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Document 02008R1008-20201218
Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community (Recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02008R1008 — IT — 18.12.2020 — 004.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2018 |
L 212 |
1 |
22.8.2018 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/2 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 |
L 11 |
1 |
14.1.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/696 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020 |
L 165 |
1 |
27.5.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2114 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020 |
L 426 |
1 |
17.12.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2115 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020 |
L 426 |
4 |
17.12.2020 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2008
recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«licenza d’esercizio», un’abilitazione, rilasciata dall’autorità competente per il rilascio delle licenze a un’impresa, che consente di operare servizi aerei, secondo le modalità indicate nell’abilitazione stessa;
«autorità competente per il rilascio delle licenze», un’autorità di uno Stato membro che ha la facoltà di rilasciare, rifiutare, revocare o sospendere una licenza d’esercizio conformemente alle disposizioni del capo II;
«impresa», qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza fini di lucro, o qualsiasi organismo ufficiale, dotato di personalità giuridica propria o meno;
«servizio aereo», un volo o una serie di voli destinati al trasporto a titolo oneroso di passeggeri, di merci e/o di posta;
«volo», la partenza da un aeroporto determinato verso un aeroporto di destinazione determinato;
«volo locale», un volo che non comporta il trasporto di passeggeri, posta e/o merci tra differenti aeroporti o altri punti di atterraggio autorizzati;
«aeroporto», qualsiasi zona di uno Stato membro appositamente attrezzata ai fini dei servizi aerei;
«certificato di operatore aereo (COA)», un certificato rilasciato a un’impresa in cui si attesti che l’operatore ha la capacità professionale e l’organizzazione necessarie ad assicurare lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle operazioni specificate nel documento stesso, come previsto nelle pertinenti disposizioni del diritto comunitario o nazionale applicabile;
«controllo effettivo», un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un’influenza determinante su un’impresa, per mezzo, in particolare:
del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un’impresa;
dei diritti o dei contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un’impresa oppure conferiscono un’influenza determinante sulla gestione delle attività dell’impresa;
«vettore aereo», un’impresa in possesso di una licenza d’esercizio valida o altro documento equivalente;
«vettore aereo comunitario», un vettore aereo in possesso di una licenza d’esercizio valida rilasciata da un’autorità competente per il rilascio delle licenze a norma del capo II;
«piano economico», una descrizione dettagliata delle attività commerciali che il vettore aereo intende svolgere nel periodo in questione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo del mercato previsto e gli investimenti da effettuare, comprese le implicazioni economiche e finanziarie di tali attività;
«servizio aereo intracomunitario», un servizio aereo prestato all’interno della Comunità;
«diritto di traffico», il diritto di prestare un servizio aereo tra due aeroporti comunitari;
«vendita del solo posto», la vendita al pubblico da parte del vettore aereo, direttamente o tramite i suoi agenti autorizzati o noleggiatori, di posti cui non siano abbinati altri servizi come ad esempio l’alloggio;
«servizio aereo di linea», una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
su ogni volo sono messi a disposizione del pubblico posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti:
«capacità», il numero di posti o la capacità di carico offerti al pubblico su un servizio aereo di linea nell’arco di un determinato periodo;
«tariffe aeree passeggeri», il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari;
«tariffe aeree merci», il prezzo in euro o in valuta locale da pagarsi per il trasporto di merci nonché le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari;
«Stato membro interessato o Stati membri interessati», lo Stato membro o gli Stati membri entro il quale o tra i quali si effettua un servizio aereo;
«Stato membro coinvolto o Stati membri coinvolti», lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati e lo Stato membro o gli Stati membri in cui il vettore aereo o i vettori aerei che esercitano il servizio hanno ottenuto la licenza;
«conurbazione», un’area urbana comprendente alcune città che, attraverso la crescita della popolazione e l’espansione urbana, si sono fisicamente unite a formare un’unica area edificata;
«conti di gestione», esposizione dettagliata delle entrate e dei costi di un vettore aereo per il periodo in questione, comprendente una scomposizione in attività legate al trasporto aereo e altre attività, nonché in elementi pecuniari e non pecuniari;
«contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)», un contratto tra imprese in virtù del quale l’impiego dell’aeromobile avviene in accordo alle specifiche del COA del locatario;
«contratto di wet lease (noleggio con equipaggio)», un contratto tra vettori aerei in virtù del quale l’impiego dell’aeromobile avviene in accordo alle specifiche del COA del locatore;
«principale centro di attività», la sede principale o sociale di un vettore aereo comunitario nello Stato membro in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo compresa la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, del vettore aereo comunitario.
CAPO II
LICENZA D’ESERCIZIO
Articolo 3
Licenza d’esercizio
Le imprese stabilite nella Comunità non sono ammesse ad effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a meno che non abbiano ottenuto la licenza d’esercizio appropriata.
Un’impresa che soddisfa le prescrizioni del presente capo ha il diritto al rilascio della licenza d’esercizio.
Fatta salva ogni altra disposizione di diritto comunitario, nazionale o internazionale applicabile, le seguenti categorie di servizi aerei non sono soggette all’obbligo del possesso di una licenza d’esercizio valida:
servizi aerei prestati mediante aeromobili non motorizzati e/o aeromobili motorizzati ultraleggeri; e
voli locali.
Articolo 4
Condizioni per il rilascio di una licenza d’esercizio
L’autorità competente per il rilascio delle licenze di uno Stato membro rilascia una licenza di esercizio a un’impresa a condizione che questa:
abbia il principale centro di attività in tale Stato membro;
sia titolare di un COA valido rilasciato conformemente al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) da un'autorità nazionale di uno Stato membro, da più autorità nazionali degli Stati membri che agiscono congiuntamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 5, di tale regolamento o dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea;
abbia nella propria disponibilità uno o più aeromobili, siano essi di sua proprietà oppure impiegati in base a un contratto di dry lease;
la sua attività principale consista nella prestazione di servizi aerei, oppure in combinazione con qualsiasi altro impiego commerciale di aeromobili, o la riparazione e manutenzione di aeromobili;
la sua struttura aziendale consenta all’autorità competente per il rilascio delle licenze di applicare le disposizioni di cui al presente capo;
gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa e la controllino di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente;
rispetti le condizioni finanziarie di cui all’articolo 5;
rispetti i requisiti in materia di copertura assicurativa di cui all’articolo 11 e al regolamento (CE) n. 785/2004; e
rispetti le condizioni di onorabilità di cui all’articolo 7.
Articolo 5
Condizioni finanziarie per il rilascio di una licenza di esercizio
L’autorità competente per il rilascio delle licenze verifica in maniera approfondita che un’impresa che richiede per la prima volta una licenza di esercizio sia in grado di dimostrare:
di poter far fronte in qualsiasi momento ai suoi impegni effettivi e potenziali stabiliti in base a presupposti realistici per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dall’inizio delle operazioni; e
di poter far fronte ai costi fissi e operativi connessi con le operazioni secondo i suoi piani economici e determinati in base a presupposti realistici per un periodo di tre mesi dall’inizio delle operazioni e senza tener conto delle entrate derivanti da dette operazioni.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un’impresa che richiede una licenza d’esercizio per attività con aeromobili di massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 10 tonnellate e/o aventi meno di 20 posti. Dette imprese devono dimostrare che il loro capitale netto è pari ad almeno 100 000 EUR o fornire, a richiesta dell’autorità competente per il rilascio delle licenze, tutte le informazioni pertinenti ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, in particolare i dati di cui all’allegato I, punto 1.
Tuttavia, l’autorità competente per il rilascio delle licenze può applicare i paragrafi 1 e 2 ad un’impresa che richiede una licenza d’esercizio ai sensi del precedente comma e che intende effettuare servizi aerei di linea o il cui volume di affari supera i 3 milioni di EUR all’anno.
Articolo 6
Certificato di operatore aereo
L'autorità competente per il COA informa, non appena possibile, l'autorità competente per il rilascio delle licenze di ogni pertinente modifica proposta del COA.
Possono rientrare tra il suddetto scambio, senza esservi limitate, le informazioni relative alle disposizioni finanziarie, di proprietà o organizzative del vettore aereo comunitario che possono pregiudicare la sicurezza o la solvibilità delle sue operazioni o assistere l'autorità competente per il COA nello svolgimento delle sue attività di sorveglianza in materia di sicurezza Se le informazioni sono fornite in via riservata, sono adottate misure per garantire che siano adeguatamente protette.
Articolo 7
Prova di onorabilità
Articolo 8
Validità di una licenza d’esercizio
La licenza d’esercizio resta valida finché il vettore aereo comunitario soddisfa le prescrizioni del presente capo.
A richiesta, il vettore aereo comunitario deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento all’autorità competente per il rilascio delle licenze che soddisfa tutte le prescrizioni del presente capo.
L’autorità competente per il rilascio delle licenze vigila attentamente sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente capo e, in ogni caso, riesamina l’osservanza di tali prescrizioni nei seguenti casi:
due anni dopo il rilascio di una nuova licenza d’esercizio;
qualora si sospetti un potenziale problema; o
su richiesta della Commissione.
Qualora sospetti che i problemi finanziari di un vettore aereo comunitario possano pregiudicare la sicurezza del suo esercizio, l’autorità competente per il rilascio delle licenze informa immediatamente l’autorità competente per il COA.
La licenza d’esercizio deve costituire oggetto di una nuova richiesta di conferma qualora un vettore aereo comunitario:
non abbia iniziato l’attività entro sei mesi dal rilascio della licenza d’esercizio;
abbia sospeso l’attività per oltre sei mesi; oppure
che sia stato abilitato in base all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, intenda esercitare attività con aeromobili di dimensioni superiori ai valori limite di cui all’articolo 5, paragrafo 3, oppure non soddisfi più le condizioni finanziarie ivi stabilite.
I vettori aerei comunitari presentano alle autorità competenti per il rilascio delle licenze i propri bilanci certificati entro sei mesi dall’ultimo giorno del relativo esercizio finanziario salvo diversa disposizione del diritto nazionale. Nel corso dei primi due anni di esercizio di un vettore aereo comunitario, a richiesta i dati di cui al punto 3 dell’allegato I sono messi a disposizione dell’autorità competente per il rilascio delle licenze.
L’autorità competente per il rilascio delle licenze ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, i risultati finanziari di un vettore aereo comunitario al quale ha rilasciato una licenza d’esercizio, chiedendo le informazioni pertinenti. Nel quadro di tale verifica, il vettore aereo comunitario in questione aggiorna i dati di cui al punto 3 dell’allegato I e li trasmette, a richiesta, all’autorità competente per il rilascio delle licenze.
I vettori aerei comunitari notificano all’autorità competente per il rilascio delle licenze:
in anticipo i programmi relativi all’attivazione di un nuovo servizio aereo verso un continente o una regione del mondo che non erano precedentemente serviti o a qualunque altra modifica sostanziale della portata della loro attività inclusi, tra gli altri, cambiamenti del tipo o numero di aeromobili utilizzati;
in anticipo eventuali fusioni o acquisizioni previste; e
entro quattordici giorni qualsiasi cambiamento di proprietà di qualunque quota azionaria che rappresenti il 10 % o più del capitale complessivo del vettore aereo comunitario o della sua società madre o della società che in ultima istanza lo controlla.
Qualora le autorità competenti per il rilascio delle licenze ritengano che i cambiamenti notificati ai sensi del paragrafo 5 abbiano significative ripercussioni sulle finanze del vettore aereo comunitario, richiedono la presentazione di un piano economico riveduto che riporti detti cambiamenti e comprenda un periodo di almeno dodici mesi dalla data di attuazione, nonché i dati di cui all’allegato I, punto 2, in aggiunta alla informazioni da fornire a norma del paragrafo 4.
Le autorità competenti per il rilascio delle licenze adottano una decisione sul piano economico riveduto che stabilisce se il vettore può far fronte ai suoi impegni effettivi e potenziali durante detto periodo di dodici mesi. Tale decisione è adottata entro tre mesi dalla data in cui hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie.
I paragrafi 4, 5 e 6 non si applicano ai vettori aerei comunitari che esercitino la loro attività unicamente con aeromobili di MTOM inferiore a 10 tonnellate e/o aventi meno di 20 posti. Detti vettori comunitari devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che il loro capitale netto è pari ad almeno 100 000 EUR o di fornire, a richiesta dell’autorità competente per il rilascio delle licenze, le informazioni pertinenti ai fini della verifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
Tuttavia l’autorità competente per il rilascio delle licenze può applicare le disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6 ai vettori aerei comunitari da essa abilitati che effettuano servizi aerei di linea o il cui volume di affari supera i 3 milioni di EUR all’anno.
Articolo 9
Sospensione e revoca di una licenza d’esercizio
Qualora sussistano chiari segnali dell’esistenza di problemi di natura finanziaria oppure qualora siano in corso procedimenti per insolvenza o di natura analoga nei confronti di un vettore aereo comunitario a cui abbia rilasciato una licenza, l’autorità competente per il rilascio delle licenze procede senza indugio a una valutazione approfondita della situazione finanziaria e sulla base dei risultati riesamina la conformità della licenza d’esercizio alle prescrizioni di cui al presente articolo entro un periodo di tre mesi.
L’autorità competente per il rilascio delle licenze informa la Commissione delle sue decisioni in relazione allo stato della licenza d’esercizio.
Qualora i bilanci certificati di cui all’articolo 8, paragrafo 4, non siano stati trasmessi entro il termine ultimo indicato in tale articolo, l’autorità competente per il rilascio delle licenze chiede senza inutili indugi al vettore aereo comunitario di farle pervenire i bilanci certificati.
Se i bilanci certificati non sono trasmessi entro un mese, la licenza d’esercizio può essere sospesa o revocata.
Articolo 10
Decisione sul rilascio di una licenza d’esercizio
Articolo 11
Requisiti in materia di copertura assicurativa
Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 785/2004, i vettori aerei devono essere assicurati per coprire la responsabilità in caso di incidenti per quanto riguarda la posta.
Articolo 12
Immatricolazione
Articolo 13
Contratto di utilizzazione (leasing)
Un vettore aereo comunitario che sottoscrive con un’altra impresa un contratto di wet lease per aeromobili immatricolati in un paese terzo ottiene l’approvazione preventiva per l’esercizio dall’autorità competente per il rilascio delle licenze. L’autorità competente può concedere l’approvazione se:
il vettore aereo comunitario dimostra in modo convincente all’autorità competente che sono rispettate tutte le norme di sicurezza equivalenti a quelle prescritte nel diritto comunitario o nazionale; e
►M2 salvo diverse disposizioni contenute in un accordo internazionale di wet lease sottoscritto dall'Unione, basato su un accordo sui trasporti aerei di cui è parte l'Unione e sottoscritto prima del 1o gennaio 2008, è soddisfatta una delle seguenti condizioni: ◄
il vettore aereo comunitario giustifica tale contratto di utilizzazione con esigenze eccezionali, nel qual caso può essere concessa un’approvazione per un periodo massimo di sette mesi che può essere prorogata una volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sette mesi;
il vettore aereo comunitario dimostra che il contratto di utilizzazione è necessario per soddisfare esigenze di capacità stagionali, che non possono essere ragionevolmente soddisfatte attraverso un contratto di utilizzazione di un aeromobile immatricolato nella Comunità, nel qual caso l’approvazione può essere prorogata;
il vettore aereo comunitario dimostra che il contratto di utilizzazione è necessario per superare difficoltà operative e non è possibile o ragionevole un contratto di utilizzazione di un aeromobile immatricolato nella Comunità, nel qual caso l’ approvazione è limitata alla durata strettamente necessaria per il superamento delle difficoltà.
L’autorità competente può subordinare l’approvazione a determinate condizioni. Tali condizioni fanno parte del contratto di wet lease.
L’autorità competente può rifiutare di concedere un’approvazione in mancanza di reciprocità in materia di contratti di wet lease tra lo Stato membro interessato o la Comunità e lo Stato terzo in cui l’aereo oggetto del contratto è immatricolato.
L’autorità competente informa gli Stati membri interessati circa le approvazioni da essa concesse per contratti di wet lease di aeromobili immatricolati in un paese terzo.
Articolo 14
Diritto di essere ascoltato
L’autorità competente per il rilascio della licenza, all’atto di adottare una decisione di sospensione o di revoca della licenza d’esercizio di un vettore aereo comunitario, provvede a dare a quest’ultimo l’opportunità di essere ascoltato, tenendo conto della necessità, in alcuni casi, di una procedura d’urgenza.
CAPO III
ACCESSO ALLE ROTTE
Articolo 15
Fornitura di servizi aerei intracomunitari
Qualora la Commissione riscontri, sulla base delle informazioni ottenute ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, che la licenza d’esercizio rilasciata a un vettore aereo comunitario non sia conforme ai requisiti del presente regolamento, essa trasmette i suoi rilievi all’autorità competente che ha rilasciato la licenza, la quale trasmette le sue osservazioni alla Commissione entro quindici giorni lavorativi.
Qualora la Commissione, dopo aver esaminato le osservazioni dell’autorità competente per il rilascio delle licenze, confermi la non conformità della licenza d’esercizio oppure non abbia ricevuto osservazioni da tale autorità, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, essa adotta la decisione di chiedere all’autorità competente per il rilascio delle licenze di adottare le misure correttive appropriate o di sospendere o revocare la licenza d’esercizio.
La decisione fissa la data entro cui le misure o azioni correttive dell’autorità competente per il rilascio delle licenze devono essere attuate. Se le misure o azioni correttive non sono state attuate entro tale data, il vettore aereo comunitario non ha la facoltà di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 1.
Il vettore aereo comunitario può riprendere l’esercizio dei suoi diritti ai sensi del paragrafo 1 una volta che l’autorità competente per il rilascio delle licenze abbia notificato alla Commissione che le misure correttive sono state attuate e che l’autorità competente per il rilascio delle licenze ha verificato la loro attuazione.
Nell’effettuazione dei servizi aerei intracomunitari, ai vettori aerei della Comunità è consentito di combinare più servizi aerei e di stipulare accordi di code sharing fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza che si applicano alle imprese.
Con il presente regolamento sono abrogate tutte le limitazioni alla libertà dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei intracomunitari derivanti da accordi bilaterali tra gli Stati membri.
In deroga alle disposizioni contenute negli accordi bilaterali fra Stati membri, e fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza applicabili alle imprese, gli Stati membri interessati consentono ai vettori aerei comunitari di combinare servizi aerei e di stipulare accordi di code sharing con qualsiasi vettore aereo sui servizi aerei verso, da e attraverso qualsiasi aeroporto del loro territorio da o verso qualsiasi punto nei paesi terzi.
Nell’ambito dell’accordo bilaterale in materia di servizi aerei con il paese terzo interessato, uno Stato membro può imporre limitazioni sugli accordi di code sharing tra vettori aerei comunitari ed extracomunitari specie se il paese terzo interessato non consente analoghe opportunità commerciali ai vettori aerei comunitari che operano dallo Stato membro interessato. Nel far ciò, gli Stati membri assicurano che le limitazioni imposte in virtù di tali accordi non limitino la concorrenza e siano non discriminatorie tra vettori aerei comunitari e che non siano più restrittive del necessario.
Articolo 16
Principi generali per gli oneri di servizio pubblico
Previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione, gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta, uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso. Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.
I criteri specifici imposti sulla rotta oggetto dell’onere di servizio pubblico sono stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio.
Nel valutare la necessità e l’adeguatezza di un onere di servizio pubblico previsto lo Stato membro tiene conto o gli Stati membri tengono conto:
dell’equilibrio tra l’onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata;
della possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell’idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati;
delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;
dell’effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi.
Allorché desidera imporre un onere di servizio pubblico, lo Stato membro trasmette alla Commissione, agli altri Stati membri interessati, agli aeroporti coinvolti e ai vettori aerei che effettuano il collegamento in questione il testo dell’imposizione dell’onere di servizio pubblico prevista.
La Commissione pubblica una nota informativa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella quale:
specifica i due aeroporti collegati dalla rotta in questione e gli eventuali scali intermedi;
specifica la data di entrata in vigore dell’onere di servizio pubblico; e
indica l’indirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile senza indugio e a titolo gratuito il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata all’onere di servizio pubblico.
In deroga al paragrafo 8, l’accesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente all’onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro interessato ad un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a quattro anni, al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione.
Tale periodo può arrivare fino a cinque anni qualora l’onere di servizio pubblico sia imposto su una rotta verso un aeroporto che serve una regione ultraperiferica, di cui all’articolo 299, paragrafo 2 del trattato.
In caso di improvvisa interruzione del servizio da parte del vettore aereo comunitario selezionato a norma dell’articolo 17, lo Stato membro interessato può, in caso di emergenza, selezionare di comune accordo un vettore aereo comunitario differente che si assuma l’onere di servizio pubblico per un periodo massimo di sette mesi, non rinnovabile, alle seguenti condizioni:
ogni eventuale compenso versato dallo Stato membro deve essere conforme all’articolo 17, paragrafo 8;
la selezione deve avvenire tra i vettori aerei comunitari in base ai principi di trasparenza e non discriminazione;
si deve pubblicare un nuovo bando di gara d’appalto.
La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono informati senza indugio della procedura di emergenza e delle sue motivazioni. Su richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione ha la facoltà, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, di sospendere la procedura qualora ritenga, a seguito della sua valutazione, che questa non rispetti le prescrizioni di cui al presente paragrafo o che sia comunque in contrasto con il diritto comunitario.
Articolo 17
Procedura di gara d’appalto per gli oneri di servizio pubblico
Il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l’altro i punti seguenti:
le norme prescritte dall’onere di servizio pubblico;
le norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili;
il periodo di validità del contratto;
le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;
i parametri obiettivi e trasparenti sulla base dei quali è calcolata la compensazione, ove prevista, per la prestazione dell’onere di servizio pubblico.
La nota informativa contiene le seguenti informazioni:
lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati;
la rotta area interessata;
il periodo di validità del contratto;
l’indirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile il testo dell’invito a partecipare alla gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico;
il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La Commissione è informata per iscritto e senza indugio dei risultati della gara d’appalto e della selezione da parte dello Stato membro, nonché dei seguenti dati:
numero, nome e informazioni aziendali degli offerenti;
elementi operativi contenuti nelle offerte;
compensazione richiesta nelle offerte;
nome dell’offerente selezionato.
Articolo 18
Esame degli oneri di servizio pubblico
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che qualsiasi decisione presa ai sensi degli articoli 16 e 17 possa essere riesaminata in modo effettivo e, in particolare, il più presto possibile, laddove sussista violazione del diritto comunitario o delle norme d’attuazione nazionali.
In particolare, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere, nel termine di due mesi:
la documentazione che giustifichi la necessità dell’onere di servizio pubblico e la sua conformità ai criteri di cui all’articolo 16;
un’analisi dell’economia della regione;
un’analisi dell’equilibrio tra gli oneri previsti e gli obiettivi di sviluppo economico;
un’analisi dei servizi aerei eventualmente esistenti e delle altre modalità di trasporto disponibili che potrebbero essere prese in considerazione come alternative all’imposizione di un onere.
Articolo 19
Distribuzione del traffico tra aeroporti e esercizio dei diritti di traffico
Uno Stato membro può, previa consultazione delle parti interessate compresi i vettori aerei e gli aeroporti coinvolti, regolamentare, senza discriminazioni tra le destinazioni all’interno della Comunità oppure basate sulla nazionalità o sull’identità del vettore aereo, la distribuzione del traffico aereo tra aeroporti che rispettano le seguenti condizioni:
servono la stessa città o la stessa conurbazione;
sono serviti da adeguate infrastrutture di trasporto che offrano per quanto possibile un collegamento diretto, che renda possibile giungere all’aeroporto in meno di novanta minuti anche, eventualmente, su base transfrontaliera;
sono collegati l’uno all’altro e alla città o alla conurbazione che devono servire da servizi di trasporto pubblico frequenti, affidabili ed efficienti; e
offrono ai vettori aerei i servizi necessari e non ne pregiudicano indebitamente le opportunità commerciali.
Ogni decisione di regolare la distribuzione del traffico aereo tra gli aeroporti coinvolti rispetta i principi di proporzionalità e trasparenza ed è basata su criteri oggettivi.
Lo Stato membro interessato informa la Commissione della sua intenzione di regolare la distribuzione del traffico aereo ovvero di modificare le disposizioni esistenti in materia di distribuzione del traffico.
La Commissione esamina l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dello Stato membro e secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, decide se lo Stato membro può applicare le misure.
La Commissione pubblica la propria decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e le misure non sono applicate prima della pubblicazione dell’approvazione da parte della Commissione.
Articolo 20
Misure di carattere ambientale
Articolo 21
Misure di emergenza
Uno Stato membro può rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico per affrontare problemi improvvisi di breve durata derivanti da circostanze imprevedibili e inevitabili. Tale azione rispetta i principi di proporzionalità e trasparenza ed è basata su criteri obiettivi e non discriminatori.
La Commissione e gli altri Stati membri sono informati senza indugio del provvedimento in questione con debita motivazione. Qualora i problemi che hanno reso necessario il provvedimento si protraggano per più di quattordici giorni, lo Stato membro informa opportunamente la Commissione e gli altri Stati membri e, d’intesa con la Commissione, può prorogare il provvedimento per ulteriori periodi fino ad un massimo di quattordici giorni.
Articolo 21 bis
Misure di emergenza connesse alla pandemia di Covid‐19
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE
Articolo 22
Libertà in materia di tariffe
Articolo 23
Informazione e non discriminazione
Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:
tariffa aerea passeggeri o merci;
tasse;
diritti aeroportuali; e
altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti,
dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt-in»).
Articolo 24
Sanzioni
Gli Stati membri garantiscono l’osservanza delle norme fissate nel presente capo e prescrivono le sanzioni per le loro violazioni. Dette sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
CAPO IV BIS
NORME TEMPORANEE SULLA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA
Articolo 24 bis
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Comitato
Articolo 25 bis
Esercizio della delega
Articolo 25 ter
Procedura d’urgenza
Articolo 26
Cooperazione e diritto di ottenere informazioni
Articolo 27
Abrogazione
I regolamenti (CEE) n. 2407/92, (CEE) n. 2408/92 e (CEE) n. 2409/92 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 28
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
INFORMAZIONI DA FORNIRE A NORMA DEGLI ARTICOLI 5 E 8
1. Informazioni che un nuovo richiedente deve fornire dal punto di vista dell’idoneità finanziaria
1.1. La più recente contabilità relativa alla gestione interna e, se disponibili, i bilanci certificati dell’anno finanziario precedente.
1.2. Un bilancio programmatico, compreso il conto profitti e perdite dei tre anni seguenti.
1.3. La base delle previsioni di spesa e i dati relativi alle entrate per voci quali carburanti, tariffe, stipendi, manutenzione, deprezzamento, fluttuazioni del tasso di cambio, diritti aeroportuali, tariffe di navigazione aerea, costi dei servizi a terra, assicurazioni, ecc. Previsioni traffico/reddito.
1.4. Informazioni dettagliate sui costi d’avviamento sostenuti nel periodo trascorso fra la presentazione di una domanda e l’inizio dell’attività, nonché un’illustrazione delle previste modalità di finanziamento di detti costi.
1.5. Informazioni dettagliate sulle fonti di finanziamento esistenti e previste.
1.6. Informazioni dettagliate sugli azionisti, compresa la loro nazionalità, il tipo di azioni disponibili, nonché lo statuto dell’impresa. Nel caso di raggruppamenti di imprese, si richiedono informazioni sui loro reciproci rapporti.
1.7. Proiezioni concernenti le relazioni sui movimenti di cassa e piani di liquidità per i primi tre anni d’esercizio.
1.8. Informazioni dettagliate sul finanziamento dell’acquisto/leasing di aeromobili; in caso di leasing, le condizioni ed i termini del contratto.
2. Informazioni da presentare per la valutazione della persistente idoneità finanziaria di vettori aerei abilitati che intendano modificare la loro struttura o le loro attività con significative ripercussioni finanziarie
2.1. Se necessario, il più recente conto d’esercizio interno e i bilanci certificati del precedente anno finanziario.
2.2. Precise informazioni dettagliate su tutti i cambiamenti previsti, per esempio cambiamento del tipo di servizio, progetti di acquisizione o fusione, modifiche concernenti il capitale azionario e gli azionisti, ecc.
2.3. Un bilancio programmatico contenente il conto profitti e perdite per l’anno finanziario in corso, compresi tutti i previsti cambiamenti di struttura o di attività che comportino significative ripercussioni finanziarie.
2.4. Dati relativi alle entrate ed uscite passate e future per voci quali carburanti, tariffe, stipendi, manutenzione, deprezzamento, fluttuazioni del tasso di cambio, diritti aeroportuali, tariffe di navigazione aerea, costo dei servizi a terra, assicurazioni, ecc. Previsioni traffico/reddito.
2.5. Relazioni sui movimenti di cassa e piani di liquidità per l’anno seguente, compresi tutti i previsti cambiamenti di struttura o di attività aventi significative ripercussioni finanziarie.
2.6. Informazioni dettagliate sul finanziamento di acquisto/leasing di aeromobili; nel caso di leasing, le condizioni ed i termini del contratto.
3. Informazioni da presentare per la valutazione della persistente idoneità finanziaria dei vettori aerei abilitati
3.1. I bilanci certificati entro sei mesi dall’ultimo giorno del pertinente esercizio finanziario, salvo disposizione contraria della legislazione nazionale e, se necessario, il più recente conto d’esercizio interno.
3.2. Un bilancio programmatico, compreso il conto profitti e perdite dell’anno successivo.
3.3. Dati relativi alle entrate ed uscite passate e future per voci quali carburanti, tariffe, stipendi, manutenzione, deprezzamento, fluttuazioni del tasso di cambio, diritti aeroportuali, tariffe di navigazione aerea, costi dei servizi a terra assicurazioni, ecc. Previsioni traffico/reddito.
3.4. Relazioni sui movimenti di cassa e piani di liquidità per l’anno seguente.
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
(di cui all’articolo 27)
Regolamento (CEE) n. 2407/92 |
Il presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, lettera f) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
— |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, lettera f) |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 7 |
Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 8, paragrafo 8 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 11 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 4, lettera c) |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 9 |
Articolo 6 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 7 |
Articolo 12 |
Articolo 9, paragrafi da 2 a 6 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
— |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 14 |
— |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
— |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 3 |
Articolo 19 |
— |
ALLEGATO |
ALLEGATO I |
Regolamento (CEE) n. 2408/92 |
Il presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
— |
Articolo 1, paragrafo 4 |
— |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 3 |
— |
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 16, paragrafo 9 |
— |
Articolo 17, paragrafo 1 |
— |
Articolo 17, paragrafo 2 |
— |
Articolo 17, paragrafo 4 |
— |
Articolo 17, paragrafo 5 |
— |
Articolo 17, paragrafo 6 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 17, paragrafo 7 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
— |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 17, paragrafo 8 |
— |
Articolo 17, paragrafo 9 |
— |
Articolo 17, paragrafo 10 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera i) |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera j) |
Articolo 16, paragrafo 7 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera k) |
— |
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
— |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 15, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
— |
Articolo 8, paragrafo 5 |
— |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 6 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 7 |
— |
Articolo 9, paragrafo 8 |
— |
Articolo 10 |
— |
Articolo 11 |
Articolo 25 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
— |
Articolo 13 |
— |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 3 |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16 |
— |
ALLEGATO I |
— |
ALLEGATO II |
— |
ALLEGATO III |
— |
— |
ALLEGATO II |
Regolamento (CEE) n. 2409/92 |
Il presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
— |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
Articolo 23 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 22 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
— |
Articolo 5, paragrafo 3 |
— |
Articolo 5, paragrafo 4 |
— |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8 |
— |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 3 |
Articolo 11 |
— |
Articolo 12 |
— |
— |
Articolo 27 |
— |
Articolo 28 |
( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).