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Document 32023R0409
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/409 of 18 November 2022 amending Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum content of calcium oxide in straight solid inorganic macronutrient fertilisers (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2023/409 della Commissione del 18 novembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tenore minimo di ossido di calcio in concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2023/409 della Commissione del 18 novembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tenore minimo di ossido di calcio in concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/8144
GU L 59 del 24.2.2023, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 59/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/409 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2022
che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tenore minimo di ossido di calcio in concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a decorrere dal 16 luglio 2022. |
(2) |
In conformità all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi contenente solo calcio come macroelemento dichiarato deve contenere almeno il 12 % in massa di calcio espresso come ossido di calcio. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2020/1666 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 2003/2003 introducendo il chelato di calcio di acido imminodisuccinico (Ca-IDHA) come nuovo tipo di concime CE. Il tenore minimo di nutrienti in tale concime è pari al 9 % di ossido di calcio. |
(4) |
Il Ca-IDHA è un concime che fornisce alle piante il macroelemento calcio. Nel valutare le condizioni per il suo inserimento nel regolamento (CE) n. 2003/2003, questo tipo di concimi CE è risultato efficiente dal punto di vista agronomico. Il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe essere modificato per tenere conto dello sviluppo tecnico successivo alla sua adozione e il tenore minimo di ossido di calcio nei concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi dovrebbe pertanto essere ridotto dal 12 % al 9 %. La riduzione del tenore minimo di ossido di calcio introdurrebbe questo tipo di concime nell’ambito di applicazione delle norme di armonizzazione e faciliterebbe in tal modo la sua libera circolazione nel mercato unico. Tale adeguamento è legato ai criteri di efficienza agronomica dei concimi e non riduce gli elevati standard di protezione della salute umana e dell’ambiente stabiliti nel regolamento (UE) 2019/1009. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella parte II, nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(i), punto 2, dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) |
9 % in massa di ossido di calcio (CaO) totale,». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2020/1666 della Commissione, del 10 novembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di includere un nuovo tipo di concimi CE nell’allegato I (GU L 377 dell’11.11.2020, pag. 3).