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Document 02008R1333-20201223

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/2020-12-23

02008R1333 — IT — 23.12.2020 — 046.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativo agli additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 238/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2010

  L 75

17

23.3.2010

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 1129/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2011

  L 295

1

12.11.2011

 M3

Modificato da: REGOLAMENTO (UE) N. 1152/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2013

  L 311

1

20.11.2013

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 1130/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2011

  L 295

178

12.11.2011

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 1131/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2011

  L 295

205

12.11.2011

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 232/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2012

  L 78

1

17.3.2012

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 380/2012 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2012

  L 119

14

4.5.2012

►M8

REGOLAMENTO (UE) N. 470/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012

  L 144

16

5.6.2012

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012

  L 144

19

5.6.2012

►M10

REGOLAMENTO (UE) N. 472/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012

  L 144

22

5.6.2012

►M11

REGOLAMENTO (UE) N. 570/2012 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2012

  L 169

43

29.6.2012

►M12

REGOLAMENTO (UE) N. 583/2012 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2012

  L 173

8

3.7.2012

►M13

REGOLAMENTO (UE) N. 675/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2012

  L 196

52

24.7.2012

►M14

REGOLAMENTO (UE) N. 1049/2012 DELLA COMMISSIONE dell’8 novembre 2012

  L 310

41

9.11.2012

 M15

REGOLAMENTO (UE) N. 1057/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2012

  L 313

11

13.11.2012

►M16

REGOLAMENTO (UE) N. 1147/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012

  L 333

34

5.12.2012

►M17

REGOLAMENTO (UE) N. 1148/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012

  L 333

37

5.12.2012

►M18

REGOLAMENTO (UE) N. 1149/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012

  L 333

40

5.12.2012

►M19

REGOLAMENTO (UE) N. 1166/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012

  L 336

75

8.12.2012

►M20

REGOLAMENTO (UE) N. 25/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2013

  L 13

1

17.1.2013

►M21

REGOLAMENTO (UE) N. 244/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2013

  L 77

3

20.3.2013

►M22

REGOLAMENTO (UE) N. 256/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013

  L 79

24

21.3.2013

►M23

REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2013

  L 129

28

14.5.2013

►M24

REGOLAMENTO (UE) N. 509/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2013

  L 150

13

4.6.2013

►M25

REGOLAMENTO (UE) N. 510/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2013

  L 150

17

4.6.2013

►M26

REGOLAMENTO (UE) N. 723/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2013

  L 202

8

27.7.2013

►M27

REGOLAMENTO (UE) N. 738/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2013

  L 204

32

31.7.2013

►M28

REGOLAMENTO (UE) N. 739/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2013

  L 204

35

31.7.2013

►M29

REGOLAMENTO (UE) N. 816/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2013

  L 230

1

29.8.2013

►M30

REGOLAMENTO (UE) N. 817/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2013

  L 230

7

29.8.2013

►M31

REGOLAMENTO (UE) N. 818/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2013

  L 230

12

29.8.2013

►M32

REGOLAMENTO (UE) N. 913/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2013

  L 252

11

24.9.2013

►M33

REGOLAMENTO (UE) N. 1068/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013

  L 289

58

31.10.2013

►M34

REGOLAMENTO (UE) N. 1069/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013

  L 289

61

31.10.2013

►M35

REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2013 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2013

  L 328

79

7.12.2013

►M36

REGOLAMENTO (UE) N. 59/2014 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2014

  L 21

9

24.1.2014

►M37

REGOLAMENTO (UE) N. 264/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2014

  L 76

22

15.3.2014

►M38

REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2014

  L 89

36

25.3.2014

►M39

REGOLAMENTO (UE) N. 497/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2014

  L 143

6

15.5.2014

►M40

REGOLAMENTO (UE) N. 505/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2014

  L 145

32

16.5.2014

►M41

REGOLAMENTO (UE) N. 506/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2014

  L 145

35

16.5.2014

►M42

REGOLAMENTO (UE) N. 601/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2014

  L 166

11

5.6.2014

►M43

REGOLAMENTO (UE) N. 685/2014 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2014

  L 182

23

21.6.2014

►M44

REGOLAMENTO (UE) N. 923/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2014

  L 252

11

26.8.2014

►M45

REGOLAMENTO (UE) N. 957/2014 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 2014

  L 270

1

11.9.2014

►M46

REGOLAMENTO (UE) N. 969/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2014

  L 272

8

13.9.2014

►M47

REGOLAMENTO (UE) N. 1084/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2014

  L 298

8

16.10.2014

►M48

REGOLAMENTO (UE) N. 1092/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2014

  L 299

19

17.10.2014

►M49

REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2014

  L 299

22

17.10.2014

►M50

REGOLAMENTO (UE) 2015/537 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2015

  L 88

1

1.4.2015

►M51

REGOLAMENTO (UE) 2015/538 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2015

  L 88

4

1.4.2015

►M52

REGOLAMENTO (UE) 2015/639 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2015

  L 106

16

24.4.2015

►M53

REGOLAMENTO (UE) 2015/647 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2015

  L 107

1

25.4.2015

►M54

REGOLAMENTO (UE) 2015/649 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2015

  L 107

17

25.4.2015

►M55

REGOLAMENTO (UE) 2015/1362 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2015

  L 210

22

7.8.2015

►M56

REGOLAMENTO (UE) 2015/1378 DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2015

  L 213

1

12.8.2015

►M57

REGOLAMENTO (UE) 2015/1739 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2015

  L 253

3

30.9.2015

►M58

REGOLAMENTO (UE) 2015/1832 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2015

  L 266

27

13.10.2015

►M59

REGOLAMENTO (UE) 2016/56 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016

  L 13

46

20.1.2016

►M60

REGOLAMENTO (UE) 2016/263 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2016

  L 50

25

26.2.2016

►M61

REGOLAMENTO (UE) 2016/324 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2016

  L 61

1

8.3.2016

►M62

REGOLAMENTO (UE) 2016/441 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2016

  L 78

47

24.3.2016

►M63

REGOLAMENTO (UE) 2016/479 DELLA COMMISSIONE dal 1o aprile 2016

  L 87

1

2.4.2016

►M64

REGOLAMENTO (UE) 2016/683 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2016

  L 117

28

3.5.2016

►M65

REGOLAMENTO (UE) 2016/691 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2016

  L 120

4

5.5.2016

►M66

REGOLAMENTO (UE) 2016/1776 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2016

  L 272

2

7.10.2016

►M67

REGOLAMENTO (UE) 2017/335 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2017

  L 50

15

28.2.2017

►M68

REGOLAMENTO (UE) 2017/839 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2017

  L 125

7

18.5.2017

 M69

REGOLAMENTO (UE) 2017/871 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2017

  L 134

3

23.5.2017

►M70

REGOLAMENTO (UE) 2017/874 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2017

  L 134

18

23.5.2017

►M71

REGOLAMENTO (UE) 2017/1270 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2017

  L 184

1

15.7.2017

►M72

REGOLAMENTO (UE) 2017/1271 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2017

  L 184

3

15.7.2017

►M73

REGOLAMENTO (UE) 2017/1399 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2017

  L 199

8

29.7.2017

►M74

REGOLAMENTO (UE) 2018/74 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2018

  L 13

21

18.1.2018

►M75

REGOLAMENTO (UE) 2018/97 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2018

  L 17

11

23.1.2018

►M76

REGOLAMENTO (UE) 2018/98 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2018

  L 17

14

23.1.2018

 M77

REGOLAMENTO (UE) 2018/627 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2018

  L 104

57

24.4.2018

►M78

REGOLAMENTO (UE) 2018/677 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2018

  L 114

10

4.5.2018

►M79

REGOLAMENTO (UE) 2018/682 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2018

  L 116

5

7.5.2018

►M80

REGOLAMENTO (UE) 2018/1461 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2018

  L 245

1

1.10.2018

►M81

REGOLAMENTO (UE) 2018/1472 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2018

  L 247

1

3.10.2018

►M82

REGOLAMENTO (UE) 2018/1481 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2018

  L 251

13

5.10.2018

►M83

REGOLAMENTO (UE) 2018/1497 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2018

  L 253

36

9.10.2018

►M84

REGOLAMENTO (UE) 2019/800 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2019

  L 132

15

20.5.2019

►M85

REGOLAMENTO (UE) 2019/801 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2019

  L 132

18

20.5.2019

►M86

REGOLAMENTO (UE) 2019/891 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2019

  L 142

54

29.5.2019

 M87

REGOLAMENTO (UE) 2019/1676 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2019

  L 257

11

8.10.2019

►M88

REGOLAMENTO (UE) 2020/268 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2020

  L 56

4

27.2.2020

►M89

REGOLAMENTO (UE) 2020/279 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2020

  L 59

6

28.2.2020

►M90

REGOLAMENTO (UE) 2020/351 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 28 febbraio 2020

  L 65

1

4.3.2020

►M91

REGOLAMENTO (UE) 2020/355 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2020

  L 67

28

5.3.2020

►M92

REGOLAMENTO (UE) 2020/356 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2020

  L 67

31

5.3.2020

►M93

REGOLAMENTO (UE) 2020/771 DELLA COMMISSIONE dell’11 giugno 2020

  L 184

25

12.6.2020

►M94

REGOLAMENTO (UE) 2020/1419 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2020

  L 326

11

8.10.2020

►M95

REGOLAMENTO (UE) 2020/1819 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2020

  L 406

26

3.12.2020


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 162, 14.6.2013, pag.  15 (1130/2011)

 C2

Rettifica, GU L 060, 28.2.2019, pag.  35 (2018/1497)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativo agli additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative agli additivi alimentari utilizzati negli alimenti, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio degli alimenti, tenendo conto, se del caso, della tutela dell’ambiente.

A tal fine, il presente regolamento stabilisce:

a) 

gli elenchi comunitari degli additivi alimentari autorizzati figuranti negli allegati II e III;

b) 

le condizioni d’uso degli additivi negli alimenti, anche negli additivi alimentari, e negli enzimi alimentari contemplati dal regolamento (CE) n. 1332/2008 [relativo agli enzimi alimentari] e negli aromi alimentari contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti ( 1 );

c) 

le norme relative all’etichettatura degli additivi alimentari commercializzati come tali.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

1.  
Il presente regolamento si applica agli additivi alimentari.
2.  

Il presente regolamento non si applica alle seguenti sostanze, se non nel caso in cui siano utilizzate come additivi alimentari:

a) 

coadiuvanti tecnologici;

b) 

sostanze utilizzate per la protezione delle piante e dei prodotti vegetali conformemente alla normativa fitosanitaria comunitaria;

c) 

sostanze aggiunte ad alimenti come nutrienti;

d) 

sostanze utilizzate per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( 2 );

e) 

aromi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008 [relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti].

3.  
Il presente regolamento non si applica agli enzimi alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 [degli enzimi alimentari] a decorrere dalla data di adozione dell’elenco comunitario degli enzimi alimentari a norma dell’articolo 17 di tale regolamento.
4.  

Il presente regolamento si applica fatte salve altre norme comunitarie specifiche riguardanti l’impiego di additivi alimentari:

a) 

in alimenti specifici;

b) 

per scopi diversi da quelli considerati dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1.  
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 1829/2003.
2.  

Ai fini del presente regolamento, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) 

per «additivo alimentare» s’intende qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti;

non sono considerati additivi alimentari:

i) 

i monosaccaridi, disaccaridi od oligosaccaridi e gli alimenti contenenti tali sostanze utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;

ii) 

gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario;

iii) 

le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimento, che non fanno parte degli alimenti e non sono destinati a essere consumati con i medesimi;

iv) 

i prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla scorza di agrumi o cotogni, ovvero da una miscela di tali sostanze, per azione di acido diluito seguita da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio («pectina liquida»);

v) 

le basi per gomma da masticare;

vi) 

la destrina bianca o gialla, l’amido arrostito o destrinizzato, l’amido modificato mediante trattamento acido o alcalino, l’amido bianchito, l’amido modificato fisicamente e l’amido trattato con enzimi amilolitici;

vii) 

il cloruro d’ammonio;

viii) 

il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine;

ix) 

gli amminoacidi e i loro sali diversi dall’acido glutammico, la glicina, la cisteina e la cistina e i loro sali non aventi una funzione tecnologica;

x) 

i caseinati e la caseina;

xi) 

l’inulina;

b) 

per «coadiuvante tecnologico» s’intende ogni sostanza che:

i) 

non è consumata come un alimento in sé;

ii) 

è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e

iii) 

può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;

c) 

per «categoria funzionale» s’intende una delle categorie definite nell’allegato I in base alla funzione tecnologica che l’additivo alimentare esercita nel prodotto alimentare;

d) 

per «alimento non trasformato» s’intende un alimento che non ha subito un trattamento che abbia determinato un mutamento sostanziale del suo stato iniziale; a questo riguardo, le seguenti operazioni non sono considerate come determinanti un mutamento sostanziale: divisione, separazione, scissione, disossamento, tritatura, scuoiatura, sbucciatura, pelatura, frantumazione, taglio, pulitura, decorazione, surgelazione, congelazione, refrigerazione, macinatura, sgusciatura, imballaggio o disimballaggio;

e) 

per «alimento senza zuccheri aggiunti» s’intende un alimento:

i) 

senza aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi;

ii) 

senza aggiunta di prodotti contenenti monosaccaridi o disaccaridi utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;

f) 

per «alimento a ridotto contenuto calorico» s’intende un alimento con contenuto calorico ridotto di almeno il 30 % rispetto all’alimento originario o a un prodotto analogo;

g) 

per «edulcoranti da tavola» s’intendono le preparazioni di edulcoranti autorizzati, che possono contenere altri additivi e/o ingredienti alimentari e che sono destinati a essere venduti ai consumatori finali come sostituto degli zuccheri.

h) 

per «quantum satis» si intende che non è specificato una quantità numerica massima e le sostanze sono utilizzate conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiori a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore.



CAPO II

ELENCHI COMUNITARI DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI

Articolo 4

Elenchi comunitari degli additivi alimentari

1.  
Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco comunitario dell’allegato II possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d’impiego ivi specificate.
2.  
Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco comunitario dell’allegato III possono essere utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e negli aromatizzanti alimentari alle condizioni d’impiego ivi specificate.
3.  
L’elenco degli additivi alimentari dell’allegato II è stabilito sulla base delle categorie di alimenti cui essi possono essere aggiunti.
4.  
L’elenco degli additivi alimentari dell’allegato III è stabilito sulla base degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e dei nutrienti o delle categorie di tali sostanze cui essi possono essere aggiunti.
5.  
Gli additivi alimentari sono conformi alle specifiche di cui all’articolo 14.

Articolo 5

Divieto relativo agli additivi alimentari non conformi e/o agli alimenti non conformi

È vietato immettere sul mercato additivi alimentari o alimenti nei quali siano presenti tali additivi alimentari se l’impiego degli additivi alimentari non è conforme al presente regolamento.

Articolo 6

Condizioni generali per l’inclusione di additivi alimentari negli elenchi comunitari e per il loro uso

1.  

Un additivo alimentare può essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III soltanto se soddisfa le seguenti condizioni e in presenza di altri fattori legittimi pertinenti tra cui i fattori ambientali:

a) 

sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d’impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori; e

b) 

il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica cha non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili, e

c) 

il suo impiego non induce in errore i consumatori.

2.  

Per essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III, un additivo alimentare deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori e quindi contribuire al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

a) 

conservare la qualità nutrizionale degli alimenti;

b) 

fornire gli ingredienti o i costituenti necessari per la fabbricazione di alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari;

c) 

accrescere la capacità di conservazione o la stabilità di un alimento o migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione di non alterare la natura, la sostanza o la qualità dell’alimento in modo da indurre in errore i consumatori;

d) 

contribuire alla fabbricazione, alla lavorazione, alla preparazione, al trattamento, all’imballaggio, al trasporto o alla conservazione di alimenti, compresi gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari, a condizione che l’additivo alimentare non sia utilizzato per occultare gli effetti dell’impiego di materie prime difettose o di pratiche o tecniche inappropriate o non igieniche nel corso di una di queste operazioni.

3.  

In deroga al paragrafo 2, lettera a), un additivo alimentare che riduce la qualità nutrizionale di un alimento può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II a condizione che:

a) 

l’alimento non costituisca un componente importante di una dieta normale; o

b) 

l’additivo alimentare sia necessario per produrre alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari.

Articolo 7

Condizioni specifiche per gli edulcoranti

Un additivo alimentare può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II per la categoria funzionale degli edulcoranti soltanto se ha, oltre a una o più delle funzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, anche una o più delle seguenti funzioni:

a) 

sostituire gli zuccheri nella produzione di alimenti a ridotto contenuto calorico, alimenti non cariogeni o alimenti senza zuccheri aggiunti;

b) 

sostituire gli zuccheri qualora ciò consenta di prolungare la durata di conservazione degli alimenti;

c) 

produrre alimenti destinati ad un’alimentazione particolare ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 89/398/CEE.

Articolo 8

Condizioni specifiche per i coloranti

Un additivo alimentare può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II per la categoria funzionale dei coloranti soltanto se ha, oltre a una o più delle funzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, anche una o più delle seguenti funzioni:

a) 

restituire l’apparenza originaria di alimenti il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dalla conservazione, dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile;

b) 

accrescere l’attrattiva visiva degli alimenti;

c) 

colorare alimenti di per sé incolori.

Articolo 9

Categorie funzionali di additivi alimentari

1.  

Gli additivi alimentari possono essere classificati, negli allegati II e III, nelle categorie funzionali di cui all’allegato I in base alla rispettiva funzione tecnologica principale.

La classificazione di un additivo alimentare in una categoria funzionale non esclude che esso sia utilizzato per più funzioni.

2.  
Se l’evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento riguardanti altre categorie funzionali che possono essere aggiunte all’allegato I sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 10

Contenuto degli elenchi comunitari di additivi alimentari

1.  

Un additivo alimentare che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 può, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari] essere incluso:

a) 

nell’elenco comunitario dell’allegato II del presente regolamento; e/o

b) 

nell’elenco comunitario dell’allegato III del presente regolamento.

2.  

Per ogni additivo alimentare incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III sono indicati:

a) 

la sua denominazione e il suo numero E;

b) 

gli alimenti ai quali può essere aggiunto;

c) 

le condizioni del suo impiego;

d) 

se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali.

3.  
Gli elenchi comunitari degli allegati II e III sono modificati secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari].

Articolo 11

Quantità utilizzabili di additivi alimentari

1.  

Nello stabilire le condizioni d’impiego di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c):

a) 

la quantità utilizzabile è limitata alla quantità minima necessaria per ottenere l’effetto desiderato;

b) 

le quantità sono determinate tenendo conto:

i) 

dell’assunzione giornaliera ammissibile, o valutazione equivalente, stabilita per l’additivo alimentare e dell’assunzione quotidiana complessiva probabile;

ii) 

qualora l’additivo alimentare debba essere utilizzato in alimenti destinati a categorie speciali di consumatori, della dose quotidiana ammissibile per tali consumatori.

2.  
Per un additivo alimentare può, se del caso, non essere specificata una quantità numerica massima (quantum satis). In tal caso, l’additivo alimentare è utilizzato conformemente al principio «quantum satis».
3.  
Le quantità massime di additivi alimentari specificate nell’allegato II si applicano, salvo indicazioni contrarie, agli alimenti commercializzati. In deroga a questo principio, per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti, le quantità massime si applicano agli alimenti ricostituiti secondo le istruzioni riportate sull’etichetta tenuto conto del fattore minimo di diluizione.
4.  
Le quantità massime utilizzabili di coloranti specificate nell’allegato II si applicano, salvo indicazioni contrarie, alle quantità di principio colorante contenute nei preparati coloranti.

Articolo 12

Cambiamenti nel processo di produzione o nelle materie prime di un additivo alimentare già incluso in un elenco comunitario

Se un additivo alimentare già incluso in un elenco comunitario subisce un cambiamento significativo per quanto riguarda il suo metodo di produzione, le materie prime utilizzate o la dimensione delle particelle, ad esempio per mezzo delle nanotecnologie, l’additivo alimentare preparato con tali nuovi metodi o materie prime va considerato un additivo diverso ed è necessaria una nuova inclusione negli elenchi comunitari o la modifica delle specifiche prima che esso possa essere immesso sul mercato.

Articolo 13

Additivi alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003

1.  
Un additivo alimentare che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III a norma del presente regolamento soltanto se è autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003.
2.  
Se un additivo alimentare già incluso nell’elenco comunitario è prodotto da una fonte diversa rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, esso non necessita di un’altra autorizzazione in applicazione del presente regolamento a condizione che la nuova fonte sia coperta da un’autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che l’additivo alimentare rispetti le specifiche stabilite ai sensi del presente regolamento.

Articolo 14

Specifiche degli additivi alimentari

Le specifiche degli additivi alimentari relative, in particolare, all’origine, ai criteri di purezza e a ogni altra informazione necessaria, sono adottate all’atto della prima inclusione dell’additivo alimentare negli elenchi comunitari degli allegati II e III, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari].



CAPO III

IMPIEGO DI ADDITIVI NEGLI ALIMENTI

Articolo 15

Impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati

È vietato l’impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati, tranne nei casi specificati nell’allegato II.

Articolo 16

Impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia

È vietato l’impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, compresi gli alimenti dietetici per lattanti e per la prima infanzia per scopi medici speciali, tranne nei casi specificati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 17

Impiego di coloranti in marcature

Soltanto i coloranti alimentari elencati nell’allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati per la bollatura sanitaria prevista dalla direttiva 91/497/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche ( 3 ), e per apporre altre marcature, per la colorazione decorativa dei gusci d’uovo e per la loro stampigliatura ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 4 ).

Articolo 18

Principio del trasferimento

1.  

La presenza di un additivo alimentare è autorizzata:

a) 

in un alimento composto, diverso da quelli di cui all’allegato II, quando l’additivo è autorizzato in uno degli ingredienti dell’alimento composto;

b) 

in un alimento a cui è stato aggiunto un additivo alimentare, un enzima alimentare o un aroma alimentare, quando l’additivo alimentare:

i) 

è autorizzato nell’additivo alimentare, nell’enzima alimentare o nell’aroma alimentare ai sensi del presente regolamento,

ii) 

è stato trasferito nell’alimento tramite l’additivo alimentare, l’enzima alimentare o l’aroma alimentare, e

iii) 

non ha alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito;

c) 

in un alimento destinato a essere utilizzato soltanto nella preparazione di un alimento composto, a condizione che l’alimento composto sia conforme al presente regolamento.

2.  
Il paragrafo 1 non si applica agli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento, agli alimenti per la prima infanzia a base di cereali e agli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per i lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, tranne nei casi specificamente previsti.
3.  
Quando un additivo presente in un aroma alimentare, un additivo alimentare o un enzima alimentare ha una funzione tecnologica nell’alimento, è considerato un additivo di tale alimento e non un additivo dell’aroma alimentare, dell’additivo alimentare o dell’enzima alimentare e deve quindi essere conforme alle condizioni di impiego previste per tale alimento.
4.  
Fatto salvo il paragrafo 1, la presenza di un additivo alimentare impiegato come edulcorante è autorizzata negli alimenti composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, negli alimenti composti dietetici per diete ipocaloriche, negli alimenti composti non cariogeni e in quelli con durata di conservazione prolungata, a condizione che l’edulcorante sia autorizzato in uno degli ingredienti dell’alimento composto.

Articolo 19

Decisioni di interpretazione

Se necessario, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2 una decisione circa:

a) 

l’appartenenza di un determinato alimento ad una delle categorie di alimenti di cui all’allegato II; o

b) 

la conformità ai criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2 dell’impiego di un additivo alimentare figurante negli elenchi degli allegati II e III e autorizzato «quantum satis»; o

c) 

l’ottemperanza di una determinata sostanza alla definizione di additivo alimentare di cui all’articolo 3.

Articolo 20

Alimenti tradizionali

Gli Stati membri figuranti nell’elenco dell’allegato IV possono continuare a vietare l’impiego di determinate categorie di additivi alimentari negli alimenti tradizionali prodotti sul loro territorio ed elencati in detto allegato.



CAPO IV

ETICHETTATURA

Articolo 21

Etichettatura degli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali

1.  
Gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali, venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari, quali definiti all’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 2000/13/CE, possono essere immessi sul mercato soltanto con l’etichettatura di cui all’articolo 22 del presente regolamento, che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le informazioni sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile agli acquirenti.
2.  
Nel proprio territorio, lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, conformemente al trattato, stabilire che le informazioni di cui all’articolo 22 figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in questione. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue.

Articolo 22

Obblighi generali di etichettatura per gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali

1.  

Quando gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze, l’imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano le seguenti informazioni:

a) 

la denominazione e/o il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione e/o il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;

b) 

l’indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui gli additivi alimentari sono destinati;

c) 

se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego;

d) 

un marchio di identificazione della partita o del lotto;

e) 

istruzioni per l’uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell’additivo alimentare;

f) 

la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;

g) 

un’indicazione della quantità massima di ciascun componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altra normativa comunitaria pertinente; se lo stesso limite di quantità si applica ad un gruppo di componenti utilizzati separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite di quantità è espresso numericamente o dal principio quantum satis;

h) 

la quantità netta;

i) 

il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

j) 

se pertinenti, informazioni su un additivo alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencate nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE concernente l’indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari.

2.  
Quando gli additivi alimentari sono venduti in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari, sull’imballaggio o sui recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.
3.  
Quando sostanze (inclusi additivi alimentari o altri ingredienti alimentari) sono incorporate in additivi alimentari per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione, sull’imballaggio o i recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti, nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.
4.  
In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g) e di cui ai paragrafi 2 e 3 possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l’indicazione «non destinato alla vendita al dettaglio» sia apposta su una parte facilmente visibile dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.
5.  
In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, quando gli additivi alimentari sono forniti in cisterne, tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti di accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna.

Articolo 23

Etichettatura degli additivi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali

1.  

Fatti salvi la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ( 5 ), e il regolamento (CE) n. 1829/2003, gli additivi alimentari venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca le seguenti informazioni:

a) 

la denominazione e il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che includa la denominazione e il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;

b) 

l’indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui sono destinati.

2.  
In deroga al paragrafo 1, lettera a), la denominazione di vendita di un edulcorante da tavola comprende l’indicazione «edulcorante da tavola a base di …», completata dal nome dell’edulcorante o degli edulcoranti utilizzati nella sua composizione.
3.  

Sull’etichetta di un edulcorante da tavola contenente polioli e/o aspartame e/o sale di aspartame-acesulfame figurano le seguenti avvertenze:

a) 

polioli: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»;

b) 

aspartame/sale di aspartame-acesulfame: «contiene una fonte di fenilalanina».

4.  
I produttori di edulcoranti da tavola forniscono, con i mezzi appropriati, le necessarie informazioni per consentire ai consumatori di usare il prodotto in modo sicuro. Gli orientamenti per l’attuazione del presente paragrafo possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.
5.  
Per le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica di conseguenza l’articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE.

Articolo 24

Prescrizioni relative all’etichettatura di alimenti contenenti determinati coloranti alimentari

1.  
Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura di alimenti contenenti i coloranti alimentari di cui nell’allegato V del presente regolamento include le informazioni addizionali previste in detto allegato.
2.  
In relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica di conseguenza l’articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE.
3.  
Se l’evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, l’allegato V è modificato da misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

Articolo 25

Altre prescrizioni relative all’etichettatura

Gli articoli 21, 22, 23 e 24 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di tali sostanze e preparazioni.



CAPO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ATTUAZIONE

Articolo 26

Obbligo di informazione

1.  
I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza dell’additivo alimentare.
2.  
I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare informano la Commissione, su sua richiesta, dell’uso reale di tale additivo alimentare. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

Articolo 27

Monitoraggio dell’assunzione di additivi alimentari

1.  
Gli Stati membri provvedono al monitoraggio del consumo e dell’uso degli additivi alimentari con un approccio basato sui rischi e comunicano alla Commissione e all’Autorità le relative informazioni con l’appropriata periodicità.
2.  
Previa consultazione dell’Autorità, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2 una metodologia comune per la raccolta di informazioni da parte degli Stati membri sull’assunzione a scopo dietetico di additivi alimentari nella Comunità.

Articolo 28

Comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2.  

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
4.  

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE è fissato rispettivamente a due mesi, due mesi e quattro mesi.

Articolo 29

Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate

La base giuridica per il finanziamento delle misure adottate a titolo del presente regolamento è l’articolo 66, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 882/2004.



CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari

1.  

Gli additivi autorizzati negli alimenti a norma delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, quali modificate sulla base dell’articolo 31 del presente regolamento, e le rispettive condizioni d’uso sono inclusi nell’allegato II del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità ai suoi articoli 6, 7 e 8. Le misure per l’inclusione di questi additivi nell’allegato II, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. L’esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.

Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell’allegato II.

2.  

Gli additivi autorizzati negli additivi alimentari di cui alla direttiva 95/2/CE e le rispettive condizioni d’uso sono inclusi nell’allegato III, parte 1 del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità al suo articolo 6. Le misure per l’inclusione di questi additivi nell’allegato III, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. L’esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.

Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell’allegato III.

3.  

Gli additivi autorizzati negli aromi alimentari di cui alla direttiva 95/2/CE e le rispettive condizioni d’uso sono inclusi nell’allegato III, parte 4 del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità al suo articolo 6. Le misure per l’inclusione di questi additivi nell’allegato III, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. L’esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.

Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell’allegato III.

4.  
Le specifiche degli additivi alimentari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottate a norma del regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari]; all’atto dell’inclusione di tali additivi alimentari negli allegati, come disposto in detti paragrafi.
5.  
Le misure relative ad ogni altra disposizione transitoria appropriata, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 31

Misure transitorie

Fino a quando non sarà completata l’istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari di cui all’articolo 30, gli allegati delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE sono modificati, se del caso, mediante misure intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive, adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20 gennaio 2010 e non conformi all’articolo 22, paragrafo 1, lettera i) e paragrafo 4 possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20 luglio 2010 e non conformi all’articolo 24 possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 32

Nuova valutazione di additivi alimentari autorizzati

1.  
Gli additivi alimentari autorizzati anteriormente al 20 gennaio 2009 sono sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell’Autorità.
2.  
Previa consultazione dell’Autorità, un programma di valutazione di tali additivi è adottato entro il 20 gennaio 2010, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2. Il programma di valutazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 33

Abrogazioni

1.  

Sono abrogati i seguenti atti:

a) 

direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri riguardo sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all’alimentazione umana;

b) 

direttiva 65/66/CEE;

c) 

direttiva 78/663/CEE;

d) 

direttiva 78/664/CEE;

e) 

direttiva 81/712/CEE;

f) 

direttiva 89/107/CEE;

g) 

direttiva 94/35/CE;

h) 

direttiva 94/36/CE;

i) 

direttiva 95/2/CE;

j) 

decisione n. 292/97/CE;

k) 

decisione 2002/247/CE.

2.  
I riferimenti agli atti abrogati s’intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 34

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 33, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi fino a quando non sarà completato il trasferimento di cui all’articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento degli additivi alimentari già autorizzati nelle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE:

a) 

articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4 e allegato della direttiva 94/35/CE;

b) 

articolo 2, paragrafi da 1 a 6, 8, 9 e 10 e allegati da I a V della direttiva 94/36/CE;

c) 

articoli 2 e 4 e allegati da I a VI della direttiva 95/2/CE.

In deroga alla lettera c), le autorizzazioni per invertasi E 1103 e lisozima E 1105 di cui alla direttiva 95/2/CE sono abrogate con effetto dalla data di applicazione dell’elenco comunitario degli enzimi alimentari a norma dell’articolo 17 del regolamento CE n. 1332/2008 [relativo agli enzimi alimentari].

Articolo 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 gennaio 2010.

Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 2, si applica alle parti 2, 3 e 5 dell’allegato III a decorrere dal 1o gennaio 2011 e l’articolo 23, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 20 gennaio 2011. L’articolo 24 si applica a decorrere dal 20 luglio 2010. L’articolo 31 si applica a decorrere dal 20 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Categorie funzionali di additivi alimentari negli alimenti, negli additivi alimentari e negli enzimi alimentari

1. 

Gli «edulcoranti» sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce agli alimenti o come edulcoranti da tavola.

2. 

I «coloranti» sono sostanze che conferiscono un colore a un alimento o ne restituiscono la colorazione originaria, e includono componenti naturali degli alimenti e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti. Sono coloranti ai sensi del presente regolamento le preparazioni ottenute da alimenti e altri materiali commestibili di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico e/o chimico che comporti l’estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici.

3. 

I «conservanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi e/o dalla proliferazione di microorganismi patogeni;

4. 

Gli «antiossidanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato dall’ossidazione, come l’irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore.

5. 

I «supporti» sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare, un aroma, un enzima alimentare, un nutriente e/o altre sostanze aggiunte agli alimenti a scopo nutrizionale o fisiologico senza alterarne la funzione (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego.

6. 

Gli «acidificanti» sono sostanze che aumentano l’acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro.

7. 

I «regolatori dell’acidità» sono sostanze che modificano o controllano l’acidità o l’alcalinità di un prodotto alimentare.

8. 

Gli «antiagglomeranti» sono sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire l’una all’altra.

9. 

Gli «agenti antischiumogeni» sono sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma.

10. 

Gli «agenti di carica» sono sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile.

11. 

Gli «emulsionanti» sono sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare.

12. 

I «sali di fusione» sono sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti.

13. 

Gli «agenti di resistenza» sono sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel.

14. 

Gli «esaltatori di sapidità» sono sostanze che esaltano il sapore e/o la fragranza esistente di un prodotto alimentare.

15. 

Gli «agenti schiumogeni» sono sostanze che rendono possibile l’ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido.

16. 

Gli «agenti gelificanti» sono sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel.

17. 

Gli «agenti di rivestimento» (inclusi gli agenti lubrificanti) sono sostanze che, quando vengono applicate alla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo.

18. 

Gli «agenti umidificanti» sono sostanze che impediscono l’essiccazione degli alimenti contrastando l’effetto di una umidità atmosferica scarsa, o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso.

19. 

Gli «amidi modificati» sono sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e essere acidi o alcalini, diluiti o bianchiti.

20. 

I «gas d’imballaggio» sono gas differenti dall’aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare.

21. 

I «propellenti» sono gas differenti dall’aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore.

22. 

Gli «agenti lievitanti» sono sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas e in questo modo aumentano il volume di un impasto o di una pastella.

23. 

Gli «agenti sequestranti» sono sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici.

▼M86

24. 

Gli «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami incrociati tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell'alimento ricostituito.

▼B

25. 

Gli «addensanti» sono sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare.

26. 

Gli «agenti di trattamento delle farine», esclusi gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura.

▼M25

27. 

Gli «intensificatori del contrasto» sono sostanze che, se applicate sulla superficie esterna degli ortofrutticoli in seguito alla depigmentazione di parti predefinite (per esempio mediante trattamento laser), aiutano a distinguere tali parti dal resto della superficie conferendo una colorazione in seguito all’interazione con alcune componenti dell’epidermide.

▼M2




ALLEGATO II

Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso

PARTE A

1.    Introduzione

Il presente elenco dell'Unione comprende:

▼M53

— 
la denominazione dell'additivo alimentare e il suo numero E; in alternativa, se tali additivi sono stati aggiunti a determinati alimenti, si possono utilizzare numeri E più specifici e i nomi elencati dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ( 6 ), escludendo i sinonimi,

▼M2

— 
gli alimenti ai quali può essere aggiunto,
— 
le condizioni del suo impiego,
— 
le restrizioni alla vendita diretta al consumatore finale.

2.    Disposizioni generali concernenti gli additivi alimentari e condizioni del loro uso

▼M53

1. Solo le sostanze elencate nella parte B quali specificate dal regolamento (UE) n. 231/2012 possono essere utilizzate come additivi negli alimenti, salvo disposizioni più specifiche previste nella parte E.

▼M2

2. Gli additivi possono essere utilizzati solo negli alimenti e nelle condizioni di cui alla parte E del presente allegato.

3. Nella parte E del presente allegato gli alimenti sono elencati sulla base delle categorie alimentari di cui alla parte D del presente allegato e gli additivi sono raggruppati sulla base delle definizioni di cui alla parte C del presente allegato.

▼M7

4. I pigmenti di alluminio preparati a partire da tutti i coloranti figuranti nella tabella 1 della parte B sono autorizzati fino al 31 luglio 2014.

Dal 1o agosto 2014 sono autorizzati solo i pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti figuranti nella tabella 3 della parte A e solo nelle categorie alimentari per le quali sono esplicitamente stabilite, nella parte E, disposizioni relative ai limiti massimi per l'alluminio proveniente dai pigmenti coloranti.

▼M93

5. I coloranti E 123, E 127, E 160b(i), E 160b(ii), E 161g, E 173 e E 180 e le loro miscele non possono essere venduti direttamente al consumatore.

▼M2

6. Le sostanze elencate con i numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione.

7. Se etichettato «per uso alimentare», il nitrito può essere venduto solo in miscela con sale o con un succedaneo del sale.

8. Il principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008 non si applica agli alimenti elencati nella tabella 1, per quanto riguarda gli additivi alimentari in generale, e nella tabella 2, per quanto riguarda i coloranti alimentari.



Tabella 1

Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un additivo in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

▼M42

1

Alimenti non trasformati quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008, ad esclusione delle preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

▼M2

2

Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio (1)

3

Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati

4

Burro

5

Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato e panna intera pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi).

6

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, non trattati termicamente dopo la fermentazione

7

Latticello non aromatizzato (tranne il latticello sterilizzato)

8

Acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata

9

Caffè (tranne il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè

10

Tè in foglie non aromatizzato

11

Tipi di zucchero definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio (3)

12

Pasta secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)

▼M61

13

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013 (5), compresi gli alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia

▼M2

(1)   

GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(2)   

GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

(3)   

GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

(4)   

GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

(5)   

Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).



Tabella 2

Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un colorante in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

1

Alimenti non trasformati, quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008

2

Tutti i tipi di acqua in bottiglia o confezionata

3

Latte intero, scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compreso il trattamento UHT) (non aromatizzato)

4

Latte al cioccolato

5

Latte fermentato (non aromatizzato)

6

Latte conservato di cui alla direttiva 2001/114/CE del Consiglio (1) (non aromatizzato)

7

Latticello (non aromatizzato)

8

Panna e panna in polvere (non aromatizzata)

9

Oli e grassi di origine animale o vegetale

10

Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato)

11

Burro di latte di pecora e capra

12

Uova e ovoprodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004

13

Farina e altri prodotti della macinazione e amidi

14

Pane e prodotti simili

15

Pasta e gnocchi

16

Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi

17

Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia

18

Salse a base di pomodoro

19

Succhi e nettare di frutta a norma della direttiva 2001/112/CE del Cosniglio (2) e succhi e nettare di ortaggi

20

Frutta, ortaggi (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o secchi; frutta trasformata, ortaggi (comprese le patate) e funghi

21

Confettura extra, gelatina extra, crema di marroni di cui alla direttiva 2001/113/CE del Consiglio (3); crème de pruneaux

22

Pesce, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro preparazioni, tranne i pasti preparati contenenti tali ingredienti

23

Prodotti di cacao e pezzi di cioccolato nei prodotti di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del parlamento europeo e del Consiglio (4)

24

Caffè torrefatto, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, frutta ed erbe e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

25

Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie

26

Vino e altri prodotti elencati nell'allegato I, parte XII del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5),

27

Bevande spiritose, quali definite nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione e London gin (allegato II, paragrafi 16 e 22 rispettivamente)

Sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà, quali definiti nell'allegato II, paragrafi 38, 39 e 43 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 110/2008

28

Sangria, clarea e zurra di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (7)

29

Aceti di vino di cui all'allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007

30

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini di cui alla direttiva 2009/39/CE, compresi alimenti destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia

31

Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE

32

Malto e prodotti del malto

(1)   

GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

(2)   

GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

(3)   

GU L 10 del 12.1.2002, p. 67.

(4)   

GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

(5)   

GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(6)   

GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(7)   

GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

▼M7



Tabella 3

Coloranti che possono essere utilizzati sotto forma di pigmenti coloranti

Numero E

Denominazione

E 100

Curcumina

▼M44

E 101

Riboflavine

▼M7

E 102

Tartrazina

E 104

Giallo chinolina

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

▼M81

E 120

Acido carminico, carminio

▼M7

E 122

Azorubina, carmoisina

E 123

Amaranto

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

E 127

Eritrosina

E 129

Rosso allura AC

E 131

Blu patentato V

E 132

Indigotina, carminio d'indaco

E 133

Blu brillante FCF

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 142

Verde S

▼M35

E 151

Nero brillante PN

▼M7

E 155

Bruno HT

E 163

Antociani

E 180

Litolrubino BK

▼M2

PARTE B

ELENCO DI TUTTI GLI ADDITIVI

1.    Coloranti



Numero E

Denominazione

E 100

Curcumina

E 101

Riboflavine

E 102

Tartrazina

E 104

Giallo di chinolina

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

▼M81

E 120

Acido carminico, carminio

▼M2

E 122

Azorubina, carmoisina

E 123

Amaranto

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

E 127

Eritrosina

E 129

Rosso allura AC

E 131

Blu patentato V

E 132

Indigotina, carminio d'indaco

E 133

Blu brillante FCF

E 140

Clorofille e clorofilline

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 142

Verde S

E 150a

Caramello semplice (1)

E 150b

Caramello solfito-caustico

E 150c

Caramello ammoniacale

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

▼M35

E 151

Nero brillante PN

▼M2

E 153

Carbone vegetale

E 155

Bruno HT

E 160a

Caroteni

▼M93

E 160b(i)

Bissina di annatto

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

▼M2

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

E 160d

Licopene

E 160e

Beta-apo-8'-carotenale (C30)

E 161b

Luteina

E 161g

Cantaxantina (*1)

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

E 163

Antociani

E 170

Carbonato di calcio

E 171

Biossido di titanio

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

E 173

Alluminio

E 174

Argento

E 175

Oro

E 180

Litolrubino BK

(1)   

Con il termine caramello si indicano prodotti di colore bruno più o meno intenso utilizzati per la colorazione, che non corrispondono al prodotto aromatico e zuccherato che si ottiene mediante riscaldamento dello zucchero, utilizzato per gli alimenti (ad es. prodotti di confetteria, pasticceria, bevande alcoliche).

(*1)   

La cantaxantina non è autorizzata nelle categorie di alimenti elencati nelle parti D ed E, ma è compresa nell'elenco B1 in quanto è impiegata nei medicinali conformemente alla direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10).

2.    Edulcoranti



Numero E

Denominazione

E 420

Sorbitoli

E 421

Mannitolo

E 950

Acesulfame K

E 951

Aspartame

E 952

Ciclammati

E 953

Isomalto

E 954

Saccarine

E 955

Sucralosio

E 957

Taumatina

E 959

Neoesperidina DC

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

▼M2

E 961

Neotame

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

▼M2

E 965

Maltitoli

E 966

Lactitolo

E 967

Xilitolo

E 968

Eritritolo

▼M39

E 969

Advantame

▼M2

3.    Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti



Numero E

Denominazione

E 170

Carbonato di calcio

▼M25

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

▼M2

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

▼M76 —————

▼M2

E 210

Acido benzoico (1)

E 211

Benzoato di sodio (1)

E 212

Benzoato di potassio (1)

E 213

Benzoato di calcio (1)

E 214

p-Idrossibenzoato d'etile

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

E 218

p-Idrossibenzoato di metile

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio

E 220

Anidride solforosa

E 221

Solfito di sodio

E 222

Bisolfito di sodio

E 223

Metabisolfito di sodio

E 224

Metabisolfito di potassio

E 226

Solfito di calcio

E 227

Bisolfito di calcio

E 228

Bisolfito di potassio

E 234

Nisina

E 235

Natamicina

E 239

Esametilentetramina

E 242

Dimetilcarbonato

▼M41

E 243

Etil lauroil arginato

▼M2

E 249

Nitrito di potassio

E 250

Nitrito di sodio

E 251

Nitrato di sodio

E 252

Nitrato di potassio

E 260

Acido acetico

▼M20

E 261

Acetati di potassio (4)

▼M2

E 262

Acetati di sodio

E 263

Acetato di calcio

E 270

Acido lattico

E 280

Acido propionico

E 281

Propionato di sodio

E 282

Propionato di calcio

E 283

Propionato di potassio

E 284

Acido borico

E 285

Tetraborato di sodio (borace)

E 290

Anidride carbonica

E 296

Acido malico

E 297

Acido fumarico

E 300

Acido ascorbico

E 301

Ascorbato di sodio

E 302

Ascorbato di calcio

E 304

Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

E 307

Alfatocoferolo

E 308

Gammatocoferolo

E 309

Deltatocoferolo

E 310

Gallato di propile

▼M82 —————

▼M2

E 315

Acido eritorbico

E 316

Eritorbato di sodio

E 319

Butilidrochinone terziario (TBHQ)

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

E 321

Butilidrossitoluene (BHT)

E 322

Lecitine

E 325

Lattato di sodio

E 326

Lattato di potassio

E 327

Lattato di calcio

E 330

Acido citrico

E 331

Citrati di sodio

E 332

Citrati di potassio

E 333

Citrati di calcio

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

E 335

Tartrati di sodio

E 336

Tartrati di potassio

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

E 338

Acido fosforico

E 339

Fosfati di sodio

E 340

Fosfati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 343

Fosfati di magnesio

E 350

Malati di sodio

E 351

Malato di potassio

E 352

Malati di calcio

E 353

Acido metatartarico

E 354

Tartrato di calcio

E 355

Acido adipico

E 356

Adipato di sodio

E 357

Adipato di potassio

E 363

Acido succinico

E 380

Citrato triammonico

E 385

Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

E 392

Estratti di rosmarino

E 400

Acido alginico

E 401

Alginato di sodio

E 402

Alginato di potassio

E 403

Alginato d'ammonio

E 404

Alginato di calcio

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

E 406

Agar-agar

E 407a

Alghe eucheuma trasformate

E 407

Carragenina

E 410

Farina di semi di carrube

E 412

Gomma di guar

E 413

Gomma adragante

E 414

Gomma arabica (gomma d'acacia)

E 415

Gomma di xanthan

E 416

Gomma di karaya

E 417

Gomma di tara

E 418

Gomma di gellano

E 422

Glicerolo

▼M30

E 423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

▼M2

E 425

Konjac

E 426

Emicellulosa di soia

E 427

Gomma cassia

E 431

Stearato di poliossietilene(40)

E 432

Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

E 433

Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

E 434

Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

E 435

Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

E 436

Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)

E 440

Pectine

E 442

Fosfatidi d'ammonio

E 444

Acetato isobutirrico di saccarosio

E 445

Esteri della glicerina della resina del legno

E 450

Difosfati

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

▼M73

E 456

Poliaspartato di potassio

▼M2

E 459

Beta-ciclodestrina

E 460

Cellulosa

E 461

Metilcellulosa

E 462

Etilcellulosa

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

▼M80

E 463a

Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC)

▼M2

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

E 465

Etilmetilcellulosa

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

▼M2

E 468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata, gomma di cellulosa reticolata

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente, gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472e

Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

E 474

Sucrogliceridi

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

E 476

Poliricinoleato di poliglicerolo

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

E 479b

Prodotto di reazione dell'olio di soia ossidato termicamente con mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 481

Stearoil-2-lattilato di sodio

E 482

Stearoil-2-lattilato di calcio

E 483

Tartrato di stearile

E 491

Monostearato di sorbitano

E 492

Tristearato di sorbitano

E 493

Monolaurato di sorbitano

E 494

Monooleato di sorbitano

E 495

Monopalmitato di sorbitano

▼M28

E 499

Fitosteroli ricchi di stigmasterolo

▼M2

E 500

Carbonati di sodio

E 501

Carbonati di potassio

E 503

Carbonati di ammonio

E 504

Carbonati di magnesio

E 507

Acido cloridrico

E 508

Cloruro di potassio

E 509

Cloruro di calcio

E 511

Cloruro di magnesio

E 512

Cloruro stannoso

E 513

Acido solforico

E 514

Solfati di sodio

E 515

Solfati di potassio

E 516

Solfato di calcio

E 517

Solfato di ammonio

E 520

Solfato d'alluminio

E 521

Solfato di alluminio e sodio

E 522

Solfato di alluminio e potassio

E 523

Solfato di alluminio e ammonio

E 524

Idrossido di sodio

E 525

Idrossido di potassio

E 526

Idrossido di calcio

E 527

Idrossido d'ammonio

E 528

Idrossido di magnesio

E 529

Ossido di calcio

E 530

Ossido di magnesio

▼M57

E 534

Tartrato di ferro

▼M2

E 535

Ferrocianuro di sodio

E 536

Ferrocianuro di potassio

E 538

Ferrocianuro di calcio

E 541

Fosfato acido di sodio e alluminio

E 551

Biossido di silicio

E 552

Silicato di calcio

E 553a

Silicato di magnesio

E 553b

Talco

E 554

Silicato di sodio e alluminio

E 555

Silicato di potassio e alluminio

▼M7

E 556

Silicato di calcio e alluminio (2)

E 558

Bentonite (3)

E 559

Silicato d'alluminio (caolino) (2)

▼M2

E 570

Acidi grassi

E 574

Acido gluconico

E 575

Gluconodeltalattone

E 576

Gluconato di sodio

E 577

Gluconato di potassio

E 578

Gluconato di calcio

E 579

Gluconato ferroso

E 585

Lattato ferroso

E 586

4-Esilresorcinolo

E 620

Acido glutammico

E 621

Glutammato monosodico

E 622

Glutammato monopotassico

E 623

Diglutammato di calcio

E 624

Glutammato monoammonico

E 625

Diglutammato di magnesio

E 626

Acido guanilico

E 627

Guanilato disodico

E 628

Guanilato dipotassico

E 629

Guanilato di calcio

E 630

Acido inosinico

E 631

Inosinato disodico

E 632

Inosinato dipotassico

E 633

Inosinato di calcio

E 634

5′-ribonucleotidi di calcio

E 635

5′-ribonucleotidi di sodio

E 640

Glicina e suo sale di sodio

▼M54

E 641

L-leucina

▼M2

E 650

Acetato di zinco

E 900

Dimetilpolisilossano

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

E 902

Cera di candelilla

E 903

Cera di carnauba

E 904

Gommalacca

E 905

Cera microcristallina

E 907

Poli-1-decene idrogenato

▼M45 —————

▼M2

E 914

Cera polietilenica ossidata

E 920

L-cisteina

E 927b

Carbammide

E 938

Argon

E 939

Elio

E 941

Azoto

E 942

Protossido di azoto

E 943a

Butano

E 943b

Isobutano

E 944

Propano

E 948

Ossigeno

E 949

Idrogeno

E 999

Estratto di quillaia

E 1103

Invertasi

E 1105

Lisozima

E 1200

Polidestrosio

E 1201

Polivinilpirrolidone

E 1202

Polivinilpolipirrolidone

E 1203

Alcole polivinilico (PVA)

E 1204

Pullulan

E 1205

Copolimero di metacrilato basico

▼M29

E 1206

Copolimero di metacrilato neutro

E 1207

Copolimero di metacrilato anionico

▼M37

E 1208

Copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato

▼M43

E 1209

Copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole

▼M2

E 1404

Amido ossidato

E 1410

Fosfato di monoamido

E 1412

Fosfato di diamido

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

E 1420

Amido acetilato

E 1422

Adipato di diamido acetilato

E 1440

Amido idrossipropilato

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

E 1451

Amido acetilato ossidato

E 1452

Ottenilsuccinato di amido e alluminio

E 1505

Citrato di trietile

E 1517

Diacetato di glicerile (diacetina)

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

E 1519

Alcol benzilico

E 1520

1,2-Propandiolo (propilenglicole)

E 1521

Polietilenglicole

(1)   

L'acido benzoico può essere presente in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione.

(2)   

autorizzato fino al 31 gennaio 2014.

(3)   

autorizzato fino al 31 maggio 2013.

(4)   

Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013.

PARTE C

DEFINIZIONI DEI GRUPPI DI ADDITIVI

1)    Gruppo I



Numero E

Denominazione

Livello massimo specifico

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

E 260

Acido acetico

quantum satis

▼M20

E 261

Acetati di potassio (4)

quantum satis

▼M2

E 262

Acetati di sodio

quantum satis

E 263

Acetato di calcio

quantum satis

E 270

Acido lattico

quantum satis

E 290

Anidride carbonica

quantum satis

E 296

Acido malico

quantum satis

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

E 304

Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

quantum satis

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

quantum satis

E 307

Alfatocoferolo

quantum satis

E 308

Gammatocoferolo

quantum satis

E 309

Deltatocoferolo

quantum satis

E 322

Lecitine

quantum satis

E 325

Lattato di sodio

quantum satis

E 326

Lattato di potassio

quantum satis

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

E 330

Acido citrico

quantum satis

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

E 335

Tartrati di sodio

quantum satis

E 336

Tartrati di potassio

quantum satis

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

quantum satis

E 350

Malati di sodio

quantum satis

E 351

Malato di potassio

quantum satis

E 352

Malati di calcio

quantum satis

E 354

Tartrato di calcio

quantum satis

E 380

Citrato triammonico

quantum satis

E 400

Acido alginico

quantum satis (1)

E 401

Alginato di sodio

quantum satis (1)

E 402

Alginato di potassio

quantum satis (1)

E 403

Alginato d'ammonio

quantum satis (1)

E 404

Alginato di calcio

quantum satis (1)

E 406

Agar-agar

quantum satis (1)

E 407

Carragenina

quantum satis (1)

E 407a

Alghe eucheuma trasformate

quantum satis (1)

E 410

Farina di semi di carrube

quantum satis (1) (2)

E 412

Gomma di guar

quantum satis (1) (2)

E 413

Gomma adragante

quantum satis (1)

E 414

Gomma arabica (gomma d'acacia)

quantum satis (1)

E 415

Gomma di xanthan

quantum satis (1) (2)

E 417

Gomma di tara

quantum satis (1) (2)

E 418

Gomma di gellano

quantum satis (1)

E 422

Glicerolo

quantum satis

▼M53

E 425

Konjac

i)  gomma di konjak

ii)  glucomannano di konjak

10 g/kg, singolarmente o in combinazione (1) (2) (3)

▼M89

E 426

Emicellulosa di soia

quantum satis

▼M2

E 440

Pectine

quantum satis (1)

E 460

Cellulosa

quantum satis

E 461

Metilcellulosa

quantum satis

E 462

Etilcellulosa

quantum satis

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

quantum satis

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

quantum satis

E 465

Etilmetilcellulosa

quantum satis

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

quantum satis

▼M2

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

quantum satis

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

quantum satis

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

quantum satis

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

E 472e

Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

E 503

Carbonati di ammonio

quantum satis

E 504

Carbonati di magnesio

quantum satis

E 507

Acido cloridrico

quantum satis

E 508

Cloruro di potassio

quantum satis

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

E 511

Cloruro di magnesio

quantum satis

E 513

Acido solforico

quantum satis

E 514

Solfati di sodio

quantum satis

E 515

Solfati di potassio

quantum satis

E 516

Solfato di calcio

quantum satis

E 524

Idrossido di sodio

quantum satis

E 525

Idrossido di potassio

quantum satis

E 526

Idrossido di calcio

quantum satis

E 527

Idrossido d'ammonio

quantum satis

E 528

Idrossido di magnesio

quantum satis

E 529

Ossido di calcio

quantum satis

E 530

Ossido di magnesio

quantum satis

E 570

Acidi grassi

quantum satis

E 574

Acido gluconico

quantum satis

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

E 576

Gluconato di sodio

quantum satis

E 577

Gluconato di potassio

quantum satis

E 578

Gluconato di calcio

quantum satis

E 640

Glicina e suo sale di sodio

quantum satis

E 920

L-cisteina

quantum satis

E 938

Argon

quantum satis

E 939

Elio

quantum satis

E 941

Azoto

quantum satis

E 942

Protossido di azoto

quantum satis

E 948

Ossigeno

quantum satis

E 949

Idrogeno

quantum satis

E 1103

Invertasi

quantum satis

E 1200

Polidestrosio

quantum satis

E 1404

Amido ossidato

quantum satis

E 1410

Fosfato di monoamido

quantum satis

E 1412

Fosfato di diamido

quantum satis

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

quantum satis

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

quantum satis

E 1420

Amido acetilato

quantum satis

E 1422

Adipato di diamido acetilato

quantum satis

E 1440

Amido idrossipropilato

quantum satis

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

quantum satis

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

quantum satis

E 1451

Amido acetilato ossidato

quantum satis

E 620

Acido glutammico

10 g/kg, singolarmente o in combinazione, espressi come acido glutammico

E 621

Glutammato monosodico

E 622

Glutammato monopotassico

E 623

Diglutammato di calcio

E 624

Glutammato monoammonico

E 625

Diglutammato di magnesio

E 626

Acido guanilico

500 mg/kg, singolarmente o in combinazione, espressi come acido guanilico

E 627

Guanilato disodico

E 628

Guanilato dipotassico

E 629

Guanilato di calcio

E 630

Acido inosinico

E 631

Inosinato disodico

E 632

Inosinato dipotassico

E 633

Inosinato di calcio

E 634

5′-ribonucleotidi di calcio

E 635

5′-ribonucleotidi di sodio

E 420

Sorbitoli

Quantum satis (per scopi diversi dall'edulcorazione)

E 421

Mannitolo

E 953

Isomalto

E 965

Maltitoli

E 966

Lactitolo

E 967

Xilitolo

E 968

Eritritolo

(1)   

Non può essere utilizzato nella produzione di coppette di gelatina.

(2)   

Non può essere utilizzato nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.

(3)   

Non può essere utilizzato nei dolciumi a base di sostanze gelatinose.

(4)   

Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013.

2)    Gruppo II: coloranti alimentari autorizzati quantum satis



Numero E

Denominazione

E 101

Riboflavine

E 140

Clorofille e clorofilline

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 150a

Caramello semplice

E 150b

Caramello solfito-caustico

E 150c

Caramello ammoniacale

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

E 153

Carbone vegetale

E 160a

Caroteni

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

E 163

Antociani

E 170

Carbonato di calcio

E 171

Biossido di titanio

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

3)    Gruppo III: Coloranti alimentari con limite massimo combinato



Numero E

Denominazione

E 100

Curcumina

E 102

Tartrazina

▼M6 —————

▼M81

E 120

Acido carminico, carminio

▼M2

E 122

Azorubina, carmoisina

▼M6 —————

▼M2

E 129

Rosso allura AC

E 131

Blu patentato V

E 132

Indigotina, carminio d'indaco

E 133

Blu brillante FCF

E 142

Verde S

▼M35

E 151

Nero brillante PN

▼M2

E 155

Bruno HT

E 160e

Beta-apo-8'-carotenale (C30)

E 161b

Luteina

4)    Gruppo IV: Polioli



Numero E

Denominazione

E 420

Sorbitoli

E 421

Mannitolo

E 953

Isomalto

E 965

Maltitoli

E 966

Lactitolo

E 967

Xilitolo

E 968

Eritritolo

5)    Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione

▼M76



a)  E 200 – 202: acido sorbico – sorbato di potassio (SA)

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

▼M2



b)  E 210-213: acido benzoico – benzoati (BA)

Numero E

Denominazione

E 210

Acido benzoico

E 211

Benzoato di sodio

E 212

Benzoato di potassio

E 213

Benzoato di calcio



c)  E 200-213: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati (SA + BA)

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

▼M76 —————

▼M2

E 210

Acido benzoico

E 211

Benzoato di sodio

E 212

Benzoato di potassio

E 213

Benzoato di calcio



d)  E 200-219: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati (SA + BA + PHB)

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

▼M76 —————

▼M2

E 210

Acido benzoico

E 211

Benzoato di sodio

E 212

Benzoato di potassio

E 213

Benzoato di calcio

E 214

p-Idrossibenzoato d'etile

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

E 218

p-Idrossibenzoato di metile

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio

▼M76



e)  E 200 – 202; 214 – 219: acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati (SA + PHB)

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

E 214

p-Idrossibenzoato d'etile

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

E 218

p-Idrossibenzoato di metile

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio

▼M2



f)  E 214-219: p-idrossibenzoati (PHB)

Numero E

Denominazione

E 214

p-Idrossibenzoato d'etile

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

E 218

p-Idrossibenzoato di metile

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio



g)  E 220-228: anidride solforosa – solfiti

Numero E

Denominazione

E 220

Anidride solforosa

E 221

Solfito di sodio

E 222

Bisolfito di sodio

E 223

Metabisolfito di sodio

E 224

Metabisolfito di potassio

E 226

Solfito di calcio

E 227

Bisolfito di calcio

E 228

Bisolfito di potassio



h)  E 249-250: nitriti

Numero E

Denominazione

E 249

Nitrito di potassio

E 250

Nitrito di sodio



i)  E 251-252: nitrati

Numero E

Denominazione

E 251

Nitrato di sodio

E 252

Nitrato di potassio



j)  E 280-283: acido propionico – propionati

Numero E

Denominazione

E 280

Acido propionico

E 281

Propionato di sodio

E 282

Propionato di calcio

E 283

Propionato di potassio

▼M82



k)  E 310-320: gallato di propile, TBHQ e BHA

Numero E

Denominazione

E 310

Gallato di propile

E 319

Butilidrochinone terziario (TBHQ)

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

▼M2



l)  E 338-341, E 343 e E 450-452: Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

▼M38

▼M2

Numero E

Denominazione

E 338

Acido fosforico

E 339

Fosfati di sodio

E 340

Fosfati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 343

Fosfati di magnesio

E 450

Difosfati (1)

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

(1)   

E 450 (ix) non è compreso



m)  E 355-357: acido adipico – adipati

Numero E

Denominazione

E 355

Acido adipico

E 356

Adipato di sodio

E 357

Adipato di potassio



n)  E 432-436: polisorbati

Numero E

Denominazione

E 432

Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

E 433

Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

E 434

Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

E 435

Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

E 436

Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)



o)  E 473-474: esteri di saccarosio degli acidi grassi; sucrogliceridi

Numero E

Denominazione

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

E 474

Sucrogliceridi



p)  E 481-482: stearoil-2-lattilati

Numero E

Denominazione

E 481

Stearoil-2-lattilato di sodio

E 482

Stearoil-2-lattilato di calcio



q)  E 491-495: esteri di sorbitano

Numero E

Denominazione

E 491

Monostearato di sorbitano

E 492

Tristearato di sorbitano

E 493

Monolaurato di sorbitano

E 494

Monooleato di sorbitano

E 495

Monopalmitato di sorbitano



r)  E 520-523: solfati d'alluminio

Numero E

Denominazione

E 520

Solfato d'alluminio

E 521

Solfato di alluminio e sodio

E 522

Solfato di alluminio e potassio

E 523

Solfato di alluminio e ammonio

▼M7

s.1.) 

E 551–559: Biossido di silicio – silicati ( 7 )



Numero E

Denominazione

E 551

Biossido di silicio

E 552

Silicato di calcio

E 553a

Silicato di magnesio

E 553b

Talco

E 554

Silicato di sodio e alluminio

E 555

Silicato di potassio e alluminio

E 556

Silicato di calcio e alluminio

E 559

Silicato d'alluminio (caolino)

s.2.) 

E 551–553: Biossido di silicio – silicati ( 8 )



Numero E

Denominazione

E 551

Biossido di silicio

E 552

Silicato di calcio

E 553a

Silicato di magnesio

E 553b

Talco

▼M2



t)  E 620-625: acido glutammico – glutammati

Numero E

Denominazione

E 620

Acido glutammico

E 621

Glutammato monosodico

E 622

Glutammato monopotassico

E 623

Diglutammato di calcio

E 624

Glutammato monoammonico

E 625

Diglutammato di magnesio



u)  E 626-635: ribonucleotidi

Numero E

Denominazione

E 626

Acido guanilico

E 627

Guanilato disodico

E 628

Guanilato dipotassico

E 629

Guanilato di calcio

E 630

Acido inosinico

E 631

Inosinato disodico

E 632

Inosinato dipotassico

E 633

Inosinato di calcio

E 634

5′-ribonucleotidi di calcio

E 635

5′-ribonucleotidi di sodio

PARTE D

CATEGORIE DI ALIMENTI



Numero

Denominazione

0.

Tutte le categorie di alimenti

01.

Prodotti lattieri e analoghi

01.1

Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato

01.2

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato) non trattati termicamente dopo la fermentazione

01.3

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione

01.4

Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

01.5

Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE

01.6

Panna o crema di latte anche in polvere

01.6.1

Panna o crema di latte pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi)

01.6.2

Prodotti a base di panna o crema di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti lattici vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %

01.6.3

Altri tipi di panna o crema di latte

01.7

Formaggio e prodotti caseari

01.7.1

Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16

01.7.2

Formaggio stagionato

01.7.3

Crosta edibile di formaggio

01.7.4

Formaggio ottenuto dal siero di latte

01.7.5

Formaggio fuso

01.7.6

Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)

01.8

Prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

▼M65

01.9

Caseinati alimentari

▼M2

02.

Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi

02.1

Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)

02.2

Emulsioni di oli e grassi, principalmente del tipo acqua in olio

02.2.1

Burro, burro concentrato, butter oil e grasso del latte anidro

02.2.2

Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide

02.3

Spray di olio vegetale per ungere piastre

03.

Gelati

04.

Ortofrutticoli

04.1

Ortofrutticoli non trasformati

04.1.1

Ortofrutticoli freschi interi

04.1.2

Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

04.1.3

Ortofrutticoli congelati

04.2

Ortofrutticoli trasformati

04.2.1

Ortofrutticoli essiccati

04.2.2

Ortofrutticoli sottoaceto, sott'olio o in salamoia

04.2.3

Ortofrutticoli in recipienti

04.2.4

Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne i prodotti di cui alla categoria 5.4

04.2.4.1

Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta

04.2.4.2

Composta, tranne i prodotti di cui alla categoria 16

04.2.5

Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi

04.2.5.1

Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

04.2.5.2

Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

04.2.5.3

Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi

04.2.5.4

Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio

04.2.6

Prodotti trasformati a base di patate

05.

Prodotti di confetteria

05.1

Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE

05.2

Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito

05.3

Gomme da masticare (chewing-gum)

05.4

Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4

06.

Cereali e prodotti a base di cereali

06.1

Cereali interi, spezzati o in fiocchi

06.2

Farine e altri prodotti della macinazione e amidi

06.2.1

Farine

06.2.2

Amidi e fecole

06.3

Cereali da colazione

06.4

Paste alimentari

06.4.1

Pasta fresca

06.4.2

Pasta secca

06.4.3

Pasta fresca precotta

06.4.4

Gnocchi di patate

06.4.5

Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)

06.5

Noodles

06.6

Pastelle

06.7

Cereali precotti o trasformati

07.

Prodotti da forno

07.1

Pane e panini

07.1.1

Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale

07.1.2

Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Prodotti da forno fini

▼M42

08.

Carni

08.1

Carni fresche, escluse le preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

08.2

Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

08.3

Prodotti a base di carne

08.3.1

Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico

08.3.2

Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico

08.3.3

Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne

08.3.4

Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati

08.3.4.1

Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (prodotti a base di carne immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti)

08.3.4.2

Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco (il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura)

08.3.4.3

Altri prodotti tradizionalmente ottenuti mediante salatura (procedimenti combinati di salatura per immersione e a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura)

▼M2

09.

Pesce e prodotti della pesca

09.1

Pesce e prodotti della pesca non trasformati

09.1.1

Pesce non trasformato

09.1.2

Molluschi e crostacei non trasformati

09.2

Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei

09.3

Uova di pesce

10.

Uova e ovoprodotti

10.1

Uova non trasformate

10.2

Uova e ovoprodotti trasformati

11.

Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola

11.1

Tipi di zucchero e sciroppi definiti dalla direttiva 2001/111/CE

11.2

Altri tipi di zucchero e sciroppi

11.3

Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE

11.4

Edulcoranti da tavola

11.4.1

Edulcoranti da tavola in forma liquida

11.4.2

Edulcoranti da tavola in polvere

11.4.3

Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse

12.

Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine

12.1

Sale e succedanei del sale

12.1.1

Sale

12.1.2

Succedanei del sale

12.2

Erbe aromatiche, spezie e condimenti

12.2.1

Erbe aromatiche e spezie

12.2.2

Condimenti

▼M60

12.3

Aceti e acido acetico diluito (diluito con acqua al 4-30 % in volume)

▼M2

12.4

Senape

12.5

Zuppe, minestre e brodi

12.6

Salse

12.7

Insalate e pasta da spalmare a base di aromi

12.8

Lievito e prodotti a base di lievito

12.9

Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8

13.

Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE

13.1

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

13.1.1

Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (1)

13.1.2

Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE

13.1.3

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (2)

13.1.4

Altri alimenti per bambini nella prima infanzia

13.1.5

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE della Commissione (3), e alimenti speciali per lattanti

13.1.5.1

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti

13.1.5.2

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE

13.2

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)

13.3

Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)

13.4

Alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (4)

14.

Bevande

14.1

Bevande analcoliche

14.1.1

Acqua, compresa l'acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE, acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata

14.1.2

Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi

14.1.3

Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi

14.1.4

Bevande aromatizzate

14.1.5

Caffè, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

14.1.5.1

Caffè ed estratti di caffè

14.1.5.2

Altro

14.2

Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico

14.2.1

Birra e bevande a base di malto

14.2.2

Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche

14.2.3

Sidro e sidro di pere

14.2.4

Vino di frutta e made wine

14.2.5

Idromele

14.2.6

Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008

14.2.7

Prodotti aromatizzati a base di vino, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91

14.2.7.1

Vini aromatizzati

14.2.7.2

Bevande aromatizzate a base di vino

14.2.7.3

Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

14.2.8

Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %

15.

Salatini e snack pronti al consumo

15.1

Snack a base di patate, cereali, farina o amido

15.2

Frutta a guscio trasformata

16.

Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

▼M83

17.

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

17.1

Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

17.2

Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

▼M2

18.

Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

(1)   

GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)   

GU L 339 del 06.12.2006, pag. 16.

(3)   

GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

(4)   

GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3.

PARTE E

ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI E CONDIZIONI DEL LORO USO NELLE CATEGORIE ALIMENTARI



▼M91

▼M2

Numero della categoria

Numero E

Denominazione

Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)

Note

Restrizioni/eccezioni

▼M61

0

Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti tranne che negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, salvo indicazione specifica

E 290

Anidride carbonica

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 938

Argon

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 939

Elio

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 941

Azoto

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 942

Protossido di azoto

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 948

Ossigeno

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 949

Idrogeno

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 338-452

Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati

10 000

(1) (4) (57)

Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1) (57)

Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

▼M61

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1) (57)

Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

E 459

Beta-ciclodestrina

quantum satis

 

Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

▼M61

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(57)  Si applica il livello massimo a meno che ai punti 01-18 del presente allegato non sia specificato un livello massimo diverso relativo ai singoli alimenti o categorie alimentari

01

Prodotti lattieri e prodotti analoghi

01.1

Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato

E 331

Citrati di sodio

4 000

 

Solo latte di capra UHT

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

Solo latte sterilizzato e UHT

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

01.2

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato) non trattati termicamente dopo la fermentazione

01.3

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione

Gruppo I

Additivi

 

 

 

▼M76

E 200–202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo latte cagliato

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

01.4

Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

Gruppo I

Additivi

 

 

 

▼M7

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(74)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

(74)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

5

(61)

 

▼M93

E 160b(i)

Bissina di annatto

15

(94)

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

4

(94)

 

▼M2

E 160d

Licopene

30

 

 

▼M76

E 200 - 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

300

(1) (2)

Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente

▼M2

E 297

Acido fumarico

4 000

 

Solo dessert aromatizzati alla frutta

E 338 - 452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

3 000

(1) (4)

 

E 355 - 357

Acido adipico – adipati

1 000

 

Solo dessert aromatizzati alla frutta

E 363

Acido succinico

6 000

 

 

E 416

Gomma di karaya

6 000

 

 

E 427

Gomma cassia

2 500

 

 

E 432 - 436

Polisorbati

1 000

 

 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

 

 

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

2 000

 

 

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

5 000

 

 

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

5 000

 

 

E 483

Tartrato di stearile

5 000

 

 

E 491-495

Esteri di sorbitano

5 000

 

 

E 950

Acesulfame K

350

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

250

(51)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

100

(52)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

400

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 957

Taumatina

5

 

Solo come esaltatore di sapidità

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

100

(60)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)a (49) (50)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 961

Neotame

32

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M39

E 969

Advantame

10

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o come b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(74)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 15mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M93

(94)  Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.

▼M2

01.5

Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne prodotti non aromatizzati

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 

 

E 304

Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

quantum satis

 

 

▼M82

E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1)

Solo latte in polvere per distributori automatici

▼M2

E 322

Lecitine

quantum satis

 

 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 

 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

Solo latte parzialmente disidratato con contenuto solido inferiore al 28 %

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 500

(1) (4)

Solo latte parzialmente disidratato con contenuto solido superiore al 28 %

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

2 500

(1) (4)

Solo latte intero e scremato in polvere

E 392

Estratti di rosmarino

200

(41) (46)

Solo latte in polvere per distributori automatici

E 392

Estratti di rosmarino

30

(46)

Solo latte in polvere per la produzione di gelato

E 407

Carragenina

quantum satis

 

 

E 500(ii)

Idrogenocarbonato di sodio

quantum satis

 

 

E 501(ii)

Idrogenocarbonato di potassio

quantum satis

 

 

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

 

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(41)  Espresso in base ai grassi

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

01.6

Panna o crema di latte, anche in polvere

01.6.1

Panna o crema di latte pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi)

E 401

Alginato di sodio

quantum satis

 

 

E 402

Alginato di potassio

quantum satis

 

 

E 407

Carragenina

quantum satis

 

 

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

quantum satis

 

 

▼M2

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 

 

01.6.2

Prodotti a base di panna o crema di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti lattici vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %

E 406

Agar-agar

quantum satis

 

 

E 407

Carragenina

quantum satis

 

 

E 410

Farina di semi di carrube

quantum satis

 

 

E 412

Gomma di guar

quantum satis

 

 

E 415

Gomma di xanthan

quantum satis

 

 

E 440

Pectine

quantum satis

 

 

E 460

Cellulosa

quantum satis

 

 

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

quantum satis

 

 

▼M2

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 

 

E 1404

Amido ossidato

quantum satis

 

 

E 1410

Fosfato di monoamido

quantum satis

 

 

E 1412

Fosfato di diamido

quantum satis

 

 

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

quantum satis

 

 

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

quantum satis

 

 

E 1420

Amido acetilato

quantum satis

 

 

E 1422

Adipato di diamido acetilato

quantum satis

 

 

E 1440

Amido idrossipropilato

quantum satis

 

 

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

quantum satis

 

 

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

quantum satis

 

 

E 1451

Amido acetilato ossidato

quantum satis

 

 

01.6.3

Altri tipi di panna o crema di latte

Gruppo I

Additivi

 

 

 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo tipi di panne aromatizzate

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

 

Solo tipi di panne aromatizzate

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

Soltanto tipi di panna aromatizzati

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

5

(61)

Soltanto tipi di panna aromatizzati

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

5

(61)

Soltanto tipi di panna aromatizzati

▼M2

E 234

Nisina

10

 

Solo clotted cream

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Solo panna sterilizzata, pastorizzata, UHT e panna montata

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

Solo panna sterilizzata e panna sterilizzata a ridotto tenore di grassi

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

01.7

Formaggio e prodotti caseari

01.7.1

Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16

▼M23

Gruppo I

Additivi

 

 

Tranne mozzarella

▼M2

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo formaggi aromatizzati non stagionati

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

 

Solo formaggi aromatizzati non stagionati

▼M76

E 200-202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

 

▼M2

E 234

Nisina

10

 

Solo mascarpone

E 260

Acido acetico

quantum satis

 

Solo mozzarella

E 270

Acido lattico

quantum satis

 

Solo mozzarella

E 330

Acido citrico

quantum satis

 

Solo mozzarella

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

2 000

(1) (4)

Tranne mozzarella

E 460(ii)

Cellulosa in povere

quantum satis

 

Solo mozzarella grattugiata e a fette

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 

Solo mozzarella

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

01.7.2

Formaggio stagionato

E 1105

Lisozima

quantum satis

 

 

▼M49

►M81  E 120

Acido carminico, carminio ◄

125

(83)

Solo formaggio marmorizzato rosso e formaggio al pesto rosso

▼M2

E 140

Clorofille e clorofilline

quantum satis

 

Solo formaggio sage derby

▼M49

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo formaggio sage derby, formaggio al pesto rosso e verde, formaggio al wasabi e formaggio marmorizzato verde alle erbe

▼M2

E 153

Carbone vegetale

quantum satis

 

Solo formaggio morbier

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro

▼M93

E 160b(i)

Bissina di annatto

15

(94)

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro e formaggio al pesto rosso e verde

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

15

(94)

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro e formaggio al pesto rosso e verde

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

50

 

Solo formaggio red leicester

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

35

 

Solo formaggio mimolette

▼M49

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro e formaggio al pesto rosso

▼M2

E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo formaggio marmorizzato rosso

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

 

 

▼M76

E 200-202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo formaggio preconfezionato, affettato e tagliato; formaggio a strati e con aggiunta di prodotti alimentari

E 200-202

Acido sorbico – sorbato di potassio

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati

▼M2

E 234

Nisina

12,5

(29)

 

▼M53

E 235

Natamicina

1 mg/dm2 di superficie (assente a una profondità di 5 mm)

 

Solo trattamento esterno di formaggio non tagliato di pasta dura, semidura e semimolle

▼M2

E 239

Esametilentetramina

25 mg/kg dose residua, espressa come formaldeide

 

Solo formaggio provolone

E 251-252

Nitrati

150

(30)

Solo formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

E 280-283

Acido propionico - propionati

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale

E 460

Cellulosa in povere

quantum satis

 

Solo formaggio stagionato affettato e grattugiato

E 500(ii)

Idrogenocarbonato di sodio

quantum satis

 

Solo formaggio di latte acido

E 504

Carbonati di magnesio

quantum satis

 

 

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

 

 

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo formaggio di pasta dura e semidura affettato o grattugiato

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo formaggio di pasta dura e semidura affettato o grattugiato

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

▼M53 —————

▼M2

(29)  Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione

(30)  Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

▼M44

(83)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di ►M81  E 120, acido carminico, carminio ◄ 3,2 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M93

(94)  Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.

▼M2

01.7.3

Croste di formaggio commestibili

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

 

▼M7

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

quantum satis

(67)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(62)

 

▼M2

E 160d

Licopene

30

 

 

▼M7

E 180

Litolrubino BK

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 180

Litolrubino BK

quantum satis

(67)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M93

E 160b(i)

Bissina di annatto

20

(94)

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

20

(94)

 

▼M6

(62)  La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M53

(67)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti coloranti di alluminio di ►M81  E 120 acido carminico, carminio ◄ e E 180 Litolrubino BK 10 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M93

(94)  Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.

▼M2

01.7.4

Formaggio ottenuto dal siero di latte

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

 

▼M76

E 200-202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo formaggio preconfezionato, affettato; formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti alimentari

▼M2

E 251-252

Nitrati

150

(30)

Solo latte destinato alla produzione di formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

E 260

Acido acetico

quantum satis

 

 

E 270

Acido lattico

quantum satis

 

 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 

 

E 460(ii)

Cellulosa in povere

quantum satis

 

Solo formaggio grattugiato e affettato

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(30)  Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

01.7.5

Formaggio fuso

Gruppo I

Additivi

 

 

 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo formaggio fuso aromatizzato

E 100

Curcumina

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

E 102

Tartrazina

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

▼M6 —————

▼M7

►M81  E 120

Acido carminico, carminio ◄

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

►M81  E 120

Acido carminico, carminio ◄

100

(33) (66)

Solo formaggio fuso aromatizzato

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

E 122

Azorubina, carmoisina

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

▼M6 —————

▼M2

E 160e

Beta-apo-8'-carotenale (C30)

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

E 161b

Luteina

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

E 160d

Licopene

5

 

Solo formaggio fuso aromatizzato

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

 

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

 

▼M93

E 160b(i)

Bissina di annatto

15

(94)

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

8

(94)

 

▼M76

E 200-202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

 

▼M2

E 234

Nisina

12,5

(29)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

20 000

(1) (4)

 

E 427

Gomma cassia

2 500

 

 

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(29)  Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione

▼M6

(33)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e e E 161b

▼M53

(66)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di ►M81  E 120 acido carminico, carminio ◄ 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M93

(94)  Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.

▼M2

01.7.6

Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)

Gruppo I

Additivi

 

 

 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo prodotti non stagionati aromatizzati

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

 

Solo prodotti non stagionati aromatizzati

E 1105

Lisozima

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati

►M81  E 120

Acido carminico, carminio ◄

125

 

Solo prodotti marmorizzati rossi

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro

▼M93

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

8

 

Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro

▼M2

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro

E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo prodotti marmorizzati rossi

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati

▼M76

E 200-202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo prodotti non stagionati; prodotti stagionati, preconfezionati, affettati; prodotti stagionati a strati e prodotti stagionati con aggiunta di prodotti alimentari

E 200-202

Acido sorbico – sorbato di potassio

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati

▼M2

E 234

Nisina

12,5

(29)

Solo prodotti stagionati e fusi

▼M53

E 235

Natamicina

1 mg/dm2 di superficie (assente a una profondità di 5 mm)

 

Solo trattamento esterno di formaggio non tagliato di pasta dura, semidura e semimolle

▼M2

E 251-252

Nitrati

150

(30)

Solo prodotti stagionati di pasta dura, semidura e semimolle

E 280-283

Acido propionico - propionati

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

2 000

(1) (4)

Solo prodotti non stagionati

E 460

Cellulosa in povere

quantum satis

 

Solo prodotti non stagionati e prodotti stagionati grattugiati e affettati

E 504

Carbonati di magnesio

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio, silicato di calcio, silicato di magnesio, talco

10 000

(1)

Solo prodotti di pasta dura e semidura, affettati o grattugiati

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo prodotti di pasta dura e semidura, affettati o grattugiati

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(29)  Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni prodotti a seguito dei processi di fermentazione

(30)  Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

01.8

Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

Gruppo I

Additivi

 

 

 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

 

▼M76

E 200-202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo prodotti analoghi al formaggio a base di proteine

E 200-202

Acido sorbico – sorbato di potassio

quantum satis

(1) (2)

Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)

▼M2

E 251-252

Nitrati

150

(30)

Solo prodotti analoghi al formaggio, a base di latte e derivati

E 280-283

Acido propionico - propionati

quantum satis

 

Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Solo prodotti analoghi alla panna montata

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

20 000

(1) (4)

Solo prodotti analoghi al formaggio fuso

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

30 000

(1) (4)

Solo preparati per la macchiatura di bevande

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

50 000

(1) (4)

Solo preparati per la macchiatura di bevande per distributori automatici

E 432-436

Polisorbati

5 000

(1)

Solo prodotti analoghi a latte e panna

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

Solo prodotti analoghi alla panna

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

20 000

(1)

Solo preparati per la macchiatura di bevande

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

5 000

 

Solo prodotti analoghi a latte e panna

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

500

 

Solo preparati per la macchiatura di bevande

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

1 000

 

Solo preparati per la macchiatura di bevande

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

5 000

 

Solo prodotti analoghi a latte e panna

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

3 000

(1)

Solo preparati per la macchiatura di bevande

E 491-495

Esteri di sorbitano

5 000

(1)

Solo prodotti analoghi a latte e panna; preparati per la macchiatura di bevande

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo prodotti analoghi al formaggio affettato o grattugiato e al formaggio fuso; preparati per la macchiatura di bevande

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo prodotti analoghi al formaggio affettato o grattugiato e al formaggio fuso; preparati per la macchiatura di bevande

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(30)  Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

▼M65

01.9

Caseinati alimentari

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

 

 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 

 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 

 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 

 

E 380

Citrato triammonico

quantum satis

 

 

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

 

 

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

 

 

E 503

Carbonati di ammonio

quantum satis

 

 

E 504

Carbonati di magnesio

quantum satis

 

 

E 524

Idrossido di sodio