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Document 32022R2339

    Regolamento (UE) 2022/2339 della Commissione del 28 novembre 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

    C/2022/8760

    GU L 310 del 1.12.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2339/oj

    1.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 310/4


    REGOLAMENTO (UE) 2022/2339 DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2022

    che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2022.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2022.

    (3)

    È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2022 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N di cui all’allegato è considerato esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2022

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Virginijus SINKEVIČIUS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).


    ALLEGATO

    N.

    10/TQ109

    Stato membro

    Unione europea (tutti gli Stati membri)

    Stock

    HER/*4N-S62

    Specie

    Aringa (Clupea harengus)

    Zona

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    Data di chiusura

    28.10.2022


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