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Document 02004R2006-20160109
Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (the Regulation on consumer protection cooperation) (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 2006/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ( Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori ) (testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 2006/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ( Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori ) (testo rilevante ai fini del SEE)
02004R2006 — IT — 09.01.2016 — 008.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 364 dell'9.12.2004, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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L 149 |
22 |
11.6.2005 |
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L 332 |
27 |
18.12.2007 |
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L 337 |
11 |
18.12.2009 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 |
L 334 |
1 |
17.12.2010 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2011 |
L 55 |
1 |
28.2.2011 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 954/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2011 |
L 259 |
1 |
4.10.2011 |
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L 165 |
63 |
18.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 524/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 |
L 165 |
1 |
18.6.2013 |
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DIRETTIVA (UE) 2015/2302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 |
L 326 |
1 |
11.12.2015 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2004
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»)
(testo rilevante ai fini del SEE)
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Obiettivo
Il presente regolamento definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro designate in quanto responsabili dell’esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori.
Articolo 2
Ambito d'applicazione
1. Le disposizioni sull’assistenza reciproca di cui ai capitoli II e III riguardano le infrazioni intracomunitarie.
2. Il presente regolamento non incide sulle norme comunitarie di diritto privato internazionale, in particolare sulle norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili.
3. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile e, in particolare, quelle relative al funzionamento della Rete giudiziaria europea.
4. Il presente regolamento non pregiudica il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi all’assistenza reciproca nella protezione degli interessi economici collettivi dei consumatori, compresi quelli nel settore penale, derivanti da altre disposizioni giuridiche, tra cui accordi bilaterali o multilaterali.
5. Il presente regolamento non incide sulla direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ( 1 ).
6. Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria relativa al mercato interno, in particolare sulle disposizioni relative alla libera circolazione dei beni e dei servizi.
7. Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria concernente l'esercizio delle attività televisive.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
a) per «norme sulla protezione degli interessi dei consumatori» si intendono le direttive elencate all’allegato e recepite nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato;
b) per «infrazione intracomunitaria» s’intende qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, quali definite nella lettera a), che danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione o in cui è stabilito il venditore o il fornitore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all'atto o all'omissione;
c) per «autorità competente» s’intende qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche per l’esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
d) per «ufficio unico di collegamento» s’intende l’autorità pubblica di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell’applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione;
e) per «funzionario competente» s’intende un funzionario di un’autorità competente designata responsabile dell’applicazione del presente regolamento;
f) per «autorità richiedente» s’intende l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;
g) per «autorità interpellata» s’intende l’autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;
h) per «venditore o fornitore» s’intende una persona fisica o giuridica che, per quanto riguarda la legislazione in materia di protezione degli interessi dei consumatori, agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
i) per «attività di sorveglianza del mercato» si intendono le azioni di un’autorità competente incaricata di individuare se vi siano state infrazioni intracomunitarie nell’ambito della propria giurisdizione;
j) per «reclamo del consumatore» s’intende una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un venditore o fornitore ha commesso o potrebbe commettere un’infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
k) per «interessi collettivi dei consumatori» si intendono gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un’infrazione.
Articolo 4
Autorità competenti
1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l’ufficio unico di collegamento responsabili dell'applicazione del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro può, se necessario per adempiere i suoi obblighi previsti dal presente regolamento, designare altre autorità pubbliche. Esse possono altresì designare organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.
3. Ciascuna autorità competente, fatto salvo il paragrafo 4, è dotata dei necessari poteri investigativi ed esecutivi per l’applicazione del presente regolamento e li esercitano conformemente alla legislazione nazionale.
4. Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 3, in conformità della legislazione nazionale
a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; oppure
b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.
5. Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali a norma del paragrafo 4, lettera b), detti organi sono competenti a prendere le necessarie decisioni.
6. I poteri di cui al paragrafo 3 vengono esercitati unicamente laddove vi sia il ragionevole sospetto di un’infrazione intracomunitaria e comprendono almeno i seguenti diritti:
a) poter accedere a qualsiasi documento pertinente, in qualsiasi forma, relativo all’infrazione intracomunitaria;
b) richiedere che qualsiasi persona sia tenuta a fornire le informazioni pertinenti, relative all’infrazione intracomunitaria;
c) effettuare le necessarie ispezioni in loco;
d) chiedere per iscritto che il venditore o fornitore interessato ponga fine all’infrazione intracomunitaria;
e) ottenere dal venditore o fornitore responsabile delle infrazioni intracomunitarie l’impegno di porre fine all’infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione dell’impegno in questione;
f) esigere la cessazione o vietare qualsiasi infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione delle relative decisioni;
g) richiedere alla parte incriminata di effettuare il versamento di un indennizzo allo Stato o a un beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione.
7. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti dispongano delle risorse necessarie all’applicazione del presente regolamento. I funzionari competenti rispettano le norme professionali e sono soggetti ad adeguate procedure interne o regole di condotta che garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, l’imparzialità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto professionale di cui all’articolo 13.
8. Ogni autorità competente rende pubblici i diritti e le responsabilità ad essa conferiti in virtù del presente regolamento e designa i funzionari competenti.
Articolo 5
Elenchi
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le identità delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche e organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie e dell’ufficio unico di collegamento.
2. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco degli uffici unici di collegamento e delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
CAPITOLO II
ASSISTENZA RECIPROCA
Articolo 6
Scambio di informazioni su richiesta
1. Un’autorità interpellata fornisce quanto prima, su richiesta di un’autorità richiedente, a norma dell’articolo 4, qualsiasi informazione pertinente necessaria per stabilire se si sia verificata o se vi è il ragionevole sospetto che possa verificarsi un’infrazione intracomunitaria.
2. L'autorità interpellata, se necessario con l’assistenza di altre autorità pubbliche, intraprende le indagini del caso o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate, a norma dell’articolo 4, al fine di raccogliere le informazioni richieste.
3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l’autorità interpellata può consentire che un funzionario competente dell'autorità richiedente accompagni i funzionari dell'autorità interpellata nel corso delle indagini.
4. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 7
Scambio di informazioni in assenza di richiesta
1. Allorquando un’autorità competente viene a conoscenza di un’infrazione intracomunitaria o ragionevolmente sospetta che detta infrazione potrebbe verificarsi, essa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione fornendo quanto prima tutte le informazioni necessarie.
2. Allorquando un’autorità competente adotta ulteriori misure di esecuzione o riceve una richiesta di assistenza in relazione alle infrazioni comunitarie, essa ne informa le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione.
3. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 8
Richieste di misure di esecuzione
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, un’autorità interpellata adotta tutte le misure necessarie per far cessare o vietare l’infrazione intracomunitaria quanto prima possibile.
2. Per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata esercita i poteri di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi della normativa nazionale. L’autorità interpellata, se necessario con l'assistenza di altre autorità pubbliche, determina le misure da adottare per far cessare o vietare l’infrazione intracomunitaria in modo proporzionato, efficiente ed efficace.
3. L'autorità interpellata può adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 anche incaricando un organismo designato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase in quanto avente un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie, affinché adotti tutte le misure necessarie nell'ambito della normativa nazionale per far cessare o vietare l'infrazione intracomunitaria per conto dell'autorità interpellata. In caso di fallimento da parte di detto organismo nell’ottenere l’immediata cessazione o il divieto dell'infrazione intracomunitaria, gli obblighi dell'autorità interpellata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sussistono.
4. L'autorità interpellata può adottare le misure di cui al paragrafo 3 solo se, previa consultazione dell'autorità richiedente in merito al ricorso a tali misure, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata convengono che:
— tramite le misure di cui al paragrafo 3 si può ottenere la cessazione o il divieto dell'infrazione intracomunitaria con almeno la stessa efficienza e efficacia rispetto all'azione da parte dell'autorità interpellata
— e
— l'incarico conferito all'organismo designato ai sensi della normativa nazionale non comporta la divulgazione all'organismo stesso di informazioni protette ai sensi dell'articolo 13.
5. L'autorità richiedente ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 4 non siano soddisfatte, ne informa per iscritto l'autorità interpellata motivando la sua opinione. Se l’autorità richiedente e l’autorità interpellata non sono d’accordo, l’autorità interpellata può sottoporre la questione alla Commissione che esprimerà un parere secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
6. L'autorità interpellata può consultare l'autorità richiedente allorché adotta le misure di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2. L'autorità interpellata notifica quanto prima all'autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull’infrazione intracomunitaria, anche qualora questa fosse cessata.
7. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 9
Coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato di esecuzione
1. Le autorità competenti coordinano le attività di sorveglianza del mercato e di esecuzione e a tal fine si scambiano tutte le informazioni necessarie.
2. Nel caso in cui le autorità competenti vengano a conoscenza di una infrazione intracomunitaria che arrechi pregiudizio agli interessi dei consumatori di più di due Stati membri, le autorità competenti interessate coordinano il loro intervento e chiedono l'assistenza reciproca attraverso l'ufficio unico di collegamento. In particolare, esse si adoperano per svolgere le indagini e applicare le misure esecutive contemporaneamente.
3. Le autorità competenti informano anticipatamente la Commissione di tale coordinamento e, se del caso, invitano i funzionari e altre persone accompagnatrici autorizzate dalla Commissione a partecipare.
4. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 10
Banca dati
1. La Commissione mantiene una banca dati elettronica in cui memorizza ed elabora le informazioni pervenute ai sensi degli articoli 7, 8 e 9. La banca dati può essere consultata soltanto dalle autorità competenti. In relazione alle loro responsabilità in materia di notifica delle informazioni per la memorizzazione nella banca dati e l'elaborazione dei dati personali ad esse connessi, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE. In relazione alle sue responsabilità in virtù del presente articolo e all'elaborazione dei pertinenti dati personali, la Commissione è considerata «responsabile del trattamento» ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Allorché un’autorità competente accerta che una notifica di un’infrazione intracomunitaria da essa effettuata a norma dell’articolo 7 si è successivamente rivelata infondata, ritira la notifica e la Commissione sopprime immediatamente le relative informazioni dalla banca dati. Quando un’autorità interpellata notifica alla Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, che un’infrazione intracomunitaria è cessata, i dati memorizzati relativi a detta infrazione sono soppressi cinque anni dopo la ratifica.
3. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
CAPITOLO III
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSISTENZA RECIPROCA
Articolo 11
Responsabilità generale
1. Le autorità competenti adempiono i loro obblighi ai sensi del presente regolamento, come se agissero per conto dei consumatori del proprio paese e questo di loro iniziativa o su richiesta di un’altra autorità competente del loro paese.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire un efficace coordinamento dell’applicazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche, degli organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie da essi designate e dei competenti organi giurisdizionali, attraverso l’ufficio unico di collegamento.
3. Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione tra le autorità competenti e ogni altro organismo che, in base al diritto nazionale, abbia un interesse legittimo alla cessazione o al divieto dell’infrazione intracomunitaria, al fine di garantire che le potenziali infrazioni intracomunitarie siano notificate senza indugio alle autorità competenti.
Articolo 12
Procedure per la richiesta di assistenza reciproca e lo scambio di informazioni
1. L’autorità richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza reciproca siano corredate di informazioni sufficienti a consentire all’autorità interpellata di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nel territorio dell'autorità richiedente.
2. Le richieste sono inviate dall’autorità richiedente all’ufficio unico di collegamento dell’autorità interpellata, attraverso l’ufficio unico di collegamento dell’autorità richiedente. L’ufficio unico di collegamento dell’autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all’autorità competente appropriata.
3. Le richieste di assistenza e tutte le trasmissioni delle informazioni sono effettuate per iscritto, mediante un modello standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati di cui all’articolo 10.
4. Le lingue usate per le richieste e la trasmissione delle informazioni sono convenute fra le autorità competenti prima dell'inoltro delle richieste. Qualora non si raggiunga un accordo, le richieste sono comunicate nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità richiedente e le risposte nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità interpellata.
5. Le informazioni fornite a seguito di una richiesta sono comunicate direttamente all’autorità richiedente e, contemporaneamente, agli uffici unici di collegamento delle autorità richiedenti e interpellate.
6. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 13
Utilizzazione delle informazioni e protezione dei dati personali e del segreto professionale e commerciale
1. Le informazioni comunicate possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo di garantire il rispetto della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori.
2. Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio paese.
3. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione, comprese le informazioni notificate alla Commissione e memorizzate nella banca dati di cui all'articolo 10 bis, la cui rivelazione metterebbe a repentaglio:
— la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali,
— gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale,
— ricorsi al tribunale e consulenza giuridica,
— o
— l'obiettivo di ispezioni o indagini
sono riservate e soggette al segreto professionale, salvo il caso in cui la divulgazione stessa sia necessaria per ottenere la cessazione o il divieto di un'infrazione intracomunitaria e l’autorità che comunica le informazioni ne autorizzi la divulgazione.
4. Gli Stati membri, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, adottano le misure legislative necessarie per limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva. La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 1, 11, 12, paragrafo 1, da 13 a 17 e 37, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001, laddove tale limitazione costituisca una misura necessaria per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e e), di tale regolamento.
5. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 14
Scambio di informazioni con i paesi terzi
1. Quando un’autorità competente riceve informazioni da un’autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni alle autorità competenti interessate di altri Stati membri, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con il paese terzo e in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
2. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un’autorità di un paese terzo da un’autorità competente, nell’ambito dell'accordo bilaterale di assistenza con detto paese, purché sia stato ottenuto il consenso dell’autorità competente che ha fornito l’informazione in origine, e in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Articolo 15
Condizioni
1. Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all’applicazione del presente regolamento. Tuttavia, lo Stato membro dell'autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell'autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure giudicate infondate da un tribunale per quanto riguarda la sostanza di un'infrazione intracomunitaria.
2. Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, previa consultazione dell'autorità richiedente, nel caso in cui:
a) un procedimento giudiziario sia già stato avviato ovvero vi sia stata già una sentenza definitiva pronunciata nei confronti della stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità interpellata o dell'autorità richiedente;
b) a suo parere, a seguito di una appropriata indagine dell'autorità richiedente, non sia stata riscontrata alcuna infrazione intracomunitaria;
o
c) a suo parere, l'autorità richiedente non abbia fornito sufficienti informazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, eccetto quando l'autorità interpellata ha già rifiutato di dar seguito a una richiesta ai sensi del paragrafo 3, lettera c), in relazione alla stessa infrazione intracomunitaria.
3. Un'autorità interpellata può rifiutare di dar seguito a una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 6 se:
a) a suo parere, previa consultazione dell'autorità richiedente, l'informazione richiesta non è sollecitata dall'autorità richiedente per stabilire se vi sia stata una infrazione intracomunitaria o se vi sia il ragionevole sospetto che possa verificarsi;
b) l'autorità richiedente non concorda sul fatto che l'informazione è soggetta alle disposizioni sulla riservatezza e sul segreto professionale di cui all'articolo 13, paragrafo 3;
o
c) sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente.
4. Un'autorità interpellata può decidere di non rispettare gli obblighi di cui all'articolo 7 se sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente.
5. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente e la Commissione dei motivi in base ai quali respinge la richiesta di assistenza. L'autorità richiedente può deferire la questione alla Commissione, che emette un parere secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
6. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
CAPITOLO IV
COMPITI COMUNITARI
Articolo 16
Coordinamento dell'esecuzione
1. Nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano l'un l'altro e informano la Commissione delle loro attività d'interesse comunitario in ambiti quali:
a) formazione dei funzionari addetti all'esecuzione della tutela dei consumatori, compresa formazione linguistica e organizzazione di seminari di formazione;
b) raccolta e classificazione dei reclami dei consumatori;
c) sviluppo di reti di funzionari competenti suddivise per settori specifici;
d) sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione;
e) sviluppo di standard, metodologie e linee direttrici per i funzionari responsabili dell'esecuzione;
f) scambi fra funzionari.
Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui alle lettere da a) ad f). Gli Stati membri sviluppano in cooperazione con la Commissione, un quadro comune per la classificazione dei reclami dei consumatori.
2. Le autorità competenti possono procedere allo scambio di funzionari competenti per migliorare la collaborazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire ai funzionari in questione di svolgere un ruolo efficace nell'ambito delle attività dell'autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall'autorità competente che li ospita, conformemente alla normativa del loro Stato membro.
3. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari competenti è identica a quella dei funzionari dell'autorità competente che li ospita. I funzionari competenti oggetto di scambi osservano norme professionali standard e si conformano alle regole di condotta dell'autorità competente che li ospita e che garantiscono, in particolare, la protezione degli individui per quanto concerne il trattamento dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto della riservatezza e del segreto professionale secondo quanto disposto all'articolo 13.
4. Le misure comunitarie necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'esecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 17
Cooperazione amministrativa
1. Nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano l'un l'altro e informano la Commissione delle loro attività d'interesse comunitario in ambiti quali:
a) informazione e consulenza dei consumatori;
b) sostegno delle attività dei rappresentanti dei consumatori;
c) sostegno delle attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori;
d) sostegno dell'accesso dei consumatori alla giustizia;
e) raccolta di statistiche, dei risultati di ricerche o di altre informazioni concernenti il comportamento dei consumatori, i loro orientamenti e le relative conseguenze.
Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui alle lettere da a) ad e). In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri sviluppano un quadro comune per le attività di cui alla lettera e).
2. Le misure comunitarie necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'esecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 18
Accordi internazionali
La Comunità collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Le disposizioni relative alla cooperazione, comprese quelle relative alla definizione di accordi di assistenza reciproca, possono formare oggetto di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 20
Compiti del comitato
1. Il comitato può esaminare tutte le questioni relative all’applicazione del presente regolamento sollevate dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. In particolare, il comitato esamina e valuta il funzionamento delle disposizioni in materia di cooperazione previste nel presente regolamento.
Articolo 21
Relazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale da essi adottata, ovvero il testo di accordi conclusi nell’ambito di settori coperti dal presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi.
2. Ogni due anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.
3. Le relazioni riguardano:
a) informazioni aggiornate sull'organizzazione, i compiti, le risorse o le responsabilità delle autorità competenti;
b) informazioni relative all'evoluzione, ai mezzi o ai metodi delle infrazioni intracomunitarie, in particolare qualora mettano in luce eventuali carenze del presente regolamento o della normativa che tutela gli interessi dei consumatori;
c) informazioni sulle tecniche esecutive di provata efficacia;
d) dati statistici sintetici sulle attività delle autorità competenti, quali azioni intraprese ai sensi del presente regolamento, reclami ricevuti, interventi coercitivi e sentenze;
e) sintesi delle sentenze interpretative nazionali più significative nell'ambito della normativa che tutela gli interessi dei consumatori;
f) altre informazioni relative all'applicazione del presente regolamento.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 21 bis
Riesame
Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'efficacia e i meccanismi di funzionamento del presente regolamento e vagli approfonditamente l'eventuale inclusione, nell'allegato, di ulteriori normative a tutela degli interessi dei consumatori. La relazione si basa su una valutazione esterna e su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 22
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 29 dicembre 2005.
Le disposizioni sull'assistenza reciproca di cui ai capitoli II e III si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Direttive coperte dall’articolo 3, lettera a) ( 2 )
1. Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.
2. Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31).
3. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
4. Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1): articoli 9, 10, 11 e articoli dal 19 al 26
5. Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
6. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
7. Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
8. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19). Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
▼M6 —————
10. Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
11. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
12. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
13. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: art. 86-100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
14. Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori.
15. Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
16. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, ►C1 relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno ◄ (GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22).
17. Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche): articolo 13 (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
18. Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ( 4 ).
19. Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ( 5 ).
20. Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.
21. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.
( 1 ) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
( 2 ) ►M6 Le direttive nn. 6, 8 e 13 contengono disposizioni specifiche. ◄
( 3 ) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).
( 4 ) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1.
( 5 ) GU L 55 del 28.2 2011, pag. 1.