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Document 01987A0813(01)-20210101
Convention on a Common transit procedure
Consolidated text: Convenzione relativa ad un regime comune di transito
Convenzione relativa ad un regime comune di transito
ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/415/2021-01-01
01987A0813(01) — IT — 01.01.2021 — 007.001
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CONVENZIONE RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2) |
Modificato da:
Rettificato da:
CONVENZIONE RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA D'ISLANDA, IL REGNO DI NORVEGIA, IL REGNO DI SVEZIA, LA CONFERAZIONE SVIZZERA,
in seguito denominati «paesi EFTA», e
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
in seguito denominata «Comunità»,
VISTI gli accordi di libero scambio tra la Comunità ed i singoli paesi EFTA,
VISTA la dichiarazione congiunta intesa a costituire uno spazio economico europeo, adottata dai ministri dei paesi EFTA e degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, particolarmente per quanto riguarda la semplificazione delle formalità di frontiera e le norme di origine,
CONSIDERANDO che la convenzione per la semplificazione delle formalità relative alla circolazione delle merci, stipulata tra i paesi EFTA e la Comunità, introduce un documento amministrativo unico da utilizzare per tali scambi;
CONSIDERANDO che l'uso di detto documento unico, da utilizzare nel quadro di un regime comune di transito per il trasporto di merci tra la Comunità ed i paesi EFTA, nonché tra i paesi EFTA, semplificherà in tal modo gli scambi;
CONSIDERANDO che il modo più adeguato per raggiungere questo obiettivo è di estendere ai paesi EFTA che non lo applicano il regime di transito attualmente in vigore per il trasporto di merci all'interno della Comunità, tra la Comunità, l'Austria e al Svizzera, nonché tra l'Austria e la Svizzera;
CONSIDERANDO inoltre il regime di transito nordico vigente tra la Finlandia, la Norvegia e la Svezia,
HANNO DECISO di stipulare la seguente convenzione:
Disposizioni generali
Articolo 1
Articolo 2
Il regime,T2 si applica alle merci trasportate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1:
nella Comunità:
solo quando le merci sono merci unionali. Per «merci unionali» si intendono le merci che rientrano in una delle categorie seguenti:
in un paese di transito comune:
soltanto quando le merci sono arrivate in detto paese secondo la procedura T2 e sono rispedite in osservanza delle condizioni particolari stabilite nell'articolo 9.
Articolo 3
Ai fini della presente convenzione, con il termine:
per «transito» s'intende un regime di circolazione in virtù del quale le merci sono trasportate, sotto il controllo delle autorità competenti, da una parte contraente a un'altra parte contraente oppure alla stessa parte contraente attraversando almeno una frontiera;
per «paese» s'intende qualsiasi paese di transito comune, qualsiasi Stato membro della Comunità o qualsiasi altro Stato che abbia aderito alla presente convenzione;
«paese terzo» s'intende qualsiasi Stato che non sia parte contraente della presente convenzione;
per «paese di transito comune» s'intende qualsiasi paese, diverso da uno Stato membro della Comunità, che è parte contraente della presente convenzione.
▼M38 —————
Articolo 4
La presente convenzione non pregiudica inoltre:
la circolazione delle merci in regime di ammissione temporanea, né
gli accordi relativi al traffico frontaliero
Articolo 5
In mancanza di un accordo tra le parti contraenti e un paese terzo, tendente a rendere applicabile il regime T1 o T2 all'attraversamento di tale paese da parte di merci che circolano tra le parti contraenti, tale regime si applica ai trasporti che toccano il territorio del paese terzo considerato, soltanto a condizione che l'attraversamento di tale paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso nel territorio di una parte contraente; l'effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del paese terzo.
Articolo 6
A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure cui le merci sono assoggettate, i paesi hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del regime T1 o T2, procedure semplificate conformi a criteri da stabilire se necessario nell' ►M21 appendice I ◄ ed applicabili a taluni traffici o a determinate imprese. Tali accordi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee e agli altri paesi.
Modalità di applicazione della procedura di transito
Articolo 7
Articolo 8
Le merci trasportate, accompagnate ►M21 da una procedura ◄ T1 o T2, non possono essere oggetto di alcuna aggiunta, sottrazione o sostituzione, particolarmente in caso di rottura del carico, di trasbordo o di collettame.
Articolo 9
Tuttavia, la presente disposizione non si applica alle merci che sono state temporaneamente importate per esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe e che non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni.
Per le merci che sono rispedite ►M38 da un paese di transito comune ◄ previo regime di magazzinaggio può essere applicato il regime T2 soltanto alle condizioni seguenti:
Articolo 10
Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto:
delle parti contraenti di convenire fra loro di soprassedere alla garanzia per operazioni T1 o T2 che riguardano solo i loro territori;
di una parte contraente di non esigere la garanzia per la parte di un'operazione TI o T2 tra l'ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio.
▼M21 —————
Articolo 11
L'ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni:
il mezzo di trasporto o il container consente un'apposizione semplice ed efficace dei sigilli;
il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l'introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l'introduzione;
il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all'occultamento di merci;
i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell'autorità doganale.
Articolo 12
▼M38 —————
Assistenza amministrativa
Articolo 13
Inoltre, ove occorra, esse si comunicano reciprocamente le constatazioni fatte nei confronti di merci per le quali è prevista l'assistenza amministrativa e che sono state oggetto di deposito doganale.
In caso di sospetta irregolarità o sospetta infrazione riguardante merci introdotte in un paese in provenienza da un altro paese o che hanno attraversato un paese o hanno formato oggetto di deposito, le amministrazioni competenti dei paesi interessati si comunicano reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni concernenti:
le condizioni in cui le merci sono state spedite:
le condizioni di deposito di queste merci quando esse sono arrivate nel paese cui è rivolta la richiesta scortate ►M21 da una procedura T2 ◄ o da un documento attestante ►M38 la posizione doganale di merci unionali ◄ , oppure quando esse sono state rispedite da questo paese scortate ►M21 da una procedura T2 ◄ o da un documento attestante ►M38 la posizione doganale di merci unionali ◄ .
Recupero dei crediti
Articolo 13 bis
Le autorità competenti dei paesi interessati, conformemente alle disposizioni dell'appendice IV, si prestano reciprocamente per il recupero dei crediti sorti nell'ambito del regime T1 o T2.
Comitato congiunto
Articolo 14
Articolo 15
In particolare, esso raccomanda:
le modifiche della presente convenzione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3;
ogni altra misura utile all'applicazione della presente convenzione.
Il comitato congiunto adotta, mediante decisione:
le modifiche alle appendici;
▼M21 —————
le altre modifiche alla presente convenzione rese necessarie dalle modifiche della appendici;
▼M17 —————
le misure transitorie necessarie in caso di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità;
l'invito a paesi terzi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alla presente convenzione secondo la procedura di cui all'articolo 15 bis.
Le decisioni di cui alle lettere da a) a d) vengono messe in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.
Adesione dei paesi terzi
Articolo 15 bis
L'accettazione di questi atti viene dichiarata nello strumento di adesione o in uno strumento a parte, depositato presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non venga presentata entro questo termine, l'adesione viene considerata non valida.
Disposizioni generali e finali
Articolo 16
Ciascuna parte contraente prende le misure atte a garantire che le disposizioni della presente convenzione vengano effettivamente e armoniosamente applicate, tenendo presente la necessità di ridurre, per quanto possibile, le formalità imposte agli scambi e l'esigenza di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che insorgono nell'applicazione delle suddette disposizioni.
Articolo 17
Le parti contraenti si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni che esse adottano per l'applicazione della presente convenzione.
Articolo 18
Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
Articolo 19
Le appendici della presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.
Articolo 20
Articolo 21
Ogni parte contraente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi, comunicato al depositario che provvede a informarne tutte le parti contraenti.
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca, finlandese, islandese, norvegese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee il quale ne consegna una copia autentica a ciascuna parte contraente.
Fatto a Interlaken, addì 20 maggio 1987.
APPENDICE I
PROCEDURE DI TRANSITO COMUNE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Articolo 2
Non applicazione del regime di transito comune alle spedizioni postali
Il regime di transito comune non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) effettuate a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi derivanti da tali atti.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della convenzione si intende per:
a) |
«autorità doganali» : le amministrazioni doganali incaricate dell'applicazione della convenzione e qualsiasi altra autorità cui sia conferito, conformemente al diritto nazionale, il potere di applicare la convenzione; |
b) |
«persona» : una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto di un paese di transito comune, la capacità di agire; |
c) |
«dichiarazione di transito» : l'atto con cui una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce al regime di transito comune; |
d) |
«documento di accompagnamento transito» : il documento stampato mediante procedimenti informatici per accompagnare le merci e basato sui dati della dichiarazione di transito; |
e) |
«dichiarante» : la persona che presenta una dichiarazione di transito a nome proprio ovvero la persona a nome della quale tale dichiarazione è presentata; |
f) |
«titolare del regime» : la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione di transito; |
g) |
«ufficio doganale di partenza» : l'ufficio doganale in cui è accettata una dichiarazione di transito; |
h) |
«ufficio doganale di passaggio» : l'ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito comune, o l'ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un'operazione di transito effettuata attraversando la frontiera fra tale parte contraente e un paese terzo; |
i) |
«ufficio doganale di destinazione» : l'ufficio doganale a cui le merci in regime di transito comune sono presentate per concludere il regime; |
j) |
«numero di riferimento principale» (Master Reference Number — MRN) : il numero di registrazione assegnato a una dichiarazione di transito dall'autorità doganale competente mediante procedimenti informatici; |
k) |
«ufficio doganale di garanzia» : l'ufficio doganale, determinato dalle autorità doganali di ciascun paese, in cui le garanzie devono essere costituite; |
l) |
«obbligazione» : l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e le altre imposizioni applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune; |
m) |
«debitore» : qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'obbligazione; |
n) |
«svincolo della merce» : l'atto con cui le autorità doganali mettono la merce a disposizione ai fini previsti dal regime di transito comune cui essa è vincolata; |
o) |
«persona stabilita nel territorio doganale di una parte contraente» :
—
se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale di tale parte contraente,
—
se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale di tale parte contraente;
|
p) |
«procedimenti informatici» : lo scambio elettronico di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e tra queste e altre agenzie o istituzioni governative o europee o dei paesi di transito comune in un formato concordato e definito, finalizzato al trattamento e all'archiviazione automatizzati dei dati dopo il loro ricevimento con uno dei mezzi seguenti:
i)
scambio elettronico di dati;
ii)
scambio da computer a computer;
iii)
trasferimento elettronico di dati strutturati mediante messaggi o servizi normalizzati da un ambiente di trattamento elettronico a un altro senza intervento umano;
iv)
inserimento on line di dati nei sistemi informatici doganali per l'archiviazione e il trattamento, al fine di ottenere risposte online; |
q) |
«scambio elettronico di dati» (Electronic Data Interchange — EDI) : una trasmissione elettronica tra due sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute; |
r) |
«sistema di transito elettronico» : sistema elettronico utilizzato per lo scambio elettronico di dati del regime di transito comune; |
s) |
«messaggio normalizzato» : una struttura predefinita per la trasmissione elettronica di dati; |
t) |
«dati personali» : qualsiasi informazione concernente una persona identificata o identificabile; |
u) |
«infrastruttura di trasporto fissa» : i mezzi tecnici (ad esempio gasdotti, oleodotti e linee elettriche) utilizzati per il trasporto continuo di merci; |
v) |
«piano di continuità operativa» : la procedura basata sull'utilizzo di documenti cartacei, redatti per consentire la presentazione della dichiarazione di transito e la verifica dell'operazione di transito quando le procedure basate su procedimenti informatici non possono essere utilizzate. |
CAPO II
Disposizioni generali relative al regime di transito comune
Articolo 4
Sistema elettronico relativo al regime
Le parti contraenti adottano di comune accordo le misure relative all'applicazione del sistema di transito elettronico che stabiliscono:
le norme che definiscono e disciplinano i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, necessari all'applicazione della normativa doganale;
una serie comune di dati e il formato per i messaggi di dati da scambiare conformemente alla normativa doganale.
Articolo 5
Utilizzo del sistema di transito elettronico
La partecipazione finanziaria dei paesi di transito comune, l'accesso dei paesi di transito comune alla rete CCN/CSI e le altre questioni connesse sono concordate tra l'Unione e ciascuno dei paesi di transito comune.
Articolo 6
Sicurezza dei dati
I dati originali o tutti i dati trattati sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno in cui i dati sono stati registrati o per un periodo più lungo se previsto dai paesi.
Articolo 7
Tutela dei dati personali
Questa restrizione non impedisce che tali dati siano utilizzati dalle autorità doganali a fini di analisi di rischio e di indagine durante l'operazione di transito comune nonché di procedimento giudiziario a seguito dell'operazione stessa. Qualora i dati siano utilizzati per tali fini, alle autorità doganali che hanno fornito le informazioni è comunicato immediatamente tale utilizzo.
CAPO III
Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune
Articolo 8
Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune
Il titolare del regime è tenuto a:
presentare le merci intatte e le informazioni richieste all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità delle misure adottate dalle autorità doganali per l'identificazione delle merci stesse;
rispettare le disposizioni doganali relative al regime di transito comune;
salvo altrimenti disposto nella convenzione, costituire una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell'importo dell'obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci in questione.
CAPO IV
Garanzie
Articolo 9
Sistema elettronico relativo alle garanzie
Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie si utilizzano procedimenti informatici.
Articolo 10
Obbligo di costituire una garanzia
La garanzia è:
una garanzia isolata, relativa a una sola operazione; oppure
una garanzia globale relativa a più operazioni in forma di un impegno assunto da un fideiussore ove si applichi una semplificazione ►M39 di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a) ◄ .
Articolo 11
Forme di garanzia isolata
La garanzia isolata può essere costituita in una delle forme seguenti:
un deposito in contanti;
un impegno assunto da un fideiussore;
certificati.
Articolo 12
Fideiussore
Nell'impegno il fideiussore elegge domicilio o designa un mandatario in ciascun paese delle parti contraenti interessate dall'operazione di transito comune.
Articolo 13
Esonero dalla garanzia
Non è richiesta una garanzia nei seguenti casi:
merci trasportate per via aerea quando si utilizza il regime di transito basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;
merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;
merci trasportate mediante un'infrastruttura di trasporto fissa;
merci trasportate per ferrovia o per via aerea quando si utilizza il regime di transito su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea.
CAPO V
Disposizioni varie
Articolo 14
Statuto giuridico di documenti e scritture
Articolo 15
Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune
Ciascun paese inserisce nel sistema informatico gestito dalla Commissione europea («Commissione») l'elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune, indicandone il numero di identificazione, le funzioni e i giorni e orari di apertura. Qualsiasi modifica deve essere anch'essa inserita nel sistema informatico.
La Commissione comunica le informazioni agli altri paesi mediante tale sistema informatico.
Articolo 16
Ufficio centrale
I paesi che hanno istituito un ufficio centrale incaricato della gestione e del monitoraggio del regime di transito comune, nonché del ricevimento e della trasmissione dei documenti inerenti a tale regime, ne informano la Commissione.
La Commissione trasmette tali informazioni agli altri paesi.
Articolo 17
Infrazioni e sanzioni
I paesi adottano le disposizioni necessarie per reprimere le infrazioni o le irregolarità e per sanzionarle in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.
TITOLO II
FUNZIONAMENTO DEL REGIME
CAPO I
Garanzia isolata
Articolo 18
Calcolo dell'importo della garanzia isolata
La garanzia isolata costituita in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), comprende l'importo dell'obbligazione che potrebbe sorgere, calcolato sulla base delle aliquote più elevate del dazio applicabile a merci del medesimo tipo. Ai fini del calcolo le merci unionali trasportate nel quadro della convenzione sono considerate merci non unionali.
Articolo 19
Garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti
Articolo 20
Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore
Per ogni impegno l'ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:
il numero di riferimento della garanzia;
un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
Il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso.
Articolo 21
Garanzia isolata a mezzo di certificati
Si applica l'articolo 20, paragrafo 2 mutatis mutandis.
Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il fideiussore è responsabile. Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell'emissione.
Per ciascun certificato il fideiussore comunica alla persona che intende essere il titolare del regime le seguenti informazioni:
il numero di riferimento della garanzia;
un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
La persona che intende essere il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso.
Articolo 22
Approvazione dell'impegno
L'impegno assunto da un fideiussore è approvato dall'ufficio doganale di garanzia, che notifica l'approvazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.
Articolo 23
Revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno e cancellazione dell'impegno
La revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno dello stesso prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore.
La cancellazione dell'impegno del fideiussore non concerne le merci che, al momento in cui la cancellazione prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime di transito comune in virtù dell'impegno cancellato.
La cancellazione dell'impegno da parte del fideiussore prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all'ufficio doganale di garanzia.
CAPO II
Mezzi di trasporto e dichiarazioni
Articolo 24
Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto
Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto.
Ai fini del presente articolo sono considerati un mezzo di trasporto unico i mezzi di trasporto seguenti, a condizione che le merci trasportate siano oggetto di un'unica spedizione:
un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;
le navi componenti un unico convoglio.
Articolo 25
Dichiarazione di transito mediante procedimenti informatici
Le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito sono definiti nell'appendice III, allegati A1, A2 e B6.
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del nuovo sistema di transito elettronico («NCTS»), di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 ( 2 ) della Commissione, le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito definiti negli allegati A1 bis e B6 bis dell'appendice III si applicano.
Articolo 26
Dichiarazioni di transito su supporto cartaceo
L'autorità doganale accetta una dichiarazione di transito su supporto cartaceo nei seguenti casi:
se le merci sono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema di transito elettronico, secondo le modalità di cui all'articolo 27;
se il piano di continuità operativa è applicato in conformità dell'allegato II, nell'ipotesi di un guasto temporaneo:
del sistema di transito elettronico;
del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici;
della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico;
se un paese di transito comune decide in tal senso.
Articolo 27
Dichiarazione di transito per i viaggiatori
Nei casi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), il viaggiatore compila la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all'appendice III, allegato B6.
A decorrere dalla data di dell'aggiornamentodel NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) il viaggiatore redige la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all'allegato B6 bis dell'appendice III.
Articolo 28
Spedizioni miste
Una spedizione può comprendere al tempo stesso merci che devono essere vincolate alla procedura T1 e merci che devono essere vincolate alla procedura T2, a condizione che ciascun articolo sia contrassegnato di conseguenza nella dichiarazione di transito con i codici «T1», «T2» o «T2F».
Articolo 29
Autenticazione della dichiarazione di transito e responsabilità del titolare del regime
La presentazione, da parte del titolare del regime, di una dichiarazione di transito alle autorità doganali impegna la responsabilità di tale titolare per quanto riguarda:
l'esattezza e la completezza delle informazioni indicate nella dichiarazione di transito;
l'autenticità, l'esattezza e la validità dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione di transito;
il rispetto di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito comune indicate nella dichiarazione di transito.
Articolo 29 bis
Presentazione di una dichiarazione di transito prima della presentazione delle merci
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, una dichiarazione di transito può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci all'ufficio doganale di partenza. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di transito, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.
CAPO III
Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di partenza
Articolo 30
Presentazione e accettazione di una dichiarazione di transito
L'ufficio doganale di partenza accetta la dichiarazione di transito purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
la dichiarazione contiene tutti i dati necessari ai fini dell'applicazione del regime di transito comune secondo quanto specificato nell'appendice III, allegato II;
la dichiarazione è accompagnata da tutti i documenti richiesti;
le merci cui la dichiarazione di transito si riferisce sono state presentate in dogana durante l'orario ufficiale di apertura.
L'ufficio doganale di partenza può, su richiesta del dichiarante, permettere che le merci siano presentate al di fuori dell'orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.
Articolo 31
Modifica di una dichiarazione di transito
Tuttavia non può più essere autorizzata alcuna modifica qualora la domanda sia presentata dopo che le autorità doganali:
hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;
hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione doganale sono inesatte;
hanno svincolato le merci.
Articolo 32
Invalidamento di una dichiarazione di transito
Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di partenza invalida una dichiarazione di transito già accettata in uno dei seguenti casi:
se ha accertato che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;
se ha accertato che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.
Tuttavia, se l'ufficio doganale di partenza ha informato il dichiarante che intende procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione doganale può essere accolta solo dopo tale visita.
La dichiarazione di transito non può essere invalidata dopo lo svincolo delle merci, salvo se:
merci in libera pratica in una parte contraente sono state erroneamente dichiarate per un regime di transito comune e la loro posizione doganale come merci in libera pratica nella stessa parte contraente è stata dimostrata in seguito;
le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali.
Articolo 33
Itinerario per la circolazione di merci vincolate al regime di transito comune
Al momento di prescrivere un itinerario, l'ufficio doganale annota nel sistema di transito elettronico almeno l'indicazione dei paesi attraverso i quali deve svolgersi il transito.
Articolo 34
Termine per la presentazione delle merci
L'ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue:
l'itinerario;
il mezzo di trasporto;
la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;
tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
Articolo 35
Verifica di una dichiarazione di transito e visita delle merci
Per verificare l'esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione di transito che è stata accettata, l'ufficio doganale di partenza può:
esaminare la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;
chiedere al dichiarante di fornire altri documenti;
procedere alla visita delle merci;
prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci.
Articolo 36
Identificazione dei sigilli
L'ufficio doganale di partenza registra nel sistema di transito elettronico il numero dei sigilli apposti da tale ufficio e i relativi identificatori.
Articolo 37
Idoneità alla sigillatura
I veicoli stradali, i rimorchi, i semirimorchi e i container autorizzati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui l'Unione e i paesi di transito comune sono parti contraenti sono altresì considerati idonei alla sigillatura.
Articolo 38
Caratteristiche dei sigilli doganali
I sigilli doganali presentano almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti:
caratteristiche essenziali dei sigilli:
rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d'uso;
essere facilmente verificabili e riconoscibili;
essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo;
non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere a ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un'indicazione unica;
essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;
specifiche tecniche:
la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili;
le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,
il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.
Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.
Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni:
il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell'Unione o dei paesi di transito comune o un'abbreviazione corrispondente;
un codice di paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del paese, che identifichi il paese in cui il sigillo è stato apposto.
Le parti contraenti possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.
Articolo 39
Misure di identificazione alternative alla sigillatura
In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione, a meno che l'ufficio doganale di partenza non decida altrimenti, né i mezzi di trasporto né i singoli colli contenenti le merci devono essere sigillati se:
le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un'etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un'unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo;
le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie.
Articolo 40
Svincolo delle merci per il regime di transito comune
Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio doganale di partenza trasmette le indicazioni relative all'operazione di transito comune:
all'ufficio doganale di destinazione dichiarato;
a ciascun ufficio doganale di passaggio dichiarato.
Tali indicazioni si basano sui dati, all'occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.
Articolo 41
Documento di accompagnamento transito ed elenco degli articoli
Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il formulario di cui all'allegato A3 bis dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A4 bis dell'appendice III. L'elenco degli articoli è redatto utilizzando il formulario di cui all'allegato A5 bis dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A6 bis dell'appendice III;
Il documento di accompagnamento transito e l'elenco degli articoli sono forniti in forma stampata.
CAPO IV
Formalità da espletare durante il trasporto
Articolo 42
Presentazione del documento di accompagnamento transito
Il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito e altri documenti che accompagnano le merci sono esibiti a ogni richiesta delle autorità doganali.
Articolo 43
Presentazione di merci che circolano in regime di transito comune all'ufficio doganale di passaggio
Articolo 44
Incidenti durante la circolazione di merci nell'ambito di un'operazione di transito comune
Il trasportatore è tenuto ad annotare il documento di accompagnamento transito e a presentare, senza indebito ritardo dopo l'incidente, le merci e tale documento all'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi seguenti:
il trasportatore è obbligato a deviare dall'itinerario fissato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, per circostanze che sfuggono al suo controllo;
in caso di rottura o manomissione dei sigilli durante il trasporto per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore;
se, sotto il controllo dell'autorità doganale, le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;
in caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto sigillato;
se si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;
se uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, è modificato.
Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano le annotazioni apportate dal trasportatore nel documento di accompagnamento transito.
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l'incidente, le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito all'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi di cui al primo comma, lettere da a) a f).
Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto adottano le misure che ritengono necessarie e registrano le informazioni pertinenti relative agli incidenti di cui al primo comma del presente paragrafo nel sistema di transito elettronico di cui all'articolo 4.
Il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni all'autorità doganale di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:
incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;
incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;
incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito all'autorità doganale di cui al paragrafo 1, a condizione che il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime, fornisca le informazioni pertinenti relative all'incidente a tale autorità doganale nei casi seguenti:
incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;
incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;
incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le pertinenti informazioni relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dall'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.
▼M39 —————
CAPO V
Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione
Articolo 45
Presentazione di merci vincolate al regime di transito comune presso l'ufficio doganale di destinazione
Quando le merci vincolate a un regime di transito comune arrivano all'ufficio doganale di destinazione, sono presentati a tale ufficio doganale:
le merci;
il documento di accompagnamento transito;
qualsiasi informazione richiesta dall'ufficio doganale di destinazione.
La presentazione deve avvenire durante l'orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l'ufficio doganale di destinazione può, su richiesta dell'interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell'orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.
L'ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in generale sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione di transito comune ricevuta dall'ufficio doganale di partenza. ◄
Se, alla conclusione del regime di transito comune, non è stata individuata alcuna irregolarità da parte dell'ufficio doganale di destinazione e il titolare del regime presenta il documento di accompagnamento transito, tale ufficio doganale vista il suddetto documento su richiesta del titolare del regime al fine di fornire una prova alternativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1. Il visto è costituito dal timbro dell'ufficio doganale suddetto, dalla firma del funzionario, dalla data e dal seguente testo:
«— 'Prova alternativa — 99202».
Articolo 46
Ricevute
La ricevuta contiene un riferimento all'MRN della dichiarazione di transito.
Articolo 47
Notifica dell'arrivo di merci in regime di transito comune e risultati del controllo
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'ufficio doganale di destinazione notifica all'ufficio doganale di partenza l'arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all'articolo 45, paragrafo 1.
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se l'operazione di transito comune si è conclusa presso un ufficio doganale diverso da quello dichiarato nella dichiarazione di transito, l'ufficio doganale considerato ufficio doganale di destinazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, notifica l'arrivo all'ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all'articolo 45, paragrafo 1.
L'ufficio doganale di partenza notifica l'arrivo all'ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito.
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, quando le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), l'ufficio doganale di partenza è informato entro il 12o giorno successivo al giorno in cui la prima parte delle merci è stata presentata.
CAPO VI
Formalità relative alla conclusione del regime
Articolo 48
Conclusione e appuramento del regime
Articolo 49
Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito comune
L'ufficio doganale di destinazione invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall'ufficio doganale di partenza.
Se l'autorità doganale del paese di partenza non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l'appuramento del regime di transito comune o il recupero dell'obbligazione, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del regime o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione, all'ufficio doganale di destinazione nei casi seguenti:
l'ufficio doganale di partenza non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissato in conformità dell'articolo 34;
l'ufficio doganale di partenza non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;
l'ufficio doganale di partenza constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.
Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l'autorità doganale del paese di partenza viene informata che il regime di transito comune non si è concluso correttamente, o sospetta che tale sia il caso, essa trasmette la richiesta senza indugio.
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, qualora, a seguito di una richiesta in conformità del paragrafo 2, l'ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l'appuramento del regime di transito comune, l'autorità doganale del paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall'avvio della procedura di ricerca.
Il titolare del regime risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.
L'ufficio doganale in questione risponde alla richiesta entro 40 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.
Se è sorta un'obbligazione, l'autorità doganale del paese di partenza adotta le seguenti misure:
individua il debitore;
determina l'autorità doganale competente per la notifica dell'obbligazione.
Articolo 50
Richiesta di trasferire il recupero dell'obbligazione
Articolo 51
Prova alternativa della conclusione del regime di transito comune
Il regime di transito comune si considera concluso correttamente quando il titolare del regime presenta, con soddisfazione dell'autorità doganale del paese di partenza, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:
un documento certificato dall'autorità doganale del paese di destinazione, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o sono state consegnate a un destinatario autorizzato di cui all'articolo 87;
un documento o una registrazione doganale, certificati dall'autorità doganale di un paese, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale della parte contraente;
un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;
un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall'autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.
Articolo 52
Verifica e assistenza amministrativa
CAPO VII
Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa
Articolo 53
Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa
Il titolare del regime e l'autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 8, il regime di transito comune è considerato concluso quando è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o del gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa attestante che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:
sono arrivate all'impianto del destinatario;
sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure
hanno lasciato il territorio doganale delle parti contraenti.
Articolo 54
Applicazione facoltativa del regime di transito comune al trasporto di merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa
Un paese di transito comune può decidere di non applicare il regime di transito comune al trasporto di merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa. Tale decisione è comunicata alla Commissione, che ne informa gli altri paesi.
TITOLO III
SEMPLIFICAZIONI UTILIZZATE PER IL REGIME DI TRANSITO COMUNE
CAPO I
Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Articolo 55
Tipi di semplificazioni del transito
Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni:
uso di una garanzia globale o esonero dalla garanzia;
uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'identificazione delle merci vincolate al regime di transito comune;
qualifica di speditore autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito comune senza presentarle in dogana;
qualifica di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci trasportate in regime di transito comune in un luogo autorizzato, per concludere il regime in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1;
uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea;
uso del regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia;
applicazione di altre procedure semplificate basate sull'articolo 6 della convenzione;
regime di transito comune basato su un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;
uso di una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune.
Le autorizzazioni a norma dell'articolo 1, lettera i), a utilizzare una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune sono concesse per:
il trasporto ferroviario di merci;
il trasporto di merci per via aerea se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.
▼M41 —————
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera i), non si applica.
Articolo 56
Campo di applicazione territoriale delle autorizzazioni di semplificazioni
Articolo 57
Condizioni generali relative alle autorizzazioni di semplificazioni
L'autorizzazione ►M39 di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a) ◄ , è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
utilizzano regolarmente il regime di transito comune o dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.
Le autorizzazioni ►M39 di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere b), c), d) e i), ◄ sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;
non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.
Le autorizzazioni ►M39 di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e), ◄ sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
nel caso del regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea ed è stabilito nel territorio doganale di una parte contraente;
▼M41 —————
il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito comune o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime;
il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale.
Le autorizzazioni ►M39 di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), ◄ sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
sono aziende ferroviarie;
sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
utilizzano regolarmente il regime di transito o l'autorità doganale competente sa che sono in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale.
Le autorizzazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;
non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;
operano un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti contraenti;
dimostrano di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l'ufficio doganale di partenza all'aeroporto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione.
Articolo 58
Controllo delle condizioni di autorizzazione
Le autorità doganali controllano le condizioni che il titolare dell'autorizzazione deve rispettare. Controllano altresì l'osservanza degli obblighi derivanti da tale autorizzazione. Se il titolare dell'autorizzazione è stabilito da meno di tre anni, esso è oggetto di un attento controllo da parte dell'autorità doganale nel primo anno successivo alla concessione dell'autorizzazione.
Articolo 59
Contenuto della domanda di autorizzazione
Articolo 60
Responsabilità del richiedente
La persona che richiede l'utilizzo delle semplificazioni è responsabile, in applicazione delle disposizioni in vigore nelle parti contraenti e fatta salva l'applicazione eventuale di disposizioni penali:
dell'esattezza e della completezza delle informazioni indicate nella domanda;
dell'autenticità, dell'esattezza e della validità dei documenti presentati a sostegno della domanda.
Articolo 61
Autorità doganali competenti per la concessione dell'autorizzazione
La contabilità principale del richiedente riguarda le scritture e i documenti che permettono all'autorità doganale di rilasciare l'autorizzazione.
Articolo 62
Accettazione e rifiuto delle domande e concessione delle autorizzazioni
Articolo 63
Contenuto dell'autorizzazione
Articolo 64
Data di decorrenza dell'autorizzazione
Salvo ove altrimenti disposto dalla normativa doganale, la validità dell'autorizzazione non è limitata nel tempo.
L'autorizzazione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta nei seguenti casi:
se l'autorizzazione avrà ripercussioni positive per il richiedente e quest'ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1;
se un'autorizzazione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l'unico scopo dell'autorizzazione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione precedente;
se l'effetto dell'autorizzazione è subordinato all'espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell'autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.
Articolo 65
Annullamento, revoca e modifica delle autorizzazioni
Le autorità doganali annullano un'autorizzazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'autorizzazione è stata concessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
il titolare dell'autorizzazione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione relativa all'autorizzazione sarebbe stata diversa.
L'autorizzazione è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2:
una o più delle condizioni stabilite per la sua concessione non sono state o non sono più rispettate; oppure
su richiesta del titolare dell'autorizzazione.
Articolo 66
Riesame di un'autorizzazione
L'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione effettua un riesame nei seguenti casi:
in caso di modifiche della pertinente normativa che incidono sull'autorizzazione;
se necessario, a seguito del controllo effettuato;
se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal titolare dell'autorizzazione in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, o da altre autorità.
Articolo 67
Sospensione di un'autorizzazione
L'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione sospende l'autorizzazione invece di annullarla, revocarla o modificarla nei seguenti casi:
se tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica dell'autorizzazione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica;
se tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative all'autorizzazione non siano soddisfatte o che il titolare dell'autorizzazione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione e che sia opportuno consentire al titolare dell'autorizzazione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
se il titolare dell'autorizzazione chiede la sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per l'autorizzazione o di rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale autorizzazione.
Articolo 68
Periodo di sospensione di un'autorizzazione
Tuttavia, se l'autorità doganale ritiene che il titolare dell'autorizzazione possa non soddisfare i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera b), l'autorizzazione è sospesa fino a quando non sia accertato se un'infrazione grave o infrazioni reiterate sono state commesse da una delle seguenti persone:
il titolare dell'autorizzazione;
la persona responsabile della società che è titolare dell'autorizzazione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;
la persona responsabile delle questioni doganali nella società che è titolare dell'autorizzazione di cui trattasi.
Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l'autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi; tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.
Articolo 69
Fine del periodo di sospensione di un'autorizzazione
La sospensione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:
la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione in conformità dell'articolo 65, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell'autorizzazione ha adottato, con soddisfazione dell'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, i provvedimenti necessari per garantire l'adempimento delle condizioni stabilite per l'autorizzazione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
l'autorizzazione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell'annullamento, della revoca o della modifica.
▼M39 —————
Articolo 71
Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016
Le autorizzazioni concesse ►M39 in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), dell'appendice I della convenzione, quale modificata ◄ dalla decisione n. 1/2008, che sono valide al 1o maggio 2016 restano valide con le seguenti modalità:
per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1o maggio 2019, se quest'ultima data è anteriore;
per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell'autorizzazione.
▼M39 —————
Articolo 72
Conservazione della documentazione da parte delle autorità doganali
Articolo 73
Validità dei sigilli già in uso al 1o maggio 2016
I sigilli doganali di cui all'articolo 38 e i sigilli di un modello particolare di cui all'articolo 82 conformi ►M39 all'allegato II dell'appendice I ◄ della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1o maggio 2019, se questa data è anteriore.
CAPO II
Garanzia globale ed esonero dalla garanzia
Articolo 74
Importo di riferimento
Ai fini di tale calcolo si tiene conto dei tassi più elevati dell'obbligazione applicabili a merci del medesimo tipo nel paese dell'ufficio doganale di garanzia e le merci unionali trasportate nel quadro della convenzione sono trattate come merci non unionali.
Qualora l'ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare l'importo di riferimento, tale importo è fissato a 10 000 EUR per ciascuna operazione di transito.
Tale persona informa l'ufficio doganale di garanzia quando l'importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.
Il monitoraggio dell'importo di riferimento a copertura dell'importo dell'obbligazione che può diventare esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di transito comune è garantito tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per ciascuna operazione di transito al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.
Articolo 75
Livello della garanzia globale
L'importo della garanzia globale può essere ridotto:
al 50 % dell'importo di riferimento determinato a norma dell'articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;
il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto;
▼M41 —————
al 30 % dell'importo di riferimento determinato a norma dell'articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;
il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto;
▼M41 —————
allo 0 % dell'importo di riferimento determinato a norma dell'articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;
il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti;
il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica le merci come merci in libera pratica nella parte contraente o come merci di paesi terzi e indica, se del caso, la loro ubicazione;
il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli;
il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;
il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
il richiedente dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;
il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.
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Se giustificato, le autorità doganali possono tenere conto del rischio di insorgenza di dette obbligazioni per quanto concerne il tipo e il volume di attività commerciali del richiedente connesse alle dogane e il tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia.
Articolo 76
Modalità della garanzia globale e dell'esonero dalla garanzia
L'ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:
il numero di riferimento della garanzia;
un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l'ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia a uso di tale persona o dei suoi rappresentanti.
Articolo 77
Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l'esonero dalla garanzia
L'utilizzo della garanzia globale e della garanzia globale di importo ridotto, compreso l'esonero dalla garanzia, può essere temporaneamente vietato nei seguenti casi:
in circostanze particolari;
per le merci per le quali è stata provata l'esistenza di frodi quantitativamente rilevanti connesse all'uso della garanzia.
Le circostanze particolari, le frodi quantitativamente rilevanti e le norme procedurali per il divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale e alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l'esonero dalla garanzia, sono stabilite nell'allegato I.
Articolo 78
Atto costitutivo della garanzia
Articolo 79
Certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia
Articolo 80
Revoca e cancellazione relative all'autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all'impegno del fideiussore
Ciascun paese comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà notizia agli altri paesi.
CAPO III
Uso di sigilli di un modello particolare
Articolo 81
Autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare
Articolo 82
Formalità per l'uso di sigilli di un modello particolare
I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci — Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti.
Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.
I sigilli di un modello particolare recano una delle seguenti indicazioni:
il nome della persona autorizzata a usarli in conformità ►M39 dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), ◄ ;
un'abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l'autorità doganale del paese di partenza è in grado di identificare la persona interessata.
Articolo 83
Vigilanza doganale per l'uso di sigilli di un modello particolare
L'autorità doganale effettua le seguenti operazioni:
notifica alla Commissione e alle autorità doganali delle altre parti contraenti i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;
riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un'altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare;
conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;
sorveglia l'uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell'articolo 81.
Se necessario, le parti contraenti possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l'uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.
CAPO IV
Qualifica di speditore autorizzato
Articolo 84
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito comune
La qualifica di speditore autorizzato ►M39 di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), ◄ è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale o a fruire di un esonero dalla garanzia ►M39 di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a) ◄ .
Articolo 85
Contenuto dell'autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato
L'autorizzazione specifica in particolare:
l'ufficio o gli uffici doganali di partenza competenti per le operazioni di transito comune da effettuare;
il termine di cui dispongono le autorità doganali, dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato, per procedere a un eventuale controllo prima dello svincolo delle merci;
le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano provvisti di sigilli di un modello particolare, approvati dalle autorità doganali in quanto rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 82 e la cui apposizione sarà effettuata dallo speditore autorizzato;
le categorie o i movimenti di merci esclusi;
le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di partenza.
Articolo 86
Vincolo delle merci al regime di transito comune da parte di uno speditore autorizzato
Lo speditore autorizzato inserisce le seguenti informazioni nel sistema di transito elettronico:
l'itinerario, se prescritto in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2;
il termine fissato in conformità dell'articolo 34 entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione;
ove del caso, il numero e i singoli identificatori dei sigilli.
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, lo speditore autorizzato stampa un documento di accompagnamento transito, a condizione che abbia ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall'ufficio doganale di partenza.
CAPO V
Qualifica di destinatario autorizzato
Articolo 87
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito comune
La qualifica di destinatario autorizzato ►M39 di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), ◄ è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vincolate a un regime di transito comune.
Articolo 88
Formalità per le merci che circolano in regime di transito comune ricevute da un destinatario autorizzato
Al momento dell'arrivo delle merci in un luogo precisato nell'autorizzazione ►M39 di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), ◄ il destinatario autorizzato è tenuto a:
informare senza indugio l'ufficio doganale di destinazione dell'arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;
scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'ufficio doganale di destinazione;
dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell'ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;
notificare all'ufficio doganale di destinazione i risultati dell'ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l'autorizzazione per lo scarico delle merci.
Articolo 89
Contenuto dell'autorizzazione
L'autorizzazione specifica in particolare:
l'ufficio o gli uffici doganali di destinazione responsabili delle merci che il destinatario autorizzato riceve;
il termine entro cui il destinatario autorizzato deve ricevere dall'ufficio doganale di destinazione il permesso di scaricare le merci;
le categorie o i movimenti di merci esclusi;
le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione.
Articolo 90
Conclusione del regime di transito comune per merci ricevute da un destinatario autorizzato
CAPO VI
Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia
Articolo 91
Lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia
La lettera di vettura CIM è considerata una dichiarazione di transito ai fini del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia a condizione che sia utilizzata per le operazioni di trasporto effettuate da aziende ferroviarie autorizzate che cooperano fra loro.
Articolo 92
Uffici contabili delle aziende ferroviarie autorizzate e controllo doganale
Articolo 93
Titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e relativi obblighi
Il titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è uno dei seguenti:
un'azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un paese che accetta di trasportare le merci sotto scorta di una lettera di vettura CIM utilizzata come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e che compila la casella 58b della lettera di vettura CIM barrando la casella «sì» e inserendo il proprio codice UIC;
quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale delle parti contraenti e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un paese e a nome della quale la casella 58b è compilata da un'azienda ferroviaria di un paese terzo.
Articolo 94
Obblighi dell'azienda ferroviaria autorizzata
Le aziende ferroviarie autorizzate, in cooperazione tra loro, gestiscono un sistema convenuto di comune accordo per verificare e indagare le irregolarità dei loro movimenti di merci e sono responsabili:
della liquidazione separata dei costi di trasporto sulla base delle informazioni che devono essere tenute a disposizione per ogni operazione di transito comune su supporto cartaceo relativa a merci trasportate per ferrovia e per ogni mese con riguardo alle aziende ferroviarie autorizzate indipendenti che partecipano all'operazione in ciascun paese;
della ripartizione dei costi di trasporto per ogni paese nel cui territorio le merci entrano nel corso dell'operazione di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia;
del pagamento della rispettiva quota dei costi sostenuti da ciascuna delle aziende ferroviarie autorizzate cooperanti.
Articolo 95
Etichetta
Le aziende ferroviarie autorizzate provvedono affinché le merci trasportate in regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia siano identificate da etichette recanti un pittogramma il cui modello figura nell'appendice III, allegato B11.
Le etichette sono apposte o stampate direttamente sulla lettera di vettura CIM e sono apposte sul vagone ferroviario, nel caso di un carico completo, o sui colli negli altri casi.
L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall'apposizione di un timbro che riproduce il pittogramma di cui all'appendice III, allegato B11.
Articolo 96
Modifica del contratto di trasporto
Se un contratto di trasporto è modificato in modo da far terminare:
all'interno del territorio doganale di una parte contraente un'operazione di trasporto che doveva concludersi al suo esterno o
all'esterno del territorio doganale di una parte contraente un'operazione di trasporto che doveva concludersi al suo interno,
le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio doganale di partenza.
In tutti gli altri casi le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato. Esse comunicano immediatamente all'ufficio doganale di partenza l'avvenuta modifica.
Articolo 97
Utilizzazione della lettera di vettura CIM
L'ufficio doganale di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:
il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;
il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l'apposizione di tale codice è obbligatoria.
Il codice «T2» o «T2F» è autenticato con il timbro dell'ufficio doganale di partenza.
Nel caso di merci che circolano tra due punti dell'Unione transitando nel territorio di uno o più paesi di transito comune non è necessario apporre le etichette di cui all'articolo 95.
Articolo 98
Misure di identificazione
A meno che l'ufficio doganale di partenza non decida altrimenti e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie autorizzate, di norma tale ufficio doganale non sigilla il mezzo di trasporto o i singoli colli contenenti le merci.
Articolo 99
Formalità presso l'ufficio doganale di passaggio
Quando si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di passaggio.
Articolo 100
Formalità presso l'ufficio doganale di destinazione
Quando le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia arrivano all'ufficio doganale di destinazione, l'azienda ferroviaria autorizzata presenta in tale ufficio doganale:
le merci;
gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM.
L'ufficio doganale di destinazione restituisce l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM all'azienda ferroviaria autorizzata dopo averlo timbrato e ne conserva l'esemplare 3.
Tuttavia, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.
Articolo 101
Trasporto di merci a destinazione di paesi terzi
Articolo 102
Trasporto di merci in provenienza da paesi terzi
Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale.
Le formalità di cui all'articolo 100 sono espletate presso tale ufficio doganale.
Articolo 103
Trasporto di merci attraverso il territorio delle parti contraenti
Articolo 104
Posizione doganale delle merci
Le merci trasportate a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, o dell'articolo 103, paragrafo 1, sono considerate come circolanti sotto la procedura T1, a meno che la posizione doganale di merci unionali sia stabilita conformemente alle disposizioni dell'appendice II.
Articolo 105
Distinte di carico
La distinta di carico reca il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del container contenente le merci.
I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuno dei due tipi di merci sono indicati nella casella riservata alla descrizione delle merci nella lettera di vettura CIM.
Articolo 106
Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure su supporto cartaceo per il trasporto combinato strada-ferrovia
Tale riferimento specifica il tipo di dichiarazione di transito, l'ufficio doganale di partenza, la data e il numero di registrazione di ciascuna dichiarazione di transito utilizzata.
Inoltre l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM è autenticato dall'azienda ferroviaria competente per l'ultima stazione ferroviaria interessata dall'operazione di transito comune. Tale azienda ferroviaria autentica la lettera di vettura CIM dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dalla o dalle dichiarazioni di transito cui è fatto riferimento.
Articolo 107
Speditore autorizzato e destinatario autorizzato
CAPO VII
Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo
Articolo 108
Manifesto come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea
Articolo 109
Formalità che devono essere espletate dalla compagnia aerea
La compagnia aerea inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:
il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;
il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l'apposizione di tale codice è obbligatoria;
il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;
il numero del volo;
la data del volo;
l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione.
Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, per ogni spedizione la compagnia aerea specifica nel manifesto le seguenti informazioni:
il numero della lettera di vettura aerea;
il numero di colli;
la descrizione commerciale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;
la massa lorda.
Articolo 110
Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea
Tale elenco comprende per ciascun manifesto le informazioni seguenti:
il numero del manifesto;
il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, lettere a) e b);
il nome della compagnia aerea che ha trasportato le merci;
il numero del volo; e
la data del volo.
▼M41 —————
Articolo 111 bis
Consultazione preliminare all'autorizzazione di utilizzare un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo
Se, a seguito dell'esame di cui al primo comma, l'autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per la concessione di tale autorizzazione, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione.
Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2 può essere prorogato dall'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione in uno dei seguenti casi:
se, a causa della natura degli esami da effettuare, l'autorità consultata necessita di più tempo;
se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, che a sua volta ne informa l'autorità doganale consultata.
Articolo 111 ter
Formalità per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo
Se le merci devono essere vincolate al regime di transito comune, il titolare del regime inserisce gli appositi codici accanto ai pertinenti articoli del documento di trasporto elettronico:
a) |
«T1» — merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune; |
b) |
«T2» — merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune; |
c) |
«T2F» — merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 4 ) — o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ( 5 ) — a un paese di transito comune; |
d) |
«C» — merci unionali non vincolate ad un regime di transito; |
e) |
«TD» — merci già vincolate a un regime di transito; |
f) |
«X» — merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l'uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito. |
TITOLO IV
OBBLIGAZIONE E RECUPERO
CAPO I
Obbligazione e debitore
Articolo 112
Nascita dell'obbligazione
Comporta il sorgere di un'obbligazione ai sensi dell'articolo 3, lettera l):
la sottrazione delle merci al regime di transito comune; oppure
l'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l'utilizzo del regime di transito comune.
L'obbligazione è estinta con una delle seguenti modalità:
se l'obbligazione era sorta a norma del paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l'inadempienza che ha portato alla nascita di un'obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento e non costituiva un tentativo di frode;
tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce sono espletate a posteriori;
se la sottrazione delle merci al regime di transito comune o l'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l'utilizzo del regime di transito comune è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali.
Le merci sono considerate irrimediabilmente perdute quando sono inutilizzabili da parte di qualsiasi persona.
L'obbligazione sorge nel momento in cui:
le merci sono state sottratte al regime di transito comune o nel momento in cui le condizioni per l'utilizzo del regime di transito comune non erano o cessano di essere soddisfatte;
una dichiarazione doganale è stata accettata per il vincolo delle merci a un regime di transito comune qualora risulti a posteriori che una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime non era realmente soddisfatta.
Articolo 113
Identificazione del debitore
Il debitore è uno dei seguenti:
la persona tenuta a osservare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o per l'utilizzo del regime di transito comune;
qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che una condizione prevista dalla convenzione non era stata rispettata e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare tale condizione, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto di tale condizione;
qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era stata rispettata una condizione prevista dalla convenzione o dalla normativa doganale;
il titolare del regime.
Articolo 114
Luogo in cui sorge l'obbligazione
L'obbligazione sorge:
nel luogo in cui si verificano i fatti da cui essa risulta;
se tale luogo non può essere determinato, nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che fa nascere l'obbligazione.
Se le merci sono state vincolate a un regime di transito comune che non è stato appurato e il luogo in cui sorge l'obbligazione non può essere determinato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo entro i seguenti termini:
sette mesi a decorrere dalla data ultima in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell'obbligazione di cui all'articolo 50 sia stata inviata all'autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall'autorità doganale del paese di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l'obbligazione, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;
un mese a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 4, entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all'appuramento del regime, qualora all'autorità doganale del paese di partenza non sia stato comunicato l'arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti;
l'obbligazione sorge nel paese da cui dipende l'ultimo ufficio doganale di passaggio che notifica l'attraversamento della frontiera all'ufficio doganale di partenza o, ove questo non sia possibile, nel paese da cui dipende l'ufficio doganale di partenza.
Articolo 115
Richiesta di trasferire il recupero dell'obbligazione
CAPO II
Azione nei confronti del debitore o del fideiussore
Articolo 116
Azione nei confronti del debitore
Le autorità doganali competenti avviano l'azione di recupero non appena sono in grado di:
calcolare l'importo dell'obbligazione e
determinare il debitore.
Articolo 117
Azione nei confronti del fideiussore
Articolo 118
Scambio di informazioni e cooperazione ai fini del recupero
Fatto salvo l'articolo 13 bis della convenzione e in conformità dell'articolo 114 della presente appendice, i paesi si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per il recupero.
Queste ultime informano l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di garanzia di tutti i casi di nascita di un'obbligazione in relazione a dichiarazioni di transito accettate dall'ufficio doganale di partenza nonché delle azioni intraprese nei confronti del debitore al fine della riscossione degli importi dovuti. Esse informano inoltre l'ufficio doganale di partenza della riscossione dei dazi e delle altre imposizioni per permettere all'ufficio doganale di appurare l'operazione di transito.
ALLEGATO I
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 77
Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale
1. |
Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente:
1.1.
Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto Per «circostanze particolari» ai sensi dell'articolo 77, lettera a), si intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi che riguardano più titolari del regime e che mettono in pericolo il buon funzionamento del regime, che, nonostante l'eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all'articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di garantire il pagamento, entro il termine previsto, dell'obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci.
1.2.
Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale Per «frodi quantitativamente rilevanti» di cui all'articolo 77, lettera b), si intende una situazione nella quale si stabilisce che, nonostante l'eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all'articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di assicurare il pagamento, entro il termine previsto, dell'obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci, tenuto conto della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità organizzata sul piano internazionale. |
2. |
Procedura decisionale per vietare temporaneamente di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale
|
3. |
Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di ricorrere alla garanzia globale I titolari di un'autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato temporaneamente vietato a norma dell'articolo 77 possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari:
—
la garanzia isolata è oggetto di uno specifico atto costitutivo che copre soltanto i tipi di merci interessati dalla decisione,
—
tale garanzia isolata può essere utilizzata solo presso l'ufficio doganale di partenza indicato nell'atto costitutivo della garanzia,
—
essa può riguardare più operazioni, simultanee o successive, a condizione che il totale degli importi per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è stato ancora appurato non superi l'importo di riferimento della garanzia isolata. In tal caso l'ufficio doganale di garanzia attribuisce per una garanzia un codice di accesso iniziale al titolare del regime. Quest'ultimo può assegnare a tale garanzia uno o più codici di accesso che possono essere utilizzati da lui stesso o dai suoi rappresentanti,
—
ogni volta che il regime è appurato per un'operazione di transito comune coperta dalla garanzia isolata, l'importo corrispondente all'operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per un'altra operazione, nel limite dell'importo della garanzia.
|
4. |
Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto
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ALLEGATO II
PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO COMUNE
▼M39 —————
CAPO I
Disposizioni generali
1. |
Il presente allegato stabilisce disposizioni specifiche per il ricorso alla procedura di continuità operativa, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, dell'appendice I, per i titolari del regime, compresi gli speditori autorizzati, nel caso di un guasto temporaneo:
—
del sistema di transito elettronico,
—
del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici,
—
della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico;
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2. |
Dichiarazioni di transito 2.1. La dichiarazione di transito utilizzata per la procedura di continuità operativa deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate dall'operazione di transito al fine di evitare problemi all'ufficio doganale di passaggio, all'ufficio doganale di destinazione e al momento dell'arrivo presso il destinatario autorizzato. Pertanto l'utilizzazione dei documenti è limitata nel modo seguente:
—
un documento amministrativo unico (DAU), o
—
un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell'operatore economico, come previsto nell'appendice III, allegato B6, o
—
a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell'operatore economico, come previsto nell'appendice III, allegato B6 bis, o
—
un documento di accompagnamento transito (DAT), integrato, se necessario, dall'elenco degli articoli (EdA)
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—
a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un documento di accompagnamento transito (DAT) integrato dall'elenco degli articoli (EdA);
2.2. La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari complementari, utilizzando il formulario di cui all'allegato I, appendice 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, firmata a Interlaken il 20 maggio 1987 («convenzione DAU»). I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione. Distinte di carico conformi all'appendice III, allegato B5, e fornite utilizzando il modello di cui all'appendice III, allegato B4, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari. A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, distinte di carico conformi all'appendice III, allegato B5 bis, e redatte utilizzando il modello che figura nell'appendice III, allegato B4 bis, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari. 2.3. Ai fini dell'applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all'appendice III, allegato B6. A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ai fini dell'applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all'appendice III, allegato B6 bis. |
CAPO II
Modalità di applicazione
3. Indisponibilità del sistema di transito elettronico
3.1. Le modalità di applicazione sono le seguenti:
3.2. Quando viene presa la decisione di utilizzare la procedura di continuità operativa, ogni dato di transito recante l'LRN o l'MRN assegnati all'operazione di transito è soppresso dal sistema di transito elettronico sulla base delle informazioni fornite da una persona che ha inserito quei dati di transito nel sistema di transito elettronico.
3.3. L'autorità doganale controlla il ricorso alla procedura di continuità operativa per evitarne l'abuso.
4. Indisponibilità del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare i dati della dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico
Si applicano le disposizioni del punto 3 del presente allegato.
Quando il sistema informatico o la connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico sono nuovamente disponibili, il titolare del regime ne informa l'autorità doganale.
5. Indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico
In caso di indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico, si applica la procedura seguente:
6. Registrazione dei dati da parte dell'autorità doganale
Nei due casi di cui ai punti 4 e 5 del presente allegato l'autorità doganale può consentire al titolare del regime di presentare all'ufficio doganale di partenza la dichiarazione di transito in un esemplare (utilizzando il DAU o il DAT) affinché essa sia trattata dal sistema di transito elettronico.
CAPO III
Funzionamento della procedura
7. Modalità della garanzia isolata mediante fideiussione
Se l'ufficio doganale di partenza per l'operazione di transito è diverso dall'ufficio doganale di garanzia, quest'ultimo conserva una copia dell'impegno del fideiussore. L'originale viene presentato dal titolare del regime all'ufficio doganale di partenza, dove viene conservato. Se necessario, l'ufficio doganale di partenza può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese in questione.
8. Firma della dichiarazione di transito e impegno del titolare del regime.
La firma della dichiarazione di transito da parte del titolare del regime impegna la responsabilità di quest'ultimo per quanto riguarda:
9. Misure di identificazione
In caso di applicazione dell'appendice I, articolo 36, paragrafo 7, l'ufficio doganale di partenza annota nella casella D («Controllo dell'ufficio di partenza») della dichiarazione di transito, alla voce «Suggelli apposti», la dicitura seguente:
«— Dispensa — 99201».
10. Annotazione della dichiarazione di transito e svincolo delle merci
11. |
Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comune si effettua sotto la copertura degli esemplari 4 e 5 del DAU o sotto la copertura di un esemplare del DAT rilasciato al titolare del regime dall'ufficio doganale di partenza. L'esemplare 1 del DAU e l'esemplare del DAT rimangono presso l'ufficio doganale di partenza. |
12. |
Ufficio doganale di passaggio 12.1. Il trasportatore presenta a ogni ufficio doganale di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario di cui all'appendice III, allegato B8. In luogo dell'avviso di passaggio, l'ufficio doganale di passaggio può accettare e conservare una fotocopia dell'esemplare 4 del DAU o una fotocopia dell'esemplare del DAT. 12.2. Quando il trasporto delle merci è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l'ufficio doganale di passaggio effettivo ne informa l'ufficio doganale di partenza. |
13. |
Presentazione all'ufficio doganale di destinazione. 13.1. L'ufficio doganale di destinazione registra gli esemplari della dichiarazione di transito, vi annota la data di arrivo e indicazioni sui controlli effettuati. 13.2. L'operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso dall'ufficio doganale indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l'ufficio doganale di destinazione effettivo. Se l'ufficio doganale di destinazione effettivo appartiene a una parte contraente diversa da quella da cui dipende l'ufficio doganale dichiarato, l'ufficio doganale effettivo appone nella casella I («Controllo dell'ufficio doganale di destinazione») della dichiarazione di transito, oltre alle menzioni usuali spettanti all'ufficio di destinazione, la dicitura seguente: «— Differenze: ufficio doganale al quale sono state presentate le merci … (numero di riferimento dell'ufficio doganale) — 99203». 13.3. Nel caso di cui al punto 13.2, secondo comma, del presente allegato l'ufficio doganale di destinazione effettivo tiene la merce sotto il suo controllo e non può autorizzarne la messa a disposizione per una destinazione diversa dalla parte contraente da cui dipende l'ufficio doganale di partenza senza espressa autorizzazione di quest'ultimo, se la dichiarazione di transito presenta la dicitura seguente: «— Uscita dall'Unione soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … 99204». |
14. |
Ricevute La ricevuta può essere redatta nell'apposito spazio sul verso dell'esemplare n. 5 del DAU o nel modello di cui all'appendice III, allegato B10. |
15. |
Rinvio dell'esemplare n. 5 del DAU o dell'esemplare del DAT. L'autorità doganale competente della parte contraente di destinazione rinvia l'esemplare n. 5 del DAU all'autorità doganale della parte contraente di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di 8 giorni dalla conclusione dell'operazione. Quando è utilizzato il DAT, viene rinviata, secondo le stesse condizioni dell'esemplare n. 5, una copia del DAT presentato. |
16. |
Comunicazione al titolare del regime e prove alternative della conclusione del regime Se allo scadere del termine di 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione gli esemplari di cui al punto 15 del presente allegato non sono pervenuti all'autorità doganale della parte contraente di partenza, tale autorità ne informa il titolare del regime, invitandolo a dimostrare che il regime si è concluso correttamente. |
17. |
Procedura di ricerca 17.1. Se allo scadere del termine di 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione l'ufficio doganale di partenza non dispone della prova che il regime è stato concluso correttamente, l'autorità doganale della parte contraente di partenza chiede immediatamente le informazioni necessarie all'appuramento del regime. Se in una delle fasi di una procedura di ricerca viene accertato che il regime di transito comune non può essere appurato, l'autorità doganale della parte contraente di partenza stabilisce se è sorta un'obbligazione doganale. Se è sorta un'obbligazione, l'autorità doganale della parte contraente di partenza adotta le seguenti misure:
—
individua il debitore,
—
determina le autorità doganali competenti per la notifica dell'obbligazione.
17.2. Se, prima dello scadere di tale termine, l'autorità doganale della parte contraente di partenza viene informata, o sospetta, che il regime di transito comune non è stato concluso correttamente, essa invia la richiesta senza indugio. 17.3. La procedura viene avviata anche quando emerge a posteriori che la prova della conclusione del regime di transito comune è stata falsificata ed è necessario ricorrere a tale procedura per conseguire gli obiettivi di cui al punto 17.1 del presente allegato. |
18. |
Garanzia — importo di riferimento 18.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 dell'appendice I, il titolare del regime si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l'importo di riferimento. 18.2. Quando l'importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito, il titolare del regime è tenuto a segnalarlo all'ufficio doganale di garanzia. |
19. |
Certificati di garanzia globale, certificati di esonero dalla garanzia e certificati di garanzia isolata 19.1. All'ufficio doganale di partenza deve essere presentata la documentazione seguente:
—
certificato di garanzia globale, conforme al formulario di cui all'appendice III, allegato C5,
—
certificati di esonero dalla garanzia, conformi al formulario di cui all'appendice III, allegato C6,
—
certificato di garanzia isolata, conforme al formulario di cui all'appendice III, allegato C3.
19.2. La dichiarazione di transito deve fare riferimento ai certificati. 19.3. La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni. 19.4. A decorrere dalla data in cui prendono effetto la revoca di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o la revoca e l'annullamento di un impegno assunto relativamente a una garanzia globale, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all'ufficio doganale di garanzia. 19.5. Ciascun paese trasmette alla Commissione informazioni sugli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà di conseguenza notizia agli altri paesi. |
20. |
Distinte di carico speciali 20.1. L'autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all'appendice III, allegato B5. A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all'appendice III, allegato B5 bis. Tali distinte possono essere utilizzate unicamente:
—
se sono stilate da imprese le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati,
—
se sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall'autorità doganale,
—
se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell'appendice III, allegato B5
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—
a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell'appendice III, allegato B5 bis.
20.2. Può inoltre essere autorizzato l'uso, come distinte di carico di cui al punto 20.1 del presente allegato, di elenchi descrittivi stilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono stilati dalle imprese le cui scritture non sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati. 20.3. Il titolare del regime le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati e che già utilizza distinte di carico speciali può essere autorizzato a utilizzare tali distinte anche per le operazioni di transito comune concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione sia necessaria in funzione del sistema informatico del suddetto titolare. |
21. |
Utilizzazione di sigilli di un modello speciale. Il titolare del regime indica nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «suggelli apposti», il numero e i singoli identificatori dei sigilli apposti. |
22. |
Speditore autorizzato — Preautenticazione e formalità alla partenza. 22.1. Ai fini dell'applicazione dei punti 3 e 5 del presente allegato, l'autorizzazione prevede che la casella «C. Ufficio di partenza» della dichiarazione di transito sia:
—
preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
—
munita dallo speditore autorizzato dell'impronta di un timbro speciale approvato dall'autorità competente e conforme al modello che figura nell'appendice III, allegato B9. L'impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata a una tipografia autorizzata a tal fine.
Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell'autorizzazione. 22.2. L'autorità doganale può richiedere l'uso di formulari recanti un segno distintivo che ne consenta l'identificazione. |
23. |
Speditore autorizzato — Misure di custodia del timbro. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'ufficio doganale di partenza o di un timbro speciale. Egli informa l'autorità doganale delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma. 23.1. In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di partenza o recanti l'impronta di un timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato paese relativamente alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver adottato le misure di cui al punto 23. |
24. |
Speditore autorizzato — Menzioni obbligatorie 24.1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente, nella casella 44, l'itinerario vincolante fissato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, dell'appendice I e nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza», il termine fissato conformemente all'articolo 34 dell'appendice I entro il quale le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione, le misure di identificazione applicate e la dicitura seguente: «— Speditore autorizzato — 99206». 24.2. Quando l'autorità competente della parte contraente di partenza procede al controllo alla partenza di una spedizione, essa appone il suo visto nella casella D («Controllo dell'ufficio di partenza») della dichiarazione. 24.3. Dopo la spedizione, l'esemplare n. 1 del DAU o l'esemplare del DAT è inviato senza indugio all'ufficio doganale di partenza conformemente alle norme stabilite nell'autorizzazione. Gli altri esemplari accompagnano le merci conformemente al punto 11 del presente allegato. |
25. |
Speditore autorizzato — Dispensa dalla firma. 25.1. L'autorità doganale può dispensare lo speditore autorizzato dall'apposizione della firma sulle dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale di cui alla parte II, capo II, del presente allegato, e compilate mediante il sistema di trattamento elettronico dei dati. Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato all'autorità doganale un impegno scritto con il quale riconosce di essere il titolare del regime per tutte le operazioni di transito effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale. 25.2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del punto 25.1 del presente allegato recano, nella casella riservata alla firma del titolare del regime, la dicitura seguente: «— Dispensa dalla firma — 99207». |
26. |
Destinatario autorizzato — Obblighi. 26.1. Quando le merci arrivano in un luogo precisato nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato informa senza indugio l'ufficio doganale di destinazione in merito a tale arrivo. Egli segnala la data di arrivo, lo stato dei sigilli eventualmente apposti nonché qualsiasi irregolarità negli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o nell'esemplare del DAT che hanno accompagnato le merci e li consegna all'ufficio doganale di destinazione conformemente alle norme previste nell'autorizzazione. 26.2. L'ufficio doganale di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o sull'esemplare del DAT le annotazioni previste al punto 13 del presente allegato. |
APPENDICE II
POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EURO
Articolo 1
La presente appendice fissa le modalità di applicazione della convenzione e dell'appendice I relative ►M38 alla posizione doganale di merci unionali ◄ e all'utilizzo dell'euro.
TITOLO I
PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI
CAPO I
Campo di applicazione
Articolo 2
La prova ►M38 della posizione doganale di merci unionali ◄ può essere apportata conformemente al presente titolo solo quando le merci alle quali si riferisce sono trasportate direttamente da una parte contraente a un'altra.
Sono considerate trasportate direttamente da una parte contraente ad un'altra:
le merci il cui trasporto si effettua senza transitare nel territorio di un paese terzo;
le merci il cui trasporto si effettua transitando nel territorio di uno o più paesi terzi, a condizione che l'attraversamento di tali paesi avvenga sotto la copertura di un titolo di trasporto unico, emesso in una parte contraente.
Il presente titolo non si applica alle merci:
destinate ad essere esportate all'esterno delle parti contraenti; o
trasportate sotto il regime di trasporto internazionale delle merci scortate da carnet TIR, a meno che:
▼M41 —————
CAPO II
Prova della posizione doganale di merci unionali
Articolo 3
Ufficio competente
Ai sensi del presente capo per «ufficio competente» si intendono le autorità competenti a provare ►M38 la posizione doganale di merci unionali ◄ .
Articolo 4
Disposizioni generali
Purché le condizioni per il suo rilascio siano soddisfatte, il documento utilizzato per giustificare ►M38 la posizione doganale di merci unionali ◄ può essere rilasciato a posteriori. In tal caso esso reca la dicitura seguente, in rosso:
Articolo 5
Definizione
Articolo 6
Formulario da utilizzare
Articolo 7
Distinte di carico speciali
L'utilizzo di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:
se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;
se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità competenti;
se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste ►M39 nell'allegato B5 bis ◄ dell'appendice III.
Articolo 8
Rilascio di un documento T2L
Il documento T2L e, se del caso, il o i formulari complementari o la o le distinte di carico utilizzati sono vistati dall'ufficio competente su richiesta dell'interessato. Il visto deve recare le seguenti menzioni che devono figurare, per quanto possibile, nella casella C «ufficio di partenza» di detti documenti:
per il documento T2L, il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se tale dichiarazione è necessaria;
per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero che figura sul documento T2L. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio competente oppure a mano; in quest'ultimo caso deve essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio.
I documenti vengono consegnati all'interessato non appena le formalità relative alla spedizione delle merci verso il paese di destinazione sono state espletate.
Articolo 9
Fattura e documento di trasporto
La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono riportare almeno il nome e l'indirizzo completo dello speditore/esportatore o dell'interessato, se quest'ultimo non è lo speditore/esportatore, la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in chilogrammi e, se necessario, i numeri dei contenitori.
L'interessato deve apporre sul suddetto documento, in modo ben visibile, la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma manoscritta.
Quando le formalità sono espletate mediante sistemi informatizzati pubblici o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma di cui al paragrafo 2 con una tecnica di identificazione che può eventualmente fondarsi sull'uso di codici e ha le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta.
Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti.
Articolo 10
Manifesto marittimo
Il manifesto riporta almeno le indicazioni seguenti:
il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione;
l'identità della nave;
il luogo e la data di carico delle merci;
il luogo di scarico delle merci.
Il manifesto riporta inoltre, per ogni spedizione:
il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;
la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli;
la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale, con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;
la massa lorda in chilogrammi;
se del caso, i numeri dei contenitori;
le indicazioni seguenti relative alla posizione delle merci:
▼M39 —————
Articolo 12
Trasporto sotto la copertura di carnet TIR o di carnet ATA
Articolo 13
Merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero
Nella misura in cui debba essere stabilita la posizione doganale di merci unionali trasportate da un passeggero o contenute nei suoi bagagli, si considera che tali merci, sempre che non siano destinate a fini commerciali, abbiano la posizione doganale di merci unionali:
quando sono dichiarate come ►M38 merci aventi la posizione doganale di merci unionali ◄ e non sussistono dubbi in merito alla veridicità di tale dichiarazione;
negli altri casi, secondo le modalità di cui al presente capo.
Articolo 14
Emittente autorizzato
Articolo 15
Contenuto dell'autorizzazione
L'autorizzazione determina in particolare:
l'ufficio incaricato della preautenticazione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati per redigere i documenti in questione;
le circostanze in cui l'emittente autorizzato giustifica l'utilizzo dei suddetti formulari;
le categorie o i movimenti di merci esclusi;
il termine entro il quale e le condizioni in cui ►M38 l'emittente ◄ autorizzato informa l'ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.
Articolo 16
Preautenticazione e formalità alla partenza
L'autorizzazione prevede che il recto dei documenti commerciali interessati oppure la casella C «Ufficio di partenza» che figura sul recto dei formulari utilizzati ai fini della redazione del documento T2L e, se necessario, del o dei formulari complementari sia:
preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e della firma di un funzionario di detto ufficio; oppure
munito ►M38 dall'emittente ◄ autorizzato dell'impronta del timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello che figura nell'allegato B9 dell'appendice III. L'impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine.
►M38 L'emittente ◄ autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o di un timbro speciale.
Egli informa le autorità competenti delle misure di sicurezza applicate ai sensi del comma precedente.
Al più tardi al momento della spedizione delle merci lo ►M38 Emittente autorizzato ◄ è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo. Egli deve inoltre indicare nella casella D «Controllo dell'ufficio di partenza» del documento T2L, o in un altro punto ben visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio competente, la data di redazione del documento e la menzione seguente:
Articolo 17
Dispensa dalla firma
Articolo 18
Manifesto marittimo trasmesso mediante scambio di dati
L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che:
soddisfano le condizioni ►M39 di cui all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 57, paragrafo 6 ◄ dell'appendice I; tuttavia, in deroga ►M39 all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), ◄ le compagnie marittime possono non essere stabilite in una parte contraente se vi dispongono di un ufficio regionale; e
utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori delle parti contraenti; e
operano un numero significativo di viaggi tra i paesi secondo itinerari riconosciuti.
Al ricevimento della domanda le autorità competenti del paese nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli altri paesi sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.
Qualora non ricevano alcuna obiezione entro ►M38 45 giorni ◄ della data della notifica, le autorità competenti accordano la procedura semplificata di cui al paragrafo 4.
Tale autorizzazione è valida nei paesi interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti previsti dalla suddetta autorizzazione.
La semplificazione si applica come segue:
il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;
la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano nel paragrafo 2 dell'articolo 10;
una versione stampata del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, alle autorità competenti del porto di partenza, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave nel porto di destinazione;
un'edizione del manifesto trasmesso mediante scambio elettronico di dati è presentata alle autorità competenti del porto di destinazione;
le autorità competenti del porto di partenza effettuano controlli, tramite audit, in base ad un'analisi dei rischi;
le autorità competenti del porto di destinazione effettuano controlli, tramite audit, in base ad un'analisi dei rischi e, se del caso, trasmettono particolari dei manifesti alle autorità competenti del porto di partenza a fini di verifica.
Fatte salve le disposizioni del titolo IV dell'appendice I:
Articolo 18 bis
Manifesto doganale delle merci
Articolo 19
Obbligo di fare una copia
►M38 L'emittente ◄ autorizzato è tenuto a fare una copia di ciascun documento T2L o di ogni documento commerciale rilasciato ai sensi della presente sezione. Le autorità competenti determinano le modalità secondo le quali la suddetta copia è presentata ai fini di controllo e conservata per almeno ►M38 tre anni ◄ .
Articolo 20
Controlli presso l'emittente autorizzato
Le autorità competenti possono effettuare presso ►M38 gli emittenti ◄ autorizzati qualsiasi controllo ritengano utile. ►M38 Gli emittenti ◄ autorizzati sono tenuti a prestare la loro assistenza a tal fine e a fornire le informazioni necessarie.
CAPO III
Assistenza reciproca
Articolo 21
Le autorità competenti dei paesi si prestano assistenza reciproca per il controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, oltre che della regolarità delle modalità utilizzate, in virtù delle disposizioni del presente titolo, ai fini della prova ►M38 della posizione doganale di merci unionali ◄ .
TITOLO I bis
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NON MODIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI PER LE MERCI TRASPORTATE ATTRAVERSO UN «CORRIDOR-T2»
Articolo 21 bis
Presunzione della posizione doganale di merci unionali
Le merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che sono trasportate per ferrovia possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione ed essere trasportate attraverso il territorio di un paese di transito comune senza che muti la loro posizione doganale, se:
il trasporto delle merci è scortato da un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro dell’Unione europea;
il documento di trasporto unico reca la seguente dicitura: «Corridor-T2»;
il transito attraverso un paese di transito comune è monitorato mediante un sistema elettronico in tale paese di transito comune; e
l’azienda ferroviaria in questione è autorizzata dal paese di transito comune di cui si attraversa il territorio a utilizzare la procedura «Corridor-T2».
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EURO
Articolo 22
Il controvalore in valute nazionali degli importi in euro considerati nella presente convenzione è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto al 1o gennaio dell'anno successivo.
Se, per una data valuta nazionale, tale tasso non è disponibile, il tasso da applicare per detta valuta è quello del primo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso dopo il primo giorno lavorativo di ottobre. Qualora dopo il primo giorno lavorativo del mese di ottobre non sia stato pubblicato un tasso, il tasso da applicare è quello dell'ultimo giorno, precedente tale data, per il quale un tasso è stato pubblicato.
APPENDICE III
DICHIARAZIONI DI TRANSITO, DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO E ALTRI DOCUMENTI
Articolo 1
La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.
TITOLO I
DICHIARAZIONE DI TRANSITO E FORMULARI IN CASO DI UTILIZZO DI PROCEDIMENTI INFORMATICI
Articolo 2
Dichiarazione di transito
La dichiarazione di transito di cui all'articolo 21, paragrafo 1 dell'appendice I è conforme alla struttura e alle indicazioni che figurano nell'allegato A1 con utilizzo dei codici indicati nell'allegato A2.
Articolo 3
Documento di accompagnamento transito
Il documento di accompagnamento transito è ►M38 fornito utilizzando il formulario che figura ◄ nell'allegato A3. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A4.
Articolo 4
Elenco degli articoli
L'elenco degli articoli è ►M38 fornito utilizzando il formulario che figura ◄ nell'allegato A5. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A6.
TITOLO II
FORMULARI UTILIZZATI PER COMPILARE:
Articolo 5
Il formulario sul quale è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori è fornito utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendice 1, della convenzione DAU.
◄
I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:
per le appendici 1 e 3, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 1, della convenzione DAU;
per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 2, della convenzione DAU.
I formulari sono compilati ed utilizzati:
come documento che comprova ►M38 la posizione doganale di merci unionali ◄ delle merci, in conformità delle istruzioni di cui all'allegato B2;
come dichiarazione di transito per i viaggiatori o per ►M38 la procedura di continuità operativa per il transito ◄ , in conformità delle istruzioni di cui all'allegato B6.
In entrambi i casi è opportuno usare, ove necessario, i codici di cui agli allegati A2, B1, B3 e B6.
Articolo 6
TITOLO III
FORMULARI DIVERSI DAL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO E DAL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO
Articolo 7
Distinte di carico
Articolo 8
Avviso di passaggio
▼M38 —————
Articolo 9
Ricevute
▼M38 —————
Articolo 10
Certificato di garanzia isolata
Articolo 11
Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia
Per il formulario del certificato di garanzia è utilizzata una carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:
Articolo 12
Disposizioni comuni al titolo III
ALLEGATO A1
NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO TRAMITE SCAMBIO DI MESSAGGI INFORMATICI NORMALIZZATI (DICHIARAZIONE DI TRANSITO EDI)
TITOLO I
GENERALITÀ
►M38 La dichiarazione di transito EDI ◄ è presentata per via elettronica, salvo qualora la convenzione disponga diversamente.
La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nella convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e che corrispondono alle diverse caselle del documento amministrativo unico (DAU), definiti nel presente allegato e nell'allegato B1, eventualmente associati ad un codice o sostituiti da un codice.
Il presente allegato contiene le esigenze particolari di base che si applicano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell'allegato A2. L'allegato B1 si applica alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria nel presente allegato o nell'allegato A2.
La struttura e il contenuto dettagliati della dichiarazione di transito EDI sono conformi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti ►M38 al titolare del regime ◄ al fine di garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali specificazioni si basano sulle esigenze esposte nel presente allegato.
Il presente allegato descrive la struttura dello scambio di informazioni. ►M38 La dichiarazione di transito EDI ◄ è organizzata in gruppi contenenti dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell'ambito del messaggio. La posizione rientrata di un gruppo di dati indica che esso dipende da un gruppo di dati di livello superiore.
Se del caso, è indicato il numero di casella corrispondente del DAU.
Il termine «numero» nella spiegazione relativa a un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo può essere ripetuto nella dichiarazione di transito.
Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
a |
alfabetico |
n |
numerico |
an |
alfanumerico. |
Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.
Gli eventuali due punti che precedono l'indicazione della lunghezza significano che il dato non ha lunghezza fissa e che la lunghezza massima è pari al numero di caratteri indicato. Una virgola nella lunghezza del campo indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra che precede la virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.
TITOLO II
INDICAZIONI DA FORNIRE NELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO E STRUTTURA DELLA DICHIARAZIONE DI TRANSITO EDI
CAPO I
Indicazioni richieste
Il presente allegato contiene tutti i dati, sulla base di quelli inseriti nella convenzione «DAU», che possono essere richiesti nei diversi paesi.
CAPO II
Struttura
A. Elenco dei gruppi di dati
▼M38 —————
B. Elementi di informazione che figurano sulla dichiarazione di transito
OPERAZIONE DI TRANSITO
Numero: 1
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
LRN
Tipo/lunghezza: an ..22
Il numero di riferimento locale (LRN) deve essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale e assegnato dall'utilizzatore in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.
Tipo di dichiarazione (casella 1)
Tipo/lunghezza: an ..5
Questo attributo deve essere utilizzato.
Le menzioni sono le seguenti:
merci destinate a circolare sotto la procedura T2: T2 o T2F;
merci destinate a circolare sotto la procedura T1: T1;
spedizioni di cui ►M38 all'articolo 28 ◄ dell'appendice I: T-.
▼M38 —————
Numero totale di articoli (casella 5)
Tipo/lunghezza: n ..5
Numero totale di colli (casella 6)
Tipo/lunghezza: n ..7
Questo attributo è facoltativo. Il numero totale di colli corrisponde alla somma degli attributi «numero di colli» e «numero di pezzi», maggiorata di un'unità per ciascuna merce dichiarata «alla rinfusa».
Paese di spedizione (casella 15a)
Tipo/lunghezza: a2
Indicare il paese dal quale le merci sono spedite/esportate.
Questo attributo è utilizzato se viene dichiarato un solo paese di spedizione. Deve essere utilizzato il codice paese di cui all'allegato A2. In questo caso non si può utilizzare l'attributo «paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari paesi di spedizione, l'attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è invece utilizzato l'attributo «paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».
Paese di destinazione (casella 17a)
Tipo/lunghezza: a2
Indicare il nome del paese interessato.
Questo attributo è utilizzato se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Deve essere utilizzato il codice paese di cui all'allegato A2. In questo caso non può essere utilizzato l'attributo «paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, l'attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è invece utilizzato l'attributo «paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».
Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18)
Tipo/lunghezza: an ..27
Indicare l'identità, ad esempio il/i numero/i d'immatricolazione o il nome del mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono caricate al momento della loro presentazione ►M38 all'ufficio doganale di partenza ◄ servendosi dei codici previsti a tale scopo. Ad esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio.
Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare ►M38 il titolare del regime ◄ a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l'identità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.
In caso di invio mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d'immatricolazione.
LNG identità del mezzo di trasporto alla partenza
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18)
Tipo/lunghezza: a2
Occorre utilizzare il codice paese di cui all'allegato A2.
Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) sul quale le merci sono caricate al momento della loro presentazione ►M38 all'ufficio doganale di partenza ◄ (o quella del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Ad esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare la nazionalità della motrice.
Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare ►M38 il titolare del regime ◄ a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l'identità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.
In caso di invio mediante infrastrutture fisse o di trasporto ferroviario non è necessario indicare la nazionalità.
Negli altri casi l'indicazione della nazionalità è facoltativa per le parti contraenti.
Contenitori (casella 19)
Tipo/lunghezza: n1
Indicare, conformemente ai codici previsti a tale scopo, i dati necessari relativi alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente in cui è situato ►M38 l'ufficio doganale di partenza ◄ quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.
Sono utilizzati i codici seguenti:
0 |
: |
no |
1 |
: |
sì. |
Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)
Tipo/lunghezza: a2
La compilazione della casella è obbligatoria per quanto concerne la nazionalità.
La nazionalità non viene tuttavia indicata quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse.
Si utilizza il codice paese di cui all'allegato A2.
Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)
Tipo/lunghezza: an ..27
Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile), poi l'identità, precisando ad esempio il numero d'immatricolazione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l'uso al momento del passaggio della frontiera all'uscita della parte contraente in cui è situato ►M38 l'ufficio doganale di partenza ◄ , e infine il codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.
In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto. Ad esempio, nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice, ecc.
Tuttavia il numero di immatricolazione non viene indicato quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse.
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
LNG identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
Tipo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)
Tipo/lunghezza: n ..2
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
Modo di trasporto alla frontiera (casella 25)
Tipo/lunghezza: n ..2
Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispondente al mezzo attivo di trasporto con il quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente in cui è situato ►M38 l'ufficio doganale di partenza ◄ .
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
Modo di trasporto interno (casella 26)
Tipo/lunghezza: n ..2
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti e va effettuata conformemente alla nota esplicativa relativa alla casella 25 che figura nell'allegato A2.
Luogo di carico (casella 27)
Tipo/lunghezza: an ..17
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
Codice della localizzazione convenuta (casella 30)
Tipo/lunghezza: an ..17
Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «localizzazione convenuta delle merci»/«codice della localizzazione convenuta», «localizzazione autorizzata delle merci» e «succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.
Localizzazione convenuta delle merci (casella 30)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «localizzazione convenuta delle merci»/«codice della localizzazione convenuta», «localizzazione autorizzata delle merci» e «succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.
LNG localizzazione convenuta delle merci
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
Localizzazione autorizzata delle merci (casella 30)
Tipo/lunghezza: an ..17
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO» non è utilizzato, non può essere utilizzato nemmeno l'attributo. Gli attributi «localizzazione convenuta delle merci»/«codice della localizzazione convenuta», «localizzazione autorizzata delle merci» e «succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.
Succursale doganale (casella 30)
Tipo/lunghezza: an ..17
Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «localizzazione convenuta delle merci»/«codice della localizzazione convenuta», «localizzazione autorizzata delle merci» e «succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.
Massa lorda totale (casella 35)
Tipo/lunghezza: n ..11,3
Questo attributo deve essere utilizzato.
Codice lingua del documento di accompagnamento transito
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del documento di accompagnamento transito.
Indicatore lingua di dialogo alla partenza
Tipo/lunghezza: a2
L'utilizzazione del codice lingua di cui all'allegato A2 è facoltativa. Se questo attributo non è utilizzato, il sistema utilizzerà la lingua corrente ►M38 dell'ufficio doganale di partenza ◄ .
Data della dichiarazione (casella 50)
Tipo/lunghezza: n8
Questo attributo deve essere utilizzato.
Luogo della dichiarazione (casella 50)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
LNG del luogo della dichiarazione
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.
OPERATORE speditore (casella 2)
Numero: 1
Questo gruppo di dati è utilizzato se viene dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.
Nome (casella 2)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
Via e numero (casella 2)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
Paese (casella 2)
Tipo/lunghezza: a2
Occorre utilizzare il codice paese di cui all'allegato A2.
CAP (casella 2)
Tipo/lunghezza: an ..9
Questo attributo deve essere utilizzato.
Città (casella 2)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
NAD LNG
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (NAD LNG).
Numero di identificazione (casella 2)
Tipo/lunghezza: an ..17
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
OPERATORE destinatario (casella 8)
Numero: 1
Questo gruppo di dati è utilizzato se viene dichiarato un solo destinatario e l'attributo «paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene un «paese» quale definito nella convenzione relativa ad un regime comune di transito. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.
Nome (casella 8)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
Via e numero (casella 8)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
Paese (casella 8)
Tipo/lunghezza: a2
Si deve utilizzare il codice paese di cui all'allegato A2.
CAP (casella 8)
Tipo/lunghezza: an ..9
Questo attributo deve essere utilizzato.
Città (casella 8)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
NAD LNG
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (NAD LNG).
Numero di identificazione (casella 8)
Tipo/lunghezza: an ..17
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Numero: 999
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Tipo di dichiarazione (ex casella 1)
Tipo/lunghezza: an ..5
Questo attributo è utilizzato se il codice «T-» è stato utilizzato per l'attributo «tipo di dichiarazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In caso contrario, questo attributo non può essere utilizzato.
Paese di spedizione (ex casella 15a)
Tipo/lunghezza: a2
Paese dal quale le merci sono spedite/esportate.
Questo attributo è utilizzato se vengono dichiarati vari paesi di spedizione. Devono essere utilizzati i codici paese di cui all'allegato A2. L'attributo «paese di spedizione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. Se viene dichiarato un solo paese di spedizione, deve essere utilizzato l'attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».
Paese di destinazione (ex casella 17a)
Tipo/lunghezza: a2
Questo attributo è utilizzato se vengono dichiarati vari paesi di destinazione. Devono essere utilizzati i codici paese di cui all'allegato A2. L'attributo «paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. Se viene dichiarato un solo paese di destinazione, deve essere utilizzato l'attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».
Descrizione testuale (casella 31)
Tipo/lunghezza: an ..140
Questo attributo deve essere utilizzato.
Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve comprendere le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci; se l'attributo «codice merci» deve essere compilato, la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Da questo attributo devono risultare anche informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d'identificazione.
LNG descrizione testuale
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.
Numero dell'articolo (casella 32)
Tipo/lunghezza: n ..5
Indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nell'attributo «numero totale di articoli».
Questo attributo è utilizzato anche se è stato utilizzato il valore «1» per l'attributo «numero totale di articoli» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In questo caso «1» è utilizzato anche per questo attributo. Ciascun numero di articolo è unico per tutta la dichiarazione.
Codice delle merci (casella 33)
Tipo/lunghezza: n ..8
Questo attributo deve comprendere un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre.
Questa casella va completata quando:
la dichiarazione di transito è compilata dalla medesima persona contemporaneamente o successivamente a una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci,
►M38 ————— ◄ quando
▼M38 —————
Indicare il codice corrispondente alle merci in questione.
Questa casella va compilata nelle dichiarazioni di transito T2 e T2F emesse in ►M38 un paese di transito comune ◄ solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene l'indicazione del codice delle merci.
Indicare in questo caso il codice figurante sugli esemplari di tale dichiarazione.
Negli altri casi la compilazione di questa casella è facoltativa.
Massa lorda (casella 35)
Tipo/lunghezza: n ..11,3
Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nell'attributo corrispondente. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto.
Questo attributo è facoltativo se vari tipi di merce riportati su una stessa dichiarazione sono imballati insieme in modo tale che sia impossibile assegnare una massa lorda a ciascuno di essi.
Massa netta (casella 38)
Tipo/lunghezza: n ..11,3
Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nell'attributo corrispondente. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio.
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
— OPERATORE speditore (ex casella 2)
Numero: 1
Questo gruppo di dati non può essere utilizzato quando viene dichiarato un solo speditore. In questo caso è utilizzato il gruppo di dati «OPERATORE speditore» che figura nella parte «OPERAZIONE DI TRANSITO».
Nome (ex casella 2)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
Via e numero (ex casella 2)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
Paese (ex casella 2)
Tipo/lunghezza: a2
Si deve utilizzare il codice paese di cui all'allegato A2.
CAP (ex casella 2)
Tipo/lunghezza: an ..9
Questo attributo deve essere utilizzato.
Città (ex casella 2)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
NAD LNG
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (NAD LNG).
Numero di identificazione (ex casella 2)
Tipo/lunghezza: an ..17
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
— OPERATORE destinatario (ex casella 8)
Numero: 1
Questo gruppo di dati è utilizzato quando sono dichiarati più destinatari e l'attributo «paese di destinazione» della parte «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene un «paese» quale definito nella convenzione relativa ad un regime comune di transito. Quando invece è dichiarato un solo destinatario, il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» della parte «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.
Nome (ex casella 8)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
Via e numero (ex casella 8)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
Paese (ex casella 8)
Tipo/lunghezza: a2
Si deve utilizzare il codice paese di cui all'allegato A2.
CAP (ex casella 8)
Tipo/lunghezza: an ..9
Questo attributo deve essere utilizzato.
Città (ex casella 8)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
NAD LNG
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (NAD LNG).
Numero di identificazione (ex casella 8)
Tipo/lunghezza: an..17
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
— CONTENITORI (casella 31)
Numero: 99
Questo gruppo di dati è utilizzato se l'attributo «contenitori» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene il codice «1».
Numeri dei contenitori (casella 31)
Tipo/lunghezza: an ..11
Questo attributo deve essere utilizzato.
▼M38 —————
— COLLI (casella 31)
Numero: 99
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Marchi e numeri dei colli (casella 31)
Tipo/lunghezza: an ..42
Questo attributo è utilizzato se l'attributo «natura dei colli» contiene codici di cui all'allegato A2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce non imballata» (NE, NF, NG). La sua utilizzazione è facoltativa se l'attributo «natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati.
LNG Marchi e numeri dei colli
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
Natura dei colli (casella 31)
Tipo/Lunghezza: an2
Sono utilizzati i codici di imballaggio che figurano nell’allegato A2.
Numero di colli (casella 31)
Tipo/lunghezza: n ..5
Questo attributo è utilizzato se l'attributo «natura dei colli» contiene codici di cui all'allegato A2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce non imballata» (NE, NF, NG). Esso non può essere utilizzato se l'attributo «natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati.
Numero di pezzi (casella 31)
Tipo/lunghezza: n ..5
Questo attributo è utilizzato se l'attributo «natura dei colli» contiene un codice di cui all'allegato A2 per «merce non imballata» (NE). In caso contrario, esso non può essere utilizzato.
— RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI (casella 40)
Numero: 9
Indicare il riferimento ►M38 del regime doganale ◄ precedente o dei documenti doganali corrispondenti.
Questo gruppo di dati è utilizzato, fra l'altro, se l'attributo «tipo di dichiarazione» dei gruppi di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» o «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene i codici «T2» o «T2F» e se il paese ►M38 dell'ufficio doganale di partenza ◄ è ►M38 un paese di transito comune ◄ quale definito nella convenzione relativa ad un regime comune di transito.
Tipo di documento precedente (casella 40)
Tipo/lunghezza: an ..6
Quando si utilizza il gruppo di dati si deve utilizzare almeno un codice di documento precedente di cui all'allegato A2.
Riferimento del documento precedente (casella 40)
Tipo/lunghezza: an ..20
Questo attributo deve essere utilizzato.
LNG Riferimento del documento precedente
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.
Informazioni complementari (casella 40)
Tipo/lunghezza: an ..26
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
LNG informazioni complementari
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
— DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI (casella 44)
Numero: 99
Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione (compresi se del caso, ►M38 ————— ◄ il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico, ecc.).
L'utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Se è utilizzato il gruppo di dati, almeno uno dei seguenti attributi deve essere utilizzato.
Tipo di documento (casella 44)
Tipo/lunghezza: an ..3
Deve essere utilizzato il codice di cui all'allegato A2.
Riferimento del documento (casella 44)
Tipo/lunghezza: an ..20
LNG riferimento del documento
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
Informazioni complementari (casella 44)
Tipo/lunghezza: an ..26
LNG informazioni complementari
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
— MENZIONI SPECIALI (casella 44)
Numero: 99
L'utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Qualora venga utilizzato questo gruppo, esso deve comportare gli attributi «codice menzioni speciali» oppure «testo».
Codice menzioni speciali (casella 44)
Tipo/lunghezza: an ..3
Deve essere utilizzato il codice di cui all'allegato A2.
Esportazione dall'UE (casella 44)
Tipo/lunghezza: n1
Se la casella «codice menzioni speciali» contiene il codice «DG0» o «DG1», l'attributo «esportazione ►M38 dall'UE ◄ » o «esportazione dal paese» deve essere utilizzato (i due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente). In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, devono essere utilizzati i codici seguenti:
0 |
= |
no |
1 |
= |
sì. |
Esportazione dal paese (casella 44)
Tipo/lunghezza: a2
Se la casella «codice menzioni speciali» contiene il codice «DG0» o «DG1», l'attributo «esportazione ►M38 dall'UE ◄ » o «esportazione dal paese» deve essere utilizzato (i due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente). In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, vanno utilizzati i codici paese di cui all'allegato A2.
Testo (casella 44)
Tipo/lunghezza: an ..70
LNG testo
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.
UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA (casella C)
Numero: 1
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Numero di riferimento (casella C)
Tipo/lunghezza: an8
Deve essere utilizzato il codice di cui all'allegato A2.
TITOLARE DEL REGIME (casella 50)
Numero: 1
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Numero di identificazione (TIN) (casella 50)
Tipo/lunghezza: an ..17
Questo attributo è utilizzato quando il gruppo di dati «risultato del controllo» contiene il codice A3 o quando è utilizzato l'attributo «GRN».
Nome (casella 50)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo è utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.
Via e numero (casella 50)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo è utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.
Paese (casella 50)
Tipo/lunghezza: a2
Il codice paese di cui all'allegato A2 è utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.
CAP (casella 50)
Tipo/lunghezza: an ..9
Questo attributo è utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.
Città (casella 50)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo è utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.
NAD LNG
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (NAD LNG) se vengono utilizzati i campi per il testo libero.
RAPPRESENTANTE (casella 50)
Numero: 1
Questo gruppo di dati è utilizzato se ►M38 il titolare del regime ◄ si avvale di un rappresentante autorizzato.
Nome (casella 50)
Tipo/lunghezza: an ..35
Questo attributo deve essere utilizzato.
Capacità rappresentativa (casella 50)
Tipo/lunghezza: a ..35
L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa.
LNG capacità rappresentativa
Tipo/lunghezza: a2
Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
UFFICIO DOGANALE di passaggio (casella 51)
Numero: 9
Indicare ►M38 l'ufficio doganale di entrata previsto ◄ in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio o, se il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, ►M38 l'ufficio doganale di uscita ◄ attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti.
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato almeno una volta se vengono dichiarate diverse parti contraenti per la partenza e l'arrivo.
Numero di riferimento (casella 51)
Tipo/lunghezza: an8
Deve essere utilizzato il codice di cui all'allegato A2.
UFFICIO DOGANALE di destinazione (casella 53)
Numero: 1
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Numero di riferimento (casella 53)
Tipo/lunghezza: an8
Deve essere utilizzato il codice di cui all'allegato A2.
Nell'allegato A2 è indicata unicamente la struttura del codice; ►M38 gli uffici doganali di destinazione ◄ figurano nell'elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito Europa).
OPERATORE destinatario autorizzato (casella 53)
Numero: 1
Questo gruppo di dati può essere utilizzato per indicare che le merci saranno consegnate ad un destinatario autorizzato.
TIN del destinatario autorizzato (casella 53)
Tipo/lunghezza: an ..17
Questo attributo deve essere utilizzato.
RISULTATO DEL CONTROLLO (casella D)
Numero: 1
Questo gruppo di dati è utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiarazione.
Codice del risultato del controllo (casella D)
Tipo/lunghezza: an2
Deve essere utilizzato il codice A3.
Data limite (casella D)
Tipo/lunghezza: n8
Questo attributo deve essere utilizzato.
SUGGELLI APPOSTI (casella D)
Numero: 1
Questo gruppo di dati è utilizzato quando una dichiarazione viene presentata da uno speditore autorizzato la cui autorizzazione prevede l'uso di sigilli o qualora ►M38 un titolare del regime ◄ sia autorizzato ad impiegare sigilli di modello speciale.
Numero di suggelli (casella D)
Tipo/lunghezza: n ..4
Questo attributo deve essere utilizzato.
— MARCHE DEI SUGGELLI (casella D)
Numero: 99
Questo gruppo di dati è utilizzato.
Marche dei suggelli (casella D)
Tipo/lunghezza: an ..20
Questo attributo deve essere utilizzato.
LNG marche dei suggelli
Tipo/lunghezza: a2
Deve essere utilizzato il codice lingua (LNG) di cui all'allegato A2.
GARANZIA
Numero: 9
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Tipo di garanzia (casella 52)
Tipo/lunghezza: an1
Deve essere utilizzato il codice di cui all'allegato A2.
— RIFERIMENTO DELLA GARANZIA
Numero: 99
Questo gruppo di dati è utilizzato se la casella «tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» o «9».
GRN (casella 52)
Tipo/lunghezza: an..24
Questo attributo è utilizzato per indicare il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l'attributo «tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» o «9». In questo caso l'attributo «altro riferimento della garanzia» non può essere utilizzato.
Il numero di riferimento (GRN), assegnato ►M38 dall'ufficio doganale di garanzia ◄ per identificare ciascuna garanzia, è strutturato come segue.
Campo |
Contenuto |
Tipo di campo |
Esempio |
1 |
Ultime due cifre dell'anno di accettazione della garanzia (AA) |
Numerico 2 |
97 |
2 |
Identificatore del paese in cui la garanzia è presentata (codice paese ISO alfa 2) |
Alfabetico 2 |
IT |
3 |
Identificatore unico, per anno e per paese, dell'accettazione attribuito ►M38 dall'ufficio doganale di garanzia ◄ |
Alfanumerico 12 |
1234AB788966 |
4 |
Numero di controllo |
Alfanumerico 1 |
8 |
5 |
Identificatore del certificato di garanzia isolata (1 lettera + 6 cifre) o NUL per gli altri tipi di garanzia |
Alfanumerico 7 |
A001017 |
I campi 1 e 2 sono compilati come sopra indicato.
Nel campo 3 deve figurare un identificatore unico, per anno e per paese, dell'accettazione della garanzia attribuito ►M38 dall'ufficio doganale di garanzia ◄ . Le amministrazioni nazionali che desiderano inserire il numero di riferimento dell'ufficio di garanzia nel GRN possono utilizzare fino ai primi sei caratteri del codice per inserire il codice nazionale dell'ufficio di garanzia.
Nel campo 4 va introdotto un valore che serva da numero di controllo per i campi da 1 a 3 del GRN. Esso consente di individuare un errore al momento della registrazione dei dati dei primi quattro campi del GRN.
Il campo 5 sarà compilato solo quando il GRN riguarda una garanzia isolata a mezzo di certificati registrata ►M38 nel sistema di transito elettronico ◄ . In questo caso nel campo andrà riportato il numero di identificazione di ciascun certificato.
Altro riferimento della garanzia (casella 52)
Tipo/lunghezza: an..35
Questo attributo è utilizzato se l'attributo «tipo di garanzia» contiene un codice diverso da «0», «1», «2», «4» o «9». In questo caso l'attributo GRN non può essere utilizzato.
Codice di accesso
Tipo/lunghezza: an4
Questo attributo è utilizzato se è utilizzato l'attributo «GRN»; in caso contrario, l'utilizzazione di questo dato è facoltativa per ogni paese. In funzione del tipo di garanzia, l'attributo è assegnato dall'ufficio di garanzia, dal garante o ►M38 dal titolare del regime ◄ ed è utilizzato per rendere sicura una garanzia specifica.
— ►M38 LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ UE ◄
Numero: 1
Non valido per l'UE (casella 52)
Tipo/lunghezza: n1
Devono essere utilizzati i codici seguenti:
0 |
= |
no |
1 |
= |
sì. |
— ►M38 LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON UE ◄
Numero: 99
Non valida per le altre parti contraenti (casella 52)
Tipo/lunghezza: a2
Il codice paese di cui all'allegato A2 deve essere utilizzato per indicare la parte contraente. Il codice di uno Stato membro ►M38 dell'Unione ◄ europea non può essere utilizzato.
ALLEGATO A2
CODICI SUPPLEMENTARI PER IL SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO
Il presente allegato cessa di applicarsi a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.
1. CODICI PAESI (CNT)
Campo |
Contenuto |
Tipo di campo |
Esempio |
1 |
Codice paese ISO alfa-2 |
Alfabetico 2 |
IT |
Si applica il «codice paese ISO alfa-2» quale specificato nella norma ISO 3166-1 del 1997 e successivi aggiornamenti.
2. CODICE LINGUA
Si applica la codificazione ISO alfa-2 definita nella norma ISO-639:1988.
3. CODICE DEI PRODOTTI (COM)
Campo |
Contenuto |
Tipo di campo |
Esempio |
1 |
Codice del sistema armonizzato a sei cifre (SA6) |
Numerico 6 (allineato a sinistra) |
010290 |
Per le prime sei cifre si utilizzano le prime sei cifre del sistema armonizzato (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.
▼M38 —————
5. CODICI DI IMBALLAGGIO
(Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1, del 12 luglio 2010
Aerosol |
AE |
Ampolla non protetta |
AM |
Ampolla protetta |
AP |
Anello |
RG |
Assortimento («set») |
SX |
Astuccio |
CV |
Atomizzatore |
AT |
Attaccapanni |
HN |
Bacinella («pan») |
P2 |
Bagaglio |
LE |
Balla compressa |
BL |
Balla non compressa |
BN |
Bara |
CJ |
Barattolo di latta |
TN |
Barile («keg») |
KG |
Barilotto («firkin») |
FI |
Barilotto («tierce») |
TI |
Barra |
BR |
Barre in pacchi/mazzi/fasci |
BZ |
Baule («trunk») |
TR |
Baule da marinaio |
SE |
Baule metallico («coffer») |
CF |
Bauletto («footlocker») |
FO |
Bidone cilindrico |
CX |
Bidone con manico e beccuccio |
CD |
Bidone da latte |
CC |
Bidone di latta («canister») |
CI |
Bidone rettangolare |
CA |
Blocco |
OK |
Bobina («bobbin») |
BB |
Bobina («coil») |
CL |
Bobina («reel») |
RL |
Bobina («spindle») |
SD |
Bobina («spool») |
SO |
Bombola di gas |
GB |
Borsa |
BG |
Botte («barrel») |
BA |
Botte («barrel») di legno |
2C |
Botte («barrel») di legno con coperchio amovibile |
QJ |
Botte («barrel») di legno con foro di riempimento |
QH |
Botte («butt») |
BU |
Botte («cask») |
CK |
Botte («hogshead») |
HG |
Botte di grande capacità |
TO |
Bottiglia a bulbo non protetta |
BS |
Bottiglia a bulbo protetta |
BV |
Bottiglia cilindrica non protetta |
BO |
Bottiglia cilindrica protetta |
BQ |
Bottiglia impagliata |
WB |
Bottiglione non protetto |
CO |
Bottiglione protetto |
CP |
Brocca («jug») |
JG |
Brocca («pitcher») |
PH |
Busta |
EN |
Canestro |
BK |
Capsula |
AV |
Carrello piatto |
FW |
Cartoncino («card») |
CM |
Cartone |
CT |
Cartone per rinfuse |
DK |
Cartuccia |
CQ |
Casetta («tray») contenente articoli piatti impilati orizzontalmente |
GU |
Cassa («box») di legno ricostituito |
4F |
Cassa («box») di acciaio |
4 A |
Cassa («box») di alluminio |
4B |
Cassa («box») di legno compensato |
4D |
Cassa («box») di legno naturale |
4C |
Cassa («box») di legno naturale a pannelli stagni alle polveri |
|
Cassa («box») di legno naturale, ordinaria |
QP |
Cassa («box») in materiale plastico espanso |
QR |
Cassa («box») in pannelli di fibra |
4G |
Cassa («box») in plastica |
4H |
Cassa («box») in plastica rigida |
QS |
Cassa («box») per liquidi |
BW |
Cassa («crate») da frutta |
FC |
Cassa («crate») della birra |
CB |
Cassa («crate») di cartone multistrato |
DC |
Cassa («chest») da tè |
TC |
Cassa a gabbia |
FD |
Cassa bassa («shallow crate») |
SC |
Cassa-paletta |
ED |
Cassa-paletta di cartone |
EF |
Cassa-paletta di legno |
EE |
Cassa-paletta di metallo |
EH |
Cassa-paletta di plastica |
EG |
Cassetta |
CR |
Cassetta («crate») di legno |
8B |
Cassetta («crate») di legno multistrato |
DB |
Cassetta («crate») di legno per rinfuse |
DM |
Cassetta («crate») in plastica multistrato |
DA |
Cassetta («crate») in plastica per rinfuse |
DL |
Cassetta («crate») metallica |
MA |
Cassetta («Lug») |
LU |
Cassetta («tray») di cartone, doppio strato, senza coperchio |
DY |
Cassetta («tray») di cartone, monostrato, senza coperchio |
DV |
Cassetta («tray») di legno, doppio strato, senza coperchio |
DX |
Cassetta («tray») di legno, monostrato, senza coperchio |
DT |
Cassetta («tray») di plastica, doppio strato, senza coperchio |
DW |
Cassetta («tray») di plastica, monostrato, senza coperchio |
DS |
Cassetta («tray») di polistirolo, monostrato, senza coperchio |
DU |
Cassetta («tray») rigida con coperchio, impilabile (CEN TS 14482:2002) |
IL |
Cassetta allungabile («nest») |
NS |
Cassetta del latte |
MC |
Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) |
DH |
Cassetta, rastrelliera per bottiglie |
BC |
Cassone («liftvan») |
LV |
Cassone con coperchio |
TL |
Cassone o vagoncino («tub») |
TB |
Cestello con coperchio a cerniera («clamshell») |
AI |
Cestello o cassetta («tray») |
PU |
Cestello tondo |
PJ |
Cesto («bin») |
BI |
Cesto di cartone con manico |
HC |
Cesto di legno con manico |
HB |
Cesto di plastica con manico |
HA |
Cilindro |
CY |
Cintura |
B4 |
Cofano |
CH |
Condotti («pipe») in pacchi/mazzi/fasci |
PV |
Condotto («pipe») |
PI |
Cono |
AJ |
Contenitore («case») di acciaio |
SS |
Contenitore («case») di legno |
7B |
Contenitore automobile |
7 A |
Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse («big bag») |
43 |
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida |
ZQ |
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio |
WK |
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio |
WL |
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida |
ZR |
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo |
WM |
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante |
ZK |
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura |
ZJ |
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante |
ZF |
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura |
ZD |
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida |
ZM |
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida |
PLN |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse |
WA |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio |
WC |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) |
WG |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio |
WD |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) |
WH |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio |
ZA |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all’acqua |
ZC |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato |
ZX |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo |
WY |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale |
ZW |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo |
WU |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito |
ZY |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo |
WZ |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento |
WT |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno |
WV |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno |
WX |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera |
WW |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione |
ZP |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione |
ZN |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido |
ZU |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi |
ZS |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo |
WF |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall’acciaio |
ZV |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) |
WJ |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida |
AA |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione |
ZH |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione |
ZG |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo |
WR |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo |
WN |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno |
WP |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo |
WQ |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica |
WS |
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra |
ZT |
Contenitore esterno |
OU |
Contenitore flessibile |
1F |
Contenitore flessibile («Flexibag») |
FB |
Contenitore flessibile a sacco |
FX |
Contenitore gallone |
GL |
Contenitore isotermico |
EI |
Contenitore metallico |
ME |
Contenitore senza altra precisione |
CN |
Contenitore serbatoio generico |
TG |
Coppa |
CU |
Damigiana non protetta |
DJ |
Damigiana protetta |
DP |
Definizione comune |
ZZ |
Fascio («truss») |
TS |
Fiala |
VI |
Flacone |
FL |
Fogli in pacchi/mazzi/fasci |
SZ |
Foglio |
ST |
Foglio protettivo («slipsheet») |
SL |
Foglio, rivestimento di plastica |
SP |
Fusto |
DR |
Fusto di acciaio |
1A |
Fusto di acciaio con coperchio amovibile |
QB |
Fusto di acciaio con coperchio non amovibile |
QA |
Fusto di alluminio |
1B |
Fusto di alluminio con coperchio amovibile |
QD |
Fusto di alluminio con coperchio non amovibile |
QC |
Fusto di cartone |
1G |
Fusto di ferro |
DI |
Fusto di legno |
1W |
Fusto di legno compensato |
1D |
Fusto di plastica |
IH |
Fusto di plastica con coperchio amovibile |
QG |
Fusto di plastica con coperchio non amovibile |
QF |
Gabbia |
CG |
Gabbia («pen») |
PF |
Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) |
DG |
Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C) |
VG |
Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale) |
VQ |
Generatore aerosol |
DN |
Giara |
JR |
Imballaggio composito, recipiente di plastica |
6H |
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio |
YD |
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone |
YK |
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato |
YH |
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida |
YM |
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio |
YB |
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno |
YF |
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio |
YC |
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone |
YJ |
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica |
YL |
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato |
YG |
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio |
YA |
Imballaggio composito, recipiente di vetro |
6P |
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio |
YR |
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio |
YP |
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone |
YX |
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno |
YS |
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio |
YQ |
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio |
YN |
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone |
YW |
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato |
YT |
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso |
YY |
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida |
YZ |
Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini |
YV |
Imballaggio con finestra |
IE |
Imballaggio con rivestimento di carta |
IG |
Imballaggio di cartone con fori di presa |
IK |
Imballaggio di presentazione di cartone |
IB |
Imballaggio di presentazione di legno |
IA |
Imballaggio di presentazione di metallo |
ID |
Imballaggio di presentazione di plastica |
IC |
Imballaggio sottovuoto |
VP |
Imballaggio termoretrattile («shrinkwrapped») |
SW |
Imballaggio tubolare |
IF |
Intelaiatura |
FR |
Intelaiatura di cassa |
SK |
Involucro di acciaio |
SV |
Kit |
KI |
Lamiera |
SM |
Lastra («plate») |
PG |
Lastra («slab») |
SB |
Lastre («plate») in pacchi/mazzi/fasci |
PY |
Libero (animale) |
UC |
Lingotti in pacchi/mazzi/fasci |
IZ |
Lingotto |
IN |
Liquidi alla rinfusa |
VL |
Lotto |
LT |
Manicotto |
SY |
Mazzo |
BH |
Merce disimballata o non imballata |
NE |
Merce disimballata o non imballata in un’unica unità |
NF |
Merce disimballata o non imballata in varie unità |
NG |
Octabin |
OT |
Pacchetto |
PA |
Pacco («bundle») |
BE |
Pacco («bundle») di legno |
8C |
Pacco («package») |
PK |
Pacco («parcel») |
PC |
Paletta |
PX |
Paletta «triwall» |
TW |
Paletta 100 cm × 110 cm |
AH |
Paletta CHEP 100 cm × 120 cm |
OC |
Paletta CHEP 40 cm × 60 cm |
OA |
Paletta CHEP 80 cm × 120 cm |
OB |
Paletta con rivestimento termoretrattile |
AG |
Paletta di legno |
8 A |
Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 100 cm |
PD |
Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 120 cm |
PE |
Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 60 cm |
AF |
Paletta scatola («pallet box») |
PB |
Paletta, AS 4068-1993 |
OD |
Palla |
AL |
Pallet, ISO T11 |
OE |
Pallone non protetto |
BF |
Pallone protetto |
BP |
Paniere («creel») |
CE |
Paniere («hamper») |
HR |
Pannelli («board») in pacchi/mazzi/fasci |
BY |
Pannello («board») |
BD |
Particelle alla rinfusa, solide, fini («polveri ») |
VY |
Particelle alla rinfusa, solide, grandi («noduli») |
VO |
Particelle alla rinfusa, solide, granulari («grani») |
VR |
Pellicola plastica («filmpack») |
FP |
Pezzo |
PP |
Piattaforma di peso o dimensioni non specificate |
OF |
Pneumatico |
TE |
Rastrelliera, attaccapanni |
RJ |
Recipiente con rivestimento di plastica |
MW |
Recipiente di carta |
AC |
Recipiente di cartone |
AB |
Recipiente di legno |
AD |
Recipiente di metallo |
MR |
Recipiente di plastica |
PR |
Recipiente di vetro |
GR |
Rete («NET») |
NT |
Rete tubolare di materiale tessile |
NV |
Rete tubolare di plastica |
NU |
Roll |
CW |
Rotolo («bolt») |
BT |
Rotolo («roll») |
RO |
Rottami metallici alla rinfusa |
VS |
Sacchetto («bag») multistrato |
MB |
Sacchetto («pouch») |
PO |
Sacchetto («sachet») |
SH |
Sacco («polybag») |
44 |
Sacco («sack») multifoglio |
MS |
Sacco («sack») |
SA |
Sacco da trasporto |
TT |
Sacco di carta |
5M |
Sacco di carta multifoglio |
XJ |
Sacco di carta multifoglio, resistente all’acqua |
XK |
Sacco di dimensioni molto grandi («jumbo») |
JB |
Sacco di grandi dimensioni |
ZB |
Sacco di juta |
JT |
Sacco di materia tessile |
5L |
Sacco di materia tessile resistente all’acqua |
XH |
Sacco di materia tessile stagno alle polveri |
XG |
Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno |
XF |
Sacco di plastica |
EC |
Sacco di tela |
GY |
Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all’acqua |
XC |
Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno |
XA |
Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri |
XB |
Sacco di tessuto di plastica |
5H |
Sacco in film di plastica |
XD |
Sacco in rete («rednet») |
RT |
Scaffalatura («rack») |
RK |
Scatola |
BX |
Scatola («case») |
CS |
Scatola di fiammiferi |
MX |
Secchio («bucket») |
BJ |
Secchio («pail») |
PL |
Senza oggetto |
NA |
Serbatoio cilindrico |
TY |
Serbatoio flessibile («flexitank») |
FE |
Serbatoio rettangolare |
TK |
Skid |
SI |
Tanica cilindrica |
JY |
Tanica di acciaio |
3 A |
Tanica di acciaio con coperchio amovibile |
QL |
Tanica di acciaio con coperchio non amovibile |
QK |
Tanica di plastica |
3H |
Tanica di plastica con coperchio amovibile |
QN |
Tanica di plastica con coperchio non amovibile |
QM |
Tanica rettangolare |
JC |
Tavola («plank») |
PN |
Tavole («plank») in pacchi/mazzi/fasci |
PZ |
Tavoletta |
T1 |
Tela di sacco |
MT |
Telone |
CZ |
Tino |
VA |
Trave |
GI |
Travi in pacchi/mazzi/fasci |
GZ |
Tronchi in pacchi/mazzi/fasci |
LZ |
Tronco |
LG |
Tubi («tubes») in pacchi/mazzi/fasci |
TZ |
Tubo («tube») |
TU |
Tubo a imbuto |
TV |
Tubo flessibile («collapsible tube») |
TD |
Unità |
UN |
Valigia |
SU |
Vaschetta |
BM |
Vaschetta per alimenti («foodtainer») |
FT |
Vaschetta per alimenti («foodtainer») |
VK |
Vaso |
PT |
Veicolo |
VN |
Vergella |
RD |
Vergelle in pacchi/mazzi/fasci |
RZ ◄ |
6. CODICE DOCUMENTO PRECEDENTE
Sono utilizzati i seguenti codici:
T2 |
= |
Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a ►M38 merci unionali ◄ . |
T2F |
= |
Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a ►M38 merci unionali ◄ provenienti da o a destinazione di una parte ►M38 del territorio doganale dell'Unione ◄ che non applica ►M38 le norme IVA dell'Unione ◄ . |
T2CIM |
= |
►M38 Merci unionali ◄ trasportate sotto scorta di una lettera di vettura CIM ►M38 ————— ◄ . |
T2TIR |
= |
►M38 Merci unionali ◄ trasportate sotto scorta di un carnet TIR. |
T2ATA |
= |
►M38 Merci unionali ◄ trasportate sotto scorta di un carnet ATA. |
T2L |
= |
Documento amministrativo unico comprovante ►M38 la posizione doganale di merci unionali ◄ . |
T2LF |
= |
Documento amministrativo unico comprovante ►M38 la posizione doganale di merci unionali ◄ negli scambi fra parti ►M38 del territorio doganale dell'Unione ◄ che applicano ►M38 le norme IVA dell'Unione ◄ e parti di tale territorio che non le applicano. |
T1 |
= |
Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a ►M38 merci non unionali ◄ . |
*…… |
= |
… |
* qualsiasi altro documento precedente (an..5)
7. CODICI DEI DOCUMENTI E DEI CERTIFICATI PRESENTATI
(Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 1997b: lista di codici per l'elemento dato 1001, nome del documento/messaggio in codice)
Certificato di conformità |
2 |
Certificato di qualità |
3 |
Certificato di circolazione delle merci A.TR.1 |
18 |
Elenco dei contenitori |
235 |
Distinta di carico |
271 |
Fattura proforma |
325 |
Fattura commerciale |
380 |
Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere |
703 |
Polizza di carico principale |
704 |
Polizza di carico |
705 |
Polizza di carico emessa da uno spedizioniere |
714 |
Lettera di vettura SMGS (fer) |
722 |
▼M38 ————— |
|
Lettera di vettura stradale |
730 |
Lettera di vettura aerea |
740 |
Lettera di vettura aerea principale |
741 |
Bollettino di spedizione (pacchi postali) |
750 |
Documento di trasporto multimodale/combinato (termine generico) |
760 |
Manifesto di carico |
785 |
Bordereau |
787 |
Documento di spedizione modello T |
820 |
Documento di spedizione modello T1 |
821 |
Documento di spedizione modello T2 |
822 |
▼M38 ————— |
|
Documento di spedizione modello T2 |
825 |
Dichiarazione delle merci per l'esportazione |
830 |
Certificato fitosanitario |
851 |
Certificato sanitario |
852 |
Certificato veterinario |
853 |
Certificato d'origine (termine generico) |
861 |
Dichiarazione d'origine |
862 |
Certificato di origine preferenziale |
864 |
►M38 Certificato di origine, modulo A (SPG) ◄ |
865 |
Licenza d'importazione |
911 |
Dichiarazione del carico (arrivo) |
933 |
Autorizzazione di embargo |
941 |
Modulo TIF |
951 |
Carnet TIR |
952 |
►M38 Certificato di circolazione delle merci EUR.1 ◄ |
954 |
Carnet ATA |
955 |
Altri |
zzz |
8. CODICI DEI MODI DI TRASPORTO, POSTA ED ALTRE SPEDIZIONI
A. Codice di una cifra (obbligatorio)
B. Codice di due cifre (la seconda è facoltativa per le parti contraenti)
A |
B |
Denominazione |
1 |
10 |
Trasporto marittimo |
|
12 |
Carrozza ferroviaria su nave marittima |
|
16 |
Veicolo stradale a motore su nave marittima |
|
17 |
Rimorchio o semirimorchio su nave marittima |
|
18 |
Nave della navigazione interna su nave marittima |
2 |
20 |
Trasporto ferroviario |
|
23 |
Veicolo stradale su vagone ferroviario |
3 |
30 |
Trasporto su strada |
4 |
40 |
Trasporto aereo |
5 |
50 |
Spedizioni postali |
7 |
70 |
Infrastrutture di trasporto fisse |
8 |
80 |
Trasporto per via navigabile interna |
9 |
90 |
Propulsione propria |
9. CODICE MENZIONI SPECIALI
Sono utilizzati i seguenti codici:
DG0 |
= |
Esportazione da un « ►M38 paese di transito comune ◄ » soggetta a restrizioni o esportazione ►M38 dall'Unione ◄ soggetta a restrizioni |
DG1 |
= |
Esportazione da un « ►M38 paese di transito comune ◄ » soggetta a dazi doganali o esportazione ►M38 dall'Unione ◄ soggetta a dazi doganali |
DG2 |
= |
Esportazione |
Possono inoltre essere definiti codici menzioni speciali supplementari a livello nazionale.
10. CODICI RELATIVI AI TIPI DI GARANZIA
L'elenco dei codici da utilizzare è il seguente:
Situazione |
Codice |
Altre indicazioni |
In caso di esonero dalla garanzia (articolo 53 dell'appendice I) |
0 |
— numero del certificato di esonero dalla garanzia |
In caso di garanzia globale |
1 |
— numero del certificato di garanzia globale — ufficio di garanzia |
In caso di garanzia isolata mediante fideiussione |
2 |
— riferimento dell'atto costitutivo della garanzia — ufficio di garanzia |
In caso di garanzia isolata in contanti |
3 |
|
In caso di garanzia isolata a mezzo di certificati |
4 |
— numero del certificato di garanzia isolata |
In caso di esonero dalla garanzia (articolo 11 dell'appendice I) |
6 |
|
In caso di esonero dalla garanzia sulla base di un accordo [articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione] |
A |
|
In caso di esonero dalla garanzia per il percorso compreso ►M38 fra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di passaggio ◄ [articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione] |
7 |
|
In caso di garanzia isolata del tipo di cui all' ►M38 allegato I, punto 3, dell'appendice I ◄ |
9 |
— riferimento dell'atto costitutivo della garanzia — ►M38 ufficio doganale di garanzia ◄ |
Indicazione dei paesi
Si utilizzano i codici previsti per la casella 51.
11. NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE (COR)
Campo |
Contenuto |
Tipo di campo |
Esempio |
1 |
Identificatore del paese al quale appartiene l'ufficio doganale (v. CNT) |
Alfabetico 2 |
IT |
2 |
Numero nazionale dell'ufficio doganale |
Alfanumerico 6 |
0830AB |
Campo 1 come illustrato sopra.
Il campo 2 deve essere compilato liberamente con un codice alfanumerico a sei caratteri. I sei caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali.
►M38 Gli uffici doganale di destinazione ◄ figurano nell'elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito Europa).
ALLEGATO A3
MODELLO DI DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO