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Document 02004D0002-20230828
Decision of the European Central Bank of 19 February 2004 adopting the Rules of Procedure of the European Central Bank (ECB/2004/2) (2004/257/EC)
Consolidated text: Decisione della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (2004/257/CE)
Decisione della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (2004/257/CE)
02004D0002 — IT — 28.08.2023 — 005.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU L 080 del 18.3.2004, pag. 33) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 100 |
10 |
18.4.2009 |
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L 95 |
56 |
29.3.2014 |
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DECISIONE (UE) 2015/716 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 12 febbraio 2015 |
L 114 |
11 |
5.5.2015 |
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DECISIONE (UE) 2016/1717 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 21 settembre 2016 |
L 258 |
17 |
24.9.2016 |
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DECISIONE (UE) 2023/1610 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 28 luglio 2023 |
L 198 |
30 |
8.8.2023 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 febbraio 2004
che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea
(BCE/2004/2)
(2004/257/CE)
Articolo unico
Il regolamento interno della Banca centrale europea, modificato il 22 aprile 1999, come ulteriormente modificato dalla decisione BCE/1999/6, del 7 ottobre 1999, recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea ( 1 ), è sostituito dal testo seguente, che entrerà in vigore il 1o marzo 2004.
REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
CAPITOLO PRELIMINARE
Articolo 1
Definizioni
CAPITOLO I
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 2
Data e luogo di riunione del consiglio direttivo
Articolo 3
Partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo
Articolo 3 bis
Sistema di rotazione
Articolo 4
Votazione
Articolo 5
Organizzazione delle riunioni del consiglio direttivo
I verbali dei lavori del consiglio direttivo sono approvati alla riunione successiva (o se necessario prima, con una procedura per iscritto) dai membri del consiglio direttivo che avevano diritto di voto al momento della riunione a cui i verbali si riferiscono e sono firmati dal presidente.
◄Articolo 5 bis
Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo
CAPITOLO II
IL COMITATO ESECUTIVO
Articolo 6
Data e luogo delle riunioni del comitato esecutivo
Articolo 7
Votazione
Articolo 8
Organizzazione delle riunioni del comitato esecutivo
Il comitato esecutivo decide circa l'organizzazione delle proprie riunioni.
CAPITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
Articolo 9
Eurosistema — Comitati del SEBC
Articolo 9 bis
Il consiglio direttivo può decidere di istituire comitati ad hoc aventi specifici compiti di consulenza.
Articolo 9 bis
Comitato di controllo
Al fine di rafforzare i livelli di controllo esterni e interni già esistenti e consolidare la governance interna della BCE e dell’Eurosistema, il Consiglio direttivo istituisce un comitato di controllo e ne stabilisce i compiti e la composizione.
Articolo 10
Struttura interna
Articolo 11
Personale della BCE
CAPITOLO IV
COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE NEGLI INCARICHI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
Articolo 12
Rapporti fra il consiglio direttivo e il consiglio generale
Il consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il consiglio direttivo adotti:
Articolo 13
Rapporti fra il comitato esecutivo e il consiglio generale
Il consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il comitato esecutivo:
CAPITOLO IV bis
COMPITI IN MATERIA DI VIGILANZA
Articolo 13 bis
Consiglio di vigilanza
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, un Consiglio di vigilanza, istituito come organo interno della BCE, è incaricato della pianificazione ed esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (di seguito «compiti in materia di vigilanza»). I compiti del Consiglio di vigilanza non pregiudicano le competenze degli organi decisionali della BCE.
Articolo 13 ter
Composizione del Consiglio di vigilanza
Articolo 13 quater
Votazioni ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013
Ai fini dell’adozione dei progetti di decisioni ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e sulla base dell’articolo 16 del trattato sull’Unione europea, dell’articolo 238, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, si applicano le seguenti norme:
Fino al 31 ottobre 2014, le decisioni si intendono adottate quando almeno il 50 per cento dei membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano almeno il 74 per cento del numero totale dei voti ponderati e il 62 per cento della popolazione totale, ha espresso voto favorevole.
Dal 1o novembre 2014, le decisioni si intendono adottate quando almeno il 55 per cento dei membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano almeno il 65 per cento della popolazione totale, ha espresso voto favorevole. Una minoranza di blocco deve comprendere un numero minimo di membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano il 35 per cento della popolazione totale più uno, in difetto del quale la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
Nel periodo compreso tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, su richiesta di un rappresentante di un’autorità nazionale competente ovvero di un rappresentante della BCE nel Consiglio di vigilanza, le decisioni si intendono adottate quando almeno il 50 per cento dei membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano almeno il 74 per cento del totale dei voti ponderati e il 62 per cento della popolazione totale, ha espresso voto favorevole.
A ciascuno dei quattro rappresentanti della BCE nominati dal Consiglio direttivo è attribuita una ponderazione uguale alla ponderazione mediana dei rappresentanti delle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti, calcolata sulla base del metodo stabilito nell’allegato.
I voti del presidente e del vicepresidente hanno una ponderazione pari a zero e sono conteggiati ai soli effetti della definizione della maggioranza per quanto attiene al numero dei membri del Consiglio di vigilanza.
Articolo 13 quinquies
Regolamento interno del Consiglio di vigilanza
Il Consiglio di vigilanza adotta il proprio regolamento interno previa consultazione del Consiglio direttivo. Il regolamento interno garantisce la parità di trattamento di tutti gli Stati membri partecipanti.
Articolo 13 sexies
Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza
Articolo 13 septies
Réunions du conseil de surveillance prudentielle
Il Consiglio di vigilanza tiene di norma le proprie riunioni nei locali della BCE. I lavori delle riunioni del Consiglio di vigilanza sono comunicati senza ritardo al Consiglio direttivo, a scopo informativo.
Articolo 13 octies
Adozione di decisioni finalizzate all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013
Articolo 13 nonies
Adozione di decisioni finalizzate all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1024/2013
Article 13 decies
Adozione di decisioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013
Se l’autorità nazionale compente notifica alla BCE il proprio progetto di decisione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio di vigilanza, entro cinque giorni lavorativi, trasmette il progetto di decisione al Consiglio direttivo, unitamente alla propria valutazione. Il progetto di decisione si considera adottato a meno che il Consiglio direttivo sollevi obiezioni entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla notifica alla BCE, prorogabili una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati.
Articolo 13 undecies
Quadro generale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013
Il Consiglio direttivo adotta decisioni istitutive del quadro generale per l’organizzazione delle modalità pratiche di attuazione dell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in consultazione con le autorità nazionali competenti e sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza al di fuori dell’ambito della procedura di non obiezione.
Articolo 13 duodecies
Separazione tra i compiti in materia di vigilanza e di politica monetaria
Articolo 13 terdecies
Organizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza
Articolo 13 quaterdecies
Struttura interna in riferimento ai compiti in materia di vigilanza
Articolo 13 quindecies
Relazioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013
Su proposta del Consiglio di vigilanza presentata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo adotta le relazioni annuali indirizzate al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’Eurogruppo, come richiesto dall’articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1024/2013.
Articolo 13 sexdecies
Rappresentanti della BCE presso l’Autorità bancaria europea
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE
Articolo 14
Delega dei poteri
Articolo 15
Procedura di bilancio
Articolo 16
Relazioni e conti annuali
Articolo 17
Strumenti giuridici della BCE
Articolo 17 bis
Strumenti giuridici della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza
Articolo 18
Procedura ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2 del trattato
L’approvazione prevista dall’articolo 128, paragrafo 2, del trattato è concessa, per l’anno successivo, dal Consiglio direttivo con decisione unica per tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro entro l’ultimo trimestre di ogni anno.
Articolo 19
Approvvigionamento
▼M2 —————
Articolo 21
Condizioni di impiego
Articolo 22
Comunicazioni e annunci
Le comunicazioni e gli annunci di carattere generale riguardanti decisioni assunte dagli organi decisionali della BCE possono essere pubblicati sul sito Internet della BCE, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o resi pubblici mediante agenzie di stampa note nei mercati finanziari o attraverso qualunque altro mezzo di informazione.
Articolo 23
Riservatezza e accesso ai documenti della BCE
Articolo 23 bis
Riservatezza e segreto professionale in riferimento ai compiti in materia di vigilanza
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Modifiche al presente regolamento interno
Il Consiglio direttivo ha facoltà di modificare il presente regolamento interno. Il Consiglio generale può proporre modifiche e il Comitato esecutivo ha facoltà di adottare norme supplementari nell'ambito delle proprie competenze.
ALLEGATO
[di cui all’articolo 13 quater, iv)]
1. Ai fini delle votazioni ai sensi dell’articolo 13 quater, ai quattro rappresentanti della BCE sono attribuiti, come previsto nei seguenti paragrafi, i voti ponderati mediani degli Stati membri partecipanti in base al criterio del voto ponderato, la popolazione mediana degli Stati membri partecipanti in base al criterio della popolazione, e in ragione della loro qualità di membri del Consiglio di vigilanza, un voto in base al criterio del numero dei membri.
2. Collocando, in ordine ascendente, i voti ponderati assegnati agli Stati membri partecipanti dall’articolo 3 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie per i membri rappresentanti degli Stati membri partecipanti, il voto ponderato mediano è definito come il voto ponderato centrale se gli Stati membri partecipanti sono in numero dispari, e come la semisomma dei due valori centrali, arrotondati al numero intero più vicino, se sono in numero pari. Al numero totale dei voti ponderati degli Stati membri partecipanti è sommato il quadruplo del voto mediano ponderato. Il numero dei voti ponderati risultante costituisce il «numero totale dei voti ponderati».
3. La popolazione mediana è definita secondo il medesimo principio. A tale fine, si fa ricorso alle cifre pubblicate dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’Allegato III, articoli 1 e 2 della Decisione del Consiglio n. 2009/937/UE, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno ( 6 ). Alla popolazione complessiva di tutti gli Stati membri partecipanti è sommato il quadruplo della popolazione mediana degli Stati membri partecipanti. La popolazione risultante costituisce la «popolazione totale».
( 1 ) GU L 314 dell'8.12.1999, pag. 32.
( 2 ) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
( 3 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
( 4 ) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.
►M5 ( 5 ) Decisione (UE) 2023/1610 della Banca centrale europea, del 28 luglio 2023, che istituisce gli archivi storici della Banca centrale europea e modifica la decisione BCE/2004/2 (BCE/2023/17) (GU L 198 dell’8.8.2023, pag. 30.). ◄
( 6 ) GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35.