This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02009R0911-20170105
Commission Regulation (EC) No 911/2009 of 29 September 2009 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for salmonids and shrimps (holder of authorisation Danstar Ferment AG ) (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regolamento (CE) n . 911/2009 della Commissione del 29 settembre 2009 relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG ) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n . 911/2009 della Commissione del 29 settembre 2009 relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG ) (Testo rilevante ai fini del SEE)
No longer in force
02009R0911 — IT — 05.01.2017 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
REGOLAMENTO (CE) N. 911/2009 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2009 relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell’autorizzazione ►M1 Danstar Ferment AG ◄ ) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 257 dell'30.9.2009, pag. 10) |
Modificato da:
|
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
|
n. |
pag. |
data |
||
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2260 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2016 |
L 342 |
14 |
16.12.2016 |
|
REGOLAMENTO (CE) N. 911/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2009
relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell’autorizzazione ►M1 Danstar Ferment AG ◄ )
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni specificate nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
|
Numero identificativo dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
|
CFU/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 % |
|||||||||
|
Categoria di additivi: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (promotori della crescita). |
|||||||||
|
4d1712 |
►M1 Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS ◄ |
Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M |
Composizione dell’additivo: Preparato a base di cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M Metodo di analisi (1): Conteggio: tecnica «spread plate» utilizzando MRS agar e una temperatura di incubazione di 37 °C. Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). |
Salmonidi |
— |
3 × 109 |
— |
1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per salmonidi: 3 × 109 CFU/kg di mangime completo. 3. Istruzioni per la sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione. |
20.10.2019 |
|
Gamberi |
1 × 109 |
||||||||
|
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives |
|||||||||