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Document 01962R0031-20210101
Regulation No 31 (EEC), 11 (EAEC), laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community
Consolidated text: Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica
Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica
01962R0031 — IT — 01.01.2021 — 020.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTON. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) (GU P 045 del 14.6.1962, pag. 1385) |
Modificato da:
Rettificato da:
REGOLAMENTON. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)
relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica
Articolo unico
Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica sono determinati dalle disposizioni che figurano in allegato e che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1962.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
STATUTO DEI FUNZIONARI DELL’UNIONE EUROPEA
INDICE DELLE MATERIE |
|
Titolo I: |
Disposizioni generali artt. 1 — 10 quater |
Titolo II: |
Doveri e diritti del funzionario artt. 11 — 26 bis |
Titolo III: |
Carriera del funzionario |
Capitolo 1: |
Assunzione artt. 27 — 34 |
Capitolo 2: |
Posizioni art. 35 |
Sezione 1: |
Attività di servizio art. 36 |
Sezione 2: |
Comando artt. 37 — 39 |
Sezione 3: |
Aspettativa per motivi personali art. 40 |
Sezione 4: |
Disponibilità art. 41 |
Sezione 5: |
Congedo per servizio militare art. 42 |
Sezione 6: |
Congedo parentale o per motivi familiari artt. 42 bis e 42 ter |
Section 7: |
Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio art. 42 quater |
Capitolo 3: |
Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione artt. 43 — 46 |
Capitolo 4: |
Cessazione definitiva dal servizio art. 47 |
Sezione 1: |
Dimissioni art. 48 |
Sezione 2: |
Dimissioni d'ufficio art. 49 |
Sezione 3: |
Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio art. 50 |
Sezione 4: |
Procedure per insufficienza professionale art. 51 |
Sezione 5: |
Collocamento a riposo artt. 52 e 53 |
Sezione 6: |
Qualifica di funzionario onorario art. 54 |
Titolo IV: |
Condizioni di lavoro del funzionario |
Capitolo 1: |
Durata del lavoro artt. 55 — 56 quater |
Capitolo 2: |
Congedi artt. 57 — 60 |
Capitolo 3: |
Giorni festivi art. 61 |
Titolo V: |
Trattamento economico e benefici sociali del funzionario |
Capitolo 1: |
Retribuzione e rimborso spese |
Sezione 1: |
Retribuzione artt. 62 — 70 |
Sezione 2: |
Rimborso spese art. 71 |
Capitolo 2: |
Sicurezza sociale artt. 72 — 76 bis |
Capitolo 3: |
Pensioni e indennità di invalidità artt. 77 — 84 |
Capitolo 4: |
Ripetizione dell'indebito art. 85 |
Capitolo 5: |
Surrogazione dell'Unione art. 85 bis |
Titolo VI: |
Regime disciplinare art. 86 |
Titolo VII: |
Mezzi di ricorso artt. 90 — 91 bis |
TITOLO VIII bis: |
Disposizioni particolari applicabili al SEAE artt. 95 |
Titolo VIII ter: |
Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo art. 101 bis |
Titolo IX: |
Disposizioni transitorie e finali |
Capitolo 1: |
Disposizioni transitorie art. 107 bis |
Capitolo 2: |
Disposizioni finali artt. 110 — 113 |
Allegato I |
A — Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all'articolo paragrafo 4 |
B — Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie |
|
Allegato II |
Composizione e modalità di funzionamento degli organi previsti dall'articolo 9 dello statuto |
Allegato III |
Procedura di concorso |
Allegato IV |
Modalità per la concessione dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50 dello statuto |
Allegato IV bis |
Lavoro a orario ridotto |
Allegato V |
Modalità per la concessione dei congedi |
Allegato VI |
Modalità per la compensazione e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario |
Allegato VII |
Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese |
Allegato VIII |
Modalità del regime delle pensioni |
Allegato IX |
Procedimento disciplinare |
Allegato X |
Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo |
Allegato XI |
Norme Di Applicazione Degli Articoli 64 E 65 Dello Statuto |
Allegato XII |
Modalità d'applicazione dell'articolo 83 bis dello statuto |
Allegato XIII |
Misure transitorie applicabili ai funzionari dell'Unione (Articolo 107 bis dello statuto) |
Allegato XIII.1 |
Impieghi tipo durante il periodo transitorio |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il presente statuto si applica ai funzionari ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ .
Articolo 1 bis
Articolo 1 ter
Salvo disposizioni contrarie del presente statuto,
il servizio europeo per l’azione esterna (qui di seguito denominato SEAE),
il Comitato economico e sociale europeo,
il Comitato delle regioni,
il mediatore dell'Unione europea e
il garante europeo della protezione dei dati
sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente statuto, alle istituzioni ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ .
Articolo 1 quater
Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.
Articolo 1 ►M112 quinquies ◄
Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.
Un disabile si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 28, lettera e), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta predisposti accomodamenti ragionevoli.
Per «accomodamenti ragionevoli» in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, in base alle necessità, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire attività di formazione, salvo che ciò comporti un onere sproporzionato per l'istituzione.
Il principio della parità di trattamento non osta a che le autorità aventi il potere di nomina delle istituzioni mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle persone con disabilità, ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle loro carriere professionali.
Articolo 1 sexies
Articolo 2
▼M112 —————
Articolo 3
L'atto di nomina del funzionario precisa la data di decorrenza della nomina stessa; in nessun caso tale data può essere anteriore a quella dell'entrata in servizio dell'interessato.
Articolo 4
Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto.
Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell'istituzione stessa non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.
Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, nomina a un posto conformemente all'articolo 45 bis o promozioni, essa viene portata a conoscenza del personale delle altre istituzioni e/o viene organizzato un concorso interno.
Articolo 5
Ogni nomina ad un posto di funzionario richiede almeno
per il gruppo di funzioni AST ►M131 e il gruppo di funzioni AST/SC ◄ :
un livello di studi superiori attestato da un diploma, o
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o
ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente;
per i gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, o
ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente;
per i gradi da 7 a 16 del gruppo di funzioni AD:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni, o
ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente.
Articolo 6
Articolo 7
Il funzionario può chiedere di essere trasferito all'interno dell'istituzione cui appartiene.
L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un funzionario comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.
Articolo 8
Il funzionario che sia stato comandato presso un'altra istituzione ►M128 ►C12 dell'Unione europea ◄ ◄ , può, allo scadere di un periodo di sei mesi, domandare di essere trasferito in tale istituzione.
Se, d'intesa tra l'istituzione d'origine del funzionario e l'istituzione presso cui è stato comandato, la domanda viene accolta, si considera che il funzionario abbia compiuto la ►M128 ►C12 sua carriera presso l'Unione ◄ ◄ presso quest'ultima istituzione. Per questo trasferimento, non si applicano le disposizioni finanziarie del presente statuto relativo alla cessazione definitiva dal servizio di un funzionario in una istituzione ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ .
Se la decisione che accoglie questa domanda comporta l'inquadramento in un grado superiore a quello occupato dall'interessato nell'istituzione d'origine, viene assimilata ad una promozione e può intervenire solamente alle condizioni previste dall'articolo 45.
Articolo 9
Fatto salvo il paragrafo 1 bis, sono istituiti presso ciascuna istituzione:
che esercitano le funzioni previste dal presente statuto.
Le agenzie possono derogare alle disposizioni dell'articolo 1 dell'allegato II concernenti la composizione dei comitati del personale al fine di tener conto della composizione del proprio personale. Le agenzie possono decidere di non nominare membri supplenti nella commissione paritetica o nelle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2 dell'allegato II.
L'elenco dei membri che compongono tali organi è portato alla conoscenza del personale dell'istituzione.
Il comitato porta a conoscenza degli organi competenti dell'istituzione qualsiasi difficoltà di carattere generale riguardante l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto. Può essere consultato ogni qualvolta si presentino difficoltà di tale natura.
Il comitato sottopone agli organi competenti dell'istituzione ogni suggerimento relativo all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e ogni proposta intesa a migliorare le condizioni di lavoro e, in genere, le condizioni di vita del personale.
Il comitato partecipa alla gestione e al controllo degli organi di carattere sociale creati dall'istituzione nell'interesse del personale. D'intesa con l'istituzione, il comitato può creare servizi di tale natura.
Il comitato dei rapporti è chiamato a dare il proprio parere:
sulle decisioni da prendere al termine del periodo di prova, e
sulla compilazione dell'elenco dei funzionari colpiti da un provvedimento di riduzione d'organico.
L'autorità che ha il potere di nomina può incaricarlo di vigilare sull'armonizzazione della valutazione del personale nell'ambito dell'istituzione.
Articolo 10
È istituito un comitato dello statuto composto, in numero uguale, di rappresentanti delle ►M131 autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ e di rappresentanti dei rispettivi comitati del personale. Le modalità per la composizione del comitato dello statuto sono stabilite d'intesa tra le istituzioni. Le agenzie sono rappresentate congiuntamente, in conformità delle norme fissate di comune accordo tra esse e la Commissione.
Il comitato è consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello statuto; esso trasmette il suo parere entro il termine fissato dalla Commissione. Oltre alle funzioni attribuitegli dal presente statuto, tale comitato può formulare proposte per la revisione dello statuto stesso. Il comitato si riunisce su richiesta del suo presidente o di una istituzione o del comitato del personale di una istituzione.
I processi verbali delle deliberazioni di questo comitato sono trasmessi alle autorità competenti.
Articolo 10 bis
L'istituzione stabilisce i termini entro i quali il Comitato del personale, la commissione paritetica o il Comitato dello statuto devono formulare i pareri richiesti. Detti termini non possono essere inferiori a 15 giorni feriali. Se il parere non viene formulato nei termini stabiliti, l'istituzione adotta la sua decisione.
Articolo 10 ter
Le organizzazioni sindacali o professionali di cui all'articolo 24 ter agiscono nell'interesse generale del personale senza pregiudizio dei poteri statutari dei comitati del personale.
Le proposte della Commissione di cui all'articolo 10 possono essere oggetto di consultazioni da parte delle organizzazioni sindacali o professionali rappresentative.
Articolo 10 quater
Ciascuna istituzione può concludere accordi concernenti il suo personale con le sue organizzazioni sindacali o professionali rappresentative. Tali accordi non possono comportare la modifica dello statuto o degli impegni di bilancio, né possono incidere sul funzionamento dell'istituzione interessata. Le organizzazioni sindacali o professionali rappresentative firmatarie agiscono presso ciascuna istituzione nel rispetto dei poteri statutari del comitato del personale.
TITOLO II
DOVERI E DIRITTI DEL FUNZIONARIO
Articolo 11
Il funzionario esercita le sue mansioni e agisce nell'esclusivo interesse dell'Unione. Non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'istituzione di appartenenza. Il funzionario svolge le mansioni affidategli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Unione.
Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'istituzione di appartenenza, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e in relazione a tali servizi.
Prima dell'assunzione di un funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina verifica se il candidato abbia un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi altrimenti in una situazione di conflitto d'interessi. A tal fine il candidato comunica all'autorità che ha il potere di nomina, mediante un apposito modulo, qualsiasi conflitto d'interessi effettivo o potenziale. In tali casi, l'autorità che ha il potere di nomina ne tiene conto in un parere debitamente motivato. Ove necessario, l'autorità che ha il potere di nomina adotta le misure di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.
Il presente articolo si applica per analogia ai funzionari che rientrano in servizio dopo un'aspettativa per motivi personali.
Articolo 11 bis
Articolo 12
Il funzionario deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione.
Articolo 12 bis
Articolo 12 ter
Articolo 13
Qualora il coniuge di un funzionario eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, il funzionario deve farne dichiarazione all'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione di appartenenza. Quando tale attività sia incompatibile con quella del funzionario e quando quest'ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine, l'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica, decide se il funzionario debba essere mantenuto nelle sue funzioni ►M112 o ◄ ,trasferito ad altro impiego ►M112 ————— ◄ .
▼M112 —————
Articolo 15
Il funzionario che intende candidarsi a funzioni pubbliche ne informa l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima decide se l'interessato, nell'interesse del servizio:
deve chiedere un'aspettativa per motivi personali,
deve vedersi concedere un congedo ordinario,
può essere autorizzato a lavorare a orario ridotto, o
può continuare a svolgere come prima le proprie funzioni.
Articolo 16
Dopo la cessazione dal servizio, il funzionario è tenuto a osservare i doveri di integrità e discrezione nell'accettare determinate nomine o determinati vantaggi.
I funzionari che intendano esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione dal servizio sono tenuti a dichiararlo alla propria istituzione utilizzando un apposito modulo. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare al funzionario l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica, notifica la propria decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, il silenzio è considerato un assenso implicito.
L'autorità che ha il potere di nomina vieta in linea di principio agli ex funzionari di inquadramento superiore quali definiti nelle misure di applicazione, nei 12 mesi successivi alla cessazione dal servizio, di svolgere attività di lobbying o di consulenza presso il personale della loro ex istituzione di appartenenza, per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio.
A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), ciascuna istituzione pubblica ogni anno informazioni sull'applicazione del paragrafo 3, compreso un elenco dei casi esaminati.
Articolo 17
Articolo 17 bis
Qualora l'autorità che ha il potere di nomina sia in grado di dimostrare che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi legittimi ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ , essa informa il funzionario per iscritto della sua decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, si considera che l'autorità che ha il potere di nomina non abbia sollevato obiezioni.
Articolo 18
Articolo 19
Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue mansioni. L'autorizzazione é negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Unione e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per il funzionario interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto a osservare tale dovere.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai funzionari o ex funzionari chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, o dinanzi alla commissione disciplinare di un'istituzione, in un procedimento che riguardi un agente o un ex agente dell'Unione europea.
Articolo 20
Il funzionario deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni. ►M112 Il funzionario comunica il proprio indirizzo all'autorità che ha il potere di nomina e l'informa immediatamente di un eventuale cambiamento del medesimo. ◄
Articolo 21
Il funzionario, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.
Il funzionario incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità.
▼M112 —————
Articolo 21 bis
Articolo 22
Il funzionario può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito ►M128 ►C12 dall'Unione ◄ ◄ per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.
La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, secondo la procedura prescritta in materia disciplinare.
La Corte di Giustizia ►M128 ►C12 dell'Unione europea ◄ ◄ ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.
Articolo 22 bis
Ogni informazione di cui al primo comma deve essere trasmessa per iscritto.
Lo stesso comma si applica in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro di un'istituzione o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatario di servizi per conto di un'istituzione.
Articolo 22 ter
Il funzionario che comunica le informazioni di cui all'articolo 22 bis anche al presidente della Commissione, al presidente della Corte dei conti, al presidente del Consiglio, al presidente del Parlamento europeo o al mediatore europeo non può essere penalizzato dall'istituzione alla quale appartiene, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate:
il funzionario ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e
il funzionario ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'OLAF o alla sua istituzione e ha lasciato all'OLAF o all'istituzione il termine fissato dall'OLAF o dall'istituzione, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, il funzionario viene debitamente informato circa tale termine.
Articolo 22 quater
Ai sensi degli articoli 24 e 90, ogni istituzione pone in essere una procedura per la gestione dei reclami dei funzionari concernenti il trattamento da essi ricevuto a seguito o in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri ai sensi dell'articolo 22 bis o 22 ter. L'istituzione interessata garantisce che tali reclami siano trattati in modo confidenziale e, ove giustificato dalle circostanze, prima dello scadere dei termini di cui all'articolo 90.
L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione stabilisce norme interne concernenti fra l'altro:
Articolo 23
I privilegi e le immunità di cui godono i funzionari sono attribuiti nell'esclusivo interesse ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ . Fatte salve le disposizioni ►M15 del protocollo sui ◄ privilegi e sulle immunità, gli interessati non sono dispensati dall'adempimento dei loro obblighi privati, né dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore.
Ogni qualvolta sorga una questione relativa a tali privilegi e immunità, il funzionario interessato è tenuto a darne immediatamente comunicazione all'autorità che ha il potere di nomina.
I lasciapassare previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità sono rilasciati ai capi unità, ai funzionari dei gradi da AD12 a AD16, ai funzionari la cui sede di servizio sia situata fuori dal territorio dell’Unione europea e per altri funzionari per i quali vengano richiesti nell’interesse del servizio.
Articolo 24
►M15 ►M128 ►C12 L'Unione ◄ ◄ assiste il funzionario ◄ , in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.
►M15 Essa risarcisce solidalmente ◄ il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, semprechè egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile.
Articolo ►M112 24 bis ◄
►M128 ►C12 L'Unione ◄ ◄ facilita il perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi.
Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.
Articolo ►M112 24 ter ◄
I funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei.
Articolo 25
Il funzionario può presentare all'autorità della sua istituzione che ha il potere di nomina un'istanza relativa a questioni che rientrano nell'ambito del presente statuto.
Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto, deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate.
Le decisioni relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione amministrativa e alla cessazione dal servizio di un funzionario sono pubblicate nell'istituzione da cui dipende. La pubblicazione è accessibile a tutto il personale per un periodo di tempo adeguato.
Articolo 26
Il fascicolo personale del funzionario deve contenere:
tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;
le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti.
Ogni documento deve essere registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l'istituzione non può opporre a un funzionario, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.
La comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma del funzionario interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata ►M112 all'ultimo indirizzo indicato dal funzionario ◄ .
Nel fascicolo non può figurare alcun riferimento alle attività e alle opinioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose del funzionario, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale.
Il comma precedente non vieta tuttavia l'inserimento nel fascicolo di atti amministrativi e documenti noti al funzionario che risultano necessari all'applicazione del presente statuto.
Per ciascun funzionario può essere tenuto un solo fascicolo personale.
Il funzionario ha diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo ►M112 e di estrarne copia ◄ .
Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell'amministrazione ►M112 o su un supporto informatico protetto ◄ . Viene tuttavia trasmesso alla Corte di Giustizia ►M128 ►C12 dell'Unione europea ◄ ◄ , quando ►M112 ————— ◄ sia presentato un ricorso che riguardi il funzionario.
Articolo 26 bis
Ogni funzionario ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità adottate dalle ►M131 autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni. ◄
TITOLO III
CARRIERA DEL FUNZIONARIO
CAPITOLO 1
Assunzione
Articolo 27
Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.
In virtù del principio di uguaglianza dei cittadini dell'Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere motivate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione interessata adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma ai sensi dell'articolo 110.
Al termine del periodo di tre anni che ha inizio il 1o gennaio 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del secondo comma.
Per facilitare assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile, le istituzioni si sforzano di offrire un'istruzione plurilingue e multiculturale ai figli dei propri dipendenti.
Articolo 28
Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:
essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;
aver sostenuto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall'allegato III;
essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;
Articolo 29
Prima di assegnare un posto vacante in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, tiene anzitutto in considerazione:
la possibilità di occupare il posto mediante:
trasferimento; o
nomina ai sensi dell'articolo 45 bis; o
promozione,
all'interno dell'istituzione;
eventuali domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni; e/o
se non è risultato possibile coprire il posto vacante attraverso le possibilità indicate alle lettere a) e b), le liste di candidati idonei ai sensi dell'articolo 30, se del caso, tenendo in considerazione le disposizioni pertinenti relative ai candidati idonei di cui all'allegato III; e/o
le possibilità di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;
oppure bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.
Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.
Fatto salvo il principio secondo cui la grande maggioranza dei funzionari deve essere assunta sulla base di concorsi generali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, in deroga alla lettera d) ed esclusivamente in casi eccezionali, di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto anche agli agenti contrattuali di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Tale ultima categoria di personale è soggetta a restrizioni per quanto riguarda tale possibilità secondo quanto stabilito dall'articolo 82, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea nonché per quanto riguarda i compiti specifici al cui espletamento sono abilitati in qualità di agenti contrattuali.
Detti concorsi sono aperti soltanto agli agenti temporanei dell'istituzione considerata ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti ►M128 ►C12 dell'Unione europea ◄ ◄ . Le istituzioni richiederanno come qualifiche minime per accedere a questi concorsi l'aver prestato almeno dieci anni di servizio in qualità di agente temporaneo ed essere stati assunti come agenti temporanei nel quadro di una procedura di selezione che garantiva l'applicazione delle stesse norme prescritte per la selezione dei funzionari conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del suddetto regime. In deroga al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, l'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione che ha assunto l'agente temporaneo, prima di occupare un posto vacante nella suddetta istituzione, esamina le possibilità di trasferimento di funzionari all'interno dell'istituzione in parallelo con le possibilità di impiego dei vincitori dei suddetti concorsi interni.
Articolo 30
Per ogni concorso è nominata una commissione giudicatrice dall'autorità che ha il potere di nomina. Tale commissione redige l'elenco dei candidati dichiarati idonei.
L'autorità che ha il potere di nomina sceglie in questo elenco il candidato o i candidati che essa nomina sui posti vacanti.
Detti candidati hanno accesso a informazioni adeguate sui posti vacanti appropriati pubblicati dalle istituzioni e dalle agenzie.
Articolo 31
►M131 Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi da SC 1 a SC 2, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8. ◄ Il grado del bando di concorso è determinato dall'istituzione conformemente ai criteri seguenti:
l'obiettivo di assumere funzionari dotati delle più alte qualità ai sensi dell'articolo 27;
la qualità dell'esperienza professionale richiesta.
Al fine di rispondere a esigenze specifiche delle istituzioni, per l'assunzione dei funzionari è possibile tener conto anche delle condizioni del mercato del lavoro prevalenti ►M128 ►C12 nell'Unione ◄ ◄ .
Articolo 32
Il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.
L'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo. Per il presente articolo saranno adottate disposizioni generali di esecuzione.
L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d'inquadramento stabiliti dall' ►M131 autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione ◄ conserva l'anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato funzionario nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità.
Articolo 33
Prima della nomina, il candidato prescelto è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 28 lettera e).
Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall'autorità che ha il potere di nomina fra i medici di fiducia delle istituzioni. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorati e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.
Articolo 34
Se durante il periodo di prova il funzionario è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 o infortunio, a esercitare le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.
Tale rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova. L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova con preavviso di un mese ovvero di assegnarlo a un altro servizio per il resto del periodo di prova.
Se il rapporto conclude per il licenziamento o, a titolo eccezionale, per il prolungamento del periodo di prova a norma del paragrafo 1, il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal diretto superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova.
Il funzionario in prova il cui lavoro o la cui condotta non si siano dimostrati adeguati a una nomina in ruolo viene licenziato.
CAPITOLO 2
Posizioni
Articolo 35
Il funzionario è collocato in una delle seguenti posizioni:
attività di servizio,
comando,
aspettativa per motivi personali,
disponibilità,
congedo per servizio militare,
congedo parentale o congedo per motivi familiari,
congedo nell'interesse del servizio.
Sezione 1
ATTIVITA' DI SERVIZIO
Articolo 36
Per attività di servizio si intende la posizione del funzionario che esercita, alle condizioni previste dal titolo IV, le funzioni corrispondenti all'impiego al quale è stato assegnato o che occupa ad interim.
Sezione 2
COMANDO
Articolo 37
Per comando s'intende la posizione del funzionario ►M56 titolare ◄ che, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina,
nell'interesse del servizio
a sua domanda:
Durante il comando il funzionario continua a godere di tutti i diritti alle condizioni di cui agli articoli 38 e 39, ed è tenuto ad osservare i doveri che gli derivano dall'appartenenza all'istituzione di origine. ►M23 Tuttavia, durante il comando previsto al primo comma, lettera a), secondo trattino, il funzionario è soggetto alle disposizioni applicabili ai funzionari di grado uguale a quello assegnatogli nell'impiego al quale è comandato, ferme restando le disposizioni dell'articolo 77, terzo comma, relative alla pensione. ◄
Qualsiasi funzionario in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali può presentare una domanda di comando o vedersi proporre un comando nell'interesse del servizio. Quando il funzionario è comandato viene messa fine all'aspettativa per motivi personali.
Articolo 38
Il comando per esigenze di servizio è disciplinato dalle norme seguenti:
è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina, sentito l'interessato;
la durata è fissata dall'autorità che ha il potere di nomina;
allo scadere di ogni periodo di sei mesi, l'interessato può chiedere che sia posto fine al comando;
il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, che percepisca una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine, ha diritto alla differenza di retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando;
il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, continua a versare i contributi al regime delle pensioni in base allo stipendio di attività corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine;
il funzionario comandato conserva l'impiego, il diritto ad avere gli aumenti periodici di stipendio e ad essere scrutinato per la promozione;
al termine del periodo di comando, il funzionario è reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza.
Articolo 39
Il comando a domanda del funzionario è disciplinato dalle norme seguenti:
è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina che ne fissa la durata;
entro un termine di sei mesi, a decorrere dall'assunzione delle nuove funzioni, il funzionario può chiedere che sia posto fine al comando; in tal caso viene reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza;
al termine di questo periodo, il funzionario può essere sostituito nel suo impiego;
durante il periodo di comando, i contributi al regime delle pensioni e gli eventuali diritti alla pensione sono calcolati in base allo stipendio di attività corrispondente al grado e scatto del funzionario nella sua istituzione di origine. ►M56 Tuttavia, il funzionario comandato in virtù delle disposizioni previste all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, il quale possa acquisire dei diritti a pensione nell'organismo presso cui è comandato, cessa, durante il periodo del comando, di partecipare al regime pensionistico nella sua istituzione d'origine. ◄
Il funzionario riconosciuto inabile durante il comando previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nonché gli aventi diritto di un funzionario deceduto nel corso di tale periodo beneficiano delle disposizioni del presente statuto in materia ►M112 di indennità di invalidità o di pensione di reversibilità ◄ , deduzione fatta degli importi eventualmente versati allo stesso titolo e per lo stesso periodo dall'organismo presso il quale il funzionario era comandato.
Questa disposizione non può comportare per il funzionario o gli aventi diritto il godimento di una pensione totale superiore all'importo massimo della pensione a cui detto funzionario avrebbe avuto diritto in base alle disposizioni del presente statuto;
durante il periodo di comando, il funzionario conserva il diritto all'avanzamento di scatto;
al termine del periodo di comando, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado ►M112 nel suo gruppo di funzioni ◄ , sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, egli conserva, sempreché possieda i requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado ►M112 nel suo gruppo di funzioni ◄ ; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in posizione di comando senza assegni.
Sezione 3
ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI
Articolo 40
Ciascun periodo di rinnovo non può essere superiore a un anno. La durata totale dell'aspettativa per motivi personali non può essere superiore a ►M131 12 anni ◄ sull'insieme della carriera del funzionario.
Tuttavia, allorché l'aspettativa viene richiesta per consentire al funzionario:
di educare un figlio considerato a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato VII e che soffra di una grave menomazione mentale o fisica riconosciuta dal medico di fiducia dell'istituzione e tale da richiedere assistenza o cure continue, oppure
di seguire il coniuge, anch'egli funzionario o altro agente dell'Unione, tenuto, per lo svolgimento delle sue mansioni, a stabilire la propria residenza abituale a una distanza tale dalla sede di servizio dell'interessato che l'elezione della residenza coniugale comune in tale sede sarebbe, per l'interessato, causa di difficoltà per lo svolgimento delle sue mansioni, o
di assistere il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella qualora colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestata da certificato medico,
l'aspettativa può essere rinnovata senza limiti, purché al momento di ogni rinnovo sussistano le condizioni che avevano giustificato la concessione dell'aspettativa.
►M112 Tuttavia, il funzionario che non eserciti alcuna attività professionale retribuita può, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa per motivi personali, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli, purché versi il contributo necessario alla copertura dei rischi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 73, paragrafo 1, in ragione della metà per il primo anno di aspettativa per motivi personali e del totale per la restante durata di detta aspettativa. Il funzionario non può tuttavia essere coperto contro i rischi di cui all'articolo 73 se non è altresì coperto contro i rischi di cui all'articolo 72. Il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario. ◄ Inoltre, il funzionario che dimostri di non poter acquisire dei diritti ad una pensione presso un altro regime di pensioni, può su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per una durata massima di un anno, purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto ►M56 all'articolo 83, paragrafo 2; i contributi vengono calcolati sullo stipendio base del funzionario inerente al suo grado e scatto. ◄
L'aspettativa per motivi personali è disciplinata dalle norme seguenti:
è concessa a domanda dell'interessato dall'autorità che ha il potere di nomina;
la proroga dell'aspettativa deve essere richiesta due mesi prima della scadenza;
il funzionario può essere sostituito nel suo impiego;
allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado ►M112 nel suo gruppo di funzioni ◄ , sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado ►M112 nel suo gruppo di funzioni ◄ ; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva ►M112 o del comando ◄ , il funzionario rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni.
Sezione 4
DISPONIBILITA'
Articolo 41
L'autorità che ha il potere di nomina, sentita la commissione paritetica, determina a quali impieghi verrà applicato tale provvedimento.
L'autorità che ha il potere di nomina fissa l'elenco dei funzionari colpiti da tale provvedimento previo parere della commissione paritetica e tenendo conto della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio dei funzionari. Qualsiasi funzionario che occupi uno degli impieghi contemplati nel precedente comma e che domandi di essere collocato in disponibilità viene iscritto d'ufficio in tale elenco.
I funzionari che figurano in detto elenco sono collocati in disponibilità con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.
Per un periodo di due anni, a decorrere dal collocamento in disponibilità, il funzionario ha diritto di essere reintegrato con precedenza in qualsiasi impiego ►M112 del suo gruppo di funzioni ◄ corrispondente al suo grado, che si renda vacante o di nuova istituzione, purchè abbia le attitudini richieste.
Il funzionario collocato in disposizione gode di un'indennità calcolata alle condizioni fissate dall'allegato IV.
L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista dal comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità.
L'interessato è tenuto a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta e a notificare all'istituzione ogni elemento che possa modificare il suo diritto alla prestazione.
All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore.
Tuttavia, all'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al quarto comma del presente articolo si applica il ►C10 coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), dell'allegato XI ◄ , al tasso fissato per lo Stato membro in cui il beneficiario dell'indennità dimostra di avere la propria residenza, se tale paese corrisponde a quello della sua ultima sede di servizio. In tal caso, se la moneta dello Stato membro è diversa dall'euro, l'indennità è calcolata sulla base dei tassi di cambio previsti all'articolo 63 del presente statuto.
Sezione 5
CONGEDO PER SERVIZIO MILITARE
Articolo 42
Il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi, viene collocato nella posizione speciale «congedo per servizio militare».
Il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente statuto relative agli scatti periodici e alla promozione. Continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purchè, dopo avere soddisfatto agli obblighi militari, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.
Il funzionario che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.
Sezione 6
CONGEDO PARENTALE O PER MOTIVI FAMILIARI
Articolo 42 bis
Il funzionario ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento dello stipendio di base, di cui può usufruire nei 12 anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dall'ufficiale sanitario delle istituzioni. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.
Durante il congedo parentale, il funzionario conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. Il funzionario conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a tempo parziale. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a tempo parziale, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, il funzionario ha diritto a un'indennità di ►M148 1 030,72 EUR ◄ al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a tempo parziale, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 è interamente a carico dell'istituzione ed è calcolato sullo stipendio di base del funzionario. Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a tempo parziale, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio base complessivo e lo stipendio base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio di base effettivamente percepita, il contributo del funzionario si calcola in base alle stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno.
L'indennità è portata a ►M140 ►M148 1 374,30 EUR ◄ per le famiglie monoparentali ◄ al mese, o al 50 % di questo importo, nel caso di un lavoro a tempo parziale, per le famiglie monoparentali e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dall'ufficiale sanitario di cui al primo comma e durante i primi tre mesi del congedo parentale, quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione.
Il congedo parentale può essere prorogato per altri sei mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al secondo comma. Per le famiglie monoparentali di cui al primo comma, il congedo parentale può essere prorogato per altri 12 mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al terzo comma.
Gli importi previsti nel presente articolo sono attualizzati in linea con le retribuzioni.
Articolo 42 ter
Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un funzionario è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, il funzionario ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull'intera carriera del funzionario è limitata a nove mesi.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 bis, secondo comma.
Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio
Articolo 42 quater
Al più presto cinque anni prima dell'età pensionabile del funzionario, con decisione dell'autorità che il potere di nomina, un funzionario che abbia raggiunto un'anzianità' di servizio di almeno dieci anni può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio sulla base di esigenze organizzative legate all'acquisizione di nuove competenze all'interno delle istituzioni.
Il numero totale dei funzionari che sono ogni anno collocati in congedo nell'interesse del servizio non può eccedere il 5 % del numero totale dei funzionari di tutte le istituzioni collocati a riposo l'anno precedente. Il numero totale così calcolato è ripartito alle singole istituzioni sulla base del rispettivo numero di funzionari al 31 dicembre dell'anno precedente. Il risultato di detta ripartizione è arrotondato per eccesso al numero intero più vicino in ciascuna istituzione.
Il congedo non ha carattere di provvedimento disciplinare.
In linea di principio la durata del congedo copre il periodo fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del funzionario. Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di porre fine al congedo e di reintegrare il funzionario.
Quando il funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio raggiunge l'età pensionabile, è collocato automaticamente a riposo.
La dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio è disciplinata dalle norme seguenti:
un altro funzionario può essere assegnato all'impiego occupato dal funzionario;
un funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio non ha diritto agli scatti o alle promozioni di grado.
Il funzionario così dispensato dall'impiego percepisce un'indennità calcolata ai sensi dell'allegato IV.
Su richiesta del funzionario, l'indennità è assoggettata ai contributi al regime pensionistico, calcolati sulla base della suddetta indennità. In tal caso il periodo di servizio di un funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio è preso in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VIII.
All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore.
CAPITOLO 3
Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione
Articolo 43
La competenza, l'efficienza e la condotta in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto annuale, elaborato alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, ai sensi dell'articolo 110. Tale rapporto stabilisce se il livello di rendimento del funzionario è stato soddisfacente o meno. L'autorità che ha il potere di nomina di ogni istituzione stabilisce le disposizioni che conferiscono il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione. Tale diritto deve essere esercitato alla presentazione di un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.
A partire dal grado AST 5 il rapporto può inoltre contenere un parere indicante se il funzionario, in base alle prestazioni fornite, dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.
Il rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di formulare tutte le osservazioni che ritenga pertinenti al riguardo.
Articolo 44
Il funzionario che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado a meno che le sue prestazioni non siano state giudicate insoddisfacenti nell'ultimo rapporto annuale di cui all'articolo 43. Il funzionario accede allo scatto successivo del suo grado al più tardi dopo quattro anni, salvo nel caso in cui si applichi la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 1.
Se un funzionario è nominato capo unità, direttore o direttore generale nello stesso grado, e a condizione che nel corso dei primi nove mesi successivi alla nomina le sue prestazioni siano state soddisfacenti ai sensi dell'articolo 43, egli beneficia retroattivamente di un avanzamento di scatto in tale grado al momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale di avanzamento tra il primo e il secondo scatto di ogni grado. Se l'aumento è inferiore o se il funzionario si trova già in quel momento all'ultimo scatto del suo grado, gli viene corrisposta una maggiorazione dello stipendio base che gli consente di beneficiare dell'aumento tra il primo e il secondo scatto fino a quando non prenda effetto la sua prossima promozione.
Articolo 45
Articolo 45 bis
In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST, a partire dal grado 5, può essere nominato a un posto del gruppo di funzioni AD, a condizione che:
sia stato selezionato conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo per partecipare a un programma di formazione obbligatorio di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
abbia seguito con successo un programma di formazione definito dall'autorità che ha il potere di nomina e comprendente una serie di moduli di formazione obbligatori, e
figuri nell'elenco, redatto dall'autorità che ha il potere di nomina, dei candidati che hanno superato una prova scritta e una prova orale attestanti che il funzionario ha seguito con successo il programma di formazione di cui alla lettera b) del presente comma. Il contenuto di tali prove è determinato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato III.
La commissione può ascoltare i funzionari che hanno chiesto di partecipare ai corsi di formazione di cui sopra nonché i rappresentanti dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa formula a maggioranza un parere motivato in merito al progetto di elenco proposto dall'autorità che ha il potere di nomina. L'autorità che ha il potere di nomina adotta l'elenco dei funzionari che sono autorizzati a partecipare al programma di formazione sopra menzionato.
Articolo 46
Il funzionario nominato ad un grado superiore conformemente all'articolo 45 viene inquadrato nel primo scatto di tale grado. Tuttavia, in caso di nomina a un grado superiore conformemente all'articolo 45, i funzionari dei gradi da AD 9 a AD 13 che esercitano le funzioni di capo unità sono inquadrati nel secondo scatto del nuovo grado. La stessa disposizione si applica al funzionario:
promosso al posto di direttore o di direttore generale o
che occupa un posto di direttore o di direttore generale e a cui si applica l'ultima frase dell'articolo 44, secondo comma.
CAPITOLO 4
Cessazione definitiva dal servizio
Articolo 47
La cessazione definitiva dal servizio è determinata:
dalle dimissioni,
dalle dimissioni d'ufficio,
dalla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio,
dal licenziamento per insufficienza professionale,
dalla destituzione,
dal collocamento a riposo,
dal decesso.
Sezione 1
DIMISSIONI
Articolo 48
Le dimissioni offerte dal funzionario debbono essere presentate per iscritto con un atto nel quale l'interessato dichiari inequivocabilmente la sua volontà di porre fine in modo definitivo ad ogni attività nell'istituzione.
La decisione con la quale l'autorità che ha il potere di nomina rende definitive le dimissioni, deve intervenire nel termine di un mese dalla ricezione della lettera di dimissioni. ►M23 Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere le dimissioni se, alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, una procedura disciplinare avverso il funzionario è già in corso oppure viene iniziata nei trenta giorni seguenti. ◄
Le dimissioni decorrono dalla data fissata dall'autorità che ha il potere di nomina; questa data non può essere posteriore di oltre tre mesi a quella proposta dal funzionario nella lettera di dimissioni per i funzionari del gruppo di funzioni AD, e di oltre un mese per i funzionari ►M131 dei gruppi di funzioni AST e AST/SC. ◄
Sezione 2
DIMISSIONI D'UFFICIO
Articolo 49
Il funzionario può essere dimesso d'ufficio dal servizio soltanto quando non soddisfi più alle condizioni fissate dall'articolo 28, lettera a) e ►M23 nei casi previsti dagli articoli ►M112 ————— ◄ 39, 40 e 41, paragrafi 4 e 5, e dall'articolo 14, secondo comma, dell'allegato VIII. ◄
La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica, sentito l'interessato.
Sezione 3
DISPENSA DALL'IMPIEGO NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO
Articolo 50
►M112 Un membro del personale d'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, ◄ può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.
La dispensa dall'impiego non ha carattere di provvedimento disciplinare.
Il funzionario dispensato dall'impiego, e che non venga assegnato ad altro impiego corrispondente al suo grado, ►M112 ————— ◄ gode di un'indennità calcolata alle condizioni fissate dall'allegato IV.
L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista al comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità.
L'interessato è tenuto a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a notificare all'istituzione ogni elemento in grado di modificare i suoi diritti alla prestazione.
All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore.
L'articolo 45, terzo, quarto e quinto comma, dell'allegato VIII, si applica per analogia.
Al termine del periodo durante il quale esisteva il diritto a tale indennità, al funzionario viene riconosciuto il diritto alla pensione, senza applicare la riduzione prevista dall'articolo 9 dell'allegato VIII, purchè abbia compiuto i ►M131 58 ◄ anni.
Sezione 4
PROCEDURE PER INSUFFICIENZA PROFESSIONALE
Articolo 51
Nel contesto dell'adozione di disposizioni interne l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione si attiene ai requisiti seguenti:
il funzionario che, sulla base di tre rapporti annuali di valutazione di cui all'articolo 43 consecutivamente insufficienti, non dimostri ancora progressi in termini di competenza professionale è retrocesso di un grado. Se i due rapporti annuali successivi evidenziano ancora un rendimento insufficiente, il funzionario è licenziato;
la proposta di retrocessione di grado o licenziamento deve indicare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato. La proposta dell'autorità che ha il potere di nomina è trasmessa alla commissione consultiva paritetica di cui all'articolo 9, paragrafo 6.
Tale indennità non è versata qualora il funzionario si dimetta successivamente all'inizio del procedimento di cui ai paragrafi 1 e 2 o abbia diritto al pagamento immediato della pensione integrale. Qualora il funzionario abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in forza di un regime nazionale, l'importo di tale indennità è detratto dall'indennità di cui sopra.
Il periodo nel corso del quale sono effettuati i versamenti di cui al paragrafo 5 è calcolato come segue:
tre mesi, quando l'interessato ha prestato meno di cinque anni di servizio alla data in cui viene presa la decisione di licenziamento;
sei mesi, quando l'interessato ha prestato almeno cinque anni di servizio ma meno di dieci;
nove mesi, quando l'interessato ha prestato almeno dieci anni di servizio ma meno di 20;
12 mesi, quando l'interessato ha prestato almeno 20 anni di servizio.
Sezione 5
COLLOCAMENTO A RIPOSO
Articolo 52
Salvo quanto disposto dall'articolo 50, il funzionario è collocato a riposo:
d'ufficio, l'ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni; o
a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda se ha raggiunto l'età pensionabile, ovvero se ha raggiunto un'età fra i 58 anni e l'età pensionabile e soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato VIII. L'articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia.
Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l'autorità che ha il potere di nomina ritenga che la domanda è giustificata dall'interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all'età di 67 o eccezionalmente fino all'età di 70 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l'ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età.
Qualora l'autorità che ha il potere di nomina decida di autorizzare un funzionario a restare in servizio oltre l'età di 66 anni, tale autorizzazione è concessa per la durata massima di un anno. Essa può essere rinnovata su richiesta del funzionario.
Articolo 53
Il funzionario che a giudizio della commissione d'invalidità si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 78 ►M62 è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con cui si constata l'incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni. ◄
Sezione 6
QUALIFICA DI FUNZIONARIO ONORARIO
Articolo 54
Al funzionario che cessa definitivamente dal servizio, può essere conferita la qualifica di funzionario onorario, ►M112 sia nel suo grado, sia nel grado immediatamente superiore ◄ , con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.
Questo provvedimento non comporta alcun vantaggio pecuniario.
TITOLO IV
CONDIZIONI DI LAVORO DEL FUNZIONARIO
CAPITOLO 1
Durata del lavoro
Articolo 55
Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il funzionario ►M31 ————— ◄ , può essere obbligato a restare a disposizione dell'istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. ►M131 L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione fissa le modalità di applicazione del presente comma previa consultazione del comitato del personale. ◄
◄
Articolo 55 bis
Tale autorizzazione può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina se la misura è compatibile con l'interesse del servizio.
Il funzionario ha diritto all'autorizzazione nei casi seguenti:
per occuparsi di un figlio a carico di età inferiore a 9 anni;
per occuparsi di un figlio a carico di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale;
per occuparsi di un figlio a carico fino a che questi abbia raggiunto l'età di 14 anni, nel caso di famiglie monoparentali;
per occuparsi di un figlio fino all'età di 14 anni, in caso di difficoltà gravi, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 5 % dell'orario di lavoro normale; in tal caso, non si applicano i primi due commi dell'articolo 3 dell'allegato IV bis; ove entrambi i genitori siano occupati al servizio dell'Unione, soltanto uno dei due può beneficiare di detta riduzione;
per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili;
per seguire una formazione complementare; o
a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile.
Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare o durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile, ma non prima dei 58 anni, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere la domanda o rinviare la data in cui l'autorizzazione prende effetto solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio.
Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto non supera i cinque anni sull'intera carriera del funzionario.
Articolo 55 ter
Il funzionario può chiedere l'autorizzazione per lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso su un posto che a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina si presti a questo tipo di lavoro. L'autorizzazione di lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso non ha una durata limitata; l'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia revocarla nell'interesse del servizio, con un preavviso di sei mesi. Analogamente, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione su domanda del funzionario interessato, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il funzionario può essere trasferito ad un altro posto.
Si applicano l'articolo 59 bis e, ad eccezione della terza frase del secondo comma, l'articolo 3 dell'allegato IV bis.
L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 56
Il funzionario può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dall'autorità che ha il potere di nomina. ►M23 Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un funzionario non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi. ◄
Le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari ►M112 del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, gradi da 5 a 11 ◄ non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.
Come previsto all'allegato VI, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto alla concessione di un riposo compensativo ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.
Articolo 56 bis
Il funzionario ►M30 ————— ◄ , il quale, nel contesto di un ►M30 servizio continuo o a turni ◄ deciso dall'istituzione a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e da essa considerato come abituale e permanente, è tenuto ad effettuare in maniera regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi, può beneficiare di indennità.
La Commissione, previo parere del comitato dello statuto, determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.
La durata normale del lavoro di un funzionario che assicura il ►M30 servizio continuo o a turni ◄ non può essere superiore al totale annuale delle ore normali di lavoro.
Articolo 56 ter
Il funzionario ►M31 ————— ◄ , il quale, con decisione adottata dall'autorità che ha il potere di nomina, a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, è regolarmente tenuto a restare a disposizione dell'istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro, può beneficiare di indennità.
Previo parere del comitato dello statuto, la Commissione determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.
Articolo 56 quater
A taluni funzionari possono essere concesse indennità per tener conto delle condizioni di lavoro gravose.
Previo parere del comitato dello statuto, la Commissione determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.
CAPITOLO 2
Congedi
Articolo 57
Il funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente ad una regolamentazione che verrà fissata di comune accordo dalle ►M131 autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ , previo parere del comitato dello statuto.
Oltre a tale congedo, egli può ottenere a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate dall'allegato V.
Articolo 58
In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di 20 settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina non prima di 14 settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità o affetto da una malattia grave, la durata del congedo è di 24 settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della trentaquattresima settimana di gravidanza.
Articolo 59
L'interessato deve informare il più presto possibile l'istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza; fa fede il timbro postale. In mancanza di certificato, e salvo che quest'ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà del funzionario, l'assenza è considerata ingiustificata.
Il funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall'istituzione. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all'interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo.
Se dal controllo medico risulta che il funzionario è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza, su riserva del comma seguente, è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo.
Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto all'autorità che ha il potere di nomina siano medicalmente ingiustificate, il funzionario o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all'istituzione una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente.
L'istituzione trasmette immediatamente questa domanda ad un altro medico designato di comune accordo dal medico del funzionario e dal medico di fiducia dell'istituzione. Qualora tale accordo non sia intervenuto entro cinque giorni, l'istituzione sceglie una delle persone iscritte nell'elenco dei medici indipendenti costituito ogni anno a tal fine di comune accordo dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale. Il funzionario ha la facoltà di contestare, entro il termine di due giorni lavorativi, la scelta dell'istituzione, nel qual caso essa sceglie un'altra persona nell'elenco; la nuova scelta è definitiva.
Il parere del medico indipendente, fornito previa consultazione del medico del funzionario e del medico di fiducia dell'istituzione, è vincolante. Qualora il parere del medico indipendente confermi le conclusioni del controllo disposto dall'istituzione, l'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno del suddetto controllo. Qualora il parere del medico indipendente non confermi le conclusioni del controllo di cui sopra, l'assenza è considerata a tutti gli effetti giustificata.
In caso di contestazione si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quinto, sesto e settimo comma.
In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono rimborsabili dall'istituzione fino a concorrenza di un importo massimo fissato per un periodo massimo di tre anni dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del comitato dello statuto.
Articolo 59 bis
Il congedo annuo del funzionario autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è proporzionalmente ridotto per la durata di tale attività.
Articolo 60
Salvo in caso di malattia o di infortunio, il unzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente.
Il funzionario che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio, deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina.
CAPITOLO 3
Giorni festivi
Articolo 61
Gli elenchi dei giorni festivi sono fissati di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell'Unione, previo parere del comitato dello statuto.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO E BENEFICI SOCIALI DEL FUNZIONARIO
CAPITOLO 1
Retribuzione e rimborso spese
Sezione 1
RETRIBUZIONE
Articolo 62
La nomina dà diritto al funzionario di percepire, alle condizioni fissate dall'allegato VII, e salvo espressa disposizione contraria, la retribuzione relativa al suo grado e scatto.
Egli non può rinunciare a questo diritto.
La retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.
Articolo 63
La retribuzione del funzionario è espressa in euro. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio oppure in euro.
La retribuzione pagata in una moneta diversa dall'euro è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea alla data del 1o luglio dell'anno in questione.
Ogni anno i tassi di cambio vengono attualizzati retroattivamente al momento dell'attualizzazione annuale del livello delle retribuzioni prevista dall'articolo 65.
Articolo 64
Alla retribuzione del funzionario espressa in euro, è attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.
I coefficienti correttori sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori sono considerati valori di riferimento. La Commissione pubblica, a scopo informativo, i valori aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.
Articolo 65
Gli importi di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, agli articoli 66 e 69, all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII e all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII e all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII che devono essere attualizzati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII, gli importi di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 28 bis, paragrafo 7, agli articoli 93 e 94, all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 96, paragrafo 7, e agli articoli 133, 134 e 136 del regime applicabile agli altri agenti, gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio ( 7 ) e il coefficiente per gli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio ( 8 ) sono attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
Articolo 65 bis
Le modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 sono definite nell'allegato XI.
Articolo 66
Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST, conformemente alla seguente tabella:
1-7-2020 |
SCATTI |
||||
GRADI |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
16 |
19 127,29 |
19 931,05 |
20 768,57 |
20 768,57 |
20 768,57 |
15 |
16 905,33 |
17 615,72 |
18 355,95 |
18 866,64 |
19 127,29 |
14 |
14 941,46 |
15 569,34 |
16 223,58 |
16 674,95 |
16 905,33 |
13 |
13 205,78 |
13 760,70 |
14 338,93 |
14 737,88 |
14 941,46 |
12 |
11 671,70 |
12 162,15 |
12 673,23 |
13 025,81 |
13 205,78 |
11 |
10 315,83 |
10 749,30 |
11 201,00 |
11 512,64 |
11 671,70 |
10 |
9 117,48 |
9 500,59 |
9 899,84 |
10 175,25 |
10 315,83 |
9 |
8 058,32 |
8 396,94 |
8 749,80 |
8 993,22 |
9 117,48 |
8 |
7 122,21 |
7 421,49 |
7 733,35 |
7 948,51 |
8 058,32 |
7 |
6 294,84 |
6 559,36 |
6 834,99 |
7 025,15 |
7 122,21 |
6 |
5 563,58 |
5 797,38 |
6 040,98 |
6 209,06 |
6 294,84 |
5 |
4 917,29 |
5 123,92 |
5 339,22 |
5 487,78 |
5 563,58 |
4 |
4 346,06 |
4 528,68 |
4 718,98 |
4 850,27 |
4 917,29 |
3 |
3 841,17 |
4 002,60 |
4 170,80 |
4 286,82 |
4 346,06 |
2 |
3 394,97 |
3 537,62 |
3 686,28 |
3 788,84 |
3 841,17 |
1 |
3 000,59 |
3 126,66 |
3 258,05 |
3 348,71 |
3 394,97 |
Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC, conformemente alla seguente tabella:
01-07-2020 |
SCATTI |
||||
GRADI |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4 878,26 |
5 083,26 |
5 296,86 |
5 444,21 |
5 519,44 |
5 |
4 311,57 |
4 492,75 |
4 682,20 |
4 811,78 |
4 878,26 |
4 |
3 810,72 |
3 970,83 |
4 137,70 |
4 252,82 |
4 311,57 |
3 |
3 368,02 |
3 509,55 |
3 657,05 |
3 758,77 |
3 810,72 |
2 |
2 976,76 |
3 101,86 |
3 232,22 |
3 322,13 |
3 368,02 |
1 |
2 630,97 |
2 741,53 |
2 856,74 |
2 936,19 |
2 976,76 |
Articolo 66 bis
La base imponibile del prelievo speciale è lo stipendio base utilizzato per il calcolo della retribuzione, previa detrazione:
dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi detrazione a titolo del prelievo speciale, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII; e
di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado AST 1, primo scatto.
Gli elementi che concorrono alla determinazione della base di calcolo del prelievo di solidarietà sono espressi in euro e a essi si applica il coefficiente correttore 100.
Articolo 67
I paragrafi 2 e 3 sono applicabili al beneficiario degli assegni familiari di cui sopra.
Articolo 68
Gli assegni familiari previsti all'articolo 67, paragrafo 1, sono dovuti anche nel caso in cui il funzionario abbia diritto all'indennità prevista dagli articoli 41 e 50, nonché dagli articoli 34 e 42 del vecchio statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura provenienti da altra fonte per uno stesso figlio; questi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII.
Articolo 68 bis
Il funzionario autorizzato ad esercitare la sua attività ad orario parziale ha diritto ad una retribuzione calcolata secondo le disposizioni dell'allegato IV bis.
Articolo 69
L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, ►M25 dell'assegno di famiglia ◄ e dell'assegno per figli a carico ai quali il funzionario ha diritto. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a ►M148 571,35 EUR ◄ al mese.
Articolo 70
In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso.
In caso di decesso del titolare di una pensione o di un'indennità di invalidità, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda la pensione o l'indennità del defunto.
▼M112 —————
Sezione 2
RIMBORSO SPESE
Articolo 71
Il funzionario ha diritto, alle condizioni fissate dall'allegato VII, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti della cessazione dal servizio, nonché delle spese sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.
CAPITOLO 2
Sicurezza sociale
Articolo 72
Il partner non sposato di un funzionario è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia, purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.
Le ►M131 autorità che hanno il potere di nomina dell'istituzione ◄ possono, in virtù della normativa di cui al primo comma, assegnare ad una di esse la competenza per fissare le norme relative al rimborso delle spese, secondo la procedura prevista all'articolo 110.
Il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico del funzionario; la sua quota non può tuttavia superare il 2 % dello stipendio base.
Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, presa previo parere del medico di fiducia dell'istituzione, il termine di un mese per la presentazione della domanda ed il limite di sei mesi previsto al comma precedente non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta prima della cessazione del servizio e dichiarata all'istituzione prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al comma precedente, purché l'interessato si sottoponga al controllo medico prescritto dall'istituzione.
Il titolare di una pensione di reversibilità, conseguente al decesso di un funzionario in attività o di un funzionario rimasto al servizio ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ ►M131 fino all'età pensionabile ◄ o di un titolare di un'indennità di invalidità, beneficia delle stesse disposizioni. Il contributo è calcolato sulla base della pensione di reversibilità.
Beneficiano altresì delle disposizioni previste al paragrafo 1, purché non esercitino un'attività lucrativa a titolo professionale:
l'ex funzionario titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso le Comunità ►M131 prima del raggiungimento dell'età pensionabile ◄ ;
il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio presso le Comunità ►M131 prima del raggiungimento dell'età pensionabile ◄ .
Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla pensione dell'ex funzionario precedentemente all'applicazione, ove del caso, del coefficiente di riduzione previsto all'articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto.
Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato in base alla pensione di orfano.
Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ .
Articolo 73
I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.
Le prestazioni garantite sono le seguenti:
in caso di decesso:
versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio:
in caso di invalidità permanente totale:
versamento all'interessato di un capitale pari otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio;
in caso di invalidità permanente parziale:
versamento all'interessato di una parte dell'indennità prevista dalla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1.
Alle condizioni fissate da questa regolamentazione, ai versamenti di cui sopra può essere sostituita una rendita vitalizia.
Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste nel capitolo 3.
Tuttavia, tale rimborso sarà effettuato soltanto dopo esaurimento e a complemento dei rimborsi che il funzionario abbia ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 72.
▼M62 —————
Articolo 74
Lo stesso assegno viene corrisposto al funzionario che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2 dell'allegato VII.
Articolo 75
In caso di decesso del funzionario, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, che vivono nella sua abitazione, l'istituzione rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo d'origine del funzionario.
Tuttavia in caso di decesso del funzionario durante una missione, l'istituzione rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello d'origine del funzionario.
Articolo 76
Possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile, soprattutto a seguito di ►M112 una disabilità o una ◄ malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare.
Articolo 76 bis
La pensione del coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità può essere completata da un aiuto versato dall'istituzione per tutta la durata della malattia o della disabilità sulla base di un esame delle condizioni sociali e mediche dell'interessato. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate di comune accordo tra le ►M131 autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ , previo parere del comitato dello statuto.
CAPITOLO 3
Pensioni e indennità di invalidità
Articolo 77
Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. Tuttavia, egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha superato l'età pensionabile, ovvero non ha potuto essere reintegrato nel corso di un periodo di disponibilità, o infine in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.
L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante almeno un anno. L'1,80 % di tale ultimo stipendio base è pagabile al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII.
Tuttavia, per i funzionari i quali abbiano assistito una persona che assolva un mandato previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente eletto di un'istituzione o di un organo dell'Unione, ovvero il presidente eletto di uno dei gruppi politici presso il Parlamento europeo, i diritti alle pensioni corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell'esercizio di detta funzione sono calcolati sulla base dell'ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo.
L'importo della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4 % del minimo vitale per ogni anno di servizio.
L'età pensionabile si raggiunge a 66 anni.
L'età pensionabile è valutata ogni cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014 sulla base di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina in particolare l'evoluzione dell'età pensionabile del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e l'evoluzione della speranza di vita dei funzionari delle istituzioni.
Se del caso, la Commissione presenta proposte di modifica dell'età pensionabile in linea con le conclusioni di detta relazione, dedicando attenzione specifica agli sviluppi negli Stati membri.
Articolo 78
Alle condizioni previste dagli articoli da 13 a 16 dell'allegato VIII, il funzionario ha diritto a un'indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare le mansioni corrispondenti a un impiego nel suo gruppo di funzioni.
L'articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità è collocato a riposo prima dell'età di 66 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è divenuto invalido.
Il tasso dell'indennità di invalidità è fissato al 70 % dell'ultimo stipendio base del funzionario. Tale indennità non può essere tuttavia inferiore al minimo vitale.
L'indennità di invalidità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base della suddetta indennità.
Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in connessione con l'esercizio delle proprie mansioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità di invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. Inoltre, in tal caso, il bilancio dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 1 ter prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni.
Articolo 79
Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII, ►M112 il coniuge superstite ◄ di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto a una pensione di riversibilità pari al ►M5 60 % ◄ ►M112 della pensione di anzianità o dell'indennità di invalidità ◄ di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio ►M62 e dall'età ◄ , al momento del suo decesso.
L'ammontare della pensione di riversibilità di cui beneficia ►M112 il coniuge superstite ◄ di un funzionario deceduto mentre si trovava in una delle posizioni di cui all'articolo 35, ►M62 ————— ◄ non può essere inferiore al minimo vitale né al ►M23 35 % ◄ dell'ultimo stipendio base del funzionario.
Tale ammontare non può inoltre essere inferiore al 42 % dell'ultimo stipendio base del funzionario quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze ►M112 di cui all'articolo 78, quinto comma ◄ .
▼M112 —————
Articolo 80
Quando il funzionario o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 21 dell'allegato VIII.
In caso di decesso o di nuovo matrimonio ►M62 del coniuge titolare ◄ di una pensione di riversibilità, lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni.
Nel caso di decesso del funzionario o del titolare ►M112 di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità ◄ senza che ricorrano le condizioni di cui al primo comma, i figli risultanti a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII hanno diritto, alle condizioni di cui all'articolo 21 dell'allegato VIII, ad una pensione d'orfano; tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell'importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo 21 dell'allegatoVIII.
Per quanto concerne le persone assimilate a un figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII, la loro pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.
In caso di adozione, il decesso del genitore naturale, a cui si è sostituito il genitore adottivo, non può dar luogo al beneficio di una pensione di orfano.
I diritti previsti al primo, secondo e terzo comma sono riconosciuti in caso di decesso di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 9 ), dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 del Consiglio ( 10 ) o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 del Consiglio ( 11 ) nonché in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile.
Il titolare di una pensione di orfano non può ricevere più di una pensione di questo genere ►M128 ►C12 dall'Unione ◄ ◄ . Qualora avesse diritto a più pensioni, gli sarà versata quella di importo più elevato.
Articolo 81
Il titolare di una pensione di anzianità, di un'indennità di invalidità, oppure di una pensione di reversibilità, ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII, agli assegni familiari previsti all'articolo 67; l'assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione o all'indennità del beneficiario. Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto a tali assegni solo per i figli risultanti a carico del funzionario o dell'ex funzionario al momento del suo decesso.
Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di riversibilità è pari al doppio dell'assegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b).
Articolo 81 bis
Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di riversibilità, il totale delle pensioni di riversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare:
in caso di decesso di un funzionario che si trovi in una delle posizioni di cui all'articolo 35, l'importo della retribuzione base cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all'interessato;
per il periodo posteriore alla data in cui il funzionario di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di ►M131 66 ◄ anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso; a questo importo vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente versati all'interessato e sottratte l'imposta e le altre trattenute obbligatorie;
in caso di decesso di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o ►M112 di una indennità di invalidità ◄ , l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);
in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto al raggiungimento dell'età pensionabile, tenuto conto delle indennità e delle deduzioni di cui alla lettera b);
in caso di decesso di un funzionario o di un ex funzionario beneficiario, al momento del suo decesso, di un' ►M131 indennità di cui agli articoli 41, 42 quater o 50 ◄ dello statuto ovvero ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 o dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1543/73 o dell'articolo 2 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85, l'importo dell'indennità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);
per il periodo posteriore alla data in cui l'ex funzionario di cui alla lettera e) avrebbe cessato di aver diritto all'indennità, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto se, in tale data, avesse soddisfatto alle condizioni di età richieste per il riconoscimento dei suoi diritti a pensione; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b).
Agli importi risultanti da tale ripartizione si applica l'articolo 82, paragrafo 1, secondo , ►M112 e terzo ◄ comma.
Articolo 82
Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore.
Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle monete di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII.
Articolo 83
▼M131 —————
▼M112 —————
Articolo 83 bis
Articolo 84
Le modalità del regime delle pensioni sono stabilite dall'allegato VIII.
CAPITOLO 4
Ripetizione dell'indebito
Articolo 85
Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.
La domanda di ripetizione deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l'importo è stato versato. Tale termine non è opponibile all'autorità che ha il potere di nomina quando questa è in grado di stabilire che l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.
CAPITOLO 5
Surrogazione ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄
Articolo 85 bis
Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:
TITOLO VI
REGIME DISCIPLINARE
Articolo 86
▼M112 —————
TITOLO VII
MEZZI DI RICORSO
Articolo 90
Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l'autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 91.
▼M112 —————
Articolo 90 bis
Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al direttore dell'OLAF una domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, che l'inviti a prendere una decisione nei suoi confronti relativa a un'indagine dell'OLAF. La persona può altresì presentare al direttore dell'OLAF un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, avverso un atto che le arrechi pregiudizio in connessione con un'indagine dell'OLAF.
Articolo 90 ter
Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al Garante europeo della protezione dei dati una domanda o un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, nel quadro delle sue competenze.
Articolo 90 quater
Le domande e i reclami relativi ai settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 2, sono presentati all'autorità che ha il potere di nomina delegataria.
Articolo 91
Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:
Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
Articolo 91 bis
I ricorsi nei settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 2, vengono diretti contro l'istituzione da cui dipende l'autorità che ha il potere di nomina delegataria.
▼M131 —————
TITOLO VIII bis
DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL SEAE
Articolo 95
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 43, la Commissione viene consultata.
Articolo 96
In deroga all’articolo 11, un funzionario della Commissione che lavora presso una delegazione dell’Unione è tenuto a chiedere e ricevere istruzioni dal capo delegazione, in conformità del ruolo previsto per quest’ultimo dall’articolo 5 della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna ( 12 ).
Un funzionario del SEAE chiamato a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni riceve da quest’ultima istruzioni sull’espletamento di tali compiti, in conformità dell’articolo 221, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Le misure di dettaglio per l’attuazione del presente articolo sono concordate tra la Commissione e il SEAE.
Articolo 97
Fino al 30 giugno 2014, per quanto riguarda i funzionari trasferiti al SEAE a norma della decisione 2010/427/UE, in deroga agli articoli 4 e 29 del presente statuto e alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, le autorità che hanno il potere di nomina nelle istituzioni interessate possono, in casi eccezionali, agendo di comune accordo e nell’esclusivo interesse del servizio, sentito il funzionario del Consiglio o della Commissione, trasferire il funzionario SEAE da tale servizio ad un posto vacante dello stesso grado presso il segretariato generale del Consiglio o presso la Commissione senza notificare al personale il posto vacante.
Articolo 98
Tuttavia, in casi eccezionali e dopo aver esaurito le possibilità di procedere alle assunzioni conformemente alle presenti disposizioni, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere di assumere, a partire da categorie diverse da quelle elencate nella prima frase del primo paragrafo, personale di livello AD destinato a funzioni di assistenza tecnica, necessario per il buon funzionamento del SEAE, ad esempio specialisti nel campo della gestione delle crisi, della sicurezza e dell’informatica.
A decorrere dal 1o luglio 2013, l’autorità che ha il potere di nomina esamina anche le candidature di funzionari di istituzioni diverse da quelle elencate al primo comma, senza privilegiare alcuna di tali categorie.
Articolo 99
Nelle more della costituzione della commissione di disciplina interna al SEAE, i due membri supplenti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’allegato IX vengono scelti tra i funzionari del SEAE. L’autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale di cui all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato IX sono quelli del SEAE.
TITOLO VIII ter
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DEROGATORIE APPLICABILI AI FUNZIONARI CON SEDE DI SERVIZIO IN UN PAESE TERZO
Articolo 101 bis
Fatte salve le altre disposizioni dello statuto, l'allegato X stabilisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio nei paesi terzi.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPITOLO 1
Disposizioni transitorie
▼M112 —————
▼M23 —————
▼M62 —————
▼M112 —————
Articolo 107 bis
Le disposizioni transitorie figurano all'allegato XIII.
▼M23 —————
CAPITOLO 2
Disposizioni finali
Articolo 110
Tali norme di applicazione entrano in vigore presso le agenzie nove mesi dopo la loro entrata in vigore presso la Commissione o nove mesi dopo la data in cui la Commissione ha informato le agenzie dell'adozione della norma di applicazione in questione, se quest'ultima data è posteriore. Nondimeno, un'agenzia può decidere che tali norme di applicazione entrino in vigore a una data anteriore.
In deroga a quanto sopra, un'agenzia, prima della scadenza del termine di nove mesi di cui al secondo comma del presente paragrafo e previa consultazione del proprio comitato del personale, può sottoporre all'approvazione della Commissione norme di applicazione diverse da quelle adottate dalla Commissione. Alle stesse condizioni, un'agenzia può chiedere alla Commissione l'autorizzazione a non applicare talune delle suddette norme di applicazione. In quest'ultimo caso, la Commissione, invece di accogliere o respingere la richiesta, può chiedere all'agenzia di sottoporre alla sua approvazione norme di applicazione diverse da quelle adottate dalla Commissione.
Il termine di nove mesi di cui al secondo comma del presente paragrafo è sospeso dalla data in cui l'agenzia chiede l'autorizzazione della Commissione alla data in cui la Commissione rende nota la sua posizione.
Un'agenzia può inoltre, previo parere del proprio comitato del personale, sottoporre all'approvazione della Commissione norme di applicazione in materie diverse da quelle oggetto delle modalità di esecuzione adottate dalla Commissione.
Ai fini dell'adozione delle norme di applicazione, le agenzie sono rappresentate dal consiglio di amministrazione o dall'organo equivalente stabilito nell'atto dell'Unione che le istituisce.
Articolo 111
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 112 taluni aspetti delle condizioni di lavoro e taluni aspetti dell'applicazione delle disposizioni in materia di retribuzioni e di sistema di sicurezza sociale.
Articolo 112
Articolo 113
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2020, una relazione che valuta il funzionamento del presente statuto.
ALLEGATO I
A. Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all'articolo paragrafo 4
1. Gruppo di funzioni AD
Direttore generale |
AD 15 - AD 16 |
Direttore |
AD 14 - AD 15 |
Consigliere o equivalente |
AD 13- AD 14 |
Capo unità o equivalente |
AD 9 - AD 14 |
Amministratore |
AD 5 - AD 12 |
2. Gruppo di funzioni AST
Assistente superiore che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello elevato di autonomia e che comportano notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico |
AST 10 – AST 11 |
Assistente che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un certo livello di autonomia, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di disposizioni e regolamentazioni o istruzioni generali, o che eserciti la funzione di assistente personale di un membro dell'istituzione, del Capo di gabinetto di un membro o di un (vice) direttore generale, o di un dirigente di livello superiore equivalente |
AST 1 – AST 9 |
3. Gruppo di funzioni AST/SC
Segretario/commesso che svolge mansioni d'ufficio e di segreteria, gestione di un ufficio e altre mansioni equivalenti che richiedono un certo livello di autonomia (1) |
SC 1 – SC 6 |
(1)
Il numero massimo di posti di usciere parlamentare al Parlamento europeo è di 85. |
B. Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie
1. Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nei gruppi di funzioni AST e AD:
Grado |
Assistenti |
Amministratori |
13 |
— |
15 % |
12 |
— |
15 % |
11 |
— |
25 % |
10 |
20 % |
25 % |
9 |
8 % |
25 % |
8 |
25 % |
33 % |
7 |
25 % |
36 % |
6 |
25 % |
36 % |
5 |
25 % |
36 % |
4 |
33 % |
— |
3 |
33 % |
— |
2 |
33 % |
— |
1 |
33 % |
— |
2. Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nel gruppo di funzioni AST/SC:
Grado |
Segretari/Commessi |
SC 6 |
— |
SC 5 |
12 % |
SC 4 |
15 % |
SC 3 |
17 % |
SC 2 |
20 % |
SC 1 |
25 % |
ALLEGATO II
Composizione e modalità di funzionamento degli organi previsti dall'articolo 9 dello statuto
INDICE DELLE MATERIE |
|
Sezione 1: |
Comitato del personale art. 1 |
Sezione 2: |
Commissione paritetica artt. 2 — 3 bis |
Sezione 3: |
Commissione d'invalidità artt. 7 — 9 |
Sezione 4: |
Comitato dei rapporti artt. 10 e 11 |
Sezione 5: |
Commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale art. 12 |
Sezione 1
COMITATO DEL PERSONALE
Articolo 1
Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti eletti per tre anni. Tuttavia, l' ►M131 autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione ◄ può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno. Tutti i funzionari dell'istituzione sono elettori ed eleggibili.
Le condizioni di elezione al Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero di elezione alla sezione locale quando il Comitato è diviso in sezioni locali, sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. ►M131 L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione ha tuttavia la facoltà di decidere che le condizioni di elezione siano determinate in funzione della preferenza espressa dal personale dell'istituzione nell'ambito di un referendum. ◄ Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.
Se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, le condizioni di designazione, per ciascuna sede di servizio, dei membri del Comitato centrale sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. Possono essere designati come membri del Comitato centrale soltanto componenti della sezione locale di cui trattasi.
La composizione del Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero, della sezione locale se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, deve assicurare la rappresentanza ►M112 dei ►M131 tre gruppi di funzioni ◄ ◄ previsti dall'articolo 5 dello statuto, nonché degli agenti di cui all'articolo 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ . Il comitato centrale di un Comitato del personale diviso in sezioni locali è validamente costituito non appena è stata designata la maggioranza dei suoi membri.
La validità delle elezioni al Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero delle elezioni alla sezione locale se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori. Tuttavia, se il numero legale non è stato raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori.
Le funzioni assunte dai membri del Comitato del personale, nonché dai funzionari che, per delega del Comitato, facciano parte di organi statutari o creati dall'istituzione, sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso la loro istituzione. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle predette funzioni.
Sezione 2
COMMISSIONE PARITETICA
Articolo 2
La o le commissioni paritetiche di un'istituzione sono composte di:
La commissione paritetica comune a due o più istituzioni è composta di:
Le modalità relative alla costituzione sono stabilite, di concerto, dalle istituzioni rappresentate nella commissione paritetica comune, previa consultazione dei rispettivi comitati del personale.
Il membro supplente vota unicamente in assenza del membro titolare.
Articolo 3
La commissione paritetica si riunisce su convocazione dell'autorità che ha il potere di nomina o su richiesta del comitato del personale.
La commissione si riunisce validamente soltanto quando siano presenti tutti i membri titolari o, in loro assenza, i membri supplenti.
Il presidente della commissione non prende parte alle decisioni, salvo nei casi riguardanti questioni di procedura.
▼M23 —————
►M23 Il parere della Commissione ◄ è comunicato per iscritto all'autorità che ha il potere di nomina e al comitato del personale nei cinque giorni successivi alla deliberazione.
Ogni membro della commissione può esigere che vi sia menzionata la sua opinione.
Articolo 3 bis
La commissione paritetica comune si riunisce su convocazione dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all' ►M112 articolo 2, paragrafo 2 ◄ dello statuto oppure su richiesta di un'autorità che ha il potere di nomina o di un comitato del personale di una delle istituzioni rappresentate in questa commissione.
La commissione paritetica comune si riunisce validamente soltanto se tutti i membri titolari, o i loro supplenti, sono presenti.
Il presidente della commissione paritetica comune non prende parte alle decisioni, salvo nei casi riguardanti questioni di procedura.
Il parere della commissione paritetica comune è comunicato per iscritto all'autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell' ►M112 articolo 2, paragrafo 2 ◄ dello statuto, alle altre autorità che hanno il potere di nomina e ai relativi comitati del personale nei cinque giorni successivi alla deliberazione.
Ogni membro della commissione paritetica comune può esigere che vi sia menzionata la sua opinione.
Sezione 3
COMMISSIONE D'INVALIDITA'
Articolo 7
La commissione d'invalidità è composta di tre medici designati:
In caso di carenza del funzionario interessato, un medico è assegnato d'ufficio dal Presidente della Corte di giustizia ►M128 ►C12 dell'Unione europea ◄ ◄ .
Se, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene assegnato d'ufficio dal presidente della Corte di giustizia ►M128 ►C12 dell'Unione europea ◄ ◄ , su iniziativa di una delle due parti.
Articolo 8
Le spese per i lavori della commissione d'invalidità sono a carico dell'istituzione cui appartiene l'interessato.
Qualora il medico designato dall'interessato risieda fuori della sede di servizio di quest'ultimo, il supplemento d'onorari conseguente a tale designazione, ad eccezione delle spese di viaggio in prima classe che sono rimborsate dall'istituzione, è a carico dell'interessato.
Articolo 9
Il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.
Le conclusioni della commissione sono trasmesse all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato.
I lavori della commissione sono segreti.
Sezione 4
COMITATO DEI RAPPORTI
Articolo 10
I membri del comitato dei rapporti sono nominati ogni anno in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale tra i funzionari del gruppo di funzioni AD dell'istituzione. Il comitato elegge il proprio presidente. I membri della commissione paritetica non possono far parte del comitato dei rapporti.
Quando il comitato è chiamato a formulare una raccomandazione riguardante un funzionario il cui superiore gerarchico diretto sia membro del comitato, quest'ultimo non partecipa alla deliberazione.
Articolo 11
I lavori del comitato dei rapporti sono segreti.
Sezione 5
COMMISSIONE CONSULTIVA PARITETICA PER L'INSUFFICIENZA PROFESSIONALE
Articolo 12
La commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale è composta di un presidente e di almeno due membri, che devono essere funzionari almeno di grado AD 14. Il presidente e i membri sono designati per un periodo di tre anni. La metà dei membri è designata dal comitato del personale e l'altra metà è designata dall'autorità che ha il potere di nomina. Il presidente è nominato dall'autorità che ha il potere di nomina sulla base di un elenco di candidati stabilito di concerto con il comitato del personale.
Quando il caso riguarda un funzionario di grado AD 14 o inferiore, la commissione consultiva paritetica è completata da due membri supplementari designati allo stesso modo dei membri permanenti, appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado del funzionario in causa.
Quando la commissione consultiva paritetica è chiamata ad esaminare il caso di un funzionario di inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto, viene creata una speciale commissione consultiva paritetica ad hoc composta da due membri nominati dal comitato del personale e due membri nominati dall'autorità che ha il potere di nomina, il cui grado è almeno uguale a quello del funzionario in causa.
L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale convengono su una procedura ad hoc per designare i due membri supplementari di cui al secondo comma chiamati ad esaminare i casi relativi a funzionari con sede di servizio in un paese esterno all'Unione o nei casi relativi agli agenti contrattuali.
ALLEGATO III
Procedura di concorso
Articolo 1
Il bando deve specificare:
il tipo di concorso (concorso interno nell'ambito dell'istituzione, concorso interno nell'ambito delle istituzioni, concorso generale ►M85 , eventualmente comune a due o più istituzioni ◄ );
le modalità (concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami);
la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire ►M112 e il gruppo di funzioni ed il grado proposti ◄ ;
►M112 conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dello statuto, ◄ i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;
nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione;
eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire;
eventualmente, i limiti di età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno;
il termine entro il quale davono pervenire le candidature;
eventualmente, le deroghe accordate a norma dell'articolo 28, lettera a) dello statuto.
Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina di cui ►M112 all'articolo 2, paragrafo 2, ◄ dello statuto, previa consultazione della commissione paritetica comune.
Articolo 2
I candidati devono riempire un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina.
Ai candidati può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementare.
Articolo 3
La commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall'autorità che ha il potere di nomina e di membri designati in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.
Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, la commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall'autorità che ha il potere di nomina di cui ►M112 all'articolo 2, paragrafo 2, ◄ dello statuto e dei membri designati dall'autorità che ha il potere di nomina di cui ►M112 all'articolo 2, paragrafo 2, ◄ dello statuto, su proposta delle istituzioni, nonché di membri designati di comune accordo su base paritetica dai comitati del personale delle istituzioni.
Per determinati esami, la commissione giudicatrice può richiedere la partecipazione di uno o più membri aggregati con voto consultivo.
I membri della commissione giudicatrice scelti tra i funzionari devono essere di ►M112 un gruppo di funzioni e di un ◄ grado almeno pari a quello del posto da coprire.
Una commissione giudicatrice composta da più di quattro membri deve comprendere almeno due membri di ciascun sesso.
Articolo 4
L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni previste dalle lettere a), b), e c) dell'articolo 28 dello statuto e lo trasmette al presidente della commissione giudicatrice unitamente ai fascicoli delle candidature.
Articolo 5
Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la Commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso.
Nei concorsi per esami tutti i candidati iscritti nell'elenco sono ammessi alle prove d'esame.
Nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valuta i titoli dei candidati, procede all'esame dei titoli dei candidati che figurano nell'elenco di cui al primo comma.
Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d'esame.
Al termine dei suoi lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco degli idonei, previsto dall'articolo 30 dello statuto; questo elenco deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire.
La commissione giudicatrice trasmette all'autorità cha ha il potere di nomina l'elenco degli idonei, accompagnato da una sua relazione motivata con le eventuali osservazioni dei vari membri.
Articolo 6
I lavori della commissione giudicatrice sono segreti.
Articolo 7
L'Ufficio ha il compito di:
organizzare concorsi generali su richiesta delle singole istituzioni;
fornire, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza tecnica per i concorsi interni da esse organizzati;
determinare il contenuto di tutte le prove organizzate dalle istituzioni al fine di garantire che i requisiti di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera c) dello statuto, siano soddisfatti in modo armonizzato e costante.
assumere la responsabilità generale per la definizione e l'organizzazione della valutazione delle capacità linguistiche affinché le esigenze dell'articolo 45, paragrafo 2 dello statuto si attuino in modo armonizzato e coerente.
ALLEGATO IV
Modalità per la concessione dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50 dello statuto
Articolo unico
Il funzionario cui si applicano gli articoli 41 e 50 dello statuto ha diritto:
per tre mesi ad un'indennità mensile pari al suo stipendio base;
per un periodo determinato, in funzione dell'età e della durata dei servizi, in base alla tabella di cui al paragrafo 3 ad un' indennità mensile pari:
Il beneficio dell'indennità cessa dal giorno in cui il funzionario raggiunge l' ►M131 età di 66 anni. ◄
▼M131 —————
Ai sensi del presente articolo lo stipendio base è quello indicato nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto, vigente il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.
Per determinare in funzione dell'età del funzionario il periodo durante il quale egli beneficia dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50, si applica alla durata dei suoi servizi, il coefficiente fissato nella seguente tabella; tale periodo viene se necessario arrotondato al mese inferiore.
Età |
% |
20 |
18 |
21 |
19,5 |
22 |
21 |
23 |
22,5 |
24 |
24 |
25 |
25,5 |
26 |
27 |
27 |
28,5 |
28 |
30 |
29 |
31,5 |
30 |
33 |
31 |
34,5 |
32 |
36 |
33 |
37,5 |
34 |
39 |
35 |
40,5 |
36 |
42 |
37 |
43,5 |
38 |
45 |
39 |
46,5 |
40 |
48 |
41 |
49,5 |
42 |
51 |
43 |
52,5 |
44 |
54 |
45 |
55,5 |
46 |
57 |
47 |
58,5 |
48 |
60 |
49 |
61,5 |
50 |
63 |
51 |
64,5 |
52 |
66 |
53 |
67,5 |
54 |
69 |
55 |
70,5 |
56 |
72 |
57 |
73,5 |
58 |
75 |
►M131 da 59 a 65 ◄ |
►M23 76,5 ◄ |
Al termine del periodo di cui al primo comma e alle condizioni ivi previste, l'interessato, su sua richiesta, può continuare a beneficiare delle prestazioni garantite dal suddetto regime di assicurazione contro le malattie, purché versi la totalità del contributo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 72 dello statuto.
Al termine del periodo durante il quale l'interessato ha diritto all'indennità, il contributo è calcolato sulla base dell'ultima indennità mensile percepita.
Quando il funzionario viene a beneficiare della pensione a carico el regime di pensione dello statuto, egli è assimilato, nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 72, al funzionario rimasto in servizio fino all' ►M131 età di 66 anni. ◄
ALLEGATO IV bis
Lavoro a orario ridotto
Articolo 1
La domanda di autorizzazione per lavorare a orario ridotto è presentata dal funzionario al proprio superiore gerarchico diretto almeno due mesi prima della data di inizio desiderata, salvo in casi di urgenza debitamente giustificati.
L'autorizzazione può essere concessa per un minimo di un mese e un massimo di tre anni, fatti salvi i casi contemplati all'articolo 15 ed all' ►M131 articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g). ◄
L'autorizzazione può essere tuttavia rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda del funzionario interessato, presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa. La durata del lavoro a orario ridotto non può essere inferiore alla metà del tempo di lavoro normale.
Salvo in casi debitamente giustificati, ogni periodo di attività a orario ridotto ha inizio il primo giorno di un mese.
Articolo 2
A richiesta del funzionario interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa. La data di revoca non può essere posteriore di oltre due mesi alla data proposta dal funzionario, o di oltre quattro mesi se il lavoro a orario ridotto è stato autorizzato per un periodo superiore ad un anno.
In casi eccezionali e nell'interesse del servizio, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di due mesi.
Articolo 3
Durante il periodo per il quale è autorizzato a lavorare a orario ridotto, il funzionario ha diritto ad una percentuale della sua retribuzione corrispondente alla percentuale del tempo di lavoro prestato rispetto al tempo normale. Tuttavia, tale percentuale non viene applicata all'assegno per figli a carico, all'importo di base dell'assegno di famiglia e all'assegno scolastico.
I contributi al regime di assicurazione contro le malattie sono calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a tempo pieno. I contributi al regime delle pensioni sono calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a orario ridotto. Il funzionario può inoltre chiedere che i contributi al regime delle pensioni siano calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a tempo pieno, secondo quanto disposto all'articolo 83 dello statuto. Ai fini degli articoli 2, 3 e 5 dell'allegato VIII, i diritti a pensione acquisiti sono calcolati in proporzione alla percentuale di contributi versati.
Durante il periodo di lavoro a orario ridotto, il funzionario non è autorizzato ad effettuare ore supplementari, né ad esercitare alcuna attività retribuita diversa da un'attività ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.
Articolo 4
In deroga alla prima frase del primo comma dell'articolo 3, ►M131 il funzionario autorizzato, ai sensi dell'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g), dello statuto, a lavorare a tempo parziale ◄ beneficia di uno stipendio base ridotto pari all'importo più elevato tra quelli risultanti dall'applicazione allo stipendio base integrale delle percentuali seguenti:
il 60 %, oppure
la percentuale, calcolata all'inizio del periodo di attività a metà tempo, corrispondente agli anni di servizio maturati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 9 bis dell'allegato VIII, maggiorata del 10 %.
Il funzionario che beneficia delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto, al termine dell'attività a metà tempo, ad andare in pensione o a rimborsare gli importi superiori al 50 % dello stipendio base percepiti nel corso dell'attività a metà tempo.
Articolo 5
L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire le modalità di applicazione delle presenti disposizioni.
ALLEGATO V
Modalità per la concessione dei congedi
INDICE DELLE MATERIE |
|
Sezione 1: |
Congedo ordinario artt. 1—5 |
Sezione 2: |
Congedi straordinari art. 6 |
Sezione 3: |
Giorni per il viaggio art. 7 |
Sezione 1
CONGEDO ORDINARIO
Articolo 1
In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni.
Articolo 2
Il congedo ordinario può essere usufruito in una o più volte, a scelta del funzionario, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve essere di almeno due settimane consecutive. Al funzionario che entra in servizio, il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza; può essere autorizzato prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati.
Articolo 3
Qualora il funzionario, durante il congedo ordinario, sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo, il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d'incapacità debitamente comprovata da certificato medico.
Articolo 4
Se il funzionario, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell'anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all'anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni.
Il funzionario che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio.
All'atto della cessazione dal servizio, viene effettuata una ritenuta, calcolata nel modo indicato al comma precedente, al funzionario che abbia beneficiato di un congedo ordinario che ecceda il numero dei giorni cui aveva diritto al momento di lasciare il servizio.
Articolo 5
Se il funzionario, per motivi di servizio, è richiamato durante il congedo ordinario, o se gli viene ritirata l'autorizzazione al congedo, le spese debitamente giustificate sostenute in conseguenza, gli sono rimborsate e gli sono concessi altri giorni per il viaggio.
Sezione 2
CONGEDI STRAORDINARI
Articolo 6
Al funzionario può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo annuale, un congedo straordinario. In particolare, il congedo straordinario è concesso come segue:
Inoltre, l'istituzione può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'istituzione in applicazione dell'articolo 24 bis dello statuto.
Al funzionario che ha svolto un lavoro eccezionale che esula dai normali doveri di un funzionario può essere altresì concesso in via eccezionale un congedo straordinario. Tale congedo straordinario è concesso al più tardi tre mesi dopo che l'autorità che ha il potere di nomina si è pronunciata sul carattere eccezionale del lavoro svolto dal funzionario.
Ai fini del presente articolo, il partner non sposato del funzionario è equiparato al coniuge purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.
Nel caso dei congedi straordinari previsti nella presente sezione, gli eventuali giorni di viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.
Sezione 3
GIORNI PER IL VIAGGIO
Articolo 7
I funzionari aventi diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio hanno diritto a due giorni e mezzo di congedo supplementare all'anno per recarsi nel proprio paese d'origine.
Il primo comma si applica ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, la durata del congedo nel paese d'origine è fissata con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.
ALLEGATO VI
Modalità per la compensazione e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario
Articolo 1
Entro i limiti fissati dall'articolo 56 dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 o dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto a riposo compensativo o a retribuzione, alle seguenti condizioni:
ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a un riposo compensativo di un'ora e mezza; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di riposo compensativo; il riposo compensativo è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;
se le esigenze di servizio non consentono la fruizione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'autorità che ha il potere di nomina autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,56 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, previa applicazione della lettera a);
per ottenere il riposo compensativo o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione straordinaria abbia avuto una durata superiore ai 30 minuti.
Articolo 2
Il tempo necessario per recarsi nel luogo di missione non può essere considerato lavoro straordinario ai sensi del presente allegato. Le ore di lavoro effettuate nel luogo di missione che superino il numero normale possono essere compensate o eventualmente retribuite con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.
Articolo 3
In deroga alle precedenti disposizioni del presente allegato, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica.
ALLEGATO VII
Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese
INDICE DELLE MATERIE |
|
Sezione 1: |
Assegni familiari artt.1 — 3 |
Sezione 2: |
Indennità di dislocazione art. 4 |
Sezione 3: |
Rimborso spese |
A — |
Indennità di prima sistemazione art. 5 |
B — |
Indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio art. 6 |
C — |
Spese di viaggio artt. 7 e 8 |
D — |
Spese di trasloco art. 9 |
E — |
Indennità giornaliera art. 10 |
F — |
Spese di missione artt. 11 — 13 bis |
G — |
Rimborso forfettario di spese artt. 14 e 15 |
Sezione 4: |
Pagamento delle somme dovute artt. 16 e 17 |
Sezione 1
ASSEGNI FAMILIARI
Articolo 1
Ha diritto all'assegno di famiglia:
il funzionario coniugato;
il funzionario vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;
il funzionario registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che:
la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell'Unione europea o da un'autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un'unione di fatto;
nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto;
i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore;
la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente punto unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;
Tuttavia, qualora i figli del funzionario siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.
Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia al posto del funzionario a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di funzionario o altro agente, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato.
Articolo 2
Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.
È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale il funzionario sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori.
L'assegno è concesso:
d'ufficio, per il fìglio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;
su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.
Articolo 3
Il diritto a tale indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto d'insegnamento primario e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio completa gli studi o alla fine del mese in cui raggiunge l'età di 26 anni se anteriore.
L'indennità è versata a concorrenza del doppio del massimale di cui al primo comma per:
La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica all'indennità di cui al terzo comma.
Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome del funzionario. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al terzo comma, è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio.
Sezione 2
INDENNITA' DI DISLOCAZIONE
Articolo 4
Un'indennità di dislocazione pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, ►M25 dell'assegno di famiglia ◄ e dell'assegno per figli a carico ►M25 versati al funzionario ◄ , è concessa:
al funzionario:
al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.
L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a ►M148 571,35 EUR ◄ al mese.
▼M25 —————
▼M112 —————
Sezione 3
RIMBORSO SPESE
A.
Indennità di prima sistemazione
Articolo 5
Qualora due coniugi funzionari ►M112 o altri agenti ◄ ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.
All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario.
L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione del funzionario, come anche della famiglia se il funzionario ►M25 ha diritto all'assegno di famiglia ◄ , nella sede di servizio.
B.
Indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio
Articolo 6
Per il calcolo di tale periodo sono presi in considerazione gli anni trascorsi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto, ad eccezione dell'aspettativa per motivi personali.
La suddetta condizione di tempo non opera nei casi di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.
All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio del funzionario.
La nuova sistemazione del funzionario o della famiglia di un funzionario deceduto, deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio.
Il termine di prescrizione non può essere opposto all'avente diritto che sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza delle disposizioni che precedono.
C.
Spese di viaggio
Articolo 7
Il funzionario ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:
in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;
in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine quale definito al paragrafo 4 del presente articolo;
in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.
In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al pagamento forfettario alle stesse condizioni.
Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.
L'indennità ammonta a:
0 EUR/km per una distanza compresa tra |
0 e 200 km |
0,2125 EUR/km per una distanza compresa tra |
201 e 1 000 km |
0,3543 EUR/km per una distanza compresa tra |
1 001 e 2 000 km |
0,2125 EUR/km per una distanza compresa tra |
2 001 e 3 000 km |
0,0708 EUR/km per una distanza compresa tra |
3 001 e 4 000 km |
0,0342 EUR/km per una distanza compresa tra |
4 001 e 10 000 km |
0 EUR/km per la distanza superiore a |
10 000 km |
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:
L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.
La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio.
Articolo 8
Se due coniugi sono funzionari dell'Unione europea, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto a un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo d'origine dell'uno o dell'altro coniuge.
In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre tra la data del matrimonio e la fine dell'anno in corso.
Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.
Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.
Qualora il luogo d'origine definito all'articolo 7 si trovi al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la sede di servizio del funzionario e dalla capitale dello Stato membro di cui è cittadino. I funzionari il cui luogo d'origine si trova al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e che non sono cittadini di uno Stato membro non hanno diritto al pagamento forfettario.
L'indennità ammonta a:
0 EUR/km per una distanza compresa tra |
0 e 200 km |
0,4285 EUR/km per una distanza compresa tra |
201 e 1 000 km |
0,7141 EUR/km per una distanza compresa tra |
1 001 e 2 000 km |
0,4285 EUR/km per una distanza compresa tra |
2 001 e 3 000 km |
0,1427 EUR/km per una distanza compresa tra |
3 001 e 4 000 km |
0,0689 EUR/km per una distanza compresa tra |
4 001 e 10 000 km |
0 EUR/km per la distanza superiore a |
10 000 km |
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:
L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.
Il pagamento forfettario è basato sul costo di un viaggio aereo in classe economica.
D.
Spese di trasloco
Articolo 9
I massimali di costo tengono conto della situazione familiare del funzionario al momento del trasloco, nonché dei costi medi del trasloco e della relativa assicurazione.
L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente paragrafo.
E.
Indennità giornaliera
Articolo 10
Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, ad un'indennità per giorno di calendario il cui importo è fissato come segue:
Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 65 dello statuto.
La durata della concessione dell'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:
per il funzionario ►M25 che non abbia diritto all'assegno di famiglia ◄ :
120 giorni
per il funzionario ►M25 che abbia diritto all'assegno di famiglia ◄ :
180 giorni o — se il funzionario interessato effettua un periodo di prova — per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese.
Qualora due coniugi funzionari ►M112 o altri agenti ◄ ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ abbiano entrambi diritto all'indennitàgiornaliera, la durata della concessione prevista alla lettera b) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato. La durata della concessione prevista alla lettera a) si applica all'altro coniuge.
In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale il funzionario ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto.
▼M112 —————
F.
Spese di missione
Articolo 11
▼M112 —————
Articolo 12
1. Ferrovia
Le spese di trasporto per le missioni effettuate per ferrovia sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi, sulla base del prezzo del tragitto effettuato in prima classe secondo l'itinerario più breve tra la sede di servizio e la sede della missione.
2. Aereo
I funzionari sono autorizzati a viaggiare in aereo se il viaggio corrisponde ad una distanza andata/ritorno, calcolata per ferrovia, pari o superiore a 800 km.
3. Nave
Le classi dei viaggi in nave e i supplementi di cabina sono autorizzati caso per caso dall'autorità che ha il potere di nomina in funzione della durata e del costo del viaggio.
4. Automobile
Le spese di trasporto corrispondenti sono rimborsate forfettariamente sulla base del prezzo di un viaggio per ferrovia, conformemente alle disposizioni previste al punto 1, e ad esclusione di ogni altro supplemento.
Tuttavia, al funzionario che compia missioni in circostanze speciali e qualora il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici presenti inconvenienti sicuri, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di accordare un'indennità chilometrica in luogo del rimborso delle spese di viaggio sopra previste.
Articolo 13
Le indennità di missione concesse per gli Stati membri dell'Unione figurano nella tabella seguente:
Destinazione |
Massimale per le spese di alloggio (albergo) |
Indennità giornaliera di missione |
Belgio |
148 |
102 |
Bulgaria |
135 |
57 |
Repubblica ceca |
124 |
70 |
Danimarca |
173 |
124 |
Germania |
128 |
97 |
Estonia |
105 |
80 |
Irlanda |
159 |
108 |
Grecia |
112 |
82 |
Spagna |
128 |
88 |
Francia |
180 |
102 |
Croazia |
110 |
75 |
Italia |
148 |
98 |
Cipro |
140 |
88 |
Lettonia |
116 |
73 |
Lituania |
117 |
69 |
Lussemburgo |
148 |
98 |
Ungheria |
120 |
64 |
Malta |
138 |
88 |
Paesi Bassi |
166 |
103 |
Austria |
132 |
102 |
Polonia |
116 |
67 |
Portogallo |
101 |
83 |
Romania |
136 |
62 |
Slovenia |
117 |
84 |
Repubblica slovacca |
100 |
74 |
Finlandia |
142 |
113 |
Svezia |
187 |
117 |
Regno Unito |
209 |
125 |
Il funzionario in missione, al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni ►M128 ►C12 dell'Unione ◄ ◄ , di un'amministrazione o di un organismo terzo, deve farne dichiarazione. Le detrazioni corrispondenti saranno in tal caso applicate.
La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri è fissata e adattata periodicamente dall'autorità che ha il potere di nomina.
Articolo 13 bis
Le modalità di applicazione degli articoli 11, 12 e 13 del presente allegato sono definite dalle ►M131 autorità che hanno il potere di nomina delle diverse istituzioni ◄ mediante disposizioni generali di esecuzione.
G.
Rimborso forfettario di spese
Articolo 14
In casi particolari, l'autorità che ha il potere di nomina può inoltre decidere di porre a carico dell'istituzione una parte delle spese d'alloggio degli interessati.
▼M112 —————
Articolo 15
Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, ►M112 il personale d'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto ◄ che non dispongono di una autovettura di servizio possono ottenere un'indennità non superiore a ►M97 892,42 EUR ◄ all'anno, quale rimborso forfettario delle loro spese di trasporto all'interno del perimetro della città ove prestano servizio.
Con decisione motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, il beneficio di tale indennità può essere accordato al funzionario che per l'espletamento delle sue funzioni deve effettuare continui spostamenti per i quali è autorizzato ad usare la sua autovettura personale.
Sezione 4
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Articolo 16
Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi:
se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è pari al numero effettivo di giornate pagabili;
se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.
Articolo 17