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Document 02003L0048-20140415

Consolidated text: Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/48/2014-04-15

2003L0048 — IT — 15.04.2014 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2003

in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(GU L 157, 26.6.2003, p.38)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA 2004/66/CE DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2004

  L 168

35

1.5.2004

►M2

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 luglio 2004

  L 257

7

4.8.2004

►M3

DIRETTIVA 2006/98/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

129

20.12.2006

►M4

DIRETTIVA 2014/48/UE DEL CONSIGLIO del 24 marzo 2014

  L 111

50

15.4.2014




▼B

DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2003

in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 3 ),

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 56 a 60 del trattato garantiscono la libera circolazione dei capitali.

(2)

I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri.

(3)

Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri hanno il diritto di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale, nonché di adottare tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale.

(4)

Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni della legislazione tributaria degli Stati membri, destinate a contrastare gli abusi o le frodi, non dovrebbero costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56 del trattato.

(5)

In assenza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare qualsiasi forma di imposizione nel loro Stato membro di residenza sugli interessi percepiti in un altro Stato membro.

(6)

Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno.

(7)

La presente direttiva si basa sull'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 giugno 2000 e 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 novembre 2000 e 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003.

(8)

L'obiettivo finale della presente direttiva è consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.

(9)

L'obiettivo della presente direttiva può essere realizzato meglio, mirando ai pagamenti di interessi corrisposti o attribuiti dagli operatori economici stabiliti negli Stati membri a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro o a loro vantaggio.

(10)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa dell'assenza di un coordinamento dei sistemi nazionali di imposizione sui redditi da risparmio, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti secondo il principio della sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 5 del trattato. Secondo il principio della proporzionalità, ai sensi dello stesso articolo, la presente direttiva si limita al minimo necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

(11)

L'agente pagatore è l'operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo.

(12)

Nel definire la nozione di pagamenti di interessi e il meccanismo dell'agente pagatore si dovrebbe fare riferimento, ove opportuno, alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( 4 ).

(13)

Il campo d'applicazione della presente direttiva dovrebbe limitarsi all'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed escludere in particolare le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative.

(14)

L'obiettivo finale di permettere l'imposizione effettiva sui pagamenti di interessi nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può essere raggiunto mediante lo scambio di informazioni sui pagamenti di interessi tra gli Stati membri.

(15)

La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette ( 5 ), già fornisce una base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri a fini fiscali sui redditi contemplati dalla presente direttiva. Dovrebbe continuare ad applicarsi a tali scambi di informazioni oltre alla presente direttiva purché quest'ultima non vi deroghi.

(16)

Lo scambio automatico di informazioni fra Stati membri sui pagamenti di interessi contemplati dalla presente direttiva permette l'effettiva imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo secondo la legislazione nazionale di detto Stato. È pertanto necessario stabilire che gli Stati membri che si scambiano informazioni a norma della presente direttiva non possano avvalersi dei limiti allo scambio di informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE.

(17)

L'Austria, il Belgio e il Lussemburgo, viste le differenze strutturali, non possono applicare lo scambio automatico di informazioni contemporaneamente agli altri Stati membri. Durante un periodo transitorio, dato che una ritenuta alla fonte può garantire un'imposizione minima effettiva soprattutto ad un tasso che aumenta progressivamente fino al 35 %, tali tre Stati membri dovrebbero applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio contemplati dalla presente direttiva.

(18)

Per evitare trattamenti diversi, l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo non dovrebbero essere tenuti ad applicare lo scambio automatico di informazioni prima che la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino garantiscano l'effettivo scambio di informazioni a richiesta sui pagamenti di interessi.

(19)

Detti Stati membri dovrebbero trasferire la maggior parte del gettito derivante da tale ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

(20)

Detti Stati membri dovrebbero prevedere una procedura che consenta ai beneficiari effettivi residenti fiscali in altri Stati membri di evitare l'applicazione di tale ritenuta alla fonte autorizzando il loro agente pagatore a comunicare informazioni sui pagamenti di interessi o presentando un certificato rilasciato dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza fiscale.

(21)

Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo dovrebbe garantire l'eliminazione di tutte quelle doppie imposizioni sui pagamenti di interessi che potrebbero derivare dall'applicazione di tale ritenuta alla fonte secondo le procedure stabilite nella presente direttiva. A tal fine esso dovrebbe accordare un credito di imposta pari a tale ritenuta a concorrenza dell'imposta dovuta nel suo territorio e rimborsare al beneficiario effettivo l'eventuale importo di ritenuta eccedente detta imposta. Può tuttavia, anziché applicare questo meccanismo di credito di imposta, concedere il rimborso della ritenuta alla fonte.

(22)

Per evitare squilibri del mercato, durante il periodo transitorio la presente direttiva non si dovrebbe applicare ai pagamenti di interessi su determinati titoli di credito negoziabili.

(23)

La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare tipi di ritenuta alla fonte diversi da quello oggetto della presente direttiva sugli interessi che hanno origine nei loro territori.

(24)

Fintantoché gli Stati Uniti d'America, la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco, San Marino e i pertinenti territori dipendenti o associati degli Stati membri non applicano tutti misure equivalenti o identiche a quelle contemplate dalla presente direttiva, la fuga di capitali verso detti paesi e territori potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi della stessa. Occorre pertanto che la direttiva sia applicata a decorrere dalla stessa data di applicazione di tali misure ad opera di tutti i suddetti paesi e territori.

(25)

La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva e proporre al Consiglio le modifiche che si rivelassero necessarie per garantire meglio un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.

(26)

La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Capitolo I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto

1.  L'obiettivo finale della presente direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro.

▼M4

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori e dagli altri operatori economici stabiliti oppure, laddove pertinente, aventi la sede di direzione effettiva nel loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

▼M4

Articolo 1 bis

Definizioni di taluni termini

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) «operatore economico», un istituto di credito o finanziario, qualsiasi altra persona fisica o giuridica, che regolarmente o occasionalmente effettua o attribuisce un pagamento di interessi ai sensi della presente direttiva nell'esercizio della sua attività professionale;

b) «sede di direzione effettiva» di un'entità, a prescindere dal possesso della personalità giuridica, l'indirizzo in cui sono assunte le decisioni gestionali essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'entità nel suo complesso. Se tali decisioni sono assunte in più di un paese o giurisdizione, la sede di direzione effettiva si considera situata all'indirizzo in cui è assunta la maggior parte delle decisioni gestionali essenziali inerenti alle attività che danno luogo al pagamento di interessi ai sensi della presente direttiva;

c) «sede di direzione effettiva» di un trust o altro dispositivo giuridico:

i) l'indirizzo permanente della persona fisica che ha la responsabilità principale delle decisioni gestionali essenziali inerenti alle attività del dispositivo giuridico, o, nel caso di un trust, l'indirizzo permanente del fiduciario. Se più di una persona fisica ha questa responsabilità, la sede di direzione effettiva si considera situata all'indirizzo permanente della persona che ha la responsabilità principale della maggior parte delle decisioni gestionali essenziali inerenti alle attività che danno luogo al pagamento di interessi ai sensi della presente direttiva, oppure

ii) l'indirizzo in cui la persona giuridica che ha la responsabilità principale di gestire le attività del dispositivo giuridico o, nel caso di un trust, il fiduciario, assume le decisioni gestionali essenziali inerenti a tali attività. Se le decisioni gestionali essenziali sono assunte in più di un paese o giurisdizione, la sede di direzione effettiva si considera situata all'indirizzo in cui è assunta la maggior parte delle decisioni gestionali essenziali inerenti alle attività che danno luogo al pagamento di interessi ai sensi della presente direttiva;

d) «soggetto a imposizione effettiva», un'entità o un dispositivo giuridico soggetto a imposta su tutto il reddito o sulla parte di esso attribuibile ai partecipanti non residenti, compreso qualsiasi pagamento di interessi.

▼M4

Articolo 2

Definizione del beneficiario effettivo

1.  Ai fini della presente direttiva, e fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che riceve un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato ricevuto o attribuito a suo vantaggio, ossia che:

a) agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

b) agisce per conto di un'entità, a prescindere dal possesso della personalità giuridica, e comunica all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo del luogo di stabilimento dell'entità e, se situato in un diverso paese o giurisdizione, l'indirizzo della sede di direzione effettiva dell'entità;

c) agisce per conto di un dispositivo giuridico e comunica all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi l'eventuale denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della sede di direzione effettiva del dispositivo giuridico e il nome della persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1 bis, lettera c), o

d) agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

2.  Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che riceve un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo e la lettera a), b) o c) del paragrafo 1 non si applica a tale persona, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. Se l'agente pagatore non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica di cui sopra come il beneficiario effettivo.

3.  I commi dal secondo al quinto del presente paragrafo si applicano quando un operatore economico, che rientra anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico che non è soggetto a imposizione effettiva ed è stabilito o ha la sede di direzione effettiva in un paese o giurisdizione al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 della presente direttiva e al di fuori dell'ambito territoriale degli accordi e delle intese che prevedono le stesse misure o misure equivalenti a quelle della presente direttiva.

Il pagamento si considera effettuato o attribuito direttamente alla persona fisica residente in uno Stato membro diverso da quello dell'operatore economico e definita all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE quale beneficiario effettivo dell'entità o dispositivo giuridico. L'identità di detta persona fisica è stabilita conformemente agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva. Detta persona fisica è considerata altresì il beneficiario effettivo ai fini della presente direttiva.

Ai fini del primo comma, le categorie di entità e dispositivi giuridici figuranti nell'elenco indicativo dell'allegato I sono considerate non soggette a imposizione effettiva.

L'operatore economico di cui al primo comma determina la forma giuridica e il luogo di stabilimento oppure, laddove pertinente, la sede di direzione effettiva dell'entità o dispositivo giuridico basandosi sulle informazioni comunicate dalla persona fisica che agisce per conto dell'entità o dispositivo giuridico, in particolare a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che informazioni più attendibili in suo possesso indichino che i dati comunicati non sono corretti o completi ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Se l'entità o dispositivo giuridico non rientra nelle categorie di cui all'allegato I o se rientra in tali categorie ma afferma di essere soggetto a imposizione effettiva, l'operatore economico di cui al primo comma determina se è soggetto a imposizione effettiva sulla base di fatti generalmente riconosciuti o di documenti ufficiali presentati dall'entità o dispositivo giuridico oppure disponibili in virtù degli obblighi di adeguata verifica della clientela applicati ai sensi della direttiva 2005/60/CE.

4.  Se l'entità o dispositivo giuridico è considerato agente pagatore all'atto del ricevimento di un pagamento di interessi o all'attribuzione di tale pagamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, il pagamento di interessi è considerato maturato dalle persone fisiche seguenti, considerate beneficiarie effettive ai fini della presente direttiva:

a) qualsiasi persona fisica avente diritto a ricevere il reddito derivante dalle attività che producono tale pagamento, o altre attività che lo rappresentano, all'atto del ricevimento del pagamento da parte dell'entità o dispositivo giuridico ovvero all'attribuzione del pagamento a suo favore, proporzionalmente ai diritti che essa può far valere su tale reddito;

b) per l'eventuale parte del reddito derivante dalle attività che producono tale pagamento, o delle altre attività che lo rappresentano, alla quale non ha diritto nessuna delle persone fisiche di cui alla lettera a) all'atto del ricevimento del pagamento da parte dell'entità o dispositivo giuridico ovvero all'attribuzione del pagamento a suo favore, qualsiasi persona fisica che abbia contribuito, direttamente o indirettamente, alle attività dell'entità o dispositivo giuridico interessato, indipendentemente dal fatto di avere diritto o meno alle attività o al reddito dell'entità o dispositivo giuridico;

c) se nessuna delle persone fisiche di cui alle lettere a) o b) ha diritto collettivamente o individualmente a ricevere la totalità del reddito derivante dalle attività che producono tale pagamento, o a tutte le altre attività che lo rappresentano, alla data di ricevimento o di attribuzione del pagamento di interessi, qualsiasi persona fisica, proporzionalmente ai diritti che può far valere su tale reddito, che, in una data successiva, acquisisca il diritto alla totalità o a parte delle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano. L'importo totale che si considera maturato da detta persona fisica non supera l'importo del pagamento di interessi ricevuto dall'entità o dispositivo giuridico o attribuito a suo favore, previa deduzione dell'eventuale parte attribuita conformemente al presente paragrafo ad una persona fisica ai sensi delle lettere a) o b).

Articolo 3

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

1.  Ciascuno Stato membro adotta con riguardo al proprio territorio le procedure necessarie, assicurandone l'applicazione, per permettere all'agente pagatore di determinare l'identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini degli articoli da 8 a 12.

Tali procedure sono conformi alle norme minime di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.  L'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni tra l'agente pagatore e il beneficiario effettivo:

a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo, costituita da nome e indirizzo, utilizzando le informazioni in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 2005/60/CE;

b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo, costituita da nome, indirizzo, luogo e data di nascita e, conformemente all'elenco di cui al paragrafo 4, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito dallo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale. Per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate prima del 1o luglio 2015, le informazioni relative a luogo e data di nascita sono necessarie solo se non è disponibile tale codice fiscale o dato equivalente.

I dati di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono determinati sulla base di un passaporto o di una carta d'identità ufficiale o di qualsiasi altro documento d'identità ufficiale, secondo le indicazioni dell'elenco di cui al paragrafo 4, laddove applicabili, presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono in questi documenti sono determinati sulla base di qualsiasi altro documento attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo.

3.  Se il beneficiario effettivo presenta volontariamente un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente di un paese nei tre anni precedenti la data del pagamento, o in una data successiva se il pagamento si considera maturato da un beneficiario effettivo, la residenza si considera situata in quel paese. In mancanza di tale certificato, la residenza si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente. L'agente pagatore determina l'indirizzo permanente del beneficiario effettivo sulla base delle seguenti norme minime:

a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'indirizzo permanente attuale del beneficiario effettivo basandosi sulle informazioni migliori in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 2005/60/CEE;

b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'indirizzo permanente attuale del beneficiario effettivo sulla base dell'indirizzo che risulta dalle procedure di identificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), da aggiornare sulla base dei documenti più recenti in possesso dell'agente pagatore.

Nella situazione di cui alla lettera b) del presente comma, in cui i beneficiari effettivi presentano un passaporto o una carta d'identità ufficiale o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale rilasciato da uno Stato membro e si dichiarano residenti in un paese terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato nei tre anni precedenti la data del pagamento, o in una data successiva se il pagamento si considera maturato da un beneficiario effettivo, dall'autorità competente del paese terzo in cui il beneficiario effettivo afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera paese di residenza lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto, la carta d'identità ufficiale o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale. Per i beneficiari effettivi sui quali l'agente pagatore dispone di documentazione ufficiale che dimostra che la loro residenza fiscale è situata in un paese diverso da quello del loro indirizzo permanente a motivo di privilegi connessi al loro status diplomatico o ad altre norme convenute a livello internazionale, la residenza è determinata mediante la documentazione ufficiale a disposizione dell'agente pagatore.

4.  Entro il 31 dicembre 2014 ciascuno Stato membro che attribuisce codici fiscali o dati equivalenti comunica alla Commissione la struttura e il formato di tali codici o dati e della documentazione ufficiale contenente le informazioni relative ai codici o dati attribuiti. Ciascuno Stato membro comunica inoltre alla Commissione le eventuali modifiche intervenute al riguardo. La Commissione compila un elenco delle informazioni ricevute, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Agenti pagatori

1.  Ai fini della presente direttiva per agente pagatore si intende un operatore economico stabilito in uno Stato membro che effettua un pagamento di interessi al beneficiario effettivo o attribuisce tale pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo.

Ai fini del presente paragrafo, è irrilevante se l'operatore economico interessato sia il debitore o l'emittente del credito o del titolo che produce il reddito o l'operatore economico incaricato dal debitore o emittente o dal beneficiario effettivo di pagare il reddito o di attribuire il pagamento del reddito.

Un operatore economico stabilito in uno Stato membro è considerato un agente pagatore ai fini della presente direttiva anche quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) effettua un pagamento di interessi o attribuisce tale pagamento a un altro operatore economico, compresa una stabile organizzazione o un'affiliata del primo operatore economico, stabilito al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 e al di fuori dell'ambito territoriale degli accordi e delle intese che prevedono le stesse misure o misure equivalenti a quelle di cui alla presente direttiva; e

b) il primo operatore economico ha motivo di credere, sulla base delle informazioni disponibili, che il secondo operatore economico pagherà il reddito o attribuirà tale pagamento direttamente a un beneficiario effettivo che è una persona fisica di cui il primo operatore economico sa che è residente in un altro Stato membro, tenuto conto dell'articolo 3.

Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il pagamento effettuato o attribuito dal primo operatore economico si considera effettuato o attribuito direttamente al beneficiario effettivo di cui alla lettera b) di detto comma.

2.  L'entità o dispositivo giuridico, la cui sede di direzione effettiva è situata all'interno di uno Stato membro e che non è soggetto a imposizione effettiva in base alle norme generali di imposizione diretta applicabili in quello Stato membro o nello Stato membro di stabilimento o in qualsiasi paese o giurisdizione in cui ha comunque la residenza fiscale, è considerato agente pagatore all'atto del ricevimento di un pagamento di interessi o all'attribuzione di tale pagamento.

Ai fini del presente paragrafo, le categorie di entità e dispositivi giuridici figuranti nell'elenco indicativo dell'allegato II non sono considerate soggette a imposizione effettiva.

Se l'entità o dispositivo giuridico non appartiene ad alcuna delle categorie figuranti nell'elenco indicativo di cui all'allegato II o se rientra nell'allegato ma afferma di essere soggetto a imposizione effettiva, l'operatore economico determina se è soggetto a imposizione effettiva sulla base di fatti generalmente riconosciuti o di documenti ufficiali presentati dall'entità o dispositivo giuridico oppure disponibili in virtù degli obblighi di adeguata verifica della clientela applicati ai sensi della direttiva 2005/60/CE.

Un operatore economico stabilito in uno Stato membro, che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui al presente paragrafo la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'operatore economico, comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento i dati seguenti, utilizzando le informazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 3, quarto comma o altri dati disponibili:

i) l'eventuale denominazione dell'entità o del dispositivo giuridico;

ii) la sua forma giuridica;

iii) la sua sede di direzione effettiva;

iv) l'importo totale del pagamento di interessi, specificato a norma dell'articolo 8, effettuato o attribuito all'entità o dispositivo giuridico;

v) la data dell'ultimo pagamento di interessi.

Le persone fisiche considerate beneficiari effettivi del pagamento d'interessi effettuato o attribuito alle entità o dispositivi giuridici di cui al primo comma del presente paragrafo sono determinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4. Laddove si applica la lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 4, ogniqualvolta una persona fisica acquisisca in una data successiva il diritto alle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano, l'entità o dispositivo giuridico fornisce all'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma. L'entità o dispositivo giuridico informa la propria autorità competente di qualsiasi trasferimento della sua sede di direzione effettiva.

Gli obblighi di cui al quinto comma vigono per 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento di interessi ricevuto o attribuito dall'entità o dispositivo giuridico oppure, se successiva, dall'ultima data in cui una persona fisica ha acquisito il diritto alle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano.

Qualora un'entità o dispositivo giuridico, in un caso in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), abbia trasferito la sede di direzione effettiva da uno Stato membro ad un altro, l'autorità competente del primo Stato membro comunica alla sua omologa del nuovo Stato membro le informazioni seguenti:

i) importo del pagamento di interessi ricevuto dall'entità o dispositivo giuridico o attribuito a suo favore e non ancora coperto da passati diritti alle pertinenti attività;

ii) data dell'ultimo pagamento di interessi ricevuto dall'entità o dispositivo giuridico o attribuito a suo favore oppure, se successiva, ultima data in cui una persona fisica ha acquisito il diritto in tutto o in parte alle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano.

Il presente paragrafo non si applica se l'entità o dispositivo giuridico dimostra che rientra in uno dei casi seguenti:

a) si tratta di un organismo d'investimento collettivo o di un altro fondo o sistema di investimento collettivo come definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punti i) e iii) o e), punti i) e iii);

b) si tratta di un ente che eroga prestazioni pensionistiche o assicurative o di un organismo incaricato da un siffatto ente di gestire le sue attività;

c) deve essere ammesso, in base alle procedure applicabili nello Stato membro in cui ha la residenza fiscale o la sede di direzione effettiva, all'esenzione dall'imposizione effettiva secondo il regime generale d'imposizione diretta perché destinato esclusivamente a scopi caritativi di utilità pubblica;

d) costituisce una proprietà effettiva condivisa per cui l'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento ha determinato l'identità e la residenza di tutti i beneficiari effettivi in conformità all'articolo 3 ed è pertanto l'agente pagatore in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Un'entità ai sensi del paragrafo 2 che sia simile a un organismo d'investimento collettivo o un fondo o sistema di investimento collettivo di cui al paragrafo 2, ottavo comma, lettera a), può scegliere di essere trattata ai fini della presente direttiva come un organismo, fondo o sistema di tale tipo.

Se un'entità esercita l'opzione di cui al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva rilascia un certificato a tale effetto. L'entità presenta il certificato all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi. In tal caso l'operatore economico è esentato dagli obblighi previsti al paragrafo 2, quarto comma.

Ai fini dell'attuazione efficace della presente direttiva, gli Stati membri definiscono norme dettagliate riguardo all'opzione di cui al primo comma del presente paragrafo per le entità la cui sede di direzione effettiva è situata nel loro territorio.

▼B

Articolo 5

Definizione dell'autorità competente

Ai fini della presente direttiva si intende per «autorità competente»:

a) per gli Stati membri, una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione; e

b) per i paesi terzi, l'autorità competente ai fini di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in assenza di questa, quell'autorità che sia competente a rilasciare certificati attestanti il domicilio fiscale.

▼M4

Articolo 6

Definizione del pagamento di interessi

1.  Ai fini della presente direttiva per «pagamento di interessi» si intendono:

a) interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;

b) qualsiasi reddito pagato o realizzato, oppure accreditato su un conto, relativo a titoli di qualsivoglia natura, salvo se il reddito è considerato direttamente un pagamento di interessi a norma delle lettere a), c), d) o e), e quando:

i) le condizioni di un utile sul capitale stabilite alla data di emissione includono l'impegno nei confronti dell'investitore di versargli, alla scadenza del termine, almeno il 95 % del capitale investito, oppure

ii) le condizioni stabilite alla data di emissione legano almeno il 95 % del reddito derivante dal titolo a interessi o redditi dei tipi di cui alle lettere a), c), d) o e);

c) interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a) e qualsivoglia reddito maturato o capitalizzato alla cessione, al rimborso o al riscatto dei titoli di cui alla lettera b);

d) redditi derivanti dai pagamenti di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo direttamente o indirettamente e anche tramite un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, se distribuiti da:

i) organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo, che sono registrati come tali in conformità alla legislazione di qualsiasi Stato membro, ovvero dei paesi dello Spazio economico europeo non appartenenti all'Unione, oppure sono dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla normativa in materia di fondi o sistemi di investimento collettivo di uno di tali Stati o paesi. Ciò si applica a prescindere dalla forma giuridica dell'organismo, fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell'acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote;

ii) entità che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

iii) qualsiasi fondo o sistema di investimento collettivo stabilito al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 e al di fuori dello Spazio economico europeo. Ciò si applica a prescindere dalla forma giuridica di tale fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell'acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote;

e) redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi, entità, fondi o sistemi di investimento, se questi investono, direttamente o indirettamente tramite altri siffatti organismi, fondi o sistemi, ovvero tramite entità o dispositivi giuridici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oltre il 40 % delle loro attività in crediti di cui alla lettera a) del presente paragrafo o in titoli di cui alla sua lettera b):

i) organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo, che sono registrati come tali in conformità alla legislazione di qualsiasi Stato membro, ovvero dei paesi dello Spazio economico europeo non appartenenti all'Unione, oppure sono dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla normativa in materia di fondi o sistemi di investimento collettivo di uno di tali Stati o paesi. Ciò si applica a prescindere dalla forma giuridica dell'organismo, fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell'acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote;

ii) entità che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

iii) qualsiasi fondo o sistema di investimento collettivo stabilito al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 e al di fuori dello Spazio economico europeo. Ciò si applica a prescindere dalla forma giuridica di tale fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell'acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote.

Ai fini della presente lettera, non sono considerate crediti ai sensi della lettera a) né titoli ai sensi della lettera b) le attività che gli organismi, entità, fondi o sistemi d'investimento devono conservare a titolo di garanzia in virtù di loro accordi, contratti o altri atti giuridici per il conseguimento dei loro obiettivi d'investimento e delle quali l'investitore non è parte né detiene diritti di legge;

f) profitti derivanti da un contratto di assicurazione vita, se:

i) il contratto contiene una garanzia di rendimento da entrate; oppure

ii) il rendimento effettivo del contratto è legato per oltre il 40 % agli interessi o redditi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Ai fini della presente lettera, si considerano profitti di un contratto di assicurazione vita il superamento dei rimborsi anche parziali effettuati dall'assicuratore prima della data di scadenza del contratto di assicurazione vita nonché il superamento degli importi erogati dall'assicuratore rispetto alla somma dei pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto di assicurazione vita. In caso di trasferimento parziale o totale a terzi di una assicurazione vita, si considera altresì profitto di un contratto di assicurazione vita il superamento del valore conferito al contratto rispetto alla somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore. I profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedono soltanto l'erogazione di una pensione o di una rendita fissa per almeno cinque anni sono considerati tali solo se si tratta di rimborsi o trasferimenti a terzi effettuati prima della scadenza del periodo di cinque anni. Non si considerano profitti derivanti da un contratto di assicurazione vita gli importi erogati motivati unicamente da decesso, invalidità o malattia.

Per gli organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo, che sono registrati in conformità alle loro norme oppure sono dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla loro normativa, solo nella misura in cui essi corrispondano a entrate che, direttamente o indirettamente, derivano da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a), b) o c) di detto comma, gli Stati membri hanno tuttavia l'opzione di includere nella definizione di pagamento di interessi i redditi di cui alla lettera e) del primo comma.

Per quanto riguarda la lettera f), punto ii), del primo comma, uno Stato membro ha l'opzione di includere nella definizione del pagamento di interessi i profitti indipendentemente dalla composizione del rendimento, se sono erogati o ottenuti da un assicuratore vita stabilito in quello stesso Stato.

Lo Stato membro che esercita una delle opzioni di cui al secondo e terzo comma, o entrambe, ne dà comunicazione alla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il fatto che l'opzione è stata esercitata. A decorrere dalla data di pubblicazione l'esercizio dell'opzione è vincolante per gli altri Stati membri.

2.  Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera b), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa l'importo del reddito pagato, realizzato o accreditato, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del pagamento.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa l'importo degli interessi o dei redditi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del pagamento.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettere d) ed e), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a), b) o c) di detto comma, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del reddito.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera f), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa l'importo dei profitti derivanti da un contratto di assicurazione vita, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del pagamento.

3.  Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera e), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale delle attività investita in crediti o nei titoli in questione, ovvero in partecipazioni o quote come definite in detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora egli non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera f), punto ii), laddove l'agente pagatore non disponga di informazioni circa la percentuale del rendimento legata ai pagamenti di interessi di cui alle lettere a), b), c), d) o e) di detto comma, tale percentuale si considera superiore al 40 %.

4.  Quando un pagamento di interessi definito al paragrafo 1 è effettuato a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o accreditato su un conto di tale entità o dispositivo giuridico, si considera maturato da una persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 4. Nel caso di un'entità, ciò vale soltanto se essa ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

5.  Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere agli agenti pagatori sul loro territorio l'annualizzazione degli interessi o di altri redditi pertinenti per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi o gli altri redditi pertinenti annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi.

6.  In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettere d) ed e), gli Stati membri hanno l'opzione di escludere dalla definizione di pagamento di interessi i redditi contemplati da tali disposizioni distribuiti da organismi, entità o fondi o sistemi di investimento dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla loro normativa qualora l'investimento diretto o indiretto di tali organismi, entità o fondi o sistemi in crediti di cui alla lettera a) di detto comma, o in titoli di cui alla lettera b) di detto comma, non sia stato superiore al 15 % delle loro attività.

In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri hanno l'opzione di escludere dalla definizione di pagamento di interessi di cui al paragrafo 1 i pagamenti di interessi effettuati o accreditati su un conto di un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2 che abbia la sede di direzione effettiva nel loro territorio, qualora l'investimento diretto o indiretto di tale entità o dispositivo giuridico in crediti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o in titoli di cui alla lettera b) di detto comma, non sia stato superiore al 15 % delle loro attività. Nel caso di un'entità, ciò vale soltanto se essa non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Lo Stato membro che esercita una delle opzioni di cui al primo e al secondo comma, o entrambe, ne dà comunicazione alla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il fatto che l'opzione è stata esercitata. A decorrere dalla data di pubblicazione l'esercizio dell'opzione è vincolante per gli altri Stati membri.

7.  A decorrere dal 1o gennaio 2016 le soglie del 40 % di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere e) e f), punto ii), e al paragrafo 3 sono pari al 25 %.

8.  Le percentuali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), e al paragrafo 6 sono determinate con riguardo alla politica di investimento, oppure con riguardo alla strategia e agli obiettivi d'investimento, esposta negli atti che regolano il funzionamento degli organismi, delle entità o dei fondi o sistemi di investimento interessati.

Ai fini del presente paragrafo gli atti includono:

a) il regolamento del fondo o i documenti costitutivi degli organismi, delle entità o dei fondi o sistemi di investimento interessati;

b) qualsiasi accordo, contratto o altro atto giuridico concluso dagli organismi, entità, o fondi o sistemi di investimento interessati messo a disposizione di un operatore economico; e

c) qualsiasi prospetto o documento analogo pubblicato dagli organismi, entità, o fondi o sistemi di investimento interessati, o per loro conto, e messo a disposizione degli investitori.

Laddove gli atti non definiscano la politica di investimento ovvero la strategia e gli obiettivi d'investimento, tali percentuali sono determinate con riferimento alla composizione effettiva delle attività degli organismi, entità, o fondi o sistemi di investimento interessati, quale risulta dalla media delle attività all'inizio, o alla data della prima relazione di metà esercizio, e alla fine dell'ultimo esercizio contabile anteriore alla data in cui l'agente pagatore effettua o attribuisce il pagamento di interessi al beneficiario effettivo. Per gli organismi, entità o fondi o sistemi di investimento di nuova costituzione, tale composizione effettiva risulta dalla media delle attività alla data di inizio e alla data della prima valutazione delle attività prevista dagli atti che regolano il funzionamento degli organismi, entità o fondi o sistemi interessati.

La composizione delle attività è misurata in conformità alle norme applicabili nello Stato membro, ovvero in un paese dello Spazio economico europeo non appartenente all'Unione in cui l'organismo d'investimento collettivo o altro fondo o sistema di investimento collettivo è registrato come tale, oppure in conformità alla normativa da cui sono disciplinati il suo regolamento o i suoi documenti costitutivi. La composizione misurata in quanto tale è vincolante per gli altri Stati membri.

9.  Il reddito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta a decorrere dal 1o luglio 2014. I titoli emessi anteriormente a tale data non sono presi in considerazione ai fini delle percentuali di cui alla lettera e) di detto comma, e al paragrafo 6.

10.  I profitti di un contratto di assicurazione vita sono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, primo comma, lettera f), solo nella misura in cui il contratto di assicurazione vita che dà origine a tali profitti è stato sottoscritto per la prima volta a decorrere dal 1o luglio 2014.

11.  È offerta agli Stati membri l'opzione di considerare i redditi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), punto i), realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote in organismi d'investimento collettivo aventi forma societaria che non sono OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), un pagamento di interessi solo nella misura in cui sono stati maturati da detti organismi a decorrere dal 1o luglio 2014.

▼B

Articolo 7

Campo di applicazione territoriale

La presente direttiva concerne gli interessi corrisposti da un agente pagatore stabilito all'interno del territorio in cui si applica il trattato in forza dell'articolo 299 del medesimo.



Capitolo II

Scambio di informazioni

▼M4

Articolo 8

Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore

1.  Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:

a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'articolo 3 o, nei casi di proprietà effettiva condivisa, identità e residenza di tutti i beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1;

b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi o del contratto di assicurazione vita, del titolo, della partecipazione o della quota che danno origine a tale pagamento;

d) informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2.

Se il beneficiario effettivo è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui l'agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ha la sede di direzione effettiva, l'agente pagatore comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva le informazioni specificate nelle lettere da a) a d) del primo comma del presente paragrafo, nonché le seguenti informazioni:

i) l'importo totale dei pagamenti di interessi ricevuti o attribuiti che si considera maturato dai suoi beneficiari effettivi;

ii) allorché una persona fisica diventa beneficiario effettivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), l'importo che si considera maturato da tale persona fisica e la relativa data di decorrenza.

2.  Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare i pagamenti di interessi secondo le categorie in appresso e indicare:

a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a): l'importo degli interessi pagati o accreditati;

b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b): l'importo di qualsiasi reddito pagato, realizzato o accreditato ovvero l'importo totale del pagamento;

c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) o e): l'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o l'importo totale dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;

d) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera d): l'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l'importo totale della distribuzione;

e) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: l'importo degli interessi attribuibili a ciascuno dei beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1;

f) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: l'importo degli interessi o degli altri redditi pertinenti annualizzati;

g) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f): il profitto calcolato conformemente a tale disposizione o l'importo totale del pagamento. Se, in caso di trasferimento a terzi, l'agente pagatore non dispone di informazioni sul valore conferito: la somma dei pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo del contratto di assicurazione vita.

L'agente pagatore informa l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito o, se si tratta di un agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva quando comunica gli importi totali ai sensi delle lettere b), c), d) e g) del primo comma del presente paragrafo.

3.  In caso di proprietà effettiva condivisa, l'agente pagatore informa l'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento o, se si tratta di un agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva, se l'importo comunicato per ogni beneficiario effettivo è l'importo pieno attribuibile collettivamente ai beneficiari effettivi, la partecipazione effettiva spettante al beneficiario effettivo in questione o una quota uguale.

4.  Nonostante il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire agli agenti pagatori di comunicare solo quanto segue:

a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o d): l'importo totale degli interessi o redditi;

b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c) o e): l'importo totale dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso relativi a tali pagamenti;

c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f): i benefici di cui l'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo non è stata altrimenti informata dall'agente pagatore direttamente o attraverso il suo rappresentante fiscale, o l'autorità competente di un altro Stato membro in base a disposizioni legislative diverse da quelle necessarie per attuare la presente direttiva, o l'importo totale erogato a titolo del contratto di assicurazione vita che dà origine a tali pagamenti.

L'agente pagatore comunica se gli importi totali sono comunicati ai sensi della lettere a), b) e c) del primo comma del presente paragrafo.

▼B

Articolo 9

Scambio automatico di informazioni

1.  L'autorità competente dello Stato membro dell'agente pagatore comunica le informazioni di cui all'articolo 8 all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

▼M4

1 bis.  L'autorità competente dello Stato membro in cui l'operatore economico è stabilito comunica le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, quarto comma, all'autorità competente di un altro Stato membro in cui l'entità o dispositivo giuridico ha la sede di direzione effettiva.

1 ter.  Qualora un agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 abbia trasferito la sede di direzione effettiva da uno Stato membro ad un altro, l'autorità competente del primo Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, settimo comma all'autorità competente del nuovo Stato membro.

▼M4

2.  La comunicazione di informazioni è automatica, ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore o operatore economico, e copre i casi seguenti verificatisi durante l'anno in questione:

i) tutti i pagamenti di interessi;

ii) tutti i casi in cui persone fisiche sono diventate beneficiari effettivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4;

iii) tutti i trasferimenti di sede di direzione effettiva di un agente pagatore di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

▼B

3.  Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE si applicano allo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva, a condizione che le disposizioni della presente direttiva non vi deroghino. Tuttavia, l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire a norma del presente capitolo.



Capitolo III

Disposizioni transitorie

Articolo 10

Periodo transitorio

▼M4

1.  Durante un periodo transitorio a decorrere dalla data di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, e su riserva di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, Lussemburgo e Austria non sono tenuti ad applicare le disposizioni del capitolo II.

Essi tuttavia ricevono informazioni dagli altri Stati membri a norma del capitolo II. Durante il periodo transitorio, la presente direttiva è intesa a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio in forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, che siano persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.

▼B

2.  Il periodo transitorio termina alla fine del primo esercizio tributario successivo all'ultima delle seguenti date:

 la data di entrata in vigore di un accordo tra la Comunità europea, a seguito di una decisione all'unanimità del Consiglio, e l'ultimo dei seguenti paesi: Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 18 aprile 2002 (in seguito denominato «modello di accordo dell'OCSE») riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nei rispettivi territori a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva, oltre all'applicazione simultanea da parte degli stessi paesi di una ritenuta alla fonte su tali pagamenti ad un'aliquota definitiva per i periodi corrispondenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1,

 la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva.

▼M4

3.  Dopo la fine del periodo transitorio Lussemburgo e Austria devono applicare le disposizioni del capitolo II e cessano di applicare la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12. Se durante il periodo transitorio Lussemburgo o Austria decidono di applicare le disposizioni del capitolo II, non applicano più la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12.

▼B

Articolo 11

Ritenuta alla fonte

▼M4

1.  Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore oppure, nel caso di un agente pagatore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, allorché tale agente pagatore ha la sede di direzione effettiva, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15 % nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente.

2.  L'agente pagatore applica la ritenuta fiscale nel modo seguente:

a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati;

b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b): sull'importo di qualsiasi reddito pagato, realizzato o accreditato;

c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) o e): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario effettivo sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;

d) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera d): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione;

e) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: sull'importo degli interessi attribuibili a ciascuno dei beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1. L'importo totale su cui è prelevata la ritenuta non supera l'importo del pagamento di interessi ricevuto o attribuito dall'entità o dispositivo giuridico;

f) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: sull'importo degli interessi o degli altri redditi pertinenti annualizzati;

g) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f): sul profitto calcolato in conformità a tale disposizione. Gli Stati membri possono consentire agli agenti pagatori di prelevare la ritenuta alla fonte solo sui profitti di cui l'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo non è stata ancora informata dall'agente pagatore o dai suoi rappresentanti fiscali in base a disposizioni legislative diverse da quelle necessarie per attuare la presente direttiva.

All'atto del trasferimento del gettito derivante dalla ritenuta alla fonte all'autorità competente, l'agente pagatore la informa del numero di beneficiari effettivi interessati dal prelievo di detta ritenuta classificati secondo il rispettivo Stato membro di residenza.

▼B

3.  Ai fini del ►M4  lettere a), b) e c) del paragrafo 2) ◄ , la ritenuta alla fonte è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione.

4.  L'applicazione della ritenuta alla fonte da parte dello Stato membro dell'agente pagatore non impedisce allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale, fatta salva l'osservanza del trattato.

▼M4

5.  Durante il periodo transitorio, gli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte possono prevedere che un operatore economico che effettui il pagamento di interessi o attribuisca tale pagamento a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, avente la sede di direzione effettiva in un altro Stato membro, sia considerato agente pagatore al posto dell'entità o dispositivo giuridico e prelevi la ritenuta alla fonte su tali interessi, a meno che l'entità o dispositivo giuridico non abbia formalmente accettato che la sua eventuale denominazione, la sua forma giuridica, la sua sede di direzione effettiva e l'importo totale degli interessi che gli sono pagati o attribuiti, siano comunicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, quarto comma.

▼B

Articolo 12

Ripartizione del gettito fiscale

1.  Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 trattengono il 25 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 75 % allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

2.  Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, trattengono il 25 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 75 % agli altri Stati membri nella stessa proporzione applicata per i trasferimenti effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Tali trasferimenti hanno luogo al più tardi entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore, nel caso di cui al paragrafo 1, o dell'operatore economico, nel caso di cui al paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte adottano le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.

▼M4

Articolo 13

Deroghe alla procedura della ritenuta alla fonte

1.  Gli Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11 adottano le procedure seguenti per far sì che i beneficiari effettivi possano chiedere che non sia prelevata tale ritenuta:

a) una procedura che consenta al beneficiario effettivo di autorizzare espressamente l'agente pagatore a comunicare informazioni a norma del capitolo II; l'autorizzazione copre tutti gli interessi attribuibili al beneficiario effettivo dall'agente pagatore in questione; in tal caso, si applica l'articolo 9;

b) una procedura intesa a garantire che non venga prelevata la ritenuta alla fonte se il beneficiario effettivo presenta al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale a norma del paragrafo 2.

2.  Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale rilascia un certificato indicante:

a) nome, indirizzo, codice fiscale o dato equivalente e data e luogo di nascita del beneficiario effettivo;

b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito.

Tale certificato è valido per un periodo non superiore a tre anni. Esso è rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla richiesta..

▼B

Articolo 14

Eliminazione delle doppie imposizioni

1.  Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo assicura, a norma dei seguenti paragrafi 2 e 3, l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11.

2.   ►M4  Se un pagamento di interessi attribuito a un beneficiario effettivo è stato assoggettato a siffatta ritenuta alla fonte nello Stato membro dell'agente pagatore, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata secondo la legislazione nazionale. ◄ Se detto importo supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, lo Stato membro di residenza fiscale rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.

▼M4

3.  Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11, un pagamento di interessi attribuito a un beneficiario effettivo è stato assoggettato a qualsiasi altro tipo di ritenuta alla fonte e lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta è imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.

▼B

4.  Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d'imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11.

Articolo 15

Titoli di credito negoziabili

1.  Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, ma sino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti ai sensi della direttiva 80/390/CEE ( 8 ) o dalle autorità di paesi terzi all'uopo responsabili, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), se la loro emissione non viene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data. Tuttavia, se il periodo transitorio di cui all'articolo 10 si prolunga oltre il 31 dicembre 2010, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi solo ai titoli di credito negoziabili:

 che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e rimborso anticipato, e

 per i quali l'agente pagatore di cui all'articolo 4 è stabilito in uno Stato membro che applica la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11, e tale agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in un altro Stato membro.

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da un governo o da un ente collegato, che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale, viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, come definito nell' ►M4  allegato III ◄ , l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente non contemplato dal secondo comma viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

2.  Nessuna disposizione del presente articolo osta a che gli Stati membri applichino, in conformità alla loro legislazione nazionale, imposte sui redditi prodotti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1.



Capitolo IV

Disposizioni varie e finali

Articolo 16

Altre ritenute alla fonte

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui all'articolo 11, in conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni.

Articolo 17

Recepimento

1.  Anteriormente al 1o gennaio 2004 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere al ►M2  1o luglio 2005 ◄ purché

i) la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra applichino a decorrere dalla stessa data misure equivalenti a quelle contenute nella presente direttiva, conformemente agli accordi sottoscritti con la Comunità europea, a seguito di decisioni prese all'unanimità dal Consiglio; e

ii) esistano accordi o altre intese che prevedono che tutti i pertinenti territori dipendenti o associati (Isole anglonormanne, Isola di Man e territori dipendenti o associati dei Caraibi) attuino a decorrere dalla stessa data lo scambio automatico di informazioni nello stesso modo previsto nel capitolo II della presente direttiva (o, nel periodo transitorio di cui all'articolo 10, applichino una ritenuta alla fonte negli stessi termini previsti agli articoli 11 e 12).

3.  Il Consiglio decide all'unanimità, almeno sei mesi prima del 1o gennaio 2005, se la condizione stabilita nel paragrafo 2 è soddisfatta, tenendo conto delle date di entrata in vigore delle pertinenti misure nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Il Consiglio, qualora decida che la condizione non è soddisfatta, adotta, all'unanimità su proposta della Commissione, una nuova data per gli scopi previsti al paragrafo 2.

4.  Quando gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

5.  Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di quanto sopra e le comunicano le norme essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva fornendo anche una tabella di corrispondenza tra la presente direttiva e le norme nazionali adottate.

Articolo 18

Riesame

►M4  La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato IV, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione. ◄ In base a tali relazioni la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modificazioni della direttiva necessarie per garantire in modo migliore un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.

▼M4

Articolo 18 bis

Misure di attuazione

1.  La Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2, può adottare misure ai seguenti fini:

a) specificare i fornitori di dati che gli agenti pagatori possono utilizzare per ottenere le informazioni necessarie per il corretto trattamento, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere b), d) ed e);

b) definire i formati e le modalità pratiche comuni necessari per lo scambio elettronico di informazioni di cui all'articolo 9;

c) definire modelli comuni per i certificati e altri documenti che agevolano l'applicazione della presente direttiva, in particolare per i documenti emessi negli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte e utilizzati ai fini dell'articolo 14 dallo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo.

2.  La Commissione aggiorna l'elenco di cui all'allegato III su richiesta degli Stati membri direttamente interessati.

Articolo 18 ter

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale («il comitato»).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M4




ALLEGATO I

Elenco indicativo di categorie di entità e dispositivi giuridici considerati non soggetti a imposizione effettiva ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3

1. Entità o dispositivi giuridici la cui sede di stabilimento o la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o in una giurisdizione al di fuori dell'ambito territoriale della presente direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2:



Paesi e giurisdizioni

Categorie di entità e dispositivi giuridici

Antigua e Barbuda

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Anjouan (Comore)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Bahamas

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fondazione

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Bahrein

Trust finanziario, disciplinato da legislazione locale o straniera

Barbados

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

International Society with Restricted Liability

(società internazionale a responsabilità limitata)

Belize

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Bermuda

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Società esente

Brunei

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Trust internazionale

Società in accomandita semplice

Isole Cook

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Trust internazionale

International company

International partnership (società di persone internazionale)

Costa Rica

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Gibuti

Società esente

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Dominica

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Figi

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Polinesia francese

Société (Società)

Société de personnes (società di persone)

Société en participation (associazione in partecipazione)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Grenada

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Guam

Company (società di capitali)

Impresa individuale

Partnership (società di persone)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Guatemala

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fundación (Fondazione)

Hong Kong

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Private Limited Company (società privata in accomandita semplice)

Kiribati

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Labuan (Malaysia)

Offshore company (società offshore)

Malaysian offshore bank,

Offshore limited partnership

Offshore trust

Libano

Società che beneficiano del regime delle società offshore

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Liberia

Non-resident company (società non residente)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Macao

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fundação (Fondazione)

Maldive

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Isole Marianne settentrionali

Foreign sales corporation

Offshore banking corporation

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Isole Marshall

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Maurizio

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Global business company categories 1 e 2

Micronesia

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Nauru

Trust/nominee company

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Impresa individuale

Disposizioni testamentarie straniere

Patrimonio straniero

Altre forme di società negoziate con il governo

Nuova Caledonia

Société (Società)

Société civile (società civile)

Société de personnes (società di persone)

Joint venture (associazione in partecipazione)

Successione

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Nuova Zelanda

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Niue

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Panama

Fideicomiso (Trust, disciplinato da legislazione locale e trust disciplinato da legislazione straniera)

Fundación de interés privado (Fondazione)

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Palau

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Impresa individuale

Ufficio di rappresentanza

Credit union (Cooperativa finanziaria)

Cooperative (cooperativa)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Filippine

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Porto Rico

Estate

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International banking entity

Saint Kitts e Nevis

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fondazione

Società esente

Società esente in accomandita semplice

Saint Lucia

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Saint Vincent e Grenadine

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

São Tomé e Príncipe

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Samoa

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Trust internazionale

International company

Offshore bank

Offshore insurance company

(compagnia di assicurazioni offshore)

International partnership (società di persone internazionale)

Limited partnership (Società in accomandita semplice)

Seychelles

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Singapore

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Isole Salomone

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Sudafrica

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Tonga

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Tuvalu

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Provident fund (Fondo di previdenza)

Emirati arabi uniti

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Offshore company (società offshore)

Stato USA del Delaware

Società a responsabilità limitata, S.r.l.

Stato USA del Wyoming

Società a responsabilità limitata, S.r.l.

Isole Vergini americane

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Società esente

Uruguay

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Sociedad Anónima Financiera de Inversión

Vanuatu

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Società esente

International company

2. Entità e dispositivi giuridici la cui sede di stabilimento o la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o una giurisdizione di cui all'articolo 17, paragrafo 2 e ai quali, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, si applica l'articolo 2, paragrafo 3:



Paesi e giurisdizioni

Categorie di entità e dispositivi giuridici

Andorra

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Anguilla

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Aruba

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Stichting Particulier Fonds (Fondazione privata)

Isole Vergini britanniche

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Isole Cayman

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Società esente

Guernsey

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Fondazione

Isola di Man

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Jersey

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Fondazione

Liechtenstein

Anstalt (Trust, disciplinato da legislazione locale) e trust disciplinato da legislazione straniera

Stiftung (Fondazione)

Monaco

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Fondation (Fondazione)

Montserrat

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Antille olandesi

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Stichting Particulier Fonds (Fondazione privata)

San Marino

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fondazione

Svizzera

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Fondazione

Turks e Caicos

Società esente

Limited partnership (Società in accomandita semplice)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera




ALLEGATO II

Elenco indicativo delle categorie di entità e dispositivi giuridici considerate non soggette a imposizione effettiva ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2



Paesi

Categorie di entità e dispositivi giuridici

Osservazioni

Tutti gli Stati membri UE

Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

 

Belgio

— Société de droit commun/maatschap (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica)

— Société momentanée/tijdelijke handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali specifiche)

— Société interne/stille handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone)

Incluso solo se l'operatore economico a monte che effettua il pagamento di interessi o lo attribuisce non ha determinato l'identità e la residenza di tutti i beneficiari effettivi; altrimenti rientra nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d).

Queste «società» (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza.

—  «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Bulgaria

— - Дружество със специална инвестиционна цел (Società di investimento a scopo specifico)

— Инвестиционно дружество (Società di investimento, non coperta dall'articolo 6)

Entità esente dall'imposta sul reddito delle società.

—  «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

A meno che il fiduciario possa dimostrare che il trust è effettivamente soggetto all'imposizione sul reddito in Bulgaria.

Repubblica ceca

— Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol. o v.o.s.) (Società di persone)

— Sdružení (Associazione)

— Komanditní společnost

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Danimarca

— Interessentskab (Società in nome collettivo)

— Kommanditselskab (Società in accomandita semplice)

— Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

— Partrederi

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Germania

— Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Società di diritto civile)

— Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (Società di persone a finalità commerciale)

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Estonia

— Seltsing (Società di persone)

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Irlanda

—  Partnership and investment club (Società di persone e club di investimento)

I fiduciari residenti irlandesi sono in linea generale soggetti a imposta sulle entrate del trust. Tuttavia, qualora il beneficiario o il fiduciario non sia un residente irlandese è soggetto a imposta solo il reddito di fonte irlandese.

Grecia

— Ομόρρυθμος εταιρεία (OE) (Società in nome collettivo)

— Ετερόρρυθμος εταιρεία (EE) (Società in accomandita semplice)

Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50 % dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota dell'imposta personale.

—  «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Spagna

— Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:

— 

— Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),

— Herencias yacentes (Successione)

— Comunidad de bienes (Proprietà congiunta)

— Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della Ley General Tributaria).

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Francia

— Société en participation (Impresa comune)

— Société ou association de fait (Società di fatto)

— Indivision (Proprietà congiunta)

— Fiducie

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Italia

—  Tutte le società semplici ed entità assimilate

La categoria delle società semplici comprende: «società in accomandita semplice», «società semplici», associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, «società in nome collettivo», «società di fatto» e «società di armamento».

—  Società con un numero limitato di soci che optano per la trasparenza fiscale

Il regime di «trasparenza fiscale» può essere adottato da società a responsabilità limitata o da società cooperative i cui membri sono persone fisiche (articolo 116 del TUIR-Testo unico delle imposte sui redditi).

—  «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

A meno che il fiduciario possa fornire documentazione attestante che il trust è fisicamente residente e soggetto all'imposizione fiscale per le società in Italia.

Cipro

— Συνεταιρισμός (Società di persone)

— Σύνδεσμος o σωματείο (Associazione)

 

—  Συνεργατικές (Cooperativa)

Solo operazioni con membri.

—  «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione locale o straniera

I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.

Lettonia

— Pilnsabiedrība (Società in nome collettivo)

— Komandītsabiedrība (Società in accomandita semplice)

— Biedrība un nodibinājums (Associazione e fondazione)

— Lauksaimniecības kooperatīvs (Cooperativa agricola)

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Lituania

—  «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Lussemburgo

—  «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera;

 

Ungheria

—  «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come «entità».

Malta

— Soċjetà In Akkomandita (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni

— Arrangement in participation (Associazione in partecipazione)

— Soċjetà Kooperattiva (Società cooperativa)

Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società.

Paesi Bassi

— Vennootschap onder firma (Società in nome collettivo)

— Commanditaire vennootschap (Società in accomandita semplice)

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

— Vereniging (Associazione)

— Stichting (Fondazione)

Verenigingen (associazioni) e stichtingen (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali.

—  «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Austria

— Offene Gesellschaft (OG) (Società in nome collettivo)

— Offene Handelsgesellschaft (OHG) (Società di persone a finalità commerciale)

— Kommanditgesellschaft (KG) (Società in accomandita semplice)

— Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (Società di diritto civile)

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Polonia

— Spólka jawna (Sp. j.) (Società in nome collettivo)

— Spólka komandytowa (Sp. k.) (Società in accomandita semplice)

— Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Società in accomandita per azioni)

— Spólka partnerska (Sp. p.) (Società professionale)

— Spolka cywilna (s.c.) (Società di diritto civile)

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Portogallo

— Società di diritto civile non costituite in persona giuridica commerciale

— Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione

— Società che detengono semplicemente attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da non più di cinque persone:

 

—  Società autorizzate ad esercitare l'attività nell'International Business Centre of Madera ammissibili all'esenzione dall'imposta sul reddito delle società (articolo 33 dell'EBF)

L'articolo 33 dell'EBF, applicabile alle società autorizzate fino al 31 dicembre 2000, prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2011

—  Associazioni prive di personalità giuridica

 

—  «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da persone giuridiche nell'International Business Centre of Madera.

Romania

— Association (Società di persone)

— Cooperative (Cooperativa)

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Slovenia

—  «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Slovacchia

— Verejná obchodná spoločnosť (Società in nome collettivo)

— Komanditná spoločnosť (Società in accomandita semplice)

— Združenie (Associazione)

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Finlandia

— avoin yhtiö/öppet bolag (Società di persone)

— kommandiittiyhtiö/kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Svezia

— handelsbolag (Società in nome collettivo)

— kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

— enkelt bolag (Società di persone semplice)

— «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Regno Unito

— General partnership (Società in nome collettivo)

— Limited partnership (Società in accomandita semplice)

— Limited liability partnership (Società a responsabilità limitata)

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata sono trasparenti a fini fiscali.

—  Investment club (Club di investimento in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività)

 

Gibraltar (1)

—  «Trust» o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione locale o straniera

Il reddito del trust è esente da imposta in base alle Income Tax Rules del 1992 se:

a)  il trust è creato da o per conto di una persona non residente; e

b)  il reddito,

— è maturato o derivato fuori Gibilterra, oppure

— è percepito da un trust e se fosse percepito direttamente dal beneficiario non sarebbe soggetto a imposta in base all'Income Tax Ordinance.

Ciò non si applica se il trust è stato creato prima del 1o luglio 1983 e se i termini del trust escludono esplicitamente i residenti di Gibilterra dai beneficiari.

(1)   Il Regno Unito è lo Stato membro che assume la rappresentanza di Gibilterra nei rapporti con l'estero, ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.




▼M4

ALLEGATO III

▼B

Elenco degli enti collegati (articolo 15)

Ai fini dell'articolo 15, gli enti in appresso saranno considerati «ente collegato, che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»:

 enti all'interno dell'Unione europea:

 



Belgio

Vlaams Gewest (Regione fiamminga)

Région wallonne (Regione vallone)

Région bruxelloise (Brussels Gewest) (Regione di Bruxelles-capitale)

Communauté française (Comunità francese)

Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga)

Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) (Comunità di lingua tedesca)

▼M3

Bulgaria

Общините (comuni)

Социалноосигурителни фондове (Fondi di previdenza sociale)

▼B

Spagna

Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia)

Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia)

Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura)

Junta de Castilla- La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia)

Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-Léon)

Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra)

Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari)

Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna)

Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia)

Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona)

Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie)

Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia)

Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi)

Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia)

Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava)

Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona)

Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria)

Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife)

Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale)

Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano)

Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia)

Grecia

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ferrovie greche)

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ente greco telecomunicazioni)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell'elettricità)

Francia

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES); (Cassa di ammortamento del debito sociale)

L'Agence française de développement (AFD); (Agenzia francese per lo sviluppo)

Réseau Ferré de France (RFF); (Rete ferroviaria francese)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA); (Cassa nazionale delle autostrade)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP); (Assistenza pubblica Ospedali di Parigi)

Charbonnages de France (CDF); (Miniere carbonifere francesi)

Entreprise minière et chimique (EMC) (Azienda mineraria e chimica)

Italia

Regioni

Province

Comuni

Cassa Depositi e Prestiti

▼M1

Lettonia

Pašvaldības (governi locali)

Polonia

gminy (comuni)

powiaty (distretti)

województwa (province)

związki gmin (associazioni di comuni)

powiatów (associazioni di distretti)

województw (associazioni di province)

miasto stołeczne Warszawa (città di Varsavia)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell’agricoltura)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola)

▼B

Portogallo

Região Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera)

Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre)

Comuni

▼M3

Romania

autoritățile administrației publice locale (autorità della pubblica amministrazione locale)

▼M1

Slovacchia

mestá a obce (municipalità)

Železnice Slovenskej republiky (Società delle ferrovie slovacche)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fondo statale per la gestione viaria)

Slovenské elektrárne (Centrali elettriche slovacche)

Vodohospodárska výstavba (Società per la costruzione di dighe)

▼B

 enti internazionali:

 

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

Banca europea per gli investimenti

Banca asiatica di sviluppo

Banca africana di sviluppo

Banca mondiale/BIRS/FMI

Società finanziaria internazionale

Banca interamericana di sviluppo

Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa

EURATOM

Comunità europea

Società di sviluppo andina

Eurofima

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Banca nordica di investimento

Banca di sviluppo dei Caraibi

 Le disposizioni dell'articolo 15 non pregiudicano alcun obbligo internazionale eventualmente assunto dagli Stati membri rispetto ai suddetti enti internazionali.

 enti di paesi terzi:

 Gli enti che soddisfano i seguenti criteri:

 

1) l'ente è ritenuto palesemente di diritto pubblico conformemente ai criteri nazionali.

2) Tale ente pubblico è un produttore di beni e servizi non intesi alla vendita che amministra e finanzia un gruppo di attività, fornendo principalmente beni e servizi non intesi alla vendita, destinati alla comunità e posti efficacemente sotto il controllo dell'amministrazione generale.

3) Tale ente pubblico è un grande e sistematico emittente di obbligazioni.

4) Lo Stato interessato è in grado di assicurare che tale ente pubblico non effettuerà un rimborso anticipato qualora vi siano clausole di lordizzazione (gross-up clause).

▼M4




ALLEGATO IV

Elenco di elementi che gli Stati membri devono trasmettere ogni anno alla Commissione a fini statistici

1.    Elementi economici

1.1.   Ritenuta alla fonte

Per l'Austria e il Lussemburgo (finché applicano le disposizioni transitorie di cui al capitolo III), l'importo annuo totale del gettito della ritenuta alla fonte diviso con gli altri Stati membri, ripartito per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi.

Per l'Austria e il Lussemburgo (finché applicano le disposizioni transitorie di cui al capitolo III), l'importo annuo totale del gettito diviso con gli altri Stati membri proveniente dalla ritenuta alla fonte applicata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

All'organizzazione nazionale responsabile della compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti dovrebbero essere trasmessi anche i dati relativi alle entrate totali provenienti dalla ritenuta alla fonte, ripartite per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi.

1.2.   Importo dei pagamenti di interessi/proventi delle cessioni

Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all'articolo 13, l'importo dei pagamenti di interessi all'interno del loro territorio che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza dei beneficiari effettivi.

Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all'articolo 13, l'importo dei proventi delle cessioni all'interno del loro territorio che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza dei beneficiari effettivi.

Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria, l'importo dei pagamenti di interessi oggetto di scambio di informazioni, ripartito per tipo di pagamento di interessi in conformità alle categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

All'organizzazione nazionale responsabile della compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti dovrebbero essere trasmessi anche i dati relativi agli importi totali dei pagamenti di interessi e dei proventi delle cessioni, ripartiti per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi.

1.3.   Beneficiario effettivo

Per tutti gli Stati membri, il numero di beneficiari effettivi residenti in altri Stati membri e territori dipendenti o associati, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza.

1.4.   Agenti pagatori

Per tutti gli Stati membri, il numero di agenti pagatori (per Stato membro di invio) coinvolti nello scambio di informazioni o nella ritenuta alla fonte ai fini della presente direttiva.

1.5.   Agenti pagatori all'atto del ricevimento

Per tutti gli Stati membri, il numero di agenti pagatori all'atto del ricevimento che hanno ricevuto pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. Ciò riguarda sia gli Stati membri di invio, in cui i pagamenti di interessi sono stati effettuati ad agenti pagatori all'atto del ricevimento la cui sede di direzione effettiva si trova in altri Stati membri, sia gli Stati membri di ricevimento, sul cui territorio si trovano tali entità o dispositivi giuridici.

2.    Elementi tecnici

2.1.   Registrazioni

Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all'articolo 13, il numero di registrazioni inviate e ricevute. Una registrazione indica un pagamento a favore di un beneficiario effettivo.

2.2.   Registrazioni trattate/corrette

Numero e percentuale di registrazioni non valide dal punto di vista sintattico che possono essere elaborate;

Numero e percentuale di registrazioni non valide dal punto di vista sintattico che non possono essere elaborate;

Numero e percentuale di registrazioni non trattate;

Numero e percentuale di registrazioni corrette su richiesta;

Numero e percentuale di registrazioni corrette spontaneamente;

Numero e percentuale di registrazioni trattate con esito positivo.

3.    Elementi facoltativi

3.1. Per gli Stati membri, l'importo dei pagamenti di interessi a entità o dispositivi giuridici che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ripartito per Stato membro della sede di direzione effettiva dell'entità.

3.2. Per gli Stati membri, l'importo dei proventi delle cessioni a entità o dispositivi giuridici che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ripartito per Stato membro di stabilimento dell'entità.

3.3. Le quote rispettive dell'imposta annua totale versata da soggetti passivi residenti su pagamenti di interessi effettuati a loro favore da agenti pagatori nazionali e stranieri.



( 1 ) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 259.

( 2 ) GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 553.

( 3 ) GU C 48 del 21.2.2002, pag. 55.

( 4 ) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35).

( 5 ) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

( 6 ) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

( 7 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

( 8 ) GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).

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