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Document 02009R0911-20170105

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 911/2009 della Commissione del 29 settembre 2009 relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG ) (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/911/2017-01-05

02009R0911 — IT — 05.01.2017 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 911/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2009

relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell’autorizzazione ►M1  Danstar Ferment AG ◄ )

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 257 dell'30.9.2009, pag. 10)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2260 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2016

  L 342

14

16.12.2016




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 911/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2009

relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell’autorizzazione ►M1  Danstar Ferment AG ◄ )

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni specificate nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Numero identificativo dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria di additivi: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (promotori della crescita).

4d1712

►M1  Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS ◄

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

Composizione dell’additivo:

Preparato a base di cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Metodo di analisi (1):

Conteggio: tecnica «spread plate» utilizzando MRS agar e una temperatura di incubazione di 37 °C.

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Salmonidi

3 × 109

1.  Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.  Dose raccomandata per salmonidi: 3 × 109 CFU/kg di mangime completo.

3.  Istruzioni per la sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione.

20.10.2019

Gamberi

1 × 109

(1)   Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

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