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Document 32022R2576

Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas

ST/14065/2022/INIT

OJ L 335, 29.12.2022, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj

29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2576 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2022

che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La guerra di aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l’Ucraina e la riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa agli Stati membri minacciano la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione e dei suoi Stati membri. Allo stesso tempo, la strumentalizzazione delle forniture di gas per fini bellici e la manipolazione dei mercati da parte della Federazione russa per mezzo di perturbazioni intenzionali dei flussi di gas hanno portato all’impennata dei prezzi dell’energia nell’Unione, non solo minando l’economia ma anche compromettendo gravemente la sicurezza dell’approvvigionamento.

(2)

Ciò richiede che l’Unione dia una risposta forte e coordinata, per tutelare i cittadini e l’economia da prezzi di mercato eccessivi e manipolati e garantire che il gas arrivi a tutti i consumatori che ne hanno bisogno attraverso le frontiere, anche quando scarseggia. Per ridurre la dipendenza dalle forniture di gas naturale dalla Federazione russa e ridimensionare i prezzi eccessivi è fondamentale coordinare meglio gli acquisti di gas da fornitori esterni.

(3)

L’articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) consente al Consiglio di decidere, su proposta della Commissione e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia. Il rischio acuto di una completa interruzione delle forniture russe di gas e l’aumento esagerato dei prezzi dell’energia, che minano l’economia dell’Unione, costituiscono gravi difficoltà ai sensi del trattato.

(4)

Nella comunicazione del 18 maggio 2022 dal titolo «Piano REPowerEU» la Commissione ha annunciato l’istituzione di una piattaforma dell’UE per gli acquisti di energia, insieme con gli Stati membri, per l’acquisto in comune di gas, gas naturale liquefatto (GNL) e idrogeno. Tale annuncio è stato approvato dal Consiglio europeo del 30 e 31 maggio 2022. Nell’ambito del piano REPowerEU, la Commissione ha inoltre presentato la strategia UE di mobilitazione esterna per l’energia, la quale spiega in che modo l’Unione sostiene una transizione energetica globale, verde e giusta per garantire energia sostenibile, sicura e a prezzi accessibili, anche diversificando l’approvvigionamento energetico dell’Unione, in particolare negoziando impegni politici con fornitori di gas esistenti o nuovi per incrementare le consegne di gas all’Europa e sostituire così quelle russe.

(5)

La piattaforma dell’UE per gli acquisti di energia può svolgere un ruolo centrale nella ricerca di partenariati reciprocamente vantaggiosi che contribuiscano alla sicurezza dell’approvvigionamento e portino a ridurre i prezzi all’importazione del gas acquistato da paesi terzi, sfruttando appieno il peso collettivo dell’Unione. A tal fine è essenziale promuovere la mobilitazione internazionale di fornitori di gas (gasdotti e GNL) e di fornitori dell’idrogeno verde del futuro. In particolare, un coordinamento molto più forte con e tra gli Stati membri nei confronti dei paesi terzi attraverso la piattaforma dell’UE per gli acquisti di energia farebbe valere in modo più efficace il peso collettivo dell’Unione.

(6)

Con il persistere di una situazione di grave difficoltà nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, gli acquisti in comune dovrebbero contribuire a migliorare la parità di accesso per le imprese di tutti gli Stati membri a fonti di gas nuove o supplementari e a garantire, a vantaggio dei consumatori finali, prezzi inferiori rispetto a quelli che si sarebbero altrimenti potuti applicare acquistando il gas tramite il prestatore del servizio individualmente.

(7)

L’acquisto in comune potrebbe comportare la concessione di un trattamento più vantaggioso o di un sostegno per la fornitura di gas rinnovabili come il biometano e l’idrogeno, nella misura in cui possano essere immessi in condizioni di sicurezza nel sistema del gas, e per la fornitura di gas che altrimenti sarebbe rilasciato nell’atmosfera o bruciato in torcia. Fatti salvi gli obblighi di legge in ogni giurisdizione pertinente, le imprese che concludono contratti a norma del presente regolamento potranno applicare il quadro di comunicazione del partenariato delle Nazioni Unite per il petrolio e il gas metano 2.0 per misurare, comunicare e verificare le emissioni di metano lungo la catena dell’approvvigionamento all’Unione.

(8)

Il nuovo meccanismo sviluppato a norma del presente regolamento dovrebbe consistere in due fasi. Nella prima fase le imprese di gas naturale o le imprese che consumano gas stabilite nell’Unione aggregherebbero la loro domanda di gas tramite un prestatore del servizio incaricato dalla Commissione. Ciò consentirebbe ai fornitori di gas di presentare offerte sulla base di grandi volumi aggregati, anziché molte offerte più piccole ad acquirenti che li sollecitano individualmente. In una seconda fase, le imprese di gas naturale o le imprese che consumano gas stabilite nell’Unione potrebbero concludere contratti di acquisto di gas, individualmente o in modo coordinato con altri, con fornitori o produttori di gas naturale che hanno soddisfatto la domanda aggregata.

(9)

Con il persistere di una situazione di grave difficoltà nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, l’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune dovrebbero contribuire a migliorare la parità di accesso per le imprese di tutti gli Stati membri a fonti di gas nuove o supplementari e a garantire, a vantaggio dei consumatori finali, prezzi inferiori rispetto a quelli che si applicherebbero alle imprese che acquistino il gas tramite il prestatore del servizio. Un primo riferimento alla possibilità di una forma molto limitata di acquisto in comune di gas a fini di bilanciamento è già incluso nella proposta di regolamento della Commissione sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno. Si tratta però di una proposta che risale a prima della guerra di aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Inoltre tale proposta non include alcun concetto dettagliato, perché riguarda unicamente le esigenze molto specifiche dei gestori dei sistemi di trasmissione per il bilanciamento dell’energia. Data la necessità di una soluzione immediata e molto più globale al problema delle strutture mancanti per l’acquisto coordinato di gas, è opportuno proporre una soluzione temporanea accelerata.

(10)

L’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune potrebbero pertanto migliorare la solidarietà dell’Unione nell’acquisto e nella distribuzione del gas. In uno spirito di solidarietà, gli acquisti in comune dovrebbero sostenere in particolare le imprese che in precedenza acquistavano gas esclusivamente o principalmente da fornitori russi, aiutandole ad approvvigionarsi da fornitori o prestatori alternativi di gas naturale a condizioni vantaggiose, a seguito dell’aggregazione della domanda e degli acquisti in comune.

(11)

L’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune dovrebbero contribuire a riempire gli impianti di stoccaggio del gas nell’attuale situazione di emergenza in caso di esaurimento delle scorte della maggior parte degli impianti europei di stoccaggio del gas dopo il prossimo inverno. Tali misure dovrebbero inoltre contribuire ad acquisti di gas meglio coordinati, in uno spirito di solidarietà.

(12)

È pertanto necessario avviare con urgenza e in via temporanea l’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune. Ciò consentirebbe la rapida istituzione di un prestatore del servizio, in modo da organizzare l’aggregazione della domanda. Il prestatore del servizio incaricato dalla Commissione avrebbe solo alcune funzionalità di base e il processo da lui organizzato avrebbe elementi obbligatori solo per quanto riguarda la partecipazione all’aggregazione della domanda, ma senza l’obbligo di coordinare le condizioni contrattuali o di presentare offerte vincolanti per l’acquisto di gas per il suo tramite.

(13)

Le imprese di gas naturale o le imprese che consumano gas non dovrebbero essere tenute ad acquistare gas tramite il prestatore del servizio, concludendo contratti di fornitura di gas o protocolli d’intesa con i fornitori o i produttori di gas che possono soddisfare la domanda aggregata. Tuttavia, le imprese di gas naturale o le imprese che consumano gas sono fortemente incoraggiate a esplorare forme di cooperazione compatibili con il diritto della concorrenza e a ricorrere al prestatore del servizio per sfruttare i vantaggi dell’acquisto in comune. Si potrebbe pertanto sviluppare un meccanismo, tra il prestatore del servizio e le imprese partecipanti, che stabilisca le principali condizioni alle quali le imprese partecipanti si impegnano ad acquistare il volume di gas corrispondente alla domanda aggregata.

(14)

È importante che la Commissione e gli Stati membri abbiano una chiara conoscenza dei contratti di fornitura di gas previsti e conclusi in tutta l’Unione, onde valutare se siano raggiunti gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di solidarietà energetica. Le imprese o le autorità degli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare alla Commissione e agli Stati membri in cui tali imprese sono stabilite gli acquisti di gas programmati di entità superiore a 5 TWh/anno. Ciò dovrebbe valere in particolare per le informazioni di base relative ai contratti nuovi o rinnovati. La Commissione dovrebbe quindi essere autorizzata a rivolgere raccomandazioni alle imprese di gas naturale o alle autorità degli Stati membri interessati, in particolare nei casi in cui un ulteriore coordinamento potrebbe migliorare il funzionamento degli acquisti in comune o nei casi in cui l’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas o gli acquisti di gas programmati potrebbero avere un impatto negativo sulla sicurezza dell’approvvigionamento, sul mercato interno o sulla solidarietà energetica. La formulazione di una raccomandazione non dovrebbe impedire alle imprese di gas naturale o alle autorità degli Stati membri interessati di procedere nel frattempo ai negoziati.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero assistere la Commissione nel valutare se i pertinenti acquisti di gas migliorano la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione e sono compatibili con il principio della solidarietà energetica. Per contribuire al coordinamento di tale valutazione è opportuno istituire pertanto un comitato direttivo ad hoc composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

(16)

Il processo di aggregazione della domanda ai fini dell’acquisto in comune dovrebbe essere a carico di un prestatore del servizio idoneo. La Commissione dovrebbe pertanto stipulare un contratto, mediante una procedura di appalto in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), con un prestatore del servizio in grado di sviluppare uno strumento delle tecnologie dell’informazione («strumento informatico») adeguato e di organizzare il processo di aggregazione della domanda. I costi operativi potrebbero essere coperti riscuotendo commissioni dai partecipanti all’acquisto in comune.

(17)

Nel ripartire i diritti di accesso alla fornitura tra le imprese che aggregano la domanda, il prestatore del servizio dovrebbe applicare metodi che non operino discriminazioni tra i partecipanti all’aggregazione della domanda più piccoli e più grandi e che siano equi indipendentemente dai volumi di gas richiesti dalle singole imprese. Ad esempio, il prestatore del servizio dovrebbe assegnare i diritti di accesso proporzionalmente ai volumi di gas che le singole imprese hanno dichiarato di acquistare per il termine di consegna e la destinazione indicati. Ciò potrebbe essere di rilievo nei casi in cui l’approvvigionamento non copra in misura sufficiente la domanda nel mercato dell’Unione.

(18)

L’aggregazione della domanda e l’acquisto di gas naturale sono processi complessi che devono tenere conto di vari elementi relativi non solo ai prezzi ma anche ai volumi, ai punti di consegna e ad altri parametri. Ne consegue che il prestatore del servizio selezionato dovrebbe avere il livello di esperienza necessario nella gestione e nell’aggregazione di acquisti di gas naturale o in servizi connessi a livello dell’Unione. Inoltre, l’aggregazione della domanda e l’acquisto di gas naturale sono un elemento fondamentale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e salvaguardare il principio della solidarietà energetica nell’Unione.

(19)

La protezione delle informazioni sensibili sul piano commerciale è della massima importanza quando queste sono messe a disposizione della Commissione, dei membri del comitato direttivo ad hoc o del prestatore del servizio che istituisce o gestisce lo strumento informatico per l’aggregazione della domanda. La Commissione dovrebbe pertanto impiegare strumenti efficaci per proteggere tali informazioni da qualsiasi accesso non autorizzato e da rischi di cibersicurezza. Ogni trattamento di dati personali che nell’ambito dell’aggregazione della domanda e degli acquisti in comune dovrebbe avvenire conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(20)

Gli acquisti in comune potrebbero assumere diverse forme. Potrebbero avvenire mediante gare d’appalto o aste organizzate dal prestatore del servizio che aggrega la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese che consumano gas per allinearla potenzialmente alle offerte dei fornitori o dei produttori di gas naturale, utilizzando uno strumento informatico.

(21)

Un obiettivo dell’aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune è ridurre il rischio di aumenti non necessari dei prezzi provocati da imprese che presentano offerte concorrenti per la stessa tranche di gas. Garantire che tutti i vantaggi dell’acquisto in comune raggiungano i consumatori finali dipende, in ultima analisi, dalle decisioni delle imprese stesse. Le grandi imprese dovrebbero essere soggette a restrizioni anche se possono rivendere il gas a prezzi più alti. Le imprese che beneficiano di prezzi più bassi del gas grazie all’acquisto in comune dovrebbero trasferire tali vantaggi ai consumatori. La propagazione dei prezzi più bassi sarebbe un indicatore importante del successo degli acquisti in comune, perché fondamentale per i consumatori.

(22)

L’aggregazione della domanda e l’acquisto in comune dovrebbero essere aperti alle imprese di gas naturale e alle imprese che consumano gas stabilite nell’Unione. In particolare, anche i consumatori industriali che nei loro processi di produzione fanno un uso intensivo di gas, come i produttori di fertilizzanti, acciaio, ceramica e vetro, possono trarre vantaggio dall’acquisto in comune, in quanto si consentirebbe loro di raggruppare la domanda, di sottoscrivere contratti per carichi di gas e GNL e di strutturare l’approvvigionamento in funzione delle loro esigenze specifiche. Il processo di organizzazione dell’acquisto in comune dovrebbe avere norme trasparenti su come aderirvi e dovrebbe garantirne l’apertura.

(23)

L’apertura dell’aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune anche ai Balcani occidentali e ai tre paesi associati del partenariato orientale è un obiettivo politico dichiarato dell’Unione. Pertanto, le imprese stabilite nelle parti contraenti della Comunità dell’energia dovrebbero essere autorizzate a partecipare all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune di cui al presente regolamento, a condizione che siano state introdotte le disposizioni necessarie.

(24)

È necessario ridurre la dipendenza dell’Unione dal gas fornito dalla Federazione russa. Le imprese controllate dalla Federazione russa o da qualsiasi persona fisica o giuridica russa o le imprese oggetto delle misure restrittive dell’Unione adottate sulla base dell’articolo 215 TFUE o possedute o controllate da qualsiasi altra persona fisica o giuridica, entità od organismo oggetto di tali misure restrittive dovrebbero pertanto essere escluse dalla partecipazione agli acquisti in comune e dall’organizzazione del processo di acquisto in comune.

(25)

Al fine di evitare che l’obiettivo di diversificazione rispetto al gas fornito dalla Federazione russa sia messo a rischio o compromesso dalla partecipazione all’aggregazione della domanda e agli acquisti in comune da parte di imprese o altri organismi controllati da persone fisiche o giuridiche russe o da imprese stabilite nella Federazione russa, è opportuno escludere anche la partecipazione di tali entità.

(26)

Inoltre, il gas naturale originario della Federazione russa non dovrebbe essere oggetto di acquisti in comune. A tal fine, il gas naturale che entra negli Stati membri o nelle parti contraenti della Comunità dell’energia attraverso punti di entrata specifici non dovrebbe essere oggetto di acquisti in comune, poiché è probabile che il gas naturale originario della Federazione russa entri negli Stati membri o nelle parti contraenti della Comunità dell’energia attraverso tali punti di entrata.

(27)

I partecipanti all’acquisto in comune di gas potrebbero necessitare di garanzie finanziarie per il caso in cui un’impresa non fosse in grado di pagare per il volume finale stabilito per contratto. Il sostegno finanziario ai partecipanti agli acquisti in comune, comprese le garanzie, potrebbe provenire dagli Stati membri o da altri portatori di interessi. Il sostegno finanziario dovrebbe essere erogato in conformità delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, compreso, se del caso, il quadro temporaneo di crisi adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, modificato il 28 ottobre 2022.

(28)

Il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas è essenziale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione. In seguito alla riduzione delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa, gli Stati membri potrebbero incontrare difficoltà per riempire gli impianti di stoccaggio del gas a garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento di gas per l’inverno 2023/2024, come prescritto dal regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il ricorso alla possibilità di aggregare la domanda tramite il prestatore del servizio potrebbe aiutare gli Stati membri ad attenuare tali sfide. In particolare potrebbe agevolare, entro i limiti del diritto della concorrenza, una gestione coordinata del riempimento e dello stoccaggio in vista della prossima stagione di riempimento, evitando picchi di prezzo eccessivi causati, tra l’altro, da un riempimento non coordinato dello stoccaggio.

(29)

Al fine di garantire che l’acquisto in comune contribuisca al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas in linea con gli obiettivi intermedi di cui al regolamento (UE) 2022/1032, gli Stati membri dovrebbero adottare misure idonee a garantire che le imprese di gas naturale e le imprese che consumano gas soggette alla loro giurisdizione utilizzino il processo organizzato dal prestatore del servizio come possibile mezzo per conseguire gli obiettivi di riempimento.

(30)

Il regolamento (UE) 2022/1032 impone agli Stati membri di riempire i propri impianti di stoccaggio del gas al 90 % entro il 1° novembre 2023. Si tratta di un obiettivo superiore a quello stabilito per il 1° novembre 2022 (80 %). Gli acquisti in comune potrebbero aiutare gli Stati membri a raggiungere il nuovo obiettivo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero imporre alle imprese nazionali di utilizzare il prestatore del servizio per aggregare la domanda con volumi di gas sufficienti a ridurre il rischio di non riuscire a riempire gli impianti di stoccaggio del gas. Gli Stati membri dovrebbero esigere che le imprese includano nel processo di aggregazione della domanda volumi equivalenti ad almeno il 15 % del loro obiettivo di riempimento degli impianti di stoccaggio per l’anno successivo, equivalente a circa 13,5 miliardi di metri cubi per l’Unione nel suo insieme. Gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio dovrebbero partecipare al processo di aggregazione della domanda con volumi equivalenti al 15 % del loro obbligo di ripartizione degli oneri di cui all’articolo 6 quater del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(31)

L’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune non impongono la gestione degli impianti di stoccaggio del gas, compresi gli impianti di stoccaggio strategici, e lasciano impregiudicati i regolamenti (UE) 2017/1938 e (UE) 2022/1032.

(32)

Al fine di utilizzare efficacemente gli acquisti in comune e di concludere accordi sul gas con fornitori che offrono gas al prestatore del servizio, le imprese dovrebbero essere in grado di coordinare condizioni di acquisto quali volumi, prezzo del gas, punti di consegna e tempi, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione. Le imprese che partecipano a un consorzio di acquisto di gas dovrebbero tuttavia garantire che lo scambio diretto o indiretto di informazioni si limiti a quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, in linea con l’articolo 101 TFUE. Inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza e governance del presente regolamento dovrebbero garantire che i contratti del consorzio acquirente non mettano a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento o compromettano la solidarietà energetica, in particolare in caso di partecipazione diretta o indiretta degli Stati membri al processo di acquisto.

(33)

Sebbene sia possibile costituire più di un consorzio per l’acquisto di gas, sarebbe più efficace formare un unico consorzio che comprenda il maggior numero possibile di imprese per aggregare la domanda tramite il prestatore del servizio, concepito in modo compatibile con il diritto della concorrenza dell’Unione. Inoltre, unendo le forze in un unico consorzio per l’acquisto di gas dovrebbe essere garantito un maggiore potere negoziale dell’Unione sul mercato, che potrebbe risultare in condizioni vantaggiose difficilmente ottenibili dalle imprese più piccole o nel caso di un’azione frammentaria.

(34)

La costituzione e l’attuazione di consorzi per l’acquisto di gas a norma del presente regolamento dovrebbero avvenire nel rispetto delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, applicate alla luce delle attuali circostanze eccezionali del mercato. La Commissione si è detta pronta ad accompagnare le imprese nella progettazione di un siffatto consorzio per l’acquisto di gas e ad adottare una decisione, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (6), sull’inapplicabilità degli articoli 101 e 102 TFUE, purché siano incluse e rispettate le pertinenti garanzie. La Commissione si è inoltre dichiarata disposta a fornire orientamenti informali nella misura in cui le imprese partecipanti ad altri consorzi si trovino ad affrontare incertezze nella valutazione di uno o più elementi del loro accordo di acquisto in comune ai sensi delle norme dell’Unione in materia di concorrenza.

(35)

Conformemente al principio di proporzionalità, le misure relative all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune non vanno al di là di quanto necessario per conseguire il loro obiettivo, perché tali misure saranno attuate su base volontaria, con un’unica eccezione limitata riguardante la partecipazione obbligatoria all’aggregazione della domanda ai fini del riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, e le imprese private rimarranno parti dei contratti di fornitura di gas stipulati nell’ambito dell’acquisto in comune.

(36)

Al fine di ottimizzare la capacità di assorbimento del GNL dei terminali GNL dell’Unione e l’utilizzo degli impianti di stoccaggio del gas, sono necessari disposizioni rafforzate in materia di trasparenza e un mercato organizzato che agevoli gli scambi secondari di capacità di stoccaggio del gas e di capacità degli impianti GNL, analogamente a quanto esiste per il trasporto di gas attraverso gasdotti. Ciò è particolarmente importante in una situazione di emergenza e di transizione dei flussi di gas dai gasdotti provenienti dalla Federazione russa al GNL. La proposta di direttiva della Commissione relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno e la proposta di regolamento della Commissione relativo ai mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno contengono disposizioni a tal fine. Anticipare tali disposizioni nell’ambito della risposta alla crisi è fondamentale per poter utilizzare gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas in modo più efficiente e con la necessaria trasparenza. Per quanto riguarda le piattaforme paneuropee di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare le piattaforme di trasparenza dell’Unione già esistenti per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas per garantire una rapida attuazione del presente regolamento. Per quanto riguarda una piattaforma di prenotazione secondaria, i gestori degli impianti di GNL e i gestori degli impianti di stoccaggio del gas dovrebbero poter utilizzare le loro piattaforme esistenti arricchendole con le caratteristiche necessarie.

(37)

Per quanto riguarda le prenotazioni a lungo termine delle capacità di trasporto del gas, le norme vigenti in materia di gestione della congestione prevedono procedure «use-it-or-lose-it». Si tratta, tuttavia, di procedure lente, in quanto richiedono almeno sei mesi per produrre effetti, e che dipendono dalle pesanti procedure amministrative delle autorità nazionali di regolamentazione. Tali norme dovrebbero pertanto essere rafforzate e semplificate in modo da dotare i gestori del sistema del gas di strumenti per reagire rapidamente ai cambiamenti dei flussi di gas e affrontare eventuali congestioni. In particolare, le nuove norme potrebbero accelerare la commercializzazione di capacità a lungo termine inutilizzate che altrimenti rimarrebbero oziose, rendendo così più efficiente l’uso dei gasdotti.

(38)

I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero analizzare le informazioni disponibili sull’utilizzo della rete di trasporto da parte degli utenti della rete e determinare se esista un sottoutilizzo della capacità continua contrattuale. Si dovrebbe definire il sottoutilizzo come la situazione in cui un utente della rete ha utilizzato o offerto sul mercato in media meno dell’80 % della capacità continua prenotata negli ultimi 30 giorni. In caso di sottoutilizzo, il gestore del sistema di trasporto dovrebbe pubblicare la capacità disponibile per la successiva asta mensile e poi metterla all’asta. In alternativa, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter decidere di utilizzare invece un meccanismo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead». In quest’ultimo caso, il meccanismo dovrebbe applicarsi a tutti i punti di interconnessione, siano essi congestionati o meno.

(39)

Le imprese che acquistano gas o offrono di consegnare gas a destinazioni predefinite mediante acquisti in comune dovrebbero garantire capacità di trasporto dai punti di consegna del gas fino alla sua destinazione. Le norme applicabili del mercato interno, compresi i codici di rete del gas, si applicano per contribuire a garantire le capacità di trasporto. Le autorità nazionali di regolamentazione, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori degli impianti GNL e i gestori degli impianti di stoccaggio del gas e le piattaforme di prenotazione dovrebbero esaminare possibili modi per migliorare l’utilizzo dell’infrastruttura in modo economicamente accessibile, valutando la possibilità di sviluppare nuovi prodotti di capacità di trasporto che colleghino i punti di interconnessione intra-UE, gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas, nel rispetto delle norme applicabili del mercato interno, in particolare il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione (7).

(40)

Mentre le circostanze di crisi eccezionali portano a cambiamenti nei modelli di flusso nelle reti europee del gas, il che comporta rendite di congestione straordinariamente elevate in determinati punti di interconnessione nell’Unione, si potrebbero trovare, nel quadro delle norme in vigore, alcune flessibilità nel dialogo con le pertinenti autorità di regolamentazione degli Stati membri colpiti, se del caso con l’ausilio della Commissione.

(41)

L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa ha dato origine a gravi incertezze e perturbazioni nei mercati europei del gas naturale. Di conseguenza, negli ultimi mesi tali mercati hanno rispecchiato l’incertezza dell’approvvigionamento e tale incertezza ha tradotto le conseguenti aspettative di mercato in prezzi del gas naturale estremamente alti e volatili. Ne è derivata un’ulteriore pressione sugli operatori di mercato ed è stato compromesso il corretto funzionamento dei mercati dell’energia dell’Unione.

(42)

La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce norme a garanzia del corretto funzionamento delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati anche derivati su energia. La direttiva prevede che gli Stati membri impongano ai mercati regolamentati di disporre di meccanismi atti a garantire un funzionamento equo e ordinato dei mercati finanziari. Tuttavia, tali meccanismi non sono intesi a limitare l’evoluzione infragiornaliera dei prezzi e non sono riusciti a prevenire gli episodi di volatilità eccezionale osservati nei mercati dei derivati su gas e su energia elettrica.

(43)

Date le difficoltà incontrate dagli operatori di mercato nelle sedi di negoziazione in cui sono negoziati i derivati su energia e l’urgenza di garantire che i mercati dei derivati energetici continuino a svolgere il loro ruolo nel soddisfare le esigenze di copertura dell’economia reale, è opportuno imporre alle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su energia di istituire meccanismi temporanei di gestione della volatilità infragiornaliera per prevenire variazioni eccessive dei prezzi in modo più efficiente. Al fine di garantire che tali meccanismi si applichino ai contratti più pertinenti, essi dovrebbero applicarsi ai derivati su energia la cui scadenza non superi i 12 mesi.

(44)

Le sedi di negoziazione che offrono derivati su energia spesso ammettono la partecipazione di diverse imprese energetiche di tutti gli Stati membri. Tali imprese energetiche dipendono fortemente dai derivati negoziati in tali sedi di negoziazione per garantire forniture essenziali di gas ed energia elettrica in tutta l’Unione. Variazioni eccessive dei prezzi nelle sedi di negoziazione in cui sono negoziati i derivati su energia incidono pertanto sul funzionamento delle imprese energetiche in tutta l’Unione e, in ultima analisi, negativamente sui consumatori finali. Pertanto, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri è opportuno provvedere al coordinamento dell’attuazione e dell’applicazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera, onde garantire che gli operatori essenziali per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in tutti gli Stati membri beneficino di misure di salvaguardia da grandi movimenti dei prezzi che pregiudicano la loro continuità operativa con conseguenti ripercussioni negative per i consumatori finali.

(45)

I meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera dovrebbero impedire variazioni eccessive dei prezzi nell’arco di una giornata di negoziazione. Tali meccanismi dovrebbero basarsi sul prezzo di mercato osservato a intervalli regolari. Data l’ampia diversità degli strumenti nei mercati dei derivati energetici e le peculiarità delle sedi di negoziazione associate a tali strumenti, i meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera dovrebbero essere adattati alle specificità di detti strumenti e mercati. Pertanto, le sedi di negoziazione dovrebbero stabilire limiti di prezzo tenendo conto delle specificità di ciascun derivato su energia pertinente, del profilo di liquidità del mercato di tale derivato e del suo profilo di volatilità.

(46)

Nel determinare il prezzo di apertura ai fini della fissazione del primo prezzo di riferimento di una giornata di negoziazione, la sede di negoziazione dovrebbe basarsi sulla metodologia che normalmente applica per determinare il prezzo a cui negozia per la prima volta uno specifico derivato su energia all’inizio della giornata di negoziazione. Nel determinare il prezzo di apertura dopo qualsiasi interruzione delle negoziazioni che possa verificarsi nel corso della giornata di negoziazione, la sede di negoziazione dovrebbe applicare la metodologia che ritiene più appropriata per garantire la ripresa ordinata della negoziazione.

(47)

Le sedi di negoziazione dovrebbero essere in grado di attuare il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera integrandolo negli interruttori di circuito esistenti già istituiti a norma della direttiva 2014/65/UE o come meccanismo aggiuntivo.

(48)

Al fine di garantire la trasparenza del funzionamento del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da esse attuato, le sedi di negoziazione dovrebbero rendere pubblica senza indugio una descrizione delle loro caratteristiche generali ogniqualvolta applichino una modifica. Tuttavia, a salvaguardia di una negoziazione equa e ordinata le sedi di negoziazione non dovrebbero essere tenute a pubblicare tutti i parametri tecnici del meccanismo da esse istituito.

(49)

Qualora le informazioni raccolte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in merito all’attuazione del meccanismo di gestione della volatilità da parte delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati i derivati su energia nell’Unione mostrino che è necessaria una maggiore coerenza nell’attuazione del meccanismo al fine di assicurare una migliore gestione dei livelli eccessivi di volatilità dei prezzi in tutta l’Unione, la Commissione dovrebbe essere in grado di specificare condizioni uniformi di attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, ad esempio la frequenza di rinnovo dei limiti di prezzo o le misure da adottare se le negoziazioni oltrepassano tali limiti di prezzo. La Commissione dovrebbe poter tenere conto delle specificità di ciascun derivato su energia, del profilo di liquidità del mercato di tale derivato e del suo profilo di volatilità.

(50)

Al fine di concedere alle sedi di negoziazione tempo sufficiente per dare una solida attuazione al meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera conformemente al presente regolamento, è opportuno concedere a dette sedi di negoziazione un periodo fino al 31 gennaio 2023 per istituire tale meccanismo. Al fine di garantire che le sedi di negoziazione siano in grado di affrontare tempestivamente variazioni eccessive dei prezzi anche prima dell’istituzione di detto meccanismo, esse dovrebbero disporre di un meccanismo preliminare in grado di conseguire in linea di massima lo stesso obiettivo del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera.

(51)

Gli obblighi e le restrizioni imposti alle sedi di negoziazione e agli operatori dai meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera non vanno al di là di quanto necessario per consentire alle imprese energetiche di continuare a partecipare ai mercati del gas e dell’energia elettrica e soddisfare le loro esigenze di copertura, contribuendo in tal modo alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico per i consumatori finali.

(52)

Per garantire un’applicazione efficiente dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera, le autorità competenti dovrebbero vigilare sulla loro attuazione da parte delle sedi di negoziazione e riferire periodicamente all’ESMA. Per garantire un’attuazione coerente dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera, le autorità competenti dovrebbero altresì garantire che divergenze nell’attuazione di tali meccanismi da parte delle sedi di negoziazione siano debitamente giustificate.

(53)

Per affrontare potenziali divergenze nell’applicazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera tra gli Stati membri e sulla base delle relazioni presentate dalle autorità competenti, l’ESMA dovrebbe coordinare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e documentare le eventuali divergenze osservate nel modo in cui le sedi di negoziazione in tutte le giurisdizioni dell’Unione attuano i meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera.

(54)

Tenuto conto della riduzione senza precedenti dell’approvvigionamento di gas naturale dalla Federazione russa e del rischio persistente di ulteriori interruzioni improvvise dell’approvvigionamento, l’Unione si trova ad affrontare l’urgente necessità di diversificare le proprie forniture di gas. Tuttavia, quello del GNL è ancora un mercato emergente per l’Europa ed è difficile valutare l’accuratezza dei prezzi prevalenti su questo mercato. Per ottenere una valutazione accurata, obiettiva e affidabile del prezzo delle forniture di GNL nell’Unione, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dovrebbe raccogliere tutti i dati del mercato del GNL necessari per stabilire una valutazione giornaliera del prezzo del GNL.

(55)

La valutazione del prezzo dovrebbe essere effettuata sulla base di tutte le operazioni relative al GNL fornito all’Unione. È opportuno conferire all’ACER il potere di raccogliere tali dati di mercato da tutti gli operatori che prendono parte alla fornitura di GNL all’Unione. Tutti questi operatori dovrebbero essere tenuti a comunicare all’ACER dati completi relativi al mercato del GNL quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, dopo aver concluso un’operazione o depositato un’offerta o un’offerta di acquisto per concludere un’operazione. La valutazione del prezzo dell’ACER dovrebbe comprendere la serie di dati più completa possibile, tra cui i prezzi delle operazioni e, a decorrere dal 31 marzo 2023, i prezzi delle offerte e delle offerte di acquisto per le forniture di GNL all’Unione. La pubblicazione giornaliera di questa valutazione obiettiva del prezzo e del differenziale stabilito rispetto ad altri prezzi di riferimento sul mercato sotto forma di parametro di riferimento per il GNL apre la strada alla sua adozione volontaria da parte degli operatori di mercato come prezzo di riferimento nei loro contratti e operazioni. Una volta fissati, la valutazione del prezzo del GNL e il parametro di riferimento per il GNL potrebbero anche diventare un tasso di riferimento per i contratti derivati utilizzati per coprire il prezzo del GNL o la differenza di prezzo tra il GNL e altri gas. Data l’urgenza di introdurre la valutazione del prezzo del GNL, è opportuno che la prima pubblicazione di tale valutazione avvenga entro il 13 gennaio 2023.

(56)

I poteri attualmente conferiti all’ACER dal regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (11) (denominati congiuntamente «REMIT») non sono sufficienti a creare una serie di dati completa ed esauriente di tutte le forniture di GNL all’Unione. Una siffatta serie di dati completa ed esauriente per la valutazione giornaliera del prezzo è tuttavia necessaria affinché l’Unione possa gestire, in uno spirito di solidarietà, le sue politiche in materia di acquisizione per le importazioni internazionali di GNL, in particolare nell’attuale situazione di crisi. Per garantire il monitoraggio dell’andamento dei prezzi e provvedere al controllo e alla garanzia della qualità dei dati è inoltre necessario disporre dei dati e delle informazioni pertinenti sui contratti per il GNL. Questo strumento ad hoc dovrebbe consentire all’ACER di raccogliere tutti i dati di mercato necessari per condurre una valutazione completa e rappresentativa del prezzo delle forniture di GNL all’Unione.

(57)

Pur essendo opportuno che in una seconda fase una revisione più completa del REMIT includa, in modo permanente, la fissazione di una valutazione giornaliera del prezzo del GNL e di un parametro di riferimento per il GNL, l’attuale crisi impone fin da ora la necessità di agire con urgenza per affrontare nell’immediato le gravi difficoltà di approvvigionamento e per determinare in modo accurato i prezzi delle forniture di GNL all’Unione offrendo una soluzione temporanea fino a quando la revisione del REMIT non potrà essere adottata secondo la procedura legislativa ordinaria.

(58)

Al fine di migliorare immediatamente la trasparenza dei prezzi e la certezza della pianificazione nel mercato delle importazioni di GNL, è opportuno specificare che la pertinente serie di dati dovrebbe comprendere informazioni sui prezzi e sulle quantità delle operazioni relative al GNL completate, sui prezzi e sulle quantità delle offerte e delle offerte di acquisto relative alle forniture di GNL all’Unione, nonché, se del caso, sulla formula del prezzo nel contratto a lungo termine da cui è derivato il prezzo.

(59)

La definizione di operatore di mercato del GNL soggetto a un obbligo di comunicazione dovrebbe includere tutti coloro che partecipano all’acquisto o alla vendita di carichi di GNL destinati all’Unione. Tali operatori di mercato del GNL dovrebbero essere soggetti agli obblighi e ai divieti applicabili agli operatori di mercato conformemente al REMIT.

(60)

È opportuno conferire all’ACER, in cooperazione con la Commissione, un ampio mandato per specificare la qualità e la sostanza dei dati di mercato raccolti per stabilire una valutazione giornaliera del prezzo per le forniture di GNL all’Unione. L’ACER dovrebbe inoltre godere di un ampio potere discrezionale nella scelta del protocollo di trasmissione prescelto. Al fine di ottenere la massima qualità possibile nei dati di mercato da comunicare, è opportuno conferire all’ACER la facoltà di precisare tutti i parametri dei dati di mercato che dovrebbero esserle comunicati. Tali parametri dovrebbero includere, tra gli altri, le unità di riferimento usate per comunicare i dati sui prezzi, le unità di riferimento usate per comunicare i dati quantitativi, le scadenze forward dell’operazione o i dati dell’offerta e dell’offerta di acquisto precedenti l’operazione, nonché i protocolli di trasmissione da utilizzare per comunicare all’ACER i dati richiesti.

(61)

È opportuno che l’ACER definisca la metodologia utilizzata per stabilire la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il parametro di riferimento per il GNL, nonché il processo per la revisione periodica di tale metodologia.

(62)

La valutazione del prezzo pubblicata a norma del presente regolamento dovrebbe offrire agli Stati membri e agli altri operatori di mercato maggiore trasparenza circa il prezzo praticato per le importazioni di GNL in Europa. La maggiore trasparenza dei prezzi dovrebbe a sua volta consentire agli Stati membri e ai soggetti privati domiciliati nell’Unione di agire in modo più consapevole e coordinato quando acquistano GNL sui mercati globali e, in particolare, quando utilizzano il prestatore del servizio. Un maggiore coordinamento nell’acquisto di GNL dovrebbe consentire agli Stati membri di non farsi concorrenza rilanciando prezzi di acquisto eccessivi (outbidding) o non in linea con il prezzo praticato dal mercato. Pertanto le valutazioni del prezzo e i differenziali dei valori di riferimento pubblicati a norma del presente regolamento sono fondamentali per accrescere la solidarietà tra gli Stati membri nell’acquisizione delle limitate forniture di GNL.

(63)

L’obbligo che incombe agli operatori di mercato di fornire all’ACER informazioni sulle transazioni relative al GNL è necessario e proporzionato per conseguire l’obiettivo di consentire all’ACER di definire un parametro di riferimento per il GNL, in particolare in quanto è in linea con gli obblighi vigenti degli operatori di mercato nel quadro del REMIT e l’ACER tutelerà la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.

(64)

Oltre all’interruttore di circuito e al parametro di riferimento per il GNL, sono disponibili altri interventi, tra cui un corridoio di prezzo dinamico di carattere temporaneo, come richiesto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2022, che tenga conto delle seguenti salvaguardie: dovrebbe applicarsi alle transazioni di gas naturale presso il punto di scambio virtuale del Title Transfer Facility (TTF), gestito da Gasunie Transport Services B.V.; altri hub di scambio del gas dell’Unione possono essere collegati al prezzo a pronti corretto del TTF attraverso un corridoio di prezzo dinamico temporaneo; ed esso non dovrebbe pregiudicare la compravendita di gas fuori borsa, non dovrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’Unione, dovrebbe dipendere dai progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di gas, non dovrebbe comportare un aumento complessivo del consumo di gas, dovrebbe essere concepito in modo tale da non impedire i flussi di gas intra-UE basati sul mercato, non dovrebbe compromette la stabilità e il regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici e dovrebbe tener conto dei prezzi di mercato del gas nei diversi mercati organizzati in tutta l’Unione.

(65)

Il regolamento (UE) 2017/1938 prevede già la possibilità per gli Stati membri, durante un’emergenza, di attribuire priorità all’approvvigionamento di gas a determinate centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica ed evitare sbilanciamenti di rete. Le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas e i volumi di gas ad esse associati potrebbero avere un impatto significativo sui volumi di gas disponibili per la solidarietà in una situazione di emergenza. In tale contesto, in deroga all’articolo 13, paragrafi 1, 3 e 8 del regolamento (UE) 2017/1938, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere, temporaneamente, l’applicazione di misure di solidarietà di emergenza, anche quando non sono in grado di procurarsi i volumi critici di gas necessari per garantire il proseguimento della produzione di energia elettrica nelle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas. Per lo stesso motivo, anche gli Stati membri che prestano solidarietà dovrebbero avere il diritto di assicurarsi che le forniture ai loro clienti protetti nel quadro della solidarietà o altri servizi essenziali, quali il teleriscaldamento, e il funzionamento delle loro centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas non siano compromessi quando prestano solidarietà a un altro Stato membro.

(66)

È opportuno stabilire un limite massimo dei volumi critici di gas necessari in ciascuno Stato membro per preservare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, in modo da evitare richieste di solidarietà inutili o abusive o limitazioni indebite alla solidarietà fornita a uno Stato membro che ne ha bisogno. La metodologia utilizzata nelle prospettive invernali della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E) offre una base per l’individuazione del volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e per la fissazione di tali limiti. I volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica calcolati dall’ENTSO-E riflettono i volumi di gas assolutamente necessari per garantire l’adeguatezza paneuropea in materia di energia elettrica sfruttando tutte le risorse di mercato, sempre considerando il gas l’ultimo nell’ordine di merito. La metodologia dell’ENTSO-E si basa su un ampio campione di peggiori scenari possibili in materia di clima e di indisponibilità forzata. Il fatto che la metodologia dell’ENTSO-E non tenga conto di tutta la generazione combinata di calore ed energia elettrica non impedisce agli Stati membri di considerare gli impianti di teleriscaldamento di clienti protetti come protetti ai sensi della definizione di cui al regolamento (UE) 2017/1938. Per gli Stati membri la cui generazione di energia elettrica dipende esclusivamente da forniture di GNL senza capacità di stoccaggio significative, i volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica dovrebbero essere adeguati di conseguenza. Il volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica può essere inferiore al livello storico di gas consumato per la produzione di energia elettrica, in quanto l’adeguatezza in materia di energia elettrica può essere ottenuta con altri mezzi, anche mediante forniture tra gli Stati membri.

(67)

Tuttavia, ciò non esclude che i volumi minimi effettivi di gas richiesti da uno Stato membro che richiede solidarietà o da uno Stato membro che presta solidarietà possano essere superiori ai valori modellizzati dall’ENTSO-E per evitare una crisi dell’energia elettrica. In tali casi lo Stato membro che richiede solidarietà o lo Stato membro che presta solidarietà dovrebbe poter superare i valori massimi stabiliti nel presente regolamento se può dimostrare che ciò è necessario per evitare una crisi dell’energia elettrica, come nei casi che rendono necessario il ricorso a riserve per il ripristino della frequenza o a combustibili alternativi o in casi eccezionali di cui non si è tenuto conto nelle prospettive invernali dell’ENTSO-E, in particolare considerando i livelli idrologici o gli sviluppi imprevisti. Il volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica comprende per definizione tutto il gas necessario per garantire un approvvigionamento stabile di energia elettrica e include pertanto l’energia elettrica necessaria per produrre e trasportare il gas nonché i settori cruciali delle infrastrutture critiche e degli impianti essenziali per il funzionamento dei servizi militari, di sicurezza nazionale e di aiuto umanitario.

(68)

Le restrizioni imposte agli operatori di mercato dall’estensione della protezione nel quadro della solidarietà ai volumi critici di gas sono necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in caso di riduzione dell’offerta e di aumento della domanda di gas in inverno. Tali restrizioni si basano sulle misure esistenti stabilite rispettivamente nel regolamento (UE) 2017/1938 e nel regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio (12), volte a rendere tali misure più efficaci nelle circostanze attuali.

(69)

Il presente regolamento lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di tenere conto dei potenziali danni duraturi agli impianti industriali nel definire l’ordine di priorità in relazione alla domanda che dovrebbe essere ridotta o limitata per poter prestare solidarietà a un altro Stato membro.

(70)

Determinati clienti, fra cui le famiglie e quelli che forniscono servizi sociali essenziali, sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi di un’interruzione dell’approvvigionamento di gas. Per questo motivo il regolamento (UE) 2017/1938 ha introdotto un meccanismo di solidarietà fra gli Stati membri volto a mitigare gli effetti di una grave situazione di emergenza nell’Unione e ad assicurare che il gas sia erogato ai clienti protetti nel quadro della solidarietà. Tuttavia, in alcuni casi, l’uso del gas anche da parte dei clienti protetti potrebbe essere considerato non essenziale. La riduzione di questo tipo di uso, che va chiaramente al di là di quanto necessario, non comprometterebbe gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2017/1938, in particolare perché il gas consumato per scopi non essenziali potrebbe causare gravi danni in altri settori privati o commerciali. È quindi opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di realizzare risparmi di gas anche riducendo il consumo non essenziale dei clienti protetti in circostanze specifiche, sempre che tale riduzione sia materialmente fattibile senza incidere sugli usi essenziali. Le eventuali misure di riduzione adottate dagli Stati membri dovrebbero comunque essere rigorosamente limitate al consumo non essenziale e non dovrebbero in alcun modo ridurre l’uso di base dei clienti protetti né limitarne la possibilità di riscaldare adeguatamente le proprie abitazioni.

(71)

È opportuno che gli Stati membri e le loro autorità competenti siano liberi di determinare le misure di riduzione applicabili e le attività corrispondenti al consumo non essenziale, quali il riscaldamento esterno, il riscaldamento delle piscine residenziali e di altri impianti residenziali complementari. La possibilità di limitare il consumo non essenziale dovrebbe consentire agli Stati membri di rafforzare le salvaguardie e garantire che il gas sia fornito ad altri settori, servizi e industrie essenziali, che potrebbero così continuare a operare durante una crisi.

(72)

È opportuno che qualsiasi misura volta a ridurre il consumo non essenziale di clienti protetti sia necessaria e proporzionata e si applichi in particolare nei casi in cui sia dichiarato lo stato di crisi a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1938 o lo stato di allarme dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2022/1369. I clienti protetti dovrebbero continuare a beneficiare della protezione contro l’interruzione della fornitura anche in caso di applicazione di misure per la riduzione dei consumi non essenziali. È altresì opportuno che gli Stati membri garantiscano che tali misure non limitino la protezione necessaria per i clienti vulnerabili il cui consumo attuale debba essere considerato essenziale, fatta salva l’interruzione delle forniture per motivi tecnici.

(73)

Gli Stati membri sono liberi di decidere se e come distinguere tra consumo essenziale e consumo non essenziale dei clienti protetti. Uno Stato membro che richiede misure di solidarietà e decide di non operare tale distinzione non dovrebbe essere tenuto a dimostrare che il consumo non essenziale potrebbe essere ridotto prima della richiesta di solidarietà. Uno Stato membro che presta solidarietà non dovrebbe essere tenuto a operare una distinzione tra clienti essenziali e non essenziali per determinare il volume di gas disponibile per le misure di solidarietà.

(74)

In caso di emergenza, gli Stati membri e l’Unione dovrebbero garantire il flusso di gas nel mercato interno. Ciò significa che le misure adottate a livello nazionale non dovrebbero dar luogo a problemi di sicurezza dell’approvvigionamento in un altro Stato membro e l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere dovrebbe rimanere sicuro e tecnicamente possibile in qualsiasi momento. Il quadro normativo vigente non prevede un processo in grado di risolvere efficacemente i conflitti tra due Stati membri su misure che incidono negativamente sui flussi transfrontalieri. Poiché le reti del gas e dell’elettricità dell’Unione sono interconnesse, ciò potrebbe non solo comportare gravi problemi di sicurezza dell’approvvigionamento, ma anche indebolire l’unità dell’Unione nei confronti dei paesi terzi. In deroga all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1938 è pertanto opportuno conferire alla Commissione il potere di valutare le misure nazionali adottate e, se necessario, di arbitrare entro un lasso di tempo ragionevole. A tal fine, la Commissione dovrebbe poter chiedere la modifica di tali misure nazionali qualora rilevi minacce alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell’Unione. Data la natura eccezionale dell’attuale crisi energetica, l’adeguamento alla decisione della Commissione dovrebbe avvenire senza ritardi che possano potenzialmente ostacolare l’approvvigionamento di gas dell’Unione. Pertanto, per il periodo di applicazione del presente regolamento, al fine di garantire il funzionamento del mercato interno è opportuno sospendere le procedure di riconciliazione.

(75)

Quello della solidarietà energetica è un principio generale sancito nel diritto dell’Unione (13) che si applica a tutti gli Stati membri e non solo agli Stati membri fra loro confinanti. Inoltre, l’uso efficiente delle infrastrutture esistenti, comprese le capacità di trasporto transfrontaliere e gli impianti GNL, è importante per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in uno spirito di solidarietà. In tempi caratterizzati da interruzioni della fornitura di gas a livello dell’Unione, regionale o nazionale, e da un passaggio significativo dall’uso di gas da gasdotto all’uso di GNL, gli Stati membri in situazione di grave crisi dovrebbero poter beneficiare non solo delle possibilità di approvvigionamento dai gasdotti vicini, ma anche di forniture provenienti da paesi che dispongono di impianti GNL. Alcuni Stati membri dovrebbero poter prestare solidarietà ad altri, anche se non sono direttamente collegati attraverso un gasdotto o attraverso un paese terzo o altri Stati membri, a condizione che lo Stato membro che richiede solidarietà abbia esaurito tutte le misure di mercato contenute nel suo piano di emergenza, compresi gli acquisti di GNL sul mercato globale. È pertanto opportuno estendere l’obbligo di fornire solidarietà agli Stati membri non connessi dotati di impianti GNL, tenendo conto delle differenze tra mercati e infrastrutture di gas da gasdotto e di GNL, comprese le navi per il trasporto di GNL e le metaniere, nell’imposizione di obblighi agli operatori nonché della mancanza di poteri di esecuzione per quanto riguarda le attività di GNL come le metaniere e prevedendo possibilità di scambio tra gas naturale e GNL in assenza di un impianto di liquefazione del gas nel territorio di uno Stato membro che presta solidarietà.

(76)

Uno Stato membro dotato di impianti GNL, quando presta solidarietà a un altro Stato membro, non dovrebbe essere ritenuto responsabile di strozzature o di altri potenziali problemi che insorgano al di fuori del suo territorio o che derivano dalla mancanza di poteri di esecuzione nei confronti delle navi per il trasporto di GNL e delle metaniere di proprietà di un operatore di un paese terzo quando tali strozzature o problemi incidono sul flusso effettivo di gas e da ultimo impediscono che il volume di gas necessario raggiunga lo Stato membro che richiede solidarietà. Qualora non disponga di poteri di esecuzione, lo Stato membro che presta solidarietà non dovrebbe essere ritenuto responsabile del mancato scambio di un carico di GNL con gas naturale.

(77)

Nell’attuare il principio della solidarietà energetica, il regolamento (UE) 2017/1938 ha introdotto un meccanismo di solidarietà volto a rafforzare la cooperazione e la fiducia tra gli Stati membri in caso di grave crisi. Per facilitare l’attuazione di tale meccanismo, gli Stati membri sono tenuti a concordare bilateralmente una serie di modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/1938.

(78)

Nonostante l’obbligo giuridico di concludere accordi bilaterali di solidarietà entro il 1o dicembre 2018, ne è stato concluso un numero limitato, compromettendo così l’attuazione dell’obbligo giuridico di prestare solidarietà in caso di emergenza. La proposta della Commissione per un regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno comprendeva un primo modello per un accordo tipo di solidarietà. Tuttavia, poiché tale modello è stato elaborato prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa, considerata l’attuale situazione di estrema scarsità di gas e prezzi in rapida ascesa e considerata la necessità di disporre con urgenza di norme standard temporanee in vigore già per il prossimo inverno, è opportuno creare un quadro temporaneo di norme standard per regolare le necessarie misure di solidarietà in deroga all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1938 che siano efficaci e rapidamente attuabili, non dipendano da lunghi negoziati bilaterali e siano adatte all’attuale situazione di prezzi del gas eccessivi e altamente volatili. In particolare dovrebbero essere introdotte norme standard più chiare per quanto riguarda la compensazione dei costi del gas fornito e, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, la limitazione dei potenziali costi aggiuntivi che lo Stato membro che presta solidarietà potrebbe addebitare. Le norme sulle misure di solidarietà a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 dovrebbero rimanere applicabili, salvo espressa disposizione contraria.

(79)

In linea di principio la solidarietà dovrebbe essere garantita sulla base di un’equa compensazione versata direttamente dallo Stato membro che richiede solidarietà o dai soggetti delegati. La compensazione dovrebbe coprire il prezzo del gas, eventuali costi di stoccaggio effettivi o potenziali, il trasporto transfrontaliero e i costi associati. Dovrebbe essere equa sia per gli Stati membri che richiedono solidarietà sia per quelli che prestano solidarietà.

(80)

L’attuale crisi sta determinando livelli di prezzo e picchi ricorrenti dei prezzi che vanno ben oltre quelli di un’eventuale situazione di crisi dell’approvvigionamento prefigurata al momento dell’adozione del regolamento (UE) 2017/1938. Nello stabilire l’importo della compensazione per gli Stati membri che prestano solidarietà è quindi opportuno prendere in considerazione la volatilità infragiornaliera dei prezzi che caratterizza attualmente il mercato del gas a causa della crisi del gas in corso. Sulla base del principio di solidarietà e al fine di evitare la fissazione dei prezzi in circostanze di mercato estreme, sarebbe problematico prendere il prezzo fluttuante infragiornaliero di mercato come base per il prezzo standard della misura di solidarietà. Il prezzo del gas dovrebbe riflettere il prezzo medio di mercato del giorno prima nel giorno precedente la richiesta di solidarietà nello Stato membro che presta solidarietà. Tenendo conto di ciò, la compensazione continua a basarsi sul «prezzo di mercato» come stabilito nella raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione (14). Nelle situazioni di crisi il prezzo medio di mercato del giorno prima è meno dipendente dalla volatilità e da prezzi a pronti molto elevati e, in questo modo, limita gli incentivi perversi.

(81)

Come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2018/177 il costo dei danni dovuti a una riduzione dell’attività industriale potrebbe essere coperto da compensazione solo se non fosse rispecchiato nel prezzo del gas che deve pagare lo Stato membro che richiede solidarietà e lo Stato membro che ha chiesto solidarietà non dovrebbe versare due volte la compensazione per gli stessi costi. Tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui i prezzi del gas hanno raggiunto livelli senza precedenti, uno Stato membro che riceve solidarietà non dovrebbe essere automaticamente obbligato a coprire integralmente altri costi, quali danni o costi di procedimenti giudiziari, che si verificano nello Stato membro che presta solidarietà, a meno che un’altra soluzione non sia stata convenuta in un accordo di solidarietà. L’esperienza ha dimostrato che l’obbligo per lo Stato membro ricevente di farsi carico dell’intero rischio finanziario per tutti i costi di compensazione diretti o indiretti che potrebbero eventualmente derivare dalle misure di solidarietà costituisce un ostacolo fondamentale alla conclusione di accordi di solidarietà. La responsabilità illimitata dovrebbe pertanto essere attenuata nelle norme standard applicabili agli accordi di solidarietà, al fine di consentire la conclusione degli accordi in sospeso il prima possibile, in quanto tali accordi costituiscono una pietra angolare del regolamento (UE) 2017/1938, che rispecchia il principio di solidarietà energetica dell’Unione. Nella misura in cui la compensazione per i costi indiretti non superi il 100 % del prezzo per il gas, sia giustificata e non sia coperta dal prezzo del gas, tali costi dovrebbero essere coperti dallo Stato membro ricevente.

Tuttavia, nel caso in cui il costo richiesto superi il 100 % del prezzo per il gas, la Commissione, previa consultazione delle pertinenti autorità competenti, dovrebbe stabilire una compensazione equa del costo e avere pertanto la possibilità di verificare se la limitazione della compensazione del costo sia appropriata. La Commissione dovrebbe pertanto poter prevedere una compensazione diversa da quella prevista dal regolamento (UE) 2017/1938 nei singoli casi, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, comprese misure finalizzate al risparmio di gas e alla riduzione della domanda di gas, e del principio di solidarietà energetica. Nella valutazione la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione la necessità di evitare costi indiretti eccessivi a seguito della riduzione o dell’interruzione delle forniture ai clienti del gas.

(82)

Le norme del presente regolamento relative al pagamento della compensazione per le misure di solidarietà tra Stati membri non pregiudicano i principi di risarcimento dei danni previsti dal diritto costituzionale nazionale.

(83)

La conclusione di accordi di solidarietà con Stati membri confinanti, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/1938, è lo strumento più appropriato per attuare l’obbligo di prestare solidarietà a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a discostarsi dalle norme standard in materia di compensazione di cui al presente regolamento qualora convengano altre norme nell’ambito di un accordo di solidarietà. In particolare, gli Stati membri dovrebbero in particolare conservare la possibilità di concordare bilateralmente una compensazione supplementare, che copra altri costi, come tutti quelli derivanti dall’obbligo di pagare una compensazione nello Stato membro che presta solidarietà, tra cui i danni dovuti a una riduzione dell’attività industriale. Nel quadro di accordi bilaterali di solidarietà, tali costi possono essere inclusi nella compensazione se il quadro giuridico nazionale prevede l’obbligo di pagare, oltre al prezzo del gas, una compensazione dei danni dovuti a una riduzione dell’attività industriale, compresa la compensazione per danni economici.

(84)

Come misura di ultima istanza, il meccanismo di solidarietà automatico dovrebbe essere attivato da uno Stato membro che richiede solidarietà soltanto laddove il mercato non è in grado di offrire i necessari volumi di gas, compresi il GNL e i volumi offerti volontariamente da clienti non protetti, per soddisfare la domanda dei clienti protetti nel quadro della solidarietà. A norma del regolamento (UE) 2017/1938 gli Stati membri sono tenuti ad aver esaurito tutte le misure previste nei loro piani di emergenza, compresa la riduzione forzata fino al livello dei clienti protetti nel quadro della solidarietà.

(85)

La natura urgente e le conseguenze della potenziale attivazione del meccanismo di solidarietà dovrebbero comportare una stretta cooperazione tra gli Stati membri interessati, la Commissione e i responsabili per la gestione della crisi competenti designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1938. La richiesta dovrebbe pertanto essere comunicata a tutte le parti in tempo utile e contenere una serie minima di elementi che consentano agli Stati membri fornitori di rispondere senza indugio. La risposta degli Stati membri che prestano solidarietà dovrebbe includere informazioni sul volume di gas che potrebbe essere fornito allo Stato membro che richiede solidarietà, compresi i volumi che potrebbero essere liberati in caso di applicazione di misure non di mercato. Gli Stati membri potrebbero concordare ulteriori modalità tecniche e di coordinamento per agevolare la tempestività della risposta a una richiesta di solidarietà. Nel prestare solidarietà, gli Stati membri e le loro autorità competenti dovrebbero garantire la sicurezza operativa e l’affidabilità della rete.

(86)

Lo Stato membro che richiede solidarietà dovrebbe poter ricevere solidarietà da più Stati membri. Il meccanismo di solidarietà automatico dovrebbe essere attivato solo nel caso in cui lo Stato membro che presta solidarietà non abbia concluso accordi bilaterali con lo Stato membro che richiede solidarietà. Se concluso, l’accordo bilaterale tra lo Stato membro che richiede solidarietà e lo Stato membro che presta solidarietà dovrebbe prevalere e applicarsi.

(87)

È opportuno che la Commissione possa monitorare l’applicazione del meccanismo di solidarietà automatico e, se ritenuto necessario, facilitare l’abbinamento di una risposta alle richieste di solidarietà. A tal fine, la Commissione dovrebbe offrire una piattaforma interattiva che funga da modello e consenta la presentazione continua e in tempo reale delle richieste di solidarietà e l’abbinamento con i rispettivi volumi disponibili.

(88)

Gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell’energia possono anche concludere accordi volontari per l’applicazione di misure di solidarietà.

(89)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(90)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento prevede norme temporanee per quanto concerne:

a)

la celere istituzione di un servizio di aggregazione della domanda e di acquisto in comune del gas da parte delle imprese stabilite nell’Unione,

b)

piattaforme di prenotazione di capacità secondaria e di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas, e

c)

la gestione della congestione nelle reti di trasporto del gas.

2.   Il presente regolamento introduce meccanismi temporanei a tutela dei cittadini e dell’economia da un livello eccessivamente elevato dei prezzi, servendosi di un meccanismo temporaneo di gestione della volatilità infragiornaliera per le variazioni eccessive dei prezzi e di un parametro di riferimento ad hoc per il GNL che sarà definito dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).

3.   Il presente regolamento stabilisce misure temporanee, in caso di emergenza nell’approvvigionamento di gas, per distribuire equamente il gas a livello transfrontaliero, garantire la fornitura di gas ai clienti più critici e l’attuazione di misure di solidarietà transfrontaliera.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«impresa di gas naturale»: persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;

2)

«impianto GNL»: terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio;

3)

«impianto di stoccaggio del gas»: impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di o gestito da un’impresa di gas naturale, compresa la parte degli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

4)

«prestatore del servizio»: impresa stabilita nell’Unione cui la Commissione ha appaltato, mediante procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l’organizzazione dell’acquisto in comune e l’esecuzione dei compiti indicati all’articolo 7 del presente regolamento;

5)

«strumento informatico»: strumento informatico mediante il quale il prestatore del servizio aggrega la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas e reperisce presso i fornitori o produttori di gas naturale l’offerta atta a soddisfare tale domanda aggregata;

6)

«negoziazione di GNL»: offerte, offerte d’acquisto o operazioni di compravendita di GNL:

a)

che specificano la consegna nell’Unione; o

b)

cui consegue la consegna nell’Unione; o

c)

nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell’Unione;

7)

«dati di mercato del GNL»: registrazioni di offerte, offerte d’acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni previste all’articolo 21, paragrafo 1;

8)

«operatore di mercato del GNL»: persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;

9)

«valutazione del prezzo del GNL»: determinazione secondo la metodologia stabilita dall’ACER del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;

10)

«parametro di riferimento per il GNL»: determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera;

11)

«sede di negoziazione»: una delle strutture seguenti:

a)

«mercato regolamentato» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

b)

«sistema multilaterale di negoziazione» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

c)

«sistema organizzato di negoziazione» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;

12)

«derivato su energia»: derivato su merci, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) che è negoziato in una sede di negoziazione, ha per sottostante l’energia elettrica o il gas e la cui scadenza non supera 12 mesi;

13)

«autorità competente»: salvo diversa indicazione, autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE;

14)

«volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica»: consumo massimo di gas necessario al settore elettrico per garantire l’adeguatezza nel peggiore scenario simulato nella valutazione dell’adeguatezza invernale a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

15)

«cliente protetto»: cliente protetto quale definito all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938;

16)

«cliente protetto nel quadro della solidarietà»: cliente protetto nel quadro della solidarietà quale definito all’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2017/1938.

CAPO II

MIGLIORE COORDINAMENTO DEGLI ACQUISTI DI GAS

SEZIONE 1

Coordinamento degli acquisti di gas nell’Unione

Articolo 3

Trasparenza e scambio di informazioni

1.   Al solo scopo di un migliore coordinamento, l’impresa di gas naturale o l’impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione, ovvero l’autorità di uno Stato membro, che intende indire una gara d’appalto per l’acquisto di gas o avviare negoziati con produttori o fornitori di gas naturale di paesi terzi per l’acquisto di gas, in volume superiore a 5 TWh/anno, informa la Commissione e se del caso lo Stato membro in cui tali imprese sono stabilite della conclusione di un contratto di fornitura di gas o di un protocollo d’intesa oppure dell’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas.

La notifica a norma del primo comma è effettuata almeno sei settimane prima della conclusione o dell’avvio previsti, o in tempi più brevi a condizione che i negoziati siano avviati in una data più vicina alla data della firma del contratto, ma non più tardi di due settimane prima della conclusione o dell’avvio previsti. Tale notifica contiene solo le seguenti informazioni di base:

a)

l’identità del o dei partner contrattuali o lo scopo della gara d’appalto per l’acquisto di gas;

b)

i volumi interessati;

c)

le date previste; e

d)

il prestatore del servizio che organizza l’acquisto o la gara d’appalto per conto dello Stato membro, se del caso.

2.   La Commissione, se ritiene che un ulteriore coordinamento in relazione all’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas o l’acquisto di gas programmato da parte dell’impresa di gas naturale o impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione ovvero dell’autorità di uno Stato membro possa migliorare il funzionamento degli acquisti in comune o che l’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas o l’acquisto di gas programmato possa ripercuotersi negativamente sul mercato interno, sulla sicurezza dell’approvvigionamento o sulla solidarietà energetica, può rivolgere una raccomandazione all’impresa di gas naturale o all’impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione oppure all’autorità di uno Stato membro affinché prendano in considerazione le misure opportune. In tal caso la Commissione, se del caso, informa lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa.

3.   La Commissione informa il comitato direttivo ad hoc di cui all’articolo 4 prima di formulare la raccomandazione prevista al paragrafo 2.

4.   Il soggetto che informa la Commissione a norma del paragrafo 1 ha facoltà di indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altro tipo, la cui divulgazione potrebbe nuocere alle attività delle parti coinvolte debba essere considerata riservata e se le informazioni comunicate possano essere condivise con gli altri Stati membri.

5.   Le richieste di riservatezza a norma del presente articolo non limitano l’accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione provvede a che l’accesso alle informazioni riservate sia limitato rigorosamente ai propri servizi che ne hanno assoluta necessità. I rappresentanti della Commissione trattano tali informazioni con la debita riservatezza.

6.   Fatto salvo l’articolo 346 TFUE, le informazioni riservate sono scambiate con la Commissione e le altre autorità del caso soltanto se necessario ai fini dell’applicazione del presente regolamento. Lo scambio è limitato alle informazioni pertinenti e commisurate allo scopo per il quale è attuato. Nello scambio è preservata la riservatezza delle informazioni e sono tutelati la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti cui si applica il presente regolamento, e si impiegano strumenti efficaci per proteggere fisicamente i dati. I server sono ubicati e le informazioni conservate fisicamente nel territorio dell’Unione.

Articolo 4

Comitato direttivo ad hoc

1.   È costituito un comitato direttivo ad hoc per favorire il coordinamento dell’aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune.

2.   La Commissione istituisce il comitato direttivo ad hoc entro sei settimane dall’entrata in vigore del presente regolamento; il comitato direttivo si compone di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di un rappresentante della Commissione. Rappresentanti delle parti contraenti della Comunità dell’energia possono, su invito della Commissione, partecipare al comitato direttivo ad hoc per tutte le questioni di interesse reciproco. Il comitato direttivo ad hoc è presieduto dalla Commissione.

3.   Il comitato direttivo ad hoc adotta il regolamento interno a maggioranza qualificata entro un mese dalla sua istituzione.

4.   La Commissione consulta il comitato direttivo ad hoc in merito al progetto di raccomandazione della Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, in particolare per accertare se il pertinente acquisto di gas o una gara d’appalto per l’acquisto di gas migliori la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione e sia compatibile con il principio di solidarietà energetica.

5.   Se del caso, la Commissione informa inoltre il comitato direttivo ad hoc dell’effetto che la partecipazione delle imprese all’acquisto in comune organizzato dal prestatore del servizio produce in termini di sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione e di solidarietà energetica.

6.   Qualora siano loro trasmesse informazioni riservate conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, i membri del comitato direttivo ad hoc trattano tali informazioni con la dovuta riservatezza. Lo scambio è limitato alle informazioni pertinenti e commisurate allo scopo per il quale è attuato.

SEZIONE 2

Aggregazione della domanda e acquisto in comune

Articolo 5

Contratto temporaneo di servizi con il prestatore del servizio

1.   In deroga all’articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione appalta, con procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, i necessari servizi a un soggetto stabilito nell’Unione che agisce da prestatore del servizio per l’esecuzione dei compiti previsti all’articolo 7 del presente regolamento.

2.   Il contratto di servizi con il prestatore del servizio selezionato stabilisce la proprietà delle informazioni da questi ottenute e ne prevede l’eventuale trasferimento alla Commissione alla cessazione o alla scadenza del contratto.

3.   La Commissione stabilisce nel contratto di servizi gli aspetti pratico-operativi della prestazione del servizio, fra cui l’uso dello strumento informatico, le misure di sicurezza, la valuta o le valute, il regime di pagamento e le responsabilità.

4.   Il contratto di servizi con il prestatore del servizio riserva alla Commissione il diritto di controllo e di audit. A tal fine la Commissione ha pieno accesso alle informazioni in possesso del prestatore del servizio.

5.   La Commissione può chiedere al prestatore del servizio di comunicarle tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei compiti indicati all’articolo 7 e di consentirle di accertare l’adempimento, da parte delle imprese di gas naturale e delle imprese che consumano gas, degli obblighi derivanti dall’articolo 10.

Articolo 6

Criteri di selezione del prestatore del servizio

1.   La Commissione seleziona il prestatore del servizio in base ai criteri di ammissibilità seguenti:

a)

il prestatore del servizio è stabilito e ha sede operativa nel territorio di uno Stato membro;

b)

il prestatore del servizio ha esperienza in operazioni transfrontaliere;

c)

il prestatore del servizio non è:

i)

sottoposto a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

ii)

posseduto o controllato direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o

iii)

posseduto o controllato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persona fisica o giuridica russa o da entità o organismo stabilito in Russia, ovvero agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

2.   Fatti salvi gli altri obblighi di dovuta diligenza, tra la Commissione e il prestatore del servizio sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che, nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 7, il prestatore del servizio metta fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi:

a)

sottoposti a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

b)

posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione; o

c)

posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russa o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

3.   Il prestatore del servizio non fa parte di un’impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di gas naturale di cui all’articolo 2, punto 20), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), ad eccezione di un soggetto separato conformemente al capo IV di tale direttiva.

4.   La Commissione stabilisce i criteri di selezione e di aggiudicazione tenendo conto, tra l’altro, dei criteri seguenti, che indica nel bando di gara:

a)

livello di esperienza nell’organizzazione e nella gestione di procedure di gara o di vendita all’asta di gas naturale o di servizi associati, quali il trasporto, con l’ausilio di appositi strumenti informatici;

b)

livello di esperienza nell’adattamento delle procedure di gara o di vendita all’asta alle diverse esigenze, quali considerazioni geografiche o tempistica;

c)

livello di esperienza nello sviluppo di strumenti informatici di aggregazione della domanda di molteplici partecipanti e di relativo allineamento con l’offerta;

d)

qualità della sicurezza del sistema di informazione, in particolare in termini di protezione dei dati e di sicurezza online; e

e)

capacità di identificazione e accreditamento dei partecipanti, in termini sia di personalità giuridica sia di capacità finanziaria.

Articolo 7

Compiti del prestatore del servizio

1.   Il prestatore del servizio organizza l’aggregazione della domanda e l’acquisto in comune, in particolare:

a)

aggregando la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas, con l’ausilio dello strumento informatico;

b)

reperendo da fornitori o produttori di gas naturale l’offerta atta a soddisfare la domanda aggregata, con l’ausilio dello strumento informatico;

c)

assegnando i diritti di accesso alla relativa fornitura, tenendo conto di una distribuzione proporzionata tra partecipanti più piccoli e più grandi dei volumi di gas offerti tra le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda. Se la domanda aggregata supera le offerte ricevute, l’assegnazione dei diritti di accesso è proporzionata alla domanda dichiarata dalle imprese partecipanti durante la fase di aggregazione della domanda per un termine e un luogo di consegna determinati;

d)

verificando, accreditando e registrando gli utenti dello strumento informatico; e

e)

prestando agli utenti dello strumento informatico o alla Commissione tutti i servizi ausiliari, compresi servizi volti a facilitare la conclusione di contratti, necessari alla corretta esecuzione delle operazioni previste nel contratto di servizi di cui all’articolo 5.

2.   Le condizioni che riguardano i compiti del prestatore del servizio, ovverosia quelle relative alla registrazione degli utenti, alla pubblicazione e alla rendicontazione, sono stabilite nel contratto di servizi di cui all’articolo 5.

Articolo 8

Partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune

1.   La partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune è aperta a ogni impresa di gas naturale e a ogni impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione e trasparente nei confronti delle stesse indipendentemente dal volume richiesto. All’impresa di gas naturale o all’impresa consumatrice di gas è impedito di partecipare in qualità di fornitore, produttore e acquirente all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune se è:

a)

sottoposta a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

b)

posseduta o controllata direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o

c)

posseduta o controllata direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russe o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2.   Sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che fondi o risorse economiche derivanti dalla partecipazione alla procedura di acquisto in comune organizzata dal prestatore del servizio siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi:

a)

sottoposti a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

b)

posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione; o

c)

posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russe o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

3.   Ciascuno Stato membro o altro portatore di interessi può erogare sostegno alla liquidità, anche sotto forma di garanzie, al partecipante alla procedura di acquisto in comune organizzata dal prestatore del servizio, ove applicabile in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Il sostegno può assumere la forma di garanzie a copertura del fabbisogno di garanzie reali o a copertura del rischio di costi aggiuntivi in caso di insolvenza di altri acquirenti che partecipano allo stesso contratto di acquisto in comune.

4.   Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas stabilite nelle parti contraenti della Comunità dell’energia possono partecipare all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune a condizione che siano in atto le misure o gli accordi necessari per consentirne la partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune a norma della presente sezione.

Articolo 9

Forniture di gas naturale escluse dall’acquisto in comune

Le forniture di gas naturale originario della Federazione russa non sono ammesse all’acquisto in comune, compresa la fornitura di gas naturale introdotta nello Stato membro o nella parte contraente della Comunità dell’energia da uno dei punti di entrata seguenti:

a)

Greifswald

b)

Lubmin II

c)

Imatra

d)

Narva

e)

Värska

f)

Luhamaa

g)

Sakiai

h)

Kotlovka

i)

Kondratki

j)

Wysokoje

k)

Tieterowka

l)

Mozyr

m)

Kobryn

n)

Sudzha (RU)/Ucraina

o)

Belgorod (RU)/Ucraina

p)

Valuyki (RU)/Ucraina

q)

Serebryanka (RU)/Ucraina

r)

Pisarevka (RU)/Ucraina

s)

Sokhranovka (RU)/Ucraina

t)

Prokhorovka (RU)/Ucraina

u)

Platovo (RU)/Ucraina

v)

Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR).

Articolo 10

Obbligatorietà del prestatore del servizio

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a garantire che le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas soggette alla sua giurisdizione partecipino alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio in quanto possibile mezzo, tra altri, per conseguire gli obiettivi di riempimento di cui agli articoli 6 bis e 20 del regolamento (UE) 2017/1938.

2.   Lo Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas impone alle imprese di gas naturale e alle imprese consumatrici di gas soggette alla sua giurisdizione di partecipare alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio con volumi pari almeno al 15 % del volume totale necessario per conseguire gli obiettivi di riempimento di cui agli articoli 6 bis e 20 del regolamento (UE) 2017/1938.

3.   Lo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas impone alle imprese di gas naturale e alle imprese consumatrici di gas soggette alla sua giurisdizione di partecipare alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio con volumi pari almeno al 15 % dei volumi corrispondenti agli obiettivi di riempimento transfrontaliero di cui agli articoli 6 quater e 20 del regolamento (UE) 2017/1938.

4.   Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda in virtù di un obbligo imperativo possono decidere di non acquistare il gas dopo la procedura di aggregazione. Il gas acquistato può essere utilizzato per scopi diversi dal riempimento degli impianti di stoccaggio.

Articolo 11

Consorzio d’acquisto di gas

Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio possono, in modo trasparente, coordinare determinati elementi delle condizioni del contratto di acquisto o usare contratti di acquisto in comune per ottenere migliori condizioni dai fornitori, purché, secondo quanto constatato dalla Commissione in una decisione a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003, risultino conformi al diritto dell’Unione, compreso in materia di concorrenza e con particolare riferimento agli articoli 101 e 102 TFUE, e adempiano all’obbligo di trasparenza imposto dall’articolo 3 del presente regolamento.

SEZIONE 3

Potenziamento dell’uso degli impianti GNL, degli impianti di stoccaggio del gas e dei gasdotti di GNL

Articolo 12

Piattaforma di prenotazione di capacità secondaria ad uso degli utenti degli impianti GNL e di impianti di stoccaggio del gas

Gli utenti di impianti GNL e gli utenti di impianti di stoccaggio del gas che lo desiderino hanno facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario quale definito all’articolo 2, punto 6), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Entro il 28 febbraio 2023 i gestori di impianti GNL e i gestori di impianti di stoccaggio del gas allestiscono, singolarmente o a dimensione regionale, una piattaforma trasparente e non discriminatoria di prenotazione o fanno uso di una tale piattaforma esistente che consenta agli utenti di impianti GNL e agli utenti di impianti di stoccaggio del gas di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.

Articolo 13

Piattaforme di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas

1.   Entro il 28 febbraio 2023 i gestori di impianti GNL e i gestori di impianti di stoccaggio del gas pubblicano, in modo trasparente e di facile utilizzo, tutte le informazioni richieste dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 715/2009, rispettivamente su una piattaforma europea di trasparenza per il GNL e su una piattaforma europea di trasparenza per lo stoccaggio. Le autorità di regolamentazione possono chiedere a tali gestori di pubblicare qualsiasi altra informazione utile per gli utenti del sistema.

2.   Gli impianti GNL che fruiscono di una deroga alle norme sull’accesso di terzi in conformità dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE e i gestori degli impianti di stoccaggio del gas nell’ambito del regime di accesso negoziato di terzi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, di tale direttiva rendono pubbliche le tariffe definitive per l’infrastruttura entro il 31 gennaio 2023.

Articolo 14

Uso più efficace delle capacità di trasporto

1.   In caso di sottoutilizzo a norma del paragrafo 2, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità continua contrattuale che risulta sottoutilizzata nei punti di interconnessione e nei punti di interconnessione virtuali come prodotto di capacità mensile e come prodotto di capacità giornaliera e infragiornaliera per il mese.

2.   La capacità continua contrattuale risulta sottoutilizzata se nel mese di calendario precedente l’utente della rete ha usato o offerto meno dell’80 % in media della capacità continua prenotata in un punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale. Il gestore del sistema di trasporto sorveglia la capacità inutilizzata e comunica all’utente della rete il quantitativo di capacità destinato al ritiro nel punto di interconnessione o nel punto di interconnessione virtuale pertinente al più tardi prima di informarlo del quantitativo di capacità da offrire per la successiva asta rolling di capacità mensile a norma del regolamento (UE) 2017/459.

3.   Il quantitativo di capacità da offrire è pari alla differenza tra l’utilizzo medio nel mese di calendario precedente e l’80 % della capacità continua sotto contratto per un periodo superiore a un mese.

4.   All’atto dell’assegnazione di capacità, la capacità disponibile offerta all’asta a norma del regolamento (UE) 2017/459 ha la precedenza rispetto alla capacità sottoutilizzata inserita nell’asta a norma del paragrafo 2.

5.   Se venduta, la capacità sottoutilizzata offerta dal gestore del sistema di trasporto è tolta al detentore originario della capacità contrattuale. Il detentore originario può usare su base interrompibile la capacità continua ritirata.

6.   L’utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest’ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata da quest’ultimo.

7.   Prima di offrire la capacità continua sottoutilizzata a norma del presente articolo, il gestore del sistema di trasporto analizza i potenziali effetti presso ogni punto di interconnessione da esso gestito e ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione competente. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, e indipendentemente dal fatto che tali punti di interconnessione siano congestionati o meno, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di introdurre uno dei seguenti meccanismi su tutti i punti di interconnessione:

a)

un meccanismo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» conformemente al regolamento (UE) 2017/459 e tenendo conto dell’allegato I, punto 2.2.3., del regolamento (CE) n. 715/2009;

b)

un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto conformemente all’allegato I, punto 2.2.2., del regolamento (CE) n. 715/2009 che offra almeno il 5 % di capacità supplementare in relazione alla capacità tecnica nel pertinente punto di interconnessione; o

c)

l’offerta, come minimo, della capacità inizialmente non designata su base «day-ahead» e «within-day», da assegnare come capacità interrompibile.

I paragrafi da 1 a 6 si applicano automaticamente qualora uno dei meccanismi alternativi a norma del primo comma non sia applicato entro il 31 marzo 2023.

8.   Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 7, l’autorità nazionale di regolamentazione consulta l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro confinante e tiene conto dei pareri della stessa. Nel caso in cui il sistema di entrate-uscite riguardi più di uno Stato membro in cui è attivo più di un gestore del sistema di trasporto, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati decidono congiuntamente in merito all’applicazione del paragrafo 7.

CAPO III

PREVENZIONE DEI LIVELLI ECCESSIVI DI PREZZO DEL GAS E DI VOLATILITA INFRAGIORNALIERA SUI MERCATI DEI DERIVATI ENERGETICI

SEZIONE 1

Strumento temporaneo di gestione dell’eccesso di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici

Articolo 15

Meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera

1.   Non appena possibile, e comunque entro il 31 gennaio 2023, ciascuna sede di negoziazione in cui sono negoziati derivati su energia predispone, per ciascuno di tali derivati, un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera basato su un limite di prezzo superiore e uno inferiore («limiti di prezzo») che racchiudono la forcella al di sopra e al di sotto della quale gli ordini non possono essere eseguiti («meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera»). La sede di negoziazione provvede a che il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera impedisca oscillazioni eccessive dei prezzi dei derivati su energia nel corso di una stessa giornata di negoziazione. Nell’istituire il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, la sede di negoziazione provvede a che l’attuazione di tali misure non impedisca la formazione di prezzi di chiusura a fine giornata affidabili.

2.   La sede di negoziazione stabilisce, per ciascun derivato su energia ivi negoziato, il metodo di calcolo applicabile alla determinazione dei limiti di prezzo rispetto al prezzo di riferimento. Il primo prezzo di riferimento della giornata è il prezzo determinato all’apertura della pertinente sessione di negoziazione. I prezzi di riferimento successivi sono l’ultimo prezzo di mercato via via osservato a intervalli regolari. In caso di interruzione delle negoziazioni in corso di giornata, il primo prezzo di riferimento dopo l’interruzione è il prezzo di apertura alla ripresa delle negoziazioni.

3.   I limiti di prezzo sono espressi in valore assoluto oppure in termini relativi sotto forma di variazione percentuale rispetto al prezzo di riferimento. La sede di negoziazione adegua il metodo di calcolo alle peculiarità di ciascun derivato su energia, al profilo di liquidità del mercato per il derivato e al suo profilo di volatilità. La sede di negoziazione informa senza indugio l’autorità competente del metodo applicato.

4.   La sede di negoziazione aggiorna i limiti di prezzo a intervalli regolari durante l’orario di negoziazione, in base al prezzo di riferimento.

5.   La sede di negoziazione rende pubbliche senza indugio le caratteristiche del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera predisposto o ogniqualvolta abbiano apportato una modifica.

6.   Le sedi di negoziazione attuano il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera o integrandolo negli interruttori di circuito esistenti già istituiti a norma della direttiva 2014/65/UE o come meccanismo aggiuntivo.

7.   La sede di negoziazione informa senza indugio l’autorità competente delle modifiche che intende apportare al metodo di calcolo dei limiti di prezzo applicabile a un determinato derivato su energia.

8.   Qualora le informazioni raccolte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, mostrino che è necessaria una maggiore coerenza nell’attuazione del meccanismo al fine di assicurare una migliore gestione dei livelli eccessivi di volatilità dei prezzi in tutta l’Unione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano i principi uniformi di attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, in considerazione delle peculiarità di ciascun derivato su energia, del profilo di liquidità del mercato per il derivato e del suo profilo di volatilità. In particolare, ai fini della fluidità di funzionamento delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su energia, la Commissione può indicare gli intervalli di tempo ai quali saranno aggiornati i limiti di prezzo o le misure da adottare se la negoziazione li supera, comprese disposizioni per garantire la formazione di prezzi di chiusura affidabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29.

Articolo 16

Ruolo delle autorità competenti

1.   L’autorità competente vigila sull’attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera. L’autorità competente provvede a che le eventuali divergenze nell’attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione stabilite nel proprio Stato membro siano debitamente giustificate dalle peculiarità della sede di negoziazione o del derivato su energia d’interesse.

2.   Ciascuna autorità competente provvede a che le sedi di negoziazione applichino meccanismi preliminari atti ad attenuare l’eccessiva volatilità sui mercati dei derivati su energia nel periodo che intercorre fino all’istituzione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera di cui all’articolo 15, paragrafo 1.

3.   Ciascuna autorità competente riferisce all’ESMA, entro tre settimane dalla data di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e almeno su base trimestrale, in merito all’attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione sulle quali esercita la vigilanza.

Articolo 17

Ruolo di coordinamento dell’ESMA

1.   L’ESMA coordina e sorveglia l’attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera basandosi sulle relazioni che le autorità competenti le trasmettono a norma dell’articolo 16, paragrafo 3.

2.   L’ESMA documenta le eventuali divergenze tra le diverse giurisdizioni dell’Unione nell’attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera basandosi sulle relazioni delle autorità competenti. Entro il 30 giugno 2023 l’ESMA presenta alla Commissione una relazione di valutazione dell’efficienza dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera. La Commissione vaglia, in base alla relazione, l’ipotesi di presentare al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento.

SEZIONE 2

Attribuzione all’ACER del potere di raccogliere e pubblicare dati oggettivi sui prezzi

Articolo 18

Compiti e poteri dell’ACER in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento

1.   L’ACER elabora e pubblica con urgenza una valutazione quotidiana dei prezzi del GNL, iniziando al più tardi il 13 gennaio 2023. Ai fini della valutazione l’ACER raccoglie e tratta sistematicamente i dati di mercato del GNL relativi alle operazioni. Ove opportuno, la valutazione dei prezzi tiene conto delle differenze regionali e delle condizioni di mercato.

2.   Non oltre il 31 marzo 2023 l’ACER elabora e pubblica un parametro di riferimento quotidiano per il GNL determinato dal differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera. Ai fini del parametro di riferimento l’ACER raccoglie e tratta sistematicamente tutti i dati di mercato del GNL.

3.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1227/2011, gli obblighi e i divieti vigenti per gli operatori di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 si applicano agli operatori di mercato del GNL. I poteri conferiti all’ACER a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 si applicano anche in relazione agli operatori di mercato del GNL, comprese le disposizioni in materia di riservatezza.

Articolo 19

Pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e del parametro di riferimento

1.   La valutazione dei prezzi del GNL è pubblicata quotidianamente, entro le ore 18.00 CET per la valutazione dei prezzi delle operazioni definitive. Entro il 31 marzo 2023, oltre alla valutazione dei prezzi del GNL, l’ACER pubblica quotidianamente anche il parametro di riferimento per il GNL, entro le ore 19.00 CET o non appena tecnicamente possibile.

2.   Ai fini del presente articolo l’ACER può avvalersi dei servizi di terzi.

Articolo 20

Trasmissione all’ACER dei dati di mercato del GNL

1.   Gli operatori di mercato del GNL trasmettono quotidianamente all’ACER i dati di mercato del GNL conformemente alle specifiche di cui all’articolo 21 e in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL (ore 18.00 CET).

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano il termine temporale per la trasmissione dei dati di mercato del GNL prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29.

3.   Se del caso, previa consultazione della Commissione, l’ACER emana orientamenti su quanto segue:

a)

le informazioni dettagliate da comunicare in aggiunta ai dettagli delle operazioni che devono essere segnalate e ai dati fondamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, comprese le offerte e le offerte d’acquisto; e

b)

la procedura, il formato standard ed elettronico e i requisiti tecnici e organizzativi di presentazione dei dati cui attenersi quando si trasmettono i dati di mercato del GNL richiesti.

4.   Gli operatori di mercato del GNL trasmettono all’ACER i dati di mercato del GNL richiesti attraverso i canali istituiti dall’ACER e a titolo gratuito, se possibile utilizzando procedure già esistenti e disponibili.

Articolo 21

Qualità dei dati di mercato del GNL

1.   I dati di mercato del GNL comprendono:

a)

parti del contratto, compreso l’indicatore acquisto/vendita;

b)

parte segnalante;

c)

prezzo dell’operazione;

d)

quantitativi oggetto del contratto;

e)

valore del contratto;

f)

finestra temporale di arrivo del carico di GNL;

g)

condizioni di consegna;

h)

punti di consegna;

i)

marcatura temporale di tutti gli elementi seguenti:

i)

data e ora di presentazione dell’offerta o dell’offerta d’acquisto;

ii)

data e ora dell’operazione;

iii)

data e ora di segnalazione dell’offerta, dell’offerta d’acquisto o dell’operazione;

iv)

ricezione dei dati di mercato del GNL da parte dell’ACER.

2.   L’operatore di mercato del GNL fornisce all’ACER i dati di mercato del GNL nelle unità e nelle valute precisate di seguito:

a)

il prezzo unitario delle operazioni, delle offerte e delle offerte d’acquisto è nella valuta specificata nel contratto e in EUR/MWh e comprende i tassi di conversione e di cambio applicati, se del caso;

b)

i quantitativi oggetto del contratto sono nelle unità specificate nel contratto e in MWh;

c)

la finestra temporale di arrivo è indicata come date di consegna in formato UTC;

d)

il punto di consegna contiene un identificativo valido riconosciuto dall’ACER figurante nell’elenco degli impianti GNL soggetti all’obbligo di comunicazione conformemente al regolamento (UE) n. 1227/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014; le informazioni relative alla marcatura temporale sono in formato UTC;

e)

se del caso, la formula di prezzo nel contratto a lungo termine da cui deriva il prezzo è indicata nella sua interezza.

3.   L’ACER emana orientamenti relativi ai criteri in base ai quali considera che una parte significativa dei dati di mercato del GNL trasmessi in un determinato periodo sia riconducibile a un singolo operatore di mercato e a come ne tiene conto nella valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e nel parametro di riferimento per il GNL.

Articolo 22

Continuità operativa

L’ACER riesamina, aggiorna e pubblica periodicamente la propria metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento del GNL e determinazione del parametro di riferimento per il GNL, nonché i metodi usati per comunicare i dati di mercato del GNL e per pubblicare le valutazioni dei prezzi e i parametri di riferimento per il GNL, tenendo conto del parere di chi fornisce i dati di mercato del GNL.

CAPO IV

MISURE IN CASO DI EMERGENZA NELL’APPROVVIGIONAMENTO DI GAS

SEZIONE 1

Solidarietà in relazione al gas per l’approvvigionamento di energia elettrica, le industrie essenziali e i clienti protetti

Articolo 23

Estensione della protezione nel quadro della solidarietà ai volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica

1.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, una misura di solidarietà di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento si applica solo qualora lo Stato membro che richiede solidarietà non sia stato in grado di coprire:

a)

la carenza nell’approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti in conformità dell’articolo 24 del presente regolamento, i volumi essenziali di consumo di gas per i suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà;

b)

il volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, nonostante l’applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938. Si applicano le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del suddetto regolamento.

2.   Lo Stato membro tenuto a prestare solidarietà a norma del paragrafo 1 ha il diritto di dedurre dall’offerta di solidarietà:

a)

le forniture ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà, nella misura in cui sono interessati volumi essenziali o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti in conformità dell’articolo 24, le forniture dei volumi essenziali di consumo di gas dei suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà;

b)

le forniture dei volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica;

c)

le forniture di volumi di gas per l’energia elettrica necessaria per la produzione e il trasporto di gas; e

d)

i volumi di gas necessari per il funzionamento delle infrastrutture critiche per la sicurezza dell’approvvigionamento di cui all’allegato II nonché di altri impianti essenziali per il funzionamento dei servizi militari, di sicurezza nazionale e di aiuto umanitario.

3.   I volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettere b) e d), non superano i volumi indicati nell’allegato I. Se uno Stato membro è in grado dimostrare che per evitare una crisi dell’energia elettrica nel suo territorio è necessario un volume di gas maggiore, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata, consentire la detrazione di volumi più elevati.

4.   Qualora siano tenuti a prestare solidarietà, gli Stati membri il cui sistema dell’energia elettrica sia sincronizzato unicamente con il sistema dell’energia elettrica di un paese terzo possono eccezionalmente detrarre volumi più elevati di gas nel caso in cui il sistema dell’energia elettrica sia desincronizzato dal sistema di tale paese terzo fintantoché sono necessari servizi di sistema energetico isolato o altri servizi per il gestore del sistema di trasmissione al fine di garantire il funzionamento sicuro e affidabile del sistema energetico.

Articolo 24

Misure di riduzione della domanda riguardanti i clienti protetti

1.   In via eccezionale gli Stati membri possono adottare misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti ai sensi dell’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare quando è stato dichiarato uno dei livelli di crisi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e all’articolo 12 del medesimo regolamento o lo stato di allarme dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2022/1369. Le misure sono limitate agli usi non essenziali del gas e tengono conto degli elementi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1369. Tali misure eccezionali possono essere adottate solo dopo una valutazione effettuata dalle autorità competenti, secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938, per quanto riguarda le condizioni per determinare tali volumi non essenziali di gas.

2.   A seguito delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in nessun caso è ridotto il consumo dei clienti vulnerabili quali definiti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, e gli Stati membri non interrompono le forniture a tali clienti in conseguenza dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 25

Misure di salvaguardia dei flussi transfrontalieri

Se, a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, la Commissione chiede di porre fine a restrizioni indebite dei flussi transfrontalieri di gas o dell’accesso alle infrastrutture del gas, o a misure che mettono a rischio l’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938 o lo Stato membro di cui all’articolo 12, paragrafo 6, primo comma, di tale regolamento, anziché seguire la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, modifica la propria azione o interviene per assicurare il rispetto dell’articolo 12, paragrafo 5, di tale regolamento.

SEZIONE 2

Norme relative alle misure di solidarietà

Articolo 26

Estensione temporanea degli obblighi di solidarietà agli Stati membri dotati di impianti GNL

1.   L’obbligo di prestare solidarietà a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938 si applica non solo agli Stati membri direttamente connessi allo Stato membro che richiede solidarietà ma anche agli Stati membri dotati di impianti GNL, a condizione che sia disponibile la capacità necessaria nella pertinente infrastruttura, comprese le navi per il trasporto di GNL e le metaniere.

2.   L’articolo 13, paragrafi da 2 a 9, del regolamento (UE) 2017/1938 si applica agli Stati membri dotati di impianti GNL, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

3.   Lo Stato membro dotato di impianti GNL che non sia direttamente connesso allo Stato membro che richiede solidarietà può concordare bilateralmente con qualsiasi altro Stato membro le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per la prestazione di solidarietà.

4.   Se al momento del ricevimento della richiesta di solidarietà non è stato concluso alcun accordo bilaterale, anche allo Stato membro non connesso si applicano le norme standard per le misure di solidarietà di cui all’articolo 27.

Articolo 27

Norme standard per le misure di solidarietà

1.   Se due Stati membri non hanno concordato le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/1938 («accordo di solidarietà»), la fornitura di gas in caso di emergenza in forza dell’obbligo sancito all’articolo 13, paragrafo 1, dello stesso regolamento è soggetta alle condizioni di cui al presente articolo.

2.   La compensazione per la misura di solidarietà non eccede costi ragionevoli e, in deroga all’articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, comprende in ogni caso:

a)

il prezzo per il gas nello Stato membro che presta solidarietà;

b)

le spese di stoccaggio e trasporto, compresi gli eventuali costi derivanti dallo spostamento dei carichi di GNL fino al punto di interconnessione richiesto;

c)

le spese di contenzioso per i relativi procedimenti giudiziari o arbitrali che coinvolgono lo Stato membro che presta solidarietà;

d)

altri costi indiretti non coperti dal prezzo del gas, quali il rimborso di danni finanziari o di altro tipo derivanti dalla riduzione obbligatoria del carico fisso dei clienti in relazione alla prestazione di solidarietà, a condizione che tali costi indiretti non superino il 100 % del prezzo del gas.

3.   Qualora uno Stato membro chieda una compensazione per i costi indiretti a norma del paragrafo 2, lettera d), superiori al 100 % del prezzo del gas, la Commissione, previa consultazione delle pertinenti autorità competenti, decide se sia opportuna una compensazione più elevata, tenuto conto delle circostanze contrattuali e nazionali specifiche del caso e del principio di solidarietà energetica.

4.   A meno che lo Stato membro che richiede solidarietà e lo Stato membro che presta solidarietà non concordino altrimenti, il prezzo del gas fornito allo Stato membro che richiede solidarietà corrisponde al prezzo di mercato del giorno prima nello Stato membro che presta solidarietà nel giorno precedente la richiesta di solidarietà, o al corrispondente prezzo di mercato del giorno prima presso la borsa accessibile più vicina, il punto di scambio virtuale accessibile più vicino o presso un hub concordato nel giorno precedente la richiesta di solidarietà.

5.   La compensazione per i volumi di gas forniti nel contesto di una richiesta di solidarietà a norma dell’articolo 28 è versata direttamente dallo Stato membro che richiede solidarietà allo Stato membro che presta solidarietà o al soggetto indicato da entrambi gli Stati membri nella risposta alla richiesta di solidarietà e nella conferma di ricezione della risposta e del volume accettato.

6.   Lo Stato membro cui è rivolta la richiesta di solidarietà dà attuazione alla misura di solidarietà quanto prima e comunque entro tre giorni dalla richiesta. Lo Stato membro può rifiutarsi di prestare solidarietà allo Stato membro che richiede solidarietà soltanto se dimostra che:

a)

non dispone di gas sufficiente per i volumi di cui all’articolo 23, paragrafo 2; o

b)

non ha a disposizione una capacità di interconnessione sufficiente, come previsto all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1938, e non ha la possibilità di fornire volumi sufficienti di GNL.

7.   Oltre alle norme standard di cui al presente articolo, gli Stati membri possono concordare le modalità tecniche e il coordinamento della prestazione di solidarietà.

8.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni vigenti per il funzionamento sicuro e affidabile del sistema del gas.

Articolo 28

Procedura per le misure di solidarietà in assenza di un accordo di solidarietà

1.   Lo Stato membro che chiede l’applicazione delle misure di solidarietà presenta una richiesta di solidarietà a un altro Stato membro in cui indica almeno quanto segue:

a)

dati di contatto dell’autorità competente dello Stato membro;

b)

dati di contatto dei pertinenti gestori del sistema di trasporto dello Stato membro (se del caso);

c)

dati di contatto di terzi che agiscono per conto dello Stato membro (se del caso);

d)

periodo di consegna, comprese le tempistiche della prima consegna possibile e la durata prevista delle consegne;

e)

punti di consegna e di interconnessione;

f)

volume di gas in kWh per ciascun punto di interconnessione;

g)

qualità del gas.

2.   La richiesta di solidarietà è inviata contestualmente agli Stati membri potenzialmente in grado di prestare solidarietà, alla Commissione e ai responsabili per la gestione della crisi designati a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1938.

3.   Lo Stato membro che riceve la richiesta di solidarietà invia una risposta in cui precisa i dati di contatto di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il volume e la qualità che è in grado di fornire ai punti di interconnessione con le tempistiche richieste di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g). La risposta indica il volume risultante da eventuali riduzioni o, laddove strettamente indispensabile, dallo svincolo di scorte strategiche qualora quello che può essere fornito attraverso misure volontarie non sia sufficiente.

4.   La richiesta di solidarietà è presentata almeno 72 ore prima del termine di consegna indicato. La risposta alla richiesta di solidarietà è fornita entro 24 ore. La ricezione della risposta e il volume accettato dallo Stato membro che richiede solidarietà sono confermati al più tardi 24 ore prima del termine di consegna.

5.   La richiesta può essere presentata per uno o più giorni e la risposta si attiene alla medesima durata.

6.   Se più Stati membri prestano solidarietà e con uno o più di essi sono in vigore accordi bilaterali di solidarietà, per gli Stati membri che li hanno conclusi valgono tali accordi. Le norme standard di cui al presente articolo sono applicabili solo in relazione agli altri Stati membri che prestano solidarietà.

7.   La Commissione può agevolare l’attuazione degli accordi di solidarietà, in particolare mediante un modello accessibile su una piattaforma online sicura che consenta la trasmissione in tempo reale di richieste e offerte.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Riesame

Entro il 1o ottobre 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento alla luce della situazione generale dell’approvvigionamento di gas all’Unione e presenta al Consiglio una relazione che illustra le principali conclusioni del riesame. Sulla base di tale relazione la Commissione può proporre di prorogare la validità del presente regolamento.

Articolo 31

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica per un periodo di un anno dall’entrata in vigore.

L’articolo 14 si applica a decorrere dal 31 marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1).

(8)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(9)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

(10)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).

(12)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 1).

(13)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.

(14)  Raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione, del 2 febbraio 2018, sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l’applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 52).

(15)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(16)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(17)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

(18)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)

(19)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).


ALLEGATO I

a)

Volumi critici massimi di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui all’articolo 23 per il periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023 (valori in milioni di metri cubi) (1)

Stato membro

Dicembre 2022

Gennaio 2023

Febbraio 2023

Marzo 2023

AT

74,24

196,83

152,20

139,35

BE

399,05

458,77

382,76

398,99

BG

61,49

71,26

61,55

63,29

CY

-

-

-

-

CZ

17,26

49,64

34,80

28,28

DE

2 090,53

2 419,56

2 090,59

1 863,77

DK

249,48

295,56

254,87

268,09

EE

5,89

5,78

5,00

1,05

EL

209,95

326,68

317,18

232,80

ES

1 378,23

1 985,66

1 597,27

1 189,29

IE

372,76

375,29

364,26

375,74

FI

28,42

39,55

44,66

12,97

FR

876,37

875,58

802,53

771,15

HR

10,95

66,01

59,99

48,85

HU

82,13

133,97

126,44

93,72

IT

2 166,46

3 304,99

3 110,79

2 774,67

LV

89,26

83,56

84,96

66,19

LT

16,13

20,22

18,81

4,21

LU

-

-

-

-

MT

32,88

34,84

31,43

33,02

NL

684,26

762,31

556,26

480,31

PL

158,14

158,64

136,97

148,64

PT

409,97

415,22

368,54

401,32

RO

130,35

179,35

162,41

159,71

SI

12,98

15,15

13,35

12,80

SK

33,99

47,26

34,80

34,76

SE

18,05

18,61

17,71

15,76

b)

Volumi critici massimi di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui all’articolo 23 per il periodo compreso tra aprile 2023 e dicembre 2023 (valori in milioni di metri cubi)

Stato membro

Valore mensile

AT

140,66

BE

409,89

BG

64,40

CY

-

CZ

32,50

DE

2 116,11

DK

267,00

EE

4,43

EL

271,65

ES

1 537,61

IE

372,01

FI

31,40

FR

831,41

HR

46,45

HU

109,06

IT

2 839,23

LV

80,99

LT

14,84

LU

-

MT

33,03

NL

620,79

PL

150,60

PT

398,76

RO

157,96

SI

13,57

SK

37,70

SE

17,53


(1)  Le cifre nell’allegato I, parti a) e b), si basano sui dati della valutazione di adeguatezza invernale condotta dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E) a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941, tranne per Malta, la cui generazione di energia elettrica dipende esclusivamente da forniture di GNL senza capacità di stoccaggio significative. Data la specificità del gas a basso potere calorifico, i valori per i Paesi Bassi nella presente tabella dovrebbero essere moltiplicati per un fattore di conversione di 37,89 diviso per 35,17. L’allegato I, parte a), presenta i volumi mensili individuali calcolati dall’ENTSO-E per i mesi da dicembre 2022 a marzo 2023, mentre le cifre nell’allegato I, parte b), per i mesi da aprile 2023 a dicembre 2023 sono la media dei valori del periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023.


ALLEGATO II

Infrastrutture critiche per la sicurezza dell’approvvigionamento a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d)

Settore

Sottosettore

I Energia

1.

Energia elettrica

Infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica

2.

Petrolio

Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti

3.

Gas

Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti

Terminali GNL

II Trasporti

4.

Trasporto stradale

5.

Trasporto ferroviario

6.

Trasporto aereo


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