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Document 02006R1013-20210111

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2021-01-11

02006R1013 — IT — 11.01.2021 — 013.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2006

relativo alle spedizioni di rifiuti

(GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2007

  L 309

7

27.11.2007

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2008

  L 188

7

16.7.2008

►M3

REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2009 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2009

  L 97

8

16.4.2009

►M5

DIRETTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009

  L 140

114

5.6.2009

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2010

  L 119

1

13.5.2010

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2011

  L 182

2

12.7.2011

►M8

REGOLAMENTO (UE) N. 135/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2012

  L 46

30

17.2.2012

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013

  L 79

19

21.3.2013

►M10

REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013

  L 330

1

10.12.2013

►M11

REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

  L 189

135

27.6.2014

►M12

REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2014

  L 332

15

19.11.2014

►M13

REGOLAMENTO (UE) 2015/2002 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2015

  L 294

1

11.11.2015

►M14

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2174 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2020

  L 433

11

22.12.2020


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 299, 8.11.2008, pag.  50 (1379/2007)

►C2

Rettifica, GU L 145, 31.5.2013, pag.  37 (255/2013)

►C3

Rettifica, GU L 334, 13.12.2013, pag.  46 (1013/2006)

►C4

Rettifica, GU L 277, 22.10.2015, pag.  61 (1013/2006)

►C5

Rettifica, GU L 296, 1.11.2016, pag.  25 (1013/2006)

►C6

Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag.  117 (669/2008)

►C7

Rettifica, GU L 111, 2.5.2018, pag.  10 (1013/2006)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2006

relativo alle spedizioni di rifiuti



TITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1.  
Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
2.  

Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

a) 

fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;

b) 

importati nella Comunità da paesi terzi;

c) 

esportati dalla Comunità verso paesi terzi;

d) 

in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

3.  

Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

a) 

lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;

b) 

i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;

c) 

le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa ( 1 );

d) 

le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;

e) 

le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;

f) 

le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);

g) 

le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione;

▼M5

h) 

le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio ( 2 );

▼M10

i) 

le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

▼B

4.  
Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 36 e 49.
5.  
Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'articolo 33.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«rifiuti»: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;

2) 

«rifiuti pericolosi»: i rifiuti definiti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ( 4 );

3) 

«miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;

4) 

«smaltimento»: lo smaltimento quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/12/CE;

5) 

«smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 quali definite nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE;

6) 

«recupero»: il recupero quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/12/CE;

7) 

«recupero intermedio»: le operazioni di recupero R 12 e R 13 quali definite nell'allegato II B della direttiva 2006/12/CE;

▼M11

7 bis

«riutilizzo»: come definito all’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

▼B

8) 

«gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;

9) 

«produttore»: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti («nuovo produttore»), quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE;

10) 

«detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene, quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/12/CE;

11) 

«raccoglitore»: chiunque effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/12/CE;

12) 

«commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;

13) 

«intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;

14) 

«destinatario»: la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

15) 

«notificatore»:

a) 

nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:

i) 

il produttore iniziale; o

ii) 

il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o

iii) 

un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; o

iv) 

un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;

v) 

un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;

vi) 

qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.

Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o v) non ottemperi a uno degli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 22 a 25, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore abilitato di cui rispettivamente ai punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti. Nel caso di spedizioni illegali, notificate da un commerciante o da un intermediario di cui ai punti iv) o v), la persona specificata nei punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerata il notificatore ai fini del presente regolamento;

b) 

in caso di importazioni o di transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, è considerato notificatore una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione del paese di spedizione che intenda effettuare o far effettuare o che abbia fatto effettuare una spedizione di rifiuti:

i) 

la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione; o, in mancanza di tale designazione,

ii) 

il detentore al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo;

16) 

«convenzione di Basilea»: la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

17) 

«decisione OCSE»: la decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero;

18) 

«autorità competente»:

a) 

nel caso degli Stati membri, l'organismo designato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 53; o

b) 

nel caso di un paese terzo che ha aderito alla convenzione di Basilea, l'organismo designato da tale paese in quanto autorità competente ai fini di tale convenzione a norma dell'articolo 5 della stessa; o

c) 

nel caso di un paese non menzionato nei punti a) e b), l'organismo che è stato designato in quanto autorità competente dal paese o dalla regione interessata o, in assenza di tale designazione, l'autorità di regolamentazione di tale paese o regione, che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi;

19) 

«autorità competente di spedizione»: l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio;

20) 

«autorità competente di destinazione»: l'autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

21) 

«autorità competente di transito»: l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;

22) 

«paese di spedizione»: qualsiasi paese dal quale si prevede che la spedizione di rifiuti avrà inizio o nel quale essa ha inizio;

23) 

«paese di destinazione»: qualsiasi paese verso il quale è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

24) 

«paese di transito»: qualsiasi paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;

25) 

«zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: qualsiasi territorio o zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente;

26) 

«paesi e territori d'oltremare»: i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato I A della decisione 2001/822/CE;

27) 

«ufficio doganale di esportazione dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 6 );

28) 

«ufficio doganale di uscita dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 7 );

29) 

«ufficio doganale di entrata nella Comunità»: l'ufficio doganale al quale i rifiuti introdotti nel territorio doganale della Comunità devono essere condotti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

30) 

«importazione»: qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;

31) 

«esportazione»: atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;

32) 

«transito»: la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;

33) 

«trasporto»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;

34) 

«spedizione»: il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:

a) 

tra un paese ed un altro paese; o

b) 

tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o

c) 

tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o

d) 

tra un paese e l'Antartico; o

e) 

da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o

f) 

all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o

g) 

da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese;

35) 

«spedizione illegale»: qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

a) 

senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o

b) 

senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o

c) 

con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o

d) 

in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o

e) 

in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o

f) 

in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o

g) 

per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:

i) 

i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o

ii) 

l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;

iii) 

la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII;

▼M11

35 bis

«ispezione»: le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un’impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento.

▼B



TITOLO II

SPEDIZIONI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI

Articolo 3

Quadro procedurale generale

1.  

Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:

a) 

se destinati ad operazioni di smaltimento:

tutti i rifiuti;

b) 

se destinati ad operazioni di recupero:

i) 

i rifiuti elencati nell'allegato IV, che comprende fra l'altro i rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea;

ii) 

i rifiuti elencati nell'allegato IV A;

iii) 

i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;

iv) 

le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell'allegato III A.

2.  

Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

a) 

i rifiuti elencati nell'allegato III o III B,

b) 

le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell'allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'articolo 58.

3.  
Se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell'allegato III, in casi eccezionali, sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'allegato IV. Tali casi sono trattati a norma dell'articolo 58.
4.  
Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all'articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg.
5.  
Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.



CAPO 1

Notifica e autorizzazione preventive scritte

Articolo 4

Notifica

Il notificatore che intende spedire rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), trasmette una notifica scritta preventiva all'autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla, e, se trasmette una notifica generale, esso si conforma all'articolo 13.

Le notifiche rispondono ai seguenti requisiti.

1) 

Documenti di notifica e di movimento

La notifica dovrà essere effettuata mediante i seguenti documenti:

a) 

il documento di notifica che figura nell'allegato I A; e

b) 

il documento di movimento che figura nell'allegato I B.

All'atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento.

Qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 15), lettera a), punto i), provvede affinché anche tale produttore o una delle persone di cui all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.

Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall'autorità competente di spedizione.

2) 

Informazioni e documenti che corredano i documenti di notifica e di movimento

Il notificatore fornisce sul documento di notifica, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parte 1. Il notificatore fornisce sul documento di movimento, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati di cui all'allegato II, parte 2, nei limiti del possibile al momento della notifica.

La notifica si considera debitamente compilata quando l'autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del primo comma.

3) 

Informazioni e documenti aggiuntivi

Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L'elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell'allegato II, parte 3.

La notifica si considera debitamente compilata quando la competente autorità di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e che il notificatore ha fornito le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, nonché le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti a norma del presente paragrafo di cui all'allegato II, parte 3.

4) 

Stipulazione di un contratto fra il notificatore e il destinatario

Il notificatore stipula con il destinatario un contratto secondo le modalità di cui all'articolo 5 per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.

Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell'esistenza del contratto o una dichiarazione che ne certifica l'esistenza ai sensi dell'allegato I A. Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto o prova considerata adeguata dall'autorità competente interessata su richiesta della stessa autorità competente.

5) 

Costituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione equivalente

È costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente secondo le modalità di cui all'articolo 6. Il notificatore rilascia una dichiarazione in tal senso compilando la corrispondente parte del documento di notifica di cui all'allegato I A.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, una prova di detta garanzia o assicurazione o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) è fornita come elemento del documento di notifica all'atto della notifica o, qualora l'autorità competente lo consenta in virtù della normativa nazionale, entro un certo termine prima dell'inizio della spedizione.

6) 

Portata della notifica

La notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio.

Qualora le operazioni intermedie o non intermedie successive siano effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l'operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l'articolo 15, lettera f).

Ciascuna notifica deve riguardare un solo codice di identificazione dei rifiuti, fatta eccezione per:

a) 

i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A. In tal caso, dev'essere specificato un solo tipo di rifiuti;

b) 

le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne quelli elencati nell'allegato III A. In tal caso, il codice di ciascuna parte di rifiuti dev'essere specificato in ordine di importanza.

Articolo 5

Contratto

1.  
Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.
2.  
Il contratto è stipulato ed è efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all'articolo 15, lettera e), all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera d).
3.  

Il contratto include obblighi:

a) 

per il notificatore, di riprendere i rifiuti qualora la spedizione, il recupero o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente, a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 24, paragrafo 2;

b) 

per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3; e

c) 

per l'impianto, di fornire, a norma dell'articolo 16, lettera e), un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle relative condizioni, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

4.  

Se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento, nel contratto figurano i seguenti obblighi supplementari:

a) 

l'obbligo per l'impianto di destinazione di fornire, in virtù dell'articolo 15, lettera d), e, se del caso, dell'articolo 15, lettera e), i certificati che attestano che i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle condizioni ivi fissate, nonché alle disposizioni del presente regolamento; e

b) 

l'obbligo per il destinatario di trasmettere, se del caso, una notifica all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell'articolo 15, lettera f), punto ii).

5.  
Qualora la spedizione si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare o smaltire i rifiuti notificati.

Articolo 6

Garanzia finanziaria

1.  

Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente che copra:

a) 

le spese di trasporto;

b) 

le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie; e

c) 

le spese di deposito per 90 giorni.

2.  

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è finalizzata a coprire le spese derivanti da:

a) 

casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell'articolo 22; e

b) 

casi di spedizione, recupero o smaltimento illegali di cui all'articolo 24.

3.  
La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un'altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto ed è efficace al momento della notifica o, se l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente lo consente, al più tardi quando ha inizio la spedizione, e si applica alla spedizione notificata al più tardi al momento in cui ha inizio la spedizione.
4.  

L'autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l'importo della copertura.

Tuttavia, in caso di importazione nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare.

5.  

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è valida e copre la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto attiene alle operazioni intermedie di recupero o smaltimento.

6.  
In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento e un'ulteriore operazione di recupero o smaltimento ha luogo nel paese di destinazione, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente può essere svincolata quando i rifiuti lasciano l'impianto intermedio e l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 15, lettera d). In tal caso, eventuali altre spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l'autorità competente di destinazione non ritenga necessaria una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. In questo caso, l'autorità competente di destinazione è responsabile degli obblighi derivanti in caso di spedizione illegale o della ripresa dei rifiuti quando la spedizione o l'ulteriore operazione di recupero o smaltimento non può essere portata a termine come previsto.
7.  
L'autorità competente nella Comunità, che ha approvato la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, ha accesso alla stessa e utilizza il fondo tra l'altro per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate in ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 23 e 25.
8.  

In caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferisce.

La garanzia finanziaria o assicurazione equivalente viene svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto riguarda le operazioni intermedie di recupero o smaltimento per i rifiuti in questione. Il paragrafo 6 si applica mutatis mutandis.

9.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del presente articolo.

Articolo 7

Trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione

1.  
Quando riceve una notifica debitamente compilata nei modi prescritti dall'articolo 4, secondo comma, punto 2), l'autorità competente di spedizione ne trattiene una copia e trasmette la notifica all'autorità competente di destinazione con copia alle eventuali autorità competenti di transito e informa il notificatore dell'avvenuta trasmissione. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.
2.  

Se la notifica non è debitamente compilata, l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2).

Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

In tal caso, l'autorità competente di spedizione dispone di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e/o dei documenti richiesti per conformarsi al paragrafo 1.

3.  

L'autorità competente di spedizione può decidere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica debitamente compilata a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2), di non inoltrare la notifica se ha obiezioni nei confronti della spedizione a norma degli articoli 11 e 12.

Essa informa immediatamente il notificatore della sua decisione e di tali obiezioni.

4.  
Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di spedizione non l'ha trasmessa come prescritto dal paragrafo 1, essa fornisce una spiegazione motivata al notificatore su richiesta di quest'ultimo. Ciò non vale nel caso in cui non sia stato dato seguito alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate e conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione

1.  
Se, dopo la trasmissione della notifica da parte dell’autorità competente di spedizione, una delle autorità competenti interessate ritiene che siano necessarie informazioni e documenti aggiuntivi di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 3), essa chiede informazioni e documenti al notificatore e informa le altre autorità competenti di tale richiesta. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. In tal caso le autorità competenti interessate dispongono di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti richiesti per informare l'autorità competente di destinazione.
2.  
Se l’autorità competente di destinazione considera che la notifica è stata debitamente compilata, come prescritto nell'articolo 4, secondo comma, punto 3, essa invia una conferma di ricevimento al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica debitamente compilata.
3.  
Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione non conferma il ricevimento della notifica come prescritto dal paragrafo 2, essa fornisce al notificatore, su richiesta di quest'ultimo, una spiegazione motivata.

Articolo 9

Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento

1.  

Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione di cui all'articolo 8 per prendere una delle seguenti decisioni scritte debitamente motivate in relazione alla spedizione notificata:

a) 

autorizzazione senza condizioni;

b) 

autorizzazione corredata delle condizioni di cui all'articolo 10; o

c) 

obiezioni ai sensi degli articoli 11 e 12.

Se nel suddetto termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione si presume che vi sia l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di transito.

2.  
Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito trasmettono per iscritto la loro decisione e le relative motivazioni al notificatore nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1 con copia alle altre autorità competenti interessate.
3.  
Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito notificano la loro autorizzazione scritta apponendo il loro timbro, firma e data sul documento di notifica o sulle copie dello stesso.
4.  
L'autorizzazione scritta ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica. Tuttavia, questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più breve.
5.  
L'autorizzazione tacita ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1.
6.  
La spedizione prevista può essere effettuata solo dopo aver ottemperato agli obblighi imposti dall’articolo 16, lettere a) e b), e durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti.
7.  
Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione prevista è completato entro un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve.
8.  

Le autorità competenti interessate revocano l'autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che:

a) 

la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata; o

b) 

le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate; o

c) 

i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione; o

d) 

i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.

9.  
La revoca dell'autorizzazione è trasmessa ufficialmente al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

Articolo 10

Condizioni cui sono subordinate le spedizioni

1.  
Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito hanno facoltà, nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, di fissare le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni possono fondarsi su uno o più motivi tra quelli specificati all'articolo 11 o all'articolo 12.
2.  
Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.
3.  
Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente non è applicabile, al più tardi, alla data in cui la spedizione notificata ha inizio, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3.
4.  

Le condizioni sono trasmesse per iscritto al notificatore dall'autorità competente che le stabilisce, con copia alle autorità competenti interessate.

Le condizioni sono fornite nel documento di notifica, o allegate allo stesso, a cura dell'autorità competente interessata.

5.  
L'autorità competente di destinazione può altresì, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'impianto che riceve i rifiuti provveda alla registrazione sistematica dei flussi in entrata, in uscita e/o dei bilanci per i rifiuti e le connesse operazioni di recupero o smaltimento indicate nella notifica, e per il periodo di validità della notifica stessa. Tali registrazioni devono essere firmate da una persona che sia legalmente responsabile dell'impianto ed essere trasmesse all'autorità competente di destinazione entro un mese dal completamento dell'operazione di recupero o smaltimento notificata.

Articolo 11

Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

1.  

In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:

a) 

la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale a norma della direttiva 2006/12/CE, per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti; o

b) 

la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o

c) 

il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o

d) 

il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o

e) 

lo Stato membro desidera esercitare il suo diritto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Basilea, di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione; o

f) 

la spedizione o lo smaltimento previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o

g) 

la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE, in particolare agli articoli 5 e 7, tenuto conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti:

i) 

ai fini dell'attuazione del principio dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale, o

ii) 

qualora l'impianto specializzato debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti, o

iii) 

ai fini di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti; o

h) 

i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o

i) 

i rifiuti sono rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (voce 20 03 01); o

j) 

i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee).

2.  
La(le) autorità competente(i) di transito può(possono), entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate, fondate esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), c), d) e f).
3.  
In caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato, il paragrafo 1, lettera a), non si applica.

L'autorità competente di destinazione coopera con l'autorità competente di spedizione, ove questa ritenga che si applichi il presente paragrafo e non il paragrafo 1, lettera a), al fine di risolvere la questione a livello bilaterale.

▼M3

Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. L'esito della questione viene determinato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼B

4.  
Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, considerano che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.
5.  
Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono stati risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria un'ulteriore notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.
6.  
I provvedimenti presi dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, lettera a), allo scopo di vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti delle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, o a norma del paragrafo 1, lettera e), sono immediatamente notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 12

Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1.  

In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:

a) 

la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE e, in particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della stessa; o

b) 

la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o

c) 

la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione relativa al recupero dei rifiuti, anche quando la spedizione prevista riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme di trattamento meno severe, per tali particolari rifiuti, rispetto a quelle stabilite nel paese di spedizione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;

Ciò non si applica qualora:

i) 

esista una corrispondente normativa comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, e nella legislazione nazionale che ha recepito tale normativa vi siano norme almeno rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario;

ii) 

l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste dalla legislazione nazionale del paese di spedizione;

iii) 

la legislazione nazionale del paese di spedizione, diversa da quella di cui al punto i), non sia stata notificata a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ( 8 ), laddove previsto da tale direttiva; o

d) 

il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o

e) 

il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o

f) 

la spedizione o il recupero previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o

g) 

il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della parte non recuperabile non giustificano il recupero con riguardo a considerazioni economiche e/o ambientali; o

h) 

i rifiuti spediti sono destinati allo smaltimento e non al recupero; o

i) 

i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite nell'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o

j) 

i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente riguardo alle operazioni di recupero o degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee); o

k) 

i rifiuti in questione non saranno trattati nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell'articolo 7 della direttiva 2006/12/CE per assicurare l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria.

2.  
La(le) autorità competente(i) di transito può(possono), entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate alla spedizione prevista, fondate esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f).
3.  
Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, considerano che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.
4.  
Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria un'ulteriore notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.
5.  
Le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera c), sono notificate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 51.
6.  
Lo Stato membro di spedizione informa la Commissione e gli altri Stati membri della legislazione nazionale sulla quale possono essere basate le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera c), e specifica a quali rifiuti e operazioni di recupero dei rifiuti si applicano, prima che tale legislazione sia invocata per sollevare obiezioni motivate.

Articolo 13

Notifica generale

1.  

Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni se, per ciascuna spedizione:

a) 

i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili; e

b) 

i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto; e

c) 

le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica.

2.  

Se, per circostanze impreviste, non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente, prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.

Qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica generale, la notifica generale non può essere utilizzata e occorre presentare una nuova notifica.

3.  
Le autorità competenti interessate hanno facoltà di subordinare la loro approvazione del ricorso ad una notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, a norma dell'articolo 4, secondo comma, punti 2) e 3).

Articolo 14

Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva

1.  

Le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti.

Tali decisioni hanno una validità limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento.

2.  
In caso di notifica generale trasmessa a norma dell'articolo 13, l'autorità competente di destinazione, d'intesa con le altre autorità competenti interessate, può prorogare fino a un massimo di tre anni il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5.
3.  

Le autorità competenti che decidono di rilasciare l'autorizzazione preventiva a un impianto a norma dei paragrafi 1 e 2 comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'OCSE:

a) 

il nome, il numero di registrazione e l'indirizzo dell'impianto di recupero;

b) 

la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R;

c) 

i rifiuti elencati negli allegati IV e IV A o i rifiuti ai quali si applica la decisione;

d) 

il quantitativo globale oggetto dell'autorizzazione preventiva;

e) 

il periodo di validità;

f) 

qualunque modifica intervenuta nell'autorizzazione preventiva;

g) 

qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate; e

h) 

qualunque revoca dell'autorizzazione preventiva.

A tal fine viene utilizzato il modulo che figura nell'allegato VI.

4.  
In deroga agli articoli 9, 10 e 12, l'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 9, le condizioni imposte a norma dell'articolo 10 o le obiezioni sollevate in forza dell'articolo 12 dalle autorità competenti interessate sono soggette all'osservanza di un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8.
5.  

Fermo restando il paragrafo 4, l'autorità competente di spedizione può decidere che il termine deve essere prorogato allo scopo di ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.

In tal caso l'autorità competente dà comunicazione scritta al notificatore entro sette giorni lavorativi con copia alle altre autorità competenti interessate.

Il termine non deve complessivamente superare trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8.

Articolo 15

Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento

Le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento sono soggette alle seguenti disposizioni aggiuntive:

a) 

se una spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale;

b) 

le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l'autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni, a norma degli articoli 11 o 12, alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive;

c) 

entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tale impianto fornisce conferma scritta di avere ricevuto i rifiuti.

Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata. Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;

d) 

quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, l'impianto che effettua tale operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento intermedio.

Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.

Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato;

e) 

quando un impianto di recupero o smaltimento che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento consegna i rifiuti per operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive ad un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero o smaltimento successiva di tali rifiuti.

L'impianto suddetto che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono;

f) 

se la consegna di cui alla lettera e) è effettuata ad un impianto situato rispettivamente:

i) 

nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro, è necessaria una nuova notifica, secondo le disposizioni del presente titolo; o

ii) 

in un paese terzo è necessaria una nuova notifica secondo le disposizioni del presente regolamento, fermo restando che le disposizioni relative alle autorità competenti interessate si applicano parimenti all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.

Articolo 16

Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione

Una volta ottenuta dalle autorità competenti interessate l'autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento, lo firmano o li firmano e ne conservano copia. Sono rispettate le seguenti condizioni:

a) 

compilazione del documento di movimento da parte del notificatore: quando il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dalle competenti autorità di spedizione, destinazione e transito o, per quanto concerne l'autorità di transito, può presumerne l'autorizzazione tacita, inserisce la data effettiva di spedizione e compila le voci restanti del documento di movimento per quanto possibile;

b) 

informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato alla lettera a), alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio;

c) 

documenti di accompagnamento di ciascun trasporto: il notificatore conserva copia del documento di movimento. Ogni trasporto è accompagnato dal documento di movimento e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti interessate. Il documento di movimento è conservato dall'impianto che riceve i rifiuti;

d) 

conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto: entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti l'impianto invia conferma scritta che i rifiuti sono stati ricevuti.

Tale conferma è contenuta nel documento di movimento o allegata allo stesso.

L'impianto invia al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;

e) 

certificato di recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto: quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero o di smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti.

Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.

L'impianto invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate.

Articolo 17

Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione

1.  
Se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione.
2.  
In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
3.  
Qualora le modifiche coinvolgano autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale, è trasmessa una nuova notifica.



CAPO 2

Obblighi generali d'informazione

Articolo 18

Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni

1.  

I rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali:

a) 

per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell'allegato VII;

b) 

il documento contenuto nell'allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall'impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.

2.  

Il contratto di cui all'allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest'ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di:

a) 

riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e

b) 

provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo.

Il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'autorità competente interessata.

3.  
A fini di ispezione, di controllo dell'applicazione, di programmazione e di statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla legislazione nazionale, chiedere informazioni di cui al paragrafo 1 sulle spedizioni contemplate dal presente articolo.
4.  
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.



CAPO 3

Obblighi generali

Articolo 19

Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione

Dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nel documento di notifica o di cui all'articolo 18 non devono essere mescolati a altri rifiuti.

Articolo 20

Conservazione dei documenti e delle informazioni

1.  
Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste inviati in relazione ad una spedizione notificata sono conservati nella Comunità dalle autorità competenti, dal notificatore, dal destinatario e dall'impianto che riceve i rifiuti per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.
2.  
Le informazioni fornite a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, sono conservate nella Comunità dal soggetto che organizza la spedizione, dal destinatario e dall'impianto che riceve i rifiuti per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.

Articolo 21

Accesso del pubblico alle notifiche

Le autorità competenti di spedizione o destinazione possono rendere di pubblico dominio con idonei mezzi, quali Internet, informazioni su notifiche di spedizioni da esse autorizzate, purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni normative nazionali o comunitarie.



CAPO 4

Obblighi di riprendere i rifiuti

Articolo 22

Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto

1.  
Quando una delle autorità competenti interessate viene a conoscenza che una spedizione di rifiuti, inclusi il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine come previsto dalle clausole del documento di notifica e del documento di movimento e/o del contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5, ne informa immediatamente l'autorità competente di spedizione. Quando un impianto di recupero o smaltimento rifiuta una spedizione, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.
2.  

L'autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano ripresi nella sua zona di competenza o altrove all'interno del paese di spedizione dal notificatore quale individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, vi provvede essa stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Il suddetto obbligo deve essere assolto entro novanta giorni, o entro il periodo stabilito dalle autorità competenti interessate, dal momento in cui l'autorità di spedizione competente viene a conoscenza o è informata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, o il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine nonché dei motivi di tale impossibilità. Queste informazioni possono risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti.

3.  

L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti accertano che il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione, o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, possano recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove.

L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l'operazione nell'impianto in questione, in modo irreversibile ad altri rifiuti prima che un'autorità competente interessata venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele sono recuperate o smaltite in modo alternativo, a norma del primo comma.

4.  

In caso di ripresa dei rifiuti a norma del paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che sia sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.

5.  

In caso di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, il notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, trasmette, se del caso, una nuova notifica.

Nel caso di nuova notifica da parte del notificatore, la notifica è trasmessa anche all'autorità competente del paese di spedizione iniziale.

6.  
In caso di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, non è necessaria una nuova notifica ed è sufficiente una richiesta debitamente motivata. Siffatta richiesta, volta a ottenere l'approvazione per la soluzione alternativa, è trasmessa all'autorità competente di destinazione e spedizione dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, all'autorità competente di destinazione dall'autorità competente di spedizione iniziale.
7.  

Se non è trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 6, è compilato un nuovo documento di movimento, a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 16, dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 5, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.

8.  

L'obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di recupero o di smaltimento non intermedio di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, di cui all'articolo 15, lettera e). In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).

Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 2.

9.  
Se in uno Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine, inclusi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.

Articolo 23

Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine

1.  

Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non è portata a termine, comprese le spese del loro trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l'autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti o lo smaltimento o il recupero non possono essere portati a termine, le spese del deposito ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 9, sono a carico:

a) 

del notificatore individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15); o, qualora ciò risulti impossibile,

b) 

delle altre persone fisiche o giuridiche se del caso; o, qualora ciò risulti impossibile,

c) 

dell'autorità competente di spedizione; o, qualora ciò risulti impossibile,

d) 

secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate.

2.  
Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 24

Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

1.  
Quando un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate.
2.  

Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l'autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:

a) 

ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,

b) 

ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile,

c) 

ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,

d) 

recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,

e) 

recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d'accordo.

Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti.

In caso di ripresa dei rifiuti di cui alle lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

La nuova notifica è trasmessa dai soggetti o dalle autorità di cui alle lettere a), b) o c) dell'elenco, nell'ordine indicato.

Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale. Qualora l'autorità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui alle lettere d) ed e), l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata di tale autorità.

3.  

Se il responsabile della spedizione illegale è il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti con metodi ecologicamente corretti:

a) 

dal destinatario; o, qualora ciò sia impossibile,

b) 

dall'autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Tale recupero o smaltimento deve avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, nonché da altre autorità competenti.

A tal fine, le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.

4.  

Se non è trasmessa una nuova notifica, è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell'articolo 15 o 16, dal soggetto responsabile della ripresa dei rifiuti, o qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale.

Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.

5.  
In particolare, quando la responsabilità della spedizione illegale non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti interessate cooperano per assicurare che i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti.
6.  

In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, allorché è stata rilevata una spedizione illegale dopo l'operazione di recupero o smaltimento intermedio, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).

Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano il paragrafo 3 e l'articolo 25, paragrafo 2.

7.  
Se in uno Stato membro è rilevata la presenza dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non intermedio in modo alternativo.
8.  
Gli articoli 34 e 36 non si applicano qualora spedizioni illegali siano reintrodotte nel paese di spedizione e quest'ultimo sia un paese cui si applicano i divieti di cui ai suddetti articoli.
9.  
In caso di spedizione illegale quale definita all'articolo 2, punto 35), lettera g), il soggetto che organizza la spedizione è soggetto agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.
10.  
Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 25

Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

1.  

Le spese risultanti dalla ripresa di rifiuti di una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto, di recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e, dal giorno in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:

a) 

del notificatore de facto, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15); o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,

b) 

del notificatore de iure o di altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile,

c) 

dell'autorità competente di spedizione.

2.  

Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 3, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:

a) 

del destinatario; o, se ciò risulta impossibile,

b) 

dell'autorità competente di destinazione.

3.  

Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 5, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:

a) 

del notificatore, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15), e/o del destinatario a seconda della decisione presa dalle autorità competenti interessate; o, se ciò risulta impossibile,

b) 

delle altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile,

c) 

delle autorità competenti di spedizione e destinazione.

4.  
In caso di spedizione illegale quale definita all'articolo 2, punto 35), lettera g), il soggetto che organizza la spedizione è soggetto agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.
5.  
Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.



CAPO 5

Disposizioni amministrative generali

Articolo 26

Forma delle comunicazioni

1.  

Le informazioni e i documenti seguenti possono essere trasmessi per posta:

a) 

notifica di una spedizione prevista a norma degli articoli 4 e 13;

b) 

richiesta di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;

c) 

trasmissione di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;

d) 

autorizzazione scritta di una spedizione notificata a norma dell'articolo 9;

e) 

condizioni cui è subordinata una spedizione a norma dell'articolo 10;

f) 

obiezioni a una spedizione a norma degli articoli 11 e 12;

g) 

informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell'articolo 14, paragrafo 3;

h) 

conferma scritta del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;

i) 

certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;

j) 

informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione a norma dell'articolo 16;

k) 

informazioni in merito alle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17; e

l) 

autorizzazioni scritte e documenti di movimento da trasmettere a norma dei titoli IV, V e VI.

2.  

Previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, i documenti di cui al paragrafo 1 possono in alternativa essere trasmessi mediante una delle seguenti modalità di comunicazione:

a) 

fax; o

b) 

fax, seguito da invio postale; o

c) 

e-mail con firma elettronica; in tal caso gli eventuali timbri o firme richiesti sono sostituiti dalla firma elettronica; o

d) 

e-mail senza firma elettronica seguita da invio postale.

3.  
I documenti che accompagnano ciascun trasporto a norma dell'articolo 16, lettera c), e dell'articolo 18 possono essere in formato elettronico con firma elettronica, purché siano leggibili in qualsiasi momento durante il trasporto e purché vi sia il consenso delle autorità competenti interessate.

▼M11

4.  
Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza.

Al fine di agevolare l’applicazione del primo comma, la Commissione adotta, ove possibile, atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni tecniche e organizzative relative all’attuazione pratica dell’interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni. La Commissione tiene conto di eventuali pertinenti standard internazionali e provvede affinché tali requisiti siano conformi alla direttiva 1999/93/CE, o assicurino quantomeno lo stesso livello di sicurezza di cui alla suddetta direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼B

Articolo 27

Lingua

1.  
Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse a norma delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate.
2.  
Il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una o più traduzioni autenticate in una lingua accettabile per tali autorità, se queste ultime lo richiedono.

Articolo 28

Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti

1.  
Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale.
2.  
Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti dell'allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell'allegato IV.
3.  
Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni in materia di smaltimento.
4.  
I paragrafi da 1 a 3 si applicano esclusivamente ai fini del presente regolamento e lasciano impregiudicato il diritto delle parti interessate di risolvere eventuali controversie relative a tali questioni dinanzi a un organo giurisdizionale.

Articolo 29

Spese amministrative

Possono essere poste a carico del notificatore spese amministrative appropriate e proporzionate per l'espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese ordinarie per analisi e ispezioni appropriate.

Articolo 30

Accordi per le zone di confine

1.  
In casi eccezionali, se la specifica situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere le procedure di notifica per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti meno vincolanti nell'ambito di spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati.
2.  
Tali accordi bilaterali possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano in un altro Stato membro.
3.  
Gli Stati membri possono altresì concludere tali accordi con paesi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
4.  
Tali accordi sono notificati alla Commissione prima che abbiano effetto.



CAPO 6

Spedizioni all'interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi

Articolo 31

Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Se una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi, l'autorità competente di spedizione, in aggiunta alle disposizioni del presente titolo, chiede alle autorità competenti dei paesi terzi se desiderino trasmettere la loro autorizzazione scritta alla spedizione prevista:

a) 

nel caso di parti della convenzione di Basilea, entro sessanta giorni, a meno che le autorità competenti abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi delle disposizioni di tale convenzione; o

b) 

nel caso di paesi che non sono parti della convenzione di Basilea, entro un termine convenuto tra le autorità competenti.

Articolo 32

Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1.  
Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE, si applica l'articolo 31.
2.  
Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, comprese le spedizioni fra luoghi situati nello stesso Stato membro, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione dell'OCSE, l'autorizzazione di cui all'articolo 9 può essere accordata tacitamente e, se non sono state sollevate obiezioni o non sono state poste condizioni, la spedizione può avere inizio trenta giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte della competente autorità di destinazione a norma dell'articolo 8.



TITOLO III

SPEDIZIONI ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 33

Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri

1.  
Gli Stati membri istituiscono un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema deve tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dai titoli II e VII.
2.  
Ogni Stato membro informa la Commissione del suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione informa gli altri Stati membri.
3.  
Gli Stati membri possono applicare, nel territorio posto sotto la loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II e VII.



TITOLO IV

ESPORTAZIONI DALLA COMUNITÀ VERSO PAESI TERZI



CAPO 1

Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 34

Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA

1.  
Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.
2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.
3.  

Sono parimenti vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea:

a) 

quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti; o

b) 

se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti ai sensi dell'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.

4.  
La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.

Articolo 35

Procedure di esportazione verso i paesi EFTA

1.  
In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.
2.  

Si applicano i seguenti adattamenti:

a) 

l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per chiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni, se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e

b) 

l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di destinazione e, se previsto, l'autorizzazione tacita o scritta dell'autorità competente di transito esterna alla Comunità e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di sessantuno giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate.

3.  

Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

a) 

l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica;

b) 

le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

c) 

una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;

d) 

non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;

e) 

se, quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e

f) 

il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5 stipula che:

i) 

se l'impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;

ii) 

entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii); e

iii) 

il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre trenta giorni dal completamento dello smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la sua responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.

4.  

La spedizione può avere luogo soltanto se:

a) 

il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito esterne alla Comunità, e se sono state osservate tutte le condizioni;

b) 

è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;

c) 

è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; e

d) 

è assicurata una gestione ecologicamente corretta come disposto all'articolo 49.

5.  
Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di smaltimento in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
6.  

Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a) 

informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e

b) 

immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.



CAPO 2

Esportazioni di rifiuti destinati al recupero



Sezione 1

Esportazioni verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE

Articolo 36

Divieto di esportazione

1.  

Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

a) 

rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi;

b) 

rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;

c) 

rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;

d) 

miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;

e) 

rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;

f) 

rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione; o

g) 

rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.

2.  
La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.
3.  
Gli Stati membri possono, in casi eccezionali, adottare disposizioni sulla base di prove documentali fornite in modo appropriato dal notificatore, per stabilire che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell'allegato V è escluso dal divieto di esportazione se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi ( 10 ).
4.  
Il fatto che un rifiuto non sia elencato come pericoloso nell'allegato V o sia elencato nell'allegato V, parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, sia classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione qualora presenti una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dal paragrafo introduttivo dell'allegato III del presente regolamento.
5.  
Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare commenti e, ove opportuno, modificare l'allegato V a norma dell'articolo 58.

Articolo 37

Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o III A

1.  

In relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III o III A la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36, la Commissione, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:

i) 

conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e

ii) 

un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:

a) 

il divieto; o

b) 

una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all'articolo 35; oppure

c) 

nessun controllo nel paese di destinazione.

2.  

Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE.

Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).

La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.

3.  
Se nella risposta un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applica, mutatis mutandis, l'articolo 18.
4.  
Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
5.  
In caso di spedizioni di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o di spedizioni di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o III A o di spedizioni di rifiuti classificati nell'allegato III B e purché l'esportazione non sia vietata in virtù de|l'articolo 36, si applica il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.



Sezione 2

Esportazioni verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE

Articolo 38

Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A

1.  
In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A e di rifiuti o di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IV o IV A destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione OCSE con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni elencati nei paragrafi 2, 3 e 5.
2.  

Si applicano i seguenti adattamenti:

a) 

le miscele di rifiuti elencate nell'allegato III A destinate ad operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento successiva avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE;

b) 

i rifiuti elencati nell'allegato III B sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;

c) 

l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di destinazione esterna alla Comunità.

3.  

Nel caso di esportazioni di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

a) 

le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

b) 

una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;

c) 

non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;

d) 

se, quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e

e) 

il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5 stipula che:

i) 

se un impianto rilascia un certificato di recupero inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;

ii) 

entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati al recupero, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di recupero di cui al punto iii); e

iii) 

il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre trenta giorni dal completamento del recupero e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la sua responsabilità, che il recupero dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.

4.  

La spedizione può avere luogo soltanto:

a) 

se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito o, se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di destinazione e transito esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta e se sono state osservate tutte le condizioni;

b) 

se è stato osservato l'articolo 35, paragrafo 4, lettere b), c) e d).

5.  

Se un'esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano i seguenti adattamenti:

a) 

l'autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea, o per rilasciare un'autorizzazione scritta, con o senza condizioni; e

b) 

l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto dall'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione tacita o scritta dalla suddetta autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di sessantuno giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate.

6.  
Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
7.  

Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a) 

informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e

b) 

immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale nel quale sono detenuti i rifiuti.



CAPO 3

Disposizioni generali

Articolo 39

Esportazioni verso l'Antartico

Sono vietate le esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso l'Antartico.

Articolo 40

Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare

1.  
Sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi o territori d'oltremare.
2.  
Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il divieto di cui all'articolo 36.
3.  
Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero in paesi o territori d'oltremare non soggetti al divieto di cui al paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.



TITOLO V

IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DA PAESI TERZI



CAPO 1

Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 41

Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1.  

Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti da:

a) 

paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o

b) 

altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o

c) 

altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

d) 

altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

2.  

In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti in detti Stati membri, qualora tali rifiuti non siano gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese sono compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea.

Tali accordi e intese garantiscono che le operazioni di smaltimento siano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta.

Tali accordi e intese garantiscono altresì che i rifiuti saranno prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa.

I suddetti accordi o intese sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione. In casi urgenti essi possono tuttavia essere notificati entro un mese dalla loro conclusione.

3.  
Gli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 42.
4.  
I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentano all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una preventiva richiesta debitamente motivata basata sul fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

Articolo 42

Obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1.  
In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento da paesi aderenti alla convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.
2.  

Si applicano i seguenti adattamenti:

a) 

l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e

b) 

nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

3.  

Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

a) 

l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica con copia alle autorità competenti interessate;

b) 

le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di entrata nella Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

c) 

una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di entrata nella Comunità; e

d) 

non appena espletate le necessarie formalità doganali, l'ufficio doganale di entrata nella Comunità invia una copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di destinazione e transito nella Comunità attestante che i rifiuti sono entrati nella Comunità.

▼C7

4.  

La spedizione può avere luogo soltanto se:

▼B

a) 

il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito e se sono state osservate tutte le condizioni;

b) 

è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;

c) 

è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6;

d) 

è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49.

5.  

Se un ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a) 

informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e

b) 

immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.



CAPO 2

Importazioni di rifiuti destinati al recupero

Articolo 43

Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1.  

Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da:

a) 

paesi ai quali si applica la decisione OCSE; o

b) 

altri paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o

c) 

altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o

d) 

altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

▼C3

e) 

altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere c) o d) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

▼B

2.  

In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti in quegli Stati membri in cui tali rifiuti non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49, nel paese di spedizione.

In tal caso si applica l'articolo 41, paragrafo 2.

3.  
Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 42, se pertinenti.

Articolo 44

Obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1.  
In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.
2.  

Si applicano i seguenti adattamenti:

a) 

l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità;

b) 

la notifica scritta preventiva di cui all'articolo 4 può essere trasmessa dal notificatore;

c) 

nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

3.  
In aggiunta, si rispettano le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 3, lettere b), c) e d).
4.  

La spedizione può aver luogo soltanto:

a) 

se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta, e se sono state rispettate le condizioni;

b) 

se è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;

c) 

se è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; e

d) 

se è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49.

5.  

Se l'ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a) 

informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e

b) 

blocca i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

Articolo 45

Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero:

a) 

provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE; o

b) 

che transitano attraverso un paese cui non si applica la decisione OCSE e che è parte della convenzione di Basilea,

si applica, mutatis mutandis, l'articolo 42.



CAPO 3

Disposizioni generali

Articolo 46

Importazioni da paesi o territori d'oltremare

1.  
In caso di importazione nella Comunità di rifiuti provenienti da paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II.
2.  
Uno o più paesi o territori d'oltremare e lo Stato membro al quale sono collegati possono applicare procedure nazionali alle spedizioni di rifiuti provenienti dai paesi e territori d'oltremare verso tale Stato membro.
3.  
Gli Stati membri che applicano il paragrafo 2 comunicano alla Commissione le procedure nazionali applicate.



TITOLO VI

TRANSITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DI SPEDIZIONI DA E VERSO PAESI TERZI



CAPO 1

Rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 47

Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento

Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in provenienza e a destinazione di paesi terzi, che transitano attraverso uno o più Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 42, con gli adattamenti e le integrazioni seguenti:

a) 

la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata delle loro decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a); e

b) 

non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.



CAPO 2

Transito di rifiuti destinati al recupero

Articolo 48

Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati al recupero

1.  
Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui non si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 47.
2.  

Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 44, con gli adattamenti e le integrazioni seguenti:

a) 

la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a);

b) 

non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all’autorità competente di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.

3.  
Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza da un paese cui non si applica la decisione OCSE e a destinazione di un paese cui tale decisione si applica o viceversa, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale tale decisione si applica.



TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI



CAPO 1

Obblighi supplementari

Articolo 49

Protezione dell'ambiente

1.  
Il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento. In particolare, quando la spedizione ha luogo nella Comunità, viene osservato quanto prescritto all'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE e l'altra normativa comunitaria sui rifiuti.
2.  

In caso di esportazioni dalla Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità:

a) 

impone, e si adopera per garantire, che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero di cui agli articoli 36 e 38 o lo smaltimento di cui all'articolo 34 nel paese terzo di destinazione;

b) 

vieta l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).

In particolare, si considera che l'operazione di recupero o di smaltimento sia effettuata in modo ecologicamente corretto se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria.

Tale presunzione non pregiudica tuttavia la valutazione globale della gestione ecologicamente corretta durante tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione.

Per un orientamento in materia di gestione ecologicamente corretta, possono essere prese in considerazione le linee guida figuranti all'allegato VIII.

3.  

In caso di importazioni nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità:

a) 

impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e a norma dell'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE e dell'altra normativa comunitaria sui rifiuti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione;

b) 

vieta l'importazione di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).

Articolo 50

Misure di esecuzione negli Stati membri

1.  
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro normativa nazionale riguardante la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali nonché le sanzioni per tali spedizioni.

▼M11

2.  
Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l’altro, ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

▼M11

2 bis.  

Entro il 1o gennaio 2017 gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, relativamente ad ispezioni eseguite a norma del paragrafo 2 («piano di ispezione»). I piani di ispezione si basano su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, ed analisi delle attività criminali. Tale valutazione del rischio mira, tra l’altro, ad individuare il numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. Nel piano d’ispezione figurano i seguenti elementi:

a) 

gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali priorità sono state individuate;

b) 

la zona geografica a cui si riferisce il piano d’ispezione in questione;

c) 

informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controlli fisici;

d) 

i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;

e) 

gli accordi relativi alla cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;

f) 

le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e

g) 

le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione dei piani di ispezione in questione.

I piani di ispezione sono riesaminati almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornati. Tale riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione in questione.

▼M11

3.  

le ispezioni delle spedizioni possono aver luogo in particolare:

a) 

nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;

b) 

nel luogo di destinazione, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio, ed essere effettuati con il destinatario o l’impianto;

c) 

alle frontiere dell’Unione; e/o

d) 

durante la spedizione nel territorio dell’Unione.

4.  
Le ispezioni sulle spedizioni comprendono la verifica di documenti, l’accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

▼M11

4 bis.  

Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono, fatta salva la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), chiedere alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l’oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare le prove documentali:

a) 

riguardanti l’origine e la destinazione della sostanza o dell’oggetto in questione;

b) 

attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.

Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell’oggetto interessato, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.

4 ter.  

Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l’oggetto in questione costituisce rifiuto se:

— 
le prove di cui al paragrafo 4 bis o richieste ai sensi di altre normative dell’Unione al fine di accertare che una sostanza o oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro il periodo specificato dalle autorità stesse, o
— 
considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano che la protezione prevista contro i danni di cui al paragrafo 4 bis, secondo comma, sia insufficiente.

In tali circostanze, il trasporto della sostanza o dell’oggetto in questione, o la spedizione di rifiuti, sono considerati alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, essa è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione.

4 quater.  
Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono richiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore, al vettore, al destinatario e all’impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un periodo da esse specificato.

Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 49, possono chiedere alla persona che organizza la spedizione di presentare le pertinenti prove documentali fornite dall’impianto di recupero intermedio e non intermedio, e, ove necessario, approvate dall’autorità competente del paese di destinazione.

4 quinquies.  
Qualora le prove di cui al paragrafo 4 quater non sono state presentate alle autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da loro specificato, oppure esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, essi trattano la spedizione interessata alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, tale spedizione è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione interessata.
4 sexies.  
Entro il 18 luglio 2015 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 12 ), e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IIIA, IIIB, IV, IVA e V del presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tale tavola di concordanza in modo da tenere conto delle modifiche di tale nomenclatura e delle voci elencate in detti allegati, nonché di nuovi codici della nomenclatura del sistema armonizzato relativi ai rifiuti eventualmente adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼M11

5.  
Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili relative alle spedizioni di rifiuti, ai flussi di rifiuti, agli operatori e agli impianti e condividono esperienze e conoscenze sulle misure di esecuzione, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2 bis, nell’ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite la rete di corrispondenti designati in conformità dell’articolo 54.

▼B

6.  
Gli Stati membri designano fra il proprio personale di ruolo le persone responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 5 ed individuano il(i) centro(i) incaricato(i) dei controlli fisici di cui al paragrafo 4. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione che compila e distribuisce un elenco ai corrispondenti di cui all'articolo 54.
7.  
Uno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, può e adottare misure di esecuzione nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nell'altro Stato membro.

Articolo 51

Relazioni degli Stati membri

1.  
Prima della fine di ogni anno civile, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione copia della relazione per l'anno civile precedente redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa.

▼M11

2.  
Prima della fine di ogni anno civile, gli Stati membri redigono altresì una relazione riguardante l’anno precedente sulla base del questionario di cui all’allegato IX, da compilare ai fini dell’obbligo di informazione e la trasmettono alla Commissione. Entro un mese dalla trasmissione della suddetta relazione alla Commissione, gli Stati membri mettono altresì a disposizione del pubblico la sezione di tale relazione relativa all’articolo 24 e all’articolo 50, paragrafi 1, 2 e 2 bis, compresa la tabella 5 dell’allegato IX, anche elettronicamente attraverso Internet, assieme ad eventuali chiarimenti da essi ritenuti opportuni. La Commissione stila un elenco dei collegamenti ipertestuali degli Stati membri di cui alla sezione dell’allegato IX relativa all’articolo 50, paragrafi 2 e 2 bis, e lo pubblica sul suo sito Internet.

▼B

3.  
Le relazioni redatte dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione in versione elettronica.
4.  
Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri.

Articolo 52

Cooperazione internazionale

Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio e/o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di buona prassi.

Articolo 53

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.

Articolo 54

Designazione dei corrispondenti

Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi eventuale quesito che gli sia sottoposto e che riguardi questi ultimi e viceversa.

Articolo 55

Designazione degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità

Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità per le spedizioni di rifiuti che entrano nella Comunità o ne escono. Se gli Stati membri decidono di designare tali uffici doganali, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera all'entrata nella Comunità o all'uscita dalla Comunità diversi da quelli designati.

Articolo 56

Notifica ed informazione riguardo alle designazioni

1.  

Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:

a) 

delle autorità competenti a norma dell'articolo 53;

b) 

dei corrispondenti a norma dell'articolo 54; e

c) 

se del caso, degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità, a norma dell'articolo 55.

2.  

In relazione a tali designazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

a) 

nomi;

b) 

indirizzi postali;

c) 

indirizzi elettronici;

d) 

numeri telefonici;

e) 

numeri di fax; e

f) 

lingue accettabili dalle autorità competenti.

3.  
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute in tali dati.
4.  
Tali dati, e ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica e cartacea, su richiesta.
5.  
La Commissione pubblica nel suo sito web e, se necessario, aggiorna gli elenchi delle autorità competenti dei corrispondenti e degli uffici doganali designati di entrata nella Comunità.



CAPO 2

Altre disposizioni

Articolo 57

Riunione dei corrispondenti

La Commissione, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, si riunisce periodicamente con i corrispondenti per esaminare i problemi posti dall'attuazione del presente regolamento. Le parti interessate sono invitate a partecipare a tali riunioni o parti di riunioni, purché tutti gli Stati membri e la Commissione concordino sull'opportunità di tale partecipazione.

▼M11

Articolo 58

Modifiche degli allegati

1.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis per modificare quanto segue:

a) 

gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell’ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE;

b) 

l’allegato V per tener conto delle modifiche convenute dell’elenco dei rifiuti adottate a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CEE;

c) 

l’allegato VIII per tener conto delle decisioni adottate a norma di convenzioni ed accordi internazionali pertinenti.

▼M11

Articolo 58 bis

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 58, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 58 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 58 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M11 —————

▼M11

Articolo 59 bis

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B

Articolo 60

Riesame

1.  
Entro il 15 luglio 2006 la Commissione completa il riesame delle connessioni fra la vigente normativa settoriale sulla sanità pubblica e animale, comprese le spedizioni di rifiuti contemplate dal regolamento (CE) n. 1774/2002, e le disposizioni del presente regolamento. Se necessario, il riesame è accompagnato da proposte appropriate per conseguire un livello equivalente di procedure e di regime di controllo per le spedizioni di tali rifiuti.
2.  
Entro cinque anni dal 12 luglio 2007 la Commissione riesamina l'attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), compresi i suoi effetti sulla tutela ambientale e sul funzionamento del mercato interno. Se necessario, tale riesame è accompagnato da adeguate proposte di modifica di tale disposizione.

▼M11

2 bis.  
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione procede a un riesame del presente regolamento tenendo conto, tra l’altro, delle relazioni redatte in conformità dell’articolo 51, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se del caso, di una proposta legislativa. In tale riesame, la Commissione prende in considerazione, in particolare, l’efficacia dell’articolo 50, paragrafo 2 bis, relativamente alla lotta alle spedizioni illegali, tenuto conto degli aspetti ambientali, economici e sociali.

▼B

Articolo 61

Abrogazioni

1.  
Il regolamento (CEE) n. 259/93 e la decisione 94/774/CE sono abrogati con effetto al 12 luglio 2007.
2.  
I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 259/93 s'intendono fatti al presente regolamento.
3.  
La decisione 1999/412/CE è abrogata con effetto al 1o gennaio 2008.

Articolo 62

Disposizioni transitorie

1.  
Le spedizioni che sono state notificate e il cui ricevimento è stato confermato dall'autorità competente di destinazione anteriormente al 12 luglio 2007 sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93.
2.  
Tutte le spedizioni per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l'autorizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 devono essere portate a termine entro un anno a decorrere dal 12 luglio 2007.
3.  
Le relazioni da presentare a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 e dell'articolo 51 del presente regolamento in merito all'anno 2007 si basano sul questionario che figura nella decisione 1999/412/CE.

Articolo 63

Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri

1.  

Fino al 31 dicembre 2010, tutte le spedizioni in Lettonia di rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV e le spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati in detti allegati sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

2.  
Fino al 31 dicembre 2012, tutte le spedizioni in Polonia di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2007 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia dei seguenti rifiuti destinati al recupero, elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:

B2020 e GE020 (rifiuti di vetro)
B2070
B 2080
B2100
B2120
B3010 e GH013 (rifiuti solidi in plastica)
B3020 (rifiuti di carta)
B3140 (rifiuti di pneumatici)
Y46
Y47
A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)]
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150

▼M3

Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼B

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Polonia:

a) 

dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:

A2050
A3030
A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)]
A3190
A4110
A4120
RB020

e

b) 

dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

3.  

Fino al 31 dicembre 2011, tutte le spedizioni in Slovacchia di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio ( 13 ), della direttiva 96/61/CE e della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti ( 14 ), e della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ( 15 ), ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

4.  
Fino al 31 dicembre 2014 tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:

B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)]
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150

▼M3

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼B

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Bulgaria:

a) 

dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:

A2050
A3030
A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)]
A3190
A4110
A4120
RB020

e

b) 

dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti bulgare si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

5.  
Fino al 31 dicembre 2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:

B2070
B2100 (salvo rifiuti di allumina)
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico, al mercurio e al tallio)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)]
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150

▼M3

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼B

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Romania:

a) 

dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:

A2050
A3030
A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)]
A3190
A4110
A4120
RB020

e

b) 

dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.

▼M3

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼B

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti rumene si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE, della direttiva 2000/76/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

6.  
Ove nel presente articolo si faccia riferimento al titolo II in relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III, non si applicano l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, secondo comma, punto 5), e gli articoli 6, 11, 22, 23, 24, 25 e 31.

Articolo 64

Entrata in vigore e applicazione

1.  

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2007.

2.  
Qualora la data di adesione della Bulgaria e della Romania fosse posteriore a quella di applicazione di cui al paragrafo 1, si applica l'articolo 63, paragrafi 4 e 5, a decorrere dalla data di adesione, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  
Previo accordo degli Stati membri interessati, l'articolo 26, paragrafo 4, può essere applicato anteriormente al 12 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I A

▼C1

Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti