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Document 01998D0683-20210226
Council Decision 98/683/EC of 23 November 1998 concerning exchange rate matters relating to the currencies of the UEMOA, the CEMAC and the Comores
Consolidated text: Decisione 98/683/EC del Consiglio, del 23 novembre 1998, relativa al regime di cambio con le valute dell’UEMOA, della CEMAC e delle Comore
Decisione 98/683/EC del Consiglio, del 23 novembre 1998, relativa al regime di cambio con le valute dell’UEMOA, della CEMAC e delle Comore
01998D0683 — IT — 26.02.2021 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE 98/683/EC DEL CONSIGLIO, del 23 novembre 1998, relativa al regime di cambio con le valute dell’UEMOA, della CEMAC e delle Comore (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 58) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 69 |
1 |
26.2.2021 |
Rettificata da:
DECISIONE 98/683/EC DEL CONSIGLIO,
del 23 novembre 1998,
relativa al regime di cambio con le valute dell’UEMOA, della CEMAC e delle Comore
Articolo 1
Una volta sostituito il franco francese con l’euro, la Francia può mantenere i suoi attuali accordi in materia di cambio con l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), con la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale) e con le Comore.
Articolo 2
La responsabilità esclusiva dell’applicazione degli accordi compete alla Francia e agli Stati africani firmatari.
Articolo 3
Le autorità francesi competenti informano periodicamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario circa l’applicazione degli accordi. Le autorità francesi informano il Comitato economico e finanziario prima che siano apportate modifiche alla parità fra l’euro e le valute dell’UEMOA, della CEMAC o delle Comore.
Articolo 4
La Francia può negoziare e concludere qualunque modifica degli attuali accordi, o sostituirli, purché non alteri la loro natura o la loro portata. La Francia informa preventivamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario di tali modifiche.
Articolo 5
La Francia sottopone all’attenzione della Commissione, della Banca centrale europea e del Comitato economico e finanziario qualunque progetto di modifica, mediante modifica o sostituzione, che incida sulla natura o sulla portata degli attuali accordi. Tali progetti necessitano dell’approvazione del Consiglio sulla base di una raccomandazione della Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1999.
Articolo 7
Destinataria della presente decisione è la Repubblica francese.