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Document 02003R0437-20090420

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/437/2009-04-20

    2003R0437 — IT — 20.04.2009 — 004.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 437/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 27 febbraio 2003

    relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

    (GU L 066, 11.3.2003, p.1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 1358/2003 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2003

      L 194

    9

    1.8.2003

    ►M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 546/2005 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2005

      L 91

    5

    9.4.2005

    ►M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

      L 363

    1

    20.12.2006

    ►M4

    REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

      L 87

    109

    31.3.2009




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 437/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 27 febbraio 2003

    relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta



    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per assolvere i compiti loro conferiti, nel contesto della politica comunitaria dei trasporti aerei e del futuro sviluppo della politica comune dei trasporti, le istituzioni comunitarie dovrebbero disporre di dati statistici comparabili, coerenti, sincronizzati e regolari circa la portata e lo sviluppo dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta all'interno della Comunità o a destinazione della/in provenienza dalla Comunità.

    (2)

    Attualmente non esistono tali statistiche esaustive a livello comunitario.

    (3)

    Con la decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al programma statistico comunitario 1998-2002 ( 4 ), si è rilevata l'esigenza di elaborare tali statistiche.

    (4)

    La raccolta comune di dati su base comparabile o armonizzata permette di disporre di un sistema integrato con informazioni affidabili, coerenti e tempestive.

    (5)

    I dati relativi ai trasporti aerei di passeggeri, merci e posta dovrebbero, nei limiti del possibile, essere compatibili con i dati internazionali forniti dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ed essere resi comparabili, se del caso, tanto tra Stati membri quanto rispetto ai vari modi di trasporto.

    (6)

    Dopo un certo periodo di tempo la Commissione dovrebbe presentare una relazione intesa a consentire la valutazione dell'applicazione del presente regolamento.

    (7)

    Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'istituzione di norme statistiche comuni che permettono la produzione di dati armonizzati costituisce un'azione che può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario. Tali norme dovrebbero essere applicate in ogni Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della produzione di statistiche ufficiali.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie ( 5 ) costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.

    (9)

    Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 6 ).

    (10)

    È stato consultato il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ( 7 ).

    (11)

    Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra, accordi che devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    Obiettivo

    Gli Stati membri procedono all'elaborazione di statistiche sui trasporti di passeggeri, merci e posta per mezzo di servizi aerei commerciali nonché sui movimenti degli aeromobili civili a destinazione di o in provenienza da aeroporti comunitari, ad esclusione dei voli effettuati da aeromobili per motivi di Stato.

    Articolo 2

    Gibilterra

    1.  L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

    2.  L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino alla data in cui entrerà in vigore la regolamentazione contenuta nella dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informano il Consiglio in merito a tale data.

    Articolo 3

    Caratteristiche della raccolta di dati

    1.  Ogni Stato membro raccoglie dati statistici relativi alle seguenti variabili:

    a) passeggeri

    b) merci e posta

    c) tappe di volo

    d) posti a sedere disponibili per i passeggeri

    e) movimenti di aeromobili.

    Le variabili statistiche per ogni settore, le nomenclature per la loro classificazione, la frequenza di rilevazione e le definizioni figurano negli allegati I e II.

    2.  Ogni Stato membro raccoglie tutti i dati di cui all'allegato I per tutti gli aeroporti comunitari nel suo territorio con un traffico superiore a 150 000 unità di passeggeri all'anno.

    La Commissione elabora un elenco degli aeroporti comunitari di cui al primo comma e, se del caso, lo aggiorna in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    3.  Per gli aeroporti — esclusi quelli che registrano unicamente un traffico commerciale occasionale — che non rientrano nel disposto del paragrafo 2, gli Stati membri trasmettono solo una statistica annuale sui dati specificati nella tabella C1 dell'allegato I.

    4.  Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda gli aeroporti:

    a) con meno di 1 500 000 unità di passeggeri all'anno, per i quali non è prevista la raccolta di dati corrispondenti a quelli specificati nell'allegato I alla data di entrata in vigore del regolamento;

    b) e per i quali appare assai difficile creare un nuovo sistema di raccolta dei dati,

    uno Stato membro può, nell'arco di un periodo limitato non superiore a tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2003, trasmettere dati meno completi dei dati di cui all'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    5.  Fatto salvo il paragrafo 2, per quanto riguarda gli aeroporti:

    a) per i quali non è prevista la raccolta di dati corrispondenti a quelli indicati nella tabella B1 dell'allegato I al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;

    b) e per i quali appare assai difficile creare un nuovo sistema di raccolta di dati,

    uno Stato membro può, fino al 31 dicembre 2003, trasmettere unicamente i dati esistenti, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    Articolo 4

    Raccolta dei dati

    1.  Per ridurre al minimo l'onere dei dichiaranti, la raccolta dei dati si basa, nei limiti del possibile, sulle fonti disponibili.

    2.  I dichiaranti cui gli Stati membri hanno chiesto di fornire le informazioni sono obbligati a fornire informazioni veritiere ed esaurienti entro i limiti di tempo fissati.

    ▼M4

    Articolo 5

    Precisione delle statistiche

    La raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti, a meno che la Commissione abbia stabilito altre norme di precisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

    ▼B

    Articolo 6

    Elaborazione dei dati

    Per l'elaborazione dei dati gli Stati membri utilizzano metodologie atte a garantire che i dati raccolti ai sensi dell'articolo 3 siano conformi alle norme di precisione di cui all'articolo 5.

    Articolo 7

    Trasmissione dei risultati

    1.  Gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i risultati dell'elaborazione dei dati di cui all'articolo 6, nonché i dati dichiarati riservati dagli Stati membri in base alla legislazione o prassi nazionale relativa al segreto statistico, conformemente al regolamento (CE) n. 322/97.

    ▼M4

    2.  I risultati sono trasmessi secondo i file di dati figuranti nell'allegato I. I file sono specificati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

    Il supporto da utilizzare per la trasmissione è specificato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    ▼B

    3.  Il primo periodo di rilevazione inizia il 1o gennaio 2003. La trasmissione è effettuata quanto prima e comunque entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di rilevazione.

    Articolo 8

    Diffusione

    1.  Le modalità di pubblicazione o diffusione dei risultati statistici da parte della Commissione sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 2.

    2.  La Commissione diffonde agli Stati membri risultati statistici adeguati con frequenze analoghe a quelle previste per la trasmissione dei risultati.

    Articolo 9

    Relazioni

    1.  Su richiesta della Commissione gli Stati membri comunicano tutte le informazioni relative ai metodi utilizzati per la raccolta dei dati. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, se del caso, qualsiasi modifica sostanziale dei metodi di raccolta utilizzati.

    2.  Trascorso un periodo di tre anni in cui i dati sono stati raccolti, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite nell'applicazione del presente regolamento, in particolare nell'applicazione degli articoli 7 e 8.

    ▼M4

    Articolo 10

    Misure di attuazione

    1.  Le seguenti misure di attuazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2:

     elenco degli aeroporti comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 2,

     descrizione dei codici e del supporto da utilizzare per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7),

     diffusione dei risultati statistici (articolo 8).

    2.  La Commissione adotta le seguenti misure di esecuzione:

     adeguamento delle specifiche contenute negli allegati del presente regolamento,

     adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati (articolo 3),

     precisione delle statistiche (articolo 5),

     descrizione dei file di dati (articolo 7).

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

    Articolo 11

    Procedura di comitato

    1.  La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

    3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    ▼B

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M1




    ALLEGATO I

    STRUTTURA DELLA REGISTRAZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI A EUROSTAT

    Il campo di applicazione dei dati da fornire è limitato all'aviazione civile.

    Sono esclusi i voli effettuati per motivi di Stato e i movimenti, con modi di trasporto di superficie, di passeggeri che viaggiano con un codice di volo o di merci spedite con una bolletta di spedizione aerea.

    A.   TABELLA TAPPE DI VOLO [DATI MENSILI ( 8 )]

    I dati di questa tabella si riferiscono unicamente a servizi aerei commerciali.



    Formato di registrazione del file di dati

    Elementi

    Particolari codifica

    Nomenclature

    Unità

    Tabella

    2 lettere

    «A1»

     

    Paese dichiarante

    2 lettere

    (1) Lettere di nazionalità ICAO principali

     

    Anno di riferimento

    2 cifre

    Tipo «yy» (ultime 2 cifre dell'anno)

     

    Periodo di riferimento

    2 lettere

    (2) Esplicito (o Statra)

     

    Aeroporto dichiarante

    4 lettere

    (3) ICAO

     

    Aeroporto successivo/precedente

    4 lettere

    (3) ICAO

     

    Arrivo/partenza

    1 cifra

    1 = arrivo

    2 = partenza

     

    Servizi di linea/non di linea

    1 cifra

    1 = di linea

    2 = non di linea

     

    Servizi passeggeri/servizi merci e posta

    1 cifra

    1 = servizi passeggeri

    2 = servizi merci e posta

     

    Informazioni sul vettore aereo

    3 lettere

    (4) Informazioni sul vettore aereo (facoltativo)

     

    Tipo di aeromobile

    4 lettere

    (5) ICAO

     

    Passeggeri a bordo

    12 cifre

     

    passeggero

    Merci e posta a bordo

    12 cifre

     

    tonnellata

    Voli aerei commerciali

    12 cifre

     

    numero di voli

    Posti passeggeri disponibili

    12 cifre

     

    posto passeggero

    B.   TABELLA ORIGINE/DESTINAZIONE DEL VOLO [DATI MENSILI ( 9 )]

    I dati di questa tabella si riferiscono unicamente a servizi aerei commerciali.



    Formato di registrazione del file di dati

    Elementi

    Particolari codifica

    Nomenclatura

    Unità

    Tabella

    2 lettere

    B1

     

    Paese dichiarante

    2 lettere

    (1) Lettere di nazionalità ICAO principali

     

    Anno di riferimento

    2 cifre

    Tipo «yy» (ultime 2 cifre dell'anno)

     

    Periodo di riferimento

    2 lettere

    (2) Esplicito (o Statra)

     

    Aeroporto dichiarante

    4 lettere

    (3) ICAO

     

    Aeroporto di origine/destinazione

    4 lettere

    (3) ICAO

     

    Arrivo/partenza

    1 cifra

    1 = arrivo

    2 = partenza

     

    Servizi di linea/non di linea

    1 cifra

    1 = di linea

    2 = non di linea

     

    Servizi passeggeri/servizi merci e posta

    1 cifra

    1 = servizi passeggeri

    2 = servizi merci e posta

     

    Informazioni sul vettore aereo

    3 lettere

    (4) Informazioni sul vettore aereo (facoltativo)

     

    Passeggeri trasportati

    12 cifre

     

    passeggero

    Merci e posta imbarcate/sbarcate

    12 cifre

     

    tonnellata

    C.   TABELLA AEROPORTI (COME MINIMO DATI ANNUALI)

    I dati figuranti in questa tabella si riferiscono unicamente ai servizi aerei commerciali, ad eccezione dei «movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei commerciali» che si riferiscono anche a tutte le prestazioni generali dell'aviazione commerciale e dei «movimenti complessivi di aeromobili» che si riferiscono anche a tutti i movimenti di aeromobili civili (ad eccezione dei voli effettuati per motivi di Stato).



    Formato di registrazione del file di dati

    Elementi

    Particolari codifica

    Nomenclatura

    Unità

    Tabella

    2 lettere

    C1

     

    Paese dichiarante

    2 lettere

    (1) Lettere di nazionalità ICAO principali

     

    Anno di riferimento

    2 cifre

    Tipo «yy»

     

    Periodo di riferimento

    2 lettere

    (2) Esplicito (o Statra)

     

    Aeroporto dichiarante

    4 lettere

    (3) ICAO

     

    Informazioni sul vettore aereo (1)

    3 lettere

    (4) Informazioni sul vettore aereo

     

    Totale passeggeri trasportati

    12 cifre

     

    passeggero

    Totale passeggeri in transito diretto

    12 cifre

     

    passeggero

    Totale merci e posta imbarcate/sbarcate

    12 cifre

     

    tonnellata

    Movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei commerciali

    12 cifre

     

    movimento

    Movimenti complessivi di aeromobili

    12 cifre

     

    movimento

    (1)   I campi «informazioni sul vettore aereo» sono obbligatori unicamente per gli aeroporti che devono fornire dati anche per le tabelle A1 e B1. Per gli aeroporti che non devono fornire dati per le tabelle A1 e B1, può essere utilizzato un codice raggruppante tutti i vettori aerei.

    CODICI

    1.   Paese dichiarante

    Il sistema di codifica da utilizzare si basa sull'indice ICAO di lettere di nazionalità per gli indicatori di localizzazione: ove esistano più prefissi per lo stesso paese, è applicabile il principale prefisso ICAO della parte continentale.

    Belgio

    EB

    Danimarca

    EK

    Germania

    ED

    Grecia

    LG

    Spagna

    LE

    Francia

    LF

    Irlanda

    EI

    Italia

    LI

    Lussemburgo

    EL

    Paesi Bassi

    EH

    Austria

    LO

    Portogallo

    LP

    Finlandia

    EF

    Svezia

    ES

    Regno Unito

    EG

    ▼M2

    Repubblica ceca

    LK

    Estonia

    EE

    Cipro

    LC

    Lettonia

    EV

    Lituania

    EY

    Ungheria

    LH

    Malta

    LM

    Polonia

    EP

    Slovenia

    LJ

    Slovacchia

    LZ

    ▼M3

    Bulgaria

    LB

    Romania

    LR

    ▼M1

    2.   Periodo di riferimento

    AN

    (o 45) anno

    Q1

    (o 21) gennaio-marzo (primo trimestre)

    Q2

    (o 22) aprile-giugno (secondo trimestre)

    Q3

    (o 23) luglio-settembre (terzo trimestre)

    Q4

    (o 24) ottobre-dicembre (quarto trimestre)

    0-12

    gennaio-dicembre (mese)

    3.   Aeroporti

    Gli aeroporti sono codificati secondo i codici a 4 lettere ICAO figuranti nel documento ICAO 7910. Gli aeroporti non noti vanno codificati «ZZZZ».

    4.   Informazioni sul vettore aereo

    «1EU» per vettori aerei autorizzati nell'Unione europea,

    «1NE» per vettori aerei non autorizzati nell'Unione europea,

    «ZZZ» per vettori aerei non noti,

    «888» per «riservato» (da utilizzare nelle tabelle A1 e B1 se le «informazioni sul vettore aereo» non sono permesse per motivi di riservatezza),

    «999»per tutti i vettori aerei (da utilizzare unicamente nella tabella C1).

    I vettori aerei parzialmente autorizzati nell'UE vanno dichiarati come «vettori aerei UE».

    Su base volontaria, il codice «2»+ codice del paese di 2 lettere Iso (paese di autorizzazione del vettore aereo) può essere anch'esso utilizzato, come pure il codice ICAO del vettore aereo.

    5.   Tipo di aeromobile

    I tipi di aeromobili sono codificati secondo i codici aeromobili ICAO figuranti nel documento ICAO 8643.

    I tipi di aeromobili non noti vanno codificati «ZZZZ».




    ALLEGATO II

    DEFINIZIONI E STATISTICHE DA DICHIARARE

    A seguito del titolo di ogni definizione, figura un elenco di articoli o tabelle del regolamento in cui si fa riferimento al termine in questione.

    I.   DEFINIZIONI E VARIABILI DI INTERESSE GENERALE

    1.   Aeroporto comunitario (articoli 1 e 3)

    Una zona definita su terra o acqua in uno Stato membro soggetta alle disposizioni del trattato, destinata ad essere utilizzata totalmente o parzialmente per l'arrivo, la partenza e il movimento in superficie di aeromobili ed aperta a servizi aerei commerciali (cfr.-4-).

    2.   Volo effettuato per motivi di Stato (articolo 1 e tabella C1)

    Qualsiasi volo effettuato nel quadro di servizi militari, di dogana, di polizia o di altri servizi per il mantenimento della legge di uno Stato.

    Qualsiasi volo dichiarato come «volo effettuato per motivi di Stato» dalle autorità governative.

    L'espressione «ad eccezione dei voli effettuati da aeromobili per motivi di Stato» all'articolo 1 va interpretata come «ad eccezione dei voli effettuati per motivi di Stato».

    3.   Unità passeggero (articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5)

    Un'unità passeggero equivale ad un passeggero o a 100 chilogrammi di merci e posta.

    Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di aeroporti comunitari (cfr.-1-) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e per il periodo di transizione di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, il calcolo dei limiti che utilizzano le «unità passeggero» deve tener conto, negli aeroporti comunitari (cfr.-1-) , del totale dei passeggeri trasportati (cfr.-16-) più il totale dei passeggeri in transito diretto (cfr.-18-) (contati una sola volta) più il totale delle merci e posta imbarcate/sbarcate (cfr.-17-) .

    4.   Servizi aerei commerciali (articolo 1 e tabelle A1, B1, C1)

    Un volo o una serie di voli per il trasporto pubblico di passeggeri e/o merci e posta, a titolo oneroso o a noleggio.

    Il servizio aereo può essere di linea (-5-) o non di linea (-6-) .

    5.   Servizio aereo di linea (tabelle A1 e B1)

    Un servizio aereo commerciale (cfr.-4-) gestito in base ad un orario pubblicato oppure con una frequenza regolare tale da costituire una serie sistematica evidente.

    Comprende voli supplementari causati da un eccesso di traffico dei voli regolari.

    6.   Servizio aereo non di linea (tabelle A1 e B1)

    Un servizio aereo commerciale (cfr.-4-) diverso da un servizio aereo di linea (cfr.-5-).

    7.   Servizio aereo passeggeri (tabelle A1 e B1)

    Servizio aereo di linea (cfr.-5-) o non di linea (cfr.-6-) effettuato da un aeromobile che trasporta uno o più passeggeri paganti e tutti i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.

    Comprende voli che trasportano sia passeggeri paganti sia merci e posta a titolo oneroso.

    8.   Servizi aerei merci e posta (tabelle A1 e B1)

    Servizio aereo di linea (cfr.-5-) o non di linea (cfr.-6-) effettuato da aeromobili che trasportano, a titolo oneroso, merci e posta, ma non passeggeri.

    Esclude i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.

    9.   Vettore aereo (operatore di trasporto aereo commerciale) (tabelle A1, B1 e C1)

    Impresa di trasporto aereo titolare di una licenza valida per effettuare voli commerciali (cfr.-13-).

    Nel caso in cui alcuni vettori aerei partecipino ad una joint-venture o ad altri accordi contrattuali che richiedano a due o più di essi di assumersi la responsabilità distinta dell'offerta e della vendita dei prodotti di trasporto aereo su un volo o su una combinazione di voli, va indicato il vettore aereo che effettua effettivamente il volo.

    II.   DEFINIZIONI E VARIABILI RELATIVE ALLA TABELLA A1 (TAPPE DI VOLO)

    10.   Tappa di volo (tabella A1)

    Attività di un aeromobile dal decollo fino all'atterraggio successivo.

    11.   Passeggeri a bordo (tabella A1)

    Tutti i passeggeri a bordo dell'aeromobile all'atterraggio all'aeroporto dichiarante oppure al decollo dall'aeroporto dichiarante.

    Tutti i passeggeri paganti e non paganti a bordo di un aeromobile durante una tappa di volo (cfr.-10-) .

    Include i passeggeri in transito diretto (cfr.-18-) (contati all'arrivo e alla partenza).

    12.   Merci e posta a bordo (tabella A1)

    Tutte le merci e la posta a bordo di un aeromobile all'atterraggio all'aeroporto dichiarante oppure al decollo dall'aeroporto dichiarante.

    Tutte le merci e la posta a bordo di un aeromobile durante una tappa di volo (cfr.-10-) .

    Include merci e posta in transito diretto (contati all'arrivo e alla partenza).

    Sono inclusi colli espresso e valigie diplomatiche.

    Sono esclusi i bagagli dei passeggeri.

    13.   Volo aereo commerciale (tabella A1)

    Un volo effettuato per il trasporto pubblico di passeggeri e/o merci e posta, a pagamento e a noleggio.

    Nella tabella A1, i voli aerei commerciali sono aggregati per calcolare gli altri «campi indicatori» («passeggeri a bordo (cfr.-11-) », «merci e posta a bordo (cfr.-12-) » e «posti passeggeri disponibili (cfr.-14-) »).

    14.   Posti passeggeri disponibili (tabella A1)

    Numero complessivo di posti passeggeri disponibili per la vendita su un aeromobile durante una tappa di volo (cfr.-10-) tra una coppia di aeroporti.

    Per una tappa di volo (-10-) , il numero totale di passeggeri paganti non deve superare il numero totale dei posti passeggeri disponibili per la vendita.

    Sono inclusi i posti già venduti per una tappa di volo, inclusi ad esempio quelli occupati da passeggeri in transito diretto (cfr.-18-) .

    Sono esclusi i posti non effettivamente disponibili per il trasporto di passeggeri a motivo di limiti di peso massimo lordo.

    Ove non siano disponibili informazioni su questa base, va fornita una delle seguenti stime in ordine di preferenza (dalla più alla meno adeguata):

    1) la configurazione specifica dell'aeromobile espressa in numero di posti passeggeri disponibili nell'aeromobile (identificata dal numero di registrazione dell'aeromobile);

    2) la configurazione media dell'aeromobile espressa in numero medio di posti passeggeri disponibili per il tipo di aeromobile per il vettore aereo;

    3) la configurazione media dell'aeromobile espressa in numero medio di posti passeggeri disponibili per il tipo di aeromobile.

    III.   DEFINIZIONI E VARIABILI RELATIVE ALLA TABELLA B1 (ORIGINE E DESTINAZIONE DEL VOLO) E LA TABELLA C1 (AEROPORTI)

    15.   Traffico di origine e destinazione del volo (tabella B1)

    Traffico su un servizio aereo commerciale (cfr.-4-) identificato da un numero unico di volo suddiviso per coppie di aeroporti conformemente al punto d'imbarco e al punto di sbarco del volo in questione.

    Ove non si conosca l'aeroporto di imbarco di passeggeri, merci o posta, si dovrebbe considerare come punto di imbarco l'origine del volo; allo stesso modo, ove non si conosca l'aeroporto di sbarco, si dovrebbe considerare come punto di sbarco la destinazione del volo.

    16.   Passeggeri trasportati (tabelle B1 e C1)

    Tutti i passeggeri su un volo determinato (con un unico numero di volo) contati una sola volta e non ripetutamente alle singole tappe del volo in questione.

    Tutti i passeggeri paganti e non paganti il cui viaggio inizia o termina nell'aeroporto dichiarante nonché i passeggeri con coincidenze che si imbarcano o sbarcano nell'aeroporto dichiarante.

    Sono esclusi i passeggeri in transito diretto (cfr.-18-) .

    17.   Merci e posta imbarcate o sbarcate (tabelle B1 e C1)

    Tutte le merci e la posta imbarcate o sbarcate da un aeromobile.

    Sono inclusi i colli espresso e le valigie diplomatiche.

    Sono esclusi i bagagli dei passeggeri.

    Sono esclusi le merci e la posta in transito diretto.

    18.   Passeggeri in transito diretto (tabella C1)

    Passeggeri che, dopo un breve scalo, continuano il loro viaggio sullo stesso aeromobile con un volo avente lo stesso numero di quello con il quale sono arrivati.

    Nelle statistiche aeroportuali complessive, nonché per il calcolo delle unità passeggero (cfr.-3-) , i passeggeri in transito diretto sono contati una sola volta.

    I passeggeri che cambiano aeromobile a motivo di problemi tecnici ma che continuano il viaggio con un volo dello stesso numero sono contati come passeggeri in transito diretto.

    Su alcuni voli con scali intermedi, il numero di volo cambia in un aeroporto per indicare la modifica tra un volo in arrivo e un volo in partenza. A titolo di esempio, si può citare un volo da Barcellona ad Amburgo, volo continuo fino a Francoforte prima di rientrare a Barcellona. I passeggeri per una destinazione intermedia che continuano il loro viaggio sullo stesso aeromobile in situazioni del genere vanno contati come passeggeri in transito diretto.

    19.   Movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei commerciali (tabella C1)

    Tutti gli atterraggi e i decolli per voli effettuati a titolo oneroso e a noleggio.

    Sono inclusi i servizi aerei commerciali (cfr.-4–) come pure tutte le prestazioni generali dell'aviazione commerciale.

    20.   Movimenti complessivi di aeromobili (tabella C1)

    Tutti i decolli e gli atterraggi di aeromobili.

    Sono inclusi i movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei commerciali (cfr.-19-) nonché le prestazioni generali dell'aviazione non commerciale.

    Sono esclusi i voli effettuati per motivi di Stato (cfr.-2-) .

    Sono esclusi gli atterraggi seguiti immediatamente da decolli, gli atterraggi lunghi e gli atterraggi mancati.



    ( 1 ) GU C 325 del 6.12.1995, pag. 11.

    ( 2 ) GU C 39 del 12.2.1996, pag. 25.

    ( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 29 febbraio 1996 (GU C 78 del 18.3.1996, pag. 28), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 30 settembre 2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 33) e decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    ( 4 ) GU L 42 del 16.2.1999, pag. 1.

    ( 5 ) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

    ( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ( 7 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

    ( 8 ) Nel 2003 possono essere accettati come minimo dati trimestrali.

    ( 9 ) Nel 2003 possono essere accettati «come minimo dati trimestrali».

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