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Document 32023R1343

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1343 della Commissione del 30 giugno 2023 che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia

    C/2023/4465

    GU L 168 del 3.7.2023, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1343/oj

    3.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 168/22


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1343 DELLA COMMISSIONE

    del 30 giugno 2023

    che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina dal 24 febbraio 2022 si ripercuote sulle operazioni di trasporto marittimo nei porti ucraini del Mar Nero, attraverso i quali prima della guerra transitava il 90 % delle esportazioni di cereali e semi oleosi. Per sostenere gli agricoltori ucraini e contribuire alla sicurezza alimentare mondiale e dell’Unione, si sono rese urgentemente necessarie rotte logistiche alternative e l’Unione ha adottato misure concrete per agevolare le esportazioni agricole dell’Ucraina e ampliare gli scambi bilaterali con l’Unione, delineate nella comunicazione della Commissione intitolata «Piano d’azione per l’istituzione di corridoi di solidarietà UE-Ucraina per agevolare le esportazioni agricole dell’Ucraina e gli scambi bilaterali con l’UE» («corridoi di solidarietà UE-Ucraina») (2).

    (2)

    A seguito degli sforzi congiunti degli Stati membri, in particolare di Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, nonché dell’Ucraina, della Moldova, dei partner internazionali e della Commissione, i corridoi di solidarietà UE-Ucraina sono diventati un’ancora di salvezza per l’economia ucraina e hanno creato una nuova connettività con l’Unione, fungendo anche da salvaguardia contro una crisi alimentare globale.

    (3)

    Sebbene siano stati conseguiti molti miglioramenti, permangono notevoli strozzature logistiche. Le infrastrutture rimangono insufficienti per gestire l’impennata del traffico, mancano le attrezzature di trasbordo e le capacità sono scarse, con conseguenti costi logistici elevati. La connettività può essere migliorata coordinando più efficacemente il transito, potenziando le infrastrutture e riducendo i costi logistici complessivi, garantendo in tal modo che i cereali e i semi oleosi ucraini possano essere trasportati più lontano nell’Unione e proseguire secondo le necessità.

    (4)

    In conseguenza degli alti costi e delle strozzature della logistica prima descritti, si è verificato un aumento delle importazioni di cereali e di semi oleosi dall’Ucraina negli Stati membri vicini dell’Ucraina.

    (5)

    Questa situazione esercita una pressione sui prezzi in diverse regioni della Bulgaria, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia. Inoltre, le importazioni stanno saturando la capacità di stoccaggio e le catene logistiche. Tali circostanze si ripercuotono sulla redditività economica e sulle prospettive di mercato degli agricoltori in alcune regioni dei suddetti Stati membri. Ciò potrebbe in ultima analisi compromettere il normale funzionamento dei corridoi di solidarietà UE-Ucraina.

    (6)

    Per evitare un rapido deterioramento della situazione, la Commissione ha adottato una prima misura di emergenza a sostegno degli agricoltori colpiti in Bulgaria, Polonia e Romania con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 (3) della Commissione, considerando in particolare la situazione dell’approvvigionamento interno e le sfide logistiche in tali Stati membri.

    (7)

    Tenuto conto dell’entità dell’impatto economico negativo negli Stati membri interessati, è necessario estendere l’ambito di applicazione della misura di sostegno adottata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 all’Ungheria e alla Slovacchia e fornire finanziamenti aggiuntivi per affrontare meglio tale situazione.

    (8)

    Si tratta di un problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il problema specifico di un numero limitato di regioni di alcuni Stati membri non può essere affrontato adottando misure ai sensi dell’articolo 219 o dell’articolo 220 di detto regolamento poiché non è specificamente collegato all’esistenza di turbative del mercato o a una precisa minaccia di turbativa, né è collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante. Inoltre, al fine di evitare un rapido ulteriore deterioramento della redditività economica degli agricoltori in alcune regioni della Bulgaria, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, la situazione richiede un intervento urgente.

    (9)

    È quindi opportuno istituire una misura di emergenza e concedere a Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia una sovvenzione finanziaria per sostenere gli agricoltori colpiti dall’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina, per il periodo strettamente necessario,

    (10)

    È opportuno fissare l’importo a disposizione della Bulgaria, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, tenendo conto in particolare del loro peso rispettivo nel settore agricolo dell’Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della crescita relativa degli scambi di cereali e semi oleosi in tali paesi.

    (11)

    Bulgaria, Ungheria, Polonia Romania e Slovacchia dovrebbero distribuire l’aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell’entità delle difficoltà e dei danni economici che gli agricoltori che coltivano cereali e semi oleosi devono affrontare nelle zone colpite, garantendo al tempo stesso che i suddetti agricoltori siano i beneficiari finali dell’aiuto ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

    (12)

    Poiché l’importo assegnato a Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia compenserebbe solo una parte delle perdite effettive subite dagli agricoltori delle regioni colpite, detti Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno nazionale supplementare ai produttori in questione, alle condizioni ed entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

    (13)

    Per disporre della flessibilità necessaria a distribuire l’aiuto a seconda di quanto richiesto dalle circostanze per far fronte alle difficoltà degli agricoltori, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia dovrebbero essere autorizzate a cumularlo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, senza sovracompensazione agli agricoltori.

    (14)

    Al fine di evitare sovracompensazioni Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per rispondere all’impatto dell’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi dall’Ucraina nelle regioni colpite.

    (15)

    Poiché l’aiuto dell’Unione è fissato in euro, è necessario, al fine di garantire un’applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione in valuta nazionale dell’importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, come Bulgaria, Ungheria, Polonia e Romania. Dato che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (5), è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio.

    (16)

    Per motivi di bilancio, l’Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia solo se sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità.

    (17)

    Il sostegno alla misura di emergenza dovrebbe essere versato entro il 31 dicembre 2023. Poiché dopo il 31 dicembre 2023 non sono ammessi pagamenti, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 non dovrebbe essere applicabile.

    (18)

    Per consentire all’Unione di monitorare l’efficienza della presente misura di emergenza, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni particolareggiate sulla sua attuazione.

    (19)

    Per garantire che gli agricoltori ricevano l’aiuto il più presto possibile, è opportuno che Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia possano attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (20)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È messo a disposizione di Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia un aiuto dell’Unione pari a 100 000 000 EUR per erogare un sostegno eccezionale agli agricoltori che producono i cereali e semi oleosi riportati nell’allegato alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

    2.   Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia si servono degli importi di cui all’articolo 2 per misure intese a compensare gli agricoltori delle perdite economiche dovute all’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina nelle regioni colpite.

    3.   Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.

    4.   Le spese sostenute da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2023.

    5.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    6.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

    Articolo 2

    1.   La spesa dell’Unione sostenuta conformemente all’articolo 1 non supera l’importo totale di:

    a)

    9 770 000 EUR per la Bulgaria;

    b)

    15 930 000 EUR per l’Ungheria;

    c)

    39 330 000 EUR per la Polonia;

    d)

    29 730 000 EUR per la Romania;

    e)

    5 240 000 EUR per la Slovacchia.

    2.   Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia possono concedere un aiuto nazionale supplementare per le misure adottate in applicazione dell’articolo 1 fino a un massimo del 200 % dell’importo corrispondente stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazione.

    3.   Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia versano il sostegno supplementare di cui al paragrafo 2 entro il 31 dicembre 2023.

    Articolo 3

    Al fine di evitare sovracompensazioni nella concessione del sostegno di cui al presente regolamento, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per rispondere all’impatto dell’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi dall’Ucraina nelle regioni colpite.

    Articolo 4

    1.   Senza ritardo ed entro il 30 settembre 2023 Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia notificano alla Commissione quanto segue:

    a)

    una descrizione delle misure da adottare;

    b)

    i criteri utilizzati per determinare i metodi per il calcolo dell’aiuto e le ragioni della distribuzione dell’aiuto tra gli agricoltori;

    c)

    l’effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche causate dalle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina;

    d)

    le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto delle misure;

    e)

    le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e la sovracompensazione;

    f)

    la previsione dei pagamenti delle spese dell’Unione ripartite per mese fino al 31 dicembre 2023;

    g)

    il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell’articolo 2, paragrafo 2;

    h)

    le azioni intraprese per controllare l’ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

    2.   Entro il 15 maggio 2024 Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell’Unione e aiuto nazionale supplementare, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  COM(2022)217 final.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 della Commissione del 4 aprile 2023 che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Polonia e Romania (GU L 96 del 5.4.2023, pag. 80).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).


    ALLEGATO

    ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

    Codice NC

    Descrizione

    1001

    Frumento (grano) e frumento segalato

    1002

    Segale

    1003

    Orzo

    1004

    Avena

    1005

    Granturco

    1008 60

    Triticale

    Miscele di prodotti di cui ai codici NC 1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1005 e 1008 60

    1205

    Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

    1206

    Semi di girasole, anche frantumati


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