EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02006R1013-20210111
Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti
02006R1013 — IT — 11.01.2021 — 013.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1) |
Modificato da:
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2006
relativo alle spedizioni di rifiuti
TITOLO I
AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito d'applicazione
Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:
fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
importati nella Comunità da paesi terzi;
esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.
Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:
lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;
i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa ( 1 );
le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;
le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);
le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione;
le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio ( 2 );
le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«rifiuti»: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;
«rifiuti pericolosi»: i rifiuti definiti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ( 4 );
«miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;
«smaltimento»: lo smaltimento quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/12/CE;
«smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 quali definite nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE;
«recupero»: il recupero quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/12/CE;
«recupero intermedio»: le operazioni di recupero R 12 e R 13 quali definite nell'allegato II B della direttiva 2006/12/CE;
«riutilizzo»: come definito all’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
«gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;
«produttore»: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti («nuovo produttore»), quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE;
«detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene, quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/12/CE;
«raccoglitore»: chiunque effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/12/CE;
«commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;
«intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;
«destinatario»: la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;
«notificatore»:
nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:
il produttore iniziale; o
il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o
un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; o
un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.
Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o v) non ottemperi a uno degli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 22 a 25, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore abilitato di cui rispettivamente ai punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti. Nel caso di spedizioni illegali, notificate da un commerciante o da un intermediario di cui ai punti iv) o v), la persona specificata nei punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerata il notificatore ai fini del presente regolamento;
in caso di importazioni o di transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, è considerato notificatore una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione del paese di spedizione che intenda effettuare o far effettuare o che abbia fatto effettuare una spedizione di rifiuti:
la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione; o, in mancanza di tale designazione,
il detentore al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo;
«convenzione di Basilea»: la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;
«decisione OCSE»: la decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero;
«autorità competente»:
nel caso degli Stati membri, l'organismo designato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 53; o
nel caso di un paese terzo che ha aderito alla convenzione di Basilea, l'organismo designato da tale paese in quanto autorità competente ai fini di tale convenzione a norma dell'articolo 5 della stessa; o
nel caso di un paese non menzionato nei punti a) e b), l'organismo che è stato designato in quanto autorità competente dal paese o dalla regione interessata o, in assenza di tale designazione, l'autorità di regolamentazione di tale paese o regione, che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi;
«autorità competente di spedizione»: l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio;
«autorità competente di destinazione»: l'autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
«autorità competente di transito»: l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;
«paese di spedizione»: qualsiasi paese dal quale si prevede che la spedizione di rifiuti avrà inizio o nel quale essa ha inizio;
«paese di destinazione»: qualsiasi paese verso il quale è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
«paese di transito»: qualsiasi paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;
«zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: qualsiasi territorio o zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente;
«paesi e territori d'oltremare»: i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato I A della decisione 2001/822/CE;
«ufficio doganale di esportazione dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 6 );
«ufficio doganale di uscita dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 7 );
«ufficio doganale di entrata nella Comunità»: l'ufficio doganale al quale i rifiuti introdotti nel territorio doganale della Comunità devono essere condotti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;
«importazione»: qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;
«esportazione»: atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;
«transito»: la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;
«trasporto»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;
«spedizione»: il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:
tra un paese ed un altro paese; o
tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o
tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o
tra un paese e l'Antartico; o
da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o
all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o
da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese;
«spedizione illegale»: qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:
senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o
per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o
l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII;
«ispezione»: le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un’impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento.
TITOLO II
SPEDIZIONI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI
Articolo 3
Quadro procedurale generale
Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:
se destinati ad operazioni di smaltimento:
tutti i rifiuti;
se destinati ad operazioni di recupero:
i rifiuti elencati nell'allegato IV, che comprende fra l'altro i rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea;
i rifiuti elencati nell'allegato IV A;
i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;
le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell'allegato III A.
Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:
i rifiuti elencati nell'allegato III o III B,
le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell'allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'articolo 58.
CAPO 1
Notifica e autorizzazione preventive scritte
Articolo 4
Notifica
Il notificatore che intende spedire rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), trasmette una notifica scritta preventiva all'autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla, e, se trasmette una notifica generale, esso si conforma all'articolo 13.
Le notifiche rispondono ai seguenti requisiti.
Documenti di notifica e di movimento
La notifica dovrà essere effettuata mediante i seguenti documenti:
il documento di notifica che figura nell'allegato I A; e
il documento di movimento che figura nell'allegato I B.
All'atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento.
Qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 15), lettera a), punto i), provvede affinché anche tale produttore o una delle persone di cui all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.
Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall'autorità competente di spedizione.
Informazioni e documenti che corredano i documenti di notifica e di movimento
Il notificatore fornisce sul documento di notifica, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parte 1. Il notificatore fornisce sul documento di movimento, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati di cui all'allegato II, parte 2, nei limiti del possibile al momento della notifica.
La notifica si considera debitamente compilata quando l'autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del primo comma.
Informazioni e documenti aggiuntivi
Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L'elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell'allegato II, parte 3.
La notifica si considera debitamente compilata quando la competente autorità di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e che il notificatore ha fornito le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, nonché le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti a norma del presente paragrafo di cui all'allegato II, parte 3.
Stipulazione di un contratto fra il notificatore e il destinatario
Il notificatore stipula con il destinatario un contratto secondo le modalità di cui all'articolo 5 per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.
Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell'esistenza del contratto o una dichiarazione che ne certifica l'esistenza ai sensi dell'allegato I A. Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto o prova considerata adeguata dall'autorità competente interessata su richiesta della stessa autorità competente.
Costituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione equivalente
È costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente secondo le modalità di cui all'articolo 6. Il notificatore rilascia una dichiarazione in tal senso compilando la corrispondente parte del documento di notifica di cui all'allegato I A.
La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, una prova di detta garanzia o assicurazione o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) è fornita come elemento del documento di notifica all'atto della notifica o, qualora l'autorità competente lo consenta in virtù della normativa nazionale, entro un certo termine prima dell'inizio della spedizione.
Portata della notifica
La notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio.
Qualora le operazioni intermedie o non intermedie successive siano effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l'operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l'articolo 15, lettera f).
Ciascuna notifica deve riguardare un solo codice di identificazione dei rifiuti, fatta eccezione per:
i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A. In tal caso, dev'essere specificato un solo tipo di rifiuti;
le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne quelli elencati nell'allegato III A. In tal caso, il codice di ciascuna parte di rifiuti dev'essere specificato in ordine di importanza.
Articolo 5
Contratto
Il contratto include obblighi:
per il notificatore, di riprendere i rifiuti qualora la spedizione, il recupero o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente, a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 24, paragrafo 2;
per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3; e
per l'impianto, di fornire, a norma dell'articolo 16, lettera e), un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle relative condizioni, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
Se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento, nel contratto figurano i seguenti obblighi supplementari:
l'obbligo per l'impianto di destinazione di fornire, in virtù dell'articolo 15, lettera d), e, se del caso, dell'articolo 15, lettera e), i certificati che attestano che i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle condizioni ivi fissate, nonché alle disposizioni del presente regolamento; e
l'obbligo per il destinatario di trasmettere, se del caso, una notifica all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell'articolo 15, lettera f), punto ii).
Articolo 6
Garanzia finanziaria
Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente che copra:
le spese di trasporto;
le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie; e
le spese di deposito per 90 giorni.
La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è finalizzata a coprire le spese derivanti da:
casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell'articolo 22; e
casi di spedizione, recupero o smaltimento illegali di cui all'articolo 24.
L'autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l'importo della copertura.
Tuttavia, in caso di importazione nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare.
La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è valida e copre la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati.
La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto attiene alle operazioni intermedie di recupero o smaltimento.
In caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferisce.
La garanzia finanziaria o assicurazione equivalente viene svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto riguarda le operazioni intermedie di recupero o smaltimento per i rifiuti in questione. Il paragrafo 6 si applica mutatis mutandis.
Articolo 7
Trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione
Se la notifica non è debitamente compilata, l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2).
Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.
In tal caso, l'autorità competente di spedizione dispone di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e/o dei documenti richiesti per conformarsi al paragrafo 1.
L'autorità competente di spedizione può decidere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica debitamente compilata a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2), di non inoltrare la notifica se ha obiezioni nei confronti della spedizione a norma degli articoli 11 e 12.
Essa informa immediatamente il notificatore della sua decisione e di tali obiezioni.
Articolo 8
Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate e conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione
Articolo 9
Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento
Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione di cui all'articolo 8 per prendere una delle seguenti decisioni scritte debitamente motivate in relazione alla spedizione notificata:
autorizzazione senza condizioni;
autorizzazione corredata delle condizioni di cui all'articolo 10; o
obiezioni ai sensi degli articoli 11 e 12.
Se nel suddetto termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione si presume che vi sia l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di transito.
Le autorità competenti interessate revocano l'autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che:
la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata; o
le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate; o
i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione; o
i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
Articolo 10
Condizioni cui sono subordinate le spedizioni
Le condizioni sono trasmesse per iscritto al notificatore dall'autorità competente che le stabilisce, con copia alle autorità competenti interessate.
Le condizioni sono fornite nel documento di notifica, o allegate allo stesso, a cura dell'autorità competente interessata.
Articolo 11
Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:
la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale a norma della direttiva 2006/12/CE, per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti; o
la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o
il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o
il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o
lo Stato membro desidera esercitare il suo diritto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Basilea, di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione; o
la spedizione o lo smaltimento previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o
la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE, in particolare agli articoli 5 e 7, tenuto conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti:
ai fini dell'attuazione del principio dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale, o
qualora l'impianto specializzato debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti, o
ai fini di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti; o
i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o
i rifiuti sono rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (voce 20 03 01); o
i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee).
L'autorità competente di destinazione coopera con l'autorità competente di spedizione, ove questa ritenga che si applichi il presente paragrafo e non il paragrafo 1, lettera a), al fine di risolvere la questione a livello bilaterale.
Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. L'esito della questione viene determinato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.
Articolo 12
Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero
In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:
la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE e, in particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della stessa; o
la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o
la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione relativa al recupero dei rifiuti, anche quando la spedizione prevista riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme di trattamento meno severe, per tali particolari rifiuti, rispetto a quelle stabilite nel paese di spedizione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
Ciò non si applica qualora:
esista una corrispondente normativa comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, e nella legislazione nazionale che ha recepito tale normativa vi siano norme almeno rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario;
l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste dalla legislazione nazionale del paese di spedizione;
la legislazione nazionale del paese di spedizione, diversa da quella di cui al punto i), non sia stata notificata a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ( 8 ), laddove previsto da tale direttiva; o
il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o
il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o
la spedizione o il recupero previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o
il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della parte non recuperabile non giustificano il recupero con riguardo a considerazioni economiche e/o ambientali; o
i rifiuti spediti sono destinati allo smaltimento e non al recupero; o
i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite nell'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o
i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente riguardo alle operazioni di recupero o degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee); o
i rifiuti in questione non saranno trattati nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell'articolo 7 della direttiva 2006/12/CE per assicurare l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria.
Articolo 13
Notifica generale
Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni se, per ciascuna spedizione:
i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili; e
i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto; e
le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica.
Se, per circostanze impreviste, non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente, prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
Qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica generale, la notifica generale non può essere utilizzata e occorre presentare una nuova notifica.
Articolo 14
Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
Le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti.
Tali decisioni hanno una validità limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento.
Le autorità competenti che decidono di rilasciare l'autorizzazione preventiva a un impianto a norma dei paragrafi 1 e 2 comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'OCSE:
il nome, il numero di registrazione e l'indirizzo dell'impianto di recupero;
la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R;
i rifiuti elencati negli allegati IV e IV A o i rifiuti ai quali si applica la decisione;
il quantitativo globale oggetto dell'autorizzazione preventiva;
il periodo di validità;
qualunque modifica intervenuta nell'autorizzazione preventiva;
qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate; e
qualunque revoca dell'autorizzazione preventiva.
A tal fine viene utilizzato il modulo che figura nell'allegato VI.
Fermo restando il paragrafo 4, l'autorità competente di spedizione può decidere che il termine deve essere prorogato allo scopo di ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.
In tal caso l'autorità competente dà comunicazione scritta al notificatore entro sette giorni lavorativi con copia alle altre autorità competenti interessate.
Il termine non deve complessivamente superare trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8.
Articolo 15
Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento
Le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento sono soggette alle seguenti disposizioni aggiuntive:
se una spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale;
le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l'autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni, a norma degli articoli 11 o 12, alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive;
entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tale impianto fornisce conferma scritta di avere ricevuto i rifiuti.
Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata. Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;
quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, l'impianto che effettua tale operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento intermedio.
Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.
Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato;
quando un impianto di recupero o smaltimento che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento consegna i rifiuti per operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive ad un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero o smaltimento successiva di tali rifiuti.
L'impianto suddetto che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono;
se la consegna di cui alla lettera e) è effettuata ad un impianto situato rispettivamente:
nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro, è necessaria una nuova notifica, secondo le disposizioni del presente titolo; o
in un paese terzo è necessaria una nuova notifica secondo le disposizioni del presente regolamento, fermo restando che le disposizioni relative alle autorità competenti interessate si applicano parimenti all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.
Articolo 16
Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione
Una volta ottenuta dalle autorità competenti interessate l'autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento, lo firmano o li firmano e ne conservano copia. Sono rispettate le seguenti condizioni:
compilazione del documento di movimento da parte del notificatore: quando il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dalle competenti autorità di spedizione, destinazione e transito o, per quanto concerne l'autorità di transito, può presumerne l'autorizzazione tacita, inserisce la data effettiva di spedizione e compila le voci restanti del documento di movimento per quanto possibile;
informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato alla lettera a), alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio;
documenti di accompagnamento di ciascun trasporto: il notificatore conserva copia del documento di movimento. Ogni trasporto è accompagnato dal documento di movimento e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti interessate. Il documento di movimento è conservato dall'impianto che riceve i rifiuti;
conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto: entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti l'impianto invia conferma scritta che i rifiuti sono stati ricevuti.
Tale conferma è contenuta nel documento di movimento o allegata allo stesso.
L'impianto invia al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;
certificato di recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto: quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero o di smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti.
Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.
L'impianto invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate.
Articolo 17
Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione
CAPO 2
Obblighi generali d'informazione
Articolo 18
Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni
I rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali:
per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell'allegato VII;
il documento contenuto nell'allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall'impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.
Il contratto di cui all'allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest'ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di:
riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e
provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo.
Il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'autorità competente interessata.
CAPO 3
Obblighi generali
Articolo 19
Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione
Dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nel documento di notifica o di cui all'articolo 18 non devono essere mescolati a altri rifiuti.
Articolo 20
Conservazione dei documenti e delle informazioni
Articolo 21
Accesso del pubblico alle notifiche
Le autorità competenti di spedizione o destinazione possono rendere di pubblico dominio con idonei mezzi, quali Internet, informazioni su notifiche di spedizioni da esse autorizzate, purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni normative nazionali o comunitarie.
CAPO 4
Obblighi di riprendere i rifiuti
Articolo 22
Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
L'autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano ripresi nella sua zona di competenza o altrove all'interno del paese di spedizione dal notificatore quale individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, vi provvede essa stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Il suddetto obbligo deve essere assolto entro novanta giorni, o entro il periodo stabilito dalle autorità competenti interessate, dal momento in cui l'autorità di spedizione competente viene a conoscenza o è informata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, o il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine nonché dei motivi di tale impossibilità. Queste informazioni possono risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti.
L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti accertano che il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione, o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, possano recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove.
L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l'operazione nell'impianto in questione, in modo irreversibile ad altri rifiuti prima che un'autorità competente interessata venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele sono recuperate o smaltite in modo alternativo, a norma del primo comma.
In caso di ripresa dei rifiuti a norma del paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che sia sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.
Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.
In caso di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, il notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, trasmette, se del caso, una nuova notifica.
Nel caso di nuova notifica da parte del notificatore, la notifica è trasmessa anche all'autorità competente del paese di spedizione iniziale.
Se non è trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 6, è compilato un nuovo documento di movimento, a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 16, dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 5, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.
L'obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di recupero o di smaltimento non intermedio di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, di cui all'articolo 15, lettera e). In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).
Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 23
Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine
Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non è portata a termine, comprese le spese del loro trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l'autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti o lo smaltimento o il recupero non possono essere portati a termine, le spese del deposito ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 9, sono a carico:
del notificatore individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15); o, qualora ciò risulti impossibile,
delle altre persone fisiche o giuridiche se del caso; o, qualora ciò risulti impossibile,
dell'autorità competente di spedizione; o, qualora ciò risulti impossibile,
secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate.
Articolo 24
Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l'autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:
ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,
ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile,
ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,
recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,
recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d'accordo.
Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti.
In caso di ripresa dei rifiuti di cui alle lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.
La nuova notifica è trasmessa dai soggetti o dalle autorità di cui alle lettere a), b) o c) dell'elenco, nell'ordine indicato.
Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale. Qualora l'autorità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui alle lettere d) ed e), l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata di tale autorità.
Se il responsabile della spedizione illegale è il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti con metodi ecologicamente corretti:
dal destinatario; o, qualora ciò sia impossibile,
dall'autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Tale recupero o smaltimento deve avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, nonché da altre autorità competenti.
A tal fine, le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.
Se non è trasmessa una nuova notifica, è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell'articolo 15 o 16, dal soggetto responsabile della ripresa dei rifiuti, o qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale.
Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.
In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, allorché è stata rilevata una spedizione illegale dopo l'operazione di recupero o smaltimento intermedio, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).
Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano il paragrafo 3 e l'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 25
Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
Le spese risultanti dalla ripresa di rifiuti di una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto, di recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e, dal giorno in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:
del notificatore de facto, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15); o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,
del notificatore de iure o di altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile,
dell'autorità competente di spedizione.
Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 3, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:
del destinatario; o, se ciò risulta impossibile,
dell'autorità competente di destinazione.
Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 5, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:
del notificatore, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15), e/o del destinatario a seconda della decisione presa dalle autorità competenti interessate; o, se ciò risulta impossibile,
delle altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile,
delle autorità competenti di spedizione e destinazione.
CAPO 5
Disposizioni amministrative generali
Articolo 26
Forma delle comunicazioni
Le informazioni e i documenti seguenti possono essere trasmessi per posta:
notifica di una spedizione prevista a norma degli articoli 4 e 13;
richiesta di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;
trasmissione di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;
autorizzazione scritta di una spedizione notificata a norma dell'articolo 9;
condizioni cui è subordinata una spedizione a norma dell'articolo 10;
obiezioni a una spedizione a norma degli articoli 11 e 12;
informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell'articolo 14, paragrafo 3;
conferma scritta del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;
certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;
informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione a norma dell'articolo 16;
informazioni in merito alle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17; e
autorizzazioni scritte e documenti di movimento da trasmettere a norma dei titoli IV, V e VI.
Previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, i documenti di cui al paragrafo 1 possono in alternativa essere trasmessi mediante una delle seguenti modalità di comunicazione:
fax; o
fax, seguito da invio postale; o
e-mail con firma elettronica; in tal caso gli eventuali timbri o firme richiesti sono sostituiti dalla firma elettronica; o
e-mail senza firma elettronica seguita da invio postale.
Al fine di agevolare l’applicazione del primo comma, la Commissione adotta, ove possibile, atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni tecniche e organizzative relative all’attuazione pratica dell’interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni. La Commissione tiene conto di eventuali pertinenti standard internazionali e provvede affinché tali requisiti siano conformi alla direttiva 1999/93/CE, o assicurino quantomeno lo stesso livello di sicurezza di cui alla suddetta direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.
Articolo 27
Lingua
Articolo 28
Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti
Articolo 29
Spese amministrative
Possono essere poste a carico del notificatore spese amministrative appropriate e proporzionate per l'espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese ordinarie per analisi e ispezioni appropriate.
Articolo 30
Accordi per le zone di confine
CAPO 6
Spedizioni all'interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi
Articolo 31
Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Se una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi, l'autorità competente di spedizione, in aggiunta alle disposizioni del presente titolo, chiede alle autorità competenti dei paesi terzi se desiderino trasmettere la loro autorizzazione scritta alla spedizione prevista:
nel caso di parti della convenzione di Basilea, entro sessanta giorni, a meno che le autorità competenti abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi delle disposizioni di tale convenzione; o
nel caso di paesi che non sono parti della convenzione di Basilea, entro un termine convenuto tra le autorità competenti.
Articolo 32
Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
TITOLO III
SPEDIZIONI ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 33
Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri
TITOLO IV
ESPORTAZIONI DALLA COMUNITÀ VERSO PAESI TERZI
CAPO 1
Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Articolo 34
Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA
Sono parimenti vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea:
quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti; o
se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti ai sensi dell'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.
Articolo 35
Procedure di esportazione verso i paesi EFTA
Si applicano i seguenti adattamenti:
l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per chiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni, se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e
l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di destinazione e, se previsto, l'autorizzazione tacita o scritta dell'autorità competente di transito esterna alla Comunità e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di sessantuno giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate.
Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica;
le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;
una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;
non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;
se, quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e
il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5 stipula che:
se l'impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;
entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii); e
il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre trenta giorni dal completamento dello smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la sua responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.
La spedizione può avere luogo soltanto se:
il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito esterne alla Comunità, e se sono state osservate tutte le condizioni;
è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;
è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; e
è assicurata una gestione ecologicamente corretta come disposto all'articolo 49.
Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e
immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.
CAPO 2
Esportazioni di rifiuti destinati al recupero
Sezione 1
Articolo 36
Divieto di esportazione
Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:
rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi;
rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;
rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;
rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione; o
rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.
Articolo 37
Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o III A
In relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III o III A la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36, la Commissione, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:
conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e
un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.
I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:
il divieto; o
una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all'articolo 35; oppure
nessun controllo nel paese di destinazione.
Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE.
Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).
La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.
Sezione 2
Articolo 38
Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A
Si applicano i seguenti adattamenti:
le miscele di rifiuti elencate nell'allegato III A destinate ad operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento successiva avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE;
i rifiuti elencati nell'allegato III B sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di destinazione esterna alla Comunità.
Nel caso di esportazioni di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;
una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;
non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;
se, quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e
il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5 stipula che:
se un impianto rilascia un certificato di recupero inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;
entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati al recupero, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di recupero di cui al punto iii); e
il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre trenta giorni dal completamento del recupero e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la sua responsabilità, che il recupero dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.
La spedizione può avere luogo soltanto:
se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito o, se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di destinazione e transito esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta e se sono state osservate tutte le condizioni;
se è stato osservato l'articolo 35, paragrafo 4, lettere b), c) e d).
Se un'esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano i seguenti adattamenti:
l'autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea, o per rilasciare un'autorizzazione scritta, con o senza condizioni; e
l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto dall'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione tacita o scritta dalla suddetta autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di sessantuno giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate.
Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e
immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale nel quale sono detenuti i rifiuti.
CAPO 3
Disposizioni generali
Articolo 39
Esportazioni verso l'Antartico
Sono vietate le esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso l'Antartico.
Articolo 40
Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare
TITOLO V
IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DA PAESI TERZI
CAPO 1
Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Articolo 41
Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti da:
paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o
altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o
altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o
altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.
In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti in detti Stati membri, qualora tali rifiuti non siano gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di spedizione.
Tali accordi e intese sono compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea.
Tali accordi e intese garantiscono che le operazioni di smaltimento siano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta.
Tali accordi e intese garantiscono altresì che i rifiuti saranno prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa.
I suddetti accordi o intese sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione. In casi urgenti essi possono tuttavia essere notificati entro un mese dalla loro conclusione.
Articolo 42
Obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
Si applicano i seguenti adattamenti:
l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e
nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.
Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica con copia alle autorità competenti interessate;
le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di entrata nella Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;
una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di entrata nella Comunità; e
non appena espletate le necessarie formalità doganali, l'ufficio doganale di entrata nella Comunità invia una copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di destinazione e transito nella Comunità attestante che i rifiuti sono entrati nella Comunità.
La spedizione può avere luogo soltanto se:
il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito e se sono state osservate tutte le condizioni;
è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;
è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6;
è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49.
Se un ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e
immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.
CAPO 2
Importazioni di rifiuti destinati al recupero
Articolo 43
Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da:
paesi ai quali si applica la decisione OCSE; o
altri paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o
altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o
altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o
altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere c) o d) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.
In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti in quegli Stati membri in cui tali rifiuti non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49, nel paese di spedizione.
In tal caso si applica l'articolo 41, paragrafo 2.
Articolo 44
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
Si applicano i seguenti adattamenti:
l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità;
la notifica scritta preventiva di cui all'articolo 4 può essere trasmessa dal notificatore;
nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.
La spedizione può aver luogo soltanto:
se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta, e se sono state rispettate le condizioni;
se è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;
se è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; e
se è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49.
Se l'ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e
blocca i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.
Articolo 45
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero:
provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE; o
che transitano attraverso un paese cui non si applica la decisione OCSE e che è parte della convenzione di Basilea,
si applica, mutatis mutandis, l'articolo 42.
CAPO 3
Disposizioni generali
Articolo 46
Importazioni da paesi o territori d'oltremare
TITOLO VI
TRANSITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DI SPEDIZIONI DA E VERSO PAESI TERZI
CAPO 1
Rifiuti destinati allo smaltimento
Articolo 47
Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento
Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in provenienza e a destinazione di paesi terzi, che transitano attraverso uno o più Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 42, con gli adattamenti e le integrazioni seguenti:
la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata delle loro decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a); e
non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.
CAPO 2
Transito di rifiuti destinati al recupero
Articolo 48
Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati al recupero
Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 44, con gli adattamenti e le integrazioni seguenti:
la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a);
non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all’autorità competente di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.
TITOLO VII
ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO 1
Obblighi supplementari
Articolo 49
Protezione dell'ambiente
In caso di esportazioni dalla Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità:
impone, e si adopera per garantire, che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero di cui agli articoli 36 e 38 o lo smaltimento di cui all'articolo 34 nel paese terzo di destinazione;
vieta l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).
In particolare, si considera che l'operazione di recupero o di smaltimento sia effettuata in modo ecologicamente corretto se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria.
Tale presunzione non pregiudica tuttavia la valutazione globale della gestione ecologicamente corretta durante tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione.
Per un orientamento in materia di gestione ecologicamente corretta, possono essere prese in considerazione le linee guida figuranti all'allegato VIII.
In caso di importazioni nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità:
impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e a norma dell'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE e dell'altra normativa comunitaria sui rifiuti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione;
vieta l'importazione di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).
Articolo 50
Misure di esecuzione negli Stati membri
Entro il 1o gennaio 2017 gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, relativamente ad ispezioni eseguite a norma del paragrafo 2 («piano di ispezione»). I piani di ispezione si basano su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, ed analisi delle attività criminali. Tale valutazione del rischio mira, tra l’altro, ad individuare il numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. Nel piano d’ispezione figurano i seguenti elementi:
gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali priorità sono state individuate;
la zona geografica a cui si riferisce il piano d’ispezione in questione;
informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controlli fisici;
i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;
gli accordi relativi alla cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;
le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e
le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione dei piani di ispezione in questione.
I piani di ispezione sono riesaminati almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornati. Tale riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione in questione.
le ispezioni delle spedizioni possono aver luogo in particolare:
nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;
nel luogo di destinazione, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio, ed essere effettuati con il destinatario o l’impianto;
alle frontiere dell’Unione; e/o
durante la spedizione nel territorio dell’Unione.
Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono, fatta salva la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), chiedere alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l’oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare le prove documentali:
riguardanti l’origine e la destinazione della sostanza o dell’oggetto in questione;
attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.
Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell’oggetto interessato, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.
Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l’oggetto in questione costituisce rifiuto se:
In tali circostanze, il trasporto della sostanza o dell’oggetto in questione, o la spedizione di rifiuti, sono considerati alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, essa è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione.
Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 49, possono chiedere alla persona che organizza la spedizione di presentare le pertinenti prove documentali fornite dall’impianto di recupero intermedio e non intermedio, e, ove necessario, approvate dall’autorità competente del paese di destinazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.
Articolo 51
Relazioni degli Stati membri
Articolo 52
Cooperazione internazionale
Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio e/o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di buona prassi.
Articolo 53
Designazione delle autorità competenti
Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.
Articolo 54
Designazione dei corrispondenti
Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi eventuale quesito che gli sia sottoposto e che riguardi questi ultimi e viceversa.
Articolo 55
Designazione degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità
Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità per le spedizioni di rifiuti che entrano nella Comunità o ne escono. Se gli Stati membri decidono di designare tali uffici doganali, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera all'entrata nella Comunità o all'uscita dalla Comunità diversi da quelli designati.
Articolo 56
Notifica ed informazione riguardo alle designazioni
Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:
delle autorità competenti a norma dell'articolo 53;
dei corrispondenti a norma dell'articolo 54; e
se del caso, degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità, a norma dell'articolo 55.
In relazione a tali designazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:
nomi;
indirizzi postali;
indirizzi elettronici;
numeri telefonici;
numeri di fax; e
lingue accettabili dalle autorità competenti.
CAPO 2
Altre disposizioni
Articolo 57
Riunione dei corrispondenti
La Commissione, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, si riunisce periodicamente con i corrispondenti per esaminare i problemi posti dall'attuazione del presente regolamento. Le parti interessate sono invitate a partecipare a tali riunioni o parti di riunioni, purché tutti gli Stati membri e la Commissione concordino sull'opportunità di tale partecipazione.
Articolo 58
Modifiche degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis per modificare quanto segue:
gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell’ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE;
l’allegato V per tener conto delle modifiche convenute dell’elenco dei rifiuti adottate a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CEE;
l’allegato VIII per tener conto delle decisioni adottate a norma di convenzioni ed accordi internazionali pertinenti.
Articolo 58 bis
Esercizio della delega
▼M11 —————
Articolo 59 bis
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 60
Riesame
Articolo 61
Abrogazioni
Articolo 62
Disposizioni transitorie
Articolo 63
Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri
Fino al 31 dicembre 2010, tutte le spedizioni in Lettonia di rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV e le spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati in detti allegati sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2007 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia dei seguenti rifiuti destinati al recupero, elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:
Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Polonia:
dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:
e
dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
Fino al 31 dicembre 2011, tutte le spedizioni in Slovacchia di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio ( 13 ), della direttiva 96/61/CE e della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti ( 14 ), e della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ( 15 ), ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Bulgaria:
dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:
e
dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti bulgare si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Romania:
dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:
e
dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti rumene si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE, della direttiva 2000/76/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
Articolo 64
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I A
Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti