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Document 02002L0057-20220901

    Consolidated text: Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/2022-09-01

    02002L0057 — IT — 01.09.2022 — 009.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA 2002/57/CE DEL CONSIGLIO

    del 13 giugno 2002

    relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

    (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DIRETTIVA 2002/68/CE DEL CONSIGLIO del 19 luglio 2002

      L 195

    32

    24.7.2002

    ►M2

    DIRETTIVA 2003/45/CE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2003

      L 138

    40

    5.6.2003

    ►M3

    DIRETTIVA 2003/61/CE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003

      L 165

    23

    3.7.2003

    ►M4

    DIRETTIVA 2004/117/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004

      L 14

    18

    18.1.2005

    ►M5

    DIRETTIVA 2009/74/CE DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2009

      L 166

    40

    27.6.2009

    ►M6

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/11 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016

      L 3

    48

    6.1.2016

    ►M7

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/317 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2016

      L 60

    72

    5.3.2016

    ►M8

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (Ue) 2020/177 DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2020

      L 41

    1

    13.2.2020

    ►M9

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/971 DELLA COMMISSION del 16 giugno 2021

      L 214

    62

    17.6.2021


    Rettificata da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 154, 19.6.2010, pag.  31 (2009/74/CE)




    ▼B

    DIRETTIVA 2002/57/CE DEL CONSIGLIO

    del 13 giugno 2002

    relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra



    Articolo 1

    La presente direttiva riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione all'interno della Comunità delle sementi di piante oleaginose e da fibra destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali.

    Essa non si applica alle sementi di piante oleaginose e da fibra per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

    Articolo 2

    1.  

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a)

    Commercializzazione :

    la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.

    Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

    — 
    la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,
    — 
    la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

    Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

    Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    b)

    Piante oleaginose e da fibra :

    le piante dei generi e delle specie seguenti:



    Arachis hypogaea L.

    Arachide

    ►M5  Brassica juncea (L.) Czern. ◄

    Senape bruna

    Brassica napus. (partim)

    Colza

    ►M5  Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch ◄

    Senape nera

    Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

    Ravizzone

    Cannabis sativa L.

    Canapa

    Carthamus tinctorius L.

    Cartamo

    Carum carvi L.

    Cumino

    Glycine max (L.) Merr.

    Soia

    Gossypium spp.

    Cotone

    Helianthus annuus L.

    Girasole

    Linum usitatissimum L.

    Lino tessile, lino oleaginoso

    ▼M5

    Papaver somniferum L.

    Papavero domestico

    ▼B

    Sinapis alba L.

    Senape bianca

    c)

    Sementi di base (varietà diverse dagli ibridi) :

    le sementi

    ▼B

    i) 

    prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

    ii) 

    previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» o delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione», o, se del caso, «sementi certificate di terza riproduzione»;

    iii) 

    conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base e

    ▼M4

    iv) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).

    d)

    Sementi di base (ibridi) :

    1) 

    Sementi di base di linee inbred: le sementi

    i) 

    che, fatto salvo l'articolo 5, rispondono ai requisiti di cui agli allegati I e II per le sementi di base e

    ▼M4

    ii) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate al punto i).

    ▼B

    2) 

    Sementi di base di ibridi semplici: le sementi

    i) 

    destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;

    ii) 

    che, fatto salvo l'articolo 5, rispondono ai requisiti fissati agli allegati I e II per le sementi di base e

    ▼M4

    iii) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i) e ii).

    ▼B

    e)

    Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca) :

    le sementi

    i) 

    provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;

    ii) 

    previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

    iii) 

    conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e

    ▼M4

    iv) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).

    ▼B

    f)

    Sementi certificate di prima riproduzione (arachide, canapa monoica, lino tessile, lino oleaginoso, soia, cotone) :

    le sementi

    i) 

    provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;

    ii) 

    previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o, se del caso, della categoria «sementi certificate di terza riproduzione», o per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra,

    iii) 

    conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e

    ▼M4

    iv) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).

    ▼B

    g)

    Sementi certificati di seconda riproduzione (arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia, cotone) :

    le sementi

    i) 

    provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;

    ii) 

    previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o, se del caso, per la produzione della categoria «sementi certificate di terza produzione»;

    iii) 

    conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e

    ▼M4

    iv) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).

    ▼B

    h)

    Sementi certificate di seconda riproduzione (canape monoica) :

    le sementi

    i) 

    che provengono direttamente da sementi certificate di prima riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di seconda riproduzione;

    ii) 

    previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

    iii) 

    che soddisfano ai requisiti previsti negli allegati I e II per le sementi certificate e

    ▼M4

    iv) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).

    ▼B

    i)

    Sementi certificate di terza riproduzione (lino tessile, lino oleaginoso) :

    le sementi

    i) 

    provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o di seconda riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;

    ii) 

    previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

    iii) 

    conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e

    ▼M4

    iv) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).

    ▼B

    j)

    Sementi commerciali :

    le sementi

    i) 

    che presentano l'identità della specie;

    ii) 

    conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni previste dall'allegato II per le sementi commerciali e

    ▼M4

    iii) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i) e ii).

    ▼B

    k)

    Disposizioni ufficiali :

    le disposizioni che sono adottate

    i) 

    da autorità di uno Stato o,

    ii) 

    sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o,

    iii) 

    per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

    a condizione che le persone di cui ai punti ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

    2.  
    Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
    3.  
    I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    ▼M1

    3 bis.  
    Le modifiche da apportare al paragrafo 1, lettere c) e d), per includere gli ibridi di piante oleaginose e da fibra diverse dal girasole nel campo d'applicazione della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    ▼B

    4.  

    Gli Stati membri possono:

    a) 

    comprendere, per le sementi di lino, più generazioni nella categoria delle sementi di base e suddividere questa categoria per generazioni,

    b) 

    prevedere che gli esami ufficiali per il controllo della rispondenza alla condizione di cui all'allegato II, parte I, sub 4, per quanto riguarda Brassica napus, non siano effettuati su tutti i lotti all'atto della certificazione, salvo qualora sussista un dubbio circa la rispondenza alla condizione stessa.

    ▼M4

    5.  

    Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), lettera d), punto 1) ii), lettera d), punto 2) iii), lettera e), punto iv), lettera f), punto iv), lettera g), punto iv), lettera h), punto iv), lettera i), punto iv) e lettera j), punto iii), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    A. 

    Ispezione in campo

    a) 

    L’ispettore:

    i) 

    possiede le necessarie qualifiche tecniche;

    ii) 

    non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

    iii) 

    è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

    iv) 

    svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

    b) 

    la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;

    c) 

    una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;

    d) 

    una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

    e) 

    gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

    B. 

    Controlli delle sementi

    a) 

    I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).

    b) 

    I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

    Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

    I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.

    I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

    c) 

    I laboratori sono:

    i) 

    indipendenti

    oppure

    ii) 

    appartenenti a una società sementiera.

    Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.

    d) 

    La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.

    e) 

    Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.

    f) 

    Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

    ▼B

    6.  
    Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    ▼M4 —————

    ▼B

    Articolo 3

    1.  

    Gli Stati membri prescrivono che sementi di:

    Brassica L. (partim)
    Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
    Cannabis sativa L.
    Carthamus tinctorius L.
    Carum carvi L.
    Gossypium spp.
    Helianthus annuus L.
    Linum usitatissimum L. (partim) — Lino tessile, lino oleaginoso

    possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

    2.  
    Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi delle specie di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle elencate al paragrafo 1 soltanto se si tratta di sementi che sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate» oppure di sementi commerciali.
    3.  
    Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere prescritto che sementi delle specie di piante oleaginose o da fibra diverse da quelle elencate al paragrafo 1 possono essere commercializzate a decorrere da date determinate soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».
    4.  
    Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

    Articolo 4

    In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

    — 
    le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e
    — 
    le sementi in natura, commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

    Articolo 5

    Gli Stati membri possono autorizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3:

    a) 

    la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

    b) 

    nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale o l'ammissione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base», «sementi certificate» di qualsiasi natura o «sementi commerciali» per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione o l'ammissione viene concessa solo a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria delle sementi e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

    Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 18 limitatamente alle riproduzioni effettuate al di fuori della Comunità.

    Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

    Articolo 6

    1.  

    In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti nel proprio territorio a commercializzare:

    a) 

    piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di selezione,

    b) 

    quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

    Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.

    2.  
    Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
    3.  
    Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.

    Articolo 7

    Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione e per l'esame delle sementi commerciali della loro produzione.

    Articolo 8

    Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

    Articolo 9

    ▼M4

    1.  
    Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l’esame delle sementi per la certificazione e l’esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 22 è eseguito ufficialmente.

    ▼M4

    1 bis.  

    Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) 

    i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

    b) 

    i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

    Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

    c) 

    i campionatori sono:

    i) 

    persone fisiche indipendenti,

    ii) 

    alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi,

    o

    iii) 

    alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.

    Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;

    d) 

    la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

    e) 

    ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.

    Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

    f) 

    gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

    1 ter.  
    Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

    ▼B

    2.  
    Per l'esame delle sementi per la certificazione e per l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

    Articolo 10

    1.  
    Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate di ogni tipo e sementi commerciali soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 11 e 12, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.
    2.  
    Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto, per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

    Articolo 11

    1.  
    Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, o sull'imballaggio stesso.

    Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

    Le misure di cui al secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può constatare che un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

    2.  
    Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 12, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.
    3.  
    Per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    Articolo 12

    1.  

    Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali:

    a) 

    siano muniti, all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base e bruno per le sementi commerciali. ►M1  Per le sementi certificate di un'associazione varietale, l'etichetta è di colore blu con una striscia diagonale verde. ◄ Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 5, lettera a), le sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;

    b) 

    contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti 4, 5 e 6 e, per le sementi commerciali, lettera b), punti 2, 5 e 6. L'attestato deve presentarsi in modo da non poter essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

    2.  
    Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
    3.  
    Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che le sementi di piante oleaginose e da fibra, per le quali è provata la destinazione a impiego diverso dalla produzione agricola, possono essere commercializzate solo se tale destinazione è menzionata sull'etichetta.

    Articolo 13

    Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può prevedere la possibilità, per gli Stati membri, di prescrivere, in casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva, che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di tutte le categorie o di sementi commerciali, siano provvisti di un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che devono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    Articolo 14

    Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

    Articolo 15

    Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo o di sementi commerciali sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

    Articolo 16

    Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite della presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati di taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

    Articolo 17

    Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive comunitarie per quanto concerne le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

    Articolo 18

    Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 4, primo trattino, a condizione che:

    a) 

    siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

    b) 

    siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

    c) 

    tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

    — 
    il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
    — 
    il numero di riferimento della partita,
    — 
    il mese e l'anno della chiusura, oppure
    — 
    il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,
    — 
    la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,
    — 
    la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
    — 
    la dicitura «sementi pre-base»,
    — 
    il numero di generazioni anteriori alle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione».

    L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

    Articolo 19

    1.  

    Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante oleaginose e da fibra:

    — 
    provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in un paese terzo cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 20, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo e
    — 
    raccolte in un altro Stato membro,

    devono, a richiesta a senza pregiudizio della direttiva 2002/53/CE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

    Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

    2.  

    Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

    — 
    confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale alle condizioni di cui all'allegato V, lettera A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 11, paragrafo 1, e
    — 
    accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

    Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano o convengano sull'esenzione.

    ▼M4

    3.  

    Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante oleaginose e da fibra siano, a richiesta, certificate ufficialmente se:

    a) 

    provengono direttamente:

    i) 

    da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo cui sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b),

    o

    ii) 

    dall’ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i);

    b) 

    sono state sottoposte nella coltura di produzione ad un’ispezione in campo che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;

    c) 

    è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato II per la stessa categoria.

    ▼M1

    Articolo 19 bis

    1.  
    Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di sementi di specie di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.
    2.  

    Ai fini del paragrafo 1, si intende per:

    a) 

    «associazione varietale»: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente ufficialmente ammesso a norma della direttiva 2002/53/CE con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, egualmente ammessi, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione di questi componenti; tale combinazione deve essere stata notificata all'autorità di certificazione;

    b) 

    «ibrido impollinatore-dipendente»: il componente maschiosterile dell'«associazione varietale» (componente femminile);

    c) 

    «impollinatore»: il componente che emette polline nell'«associazione varietale» (componente maschile).

    3.  
    Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.

    ▼B

    Articolo 20

    1.  

    Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:

    a) 

    nei casi previsti all'articolo 18 che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni di cui all'allegato I;

    ▼M4

    b) 

    se sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per il contrassegno e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

    ▼B

    2.  
    Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

    Articolo 21

    1.  
    Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamenti, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.
    2.  
    Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati l'etichetta ufficiale è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.
    3.  
    Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    Articolo 22

    1.  
    Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.
    2.  

    Fatta salve la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg, importati da paesi terzi vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

    a) 

    specie;

    b) 

    varietà;

    c) 

    categoria;

    d) 

    paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;

    e) 

    paese speditore;

    f) 

    importatore;

    g) 

    quantitativi di sementi.

    Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    ▼M3

    Articolo 23

    1.  

    All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di piante oleaginose e da fibra immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

    — 
    sementi raccolte in paesi terzi,
    — 
    sementi adatte all'agricoltura biologica,
    — 
    sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.
    2.  
    Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.
    3.  
    La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime.
    4.  
    La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

    Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

    5.  
    Le analisi e le prove che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 25, paragrafo 2.
    6.  
    Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

    ▼B

    Articolo 24

    Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    Articolo 25

    1.  
    La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istitutito con l'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio ( 1 ).
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisone 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3.  
    Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 26

    Fatte salve le tolleranze previste nell'allegato II circa la presenza di malattie, di organismi nocivi o di loro vettori, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

    Articolo 27

    1.  

    Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

    a) 

    le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

    b) 

    le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 2002/53/CE, associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;

    c) 

    le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

    2.  

    Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono in particolare i seguenti punti:

    a) 

    le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

    b) 

    pertinenti restrizioni quantitative.

    Articolo 28

    Uno Stato membro può, su sua richiesta, esaminata conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, essere dispensato totalmente o parzialmente dall'obbligo di applicare la presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 17:

    a) 

    per quanto riguarda la specie seguente:

    — 
    cartamo;
    b) 

    per quanto riguarda le altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tali specie nel suo territorio.

    Articolo 29

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 30

    La Commissione, entro e non oltre il 1o febbraio 2004, procede ad una valutazione dettagliata delle semplificazioni delle procedure di certificazione introdotte dall'articolo 5 della direttiva 98/96/CE. La valutazione verte in particolare sulle eventuali ripercussioni sulla qualità delle sementi.

    Articolo 31

    1.  
    La direttiva 69/208/CEE, modificata dalle direttive indicate nell'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato VI, parte B.
    2.  
    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

    Articolo 32

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 33

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    ▼M5




    ALLEGATO I

    CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

    1.

    I precedenti colturali del campo non sono incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata e il campo è sufficientemente esente da piante spontanee originate da colture precedenti.

    Nel caso degli ibridi di Brassica napus, la coltivazione avviene su un terreno sul quale non sono state coltivate piante di Brassicaceae (Cruciferae) nel corso degli ultimi cinque anni.

    2.

    La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile:



    Coltura

    Distanza minima

    ►C1  Brassica spp. diversa da Brassica napus, Cannabis sativa diversa da Cannabis sativa monoica, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba: ◄

     

    —  per la produzione di sementi di base

    400 m

    —  per la produzione di sementi certificate

    200 m

    Brassica napus:

     

    —  per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi

    200 m

    —  per la produzione di sementi di base di ibridi

    500 m

    —  per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi

    100 m

    —  per la produzione di sementi certificate di ibridi

    300 m

    Cannabis sativa, Cannabis sativa monoica:

     

    —  per la produzione di sementi di base

    5 000 m

    —  per la produzione di sementi certificate

    1 000 m

    Helianthus annuus:

     

    —  per la produzione di sementi di base di ibridi

    1 500 m

    —  per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi

    750 m

    —  per la produzione di sementi certificate

    500 m

    Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense:

     

    ►C1  
    —  per la produzione di sementi di base di Gossypium hirsutum  ◄

    100 m

    ►C1  
    —  per la produzione di sementi di base di Gossypium barbadense  ◄

    200 m

    —  per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di Gossypium hirsutum prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica

    30 m

    —  per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di Gossypium hirsutum prodotti con maschiosterilità citoplasmatica

    800 m

    —  per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di Gossypium barbadense prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica

    150 m

    —  per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di Gossypium barbadense prodotti con maschiosterilità citoplasmatica

    800 m

    —  per la produzione di sementi di base di ibridi interspecifici stabili di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense

    200 m

    —  per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici stabili di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense e di ibridi prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica

    150 m

    —  per la produzione di sementi certificate di ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense prodotti con maschiosterilità citoplasmatica

    800 m

    Queste distanze possono non essere rispettate, se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

    3.

    La coltura presenta un’identità varietale e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di una coltura di una linea inbred, un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le sue caratteristiche.

    Per la produzione di sementi di varietà ibride le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

    In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. e gli ibridi di Helianthus annuus e Brassica napus sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

    A. 

    Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp. esclusi gli ibridi:

    il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non può superare:

    — 
    per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,
    — 
    per la produzione di sementi certificate:1 per 10 m2.
    B. 

    Ibridi di Helianthus annuus:

    a) 

    la percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:



    aa)  per la produzione di sementi di base:

     

    i)  linee inbred

    0,2 %

    ii)  ibridi semplici:

     

    —  genitore maschile, piante che hanno rilasciato polline quando il 2 % o più delle piante femminili presenta fiori ricettivi

    0,2 %

    —  genitore femminile

    0,5 %

    bb)  per la produzione di sementi certificate:

     

    —  componente maschile, piante che hanno rilasciato polline quando il 5 % o più delle piante femminili presenta fiori ricettivi

    0,5 %

    —  componente femminile

    1,0 %

    b) 

    Per la produzione di sementi di varietà ibride, vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:

    aa) 

    una sufficiente quantità di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile sono in fioritura;

    bb) 

    quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale in numero di piante di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera lo 0,5 %;

    cc) 

    per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile che sono manifestamente riconoscibili come non conformi al componente e che hanno rilasciato o rilasciano polline non supera lo 0,5 %;

    dd) 

    se la condizione stabilita all’allegato II, sezione I, punto 2, non può essere soddisfatta, va rispettata la condizione seguente: per produrre sementi certificate tramite un componente maschile va utilizzata un componente maschiosterile che contenga una linea o più linee restauratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante ottenute dagli ibridi risultanti produca polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

    C. 

    Ibridi di Brassica napus, prodotti utilizzando la maschiosterilità:

    a) 

    la percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:



    aa)  per la produzione di sementi di base

    i)  linee inbred

    0,1 %

    ii)  ibridi semplici

    —  componente maschile

    0,1 %

    —  componente femminile

    0,2 %

    bb)  per la produzione di sementi certificate

    —  componente maschile

    0,3 %

    —  componente femminile

    1,0 %

    b) 

    La maschiosterilità è almeno del 99 % per la produzione di sementi di base e del 98 % per la produzione di sementi certificate. Il livello di maschiosterilità va valutato con un esame dei fiori che verifichi l’assenza di antere fertili.

    D. 

    Ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense:

    a) 

    nelle colture per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense, la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili è del 99,8 % quando il 5 % o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello di maschiosterilità della linea parentale portaseme va valutato con un esame dei fiori che verifichi la presenza di antere sterili e non può essere inferiore al 99,9 %.

    b) 

    nelle colture per la produzione di sementi certificate di ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense, la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale che rilascia il polline è del 99,5 % quando il 5 % o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello di maschiosterilità della linea parentale portaseme va valutato con un esame dei fiori che verifichi la presenza di antere sterili nei fiori e non può essere inferiore al 99,7 %.

    ▼M9

    3 bis

    Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti 1 e 3, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.

    ▼M8

    4.

    La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione. La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena («ORNQ») previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031 ( 2 ), nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

    La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:



    Funghi e oomiceti

    ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

    Piante da impianto (genere o specie)

    Soglie per la produzione di sementi pre-base

    Soglie per la produzione di sementi di base

    Soglie per la produzione di sementi certificate

    Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

    Helianthus annuus L.

    0 %

    0 %

    0 %

    ▼M5

    5.

    Il rispetto delle altre norme o condizioni di cui sopra è verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale. Tali ispezioni in loco sono effettuate alle seguenti condizioni:

    A. 

    La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.

    B. 

    Nel caso di colture diverse dagli ibridi di Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum and Gossypium barbadense, va effettuata almeno una ispezione.

    Nel caso degli ibridi di Helianthus annuus, vanno effettuate almeno due ispezioni.

    Nel caso degli ibridi di Brassica napus vanno effettuate almeno tre ispezioni: la prima ha luogo prima del periodo di fioritura, la seconda all’inizio della fioritura e la terza alla fine della fioritura.

    Nel caso degli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense vanno effettuate almeno tre ispezioni: la prima all’inizio del periodo di fioritura, la seconda prima della fine della fioritura e la terza alla fine della fioritura, dopo la rimozione, se del caso, delle piante parentali impollinanti.

    C. 

    Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati.




    ALLEGATO II

    CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

    I.   SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

    1.

    Le sementi presentano identità e purezza varietali sufficienti. In particolare, le sementi delle specie sotto elencate sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:



    Specie e categoria

    Purezza varietale minima

    (%)

    Arachis hypogaea:

     

    —  sementi di base

    99,7

    —  sementi certificate

    99,5

    Brassica napus eccetto gli ibridi e le varietà esclusivamente foraggere, Brassica rapa, eccetto le varietà esclusivamente foraggere:

     

    —  sementi di base

    99,9

    —  sementi certificate

    99,7

    Brassica napus spp. eccetto gli ibridi e le varietà esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varietà esclusivamente foraggere, Helianthus annuus, eccetto le varietà ibride, compresi i loro componenti, Sinapis alba:

     

    —  sementi di base

    99,7

    —  sementi certificate

    99,0

    Glycine max:

     

    —  sementi di base

    99,5

    —  sementi certificate

    99,0

    Linum usitatissimum:

     

    —  sementi di base

    99,7

    —  sementi certificate, 1a generazione

    98,0

    —  sementi certificate, 2a e 3a generazione

    97,5

    Papaver somniferum:

     

    —  sementi di base

    99,0

    —  sementi certificate

    98,0

    La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

    2.

    Nel caso degli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilità, le sementi sono conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d).

    a) 

    Le sementi presentano un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche varietali dei loro componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

    ▼M6

    b) 

    La purezza varietale minima delle sementi è la seguente:

    — 
    sementi di base, componente femminile: 99,0 %;
    — 
    sementi di base, componente maschile: 99,9 %;
    — 
    sementi certificate di varietà di colza invernale: 90,0 %;
    — 
    sementi certificate di varietà di colza primaverile: 85,0 %.

    ▼M5

    c) 

    Le sementi possono essere definite «sementi certificate» soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, effettuato durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come «sementi certificate». Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base soddisfano i criteri stabiliti in materia di identità relativamente alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità, e le norme di purezza varietale minima per le sementi di base figuranti al punto b).

    Nel case delle sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici.

    d) 

    Per quanto riguarda le sementi certificate di ibridi, il rispetto delle norme sulla purezza varietale minima definite alla lettera b) è accertato con controlli ufficiali a posteriori eseguiti su una proporzione adeguata di campioni prelevati in modo ufficiale. Possono essere utilizzati metodi biochimici idonei.

    3.

    Se la condizione di cui all’allegato I, punto 3, lettere B, b), dd), non può essere soddisfatta, va rispettata la seguente condizione: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di Helianthus annuus sono stati utilizzati un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che non rinnova la maschiofertilità, le sementi prodotte dal genitore maschiosterile sono mescolate con le sementi prodotte dal genitore portaseme completamente fertile. Fra le sementi con genitore maschiosterile e quelle con genitore maschiofertile non va superato il rapporto 2:1.

    4.

    Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.

    A. 

    Tabella:



    Specie e categoria

    Facoltà germinativa minima

    (% del seme puro)

    Purezza specifica

    Contenuto massimo (numero) di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito all’allegato III, colonna 4

    (totale per colonna)

    Condizioni relative al contenuto di semi di Orobanche

    Purezza specifica minima

    (% in peso)

    Contenuto massimo di semi di altre specie di piante

    (% in peso)

    Altre specie di piante a)

    Avena fatua, Avena sterilis

    Cuscuta spp.

    Raphanus raphanistrum

    Rumex spp. diverso da Rumex acetosella

    Alopecurus myosuroides

    Lolium remotum

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    Arachis hypogaea

    70

    99

    5

    0

    0 (c)

     

     

     

     

     

    Brassica spp.

    —  sementi di base

    85

    98

    0,3

    0

    0 (c) (d)

    10

    2

     

     

     

    —  sementi certificate

    85

    98

    0,3

    0

    0 (c) (d)

    10

    5

     

     

     

    Cannabis sativa

    75

    98

    30 (b)

    0

    0 (c)

     

     

     

     

    (e)

    Carthamus tinctorius

    75

    98

    5

    0

    0 (c)

     

     

     

     

    (e)

    Carum carvi

    70

    97

    25 (b)

    0

    0 (c) (d)

    10

     

    3

     

     

    Glycine max

    80

    98

    5

    0

    0 (c)

     

     

     

     

     

    Gossypium spp.

    80

    98

    15

    0

    0 (c)

     

     

     

     

     

    Helianthus annuus

    85

    98

    5

    0

    0 (c)

     

     

     

     

     

    Linum usitatissimum:

    —  lino

    92

    99

    15

    0

    0 (c) (d)

     

     

    4

    2

     

    —  semi di lino

    85

    99

    15

    0

    0 (c) (d)

     

     

    4

    2

     

    Papaver somniferum

    80

    98

    25 (b)

    0

    0 (c) (d)

     

     

     

     

     

    Sinapis alba:

    —  sementi di base

    85

    98

    0,3

    0

    0 (c) (d)

    10

    2

     

     

     

    —  sementi certificate

    85

    98

    0,3

    0

    0 (c) (d)

    10

    5

     

     

     

    B. 

    Altre norme o condizioni applicabili se vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione I, punto 4, lettera A, del presente allegato:

    a) 

    il contenuto massimo di semi fissato nella colonna 5 comprende anche i semi delle specie indicate nelle colonne da 6 a 11;

    b) 

    la determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5;

    c) 

    la determinazione del numero di semi di Cuscuta spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;

    d) 

    la presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.;

    e) 

    le sementi sono esenti da Orobanche spp.; tuttavia, la presenza di un seme di Orobanche in un campione di 100 g non è considerata come impurità se un secondo campione di 200 g è esente da semi di Orobanche spp.

    ▼M8

    5.

    Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.

    Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

    La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:



    Funghi e oomiceti

    ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

    Piante da impianto

    (genere o specie)

    Soglie per le sementi pre-base

    Soglie per le sementi di base

    Soglie per le sementi certificate

    Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

    Linum usitatissimum L.

    5 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    5 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    5 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

    Linum usitatissimum L. - lino

    1 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    1 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    1 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

    Linum usitatissimum L. - semi di lino

    5 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    5 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    5 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

    Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

    5 %

    5 %

    5 %

    Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

    Linum usitatissimum L.

    5 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    5 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    5 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

    Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

    Glycine max (L.) Merr

    15 % per l’infezione causata dal complesso Phomopsis

    15 % per l’infezione causata dal complesso Phomopsis

    15 % per l’infezione causata dal complesso Phomopsis

    Fusarium Link (genere anamorfico) [1FUSAG]

    esclusi Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

    Linum usitatissimum L.

    5 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    5 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    5 %

    5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp.

    Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

    Helianthus annuus L.

    0 %

    0 %

    0 %

    Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

    Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

    Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

    Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

    Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

    Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

    Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

    Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

    Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

    Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

    Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

    Sinapis alba L.

    Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

    Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

    Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

    ▼M5

    II.   SEMENTI COMMERCIALI

    Alle sementi commerciali si applicano le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, eccetto il punto 1.




    ALLEGATO III



    PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

    Specie

    Peso massimo di un lotto

    (tonnellate)

    Peso minimo di un campione prelevato da un lotto

    (grammi)

    Peso del campione per la determinazione del numero prevista nelle colonne da 5 a 11 dell’allegato II, sezione I, punto 4, lettera A e nella colonna 5 dell’allegato II, sezione I, punto 5, lettera A.

    (grammi)

    1

    2

    3

    4

    Arachis hypogaea

    30

    1 000

    1 000

    Brassica juncea

    10

    100

    40

    Brassica napus

    10

    200

    100

    Brassica nigra

    10

    100

    40

    Brassica rapa

    10

    200

    70

    Cannabis sativa

    10

    600

    600

    Carthamus tinctorius

    25

    900

    900

    Carum carvi

    10

    200

    80

    Glycine max

    30

    1 000

    1 000

    Gossypium spp.

    25

    1 000

    1 000

    Helianthus annuus

    25

    1 000

    1 000

    Linum usitatissimum

    10

    300

    150

    Papaver somniferum

    10

    50

    10

    Sinapis alba

    10

    400

    200

    Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.

    ▼B




    ALLEGATO IV

    ETICHETTA

    A.   Indicazioni prescritte

    a) 

    Per le sementi di base e le sementi certificate:

    1. 

    «Normativa CE».

    2. 

    Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.

    ▼M7

    2 bis

    Numero d'ordine attribuito ufficialmente.

    ▼B

    3. 

    Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso … (mese, anno)» o

    mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato … (mese, anno)».

    4. 

    Numero di riferimento del lotto.

    5. 

    Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori in caratteri latini.

    6. 

    Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

    7. 

    Categoria.

    8. 

    Paese di produzione.

    9. 

    Peso netto o lordo dichiarato.

    10. 

    In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale.

    11. 

    Nel caso di varietà ibride o linee inbred:

    — 
    per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi, conformemente alla direttiva 2002/53/CE:
    il nome di questo componente con cui sono stati ufficialmente ammessi, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»,
    — 
    per le sementi di base negli altri casi:
    il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»,
    — 
    per le sementi certificate:
    il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido».
    12. 

    In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

    Conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

    ▼M2

    aa) 

    Per le sementi certificate di un'associazione varietale:

    Le stesse informazioni richieste alla lettera a), indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varietà (indicare: «associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varietà; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sarà sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.

    ▼B

    b) 

    Per le sementi commerciali:

    1. 

    «Normativa CE».

    2. 

    «Sementi commerciali (non certificate per la varietà)».

    3. 

    Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.

    ▼M7

    3 bis

    Numero d'ordine attribuito ufficialmente.

    ▼B

    4. 

    Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione «chiuso … (mese, anno)».

    5. 

    Numero di riferimento del lotto.

    6. 

    Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori in caratteri latini.

    7. 

    Regione di produzione.

    8. 

    Peso netto o lordo dichiarato.

    9. 

    In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale.

    10. 

    In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato … (mese ed anno)» e il servizio responsabile delle rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

    Conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

    B.   Dimensioni minime

    110 mm × 67 mm.




    ALLEGATO V

    ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

    A.   Indicazioni prescritte per l'etichetta

    — 
    Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

    ▼M7

    — 
    Numero d'ordine attribuito ufficialmente.

    ▼B

    — 
    Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
    — 
    Varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente».
    — 
    Categoria.
    — 
    Nel caso di varietà ibrida, la parola «ibrido».
    — 
    Numero di riferimento del campo o della partita.
    — 
    Peso netto o lordo dicharato.
    — 
    La menzione «sementi non definitivamente certificate».

    Conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

    B.   Colore dell'etichetta

    L'etichetta è di colore grigio.

    C.   Indicazioni prescritte per il documento

    — 
    Autorità che rilascia il documento.

    ▼M7

    — 
    Numero d'ordine attribuito ufficialmente.

    ▼B

    — 
    Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
    — 
    Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
    — 
    Categoria.
    — 
    Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
    — 
    Numero di riferimento del campo o della partita.
    — 
    Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
    — 
    Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
    — 
    Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
    — 
    Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
    — 
    Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.




    ALLEGATO VI

    PARTE A

    DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

    (di cui all'articolo 31)



    Direttiva 69/208/CEE (GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3)

     

    Direttiva 71/162/CEE del Consiglio (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 24)

    unicamente l'articolo 5

    Direttiva 72/274/CEE del Consiglio (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37)

    unicamente per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della direttiva 69/208/CEE di cui agli articoli 1 e 2

    Direttiva 72/418/CEE del Consiglio (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22)

    unicamente l'articolo 5

    Direttiva 73/438/CEE del Consiglio (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79)

    unicamente l'articolo 5

    Direttiva 75/444/CEE del Consiglio (GU L 196 del 26.7.1975, pag. 6)

    unicamente l'articolo 5

    Direttiva 78/55/CEE del Consiglio (GU L 16 del 20.1.1978, pag. 23)

    unicamente l'articolo 5

    Direttiva 78/388/CEE della Commissione (GU L 113 del 25.4.1978, pag. 20)

     

    Direttiva 78/692/CEE del Consiglio (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13)

    unicamente l'articolo 6

    Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio (GU L 350 del 14.12.1978, pag. 27)

    unicamente l'articolo 3

    Direttiva 79/641/CEE della Commissione (GU L 183 del 19.7.1979, pag. 13)

    unicamente l'articolo 3

    Direttiva 80/304/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 33)

     

    Direttiva 81/126/CEE della Commissione (GU L 67 del 12.3.1981, pag. 36)

    unicamente l'articolo 4

    Direttiva 82/287/CEE della Commissione (GU L 131 del 13.5.1982, pag. 24)

    unicamente gli articoli 3 e 4

    Direttiva 82/727/CEE del Consiglio (GU L 310 del 6.11.1982, pag. 21)

     

    Direttiva 82/859/CEE della Commissione (GU L 357 del 18.12.1982, pag. 31)

     

    Direttiva 86/155/CEE del Consiglio (GU L 118 del 7.5.1986, pag. 23)

    unicamente l'articolo 4

    Direttiva 87/120/CEE della Commissione (GU L 49 del 18.2.1987, pag. 39)

    unicamente l'articolo 4

    Direttiva 87/480/CEE della Commissione (GU L 273 del 26.9.1987, pag. 43)

    unicamente l'articolo 2

    Direttiva 88/332/CEE del Consiglio (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82)

    unicamente l'articolo 7

    Direttiva 88/380/CEE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31)

    unicamente l'articolo 5

    Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

    unicamente per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della direttiva 69/208/CEE di cui all'articolo 2 e all'allegato II.I.5

    Direttiva 92/9/CEE della Commissione (GU L 70 del 17.3.1992, pag. 25)

     

    Direttiva 92/107/CEE della Commissione (GU L 16 del 25.1.1993, pag. 1)

     

    Direttiva 96/18/CE della Commissione (GU L 76 del 26.3.1996, pag. 21)

    unicamente l'articolo 2

    Direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)

    unicamente l'articolo 1, punto 5

    Direttiva 98/95/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1)

    unicamente l'articolo 5

    Direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27)

    unicamente l'articolo 5

    PARTE B

    TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

    (di cui all'articolo 31)



    Direttiva

    Termine di attuazione

    69/208/CEE

    1o luglio 1970 (1) (2)

    71/162/CEE

    1o luglio 1970 (articolo 5, paragrafi 1, 2 e 7)

    1o luglio 1972 (articolo 5, paragrafo 3)

    1o luglio 1971 (altre disposizioni) (1)

    72/274/CEE

    1o luglio 1972 (articolo 1)

    1o gennaio 1973 (articolo 2)

    72/418/CEE

    1o luglio 1973

    73/438/CEE

    1o luglio 1973 (articolo 5, paragrafo 3)

    1o gennaio 1974 (articolo 5, paragrafo 4)

    1o luglio 1974 (altre disposizioni)

    75/444/CEE

    1o luglio 1975 (articolo 5, paragrafo 2)

    1o luglio 1977 (altre disposizioni)

    78/55/CEE

    1o luglio 1978 (articolo 5, paragrafo 2)

    1o luglio 1979 (altre disposizioni)

    78/388/CEE

    1o gennaio 1981 [articolo 1, paragrafi 1 (3) e 2 (4)]

    1o luglio 1980 (altre disposizioni)

    78/692/CEE

    1o luglio 1977 (articolo 6)

    1o luglio 1979 (altre disposizioni)

    78/1020/CEE

    1o luglio 1977

    79/641/CEE

    1o luglio 1980

    80/304/CEE

    1o luglio 1980

    81/126/CEE

    1o luglio 1982

    82/287/CEE

    1o gennaio 1983

    82/727/CEE

    1o luglio 1982

    82/859/CEE

    1o luglio 1983

    86/155/CEE

    1o marzo 1986 (articolo 4, paragrafi da 3 a 5)

    1o luglio 1987 (altre disposizioni)

    87/120/CEE

    1o giugno 1988

    87/480/CEE

    1o luglio 1990

    88/332/CEE

     

    88/380/CEE

    1o luglio 1992 [articolo 5, paragrafi 10, 19, 23 e 25 (5), e articolo 5, paragrafo 12]

    1o luglio 1990 (altre disposizioni)

    90/654/CEE

     

    92/9/CEE

    30 luglio 1992

    92/107/CEE

    1o luglio 1994

    96/18/CE

    1o luglio 1996

    96/72/CE

    1o luglio 1997 (6)

    98/95/CE

    1o febbraio 2000 (Rettifica: GU L 126 del 20.5.1999, pag. 23)

    98/96/CE

    1o febbraio 2000

    (1)   

    Il 1o luglio 1973 per l'articolo 14, paragrafo 1, il 1o luglio 1974 per le disposizioni che riguardano le sementi di base e il 1o luglio 1976 per le restanti disposizioni per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito.

    (2)   

    Il 1o gennaio 1986 per la Grecia, il 1o marzo 1986 per la Spagna e il 1o gennaio 1991 per il Portogallo.

    (3)   

    Per quanto riguarda l'allegato I, punto 3.

    (4)   

    Per quanto riguarda l'allegato II, sezione 1, punto 1.

    (5)   

    Laddove tali disposizioni prescrivano l'indicazione, sull'etichetta delle sementi, della denominazione botanica di una specie.

    (6)   

    Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001.




    ALLEGATO VII

    TAVOLA DI CONCORDANZA



    Direttiva 69/208/CEE

    Presente direttiva

    Articolo 1

    Articolo 1, 1o comma bis

    Articolo 17

    Articolo 1, 2o comma bis

    Articolo 1 bis

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera A

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera B a)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera B b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera B c)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera B d)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 1, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1, punto i)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 1, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1, punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 2, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2, punto i)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 2, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2, punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 2, lettera c)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2, punto iii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera C a)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera C b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera C c)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto iii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto iv)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera D a)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera D b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera D c)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto iii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera D d)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto iv)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera E a)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto i)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera E b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera E c)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto iii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera E d)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto iv)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera E bis, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto i)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera E bis, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera E bis, lettera c)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto iii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera E bis, lettera d)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto iv)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera F a)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto i)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera F b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera F c)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera F d)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iv)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera G a)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punto i)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera G b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera G c)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punto iii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera H a)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera k), punto i)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera H b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera k), punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera H c)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera k), punto iii)

    Articolo 2, paragrafo 1 bis

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 1 E ter

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 4, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

    Articolo 2, paragrafo 4, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i)

    Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera c)

    Articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto iii)

    Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera d)

    Articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto iv)

    Articolo 2, paragrafo 3, punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 5, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 3, punto iii)

    Articolo 2, paragrafo 5, lettera c)

    Articolo 2, paragrafo 3, punto iv)

    Articolo 2, paragrafo 5, lettera d)

    Articolo 2, paragrafo 3, punto v)

    Articolo 2, paragrafo 5, 2o trattino

    Articolo 2, paragrafo 4

    Articolo 2, paragrafo 6

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 3 bis

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 4 bis

    Articolo 6

    Articolo 5

    Articolo 7

    Articolo 6

    Articolo 8

    Articolo 7

    Articolo 9

    Articolo 8

    Articolo 10

    Articolo 9

    Articolo 11

    Articolo 10

    Articolo 12

    Articolo 11

    Articolo 13

    Articolo 11 bis

    Articolo 14

    Articolo 12

    Articolo 15

    Articolo 12 bis

    Articolo 16

    Articolo 13

    Articolo 17

    Articolo 14

    Articolo 19

    Articolo 14 bis

    Articolo 18

    Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 20, lettera a)

    Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 20, lettera b)

    Articolo 16

    Articolo 21

    Articolo 18

    Articolo 22

    Articolo 19

    Articolo 23

    Articolo 20 bis

    Articolo 24

    Articolo 20

    Articolo 25

    Articolo 21

    Articolo 26

    Articolo 21 bis, paragrafo 1

    Articolo 27, paragrafo 1

    Articolo 21 bis, paragrafo 2, punto i)

    Articolo 27, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 21 bis, paragrafo 2, punto ii)

    Articolo 27, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 22

    Articolo 28

    Articolo 29 (1)

    Articolo 30 (2)

    Articolo 31

    Articolo 32

    Articolo 33

    ALLEGATO I

    ALLEGATO I

    ALLEGATO II, parte I, punto 1

    ALLEGATO II, parte I, punto 1

    ALLEGATO II, parte I, punto 1 bis

    ALLEGATO II, parte, punto 2

    ALLEGATO II, parte I, punto 2

    ALLEGATO II, parte I, punto 3

    ALLEGATO II, parte I, punto 3

    ALLEGATO II, parte I, punto 4

    ALLEGATO II, parte II

    ALLEGATO II, parte II

    ALLEGATO III

    ALLEGATO III

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 1

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 1

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 2

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 2

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 3

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 3

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 4

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 4

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 5

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 5

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 6

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 6

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 7

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 7

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 8

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 8

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 9

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 9

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 10

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 10

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 10 bis

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 11

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 11

    ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 12

    ALLEGATO IV, parte A, lettera b)

    ALLEGATO IV, parte A, lettera b)

    ALLEGATO IV, parte B

    ALLEGATO IV, parte B

    ALLEGATO V

    ALLEGATO V

    ALLEGATO VI

    ALLEGATO VII

    (1)   

    98/95/CE, articolo 9, paragrafo 2 e 98/96/CE, articolo 8, paragrafo 2.

    (2)   

    98/96/CE, articolo 9.



    ( 1 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

    ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

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