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Document 02004R0282-20191017

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/282/2019-10-17

    02004R0282 — IT — 17.10.2019 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 282/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 18 febbraio 2004

    che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 049 dell'19.2.2004, pag. 11)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 585/2004 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2004

      L 91

    17

    30.3.2004

    ►M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1714 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2019

      L 261

    1

    14.10.2019




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 282/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 18 febbraio 2004

    che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    Notifica dell'arrivo degli animali tramite il documento veterinario comune di entrata

    ▼M2

    1.  Ai fini dell’introduzione nella Comunità degli animali di cui alla direttiva 91/496/CEE, provenienti da paesi terzi, l’interessato al carico, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE, ne dà notifica almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo presunto del o degli animali sul territorio della Comunità. Detta notifica va fatta al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero tramite un documento conforme a uno dei modelli di documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’allegato I e all’allegato III, parte 2.

    ▼B

    2.  Il DVCE è rilasciato conformemente alle norme generali di certificazione contemplate dalla pertinente normativa comunitaria.

    3.  Il DVCE consta di un originale e di un numero di copie pari a quello richiesto dall'autorità competente per soddisfare i requisiti del presente regolamento. L'interessato al carico compila la parte 1 del numero di copie del DVCE necessarie e le trasmette al veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero.

    4.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 3, le informazioni contenute nel documento, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro interessato dalla partita, possono venire preventivamente notificate attraverso un sistema di telecomunicazioni o qualsiasi altro sistema di trasmissione dei dati. In tal caso, le informazioni fornite per via elettronica devono coincidere esattamente con quelle richieste nella parte 1 del modello di DVCE.

    Articolo 2

    I controlli veterinari

    I controlli veterinari e gli esami di laboratorio vanno eseguiti in conformità a quanto disposto dalla decisione 97/794/CE della Commissione ( 1 ).

    Articolo 3

    Procedure da seguire a controlli veterinari ultimati

    1.  Una volta ultimati i controlli veterinari di cui all'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE, la parte 2 del DVCE va compilata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale preposto al posto d'ispezione frontaliero e da quest'ultimo firmata, ovvero da un altro veterinario ufficiale operante sotto la sua supervisione.

    In caso di mancata autorizzazione dell'importazione, va eventualmente compilata, non appena sono disponibili i dati pertinenti, la casella «Informazioni sulla rispedizione» della parte 3 del DVCE. Questi vanno inseriti nel sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio ( 2 ).

    2.  L'originale del DVCE consta delle parti 1 e 2 debitamente compilate e firmate.

    3.  Tramite presentazione dell'originale del DVCE o trasmissione dello stesso per via elettronica, il veterinario ufficiale, l'importatore o l'interessato al carico notifica quindi alle autorità doganali del posto d'ispezione frontaliero la decisione veterinaria relativa alla partita.

    4.  In caso di decisione veterinaria favorevole e previo accordo delle autorità doganali, l'originale del DVCE accompagna gli animali fino alla destinazione riportata sul documento.

    5.  Una copia del DVCE viene conservata dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero.

    6.  Una copia del DVCE, nonché, eventualmente, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 91/496/CEE, una copia dei certificati veterinari di importazione, va consegnata all'importatore o all'interessato al carico.

    7.  Il veterinario ufficiale conserva, per almeno tre anni, l'originale della certificazione veterinaria o della documentazione che accompagna gli animali, nonché una copia del DVCE. Tuttavia, nel caso di animali destinati al transito o al trasbordo verso destinazioni finali esterne alla Comunità, i documenti veterinari originali che scortano gli animali all'arrivo proseguono il viaggio con essi, mentre al posto d'ispezione frontaliero restano solo le copie.

    Articolo 4

    Procedure da seguire nel caso di animali in regime di controllo doganale o sottoposti a controlli particolari

    Nel caso di animali introdotti nella Comunità con beneficio di deroga all'obbligo dei controlli d'identità e/o materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 o dell'articolo 8, parte A, punto 1, lettera b), punto ii), della direttiva 91/496/CEE, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità informa, in caso di controllo documentale favorevole, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero del luogo di destinazione. Questa comunicazione avviene tramite il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio. Il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di destinazione rilascia un DVCE in cui viene riportata la decisione veterinaria definitiva relativa all'accettazione degli animali. In caso di mancato arrivo o non corrispondenza qualitativa o quantitativa della partita, l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero di destinazione compila la parte 3 del DVCE.

    Nel caso di animali in transito, l'interessato al carico presenta la partita al veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita. Presso i posti d'ispezione frontalieri, il veterinario ufficiale cui è stato notificato il passaggio di animali in transito in uscita dalla Comunità e destinati ad un paese terzo è tenuto a compilare la parte 3 del DVCE. Questi informa, tramite il DVCE, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero presso il quale gli animali in transito sono entrati nella Comunità.

    I veterinari ufficiali dell'autorità competente presso il luogo di destinazione cui è stato notificato l'arrivo di animali destinati ad un mattatoio o ad un centro di quarantena riconosciuto ai sensi della decisione 2000/666/CE della Commissione ( 3 ), ovvero ad organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti ai sensi della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ( 4 ) e siti nella loro circoscrizione, sono tenuti a compilare la parte 3 del DVCE in caso di mancato arrivo o non corrispondenza qualitativa o quantitativa della partita.

    Articolo 5

    Coordinamento delle autorità competenti preposte ai controlli

    Onde garantire che i controlli veterinari vengano eseguiti su tutti gli animali che entrano nella Comunità, l'operato dell'autorità competente e dei veterinari ufficiali di ciascuno Stato membro va coordinato con quello degli altri servizi di controllo al fine di raccogliere tutte le informazioni utili relative all'importazione di animali. Queste comprendono in particolare:

    a) i dati di cui dispongono i servizi doganali;

    b) i dati riportati nel manifesto di carico di navi, treni o aerei;

    c) altre fonti di informazioni di cui dispongono gli operatori del trasporto stradale, ferroviario, navale o aereo.

    Articolo 6

    Accesso alle banche dati e partecipazione ai sistemi d'informazione

    Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 5, le autorità competenti e i servizi doganali degli Stati membri organizzano lo scambio reciproco dei dati contenuti nelle rispettive banche dati. I sistemi informatici di cui si avvale l'autorità competente sono opportunamente coordinati, nella misura del possibile e nel rispetto della sicurezza dei dati, con quelli dei servizi doganali e degli operatori commerciali, in modo da accelerare il trasferimento delle informazioni.

    Articolo 7

    Ricorso alla certificazione elettronica

    I DVCE possono essere stilati, utilizzati, trasmessi e immagazzinati elettronicamente, previo accordo dell'autorità competente.

    La trasmissione delle informazioni tra le autorità competenti avviene tramite il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.

    ▼M2

    Articolo 7 bis

    Requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico

    1.  Se si usa un DVCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:

    a) è conforme al modello di cui all’allegato III, parte 2;

    b) è firmato con la firma elettronica dell’operatore interessato al carico;

    c) è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o di un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;

    d) reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene il veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua responsabilità;

    e) è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.

    2.  Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.

    ▼M1

    Articolo 8

    Fino al 1o maggio 2004 il presente regolamento non si applica ai posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato II, destinati ad essere soppressi con l'adesione dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

    ▼B

    Articolo 9

    Abrogazione

    La decisione 92/527/CEE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata vanno intesi quali riferimenti al presente regolamento.

    Articolo 10

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

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    ▼B

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    ALLEGATO II



    País: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Dresden Friedrichstadt

    0153499

    F

     

    HC, NHC

     

    Forst

    0150399

    R

     

    HC, NHC-NT

    U, E, O

    Frankfurt/Oder

    0150499

    F

     

    HC, NHC

     

    Frankfurt/Oder

    0150499

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O

    Furth im Wald-Schafberg

    0149399

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O

    Ludwigsdorf Autobahn

    0152399

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O

    Pomellen

    0151299

    R

     

    HC, NHC-T(FR), NHC-NT

    U, E, O

    Schirnding-Landstraße

    0149799

    R

     

    HC, NHC

    O

    Waidhaus

    0150099

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O

    Zinnwald

    0152599

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O



    País: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia — Land: Italië — País: Itália — Maa: Italia — Land: Italien

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Gorizia

    0301199

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O

    Prosecco-Fernetti

    0302399

    R

    Prodotti HC

    HC

     

     

    Prodotti NHC

    NHC

     

     

    Altri animali

     

    O

     

    Tomaso Prioglio Spa

     

    U, E



    País: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Land: Oostenrijk — País: Áustria — Maa: Itävalta — Land: Österrike

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Berg

    1300199

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O

    Deutschkreutz

    1300399

    R

     

    HC(2), NHC-NT

    E, O, U(13)

    Drasenhofen

    1300499

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O

    Heiligenkreuz

    1300299

    R

     

    HC(2), NHC, (18)

     

    Hohenau

    1300799

    F

     

     

    U

    Karawankentunnel

    1300899

    R

     

    HC(2), NHC-NT

    E, O, U(13)

    Nickelsdorf

    1301099

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O

    Sopron

    1301199

    F

     

    HC(2), NHC-NT

     

    Spielfeld

    1301299

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O

    Villach-Süd

    1301499

    F

     

    HC-NT, NHC-NT

     

    Wien-ZB-Kledering

    1300599

    F

     

    HC(2), NHC-NT

     

    Wullowitz

    1301699

    F

     

    NHC-NT(6)

     

    Wullowitz

    1301699

    R

     

    HC, NHC-NT

    E, O, U(13)

    Berg

    1300199

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O

    ▼M2




    ALLEGATO III

    PARTE 1

    Note per la compilazione del documento veterinario comune di entrata per gli animali - Modello 2 (DVCE-A2)

    Osservazioni generali

    Le voci specificate nella parte I costituiscono i dizionari dei dati per la versione elettronica del DVCE-A2.

    Le copie cartacee di un DVCE-A2 elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

    Selezionare una casella tra le caselle da I.20 a I.26 e una casella tra quelle da II.9 a II.16; per ciascuna casella, selezionare un’opzione.

    Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del DVCE-A2 saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

    Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto apparirà come testo barrato.

    La sequenza, la dimensione e la forma delle caselle nel modello di DVCE-A2 sono indicative.

    Se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico.



    PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

    Casella

    Descrizione

    I.1.

    Speditore/esportatore

     

    Indicare l’impresa commerciale che spedisce la partita (nel paese terzo).

    I.2

    Numero di riferimento DVCE

     

    È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES (ripetuto nelle caselle II.2 e III.2).

    I.3

    Riferimento locale

     

    Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente.

    I.4

    Posto d’ispezione frontaliero

     

    Selezionare il nome del posto d’ispezione frontaliero (PIF).

    I.5

    Codice del posto d’ispezione frontaliero

     

    È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al PIF (pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    I.6

    Destinatario/importatore

     

    Indicare l’indirizzo della persona o dell’impresa commerciale citata sul certificato del paese terzo. È obbligatorio compilare tutte le voci della casella.

    I.7

    Luogo di destinazione

     

    Luogo dove gli animali sono diretti e dove verranno definitivamente scaricati (senza contare i posti di controllo) e mantenuti conformemente alla normativa in vigore.

    Indicare il nome, il paese, l’indirizzo e il codice postale.

    Il luogo di destinazione può essere lo stesso di quello del destinatario.

    I.8

    Operatore responsabile del carico

     

    Indicare nome, cognome e indirizzo della persona (anche agente o dichiarante) responsabile della partita al momento della presentazione di quest’ultima al posto d’ispezione frontaliero incaricata di effettuare le necessarie dichiarazioni alle autorità competenti a nome dell’importatore.

    Detta persona è tenuta ad informare il PIF ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/496/CEE.

    Il responsabile del carico e il destinatario possono essere la stessa persona.

    I.9

    Documenti di accompagnamento

     

    Numero: indicare il numero ufficiale unico del certificato.

    Data di rilascio: è la data in cui il certificato/documento è stato firmato dal veterinario ufficiale o dall’autorità competente.

    Documenti di accompagnamento: si riferiscono principalmente ad alcuni tipi di cavalli (passaporto equino), a documenti zootecnici o alle autorizzazioni CITES.

    Riferimenti del documento commerciale: il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

    I.10

    Notifica preventiva

     

    Indicare la data e l’ora stimate di arrivo della partita al PIF.

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/496/CEE, gli importatori o i loro rappresentanti sono tenuti a comunicare al personale veterinario del PIF in cui gli animali saranno presentati, con un giorno lavorativo d’anticipo, la quantità e la natura degli animali nonché il momento previsto per il loro arrivo.

    I.11

    Paese di origine

     

    Si intende il paese nel quale gli animali hanno soggiornato durante il periodo previsto dalla legge (tre mesi per bovini, suini, ovini, caprini e equidi destinati alla macellazione, equidi d’allevamento, da reddito o registrati e pollame; sei mesi per bovini e suini d’allevamento e da reddito, ovini e caprini d’allevamento, da reddito o destinati all’ingrasso).

    Nel caso dei cavalli reintrodotti, per paese di origine si intende il paese dal quale essi sono stati spediti l’ultima volta.

    I.12

    Regione di origine

     

    Regione nella quale gli animali hanno soggiornato durante lo stesso periodo previsto per tale paese: detto requisito è necessario solo per i paesi suddivisi in regioni e per i quali l’autorizzazione all’importazione è limitata a una o più parti del paese. Il codice delle regioni è definito nella pertinente normativa.

    I.13

    Mezzo di trasporto

     

    Indicare i dati completi che identificano i mezzi di trasporto al PIF:

    la modalità di trasporto (per via aerea, marittima, ferroviaria o su strada).

    L’identificazione del mezzo di trasporto: per gli aerei il numero di volo; per le navi il nome della nave; per i treni il numero del treno e il numero del vagone, per gli automezzi il numero di targa e, eventualmente, la targa del rimorchio.

    I.14

    Non applicabile

    I.15

    Stabilimento di origine

     

    Questa casella può essere utilizzata per indicare il nome e l’indirizzo (via, città e provincia/regione/Stato, a seconda dei casi), il paese e il codice ISO del paese dello stabilimento/degli stabilimenti di origine.

    Se applicabile, indicare il numero di registrazione o di riconoscimento.

    I.16

    Non applicabile

    I.17

    Numero del container/numero del sigillo

     

    Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

    Per il sigillo ufficiale, indicare il numero del sigillo ufficiale, come riportato nel certificato ufficiale, e selezionare «Sigillo ufficiale» o indicare eventuali altri sigilli menzionati nei documenti di accompagnamento.

    I.18

    Certificato come o per

     

    Riportare quanto indicato nel certificato conformemente ai requisiti normativi.

    Per «Organismo riconosciuto a norma della direttiva 92/65/CEE» si intende un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto. «Quarantena» si riferisce al regolamento (UE) n. 139/2013 (1) per determinati volatili e alla direttiva 92/65/CEE per uccelli, gatti e cani. «Stabulazione» si riferisce ai molluschi. la voce «Altro» è destinata a casi non previsti dalla presente classificazione.

    I.19

    Non applicabile

    I.20

    Per il trasbordo

     

    Questa casella va compilata quando, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/496/CEE, l’importazione di una partita non avviene al PIF in questione e gli animali proseguono il viaggio per via marittima o aerea, con la stessa nave o lo stesso aereo, a destinazione di un secondo PIF per l’importazione nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Indicare il numero dell’unità TRACES assegnato – cfr. casella I.5.

    Si può ugualmente utilizzare questa casella nel caso in cui gli animali che arrivano nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo provengono da un paese terzo e vengono spediti verso un altro paese terzo a bordo dello stesso mezzo di trasporto aereo o marittimo.

    I.21

    Non applicabile

    I.22

    Per il transito verso

     

    Si intende il transito attraverso l’UE/SEE di animali in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo in conformità all’articolo 9 della direttiva 91/496/CEE. Indicare il codice ISO del paese terzo di destinazione.

    PIF di uscita: nome del PIF dal quale gli animali escono dal territorio dell’UE.

    I.23

    Per il mercato interno

     

    Barrare la casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione.

    I.24

    Non applicabile

    I.25

    Per la reintroduzione

     

    La reintroduzione riguarda unicamente i cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea [regolamento (UE) 2018/659 (2)].

    I.26

    Per l’ammissione temporanea

     

    L’ammissione temporanea riguarda unicamente i cavalli registrati. Indicare il punto e la data di uscita (deve essere un periodo inferiore a 90 giorni in seguito all’ammissione).

    I.27

    Mezzo di trasporto in uscita dal PIF

     

    Indicare su che mezzo avviene il trasporto una volta varcato il PIF, nonché le relative caratteristiche (cfr. note per la compilazione nella casella I.13).

    La casella «Altro» si riferisce alle modalità di trasporto non previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 (3), riguardante il benessere degli animali durante il trasporto.

    I.28

    Trasportatore

     

    Ai sensi della normativa sul benessere degli animali, indicare il numero di riconoscimento del trasportatore e, per quanto riguarda il trasporto aereo, assicurarsi che la compagnia sia membro della IATA.

    I.29

    Data di partenza

     

    Questa casella può essere compilata per indicare la data e l’ora stimate di partenza dal PIF.

    I.30

    Giornale di viaggio

     

    Indicare se, in funzione dei requisiti normativi di cui al regolamento (CE) n. 1/2005, è stato presentato un ruolino di marcia che accompagna gli animali.

    I.31

    Descrizione della partita

     

    Specie animale: indicare la denominazione comune della specie animale, nonché la razza ove necessario.

    Per le specie animali non domestiche (nello specifico quelle destinate a parchi zoologici, a mostre o a istituti di ricerca) indicare la denominazione scientifica.

    I.32

    Numero complessivo di imballaggi

     

    Indicare il numero di casse, gabbie o stalli nei quali sono trasportati gli animali.

    I.33

    Quantità totale

     

    Indicare il numero o il peso in kg quale riportato sul certificato veterinario o su un altro documento.

    I.34

    Peso netto/peso lordo totale (kg)

     

    Questa casella può essere utilizzata per:

    indicare il peso netto totale (vale a dire la massa degli animali senza i contenitori immediati o l’imballaggio);

    indicare il peso lordo totale (vale a dire la massa complessiva degli animali nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto).

    I.35

    Dichiarazione

     

    Il sottoscritto, responsabile del carico sopra descritto, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni giuridiche della direttiva 91/496/CEE, in particolare in ordine al pagamento dei costi derivanti dai controlli veterinari, dalla rispedizione delle partite, dall’assoggettamento a quarantena o a isolamento degli animali, o dall’eutanasia ed eliminazione se del caso.

    Il firmatario si impegna anche ad accettare di riprendere in consegna le partite in transito di cui sia stata rifiutata l’entrata in un paese terzo.

    (1)   Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

    (2)   Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

    (3)   Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).



    PARTE II – CONTROLLI

    Casella

    Descrizione

    II.1.

    DVCE precedente

     

    È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DVCE in caso di partita frazionata, trasbordo (qualora siano effettuati controlli ufficiali), sostituzione o annullamento.

    II.2

    Numero di riferimento DVCE

     

    È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

    II.3

    Controllo documentale

     

    Da compilare per tutte le partite. Viene controllato anche il rispetto della normativa nazionale indipendentemente dalla destinazione finale. La documentazione richiesta per tale verifica è fornita dall’importatore o dal suo rappresentante.

    II.4

    Controllo d’identità

     

    Verificare con i certificati e i documenti originali.

    Deroga: barrare la casella nel caso in cui gli animali siano trasbordati da un PIF verso un altro e, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/496/CEE, non siano stati soggetti a un controllo d’identità.

    II.5

    Controllo fisico

     

    Comprende i risultati dell’esame clinico eseguito, la mortalità e la morbilità degli animali.

    Deroga: barrare la casella nel caso in cui gli animali siano trasbordati da un PIF verso un altro e, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/496/CEE, non siano stati soggetti a un controllo fisico. La casella va ugualmente compilata nel caso di animali appartenenti a specie non elencate nell’allegato A della direttiva 90/425/CEE importati presso un PIF di uno Stato membro diverso dalla destinazione finale e per i quali i controlli fisici vanno effettuati nel luogo di destinazione finale ai sensi dall’articolo 8, parte A, punto 1, lettera b), punto ii), della direttiva 91/496/CEE.

    II.6

    Esame di laboratorio

     

    Per la ricerca di: indicare la categoria della sostanza o l’agente patogeno oggetto degli esami di laboratorio.

    La voce «Casuale» indica un esame a campione sull’arco di un mese ai sensi della decisione 97/794/CE.

    «Sospetto» si riferisce ai casi di sospetto di una malattia degli animali, ai casi in cui sono presenti sintomi di malattia o in cui gli animali sono esaminati in forza di misure di salvaguardia in vigore.

    In attesa: barrare la casella se gli animali non sono stati consegnati in attesa dei risultati.

    II.7

    Controllo del benessere degli animali

     

    Descrivere le condizioni di trasporto e lo stato di benessere degli animali all’arrivo.

    Deroga: barrare la casella nel caso in cui gli animali siano trasbordati da un PIF verso un altro e non siano stati soggetti a controlli del benessere.

    II.8

    Conseguenze del trasporto sugli animali

     

    Indicare il numero di animali morti e di animali non idonei al trasporto, nonché il numero di femmine che hanno partorito o abortito durante il trasporto. Nel caso di animali trasportati in grandi quantità (pulcini di un giorno, pesci, molluschi ecc.), fornire, se del caso, una stima del numero di esemplari morti o non idonei al trasporto.

    II.9

    Idoneità al trasbordo

     

    Da compilare eventualmente per indicare l’idoneità al trasbordo, quale definito nella casella. I.20.

    II.10

    Non applicabile

    II.11

    Idoneità al transito

     

    Compilare indicando eventualmente gli Stati membri di transito in conformità al ruolino di marcia.

    II.12

    Idoneità per il mercato interno

     

    Compilare opportunamente se gli animali sono spediti verso una destinazione di controllo (macelli, centri di quarantena e organismi ufficialmente riconosciuti come definiti nella casella I.18), autorizzata all’importazione a particolari condizioni.

    II.13

    Non applicabile

    II.14

    Non applicabile

    II.15

    Idoneità per l’ammissione temporanea

     

    Questa casella riguarda unicamente i cavalli registrati che sono autorizzati a rimanere sul territorio dell’UE/SEE non oltre la data indicata nella casella I.26, ovvero per un periodo non superiore a 90 giorni.

    II.16

    Non idoneità

     

    Compilare questa casella per le partite che non soddisfano la normativa dell’UE o che risultano sospette.

    In caso di mancata autorizzazione dell’importazione, indicare chiaramente la procedura da seguire. «Macellazione» significa che la carne degli animali potrebbe essere destinata al consumo umano se così autorizzato in seguito ad ispezione sanitaria. «Eutanasia» significa la distruzione o l’eliminazione di animali la cui carne non può essere autorizzata al consumo umano.

    II.17

    Motivo del rifiuto

     

    Da compilare eventualmente per aggiungere informazioni rilevanti. Barrare la casella corrispondente.

    «Certificato assente/non valido» fa riferimento alle licenze d’importazione o ai documenti di transito richiesti dai paesi terzi o dagli Stati membri.

    II.18

    Dati relativi alle destinazioni di controllo

     

    Per tutte le destinazioni in cui è richiesto un controllo veterinario aggiuntivo, indicare il numero di riconoscimento e l’indirizzo con codice postale. Questo per quanto riguarda le caselle II.9, II.11, II.12 e II.15. Per la casella II.15 occorre indicare solo l’indirizzo del primo stabilimento. Per gli organismi che, per ragioni di riservatezza, sono coperti dall’anonimato, indicare il numero attribuito e non l’indirizzo.

    II.19

    Partita risigillata

     

    Compilare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all’apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

    II.20

    Identificazione del PIF

     

    Apporre il timbro ufficiale del PIF o dell’autorità competente.

    II.21

    Funzionario che procede alla certificazione

     

    Nome e firma del veterinario ufficiale e data.

    II.22

    Tariffe delle ispezioni

     

    Per usi interni.

    II.23

    Riferimento del documento doganale

     

    Questa casella deve essere utilizzata dai servizi doganali per aggiungere informazioni pertinenti (ad esempio il numero dei certificati doganali T1 o T5) se le partite restano sotto il controllo doganale per un certo periodo. Di norma queste informazioni sono aggiunte dopo la firma del veterinario.

    II.24

    DVCE successivo

     

    Indicare il codice alfanumerico di uno o più duplicati di DVCE.



    PARTE III – FOLLOW-UP

    Casella

    Descrizione

    III.1

    DVCE precedente

    È il codice alfanumerico unico indicato nella casella II.1.

    III.2

    Numero di riferimento DVCE

    È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

    III.3

    DVCE successivo

    Indicare il codice alfanumerico di uno o più DVCE riportato nella casella II.24.

    III.4

    Dati relativi alla rispedizione

    Indicare il mezzo di trasporto utilizzato, la relativa identificazione, il paese e il codice ISO del paese.

    Indicare, non appena i dati sono disponibili, la data della rispedizione e il nome del PIF di uscita.

    III.5

    Follow-up

    Indicare l’autorità incaricata di certificare l’arrivo e la conformità della partita cui il DVCE si riferisce: il PIF di uscita, il PIF di destinazione finale o l’unità di controllo.

    Indicare l’ulteriore destinazione e/o i motivi della non conformità o del cambiamento di stato degli animali (ad esempio destinazione non valida, certificato assente o non valido, documenti non corrispondenti agli animali, identificazione mancante o non valida, esami insoddisfacenti, animali che si sospettano affetti da una malattia, morte o perdita di uno o più animali o conversione in entrata permanente).

    III.6

    Funzionario che procede alla certificazione

    In caso di rispedizione delle partite e di follow-up, la firma del funzionario che procede alla certificazione operante presso l’autorità competente.

    PARTE 2

    Modello di DVCE-A2

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    ( 1 ) GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31.

    ( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    ( 3 ) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26.

    ( 4 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

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