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Document 32023R0138

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione del 21 dicembre 2022 che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/9562

    GU L 19 del 20.1.2023, p. 43–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj

    20.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 19/43


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/138 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2022

    che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dalla direttiva (UE) 2019/1024 emerge che un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici e che presentano condizioni armonizzate di riutilizzo costituisce un fattore significativo per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati.

    (2)

    L'elaborazione dell'elenco delle serie di dati di elevato valore ha come obiettivo principale quello di garantire che i dati pubblici con il massimo potenziale socioeconomico siano messi a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche e tecniche minime e a titolo gratuito.

    (3)

    Al fine di armonizzare l'attuazione delle condizioni di riutilizzo delle serie di dati di elevato valore serve una specifica tecnica per la messa a disposizione delle serie di dati in un formato leggibile meccanicamente e tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API). La messa a disposizione di serie di dati di elevato valore a condizioni ottimali rafforza le politiche relative all'apertura dei dati negli Stati membri, fondandosi sui principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità (principi FAIR — Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability).

    (4)

    L'allegato I della direttiva (UE) 2019/1024 stabilisce i temi di serie di dati di elevato valore elencando sei categorie tematiche di dati: 1) dati geospaziali; 2) dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente; 3) dati meteorologici; 4) dati statistici; 5) dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese; 6) dati relativi alla mobilità.

    (5)

    A seguito di un'ampia consultazione dei portatori di interessi e in considerazione dei risultati della valutazione d'impatto per il presente regolamento di esecuzione, la Commissione ha individuato, nell'ambito di ciascuna delle sei categorie di dati, diverse serie di dati di valore particolarmente elevato e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo. Le disposizioni della legislazione dell'Unione e degli Stati membri che superano le prescrizioni minime di cui al presente regolamento di esecuzione, soprattutto nel caso della legislazione settoriale, devono continuare a essere applicate.

    (6)

    A norma della direttiva (UE) 2019/1024, l'obbligo di rendere gratuitamente disponibili le serie di dati di elevato valore non si applica alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi. Gli Stati membri possono esentare singoli enti pubblici, su loro richiesta e in linea con i criteri stabiliti nella direttiva, dall'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente le serie di dati di elevato valore per un periodo non superiore ai due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

    (7)

    Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1024, il presente regolamento di esecuzione prevede che l'obbligo di messa a disposizione gratuita delle serie di dati di elevato valore non si applichi alle specifiche serie di dati di elevato valore in possesso delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati. Tuttavia i dati detenuti dalle imprese pubbliche non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione.

    (8)

    Qualora la messa a disposizione per il riutilizzo di serie di dati di elevato valore comporti il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e di eventuali disposizioni del diritto nazionale che ne specifichino ulteriormente l'applicazione. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di metodi e tecniche adeguati (quali la generalizzazione, l'aggregazione, la soppressione, l'anonimizzazione, la privacy differenziale o la casualizzazione), rendendo in tal modo disponibili per il riutilizzo quanti più dati possibile.

    (9)

    Oltre alla direttiva (UE) 2019/1024, altri atti giuridici dell'Unione, tra cui la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), possono essere pertinenti per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione, in particolare là dove tali atti dell'Unione stabiliscono prescrizioni comuni per la qualità e l'interoperabilità dei dati.

    (10)

    Per quanto riguarda tutte le categorie tematiche, in particolare la categoria «dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese», gli Stati membri sono incoraggiati ad andare oltre le prescrizioni minime in materia di ambito di applicazione delle serie di dati e delle modalità di riutilizzo di cui al presente regolamento.

    (11)

    Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di integrare le serie di dati elencate nell'allegato del presente regolamento con informazioni del settore pubblico già accessibili, ogniqualvolta tali dati siano tematicamente correlati e considerati di elevato valore sulla base dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1024. Ove ciò comprenda informazioni che costituiscono dati personali, l'aggiunta di tali informazioni alle serie di dati deve essere necessaria, proporzionata e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale.

    (12)

    L'obiettivo della direttiva (UE) 2019/1024 è promuovere l'uso di licenze pubbliche standard disponibili online per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Gli orientamenti della Commissione sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti (5) indicano le licenze della Creative Commons («CC») come esempio di licenze pubbliche standard raccomandate. Le licenze CC sono sviluppate da un'organizzazione senza scopo di lucro e sono diventate una delle principali soluzioni per la concessione di licenze per l'informazione del settore pubblico, i risultati di ricerca e il materiale relativo al settore culturale in tutto il mondo. Nel presente regolamento di esecuzione è pertanto necessario fare riferimento alla versione più recente della suite di licenze CC, vale a dire la CC 4.0. Una licenza equivalente alla suite di licenze CC può contenere disposizioni aggiuntive, come l'obbligo per il riutilizzatore di includere gli aggiornamenti forniti dal titolare dei dati e di specificare quando i dati sono stati aggiornati per l'ultima volta, purché tali disposizioni non limitino le possibilità di riutilizzo dei dati.

    (13)

    Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 15 luglio 2022.

    (14)

    Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato relativo all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/1024,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento di esecuzione stabilisce l'elenco di serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie tematiche di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/1024 e detenute dagli enti pubblici tra i documenti esistenti cui si applica tale direttiva.

    2.   Il presente regolamento di esecuzione stabilisce inoltre le modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, in particolare le condizioni applicabili al riutilizzo e le prescrizioni minime per la diffusione dei dati tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API).

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento di esecuzione si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1024;

    2)

    si applicano le definizioni stabilite per le serie di dati nelle categorie di dati geospaziali, relativi all'osservazione della terra e all'ambiente e meteorologici di cui alla direttiva 2007/2/CE;

    3)

    si applicano le definizioni stabilite per le serie di dati nella categoria di dati relativi alla mobilità di cui alla direttiva 2007/2/CE e alla direttiva 2005/44/CE;

    4)

    «attributo chiave»: una caratteristica di un oggetto o di un'entità in una serie di dati, come un codice di identificazione nazionale o un nome;

    5)

    «granularità»: il livello di dettaglio della serie di dati;

    6)

    «interfaccia di programmazione delle applicazioni (API)»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati;

    7)

    «download in blocco»: una funzione che consente di scaricare un'intera serie di dati in uno o più pacchetti.

    Articolo 3

    Modalità di pubblicazione applicabili a tutte le categorie di serie di dati di elevato valore

    1.   Gli enti pubblici che detengono serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato garantiscono che le serie di dati descritte o cui si fa riferimento nell'allegato siano messe a disposizione in formati leggibili meccanicamente tramite API corrispondenti alle ragionevoli esigenze dei riutilizzatori. Se indicato nell'allegato, le serie di dati sono rese disponibili anche come download in blocco.

    2.   Gli enti pubblici di cui al paragrafo 1 definiscono e pubblicano le condizioni d'uso dell'API e i criteri di qualità del servizio in relazione alle sue prestazioni e alla sua capacità e disponibilità. Le condizioni d'uso sono disponibili in un formato leggibile dall'uomo e leggibile meccanicamente. Sia le condizioni d'uso sia i criteri di qualità del servizio sono compatibili con le modalità di riutilizzo delle serie di dati di elevato valore stabilite a norma dell'articolo 4.

    3.   Le condizioni d'uso dell'API sono accompagnate dalla documentazione dell'API in un formato aperto, leggibile dall'uomo e leggibile meccanicamente, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

    4.   Gli enti pubblici di cui al paragrafo 1 designano un punto di contatto per le domande e i problemi relativi all'API al fine di garantire la disponibilità e il mantenimento dell'API e, in ultima analisi, la pubblicazione agevole ed efficace delle serie di dati di elevato valore.

    5.   Gli enti pubblici che detengono serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato garantiscono che queste siano indicate come serie di dati di elevato valore nella loro descrizione dei metadati.

    Articolo 4

    Modalità di riutilizzo applicabili a tutte le categorie di serie di dati di elevato valore

    1.   L'esenzione concessa da uno Stato membro in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1024 è pubblicata online, allo stesso modo dell'elenco degli enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della medesima direttiva.

    2.   Al fine di agevolare la disponibilità di serie di dati per il riutilizzo su periodi di tempo prolungati, gli obblighi imposti dal presente regolamento si applicano anche alle serie di dati di elevato valore esistenti, leggibili meccanicamente, che sono state create prima della data di applicazione del presente regolamento.

    3.   Le serie di dati di elevato valore sono rese disponibili per il riutilizzo alle condizioni della licenza Creative Commons Public Domain Dedication (CC0) o, in alternativa, della licenza Creative Commons BY 4.0, o di qualsiasi licenza aperta equivalente o meno restrittiva, come stabilito nell'allegato, che consente un riutilizzo senza restrizioni. Il licenziante può inoltre imporre un obbligo di attribuzione affinché gli sia riconosciuto il merito.

    4.   Le serie di dati di elevato valore sono messe a disposizione secondo le modalità di pubblicazione e riutilizzo stabilite nell'allegato.

    Articolo 5

    Presentazione di relazioni

    1.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per attuare il presente regolamento di esecuzione. Ove opportuno, le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere fornite mediante riferimenti ai metadati pertinenti.

    2.   Ciascuno Stato membro fornisce una versione aggiornata della relazione, su richiesta della Commissione che dovrebbe essere formulata ogni due anni.

    3.   La relazione contiene le informazioni seguenti:

    a)

    un elenco di specifiche serie di dati a livello di Stato membro (e, se del caso, a livello subnazionale) corrispondenti alla descrizione di ciascuna serie di dati di elevato valore di cui all'allegato del presente regolamento e con riferimento online a metadati che rispettano le norme esistenti, come un registro unico o un catalogo dei dati aperti;

    b)

    un collegamento permanente alle condizioni di licenza applicabili al riutilizzo di serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato del presente regolamento, per ciascuna serie di dati di cui alla lettera a);

    c)

    un collegamento permanente alle API che garantiscono l'accesso alle serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato del presente regolamento, per ciascuna serie di dati di cui alla lettera a);

    d)

    se disponibili, i documenti di orientamento emanati dallo Stato membro sulla pubblicazione e il riutilizzo delle pertinenti serie di dati di elevato valore;

    e)

    se disponibili, le eventuali valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati effettuate conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;

    f)

    il numero di enti pubblici esentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1024.

    Articolo 6

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere da 16 mesi dopo la sua entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56.

    (2)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

    (3)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

    (5)  GU C 240 del 24.7.2014, pag. 1.

    (6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


    ALLEGATO

    1.   DATI GEOSPAZIALI

    1.1.   Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione

    La categoria tematica «dati geospaziali» comprende serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati Inspire «Unità amministrative», «Nomi geografici», «Indirizzi», «Edifici» e «Parcelle catastali» quali definite negli allegati I e III della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Comprende inoltre le parcelle di riferimento e le parcelle agricole quali definite nel regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nel regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e nei relativi atti delegati e di esecuzione (4). La loro granularità, la loro copertura geografica e i loro attributi chiave sono elencati nella tabella seguente. Se non sono disponibili nella scala indicata nella tabella seguente, ma sono disponibili a una risoluzione spaziale più elevata (5), le serie di dati sono fornite alla risoluzione spaziale disponibile.

    Serie di dati

    Unità amministrative

    Nomi geografici

    Indirizzi

    Edifici

    Parcelle catastali

    Parcelle di riferimento

    Parcelle agricole

    Granularità

    Tutti i livelli di generalizzazione disponibili con una granularità fino alla scala 1:5 000 .

    Dai comuni ai paesi; unità marittime.

    n.p.

    n.p.

    Tutti i livelli di generalizzazione disponibili con una granularità fino alla scala 1:5 000 .

    Tutti i livelli di generalizzazione disponibili con una granularità fino alla scala 1:5 000 .

    Grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 e, dal 2016, su scala 1:5 000 , come stabilito dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 e, dal 2016, su scala 1:5 000 , come stabilito dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Copertura geografica

    Una o più serie di dati che coprono l'intero Stato membro se combinate.

    Attributi chiave

    Identificatore unico; tipo di unità (unità amministrativa o marittima); geometria (6); stato dei confini; codice di identificazione nazionale; codice di identificazione del livello amministrativo superiore; denominazione ufficiale; codice paese; nome in più lingue (solo per i paesi con più di una lingua ufficiale), compresa, se possibile, una lingua con caratteri latini.

    Identificatore unico; geometria; nome in più lingue (solo per i paesi con più di una lingua ufficiale), compresa, se possibile, una lingua con caratteri latini; tipo.

    Identificatore unico; geometria; localizzatore di indirizzo (ad esempio numero civico); passaggio (via); nome; unità amministrative (ad esempio comune, provincia, paese); descrittore postale (ad esempio codice postale); data dell'ultimo aggiornamento.

    Identificatore unico; geometria (impronta dell'edificio); numero di piani; tipo di uso.

    Identificatore unico; geometria (confine delle parcelle catastali o delle unità fondiarie di base (7)); codice della parcella o dell'unità fondiaria di base; riferimento all'unità amministrativa del livello amministrativo più basso cui appartiene la parcella o l'unità fondiaria di base.

    Identificatore unico; geometria (confine e superficie); copertura del suolo (8); biologico (9); elementi paesaggistici stabili (10) («livello per le AIE»); zone soggette a vincoli naturali/specifici.

    Identificatore unico; geometria (confine e superficie di ciascuna parcella agricola); utilizzi del territorio (colture o gruppi di colture); biologico; singolo elemento paesaggistico; prati permanenti.

    1.2.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo

    a)

    Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:

    alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;

    in un formato aperto leggibile meccanicamente, pubblicamente documentato e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale;

    tramite interfacce di programmazione delle applicazioni («API») (11) e download in blocco;

    nella versione più aggiornata.

    b)

    I metadati che descrivono le serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati Inspire contengono almeno gli elementi di metadati di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (12).

    c)

    Per l'attuazione delle serie di dati sulle parcelle di riferimento e sulle parcelle agricole, gli Stati membri tengono conto dell'attuazione in corso della direttiva 2007/2/CE nonché degli obblighi di cui all'articolo 67, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/2116.

    2.   DATI RELATIVI ALL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA E ALL'AMBIENTE

    2.1.   Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione

    La categoria «dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente» comprende l'osservazione della terra, compresi i dati spaziali o di telerilevamento, nonché i dati rilevati a terra o in situ, le serie di dati ambientali e climatici rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati Inspire elencate nella prima tabella e definite negli allegati I-III della direttiva 2007/2/CE e le serie di dati prodotte o generate nel contesto degli atti giuridici elencati nella seconda tabella in appresso. Sono incluse le serie di dati più aggiornate e le versioni storiche delle serie di dati disponibili in formato leggibile meccanicamente, a tutti i livelli di generalizzazione fino alla scala 1:5 000, che coprono l'intero Stato membro se combinate. Se non sono disponibili in questa scala, ma sono disponibili a una risoluzione spaziale più elevata (13), le serie di dati sono fornite alla risoluzione spaziale disponibile.

    Inoltre, coerentemente con i pertinenti regimi di accesso quali definiti nella direttiva 2003/4/CE e senza incidere su di essi, la categoria tematica «dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente» comprende ogni tipo di «informazione ambientale» quale definita all'articolo 2 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nonché l'informazione ambientale di cui all'articolo 7 «Diffusione dell'informazione ambientale» della medesima direttiva.

    CATEGORIE TEMATICHE DI DATI INSPIRE (quali definite negli allegati della direttiva 2007/2/CE)

    Idrografia (I)

    Siti protetti (I)

    Elevazione (II)

    Geologia (II)

    Copertura del suolo (II)

    Orto immagini (II)

    Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati (III)

    Regioni biogeografiche (III)

    Risorse energetiche (III)

    Impianti di monitoraggio ambientale (III)

    Habitat e biotopi (III)

    Utilizzo del territorio (III)

    Risorse minerarie (III)

    Zone a rischio naturale (III)

    Elementi geografici oceanografici (III)

    Produzione e impianti industriali (III)

    Regioni marine (III)

    Suolo (III)

    Distribuzione delle specie (III)


    COMPARTO AMBIENTALE

    Atti giuridici che stabiliscono le variabili principali

    Aria

    Articoli da 6 a 14 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15)

    Articolo 7 della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16)

    Clima

    Articolo 18, paragrafo 1, articolo 19, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)

    Articolo 26 del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18)

    Emissioni

    Articoli 24, 32, 55 e 72 della direttiva 2010/75/UE

    Articolo 21 della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19)

    Articolo 10 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (20)

    Articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)

    Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (22)

    Articolo 10 della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (23)

    Conservazione della natura e biodiversità

    Articoli 4, 9 e 12 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24)

    Articoli 4, 6, 16 e 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (25)

    Articolo 24 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (26)

    Dati per l'inventario delle zone protette designate a livello nazionale (Common Database on Designated Areas, CDDA), regioni biogeografiche nazionali

    Rumore

    Articoli 4, 5, 7 e 10 della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27)

    Rifiuti

    Articolo 15 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (28)

    Articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29)

    Articolo 10 della direttiva 86/278/CEE del Consiglio (30)

    Articoli da 15 a 17 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (31)

    Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (32)

    Articolo 15 della raccomandazione 2014/70/UE della Commissione (33)

    Acqua

    Articoli da 15 a 17 della direttiva 91/271/CEE

    Articolo 13 della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34)

    Articoli 5, 8, 11, 13 e 15 della direttiva 2000/60/CE

    Articoli da 3 a 6 della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35)

    Articolo 5 della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36)

    Articoli 17 e 18 della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (37)

    Articoli da 3 a 8 e 10 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38)

    Articoli da 6 a 11, 13, 14, da 17 a 19, 26 e 27 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39)

    Legislazione orizzontale

    Articoli 15 e 18 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40)

    Articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (41)

    2.2.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo

    a)

    Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:

    alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;

    in un formato aperto leggibile meccanicamente, pubblicamente documentato e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale;

    tramite API (42) e download in blocco (per le versioni storiche delle serie di dati: API o download in blocco, per quanto possibile e opportuno).

    b)

    I metadati che descrivono i dati rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati Inspire contengono almeno gli elementi di metadati di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008.

    c)

    Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati.

    d)

    Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall'Unione o a livello internazionale, se disponibili.

    3.   DATI METEOROLOGICI

    3.1.   Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione

    La categoria tematica «dati meteorologici» comprende serie di dati riguardanti i dati di osservazione misurati dalle stazioni meteorologiche, osservazioni convalidate (dati climatici), allerte meteorologiche, dati radar e dati dei modelli numerici di previsione meteorologica (Numerical Weather Prediction, NWP) con la granularità e gli attributi chiave elencati nella tabella seguente.

    Serie di dati

    Dati di osservazione misurati dalle stazioni meteorologiche

    Dati climatici: osservazioni convalidate

    Allerte meteorologiche

    Dati radar

    Dati dei modelli NWP

    Granularità

    Per stazione meteorologica, risoluzione temporale completa

    Per stazione meteorologica, risoluzione temporale completa

    Allerte, con almeno 48 ore di anticipo

    Per stazione radar nello Stato membro e combinati a livello nazionale

    Con almeno 48 ore di anticipo a intervalli di 1 ora, a livello nazionale, su una griglia da 2,5 km/sulla migliore griglia disponibile

    Attributi chiave

    Tutte le variabili di osservazione misurate

    Tutte le variabili di osservazione misurate convalidate; media giornaliera per variabile

     

    Riflettività, retrodiffusione, polarizzazione. Precipitazioni, vento ed eco di ritorno

    Deterministici e/o insiemi, se disponibili, per parametri e livelli pertinenti dal punto di vista meteorologico

    3.2.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo

    a)

    Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:

    alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;

    in uno qualsiasi dei formati specificati nella tabella seguente o in un altro formato aperto, leggibile meccanicamente, riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale;

    tramite API e download in blocco, ad eccezione della serie di dati «dati dei modelli NWP», che è resa disponibile solo tramite API;

    in base alla frequenza e alla tempestività di aggiornamento specificate nella tabella che segue.

    b)

    I metadati che descrivono la serie di dati sono completi e disponibili sul web in un formato aperto e ampiamente utilizzato, leggibile meccanicamente.

    c)

    Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati (43).

    Serie di dati

    Dati di osservazione misurati dalle stazioni meteorologiche

    Dati climatici: osservazioni convalidate

    Allerte meteorologiche

    Dati radar

    Dati dei modelli NWP

    Formato

    BUFR, NetCDF, ASCII, CSV, JSON

    NetCDF, JSON, CSV

    XML (CAP o RSS/Atom), JSON

    HDF5, BUFR

    GRIB (o NetCDF)

    Frequenza e tempestività di aggiornamento

    Ogni 5-10 minuti in tempo reale per le stazioni automatizzate, non convalidati a cadenza oraria per tutte le stazioni, per le ultime 24 ore

    Media oraria (e con una migliore risoluzione temporale) e giornaliera dei dati di osservazione convalidati a cadenza giornaliera; tutti i dati storici digitalizzati

    Al momento dell'emissione o a cadenza oraria

    Quasi in tempo reale a intervalli di 5 minuti (o all'intervallo più breve disponibile)

    Ogni 6 ore, o con una migliore risoluzione temporale, a partire dalle ultime 24 ore

    4.   DATI STATISTICI

    4.1.   Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione

    La categoria tematica «dati statistici» comprende serie di dati statistici, ad eccezione dei microdati relativi agli obblighi di comunicazione definiti negli atti giuridici elencati nella tabella seguente.

    Al fine di individuare in modo completo i riferimenti pertinenti contenuti negli atti giuridici, per alcune serie di dati è necessario fare riferimento a concetti tratti da una serie di disposizioni e allegati, come illustrato di seguito nelle tabelle da 1 a 18. Per tali serie di dati si applicano le definizioni degli atti giuridici di cui alla tabella seguente. Gli atti giuridici sono applicabili anche quando indicato nelle note a piè di pagina delle tabelle da 1 a 18.

    Le serie storiche iniziano al più tardi alla data di applicazione del rispettivo atto giuridico elencato nella tabella che segue.

    Serie di dati

    Atti giuridici che stabiliscono le variabili principali delle serie di dati nell'ambito di applicazione e le relative disaggregazioni

    Produzione industriale

    Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (44)

    Tabella 26 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione (45)

    Disaggregazioni dell'indice dei prezzi alla produzione di prodotti industriali per attività

    Allegato I, tabella 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197

    Volume delle vendite per attività

    Allegato I, tabella 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197

    Statistiche sugli scambi internazionali di beni dell'UE — disaggregazioni

    di esportazioni e importazioni simultaneamente per partner, prodotto e flusso

    Regolamento (UE) 2019/2152

    Flussi turistici in Europa (cfr. le tabelle 1 e 2 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Allegato I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (46)

     

    Articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione (47)

    Indici dei prezzi al consumo armonizzati

    Articolo 3 del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (48)

    Conti nazionali — principali aggregati del PIL (cfr. le tabelle 6 e 7 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (49), in particolare l'allegato B

    Conti nazionali — indicatori chiave sulle società (cfr. la tabella 8 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Regolamento (UE) n. 549/2013, in particolare l'allegato B

    Conti nazionali — indicatori chiave sulle famiglie (cfr. la tabella 9 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Regolamento (UE) n. 549/2013, in particolare l'allegato B

    Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche (cfr. la tabella 10 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Regolamento (UE) n. 549/2013, in particolare l'allegato B

    Debito pubblico lordo consolidato (cfr. le tabelle 11 e 12 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Capo I del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (50)

    Regolamento (UE) n. 549/2013

    Conti e statistiche ambientali

    Allegato I del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (51)

    Allegati I e II del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (52)

    Popolazione, fertilità, mortalità

    Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (53)

     

    Allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione (54)

    Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (55)

    Regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione (56)

    Regolamento (UE) n. 1260/2013

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014

    Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio (57)

    Popolazione (cfr. la tabella 3 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Regolamento (UE) n. 1260/2013

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014

    Regolamento (CE) n. 862/2007

    Regolamento (UE) n. 351/2010

    Fertilità (cfr. la tabella 4 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Regolamento (UE) n. 1260/2013

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014

    Mortalità (cfr. la tabella 5 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Regolamento (UE) n. 1260/2013

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014

    Regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione (58)

    Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione (59)

    Decisione 93/704/CE del Consiglio (60)

    Spesa corrente per l'assistenza sanitaria

    Allegato II del regolamento (CE) n. 1338/2008

    Allegato II del regolamento (UE) 2015/359 della Commissione (61)

    Povertà (cfr. la tabella 13 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (62)

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione (63)

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 della Commissione (64)

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242 della Commissione (65)

    Disuguaglianza (cfr. la tabella 14 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Regolamento (UE) 2019/1700

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242

    Occupazione (cfr. le tabelle 15 e 16 per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Regolamento (UE) 2019/1700

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione (66)

    Disoccupazione (cfr. la tabella 17 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Regolamento (UE) 2019/1700

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240

    Forza lavoro potenziale (cfr. la tabella 18 per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

    Regolamento (UE) 2019/1700

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240


    Tabella 1

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sui flussi turistici in Europa

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

    Legenda per le disaggregazioni: ●= obbligatoria; ●= richiesta per gli Stati membri che presentano una dimensione del campione sufficientemente ampia da consentire stime precise, come stabilito nel regolamento pertinente; ⇓ = le disaggregazioni a livello NUTS 2 devono essere offerte a seguito dell'offerta di disaggregazioni a livello NUTS 3


    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche

    Partecipazione al turismo per motivi personali

    Viaggi turistici effettuati da residenti dell'UE

    Pernottamenti turistici di residenti dell'UE

    Spesa turistica sostenuta da residenti dell'UE

    Informazioni dal lato dell'offerta sul turismo domestico e dall'esterno

    Percentuale della popolazione (15+) che effettua viaggi turistici con pernottamenti per motivi personali durante un determinato anno di riferimento

    Informazioni dal lato della domanda sui viaggi per turismo domestico e verso l'estero

    Informazioni dal lato della domanda sui pernottamenti per turismo domestico e verso l'estero

    Informazioni dal lato della domanda sulla spesa per turismo domestico e verso l'estero

    Paese d'origine

    Residenti

    Non residenti

     

     

     

     

     

    Durata del viaggio

    Lunga

    Breve

     

     

     

     (67)

     (67)

     (67)

    Destinazione

    Domestica

    Verso l'estero

     

     

     

     (67)

     (67)

     (67)

    Mezzi di trasporto

    7 categorie (68)

     

     

     

     

     (67)

     (67)

     (67)

    Tipi di sistemazione

    7 categorie (68)

     

     

     

     

     (67)

     (67)

     (67)

    Modalità di prenotazione  (69)

    Attributi vari (68)

     

     

     

     

     (67) ;  (69)

     (67) ;  (69)

     (67) ;  (69)

    Geografica

    Regione NUTS 2

     

     

     

     

     

     

    Regione NUTS 3

     

     

     

     

     

     

    Zone costiere/non costiere

     

     

     

     

     

     

     

    Grado di urbanizzazione (3 categorie)

     

     

     

     

     

     

    Città (solo città selezionate)  (70)

     

     

     

     

     

     


    Tabella 2

    Specifiche per la serie di dati mensile di elevato valore sui flussi turistici in Europa

    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche

    Informazioni dal lato dell'offerta sul turismo domestico e dall'esterno

    Paese d'origine

    Residenti

    Non residenti

    Geografica

    NUTS 2


    Tabella 3

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla popolazione

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

    Legenda per le disaggregazioni: ●= obbligatoria; ●= richiesta per gli Stati membri che soddisfano le condizioni stabilite nel pertinente regolamento; = volontaria


    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Popolazione al 1o gennaio

    Età mediana

    Indice di dipendenza degli anziani

     

     

    Percentuale di persone di età superiore a 65 anni rispetto alle persone di età compresa tra 20 e 64 anni

    Sesso

     

     

    Età

     

     

     

    Livello di istruzione conseguito

    ISCED 2011  (71)

     

     

     

     

     

     

    Stato civile

     

     

     

     

     

     

     

    Cittadinanza

     

     

     

     

     

     

     

    Paese di nascita

     

     

     

     

     

     

     

    Indice di sviluppo umano

    L'ISU è un raggruppamento del paese di nascita e del paese di cittadinanza

     

     

     

     

     

    Regione

    NUTS 3

     

     

     

     


    Tabella 4

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla fertilità

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

    Legenda per le disaggregazioni: = obbligatoria; = le disaggregazioni a livello NUTS 2 sono offerte a seguito dell'offerta di disaggregazioni a livello NUTS 3


    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Tasso grezzo di natalità

    Tassi di fecondità per età della madre

    Tasso di fecondità totale

    Proporzione tra il numero di nati vivi e la popolazione media durante l'anno in esame.

    Il valore è espresso per 1 000 abitanti.

    Proporzione tra il numero di nati vivi da madri di età x e la popolazione femminile media di età x.

    Numero medio di figli che nascerebbero vivi da una donna nel corso della sua vita se attraversasse e superasse gli anni fertili in linea con i tassi di fecondità per età di un determinato anno.

    Età

     

     

     

    Regione

    NUTS 2

    NUTS 3

     


    Tabella 5

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla mortalità

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

    Legenda per le disaggregazioni: = obbligatoria; = disaggregazioni a livello NUTS 2 offerte a seguito dell'offerta di disaggregazioni a livello NUTS 3


    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Tasso grezzo di mortalità

    Tasso di mortalità infantile

    Aspettativa di vita

    Proporzione tra il numero di decessi e la popolazione media durante l'anno in esame. Il valore è espresso per 1 000 abitanti.

    Proporzione tra il numero di bambini morti a un'età inferiore a un anno e il numero di nati vivi durante l'anno in esame. Il valore è espresso per 1 000 nati vivi.

     

    Età

     

     

     

    Sesso

     

     

     

    Regione

    NUTS 2

     

    NUTS 3

     

     


    Tabella 6

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sui conti nazionali — principali aggregati del PIL

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

    Legenda per le disaggregazioni: = obbligatoria; = le disaggregazioni a livello NUTS 2 devono essere offerte a seguito dell'offerta di disaggregazioni a livello NUTS 3


    Variabili principali

    Disaggregazioni  (72)

    Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato

    Valore aggiunto lordo

    Spesa per consumi finali delle famiglie

    Investimenti fissi lordi

    Redditi da lavoro dipendente

    Occupazione

    Reddito nazionale lordo

    Accreditamento/indebitamento del totale dell'economia

    Variabile B.1*g (73) ,  (74).

    Variabile B.1g (73) ,  (74)

    Variabile P.31_S.14 (73) ,  (74)

    Variabile P.51g (73) ,  (74)

    Variabile D.1 (73) ,  (74)

    Variabile EMP (73) ,  (74)

    Variabile B.5g_S.1 (73)

    Variabile B.9_S.1 (73)

    Prezzi correnti e volumi, tassi di crescita derivati e pro capite

    Prezzi correnti

    Volumi

    Prezzi correnti e volumi

    Prezzi correnti

    Volumi

    Prezzi correnti

    Persone

    Ore lavorate

    Prezzi correnti, livelli e pro capite

    Saldo contabile

    Industria

    NACE Rev. 2

     

    (Nessuna disaggregazione)

    (Nessuna disaggregazione)

    (Nessuna disaggregazione)

    Tipo di attività

    AN_F6

     

     

     

     

     

     

     

    Regione

    NUTS 2

     (75)

     

     

     

     

     

     

     

    NUTS 3

     (75)

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tabella 7

    Specifiche per la serie di dati trimestrale di elevato valore sui conti nazionali — principali aggregati del PIL

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.


    Variabili principali

    Disaggregazioni  (72)

    Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato

    Valore aggiunto lordo

    Spesa per consumi finali delle famiglie

    Investimenti fissi lordi

    Redditi da lavoro dipendente

    Occupazione

    Variabile B.1*g (73) ,  (74)

    Variabile B.1g (73) ,  (74)

    Variabile P.31_S.14 (73) ,  (74)

    Variabile P.51g (73) ,  (74)

    Variabile D.1 (73) ,  (74)

    Variabile EMP (73) ,  (74)

    Prezzi correnti e volumi, tassi di crescita derivati

    Prezzi correnti e volumi

    Prezzi correnti e volumi

    Prezzi correnti e volumi

    Prezzi correnti

    Persone e ore lavorate

    Industria

    NACE Rev. 2 (76)

    (Nessuna disaggregazione)

    (Nessuna disaggregazione)

     

    Tipo di attività

    AN_F6

     

     

     


    Tabella 8

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sui conti nazionali — indicatori chiave sulle società

    Variabili principali

    Investimenti fissi lordi delle società non finanziarie

    Risultato lordo di gestione e reddito misto delle società non finanziarie

    Totale delle attività del settore finanziario

    Totale delle passività del settore finanziario

    Accreditamento/indebitamento delle società non finanziarie e finanziarie

    Variabile P.51g_S.11 (77)

    Variabile 9B.2g & B3g)_S.11 (77)

    Variabile F.A_S.12 (77)

    Variabile F.L_S.12 (77)

    Variabili B.9_S.11 (77) e B.9_S.12 (77)

    Prezzi correnti

    Prezzi correnti

    Prezzi correnti, non consolidati

    Prezzi correnti, non consolidati

    Saldo contabile

    Disaggregazioni

    (Nessuna disaggregazione per questa serie di dati di elevato valore)


    Tabella 9

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sui conti nazionali — indicatori chiave sulle famiglie

    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Reddito disponibile delle famiglie — lordo e netto

    Investimenti fissi lordi delle famiglie

    Risparmi delle famiglie, lordi

    Totale delle attività del settore delle famiglie

    Totale delle passività del settore delle famiglie

    Accreditamento/indebitamento delle famiglie

    Variabili B.6g_S.14 (78) (lordo) e B.6n_S.14 (78) (netto)

    Variabile P.51g_S.14 (78)

    Variabile B.8g_S.14 (78)

    Variabile F.A_S.14 (78)

    Variabile F.L_S14 (78)

    Variabile B.9_S.14 (78)

    Prezzi correnti, calcolati in termini pro capite e reali pro capite

    Prezzi correnti

    Prezzi correnti

    Prezzi correnti, non consolidati

    Prezzi correnti, non consolidati

    Saldo contabile. Prezzi correnti.

    Reddito disponibile lordo

    Reddito disponibile netto

     

     

     

     

     

    Regione

    NUTS 2

    (Nessuna disaggregazione)

    (Nessuna disaggregazione)


    Tabella 10

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulle spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche

    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Totale delle entrate delle amministrazioni pubbliche

    Totale delle spese

    Accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche (B.9)

    Definite nel regolamento (UE) n. 549/2013, allegato A, 8.100, e capitolo 20 con riferimento a un elenco di categorie

    Definite nel regolamento (UE) n. 549/2013, allegato A, 8.100, e capitolo 20 con riferimento a un elenco di categorie

    Saldo contabile delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche

    Dimensione

    Categorie  (79)

    Categoria delle entrate

    Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita

    Produzione di beni e servizi per proprio uso finale

    Pagamenti per la produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita

    Imposte sulla produzione e sulle importazioni

    Altri contributi alla produzione

    Redditi da capitale da percepire

    Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

    Contributi sociali netti

    Altri trasferimenti correnti e trasferimenti in conto capitale

     

    (Nessuna disaggregazione per questa variabile principale)

    Categoria delle spese

    Consumi intermedi

    Investimenti lordi

    Redditi da lavoro dipendente

    Altre imposte sulla produzione

    Contributi

    Redditi da capitale da corrispondere

    Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

    Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura

    Trasferimenti sociali in natura - acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita

    Altri trasferimenti correnti

    Rettifiche per la variazione dei diritti pensionistici

    Trasferimenti in conto capitale e acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte

     


    Tabella 11

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sul debito pubblico lordo consolidato

    Variabile principale

    Disaggregazione

    Debito pubblico lordo

    Il debito pubblico è definito come il debito lordo consolidato totale al valore nominale nelle seguenti categorie di passività delle amministrazioni pubbliche (secondo la definizione del SEC 2010): biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di credito (AF.3) e prestiti (AF.4).

    Dimensione

    Categorie  (80)

    Categoria delle passività delle amministrazioni pubbliche

    Biglietti, monete e depositi (AF.2)

    Titoli di credito (AF.3)

    Prestiti (AF.4)


    Tabella 12

    Specifiche per la serie di dati trimestrale di elevato valore sul debito pubblico lordo consolidato

    Variabile principale

    Disaggregazione

    Debito pubblico lordo

    Il debito pubblico è definito come il debito lordo consolidato totale al valore nominale nelle seguenti categorie di passività delle amministrazioni pubbliche (secondo la definizione del SEC 2010): biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di credito (AF.3) e prestiti (AF.4).

    Dimensione

    Categorie  (80)

    Categoria delle passività delle amministrazioni pubbliche

    Biglietti, monete e depositi (AF.2)

    Titoli di credito (AF.3)

    Prestiti (AF.4)


    Tabella 13

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sul tasso di povertà

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

    Legenda per le disaggregazioni: = obbligatoria; ○ = richiesta per gli Stati membri che soddisfano le condizioni stabilite nel pertinente regolamento


    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Tasso di persone a rischio di povertà o esclusione sociale

    Tasso di rischio di povertà

    Tasso di deprivazione materiale e sociale grave

    Tasso di deprivazione materiale e sociale

    Persone che vivono in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa

    Percentuale di persone a rischio di povertà o in grave deprivazione materiale e sociale o che vivono in una famiglia con un'intensità di lavoro molto bassa

    Percentuale di persone che vivono in una famiglia il cui reddito disponibile equivalente è inferiore al 60 % del reddito disponibile equivalente mediano nazionale

    Percentuale di persone che vivono in una famiglia che non può permettersi almeno 7 dei 13 beni considerati auspicabili o addirittura necessari per condurre una vita dignitosa

    Percentuale di persone a rischio di povertà o in grave deprivazione materiale e sociale o che vivono in una famiglia con un'intensità di lavoro molto bassa

    Percentuale di persone che vivono in una famiglia in cui i membri in età lavorativa hanno lavorato meno del 20 % del loro potenziale totale nel corso dell'anno precedente

    Sesso

     

    Maschio/femmina

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Età

     

    0-17 18-64 64+

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Livello di istruzione conseguito

    ISCED 2011

    Inferiore a quella primaria (livello 0)

    Istruzione primaria e secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

    Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

    Istruzione terziaria (livelli 5-8)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cittadinanza

     

    Nazionale/UE/non UE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Paese di nascita

     

    Nazionale/UE/non UE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Condizione lavorativa più frequente

     

    Persone occupate

    Lavoratori dipendenti

    Persone occupate, esclusi i lavoratori dipendenti

    Persone non occupate

    Persone disoccupate

    Pensionati

    Altre persone inattive

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Quintile di reddito

     

    1,2,3,4,5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    NUTS 2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tabella 14

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sul tasso di disuguaglianza

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

    Legenda per le disaggregazioni: = obbligatoria; ○ = richiesta per gli Stati membri, se possibile, in base a quanto stabilito nel pertinente regolamento


    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Rapporto tra quintili di reddito S80/S20

    Coefficiente di Gini del reddito disponibile equivalente

    Rapporto fra l'ammontare complessivo del reddito percepito dal 20 % della popolazione con i redditi più elevati (primo quintile) e quello percepito dal 20 % della popolazione con i redditi più bassi (ultimo quintile)

    Questa variabile misura il grado di scostamento della distribuzione del reddito disponibile equivalente dopo i trasferimenti sociali rispetto a una distribuzione perfettamente equa. Si tratta di una misura sintetica della quota cumulativa del reddito equivalente rappresentata dalle percentuali cumulative del numero di persone fisiche. Il suo valore varia da 0 (completa uguaglianza) a 100 (completa disuguaglianza).

    Sesso

    Maschio/femmina

     

     

    Età

    Meno di 65/Più di 65

     

    (Non sono disponibili disaggregazioni per questa variabile principale)

    Regione

    NUTS 2

     

     


    Tabella 15

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sull'occupazione

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.


    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni

    Percentuale di lavoratori a tempo parziale tra le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni

    Sesso

     

    Maschio/femmina

     

     

     

     

    Età

     

    20-24 anni, 25-29 anni, 30-34 anni, ..., 55-64 anni

     

     

     

     

     

     

     

     

    20-24 anni, 25-54 anni, 55-64 anni

     

     

     

     

     

     

     

    Livello di istruzione conseguito

    ISCED 2011

    Inferiore a quella primaria (livello 0)

    Istruzione primaria e secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

    Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

    Istruzione terziaria (livelli 5-8)

     

     

     

     

    Regione

    NUTS 2

     

     

     

     

     

     

     


    Tabella 16

    Specifiche per la serie di dati trimestrale di elevato valore sull'occupazione

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.


    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni

    Sesso

     

    Maschio/femmina

     

    Età

     

    20-24 anni, 25-29 anni, 30-34 anni, ..., 55-64 anni

     

    Livello di istruzione conseguito

    ISCED 2011

    Inferiore a quella primaria (livello 0)

    Istruzione primaria e secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

    Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

    Istruzione terziaria (livelli 5-8)

     


    Tabella 17

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla disoccupazione

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.


    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Tasso di disoccupazione delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni

    Tasso di disoccupazione di lunga durata delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni

    Sesso

     

    Maschio/femmina

     

     

     

     

    Età

     

    15-24 anni, 25-54 anni, 55-74 anni

     

     

     

     

    Livello di istruzione conseguito

    ISCED 2011

    Inferiore a quella primaria (livello 0)

    Istruzione primaria e secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

    Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

    Istruzione terziaria (livelli 5-8)

     

     

     

     

    Regione

    NUTS 2

     

     

     

     

     

     

     

    Specifiche per la serie di dati trimestrale di elevato valore sulla disoccupazione

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Tasso di disoccupazione delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni

    Tasso di disoccupazione di lunga durata delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni

    Sesso

     

    Maschio/femmina

     

     

    Età

     

    15-24 anni, 25-54 anni, 55-74 anni

     

     

    Livello di istruzione conseguito  (81)

    ISCED 2011

    Inferiore a quella primaria (livello 0)

    Istruzione primaria e secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

    Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

    Istruzione terziaria (livelli 5-8)

     

     


    Tabella 18

    Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla forza lavoro potenziale

    Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.


    Variabili principali

    Disaggregazioni

    Percentuale di persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni in cerca di lavoro ma non immediatamente disponibili

    Percentuale di persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni disponibili a lavorare ma che non cercano un impiego

    Sesso

    Maschio/femmina

    Età

    15-24 anni, 25-54 anni, 55-74 anni

    4.2.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo

    a)

    Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:

    con la frequenza richiesta dalla legislazione corrispondente di cui al punto 4.1 (ad esempio mensile, trimestrale, annuale);

    alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;

    in un formato CSV, XML (SDMX), JSON o in altro formato aperto leggibile meccanicamente, pubblicamente documentato e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale;

    tramite API e download in blocco.

    b)

    I metadati che descrivono la serie di dati sono disponibili sotto forma di file strutturato ben sviluppato contenente almeno una descrizione di dati statistici, concetti statistici, metodologie e informazioni sulla qualità dei dati.

    c)

    Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati.

    d)

    Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall'Unione o a livello internazionale, se disponibili.

    5.   DATI RELATIVI ALLE IMPRESE E ALLA PROPRIETÀ DELLE IMPRESE

    5.1.   Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione

    La categoria tematica «dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese» comprende serie di dati contenenti le informazioni di base sull'impresa e i documenti e i conti aziendali a livello di singola impresa, con gli attributi chiave elencati nella tabella seguente.

    Serie di dati

    Informazioni di base sull'impresa: attributi chiave

    Documenti e conti aziendali

    Le descrizioni delle serie di dati e dei loro attributi chiave sono intese conformemente agli articoli 4, 5, da 9 a 19 bis, 24, da 28 a 29 bis, 31, 35, 36, 39, 40, 43 e 48 quater della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (82) e agli articoli da 4 a 6 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (83).

     

    Ragione sociale (versione completa; denominazioni alternative, se del caso)

    Stato dell'impresa (ad esempio se è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta (nonché la data di tali eventi), economicamente attiva o inattiva ai sensi del diritto nazionale)

    Data di registrazione

    Indirizzo della sede legale

    Forma giuridica

    Numero di registrazione

    Stato membro in cui l'impresa è registrata

    Attività che costituiscono l'oggetto dell'impresa, come il codice NACE

    Documenti contabili, tra cui:

    bilanci (compresi l'elenco delle partecipazioni, delle imprese figlie e delle imprese associate, l'indirizzo della sede legale e la quota di capitale detenuta), relazioni di revisione contabile;

    dichiarazioni di carattere non finanziario, relazioni di esercizio e altre dichiarazioni o relazioni;

    relazioni finanziarie annuali.

    5.2.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo

    a)

    Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:

    senza indebito ritardo dopo l'ultimo aggiornamento;

    alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva, con condizioni supplementari relative al riutilizzo dei dati personali, se del caso;

    in un formato aperto leggibile meccanicamente e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale (XHTML per i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione (84); altri formati, se e ove prescritto dal diritto dell'Unione applicabile), con metadati completi (per i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione (85), i metadati specificati in tale regolamento, se del caso; per altri documenti, i metadati prescritti dal diritto dell'UE applicabile, se del caso); la leggibilità meccanica non è imposta per i dati conservati in formati non leggibili meccanicamente (ad esempio documenti e conti aziendali scannerizzati) o per i campi di dati non strutturati/non leggibili meccanicamente inclusi come parte di documenti leggibili meccanicamente;

    tramite API e download in blocco.

    a livello di singola impresa.

    b)

    Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati.

    c)

    Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall'Unione o a livello internazionale, se disponibili, come il Core Business Vocabulary (86).

    6.   DATI RELATIVI ALLA MOBILITÀ

    6.1.   Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione

    La categoria tematica «dati relativi alla mobilità» comprende serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione della categoria tematica di dati Inspire «Reti di trasporto» di cui all'allegato I della direttiva 2007/2/CE, a tutti i livelli di generalizzazione disponibili fino alla scala 1:5 000, che coprono l'intero Stato membro se combinate. Se non sono disponibili nella scala 1:5 000, ma sono disponibili a una risoluzione spaziale più elevata (87), le serie di dati sono fornite alla risoluzione spaziale disponibile. Le serie di dati comprendono come attributi chiave il codice di identificazione nazionale, la posizione geografica e i collegamenti con le reti transfrontaliere, se disponibili.

    CATEGORIA TEMATICA INSPIRE (quale definita nell'allegato I della direttiva 2007/2/CE)

    Reti di trasporto

    Per gli Stati membri cui si applica la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (88), questa categoria comprende anche le serie di dati di cui alla tabella seguente; le serie di dati sono intese come descritto nella direttiva 2005/44/CE.

    Serie di dati sulle vie navigabili interne

    Tipologia di dati

    Caratteristiche del canale navigabile

    Ostruzioni durature nel canale navigabile e affidabilità

    Diritti d'infrastruttura delle vie navigabili

    Altre limitazioni fisiche delle vie navigabili

    Orari di servizio normali di chiuse e ponti

    Localizzazione e caratteristiche di porti e impianti di trasbordo

    Elenco degli ausili alla navigazione e dei segnali di traffico

    Regole e raccomandazioni in materia di navigazione

    Dati statici

    Batimetria nel canale di navigazione

    Ostruzioni temporanee nel canale navigabile

    Livelli idrometrici attuali e futuri agli idrometri

    Stato di fiumi, canali, chiuse e ponti

    Restrizioni provocate da piene e ghiaccio

    Cambiamenti a breve termine degli orari di servizio di chiuse e ponti

    Cambiamenti a breve termine degli ausili alla navigazione

    Dati dinamici

    Assi idroviari e loro lunghezza in chilometri

    Link ai file xml esterni con orari di servizio delle strutture che potrebbero ostacolare il traffico

    Localizzazione di porti e impianti di trasbordo

    Dati di riferimento relativi al livello dell'acqua utili per la navigazione

    Sponde della via navigabile (a livello delle acque medie)

    Costruzione litoranea

    Profili delle chiuse e delle dighe

    Limiti del canale navigabile/di navigazione

    Punti del canale navigabile/di navigazione che presentano pericoli isolati emersi e sommersi

    Ausili ufficiali alla navigazione (ad esempio boe, fari, segnali luminosi e pannelli di segnalazione)

    Carte nautiche elettroniche per la navigazione interna (ENC interne secondo la norma per il sistema ECDIS interno)

    6.2.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati sulle reti di trasporto

    a)

    Le serie di dati sulle reti di trasporto sono messe a disposizione per il riutilizzo:

    immediatamente dopo l'ultimo aggiornamento;

    alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;

    in un formato aperto leggibile meccanicamente e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale;

    tramite API (89) e download in blocco;

    nella versione più aggiornata.

    b)

    I metadati che descrivono le serie di dati sulle reti di trasporto contengono almeno gli elementi di metadati definiti nel regolamento (CE) n. 1205/2008.

    c)

    Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati.

    d)

    Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall'Unione o a livello internazionale, se disponibili.

    6.3.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati sulle vie navigabili interne

    a)

    Le serie di dati sulle vie navigabili interne sono messe a disposizione per il riutilizzo:

    alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;

    nel formato definito nella direttiva 2005/44/CE;

    tramite API e download in blocco.

    con l'attributo del codice di localizzazione ISRS (International Ship Reporting Standard, standard internazionale di segnalazione navale);

    in base alla frequenza e alla tempestività di aggiornamento specificate nella tabella che segue;

    nella granularità specificata nella tabella che segue.

    b)

    I metadati che descrivono le serie di dati sulle vie navigabili interne sono completi e disponibili sul web in un formato aperto leggibile meccanicamente e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale.

    c)

    La documentazione delle serie di dati sulle vie navigabili interne è conforme alla direttiva 2005/44/CE e alle misure e norme di attuazione basate sulla direttiva 2005/44/CE.

    Serie di dati

    Statici

    Dinamici/urgenti

    Carte nautiche elettroniche

    Frequenza e tempestività di aggiornamento

    Quando necessario

    Da giornaliera a (quasi) in tempo reale

    Ogni tre mesi, in caso di modifiche della serie di dati

    Granularità

    Livello del singolo chilometro di via navigabile o miglio nautico; livello di ettometro della via navigabile, ove applicabile

    Rete nazionale delle vie navigabili e nodi transfrontalieri


    (1)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

    (3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

    (5)  Risoluzione spaziale quale definita nell'allegato, parte B, sezione 6.2, del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

    (6)  Nel presente allegato, per geometria si intendono almeno due dimensioni.

    (7)  Le unità fondiarie di base sono messe a disposizione dagli Stati membri nei quali i riferimenti catastali unici sono forniti unicamente per le unità fondiarie di base ma non per le parcelle.

    (8)  La superficie agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

    (9)  Indica se la parcella è gestita avvalendosi di pratiche biologiche.

    (10)  Definiti come livello di riferimento per le aree di interesse ecologico nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) [articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013].

    (11)  Come i servizi per lo scaricamento (download) con accesso diretto sulla base della direttiva 2007/2/CE.

    (12)  Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

    (13)  Risoluzione spaziale quale definita nell'allegato, parte B, sezione 6.2, del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

    (14)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

    (15)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

    (16)  Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).

    (17)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

    (18)  Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

    (19)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

    (20)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

    (21)  Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

    (22)  Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

    (23)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

    (24)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

    (25)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

    (26)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

    (27)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

    (28)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

    (29)  Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).

    (30)  Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

    (31)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

    (32)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

    (33)  Raccomandazione della Commissione, del 22 gennaio 2014, sui principi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 72).

    (34)  Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

    (35)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

    (36)  Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

    (37)  Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

    (38)  Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

    (39)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

    (40)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

    (41)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (42)  Come i servizi per lo scaricamento (download) con accesso diretto sulla base della direttiva 2007/2/CE.

    (43)  Ad esempio, la specifica Inspire dei dati sulle condizioni atmosferiche e le caratteristiche geografiche meteorologiche (https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AC-MF_v2.0.pdf) fornisce approcci e casi d'uso per rappresentare e documentare le serie di dati meteorologici.

    (44)  Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).

    (45)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 271 del 18.8.2020, pag. 1).

    (46)  Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17).

    (47)  Regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 1).

    (48)  Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).

    (49)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

    (50)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

    (51)  Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).

    (52)  Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

    (53)  Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

    (54)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 10).

    (55)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

    (56)  Regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 37).

    (57)  Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 1).

    (58)  Regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 22).

    (59)  Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 3).

    (60)  93/704/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).

    (61)  Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6).

    (62)  Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1).

    (63)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 8).

    (64)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che specifica le caratteristiche tecniche concernenti elementi comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 16).

    (65)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati, definisce i formati tecnici e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 133).

    (66)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 59).

    (67)  Le statistiche univariate e multivariate sono richieste solo per le combinazioni che presentano una dimensione del campione sufficientemente ampia da consentire la presentazione di stime precise.

    (68)  Cfr. l'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e il regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II.

    (69)  Le modalità di prenotazione sono un modulo triennale — questa disaggregazione è richiesta solo su base triennale (non su base annuale).

    (70)  Le statistiche specifiche per città sono richieste solo per città specifiche.

    (71)  Classificazione internazionale standard dell'istruzione.

    (72)  Disaggregazioni previste dal regolamento (UE) n. 549/2013 su base obbligatoria.

    (73)  Concetto, livello di dettaglio, frequenza, tempestività e serie storiche quali definiti nel regolamento (UE) n. 549/2013.

    (74)  Frequenza e destagionalizzazione come prescritto dal regolamento (UE) n. 549/2013.

    (75)  Per B.1*g non sono richieste disaggregazioni regionali per il volume o i tassi di crescita derivati.

    (76)  NACE A*10

    (77)  Concetto, livello di dettaglio, frequenza, tempestività e serie storiche quali definiti nel regolamento (UE) n. 549/2013.

    (78)  Concetto, livello di dettaglio, frequenza, tempestività e serie storiche quali definiti nel regolamento (UE) n. 549/2013.

    (79)  Quali definite nel regolamento (UE) n. 549/2013, allegato A, 8.100, e capitolo 20.

    (80)  Quali definite nel regolamento (UE) n. 549/2013.

    (81)  Secondo l'ISCED 2011.

    (82)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

    (83)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

    (84)  Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

    (85)  Regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione (GU L 234 del 31.8.2016, pag. 1).

    (86)  https://joinup.ec.europa.eu/collection/registered-organization-vocabulary/solution/core-business-vocabulary/release/200.

    (87)  Risoluzione spaziale quale definita nell'allegato, parte B, sezione 6.2, del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

    (88)  Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

    (89)  Come i servizi per lo scaricamento (download) con accesso diretto sulla base della direttiva 2007/2/CE.


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