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Document 02006L0022-20220202
Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on minimum conditions for the implementation of Regulations (EC) No 561/2006 and (EU) No 165/2014 and Directive 2002/15/EC as regards social legislation relating to road transport activities, and repealing Council Directive 88/599/EEC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02006L0022 — IT — 02.02.2022 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►M4 DIRETTIVA 2006/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35) |
Modificata da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 21 |
39 |
24.1.2009 |
||
L 29 |
45 |
31.1.2009 |
||
REGOLAMENTO (UE) 2016/403 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2016 |
L 74 |
8 |
19.3.2016 |
|
DIRETTIVA (UE) 2020/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 |
L 249 |
49 |
31.7.2020 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2006/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2006
sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 ( 1 ) e (UE) n. 165/2014 ( 2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
Articolo 2
Sistemi di controllo
Gli Stati membri istituiscono un sistema di controlli adeguati e regolari dell'applicazione corretta e coerente, ai sensi dell'articolo 1, sia su strada che nei locali delle imprese di tutte le categorie di trasporti.
I controlli interessano ogni anno una parte rilevante e rappresentativa dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli che rientrano nell’ambito d’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e dei conducenti e lavoratori mobili che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/15/CE. I controlli su strada relativi all’osservanza della direttiva 2002/15/CE sono limitati agli aspetti che possono essere efficacemente controllati tramite il tachigrafo e il relativo apparecchio di controllo. Un controllo approfondito dell’osservanza della direttiva 2002/15/CE può essere effettuato solo presso i locali dell’impresa.
Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una coerente strategia nazionale di controllo. A tal fine, gli Stati membri possono designare un organismo di coordinamento per gli interventi svolti ai sensi degli articoli 4 e 6. In tal caso ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo che sia controllato almeno il 3 % dei giorni di lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove che risultano essere mancanti a bordo; ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.
Dal 1o gennaio 2012, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, aumentare la percentuale minima al 4 %, a condizione che, dalle statistiche raccolte ai sensi dell’articolo 3 risulti che, in media, oltre il 90 % della totalità dei veicoli controllati sono muniti di un tachigrafo digitale. Nell’adottare tale decisione, la Commissione tiene altresì conto dell’efficacia delle misure di controllo esistenti, in particolare della disponibilità di dati del tachigrafo digitale nei locali delle imprese. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
◄Almeno il 15 % del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 30 % nei locali delle imprese. Dopo il 1o gennaio 2008 almeno il 30 % del numero totale dei giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 % nei locali delle imprese.
Articolo 3
Statistiche
Gli Stati membri si assicurano che le statistiche relative ai controlli effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, siano ripartite nelle seguenti categorie:
per quanto riguarda i controlli su strada:
tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, e paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo, per evitare discriminazioni;
tipo di tachigrafo: analogico o digitale;
per quanto riguarda i controlli nei locali delle imprese:
tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi;
dimensioni del parco veicoli dell'impresa;
tipo di tachigrafo: analogico o digitale.
Le statistiche suddette sono presentate ogni due anni alla Commissione e pubblicate in una relazione.
Le autorità competenti degli Stati membri conservano i dati rilevati nell'anno precedente.
Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati, rispettivamente, nei locali delle imprese e nei confronti dei conducenti su strada.
La Commissione, se necessario, chiarisce ulteriormente, mediante atti di esecuzione, le definizioni delle categorie di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 4
Controlli su strada
Gli Stati membri provvedono a che:
siano adottate disposizioni sufficienti per disporre posti di blocco su strade esistenti e progettate o nelle loro vicinanze e che, ove necessario, le stazioni di servizio e altri luoghi sicuri lungo le autostrade possano fungere da posti di blocco;
i controlli vengano effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico.
Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, i funzionari incaricati dell'applicazione della normativa non possono operare alcuna discriminazione fondata sui seguenti motivi:
paese di immatricolazione del veicolo;
paese di residenza del conducente;
paese di stabilimento dell'impresa;
punto di partenza e destinazione del viaggio;
tipo di tachigrafo: analogico o digitale.
I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di:
un elenco dei principali punti da sottoporre a controllo, quali indicati nella parte A dell'allegato I;
una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II.
Articolo 5
Controlli concertati
Gli Stati membri effettuano, almeno sei volte l’anno, controlli concertati per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014. Gli Stati membri si impegnano inoltre ad organizzare controlli concertati nei locali delle imprese.
Tali controlli concertati sono effettuati contemporaneamente dalle autorità di controllo di due o più Stati membri, che operano ciascuna sul proprio territorio.
Articolo 6
Controlli nei locali delle imprese
I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di:
un elenco dei principali punti da sottoporre a controllo, quali indicati nelle parti A e B dell'allegato I;
una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II.
Articolo 7
Collegamento intracomunitario
Gli Stati membri designano un organismo avente le seguenti funzioni:
assicurare il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri coinvolti nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 5;
trasmettere alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;
fungere da organismo principale di riferimento per le autorità competenti di altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6;
garantire lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri a norma dell’articolo 8 della presente direttiva per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e della direttiva 2002/15/CE.
L'organismo è rappresentato in seno al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
Articolo 8
Scambio di informazioni
Le informazioni comunicate bilateralmente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 561/2006 sono scambiate anche tra gli organismi designati notificati alla Commissione ai sensi dell’articolo 7 della presente direttiva:
almeno una volta ogni sei mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva;
in singoli casi, su richiesta motivata di uno Stato membro.
Se lo Stato membro che riceve la richiesta ritiene che la domanda non sia sufficientemente motivata, ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Lo Stato membro richiedente è tenuto a motivare la richiesta. Qualora lo Stato membro richiedente non sia in grado di motivare la richiesta, la richiesta può essere respinta dallo Stato membro che ha ricevuto la richiesta.
Laddove sia difficoltoso o impossibile dare seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e spiega i motivi a debita giustificazione di tale difficoltà o impossibilità. Gli Stati membri interessati intraprendono discussioni al fine di trovare una soluzione.
In caso di ritardi persistenti nella trasmissione delle informazioni allo Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, la Commissione ne è informata e adotta le misure appropriate.
Articolo 9
Sistema di classificazione del rischio
Entro il 2 giugno 2021 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una formula comune per calcolare il fattore di rischio di un’impresa. Tale formula comune prende in considerazione il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni, nonché i risultati dei controlli in cui non sono state rilevate infrazioni e se l’impresa di trasporto su strada utilizzi il tachigrafo intelligente su tutti i suoi veicoli, in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della presente direttiva.
Al fine di determinare o aggiornare la valutazione della gravità delle infrazioni del regolamento (CE) n. 561/2006 o del regolamento (UE) n. 165/2014, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis della presente direttiva, per modificare l’allegato III al fine di tenere conto degli sviluppi normativi e delle considerazioni relative alla sicurezza stradale.
La categoria relativa alle infrazioni più gravi dovrebbe comprendere le infrazioni in cui il mancato rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 comporta un elevato rischio di morte o gravi lesioni alle persone.
Articolo 10
Relazione
Entro il 1o maggio 2009, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza le sanzioni previste dalle legislazioni degli Stati membri per le infrazioni gravi.
Articolo 11
Migliori prassi
Tali orientamenti sono pubblicati in una relazione biennale della Commissione.
Articolo 12
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 13
Misure di esecuzione
La Commissione adotta, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, misure di esecuzione aventi, in particolare, gli obiettivi seguenti:
promuovere un’impostazione comune per l’applicazione della presente direttiva;
favorire la coerenza dei metodi e un’interpretazione armonizzata del regolamento (CE) n. 561/2006 tra le autorità di controllo;
agevolare il dialogo tra il settore dei trasporti e le autorità di controllo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 12, comma 2, della presente direttiva.
Articolo 14
Negoziati con paesi terzi
Al fine dell’applicazione di una normativa equivalente a quella prevista dalla presente direttiva, l’Unione avvia negoziati con i paesi terzi interessati non appena essa sia entrata in vigore.
In attesa della conclusione di tali negoziati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui controlli effettuati sui veicoli dei paesi terzi come indicato all’articolo 17, del regolamento (CE) n. 561/2006.
Articolo 15
Aggiornamento degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis al fine di modificare gli allegati I e II per introdurre i necessari adeguamenti che riflettano l’evoluzione delle migliori prassi.
Articolo 15 bis
Esercizio della delega
Articolo 16
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 17
Abrogazione
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
PARTE A
CONTROLLI SU STRADA
Nei controlli su strada occorre verificare, in generale, i seguenti punti:
i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo in conformità dell’allegato II della presente direttiva e/o sui tabulati;
per il periodo di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 (categorie N3 e M3 quali definite nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ));
all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, al massimo, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell’apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006;
all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura;
la durata massima della settimana lavorativa estesa a sessanta ore di cui all’articolo 4, lettera a), della direttiva 2002/15/CE; altri orari lavorativi settimanali di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/15/CE, solo laddove la tecnologia consenta di effettuare controlli efficaci.
PARTE B
CONTROLLI NEI LOCALI DELLE IMPRESE
Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quelli stabiliti nella parte A:
i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;
i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente;
l’osservanza della durata massima media settimanale della prestazione di lavoro, dei riposi intermedi e degli obblighi riguardanti il lavoro notturno di cui agli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2002/15/CE;
l’osservanza degli obblighi delle imprese per quanto riguarda il pagamento dell’alloggio dei conducenti e l’organizzazione del loro lavoro, a norma dell’articolo 8, paragrafi 8 e 8 bis, del regolamento (CE) n. 561/2006.
Nel caso sia accertata un’infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio speditori, spedizionieri o contraenti, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
ALLEGATO II
Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo
Gli Stati membri assicurano che le unità di controllo incaricate dei compiti di cui all'allegato I dispongano della seguente strumentazione standard:
apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;
apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo;
apparecchiatura specifica d’analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell’ispezione del loro apparecchio di controllo.
ALLEGATO III
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
N. |
BASE GIURIDICA |
TIPO DI INFRAZIONE |
LIVELLO DI GRAVITÀ (1) |
||||
IPG |
IMG |
IG |
IM |
||||
A |
Equipaggio |
||||||
A 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti |
|
|
X |
|
|
B |
Periodi di guida |
||||||
B 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore |
9 h < … < 10 h |
|
|
|
X |
B 2 |
10 h ≤ … < 11 h |
|
|
X |
|
||
B 3 |
11 h ≤ … |
|
X |
|
|
||
B 4 |
Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore |
13h30 ≤ … e senza interruzione/riposo |
X |
|
|
|
|
B 5 |
Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione |
10 h ≤ … < 11 h |
|
|
|
X |
|
B 6 |
11 h ≤ … < 12 h |
|
|
X |
|
||
B 7 |
12 h ≤ … |
|
X |
|
|
||
B 8 |
Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore |
15 h ≤ … e senza interruzione/riposo |
X |
|
|
|
|
B 9 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Superamento del periodo di guida settimanale |
56 h < … < 60 h |
|
|
|
X |
B 10 |
60 h ≤ … < 65 h |
|
|
X |
|
||
B 11 |
65 h ≤ … < 70 h |
|
X |
|
|
||
B 12 |
Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale |
70 h ≤ … |
X |
|
|
|
|
B 13 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive |
90 h < … < 100 h |
|
|
|
X |
B 14 |
100 h ≤ … < 105 h |
|
|
X |
|
||
B 15 |
105 h ≤ … < 112h30 |
|
X |
|
|
||
B 16 |
Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive |
112h30 ≤ … |
X |
|
|
|
|
C |
Interruzioni |
||||||
C 1 |
Articolo 7 |
Superamento del periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa |
4h30 < … < 5 h |
|
|
|
X |
C 2 |
5 h ≤ … < 6 h |
|
|
X |
|
||
C 3 |
6 h ≤ … |
|
X |
|
|
||
D |
Periodi di riposo |
||||||
D 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto |
10 h ≤ … < 11 h |
|
|
|
X |
D 2 |
8h30 ≤ … < 10 h |
|
|
X |
|
||
D 3 |
… < 8h30 |
|
X |
|
|
||
D 4 |
Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione |
8 h ≤ … < 9 h |
|
|
|
X |
|
D 5 |
7 h ≤ … < 8 h |
|
|
X |
|
||
D 6 |
… < 7 h |
|
X |
|
|
||
D 7 |
Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore |
3 h + [8 h ≤ … < 9 h] |
|
|
|
X |
|
D 8 |
3 h + [7 h ≤ … < 8 h] |
|
|
X |
|
||
D 9 |
3 h + [… < 7 h] |
|
X |
|
|
||
D 10 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza |
8 h ≤ … < 9 h |
|
|
|
X |
D 11 |
7 h ≤ … < 8 h |
|
|
X |
|
||
D 12 |
… < 7 h |
|
X |
|
|
||
D 13 |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore |
22 h ≤ … < 24 h |
|
|
|
X |
D 14 |
20 h ≤ … < 22 h |
|
|
X |
|
||
D 15 |
… < 20 h |
|
X |
|
|
||
D 16 |
Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto |
42 h ≤ … < 45 h |
|
|
|
X |
|
D 17 |
36 h ≤ … < 42 h |
|
|
X |
|
||
D 18 |
… < 36 h |
|
X |
|
|
||
D 19 |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi successivamente al periodo di riposo settimanale |
… < 3 h |
|
|
|
X |
D 20 |
3 h ≤ … < 12 h |
|
|
X |
|
||
D 21 |
12 h ≤ … |
|
X |
|
|
||
E |
Deroga alla regola dei 12 giorni |
||||||
E 1 |
Articolo 8, paragrafo 6 bis |
Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi successivamente al regolare periodo di riposo settimanale |
… < 3 h |
|
|
|
X |
E 2 |
3 h ≤ … < 12 h |
|
|
X |
|
||
E 3 |
12 h ≤ … |
|
X |
|
|
||
E 4 |
Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera b), punto ii) |
Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi |
65 h < … ≤ 67 h |
|
|
X |
|
E 5 |
… ≤ 65 h |
|
X |
|
|
||
E 6 |
Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera d) |
Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo |
3 h < … < 4,5 h |
|
|
X |
|
E 7 |
4,5 h ≤ … |
|
X |
|
|
||
F |
Organizzazione del lavoro |
||||||
F 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate |
|
X |
|
|
|
F 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Mancata o inadeguata organizzazione delle attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa |
|
X |
|
|
|
(1)
IPG = Infrazione più grave/IMG = Infrazione molto grave/IG = Infrazione grave/IM = Infrazione minore |
(2) Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 )(Tachigrafo)
N. |
BASE GIURIDICA |
TIPO DI INFRAZIONI |
LIVELLO DI GRAVITÀ |
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IPG |
IMG |
IG |
IM |
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G |
Installazione di un tachigrafo |
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G 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 e Articolo 22, paragrafo 2 |
Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato (p. es: installazione del tachigrafo non effettuata da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di sigillo applicato o sostituito da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati ovvero utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di targhetta di installazione) |
X |
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H |
Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione |
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H 1 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata |
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X |
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H 2 |
Articolo 27 |
Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente |
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X |
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H 3 |
Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente) |
X |
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H 4 |
Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente) |
X |
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H 5 |
Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente) |
X |
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H 6 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente) |
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X |
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H 7 |
Articolo 32, paragrafo 1 e articolo 33, paragrafo 1 |
Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.) |
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X |
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H 8 |
Articolo 32, paragrafo 3 |
Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo |
X |
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H 9 |
Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente |
X |
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H 10 |
Articolo 33, paragrafo 2 |
L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati |
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X |
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H 11 |
Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno |
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X |
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H 12 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
Uso scorretto del foglio di registrazione o della carta del conducente |
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X |
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H 13 |
Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti |
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X |
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H 14 |
Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato, con perdita di dati |
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X |
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H 15 |
Articolo 34, paragrafo 2 |
Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili |
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X |
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H 16 |
Articolo 34, paragrafo 3 |
Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto |
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X |
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H 17 |
Articolo 34, paragrafo 4 |
Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza) |
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X |
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H 18 |
Articolo 34, paragrafo 5 |
Uso scorretto del dispositivo di commutazione |
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X |
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I |
Presentazione dei documenti |
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I 1 |
Articolo 36 |
Rifiuto di essere controllato |
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X |
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I 2 |
Articolo 36 |
Non in grado di presentare registrazioni del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti |
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X |
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I 3 |
Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne possiede una |
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X |
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I 4 |
Articolo 36 |
Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti |
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X |
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I 5 |
Articolo 36 |
Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una |
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X |
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J |
Malfunzionamento |
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J 1 |
Articolo 37, paragrafo 1 e articolo 22, paragrafo 1 |
Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati |
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X |
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J 2 |
Articolo 37, paragrafo 2 |
Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo |
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X |
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( 1 ) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 7 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 8 ) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
( 9 ) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).