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Document 32023R1185

Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato

C/2023/1086

GU L 157 del 20.6.2023, p. 20–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1185/oj

20.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 157/20


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1185 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2023

che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2, e l’articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Data la necessità di ridurre sensibilmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti e la possibilità che ogni carburante dia un contributo significativo con l’applicazione, tra le altre misure, di tecniche di cattura e stoccaggio del carbonio, e tenendo conto degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti per altri combustibili nella direttiva (UE) 2018/2001, è opportuno fissare una soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % per tutti i tipi di carburanti derivanti da carbonio riciclato.

(2)

È necessario stabilire norme chiare, basate su criteri oggettivi e non discriminatori, per calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato e per i carburanti fossili di riferimento.

(3)

La metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe tenere conto delle emissioni durante l’intero ciclo di vita dovute alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato, ed essere basata su criteri oggettivi e non discriminatori.

(4)

Non dovrebbero essere concessi crediti per la cattura di CO2 di cui si è già tenuto conto in virtù di altre disposizioni giuridiche dell’Unione. Tale tipo di CO2 catturato non dovrebbe pertanto essere considerato evitato nel determinare le emissioni derivanti dall’attuale uso o destinazione delle materie energetiche in entrata (di seguito «input»).

(5)

L’origine del carbonio usato per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato non è rilevante per calcolare la riduzione delle emissioni di tali carburanti a breve termine, in quanto attualmente sono disponibili varie fonti di carbonio che può essere catturato continuando a fare progressi nella decarbonizzazione. In un’economia che segue una traiettoria verso la neutralità climatica entro il 2050, le fonti di carbonio che può essere catturato dovrebbero diventare meno abbondanti a medio e lungo termine e sempre più limitate alle emissioni di CO2 più difficili da ridurre. Inoltre, continuare a usare carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato che contengono carbonio da combustibili non sostenibili non è compatibile con la traiettoria verso la neutralità climatica entro il 2050, in quanto comporterebbe l’uso di combustibili non sostenibili e delle relative emissioni. Pertanto, quando si calcola la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato, le emissioni catturate generate da combustibili non sostenibili non dovrebbero essere considerate per sempre emissioni evitate. Le emissioni catturate derivanti dalla combustione di combustibili non sostenibili per la produzione di energia elettrica dovrebbero essere considerate emissioni evitate fino al 2035, in quanto la maggior parte dovrebbe ridursi entro tale data, mentre le emissioni derivanti da altri usi di combustibili non sostenibili dovrebbero essere considerate evitate fino al 2040 perché saranno di più lunga durata. La tempistica sarà riesaminata alla luce dell’attuazione a livello dell’Unione, nei settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del traguardo in materia di clima per il 2040 che la Commissione dovrà presentare al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale eseguito a norma dell’accordo di Parigi, in conformità del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L’attuazione del traguardo di cui alla direttiva 2003/87/CE preciserà meglio la scarsità di emissioni prevista in ciascun settore.

(6)

Le emissioni derivanti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, vale a dire da processi industriali o dalla combustione di combustibili non sostenibili, dovrebbero essere impedite, anche se possono essere catturate e usate per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato. Tali emissioni sono soggette alla fissazione del prezzo del carbonio soprattutto per incentivare la riduzione delle emissioni prodotte da combustibili non sostenibili. Dette emissioni, se non se ne tiene conto a monte con una fissazione efficace del prezzo del carbonio, devono essere conteggiate e non considerate evitate.

(7)

I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato possono essere ottenuti con vari processi, che possono produrre una miscela di diversi tipi di combustibili. La metodologia dovrebbe quindi essere in grado di valutare le riduzioni effettive delle emissioni da tali processi, compresi quelli che producono sia carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto che carburanti derivanti da carbonio riciclato.

(8)

Per determinare l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato è necessario calcolare la quota del contenuto energetico di tali carburanti nell’output di un processo. A tal fine, la frazione di ciascun tipo di carburante dovrebbe essere determinata dividendo l’input energetico del tipo in questione per il totale degli input energetici nel processo. Nella produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, è necessario determinare se l’energia elettrica in entrata debba essere considerata pienamente rinnovabile. L’energia elettrica in entrata dovrebbe essere conteggiata come pienamente rinnovabile se sono soddisfatte le disposizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 3, quinto e sesto comma, della direttiva (UE) 2018/2001. In caso contrario, per determinare la quota di energia rinnovabile si dovrebbe utilizzare la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell’anno in questione. Nella produzione di carburanti derivanti da carbonio riciclato possono essere considerati input energetico solo i flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materie ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o dal gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali.

(9)

Il carburante fossile di riferimento per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato dovrebbe essere fissato a 94 g CO2eq/MJ, in linea con il valore per i biocarburanti e i bioliquidi fissato nella direttiva (UE) 2018/2001.

(10)

L’obiettivo principale della promozione dei carburanti derivanti da carbonio riciclato è ridurre le emissioni di gas a effetto serra migliorando l’efficienza del consumo delle materie prime ammissibili rispetto ai consumi attuali. Dato che le materie prime che si possono adoperare per produrre carburanti derivanti da carbonio riciclato possono essere già state usate per produrre energia, nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra è opportuno tenere conto delle emissioni derivanti dal cambiamento dell’uso di tali input a disponibilità limitata (input rigidi) rispetto all’uso attuale. Lo stesso dovrebbe valere per gli input rigidi ottenuti da processi integrati e usati per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

(11)

Se l’energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è prelevata dalla rete elettrica e non è considerata del tutto rinnovabile, dovrebbe essere applicata l’intensità media di carbonio dell’energia elettrica consumata nello Stato membro in cui il carburante è prodotto, in quanto descrive meglio l’intensità di gas a effetto serra dell’intero processo. In alternativa, all’energia elettrica prelevata dalla rete e usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato, che non è considerata pienamente rinnovabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, possono essere attribuiti valori di emissione di gas a effetto serra in funzione del numero di ore a pieno carico dell’impianto che produce i carburanti in questione. Se l’energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è considerata pienamente rinnovabile conformemente all’articolo 27 della direttiva (UE) 2018/2001, le dovrebbe essere applicata un’intensità di carbonio pari a zero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisa la metodologia di calcolo delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Articolo 2

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dall’uso di carburanti derivanti da carbonio riciclato è di almeno il 70 %.

Articolo 3

Le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato sono calcolate secondo la metodologia di cui all’allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(4)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


ALLEGATO

Metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato

A.   METODOLOGIA

1.

Le emissioni di gas a effetto serra generate dalla produzione e dall’uso di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o di carburanti derivanti da carbonio riciclato sono calcolate secondo la seguente formula:

E = e i + e p + e td + e u – e ccs

dove:

E

=

totale delle emissioni derivanti dall’uso del carburante (gCO2eq/MJ di carburante)

e i

=

e i elastic + e i rigid – e ex use: emissioni derivanti dall’approvvigionamento di input (materie energetiche) (gCO2eq/MJ di carburante)

e i elastic

=

emissioni derivanti da input elastici (gCO2eq/MJ di carburante)

e i rigid

=

emissioni derivanti da input rigidi (gCO2eq/MJ di carburante)

e ex use

=

emissioni derivanti dall’attuale uso o destinazione degli input (gCO2eq/MJ di carburante)

e p

=

emissioni derivanti dalla lavorazione (gCO2eq/MJ di carburante)

e td

=

emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione (gCO2eq/MJ di carburante)

e u

=

emissioni derivanti dalla combustione al momento dell’uso finale del carburante (gCO2eq/MJ di carburante)

e ccs

=

riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 (gCO2eq/MJ di carburante)

Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature.

L’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato è calcolata dividendo le emissioni totali del processo relative a ciascun elemento della formula per la quantità totale di combustibile ottenuto dal processo ed è espressa in grammi di CO2 equivalente per MJ di carburante (gCO2eq/MJ di carburante). Se un carburante è un mix di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, di carburanti derivanti da carbonio riciclato e di altri combustibili, si considera che tutti i tipi di combustibili abbiano la stessa intensità di emissione.

Fa eccezione a questa regola il caso in cui i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato sostituiscono solo parzialmente un input convenzionale.

In questo caso, nel calcolo dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra si distingue, in proporzione del valore energetico degli input, tra:

la parte del processo che si basa sull’input convenzionale e

la parte del processo che si basa sui carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato, nell’ipotesi che le parti del processo siano altrimenti identiche.

Quando i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato sono lavorati insieme alla biomassa si applica una distinzione analoga.

L’intensità delle emissioni di gas a effetto serra può essere calcolata come media dell’intera produzione di carburanti durante un periodo massimo di un mese di calendario o per periodi più brevi. Se come input per aumentare il potere calorifico del carburante o dei prodotti intermedi si usa energia elettrica considerata pienamente rinnovabile secondo la metodologia di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, l’intervallo di tempo è in linea con i requisiti applicabili alla correlazione temporale. Se pertinente, i valori di intensità delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per singoli intervalli di tempo possono servire per calcolare l’intensità media delle emissioni di gas a effetto serra per un periodo massimo di un mese, a condizione che i singoli valori calcolati per ciascun periodo di tempo rispettino la soglia minima di riduzione del 70 %.

2.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o da carburanti derivanti da carbonio riciclato è calcolata secondo la seguente formula:

Riduzione = (E F – E)/E F

dove:

E

=

totale delle emissioni generate dall’uso di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o di carburanti derivanti da carbonio riciclato;

E F

=

totale delle emissioni derivanti dal carburante fossile di riferimento.

Per tutti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, il totale delle emissioni del carburante fossile di riferimento è pari a 94 gCO2eq/MJ.

3.

Se l’output di un processo non rientra totalmente tra i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o i carburanti derivanti da carbonio riciclato, le rispettive quote nella produzione totale sono calcolate come segue:

a)

la quota dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è calcolata dividendo l’input energetico pertinente da fonti rinnovabili per il totale degli input energetici;

b)

la quota del carburante da carbonio riciclato è calcolata dividendo l’input energetico pertinente che può essere considera fonte per la produzione di carburanti derivanti da carbonio riciclato per il totale degli input energetici.

L’energia pertinente degli input materiali è il potere calorifico inferiore dell’input materiale che entra nella struttura molecolare del carburante (1).

Nel caso dell’energia elettrica usata per aumentare il potere calorifico del carburante o dei prodotti intermedi, l’energia pertinente è quella dell’energia elettrica.

Per i gas di scarico industriali, è l’energia del gas di scarico basata sul potere calorifico inferiore. Per il calore usato per aumentare il potere calorifico del carburante o dei prodotti intermedi, l’energia pertinente è l’energia utile del calore usato per sintetizzare il carburante. Per calore utile si intende l’energia termica totale moltiplicata per il rendimento di Carnot definito nell’allegato V, parte C, punto 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001. Gli altri input sono presi in considerazione solo per calcolare l’intensità delle emissioni del carburante.

4.

Nel calcolare le emissioni derivanti dall’approvvigionamento di input, occorre distinguere tra input elastici e rigidi: sono rigidi gli input la cui offerta non può essere ampliata per soddisfare una domanda supplementare. Tutti gli input che possono essere considerati fonti di carbonio per la produzione di carburanti derivanti da carbonio riciclato sono quindi rigidi, come anche gli output prodotti in proporzione fissa mediante un processo integrato (2) e che rappresentano meno del 10 % del valore economico dell’output; se rappresentano il 10 % o più del valore economico, sono considerati elastici. In linea di principio, sono elastici gli input il cui approvvigionamento può essere aumentato per soddisfare la domanda supplementare. I prodotti petroliferi delle raffinerie rientrano in questa categoria in quanto le raffinerie possono modificare il rapporto tra i loro prodotti.

5.

All’energia elettrica considerata pienamente rinnovabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 sono attribuite zero emissioni di gas a effetto serra.

6.

Ogni anno civile, per attribuire i valori delle emissioni di gas a effetto serra all’energia elettrica prelevata dalla rete che non è considerata pienamente rinnovabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 ma che è utilizzata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato, si applica uno dei tre metodi alternativi seguenti:

a)

i valori delle emissioni di gas a effetto serra sono attribuiti conformemente alla parte C del presente allegato, senza pregiudicare la valutazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato;

b)

i valori delle emissioni di gas a effetto serra sono attribuiti in funzione del numero di ore a pieno carico dell’impianto che produce i carburanti in questione. Se il numero di ore a pieno carico è pari o inferiore al numero di ore in cui il prezzo marginale dell’energia elettrica è stato fissato da impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili o centrali nucleari nell’anno civile precedente per il quale sono disponibili dati affidabili, all’energia elettrica di rete usata nel processo di produzione dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato è attribuito un valore di emissione di gas a effetto serra pari a 0 gCO2eq/MJ. Se il numero di ore a pieno carico è superiore, all’energia elettrica di rete è attribuito un valore di emissione di gas a effetto serra pari a 183 gCO2eq/MJ; o

c)

può essere usato il valore di emissione di gas a effetto serra dell’unità marginale che genera energia elettrica al momento della produzione dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella zona di offerta, se l’informazione è pubblicamente disponibile presso un gestore del sistema di trasmissione nazionale.

Se si usa il metodo della lettera b), lo si applica anche all’energia elettrica utilizzata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato, che si considera pienamente rinnovabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001.

7.

Le emissioni di gas a effetto serra di input elastici ottenuti con un processo integrato sono calcolate sulla base dei dati del processo di produzione effettivo. Sono incluse tutte le emissioni derivanti dalla produzione degli input lungo l’intera catena di approvvigionamento (comprese le emissioni causate dall’estrazione dell’energia primaria necessaria per la produzione, la lavorazione e il trasporto dell’input). Non sono incluse le emissioni di combustione relative al contenuto di carbonio degli input dei carburanti (3).

Tuttavia, le emissioni di gas a effetto serra derivanti da input elastici che non sono ottenuti da un processo integrato sono calcolate in base ai valori figuranti nella parte B del presente allegato. Se l’input non figura nell’elenco, le informazioni sull’intensità delle emissioni possono essere ricavate dall’ultima versione della relazione JEC Well-To-Wheels, dalla banca dati ECOINVENT, da fonti ufficiali quali il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) o la pubblica amministrazione, da altre fonti verificate come le banche dati E3 e GEMIS e dalle pubblicazioni sottoposte a revisione inter pares.

8.

Il fornitore di ciascun input, tranne quelli i cui valori figurano nella parte B del presente allegato, calcola l’intensità delle emissioni (4) secondo le procedure di cui al presente documento e comunica il valore alla fase di produzione successiva o al produttore del carburante finale. La stessa regola si applica ai fornitori di input più monte nella catena di approvvigionamento.

9.

Le emissioni degli input rigidi comprendono quelle derivanti dal loro cambio di destinazione da un uso precedente o alternativo. Tali emissioni tengono conto della perdita di produzione di energia elettrica, calore o di prodotti ricavati dall’input in precedenza, nonché di eventuali emissioni dovute a un trattamento supplementare dell’input e al trasporto. Si applicano le regole seguenti.

a)

Le emissioni attribuite alla fornitura di input rigidi sono calcolate moltiplicando la perdita di produzione di energia elettrica, calore o altri prodotti per il relativo fattore di emissione. In caso di perdita di produzione di energia elettrica, sono da considerare i fattori di emissione per la produzione di energia elettrica di rete nel paese in cui si è verificato il cambio di destinazione d’uso, calcolati secondo la metodologia del caso indicata ai punti 5 o 6. Nel caso di cambio di destinazione d’uso di materiali, le emissioni da attribuire al materiale sostitutivo sono calcolate come per gli input materiali nella presente metodologia. Per i primi 20 anni dopo l’inizio della produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o di carburanti derivanti da carbonio riciclato, la perdita di produzione di energia elettrica, calore e materiale è calcolata in base alla quantità media di energia elettrica e calore prodotta dall’input rigido negli ultimi tre anni prima dell’inizio della produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o di carburanti derivanti da carbonio riciclato. Dopo 20 anni di produzione, la perdita di produzione di energia elettrica, calore o altri prodotti è calcolata in base a standard minimi di prestazione energetica ipotizzati nelle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) pertinenti. Se il processo non rientra in una BAT, la stima della perdita di produzione si basa su un processo comparabile che applica una tecnologia d’avanguardia.

b)

Nel caso di input rigidi che sono flussi intermedi nei processi industriali, quali gas di cokeria, gas di altoforno nelle acciaierie o gas di raffineria in una raffineria di petrolio, se l’effetto del cambio di destinazione per la produzione di carburante non può essere misurato direttamente, le emissioni dovute a tale cambio di destinazione sono calcolate in base a simulazioni del funzionamento dell’impianto prima e dopo la modifica subita per produrre carburanti derivanti da carbonio riciclato. Se la modifica dell’impianto ha comportato una riduzione della produzione di alcuni prodotti, le emissioni attribuite all’input rigido includono le emissioni associate alla sostituzione dei prodotti perduti.

c)

Se il processo si avvale di input rigidi provenienti da nuovi impianti, come una nuova acciaieria che sfrutta il gas di altoforno per produrre carburanti derivanti da carbonio riciclato, si tiene conto dell’impatto del cambio di destinazione dell’input dall’uso alternativo più economico. Le conseguenze in termini di emissioni sono calcolate in base alle norme minime di prestazione energetica ipotizzate nelle conclusioni sulle BAT pertinenti. Per i processi industriali che non rientrano in una BAT, la riduzione delle emissioni è calcolata in base a un processo comparabile che applica una tecnologia d’avanguardia.

10.

Le emissioni derivanti dall’attuale uso o destinazione comprendono tutte le emissioni dell’attuale uso o destinazione dell’input che sono evitate quando l’input è usato per la produzione di carburante. Tali emissioni comprendono il CO2 equivalente del carbonio incorporato nella composizione chimica del carburante che sarebbe stato altrimenti emesso come CO2 nell’atmosfera, tra cui il CO2 catturato e incorporato nel carburante purché sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a)

il CO2 è stato catturato da un’attività elencata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, è stato preso in considerazione a monte in un sistema efficace di fissazione del prezzo del carbonio ed è incorporato nella composizione chimica del carburante prima del 2036. Tale termine è esteso al 2041 in casi diversi dal CO2 derivante dalla combustione di carburanti per la produzione di energia elettrica; o

b)

il CO2 è stato catturato nell’aria; o

c)

il CO2 catturato deriva dalla produzione o combustione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e non ha ottenuto crediti per la riduzione delle emissioni da cattura e sostituzione di CO2, secondo quanto indicato negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001; o

d)

il CO2 catturato deriva dalla combustione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o di carburanti derivanti da carbonio riciclato conformi ai criteri di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra di cui all’articolo 25, paragrafo 2, e all’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 e al presente regolamento; o

e)

il CO2 catturato deriva da una fonte geologica e in precedenza era rilasciato naturalmente.

Sono esclusi il CO2 catturato che proviene da un carburante deliberatamente bruciato allo scopo preciso di produrre CO2, nonché il CO2 la cui cattura ha comportato un credito di emissione ai sensi di altre disposizioni giuridiche.

Le emissioni associate agli input quali l’energia elettrica, il calore e i materiali di consumo usati nel processo di cattura di CO2 sono incluse nel calcolo delle emissioni attribuite agli input.

11.

La tempistica di cui al punto 10, lettera a), sarà riesaminata alla luce dell’attuazione, nei settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE, del traguardo in materia di clima a livello dell’Unione per il 2040 fissato a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1119.

12.

Le emissioni derivanti dalla lavorazione comprendono le emissioni atmosferiche dirette derivanti dalla lavorazione stessa, dal trattamento dei rifiuti e dalle perdite.

13.

Le emissioni derivanti dalla combustione di carburante si riferiscono alle emissioni totali di combustione del carburante in uso.

14.

I gas a effetto serra presi in considerazione nel calcolo delle emissioni e le loro equivalenze in CO2 sono gli stessi indicati nell’allegato V, parte C, punto 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

15.

Se un processo produce una pluralità di prodotti («co-prodotti»), quali carburanti o prodotti chimici, nonché co-prodotti energetici come il calore oppure l’energia elettrica o meccanica esportati dall’impianto, le emissioni di gas a effetto serra sono assegnate a tali co-prodotti secondo gli approcci seguenti:

a)

l’assegnazione è effettuata al termine del processo di produzione dei co-prodotti. Le emissioni assegnate comprendono quelle derivanti dal processo stesso e quelle attribuite agli input del processo;

b)

le emissioni da assegnare sono e i più eventuali frazioni e p , e td e e ccs che hanno luogo fino alla fase del processo (compresa) in cui sono prodotti i co-prodotti. Se un input nel processo è a sua volta il co-prodotto di un altro processo, l’assegnazione all’altro processo è effettuata in primo luogo per stabilire le emissioni da assegnare all’input;

c)

se un impianto entro i limiti del progetto tratta solo uno dei co-prodotti del progetto, le emissioni dell’impianto sono interamente assegnate al co-prodotto;

d)

se il processo consente di modificare il rapporto dei co-prodotti ottenuti, l’assegnazione è effettuata in base a un criterio di causalità fisica, ossia determinando l’effetto, sulle emissioni del processo, dell’incremento della produzione di un solo co-prodotto mantenendo costanti gli altri output;

e)

se il rapporto tra i prodotti è fisso e i co-prodotti sono tutti carburanti, energia elettrica o calore, l’assegnazione è effettuata in base al contenuto energetico. Se l’assegnazione riguarda il calore esportato in base al contenuto energetico, può essere presa in considerazione solo la parte utile del calore ai sensi dell’allegato V, parte C, punto 16, della direttiva (UE) 2018/2001;

f)

se il rapporto tra i prodotti è fisso e alcuni co-prodotti sono carburanti privi di contenuto energetico, l’assegnazione è effettuata in base al valore economico dei co-prodotti. Il valore economico considerato è il valore franco fabbrica medio dei prodotti negli ultimi tre anni. Se tali dati non sono disponibili, il valore è stimato in base ai prezzi delle materie prime meno il costo del trasporto e dello stoccaggio (5).

16.

Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione comprendono le emissioni generate dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei carburanti finiti. Nelle emissioni attribuite agli input e i sono comprese quelle derivanti dal trasporto e dallo stoccaggio.

17.

Se da un processo di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato risultano emissioni di carbonio che sono stoccate in modo permanente a norma della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ciò può essere accreditato ai prodotti del processo come riduzione delle emissioni incluse in e ccs . Anche le emissioni derivanti dall’operazione di stoccaggio (compreso il trasporto del biossido di carbonio) dovranno essere incluse in e p .

B.   «VALORI STANDARD» PER LE INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI INPUT ELASTICI

Le intensità di gas a effetto serra degli input diversi dall’energia elettrica sono indicate nella tabella seguente.

 

Emissioni totali

gCO2eq/MJ

Emissioni a monte

gCO2eq/MJ

Emissioni di combustione

gCO2eq/MJ

Gas naturale

66,0

9,7

56,2

Diesel

95,1

21,9

73,2

Benzina

93,3

19,9

73,4

Olio combustibile pesante

94,2

13,6

80,6

Metanolo

97,1

28,2

68,9

Carbon fossile

112,3

16,2

96,1

Lignite

116,7

1,7

115,0


 

gCO2eq/kg

Ammoniaca

2 351,3

Cloruro di calcio (CaCl2)

38,8

Cicloesano

723,0

Acido cloridrico (HCl)

1 061,1

Lubrificanti

947,0

Solfato di magnesio (MgSO4)

191,8

Azoto

56,4

Acido fosforico (H3PO4)

3 124,7

Idrossido di potassio (KOH)

419,1

Ossido di calcio (CaO) puro per processi

1 193,2

Carbonato di sodio (Na2CO3)

1 245,1

Cloruro di sodio (NaCl)

13,3

Idrossido di sodio (NaOH)

529,7

Metossido di sodio (Na(CH3O)]

2 425,5

SO2

53,3

Acido solforico (H2SO4)

217,5

Urea

1 846,6

C.   INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DELL’ENERGIA ELETTRICA

L’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica è determinata a livello nazionale o a livello di zone di offerta. Se i dati necessari sono pubblicamente disponibili, l’intensità suddetta può essere determinata anche solo a livello di zone di offerta. Il calcolo dell’intensità di carbonio dell’energia elettrica, espressa in CO2eq/kWh di energia elettrica, tiene conto di tutte le potenziali fonti di energia primaria per la produzione di energia elettrica, del tipo di centrale, delle efficienze di conversione e del consumo interno di energia elettrica nella centrale.

Il calcolo tiene conto di tutte le emissioni di carbonio equivalente associate alla combustione e all’approvvigionamento dei combustibili usati per la produzione di energia elettrica. Ciò si basa sulla quantità di diversi combustibili utilizzati negli impianti di produzione di energia elettrica. sui fattori di emissione derivanti dalla combustione di combustibili e sui fattori di emissione dei combustibili a monte.

I gas a effetto serra diversi dal CO2 sono convertiti in CO2eq moltiplicando il potenziale di riscaldamento globale relativo al CO2 su un orizzonte di 100 anni, come indicato nell’allegato V, parte C, punto 4 della direttiva (UE) 2018/2001. Le emissioni di CO2 dei combustibili da biomassa non sono prese in considerazione in quanto di origine biogenica, mentre si conteggiano le emissioni di CH4 e N2O.

Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla combustione di combustibili, si prendono i fattori di emissione predefiniti per la combustione fissa nelle industrie energetiche indicati nelle linee guida IPCC del 2006. Le emissioni a monte comprendono le emissioni derivanti da tutti i processi e le fasi necessari per rendere il combustibile idoneo alla produzione di energia elettrica; derivano dall’estrazione, dalla raffinazione e dal trasporto del combustibile usato per produrre energia elettrica.

Sono inoltre prese in considerazione tutte le emissioni a monte derivanti da coltivazione, raccolto o raccolta, trasformazione e trasporto della biomassa. La torba e i componenti dei rifiuti di origine fossile sono trattati come combustibili fossili.

I combustibili usati per la produzione lorda di energia elettrica nelle centrali esclusivamente elettriche sono calcolati in base alla produzione e all’efficienza di conversione in energia elettrica. Nel caso della cogenerazione di calore ed energia elettrica, i combustibili usati per il calore prodotto nella cogenerazione sono conteggiati considerando la produzione alternativa di calore con efficienze medie complessive dell’85 %, mentre il resto è attribuito alla produzione di energia elettrica.

Per le centrali nucleari l’efficienza di conversione dal calore nucleare è considerata pari al 33 % oppure basata sui dati forniti da Eurostat o da fonte analoga accreditata.

I combustibili da fonti rinnovabili che comprendono energia idroelettrica, solare, eolica e geotermica non sono associati alla produzione di energia elettrica. Le emissioni derivanti dalla costruzione e dalla disattivazione e dalla gestione dei rifiuti degli impianti di produzione di energia elettrica non sono prese in considerazione. Pertanto, le emissioni CO2 equivalenti associate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, solare, idroelettrica e geotermica) sono considerate pari a zero.

Le emissioni CO2 equivalenti derivanti dalla produzione lorda di energia elettrica comprendono le emissioni a monte di cui alla relazione JEC Well-To-Wheels, versione 5 (Prussi et al., 2020), elencate nella tabella 3 e i fattori di emissione predefiniti per la combustione fissa di cui alle linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (IPCC 2006) elencati nelle tabelle 1 e 2. Le emissioni a monte per l’approvvigionamento del carburante sono calcolate applicando i fattori di emissione a monte di cui alla relazione JEC Well-To-Wheels, versione 5 (Prussi et al., 2020).

Il calcolo dell’intensità di carbonio dell’energia elettrica è effettuato secondo la formula:

Formula

dove:

e gross_prod

=

emissioni di CO2 equivalente

Formula

Formula

=

emissioni di CO2 equivalente a monte

Formula

Formula

=

fattori di emissione di CO2 equivalente da combustione di combustibili

Formula

B i

=

consumo di combustibile per la produzione di energia elettrica

Formula

Formula

=

combustibili per la produzione di energia elettrica

La quantità di produzione netta di energia elettrica è data dalla produzione lorda di energia elettrica, dal consumo interno nella centrale elettrica e dalle perdite nell’accumulazione per pompaggio:

Formula

dove:

E net

=

produzione netta di energia elettrica

Formula

E gross

=

produzione lorda di energia elettrica

Formula

E own

=

consumo interno di energia elettrica nella centrale

Formula

E pump

=

consumo elettrico per il pompaggio

Formula

L’intensità di carbonio dell’energia elettrica netta prodotta è il totale lordo delle emissioni di gas a effetto serra per produrre o consumare l’energia elettrica netta:

Formula

dove:CI = emissioni di CO2 equivalente da produzione di energia elettrica

Formula

Dati sulla produzione di energia elettrica e sul consumo di combustibile

I dati sulla produzione di energia elettrica e sul consumo di combustibile sono ricavati dall’AIE, che offre informazioni sui bilanci energetici e sull’energia elettrica prodotta con vari combustibili (cfr. ad esempio sito web dell’AIE, sezione su dati e statistiche («Energy Statistics Data Browser») (6).

Per gli Stati membri dell’UE si possono prendere i dati Eurostat, che sono più dettagliati. Se l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra è stabilita a livello di zone di offerta, i dati si traggono dalle statistiche nazionali ufficiali aventi lo stesso livello di dettaglio dei dati dell’AIE. I dati sul consumo di combustibile includono i dati al massimo livello di dettaglio disponibili nelle statistiche nazionali riguardo a: combustibili fossili solidi, gas manifatturati, torba e prodotti a base di torba, scisto bituminoso e sabbie bituminose, petrolio e prodotti petroliferi, gas naturale, energie rinnovabili e biocarburanti, rifiuti non rinnovabili e nucleare. Le energie rinnovabili e i biocarburanti comprendono i biocarburanti, i rifiuti urbani rinnovabili, l’energia idroelettrica, oceanica, geotermica, eolica, solare e le pompe di calore.

Dati da fonti bibliografiche

Tabella 1

Fattori di emissione standard per combustione stazionaria [g/MJ di carburante su un potere calorifico netto].

Combustibile

CO2

CH4

N2O

Combustibili fossili solidi

 

 

 

Antracite

98,3

0,001

0,0015

Carbone da coke

94,6

0,001

0,0015

Altro carbone bituminoso

94,6

0,001

0,0015

Carbone sub-bituminoso

96,1

0,001

0,0015

Lignite

101

0,001

0,0015

Agglomerati di carbon fossile

97,5

0,001

0,0015

Coke da cokeria

107

0,001

0,0015

Coke da gas

107

0,001

0,0001

Catrame di carbone

80,7

0,001

0,0015

Mattonelle di lignite

97,5

0,001

0,0015

Gas manifatturati

 

 

 

Gas di officine del gas

44,4

0,001

0,0001

Gas di cokeria

44,4

0,001

0,0001

Gas di altoforno

260

0,001

0,0001

Altri gas di recupero

182

0,001

0,0001

Torba e prodotti a base di torba

106

0,001

0,0015

Scisto bituminoso e sabbie bituminose

73,3

0,003

0,0006

Petrolio e prodotti petroliferi

 

 

 

Petrolio greggio

73,3

0,003

0,0006

Liquidi di gas naturale

64,2

0,003

0,0006

Prodotti base di raffineria

73,3

0,003

0,0006

Additivi e ossigenati

73,3

0,003

0,0006

Altri idrocarburi

73,3

0,003

0,0006

Gas di raffineria

57,6

0,001

0,0001

Etano

61,6

0,001

0,0001

Gas di petrolio liquefatto

63,1

0,001

0,0001

Benzina per motori

69,3

0,003

0,0006

Benzina avio

70

0,003

0,0006

JET fuel del tipo benzina

70

0,003

0,0006

Carboturbo

71,5

0,003

0,0006

Altro cherosene

71,5

0,003

0,0006

Nafta

73,3

0,003

0,0006

Gasolio

74,1

0,003

0,0006

Olio combustibile

77,4

0,003

0,0006

Acquaragia minerale e benzine speciali (SBP)

73,3

0,003

0,0006

Lubrificanti

73,3

0,003

0,0006

Bitume

80,7

0,003

0,0006

Coke di petrolio

97,5

0,003

0,0006

Cere paraffiniche

73,3

0,003

0,0006

Altri prodotti petroliferi

73,3

0,003

0,0006

Gas naturale

56,1

0,001

0,0001

Rifiuti

 

 

 

Rifiuti industriali (non rinnovabili)

143

0,03

0,004

Rifiuti urbani non rinnovabili

91,7

0,03

0,004

NB:

i valori devono essere moltiplicati per i fattori del potenziale di riscaldamento globale di cui all’allegato V, parte C, punto 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Fonte:

IPCC, 2006.


Tabella 2

Fattori di emissione standard per combustione stazionaria di combustibili da biomassa [g/MJ di carburante su un potere calorifico netto]

Combustibile

CO2

CH4

N2O

Biocarburanti solidi primari

0

0,03

0,004

Carbone di legna

0

0,2

0,004

Biogas

0

0,001

0,0001

Rifiuti urbani rinnovabili

0

0,03

0,004

Biobenzina pura

0

0,003

0,0006

Biobenzina miscelata

0

0,003

0,0006

Biodiesel puri

0

0,003

0,0006

Biodiesel miscelati

0

0,003

0,0006

Carboturbo puro

0

0,003

0,0006

Carboturbo miscelato

0

0,003

0,0006

Altri biocarburanti liquidi

0

0,003

0,0006

Fonte:

IPCC, 2006


Tabella 3

Fattori di emissione a monte del combustibile [gCO2eq/MJ di carburante su un potere calorifico netto]

Combustibile

Fattore di emissione

Carbon fossile

15,9

Carbone bruno

1,7

Torba

0

Gas di carbone

0

Prodotti petroliferi

11,6

Gas naturale

12,7

Biocarburanti solidi

0,7

Biocarburanti liquidi

46,8

Rifiuti industriali

0

Rifiuti urbani

0

Biogas

13,7

Energia nucleare

1,2

Fonte:

JEC Well-To-Wheels, versione 5.

La tabella A riporta i valori relativi all’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica a livello nazionale nell’Unione europea; se è determinata a livello nazionale, fino a quando non saranno disponibili dati più recenti (7) tali valori sono usati per calcolare l’intensità delle emissioni dell’energia elettrica prodotta nell’Unione.

Tabella A

Intensità delle emissioni dell’energia elettrica nell’Unione europea 2020

Paese

Intensità delle emissioni dell’energia elettrica generata (gCO2eq/MJ)

Austria

39,7

Belgio

56,7

Bulgaria

119,2

Cipro

206,6

Cechia

132,5

Germania

99,3

Danimarca

27,1

Estonia

139,8

Grecia

125,2

Spagna

54,1

Finlandia

22,9

Francia

19,6

Croazia

55,4

Ungheria

72,9

Irlanda

89,4

Italia

92,3

Lettonia

39,4

Lituania

57,7

Lussemburgo

52,0

Malta

133,9

Paesi Bassi

99,9

Polonia

196,5

Portogallo

61,6

Romania

86,1

Slovacchia

45,6

Slovenia

70,1

Svezia

4,1

Fonte:

JRC, 2022


(1)  Negli input materiali contenenti acqua, come potere calorifico inferiore si prende quello della frazione secca (cioè senza tener conto dell’energia necessaria per far evaporare l’acqua). I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto usati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali non sono presi in considerazione.

(2)  I processi integrati comprendono quelli che si svolgono nello stesso complesso industriale, o che forniscono l’input mediante un’infrastruttura apposita, oppure che forniscono più della metà dell’energia di tutti gli input nella produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o di carburante derivante da carbonio riciclato.

(3)  Se le intensità di carbonio sono ricavate dalla tabella della parte B, le emissioni di combustione non sono prese in considerazione perché sono conteggiate nella lavorazione o nelle emissioni di combustione del carburante finale.

(4)  In linea con il punto 6, l’intensità delle emissioni non comprende le emissioni incorporate nel contenuto di carbonio dell’input fornito.

(5)  Il dato rilevante sono i valori relativi dei co-prodotti; quindi, l’inflazione generale non è un problema.

(6)  Esempio: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser?country=GERMANY&energy=Coal&year=202.

(7)  La Commissione europea mette regolarmente a disposizione dati aggiornati.


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