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Document 32022R0212

Regolamento (UE) 2022/212 del Consiglio del 17 febbraio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

ST/14506/2021/INIT

GU L 37 del 18.2.2022, p. 4–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/212/oj

18.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 37/4


REGOLAMENTO (UE) 2022/212 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone, tra l’altro, il congelamento di fondi e risorse economiche e vieta di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità od organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, o persone,entità od organismi che organizzano attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro, o che contribuiscono a tali attività.

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.

(3)

Il 24 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1031 (3) che ha introdotto ulteriori misure restrittive economiche mirate e il regolamento (UE) 2021/1030 (4) che ha modificato il regolamento (CE) n. 765/2006. La decisione (PESC) 2021/1031 e il regolamento (UE) 2021/1030 stabiliscono restrizioni settoriali specifiche.

(4)

Il 17 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/218 (5), che introduce alcune modifiche per garantire l’efficacia e l’applicazione uniforme delle misure. Tali modifiche devono trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di consentire un’applicazione corretta e uniforme delle misure in tutta l’Unione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia»;

2)

all’articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

«13)

“servizi di intermediazione”:

i)

la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o

ii)

la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

14)

“società pubblica”: un’impresa, diversa da un ente creditizio, stabilita in Bielorussia, di proprietà pubblica per oltre il 50 %, o sotto controllo pubblico, al 1o giugno 2021;

15)

“richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prima o dopo tale data e derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata e, in particolare:

i)

una richiesta volta ad ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

16)

“contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti od obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata.»;

3)

all’articolo 1 sexies, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni o tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.

4.   I divieti di cui al paragrafo 3 non pregiudicano l’esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»;

4)

all’articolo 1 septies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alle vendite, alle forniture o ai trasferimenti di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa fornitura di assistenza tecnica o finanziaria, per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari civili esistenti.»;

5)

all’articolo 1 octies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’allegato VI comprende prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco.»;

6)

all’articolo 1 nonies, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   È vietato:

a)

importare nell’Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti petroliferi e gli idrocarburi gassosi elencati nell’allegato VII se:

i)

sono originari della Bielorussia; oppure

ii)

sono stati esportati dalla Bielorussia;

b)

acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti petroliferi e gli idrocarburi gassosi elencati nell’allegato VII, situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;

c)

trasportare i prodotti petroliferi e gli idrocarburi gassosi elencati nell’allegato VII, originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Bielorussia di prodotti petroliferi e idrocarburi gassosi elencati nell’allegato VII necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell’acquirente in Bielorussia o di progetti umanitari in Bielorussia.»;

7)

all’articolo 1 nonies è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la libertà di transito attraverso la Bielorussia dei prodotti petroliferi e degli idrocarburi gassosi elencati nell’allegato VII originari di un paese terzo.»;

8)

all’articolo 1 decies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l’esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 25 giugno 2021 e di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. Ai fini del presente articolo, i contratti comprendono contratti quadro giuridicamente vincolanti che includono una data di scadenza e prevedono adeguamenti del prezzo e dei volumi in base alle condizioni concordate anteriormente al 25 giugno 2021.

Il presente paragrafo non si applica ad alcun tipo di accordo che non contenga impegni vincolanti tra le parti.»;

9)

all’articolo 1 undecies, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie;

b)

un ente creditizio principale stabilito in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 %, o sotto controllo pubblico, al 1o giugno 2021, elencato nell’allegato IX;

c)

una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti in misura maggiore del 50 % da un’entità elencata alle lettere a) o b) del presente articolo; oppure

d)

una persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente articolo.»;

10)

all’articolo 1 duodecies, paragrafo 1, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie;

b)

un ente creditizio principale stabilito in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 %, o sotto controllo pubblico, al 1o giugno 2021, elencato nell’allegato IX;

c)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata alle lettere a) e b) del presente paragrafo; oppure

d)

una persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.»;

11)

all’articolo 1 terdecies, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; oppure»;

12)

l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.»;

13)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

destinati esclusivamente:

i)

a scopi umanitari, compresa l’effettuazione di voli per l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o per iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;

ii)

all’effettuazione di voli nell’ambito di procedure di adozione internazionale;

iii)

all’effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuovono gli obiettivi politici delle misure restrittive; oppure

iv)

in situazione di emergenza, l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo dell’UE;»;

14)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.».

«Articolo 8 quinquies

1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I;

b)

entità di cui agli articoli 1 undecies, 1 duodecies, 1 terdecies o elencate negli allegati V e IX;

c)

qualsiasi altra persona, entità od organismo bielorusso, incluso il governo bielorusso;

d)

qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo.

2.   In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 8 sexies

1.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali necessari per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto concerne il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I;

b)

per quanto concerne l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell’allegato I;

c)

per quanto concerne la Commissione:

i)

l’inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante sono designati come “titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

(*)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

15)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

16)

l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

17)

l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

18)

l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)   GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 224I del 24.6.2021, pag. 15).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 224I del 24.6.2021, pag. 1).

(5)  Decisione (PESC) 2022/218 del Consiglio, del 17 febbraio 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (cfr. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Nell’allegato IV, il termine «software di intrusione» è sostituito da:

«Sistemi, apparecchiature, e loro componenti, appositamente progettati o modificati per la generazione, il comando e il controllo, o la consegna di “software di intrusione” quali definiti nel regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).


(*)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1).».»


ALLEGATO II

Nell’allegato VII, il titolo è sostituito dal seguente:

« ELENCO DEI PRODOTTI PETROLIFERI E DEGLI IDROCARBURI GASSOSI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 NONIES ».


ALLEGATO III

L’allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Nome del prodotto

Codice della nomenclatura combinata (NC) (1)

Cloruro di potassio con tenore in potassio calcolato come K2O, in peso, inferiore o uguale a 40 % del prodotto anidro allo stato secco

3104 20 10

Cloruro di potassio con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (*)

3104 20 90

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

3105 20 10

3105 20 90

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: fosforo e potassio

3105 60 00

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

ex 3105 90 20

ex 3105 90 80

»

(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=IT

(*)  Qualora, come confermato dai documenti necessari rilasciati da un laboratorio accreditato, il tenore in potassio inizialmente misurato sia risultato non superiore al 62 %, ma nella successiva misurazione di un’autorità competente superi detta soglia, il tenore in potassio sarà considerato il risultato della misurazione dell’autorità competente ridotto:

della tolleranza in valori assoluti in percentuale di peso conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi CE e,

a decorrere dal 16 luglio 2022, della tolleranza in punti percentuali in termini assoluti di cui all’allegato III, parte III, del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi CE.

La valutazione del tenore in potassio dei prodotti di potassa da parte di un’autorità competente al fine di verificare la conformità al presente regolamento sarà effettuata prima dell’immissione in libera pratica dei prodotti di potassa nell’Unione.


ALLEGATO IV

L’allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

ELENCO DEI PRINCIPALI ENTI CREDITIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 UNDECIES E 1 DUODECIES

Belarusbank

Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione)

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Development Bank of the Republic of Belarus.

»

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