EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 01997D0836-20130917
Council Decision of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions ( Revised 1958 Agreement ) (97/836/EC)
Consolidated text: Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ( Accordo del 1958 riveduto ) (97/836/CE)
Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ( Accordo del 1958 riveduto ) (97/836/CE)
1997D0836 — IT — 17.09.2013 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346, 17.12.1997, p.78) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
No |
page |
date |
||
L 245 |
25 |
14.9.2013 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 1997
ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»)
(97/836/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 100 A e 113 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima fase, paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
(1) |
considerando che, con decisione del 23 ottobre 1990, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare ai negoziati sulla revisione dell'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti dei veicoli a motore firmato a Ginevra il 20 marzo 1958; |
(2) |
considerando che l'accordo del 1958 è stato riveduto; |
(3) |
che, in seguito ai suddetti negoziati, la Comunità ha la possibilità di diventare parte contraente dell'accordo reveduto in quanto organizzazione di integrazione economica regionale nei confronti della quale gli Stati membri hanno operato un trasferimento di competenze nel settore oggetto dell'accordo; |
(4) |
considerando che l'adesione all'accordo riveduto costituisce, conformemente all'articolo 113 del trattato, un obiettivo di politica commerciale comune volto ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti; che la partecipazione della Comunità rafforzerà i lavori di armonizzazione effettuati a norma dell'accordo, facilitando così l'accesso ai mercati dei paesi terzi; che detta partecipazione deve stabilire una coerenza tra gli atti designati come «regolamenti», adottati a norma dell'accordo riveduto, e la normativa comunitaria in materia; |
(5) |
considerando che l'omologazione dei veicoli a motore e l'armonizzazione tecnica sono effettuate sulla base delle direttive relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli fondate sull'articolo 100 A del trattato, che prevede l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno; che, dal 1o gennaio 1996, per quanto riguarda i veicoli della categoria M1 l'armonizzazione è totale e obbligatoria ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ), e delle direttive particolari che disciplinano questa categoria di veicoli; |
(6) |
considerando che l'adesione all'accordo da parte della Comunità implica la modifica di atti che sono stati adottati con la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato; che, di conseguenza, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo; |
(7) |
considerando che gli atti designati come «regolamenti», adottati dagli organi dell'accordo riveduto, hanno effetto vincolante per la Comunità se questa non comunica la propria opposizione entro sei mesi dalla loro notifica; che, di conseguenza, occorre prevedere che il voto della Comunità su questi atti, quando non costituiscono un semplice adeguamento al progresso tecnico, sia preceduto da una decisione approvata con la medesima procedura seguita per l'adesione all'accordo riveduto; |
(8) |
considerando tuttavia che, qualora l'adozione di un regolamento di questo tipo costituisca semplicemente un adeguamento al progresso tecnico, il voto della Comunità può essere deciso conformemente alla procedura seguita per l'adeguamento tecnico alle direttive sull'omologazione dei veicoli; |
(9) |
considerando che è opportuno prevedere modalità pratiche per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'accordo riveduto; |
(10) |
considerando che l'accordo riveduto prevede una procedura semplificata di modifica; che occorre garantire un sistema decisionale a livello comunitario compatibile con la procedura stessa; |
(11) |
considerando che, conformemente alle disposizioni dell'accordo riveduto, ciascuna nuova parte contraente ha la possibilità di dichiarare, contestualmente al deposito degli strumenti di adesione, che non intende aderire a determinati regolamenti UNECE che deve specificare; che la Comunità desidera avvalersi di questa disposizione al fine, da un lato, di aderire immediatamente all'elenco dei regolamenti considerati essenziali per il buon funzionamento del sistema di omologazione dei veicoli, già indicati nelle direttive 70/156/CEE, 74/150/CEE ( 4 ) e 92/61/CEE ( 5 ), e d'altro lato, di esaminare, caso per caso, l'opportunità di aderire successivamente agli altri «regolamenti», tenuto conto della loro importanza ai fini dell'omologazione dei veicoli tanto a livello comunitario quanto sul piano internazionale; |
(12) |
considerando che l'adesione non pregiudica la possibilità di desistere dall'applicare i regolamenti UNECE che figurano nell'elenco accettato dalla Comunità, conformemente all'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto; che tale desistenza riguarderà in particolare i casi in cui la Comunità adotta valori limite più rigorosi per gli inquinanti e le emissioni acustiche senza che corrispondenti regolamenti ECE siano modificati di conseguenza; |
(13) |
considerando che, poiché la Comunità non aderisce a tutti i regolamenti UNECE, bensì ad un elenco ristretto di tali regolamenti considerati essenziali per il buon funzionamento della procedura di omologazione dei veicoli, è opportuno consentire agli Stati membri firmatari dei regolamenti UNECE ai quali la Comunità non aderisce di continuare ad assicurarne la gestione e l'evoluzione; |
(14) |
considerando che, conformemente all'articolo 234 del trattato, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che non sussistano incompatibilità tra i regolamenti UNECE firmati anteriormente e ai quali la Comunità non aderisce e la corrispondente normativa comunitaria in vigore; |
(15) |
considerando che l'adesione ai regolamenti UNECE da parte degli Stati membri non dovrebbe essere incompatibile con le disposizioni delle direttive 70/156/CEE, 74/150/CEE e 92/61 /CEE e dovrebbe tener conto delle procedure della direttiva 83/189/ CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ( 6 ); |
(16) |
considerando che in virtù delle norme della Comunità spetta ai singoli Stati membri assolvere gli obblighi derivanti dagli articoli 2, 4 e 5 dell'accordo riveduto, |
DECIDE:
Articolo 1
La Comunità aderisce all'accordo della commissione economica per l'Europa della Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, denominato in appresso «accordo riveduto».
Il testo dell'accordo riveduto figura nell'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di adesione in conformità dell'articolo 6, punto 3 dell'accordo riveduto e a fare la notifica di cui all'allegato IV della presente decisione.
Articolo 3
1. In conformità dell'articolo 1, punto 5 dell'accordo riveduto, la Comunità dichiara di limitare la propria adesione all'applicazione dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato II della presente decisione.
2. In conformità dell’articolo 1, punto 6 dell’Accordo riveduto, l’Unione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), di non applicare più un regolamento UNECE accettato in precedenza.
3. In conformità dell’articolo 1, punto 7 dell’Accordo riveduto, l’Unione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti UNECE cui non ha aderito alla data della sua adesione all’Accordo riveduto.
Articolo 4
1. Le modalità pratiche per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri al programma di lavoro dell'UNECE sono esposti nell'allegato III.
Il contributo della Comunità rispetto alle priorità del programma di lavoro dell'UNECE è stabilito secondo la procedura di cui all'allegato III, punto 1.
2. L’Unione vota a favore dell’adozione di un progetto di regolamento UNECE o di un progetto di modifica di un regolamento UNECE quando il progetto è stato approvato secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
3. Qualora un regolamento UNECE o la modifica di un regolamento UNECE siano adottati senza il voto favorevole della Comunità, quest'ultima esprime un'obiezione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma dell'accordo riveduto.
▼M1 —————
5. Anteriormente alla loro entrata in vigore, i regolamenti UNECE e le modifiche dei regolamenti UNECE vincolanti per la Comunità sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nelle lingue ufficiali delle Comunità.
Articolo 5
1. Le proposte di modifica all’Accordo riveduto presentate alle parti contraenti a nome dell’Unione sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.
2. La decisione di esprimere o meno un’obiezione su una proposta di modifica dell’accordo riveduto presentata da un’altra parte contraente è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.
Se almeno una settimana prima della scadenza del termine fissato all’articolo 13, punto 2 dell’Accordo riveduto, la procedura non è conclusa, l’Unione esprime un’obiezione contro la modifica entro la scadenza di tale termine.
Articolo 6
Gli Stati membri che aderiranno o hanno aderito a regolamenti UNECE dai quali la Comunità non è vincolata possono continuare ad assicurarne la gestione e l'evoluzione adottando modifiche in funzione del progresso tecnico garantendo:
— l'assenza di incompatibilità tra l'adesione a tali regolamenti e le disposizioni delle direttive 70/156/CEE, 74/150/CEE e 92/61/CEE e
— l'osservanza delle procedure della direttiva 83/189/ CEE.
ALLEGATO I
COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA
COMITATO TRASPORTI INTERNI
ACCORDO
relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ( 7 )
Revisione 2
(che comprende gli emendamenti entrati in vigore il 16 ottobre 1995)
ACCORDO
relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni
PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI,
AVENDO DECISO di modificare l'accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958,
DESIDEROSE di definire le prescrizioni tecniche uniformi che sia sufficiente rispettare affinché alcuni veicoli a motore, accessori e parti possano essere utilizzati nel loro paese,
DESIDEROSE di fare adottare tali prescrizioni nel loro paese ogniqualvolta sia possibile,
DESIDEROSE di agevolare l'utilizzazione nel loro paese dei veicoli, degli accessori e delle parti omologati, conformemente a tali prescrizioni, dalle autorità competenti di un'altra parte contraente,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Le parti contraenti adottano i regolamenti relativi ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installate o utilizzate su un veicolo a motore per il tramite di un comitato di amministrazione, composto da tutte le parti contraenti conformemente al regolamento interno riportato in appendice 1 e sulla base delle disposizioni degli articoli e paragrafi che seguono. Ove necessario, le prescrizioni tecniche comportano varianti e, nella misura del possibile, sono basate sulle prestazioni tecniche che prevedono metodi di prova. Sono previste condizioni relative alla concessione di omologazione del tipo ed al loro riconoscimento reciproco a beneficio delle parti contraenti che hanno deciso di applicare i regolamenti mediante il sistema di omologazione del tipo.
Ai sensi del presente accordo:
— i termini «veicoli a motore, accessori e parti» comprendono tutti i veicoli a motore, gli accessori e le parti le cui caratteristiche sono in relazione con la sicurezza stradale, la protezione dell'ambiente ed il risparmio, energetico;
— l'espressione «omologazione del tipo rispetto ad un regolamento» designa la procedura amministrativa mediante la quale le autorità competenti di una parte contraente, dopo aver effettuato le verifiche necessarie, dichiarano che un veicolo, un accessorio o una parte presentati dal costruttore è conforme alle specificazioni del regolamento considerato. Il costruttore certifica in seguito che ciascun veicolo, accessorio o parte che immette sul mercato è identico al prodotto omologato.
Per l'applicazione dei regolamenti, si possono ipotizzare numerose procedure amministrative alternative all'omologazione del tipo. La sola procedura alternativa ampiamente conosciuta ed applicata in alcuni Stati membri della commissione economica per l'Europa è quella dell'autocertificazione, mediante la quale il costruttore certifica, senza alcun controllo amministrativo preventivo, che ciascun prodotto che egli immette sul mercato è conforme al pertinente regolamento; le autorità amministrative competenti possono verificare, mediante prelievo di campioni a caso sul mercato, se i prodotti autocertificati sono effettivamente conformi al regolamento.
2. Il comitato di amministrazione è composto da tutte le parti contraenti, conformemente al regolamento interno riportato in appendice 1. Dopo l'approvazione di un regolamento secondo la procedura indicata in appendice 1, il comitato di amministrazione ne comunica il testo al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in seguito denominato «segretario generale». Il segretario generale notifica al più presto tale regolamento alle parti contraenti.
Il regolamento si ritiene adottato a meno che, nei sei mesi successivi alla data di notifica da parte del segretario generale, più di un terzo degli Stati che erano parti contraenti alla data della notifica abbiano informato il segretario generale della loro opposizione al regolamento.
Il regolamento deve precisare:
a) i veicoli a motore, gli accessori o le parti considerate;
b) le prescrizioni tecniche, eventualmente comprensive di varianti;
c) i metodi di prova previsti per dimostrare che le prestazioni rispettano le prescrizioni tecniche;
d) le condizioni che disciplinano il rilascio dell'omologazione del tipo ed il loro riconoscimento reciproco, compreso l'eventuale marchio di omologazione, e le condizioni intese a garantire la conformità della produzione;
e) la data o le date di entrata in vigore del regolamento.
Il regolamento può eventualmente indicare riferimenti ai laboratori accreditari dalle autorità competenti, nei quali devono essere effettuate le prove di omologazione dei tipi di accessori e di parti di veicoli a motore presentati per l'omologazione.
3. Successivamente all'adozione di un regolamento, il segretario generale lo notifica al più presto a tutte le parti contraenti, indicando quali sono le parti contraenti che hanno presentato obiezioni e per le quali tale regolamento non entrerà in vigore.
4. Il regolamento adottato entra in vigore per tutte le parti contraenti che non abbiano notificato la loro opposizione, alla data o alle date in esso precisate, come regolamento che costituisce un allegato del presente accordo.
5. Nel momento in cui deposita uno strumento di adesione, una nuova parte contraente può dichiarare di non essere vincolata da alcuni dei regolamenti allegati al presente accordo, oppure di non essere vincolata da nessuno di essi. Se in tale momento è in corso la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 relativamente ad un progetto di regolamento o un regolamento già adottato, il segretario generale comunica tale progetto alla nuova parte contraente ed il progetto entra in vigore come regolamento nei confronti di tale nuova parte contraente esclusivamente alle condizioni previste al paragrafo 4. Il segetario generale comunica a tutte le parti contraenti la data dell'entrata in vigore e tutte le dichiarazioni delle parti contraenti relative alla volontà di non applicare alcuni regolamenti, effettuate ai sensi del presente paragrafo.
6. Ciascuna parte contraente che applica un regolamento può notificare in qualsiasi momento al segretario generale, con preavviso di un anno, che la sua amministrazione cessa di applicare tale regolamento. La notifica è comunicata alle altre parti contraenti dal segretario generale.
Una volta concesse, le omologazioni restano in vigore fino al momento della loro revoca.
Se una parte contraente cessa di rilasciare omologazioni in base ad un regolamento essa ha i seguenti obblighi:
— mantenere condizioni adeguate per il controllo della fabbricazione dei prodotti relativamente ai quali essa ha concesso fino a quel momento omologazioni del tipo;
— adottare le misure necessarie indicate all'articolo 4 qualora essa venga informata della non conformità di una parte contraente che continua ad applicare il regolamento;
— continuare a notificare alle autorità competenti delle altre parti contraenti la revoca delle omologazioni, ai sensi dell'articolo 5;
— continuare a concedere estensioni delle omologazioni vigenti.
7. Ciascuna parte contraente che non applica un regolamento può notificare in qualsiasi momento al segretario generale che essa intende applicarlo. In questo caso il regolamento entra in vigore per tale parte il sessantesimo giorno successivo alla notifica. Il segretario generale notifica a tutte le parti contraenti l'entrata in vigore di un regolamento nei confronti di una nuova parte contraente ai sensi del presente paragrafo.
8. Nel seguito del presente accordo, per «parti contraenti che applicano un regolamento» si intendono le parti contraenti nei confronti delle quali tale regolamento è in vigore.
Articolo 2
Ciascuna parte contraente che nell'applicare i regolamenti utilizza principalmente il sistema di omologazione del tipo, concede i marchi di omologazione del tipo ed i marchi di omologazione descritti in ciascun regolamento per quanto riguarda i tipi di veicoli a motore, gli accessori e le parti previsti da tale regolamento, a condizione che essa disponga delle competenze tecniche necessarie e si ritenga soddisfatta delle disposizioni intese a garantire la conformità della produzione al tipo omologato e definite in appendice 2. Ciascuna parte contraente che applica un regolamento mediante il sistema di omologazione del tipo rifiuta di concedere i marchi di omologazione del tipo e di omologazione previsti in tale regolamento qualora le condizioni sopraindicate non siano soddisfatte.
Articolo 3
I veicoli a motore, gli accessori e le parti relativamente ai quali sono state rilasciate omologazioni del tipo da una parte contraente ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo e che sono fabbricati sul territorio di una parte contraente che applica il regolamento in questione o di un altro paese designato dalla parte contraente che ha proceduto all'omologazione dei tipi di veicoli a motore, di accessori o di parti in questione, sono considerati conformi alla legislazione di tutte le parti contraenti che applicano tale regolamento.
Articolo 4
Se le autorità competenti di una parte contraente che applica un regolamento mediante il sistema di omologazione del tipo constatano che alcuni veicoli a motore, accessori o parti recanti i marchi di omologazione rilasciati ai sensi di tale regolamento da una delle parti contraenti non sono conformi al tipo omologato, esse ne informano le autorità competenti della parte contraente che ha rilasciato l'omologazione. Detta parte contraente adotta le misure necessarie per ristabilire la conformità della fabbricazione ai tipi omologati e informa le altre parti contraenti che applicano il regolamento mediante il sistema di omologazione del tipo delle misure adottate in proposito, che possono eventualmente estendersi fino alla revoca dell'omologazione. Qualora la sicurezza della circolazione stradale o dell'ambiente rischino di essere compromesse, la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione, dopo essere stata informata della non conformità al tipo o ai tipi omologati, informa tutte le altre parti contraenti di tale situazione. Queste ultime possono vietare la vendita o l'utilizzazione sul loro territorio dei veicoli a motore, degli accessori o delle parti in questione.
Articolo 5
Le autorità competenti di ogni parte contraente che applica un regolamento mediante il sistema di omologazione del tipo trasmettono mensilmente alle autorità competenti delle altre parti contraenti un elenco delle omologazioni dei veicoli a motore, degli accessori o delle parti che esse abbiano rifiutato di rilasciare o revocato nel mese in questione; inoltre, se hanno ricevuto una richiesta proveniente dall'autorità competente di un'altra parte contraente che applica un regolamento che prevede il sistema di omologazione del tipo, esse trasmettono immediatamente a tale autorità competente una copia di tutti i pertinenti documenti informativi sui quali esse hanno basato la loro decisione di rilasciare, di rifiutare o di revocare l'omologazione relativa ad un veicolo a motore, un accessorio od una parte contemplati da tale regolamento.
Articolo 6
1. Possono divenire parti contraenti del presente accordo gli Stati membri della commissione economica per l'Europa e gli Stati che sono ammessi ad essa a titolo consultivo ai sensi del paragrafo 8 del mandato della suddetta commissione, nonché le organizzazioni di integrazione economica regionale istituite da Stati membri della commissione economica per l'Europa e alle quali gli Stati membri abbiano trasferito competenze nei settori contemplati dal presente accordo, in particolare al fine di adottare decisioni vincolanti per tali Stati.
Per il calcolo del numero dei voti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono membri della commissione economica per l'Europa.
2. Possono diventare parti contraenti del presente accordo gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che possono partecipare ad alcune attività della commissione economica per l'Europa ai sensi del paragrafo 11 del mandato di tale commissione e le organizzazioni di integrazione economica regionale alle quali tali Stati, che ne sono membri, abbiano trasferito competenze nei settori contemplati dal presente accordo, in particolare al fine di adottare decisioni vincolanti nei loro confronti.
Per il calcolo del numero di voti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. L'adesione all'accordo emendato di nuove parti contraenti che non sono parti dell'accordo del 1958 è posta in essere mediante il deposito di uno strumento di adozione presso il segretario generale, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo emendato.
Articolo 7
1. L'accordo emendato si considera entrato in vigore nove mesi dopo la data della sua trasmissione a tutte le parti contraenti dell'accordo del 1958 da parte del segretario generale.
2. L'accordo emendato si considera non entrato in vigore se le parti contraenti dell'accordo del 1958 formulano qualsiasi obiezione nei sei mesi successivi al1a data di trasmissione da parte del segretario generale.
3. Per qualsiasi nuova parte contraente che vi aderisca, l'accordo emendato entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione.
Articolo 8
1. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica indirizzata al segretario generale.
2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il segretario generale ha ricevuto la notifica.
Articolo 9
1. Qualsiasi nuova parte contraente ai sensi dell'articolo 6 del presente accordo può dichiarare, al momento della sua adesione o in qualsiasi momento successivo, mediante notifica indirizzata al segretario generale, che il presente accordo si applica a tutti o ad una parte dei territori che essa rappresenta sul piano internazionale. L'accordo si applica pertanto al territorio o ai territori indicati nella notifica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica stessa da parte del segretario generale.
2. Qualsiasi nuova parte contraente ai sensi dell'articolo 6 del presente accordo che abbia presentato, a norma del paragrafo 1, una dichiarazione che rende il presente accordo applicabile ad un territorio che essa rappresenta sul piano internazionale, può denunciare l'accordo ai sensi dell'articolo 8 relativamente a tale territorio.
Articolo 10
1. Qualsiasi vertenza tra due o più parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo viene composta, per quanto possibile, mediante negoziati tra le parti della controversia.
2. Qualsiasi vertenza che non possa essere composta mediante negoziati è sottoposta ad arbitrato se una delle parti contraenti in disaccordo lo richiede e viene pertanto rimessa ad uno o più arbitri nominati di comune accordo dalle parti della controversia. Se nei tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato le parti in controversia non trovino un accordo sulla nomina di un arbitro o degli arbitri, una delle parti può richiedere al segretario generale di designare un arbitro unico innanzi al quale la vertenza sia rimessa per la decisione.
3. Il lodo dell'arbitro o degli arbitri designati ai sensi del paragrafo 2 è vincolante per le parti contraenti in controversia.
Articolo 11
1. Qualsiasi nuova parte contraente può dichiarare, al momento dell'adesione al presente accordo, che essa non si considera vincolata dall'articolo 10 dell'accordo. Le altre parti contraenti non sono vincolate dell'articolo 10 nei confronti di ogni parte contraente che abbia formulato una simile riserva.
2. Ogni parte contraente che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo 1 può revocare tale riserva in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al segretario generale.
3. Non è ammessa alcuna altra riserva al presente accordo o ai regolamenti ad essa allegati, ma ciascuna parte contraente ha la possibilità di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1, che essa non intende applicare alcuni dei regolamenti, oppure nessuno di essi.
Articolo 12
La procedura di emendamento dei regolamenti allegati al presente accordo è regolata dalle seguenti disposizioni:
1) Gli emendamenti dei regolamenti sono adottati dal comitato di amministrazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, ed alla procedura indicata in appendice 1. Un emendamento può eventualmente consentire di mantenere prescrizioni vigenti a titolo di varianti. Le parti contraenti indicano quali varianti intendono applicare. Le parti contraenti che applicano la variante o le varianti previste da un regolamento non sono tenute ad accettare le omologazioni basate su una variante o su varianti precedenti del medesimo regolamento. Le parti contraenti che applicano soltanto gli emendamenti più recenti non sono tenute ad accettare le omologazioni basate su emendamenti precedenti o su regolamenti non modificati. Tutte le parti contraenti che applicano un regolamento sono tenute ad accettare le omologazioni concesse in base all'emendamento più recente, anche se tali parti applicano soltanto uno degli emendamenti precedenti a tale regolamento. Il comitato di amministrazione trasmette al segretario generale ogni emendamento al regolamento dopo la sua adozione. Il segretario generale notifica al più presto tale emendamento alle parti contraenti che applicano il regolamento.
2) Un emendamento ad un regolamento si ritiene adottato se, entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del segretario generale, più di un terzo delle parti contraenti che applicavano un regolamento alla data della notifica non hanno notificato al segretario generale la loro opposizione all'emendamento. Se, allo scadere di tale periodo, più di un terzo delle parti contraenti che applicano il regolamento non hanno notificato al segretario generale la loro opposizione, il Segretario Generale dichiara al più presto che l'emendamento è adottato ed è vincolante per le parti contraenti che applicano il regolamento e che non abbiano contestato tale emendamento. Se un regolamento viene emendato e se almeno un quinto delle parti contraenti che ne applicano la versione non emendata dichiarano inoltre che desiderano continuare ad applicare tale versione, essa è considerata una variante della versione emendata e viene formalmente incorporata a tale titolo nel regolamento, con effetto dalla data di adozione dell'emendamento o della sua entrata in vigore. In tal caso, gli obblighi delle parti contraenti che applicano il regolamento sono gli stessi di quelli indicati al paragrafo 1.
3) Qualora un paese diventi parte contraente del presente accordo tra la data di notifica dell'emendamento di un regolamento indirizzata al segretario generale e quella di entrata in vigore del regolamento stesso, il regolamento in questione può entrare in vigore nei confronti di tale parte contraente soltanto due mesi dopo che essa abbia accettato formalmente l'emendamento o che sia trascorso un termine di sei mesi dalla comunicazione del progetto di emendamento effettuata dal segretario generale.
Articolo 13
La procedura di emendamento del testo dell'accordo e delle sue appendici è regolata dalle seguenti disposizioni:
1) Ciascuna parte contraente può proporre uno o più emendamenti del presente accordo e delle sue appendici. Il testo di ogni progetto di emendamento dell'accordo e delle sue appendici è trasmesso al segretario generale, che lo comunica a tutte le parti contraenti e lo porta a conoscenza degli altri Stati indicati all'articolo 6, paragrafo 1.
2) Un progetto di emendamento trasmesso ai sensi del paragrafo 1 si ritiene accettato se nessuna parte contraente formula obiezioni entro sei mesi a decorrere dalla data in cui il segretario generale ha trasmesso il progetto di emendamento.
3) Il segretario generale invia al più presto una notifica a tutte le parti contraenti per informarle se sono state formulate o meno obiezioni al progetto di emendamento. Se sono state formulate obiezioni, l'emendamento è considerato non accettato e rimane privo di efficacia. Se non vengono sollevate obiezioni, l'emendamento entra in vigore per tutte le parti contraenti tremesi dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al paragrafo 2.
Articolo 14
Oltre alle notifiche previste dagli articoli 1, 12 e 13 del presente accordo, il segretario generale notifica alle parti contraenti:
a) le adesioni ai sensi dell'articolo 6;
b) le date in cui il presente accordo deve entrare in vigore ai sensi dell'articolo 7;
e) le denunce ai sensi dell'articolo 8;
d) le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 9;
e) le dichiarazioni e le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2;
f) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2;
g) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.
Articolo 15
1. Se, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che precedono, sono in corso le procedure di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, dell'accordo non modificato per l'adozione di un nuovo regolamento, il nuovo regolamento entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 di tale articolo.
2. Se, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che precedono, sono in corso le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo non modificato, per l'adozione di un emendamento ad un regolamento, l'emendamento entra in vigore conformemente alle disposizioni di tale articolo.
3. Con il consenso di tutte le parti contraenti dell'accordo, ciascun regolamento adottato ai sensi dell'accordo non modificato può essere considerato come un regolamento adottato conformemente alle disposizioni che precedono.
Appendice 1
COMPOSIZIONE E REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 1
Il comitato di amministrazione è composto da tutte le parti dell'accordo emendato.
Articolo 2
Il segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa fornisce servizi di segretariato al comitato.
Articolo 3
Il comitato elegge ogni anno un presidente ed un vicepresidente in occasione della sua prima sessione.
Articolo 4
Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riunisce il comitato sotto gli auspici della commissione economica per l'Europa ogniqualvolta sia opportuno adottare un nuovo regolamento o apportare un emendamento ad un regolamento.
Articolo 5
I progetti intesi ad adottare i nuovi regolamenti sono sottoposti a votazione. Ciascun paese che sia parte contraente dell'accordo dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati sovrani che ne sono membri. Per poter essere adottato, ogni nuovo progetto di regolamento deve ottenere i due terzi dei voti dei membri presenti e votanti.
Articolo 6
I progetti che intendono apportare emendamenti ai regolamenti sono sottoposti a votazione. Ogni paese che sia parte contraente dell'accordo è che applichi il regolamento dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti che applicano il regolamento. Per il calcolo del quorum le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati membri sovrani che applicano il regolamento in questione. Per poter essere adottato, ogni progetto di emendamento ad un regolamento deve ottenere i due terzi dei voti dei membri presenti e votanti.
Appendice 2
PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
1. VALUTAZIONE INIZIALE
1.1. Prima di rilasciare un'omologazione del tipo, l'autorità competente di una parte contraente deve verificare se esistono disposizioni e procedure atte a garantire un controllo efficace della conformità al tipo omologato dei veicoli, degli accessori o delle parti in produzione.
1.2. È opportuno che l'autorità che rilascia l'omologazione del tipo verifichi, con sua soddisfazione, se il requisito di cui al paragrafo 1.1 viene rispettato, ma tale verifica può essere effettuata in nome e su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione del tipo anche dall'autorità competente di un'altra parte contraente. In tal caso, quest'ultima autorità competente redige una dichiarazione di conformità che indica i settori e gli impianti di produzione da essa visitati relativamente al prodotto o ai prodotti da omologare.
1.3. L'autorità competente deve inoltre accettare che la registrazione del fabbricante ai sensi della norma armonizzata ISO 9002 (che riguarda il prodotto o i prodotti da omologare) o di una norma equivalente che soddisfi le prescrizioni di cui al paragrafo 1.1. Il fabbricante deve fornire le informazioni relative alla registrazione ed impegnarsi ad informare l'autorità competente di qualsiasi modifica che incida sulla validità o sull'oggetto della registrazione.
1.4. Dopo aver ricevuto una richiesta proveniente dall'autorità di un'altra parte contraente, l'autorità competente trasmette la dichiarazione di conformità menzionata nell'ultima frase del paragrafo 1.2, oppure dichiara di non esser in grado di fornire tale dichiarazione.
2. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
2.1. Tutti i veicoli, gli accessori o le parti omologati ai sensi del presente accordo o di un altro regolamento, devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e rispettare le prescrizioni del presente allegato o di un altro regolamento.
2.2. L'autorità competente di una parte contraente che rilascia un'omologazione del tipo deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e programmi di ispezione documentati, da concordare con il fabbricante per ciascuna omologazione affinché siano effettuati ad intervalli prestabiliti le prove o i controlli necessari per verificare se la produzione rimane conforme al tipo omologato, comprese le eventuali prove indicate in un altro regolamento.
2.3. Il titolare dell'omologazione è tenuto in particolare a:
2.3.1. verificare l'esistenza di procedure di controllo efficaci della conformità dei prodotti (veicoli, accessori o parti) all'omologazione del tipo;
2.3.2. avere accesso agli impianti necessari per controllare la conformità al tipo omologato;
2.3.3. controllare che i risultati delle prove siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo concordato con l'autorità omologante, che non può essere superiore a dieci anni;
2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e per garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni inerenti ad una produzione industriale;
2.3.5. garantire che, per ciascun tipo di prodotti, siano effettuati almeno i controlli previsti nella presente appendice e le prove prescritte nei regolamenti applicabili;
2.3.6. garantire che, per ogni prelievo di campioni o di provette da cui risulti la non conformità al tipo di prova considerato, si proceda ad un nuovo campionamento e ad una nuova prova. Saranno prese tutte le disposizioni necessarie a ristabilire la conformità della produzione corrispondente.
2.4. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione del tipo può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso ogni unità di produzione. La frequenza normale di queste verifiche deve essere compatibile con le (eventuali) disposizioni accettate ai sensi dei paragrafi 1.2 o 1.3 della presente appendice e deve essere tale da garantire che i relativi controlli siano sottoposti a verifica per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità competente.
2.4.1. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove ed i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore.
2.4.2. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può prelevare a caso campioni che saranno sottoposti a prova nel laboratorio del fabbricante (oppure presso il servizio tecnico eventualmente previsto nel regolamento allegato al presente accordo). Il numero minimo di campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli effettuati dal fabbricante stesso.
2.4.3. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove effettuate ai sensi del paragrafo 2.4.2, l'ispettore deve prelevare campioni da inviare al servizio tecnico affinché esso effettui le prove di omologazione del tipo.
2.4.4. L'autorità di omologazione può effettuare tutti i controlli o le prove previsti nella presente appendice o nel regolamento allegato al presente accordo.
2.4.5. Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione deve controllare che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.
ALLEGATO II
1. Alla data dell'adesione all'accordo riveduto nel settore dei veicoli a motore e dei relativi accessori e parti, la Comunità europea intende limitare la sua adesione al riconoscimento e all'accettazione dei regolamenti UNECE elencati nella tabella che segue, con le serie di emendamenti indicate, in vigore alla data dell'adesione.
Numero del regolamento UNECE |
Serie di emendamenti |
Oggetto |
1 |
01 |
Proiettori (comprese le lampade R2 e/o HS1) |
3 |
02 |
Catadiottri |
4 |
— |
Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore |
5 |
02 |
Proiettori (sigillati) |
6 |
01 |
Indicatori di direzione |
7 |
02 |
Luci di ingombro/posizione anteriore/posizione posteriore/di arresto |
8 |
04 |
Proiettori (H1 H2, H3, HB3, HB4, H7, H8 e/o HIR1) |
10 |
02 |
Soppressione di perturbazioni radioelettriche |
11 |
02 |
Serrature e cerniere delle porte |
12 |
03 |
Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto |
13 |
09 |
Frenatura |
14 |
04 |
Ancoraggi delle cinture di sicurezza |
16 |
04 |
Cinture di sicurezza |
17 |
06 |
Resistenza dei sedili |
18 |
02 |
Dispositivi antifurto |
19 |
02 |
Proiettori fendinebbia anteriori |
20 |
02 |
Proiettori (H4) |
21 |
01 |
Finiture interne |
22 |
04 |
Caschi di protezione e visiere |
23 |
— |
Proiettori di retromarcia |
24 |
03 |
Emissioni diesel |
25 |
04 |
Poggiatesta |
26 |
02 |
Sporgenze esterne |
27 |
03 |
Triangolo di presegnalazione |
28 |
— |
Segnalatore acustico |
30 |
02 |
Pneumatici (veicoli a motore e loro rimorchi) |
31 |
02 |
Proiettori (alogeni sigillati) |
34 |
01 |
Rischio d'incendio |
37 |
03 |
Lampade ad incandescenza |
38 |
— |
Luci posteriori per nebbia |
39 |
— |
Tachigrafo |
43 |
— |
Vetri di sicurezza |
44 |
03 |
Dispositivo di sicurezza per bambini |
45 |
01 |
Tergicristalli |
46 |
01 |
Retrovisori |
48 |
01 |
Dispositivi di illuminazione |
49 |
02 |
Emissioni dei motori diesel |
50 |
— |
Luci di posizione anteriore/posteriore/di arresto, indicatori di direzione, dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione (ciclomotori/motocicli) |
51 |
02 |
Livello sonoro |
53 |
— |
Dispositivi di illuminazione (motocicli) |
54 |
— |
Pneumatici (veicoli commerciali e loro rimorchi) |
56 |
— |
Proiettori (ciclomotori) |
57 |
01 |
Proiettori (motocicli) |
58 |
01 |
Dispositivo di protezione posteriore |
59 |
— |
Silenziatori di ricambio |
60 |
— |
Comandi azionati dal conducente (ciclomotori/motocicli) |
62 |
— |
Dispositivi antifurto (ciclomotori/motocicli) |
64 |
— |
Pneumatici (ruote di scorta temporanee) |
66 |
— |
Resistenza della sovrastruttura (autobus) |
69 |
01 |
Targhe segnaletiche posteriori per veicoli lenti |
70 |
01 |
Targhe segnaletiche posteriori per veicoli pesanti e lunghi |
71 |
— |
Campo di visibilità dei trattori agricoli |
72 |
— |
Proiettori (lampade HS1) (motocicli) |
73 |
— |
Protezione laterale |
74 |
— |
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione (ciclomotori) |
75 |
— |
Pneumatici (motocicli/ciclomotori) |
77 |
— |
Luci di stazionamento |
78 |
02 |
Frenatura (categoria L) |
79 |
01 |
Dispositivo di sterzo |
80 |
01 |
Resistenza dei sedili (autobus) |
81 |
— |
Retrovisori (motocicli/ciclomotori) |
82 |
— |
Proiettori (HS2) (ciclomotori) |
83 |
03 |
Emissioni |
85 |
— |
Potenza dei motori |
86 |
— |
Dispositivi di illuminazione (trattori agricoli) |
87 |
— |
Luci di marcia diurna |
89 |
— |
Dispositivi di limitazione della velocità |
90 |
01 |
Complessi dischi freno di ricambio |
91 |
— |
Luci di ingombro laterali |
93 |
— |
Dispositivi di protezione antincuneamento anteriore |
96 |
— |
Emissioni dei motori diesel (trattori agricoli) |
97 |
— |
Sistemi di allarme |
98 |
— |
Proiettori con fonti luminose a luminescenza |
99 |
— |
Fonti luminose a luminescenza |
100 |
— |
Sicurezza elettrica del veicolo |
101 |
— |
Emissione di CO2/consumo di carburante |
102 |
— |
Dispositivi di attacco |
103 |
— |
Catalizzatori di sostituzione |
Le prescrizioni tecniche dei regolamenti UNECE sopraindicati diventano alternative agli allegati tecnici delle corrispondenti direttive comunitarie particolari, sempreché il campo di applicazione sia il medesimo ed esistano direttive comunitarie particolari per i regolamenti indicati.
Tuttavia le disposizioni complementari delle direttive, come quelle relative ai requisiti di installazione o al procedimento di omologazione, continuano ad essere applicabili.
Se è evidente che i regolamenti UNECE differiscono dalle direttive comunitarie corrispondenti, la Comunità può decidere di sciogliersi dal’obbligo del reciproco riconoscimento, denunciando i regolamenti UNECE in questione, conformemente all'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto e all'articolo 3 della presente decisione.
2. I regolamenti UNECE elencati, per i quali alla data dell'adesione non esistano corrispondenti direttive particolari comunitarie, diventano alternativi in corrispondenza del paragrafo 1 nel momento in cui le direttive particolari comunitarie diventano applicabili.
3. Conformemente alle disposizioni del trattato, il regolamento UNECE 22 si applica al Regno Unito a decorrere dal 1o luglio 2000 o, se ha data precedente, non prima che la Comunità aderisca a un regolamento UNECE modificato concernente i caschi di protezione e le visiere che prescriva per detti caschi e visiere gli stessi requisiti applicabili nel Regno Unito alla data di adozione della presente decisione, o requisiti più vigorosi.
ALLEGATO III
MODALITÀ PRATICHE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEGLI STATI MEMBRI ALL'ACCORDO RIVEDUTO
La Comunità europea e gli Stati membri partecipano come parti contraenti all'accordo riveduto secondo le seguenti modalità:
1) Negoziati e lavori preparatori per il programma di lavoro dell'UNECE e lavori precedenti l'adozione di regolamenti o di modifiche di regolamenti esistenti cui la Comunità aderisce
Il contributo dell’Unione circa le priorità del programma di lavoro è stabilito, se del caso, secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafi 3 e 4 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 207, paragrafo 2 TFUE.
Rappresentanti della Commissione e degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori dei gruppi di esperti per facilitare l'adozione d'una proposta di nuovo regolamento UNECE o d'una modifica d'un regolamento UNECE esistente. Nel corso di questi lavori preparatori, gli esperti degli Stati membri possono esprimere pareri tecnici e partecipare pienamente alle discussioni di carattere tecnico unicamente in base alla loro competenza tecnica, senza vincolare le proprie autorità nazionali o la Comunità.
►M1 Dopo la fase preparatoria, la Commissione rappresenta l’Unione nel comitato amministrativo istituito dall’articolo 1 dell’Accordo riveduto, come portavoce dell’Unione, in conformità dell’articolo 207 TFUE. ◄ La posizione definitiva della Comunità sull'adozione di un nuovo regolamento UNECE o la modifica di un regolamento UNECE esistente è decisa in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione.
In tutte le fasi della presente procedura la Commissione informa il Parlamento europeo, in particolare per quanto concerne l'elaborazione del programma di lavoro e l'orientamento e i risultati dei lavori preparatori. La Commissione presenta inoltre tempestivamente al Parlamento i progetti di regolamenti e modifiche.
2) Adozione dei regolamenti UNECE e delle modifiche dei regolamenti in vigore
Il diritto di voto presso gli organi creati dall'accordo riveduto è esercitato dalla Commissione per conto della Comunità. Gli Stati membri non partecipano al voto, fatta eccezione per i casi in cui sia stato deciso che la Comunità non è o non sarà vincolata da un regolamento UNECE.
Le istituzioni comunitarie si impegnano ad accelerare per quanto possibile i lavori per non ritardare inutilmente la votazione nell'ambito dell'UNECE. ►M1 A tal fine, la Commissione presenta la sua proposta non appena definiti tutti gli elementi essenziali di un progetto di regolamento UNECE. ◄
3) Modifiche dell'accordo riveduto
Soltanto la Comunità può proporre modifiche dell'accordo riveduto.
Nei confronti delle modifiche proposte da altre parti contraenti conformemente all'articolo 13 dell'accordo riveduto, gli Stati membri aderiscono alla posizione espressa dalla Comunità.
4) Se uno Stato membro viene coinvolto in una procedura di composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo riveduto, la posizione di tale Stato membro su punti di interpretazione dell'accordo in questa procedura è coordinata con la Commissione, previa consultazione con gli altri Stati membri.
ALLEGATO IV
NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA DECISIONE
La Comunità europea dichiara che non è vincolata dall'articolo 10 dell'accordo riveduto e che gli articoli 2, 4 e 5 di tale accordo saranno comunque attuati dai singoli Stati membri. La Comunità europea dichiara che il regolamento UNECE 22 non si applica al Regno Unito.
( 1 ) GU C 69 del 7. 3. 1996, pag. 4.
( 2 ) Parere conforme espresso il 21 novembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
( 3 ) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/27/CE (GU L 169 dell'8. 7. 1996, pag. 1).
( 4 ) GU L 84 del 24. 3. 1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto d'adesione del 1994.
( 5 ) GU L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione nel 1994.
( 6 ) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).
( 7 ) Vecchio titolo dell'accordo:
Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958.