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Document 32023D0413

    Decisione (UE) 2023/413 del Consiglio del 21 febbraio 2023 relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

    ST/5690/2023/INIT

    GU L 59 del 24.2.2023, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/413/oj

    24.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 59/13


    DECISIONE (UE) 2023/413 DEL CONSIGLIO

    del 21 febbraio 2023

    relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169.

    (2)

    Il protocollo sulla cooperazione culturale (2) («protocollo») allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (3) («accordo di libero scambio»), definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

    (3)

    Il protocollo contiene eccezionalmente disposizioni sul diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi che, in linea di principio, è riservato ai paesi in via di sviluppo che dispongono di industrie audiovisive in via di sviluppo.

    (4)

    A norma di tali disposizioni del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni, tale periodo di concessione del diritto è rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi. In conformità di tali disposizioni, il periodo di concessione del diritto è stato prolungato da ultimo fino al 30 giugno 2023, dato che nessuna delle parti vi ha posto termine. Le effettive conseguenze del protocollo in relazione alle coproduzioni audiovisive devono essere valutate a tempo debito dal comitato per la cooperazione culturale («comitato») e fungere da base per la decisione dell’Unione di prolungare o meno il periodo di concessione del diritto di un ulteriore periodo di tre anni fino al 2026.

    (5)

    Conformemente alla decisione (UE) 2015/2169, la Commissione avvisa la Repubblica di Corea dell’intenzione dell’Unione di non prolungare il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni secondo la procedura prevista nel protocollo, salvo che il Consiglio convenga, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. Qualora il Consiglio convenga di prolungare la concessione del diritto, la procedura in questione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga.

    (6)

    Il 22 dicembre 2022 il gruppo consultivo interno dell’Unione previsto dal protocollo è stato consultato in merito alla proroga del periodo di concessione del diritto, conformemente alle disposizioni sulla concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive del protocollo.

    (7)

    Il 7 dicembre 2022 il comitato ha valutato i risultati ottenuti grazie al riconoscimento di questo diritto per quanto riguarda il rafforzamento della diversità culturale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa sulle opere coprodotte, come previsto dal protocollo.

    (8)

    Considerata la relazione stretta, storica e unica tra l’Unione e la Repubblica di Corea e dato che le coproduzioni UE-Repubblica di Corea sono potenzialmente reciprocamente vantaggiose sia dal punto di vista economico che culturale, il Consiglio conviene sulla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali/regionali come previsto dal protocollo. Il diritto audiovisivo può creare ulteriori opportunità per tutti gli Stati membri, compresi quelli che finora non sono stati in grado di sviluppare coproduzioni a livello bilaterale.

    (9)

    La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri. In particolare, non dovrebbe incidere sulle competenze degli Stati membri di concludere accordi di coproduzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali/regionali di cui all’articolo 5, paragrafi da 4 a 7, del protocollo è prorogato per una durata di tre anni, dal 1o luglio 2023 fino al 30 giugno 2026.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ROSWALL


    (1)  GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2.

    (2)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1418.

    (3)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.


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