314

    61

    11.12.2018

    ►M15

    DECISIONE (PESC) 2020/170 DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 2020

      L 36

    5

    7.2.2020

    ►M16

    DECISIONE (PESC) 2021/54 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2021

      L 23

    18

    25.1.2021

    ►M17

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/560 DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2021

      L 115I

    3

    6.4.2021

    ►M18

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/341 DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2022

      L 56

    3

    28.2.2022

    ►M19

    DECISIONE (PESC) 2023/160 DEL CONSIGLIO del 23 gennaio 2023

      L 22

    22

    24.1.2023

    ►M20

    DECISIONE (PESC) 2023/338 DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 2023

      L 47

    50

    15.2.2023

    ►M21

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2023/1148 DEL CONSIGLIO del 12 giugno 2023

      L 151I

    4

    12.6.2023




    ▼B

    DECISIONE 2010/231/PESC DEL CONSIGLIO

    del 26 aprile 2010

    concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC



    Articolo 1

    1.  
    Sono vietate la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretto o indiretto, alla Somalia di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.
    2.  
    È vietata la fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, ivi inclusi in particolare, la formazione e l’assistenza tecnica connesse alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso degli articoli di cui al paragrafo 1, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

    ▼M19

    3.  

    I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

    a) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere il personale delle Nazioni Unite o dell’utilizzo da parte di tale personale, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM);

    b) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere la missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS) e i suoi partner strategici o dell’utilizzo da parte di tale missione e di tali partner, operanti unicamente nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana (UA), e in cooperazione e coordinamento con l’ATMIS;

    c) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere le attività di formazione e di sostegno dell’Unione europea, la Turchia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d’America, nonché tutte le altre forze statali che operano nell’ambito del piano di transizione per la Somalia o che hanno concluso un accordo sullo status delle forze o un memorandum d’intesa con il governo federale della Somalia ai fini della risoluzione 2662 (2022) delle Nazioni Unite, a condizione che informino il comitato delle sanzioni in merito alla conclusione di tali accordi, o dell’utilizzo da parte di detti attori;

    d) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a livello nazionale e locale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo. La fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue:

    i) 

    la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto dell’approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, e possono essere effettuati in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica da parte della Somalia, degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che forniscono assistenza;

    ii) 

    la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni a fini informativi, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, presentata con cinque giorni lavorativi di anticipo da parte della Somalia, degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che forniscono assistenza;

    e) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

    f) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento, da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali o subregionali, di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo.

    4.  
    Le autorità somale hanno la responsabilità principale di notificare al comitato delle sanzioni ogni eventuale consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui agli allegati II e III alle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, conformemente al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo. Le notifiche contengono gli estremi del fabbricante e del fornitore di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, una descrizione degli armamenti e delle munizioni, inclusi il tipo, i numeri di matricola, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le informazioni d’interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.
    bis.  
    La Somalia o lo Stato membro che effettua la fornitura o l’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che fornisce l’assistenza trasmette al comitato delle sanzioni, entro 30 giorni dalla consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, la notifica di avvenuta consegna, in forma di conferma scritta del completamento della stessa, inclusi i numeri di matricola degli armamenti e del materiale connesso di qualsiasi tipo oggetto della consegna, le informazioni relative alla spedizione, la polizza di carico, i manifesti di carico o le distinte dei colli e il luogo specifico di stoccaggio.

    ▼M19 —————

    ▼M19

    5.  
    Sono vietati la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione per l’uso di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), unicamente per lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, a qualsiasi persona o entità che non presti servizio presso le istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a cui erano venduti o forniti originariamente oppure allo Stato membro o all’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che effettua la vendita o la fornitura.

    ▼M2

    Articolo 1 bis

    1.  
    È vietata l’importazione diretta o indiretta, l’acquisto o il trasporto di carbone di legna dalla Somalia, sia esso originario della Somalia o meno.

    L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

    2.  
    È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di carbone di legna dalla Somalia.

    ▼M4

    Articolo 1 ter

    Gli Stati membri vigilano sulla fornitura, sulla vendita o sul trasferimento diretti o indiretti alla Somalia di articoli non soggetti alle misure previste all’articolo 1, paragrafo 1, e sulla fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari connesse a tali articoli.

    ▼M15

    Articolo 1 quater

    1.  
    Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3, sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, alla Somalia di componenti di ordigni esplosivi improvvisati che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e sono riportati nell’allegato IV della presente decisione, siano questi originari o meno dei loro territori.
    2.  
    La fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di altri componenti di ordigni esplosivi improvvisati che figurano nell’allegato V della presente decisione sono soggetti all’autorizzazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime non concedono tale autorizzazione se esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali articoli saranno utilizzati, o vi è un rischio notevole che possano essere utilizzati, nella fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati in Somalia.
    3.  
    Gli Stati membri informano il comitato delle sanzioni in merito alla vendita, alla fornitura o al trasferimento degli articoli di cui al paragrafo 2 entro 15 giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura o dal trasferimento. Le notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, tra cui l’utilizzo finale degli articoli, l’utilizzatore finale, le specifiche tecniche e la quantità degli articoli da spedire. Garantiscono che il governo federale della Somalia e gli Stati membri federali della Somalia ricevano un’adeguata assistenza finanziaria e tecnica per stabilire adeguate garanzie riguardo allo stoccaggio e alla distribuzione dei materiali.
    4.  
    Gli Stati membri promuovono l’esercizio della vigilanza, da parte delle persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione, riguardo alla fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di precursori e materiali esplosivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati, diversi dagli articoli elencati negli allegati IV e V della presente decisione. Gli Stati membri tengono un registro delle operazioni di cui sono al corrente per quanto riguarda eventuali acquisti sospetti o richieste di informazioni concernenti tali articoli da parte di persone fisiche o giuridiche in Somalia e condividono tali informazioni con il governo federale della Somalia, il comitato delle sanzioni e il gruppo di esperti sulla Somalia.

    ▼M19

    Articolo 2

    1.  

    Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni:

    a) 

    che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:

    i) 

    la pianificazione, la direzione o l’esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere;

    ii) 

    gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;

    iii) 

    gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l’ATMIS;

    b) 

    che hanno violato l’embargo sulle armi o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi o il divieto di fornire la relativa assistenza di cui all’articolo 1;

    c) 

    che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;

    d) 

    che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;

    e) 

    che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati;

    f) 

    che sono associate ad Al-Shabaab o ad atti e attività che indicano che una persona o entità è associata ad Al-Shabaab compresi:

    i) 

    la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Shabaab;

    ii) 

    la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso ad Al-Shabaab; e

    iii) 

    il reclutamento per Al-Shabaab o qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, o il sostegno in altro modo di atti o attività dello stesso.

    2.  
    L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato I.

    ▼B

    Articolo 3

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire, alle persone o entità di cui all’articolo 2, la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti e indiretti, di armi ed equipaggiamenti militari e la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, compresi investimenti, servizi d’intermediazione o servizi finanziari di altro tipo connessi con le attività militari o la fornitura, la vendita, il trasferimento, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso di armamenti e attrezzature militari.

    Articolo 4

    1.  
    Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità nazionali e in conformità della propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’articolo 3.
    2.  
    Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in, o esportati da, uno Stato membro.
    3.  
    Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (distruggendoli o rendendoli inutilizzabili) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’articolo 3.

    ▼M19

    Articolo 4 bis

    Conformemente ai punti da 11 a 21 dell’UNSCR 2182 (2014), gli Stati membri possono ispezionare, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, quali le “Forze marittime congiunte”, in cooperazione con il governo federale della Somalia, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che:

    a) 

    trasportino carbone di legna dalla Somalia in violazione del divieto concernente il carbone di legna;

    b) 

    trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell’embargo sulle armi nei confronti della Somalia;

    c) 

    trasportino armi o equipaggiamenti militari destinati a persone o entità designate dal comitato delle sanzioni;

    d) 

    trasportino componenti di ordigni esplosivi improvvisati (improvised explosive device – IED) individuati nell’allegato C, parte I, della risoluzione 2662 (2022) delle Nazioni Unite in violazione del divieto relativo ai componenti di IED.

    ▼B

    Articolo 5

    1.  
    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’articolo 2.
    2.  
    Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
    3.  

    Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni:

    a) 

    stabilisce caso per caso che l’ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

    b) 

    determina caso per caso che una deroga contribuisce in altro modo agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Somalia e di stabilità nella regione.

    4.  
    Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è stata concessa e alle persone destinatarie dell’autorizzazione stessa.

    Articolo 6

    1.  
    Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 2 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, indicate dal comitato delle sanzioni. Le persone e le entità in questione sono indicate ►M4  nell’allegato I ◄ .
    2.  
    Nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.
    3.  

    Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche che siano:

    a) 

    necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b) 

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali;

    c) 

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;

    d) 

    necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

    e) 

    oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 2, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

    4.  
    Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, ove opportuno, l’accesso a tali fondi e risorse economiche e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.
    5.  

    Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

    a) 

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

    b) 

    pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

    purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

    ▼M20

    6.  

    I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

    a) 

    dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b) 

    da organizzazioni internazionali;

    c) 

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d) 

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e) 

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

    f) 

    da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.

    ▼B

    Articolo 7

    Il Consiglio redige l’elenco contenuto ►M4  nell’allegato I ◄ e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

    Articolo 8

    1.  
    Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona o un’entità ed abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce ►M4  nell’allegato I ◄ la persona o l’entità in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di dedurre osservazioni.
    2.  
    Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità.

    Articolo 9

    ►M4  L’allegato I ◄ contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. ►M4  Nell’allegato I ◄ è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

    Articolo 10

    La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, ove opportuno, in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza.

    Articolo 11

    La posizione comune 2009/138/PESC è abrogata.

    Articolo 12

    La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

    ▼M4




    ALLEGATO I

    ▼M1

    ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2

    ▼M11

    I.    Persone

    1. Yasin Ali Baynah [alias: a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax]

    Data di nascita: 24 dicembre 1965. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: svedese. Ubicazione: Rinkeby, Stoccolma, Svezia; Mogadiscio, Somalia.

    Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774673.

    Yasin Ali Baynah ha fomentato attacchi contro il governo federale di transizione e la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Ha inoltre mobilitato sostegno e raccolto fondi per conto dell'Alleanza per la riliberazione della Somalia e Hizbul Islam, che hanno partecipato entrambi direttamente ad atti che minacciano la pace e la sicurezza della Somalia, compresi il rifiuto dell'accordo di Gibuti e attacchi al governo federale di transizione e all'AMISOM a Mogadiscio.

    2. Hassan Dahir Aweys [alias: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»]

    Data di nascita: 1935. Cittadino somalo. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia.

    Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682.

    Hassan Dahir Aweys è stato e continua a essere un importante leader politico e ideologico di una serie di gruppi armati di opposizione responsabili di ripetute violazioni dell'embargo generale e totale sulle armi e/o di atti che minacciano l'accordo di pace di Gibuti, il governo federale di transizione e le forze della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Tra giugno 2006 e settembre 2007 AWEYS ha svolto la funzione di presidente del comitato centrale dell'Unione delle corti islamiche; nel luglio 2008 si è autodichiarato presidente dell'Alleanza per la riliberazione della Somalia — ala di Asmara e nel maggio 2009 è stato nominato presidente di Hizbul Islam, un'alleanza di gruppi che si oppongono al governo federale di transizione. In ciascuna di tali funzioni, le dichiarazioni e le azioni di AWEYS hanno mostrato l'intenzione chiara e determinata di smantellare il governo federale transitorio e di espellere con la forza AMISOM dalla Somalia.

    3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki [alias: a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle]

    Data di nascita: 1944 circa. Luogo di nascita: regione di Ogaden, Etiopia. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia.

    Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774683.

    Hassan Abdullah Hersi Al-Turki è un importante leader di un gruppo di miliziani armati dalla metà degli anni 1990 e ha violato in molte occasioni l'embargo sulle armi. Nel 2006 Al-Turki ha contribuito con forze armate alla presa di Mogadiscio da parte dell'Unione delle corti islamiche ed è emerso quale capo militare all'interno del gruppo, allineato con Al-Shabaab. Dal 2006 Al-Turki mette il territorio sotto il suo controllo a disposizione per le esercitazioni di vari gruppi armati di opposizione, ivi compresa Al-Shabaab. Nel settembre 2007, Al-Turki è apparso in un filmato del telegiornale di al-Jazeera che mostrava esercitazioni dei miliziani sotto il suo comando.

    4. Ahmed Abdi aw-Mohamed [alias: a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»]

    Data di nascita: 10 luglio 1977. Luogo di nascita: Hargeysa, Somalia. Cittadinanza: somala.

    Data di designazione dell'ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774684.

    Ahmed Abdi Aw-Mohamed è un importante leader di Al-Shabaab ed è stato pubblicamente nominato emiro dell'organizzazione nel dicembre 2007. Esercita responsabilità di comando per le operazioni di Al-Shabaab in tutta la Somalia. Aw-Mohamed ha denunciato il processo di pace di Gibuti quale cospirazione straniera e nel maggio 2009, in una registrazione audio inviata ai media somali, ha ammesso che le sue forze erano state coinvolte nei recenti combattimenti a Mogadiscio.

    ▼M1

    5. Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

    Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Altra ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

    Fuad Mohamed Khalaf ha fornito sostegno finanziario ad al-Shabaab; a maggio 2008 ha organizzato due raccolte di fondi per al-Shabaab nelle moschee di Kismaayo, in Somalia. Ad aprile 2008, Khalaf e diversi altri individui hanno guidato attacchi con vetture esplosive contro basi etiopi e membri del governo federale di transizione somalo a Mogadiscio, Somalia. A maggio 2008 Khalaf e un gruppo di combattenti hanno attaccato e catturato una stazione di polizia a Mogadiscio, uccidendo e ferendo diversi soldati.

    ▼M11

    6. Bashir Mohamed Mahamoud [alias: a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab»]

    Data di nascita: a) 1979 b) 1980 c) 1981 d) 1982. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia.

    Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774965.

    Bashir Mohamed Mahamoud è un comandante militare di Al-Shabaab. Era anche uno dei circa dieci membri del consiglio supremo di Al-Shabaab alla fine del 2008. Con un complice ha organizzato l'attacco a colpi di mortaio del 10 giugno 2009 contro il governo federale di transizione somalo a Mogadiscio.

    ▼M9 —————

    ▼M11

    8. Fares Mohammed Manàa [alias: a) Faris Manàa, b) Fares Mohammed Manaa]

    Data di nascita: 8 febbraio 1965. Luogo di nascita: Sadah, Yemen. Numero di passaporto: 00514146; luogo di rilascio: Sanaa, Yemen. Carta d'identità numero: 1417576; luogo di rilascio: Al-Amana, Yemen; data di rilascio: 7 gennaio 1996.

    Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774972.

    Fares Mohammed Manàa ha fornito, venduto o trasferito in Somalia, direttamente o indirettamente, armamenti o materiale connesso in violazione dell'embargo sulle armi. Manàa è un noto trafficante di armi. Nell'ottobre 2009, nell'ambito di uno sforzo inteso ad arginare il flusso di armi nel paese, dove sarebbero presenti più armi che persone, il governo dello Yemen ha pubblicato una lista nera di commercianti di armi, in cui Manàa è al primo posto. «Faris Manàa è un importante trafficante di armi e la cosa è risaputa», ha riferito nel giugno 2009 un giornalista USA, commentatore di questioni yemenite, che redige una relazione semestrale sul paese e contribuisce ai lavori del Jane's Intelligence Group. In un articolo del dicembre 2007 dello Yemen Times, viene citato come «Sceicco Fares Mohammed Manàa, commerciante di armi». In un articolo del dicembre 2008 dello Yemen Times, è indicato come «Sceicco Fares Mohammed Manàa, che commercia in armi».

    A metà del 2008 lo Yemen continuava a fungere da centro per la spedizione illegale di armamenti nel Corno d'Africa, in particolare spedizioni di armamenti via mare verso la Somalia. Secondo notizie non confermate, Faris Manàa avrebbe partecipato alle spedizioni verso la Somalia in numerose occasioni. Nel 2004 è stato coinvolto in contratti per la fornitura di armi dall'Europa orientale riguardanti armi che sarebbero state vendute ai combattenti somali. Nonostante l'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Somalia dal 1992, si può far risalire l'interesse di Manàa nel traffico di armi in Somalia almeno al 2003. In quell'anno, Manàa ha presentato un'offerta per l'acquisto di migliaia di armi dall'Europa orientale, precisando di volerne vendere una parte in Somalia.

    9. Hassan Mahat Omar [alias: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein].

    Data di nascita: 10 aprile 1979. Luogo di nascita: Garissa, Kenya. Cittadinanza: probabilmente etiope. Numero di passaporto: A 1180173 Kenya, scadenza 20 agosto 2017. Carta d'identità numero: 23446085. Ubicazione: Nairobi, Kenya. Data della designazione ONU: 28 luglio 2011.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774975.

    Hassan Mahat Omar è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un imam e uno dei leader di Masjid-ul-Axmar, un centro informale affiliato ad Al-Shabaab a Nairobi. È inoltre coinvolto nel reclutamento di nuovi membri e nel reperimento di fondi per Al-Shabaab, anche online sul sito web alqimmah.NET, affiliato ad Al-Shabaab.

    Inoltre, ha pronunciato varie fatwa su una chat room online di Al-Shabaab, sollecitando attacchi contro il governo federale di transizione.

    10. Omar Hammami [alias: a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki].

    Data di nascita: 6 maggio 1984. Luogo di nascita: Alabama, Stati Uniti. Cittadinanza: statunitense. Si ritiene abbia anche la cittadinanza siriana. Numero di passaporto: 403062567 (USA). Numero di previdenza sociale: 423-31-3021 (USA). Ubicazione: Somalia.

    Altre informazioni: sposato con una donna somala. Ha vissuto in Egitto nel 2005 e si è trasferito in Somalia nel 2009. link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774980.

    Data della designazione ONU: 28 luglio 2011.

    Omar Hammami è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un membro di rilievo di Al-Shabaab. È coinvolto nel reclutamento, nel finanziamento e nella retribuzione dei combattenti stranieri in Somalia. È descritto come un esperto di esplosivi e di tecniche di guerra in generale. Dall'ottobre 2007 compare in servizi televisivi e in video propagandistici di Al-Shabaab. È stato anche visto in un video di addestramento dei combattenti di Al-Shabaab. È apparso inoltre in video e su siti web in cui incita nuovi combattenti ad aderire ad Al-Shabaab.

    ▼M10 —————

    ▼M11

    12. Aboud Rogo Mohammed [alias: a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed]

    Data di nascita: 11 novembre 1960. Date di nascita alternative: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1o gennaio 1969. Luogo di nascita: Lamu Island, Kenya.

    Data della designazione ONU: 25 luglio 2012.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775562.

    L'estremista Aboud Rogo Mohammed con base in Kenya ha minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, fornendo sostegno finanziario, materiale, logistico o tecnico ad Al-Shabaab, un'entità inserita nell'elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l'Eritrea per il suo coinvolgimento in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

    Aboud Rogo Mohammed è un religioso islamico estremista con base in Kenya. Continua d esercitare influenza su gruppi estremistici dell'Africa orientale nell'ambito della sua campagna volta a fomentare la violenza in tutta l'Africa orientale. Le attività di Aboud Rogo includono la raccolta di fondi per Al-Shabaab.

    In quanto principale leader ideologico di Al Hijra, gruppo precedentemente noto come Centro giovanile musulmano, Aboud Rogo Mohammed ha utilizzato il gruppo estremistico come strumento per la radicalizzazione e il reclutamento di africani, principalmente di lingua swahili, al fine di condurre attività militanti violente in Somalia. In una serie di conferenze incendiarie svoltesi tra febbraio 2009 e febbraio 2012, Aboud ha ripetutamente istigato al rifiuto violento del processo di pace somalo. Nel corso di tali conferenze, ha ripetutamente esortato a ricorrere alla violenza sia contro il personale delle Nazioni Unite che contro le forze della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) e ha incitato l'uditorio a recarsi in Somalia per unirsi alla lotta di Al-Shabaab contro il governo kenyota.

    Aboud Rogo Mohammed offre anche orientamenti alle reclute kenyote che aderiscono ad Al-Shabaab per sfuggire all'identificazione da parte delle autorità kenyote e sui percorsi da seguire durante il viaggio da Mombasa e/o Lamu fino alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, in particolare Kismayo. Ha agevolato il trasferimento in Somalia di numerose reclute kenyote destinate ad Al-Shabaab.

    Nel settembre 2011 Rogo reclutava individui a Mombasa, Kenya, da inviare in Somalia, presumibilmente per condurre operazioni terroristiche. Nel settembre 2008 Rogo ha tenuto a Mombasa una riunione per la raccolta di fondi destinati a contribuire al finanziamento delle attività di Al-Shabaab in Somalia.

    13. Abubaker Shariff Ahmed [alias: a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed]

    Data di nascita: 1962. Data di nascita alternativa: 1967. Luogo di nascita: Kenya. Ubicazione: zona di Majengo, Mombasa, Kenya. Data della designazione ONU: 23 agosto 2012.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775564.

    Abubaker Shariff Ahmed è un facilitatore e reclutatore di spicco di giovani musulmani kenyoti destinati per attività militanti violente in Somalia e uno stretto collaboratore di Aboud Rogo. Fornisce supporto materiale a gruppi estremistici in Kenya (e altrove nell'Africa orientale). Grazie a frequenti viaggi alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, tra cui Kismayo, ha potuto mantenere forti legami con i membri di spicco di Al-Shabaab.

    Abubaker Shariff Ahmed è inoltre impegnato nella mobilitazione e gestione di fondi per Al-Shabaab, un'entità inserita nell'elenco del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l'Eritrea per il suo coinvolgimento in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

    Abubaker Shariff Ahmed ha incitato, durante le prediche nella moschea di Mombasa, giovani uomini a recarsi in Somalia, commettere atti estremistici, combattere per AlQaeda e uccidere cittadini statunitensi.

    Abubaker Shariff Ahmed à stato arrestato alla fine del dicembre 2010 dalle autorità kenyote perché sospettato di coinvolgimento nell'attentato dinamitardo contro una stazione di autobus di Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed è anche un leader di un'organizzazione giovanile con sede in Kenya, a Mombasa, con legami con Al-Shabaab.

    Dal 2010 Abubaker Shariff Ahmed opera come reclutatore e facilitatore per Al-Shabaab nella zona di Majengo a Mombasa, Kenya.

    14. Maalim Salman [alias: a) Mùalim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Màalim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Màalim Selman, h) Màalin Sulayman]

    Data di nascita: 1979 circa. Luogo di nascita: Nairobi, Kenya. Ubicazione: Somalia.

    Data della designazione ONU: 23 settembre 2014.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818613.

    Maalim Salman è stato scelto dal leader di Al-Shabaab Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane come capo dei combattenti stranieri africani per Al-Shabaab. Ha addestrato cittadini stranieri che volevano unirsi ad Al-Shabaab come combattenti stranieri africani ed è stato coinvolto in operazioni in Africa contro turisti, centri di intrattenimento e chiese.

    Sebbene prevalentemente dedito a operazioni condotte al di fuori della Somalia, è noto che Salman risiede in Somalia, dove addestra combattenti stranieri prima di inviarli altrove. Anche alcuni dei combattenti stranieri di Al-Shabaab sono presenti in Somalia. A titolo di esempio, Salman ha inviato combattenti stranieri di Al-Shabaab in Somalia meridionale in risposta a un'offensiva della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM).

    Oltre ad altri attentati terroristici, Al-Shabaab si è resa responsabile dell'attacco al centro commerciale Westgate di Nairobi, Kenya, del settembre 2013, nel quale hanno perso la vita almeno 67 persone. Più di recente, Al-Shabaab ha rivendicato l'attacco del 31 agosto 2014 al carcere dell'Agenzia nazionale per l'intelligence e la sicurezza di Mogadiscio, nel quale sono stati uccisi tre guardie di sicurezza e due civili e ferite altre 15 persone.

    15. Ahmed Diriye [alias: a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye]

    Data di nascita: 1972 circa. Luogo di nascita: Somalia. Ubicazione: Somalia.

    Data della designazione ONU: 24 settembre 2014.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818614

    Ahmed Diriye è stato nominato nuovo emiro di Al-Shabaab dopo la morte del precedente leader Ahmed Abdi aw-Mohamed, persona inserita nell'elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009). La nomina è stata pubblicamente annunciata in una dichiarazione del portavoce di Al-Shabaab, Sheikh Ali Dheere, resa il 6 settembre 2014. Diriye è stato un membro di spicco di Al-Shabaab e, come emiro, esercita responsabilità di comando per operazioni di Al-Shabaab. Sarà direttamente responsabile delle attività di Al-Shabaab che continuano a minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità della Somalia. Diriye ha da allora adottato il nome arabo Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.

    ▼M13

    16. Ahmad Iman Ali (alias: a) Sheikh Ahmed Iman Ali; b) Shaykh Ahmad Iman Ali; c) Ahmed Iman Ali; d) Abu Zinira)

    Data di nascita: a) intorno al 1973; b) intorno al 1974

    Luogo di nascita: Kenya

    Cittadinanza: kenyota

    Data della designazione ONU: 8 marzo 2018

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

    Ahmad Iman Ali è stato inserito nell'elenco l'8 marzo 2018 ai sensi della risoluzione 1844 (2008). Ahmad Iman Ali è un importante comandante kenyota di Al-Shabaab, a capo del gruppo in Kenya dal 2012. È direttore della succursale kenyota del gruppo e prende sistematicamente di mira truppe kenyote dell'AMISOM in Somalia, come nell'attacco del gennaio 2016. Ali è inoltre responsabile della propaganda di Al-Shabaab che prende di mira il governo kenyota e i civili, come il video del luglio 2017 in cui minaccia i musulmani in servizio nelle forze di sicurezza del Kenya. Oltre a queste attività, Ali si è talvolta occupato per Al-Shabaab anche del reclutamento, concentrandosi su giovani in povertà nelle baraccopoli di Nairobi, e del reperimento di fondi, utilizzando le moschee per cercare di ottenere risorse. Il suo obiettivo principale è destabilizzare il Kenya minacciando, pianificando ed eseguendo attacchi, nonché incoraggiare i giovani musulmani a partecipare alla lotta contro le forze di sicurezza kenyote.

    17. Abdifatah Abubakar Abdi (alias: Musa Muhajir)

    Data di nascita: 15 aprile 1982

    Luogo di nascita: Somalia

    Cittadinanza: somala

    Indirizzo: a) Somalia; b) Mombasa, Kenya

    Data della designazione ONU: 8 marzo 2018

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

    Abdifatah Abubakar Abdi è stato inserito nell'elenco l'8 marzo 2018 ai sensi della risoluzione 1844 (2008). Nel 2015 Abdifatah Abubakar Abdi è stato inserito nell'elenco dei terroristi membri di Al-Shabaab - noti o sospettati - ricercati dal governo del Kenya. La polizia kenyota segnala che Abdi recluta membri per Al-Shabaab che forniscono sostegno, all'interno della Somalia, ad Al-Shabaab, un'entità inserita nell'elenco del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite delle sanzioni nei confronti di Somalia ed Eritrea, e partecipa ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. Tra le reclute vi sono tre donne arrestate dalla polizia kenyota mentre tentavano di attraversare il confine per recarsi in Somalia. Abdi è ricercato in connessione con l'attacco del giugno 2014 a Mpeketoni, in Kenya, che ha fatto numerose vittime, ed è sospettato di pianificare ulteriori attacchi. Sebbene Abdi si concentri su operazioni al di fuori della Somalia, è noto che soggiorna in Somalia e recluta per Al-Shabaab persone disposte ad attraversare il confine tra Kenya e Somalia.

    ▼M17

    18. Abukar Ali Adan (alias: a) Abukar Ali Aden; b) Ibrahim Afghan; c) Sheikh Abukar)

    Designazione: vicecapo di Al-Shabaab

    Data di nascita: a) 1972; b) 1971; c) 1973

    Data della designazione ONU: 26 febbraio 2021

    Altre informazioni:

    inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera a), della risoluzione 1844/2008 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o che minacciano con la forza le istituzioni federali di transizione o l'AMISOM. Abukar Ali Adan è altresì associato ad affiliati di AlQaeda, ad AlQaeda nella Penisola arabica (AQAP – QDe.129) e AlQaeda nel Maghreb islamico (AQIM – QDe.014).

    19. Maalim Ayman (alias: a) Ma'alim Ayman; b) Mo'alim Ayman; c) Nuh Ibrahim Abdi; d) Ayman Kabo; e) Abdiaziz Dubow Ali)

    Designazione: fondatore e leader di Jaysh Ayman, un'unità di Al-Shabaab che conduce attacchi e operazioni in Kenya e Somalia

    Data di nascita: a) 1973; b) 1983

    Luogo di nascita: Kenya

    Indirizzo: a) confine tra Kenya e Somalia; b) Badamadow, regione del basso Giuba, Somalia

    Data della designazione ONU: 26 febbraio 2021

    Altre informazioni:

    inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera a), della risoluzione 1844/2008 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o che minacciano con la forza le istituzioni federali di transizione o l'AMISOM. Maalim Ayman ha contribuito ai preparativi per l'attacco del 5 gennaio 2020 a Camp Simba nella contea di Lamu, Kenya.

    20. Mahad Karate (alias: a) Mahad Mohamed Ali Karate; b) Mahad Warsame Qalley Karate; c) Abdirahim Mohamed Warsame)

    Data di nascita: tra il 1957 e il 1962

    Luogo di nascita: Xararadheere, Somalia

    Indirizzo: Somalia

    Data della designazione ONU: 26 febbraio 2021

    Altre informazioni:

    inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera a), della risoluzione 1844/2008 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o che minacciano con la forza le istituzioni federali di transizione o l'AMISOM. Mahad Karate ha svolto un ruolo chiave nell'Amniyat, ala di Al-Shabaab responsabile del recente attacco al campus universitario di Garissa in Kenya, che ha causato quasi 150 morti. L'Amniyat è l'ala di intelligence di Al-Shabaab, che svolge un ruolo fondamentale nell'esecuzione di attentati suicidi e assassinii in Somalia, Kenya e in altri paesi della regione e fornisce logistica e sostegno alle attività terroristiche di Al-Shabaab.

    ▼M18

    21.  Ali Mohamed RAGE (alias: a) Ali Mohammed Rage b) Ali Dheere c) Ali Dhere d) Ali Mohamed Rage Cali Dheer e) Ali Mohamud Rage).

    Designazione: Portavoce di Al-Shabaab

    Data di nascita: 1966

    Luogo di nascita: Somalia

    Cittadinanza: somala

    Indirizzo: Somalia

    Data della designazione ONU:18 febbraio 2022

    Altre informazioni

    Inserito nell’elenco a norma del punto 43, lettera a), della risoluzione 2093/2013 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano il processo di pace e di riconciliazione in Somalia, o che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l’Amisom. In quanto portavoce di Al-Shabaab, Rage è coinvolto nella promozione delle attività terroristiche del gruppo e le sostiene.

    ▼M21

    22.  Abdullahi Osman Mohamed Caddow (alias: a) Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow b) Dhagacade c) Faracade d) Injineer Ismaaciil e) Eng. Ismail).

    Data di nascita: 1983

    Cittadinanza: somala

    Indirizzo:Somalia

    Data della designazione ONU: 26 maggio 2023

    Sesso: maschile

    Altre informazioni:

    Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

    Abdullahi Osman Mohamed Caddow, noto anche come «Eng. Ismail» («ingegner Ismail»), è un esperto di alto livello di Al-Shabaab in materia di esplosivi, responsabile della gestione generale delle operazioni con uso di esplosivi e della fabbricazione di esplosivi per il gruppo. In tale attività ha commesso atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità della Somalia. Si è unito all’ala mediatica di Al-Shabaab, Al-Kataib, nel 2008 a Mogadiscio, per poi divenire nel 2014 membro dell’unità di fabbricazione di esplosivi del gruppo, operante in molti centri di preparazione di esplosivi nelle città di Jilib, Bùaale, Saakoow, Salagle, kuunyo-Barrow e Arabow. È al comando di un gruppo di 68 militanti di Al-Shabaab e ogni anno contrabbanda materiale per la fabbricazione di esplosivi per un valore di circa sei milioni di USD.

    ▼M11

    II.    Entità

    Al-Shabaab [alias: a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb'ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement]

    Ubicazione: Somalia. Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5775567.

    Al-Shabaab è stata impegnata in atti che, direttamente o indirettamente, minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, che comprendono ma non si limitano ad atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico e atti che minacciano le istituzioni federali di transizione, la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) o altre operazioni internazionali di mantenimento della pace relative alla Somalia.

    Al-Shabaab ha inoltre impedito l'inoltro di aiuti umanitari alla Somalia o l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia.

    Secondo la dichiarazione riguardante la Somalia rilasciata al Consiglio di sicurezza dal presidente del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992) il 29 luglio 2009, sia Al-Shabaab sia Hizbul Islam hanno rivendicato pubblicamente e ripetutamente la responsabilità degli attacchi perpetrati contro il governo federale di transizione e l'AMISOM. Al-Shabaab aveva inoltre rivendicato la responsabilità dell'uccisione di funzionari del governo federale di transizione, e il 19 luglio 2009 aveva fatto irruzione negli uffici locali dell'UNOPS, dell'UNDSS e dell'UNDP, situati nelle regioni di Bay e Bakool, chiudendoli, in violazione del punto c) della risoluzione 1844 (2008). Al-Shabaab ha altresì ostacolato ripetutamente l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia.

    La relazione del segretario generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla situazione in Somalia, del 20 luglio 2009, contiene i seguenti capoversi che riguardano le attività di Al-Shabaab in Somalia:

    Si ritiene che gruppi di rivoltosi, come Al-Shabaab, estorcano denaro a società private e reclutino giovani, compresi bambini soldato, per partecipare alla lotta contro il governo di Mogadiscio. Al-Shabaab ha confermato la presenza di combattenti stranieri tra le sue file e ha dichiarato apertamente di collaborare con AlQaeda a Mogadiscio per rovesciare il governo della Somalia. I combattenti stranieri, molti dei quali sarebbero originari del Pakistan e dell'Afghanistan, risultano essere ben addestrati e già collaudati in battaglia. Sono stati visti mentre, incappucciati, sferravano offensive contro le forze governative a Mogadiscio e nelle regioni limitrofe.

    Al-Shabaab ha intensificato la sua strategia volta a esercitare coercizioni e intimidazioni nei confronti della popolazione somala, come evidenziano gli assassinii eccellenti attentamente selezionati e gli arresti di capi clan, numerosi dei quali sono stati assassinati. Il 19 giugno 2009 Omar Hashi Aden, ministro della sicurezza nazionale, è stato ucciso in un attentato suicida di vasta portata con autobomba a Beletwyne. Oltre 30 persone sono rimaste uccise nell'attentato, che è stato fortemente condannato dalla comunità internazionale e da un'ampia porzione trasversale della società somala.

    Secondo la relazione del gruppo di monitoraggio della Somalia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2008/769) del dicembre 2008, Al-Shabaab è responsabile di una serie di attentati perpetrati in Somalia negli ultimi anni, tra i quali:

    — 
    la presunta uccisione e decapitazione di un autista somalo che lavorava per il Programma alimentare mondiale, nel settembre 2008,
    — 
    il bombardamento di un mercato nel Puntland, che ha causato la morte di 20 persone e il ferimento di oltre 100, il 6 febbraio 2008,
    — 
    una campagna di bombardamenti e omicidi mirati nel Somaliland, intesi a intralciare le elezioni parlamentari del 2006,
    — 
    l'uccisione di diversi operatori umanitari stranieri nel 2003 e nel 2004.

    Secondo le notizie ricevute, Al-Shabaab ha fatto irruzione in presidi delle Nazioni Unite in Somalia il 20 luglio 2009 e ha emanato un'ordinanza che bandiva tre agenzie delle Nazioni Unite dalle zone della Somalia sotto il suo controllo. Inoltre, le forze del governo federale di transizione somalo hanno combattuto contro gli insorti di Al-Shabaab e di Hizbul Islam l'11 e il 12 luglio 2009, provocando la morte di oltre 60 persone. Negli scontri dell'11 luglio 2009, Al-Shabaab ha lanciato quattro colpi di mortaio all'interno di Villa Somalia, provocando la morte di tre soldati della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) e ferendone altri otto.

    Secondo un articolo pubblicato dalla British Broadcasting Corporation il 22 febbraio 2009, Al-Shabaab ha rivendicato la responsabilità di un attentato suicida con autobomba contro una base militare dell'Unione africana a Mogadiscio. Secondo l'articolo, l'Unione africana ha confermato la morte di 11 membri della forza di pace dell'Unione africana e il ferimento di altri 15.

    Secondo un articolo pubblicato da Reuters il 14 luglio 2009, nel 2009 i militanti di Al-Shabaab hanno registrato successi in azioni di guerriglia contro le forze somale e dell'Unione africana azioni di guerriglia.

    Un articolo pubblicato da Voice of America il 10 luglio 2009 riporta che Al-Shabaab è stata coinvolta in un attentato contro le forze governative somale nel maggio 2009.

    Secondo un articolo pubblicato sul sito web del Consiglio per le relazioni estere e datato 27 febbraio 2009, Al-Shabaab porta avanti dal 2006 un'insurrezione contro il governo di transizione somalo e i suoi sostenitori etiopi. Al-Shabaab ha ucciso undici soldati del Burundi nell'attacco più sanguinoso contro i membri della forza di pace dell'UA dal suo schieramento e ha preso parte a violenti combattimenti che hanno fatto almeno quindici vittime a Mogadiscio.

    ▼M19




    ALLEGATO II

    ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA D), PUNTO i)

    1. Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).

    2. Armi di calibro superiore a 14,7 mm e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe).

    3. Mortai di calibro superiore a 82 mm e relative munizioni.

    4. Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli.

    5. Cariche e dispositivi appositamente progettati o modificati per uso militare; mine e materiale connesso.

    6. Congegni di mira con capacità di visione notturna superiore alla generazione 2.

    7. Aeromobili ad ala fissa, ala a geometria variabile, rotore basculante o ala basculante appositamente progettati o modificati per uso militare.

    8. «Navi» e veicoli anfibi appositamente progettati o modificati per uso militare (per «nave» si intende qualsiasi nave, veicolo in effetto suolo, nave di superficie a piccola area di galleggiamento o aliscafo, nonché lo scafo o parte dello scafo di una nave).

    9. Veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (classificati nella categoria IV del registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite).




    ALLEGATO III

    ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA d), PUNTO ii)

    1. Tutti i tipi di armi di calibro fino a 14,7 mm e relative munizioni.

    2. RPG-7 e lanciatori senza rinculo e relative munizioni.

    3. Congegni di mira con capacità di visione notturna di generazione 2 o inferiore.

    4. Aeromobili ad ala rotante o elicotteri appositamente progettati o modificati per uso militare.

    5. Piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101,06 luglio 2008) o equivalenti nazionali.

    6. Veicoli terrestri appositamente progettati o modificati per uso militare.

    7. Apparecchiature di comunicazione appositamente progettate o modificate per uso militare.

    ▼M16




    ALLEGATO IV

    ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 quater, PARAGRAFO 1

    1. Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina).

    2. Nitroglicerina composta o miscelata con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c. dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 1 ) (salvo se confezionata/preparata in singole dosi medicinali).

    3. Attrezzature appositamente progettate sia per impiego militare che per l’accensione, la motorizzazione per una sola missione operativa, il disinnesco o la detonazione di ordigni esplosivi improvvisati (IED).

    4. «Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui ai punti 1 e 2 (le definizioni dei termini «tecnologia»«necessaria», «produzione» e «utilizzazione» provengono dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.)




    ALLEGATO V

    ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 quater, PARAGRAFO 2

    1. Attrezzature e dispositivi, non specificati al punto 2 dell’allegato IV, che sono appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).

    2. «Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui al punto 1 (le definizioni dei termini «tecnologia»«necessaria», «produzione» e «utilizzazione» si trovano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea).

    3. Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:

    a) 

    nitrato di ammonio gasolio (ANFO);

    b) 

    nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m);

    c) 

    nitroglicerina (salvo se confezionata/preparata in singole dosi medicinali) a meno che non sia composta o miscelata con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c. dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea;

    d) 

    nitroglicole;

    e) 

    tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

    f) 

    cloruro di picrile;

    g) 

    2,4,6-trinitrotoluene (TNT).

    4. Precursori di esplosivi:

    a) 

    nitrato di ammonio;

    b) 

    nitrato di potassio;

    c) 

    clorato di sodio;

    d) 

    acido nitrico;

    e) 

    acido solforico.



    ( 1 ) GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.

    Top