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Document 32022R0036

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/36 della Commissione dell'11 gennaio 2022 che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/18

    GU L 8 del 13.1.2022, p. 36–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/36/oj

    13.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 8/36


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/36 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 gennaio 2022

    che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4)stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci (di seguito denominati congiuntamente "i certificati"). In particolare l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce, tra l'altro, modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale

    (2)

    Più in particolare, l'allegato III, capitoli 1 (MODELLO BOV), 2 (MODELLO OVI), 24 (MODELLO MP-PREP), 25 (MODELLO MPNT), 26 (MODELLO MPST), 27 (MODELLO CAS), 41 (MODELLO GEL), 42 (MODELLO COL), 43 (MODELLO RCG), 44 (MODELLO TCG) e 50 (MODELLO COMP), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine bovina, ovina e caprina. Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione (6) al fine di aggiornare, tra l'altro, le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine bovina, ovina e caprina aggiungendo condizioni specifiche applicabili all'ingresso nell'Unione di prodotti derivati da ruminanti provenienti da un paese con un rischio controllato di BSE quando detti prodotti sono derivati da animali che provengono da un paese con un rischio indeterminato di BSE. Tali nuove prescrizioni per l'ingresso nell'Unione delle partite in questione dovrebbero riflettersi nei suddetti modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.

    (3)

    Inoltre gli attestati di sanità pubblica e di sanità animale figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, di cui all'allegato III, capitoli 25 (MODELLO MPNT) e 26 (MODELLO MPST), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, dovrebbero essere modificati al fine di rispecchiare accuratamente le prescrizioni relative, rispettivamente, all'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale da cervidi d'allevamento e selvatici di cui all'allegato IX, capitolo F, del regolamento (CE) n. 999/2001 e allo stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche di cui all'articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (7). È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.

    (4)

    L'allegato III, capitolo 27, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano (MODELLO CAS). Conformemente all'articolo 148 del regolamento delegato (UE) 2020/692, il punto II.2.2 di tale modello di certificato sanitario/ufficiale prevede la possibilità, per i paesi terzi o territori o le loro zone autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche, e pertanto elencati nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (8), di introdurre nell'Unione partite di budelli senza necessità di certificare l'applicazione dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692. L'attuale formulazione di tale punto non è tuttavia sufficientemente chiara per quanto riguarda la zona di origine dei budelli cui tale possibilità è applicabile. Al fine di chiarire che tale possibilità si applica solo alle zone elencate nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, è opportuno inserire il codice della zona di origine dei budelli quale indicato nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto necessario modificare tale modello di conseguenza.

    (5)

    Inoltre l'allegato III, capitoli 28 (MODELLO FISH-CRUST-HC) e 31 (MODELLO MOL-HC), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano e di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano. Al fine di migliorare la chiarezza delle note figuranti in tali modelli è opportuno specificare chiaramente che le partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che richiedono la compilazione degli attestati di sanità animale di cui alla parte II.2 sono quelle che non sono state escluse dall'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, a norma dell'articolo 1, punto 6), di tale regolamento. Nello specifico, le partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, che entrano nell'Unione pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione non richiedono la compilazione degli attestati di sanità animale di cui alla parte II.2. Anche la definizione di "ulteriore trasformazione" chiarirà la situazione di tali partite. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.

    (6)

    Inoltre le recenti modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione (9) all'articolo 167, lettere a) e b), e all'articolo 169, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbero riflettersi negli attestati di sanità animale di cui all'allegato III, capitoli 28 (MODELLO FISH-CRUST-HC) e 31 (MODELLO MOL-HC), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.

    (7)

    È inoltre necessario chiarire che il periodo di validità dei modelli di certificati sanitari/ufficiali stabilito all'allegato III, capitolo 28 (MODELLO FISH-CRUST-HC), punto II.2.8, e capitolo 31(MODELLO MOL-HC), punto II.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 si applica esclusivamente alle partite di animali acquatici vivi cui si riferiscono tali certificati sanitari/ufficiali. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.

    (8)

    Inoltre l'allegato III, capitoli 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di latte crudo destinato al consumo umano (MODELLO MILK), di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi (MODELLO MILK-RMP/NT) e di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT). Tali modelli non riflettono tuttavia le alternative al periodo di permanenza degli animali da cui è stato ottenuto il latte nel paese terzo o territorio di origine del latte o dei prodotti lattiero-caseari, o nella loro zona, attualmente stabilito all'articolo 154 del regolamento delegato (UE) 2020/692, modificato di recente dal regolamento delegato (UE) 2021/1705. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.

    (9)

    L'allegato III, capitolo 45, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano (MODELLO HON). Al fine di garantire l'autenticità di tali partite, è opportuno migliorare le garanzie ad esse applicabili allineandole a determinate norme stabilite dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio (10). È pertanto necessario modificare tale modello di conseguenza.

    (10)

    L'allegato III, capitoli 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano (MODELLO COMP) e il modello di certificato sanitario/ufficiale per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano (MODELLO TRANSIT-COMP). Entrambi i modelli prevedono uno specifico attestato di sanità animale per i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti. Per quanto riguarda il luogo di produzione, l'attestato di sanità animale non riflette la possibilità di certificare che i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti sono stati prodotti in uno Stato membro. Poiché i prodotti lattiero-caseari prodotti in uno Stato membro soddisfano tutte le necessarie garanzie in materia di sanità animale, è opportuno includere tale possibilità nei suddetti modelli. Dovrebbe essere inoltre modificato l'attestato di sanità animale per chiarire le diverse opzioni previste per la certificazione delle specie di origine del latte da cui sono stati ottenuti i prodotti lattiero-caseari. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.

    (11)

    Inoltre l'allegato III, capitoli 50 (MODELLO COMP) e 52 (MODELLO TRANSIT-COMP), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 dovrebbe essere modificato per prevedere la possibilità, per i paesi terzi o territori o le loro zone, di certificare le diverse origini dei prodotti trasformati contenuti nei prodotti composti, se tali prodotti soddisfano le pertinenti prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

    (13)

    Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento di esecuzione.

    (14)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Per un periodo transitorio che termina il 15 settembre 2022 continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale accompagnate dagli opportuni certificati sanitari/ufficiali, certificati ufficiali o certificati sanitari rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 1, 2, da 24 a 28, 31, da 33 a 35, da 41 a 45, 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportatevi dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2022.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (2)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (3)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell'età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 56).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

    (9)  Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 40).

    (10)  Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).


    ALLEGATO

    L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

    1)

    al capitolo 1, il punto II.1.10 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

    "II.1.10.

    con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

    (1)

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (A) e

    (1)

    [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

    (1) oppure

    [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    (1)

    [(i)

    le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

    (1) oppure

    [(i)

    le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (B) (3);]

    (ii)

    gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    (1) oppure

    [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    (1)

    [(i)

    le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

    (1) oppure

    [(i)

    le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 (3);]

    (ii)

    gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    (iii)

    agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (C);

    (iv)

    le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    (a)

    gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; e

    (1)

    [(b)

    le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001; e]

    (1) oppure

    [(b)

    le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 (3); e]

    (1)

    [(c)

    gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

    (1) oppure

    [(c)

    gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    (i)

    agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    (ii)

    le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    (a)

    gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:

    (i)

    non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    (ii)

    non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    (1)

    [(b)

    le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

    (1) oppure

    [(b)

    le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 (3);]

    (c)

    le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]

    (A)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)."

    (B)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)."

    (C)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";"

    2)

    al capitolo 2, il punto II.1.10 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

    «II.1.10

    conriguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

    (1)

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (D) e

    (1)

    [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

    (1) oppure

    [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    (i)

    le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;

    (ii)

    gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    (1) oppure

    [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    (i)

    le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;

    (ii)

    gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    (iii)

    agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (E);

    (iv)

    le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    (a)

    gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; e

    (b)

    le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001; e

    (1)

    [(c)

    gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

    (1) oppure

    [(c)

    gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    (i)

    agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    (ii)

    le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    (a)

    gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:

    (i)

    non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    (ii)

    non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    (b)

    le carni o le carni macinate non contengono né sono derivate da:

    (i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;

    (ii)

    tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]

    (D)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)."

    (E)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";"

    3)

    il capitolo 24 è così modificato:

    a)

    il punto II.1.11 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

    "(2)

    [II.1.11.

    se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

    (2)

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (F) e

    (2)

    [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

    (2) oppure

    [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

    (2) oppure

    [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    (2) oppure

    [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    iv)

    agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (G);

    v)

    le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

    (2) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    b)

    le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    (2)

    [c)

    gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

    (2) oppure

    [c)

    gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    ii)

    le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

    (2) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui derivano le preparazioni di carni:

    i)

    non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    ii)

    non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    b)

    le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

    (F)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)."

    (G)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";"

    b)

    nelle note, il primo e il secondo paragrafo introduttivo sono sostituiti dai seguenti:

    "Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

    Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni [come definite nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004] preparate con carni fresche di bovini, ovini e/o caprini, razze domestiche dei suini, camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini, razze selvatiche dei suini, leporidi, pollame diverso dai ratiti, ratiti, selvaggina da penna e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali preparazioni di carni.";

    4)

    il capitolo 25 è così modificato:

    a)

    il punto II.1.4.1 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

    "(1) [II.1.4.1.

    se sono stati ottenuti da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (H), e in particolare:

    (1)

    [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]

    (1) oppure

    [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]

    (1)(9) oppure

    [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]

    (H)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).";"

    b)

    il punto II.1.11 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

    "(2) [II.1.11.

    se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

    (2)

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (I) e

    (2)

    [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

    (2) oppure

    [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

    (2) oppure

    [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    (2) oppure

    [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    iv)

    agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (J);

    v)

    i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

    (2) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    b)

    i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    (2)

    [c)

    gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

    (2) oppure

    [c)

    gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    ii)

    i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (2) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:

    i)

    non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    ii)

    non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    b)

    i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (I)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)."

    (J)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";"

    c)

    nell'attestato di sanità pubblica, dopo il punto II.1.12 sono aggiunti i seguenti punti II.1.13 e II.1.14:

    "(1)(10) [II.1.13.

    se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento:

    il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]

    (1)(11) [II.1.14.

    se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici:

    il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]";

    d)

    i punti II.2.5 e II.2.6 dell'attestato di sanità animale sono sostituiti dai seguenti:

    "II.2.5.

    sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da:

    (1)

    [animali detenuti in uno stabilimento che non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (K) e alle malattie emergenti al momento della spedizione degli animali al macello, e all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

    (1) oppure

    [animali selvatici provenienti da un luogo all'interno del quale e intorno al quale non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne conformemente all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione nei 30 giorni precedenti la data di spedizione del prodotto a base di carne nell'Unione;],

    II.2.6.

    dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;

    (8) [II.2.7.

    sono destinati a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (L) e sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.]

    (K)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379)."

    (L)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).";"

    e)

    nelle note di cui alla parte II, dopo la nota a piè di pagina (8) sono aggiunte le seguenti note a piè di pagina da (9) a (11):

    "(9)

    La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

    (10)

    Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

    (11)

    Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.";

    5)

    il capitolo 26 è così modificato:

    a)

    il punto II.1.11 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

    "(1) [II.1.11.

    se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

    (1)

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (M) e

    (1)

    [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

    (1) oppure

    [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

    (1) oppure

    [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    (1) oppure

    [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    iv)

    agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (N);

    v)

    i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    (1)

    [b)

    i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

    (1) oppure

    [b)

    i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:

    (1) oppure

    [b)

    i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

    (1)

    [i)

    gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]

    (1) oppure

    [i)

    gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

    (1)

    [c)

    gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

    (1) oppure

    [c)

    gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    ii)

    i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:

    i)

    non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    ii)

    non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    (1)

    [b)

    i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]

    (1) oppure

    [b)

    i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

    (1) oppure

    [b)

    i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:

    (1)

    [i)

    gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]

    (1) oppure

    [i)

    gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]]

    (M)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)."

    (N)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";"

    b)

    nell'attestato di sanità pubblica, dopo il punto II.1.12 sono aggiunti i seguenti punti II.1.13 e II.1.14:

    "(1)(11) [II.1.13.

    se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento:

    il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]

    (1)(12) [II.1.14.

    se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici:

    il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]";

    c)

    i punti da II.2.2 a II.2.4 dell'attestato di sanità animale sono sostituiti dai seguenti:

    "(1)

    [II.2.2.

    sono stati trasformati a partire da carni fresche di una sola specie di animali, contrassegnata dal codice ____ (4), e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte al trattamento specifico ____ (5), espressamente assegnato nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti:

    (1)

    [dalla zona di cui al punto II.2.1;]]

    (1) oppure

    [dalla zona contrassegnata dal codice _____, ____, ____(6) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne

    (1)

    [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di ungulati;]]] (7)

    (1) oppure

    [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]]]

    (1) oppure

    [da uno Stato membro;]]]

    (1) oppure

    [II.2.2.

    sono stati trasformati a partire da carni fresche di pollame, contrassegnate dal codice ____(4), provenienti da una zona elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame in cui si è verificato un caso o un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte almeno al trattamento specifico "D"(5);]

    (1) oppure

    [II.2.2.

    sono stati trasformati miscelando carni fresche di diverse specie di animali contrassegnate dai codici ____, ____, ____ (4), e tali carni fresche:

    (1)

    [II.2.2.1.

    sono state miscelate prima del trattamento finale e, dopo la miscelazione, sono state sottoposte al trattamento specifico ____ (5), che costituisce il trattamento più rigoroso espressamente assegnato nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti:

    (1)

    [dalla zona di cui al punto II.2.1;]]

    (1) oppure

    [dalla zona contrassegnata

    (1)

    [dal codice _____(6) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;] (7)

    (1)

    [dal codice ______(6) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]]

    (1) oppure

    [da uno Stato membro;]]

    (1) oppure

    [II.2.2.1.

    sono state miscelate dopo il trattamento finale e, prima della miscelazione, sono state sottoposte ai trattamenti specifici ________, _________, ________(8), espressamente assegnati nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti:

    (1)

    [dalla zona di cui al punto II.2.1;]]

    (1) oppure

    [dalla zona contrassegnata

    (1)

    [dal codice ______(6) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;] (7)

    (1)

    [dal codice ______(6) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]]

    (1) oppure

    [da uno Stato membro;]]

    (1) oppure

    [II.2.2.

    a)

    sono stati trasformati a partire da carni fresche di una specie di animali o miscelando carni fresche di diverse specie di animali, contrassegnate dai codici ___, ___, ____(4);

    b)

    sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti dalle zone contrassegnate dai codici ___, ___, ___ (3) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne subordinatamente all'applicazione di uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (O) alle carni fresche delle specie pertinenti;

    c)

    sono stati sottoposti al trattamento specifico "B" (5);]

    II.2.3.

    sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da:

    (1)

    [animali detenuti in uno stabilimento che non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti al momento della spedizione degli animali al macello, e all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

    (1) oppure

    [animali selvatici provenienti da un luogo all'interno del quale e intorno al quale non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne conformemente all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione nei 30 giorni precedenti la data di spedizione del prodotto a base di carne nell'Unione;],

    II.2.4.

    dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;

    (9)[II.2.5.

    sono destinati a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (P) e sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.]

    (O)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379)."

    (P)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).";"

    d)

    nelle note di cui alla parte II, dopo la nota a piè di pagina (10) sono aggiunte le seguenti note a piè di pagina (11) e (12):

    "(11)

    Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

    (12)

    Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.";

    6)

    il capitolo 27 è così modificato:

    a)

    il punto II.1.7 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

    "(1)[II.1.7.

    se derivano da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

    (1)

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (Q) e(4)

    (1)

    [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    iii)

    agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (R);]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e (4)

    (1)

    [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e, se i budelli derivano da bovini:

    i)

    gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;

    ii)

    oppure i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    ii)

    se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    ii)

    agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    iii)

    se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e(4)

    (1)

    [i budelli e gli animali da cui derivano i budelli soddisfano le seguenti prescrizioni:

    i)

    gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    ii)

    agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    iii)

    se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e, se i budelli derivano da bovini:

    i)

    gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;

    ii)

    oppure i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]

    (Q)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)."

    (R)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";"

    b)

    il punto II.2.2 dell'attestato di sanità animale è sostituito dal seguente:

    "(1)

    [II.2.2.

    sono stati:

    (a)

    trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da [bovini](1), [ovini e/o caprini](1), [suini detenuti](1), e

    (b)

    trasformati e spediti dalle zone contrassegnate dai codici: _______ (3) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di tali specie di animali ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, senza che nella colonna 5 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato sia indicata alcuna condizione specifica;]

    (1) oppure

    [II.2.2.

    sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da [bovini](1), [ovini e/o caprini](1), [suini detenuti](1) e durante la trasformazione sono stati:

    (1)

    [salati con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore;]]

    (1) oppure

    [salati con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 e 2,8 % Na3PO4 (peso/peso/peso), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore;]]

    (1) oppure

    [II.2.2.

    sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da animali diversi dai bovini, dagli ovini, dai caprini e/o dai suini e durante la trasformazione sono stati:

    (1)

    [salati con cloruro di sodio (NaCl) per 30 giorni;]]

    (1) oppure

    [decolorati;]]

    (1) oppure

    [essiccati dopo la raschiatura;]]";

    7)

    il capitolo 28 è così modificato:

    a)

    l'attestato di sanità animale è così modificato:

    i)

    il punto II.2.3.3 è sostituito dal seguente:

    "II.2.3.3.

    sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine;";

    ii)

    il punto II.2.6.3 è sostituito dal seguente:

    "II.2.6.3.

    tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o (4)[nello stesso contenitore] (4)[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;";

    iii)

    i punti II.2.7.3 e II.2.8 sono sostituiti dai seguenti:

    "(4) [II.2.7.3.

    in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene una delle seguenti dichiarazioni:

    a)

    "pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell'Unione europea";

    b)

    "crostacei destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell'Unione europea".]

    (4)(10) II.2.8.

    Validità del certificato sanitario/ufficiale

    Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.";

    b)

    le note sono così modificate:

    i)

    nella parte induttiva, dopo la descrizione di "Animali d'acquacoltura" è aggiunta la seguente descrizione di "Ulteriore trasformazione":

    "Ulteriore trasformazione": misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la sfilettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie.";

    (ii)

    nelle note di cui alla parte II, la nota a piè di pagina (2) è sostituita dalla seguente:

    "(2)

    La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ed è cancellata se la partita consiste di: a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (S); oppure b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione.

    (S)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).";"

    iii)

    nelle note di cui alla parte II, la nota a piè di pagina (10) è sostituita dalla seguente:

    "(10)

    Si applica solo alle partite di animali acquatici vivi.

    (11)

    Deve essere firmato da:

    un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;

    un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.";

    8)

    il capitolo 31 è così modificato:

    a)

    l'attestato di sanità animale è così modificato:

    i)

    il punto II.2.3.3 è sostituito dal seguente:

    "II.2.3.3.

    sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine;"

    ii)

    il punto II.2.6.3 è sostituito dal seguente:

    "II.2.6.3.

    tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o (4)[nello stesso contenitore] (4)[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;"

    iii)

    il punto II.2.8 è sostituito dal seguente:

    (4)(10)

    "II.2.8.

    Validità del certificato sanitario/ufficiale

    Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.";

    b)

    le note sono così modificate:

    i)

    nella parte induttiva, dopo la descrizione di "Animali d'acquacoltura" è aggiunta la seguente descrizione di "Ulteriore trasformazione":

    "Ulteriore trasformazione": misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la sfilettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie.";

    ii)

    nelle note di cui alla parte II, la nota a piè di pagina (2) è sostituita dalla seguente:

    "(2)

    La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ed è cancellata se la partita consiste di: a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (T); oppure b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione.

    (T)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).";"

    iii)

    nelle note di cui alla parte II, la nota a piè di pagina (10) è sostituita dalla seguente:

    "(10)

    Si applica solo alle partite di animali acquatici vivi.

    (11)

    Deve essere firmato da:

    un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;

    un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.";

    9)

    al capitolo 33, il punto II.2.2 dell'attestato di sanità animale è sostituito dal seguente:

    "II.2.2.

    è stato ottenuto da animali della/e specie [Bos Taurus,](1) [Ovis aries,](1) [Capra hircus,](1) [Bubalus bubalis,](1) [Camelus dromedarius](1) che:

    (1)

    [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]

    (1) oppure

    [sono stati introdotti nelle zone di cui al punto II.2.1 da:

    (1)

    [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]]

    (1) oppure

    [uno Stato membro;]]";

    10)

    al capitolo 34, il punto II.2.3 dell'attestato di sanità animale è sostituito dal seguente:

    "II.2.3.

    sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da animali della/e specie [Bos Taurus,](1) [Ovis aries,](1) [Capra hircus,](1) [Bubalus bubalis,](1) [Camelus dromedarius](1) che:

    (1)

    [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]

    (1) oppure

    [sono stati introdotti nelle zone di cui al punto II.2.1 da:

    (1)

    [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]]

    (1) oppure

    [uno Stato membro;]]";

    11)

    al capitolo 35, il punto II.2.3 dell'attestato di sanità animale è sostituito dal seguente:

    "II.2.3.

    sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da animali della/e specie [Bos Taurus,](1) [Ovis aries,](1) [Capra hircus,](1) [Bubalus bubalis,](1) [Camelus dromedarius](1) che:

    (1)

    [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]

    (1) oppure

    [sono stati introdotti nelle zone di cui al punto II.2.1 da:

    (1)

    [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]]

    (1) oppure

    [uno Stato membro;]]";

    12)

    al capitolo 41, il punto II.1.6 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

    "(1)[II.1.6.

    in caso di gelatina di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione della gelatina derivata da pelli,

    (1)

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE (U) della Commissione e(2)

    (1)

    [gli animali da cui deriva la gelatina sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

    (1)

    [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

    (1)

    [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (V);

    ii)

    la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    (1)

    [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    iv)

    agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (W);

    v)

    la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    b)

    la gelatina non contiene, né è derivata da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    (1)

    [c)

    gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

    (1) oppure

    [c)

    gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    ii)

    la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui deriva la gelatina:

    i)

    non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    ii)

    non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    b)

    la gelatina non contiene, né è derivata da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (U)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)."

    (V)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)."

    (W)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";"

    13)

    al capitolo 42, il punto II.1.6 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

    "(1)[II.1.6.

    in caso di collagene di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione del collagene derivato da pelli,

    (1)

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE (X) della Commissione e(2)

    (1)

    [gli animali da cui deriva il collagene sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

    (1)

    [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

    (1)

    [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (Y);

    ii)

    il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    (1)

    [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    iv)

    agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Z);

    v)

    il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    b)

    il collagene non contiene, né è derivato da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    (1)

    [c)

    gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

    (1) oppure

    [c)

    gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    ii)

    il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui deriva il collagene:

    i)

    non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    ii)

    non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    b)

    il collagene non contiene, né è derivato da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (X)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)."

    (Y)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)."

    (Z)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";"

    14)

    al capitolo 43, il punto II.1.4 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

    "(1) [II.1.4.

    in caso di materie prime di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione delle pelli,

    (1)

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE (AA) della Commissione e(7)

    (1)

    [gli animali da cui derivano le materie prime sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    iv)

    agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (BB);

    v)

    le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    b)

    le materie prime non contengono, né sono derivate da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    (1)

    [c)

    gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

    (1) oppure

    [c)

    gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    ii)

    le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui derivano le materie prime:

    i)

    non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    ii)

    non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    b)

    le materie prime non contengono, né sono derivate da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (AA)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)."

    (BB)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";"

    15)

    al capitolo 44, il punto II.1.7 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

    "(1) [II.1.7.

    in caso di materie prime trattate di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione delle pelli,

    (1)

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE (CC) della Commissione e(5)

    (1)

    [gli animali da cui derivano le materie prime trattate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (DD);

    ii)

    le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    (1)

    [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

    i)

    le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

    iv)

    agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (EE);

    v)

    le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    b)

    le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    (1)

    [c)

    gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

    (1) oppure

    [c)

    gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    i)

    agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    ii)

    le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

    (1) oppure

    [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

    a)

    gli animali da cui derivano le materie prime trattate:

    i)

    non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    ii)

    non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

    b)

    le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:

    i)

    materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

    iii)

    tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

    (CC)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)."

    (DD)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)."

    (EE)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online.";"

    16)

    il capitolo 45 è sostituito dal seguente:

    "

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    ";

    17)

    il capitolo 50 è sostituito dal seguente:

    "

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    ".

    18)

    il capitolo 52 è sostituito dal seguente:

    "

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    "


    (A)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (B)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

    (C)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";

    (D)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (E)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";

    (F)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (G)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";

    (H)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).";

    (I)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (J)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";

    (K)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

    (L)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).";

    (M)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (N)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";

    (O)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

    (P)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).";

    (Q)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (R)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";

    (S)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).";

    (T)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).";

    (U)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (V)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

    (W)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";

    (X)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (Y)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

    (Z)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";

    (AA)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (BB)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.";

    (CC)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (DD)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

    (EE)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online.";"


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