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Document 01962R0031-20210101

Consolidated text: Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2021-01-01

01962R0031 — IT — 01.01.2021 — 020.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTON. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)

relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

(GU P 045 del 14.6.1962, pag. 1385)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTON. 1/63/Euratom DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1963

  P 35

524

6.3.1963

 M2

REGOLAMENTON. 2/63/Euratom DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1963

  P 35

526

6.3.1963

►M3

REGOLAMENTON. 17/63/CEE DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1963

  P 35

528

6.3.1963

 M4

REGOLAMENTON. 18/63/CEE DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1963

  P 35

529

6.3.1963

►M5

REGOLAMENTON. 5/64/Euratom DEL CONSIGLIO del 10 novembre 1964

  P 190

2971

21.11.1964

 M6

REGOLAMENTON. 182/64/CEE DEL CONSIGLIO del 10 novembre 1964

  P 190

2971

21.11.1964

 M7

REGOLAMENTON. 2/65/Euratom DEL CONSIGLIO dell'11 gennaio 1965

  P 18

242

4.2.1965

 M8

REGOLAMENTON. 8/65/CEE DEL CONSIGLIO dell'11 gennaio 1965

  P 18

242

4.2.1965

►M9

REGOLAMENTON. 4/65/Euratom DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1965

  P 47

701

24.3.1965

 M10

REGOLAMENTON. 30/65/CEE DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1965

  P 47

701

24.3.1965

 M11

REGOLAMENTON. 1/66/Euratom DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1965

  P 31

461

19.2.1966

 M12

REGOLAMENTON. 14/66/CEE DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1965

  P 31

461

19.2.1966

 M13

REGOLAMENTON. 10/66/Euratom DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1966

  P 225

3814

6.12.1966

 M14

REGOLAMENTON. 198/66/CEE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1966

  P 225

3814

6.12.1966

►M15

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 259/68 DEL CONSIGLIO del 29 febbraio 1968

  L 56

1

4.3.1968

►M16

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 2278/69 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 1969

  L 289

1

17.11.1969

 M17

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 95/70 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1970

  L 15

1

21.1.1970

 M18

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 96/70 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1970

  L 15

4

21.1.1970

 M19

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 16/71 DEL CONSIGLIO del 30 dicembre 1970

  L 5

1

7.1.1971

 M20

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2653/71 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1971

  L 276

1

16.12.1971

 M21

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2654/71 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1971

  L 276

6

16.12.1971

►M22

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 1369/72 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1972

  L 149

1

1.7.1972

►M23

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) N. 1473/72 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1972

  L 160

1

16.7.1972

 M24

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 2647/72 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1972

  L 283

1

20.12.1972

►M25

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 558/73 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1973

  L 55

1

28.2.1973

 M26

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 2188/73 DEL CONSIGLIO del 9 agosto 1973

  L 223

1

11.8.1973

 M27

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2/74 DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1973

  L 2

1

3.1.1974

 M28

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3191/74 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1974

  L 341

1

20.12.1974

►M29

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 711/75 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1975

  L 71

1

20.3.1975

►M30

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 1009/75 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1975

  L 98

1

19.4.1975

►M31

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 1601/75 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1975

  L 164

1

27.6.1975

 M32

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 2577/75 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 1975

  L 263

1

11.10.1975

►M33

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 2615/76 DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 1976

  L 299

1

29.10.1976

 M34

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3177/76 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1976

  L 359

1

30.12.1976

 M35

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3178/76 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1976

  L 359

9

30.12.1976

 M36

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 1376/77 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1977

  L 157

1

28.6.1977

 M37

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2687/77 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1977

  L 314

1

8.12.1977

 M38

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2859/77 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1977

  L 330

1

23.12.1977

►M39

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 912/78 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 1978

  L 119

1

3.5.1978

 M40

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 914/78 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 1978

  L 119

8

3.5.1978

 M41

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 2711/78 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 1978

  L 328

1

23.11.1978

 M42

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3084/78 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1978

  L 369

1

29.12.1978

►M43

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3085/78 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1978

  L 369

6

29.12.1978

 M44

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 2955/79 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1979

  L 336

1

29.12.1979

 M45

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 160/80 DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 1980

  L 20

1

26.1.1980

 M46

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 161/80 DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 1980

  L 20

5

26.1.1980

 M47

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 187/81 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1981

  L 21

18

24.1.1981

 M48

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 397/81 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 1981

  L 46

1

19.2.1981

 M49

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 2780/81 DEL CONSIGLIO del 22 settembre 1981

  L 271

1

26.9.1981

 M50

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3821/81 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1981

  L 386

1

31.12.1981

 M51

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 371/82 DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 1982

  L 47

8

19.2.1982

 M52

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 372/82 DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 1982

  L 47

13

19.2.1982

 M53

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3139/82 DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1982

  L 331

1

26.11.1982

 M54

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 440/83 DEL CONSIGLIO del 21 febbraio 1983

  L 53

1

26.2.1983

 M55

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 1819/83 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1983

  L 180

1

5.7.1983

►M56

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2074/83 DEL CONSIGLIO del 21 luglio 1983

  L 203

1

27.7.1983

 M57

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3647/83 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1983

  L 361

1

24.12.1983

 M58

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 419/85 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1985

  L 51

1

21.2.1985

 M59

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 420/85 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1985

  L 51

6

21.2.1985

►M60

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 1578/85 DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1985

  L 154

1

13.6.1985

 M61

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 1915/85 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1985

  L 180

3

12.7.1985

►M62

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 2799/85 DEL CONSIGLIO del 27 settembre 1985

  L 265

1

8.10.1985

 M63

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3580/85 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1985

  L 343

1

20.12.1985

 M64

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3855/86 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1986

  L 359

1

19.12.1986

 M65

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3856/86 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1986

  L 359

5

19.12.1986

 M66

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 793/87 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1987

  L 79

1

21.3.1987

►M67

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3019/87 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 1987

  L 286

3

9.10.1987

 M68

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3212/87 DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 1987

  L 307

1

29.10.1987

 M69

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3784/87 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1987

  L 356

1

18.12.1987

 M70

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 2338/88 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1988

  L 204

1

29.7.1988

 M71

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 2339/88 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1988

  L 204

5

29.7.1988

 M72

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3982/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988

  L 354

1

22.12.1988

 M73

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2187/89 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989

  L 209

1

21.7.1989

 M74

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3728/89 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1989

  L 364

1

14.12.1989

 M75

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 2258/90 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1990

  L 204

1

2.8.1990

 M76

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3736/90 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1990

  L 360

1

22.12.1990

 M77

REGOLAMENTO (CEE) N. 2232/91 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1991

  L 204

1

27.7.1991

►M78

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3830/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991

  L 361

1

31.12.1991

 M79

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3831/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991

  L 361

7

31.12.1991

 M80

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3832/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991

  L 361

9

31.12.1991

 M81

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3833/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991

  L 361

10

31.12.1991

 M82

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3834/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991

  L 361

13

31.12.1991

►M83

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 571/92 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 1992

  L 62

1

7.3.1992

 M84

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3761/92 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992

  L 383

1

29.12.1992

►M85

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3947/92 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992

  L 404

1

31.12.1992

 M86

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CE) N. 3608/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993

  L 328

1

29.12.1993

 M87

REGOLAMENTO (CECA, CE, Euratom) N. 3161/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994

  L 335

1

23.12.1994

 M88

REGOLAMENTO (CE, Euratom, CECA) N. 2963/95 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1995

  L 310

1

22.12.1995

 M89

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CE) N. 1354/96 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1996

  L 175

1

13.7.1996

 M90

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CE) N. 2485/96 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996

  L 338

1

28.12.1996

►M91

REGOLAMENTO (CECA, CE, Euratom) N. 2192/97 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1997

  L 301

5

5.11.1997

 M92

REGOLAMENTO (CECA, CE, Euratom) N. 2591/97 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997

  L 351

1

23.12.1997

►M93

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 781/98 DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1998

  L 113

4

15.4.1998

►M94

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2458/98 DEL CONSIGLIO del 12 novembre 1998

  L 307

1

17.11.1998

►M95

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2594/98 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1998

  L 325

1

3.12.1998

 M96

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2762/98 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1998

  L 346

1

22.12.1998

►M97

Comunicazione della Commissione alle altre istituzioni in merito alla conversione in euro degli importi statutari  (1999/C 60/09)

  C 60

11

2.3.1999

 M98

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 620/1999 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1999

  L 78

1

24.3.1999

 M99

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 1238/1999 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1999

  L 150

1

17.6.1999

 M100

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2700/1999 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1999

  L 327

1

21.12.1999

 M101

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 212/2000 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 2000

  L 24

1

29.1.2000

 M102

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 628/2000 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2000

  L 76

1

25.3.2000

 M103

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2804/2000 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2000

  L 326

3

22.12.2000

 M104

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2805/2000 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2000

  L 326

7

22.12.2000

 M105

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 1986/2001 DEL CONSIGLIO dell'8 ottobre 2001

  L 271

1

12.10.2001

 M106

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2581/2001 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2001

  L 345

1

29.12.2001

 M107

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 490/2002 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 2002

  L 77

1

20.3.2002

 M108

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 2265/2002 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002

  L 347

1

20.12.2002

 M109

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 2148/2003 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2003

  L 323

1

10.12.2003

 M110

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 2181/2003 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2003

  L 327

1

16.12.2003

 M111

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 2182/2003 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2003

  L 327

3

16.12.2003

►M112

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 723/2004 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 2004

  L 124

1

27.4.2004

 M113

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 23/2005 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2004

  L 6

1

8.1.2005

 M114

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 31/2005 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2004

  L 8

1

12.1.2005

 M115

REGOLAMENTO(CE, Euratom) N. 1972/2005 DEL CONSIGLIO del 29 novembre 2005

  L 317

1

3.12.2005

 M116

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 2104/2005 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2005

  L 337

7

22.12.2005

 M117

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1066/2006 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2006

  L 194

1

14.7.2006

 M118

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1895/2006 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2006

  L 397

6

30.12.2006

 M119

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 337/2007 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 2007

  L 90

1

30.3.2007

 M120

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1558/2007 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2007

  L 340

1

22.12.2007

 M121

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 420/2008 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2008

  L 127

1

15.5.2008

 M122

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1323/2008 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008

  L 345

10

23.12.2008

 M123

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1324/2008 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008

  L 345

17

23.12.2008

►M124

REGOLAMENTO (CE) N. 160/2009 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2009

  L 55

1

27.2.2009

 M125

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1295/2009 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2009

  L 348

9

29.12.2009

 M126

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1296/2009 DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2009

  L 348

10

29.12.2009

 M127

Modificato da: REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1190/2010 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2010

  L 333

1

17.12.2010

►M128

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1080/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010

  L 311

1

26.11.2010

 M129

REGOLAMENTO (UE) N. 1239/2010 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2010

  L 338

1

22.12.2010

 M130

REGOLAMENTO (UE) N. 1240/2010 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2010

  L 338

7

22.12.2010

►M131

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1023/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

  L 287

15

29.10.2013

 M132

REGOLAMENTO (UE) N. 1331/2013 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2013

  L 335

1

14.12.2013

 M133

REGOLAMENTO (UE) N. 1415/2013 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

  L 353

23

28.12.2013

 M134

REGOLAMENTO (UE) N. 1416/2013 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

  L 353

24

28.12.2013

 M135

REGOLAMENTO (UE) N. 422/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014

  L 129

5

30.4.2014

 M136

REGOLAMENTO (UE) N. 423/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014

  L 129

12

30.4.2014

 M137

Attualizzazione che adegua, con effetto dal 1o luglio 2014, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ( 1 )  (2014/C 444/05)

  C 444

11

12.12.2014

 M138

Attualizzazione annuale del 2015 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati  (2015/C 415/04)

  C 415

3

15.12.2015

►M139

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1611 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2016

  L 242

1

9.9.2016

►M140

Attualizzazione annuale del 2016 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati  (2016/C 466/07)

  C 466

5

14.12.2016

 M141

Aggiornamento con effetto a decorrere dal 1o luglio 2016 dell’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ( 2 )  (2016/C 466/10)

  C 466

19

14.12.2016

 M142

Attualizzazione annuale del 2017 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati  2017/C 429/06

  C 429

9

14.12.2017

 M143

Attualizzazione annuale del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati  2018/C 451/04

  C 451

4

14.12.2018

 M144

Aggiornamento dell’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ( 3 ), con effetto dal 1o luglio 2018  2018/C 451/07

  C 451

19

14.12.2018

►M145

Aggiornamento del tasso effettivo per il calcolo degli interessi composti a norma dell’articolo 12 dell’allegato XII dello statuto ( 4 ), con effetto dal 1o gennaio 2019  2019/C 1/08

  C 1

6

3.1.2019

 M146

Attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati  2019/C 420/05

  C 420

9

13.12.2019

 M147

Aggiornamento dell’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea, con effetto dal 1o luglio 2019 ( *1 )  2019/C 420/08

  C 420

22

13.12.2019

►M148

Attualizzazione annuale del 2020 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati  2020/C 428/10

  C 428

12

11.12.2020

►M149

Attualizzazione dell'aliquota del contributo al regime delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2020 ( 5 )  2020/C 428/13

  C 428

26

11.12.2020


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 095, 11.4.1973, pag.  24  (2647/1972)

 C2

Rettifica, GU L 052, 24.2.1977, pag.  45  (3177/1976)

 C3

Rettifica, GU L 214, 4.8.1978, pag.  23  (912/1978)

 C4

Rettifica, GU L 130, 16.5.1981, pag.  26  (187/1981)

 C5

Rettifica, GU L 130, 16.5.1981, pag.  26  (397/1981)

 C6

Rettifica, GU L 163, 22.6.1985, pag.  54  (1578/1985)

 C7

Rettifica, GU L 047, 24.2.1996, pag.  35  (2963/1995)

 C8

Rettifica, GU L 011, 17.1.1998, pag.  45  (2591/1997)

►C9

Rettifica, GU L 051, 24.2.2005, pag.  28 (723/2004)

►C10

Rettifica, GU L 248, 22.9.2007, pag.  26 (723/2004)

►C11

Rettifica, GU L 130, 17.5.2012, pag.  24 (723/2004)

►C12

Rettifica, GU L 144, 5.6.2012, pag.  48 (1080/2010)

 C13

Rettifica, GU L 140, 14.5.2014, pag.  178 (422/2014)

►C14

Rettifica, GU L 289, 25.10.2016, pag.  21 (723/2004)




▼B

REGOLAMENTON. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)

relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica



Articolo unico

Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica sono determinati dalle disposizioni che figurano in allegato e che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




▼M128

STATUTO DEI FUNZIONARI DELL’UNIONE EUROPEA

▼B

INDICE DELLE MATERIE

Titolo I:

Disposizioni generali

artt. 1 — 10 quater

Titolo II:

Doveri e diritti del funzionario

artt. 11 — 26 bis

Titolo III:

Carriera del funzionario

Capitolo 1:

Assunzione

artt. 27 — 34

Capitolo 2:

Posizioni

art. 35

Sezione 1:

Attività di servizio

art. 36

Sezione 2:

Comando

artt. 37 — 39

Sezione 3:

Aspettativa per motivi personali

art. 40

Sezione 4:

Disponibilità

art. 41

Sezione 5:

Congedo per servizio militare

art. 42

Sezione 6:

Congedo parentale o per motivi familiari

artt. 42 bis e 42 ter

Section 7:

Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

art. 42 quater

Capitolo 3:

Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione

artt. 43 — 46

Capitolo 4:

Cessazione definitiva dal servizio

art. 47

Sezione 1:

Dimissioni

art. 48

Sezione 2:

Dimissioni d'ufficio

art. 49

Sezione 3:

Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

art. 50

Sezione 4:

Procedure per insufficienza professionale

art. 51

Sezione 5:

Collocamento a riposo

artt. 52 e 53

Sezione 6:

Qualifica di funzionario onorario

art. 54

Titolo IV:

Condizioni di lavoro del funzionario

Capitolo 1:

Durata del lavoro

artt. 55 — 56 quater

Capitolo 2:

Congedi

artt. 57 — 60

Capitolo 3:

Giorni festivi

art. 61

Titolo V:

Trattamento economico e benefici sociali del funzionario

Capitolo 1:

Retribuzione e rimborso spese

Sezione 1:

Retribuzione

artt. 62 — 70

Sezione 2:

Rimborso spese

art. 71

Capitolo 2:

Sicurezza sociale

artt. 72 — 76 bis

Capitolo 3:

Pensioni e indennità di invalidità

artt. 77 — 84

Capitolo 4:

Ripetizione dell'indebito

art. 85

Capitolo 5:

Surrogazione dell'Unione

art. 85 bis

Titolo VI:

Regime disciplinare

art. 86

Titolo VII:

Mezzi di ricorso

artt. 90 — 91 bis

TITOLO VIII bis:

Disposizioni particolari applicabili al SEAE

artt. 95

Titolo VIII ter:

Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo

art. 101 bis

Titolo IX:

Disposizioni transitorie e finali

Capitolo 1:

Disposizioni transitorie

art. 107 bis

Capitolo 2:

Disposizioni finali

artt. 110 — 113

Allegato I

A — Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all'articolo paragrafo 4

B — Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie

Allegato II

Composizione e modalità di funzionamento degli organi previsti dall'articolo 9 dello statuto

Allegato III

Procedura di concorso

Allegato IV

Modalità per la concessione dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50 dello statuto

Allegato IV bis

Lavoro a orario ridotto

Allegato V

Modalità per la concessione dei congedi

Allegato VI

Modalità per la compensazione e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario

Allegato VII

Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese

Allegato VIII

Modalità del regime delle pensioni

Allegato IX

Procedimento disciplinare

Allegato X

Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo

Allegato XI

Norme Di Applicazione Degli Articoli 64 E 65 Dello Statuto

Allegato XII

Modalità d'applicazione dell'articolo 83 bis dello statuto

Allegato XIII

Misure transitorie applicabili ai funzionari dell'Unione (Articolo 107 bis dello statuto)

Allegato XIII.1

Impieghi tipo durante il periodo transitorio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

▼M112

Articolo 1

Il presente statuto si applica ai funzionari ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ .

Articolo 1 bis

1.  
È funzionario ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un'istituzione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ mediante atto scritto dell'autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina.
2.  
La definizione di cui al paragrafo 1 include altresì le persone nominate dagli organismi ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ai quali il presente statuto si applica in virtù degli atti ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ che li costituiscono (in appresso denominati «agenzie»). Salvo contrarie disposizioni, qualsiasi riferimento del presente statuto alle istituzioni si applica alle agenzie.

▼M112

Articolo 1 ter

Salvo disposizioni contrarie del presente statuto,

▼M128

a) 

il servizio europeo per l’azione esterna (qui di seguito denominato SEAE),

▼M112

►M128  b) ◄  

il Comitato economico e sociale europeo,

►M128  c) ◄  

il Comitato delle regioni,

►M128  d) ◄  

il mediatore dell'Unione europea e

►M128  e) ◄  

il garante europeo della protezione dei dati

sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente statuto, alle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ .

Articolo 1 quater

Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

▼M93

Articolo 1 ►M112  quinquies  ◄

▼M112

1.  
Nell'applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale.

Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.

▼M93

2.  
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, ►M112  che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto, ◄ il principio della parità di trattamento non osta a che le istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
3.  
Le ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ definiscono, di comune accordo, previo parere del comitato dello statuto, i provvedimenti e le azioni destinate a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adottano i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.

▼M131

4.  
Ai fini del paragrafo 1, per persone con disabilità si intendono coloro che presentano duratura menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare una loro piena ed effettiva partecipazione nella società su un piano di uguaglianza con gli altri. Tale menomazione è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Un disabile si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 28, lettera e), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta predisposti accomodamenti ragionevoli.

Per «accomodamenti ragionevoli» in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, in base alle necessità, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire attività di formazione, salvo che ciò comporti un onere sproporzionato per l'istituzione.

Il principio della parità di trattamento non osta a che le autorità aventi il potere di nomina delle istituzioni mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle persone con disabilità, ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle loro carriere professionali.

▼M112

5.  
Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all'istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nelle procedure disciplinari.
6.  
Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un'età pensionabile obbligatoria e di un'età minima per beneficiare di una pensione di anzianità.

Articolo 1 sexies

▼M131

1.  
I funzionari in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali adottate dalle istituzioni, incluse le misure specifiche volte a conciliare vita lavorativa e vita familiare, e ai servizi forniti dagli organismi di sicurezza sociale di cui all'articolo 9. Gli ex funzionari possono accedere a misure sociali specifiche limitate.

▼M112

2.  
I funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati.
3.  
Le misure sociali adottate conformemente al presente articolo sono attuate da ciascuna istituzione in stretta collaborazione con il comitato del personale, sulla base di proposte di azioni pluriennali. Tali proposte di azioni sono trasmesse ogni anno all'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio.

▼B

Articolo 2

►M112  1. ◄   
Ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente statuto all'autorità che ha il potere di nomina.

▼M112 —————

▼M112

2.  
Tuttavia, una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio di una parte o dell'insieme dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina, ad eccezione delle decisioni relative alle nomine, alle promozioni o ai trasferimenti di funzionari.

▼B

Articolo 3

L'atto di nomina del funzionario precisa la data di decorrenza della nomina stessa; in nessun caso tale data può essere anteriore a quella dell'entrata in servizio dell'interessato.

Articolo 4

Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto.

Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell'istituzione stessa non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.

▼M112

Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, nomina a un posto conformemente all'articolo 45 bis o promozioni, essa viene portata a conoscenza del personale delle altre istituzioni e/o viene organizzato un concorso interno.

Articolo 5

▼M131

1.  
Gli impieghi previsti dallo statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle mansioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in prosieguo «AD»), un gruppo di funzioni degli assistenti (in prosieguo «AST») e un gruppo di funzioni dei segretari e commessi (in prosieguo «AST/SC»).
2.  
Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a mansioni di direzione, ideazione e analisi, nonché a mansioni linguistiche e scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a mansioni esecutive e tecniche. Il gruppo di funzioni AST/SC comprende sei gradi corrispondenti a mansioni di segreteria e di ufficio.

▼M112

3.  

Ogni nomina ad un posto di funzionario richiede almeno

a) 

per il gruppo di funzioni AST ►M131  e il gruppo di funzioni AST/SC ◄ :

i) 

un livello di studi superiori attestato da un diploma, o

ii) 

un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o

iii) 

ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente;

b) 

per i gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD:

i) 

un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, o

ii) 

ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente;

c) 

per i gradi da 7 a 16 del gruppo di funzioni AD:

i) 

un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o

ii) 

un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni, o

iii) 

ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente.

▼M131

4.  
Una tabella riepilogativa dei diversi impieghi tipo figura all'allegato I, sezione A. Sulla base di tale tabella, l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può stabilire, previo parere del comitato dello statuto, la descrizione più dettagliata delle mansioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.

▼M112

5.  
I funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera.

▼M131

Articolo 6

1.  
Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa il numero di posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni.
2.  
Fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all'articolo 45, tale tabella garantisce che, per ciascuna istituzione, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1o gennaio di ogni anno corrispondano al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1o gennaio dell'anno precedente, moltiplicato per la percentuale stabilita per tale grado all'allegato I, sezione B. Tali percentuali si applicano sulla base di un periodo medio di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.
3.  
Le percentuali fissate all'allegato I, sezione B, formano oggetto della relazione di cui all'articolo 113.
4.  
L'attuazione delle disposizioni relative al gruppo di funzioni AST/SC e delle disposizioni transitorie stabilite all'articolo 31 dell'allegato XIII, tenendo conto dell'andamento del fabbisogno di personale che svolga mansioni di segreteria e d'ufficio in tutte le istituzioni nonché dell'andamento degli impieghi permanenti e temporanei nei gruppi di funzioni AST e AST/SC, forma oggetto della relazione di cui all'articolo 113.

▼M112

Articolo 7

1.  
L'autorità che ha potere di nomina assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni.

Il funzionario può chiedere di essere trasferito all'interno dell'istituzione cui appartiene.

2.  
Il funzionario può occupare ad interim un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente ad un grado superiore al proprio. A decorrere dal quarto mese del suo interim, il funzionario percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe se fosse nominato al grado corrispondente all'impiego in cui assicura l'interim.

L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un funzionario comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.

▼B

Articolo 8

Il funzionario che sia stato comandato presso un'altra istituzione ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ , può, allo scadere di un periodo di sei mesi, domandare di essere trasferito in tale istituzione.

Se, d'intesa tra l'istituzione d'origine del funzionario e l'istituzione presso cui è stato comandato, la domanda viene accolta, si considera che il funzionario abbia compiuto la ►M128   ►C12  sua carriera presso l'Unione ◄  ◄ presso quest'ultima istituzione. Per questo trasferimento, non si applicano le disposizioni finanziarie del presente statuto relativo alla cessazione definitiva dal servizio di un funzionario in una istituzione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ .

Se la decisione che accoglie questa domanda comporta l'inquadramento in un grado superiore a quello occupato dall'interessato nell'istituzione d'origine, viene assimilata ad una promozione e può intervenire solamente alle condizioni previste dall'articolo 45.

Articolo 9

▼M131

1.  

Fatto salvo il paragrafo 1 bis, sono istituiti presso ciascuna istituzione:

— 
un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;
— 
una o più commissione paritetiche, in base al numero di funzionari nelle sedi di servizio;
— 
una o più commissioni di disciplina, in base al numero di funzionari nelle sedi di servizio;
— 
una o più commissioni consultive paritetiche sull'insufficienza professionale, in base al numero di funzionari nelle sedi di servizio;
— 
eventualmente un comitato dei rapporti;
— 
una commissione per l'invalidità;

che esercitano le funzioni previste dal presente statuto.

1 bis.  
Per l'applicazione di talune disposizioni del presente statuto può essere istituita presso due o più istituzioni una commissione paritetica comune. Le altre commissioni e il comitato di cui al paragrafo 1 possono essere istituiti come organi comuni da due o più agenzie.

▼B

2.  
La composizione e le modalità di funzionamento di questi organi sono determinate da ciascuna istituzione in conformità delle disposizioni dell'allegato II.

▼M131

Le agenzie possono derogare alle disposizioni dell'articolo 1 dell'allegato II concernenti la composizione dei comitati del personale al fine di tener conto della composizione del proprio personale. Le agenzie possono decidere di non nominare membri supplenti nella commissione paritetica o nelle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2 dell'allegato II.

▼M112

L'elenco dei membri che compongono tali organi è portato alla conoscenza del personale dell'istituzione.

▼B

3.  
Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso l'istituzione e assicura un collegamento permanente tra quest'ultima e il personale. Coopera al buon funzionamento dei servizi, permettendo al personale dì manifestare ed esprimere le sue opinioni.

Il comitato porta a conoscenza degli organi competenti dell'istituzione qualsiasi difficoltà di carattere generale riguardante l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto. Può essere consultato ogni qualvolta si presentino difficoltà di tale natura.

Il comitato sottopone agli organi competenti dell'istituzione ogni suggerimento relativo all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e ogni proposta intesa a migliorare le condizioni di lavoro e, in genere, le condizioni di vita del personale.

Il comitato partecipa alla gestione e al controllo degli organi di carattere sociale creati dall'istituzione nell'interesse del personale. D'intesa con l'istituzione, il comitato può creare servizi di tale natura.

4.  
Oltre alle funzioni assegnate dal presente statuto, la o le commissioni paritetiche possono essere consultate dall'autorità che ha il potere di nomina o dal comitato del personale su qualsiasi questione di carattere generale che questi ultimi ritengano utile sottoporre al loro esame.

▼M112

5.  

Il comitato dei rapporti è chiamato a dare il proprio parere:

a) 

sulle decisioni da prendere al termine del periodo di prova, e

b) 

sulla compilazione dell'elenco dei funzionari colpiti da un provvedimento di riduzione d'organico.

L'autorità che ha il potere di nomina può incaricarlo di vigilare sull'armonizzazione della valutazione del personale nell'ambito dell'istituzione.

▼M112

6.  
La commissione consultiva paritetica sull'insufficienza professionale è chiamata a formulare un parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 51.

▼M112

Articolo 10

È istituito un comitato dello statuto composto, in numero uguale, di rappresentanti delle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ e di rappresentanti dei rispettivi comitati del personale. Le modalità per la composizione del comitato dello statuto sono stabilite d'intesa tra le istituzioni. Le agenzie sono rappresentate congiuntamente, in conformità delle norme fissate di comune accordo tra esse e la Commissione.

Il comitato è consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello statuto; esso trasmette il suo parere entro il termine fissato dalla Commissione. Oltre alle funzioni attribuitegli dal presente statuto, tale comitato può formulare proposte per la revisione dello statuto stesso. Il comitato si riunisce su richiesta del suo presidente o di una istituzione o del comitato del personale di una istituzione.

I processi verbali delle deliberazioni di questo comitato sono trasmessi alle autorità competenti.

▼M23

Articolo 10 bis

L'istituzione stabilisce i termini entro i quali il Comitato del personale, la commissione paritetica o il Comitato dello statuto devono formulare i pareri richiesti. Detti termini non possono essere inferiori a 15 giorni feriali. Se il parere non viene formulato nei termini stabiliti, l'istituzione adotta la sua decisione.

▼M112

Articolo 10 ter

Le organizzazioni sindacali o professionali di cui all'articolo 24 ter agiscono nell'interesse generale del personale senza pregiudizio dei poteri statutari dei comitati del personale.

Le proposte della Commissione di cui all'articolo 10 possono essere oggetto di consultazioni da parte delle organizzazioni sindacali o professionali rappresentative.

Articolo 10 quater

Ciascuna istituzione può concludere accordi concernenti il suo personale con le sue organizzazioni sindacali o professionali rappresentative. Tali accordi non possono comportare la modifica dello statuto o degli impegni di bilancio, né possono incidere sul funzionamento dell'istituzione interessata. Le organizzazioni sindacali o professionali rappresentative firmatarie agiscono presso ciascuna istituzione nel rispetto dei poteri statutari del comitato del personale.

▼B



TITOLO II

DOVERI E DIRITTI DEL FUNZIONARIO

▼M131

Articolo 11

Il funzionario esercita le sue mansioni e agisce nell'esclusivo interesse dell'Unione. Non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'istituzione di appartenenza. Il funzionario svolge le mansioni affidategli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Unione.

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'istituzione di appartenenza, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e in relazione a tali servizi.

Prima dell'assunzione di un funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina verifica se il candidato abbia un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi altrimenti in una situazione di conflitto d'interessi. A tal fine il candidato comunica all'autorità che ha il potere di nomina, mediante un apposito modulo, qualsiasi conflitto d'interessi effettivo o potenziale. In tali casi, l'autorità che ha il potere di nomina ne tiene conto in un parere debitamente motivato. Ove necessario, l'autorità che ha il potere di nomina adotta le misure di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

Il presente articolo si applica per analogia ai funzionari che rientrano in servizio dopo un'aspettativa per motivi personali.

▼M112

Articolo 11 bis

1.  
Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza.
2.  
Il funzionario che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui al paragrafo 1, ne avverte immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare il funzionario dalle responsabilità connesse a tale questione.
3.  
Il funzionario non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'istituzione di appartenenza o ad essa collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

▼M112

Articolo 12

Il funzionario deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione.

▼M112

Articolo 12 bis

1.  
Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.
2.  
Il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'istituzione. Il funzionario che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'istituzione, nella misura in cui abbia agito onestamente.
3.  
Per «molestia psicologica» si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.
4.  
Per «molestia sessuale» si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 12 ter

1.  
Fatto salvo l'articolo 15, il funzionario che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , ne chiede preliminarmente l'autorizzazione all'autorità che ha il potere di nomina. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell'istituzione.
2.  
Il funzionario informa l'autorità che ha il potere di nomina in merito ad ogni modifica dell'attività o del mandato di cui sopra che intervenga successivamente alla richiesta di autorizzazione alla medesima autorità in applicazione del paragrafo 1. L'autorizzazione può essere revocata se l'attività o il mandato non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1, ultima frase.

▼B

Articolo 13

Qualora il coniuge di un funzionario eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, il funzionario deve farne dichiarazione all'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione di appartenenza. Quando tale attività sia incompatibile con quella del funzionario e quando quest'ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine, l'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica, decide se il funzionario debba essere mantenuto nelle sue funzioni ►M112  o ◄ ,trasferito ad altro impiego ►M112  ————— ◄ .

▼M112 —————

▼M112

Articolo 15

1.  

Il funzionario che intende candidarsi a funzioni pubbliche ne informa l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima decide se l'interessato, nell'interesse del servizio:

a) 

deve chiedere un'aspettativa per motivi personali,

b) 

deve vedersi concedere un congedo ordinario,

c) 

può essere autorizzato a lavorare a orario ridotto, o

d) 

può continuare a svolgere come prima le proprie funzioni.

2.  
In caso di elezione o di nomina a funzioni pubbliche, il funzionario ne informa immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. In funzione dell'interesse del servizio, dell'importanza delle funzioni suddette, degli obblighi che esse comportano e degli emolumenti e dei rimborsi spese a cui danno diritto, l'autorità che ha il potere di nomina adotta una delle decisioni di cui al paragrafo 1. Qualora essa conceda un'aspettativa per motivi personali o un'autorizzazione a lavorare a orario ridotto, la durata di queste ultime è pari alla durata del mandato del funzionario.

▼M131

Articolo 16

Dopo la cessazione dal servizio, il funzionario è tenuto a osservare i doveri di integrità e discrezione nell'accettare determinate nomine o determinati vantaggi.

I funzionari che intendano esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione dal servizio sono tenuti a dichiararlo alla propria istituzione utilizzando un apposito modulo. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare al funzionario l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica, notifica la propria decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, il silenzio è considerato un assenso implicito.

L'autorità che ha il potere di nomina vieta in linea di principio agli ex funzionari di inquadramento superiore quali definiti nelle misure di applicazione, nei 12 mesi successivi alla cessazione dal servizio, di svolgere attività di lobbying o di consulenza presso il personale della loro ex istituzione di appartenenza, per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), ciascuna istituzione pubblica ogni anno informazioni sull'applicazione del paragrafo 3, compreso un elenco dei casi esaminati.

▼M112

Articolo 17

1.  
Il funzionario si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico.
2.  
Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto ad osservare tale dovere.

▼M112

Articolo 17 bis

1.  
Il funzionario ha diritto alla libertà di espressione, nel rispetto dell'obbligo di lealtà e imparzialità.
2.  
Fatti salvi gli articoli 12 e 17, il funzionario che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi documento il cui oggetto riguardi l'attività ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ne informa preliminarmente l'autorità che ha il potere di nomina.

Qualora l'autorità che ha il potere di nomina sia in grado di dimostrare che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi legittimi ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , essa informa il funzionario per iscritto della sua decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, si considera che l'autorità che ha il potere di nomina non abbia sollevato obiezioni.

▼M112

Articolo 18

▼M131

1.  
I diritti derivanti da scritti o altri lavori eseguiti dal funzionario nell'esercizio delle sue mansioni appartengono all'Unione europea nel caso in cui tali scritti o lavori siano relativi alle sue attività o, qualora tali scritti o lavori siano relativi alle attività della Comunità europea dell'energia atomica, essi appartengono a tale Comunità. L'Unione o, se del caso, la Comunità europea dell'energia atomica, hanno il diritto farsi cedere i diritti d'autore su tali lavori.

▼M112

2.  
Ogni invenzione concepita da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni appartiene di diritto ►M128   ►C12  all'Unione ◄  ◄ . L'istituzione, a sue spese e a nome ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , può chiedere e ottenere il brevetto in tutti i paesi. Ogni invenzione realizzata da un funzionario nel corso dell'anno successivo alla cessazione dal servizio si considera, fino a prova contraria, concepita nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse, quando l'oggetto riguardi l'attività ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . Per le invenzioni oggetto di brevetti deve essere indicato il nome dell'inventore o degli inventori.
3.  
L'istituzione può eventualmente concedere al funzionario, autore di un'invenzione brevettata, un premio di cui fissa l'importo.

▼M131

Articolo 19

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue mansioni. L'autorizzazione é negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Unione e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per il funzionario interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto a osservare tale dovere.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai funzionari o ex funzionari chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, o dinanzi alla commissione disciplinare di un'istituzione, in un procedimento che riguardi un agente o un ex agente dell'Unione europea.

▼B

Articolo 20

Il funzionario deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni. ►M112  Il funzionario comunica il proprio indirizzo all'autorità che ha il potere di nomina e l'informa immediatamente di un eventuale cambiamento del medesimo. ◄

Articolo 21

Il funzionario, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

Il funzionario incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità.

▼M112 —————

▼M112

Articolo 21 bis

1.  
Il funzionario, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, ne informa il superiore gerarchico che, se l'informazione è trasmessa per iscritto, risponde a sua volta per iscritto. Fatto salvo il paragrafo 2, se quest'ultimo conferma l'ordine, ma il funzionario considera tale conferma insufficiente rispetto ai suoi motivi di preoccupazione, il funzionario ne riferisce per iscritto all'autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest'ultima conferma l'ordine per iscritto, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.
2.  
Se il superiore gerarchico ritiene che l'ordine vada eseguito senza indugio, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta del funzionario, il superiore gerarchico è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto.

▼M131

3.  
Il funzionario che riferisca ai suoi superiori di ordini che reputa irregolari o suscettibili di determinare inconvenienti gravi, non subisce alcun pregiudizio per tale motivo.

▼B

Articolo 22

Il funzionario può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito ►M128   ►C12  dall'Unione ◄  ◄ per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, secondo la procedura prescritta in materia disciplinare.

La Corte di Giustizia ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.

▼M112

Articolo 22 bis

1.  
Il funzionario che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , o una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico diretto o il direttore generale o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente, o direttamente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Ogni informazione di cui al primo comma deve essere trasmessa per iscritto.

Lo stesso comma si applica in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro di un'istituzione o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatario di servizi per conto di un'istituzione.

2.  
Il funzionario che riceve un'informazione di cui al paragrafo 1 comunica immediatamente all'OLAF ogni elemento di prova di cui sia a conoscenza e che possa lasciar presumere l'esistenza di irregolarità di cui al paragrafo 1.
3.  
Il funzionario non può essere penalizzato dall'istituzione per aver comunicato l'informazione di cui ai paragrafi 1 e 2, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente.
4.  
I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati al funzionario nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.

Articolo 22 ter

1.  

Il funzionario che comunica le informazioni di cui all'articolo 22 bis anche al presidente della Commissione, al presidente della Corte dei conti, al presidente del Consiglio, al presidente del Parlamento europeo o al mediatore europeo non può essere penalizzato dall'istituzione alla quale appartiene, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate:

a) 

il funzionario ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e

b) 

il funzionario ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'OLAF o alla sua istituzione e ha lasciato all'OLAF o all'istituzione il termine fissato dall'OLAF o dall'istituzione, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, il funzionario viene debitamente informato circa tale termine.

2.  
Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora il funzionario possa fornire la prova che esso non è ragionevole, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati al funzionario nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.

▼M131

Articolo 22 quater

Ai sensi degli articoli 24 e 90, ogni istituzione pone in essere una procedura per la gestione dei reclami dei funzionari concernenti il trattamento da essi ricevuto a seguito o in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri ai sensi dell'articolo 22 bis o 22 ter. L'istituzione interessata garantisce che tali reclami siano trattati in modo confidenziale e, ove giustificato dalle circostanze, prima dello scadere dei termini di cui all'articolo 90.

L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione stabilisce norme interne concernenti fra l'altro:

— 
la comunicazione ai funzionari di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, o all'articolo 22 ter di informazioni sul trattamento dato alle loro segnalazioni,
— 
la tutela degli interessi legittimi di tali funzionari e della loro sfera privata, e
— 
la procedura per la gestione dei reclami di cui al primo comma del presente articolo.

▼B

Articolo 23

I privilegi e le immunità di cui godono i funzionari sono attribuiti nell'esclusivo interesse ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . Fatte salve le disposizioni ►M15  del protocollo sui ◄ privilegi e sulle immunità, gli interessati non sono dispensati dall'adempimento dei loro obblighi privati, né dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore.

Ogni qualvolta sorga una questione relativa a tali privilegi e immunità, il funzionario interessato è tenuto a darne immediatamente comunicazione all'autorità che ha il potere di nomina.

▼M128

I lasciapassare previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità sono rilasciati ai capi unità, ai funzionari dei gradi da AD12 a AD16, ai funzionari la cui sede di servizio sia situata fuori dal territorio dell’Unione europea e per altri funzionari per i quali vengano richiesti nell’interesse del servizio.

▼B

Articolo 24

►M15   ►M128   ►C12  L'Unione ◄  ◄ assiste il funzionario ◄ , in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

►M15  Essa risarcisce solidalmente ◄ il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, semprechè egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile.

Articolo ►M112  24 bis  ◄

▼M23

►M128   ►C12  L'Unione ◄  ◄ facilita il perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi.

Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.

Articolo ►M112  24 ter  ◄

I funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei.

▼B

Articolo 25

▼M112

Il funzionario può presentare all'autorità della sua istituzione che ha il potere di nomina un'istanza relativa a questioni che rientrano nell'ambito del presente statuto.

▼B

Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto, deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate.

▼M112

Le decisioni relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione amministrativa e alla cessazione dal servizio di un funzionario sono pubblicate nell'istituzione da cui dipende. La pubblicazione è accessibile a tutto il personale per un periodo di tempo adeguato.

▼B

Articolo 26

Il fascicolo personale del funzionario deve contenere:

a) 

tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;

b) 

le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti.

Ogni documento deve essere registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l'istituzione non può opporre a un funzionario, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.

La comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma del funzionario interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata ►M112  all'ultimo indirizzo indicato dal funzionario ◄ .

▼M112

Nel fascicolo non può figurare alcun riferimento alle attività e alle opinioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose del funzionario, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale.

Il comma precedente non vieta tuttavia l'inserimento nel fascicolo di atti amministrativi e documenti noti al funzionario che risultano necessari all'applicazione del presente statuto.

▼B

Per ciascun funzionario può essere tenuto un solo fascicolo personale.

Il funzionario ha diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo ►M112  e di estrarne copia ◄ .

Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell'amministrazione ►M112  o su un supporto informatico protetto ◄ . Viene tuttavia trasmesso alla Corte di Giustizia ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ , quando ►M112  ————— ◄ sia presentato un ricorso che riguardi il funzionario.

▼M112

Articolo 26 bis

Ogni funzionario ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità adottate dalle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni. ◄

▼B



TITOLO III

CARRIERA DEL FUNZIONARIO



CAPITOLO 1

Assunzione

▼M131

Articolo 27

Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

In virtù del principio di uguaglianza dei cittadini dell'Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere motivate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione interessata adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma ai sensi dell'articolo 110.

Al termine del periodo di tre anni che ha inizio il 1o gennaio 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del secondo comma.

Per facilitare assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile, le istituzioni si sforzano di offrire un'istruzione plurilingue e multiculturale ai figli dei propri dipendenti.

▼B

Articolo 28

Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

a) 

essere cittadino di uno degli Stati membri ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , salvo deroga concessa dall'autorità che ha il potere di nomina, e godere dei diritti politici;

b) 

essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c) 

offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d) 

aver sostenuto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall'allegato III;

e) 

essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

f) 

avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

▼M112

Articolo 29

▼M131

1.  

Prima di assegnare un posto vacante in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, tiene anzitutto in considerazione:

a) 

la possibilità di occupare il posto mediante:

i) 

trasferimento; o

ii) 

nomina ai sensi dell'articolo 45 bis; o

iii) 

promozione,

all'interno dell'istituzione;

b) 

eventuali domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni; e/o

c) 

se non è risultato possibile coprire il posto vacante attraverso le possibilità indicate alle lettere a) e b), le liste di candidati idonei ai sensi dell'articolo 30, se del caso, tenendo in considerazione le disposizioni pertinenti relative ai candidati idonei di cui all'allegato III; e/o

d) 

le possibilità di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

oppure bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.

Fatto salvo il principio secondo cui la grande maggioranza dei funzionari deve essere assunta sulla base di concorsi generali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, in deroga alla lettera d) ed esclusivamente in casi eccezionali, di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto anche agli agenti contrattuali di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Tale ultima categoria di personale è soggetta a restrizioni per quanto riguarda tale possibilità secondo quanto stabilito dall'articolo 82, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea nonché per quanto riguarda i compiti specifici al cui espletamento sono abilitati in qualità di agenti contrattuali.

▼M112

2.  
Per l'assunzione del personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o 14) nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza, l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso.
3.  
Ciascuna istituzione può organizzare concorsi interni per ciascun gruppo di funzioni, per titoli o per esami o per titoli ed esami, di livello AST 6 o superiore e di livello AD 9 o superiore.

Detti concorsi sono aperti soltanto agli agenti temporanei dell'istituzione considerata ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ . Le istituzioni richiederanno come qualifiche minime per accedere a questi concorsi l'aver prestato almeno dieci anni di servizio in qualità di agente temporaneo ed essere stati assunti come agenti temporanei nel quadro di una procedura di selezione che garantiva l'applicazione delle stesse norme prescritte per la selezione dei funzionari conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del suddetto regime. In deroga al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, l'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione che ha assunto l'agente temporaneo, prima di occupare un posto vacante nella suddetta istituzione, esamina le possibilità di trasferimento di funzionari all'interno dell'istituzione in parallelo con le possibilità di impiego dei vincitori dei suddetti concorsi interni.

4.  
Il Parlamento europeo organizza ogni cinque anni, un concorso interno per titoli ed esami per ciascun gruppo di funzioni, di livello AST 6 o superiore e di livello AD 9 o superiore, conformemente al paragrafo 3, secondo comma.

▼M131

Articolo 30

Per ogni concorso è nominata una commissione giudicatrice dall'autorità che ha il potere di nomina. Tale commissione redige l'elenco dei candidati dichiarati idonei.

L'autorità che ha il potere di nomina sceglie in questo elenco il candidato o i candidati che essa nomina sui posti vacanti.

Detti candidati hanno accesso a informazioni adeguate sui posti vacanti appropriati pubblicati dalle istituzioni e dalle agenzie.

▼M112

Articolo 31

1.  
I candidati scelti in tal modo sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato.
2.  

►M131  Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi da SC 1 a SC 2, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8. ◄ Il grado del bando di concorso è determinato dall'istituzione conformemente ai criteri seguenti:

a) 

l'obiettivo di assumere funzionari dotati delle più alte qualità ai sensi dell'articolo 27;

b) 

la qualità dell'esperienza professionale richiesta.

Al fine di rispondere a esigenze specifiche delle istituzioni, per l'assunzione dei funzionari è possibile tener conto anche delle condizioni del mercato del lavoro prevalenti ►M128   ►C12  nell'Unione ◄  ◄ .

3.  
In deroga al paragrafo 2, l'istituzione può, ove del caso, autorizzare l'organizzazione di concorsi per i gradi AD 9, AD 10, AD 11 o, eccezionalmente, AD 12. Il numero totale di candidati nominati a posti vacanti in questi gradi non può superare il 20 % del numero totale annuo di nomine al gruppo di funzioni AD effettuate conformemente all'articolo 30, secondo comma.

▼B

Articolo 32

Il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

▼M112

L'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo. Per il presente articolo saranno adottate disposizioni generali di esecuzione.

▼M85

L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d'inquadramento stabiliti dall' ►M131  autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione ◄ conserva l'anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato funzionario nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità.

▼B

Articolo 33

Prima della nomina, il candidato prescelto è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 28 lettera e).

▼M39

Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall'autorità che ha il potere di nomina fra i medici di fiducia delle istituzioni. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorati e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.

▼M131

Articolo 34

1.  
Ogni funzionario deve compiere un periodo di prova di nove mesi prima di essere nominato in ruolo. La decisione di nominare in ruolo un funzionario è presa sulla base del rapporto di cui al paragrafo 3 nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità che ha il potere di nomina circa la condotta del funzionario in prova in relazione al titolo II.

Se durante il periodo di prova il funzionario è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 o infortunio, a esercitare le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.

2.  
In caso di manifesta inidoneità del funzionario in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento prima della fine del periodo in parola.

Tale rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova. L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova con preavviso di un mese ovvero di assegnarlo a un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3.  
Al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova è compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato a svolgere le mansioni relative al suo impiego nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.

Se il rapporto conclude per il licenziamento o, a titolo eccezionale, per il prolungamento del periodo di prova a norma del paragrafo 1, il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal diretto superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova.

Il funzionario in prova il cui lavoro o la cui condotta non si siano dimostrati adeguati a una nomina in ruolo viene licenziato.

4.  
A meno che non abbia la possibilità di riprendere immediatamente un'attività professionale altrove, un funzionario in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a tre mesi del suo stipendio base se ha prestato più di un anno di servizio, a due mesi di stipendio base se ha prestato almeno sei mesi di servizio e a un mese di stipendio base se ha prestato meno di sei mesi di servizio.
5.  
I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano al funzionario che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.

▼B



CAPITOLO 2

Posizioni

Articolo 35

Il funzionario è collocato in una delle seguenti posizioni:

a) 

attività di servizio,

b) 

comando,

c) 

aspettativa per motivi personali,

d) 

disponibilità,

e) 

congedo per servizio militare,

▼M112

f) 

congedo parentale o congedo per motivi familiari,

▼M131

g) 

congedo nell'interesse del servizio.

▼B



Sezione 1

ATTIVITA' DI SERVIZIO

Articolo 36

Per attività di servizio si intende la posizione del funzionario che esercita, alle condizioni previste dal titolo IV, le funzioni corrispondenti all'impiego al quale è stato assegnato o che occupa ad interim.



Sezione 2

COMANDO

Articolo 37

▼M23

Per comando s'intende la posizione del funzionario ►M56  titolare  ◄ che, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina,

a) 

nell'interesse del servizio

— 
viene designato ad occupare temporaneamente un impiego fuori della sua istituzione

▼M112

— 
o è incaricato di svolgere temporaneamente funzioni presso persona che assolva un mandato previsto dai trattati o presso un presidente eletto di un'istituzione o di un organo ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ o di un gruppo politico del Parlamento europeo o del Comitato delle regioni o di un gruppo del Comitato economico e sociale europeo;

▼M85

— 
o viene designato ad occupare temporaneamente un impiego compreso nella tabella dell'organico retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, al quale le autorità di bilancio hanno conferito carattere temporaneo.

▼M56

b) 

a sua domanda:

— 
viene posto a disposizione di un'altra istituzione ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ , o
— 
viene posto a disposizione di uno degli organismi ►M128   ►C12  preposti al perseguimento degli interessi dell'Unione ◄  ◄ che figurano in un elenco stabilito di comune accordo dalle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , sentito il parere del comitato dello statuto.

▼B

Durante il comando il funzionario continua a godere di tutti i diritti alle condizioni di cui agli articoli 38 e 39, ed è tenuto ad osservare i doveri che gli derivano dall'appartenenza all'istituzione di origine. ►M23  Tuttavia, durante il comando previsto al primo comma, lettera a), secondo trattino, il funzionario è soggetto alle disposizioni applicabili ai funzionari di grado uguale a quello assegnatogli nell'impiego al quale è comandato, ferme restando le disposizioni dell'articolo 77, terzo comma, relative alla pensione. ◄

▼M112

Qualsiasi funzionario in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali può presentare una domanda di comando o vedersi proporre un comando nell'interesse del servizio. Quando il funzionario è comandato viene messa fine all'aspettativa per motivi personali.

▼B

Articolo 38

Il comando per esigenze di servizio è disciplinato dalle norme seguenti:

a) 

è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina, sentito l'interessato;

b) 

la durata è fissata dall'autorità che ha il potere di nomina;

c) 

allo scadere di ogni periodo di sei mesi, l'interessato può chiedere che sia posto fine al comando;

▼M23

d) 

il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, che percepisca una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine, ha diritto alla differenza di retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando;

e) 

il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, continua a versare i contributi al regime delle pensioni in base allo stipendio di attività corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine;

▼B

f) 

il funzionario comandato conserva l'impiego, il diritto ad avere gli aumenti periodici di stipendio e ad essere scrutinato per la promozione;

g) 

al termine del periodo di comando, il funzionario è reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza.

Articolo 39

Il comando a domanda del funzionario è disciplinato dalle norme seguenti:

a) 

è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina che ne fissa la durata;

b) 

entro un termine di sei mesi, a decorrere dall'assunzione delle nuove funzioni, il funzionario può chiedere che sia posto fine al comando; in tal caso viene reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza;

c) 

al termine di questo periodo, il funzionario può essere sostituito nel suo impiego;

▼M23

d) 

durante il periodo di comando, i contributi al regime delle pensioni e gli eventuali diritti alla pensione sono calcolati in base allo stipendio di attività corrispondente al grado e scatto del funzionario nella sua istituzione di origine. ►M56  Tuttavia, il funzionario comandato in virtù delle disposizioni previste all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, il quale possa acquisire dei diritti a pensione nell'organismo presso cui è comandato, cessa, durante il periodo del comando, di partecipare al regime pensionistico nella sua istituzione d'origine. ◄

▼M56

Il funzionario riconosciuto inabile durante il comando previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nonché gli aventi diritto di un funzionario deceduto nel corso di tale periodo beneficiano delle disposizioni del presente statuto in materia ►M112  di indennità di invalidità o di pensione di reversibilità ◄ , deduzione fatta degli importi eventualmente versati allo stesso titolo e per lo stesso periodo dall'organismo presso il quale il funzionario era comandato.

Questa disposizione non può comportare per il funzionario o gli aventi diritto il godimento di una pensione totale superiore all'importo massimo della pensione a cui detto funzionario avrebbe avuto diritto in base alle disposizioni del presente statuto;

▼M112

e) 

durante il periodo di comando, il funzionario conserva il diritto all'avanzamento di scatto;

▼M23

►M112  f) ◄  

al termine del periodo di comando, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado ►M112  nel suo gruppo di funzioni ◄ , sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, egli conserva, sempreché possieda i requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado ►M112  nel suo gruppo di funzioni ◄ ; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in posizione di comando senza assegni.

▼B



Sezione 3

ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI

Articolo 40

1.  
Il funzionario ►M56  titolare ◄ può, a titolo eccezionale e a sua domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per motivi personali.

▼M131

1 bis.  
L'articolo 12 ter continua a essere d'applicazione durante il periodo di aspettativa per motivi personali. L'autorizzazione a norma dell'articolo 12 ter non è concessa al funzionario che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che comporta azioni di lobbying o consulenza presso la sua istituzione, e che potrebbe portare a un'incompatibilità effettiva o potenziale con gli interessi legittimi dell'istituzione.

▼M112

2.  
Salvo quanto disposto dall'articolo 15, la durata dell'aspettativa è limitata a un anno. L'aspettativa può essere rinnovata per ulteriori periodi.

Ciascun periodo di rinnovo non può essere superiore a un anno. La durata totale dell'aspettativa per motivi personali non può essere superiore a ►M131  12 anni ◄ sull'insieme della carriera del funzionario.

Tuttavia, allorché l'aspettativa viene richiesta per consentire al funzionario:

i) 

di educare un figlio considerato a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato VII e che soffra di una grave menomazione mentale o fisica riconosciuta dal medico di fiducia dell'istituzione e tale da richiedere assistenza o cure continue, oppure

▼M131

ii) 

di seguire il coniuge, anch'egli funzionario o altro agente dell'Unione, tenuto, per lo svolgimento delle sue mansioni, a stabilire la propria residenza abituale a una distanza tale dalla sede di servizio dell'interessato che l'elezione della residenza coniugale comune in tale sede sarebbe, per l'interessato, causa di difficoltà per lo svolgimento delle sue mansioni, o

▼M131

iii) 

di assistere il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella qualora colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestata da certificato medico,

▼M112

l'aspettativa può essere rinnovata senza limiti, purché al momento di ogni rinnovo sussistano le condizioni che avevano giustificato la concessione dell'aspettativa.

▼B

3.  
Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e ai fini della promozione; l'iscrizione al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 e la copertura dei relativi rischi sono sospese.

▼M39

►M112  Tuttavia, il funzionario che non eserciti alcuna attività professionale retribuita può, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa per motivi personali, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli, purché versi il contributo necessario alla copertura dei rischi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 73, paragrafo 1, in ragione della metà per il primo anno di aspettativa per motivi personali e del totale per la restante durata di detta aspettativa. Il funzionario non può tuttavia essere coperto contro i rischi di cui all'articolo 73 se non è altresì coperto contro i rischi di cui all'articolo 72. Il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario. ◄ Inoltre, il funzionario che dimostri di non poter acquisire dei diritti ad una pensione presso un altro regime di pensioni, può su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per una durata massima di un anno, purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto ►M56  all'articolo 83, paragrafo 2; i contributi vengono calcolati sullo stipendio base del funzionario inerente al suo grado e scatto. ◄

▼B

4.  

L'aspettativa per motivi personali è disciplinata dalle norme seguenti:

a) 

è concessa a domanda dell'interessato dall'autorità che ha il potere di nomina;

b) 

la proroga dell'aspettativa deve essere richiesta due mesi prima della scadenza;

c) 

il funzionario può essere sostituito nel suo impiego;

▼M23

d) 

allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado ►M112  nel suo gruppo di funzioni ◄ , sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado ►M112  nel suo gruppo di funzioni ◄ ; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva ►M112  o del comando ◄ , il funzionario rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni.

▼B



Sezione 4

DISPONIBILITA'

Articolo 41

1.  
Per disponibilità si intende la posizione del funzionario colpito da un provvedimento di riduzione d'organico nella sua istituzione.
2.  
La riduzione d'organico in un grado viene decisa dall'autorità competente in materia di bilancio nel quadro della procedura di bilancio.

L'autorità che ha il potere di nomina, sentita la commissione paritetica, determina a quali impieghi verrà applicato tale provvedimento.

L'autorità che ha il potere di nomina fissa l'elenco dei funzionari colpiti da tale provvedimento previo parere della commissione paritetica e tenendo conto della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio dei funzionari. Qualsiasi funzionario che occupi uno degli impieghi contemplati nel precedente comma e che domandi di essere collocato in disponibilità viene iscritto d'ufficio in tale elenco.

I funzionari che figurano in detto elenco sono collocati in disponibilità con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

3.  
In tale posizione, il funzionario cessa di esercitare le sue funzioni, di aver diritto alla retribuzione e all'aumento periodico di stipendio, ma continua, per un periodo che non può superare i cinque anni, ad acquisire nuovi diritti per la pensione di anzianità in base allo stipendio corrispondente al suo grado e scatto.

Per un periodo di due anni, a decorrere dal collocamento in disponibilità, il funzionario ha diritto di essere reintegrato con precedenza in qualsiasi impiego ►M112  del suo gruppo di funzioni ◄ corrispondente al suo grado, che si renda vacante o di nuova istituzione, purchè abbia le attitudini richieste.

Il funzionario collocato in disposizione gode di un'indennità calcolata alle condizioni fissate dall'allegato IV.

▼M23

L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista dal comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità.

▼M62

L'interessato è tenuto a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta e a notificare all'istituzione ogni elemento che possa modificare il suo diritto alla prestazione.

▼M112

All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore.

Tuttavia, all'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al quarto comma del presente articolo si applica il ►C10  coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), dell'allegato XI ◄ , al tasso fissato per lo Stato membro in cui il beneficiario dell'indennità dimostra di avere la propria residenza, se tale paese corrisponde a quello della sua ultima sede di servizio. In tal caso, se la moneta dello Stato membro è diversa dall'euro, l'indennità è calcolata sulla base dei tassi di cambio previsti all'articolo 63 del presente statuto.

▼B

4.  
Al termine del periodo durante il quale esisteva il diritto all'indennità, il funzionario è dimesso d'ufficio. Egli gode eventualmente di una pensione di anzianità, alle condizioni previste dal regime delle pensioni.
5.  
Il funzionario cui è stato offerto prima della scadenza del periodo di due anni previsto dal paragrafo 3, un impiego corrispondente al suo grado e che l'ha rifiutato senza motivo valido, può, previo parere della commissione paritetica, perdere il beneficio delle disposizioni di cui sopra ed essere dimesso d'ufficio.



Sezione 5

CONGEDO PER SERVIZIO MILITARE

Articolo 42

Il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi, viene collocato nella posizione speciale «congedo per servizio militare».

Il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente statuto relative agli scatti periodici e alla promozione. Continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purchè, dopo avere soddisfatto agli obblighi militari, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

Il funzionario che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.

▼M112



Sezione 6

CONGEDO PARENTALE O PER MOTIVI FAMILIARI

▼M131

Articolo 42 bis

Il funzionario ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento dello stipendio di base, di cui può usufruire nei 12 anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dall'ufficiale sanitario delle istituzioni. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

Durante il congedo parentale, il funzionario conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. Il funzionario conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a tempo parziale. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a tempo parziale, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, il funzionario ha diritto a un'indennità di ►M148  1 030,72 EUR ◄ al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a tempo parziale, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 è interamente a carico dell'istituzione ed è calcolato sullo stipendio di base del funzionario. Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a tempo parziale, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio base complessivo e lo stipendio base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio di base effettivamente percepita, il contributo del funzionario si calcola in base alle stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno.

L'indennità è portata a ►M140   ►M148  1 374,30 EUR ◄ per le famiglie monoparentali ◄ al mese, o al 50 % di questo importo, nel caso di un lavoro a tempo parziale, per le famiglie monoparentali e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dall'ufficiale sanitario di cui al primo comma e durante i primi tre mesi del congedo parentale, quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione.

Il congedo parentale può essere prorogato per altri sei mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al secondo comma. Per le famiglie monoparentali di cui al primo comma, il congedo parentale può essere prorogato per altri 12 mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al terzo comma.

Gli importi previsti nel presente articolo sono attualizzati in linea con le retribuzioni.

▼M112

Articolo 42 ter

Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un funzionario è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, il funzionario ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull'intera carriera del funzionario è limitata a nove mesi.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 bis, secondo comma.

▼M131



Sezione 7

Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

Articolo 42 quater

Al più presto cinque anni prima dell'età pensionabile del funzionario, con decisione dell'autorità che il potere di nomina, un funzionario che abbia raggiunto un'anzianità' di servizio di almeno dieci anni può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio sulla base di esigenze organizzative legate all'acquisizione di nuove competenze all'interno delle istituzioni.

Il numero totale dei funzionari che sono ogni anno collocati in congedo nell'interesse del servizio non può eccedere il 5 % del numero totale dei funzionari di tutte le istituzioni collocati a riposo l'anno precedente. Il numero totale così calcolato è ripartito alle singole istituzioni sulla base del rispettivo numero di funzionari al 31 dicembre dell'anno precedente. Il risultato di detta ripartizione è arrotondato per eccesso al numero intero più vicino in ciascuna istituzione.

Il congedo non ha carattere di provvedimento disciplinare.

In linea di principio la durata del congedo copre il periodo fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del funzionario. Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di porre fine al congedo e di reintegrare il funzionario.

Quando il funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio raggiunge l'età pensionabile, è collocato automaticamente a riposo.

La dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio è disciplinata dalle norme seguenti:

a) 

un altro funzionario può essere assegnato all'impiego occupato dal funzionario;

b) 

un funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio non ha diritto agli scatti o alle promozioni di grado.

Il funzionario così dispensato dall'impiego percepisce un'indennità calcolata ai sensi dell'allegato IV.

Su richiesta del funzionario, l'indennità è assoggettata ai contributi al regime pensionistico, calcolati sulla base della suddetta indennità. In tal caso il periodo di servizio di un funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio è preso in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VIII.

All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore.

▼B



CAPITOLO 3

Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione

▼M131

Articolo 43

La competenza, l'efficienza e la condotta in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto annuale, elaborato alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, ai sensi dell'articolo 110. Tale rapporto stabilisce se il livello di rendimento del funzionario è stato soddisfacente o meno. L'autorità che ha il potere di nomina di ogni istituzione stabilisce le disposizioni che conferiscono il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione. Tale diritto deve essere esercitato alla presentazione di un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.

A partire dal grado AST 5 il rapporto può inoltre contenere un parere indicante se il funzionario, in base alle prestazioni fornite, dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.

Il rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di formulare tutte le osservazioni che ritenga pertinenti al riguardo.

Articolo 44

Il funzionario che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado a meno che le sue prestazioni non siano state giudicate insoddisfacenti nell'ultimo rapporto annuale di cui all'articolo 43. Il funzionario accede allo scatto successivo del suo grado al più tardi dopo quattro anni, salvo nel caso in cui si applichi la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 1.

Se un funzionario è nominato capo unità, direttore o direttore generale nello stesso grado, e a condizione che nel corso dei primi nove mesi successivi alla nomina le sue prestazioni siano state soddisfacenti ai sensi dell'articolo 43, egli beneficia retroattivamente di un avanzamento di scatto in tale grado al momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale di avanzamento tra il primo e il secondo scatto di ogni grado. Se l'aumento è inferiore o se il funzionario si trova già in quel momento all'ultimo scatto del suo grado, gli viene corrisposta una maggiorazione dello stipendio base che gli consente di beneficiare dell'aumento tra il primo e il secondo scatto fino a quando non prenda effetto la sua prossima promozione.

▼M112

Articolo 45

▼M131

1.  
La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina tenuto conto dell'articolo 6, paragrafo 2. Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all'allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore. La promozione comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti sui funzionari, dell'uso, nell'esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell'articolo 28, lettera f) e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate.

▼M112

2.  
Precedentemente alla prima promozione successiva all'assunzione, i funzionari devono dimostrare la loro capacità di lavorare in una terza lingua tra quelle menzionate ►M128  all' ►M131  articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea ◄  ◄ . Le ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ adottano una regolamentazione di comune accordo per l'esecuzione del presente paragrafo. Tale regolamentazione prevede l'accesso dei funzionari alla formazione in una terza lingua e fissa le procedure destinate a verificare la loro capacità di lavorare in una terza lingua, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dell'allegato III.

Articolo 45 bis

1.  

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST, a partire dal grado 5, può essere nominato a un posto del gruppo di funzioni AD, a condizione che:

a) 

sia stato selezionato conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo per partecipare a un programma di formazione obbligatorio di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

b) 

abbia seguito con successo un programma di formazione definito dall'autorità che ha il potere di nomina e comprendente una serie di moduli di formazione obbligatori, e

c) 

figuri nell'elenco, redatto dall'autorità che ha il potere di nomina, dei candidati che hanno superato una prova scritta e una prova orale attestanti che il funzionario ha seguito con successo il programma di formazione di cui alla lettera b) del presente comma. Il contenuto di tali prove è determinato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato III.

2.  
L'autorità che ha il potere di nomina redige un progetto di elenco dei funzionari AST selezionati per partecipare al programma di formazione sopra menzionato sulla base dei ►M131  rapporti annuali ◄ di cui all'articolo 43 e del loro livello di studi e di formazione e tenendo conto delle esigenze del servizio. Tale progetto è sottoposto al parere di una commissione paritetica.

La commissione può ascoltare i funzionari che hanno chiesto di partecipare ai corsi di formazione di cui sopra nonché i rappresentanti dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa formula a maggioranza un parere motivato in merito al progetto di elenco proposto dall'autorità che ha il potere di nomina. L'autorità che ha il potere di nomina adotta l'elenco dei funzionari che sono autorizzati a partecipare al programma di formazione sopra menzionato.

3.  
La nomina a un posto del gruppo di funzioni AD non ha effetti sul grado e sullo scatto in cui si trova il funzionario al momento della nomina.
4.  
Il numero di nomine a posti del gruppo di funzioni AD secondo quanto disposto ai paragrafi da 1 a 3 non deve superare il 20 % del numero totale annuo di nomine effettuate ai sensi dell'articolo 30, secondo comma.
5.  
Le ►M131  autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione ◄ adottano disposizioni generali per l'esecuzione del presente articolo conformemente all'articolo 110.

Articolo 46

Il funzionario nominato ad un grado superiore conformemente all'articolo 45 viene inquadrato nel primo scatto di tale grado. Tuttavia, in caso di nomina a un grado superiore conformemente all'articolo 45, i funzionari dei gradi da AD 9 a AD 13 che esercitano le funzioni di capo unità sono inquadrati nel secondo scatto del nuovo grado. La stessa disposizione si applica al funzionario:

a) 

promosso al posto di direttore o di direttore generale o

b) 

che occupa un posto di direttore o di direttore generale e a cui si applica l'ultima frase dell'articolo 44, secondo comma.

▼B



CAPITOLO 4

Cessazione definitiva dal servizio

Articolo 47

La cessazione definitiva dal servizio è determinata:

a) 

dalle dimissioni,

b) 

dalle dimissioni d'ufficio,

c) 

dalla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio,

d) 

dal licenziamento per insufficienza professionale,

e) 

dalla destituzione,

f) 

dal collocamento a riposo,

g) 

dal decesso.



Sezione 1

DIMISSIONI

Articolo 48

Le dimissioni offerte dal funzionario debbono essere presentate per iscritto con un atto nel quale l'interessato dichiari inequivocabilmente la sua volontà di porre fine in modo definitivo ad ogni attività nell'istituzione.

La decisione con la quale l'autorità che ha il potere di nomina rende definitive le dimissioni, deve intervenire nel termine di un mese dalla ricezione della lettera di dimissioni. ►M23  Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere le dimissioni se, alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, una procedura disciplinare avverso il funzionario è già in corso oppure viene iniziata nei trenta giorni seguenti. ◄

▼M112

Le dimissioni decorrono dalla data fissata dall'autorità che ha il potere di nomina; questa data non può essere posteriore di oltre tre mesi a quella proposta dal funzionario nella lettera di dimissioni per i funzionari del gruppo di funzioni AD, e di oltre un mese per i funzionari ►M131  dei gruppi di funzioni AST e AST/SC. ◄

▼B



Sezione 2

DIMISSIONI D'UFFICIO

Articolo 49

Il funzionario può essere dimesso d'ufficio dal servizio soltanto quando non soddisfi più alle condizioni fissate dall'articolo 28, lettera a) e ►M23  nei casi previsti dagli articoli ►M112  ————— ◄ 39, 40 e 41, paragrafi 4 e 5, e dall'articolo 14, secondo comma, dell'allegato VIII. ◄

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica, sentito l'interessato.



Sezione 3

DISPENSA DALL'IMPIEGO NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO

Articolo 50

►M112  Un membro del personale d'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, ◄ può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

La dispensa dall'impiego non ha carattere di provvedimento disciplinare.

Il funzionario dispensato dall'impiego, e che non venga assegnato ad altro impiego corrispondente al suo grado, ►M112  ————— ◄ gode di un'indennità calcolata alle condizioni fissate dall'allegato IV.

▼M23

L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista al comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità.

▼M112

L'interessato è tenuto a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a notificare all'istituzione ogni elemento in grado di modificare i suoi diritti alla prestazione.

All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore.

L'articolo 45, terzo, quarto e quinto comma, dell'allegato VIII, si applica per analogia.

▼B

Al termine del periodo durante il quale esisteva il diritto a tale indennità, al funzionario viene riconosciuto il diritto alla pensione, senza applicare la riduzione prevista dall'articolo 9 dell'allegato VIII, purchè abbia compiuto i ►M131  58 ◄ anni.



Sezione 4

▼M112

PROCEDURE PER INSUFFICIENZA PROFESSIONALE

▼M131

Articolo 51

1.  
L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione definisce le procedure destinate a individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera tempestiva e appropriata.

Nel contesto dell'adozione di disposizioni interne l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione si attiene ai requisiti seguenti:

a) 

il funzionario che, sulla base di tre rapporti annuali di valutazione di cui all'articolo 43 consecutivamente insufficienti, non dimostri ancora progressi in termini di competenza professionale è retrocesso di un grado. Se i due rapporti annuali successivi evidenziano ancora un rendimento insufficiente, il funzionario è licenziato;

b) 

la proposta di retrocessione di grado o licenziamento deve indicare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato. La proposta dell'autorità che ha il potere di nomina è trasmessa alla commissione consultiva paritetica di cui all'articolo 9, paragrafo 6.

2.  
Il funzionario ha diritto di accesso integrale al suo fascicolo personale e di fare copia di tutti i documenti del procedimento. Per preparare la propria difesa, egli dispone di un termine di almeno quindici giorni, ma non superiore a trenta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della proposta. Il funzionario può farsi assistere da una persona di sua scelta e può presentare osservazioni scritte. Egli è ascoltato dalla commissione consultiva paritetica e può inoltre citare testimoni.
3.  
Di fronte alla commissione consultiva paritetica, l'istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità che ha il potere di nomina e che dispone degli stessi diritti dell'interessato.
4.  
Sulla base della proposta di cui al paragrafo 1, lettera b), e di eventuali dichiarazioni scritte e orali dell'interessato e dei testimoni, la commissione consultiva paritetica formula a maggioranza un parere motivato, indicando la misura che considera adeguata alla luce dei fatti accertati su sua richiesta. Essa trasmette tale parere all'autorità che il potere di nomina e all'interessato entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui le è stata sottoposta la questione. Il presidente non prende parte alle decisioni della commissione consultiva paritetica, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.
5.  
Durante il periodo definito al paragrafo 6, il funzionario licenziato per insufficienza professionale ha diritto a un'indennità mensile di licenziamento pari allo stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1, primo scatto. Nello stesso periodo ha inoltre diritto agli assegni familiari previsti all'articolo 67. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dello stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1 ai sensi dell'allegato VII, articolo 1.

Tale indennità non è versata qualora il funzionario si dimetta successivamente all'inizio del procedimento di cui ai paragrafi 1 e 2 o abbia diritto al pagamento immediato della pensione integrale. Qualora il funzionario abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in forza di un regime nazionale, l'importo di tale indennità è detratto dall'indennità di cui sopra.

6.  

Il periodo nel corso del quale sono effettuati i versamenti di cui al paragrafo 5 è calcolato come segue:

a) 

tre mesi, quando l'interessato ha prestato meno di cinque anni di servizio alla data in cui viene presa la decisione di licenziamento;

b) 

sei mesi, quando l'interessato ha prestato almeno cinque anni di servizio ma meno di dieci;

c) 

nove mesi, quando l'interessato ha prestato almeno dieci anni di servizio ma meno di 20;

d) 

12 mesi, quando l'interessato ha prestato almeno 20 anni di servizio.

7.  
Il funzionario retrocesso di grado per insufficienza professionale, trascorso un periodo di sei anni, può chiedere che ogni riferimento a tale misura sia cancellato dal suo fascicolo personale.
8.  
L'interessato ha diritto al rimborso delle spese ragionevoli sostenute nel corso del procedimento, segnatamente gli onorari dovuti a un difensore esterno all'istituzione, qualora il procedimento di cui al presente articolo si concluda senza che venga adottata nei suoi confronti una decisione di licenziamento o di retrocessione.

▼B



Sezione 5

COLLOCAMENTO A RIPOSO

▼M131

Articolo 52

Salvo quanto disposto dall'articolo 50, il funzionario è collocato a riposo:

a) 

d'ufficio, l'ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni; o

b) 

a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda se ha raggiunto l'età pensionabile, ovvero se ha raggiunto un'età fra i 58 anni e l'età pensionabile e soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato VIII. L'articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia.

Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l'autorità che ha il potere di nomina ritenga che la domanda è giustificata dall'interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all'età di 67 o eccezionalmente fino all'età di 70 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l'ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età.

Qualora l'autorità che ha il potere di nomina decida di autorizzare un funzionario a restare in servizio oltre l'età di 66 anni, tale autorizzazione è concessa per la durata massima di un anno. Essa può essere rinnovata su richiesta del funzionario.

▼B

Articolo 53

Il funzionario che a giudizio della commissione d'invalidità si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 78 ►M62  è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con cui si constata l'incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni. ◄



Sezione 6

QUALIFICA DI FUNZIONARIO ONORARIO

Articolo 54

Al funzionario che cessa definitivamente dal servizio, può essere conferita la qualifica di funzionario onorario, ►M112  sia nel suo grado, sia nel grado immediatamente superiore ◄ , con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

Questo provvedimento non comporta alcun vantaggio pecuniario.



TITOLO IV

CONDIZIONI DI LAVORO DEL FUNZIONARIO



CAPITOLO 1

Durata del lavoro

Articolo 55

►M131  1. ◄   
I funzionari in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione della loro istituzione.
►M131  2. ◄   
►M131  La durata normale del lavoro è compresa tra le 40 e le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina. ◄ Entro gli stessi limiti, detta autorità può, previa consultazione del comitato del personale, stabilire orari appropriati per taluni gruppi di funzionari adibiti a mansioni particolari.

►M22

 

Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il funzionario ►M31  ————— ◄ , può essere obbligato a restare a disposizione dell'istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. ►M131  L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione fissa le modalità di applicazione del presente comma previa consultazione del comitato del personale. ◄

 ◄

▼M131

4.  
L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può introdurre modalità di orario di lavoro flessibile. In base a tali modalità non sono concesse intere giornate lavorative a funzionari di grado AD/AST 9 o superiori. Tali modalità non si applicano ai funzionari a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 44, secondo comma. Tali funzionari gestiscono il proprio orario di lavoro d'intesa con i propri superiori.

▼M112

Articolo 55 bis

1.  
Un funzionario può chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto.

Tale autorizzazione può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina se la misura è compatibile con l'interesse del servizio.

▼M131

2.  

Il funzionario ha diritto all'autorizzazione nei casi seguenti:

a) 

per occuparsi di un figlio a carico di età inferiore a 9 anni;

b) 

per occuparsi di un figlio a carico di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale;

c) 

per occuparsi di un figlio a carico fino a che questi abbia raggiunto l'età di 14 anni, nel caso di famiglie monoparentali;

d) 

per occuparsi di un figlio fino all'età di 14 anni, in caso di difficoltà gravi, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 5 % dell'orario di lavoro normale; in tal caso, non si applicano i primi due commi dell'articolo 3 dell'allegato IV bis; ove entrambi i genitori siano occupati al servizio dell'Unione, soltanto uno dei due può beneficiare di detta riduzione;

e) 

per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili;

f) 

per seguire una formazione complementare; o

g) 

a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile.

Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare o durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile, ma non prima dei 58 anni, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere la domanda o rinviare la data in cui l'autorizzazione prende effetto solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio.

Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto non supera i cinque anni sull'intera carriera del funzionario.

▼M112

3.  
L'autorità che ha il potere di nomina risponde alla domanda del funzionario entro un termine di 60 giorni.
4.  
Le modalità del lavoro a orario ridotto e la procedura di concessione dell'autorizzazione sono definite all'allegato IV bis.

▼M112

Articolo 55 ter

Il funzionario può chiedere l'autorizzazione per lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso su un posto che a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina si presti a questo tipo di lavoro. L'autorizzazione di lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso non ha una durata limitata; l'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia revocarla nell'interesse del servizio, con un preavviso di sei mesi. Analogamente, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione su domanda del funzionario interessato, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il funzionario può essere trasferito ad un altro posto.

Si applicano l'articolo 59 bis e, ad eccezione della terza frase del secondo comma, l'articolo 3 dell'allegato IV bis.

L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire le modalità di applicazione del presente articolo.

▼B

Articolo 56

Il funzionario può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dall'autorità che ha il potere di nomina. ►M23  Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un funzionario non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi. ◄

Le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari ►M112  del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, gradi da 5 a 11 ◄ non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

▼M131

Come previsto all'allegato VI, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto alla concessione di un riposo compensativo ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.

▼M22

Articolo 56 bis

Il funzionario ►M30  ————— ◄ , il quale, nel contesto di un ►M30  servizio continuo o a turni ◄ deciso dall'istituzione a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e da essa considerato come abituale e permanente, è tenuto ad effettuare in maniera regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi, può beneficiare di indennità.

▼M131

La Commissione, previo parere del comitato dello statuto, determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.

▼M22

La durata normale del lavoro di un funzionario che assicura il ►M30  servizio continuo o a turni ◄ non può essere superiore al totale annuale delle ore normali di lavoro.

Articolo 56 ter

Il funzionario ►M31  ————— ◄ , il quale, con decisione adottata dall'autorità che ha il potere di nomina, a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, è regolarmente tenuto a restare a disposizione dell'istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro, può beneficiare di indennità.

▼M131

Previo parere del comitato dello statuto, la Commissione determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.

▼M112

Articolo 56 quater

A taluni funzionari possono essere concesse indennità per tener conto delle condizioni di lavoro gravose.

▼M131

Previo parere del comitato dello statuto, la Commissione determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.

▼B



CAPITOLO 2

Congedi

Articolo 57

Il funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente ad una regolamentazione che verrà fissata di comune accordo dalle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , previo parere del comitato dello statuto.

Oltre a tale congedo, egli può ottenere a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate dall'allegato V.

▼M131

Articolo 58

In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di 20 settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina non prima di 14 settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità o affetto da una malattia grave, la durata del congedo è di 24 settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della trentaquattresima settimana di gravidanza.

▼B

Articolo 59

▼M112

1.  
Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia.

L'interessato deve informare il più presto possibile l'istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza; fa fede il timbro postale. In mancanza di certificato, e salvo che quest'ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà del funzionario, l'assenza è considerata ingiustificata.

Il funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall'istituzione. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all'interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo.

Se dal controllo medico risulta che il funzionario è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza, su riserva del comma seguente, è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo.

Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto all'autorità che ha il potere di nomina siano medicalmente ingiustificate, il funzionario o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all'istituzione una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente.

L'istituzione trasmette immediatamente questa domanda ad un altro medico designato di comune accordo dal medico del funzionario e dal medico di fiducia dell'istituzione. Qualora tale accordo non sia intervenuto entro cinque giorni, l'istituzione sceglie una delle persone iscritte nell'elenco dei medici indipendenti costituito ogni anno a tal fine di comune accordo dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale. Il funzionario ha la facoltà di contestare, entro il termine di due giorni lavorativi, la scelta dell'istituzione, nel qual caso essa sceglie un'altra persona nell'elenco; la nuova scelta è definitiva.

Il parere del medico indipendente, fornito previa consultazione del medico del funzionario e del medico di fiducia dell'istituzione, è vincolante. Qualora il parere del medico indipendente confermi le conclusioni del controllo disposto dall'istituzione, l'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno del suddetto controllo. Qualora il parere del medico indipendente non confermi le conclusioni del controllo di cui sopra, l'assenza è considerata a tutti gli effetti giustificata.

►C14  2.  
Se le assenze per malattia senza un certificato medico di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, ◄ il funzionario è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia. L'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal tredicesimo giorno di assenza per malattia senza certificato medico.
3.  
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative alle procedure disciplinari, ove del caso, ogni assenza irregolare considerata ingiustificata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. In caso di esaurimento di tale congedo, il funzionario perde il beneficio della remunerazione per il periodo corrispondente.
4.  
L'autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni.
5.  
Il funzionario può essere collocato d'ufficio in congedo, in seguito a visita del medico di fiducia dell'istituzione qualora lo esiga il suo stato di salute ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora.

In caso di contestazione si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quinto, sesto e settimo comma.

6.  
Il funzionario deve sottoporsi ogni anno ad una visita medica preventiva, sia presso il medico di fiducia dell'istituzione, sia presso un medico di sua scelta.

In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono rimborsabili dall'istituzione fino a concorrenza di un importo massimo fissato per un periodo massimo di tre anni dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del comitato dello statuto.

Articolo 59 bis

Il congedo annuo del funzionario autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è proporzionalmente ridotto per la durata di tale attività.

▼B

Articolo 60

Salvo in caso di malattia o di infortunio, il unzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente.

Il funzionario che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio, deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina.



CAPITOLO 3

Giorni festivi

▼M131

Articolo 61

Gli elenchi dei giorni festivi sono fissati di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell'Unione, previo parere del comitato dello statuto.

▼B



TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO E BENEFICI SOCIALI DEL FUNZIONARIO



CAPITOLO 1

Retribuzione e rimborso spese



Sezione 1

RETRIBUZIONE

Articolo 62

La nomina dà diritto al funzionario di percepire, alle condizioni fissate dall'allegato VII, e salvo espressa disposizione contraria, la retribuzione relativa al suo grado e scatto.

Egli non può rinunciare a questo diritto.

La retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

▼M131

Articolo 63

La retribuzione del funzionario è espressa in euro. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio oppure in euro.

La retribuzione pagata in una moneta diversa dall'euro è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea alla data del 1o luglio dell'anno in questione.

Ogni anno i tassi di cambio vengono attualizzati retroattivamente al momento dell'attualizzazione annuale del livello delle retribuzioni prevista dall'articolo 65.

Articolo 64

Alla retribuzione del funzionario espressa in euro, è attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

I coefficienti correttori sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori sono considerati valori di riferimento. La Commissione pubblica, a scopo informativo, i valori aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.

Articolo 65

1.  
Il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è attualizzato ogni anno tenedo conto della politica economica e sociale dell'Unione. Si tiene conto in particolare dell'aumento degli stipendi nelle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e del fabbisogno di personale. Le attualizzazioni delle retribuzioni sono disposte ai sensi dell'allegato XI. Tale attualizzazione ha luogo prima della fine di ogni anno sulla base di una relazione presentata dalla Commissione e fondata sui dati statistici, che rispecchiano la situazione al 1o luglio in ciascuno Stato membro, elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri. Tale relazione contiene dati con riguardo all'impatto di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione. Essa è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Gli importi di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, agli articoli 66 e 69, all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII e all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII e all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII che devono essere attualizzati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII, gli importi di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 28 bis, paragrafo 7, agli articoli 93 e 94, all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 96, paragrafo 7, e agli articoli 133, 134 e 136 del regime applicabile agli altri agenti, gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio ( 7 ) e il coefficiente per gli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio ( 8 ) sono attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

2.  
In caso di variazione sensibile del costo della vita, gli importi di cui al paragrafo 1 e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 sono attualizzati ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica, a scopo informativo, gli importi aggiornati e i coefficienti correttori nelle due settimane successive all'aggiornamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C.
3.  
Gli importi di cui al paragrafo 1 e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 sono intesi come importi e i coefficienti correttori il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza intervento di un altro atto giuridico.
4.  
Fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell'allegato XI, negli anni 2013 e 2014 non si procede ad alcuna attualizzazione a norma dei paragrafi 1 e 2.

▼M78

Articolo 65 bis

Le modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 sono definite nell'allegato XI.

▼M3

Articolo 66

▼M131

Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST, conformemente alla seguente tabella:

▼M148



1-7-2020

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

16

19 127,29

19 931,05

20 768,57

20 768,57

20 768,57

15

16 905,33

17 615,72

18 355,95

18 866,64

19 127,29

14

14 941,46

15 569,34

16 223,58

16 674,95

16 905,33

13

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 737,88

14 941,46

12

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 025,81

13 205,78

11

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 512,64

11 671,70

10

9 117,48

9 500,59

9 899,84

10 175,25

10 315,83

9

8 058,32

8 396,94

8 749,80

8 993,22

9 117,48

8

7 122,21

7 421,49

7 733,35

7 948,51

8 058,32

7

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 025,15

7 122,21

6

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 209,06

6 294,84

5

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 487,78

5 563,58

4

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 850,27

4 917,29

3

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 286,82

4 346,06

2

3 394,97

3 537,62

3 686,28

3 788,84

3 841,17

1

3 000,59

3 126,66

3 258,05

3 348,71

3 394,97

▼M131

Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC, conformemente alla seguente tabella:

▼M148



01-07-2020

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

6

4 878,26

5 083,26

5 296,86

5 444,21

5 519,44

5

4 311,57

4 492,75

4 682,20

4 811,78

4 878,26

4

3 810,72

3 970,83

4 137,70

4 252,82

4 311,57

3

3 368,02

3 509,55

3 657,05

3 758,77

3 810,72

2

2 976,76

3 101,86

3 232,22

3 322,13

3 368,02

1

2 630,97

2 741,53

2 856,74

2 936,19

2 976,76

▼M131

Articolo 66 bis

1.  
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 e al fine di tener conto dell'applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni e pensioni dei funzionari, fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 3, è istituita a titolo temporaneo, per un periodo che inizia il 1o gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2023, una misura, denominata «prelievo di solidarietà», applicabile alle retribuzioni corrisposte dall'Unione ai funzionari in attività di servizio.
2.  
Il tasso del prelievo di solidarietà, applicato alla base imponibile di cui al paragrafo 3, è fissato al 6 %. Il tasso è fissato al 7 % per i funzionari di grado AD 15, scatto 2, e superiore.
3.  
a) 

La base imponibile del prelievo speciale è lo stipendio base utilizzato per il calcolo della retribuzione, previa detrazione:

i) 

dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi detrazione a titolo del prelievo speciale, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII; e

ii) 

di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado AST 1, primo scatto.

b) 

Gli elementi che concorrono alla determinazione della base di calcolo del prelievo di solidarietà sono espressi in euro e a essi si applica il coefficiente correttore 100.

4.  
Il prelievo di solidarietà è riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio generale dell'Unione europea.

▼B

Articolo 67

▼M16

1.  

Gli assegni familiari comprendono:

▼M56

a) 

l'assegno di famiglia;

b) 

l'assegno per figlio a carico;

▼M16

c) 

l'indennità scolastica.

▼M23

2.  
I funzionari che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII.

▼M131

3.  
L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata sulla base di documentazione medica che dimostri che il figlio in questione ha una disabilità o una malattia cronica che impone al funzionario oneri gravosi.

▼M56

4.  
►M95  Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII, gli assegni familiari precitati sono versati ad una persona diversa dal funzionario, essi sono pagati nella moneta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma. Ad essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese situato all'interno ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ od un coefficiente correttore pari a 100 se il paese di residenza è situato all'esterno ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . ◄

I paragrafi 2 e 3 sono applicabili al beneficiario degli assegni familiari di cui sopra.

▼B

Articolo 68

▼M23

Gli assegni familiari previsti all'articolo 67, paragrafo 1, sono dovuti anche nel caso in cui il funzionario abbia diritto all'indennità prevista dagli articoli 41 e 50, nonché dagli articoli 34 e 42 del vecchio statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura provenienti da altra fonte per uno stesso figlio; questi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII.

▼M112

Articolo 68 bis

Il funzionario autorizzato ad esercitare la sua attività ad orario parziale ha diritto ad una retribuzione calcolata secondo le disposizioni dell'allegato IV bis.

▼B

Articolo 69

▼M16

L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, ►M25  dell'assegno di famiglia ◄ e dell'assegno per figli a carico ai quali il funzionario ha diritto. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a ►M148  571,35 EUR ◄ al mese.

▼M112

Articolo 70

In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso.

In caso di decesso del titolare di una pensione o di un'indennità di invalidità, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda la pensione o l'indennità del defunto.

▼M112 —————

▼B



Sezione 2

RIMBORSO SPESE

Articolo 71

Il funzionario ha diritto, alle condizioni fissate dall'allegato VII, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti della cessazione dal servizio, nonché delle spese sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.



CAPITOLO 2

Sicurezza sociale

Articolo 72

▼M56

1.  
Nei limiti dell'80 % delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina dell'istituzione ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , previo parere del comitato dello statuto, il funzionario, il coniuge — se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare —, i figli e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all'85 % per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100 % in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall'autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100 % non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l'applicazione dell'articolo 73.

▼M112

Il partner non sposato di un funzionario è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia, purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.

Le ►M131  autorità che hanno il potere di nomina dell'istituzione ◄ possono, in virtù della normativa di cui al primo comma, assegnare ad una di esse la competenza per fissare le norme relative al rimborso delle spese, secondo la procedura prevista all'articolo 110.

▼M56

Il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico del funzionario; la sua quota non può tuttavia superare il 2 % dello stipendio base.

▼M23

1 bis.  
Il funzionario che lasci definitivamente il servizio ►M112  e non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ◄ può, su sua richiesta presentata nel mese successivo alla cessazione del servizio, continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la cessazione dal servizio, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1. Il contributo di cui al paragrafo suddetto è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario. La metà del contributo è posta a carico del funzionario.

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, presa previo parere del medico di fiducia dell'istituzione, il termine di un mese per la presentazione della domanda ed il limite di sei mesi previsto al comma precedente non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta prima della cessazione del servizio e dichiarata all'istituzione prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al comma precedente, purché l'interessato si sottoponga al controllo medico prescritto dall'istituzione.

▼M56

1 ter.  
Il coniuge divorziato di un funzionario, il figlio non più a carico del funzionario nonché la persona non più assimilata al figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, ►M112  i quali non esercitino un'attività lucrativa a titolo professionale ◄ , possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati tramite l'affiliato tramite il quale beneficiavano di tali rimborsi; questa copertura non da luogo allariscossione di un contributo. Il suddetto periodo decorre a partire dalla qualifica di figlio a carico o di persona assimilata a figlio a carico.

▼M112

2.  
Il funzionario rimasto al servizio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ►M131  fino all'età pensionabile ◄ o titolare di un'indennità di invalidità beneficia, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo 1. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.

Il titolare di una pensione di reversibilità, conseguente al decesso di un funzionario in attività o di un funzionario rimasto al servizio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ►M131  fino all'età pensionabile ◄ o di un titolare di un'indennità di invalidità, beneficia delle stesse disposizioni. Il contributo è calcolato sulla base della pensione di reversibilità.

2 bis.  

Beneficiano altresì delle disposizioni previste al paragrafo 1, purché non esercitino un'attività lucrativa a titolo professionale:

i) 

l'ex funzionario titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso le Comunità ►M131  prima del raggiungimento dell'età pensionabile ◄ ;

ii) 

il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio presso le Comunità ►M131  prima del raggiungimento dell'età pensionabile ◄ .

Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla pensione dell'ex funzionario precedentemente all'applicazione, ove del caso, del coefficiente di riduzione previsto all'articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto.

Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato in base alla pensione di orfano.

▼M112

2 ter.  
Nel caso del titolare di una pensione di anzianità o di una pensione di reversibilità, il contributo di cui ai paragrafi 2 e 2 bis non può essere inferiore a quello calcolato sullo stipendio base di ►M131  grado AST 1 ◄ , primo scatto.
2 quater.  
Il funzionario licenziato ai sensi dell'articolo 51, non titolare di una pensione di anzianità, beneficia ugualmente delle disposizioni previste al paragrafo 1, a condizione di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale e di prendere in carico la metà di un contributo calcolato sul suo ultimo stipendio base.

▼B

3.  
Se l'importo delle spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile del funzionario o della pensione versata, l'autorità che ha il potere di nomina concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia dell'interessato, in base alla regolamentazione prevista nel paragrafo 1.

▼M23

4.  
►M56  Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per sé stesso o per una della persone assicurate il suo tramite ◄

Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ .

▼B

Articolo 73

1.  
Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

2.  

Le prestazioni garantite sono le seguenti:

a) 

in caso di decesso:

versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio:

— 
al coniuge e ai figli del funzionario deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario; l'ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale;
— 
in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;
— 
in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;
— 
in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all'istituzione;
b) 

in caso di invalidità permanente totale:

versamento all'interessato di un capitale pari otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio;

c) 

in caso di invalidità permanente parziale:

versamento all'interessato di una parte dell'indennità prevista dalla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1.

Alle condizioni fissate da questa regolamentazione, ai versamenti di cui sopra può essere sostituita una rendita vitalizia.

Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste nel capitolo 3.

3.  
Sono inoltre coperte, alle condizioni fissate dalla regolamentazione di cui al precedente paragrafo 1, le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, chirurgiche, di protesi, radiografia, massaggio, ortopedia, clinica e trasporto, nonché tutte le spese analoghe rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Tuttavia, tale rimborso sarà effettuato soltanto dopo esaurimento e a complemento dei rimborsi che il funzionario abbia ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 72.

▼M62 —————

▼B

Articolo 74

▼M39

1.  
Per la nascita di un figlio di un funzionario viene corrisposto un assegno di ►M97  198,31 EUR ◄ alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.

Lo stesso assegno viene corrisposto al funzionario che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2 dell'allegato VII.

▼B

2.  
L'assegno spetta anche in caso d'interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi.

▼M39

3.  
Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono funzionari ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , l'assegno viene corrisposto soltanto una volta.

▼M56

Articolo 75

In caso di decesso del funzionario, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, che vivono nella sua abitazione, l'istituzione rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo d'origine del funzionario.

Tuttavia in caso di decesso del funzionario durante una missione, l'istituzione rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello d'origine del funzionario.

▼B

Articolo 76

Possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile, soprattutto a seguito di ►M112  una disabilità o una ◄ malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare.

▼M112

Articolo 76 bis

La pensione del coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità può essere completata da un aiuto versato dall'istituzione per tutta la durata della malattia o della disabilità sulla base di un esame delle condizioni sociali e mediche dell'interessato. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate di comune accordo tra le ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ , previo parere del comitato dello statuto.

▼B



CAPITOLO 3

▼M112

Pensioni e indennità di invalidità

▼M131

Articolo 77

Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. Tuttavia, egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha superato l'età pensionabile, ovvero non ha potuto essere reintegrato nel corso di un periodo di disponibilità, o infine in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante almeno un anno. L'1,80 % di tale ultimo stipendio base è pagabile al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII.

Tuttavia, per i funzionari i quali abbiano assistito una persona che assolva un mandato previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente eletto di un'istituzione o di un organo dell'Unione, ovvero il presidente eletto di uno dei gruppi politici presso il Parlamento europeo, i diritti alle pensioni corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell'esercizio di detta funzione sono calcolati sulla base dell'ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo.

L'importo della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4 % del minimo vitale per ogni anno di servizio.

L'età pensionabile si raggiunge a 66 anni.

L'età pensionabile è valutata ogni cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014 sulla base di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina in particolare l'evoluzione dell'età pensionabile del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e l'evoluzione della speranza di vita dei funzionari delle istituzioni.

Se del caso, la Commissione presenta proposte di modifica dell'età pensionabile in linea con le conclusioni di detta relazione, dedicando attenzione specifica agli sviluppi negli Stati membri.

Articolo 78

Alle condizioni previste dagli articoli da 13 a 16 dell'allegato VIII, il funzionario ha diritto a un'indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare le mansioni corrispondenti a un impiego nel suo gruppo di funzioni.

L'articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità è collocato a riposo prima dell'età di 66 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è divenuto invalido.

Il tasso dell'indennità di invalidità è fissato al 70 % dell'ultimo stipendio base del funzionario. Tale indennità non può essere tuttavia inferiore al minimo vitale.

L'indennità di invalidità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base della suddetta indennità.

Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in connessione con l'esercizio delle proprie mansioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità di invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. Inoltre, in tal caso, il bilancio dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 1 ter prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni.

▼B

Articolo 79

Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII, ►M112  il coniuge superstite ◄ di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto a una pensione di riversibilità pari al ►M5  60 % ◄ ►M112  della pensione di anzianità o dell'indennità di invalidità ◄ di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio ►M62  e dall'età ◄ , al momento del suo decesso.

L'ammontare della pensione di riversibilità di cui beneficia ►M112  il coniuge superstite ◄ di un funzionario deceduto mentre si trovava in una delle posizioni di cui all'articolo 35, ►M62  ————— ◄ non può essere inferiore al minimo vitale né al ►M23  35 % ◄ dell'ultimo stipendio base del funzionario.

▼M62

Tale ammontare non può inoltre essere inferiore al 42 % dell'ultimo stipendio base del funzionario quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze ►M112  di cui all'articolo 78, quinto comma ◄ .

▼M112 —————

▼B

Articolo 80

▼M112

Quando il funzionario o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 21 dell'allegato VIII.

▼B

In caso di decesso o di nuovo matrimonio ►M62  del coniuge titolare ◄ di una pensione di riversibilità, lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni.

▼M23

Nel caso di decesso del funzionario o del titolare ►M112  di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità ◄ senza che ricorrano le condizioni di cui al primo comma, i figli risultanti a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII hanno diritto, alle condizioni di cui all'articolo 21 dell'allegato VIII, ad una pensione d'orfano; tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell'importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo 21 dell'allegatoVIII.

▼M112

Per quanto concerne le persone assimilate a un figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII, la loro pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

▼M112

In caso di adozione, il decesso del genitore naturale, a cui si è sostituito il genitore adottivo, non può dar luogo al beneficio di una pensione di orfano.

▼M131

I diritti previsti al primo, secondo e terzo comma sono riconosciuti in caso di decesso di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 9 ), dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 del Consiglio ( 10 ) o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 del Consiglio ( 11 ) nonché in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile.

▼M112

Il titolare di una pensione di orfano non può ricevere più di una pensione di questo genere ►M128   ►C12  dall'Unione ◄  ◄ . Qualora avesse diritto a più pensioni, gli sarà versata quella di importo più elevato.

▼B

Articolo 81

▼M112

Il titolare di una pensione di anzianità, di un'indennità di invalidità, oppure di una pensione di reversibilità, ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII, agli assegni familiari previsti all'articolo 67; l'assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione o all'indennità del beneficiario. Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto a tali assegni solo per i figli risultanti a carico del funzionario o dell'ex funzionario al momento del suo decesso.

▼M23

Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di riversibilità è pari al doppio dell'assegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b).

▼M62

Articolo 81 bis

1.  

Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di riversibilità, il totale delle pensioni di riversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare:

a) 

in caso di decesso di un funzionario che si trovi in una delle posizioni di cui all'articolo 35, l'importo della retribuzione base cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all'interessato;

b) 

per il periodo posteriore alla data in cui il funzionario di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di ►M131  66 ◄ anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso; a questo importo vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente versati all'interessato e sottratte l'imposta e le altre trattenute obbligatorie;

c) 

in caso di decesso di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o ►M112  di una indennità di invalidità ◄ , l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);

▼M131

d) 

in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto al raggiungimento dell'età pensionabile, tenuto conto delle indennità e delle deduzioni di cui alla lettera b);

▼M62

e) 

in caso di decesso di un funzionario o di un ex funzionario beneficiario, al momento del suo decesso, di un' ►M131  indennità di cui agli articoli 41, 42 quater o 50 ◄ dello statuto ovvero ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 o dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1543/73 o dell'articolo 2 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85, l'importo dell'indennità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);

f) 

per il periodo posteriore alla data in cui l'ex funzionario di cui alla lettera e) avrebbe cessato di aver diritto all'indennità, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto se, in tale data, avesse soddisfatto alle condizioni di età richieste per il riconoscimento dei suoi diritti a pensione; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b).

2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.
3.  
L'importo massimo definito in ciascuna delle lettere da a) ad f) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto ad una pensione di riversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.

Agli importi risultanti da tale ripartizione si applica l'articolo 82, paragrafo 1, secondo , ►M112  e terzo ◄ comma.

▼M112

Articolo 82

1.  
Le pensioni previste nel presente capitolo sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione.

Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore.

Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle monete di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII.

▼M131

2.  
Quando le retribuzioni sono attualizzate in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, la stessa attualizzazione si applica alle pensioni.

▼M112

3.  
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.

▼B

Articolo 83

1.  
Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.

▼M131 —————

▼B

2.  
I funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Tale contributo è pari al ►M149  10,1 % ◄ dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato. ►M112  Il contributo viene adattato secondo le disposizioni dell'allegato XII. ◄
3.  
Le modalità relative alla liquidazione delle pensioni dei funzionari che hanno prestato servizio in parte presso la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio o che appartengono alle istituzioni o agli organi comuni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , nonché alla ripartizione degli oneri derivanti dalla liquidazione di dette pensioni tra il fondo pensioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed i bilanci della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica saranno definite in base ad un regolamento adottato di comune accordo dai Consigli e dalla Commissione dei Presidenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, previo parere del comitato dello statuto.

▼M112 —————

▼M112

Articolo 83 bis

1.  
L'equilibrio del regime delle pensioni è assicurato secondo le modalità previste all'allegato XII.

▼M131

2.  
Le agenzie che non ricevono sussidi dal bilancio generale dell'Unione europea versano a tale bilancio la totalità dei contributi necessari al finanziamento del regime delle pensioni. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le agenzie parzialmente finanziate da tale bilancio versano la quota di contributo a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate dell'agenzia senza il sussidio dal bilancio generale dell'Unione europea e le sue entrate complessive;
3.  
L'equilibrio del regime delle pensioni è determinato dall'età pensionabile e dall'aliquota dei contributi al regime. Al momento della valutazione attuariale quinquennale ai sensi dell'allegato XII l'aliquota dei contributi al regime delle pensioni è attualizzata per assicurare l'equilibrio del regime.
4.  
Ogni anno, la Commissione aggiorna la valutazione attuariale di cui al paragrafo 3, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato XII. Nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale, l'aliquota viene attualizzata secondo le modalità definite all'allegato XII.
5.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si procede all'attualizzazione della cifra di riferimento indicata all'articolo 83, paragrafo 2. La Commissione pubblica a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, l'aliquota contributiva risultante dall'attualizzazione, nelle due settimane successive alla predetta attualizzazione.

▼B

Articolo 84

Le modalità del regime delle pensioni sono stabilite dall'allegato VIII.



CAPITOLO 4

Ripetizione dell'indebito

Articolo 85

▼M23

Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.

▼M112

La domanda di ripetizione deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l'importo è stato versato. Tale termine non è opponibile all'autorità che ha il potere di nomina quando questa è in grado di stabilire che l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.

▼M62



CAPITOLO 5

Surrogazione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄

Articolo 85 bis

1.  
Quando la causa del decesso, d'un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente statuto è imputabile a un terzo, ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄ , nei limiti degli obblighi statutari che le incombono in seguito all'evento dannoso, si surroga di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.
2.  

Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:

— 
la retribuzione che continua ad essere versata al funzionario, in conformità dell'articolo 59, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;
— 
i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 70 in seguito al decesso di un funzionario o ex funzionario titolare di una pensione;
— 
le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 72 e 73 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio;
— 
l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'articolo 75;
— 
il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, dell'allegato VII, a causa della malattia grave, dell'infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico;
— 
il versamento di ►M112  indennità di invalidità ◄ effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga il funzionario nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;
— 
il versamento di pensioni di riversibilità effettuato in seguito al decesso del funzionario o dell'ex funzionario oppure al decesso del coniuge né funzionario né agente temporaneo di un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione;
— 
il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio di un figlio di un funzionario o di un ex funzionario quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore.
3.  
Tuttavia, la surrogazione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ non si estende ai diritti ad indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il loro estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'articolo 73.
4.  
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ .

▼B



TITOLO VI

REGIME DISCIPLINARE

Articolo 86

1.  
Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l'ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

▼M112

2.  
Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell'autorità che ha il potere di nomina o dell'OLAF, questi ultimi possono avviare un'indagine amministrativa al fine di verificare l'esistenza di tale mancanza.
3.  
Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all'allegato IX.

▼M112 —————

▼B



TITOLO VII

MEZZI DI RICORSO

Articolo 90

▼M23

1.  
Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina una domanda che l'inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.
2.  

Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l'autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

— 
dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;
— 
dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;
— 
a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto di una domanda presentata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 91.

▼M112 —————

▼M112

Articolo 90 bis

Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al direttore dell'OLAF una domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, che l'inviti a prendere una decisione nei suoi confronti relativa a un'indagine dell'OLAF. La persona può altresì presentare al direttore dell'OLAF un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, avverso un atto che le arrechi pregiudizio in connessione con un'indagine dell'OLAF.

Articolo 90 ter

Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al Garante europeo della protezione dei dati una domanda o un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, nel quadro delle sue competenze.

Articolo 90 quater

Le domande e i reclami relativi ai settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 2, sono presentati all'autorità che ha il potere di nomina delegataria.

▼B

Articolo 91

▼M23

1.  
La Corte di giustizia ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ è competente a dirimere ogni controversia tra ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄ e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.
2.  

Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

— 
l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto,
— 
tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.
3.  

Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

— 
dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;
— 
dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell'articolo 90, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest'ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto.
4.  
In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'interessato, dopo aver presentato all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o delle misure provvisorie. In tal caso, la procedura relativa al principale davanti alla Corte di giustizia è sospesa fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.
5.  
I ricorsi di cui al presente articolo vengono istruiti e risolti secondo le norme previste dal regolamento di procedura stabilito dalla Corte di giustizia ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ .

▼M112

Articolo 91 bis

I ricorsi nei settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 2, vengono diretti contro l'istituzione da cui dipende l'autorità che ha il potere di nomina delegataria.

▼M131 —————

▼M128



TITOLO VIII bis

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL SEAE

Articolo 95

1.  
I poteri conferiti dal presente statuto all’autorità che ha il potere di nomina vengono esercitati dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (qui di seguito denominato alto rappresentante) nei confronti di tutto il personale del SEAE. L’alto rappresentante ha la facoltà di stabilire chi all’interno del SEAE esercita tali poteri vengano demandati. Si applica l’articolo 2, paragrafo 2.
2.  
Con riferimento ai capi delegazione, i poteri relativi alle nomine vengono esercitati, ricorrendo ad una procedura esaustiva di selezione, basata sul merito e tenuto conto dell’equilibrio di genere e geografico, sulla scorta di un elenco di candidati approvato dalla Commissione conformemente ai poteri conferitele dai trattati. Altrettanto vale, mutatis mutandis, per i trasferimenti nell’interesse del servizio a un posto di capo delegazione, effettuati in casi eccezionali e per un determinato periodo temporaneo.
3.  
Sui capi delegazione, qualora svolgano, nel quadro dei loro normali compiti, mansioni per conto della Commissione, l’autorità che ha il potere di nomina avvia indagini amministrative e procedure disciplinari, ai sensi degli articoli 22 e 86, nonché dell’allegato IX, ove la Commissione ne faccia richiesta.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 43, la Commissione viene consultata.

Articolo 96

In deroga all’articolo 11, un funzionario della Commissione che lavora presso una delegazione dell’Unione è tenuto a chiedere e ricevere istruzioni dal capo delegazione, in conformità del ruolo previsto per quest’ultimo dall’articolo 5 della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna ( 12 ).

Un funzionario del SEAE chiamato a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni riceve da quest’ultima istruzioni sull’espletamento di tali compiti, in conformità dell’articolo 221, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le misure di dettaglio per l’attuazione del presente articolo sono concordate tra la Commissione e il SEAE.

Articolo 97

Fino al 30 giugno 2014, per quanto riguarda i funzionari trasferiti al SEAE a norma della decisione 2010/427/UE, in deroga agli articoli 4 e 29 del presente statuto e alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, le autorità che hanno il potere di nomina nelle istituzioni interessate possono, in casi eccezionali, agendo di comune accordo e nell’esclusivo interesse del servizio, sentito il funzionario del Consiglio o della Commissione, trasferire il funzionario SEAE da tale servizio ad un posto vacante dello stesso grado presso il segretariato generale del Consiglio o presso la Commissione senza notificare al personale il posto vacante.

Articolo 98

1.  
Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1,lettera a), nell’assegnare un posto vacante presso il SEAE l’autorità che ha il potere di nomina esamina le candidature dei funzionari del segretariato generale del Consiglio, della Commissione e del SEAE, degli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti e del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, senza privilegiare alcuna di dette categorie. Fino al 30 giugno 2013, in deroga all’articolo 29, per il personale proveniente dall’esterno dell’istituzione, il SEAE assumerà esclusivamente funzionari provenienti dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione nonché personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri.

Tuttavia, in casi eccezionali e dopo aver esaurito le possibilità di procedere alle assunzioni conformemente alle presenti disposizioni, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere di assumere, a partire da categorie diverse da quelle elencate nella prima frase del primo paragrafo, personale di livello AD destinato a funzioni di assistenza tecnica, necessario per il buon funzionamento del SEAE, ad esempio specialisti nel campo della gestione delle crisi, della sicurezza e dell’informatica.

A decorrere dal 1o luglio 2013, l’autorità che ha il potere di nomina esamina anche le candidature di funzionari di istituzioni diverse da quelle elencate al primo comma, senza privilegiare alcuna di tali categorie.

2.  
Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 97, nell’assegnare un posto vacante, l’autorità che ha il potere di nomina di istituzioni diverse dal SEAE esamina le candidature interne e quelle dei funzionari del SEAE che prima di passare al servizio erano funzionari dell’istituzione in questione, senza privilegiare alcuna di tali categorie.

Articolo 99

1.  
Finché l’alto rappresentante non decida di istituire una commissione di disciplina interna al SEAE, funge da commissione di disciplina per il servizio quella istituita presso la Commissione. L’alto rappresentante adotta tale decisione non oltre il 31 dicembre 2011.

Nelle more della costituzione della commissione di disciplina interna al SEAE, i due membri supplenti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’allegato IX vengono scelti tra i funzionari del SEAE. L’autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale di cui all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato IX sono quelli del SEAE.

2.  
Il comitato del personale della Commissione rappresenta altresì i funzionari e altri agenti del SEAE finché presso il SEAE non sia istituito un comitato del personale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, il che dovrebbe avvenire non oltre il 31 dicembre 2011, in deroga alla disposizione contenuta in tale trattino.



▼M128

TITOLO VIII ter

▼M67

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DEROGATORIE APPLICABILI AI FUNZIONARI CON SEDE DI SERVIZIO IN UN PAESE TERZO

Articolo 101 bis

Fatte salve le altre disposizioni dello statuto, l'allegato X stabilisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio nei paesi terzi.

▼B



TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



CAPITOLO 1

Disposizioni transitorie

▼M112 —————

▼M23 —————

▼M62 —————

▼M112 —————

▼M112

Articolo 107 bis

Le disposizioni transitorie figurano all'allegato XIII.

▼M23 —————

▼B



CAPITOLO 2

Disposizioni finali

▼M131

Articolo 110

1.  
Le disposizioni generali di applicazione del presente statuto sono adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto.
2.  
Le norme di applicazione del presente statuto adottate dalla Commissione, comprese le disposizioni generali di applicazione di cui al paragrafo 1, si applicano per analogia alle agenzie. A tal fine, la Commissione informa le agenzie di dette modalità di esecuzione immediatamente dopo la loro adozione.

Tali norme di applicazione entrano in vigore presso le agenzie nove mesi dopo la loro entrata in vigore presso la Commissione o nove mesi dopo la data in cui la Commissione ha informato le agenzie dell'adozione della norma di applicazione in questione, se quest'ultima data è posteriore. Nondimeno, un'agenzia può decidere che tali norme di applicazione entrino in vigore a una data anteriore.

In deroga a quanto sopra, un'agenzia, prima della scadenza del termine di nove mesi di cui al secondo comma del presente paragrafo e previa consultazione del proprio comitato del personale, può sottoporre all'approvazione della Commissione norme di applicazione diverse da quelle adottate dalla Commissione. Alle stesse condizioni, un'agenzia può chiedere alla Commissione l'autorizzazione a non applicare talune delle suddette norme di applicazione. In quest'ultimo caso, la Commissione, invece di accogliere o respingere la richiesta, può chiedere all'agenzia di sottoporre alla sua approvazione norme di applicazione diverse da quelle adottate dalla Commissione.

Il termine di nove mesi di cui al secondo comma del presente paragrafo è sospeso dalla data in cui l'agenzia chiede l'autorizzazione della Commissione alla data in cui la Commissione rende nota la sua posizione.

Un'agenzia può inoltre, previo parere del proprio comitato del personale, sottoporre all'approvazione della Commissione norme di applicazione in materie diverse da quelle oggetto delle modalità di esecuzione adottate dalla Commissione.

Ai fini dell'adozione delle norme di applicazione, le agenzie sono rappresentate dal consiglio di amministrazione o dall'organo equivalente stabilito nell'atto dell'Unione che le istituisce.

3.  
Ai fini dell'adozione di norme di comune accordo tra le istituzioni, le agenzie non sono assimilate alle istituzioni. Tuttavia, la Commissione consulta le agenzie prima di procedere a tale adozione.
4.  
Le norme di applicazione del presente statuto, comprese le disposizioni generali di applicazione di cui al paragrafo 1, nonché le norme adottate di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni, sono portate a conoscenza del personale.
5.  
L'applicazione delle disposizioni dello statuto è oggetto di consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni e delle agenzie. In occasione di tali consultazioni, le agenzie sono rappresentate congiuntamente, conformemente alle norme fissate di comune accordo tra di esse.
6.  
La Corte di giustizia dell'Unione europea gestisce un registro delle modalità di esecuzione, e successive modifiche, del presente statuto adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, e delle regolamentazioni, e successive modifiche, adottate dalle agenzie nella misura in cui derogano a quelle adottate dalla Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Le istituzioni e le agenzie hanno accesso diretto a tale registro e hanno pieno diritto di modificare le proprie norme. Gli Stati membri hanno accesso diretto al registro. Inoltre, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di applicazione del presente statuto adottate da ciascuna istituzione.

▼M131

Articolo 111

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 112 taluni aspetti delle condizioni di lavoro e taluni aspetti dell'applicazione delle disposizioni in materia di retribuzioni e di sistema di sicurezza sociale.

Articolo 112

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater dello statuto, all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII e all'articolo 9 dell'allegato XI nonché agli articoli 28 bis, paragrafo 11, e 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2014.
3.  
La delega di potere di cui agli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater dello statuto, all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII e all'articolo 9 dell'allegato XI nonché agli articoli 28 bis, paragrafo 11, e 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 56 bis, 56 ter e 56 quater dello statuto, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII o dell'articolo 9 dell'allegato XI, o degli articoli 28 bis, paragrafo 11, e 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 113

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2020, una relazione che valuta il funzionamento del presente statuto.

▼M112




ALLEGATO I

▼M131

A.    Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all'articolo paragrafo 4



1.  Gruppo di funzioni AD

Direttore generale

AD 15 - AD 16

Direttore

AD 14 - AD 15

Consigliere o equivalente

AD 13- AD 14

Capo unità o equivalente

AD 9 - AD 14

Amministratore

AD 5 - AD 12



2.  Gruppo di funzioni AST

Assistente superiore

che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello elevato di autonomia e che comportano notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico

AST 10 – AST 11

Assistente

che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un certo livello di autonomia, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di disposizioni e regolamentazioni o istruzioni generali, o che eserciti la funzione di assistente personale di un membro dell'istituzione, del Capo di gabinetto di un membro o di un (vice) direttore generale, o di un dirigente di livello superiore equivalente

AST 1 – AST 9



3.  Gruppo di funzioni AST/SC

Segretario/commesso

che svolge mansioni d'ufficio e di segreteria, gestione di un ufficio e altre mansioni equivalenti che richiedono un certo livello di autonomia (1)

SC 1 – SC 6

(1)   

Il numero massimo di posti di usciere parlamentare al Parlamento europeo è di 85.

B.    Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie

1. Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nei gruppi di funzioni AST e AD:



Grado

Assistenti

Amministratori

13

15 %

12

15 %

11

25 %

10

20 %

25 %

9

8 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

36 %

6

25 %

36 %

5

25 %

36 %

4

33 %

3

33 %

2

33 %

1

33 %

2. Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nel gruppo di funzioni AST/SC:



Grado

Segretari/Commessi

SC 6

SC 5

12 %

SC 4

15 %

SC 3

17 %

SC 2

20 %

SC 1

25 %

▼B




ALLEGATO II

Composizione e modalità di funzionamento degli organi previsti dall'articolo 9 dello statuto

INDICE DELLE MATERIE

Sezione 1:

Comitato del personale

art. 1

Sezione 2:

Commissione paritetica

artt. 2 — 3 bis

Sezione 3:

Commissione d'invalidità

artt. 7 — 9

Sezione 4:

Comitato dei rapporti

artt. 10 e 11

Sezione 5:

Commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale

art. 12

Sezione 1

COMITATO DEL PERSONALE

Articolo 1

▼M91

Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti eletti per tre anni. Tuttavia, l' ►M131  autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione ◄ può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno. Tutti i funzionari dell'istituzione sono elettori ed eleggibili.

▼M23

Le condizioni di elezione al Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero di elezione alla sezione locale quando il Comitato è diviso in sezioni locali, sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. ►M131  L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione ha tuttavia la facoltà di decidere che le condizioni di elezione siano determinate in funzione della preferenza espressa dal personale dell'istituzione nell'ambito di un referendum. ◄ Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, le condizioni di designazione, per ciascuna sede di servizio, dei membri del Comitato centrale sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. Possono essere designati come membri del Comitato centrale soltanto componenti della sezione locale di cui trattasi.

La composizione del Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero, della sezione locale se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, deve assicurare la rappresentanza ►M112  dei ►M131  tre gruppi di funzioni ◄  ◄ previsti dall'articolo 5 dello statuto, nonché degli agenti di cui all'articolo 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . Il comitato centrale di un Comitato del personale diviso in sezioni locali è validamente costituito non appena è stata designata la maggioranza dei suoi membri.

La validità delle elezioni al Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero delle elezioni alla sezione locale se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori. Tuttavia, se il numero legale non è stato raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori.

Le funzioni assunte dai membri del Comitato del personale, nonché dai funzionari che, per delega del Comitato, facciano parte di organi statutari o creati dall'istituzione, sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso la loro istituzione. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle predette funzioni.

▼B



Sezione 2

COMMISSIONE PARITETICA

▼M85

Articolo 2

La o le commissioni paritetiche di un'istituzione sono composte di:

— 
un presidente nominato ogni anno dall'autorità che ha il potere di nomina,
— 
membri titolari e membri supplenti designati alla medesima data in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.

La commissione paritetica comune a due o più istituzioni è composta di:

— 
un presidente nominato dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, ►M131  ————— ◄ dello statuto,
— 
membri titolari e membri supplenti designati in numero uguale dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni rappresentate nella commissione paritetica comune e dai comitati del personale.

Le modalità relative alla costituzione sono stabilite, di concerto, dalle istituzioni rappresentate nella commissione paritetica comune, previa consultazione dei rispettivi comitati del personale.

Il membro supplente vota unicamente in assenza del membro titolare.

▼B

Articolo 3

La commissione paritetica si riunisce su convocazione dell'autorità che ha il potere di nomina o su richiesta del comitato del personale.

La commissione si riunisce validamente soltanto quando siano presenti tutti i membri titolari o, in loro assenza, i membri supplenti.

Il presidente della commissione non prende parte alle decisioni, salvo nei casi riguardanti questioni di procedura.

▼M23 —————

▼B

►M23  Il parere della Commissione ◄ è comunicato per iscritto all'autorità che ha il potere di nomina e al comitato del personale nei cinque giorni successivi alla deliberazione.

Ogni membro della commissione può esigere che vi sia menzionata la sua opinione.

▼M85

Articolo 3 bis

La commissione paritetica comune si riunisce su convocazione dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all' ►M112  articolo 2, paragrafo 2 ◄ dello statuto oppure su richiesta di un'autorità che ha il potere di nomina o di un comitato del personale di una delle istituzioni rappresentate in questa commissione.

La commissione paritetica comune si riunisce validamente soltanto se tutti i membri titolari, o i loro supplenti, sono presenti.

Il presidente della commissione paritetica comune non prende parte alle decisioni, salvo nei casi riguardanti questioni di procedura.

Il parere della commissione paritetica comune è comunicato per iscritto all'autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell' ►M112  articolo 2, paragrafo 2 ◄ dello statuto, alle altre autorità che hanno il potere di nomina e ai relativi comitati del personale nei cinque giorni successivi alla deliberazione.

Ogni membro della commissione paritetica comune può esigere che vi sia menzionata la sua opinione.



▼M112

Sezione 3

▼B

COMMISSIONE D'INVALIDITA'

Articolo 7

▼M23

La commissione d'invalidità è composta di tre medici designati:

— 
il primo dall'istituzione da cui dipende il funzionario interessato;
— 
il secondo dall'interessato;
— 
il terzo d'intesa tra i due medici suddetti.

In caso di carenza del funzionario interessato, un medico è assegnato d'ufficio dal Presidente della Corte di giustizia ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ .

▼M39

Se, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene assegnato d'ufficio dal presidente della Corte di giustizia ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ , su iniziativa di una delle due parti.

▼B

Articolo 8

Le spese per i lavori della commissione d'invalidità sono a carico dell'istituzione cui appartiene l'interessato.

Qualora il medico designato dall'interessato risieda fuori della sede di servizio di quest'ultimo, il supplemento d'onorari conseguente a tale designazione, ad eccezione delle spese di viaggio in prima classe che sono rimborsate dall'istituzione, è a carico dell'interessato.

Articolo 9

Il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.

Le conclusioni della commissione sono trasmesse all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato.

I lavori della commissione sono segreti.



▼M112

Sezione 4

▼B

COMITATO DEI RAPPORTI

▼M112

Articolo 10

I membri del comitato dei rapporti sono nominati ogni anno in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale tra i funzionari del gruppo di funzioni AD dell'istituzione. Il comitato elegge il proprio presidente. I membri della commissione paritetica non possono far parte del comitato dei rapporti.

Quando il comitato è chiamato a formulare una raccomandazione riguardante un funzionario il cui superiore gerarchico diretto sia membro del comitato, quest'ultimo non partecipa alla deliberazione.

▼B

Articolo 11

I lavori del comitato dei rapporti sono segreti.

▼M112



Sezione 5

COMMISSIONE CONSULTIVA PARITETICA PER L'INSUFFICIENZA PROFESSIONALE

Articolo 12

La commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale è composta di un presidente e di almeno due membri, che devono essere funzionari almeno di grado AD 14. Il presidente e i membri sono designati per un periodo di tre anni. La metà dei membri è designata dal comitato del personale e l'altra metà è designata dall'autorità che ha il potere di nomina. Il presidente è nominato dall'autorità che ha il potere di nomina sulla base di un elenco di candidati stabilito di concerto con il comitato del personale.

Quando il caso riguarda un funzionario di grado AD 14 o inferiore, la commissione consultiva paritetica è completata da due membri supplementari designati allo stesso modo dei membri permanenti, appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado del funzionario in causa.

Quando la commissione consultiva paritetica è chiamata ad esaminare il caso di un funzionario di inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto, viene creata una speciale commissione consultiva paritetica ad hoc composta da due membri nominati dal comitato del personale e due membri nominati dall'autorità che ha il potere di nomina, il cui grado è almeno uguale a quello del funzionario in causa.

L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale convengono su una procedura ad hoc per designare i due membri supplementari di cui al secondo comma chiamati ad esaminare i casi relativi a funzionari con sede di servizio in un paese esterno all'Unione o nei casi relativi agli agenti contrattuali.

▼B




ALLEGATO III

Procedura di concorso

Articolo 1

1.  
►M23  Il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica. ◄

Il bando deve specificare:

▼M23

a) 

il tipo di concorso (concorso interno nell'ambito dell'istituzione, concorso interno nell'ambito delle istituzioni, concorso generale ►M85  , eventualmente comune a due o più istituzioni ◄ );

▼B

b) 

le modalità (concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami);

c) 

la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire ►M112  e il gruppo di funzioni ed il grado proposti ◄ ;

d) 

►M112  conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dello statuto, ◄ i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;

e) 

nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione;

f) 

eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire;

▼M23

g) 

eventualmente, i limiti di età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno;

▼B

h) 

il termine entro il quale davono pervenire le candidature;

i) 

eventualmente, le deroghe accordate a norma dell'articolo 28, lettera a) dello statuto.

▼M85

Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina di cui ►M112  all'articolo 2, paragrafo 2, ◄ dello statuto, previa consultazione della commissione paritetica comune.

▼B

2.  
Per i concorsi generali, si deve pubblicare un bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ almeno un mese prima del termine entro il quale devono pervenire le candidature e, eventualmente, almeno due mesi prima della data fissata per gli esami.
3.  
Tutti i concorsi devono essere resi noti nell'ambito delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ negli stessi limiti di tempo.

Articolo 2

I candidati devono riempire un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina.

Ai candidati può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementare.

Articolo 3

▼M112

La commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall'autorità che ha il potere di nomina e di membri designati in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.

▼M85

Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, la commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall'autorità che ha il potere di nomina di cui ►M112  all'articolo 2, paragrafo 2, ◄ dello statuto e dei membri designati dall'autorità che ha il potere di nomina di cui ►M112  all'articolo 2, paragrafo 2, ◄ dello statuto, su proposta delle istituzioni, nonché di membri designati di comune accordo su base paritetica dai comitati del personale delle istituzioni.

▼B

Per determinati esami, la commissione giudicatrice può richiedere la partecipazione di uno o più membri aggregati con voto consultivo.

I membri della commissione giudicatrice scelti tra i funzionari devono essere di ►M112  un gruppo di funzioni e di un ◄ grado almeno pari a quello del posto da coprire.

▼M112

Una commissione giudicatrice composta da più di quattro membri deve comprendere almeno due membri di ciascun sesso.

▼B

Articolo 4

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni previste dalle lettere a), b), e c) dell'articolo 28 dello statuto e lo trasmette al presidente della commissione giudicatrice unitamente ai fascicoli delle candidature.

Articolo 5

Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la Commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso.

Nei concorsi per esami tutti i candidati iscritti nell'elenco sono ammessi alle prove d'esame.

Nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valuta i titoli dei candidati, procede all'esame dei titoli dei candidati che figurano nell'elenco di cui al primo comma.

Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d'esame.

Al termine dei suoi lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco degli idonei, previsto dall'articolo 30 dello statuto; questo elenco deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire.

La commissione giudicatrice trasmette all'autorità cha ha il potere di nomina l'elenco degli idonei, accompagnato da una sua relazione motivata con le eventuali osservazioni dei vari membri.

Articolo 6

I lavori della commissione giudicatrice sono segreti.

▼M112

Articolo 7

1.  
Previa consultazione del comitato dello statuto, le istituzioni affidano ►M128   ►C12  all'Ufficio europeo di selezione del personale ◄  ◄ (in appresso denominato «Ufficio») l'incarico di adottare le misure necessarie ai fini dell'applicazione di normi uniformi nell'ambito delle procedure di selezione dei funzionari e delle procedure di valutazione e di esame di cui agli articoli 45 e 45 bis dello statuto.
2.  

L'Ufficio ha il compito di:

a) 

organizzare concorsi generali su richiesta delle singole istituzioni;

b) 

fornire, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza tecnica per i concorsi interni da esse organizzati;

c) 

determinare il contenuto di tutte le prove organizzate dalle istituzioni al fine di garantire che i requisiti di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera c) dello statuto, siano soddisfatti in modo armonizzato e costante.

d) 

assumere la responsabilità generale per la definizione e l'organizzazione della valutazione delle capacità linguistiche affinché le esigenze dell'articolo 45, paragrafo 2 dello statuto si attuino in modo armonizzato e coerente.

3.  
Su richiesta delle singole istituzioni, l'Ufficio può svolgere altri compiti connessi alla selezione dei funzionari.
4.  
L'Ufficio fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza nella selezione degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l'organizzazione delle selezioni nel quadro degli articoli 12 e 82 del regime applicabile agli altri agenti.

▼B




ALLEGATO IV

Modalità per la concessione dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50 dello statuto

Articolo unico

1.  

Il funzionario cui si applicano gli articoli 41 e 50 dello statuto ha diritto:

a) 

per tre mesi ad un'indennità mensile pari al suo stipendio base;

b) 

per un periodo determinato, in funzione dell'età e della durata dei servizi, in base alla tabella di cui al paragrafo 3 ad un' indennità mensile pari:

— 
all'85 % del suo stipendio base dal 4o al 6o mese,
— 
al 70 % del suo stipendio base durante i cinque anni seguenti,
— 
al 60 % del suo stipendio base oltre tale periodo.

Il beneficio dell'indennità cessa dal giorno in cui il funzionario raggiunge l' ►M131  età di 66 anni. ◄

▼M131 —————

▼M23

Ai sensi del presente articolo lo stipendio base è quello indicato nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto, vigente il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.

▼B

2.  
Le disposizioni del presente allegato saranno rivedute trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dello Statuto.
3.  

Per determinare in funzione dell'età del funzionario il periodo durante il quale egli beneficia dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50, si applica alla durata dei suoi servizi, il coefficiente fissato nella seguente tabella; tale periodo viene se necessario arrotondato al mese inferiore.



Età

%

20

18

21

19,5

22

21

23

22,5

24

24

25

25,5

26

27

27

28,5

28

30

29

31,5

30

33

31

34,5

32

36

33

37,5

34

39

35

40,5

36

42

37

43,5

38

45

39

46,5

40

48

41

49,5

42

51

43

52,5

44

54

45

55,5

46

57

47

58,5

48

60

49

61,5

50

63

51

64,5

52

66

53

67,5

54

69

55

70,5

56

72

57

73,5

58

75

►M131  da 59 a 65 ◄

►M23  76,5  ◄

▼M112

4.  
Durante il periodo in cui ha diritto all'indennità e durante i primi sei mesi successivi a detto periodo, il funzionario di cui agli articoli 41 e 50 dello statuto ha diritto, per sé stesso e le persone assicurate per il suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di assicurazione contro le malattie previsto all'articolo 72 dello statuto, purché versi il suo contributo, calcolato, a seconda dei casi, sullo stipendio base o sulla parte di esso di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale.

▼M39

Al termine del periodo di cui al primo comma e alle condizioni ivi previste, l'interessato, su sua richiesta, può continuare a beneficiare delle prestazioni garantite dal suddetto regime di assicurazione contro le malattie, purché versi la totalità del contributo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 72 dello statuto.

Al termine del periodo durante il quale l'interessato ha diritto all'indennità, il contributo è calcolato sulla base dell'ultima indennità mensile percepita.

Quando il funzionario viene a beneficiare della pensione a carico el regime di pensione dello statuto, egli è assimilato, nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 72, al funzionario rimasto in servizio fino all' ►M131  età di 66 anni. ◄

▼M112




ALLEGATO IV bis

Lavoro a orario ridotto

Articolo 1

La domanda di autorizzazione per lavorare a orario ridotto è presentata dal funzionario al proprio superiore gerarchico diretto almeno due mesi prima della data di inizio desiderata, salvo in casi di urgenza debitamente giustificati.

L'autorizzazione può essere concessa per un minimo di un mese e un massimo di tre anni, fatti salvi i casi contemplati all'articolo 15 ed all' ►M131  articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g). ◄

L'autorizzazione può essere tuttavia rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda del funzionario interessato, presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa. La durata del lavoro a orario ridotto non può essere inferiore alla metà del tempo di lavoro normale.

Salvo in casi debitamente giustificati, ogni periodo di attività a orario ridotto ha inizio il primo giorno di un mese.

Articolo 2

A richiesta del funzionario interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa. La data di revoca non può essere posteriore di oltre due mesi alla data proposta dal funzionario, o di oltre quattro mesi se il lavoro a orario ridotto è stato autorizzato per un periodo superiore ad un anno.

In casi eccezionali e nell'interesse del servizio, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di due mesi.

Articolo 3

Durante il periodo per il quale è autorizzato a lavorare a orario ridotto, il funzionario ha diritto ad una percentuale della sua retribuzione corrispondente alla percentuale del tempo di lavoro prestato rispetto al tempo normale. Tuttavia, tale percentuale non viene applicata all'assegno per figli a carico, all'importo di base dell'assegno di famiglia e all'assegno scolastico.

I contributi al regime di assicurazione contro le malattie sono calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a tempo pieno. I contributi al regime delle pensioni sono calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a orario ridotto. Il funzionario può inoltre chiedere che i contributi al regime delle pensioni siano calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a tempo pieno, secondo quanto disposto all'articolo 83 dello statuto. Ai fini degli articoli 2, 3 e 5 dell'allegato VIII, i diritti a pensione acquisiti sono calcolati in proporzione alla percentuale di contributi versati.

Durante il periodo di lavoro a orario ridotto, il funzionario non è autorizzato ad effettuare ore supplementari, né ad esercitare alcuna attività retribuita diversa da un'attività ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.

Articolo 4

In deroga alla prima frase del primo comma dell'articolo 3, ►M131  il funzionario autorizzato, ai sensi dell'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g), dello statuto, a lavorare a tempo parziale ◄ beneficia di uno stipendio base ridotto pari all'importo più elevato tra quelli risultanti dall'applicazione allo stipendio base integrale delle percentuali seguenti:

a) 

il 60 %, oppure

b) 

la percentuale, calcolata all'inizio del periodo di attività a metà tempo, corrispondente agli anni di servizio maturati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 9 bis dell'allegato VIII, maggiorata del 10 %.

Il funzionario che beneficia delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto, al termine dell'attività a metà tempo, ad andare in pensione o a rimborsare gli importi superiori al 50 % dello stipendio base percepiti nel corso dell'attività a metà tempo.

Articolo 5

L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire le modalità di applicazione delle presenti disposizioni.

▼B




ALLEGATO V

Modalità per la concessione dei congedi

INDICE DELLE MATERIE

Sezione 1:

Congedo ordinario

artt. 1—5

Sezione 2:

Congedi straordinari

art. 6

Sezione 3:

Giorni per il viaggio

art. 7

Sezione 1

CONGEDO ORDINARIO

Articolo 1

In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni.

Articolo 2

Il congedo ordinario può essere usufruito in una o più volte, a scelta del funzionario, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve essere di almeno due settimane consecutive. Al funzionario che entra in servizio, il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza; può essere autorizzato prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati.

Articolo 3

Qualora il funzionario, durante il congedo ordinario, sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo, il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d'incapacità debitamente comprovata da certificato medico.

Articolo 4

Se il funzionario, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell'anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all'anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni.

Il funzionario che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio.

All'atto della cessazione dal servizio, viene effettuata una ritenuta, calcolata nel modo indicato al comma precedente, al funzionario che abbia beneficiato di un congedo ordinario che ecceda il numero dei giorni cui aveva diritto al momento di lasciare il servizio.

Articolo 5

Se il funzionario, per motivi di servizio, è richiamato durante il congedo ordinario, o se gli viene ritirata l'autorizzazione al congedo, le spese debitamente giustificate sostenute in conseguenza, gli sono rimborsate e gli sono concessi altri giorni per il viaggio.



Sezione 2

CONGEDI STRAORDINARI

▼M131

Articolo 6

Al funzionario può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo annuale, un congedo straordinario. In particolare, il congedo straordinario è concesso come segue:

— 
matrimonio del funzionario: quattro giorni,
— 
trasloco del funzionario: fino a due giorni,
— 
malattia grave del coniuge: fino a tre giorni,
— 
decesso del coniuge: quattro giorni,
— 
malattia grave di un ascendente: fino a due giorni,
— 
decesso di un ascendente: due giorni,
— 
matrimonio di un figlio: due giorni,
— 
nascita di un figlio: dieci giorni, da fruire nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita,
— 
nascita di un figlio con disabilità o gravemente malato: 20 giorni, da fruire nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita,
— 
decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è funzionaria, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 58 dello statuto,
— 
malattia grave di un figlio: fino a due giorni,
— 
malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o ricovero ospedaliero di un figlio di età non superiore a 12 anni: fino a cinque giorni,
— 
decesso di un figlio: quattro giorni,
— 
adozione di un figlio: 20 settimane, portate a 24 in caso di adozione di un figlio disabile.
Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo speciale, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso entrambi siano funzionari. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge del funzionario esercita un'attività retribuita almeno a tempo parziale. Se il coniuge lavora al di fuori delle istituzioni dell'Unione e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo cui ha diritto il funzionario.
L'autorità che ha il potere di nomina può, in caso di necessità, concedere un congedo speciale supplementare ove la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, se diverso dal paese in cui lavora il funzionario che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi.
Un congedo speciale di dieci giorni è concesso se il funzionario non ha diritto al congedo speciale totale di 20 o 24 settimane ai sensi della prima frase del presente trattino; tale congedo speciale supplementare è concesso solo una volta per ogni figlio adottato.

Inoltre, l'istituzione può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'istituzione in applicazione dell'articolo 24 bis dello statuto.

Al funzionario che ha svolto un lavoro eccezionale che esula dai normali doveri di un funzionario può essere altresì concesso in via eccezionale un congedo straordinario. Tale congedo straordinario è concesso al più tardi tre mesi dopo che l'autorità che ha il potere di nomina si è pronunciata sul carattere eccezionale del lavoro svolto dal funzionario.

Ai fini del presente articolo, il partner non sposato del funzionario è equiparato al coniuge purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.

Nel caso dei congedi straordinari previsti nella presente sezione, gli eventuali giorni di viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.

▼B



Sezione 3

GIORNI PER IL VIAGGIO

▼M131

Articolo 7

I funzionari aventi diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio hanno diritto a due giorni e mezzo di congedo supplementare all'anno per recarsi nel proprio paese d'origine.

Il primo comma si applica ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, la durata del congedo nel paese d'origine è fissata con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.

▼B




ALLEGATO VI

Modalità per la compensazione e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario

▼M131

Articolo 1

Entro i limiti fissati dall'articolo 56 dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 o dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto a riposo compensativo o a retribuzione, alle seguenti condizioni:

a) 

ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a un riposo compensativo di un'ora e mezza; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di riposo compensativo; il riposo compensativo è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;

b) 

se le esigenze di servizio non consentono la fruizione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'autorità che ha il potere di nomina autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,56 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, previa applicazione della lettera a);

c) 

per ottenere il riposo compensativo o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione straordinaria abbia avuto una durata superiore ai 30 minuti.

▼B

Articolo 2

Il tempo necessario per recarsi nel luogo di missione non può essere considerato lavoro straordinario ai sensi del presente allegato. Le ore di lavoro effettuate nel luogo di missione che superino il numero normale possono essere compensate o eventualmente retribuite con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

▼M131

Articolo 3

In deroga alle precedenti disposizioni del presente allegato, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica.

▼B




ALLEGATO VII

Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese

INDICE DELLE MATERIE

Sezione 1:

Assegni familiari

artt.1 — 3

Sezione 2:

Indennità di dislocazione

art. 4

Sezione 3:

Rimborso spese

A —

Indennità di prima sistemazione

art. 5

B —

Indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio

art. 6

C —

Spese di viaggio

artt. 7 e 8

D —

Spese di trasloco

art. 9

E —

Indennità giornaliera

art. 10

F —

Spese di missione

artt. 11 — 13 bis

G —

Rimborso forfettario di spese

artt. 14 e 15

Sezione 4:

Pagamento delle somme dovute

artt. 16 e 17

Sezione 1

ASSEGNI FAMILIARI

Articolo 1

▼M112

1.  
L'assegno di famiglia è pari ad un importo di base di ►M148  192,78 EUR ◄ , maggiorato del 2 % dello stipendio base del funzionario.

▼M25

2.  

Ha diritto all'assegno di famiglia:

a) 

il funzionario coniugato;

b) 

il funzionario vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;

▼M112

c) 

il funzionario registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che:

i) 

la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell'Unione europea o da un'autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un'unione di fatto;

ii) 

nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto;

iii) 

i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore;

iv) 

la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente punto unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;

▼M25

►M112  d) ◄  

per decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, presa sulla base di documenti probanti, il funzionario che, pur non trovandosi nelle condizioni ►M112  di cui alle lettere a), b) e c) ◄ , assuma tuttavia realmente oneri di famiglia.

3.  
Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti ►M39  lo stipendio base annuo di un funzionario del ►M112   ►M131  grado AST 3 ◄ al secondo scatto ◄ , con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale ◄ , al l ordo dell'imposta, il funzionario che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico.
4.  
Qualora, in virtù delle precedenti disposizioni, due coniugi che si trovano al servizio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia, quest'ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

▼M56

5.  
Qualora il funzionario abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e tutti i figli a carico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome del funzionario. Per i figli maggiorenni a carico, si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.

Tuttavia, qualora i figli del funzionario siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.

Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia al posto del funzionario a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di funzionario o altro agente, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato.

▼B

Articolo 2

▼M16

1.  
Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a ►M148  421,24 EUR ◄ al mese per ogni figlio a carico.
2.  
È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionano.

Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.

▼M112

È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale il funzionario sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori.

▼M16

3.  

L'assegno è concesso:

a) 

d'ufficio, per il fìglio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;

b) 

su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

▼B

4.  
In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.
5.  
L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.
6.  
Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico, anche se i genitori appartengono a due diverse Istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ .

▼M56

7.  
Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome del funzionario.

▼B

Articolo 3

▼M112

1.  
Alle condizioni fissate nelle disposizioni generali di esecuzione, il funzionario riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di ►M148  285,81 EUR ◄ al mese per ogni figlio a carico a sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato, che abbia almeno cinque anni di età e che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica tuttavia al rimborso delle spese di trasporto scolastico.

▼M131

Il diritto a tale indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto d'insegnamento primario e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio completa gli studi o alla fine del mese in cui raggiunge l'età di 26 anni se anteriore.

▼M112

L'indennità è versata a concorrenza del doppio del massimale di cui al primo comma per:

▼M39

— 
il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km:
o da una scuola europea,
o da un istituto di insegnamento nella sua lingua, che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati;

▼M29

— 
il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio ed il funzionario sia beneficialo dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato del funzionario non esiste un simile istituto ►M112  o, se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore in un paese diverso dal paese nel quale si trova la sede di servizio del funzionario ◄ .

▼M112

— 
alle stesse condizioni che per i due trattini precedenti, gli aventi diritto all'indennità che non sono in posizione di attività, tenendo conto del luogo di residenza anziché della sede di servizio.

La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica all'indennità di cui al terzo comma.

▼M56

Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome del funzionario. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al terzo comma, è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio.

▼M112

2.  
Per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato, di età inferiore a cinque anni o che non frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria, l'importo dell'indennità è fissato a ►M148  102,90 EUR ◄ al mese. Si applica la prima frase del paragrafo 1, ultimo comma.

▼B



Sezione 2

INDENNITA' DI DISLOCAZIONE

Articolo 4

▼M9

►M39  1. ◄   

Un'indennità di dislocazione pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, ►M25  dell'assegno di famiglia ◄ e dell'assegno per figli a carico ►M25  versati al funzionario ◄ , è concessa:

▼B

a) 

al funzionario:

— 
che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio ►M39  ————— ◄ è situata la sede di servizio e,
— 
che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale.
b) 

al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.

▼M16

L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a ►M148  571,35 EUR ◄ al mese.

▼M25 —————

▼M39

2.  
Il funzionario che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione.
3.  
Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il funzionario che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato al funzionario di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino.

▼M112 —————

▼B



Sezione 3

RIMBORSO SPESE



A.

Indennità di prima sistemazione

Articolo 5

▼M112

1.  
Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un non avente diritto all'assegno di famiglia, è dovuta al funzionario di ruolo che dimostra di aver dovuto cambiare residenza per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto.

▼M25

Qualora due coniugi funzionari ►M112  o altri agenti ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

▼M23

All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario.

▼B

2.  
Un'indennità di prima sistemazione di pari importo è versata al momento dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio al funzionario costretto a trasferire la sua residenza per soddisfare agli obblighi dell'articolo 20 dello statuto.
3.  
L'indennità di prima sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio del funzionario alla data della nomina in ruolo e dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.

L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione del funzionario, come anche della famiglia se il funzionario ►M25  ha diritto all'assegno di famiglia ◄ , nella sede di servizio.

4.  
Al funzionario ►M25  avente diritto all'assegno di famiglia ◄ che non si stabilisce con la famiglia nella sede di servizio, viene corrisposta soltanto la metà dell'indennità cui avrebbe normalmente diritto; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia nella sede di servizio purchè detta sistemazione avvenga nei termini di cui al successivo articolo 9, paragrafo 3. Se la sistemazione non ha avuto luogo e se il funzionario è assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia, il funzionario non ha diritto ad un'indennità di prima sistemazione.
5.  
Il funzionario di ruolo, che abbia percepito l'indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ prima che sia trascorso un periodo di due anni dalla data della sua entrata in servizio, deve rimborsare al momento della cessazione dal servizio una parte dell'indennità percepita, calcolata in proporzione al tempo non ancora trascorso del suddetto periodo.

▼M23

6.  
Il funzionario beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte; tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo.

▼B



B.

Indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio

Articolo 6

1.  
Al momento della cessazione definitiva dal servizio, il funzionario di ruolo, ►M112  che dimostri di aver cambiato residenza ◄ , ha diritto a un'indennità pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di funzionario ►M25  che abbia diritto all'assegno di famiglia ◄ , pari a un mese di stipendio base se trattasi di funzionario ►M25  che non abbia diritto a detto assegno ◄ , a condizione di aver prestato servizio per quattro anni, e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione. ►M25  Qualora due coniugi funzionari ►M112  o altri agenti ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ abbiano entrambi diritto all'indennità di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato. ◄

Per il calcolo di tale periodo sono presi in considerazione gli anni trascorsi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto, ad eccezione dell'aspettativa per motivi personali.

La suddetta condizione di tempo non opera nei casi di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

▼M23

All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio del funzionario.

▼M25

2.  
In caso di decesso di un funzionario di ruolo, l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o, in sua mancanza, alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 2, prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1.

▼B

3.  
Detta indennità è calcolata tenendo conto dello stato civile e dello stipendio del funzionario alla data della cessazione definitiva dal servizio.
4.  
Tale indennità è versata dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione del funzionario e della famiglia in una località situata a oltre 70 km. dalla sede di servizio o, se il funzionario è deceduto, dell'avvenuta sistemazione della famiglia alle stesse condizioni.

La nuova sistemazione del funzionario o della famiglia di un funzionario deceduto, deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio.

Il termine di prescrizione non può essere opposto all'avente diritto che sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza delle disposizioni che precedono.



C.

Spese di viaggio

▼M131

Articolo 7

1.  

Il funzionario ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

a) 

in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

b) 

in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine quale definito al paragrafo 4 del presente articolo;

c) 

in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al pagamento forfettario alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2.  
Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra i luoghi di cui al paragrafo 1.

L'indennità ammonta a:

▼M148



0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,2125 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,3543 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,2125 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,0708 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0342 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km

▼M131

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

▼M148

— 
106,25 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,
— 
212,50 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

▼M131

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3.  
In deroga al paragrafo 2, le spese di viaggio relative a un trasferimento tra una sede di servizio all'interno dei territori degli Stati membri dell'Unione europea e una sede di servizio al di fuori di tali territori ovvero a un trasferimento tra sedi di servizio al di fuori di tali territori sono rimborsate sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del viaggio aereo nella classe immediatamente superiore alla classe economica.
4.  
Il luogo d'origine del funzionario è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto in linea di principio del luogo di assunzione o, su richiesta espressa e debitamente motivata, del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere rivista con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e previa presentazione, da parte del funzionario, di documenti giustificativi.

La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio.

Articolo 8

1.  
Il funzionario avente diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito all'articolo 7.

Se due coniugi sono funzionari dell'Unione europea, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto a un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo d'origine dell'uno o dell'altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre tra la data del matrimonio e la fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2.  
Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra la sede di servizio del funzionario e il suo luogo d'origine.

Qualora il luogo d'origine definito all'articolo 7 si trovi al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la sede di servizio del funzionario e dalla capitale dello Stato membro di cui è cittadino. I funzionari il cui luogo d'origine si trova al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e che non sono cittadini di uno Stato membro non hanno diritto al pagamento forfettario.

L'indennità ammonta a:

▼M148



0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,4285 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,7141 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,4285 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,1427 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0689 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km

▼M131

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

▼M148

— 
214,21 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,
— 
428,39 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

▼M131

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3.  
Il funzionario che nel corso dell'anno civile cessi dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un'aspettativa per motivi personali, ha diritto, se il periodo di attività al servizio di un'istituzione dell'Unione nel corso dell'anno è inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento forfettario di cui ai paragrafi 1 e 2, calcolata proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.
4.  
I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trovi sul territorio di uno Stato membro. Il funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, per ogni anno civile, al pagamento forfettario per le spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non vivono con il funzionario nella sede di servizio di quest'ultimo, esse hanno diritto, per ogni anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro il limite rappresentato dall'ammontare di tali ultime spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

Il pagamento forfettario è basato sul costo di un viaggio aereo in classe economica.

▼B



D.

Spese di trasloco

▼M131

Articolo 9

1.  
Nei limiti dei massimali di costo, il funzionario che, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 20 dello statuto, sia costretto a spostare la sua residenza al momento dell'entrata in servizio o in occasione di una successiva variazione della sede di servizio e che non abbia ottenuto da altra fonte il rimborso delle stesse spese, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasloco del mobilio e degli effetti personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura di rischi correnti (segnatamente danni, furto, incendio).

I massimali di costo tengono conto della situazione familiare del funzionario al momento del trasloco, nonché dei costi medi del trasloco e della relativa assicurazione.

L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente paragrafo.

2.  
In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso del funzionario, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d'origine, nei limiti definiti al paragrafo 1. Qualora il funzionario deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.
3.  
Il funzionario di ruolo deve effettuare il trasloco nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova. In occasione della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. I traslochi effettuati dopo i termini previsti al paragrafo 1 possono dar luogo a rimborso soltanto eccezionalmente con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina.

▼B



E.

Indennità giornaliera

Articolo 10

▼M112

1.  

Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, ad un'indennità per giorno di calendario il cui importo è fissato come segue:

▼M148

— 
44,28 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;
— 
35,71 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

▼M112

Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 65 dello statuto.

▼M23

2.  

La durata della concessione dell'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:

a) 

per il funzionario ►M25  che non abbia diritto all'assegno di famiglia ◄ :

120 giorni

b) 

per il funzionario ►M25  che abbia diritto all'assegno di famiglia ◄ :

180 giorni o — se il funzionario interessato effettua un periodo di prova — per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese.

▼M25

Qualora due coniugi funzionari ►M112   o altri agenti ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ abbiano entrambi diritto all'indennitàgiornaliera, la durata della concessione prevista alla lettera b) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato. La durata della concessione prevista alla lettera a) si applica all'altro coniuge.

▼M23

In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale il funzionario ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto.

▼M112 —————

▼B



F.

Spese di missione

Articolo 11

1.  
Il funzionario che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni qui di seguito previste.

▼M112 —————

▼B

2.  
►M112  L'ordine di missione stabilisce, in particolare, la durata probabile della missione, in base alla quale è calcolato l'anticipo che il funzionario incaricato della missione può ottenere in funzione dell'indennità giornaliera prevista. ◄ Salvo decisione speciale, l'anticipazione non è corrisposta quando la missione sia di durata inferiore a 24 ore e si effettua in un paese ove ha corso la moneta usata nella sede di servizio dell'interessato.

▼M112

3.  
Salvo in casi particolari da determinare con decisione speciale e, segnatamente, nel caso in cui il funzionario venga richiamato durante il congedo ordinario o debba interrompere tale congedo, le spese di missione sono rimborsate sulla base del costo più economico disponibile per gli spostamenti tra la sede di servizio e quella di missione che non obblighi il funzionario incaricato della missione a prolungare in misura significativa il proprio soggiorno in loco.

▼M112

Articolo 12

1.   Ferrovia

Le spese di trasporto per le missioni effettuate per ferrovia sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi, sulla base del prezzo del tragitto effettuato in prima classe secondo l'itinerario più breve tra la sede di servizio e la sede della missione.

2.   Aereo

I funzionari sono autorizzati a viaggiare in aereo se il viaggio corrisponde ad una distanza andata/ritorno, calcolata per ferrovia, pari o superiore a 800 km.

3.   Nave

Le classi dei viaggi in nave e i supplementi di cabina sono autorizzati caso per caso dall'autorità che ha il potere di nomina in funzione della durata e del costo del viaggio.

4.   Automobile

Le spese di trasporto corrispondenti sono rimborsate forfettariamente sulla base del prezzo di un viaggio per ferrovia, conformemente alle disposizioni previste al punto 1, e ad esclusione di ogni altro supplemento.

Tuttavia, al funzionario che compia missioni in circostanze speciali e qualora il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici presenti inconvenienti sicuri, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di accordare un'indennità chilometrica in luogo del rimborso delle spese di viaggio sopra previste.

Articolo 13

1.  
L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese del funzionario in missione: la colazione, i due pasti principali e le altre spese correnti, compreso il trasporto locale. Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun paese.
2.  
a) 

Le indennità di missione concesse per gli Stati membri dell'Unione figurano nella tabella seguente:

▼M139



Destinazione

Massimale per le spese di alloggio (albergo)

Indennità giornaliera di missione

Belgio

148

102

Bulgaria

135

57

Repubblica ceca

124

70

Danimarca

173

124

Germania

128

97

Estonia

105

80

Irlanda

159

108

Grecia

112

82

Spagna

128

88

Francia

180

102

Croazia

110

75

Italia

148

98

Cipro

140

88

Lettonia

116

73

Lituania

117

69

Lussemburgo

148

98

Ungheria

120

64

Malta

138

88

Paesi Bassi

166

103

Austria

132

102

Polonia

116

67

Portogallo

101

83

Romania

136

62

Slovenia

117

84

Repubblica slovacca

100

74

Finlandia

142

113

Svezia

187

117

Regno Unito

209

125

▼M112

Il funzionario in missione, al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , di un'amministrazione o di un organismo terzo, deve farne dichiarazione. Le detrazioni corrispondenti saranno in tal caso applicate.

b) 

La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri è fissata e adattata periodicamente dall'autorità che ha il potere di nomina.

▼M131

3.  
Gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera a), sono riesaminati ogni due anni dalla Commissione. Il riesame si effettua alla luce di una relazione sui prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione ed è fondato sugli indici dell'evoluzione di tali prezzi. A tal fine, la Commissione agisce mediante atti delegati conformemente agli articoli 111 e 112 dello statuto.

▼M131

4.  
In deroga al paragrafo 1, le spese di alloggio sostenute dai funzionari per le missioni nelle sedi di lavoro principali della loro istituzione, di cui al protocollo n. 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere rimborsate sulla base di un importo forfettario non superiore al massimale fissato per gli Stati membri in questione.

▼M112

Articolo 13 bis

Le modalità di applicazione degli articoli 11, 12 e 13 del presente allegato sono definite dalle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle diverse istituzioni ◄ mediante disposizioni generali di esecuzione.

▼B



G.

Rimborso forfettario di spese

Articolo 14

1.  
Quando per la natura dei compiti affidati, taluni funzionari debbano sostenere regolarmente spese di rappresentanza, può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina un'indennità forfettaria di funzione il cui importo è stabilito da detta autorità.

In casi particolari, l'autorità che ha il potere di nomina può inoltre decidere di porre a carico dell'istituzione una parte delle spese d'alloggio degli interessati.

2.  
Per i funzionari che in virtù di speciali istruzioni, debbano sostenere occasionalmente spese di rappresentanza per esigenze di servizio, l'importo dell'indennità di rappresentanza sarà fissato per ogni singolo caso in base a documenti giustificativi e alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina.

▼M112 —————

▼B

Articolo 15

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, ►M112  il personale d'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto ◄ che non dispongono di una autovettura di servizio possono ottenere un'indennità non superiore a ►M97  892,42 EUR ◄ all'anno, quale rimborso forfettario delle loro spese di trasporto all'interno del perimetro della città ove prestano servizio.

Con decisione motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, il beneficio di tale indennità può essere accordato al funzionario che per l'espletamento delle sue funzioni deve effettuare continui spostamenti per i quali è autorizzato ad usare la sua autovettura personale.



Sezione 4

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Articolo 16

1.  
La retribuzione è versata al funzionario il 15 di ogni mese, per il mese corrente. L'importo di tale retribuzione è arrotondato all'unità superiore del ►M94  cent ◄ .
2.  

Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi:

a) 

se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è pari al numero effettivo di giornate pagabili;

b) 

se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.

3.  
Quando il diritto agli assegni familiari e alla indennità di dislocazione sorge dopo la data d'entrata in servizio del funzionario, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, il funzionario ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.

▼M43

Articolo 17