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Document 32023D0384

    Decisione (PESC) 2023/384 del Consiglio del 20 febbraio 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate giordane

    ST/5086/2023/INIT

    GU L 53 del 21.2.2023, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/384/oj

    21.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 53/10


    DECISIONE (PESC) 2023/384 DEL CONSIGLIO

    del 20 febbraio 2023

    relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate giordane

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1), istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

    (2)

    Nel giugno 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha partecipato al 14o consiglio di associazione UE-Giordania, durante il quale sono state adottate le nuove priorità del partenariato. Attraverso tali priorità del partenariato, l’Unione e la Giordania hanno confermato la loro volontà di continuare a sostenere la loro cooperazione in materia di pace e sicurezza in Giordania e di continuare a rafforzare la cooperazione in materia di stabilità e sicurezza regionali, compresa la lotta al terrorismo.

    (3)

    Il 14 novembre 2022 l’alto rappresentante dell’Unione ha ricevuto una richiesta affinché l’Unione sostenga le forze armate giordane (FAG) rafforzando le capacità militari, in particolare nei servizi medici militari, nelle brigate di ingegneri nonché nelle unità operative incaricate di garantire la sicurezza delle frontiere della Giordania.

    (4)

    Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

    (5)

    Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Istituzione, obiettivi, portata e durata

    1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Regno hascemita di Giordania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

    2.   L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità delle forze armate giordane (FAG) per garantire la sicurezza nazionale e la stabilità della Giordania attraverso il potenziamento dei suoi servizi medici militari, delle brigate di ingegneri e delle unità operative incaricate di garantire la sicurezza delle sue frontiere e, pertanto, di proteggere meglio i civili in caso di crisi ed emergenze.

    3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:

    a)

    un ospedale mobile completamente attrezzato (ruolo 1) per curare i soldati feriti, cui si aggiungono ambulanze completamente attrezzate con capacità MEDEVAC;

    b)

    unità del genio attrezzate per sostenere più efficacemente le unità schierate sul terreno, in particolare lungo le frontiere;

    c)

    apparecchiature tattiche [sistemi aerei senza equipaggio (UAS) e contrasto ai sistemi aerei senza equipaggio (C-UAV)], nonché sostegno alle FAG per sviluppare una capacità di contrasto ai sistemi senza equipaggio.

    4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto firmato dall’amministratore delle misure di assistenza, che agisce come ordinatore, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509, anche nel contesto delle intese amministrative a norma dell’articolo 37 della stessa decisione.

    Articolo 2

    Disposizioni finanziarie

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 7 000 000 EUR.

    2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

    Articolo 3

    Accordi con il beneficiario

    1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

    2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

    a)

    il rispetto, da parte delle unità delle FAG sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

    b)

    l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

    c)

    l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

    d)

    che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.

    3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

    Articolo 4

    Attuazione

    1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

    2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall’amministratore delle misure di assistenza, anche mediante intese amministrative in conformità dell’articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.

    Articolo 5

    Sorveglianza, controllo e valutazione

    1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza è finalizzata a conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle FAG sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

    2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

    a)

    verifica della consegna: i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

    b)

    relazioni: il beneficiario deve riferire annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature fornite dalla misura di assistenza e in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tale relazione;

    c)

    ispezioni in loco: il beneficiario deve facilitare e concedere l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

    3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettuerà una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire l’obiettivo dichiarato di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 6

    Relazioni

    Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese, conformemente all’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

    Articolo 7

    Sospensione e cessazione

    1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

    2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

    (2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


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